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Decisione

32.2018.71

Rendita assegnata per tempo limitato, casalinga, metodo di valutazione misto. TCA conferma

30 aprile 2019Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti

al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre

2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione

entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale

aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore

della presente modifica.

2 Nei casi di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima

dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado

d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il

calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2–4

determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.”

Sull’applicazione della

normativa si veda ancora al consid. 2.9.

2.6. Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita.

Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi

elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al

mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in

argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza

ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

Nella presente fattispecie

l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto e in base ai dati forniti dalla ricorrente

ha considerato l’assicurata salariata al 60% e casalinga al 40%.

Tale suddivisione non è

stata contestata e il TCA, alla luce dei dati agli atti ed in particolare del

percorso professionale dell’interessata, non ravvisa alcuna ragione per scostarsi

da tale riparto, non emergendo alcun elemento o indizio indicante una diversa

quota di ripartizione.

Va poi fatto rilevato che

il caso in esame concerne una prima domanda di prestazioni, motivo per cui

l’applicazione del metodo misto va confermata (cfr. consid. 2.5).

Infine, tenendo conto che

l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto nel gennaio 2015, le nuove norme

dell’OAI non sono applicabili, fermo restando la possibilità di una richiesta

di nuovo calcolo ai sensi della cifra no. 2 delle Disposizioni transitorie nel

caso in cui il diritto alle prestazioni fosse dovuto anche successivamente al

1. gennaio 2018 (cfr. consid. 2.5 e 2.10).

2.7. Per quanto concerne l’aspetto

medico l’Ufficio AI, ha dapprima interpellato i curanti e in particolare il dr.

__________, generalista e il dr. __________, psichiatra, i quali hanno

attestato un’inabilità lavorativa completa da inizio 2015 a dipendenza

segnatamente di una “sindrome mista ansio-depressiva” oltre che obesità,

linfedema e lipedema agli arti inferiori (doc. AI 17, 20, 31, 32). Sentito il

SMR, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________.

Dalla perizia

pluridisciplinare del __________ del 16 dicembre 2016 risulta che i periti

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr.ssa __________), angiologica (dr. __________) e reumatologica

(dr. __________).

Elencati gli atti,

descritte l’anamnesi (famigliare, personale -sociale, professionale, patologica

e sistemica con le affezioni e i disturbi soggettivi attuali e la descrizione

della giornata) e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 3, 11 e 20 giugno,

nonché 7 e 9 luglio 2016) presso il citato centro d’accertamento per i

necessari accertamenti pluridisciplinari ambulatoriali, i periti hanno posto le

seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

Obesità tipo Ill (ICD-10 F 50.4).

Tratti di personalità dipendenti-immaturi (ICD-10 F 61.0).

Sindrome lombospondilogena cronica:

. osteocondrosi

Modic I L4-L5 e discopatia L2-L3, L3-L4 e L5-Sl (referto MRI 28.1.2014).

Lipedema agli arti inferiori bilateralmente:

. componente di linfedema possibile;

. stato da safenedomia magna ds. (19.9.1993);

. stato da sutura delle ferite da drenaggio (28.9.1 993);

. stato da erisipela gamba ds. (-11 .2014);

. FRCV: obesità,

tabagismo (attualmente 2 pacchetti/die, complessivamente -37 pack/years).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Stato dopo safenedomia ds nel 1993.

Fibroma all'utero.

Stato da ulcera duodenale e gastrica (1992).

Stato da esofagite (2001 ).

Colecistolitiasi nota dal 2012.”

Visti tutti gli atti

medici raccolti, dopo aver evidenziato che “Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del __________

e tra la dr.ssa med. __________, il dr. med. __________ e il dr. med. __________

in data 12.12.2016 alle ore 8, tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 56

pag. 26), effettuata un’attenta discussione, esprimendosi sulla capacità medico-teorica

globale nell’attuale capacità lavorativa i periti hanno concluso che

l’assicurata era da considerare “abile al lavoro al 70% nel suo ultimo

impiego di operaia aiuto cucina e pulizie presso __________”. Essi si sono inoltre

così espressi sulle conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

70%.

8.1.1 A quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione

della capacità lavorativa?

L'incapacità lavorativa del 30% è dovuta a deficit funzionale

nella sfera psichiatrica (20%), reumatologica (25%) e angiologica (20%), che integriamo

parzialmente.

8.1.2 Indicare la capacità lavorativa per l'attività abituale, in

percentuale oppure in ore al giorno.

70%.

8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,

indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento

globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Va inteso come rendimento globalmente ridotto sull'arco di un'intera

giornata lavorativa.

8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore

al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il

rendimento è pieno.

Non fa al caso.

8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se

queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità

lavorativa residua.

Eventuali pause sono già state conteggiate.

8.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la

capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività abituale può essere

considerata valida?

Si ritiene giustificata un'incapacità lavorativa del 100%

prevalentemente per motivi psichiatrici a partire da novembre 2014, allorquando

smette di lavorare per problemi di salute. La nostra consulente Dr.ssa med. __________

concorda con la conclusione del Dr. med. __________ (che riteneva un'incapacità

lavorativa

completa al 100%), incaricato di eseguire una perizia per __________

(atto del 3.10.2015), ritenendo un ripristino della capacità lavorativa al 50%

a partire dall'1.12.2015. In seguito la Dr.ssa med. __________ ritiene una

capacità lavorativa dell'80% dall'1.1.2016 a continua.

In considerazione delle varie patologie vale complessivamente

quanto segue:

- capacità lavorativa del 75% dal 28.1.2014 (data MRI della

colonna lombare) per patologia reumatologica;

- inabilità lavorativa totale dal 25.7 all'1.9.2014 (degenza in

Clinica __________) poi nuovamente abile al lavoro al 75% (per motivi

reumatologici dove si giustifica un 25% d'inabilità lavorativa);

- capacità lavorativa dello 0% dal 29 novembre 2014 fino al

30.11.2015 (prevalentemente per motivi psichiatrici, parzialmente patologia

reumatologica e da luglio 2015 pure angiologica);

- capacità lavorativa' del 40% dall'1.12.2015 (per le varie

patologia agli atti):

capacità lavorativa psichiatrica del 50%, capacità lavorativa

reumatologica del 75% e capacità lavorativa angiologica dell'80%;

- capacità lavorativa del 70% per le patologie somatiche (reumatologia,

psichiatria e angiologia) dall'1.1.2016 a continua.

Le varie incapacità lavorative vanno solo in minima parte sommate,

poiché tutte considerano il dolore cronico, l'affaticabilità, la stanchezza

cronica con necessità di maggiori pause.

La prognosi è da considerarsi discreta nel senso di una stabilità

per l'aspetto angiologico, stabile anche per l'aspetto reumatologico a medio-lungo

termine e dubbia invece per gli aspetti psichiatrici a causa di aspetti

personologici.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

80%.

9.1.1 Quali caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere

un'attività

adeguata? (nel caso di una malattia fisica indicare sempre il carico

massimo in kg senza limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori

di precisione).

Un'attività lavorativa adeguata dovrebbe rispettare le limitazioni

funzionali dettate dal nostro consulente in reumatologia Dr. med. __________

(si veda il suo consulto allegato). Dovrà tener conto del fatto che l'A. è

spesso ansiosa, affaticabile, poco resiliente, poco capace di modularsi, in

preda a tratti di personalità poco maturi e funzionali. In un'attività adeguata

I'A. inoltre non dovrebbe assumere per lunghi periodi la posizione di

ortostatismo senza potersi

sedere con gambe sopraelevate di tanto in tanto, questo per

l'aspetto

angiologico.

9.1.2 Indicare la capacità lavorativa per attività adeguata, in

percentuale oppure in ore al giorno.

80%.

9.1.2.1. Se la capacità lavorativa è stata espressa in

percentuale, indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza

oppure come rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata

lavorativa.

Va inteso come rendimento globalmente ridotto nell'arco di una

giornata lavorativa normale.

9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore

al giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento

è pieno.

Non fa al caso.

9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare

se queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità

lavorativa residua.

Eventuali pause sono già state conteggiate.

9.1.3 Facendo riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la

capacità lavorativa indicata dal perito nell'attività adeguata può essere

considerata valida?

In un lavoro adatto vale un'incapacità lavorativa totale dal

novembre 2014, poi abile al lavoro al 50% dall' 1.12.2015 in un lavoro adatto,

all'80% dall'1.1.2016. In un'attività lavorativa adatta l'incapacità lavorativa

è dovuta alla patologia psichiatrica (in ragione del 20%).

9.1.4 Esprimersi anche sulla capacità lavorativa in ambito

domestico,

facendo riferimento alle diverse funzioni.

In ambito domestico l'A. può raggiungere una capacità lavorativa

dell'80% sempre dal gennaio 2016, antecedentemente valgono i periodi

d'incapacità lavorativa come al punto 9.1.3.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono medicalmente sostenibili provvedimenti professionali

volti

alla reintegrazione?

La Dr.ssa med. __________ ritiene che possa essere utile inserire

l'A. in un programma di riqualifica in collaborazione con il curante per

favorirne l'uscita dalla scomoda e disfunzionale dinamica di ritiro e

deresponsabilizzazione. Forse un contatto con un ambiente più sano e meno implicato

di aspetti emotivi potrebbe favorire un recupero di un senso di sé più adeguato

e reattivo.

In questo senso l'A. si è attivata, trovando un lavoro serale (due

ore al giorno).

9.2.2 In caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista

medico?

Bisognerà tener conto dei limiti funzionali, soprattutto

dell'aspetto psichiatrico, reumatologico e angiologico.

9.2.3.1 l problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro

clinico stesso? Se si, in che misura?

I problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro

clinico stesso, nella misura sopra descritta.

9.2.4 Se in corso di revisione si constata uno stato di salute

invariato, definire se è presente un potenziale di integrazione professionale che

può essere valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al

lavoro.

Non siamo in ambito di revisione.

9.3 0bbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel

corso degli anni?

L'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. negli ultimi anni sembra

buona.

Facciamo notare la presenza di tassi ematici di due su tre psicofarmaci

sotto i limiti di tasso utile.

9.3.2 Adeguatezza della terapia attuale secondo le linee guida?

Eventuali proposte terapeutiche?

L'A. segue le proposte terapeutiche dal lato psichiatrico. La

Dr.ssa med. __________ ritiene che forse un effetto spinta sull'AD e sulla

sostanziale resa che l'A. mette in atto si potrebbe tentare. Questo, come

spesso accade nei disturbi di personalità e/o simili, si avvale di piccole

quantità di atipici ma si lascia ai referenti la decisione in tal senso

ricordando che, al fine di "curare' un soggetto, si può decidere di

procedere come più indicato nel caso specifico.

Per l'aspetto angiologico, si fa riferimento alle misure venose

generali, calo ponderale, contenzione elastica, medicamenti veno-attivi. Non vi

sono opzioni chirurgiche. Dei cicli di linfodrenaggio possono dare dei

miglioramenti solo temporanei, se associati alla contenzione elastica. Nel caso

dell'A. esso non ha portato a miglioramenti soggettivi.

Per l'aspetto reumatologico, il Dr. med. __________ ritiene che non

vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. Un

intervento chirurgico è da evitare.

9.3.3 Quale miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente

aspettare con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal

grado di motivazione dell'A.?

Al momento non quantificabile, per l'aspetto angiologico sicuramente

vi potrebbe essere un buon miglioramento, secondo il Dr. med. __________, con

un calo ponderale.

9.3.4 Altri suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es.

adeguamento del posto di lavoro, mezzi ausiliari, ecc.)

Non fa al caso.

10 COERENZA

10.1 Descrivere in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra

i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la

visita.

Vi è una certa tendenza all'esagerazione dei sintomi secondo la

consulente Dr.ssa med. __________, il perito ___________ e il reumatologo

consulente.” (doc. AI 56)

Il medico SMR dr. __________,

nel rapporto finale 9 gennaio 2017 si è allineato alle conclusioni a cui sono

giunti i periti del __________ e ha confermato un grado d’incapacità lavorativa

(riduzione rendimento) nell’attività abituale del 100% dal 25 luglio 2014, del

25% dal 1. settembre 2014, del 100% dal 29 novembre 2014, del 60% dal 1. dicembre

2015, e del 30% dal 1. gennaio 2016; in attività adeguate e come casalinga le

inabilità erano le seguenti: del 100% dal 25 luglio 2014, dello 0% dal 1.

settembre 2014, del 100% dal 1. novembre 2014, del 50% dal 1. dicembre 2015, e

del 20% dal 1. gennaio 2016 (doc. AI 57).

Fatta quindi eseguire

l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (concludente

per un grado di limitazione del 23%; cfr. rapporto del 13 marzo 2017, doc. AI 59),

interpellato il consulente in integrazione professionale (cfr. le tabelle

allestite il 22 maggio 2017 con la motivazione della riduzione al reddito

ipotetico da invalido, doc. AI 63 e il rapporto 30 maggio 2017, doc. AI 69), preso

atto di uno scritto del 22 marzo 2017 del dr. __________ (che ribadiva la sua

conclusione di inabilità lavorativa totale e sollecitava l’evasione della

pratica con assegnazione di una rendita intera, doc. AI 76), con progetto di

decisione del 31 maggio 2017 l’amministrazione, considerata l’assicurata

salariata nella misura del 60% e casalinga del restante 40%, in applicazione

quindi del metodo misto di graduazione dell’invalidità, ha proposto il

riconoscimento di una prestazione limitata nel tempo e meglio tre quarti di

rendita dal 1 gennaio 2015 e di una rendita intera dal 1 aprile 2015 (con

versamento solo dal settembre 2015) sino al 31 marzo 2016 (doc. AI 67).

L’assicurata, assistita

dapprima dall’avv. __________ e in seguito dall’avv. RA 1, si è opposta a tale

progetto producendo nuove certificazioni dei curanti. In particolare, il dr. __________,

il 5 settembre 2017 ha fatto valere quanto segue:

" Egregio Avvocato,

come da Sua formale richiesta, secondariamente ad un attento esame

dell'incarto la Lei inoltratoci, di seguito risposta ai quesiti da Lei

promossi:

1. In base all'esame degli atti, unitamente a quanto da noi già in

precedenza esposto in data 22.03.2017 all'Ufficio Al, permaniamo austeri e

irremovibili nel considerare che lo stato psicopatologico della summenzionata risulta

compromesso definitivamente e senza possibilità alcuna di miglioramento sul piano

clinico, psicopatologico e valetudinario. Benché a più riprese il collega Dr. __________

congiuntamente alla Dr. ssa __________ e al Dr. __________ abbiano apprezzato

presenza di prognosi favorevole, essa non è stata confermata dai dati di

realtà. I quali dimostrano come la paziente non possegga, ed abbia esaurito, le

risorse psicologiche (soverchiate dall'imponente quadro psicopatologico) per un’utopica

remissione. Giacché ella presenta tutte le condizioni necessarie e sufficienti

per il

riconoscimento di una rendita intera di invalidità manifestando un

livello di inabilità lavorativa nella misura del 100% a tempo indeterminato.

2. Emergono oltremodo forti criticità circa quanto affermato dalla

Dr.ssa _________, non essendo comprensibile come possa riconoscere presenza di

un’affezione psichiatrica maggiore, la quale a fronte di una (più volte

confermata) assenza di remissione dovrebbe quantomeno consentire alla paziente il

riconoscimento di un IL ben maggiore del 20%. Come del resto apprezzabile

dall'ormai protratta assenza di remissione dai quadri prognostici avanzati dai

colleghi.

3. Non concerne alla specializzazione dello scrivente;

4. Dal punto di vista medico-psichiatrico si ritiene che l’inchiesta

dell'economia domestica condotta dalla Signora __________ non sia corroborata

da un’attenta analisi del quadro psicopatologico unitamente alle mansioni

svolte dalla paziente ed alla percentuale di invalidità da essa Stessa

assegnatole. Essendo il medesimo da iscriversi in un contesto di maggiore e

gravosa compromissione

delle intere funzioni generali della succitata.

A disposizione per ulteriori integrazioni, con l'occasione Le

porgiamo cordiali saluti.” (doc. AI 91).

Ha pure prodotto un breve

scritto del 10 ottobre 2017 del dr. __________, il quale ha affermato:

" La Signora

RI 1 non ha mostrato negli ultimi mesi nessun miglioramento dei dolori e

disturbi legati al linfo e lipedema agli arti inferiori, dolori lombari e

cervicali con periodiche riacutizzazioni.

Presenta sempre sintomi legati a sindrome ansioso-depressiva per

quale viene seguita da specialista psichiatra.

Per i disturbi somatici la RI 1 rimane a mio avviso inabile al

lavoro al 100% per lavori medi e pesanti.

Consegno questo scritto alla Signora RI 1 per suo uso.” (doc. AI

95)

Su proposta del SMR la

documentazione è stata sottoposta al __________, il quale, dopo aver

interpellato nuovamente i tre periti, ha fatto pervenire un complemento

peritale del 9 novembre 2017, nel quale ha precisato:

" (….)

Valutazione della Dr.ssa med. __________ del 30.9.2017:

"Gentili colleghi, sono con /a presente a relazionare sul

caso in oggetto dopo aver dato lettura dei nuovi atti di cui il mio interesse

specifico è andato in particolare a:

- Perizia __________ del 16.02.2016

- Relazione peritale della scrivente del luglio 2016 in cui

diagnosticavo un quadro misto ansio-depressivo che si allineava alle

conclusioni diagnostiche dei curanti e quali per la medesima diagnosi

indicavano una IL completa

- 01.10.2017 il __________ su richiesta del Dr med __________

del SMR avvia un approfondimento sul caso stante i nuovi atti

- WNY, in data 05.09.2017 invia all'Avvocato __________ una

relazione in cui in sintesi afferma che nonostante /e prognosi positive

sperate, il quadro non ha mostrato l’atteso miglioramento e l’A risulterebbe IL

al 100%. Il collega considera insufficiente la percentuale di IL da me

riconosciuta all’A e ritiene che l'inchiesta economica della signora Carenino

non sia corroborata da analisi adeguata del quadro psichiatrico - Studio legale

RA 1 in data 30.08.201 7 si riferisce ad uno scritto del Dr med __________ del

23.03. 201 7 in cui il curante non registra l'atteso miglioramento e, afferma l’avvocato,

rileverebbe un peggioramento che motiverebbe una IL del 100%. Ritiene peraltro

l'avvocato che stante l'intervallo intercorso rispetto alla mia valutazione, si

renda necessario un aggiornamento

- L'Avvocato incarica il curante per redigere una dettagliata

relazione a sostegno di una richiesta motivata di considerare I'A IL al 100%.

L’Avvocato peraltro chiede al collega __________ di registrare se ritiene o

meno le mie conclusioni motivate e se non sussistano contraddizioni nella mia

relazione

- WNY del 22.03.2017 riferisce di uno stato "definitivamente

compromesso e senza possibilità di miglioramento ... peggioramento timico con

ideazione anticonservativa". Il collega purtroppo manca di riconfermare la

diagnosi e la terapia e non indica un ricovero come utile-necessario e quindi

non fornisce elementi concreti che sostanzino il peggioramento.

Rivedendo anche la mia relazione e la storia dell’A si evince

che le diagnosi poste nel tempo non sono mai andate oltre /a sindrome mista

ansioso-depressiva, confermata peraltro in diverse occasioni dal curante il

quale però accorda poi una IL del 100%.

Si fa notare che, contrariamente a quanto a tratti emerge nei

nuovi atti, la diagnosi così posta non è affatto un disturbo "maggiore"

psichiatrico, anzi appartiene alle vecchie diagnosi “NEVROTlCHE” che per

definizione afferiscono ad un'area di limitata gravità e ricaduta sul

funzionamento bio-psicosociale.

Se si ritiene che la signora sia più profondamente resa inabile

dai suoi sintomi, forse i curanti dovrebbero assumersi la responsabilità di riconoscerle

non già una diversa IL ma una diversa diagnosi che, se più rilevante, di suo

motiverebbe e sosterrebbe la maggiore percentuale di IL richiesta.

Si fa notare peraltro che mancando diagnosi attuale e terapia,

non è chiaro da dove si dovrebbe desumere il peggioramento clinico.

L'unica cosa con cui si può neutralmente e responsabilmente

concordare è che, trascorso più di un anno dalla mia relazione e valutazione,

se si suppone esserci un peggioramento, esso debba essere valutato da un

tecnico neutrale in un'adeguata rivalutazione.

Ciò detto per rispondere al collega __________:

non risultano dati oggettivi per modificare /a mia valutazione

frutto di un adeguato approfondimento clinico. Se il collega riterrà, potrà

richiedere una rivalutazione a/ __________ come aggiornamento per il

supposto peggioramento."

Valutazione del Dr. med. __________ del 3.10.2017:

"Gentile Dott.ssa __________

La ringrazio della Sua lettera del 01.10.2017 con /a quale mi

sottopone /a presa di posizione dello studio legale Avvocato RA 1 del

30.8.2017. Questa fa riferimento essenzialmente alla problematica psichiatrica.

Dal mio punto di vista non vi sono cambiamenti per quanto riguarda il consulto

di reumatologia del 20. 6. 2016."

Valutazione del Dr. med. __________ del 10.10.2017:

"Gentile collega,

mi riferisco al suo scritto del 01.10.201 7 e rispondo in base

alla documentazione a mio disposizione:

lettera __________ dell’istituto delle assicurazioni sociali

del 25.09. 201 7;

lettera dell'Avvocato RA 1 all’ufficio Al del 30. 08. 2017;

questionario per il datore di lavoro IAS 441 7;

lettera per il signor __________ dell’istituto delle assicurazioni

sociali del 30.05.2017;

progetto di assegnazione di reddita/attribuzione di una rendita

d'invalidità limitata del 31.05.2017 dell’IAS;

Iettera per IAS sull’inchiesta economica per /e persone che si

occupano dell'economia domestica;

perizia __________ del 16. 12.2016.

Non ho a disposizione altre lettere citate come allegati nella

vostra del 01.10.2017.

Nella propria lettera l’Avv. RA 1 mette l’accento sulla situazione

psichica, che deve essere, dalla sua ottica, rivista.

Dalla documentazione in mio possesso i sintomi limitanti per /a

paziente appaiono primariamente di ordine psichiatrico con diminuzione del tono

d'umore e motivazione diminuita.

Nell'inchiesta economica per /e persone che si occupano di

economia domestica emerge che vi sono dei sintomi anche venosi, soprattutto

alla gamba destra. Non trovo una discordanza rispetto a quanto era stato

segnalato dalla paziente in occasione della mia visita avvenuta il 07.07.2016.

Riassumendo, non vedo dunque, in base alla documentazione

presente, ragione/novità che portino a cambiare la valutazione con una

riduzione del 20% in tempo di lavoro sulla giornata dovuta all'ortostatismo.

Anche per quanto riguarda il questionario __________ non

vi sono elementi nuovi che impongano un cambiamento della valutazione."

In conclusione a seguito delle prese di posizione dei nostri

consulenti, in particolare della psichiatra Dr.ssa. med. __________, riteniamo

che le conclusioni della perizia __________ del 16.12.2016 vadano mantenute

integralmente. Secondo la Dr.ssa med. __________ non risultano ad oggi dati

oggettivi per modificare la sua valutazione frutto di un adeguato

approfondimento clinico. Se il collega Dr. med. __________ riterrà, potrà richiedere

una rivalutazione al __________ come aggiornamento per il supposto peggioramento

dello stato psichico.

Sperando di aver esaudito le sue attese, voglia gradire, egregio

Collega, i nostri migliori saluti. (…)" (doc. AI 206/779-782)

Il dr. __________, nell’Annotazione

del 13 novembre 2017, ha quindi concluso che “(…) dopo le osservazioni degli

esperti del __________ riguardo alla documentazione pervenuta in fase di

audizione si ritiene che le conclusioni della perizia del __________ del

16 dicembre 2016 siano mantenute e per noi ancora vincolanti” (doc. AI 97).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate e ritenuta la valutazione economica comprendente

l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

del 13 marzo 2017, la valutazione del 30 maggio 2017 del consulente in

integrazione professionale, incluse le tabelle dei redditi allestite il 22

maggio 2017 (doc. AI 59, 63, 69), con decisione del 27 marzo 2018 ha confermato

il progetto di decisione concludendo:

" (…)

Decidiamo pertanto:

Verranno riconosciuti dapprima ¾ di rendita (grado Al del 68%)

a far capo dal 01 gennaio 2015 (media d'incapacità al guadagno annua), ed in

seguito il diritto ad una rendita intera, con grado Al del 100% a far

capo dal 01 aprile 2015, ossia dopo tre mesi dell'assegnazione del grado

d'invalidità. Questo diritto è limitato al 31 marzo 2016, ovvero tre mesi dopo

il constatato miglioramento (art. 88a, cpv. 1, OAI).

In ragione della tardività della domanda il versamento potrà

essere effettuato solo dal mese di settembre 2015, ovvero tre mesi dopo il

deposito della domanda.

Esito degli accertamenti:

Tenuto conto del percorso professionale della signora RI 1 la

pratica viene trattata quale salariata al 60% e casalinga al 40%.

Attività di salariata (60%):

Abbiamo sottoposto la documentazione medica acquisita in fase

d'istruttoria al nostro Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo ritiene

giustificato riconoscere i seguenti periodi d'inabilità lavorativa, con

relative percentuali:

Attività abituale:

- 25% dal 28.01.2014

- 100% dal 25.07.2014

- 25% dal 01.09.2014

- 100% dal 29.11.2014

- 60% dal 01.12.2015

- 30% dal 01.01.2016

Attività adeguata:

- 0% dal 28.01.2014

- 100% dal 25.07.2014

- 0% dal 01.09.2014

- 100% dal 01.11.2014

- 50% dal 01.12.2015

- 20% dal 01.01.2016

Abbiamo quindi provveduto a calcolare la perdita di guadagno.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte

federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., l 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere

diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei

fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato

potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Perdita di guadagno alla scadenza dell'anno d'attesa:

Sulla base della documentazione medica acquisita in fase

d'istruttoria, esaminata dal nostro Servizio Medico Regionale (SMR), si ritiene

giustificato riconoscere un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività

lucrativa.

Perdita di guadagno dal gennaio 2016:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua abituale

professione nell'anno 2015 la signora RI 1 avrebbe potuto conseguire CHF

25'657.- (salario 2012 aggiornato al 2015).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del

80% (tenuto conto della quota parte casalinga) in attività adeguate, avrebbe

invece potuto conseguire CHF 24'711.- (tabella RSS elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, settore femminile, riduzione del 5%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una

perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 3.69%. Il calcolo utilizzato è

mostrato qui di seguito:

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 25'657.00

con invalidità CHF 24'711 00

Perdita di guadagno CHF 946.00 = Grado d'invalidità 3.69%

Attività di casalinga (40%):

Per quello che riguarda le limitazioni nell'attività di casalinga

facciamo riferimento alle inabilità indicate dal Servizio Medico Regionale

(SMR):

- 0% dal 28.01 .2014

- 100% dal 25.07.2014

- 0% dal 01.09.2014

- 100% dal 01.1.2014

- 50% dal 01.12.2015

Dal gennaio 2016, a seguito dell'inchiesta a domicilio effettuata

in data 07 marzo 2017, è emerso un impedimento pari al 23%.

Passiamo quindi al paragone dei due campi d'attività, ottenendo il

seguente grado Al alla scadenza dell'anno d'attesa (gennaio 2015):

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado

d’invalidità

Casalinga

40%

100%

40%

Salariata

60%

46%

27,60%

Grado AI

67,60%

Tre mesi dopo l'assegnazione della

rendita (art. 88a, OAI):

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado

d’invalidità

Casalinga

40%

100%

40%

Salariata

60%

100%

60%

Grado AI

100%

Paragone dei due campi d'attività da

gennaio 2016:

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado

d’invalidità

Casalinga

40%

23%

9%

Salariata

60%

3.69%

2%

Grado AI

11%

Il consulente in integrazione professionale non ritiene inoltre

sia possibile attuare

provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno,

tuttavia, su esplicita richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare l'eventuale

diritto all'aiuto al collocamento.

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto delle osservazioni presentate in data 14

settembre 2017, nonché della documentazione medica del Dr. Med. __________ e

del Dr. Med. __________.

Considerandi

II Servizio Medico Regionale (SMR), con scritto del 25 settembre

2017, ha inoltrato tali osservazioni al __________, che si era occupato a suo

tempo di svolgere la valutazione peritale.

Con rapporto del 09 novembre 2017 il __________ comunica che la

documentazione prodotta non apporta alcuna modifica alle precedenti

valutazioni, presa di posizione poi confermata dall'SMR.

Inoltre, in considerazione del fatto che ora siamo in possesso dei

dati aggiornati, abbiamo provveduto al ricalcolo della perdita di guadagno per

il 2016.

Perdita di guadagno dal gennaio 2016:

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella sua abituale

professione nell'anno 2016 la signora RI 1 avrebbe potuto conseguire CHF

27'552.- (salario 2012 aggiornato al 2016).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa

dell'80% (tenuto conto della quota parte casalinga) in attività adeguate,

avrebbe invece potuto conseguire CHF 24'786.- (tabella IRSS elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, settore femminile, riduzione del 5%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una

perdita di guadagno e quindi un grado Al pari al 10%. Il calcolo utilizzato è

mostrato qui di seguito:

Confronto dei redditi:

senza invalidità CHF 27'552 00

con invalidità CHF 24'786.00

Perdita di guadagno CHF 2'766.00 = Grado d'invalidità 10%

Paragone dei due campi d'attività da gennaio 2016:

Attività

Ripartizione

Impedimento

Grado

d’invalidità

Casalinga

40%

23%

9%

Salariata

60%

10%

6%

Grado AI

15%

Come da lettera circolare no. 372 inerente la regolamentazione

transitoria in seguito alla modifica dell'OAl concernente la valutazione

dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale, la stessa non potrà essere applicata in quanto per tutte le prime

richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 01 luglio 2017, il

diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio

modello di calcolo.

In ragione di quanto sopra il progetto del 31 maggio 2017 viene confermato.

(…)”

La ricorrente contesta

queste conclusioni e produce documentazione già agli atti oltre ad una

certificazione del 12 giugno 2018 dr. __________ che afferma quanto segue:

" Lodevole Avvocato,

il presente al fine di notificarLe il che il decorso clinico della

summenzionata in epigrafe è caratterizzato da un quadro clinico tuttora

seriamente alterato. Nello specifico lo spettro affettivo ed ansiogeno

continuano ad inficiare ed invalidare nella totalità il suo funzionamento

generale.

Durante codesto protratto periodo di cura si denota come le

risorse della paziente siano logore ed esaurite, le quali le impediscono di

presentare segni inerenti una qualsivoglia tipologia di remissione, anche di

natura parziale.

Nello specifico si confermano le diagnosi da noi già in precedenza

poste. Per quanto concerne l'aspetto prognostico esso appare altamente

sfavorevole, essendo manchevoli ogni forma di risposta al trattamento medico,

psichiatrico e psicoterapico in essere. Se non per quanto concerne il contenimento

delle manifestazioni epifenomeniche, le quali tuttora invalidano nella totalità

la paziente.

L'IL continua ad essere al 100% nei confronti della totalità delle

professioni con CL pari allo 0%.

Oltremodo facendo riferimento a quanto suesposto La si evince sul

fatto che la paziente attualmente presenta tutte le condizioni necessarie e

sufficienti per beneficiare di una rendita AI completa. Essendo definitivamente

e totalmente alterato il suo status, sul piano clinico, psicopatologico e

valetudinario.

A disposizione per qualsiasi necessità, con l'occasione Le

porgiamo cordiali saluti.” (doc. E)

Sulla stessa si è

pronunciato il medico SMR in un’annotazione del 17 luglio 2018 (doc. X/1 citata

in esteso al consid. 2.9).

2.8

Per poter graduare l'invalidità,

l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti

che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe

della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di

controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.

, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.9

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai

periti del __________ fondate sulla perizia del 16 dicembre 2016 con

complemento del 9 novembre 2017 e confermate dal medico SMR.

Il TCA ricorda

innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel

caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non è dunque possibile trarre

delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi

poste.

Ora, la perizia allestita

dal __________ nel caso concreto va considerata dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

In effetti, nella stessa,

i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e

l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione specialistica atta a mettere

in dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti. Infatti, nel suo ricorso essa contesta

genericamente gli accertamenti peritali, riferendosi sostanzialmente a

certificazioni dei medici curanti che erano già state prodotte in occasione

della procedura amministrativa e già debitamente vagliate dagli specialisti del

__________, nell’ambito della perizia o del successivo complemento, prima che

l’Ufficio AI rendesse la decisione qui impugnata.

Quanto all’unica

certificazione nuova prodotta in questa sede, vale a dire la certificazione del

dr. __________ del 12 giugno 2018 (cfr. in esteso al consid. 2.7), sulla stessa

si è pronunciato lo psichiatra del SMR dr. __________, il 17 luglio 2018, come

segue:

" Ho preso

visione della nuova documentazione medica, in particolare del rapporto medico

del dr. med. __________, medico psichiatra curante dell'assicurata, datato

12.06.2018

Non vengono formulate nuove diagnosi, la sintomatologia non appare

avere avuto variazioni significative, il dr. med. __________ continua a

valutare differentemente la CL dell'assicurata rispetto ai periti __________ e

ritiene che l'assicurata sia meritevole di una rendita Al intera. Dal punto di

vista medico-assicurativo non sono oggettivati fatti nuovi o modificazioni

significative di fatti noti che consentano di discostarsi da quanto valutato

nella perizia __________, trattasi di una valutazione diversa delle circostanze

di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate.

Per tale ragione non ritengo necessario sottoporre l'ultimo

rapporto medico del dr.med. __________ all’attenzione del __________.” (doc.

X/1)

Ora, tali allegazioni, ben

motivate ed espresse da uno specialista, che ravvisa la non sussistenza di

notevoli divergenze di valutazione, e che prende attenta posizione sulle –

peraltro scarne e immotivate – affermazioni del curante, appaiono convincenti e

meritano di essere confermate senza riserve, ove peraltro si osservi che lo

psichiatra della ricorrente, in questa certificazione come del resto in quelle

precedenti, non menziona chiaramente i motivi per i quali la valutazione

operata dal __________ non sia condivisibile né menziona espressamente e con

chiarezza i motivi per cui l’assicurata risulterebbe maggiormente inabile al

lavoro rispetto alle conclusioni peritali.

del resto la ricorrente ha prodotto nuova documentazione che attesti una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________.

In realtà, la ricorrente

si è in definitiva limitata ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza

però che la documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue

sintomatologie soggettive e indurre questo Tribunale a scostarsi dalle

conclusioni, lo si ribadisce confermate pure dal SMR, a cui è giunto il __________.

In effetti, l’insorgente contesta genericamente in particolare le conclusioni

in ambito psichiatrico, facendo riferimento alle certificazioni del dr. __________,

sulle quali i periti del __________, rispettivamente il SMR, hanno preso

compiutamente ed esaustivamente posizione, non da ultimo anche nel succitato complemento

peritale del 9 novembre 2017 (doc. AI 96; cfr. sopra in esteso al consid. 2.7).

Va in ogni modo rilevato

che nella perizia del 16 dicembre 2016 la problematica psichiatrica è

stata chiarita in modo soddisfacente dalla consulente dr.ssa __________, sulla

base di due colloqui e esami ematici e una valutazione complessiva ben

commisurata al caso concreto. Poste le menzionate diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41 .2),

obesità tipo 3 (ICD-10 F 50.4), tratti di personalità dipendenti-immaturi (ICD-10

F 61.0), nelle sue conclusioni, la perita ha in effetti ritenuto che si

trattava di una struttura premorbosa poco differenziata, con evidenti note di

fragilità della personalità con aspetti immaturi, dipendenti. Era quindi da

riconoscere “un'incapacità lavorativa del 20% con grande rilevanza

dell'azione dei tratti di personalità nell'espressività complessiva del quadro psichiatrico,

caratterizzato da aspetti misti ansioso-depressivi anche ricorrenti sulla base di

fasi di vita cui i tratti di personalità non consentono una reazione più

adeguata e funzionale”. La limitazione era presente dal gennaio 2016. In

ogni modo a detta della perita “Se è necessario farsi carico di uno stato di

sofferenza oggettivabile (sindrome mista ansiosodepressiva), non appare

altrettanto adeguato farsi carico di una personalità con note dipendenti,

demandanti, immature, deresponsabilizzanti che con i fatti in epoche più recenti,

pare aver perso la sua capacità di tenuta e di modulazione e aver dato luogo alla

manifestazione più disfunzionale, di cui si è detto.” L’assicurata appariva

quindi “depressa, ansiosa, affaticata, facile alla stanchezza, poco resiliante,

poco capace di modularsi, preda di tratti di personalità poco maturi e

funzionali”. Rilevata anche una “lieve tendenza all'esagerazione dei

sintomi in una chiave di drammatizzazione indotta dai tratti di personalità, di

cui sopra”, la perita ha concluso per un’abilità al lavoro nella misura

dell’80% in tutte le attività lavorative teoricamente esigibili e come casalinga

(cfr. doc. AI 56 pag. 29).

A tale valutazione, tratta

sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun

elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________,

infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo

averla visitata, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la

documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame

psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli

indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del

3.

giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed

estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche

(cfr. DTF 143 V 409).

Detta valutazione è stata

confermata dai periti del __________ che, previa discussione tra loro e tra i

consulenti, hanno, tra l’altro, concluso inoltre che “(…) le varie

incapacità lavorative vanno solo in minima parte sommate, poiché tutte considerano

il dolore cronico, l’affaticabilità, la stanchezza cronica con necessità di

maggiori pause (…)” (doc. AI 56 pag. 34).

Del resto, anche per

quanto riguarda l’aspetto somatico l’insorgente non ha prodotto la benché

minima documentazione medica atta a mettere in dubbio le approfondite conclusioni

del __________, fondate su approfonditi esami reumatologici e angiologici. In

effetti, la certificazione del 9 febbraio 2018 della dr.ssa __________

dell’Ospedale di __________ prodotta in fase di osservazioni al progetto di

decisione si limita a certificare un’incapacità lavorativa per il periodo dal

31.

gennaio al 22 febbraio 2018 per i postumi di una “colecistite acuta

litiasica su nota colecistolitiasi” (doc. AI 101). Nemmeno lo stringato

scritto del dr. __________ del 10 ottobre 2017 ha evidenziato elementi nuovi

rispetto alle precedenti certificazioni che erano state debitamente valutate

dal __________ (cfr. in esteso al consid. 2.7; doc. AI 95).

Alle conclusioni del __________,

confermate anche dal SMR (doc. AI 57, 97), si deve quindi senza riserve

aderire, ritenuto che le stesse non sono state smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e

entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.

3.1

).

Va osservato che il

principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, ritenuto che quest'obbligo non può quindi tradursi

in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre

degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle

proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità

giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le

condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico

rispettivamente richiamando dei referti medici (magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo), quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2017.174 del 18 luglio

2018, consid. 2.7 con riferimenti).

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012, consid. 4.4 con

riferimento e 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Ribadite altresì le

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia [anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF, nella

STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il

medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)”] le certificazioni dello

psichiatra curante dell’insorgente non consentono pertanto di dipartirsi dalle

conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in modo coerente e

privo di contraddizioni.

Questo Tribunale ritiene

pertanto che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità lavorativa dell'assicurata e in

particolare le limitazioni da osservare, sino all'emanazione del querelato

provvedimento (il 27 marzo 2018, data questa che, come detto, segna il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr.

DTF 132 V 220 consid. 3.1.1; 130 V 140), senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Pertanto, visto quanto

sopra, ritenuta la perizia __________ del 16 dicembre 2016 - la quale

rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.8) e alla quale va quindi attribuita piena forza

probante -, e il complemento del 9 novembre 2017 così come gli affidabili

pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al

consid. 2.8) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla

capacità lavorativa, intervenuto prima del momento rilevante (cfr. DTF 132 V

220.

consid. 3.1.1) della decisione contestata, il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati) che l’assicurata vada considerata nella sua attività lavorativa abituale

inabile nella misura del 25% dal 28 gennaio 2014, del 100% dal 25 luglio 2014,

del 25% dal 1. settembre 2014, del 100% dal 29 novembre 2014, del 60% dal 1.

dicembre 2015, e del 30% dal 1. gennaio 2016; in attività adeguate e come

casalinga le inabilità sono invece le seguenti: del 100% dal 25 luglio 2014,

dello 0% dall’1 settembre 2014, del 100% dal 1. novembre 2014, del 50% dal 1.

dicembre 2015, e del 20% dal 1. gennaio 2016 (doc. AI 57).

Le conclusioni in merito

alla capacità lavorativa della decisione contestata, segnatamente il grado

d’incapacità lavorativa del 20% (flessione del rendimento) in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti a contare dal mese di gennaio

del 2016, vanno quindi confermate.

Sia peraltro in questa

sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del

discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117.

V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht

zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).

2.10

Confermata la ripartizione 60%

per l’attività salariata e 40% per l’attività di casalinga (cfr. consid. 2.6) e

stabilito che successivamente al gennaio 2016 l’incapacità lavorativa

dell’insorgente in attività adatte è del 20% (cfr. consid. 2.9), va ora

esaminato se l’interessata ha diritto ad una rendita.

Come già accennato in

precedenza (cfr. consid. 2.5), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una

modifica degli art. 27 OAI e 27bis OAI.

Ai sensi dell’art. 27 cpv.

1.

OAI in vigore dal 1. gennaio 2018 per mansioni consuete secondo l’articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art.

27.

cpv. 2 OAI per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di

membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo l’art. 27bis cpv.

2.

OAI in vigore dal 1° gennaio 2018 per determinare il grado d’invalidità di

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono

anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i

seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività

lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

(lett. b).

L’art. 27bis cpv. 3 OAI

prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato

dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che

l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per l’art. 27bis cpv. 4

OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua

situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3

lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Come anticipato, la

disposizione transitoria relativa alla modifica del 1. dicembre 2017 prevede al

cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita

correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1. dicembre 2017,

concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un

anno dall’entrata in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della

rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente

modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima

dell’entrata in vigore della modifica del 1. dicembre 2017 perché il grado

d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta, se il

calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4

determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

Va qui rammentato che da

un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme

sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 143

V 449 consid. 3.3 con riferimenti).

Per contro, per quanto

attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire

che, in assenza di una normativa specifica che regola la questione intertemporale,

va applicato il principio generale secondo il quale, di regola, siffatte

disposizioni entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2; STF K

114/03 del 22 luglio 2005).

Inoltre con lettera

circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste

di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla

rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di

calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1°

gennaio 2018.” In argomento vedi anche la STF 9C_553/2017 del 18 dicembre

2017.

In concreto la richiesta

di prestazioni è del marzo 2015 (cfr. consid. 1.1) e nessuna decisione formale

dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

Occorre pertanto applicare

il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni, considerato come le stesse

siano dovute per il periodo successivo al 1. settembre 2015 (ovvero dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurata ha rivendicato il diritto

alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA ex art. 29 cpv. 1

LAI). Le nuove norme andrebbero in teoria applicate unicamente qualora fosse

riconosciuto il diritto a prestazioni per il periodo successivo dal 1° gennaio

2018, giacché in tal caso lo stesso andrebbe rivalutato in base al nuovo

modello di calcolo (cfr. anche al consid. 2.6; per un caso in cui questo

Tribunale ha già proceduto in questo senso vedi la STCA 32.2018.42 dell’8

ottobre 2018; cfr. anche la STCA 32.2018.29 del 7 febbraio 2019).

2.11

Per

quel che concerne l’aspetto economico, per determinare il grado di invalidità

l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo

ordinario (cfr. consid. 2.2). Il calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

Nella fattispecie risulta unicamente contestato il periodo successivo al 1.

gennaio 2016, momento a partire dal quale l’amministrazione ha, come detto,

ammesso un miglioramento delle condizioni dell’assicurata con un grado di

inabilità in attività adeguate del 20% e un conseguente grado di invalidità per

la parte salariata del 10% (cfr. consid. 2.1).

2.11.1

Secondo la giurisprudenza

riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita e/o al momento della sua modifica),

guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona

sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha

conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione

dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà

scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (DTF

134.

V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimenti).

Nel

caso in esame, dopo aver contattato l’ultimo datore di lavoro (doc. AI 62),

l’amministrazione ha stabilito che l’assicurata, nella sua abituale

professione, avrebbe potuto conseguire nel 2015 fr. 25'657 (fr. 27’552.- nel

2016), lavorando al 60%. L’Ufficio AI ha quindi applicato tale importo quale reddito

da valido. Tale modo di procedere, rimasto del resto incontestato, è corretto.

2.11.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (DTF 126 V 76; SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

In concreto, in assenza di

dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e meglio

sull'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio

federale di statistica, più precisamente la tabella TA1 2014_tirage_skill_level

Rami economici (NOGA08), denominata “Salario mensile lordo (valore centrale)

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso” (DTF 142 V

178).

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il

salario lordo mediamente percepito nel 2015 dalle donne per un'attività

semplice di tipo fisico o manuale di 40 ore settimanali nel settore privato

(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI

2001.

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un

importo di fr. 52'139.-- (4’344 x 12 mesi), che, aggiornato al 2016 e adattato

al tempo lavorativo di 41,7 ore, dà un reddito di fr. 54'355 (cfr. Tabella

T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Inoltre, in applicazione

della succitata giurisprudenza che consente una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico per tener conto delle eventuali particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), l’Ufficio AI

ha proceduto ad una riduzione del 5% (doc. AI 63) per tener conto della

necessità di svolgere attività leggere.

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la

quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.

3.

), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%,

l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In

particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI

abbia debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui

è affetta l'assicurata, e non può di conseguenza ammettere una decurtazione

maggiore. La deduzione ammessa tiene del resto adeguatamente conto del fatto

che le limitazioni fisiche da osservare non siano oltremodo gravose e che la

limitazione sia peraltro da ricondurre ad una riduzione del rendimento. Del

resto l’assicurata non ha addotto motivi pertinenti che permettano a questo

Tribunale di sostituire il suo apprezzamento, segnatamente altre circostanze

personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito

statistico da invalida, rilevato come a ragione l’amministrazione abbia

osservato che la mancanza di formazione e le scarse conoscenze linguistiche non

costituiscono fattori di riduzione

(cfr. DTF 137 V 73 consid.

5.

).

2.11.3

Ne segue che per il periodo

successivo al 1. gennaio 2016, applicando le norme in vigore fino al 31

dicembre 2017, raffrontando il reddito da valida al 60% di fr. 27'552 con

quello da invalida di fr. 24'786 [fr. 54'355 ridotti alla quota salariata del

60%, del 5% (fattori di riduzione) e del 20% (incapacità lavorativa; cfr.

consid. 2.10], l’amministrazione ha concluso per un grado d’invalidità del 10%.

Ora,

questo TCA non può confermare tale modalità di calcolo nella misura in cui per

la definizione del reddito da invalida per tale periodo l’amministrazione ha già

proceduto alla ripartizione della quota parte di salariata. Essa avrebbe invece

dovuto prendere in considerazione il reddito statistico al 100%, riducendolo

sulla base dell’esigibilità medico-teorica e di eventuali altre riduzioni. Solo

successivamente, cioè al momento del calcolo dell’invalidità globale, si deve

in effetti di principio tener conto della quota parte relativa all’attività

salariata (cfr. a tal riguardo la STCA 32.2018.163 consid. 2.11 e 32.2014.66

del 24 marzo 2015 consid. 2.12.2 pag. 28).

Tuttavia,

come si vedrà, tale modo di procedere non modifica l’esito della vertenza (cfr.

al consid. 2.13).

In

tale evenienza, sempre per il periodo dal 1 gennaio 2016, raffrontando il

reddito da valida al 60% di fr. 27'552.-- con quello da invalida di fr. 41'310.--

(fr. 54'355 - 20% - 5%) si ottiene un grado d’invalidità nullo.

Sia di transenna osservato che

anche il calcolo relativo al periodo precedente, ossia da gennaio 2015

(scadenza dell’anno di attesa), così come esposto (grado complessivo di

invalidità del 67.6% arrotondato al 68%; cfr. nella decisione contestata e

sopra al consid. 2.7), andrebbe di per sé rivisto secondo il citato procedere

corretto, computando cioè nel calcolo del grado di invalidità per la parte

salariata il reddito statistico al 100% e apportandovi unicamente la riduzione

relativa all’esigibilità medico-teorica e quella percentuale per tener conto delle

eventuali particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Considerato comunque come l’assicurata abbia diritto al versamento della rendita

solo a far tempo dal settembre 2015 in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI

(vale a dire dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni), e che in questo

momento la medesima fosse beneficiaria di una rendita intera riconosciuta

dall’aprile 2015 per un grado d’invalidità del 100% (totale inabilità sia

nell’attività salariata che in quella casalinga; cfr. la decisione impugnata e

sopra al consid. 2.7), una correzione del calcolo non avrebbe in tutta evidenza

alcuna rilevanza pratica.

D’altra parte, nella risposta

di causa l’Ufficio AI ha fatto rilevare che volendo, per pura ipotesi di

lavoro, applicare le nuove norme in vigore dal 1. gennaio 2018, per quanto

riguarda il grado di invalidità per la parte salariata si otterrebbe un grado

del 46%. Allo stesso si perverrebbe in effetti raffrontando un reddito da

valida al 100% di fr. 45'920 (ottenuto convertendo al 100% il salario di fr.

27'552 definito per il 2016 per un pensum al 60%) al guadagno da invalida di

fr. 24'786 (sempre dopo aggiornamento al 2016), tenendo conto sia della capacità

lavorativa dell’80% che dei fattori di riduzione. Come vedremo in seguito (cfr.

consid. 2.13), anche in questa ipotesi tuttavia l’esito della lite non

muterebbe.

2.12

Per quanto

concerne l'attività di casalinga, come è stato esposto l'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr.

consid. 2.4).

In concreto, l’assistente

sociale, stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive CIGI (attribuendo un valore

complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali dell’assicurata

nell’ambito dell’economia domestica) e fissati gli impedimenti di ogni singola

mansione casalinga, nell’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica del 13 marzo 2017 ha stabilito una limitazione

complessiva del 23%.

Tali risultanze sono rimaste

incontestate.

Questo TCA non ha nulla da

eccepire sull’operato dell’incaricata dell’inchiesta, né vi è motivo per

intervenire in merito alla sua valutazione. Al riguardo, la giurisprudenza

federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide

ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste

effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130

V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.

2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid.

4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA I

249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

Va qui ricordato che nella

DTF 133 V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della

sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà

e con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Questo

concetto è stato ancora di ribadito nelle STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018

e 9C_701/2016 del 1° marzo 2017.

Tenuto conto dell’obbligo

di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3)

assistenza familiare e ribadito che in linea di massima e senza valide ragioni

non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate

dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste, la valutazione di cui al

rapporto del 13 marzo 2017 deve, dunque, essere confermata.

2.13

In queste condizioni, in corretta

applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2.11.3), per il periodo da gennaio

2016, viste le quote parti tra attività salariata (60%) e mansioni casalinghe (40%),

tenuto conto di un’invalidità quale salariata dello 0% (capacità lavorativa

dell’80% in attività adeguate; cfr. al consid. 2.11.3) ed una limitazione del

23% quale casalinga, il grado d’invalidità globale è del 9% (40 x 23% + 60 x 0%).

Come anticipato e come

osservato dall’amministrazione, anche volendo, per pura ipotesi di lavoro,

procedere al calcolo secondo la normativa applicabile dal 1. gennaio 2018, il

grado d’invalidità risulterebbe maggiore, ma comunque non sufficiente per

l’erogazione di una rendita oltre il 31 marzo 2016. Anche in questa ipotesi

infatti, considerando un grado di invalidità come salariata del 46% (cfr.

consid. 2.11.3) e come casalinga del 23%, si otterrebbe un grado complessivo del

37%, comunque insufficiente per la concessione di una prestazione oltre il 31

marzo 2016.

Considerate quindi le

accertate inabilità in un’attività adeguata del 100% dal 28 gennaio al 24

luglio 2014 e dal 1. novembre 2014 al 30 novembre 2015, del 50% dal 1. dicembre

2015.

e dal 1. gennaio 2016 del 20% con un conseguente grado di invalidità del 9%,

l’amministrazione ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita (grado di

invalidità del 68%) dal 1. gennaio 2015 (ovvero allo scadere dell'anno d'attesa

dall’inizio della malattia giusta l’art. 28, cpv. 1 lett. b e c LAI) al 30

marzo 2015 e dal 1. aprile 2015 a una rendita intera (grado di invalidità del

100%).

Tuttavia, in applicazione

dell’art. 29 cpv. 1 LAI - per il quale “il diritto alla rendita nasce al più

presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto

alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA” - il versamento

della rendita decorre solo dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni e,

quindi, stante la domanda del marzo 2015, dal settembre 2015.

Considerato inoltre come

dal gennaio 2016, a seguito dell’accertato miglioramento delle condizioni con

un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 20%, il grado d’invalidità sia

del 9%, con decadenza del diritto alla rendita in assenza di un grado di

invalidità sufficiente, a ragione l’amministrazione ha soppresso il diritto

alla prestazione a far tempo dal 1. aprile 2016, ovvero dopo tre mesi dal

miglioramento dello stato clinico (art. 88a, cpv. 1 OAI).

Ne consegue che la

decisione impugnata merita sostanziale conferma, mentre il ricorso va respinto.

All’assicurata

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in +futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il

presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.14

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto

2. Le spese di fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti