Lexipedia

Decisione

32.2018.70

Richiesta di un assegno per grandi invalidi dell'AI a causa di crisi epilettiche. Domanda respinta poiché l'assicurata necessita unicamente dell'aiuto notevole e regolare di terzi per l'atto di sposta

8 aprile 2019Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I

casi dove la gravità dell’epilessia è stata accertata concernono fattispeci in

cui la patologia si manifesta frequentemente, anche più volte al giorno: sentenza

8C_461/2015 del 2 novembre 2015 (relativa ad un minorenne: consid. 4.1: “[…] Sie leide an starker Epilepsie mit zahlreichen Anfällen pro Tag.”); sentenza 8C_72/2017

del 23 maggio 2017 (consid. 3.1: “Die Abklärungsperson der IV-Stelle sei

übereinstimmend mit dem Bericht des Kinderspitals B.________ vom 12. Oktober

2015 von bis zu vier Epilepsie-Anfällen täglich von bis zu 90 Sekunden

ausgegangen”).

Le affermazioni contrarie

del medico curante (da febbraio 2017; cfr. pag. 530 incarto AI), dr. med. __________,

FMH medicina interna ed oncologia, per il quale “la patologia

epilettica da cui è affetta, obbliga l’enturage ad una sorveglianza continua,

poiché la possibilità di eventi caratterizzati da perdita di coscienza sono

sempre possibili” (pag. 590 incarto AI), non sono atte a sovvertire le conclusioni

del medico SMR ritenuta la sporadicità degli episodi e meglio l’assenza del

grado d’intensità previsto dalla giurisprudenza essenziale per ritenere la

necessità di una sorveglianza personale permanente.

possono essere d’aiuto all’insorgente le certificazioni del 29 dicembre 2017 e del

18 aprile 2018 della dr.ssa med. __________, cui la

ricorrente si è rivolta 15 giorni dopo una nuova crisi epilettica e che in

sostanza riporta quanto descritto dalla medesima insorgente. A prescindere dal

lungo tempo trascorso tra la crisi epilettica e la visita medica, la sola

circostanza che l’interessata sia affetta da tale patologia e che, secondo

quanto da lei stessa affermato, in tre occasioni all’anno (cfr. pag. 582

incarto AI), due secondo quanto riferito dal neurologo dr. med. __________ (459

incarto AI), si verificano delle crisi epilettiche, non è sufficiente, come

visto in precedenza, per ritenere la necessità di una sorveglianza personale permanente.

Dalla

documentazione agli atti emerge inoltre che l’interessata non necessita di

alcun aiuto permanente neppure per la sua problematica cardiologica, ossia l’infarto

miocardico inferiore del 16 aprile 2008 su dissezione spontanea del ramo

circonflesso, trattato conservativamente (cfr. pag. 544 incarto AI).

Interpellato in merito, il dr. med. __________, FMH medicina interna e cardiologia,

il 16 marzo 2017 ha infatti rilevato di aver effettuato ancora recentemente

degli esami che “non hanno documentato nulla di particolare. La cardio-TAC,

effettuata il 25.11.15, non aveva evidenziato alterazioni coronariche

significative” (pag. 544 incarto AI).

Infine,

l’insorgente non ha prodotto alcun atto a sostegno della tesi secondo cui la

protesi al ginocchio sinistro comporterebbe la necessità di una sorveglianza personale

permanente. Né vi sono elementi per ritenerlo.

Rammentato,

per concludere, che il medico SMR, dr. med. __________, ha potuto constatare

che, per quanto concerne la patologia psichica, la necessità di sorveglianza

personale e di accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana non

sono giustificate dal punto di vista medico (pag. 584 incarto AI), occorre

concludere, conformemente a quanto stabilito dai medici SMR, che l’insorgente

necessita unicamente dell’aiuto regolare e notevole di terzi per l’atto di

spostarsi.

Va ancora rammentato, a

proposito del medico SMR, che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

Considerandi

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Stabilito

che l’insorgente necessita “unicamente” dell’aiuto regolare e notevole di terzi

per l’atto di spostarsi, è a giusta ragione che l’UAI ha respinto la domanda

tendente all’ottenimento di un assegno per grande invalida dell’AI.

2.7

Secondo l'art.

69.

cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- vanno poste a carico della ricorrente.

Quest’ultima chiede tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito

positivo e se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF

125.

V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, dalla documentazione agli atti (cfr. consid. 2.6), dalla

giurisprudenza federale citata (segnatamente sentenza 9C_608/2007 del 31

gennaio 2008, sentenza 8C_994/2010 del 20 giugno 2011) e

dalle direttive (CIGI) emerge chiaramente che la ricorrente non necessita di una sorveglianza personale permanente ai sensi della legge.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti