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Decisione

32.2018.68

Rendita temporanea di un'assicurata con attività lucrativa a tempo parziale. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per eseguire una perizia cardiaca ed un'inchiesta economica per persone con attività in am

25 febbraio 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

p. 137).

2.5. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre

determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione

dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni

l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che

svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il

resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in

Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.). Questa giurisprudenza è stata

ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)

in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia

presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del

metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile

il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in

un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza

consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,

l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza

secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi

applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale

senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,

deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in

funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale -

deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA

32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Ancorché

non applicabile alla fattispecie, va ricordato che con sentenza 7186_09 del 2

febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a

seguito del rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della

Corte europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di

un riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea

dei diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF

aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di

un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del

metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF

9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)

che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non

va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6

CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8

CEDU preso da solo.

Successivamente a tale

sentenza, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_145/2018 dell’8 agosto

2018 consid. 6.1, il metodo misto non è più applicabile ai lavoratori a tempo

parziale se solo motivi familiari, vale a dire la nascita di un figlio e la

conseguente riduzione del pensum lavorativo, portano ad un cambiamento di

status da "persona con piena attività lucrativa” a "persona con

parziale attività lucrativa, con mansioni consuete” e la nuova determinazione

dell’invalidità porta alla soppressione o alla riduzione della rendita

d’invalidità (DTF 144 I 26

consid. 4.2; 143 I 50 e 60; 143 V 80 consid.3.2.2; STF 9C_671/2017 del 12. luglio

2018 consid. 3.2.1). Nei casi al di fuori di questa costellazione familiare,

l’invalidità deve continuare a essere determinata con il metodo misto (DTF 143 I 60

consid. 4.4; SVR 2017 IV nr. 53, consid. 5.2; STF 9C_671/2017 del 12. luglio

2018 consid. 3.2.1). Ciò è in particolare il caso di una prima assegnazione

della rendita (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12 luglio 2018 consid. 3.2.1),

nel caso di una revisione della rendita dovuta a un significativo miglioramento

delle condizioni di salute (STF 9C_553/2017 del 18 dicembre 2017 conisd. 6.1,

8C_782/2016 del 12 ottobre 2017 consid. 4) o se la persona assicurata lavora a

tempo parziale non per motivi familiari (SVR 2017 IV nr. 31, consid. 4; STF

8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3), rispettivamente se prima dell'insorgenza

di danno alla salute e della nascita di un bambino ha lavorato solo a tempo

parziale (STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.2.1,9C_514/2016 del 18. gennaio

2017 consid. 3.2.1).

Va altresì rilevato che dal 1.

gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4

OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg.

7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS

intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei

lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale

introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei

lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità

tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei

diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale

ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1°

gennaio 2018. (…)”.

2.6. Nella

fattispecie in esame, per quel che concerne la valutazione della residua

capacità lavorativa relativa alla quota parte salariata fissata al 40% (cfr.

questionario datore di lavoro in doc. 8 inc. AI), rimasta incontestata, il dr.

med. __________ del SMR si è fondato sul rapporto 11 settembre 2017 del dr. __________

del __________ – attestante, fra l’altro, una ripresa lavorativa al 50% dal 18

settembre 2017 ed al 100% dal 25 settembre 2017; doc. 45 inc. AI) – nonché sulla

perizia psichiatrica 13 aprile 2017 del dr. med. __________ svolta per conto

della Cassa malati __________ attestante l’assenza di una patologia psichiatrica

(doc. 42 inc. cassa malati).

In data 3 ottobre 2017 il succitato

medico SMR ha steso il rapporto finale. Ripresa la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di fibrillazione atriale parossistica, il sanitario ha ritenuto

che in “assenza di patologia psichiatrica ed in considerazione di una

situazione cardiaca sotto controllo (cuore strutturalmente sana) l’assicurata è

da ritenersi abile al 100% come da certificazione specialistica”. Egli ha

pertanto valutato l’assicurata inabile in tutte le attività al 100% dal 8

agosto 2016, al 50% dal 18 settembre 2017 ed allo 0% dal 25 settembre 2017. Non

ha riscontrato alcuna inabilità quale casalinga (doc. 50 inc. AI).

Successivamente

al progetto di decisione del 26 ottobre 2017, l’assicurata ha prodotto diversa

documentazione proveniente dal __________ (rapporto 22.11.2017 del dr. med. __________,

referti visite ambulatoriali del 23.10.2017 e del 15.11.2017, TAC del

24.08.2017 e del 24.08.2017, MRI del 25.09.2015 sub doc. 71 inc. AI). Questi

atti medici sono stati riassunti e valutati dal SMR con annotazioni 17 gennaio

2018:

"

(…)

rapporto __________ del 22.11.2017 / 15.11.2017 /

23.10.2017 e relativi referti radiologici:

- Cicloergometria negativa

- Angio TAC del 20.10.2017 in pratica normale

- Coro-TAC del 24.8.2017 normale

- Controllo a distanza di 3 mesi dall'intervento

di ablazione senza recidiva di aritmia

- Presenza di episodio di "peso

retrosternale" di possibile origine esofagea

- Si consiglia accertamento in presenza di

linfonodo ingrossato

- Si consiglia mantenimento di IL finché

accertamenti sono terminati

Valutazione:

- Dall'attuale documentazione risulta assenza di

recidiva della problematica aritmica

- Assenza di documentata patologia strutturale

invalidante

- Gli ulteriori esami consigliati (gastroscopia,

valutazione linfonodo (referto limite, probabile origine reattiva) possono

essere svolti in breve tempo ambulatorialmente. Questi accertamenti non giustificano

una IL prolungata.” (doc. 73 inc. AI)

Non

avendo quindi il SMR riscontrato nuovi elementi medici con influsso sulla

capacità lavorativa, con la decisone impugnata l’Ufficio AI ha confermato la

valutazione medico-teorica del progetto di decisione, vale a dire inabilità al

100% sia nell’originaria professione sia in attività adeguate dal 8 agosto

2016, ridotta al 50% dal 18 settembre 2017 ed abilità al 100% dal 25 settembre

2017 e pienamente abile in attività casalinghe.

2.7. In

sede ricorsuale l’assicurata contesta la succitata valutazione, in particolare

il ripristino della capacità lavorativa ed ha prodotto diversa documentazione

medica, in larga parte già esaminata in sede amministrativa (cfr. consid. 2.6).

Quale

nuovo atto vi è il rapporto 26 aprile 2018 relativo alla degenza presso il __________

dal 22 al 23 aprile 2018 per dolore “toracico con irradiazione al giugulo ed

al braccio sinistro”. Risultato l’elettrocardiogramma nella norma, il

succitato specialista in cardiologia ha evidenziato:

"

(…)

Paziente nota per le diagnosi sopracitate, ricoverata

nel reparto di cardiologia per insorgenza di dolore toracico tipico per decorsi

enzimatici e elettrocardiografici. Siamo confrontati con una paziente in buone

condizioni generali, emodinamicamente stabile, asintomatica al momento della

nostra valutazione. Anche in corso di dolore non sono state documentate

modificazioni dell’elettrocardiogram-ma e il decorso degli indici di

miocardionecrosi su tre punti distinti è completamente negativo, a nostro

avviso questi elementi consentono di escludere ragionevolmente un’origine del

dolore legata a spasmo coronarico. Le caratteristiche e l’intensità del sintomo

sono ben correlabili a una clinica suggestiva per spasmo esofageo, ipotesi

avvalorata dalla regressione del dolore dopo assunzione di nitrati. A una

precedenze valutazione era già stata segnalata la presenza di un linfonodo

mediastinico ingrandito (17x26 mm), lateralmente all’arco aortico. Come già

consigliato in precedenza, riteniamo presa a carico specialistica da discutere

assieme al medico curante sulla natura di questo nodulo. In assenza di complicanze,

in data 22.04.2018 dimettiamo la paziente stabile dal punto di vista clinico e

asintomatica al domicilio. (…)” (doc. C2)

Infine,

il certificato 9 aprile 2018 del medico curante, dr. med. __________, del

seguente tenore:

"

La signora RI 1 presenta già da

tantissimi anni una sindrome lombovertebrale cronica recidivante per la quale

non può fare degli sforzi eccessivi.

Inoltre presenta dal 2012 una fibrillazione atriale

parossistica ed ha per questo eseguito diversi interventi senza però migliorare

la sintomatologia. Ultimamente pure stato eseguito, in data 11.09.2017, un

isolamento delle vene polmonari tramite radiofrequenza e presenta tuttora

ancora degli episodi di tachicardie importanti.

Dopo questo intervento ha iniziato a presentare dei

dolori precordiali importanti che angosciano molto la signora RI 1.

Tutti gli esami specialistici eseguiti finora non hanno

portato ad una diagnosi responsabile per questa sintomatologia.

Si tratta dunque probabilmente di una sindrome X visto

che i dolori migliorano nettamente con l'assunzione di spray di glicerina.

Questi dolori appaiono maggiormente sotto sforzi, anche minimi, e possono anche

verificarsi a riposo.

La signora RI 1 non può dunque esercitare un'attività

lucrativa fisica e nemmeno fare la casalinga.

Si richiede una perizia multidisciplinare.” (doc. D1)

Con

annotazioni 22 maggio 2018 il SMR, valutati i tre atti medici, ha concluso:

"

(…)

Valutazione:

Considerandi

- L'attuale documentazione conferma l'assenza

di una causa cardiaca dei sintomi accusati.

- Finora l'assicurata non si è sottoposta agli

esami consigliati già in novembre 2017

- In assenza di una modifica oggettivata dello

stato di salute confermo la valutazione SMR precedente.” (doc. IV/1)

Nelle

osservazioni 18 giugno 2018 l’assicurata ha fatto presente di essersi

sottoposta, contrariamente a quanto assunto dal SMR, in data 18 gennaio 2018 ad

una gastroscopia, allegando il relativo rapporto nonché il certificato 5 giugno

2018.

del medico curante:

"

Certifico che la Signora RI 1

del __________1972 di __________ ha eseguito in data 18.01.2018 la

gastroscopia richiesta dal CCT che è risultata nei limiti della norma.

Inoltre sta eseguendo dal mese di aprile 2018 dei

controlli pneumologici presso Dr. med. __________ che finora sono nei limiti

della norma comunque non sono ancora terminati.” (doc. E1)

Sempre

nelle succitate osservazioni l’insorgente ha fatto presente che il suo medico

curante ha richiesto un appuntamento alla __________ per un consulto

specialistico con lo scopo, come si evince dalla lettera 12 giugno 2018 del dr.

med. __________ al Prof. dr. med. __________: “con la domanda se questi

disturbi dolorosi e tachicardici sono di origine cardiaca e più precisamente di

una sindrome X e per delle proposte terapeutiche” (doc. E3).

Visto

quanto sopra, con annotazioni 17 luglio 2018 il SMR ha sostenuto che “dall’attuale

documentazione non risultano nuovi elmenti e non risulta una modifica dello

stato di salute dell’assicurato. Confermo quindi le conclusioni precedenti

“(XV).

Pendente

causa la ricorrente ha trasmesso altri certificati del suo medico curante:

·

dell’8 ottobre 2018 in cui è riportato l’esito della visita cardiologica

dell’11 luglio 2018 del dr. med. __________ il quale “ha concluso che i

dolori lamentati dalla paziente potrebbero essere causati da un’irritazione

neurale durante l’interven-to d’ablazione delle vene polmonari”, proponendo

una specifica terapia (doc. G);

·

del 22 ottobre 2018 avente il seguente tenore:

"

ln aggiunta al mio certificato

medico del 08.10.2018 aggiungo quanto segue.

La Signora RI 1 del __________1972 __________ soffre

tutt'ora di dolori precordiali improvvisi più pronunciati durante il giorno e

presenta degli episodi di tachicardie questo prevalentemente di notte.

Questi dolori precordiali si presentano anche a riposo

e continuano a spaventare la paziente.

Evita di fare sforzi per paura che i dolori si

presentino più forti.

Inoltre presenta già con dei piccoli sforzi una

dispnea.

L'inabilità lavorativa per lavori fisici è del 100% e

per lavori sedentari del 50%.

·

del 13 novembre 2018:

"

In aggiunta ai certificati

precedenti vorrei precisare che vi sono comunque dei nuovi ' elementi

concernenti lo stato di salute della signora

RI 1, __________1972, __________.

Subito dopo l'ablazione delle vene polmonari con

radiofrequenza il 11.09.2017 la signora RI 1 ha iniziato a lamentare dei dolori

precordiali improvvisi con irradiazione verso la mascella e l'orecchio sinistro

che necessitano l'assunzione di Isoket spray.

L'assunzione dell'Isoket spray le provoca regolarmente

delle cefalee molto fastidiose. L'assunzione dell'antianginoso Procoralan ha

diminuito la frequenza degli attacchi che però sono tuttora presenti nella

media di tre volte alla settimana.” (doc. XXVI/1)

Con

osservazioni 17 ottobre 2018 il dr. med. __________ del SMR ha sostenuto che

dal certificato 8 ottobre 2018 non risulta la presenza di una patologia

cardiaca invalidante (XX).

Con

annotazioni del 26 ottobre 2018 il medesimo medico SMR sostiene che il secondo

certificato “non apporta nessun ulteriore elemento oggettivo” (XXVI).

Da

ultimo il 23 novembre 2018 l’Ufficio AI ha evidenziato che:

"

(…) con riferimento a quanto in

oggetto, osserviamo come il nuovo certificato del Dr. __________ (medico

generalista) del 13.11.2018 non apporti alcun nuovo elemento medico che non sia

già stato valutato dal SMR, in quanto il curante ripete sostanzialmente quanto

indicato nei suoi precedenti rapporti dell'08.10.2018 e del 22.10.2018.

In assenza di nuova documentazione medica specialistica

che possa inficiare la valutazione eseguita dal SMR, si ritiene di dover

insistere nel chiedere la reiezione del ricorso.” (doc. XXVIII)

2.8

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche sentenza 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso

in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza

dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio

2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio

2017.

consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno

2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid.

5.

).

2.9

Dopo

attento esame degli atti questo TCA non può confermare, con piena tranquillità

di giudizio, la totale abilità lavorativa dell’assicurata nella sua abituale attività

di cassiera presso un grande magazzino, rispettivamente in attività adeguate,

come pure l’assenza di inabilità quale casalinga.

In

primo luogo occorre rilevare che, come si evince dal succitato certificato del

5.

giugno 2018 (doc. E1) del medico curante e dal referto della gastroscopia

eseguita il 18 gennaio 2018 (doc. E2), l’esame gastroscopico è risultato essere

nella norma e quindi dal punto di vista gastroenterologica non vi è alcuna affezione.

Sempre nello stesso certificato il dr. med. __________ ha attestato che dai

controlli pneumologici eseguiti nell’a-prile 2018, ma non ancora terminati,

risulta una situazione altrettanto nella norma. Non vi è pertanto alcuna problematica

pneumologica.

Parimenti

esclusa è la presenza di un’affezione extrasomatica, come si evince dalla

citata perizia 13 aprile 2017 del dr. med. __________ (doc. 41 inc. Cassa

malati). Del resto non è stata prodotta documentazione specialistica attestante

una successiva problematica psichiatrica.

Dal

punto di vista cardiologico va rilevato che, come rettamente riassunto dal SMR

nelle annotazioni 17 gennaio 2018 (doc. 73 inc. AI), in particolare dal

rapporto 22 novembre (recte: dicembre) 2017 del __________ a seguito della

visita ambulatoriale del 19 dicembre 2017, tre mesi dopo l’interven-to di

ablazione transcatetere di isolamento delle vene, il dr. med. __________ aveva costatato

“l’’assenza di recidive aritmiche e di fibrillazione atriale”. (doc.

B1).

Va altresì

rilevato che dalla succitata documentazione del __________ non risulta

attestata alcuna inabilità lavorativa durevole. Solo nel rapporto 22 novembre

(dicembre) 2017 il dr. med. __________ ha chiesto per l’assicurata “una

proroga di invalidità lavorativa finche l’insieme della situazione clinica

della paziente non sia stata chiarita” (doc. B1).

Rimane

la problematica del dolore toracale la cui origine appare non del tutto

chiarita anche se, come riportato dal medico curante nel certificato 8 ottobre

2018, il dr. med. __________ della clinica cardiologica __________ la mette in

probabile relazione con l’irritazione neurale dell’intervento di ablazione

toracale delle vene dell’11 settembre 2017.

Con

rapporto 9 aprile 2018 il medico curante ritiene che tali dolori non permettono

all’assicurata di svolgere “un’attività lucrativa fisica e nemmeno di fare

la casalinga” e richiede di svolgere una perizia multidisciplinare (doc. D1).

In

quello successivo del 22 ottobre 2018 il dr. med. __________ sostiene, senza che

vi sia una conferma specialistica, un’inabili-tà lavorativa per lavori fisici

del 100% e per lavori sedentari del 50% (XXII/1).

Come

visto, nel certificato 13 novembre 2018 il medico curante evidenzia che l’assunzione

del medicamento Isoket spray provoca alla paziente delle “cefalee molto

fastidiose”, quindi non invalidanti. Tuttavia va evidenziato che in quello

stesso certificato il dr. med. __________ fa riferimento “a degli attacchi che

però sono tuttora presenti nella media di tre volte alla settimana” (doc.

XXVI/1), circostanza ben diversa da quella descritta nel rapporto 11 settembre

2017.

del dr. med. __________, prima dell’intervento di ablazione transcatetere

delle vene eseguito lo stesso giorno, ove aveva certificato che “vista la

rarità degli episodi (crisi di cardiopalmo tachicardiaco; n.d.r.) ed il lavoro

piuttosto tranquillo e sedentario della paziente, per quanto ci riguarda

risulta difficile che abbia delle effettive ripercussioni importanti per il

lavoro “(punto no. 1.7 pag. 108).

In

queste circostanze, viste le frequenti tachicardie, a mente del TCA, una

perizia cardiologica s’impone, la quale dovrà accertare le ripercussioni sulla

residua abilità lavorativa dell’assicurata nella sua abituale professione ed in

altre attività adeguate, come pure quale casalinga visto che tale attività non

può essere ritenuta fisicamente leggera.

2.10

Per

quel che concerne la parte casalinga, l’Ufficio AI, fondandosi sulla

valutazione del SMR che ha valutato una totale abilità lavorativa, non ha proceduto

alla consueta inchiesta economica per le persone con attività domestiche.

Certo,

secondo quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza

9C_103/2010 del 2 settembre 2010 (consid. 2.2), l'esperimento di un'inchiesta domiciliare,

in caso di statuto di casalinga o misto dell'assicurato, non costituisce un

obbligo imposto dal diritto federale.

Tuttavia,

vista la necessità di un accertamento cardiaco, questo TCA ritiene altrettanto necessario

l’espletamento di un’in-chiesta economica.

2.11

Quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, trattandosi di

completare un accertamento lacunoso della fattispecie da parte

dell’amministrazione, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati a

quest’ultima affinché proceda conformemente ai considerandi 2.9 e 2.10 e si

pronunci sul diritto alla rendita dell’assicurata dal 1° ottobre 2017, fermo

restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1° agosto 2017 al 30

settembre 2017 (con versamento dal 1° settembre 2017, ossia sei mesi dopo l’inoltro

della domanda di rendita ex art. 29 cpv. 1 LAI), considerato come tale diritto

non sia contestato (cfr. la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid.

8.

, penultimo paragrafo).

Va

a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma del diritto (non contestato) ad almeno un quarto di rendita (il

cui importo figurante nella decisione contestata corrisponde erroneamente ad

una rendita intera, così come pertinentemente rilevato nella risposta di causa,

e va quindi corretto) non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche

la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo;

cfr. sentenza 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo 2015,

sentenza 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

Ne consegue che il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

2.12

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurata ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di ripetibili

che appare equo quantificare in fr. 1'200.--, il suo patrocinatore essendo

intervenuto solo dopo l’inoltro dell’atto di ricorso.

2.13

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.--, sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 21 marzo 2018 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata dal 1° ottobre

2017 fermo restando il diritto di quest’ultima almeno ad un quarto di rendita

dal 1° ago-sto 2017 al 30 settembre 2017, con versamento dal 1° settembre 2017.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà alla ricorrente fr. 1’200.-- per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti