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Decisione

32.2018.74

Ricorso contro decisione di diniego di prestazioni, accolto con attribuzione di una mezza rendita

4 luglio 2018Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi conseguiti in precedenza dall’assicurato e risultanti dall’estratto

conto AVS, il cui esiguo ammontare è da ritenere essere imputabile al danno

alla salute già presente da diverso tempo, come rettamente evidenziato dal SMR

pendente lite secondo cui “un disturbo di personalità inizia a formarsi durante

l’infanzia/adolescenza e può comportare ridotta regolazione degli impulsi e

difficoltà nelle relazioni interpersonali. Questo tipo di disturbo psichico

comporta sovente problemi sul posto di lavoro rendendo quindi un inserimento

lavorativo difficoltoso. Ritengo quindi con verosimiglianza preponderante che

l’assicurato presentava un danno alla salute soggiacente già diversi anni prima

dell’inoltro della domanda AI” (doc. IV-2). Come da proposta (accettata

dall’insorgente) formulata dall’amministrazione nella risposta di causa, a RI 1

– dovendosi determinare un reddito da valido di fr. 67'148 sulla base delle

tabelle statistiche (TA1 2014_skill level) e stante un reddito da invalido di

fr. 30'216.70 (stabilito su base statistica nella decisione impugnata tenendo rettamente

conto di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate) – va

Considerandi

quindi riconosciuto un grado d’invalidità del 55% con conseguente diritto ad

una mezza rendita a contare da gennaio 2016, ossia dopo un anno di ininterrotta

incapacità lavorativa del 50% (cfr. perizia psichiatrica sub doc. AI 15, cfr. anche

annotazione SMR del gennaio 2015 in doc. A 79);

- il ricorso merita pertanto

accoglimento nel senso sopra indicato;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza,

le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- stante l’esito del gravame,

il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo

quantificare in fr. 2'000, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 10 aprile 2018 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. gennaio

2016.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000

(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti