32.2018.68
Rendita temporanea di un'assicurata con attività lucrativa a tempo parziale. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per eseguire una perizia cardiaca ed un'inchiesta economica per persone con attività in am
25 febbraio 2019Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.68
BS/sc
Lugano
25 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 marzo 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1972 e da ultimo professionalmente attiva a tempo parziale quale
cassiera presso un grande magazzino, nel marzo 2017 ha inoltrato all’Ufficio AI
una nuova richiesta di prestazioni AI (doc. 33 inc. AI). Infatti, con decisione
16 maggio 2012, l’amministrazione le aveva negato il diritto ad una rendita
d’invalidità (doc. 29 inc. AI).
1.2. Nell’ambito
dell’istruttoria l’Ufficio AI ha acquisito il rapporto del 14 luglio 2017 del
medico curante, dr. med. __________ (doc. 45 inc. AI), quello datato 11
settembre 2017 del dr. med. __________ attivo presso il __________ di __________
(doc 47 inc. AI) ed il rapporto 13 aprile 2017 relativo alla perizia
psichiatrica eseguita dal dr. med. __________ per conto della Cassa malati __________
(doc. 42 inc. Cassa malati). Tale documentazione è stata valutata dal dr. med. __________
del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), il quale con rapporto finale del 3
ottobre 2017 ha accertato un’inabilità del 100% in qualsiasi attività dall’8
agosto 2016, del 50% dal 18 settembre 2017 e dello 0% dal 25 settembre 2017
(doc. 50 inc. AI).
Tenuto
inoltre conto del rapporto 24 ottobre 2017 del consulente in integrazione
professionale (pagg. 151 e 152 inc. AI), con progetto di decisione 26 ottobre
2017 l’amministrazione, considerata l’assicurata quale persona con attività
lucrativa svolta a tempo parziale (40% quale salariata e 60% quale casalinga),
in applicazione del metodo misto ha riconosciuto il diritto ad un quarto di
rendita dal 1° agosto 2017 sino al 30 settembre 2017 non risultando successivamente
un grado d’invalidità pensionabile. Trattandosi di una domanda tardiva, il
versamento della prestazione è stato eseguito a partire dal 1° settembre 2017
(doc. 62 inc. AI).
Esaminata
la nuova documentazione medica allegata dall’as-sicurata con le osservazioni al
progetto di decisione (doc. 71 inc. AI), mediante annotazioni 17 gennaio 2018
il SMR ha tuttavia confermato la propria precedente valutazione (doc. 73 inc.
AI).
Di
conseguenza, con decisione del 21 marzo 2018 l’Ufficio AI ha confermato la
rendita temporanea (doc. 76 inc. AI).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente tempestivo
ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita
d’invalidità.
Sulla
base di nuova certificazione medica sostiene di presentare una “permanente
inabilità ad esercitare qualsiasi attività lavorativa nonché quella di casalinga”
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI rileva di aver fatto valutare al proprio SMR
gli atti medici prodotti con il ricorso, il cui dr. med. __________ con
annotazioni 22 maggio 2018 ha sostenuto che “la nuova documentazione
conferma l’assenza di una causa cardiaca dei sintomi accusati; che fino
l’assicurata non si è sottoposta agli esami consigliati già a novembre 2017 e
che in assenza di una modifica oggettiva dello stato di salute confermo la valutazione
SMR precedente”. Chiedendo pertanto la reiezione del ricorso, l’amministrazione
ha tuttavia proposto “che la decisione venga rettificata per quanto concerne
l’im-porto della rendita, alla luce del fatto che l’UAI ha riconosciuto il
diritto ad un quarto di rendita e non a una rendita intera, com’è stato invece
erroneamente indicato nella delibera del 26.10.2017 inviata alla cassa (doc. 61
incarto AI) e nella decisione del 21.03.2018, in contrasto con le allegate
motivazioni.” (doc. IV)
1.5. Con
osservazioni 18 giugno 2018 l’assicurata, ora rappresentata dall’avv. RA 1, rileva
di essersi sottoposta il 18 gennaio 2018 all’esame gastroscopico richiesto dal __________
come pure ad un controllo pneumologico. Informa di recarsi per una visita
cardiologica presso la __________ di __________, motivo per cui chiede la
sospensione della causa sino a conoscenza dell’accertamento specialistico (VIII).
1.6. Con
scritto 18 luglio 2018 l’Ufficio AI ha tramesso le annotazioni del SMR sugli
atti medici prodotti dall’assicurata successivamente al ricorso (XV).
1.7. Il
12 ottobre 2018 l’assicurata ha inviato al TCA un certificato del medico
curante relativo alla summenzionata visita cardiologica (XVIII), certificato
che è stato valuto dal SMR (cfr. osservazioni 18 ottobre 2018 dell’Ufficio AI;
XX)
1.8. In
data 24 ottobre 2018 e 13 novembre 2018 l’insorgente ha prodotto altri due
certificati del medico curante (XXII, XXVI) in merito ai quali
l’amministrazione si è espressa con osservazioni del 5 novembre 2018 (XXIV) e
del 23 novembre 2018 (XXVIII).
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita temporanea.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137).
2.5. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre
determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.). Questa giurisprudenza è stata
ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)
in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia
presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile
il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza
secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi
applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale
senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in
funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale -
deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA
32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Ancorché
non applicabile alla fattispecie, va ricordato che con sentenza 7186_09 del 2
febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a
seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della
Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di
un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea
dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF
aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di
un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del
metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)
che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non
va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6
CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8
CEDU preso da solo.
Successivamente a tale
sentenza, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_145/2018 dell’8 agosto
2018 consid. 6.1, il metodo misto non è più applicabile ai lavoratori a tempo
parziale se solo motivi familiari, vale a dire la nascita di un figlio e la
conseguente riduzione del pensum lavorativo, portano ad un cambiamento di
status da "persona con piena attività lucrativa” a "persona con
parziale attività lucrativa, con mansioni consuete” e la nuova determinazione
dell’invalidità porta alla soppressione o alla riduzione della rendita
d’invalidità (DTF 144 I 26
consid. 4.2; 143 I 50 e 60; 143 V 80 consid.3.2.2; STF 9C_671/2017 del 12. luglio
2018 consid. 3.2.1). Nei casi al di fuori di questa costellazione familiare,
l’invalidità deve continuare a essere determinata con il metodo misto (DTF 143 I 60
consid. 4.4; SVR 2017 IV nr. 53, consid. 5.2; STF 9C_671/2017 del 12. luglio
2018 consid. 3.2.1). Ciò è in particolare il caso di una prima assegnazione
della rendita (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12 luglio 2018 consid. 3.2.1),
nel caso di una revisione della rendita dovuta a un significativo miglioramento
delle condizioni di salute (STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017 conisd. 6.1,
8C_782/2016 del 12 ottobre 2017 consid. 4) o se la persona assicurata lavora a
tempo parziale non per motivi familiari (SVR 2017 IV nr. 31, consid. 4; STF
8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3), rispettivamente se prima dell'insorgenza
di danno alla salute e della nascita di un bambino ha lavorato solo a tempo
parziale (STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.1,9C_514/2016 del 18. gennaio
2017 consid. 3.2.1).
Va altresì rilevato che dal 1.
gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4
OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg.
7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS
intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei
lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale
introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei
lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità
tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei
diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale
ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1°
gennaio 2018. (…)”.
2.6. Nella
fattispecie in esame, per quel che concerne la valutazione della residua
capacità lavorativa relativa alla quota parte salariata fissata al 40% (cfr.
questionario datore di lavoro in doc. 8 inc. AI), rimasta incontestata, il dr.
med. __________ del SMR si è fondato sul rapporto 11 settembre 2017 del dr. __________
del __________ – attestante, fra l’altro, una ripresa lavorativa al 50% dal 18
settembre 2017 ed al 100% dal 25 settembre 2017; doc. 45 inc. AI) – nonché sulla
perizia psichiatrica 13 aprile 2017 del dr. med. __________ svolta per conto
della Cassa malati __________ attestante l’assenza di una patologia psichiatrica
(doc. 42 inc. cassa malati).
In data 3 ottobre 2017 il succitato
medico SMR ha steso il rapporto finale. Ripresa la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di fibrillazione atriale parossistica, il sanitario ha ritenuto
che in “assenza di patologia psichiatrica ed in considerazione di una
situazione cardiaca sotto controllo (cuore strutturalmente sana) l’assicurata è
da ritenersi abile al 100% come da certificazione specialistica”. Egli ha
pertanto valutato l’assicurata inabile in tutte le attività al 100% dal 8
agosto 2016, al 50% dal 18 settembre 2017 ed allo 0% dal 25 settembre 2017. Non
ha riscontrato alcuna inabilità quale casalinga (doc. 50 inc. AI).
Successivamente
al progetto di decisione del 26 ottobre 2017, l’assicurata ha prodotto diversa
documentazione proveniente dal __________ (rapporto 22.11.2017 del dr. med. __________,
referti visite ambulatoriali del 23.10.2017 e del 15.11.2017, TAC del
24.08.2017 e del 24.08.2017, MRI del 25.09.2015 sub doc. 71 inc. AI). Questi
atti medici sono stati riassunti e valutati dal SMR con annotazioni 17 gennaio
2018:
"
(…)
rapporto __________ del 22.11.2017 / 15.11.2017 /
23.10.2017 e relativi referti radiologici:
- Cicloergometria negativa
- Angio TAC del 20.10.2017 in pratica normale
- Coro-TAC del 24.8.2017 normale
- Controllo a distanza di 3 mesi dall'intervento
di ablazione senza recidiva di aritmia
- Presenza di episodio di "peso
retrosternale" di possibile origine esofagea
- Si consiglia accertamento in presenza di
linfonodo ingrossato
- Si consiglia mantenimento di IL finché
accertamenti sono terminati
Valutazione:
- Dall'attuale documentazione risulta assenza di
recidiva della problematica aritmica
- Assenza di documentata patologia strutturale
invalidante
- Gli ulteriori esami consigliati (gastroscopia,
valutazione linfonodo (referto limite, probabile origine reattiva) possono
essere svolti in breve tempo ambulatorialmente. Questi accertamenti non giustificano
una IL prolungata.” (doc. 73 inc. AI)
Non
avendo quindi il SMR riscontrato nuovi elementi medici con influsso sulla
capacità lavorativa, con la decisone impugnata l’Ufficio AI ha confermato la
valutazione medico-teorica del progetto di decisione, vale a dire inabilità al
100% sia nell’originaria professione sia in attività adeguate dal 8 agosto
2016, ridotta al 50% dal 18 settembre 2017 ed abilità al 100% dal 25 settembre
2017 e pienamente abile in attività casalinghe.
2.7. In
sede ricorsuale l’assicurata contesta la succitata valutazione, in particolare
il ripristino della capacità lavorativa ed ha prodotto diversa documentazione
medica, in larga parte già esaminata in sede amministrativa (cfr. consid. 2.6).
Quale
nuovo atto vi è il rapporto 26 aprile 2018 relativo alla degenza presso il __________
dal 22 al 23 aprile 2018 per dolore “toracico con irradiazione al giugulo ed
al braccio sinistro”. Risultato l’elettrocardiogramma nella norma, il
succitato specialista in cardiologia ha evidenziato:
"
(…)
Paziente nota per le diagnosi sopracitate, ricoverata
nel reparto di cardiologia per insorgenza di dolore toracico tipico per decorsi
enzimatici e elettrocardiografici. Siamo confrontati con una paziente in buone
condizioni generali, emodinamicamente stabile, asintomatica al momento della
nostra valutazione. Anche in corso di dolore non sono state documentate
modificazioni dell’elettrocardiogram-ma e il decorso degli indici di
miocardionecrosi su tre punti distinti è completamente negativo, a nostro
avviso questi elementi consentono di escludere ragionevolmente un’origine del
dolore legata a spasmo coronarico. Le caratteristiche e l’intensità del sintomo
sono ben correlabili a una clinica suggestiva per spasmo esofageo, ipotesi
avvalorata dalla regressione del dolore dopo assunzione di nitrati. A una
precedenze valutazione era già stata segnalata la presenza di un linfonodo
mediastinico ingrandito (17x26 mm), lateralmente all’arco aortico. Come già
consigliato in precedenza, riteniamo presa a carico specialistica da discutere
assieme al medico curante sulla natura di questo nodulo. In assenza di complicanze,
in data 22.04.2018 dimettiamo la paziente stabile dal punto di vista clinico e
asintomatica al domicilio. (…)” (doc. C2)
Infine,
il certificato 9 aprile 2018 del medico curante, dr. med. __________, del
seguente tenore:
"
La signora RI 1 presenta già da
tantissimi anni una sindrome lombovertebrale cronica recidivante per la quale
non può fare degli sforzi eccessivi.
Inoltre presenta dal 2012 una fibrillazione atriale
parossistica ed ha per questo eseguito diversi interventi senza però migliorare
la sintomatologia. Ultimamente pure stato eseguito, in data 11.09.2017, un
isolamento delle vene polmonari tramite radiofrequenza e presenta tuttora
ancora degli episodi di tachicardie importanti.
Dopo questo intervento ha iniziato a presentare dei
dolori precordiali importanti che angosciano molto la signora RI 1.
Tutti gli esami specialistici eseguiti finora non hanno
portato ad una diagnosi responsabile per questa sintomatologia.
Si tratta dunque probabilmente di una sindrome X visto
che i dolori migliorano nettamente con l'assunzione di spray di glicerina.
Questi dolori appaiono maggiormente sotto sforzi, anche minimi, e possono anche
verificarsi a riposo.
La signora RI 1 non può dunque esercitare un'attività
lucrativa fisica e nemmeno fare la casalinga.
Si richiede una perizia multidisciplinare.” (doc. D1)
Con
annotazioni 22 maggio 2018 il SMR, valutati i tre atti medici, ha concluso:
"
(…)
Valutazione:
Considerandi
- L'attuale documentazione conferma l'assenza
di una causa cardiaca dei sintomi accusati.
- Finora l'assicurata non si è sottoposta agli
esami consigliati già in novembre 2017
- In assenza di una modifica oggettivata dello
stato di salute confermo la valutazione SMR precedente.” (doc. IV/1)
Nelle
osservazioni 18 giugno 2018 l’assicurata ha fatto presente di essersi
sottoposta, contrariamente a quanto assunto dal SMR, in data 18 gennaio 2018 ad
una gastroscopia, allegando il relativo rapporto nonché il certificato 5 giugno
2018.
del medico curante:
"
Certifico che la Signora RI 1
del __________1972 di __________ ha eseguito in data 18.01.2018 la
gastroscopia richiesta dal CCT che è risultata nei limiti della norma.
Inoltre sta eseguendo dal mese di aprile 2018 dei
controlli pneumologici presso Dr. med. __________ che finora sono nei limiti
della norma comunque non sono ancora terminati.” (doc. E1)
Sempre
nelle succitate osservazioni l’insorgente ha fatto presente che il suo medico
curante ha richiesto un appuntamento alla __________ per un consulto
specialistico con lo scopo, come si evince dalla lettera 12 giugno 2018 del dr.
med. __________ al Prof. dr. med. __________: “con la domanda se questi
disturbi dolorosi e tachicardici sono di origine cardiaca e più precisamente di
una sindrome X e per delle proposte terapeutiche” (doc. E3).
Visto
quanto sopra, con annotazioni 17 luglio 2018 il SMR ha sostenuto che “dall’attuale
documentazione non risultano nuovi elmenti e non risulta una modifica dello
stato di salute dell’assicurato. Confermo quindi le conclusioni precedenti
“(XV).
Pendente
causa la ricorrente ha trasmesso altri certificati del suo medico curante:
·
dell’8 ottobre 2018 in cui è riportato l’esito della visita cardiologica
dell’11 luglio 2018 del dr. med. __________ il quale “ha concluso che i
dolori lamentati dalla paziente potrebbero essere causati da un’irritazione
neurale durante l’interven-to d’ablazione delle vene polmonari”, proponendo
una specifica terapia (doc. G);
·
del 22 ottobre 2018 avente il seguente tenore:
"
ln aggiunta al mio certificato
medico del 08.10.2018 aggiungo quanto segue.
La Signora RI 1 del __________1972 __________ soffre
tutt'ora di dolori precordiali improvvisi più pronunciati durante il giorno e
presenta degli episodi di tachicardie questo prevalentemente di notte.
Questi dolori precordiali si presentano anche a riposo
e continuano a spaventare la paziente.
Evita di fare sforzi per paura che i dolori si
presentino più forti.
Inoltre presenta già con dei piccoli sforzi una
dispnea.
L'inabilità lavorativa per lavori fisici è del 100% e
per lavori sedentari del 50%.
·
del 13 novembre 2018:
"
In aggiunta ai certificati
precedenti vorrei precisare che vi sono comunque dei nuovi ' elementi
concernenti lo stato di salute della signora
RI 1, __________1972, __________.
Subito dopo l'ablazione delle vene polmonari con
radiofrequenza il 11.09.2017 la signora RI 1 ha iniziato a lamentare dei dolori
precordiali improvvisi con irradiazione verso la mascella e l'orecchio sinistro
che necessitano l'assunzione di Isoket spray.
L'assunzione dell'Isoket spray le provoca regolarmente
delle cefalee molto fastidiose. L'assunzione dell'antianginoso Procoralan ha
diminuito la frequenza degli attacchi che però sono tuttora presenti nella
media di tre volte alla settimana.” (doc. XXVI/1)
Con
osservazioni 17 ottobre 2018 il dr. med. __________ del SMR ha sostenuto che
dal certificato 8 ottobre 2018 non risulta la presenza di una patologia
cardiaca invalidante (XX).
Con
annotazioni del 26 ottobre 2018 il medesimo medico SMR sostiene che il secondo
certificato “non apporta nessun ulteriore elemento oggettivo” (XXVI).
Da
ultimo il 23 novembre 2018 l’Ufficio AI ha evidenziato che:
"
(…) con riferimento a quanto in
oggetto, osserviamo come il nuovo certificato del Dr. __________ (medico
generalista) del 13.11.2018 non apporti alcun nuovo elemento medico che non sia
già stato valutato dal SMR, in quanto il curante ripete sostanzialmente quanto
indicato nei suoi precedenti rapporti dell'08.10.2018 e del 22.10.2018.
In assenza di nuova documentazione medica specialistica
che possa inficiare la valutazione eseguita dal SMR, si ritiene di dover
insistere nel chiedere la reiezione del ricorso.” (doc. XXVIII)
2.8
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso
in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza
dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio
2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio
2017.
consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno
2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid.
5.
).
2.9
Dopo
attento esame degli atti questo TCA non può confermare, con piena tranquillità
di giudizio, la totale abilità lavorativa dell’assicurata nella sua abituale attività
di cassiera presso un grande magazzino, rispettivamente in attività adeguate,
come pure l’assenza di inabilità quale casalinga.
In
primo luogo occorre rilevare che, come si evince dal succitato certificato del
5.
giugno 2018 (doc. E1) del medico curante e dal referto della gastroscopia
eseguita il 18 gennaio 2018 (doc. E2), l’esame gastroscopico è risultato essere
nella norma e quindi dal punto di vista gastroenterologica non vi è alcuna affezione.
Sempre nello stesso certificato il dr. med. __________ ha attestato che dai
controlli pneumologici eseguiti nell’a-prile 2018, ma non ancora terminati,
risulta una situazione altrettanto nella norma. Non vi è pertanto alcuna problematica
pneumologica.
Parimenti
esclusa è la presenza di un’affezione extrasomatica, come si evince dalla
citata perizia 13 aprile 2017 del dr. med. __________ (doc. 41 inc. Cassa
malati). Del resto non è stata prodotta documentazione specialistica attestante
una successiva problematica psichiatrica.
Dal
punto di vista cardiologico va rilevato che, come rettamente riassunto dal SMR
nelle annotazioni 17 gennaio 2018 (doc. 73 inc. AI), in particolare dal
rapporto 22 novembre (recte: dicembre) 2017 del __________ a seguito della
visita ambulatoriale del 19 dicembre 2017, tre mesi dopo l’interven-to di
ablazione transcatetere di isolamento delle vene, il dr. med. __________ aveva costatato
“l’’assenza di recidive aritmiche e di fibrillazione atriale”. (doc.
B1).
Va altresì
rilevato che dalla succitata documentazione del __________ non risulta
attestata alcuna inabilità lavorativa durevole. Solo nel rapporto 22 novembre
(dicembre) 2017 il dr. med. __________ ha chiesto per l’assicurata “una
proroga di invalidità lavorativa finche l’insieme della situazione clinica
della paziente non sia stata chiarita” (doc. B1).
Rimane
la problematica del dolore toracale la cui origine appare non del tutto
chiarita anche se, come riportato dal medico curante nel certificato 8 ottobre
2018, il dr. med. __________ della clinica cardiologica __________ la mette in
probabile relazione con l’irritazione neurale dell’intervento di ablazione
toracale delle vene dell’11 settembre 2017.
Con
rapporto 9 aprile 2018 il medico curante ritiene che tali dolori non permettono
all’assicurata di svolgere “un’attività lucrativa fisica e nemmeno di fare
la casalinga” e richiede di svolgere una perizia multidisciplinare (doc. D1).
In
quello successivo del 22 ottobre 2018 il dr. med. __________ sostiene, senza che
vi sia una conferma specialistica, un’inabili-tà lavorativa per lavori fisici
del 100% e per lavori sedentari del 50% (XXII/1).
Come
visto, nel certificato 13 novembre 2018 il medico curante evidenzia che l’assunzione
del medicamento Isoket spray provoca alla paziente delle “cefalee molto
fastidiose”, quindi non invalidanti. Tuttavia va evidenziato che in quello
stesso certificato il dr. med. __________ fa riferimento “a degli attacchi che
però sono tuttora presenti nella media di tre volte alla settimana” (doc.
XXVI/1), circostanza ben diversa da quella descritta nel rapporto 11 settembre
2017.
del dr. med. __________, prima dell’intervento di ablazione transcatetere
delle vene eseguito lo stesso giorno, ove aveva certificato che “vista la
rarità degli episodi (crisi di cardiopalmo tachicardiaco; n.d.r.) ed il lavoro
piuttosto tranquillo e sedentario della paziente, per quanto ci riguarda
risulta difficile che abbia delle effettive ripercussioni importanti per il
lavoro “(punto no. 1.7 pag. 108).
In
queste circostanze, viste le frequenti tachicardie, a mente del TCA, una
perizia cardiologica s’impone, la quale dovrà accertare le ripercussioni sulla
residua abilità lavorativa dell’assicurata nella sua abituale professione ed in
altre attività adeguate, come pure quale casalinga visto che tale attività non
può essere ritenuta fisicamente leggera.
2.10
Per
quel che concerne la parte casalinga, l’Ufficio AI, fondandosi sulla
valutazione del SMR che ha valutato una totale abilità lavorativa, non ha proceduto
alla consueta inchiesta economica per le persone con attività domestiche.
Certo,
secondo quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza
9C_103/2010 del 2 settembre 2010 (consid. 2.2), l'esperimento di un'inchiesta domiciliare,
in caso di statuto di casalinga o misto dell'assicurato, non costituisce un
obbligo imposto dal diritto federale.
Tuttavia,
vista la necessità di un accertamento cardiaco, questo TCA ritiene altrettanto necessario
l’espletamento di un’in-chiesta economica.
2.11
Quanto
al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, trattandosi di
completare un accertamento lacunoso della fattispecie da parte
dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a
quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi 2.9 e 2.10 e si
pronunci sul diritto alla rendita dell’assicurata dal 1° ottobre 2017, fermo
restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1° agosto 2017 al 30
settembre 2017 (con versamento dal 1° settembre 2017, ossia sei mesi dopo l’inoltro
della domanda di rendita ex art. 29 cpv. 1 LAI), considerato come tale diritto
non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid.
8.
, penultimo paragrafo).
Va
a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In concreto,
con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno un quarto di rendita (il
cui importo figurante nella decisione contestata corrisponde erroneamente ad
una rendita intera, così come pertinentemente rilevato nella risposta di causa,
e va quindi corretto) non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche
la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;
cfr. sentenza 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo 2015,
sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
Ne consegue che il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
2.12
Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurata ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di ripetibili
che appare equo quantificare in fr. 1'200.--, il suo patrocinatore essendo
intervenuto solo dopo l’inoltro dell’atto di ricorso.
2.13
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione 21 marzo 2018 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata dal 1° ottobre
2017 fermo restando il diritto di quest’ultima almeno ad un quarto di rendita
dal 1° ago-sto 2017 al 30 settembre 2017, con versamento dal 1° settembre 2017.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà alla ricorrente fr. 1’200.-- per ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti