32.2018.74
Ricorso contro decisione di diniego di prestazioni, accolto con attribuzione di una mezza rendita
4 luglio 2018Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.74
rg/sc
Lugano
4 luglio 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 10 aprile 2018
l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici e messe in atto misure di
reintegrazione professionale, ha negato a RI 1 il diritto ad una rendita e ad
ulteriori provvedimenti professionali. A mente dell’amministrazio-ne l’assicurato
presenta infatti un grado d’invalidità nullo, il reddito da invalido risultando
superiore a quello in precedenza conseguito senza il danno alla salute;
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato pa-trocinato dall’avv. RA 1. Istando per la concessione
del-l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, l’insorgente contesta sia
la valutazione medica sia quella economica e chiede il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici (pluridisciplinari);
- con la risposta di causa
l’amministrazione, producendo l’e-stratto conto individuale AVS dell’assicurato
(cfr. IV-1) e una nuova tabella di calcolo della capacità di guadagno residua
(cfr. IV-3), sulla scorta dell’annotazione SMR del 24 maggio 2018 (cfr. IV-2)
ha in particolare comunicato:
"
… l'UAI tiene innanzitutto a
comunicare di non aver fissato correttamente il reddito da valido
dell'assicurato. Dalla perizia così come dall'annotazione 24 maggio 2018 del
Dr. med. __________ del SMR (documento qui di seguito allegato), emerge
infatti che l'iter lavorativo sofferto dall'assicurato e le difficoltà nelle
relazioni interpersonali riscontrate sono stati dei fattori che hanno inciso
notevolmente (e ciò già da molto tempo) sulla capacità di guadagno
dell'assicurato. A mente della scrivente amministrazione, gli esigui redditi
percepiti da RI 1 sono quindi imputabili al danno alla salute soggiacente nello
stesso già da diversi anni prima dell'inoltro della domanda di prestazioni. Per
questo motivo, l'UAI ritiene più appropriato determinare il reddito da sano
dell'assicurato mediante i dati statistici scaturiti dalle tabelle TA1
2014_skill level dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS, edita
dall'Ufficio federale di statistica) per gli uomini svolgenti attività semplici
di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze) nel settore
privato. Con il parametro suindicato, come si evince dalla nuova tabella di
calcolo della capacità di guadagno residua del 25 maggio 2018 (documento qui
di seguito allegato), il grado Al di RI 1 risulta essere del 55% [(67'148.-
- 30216.69) x 100: 67148.-].
In considerazione della tempestività della domanda di
prestazioni e della necessità dell'adempimento dell'anno di attesa (cfr. gli
artt. 28 e 29 LAI), l'Ufficio Al ritiene che l'assicurato abbia diritto a ½ rendita dal 1°
gennaio 2016.
Le altre censure mosse da controparte – non suffragate
da nuovi elementi (come ad esempio l'invio di documentazione medica nuova e non
già esaminata) – non si ritengono invece idonee ad inficiare le altre
risultanze istruttorie.
Giova da ultimo evidenziare che il consulente in
integrazione professionale __________ – persona che meglio di chiunque altro è
in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività lavorative
entranti in considerazione nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_437/2011 consid. 11) – nella propria valutazione 16 agosto 2017 (doc. 70
incarto Al) ha debitamente tenuto conto sia delle limitazioni funzionali
dell'assicurato che della presunzione del mercato del lavoro in equilibrio
(nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati).
Alla luce di quanto precede, lo scrivente Ufficio Al
postula l'annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento a RI 1 del
diritto a 1/2 rendita dal 1° gennaio 2016.” (doc. IV);
- con scritto 13 giugno 2018
la rappresentante dell’insorgente ha osservato:
"
(…)
Preso atto della risposta di causa 5 giugno 2018 e
dell'intervenuta modifica di decisione proposta dall'Ufficio Al, il signor RI 1
si dichiara d'accordo con tale proposta, segnatamente con l'annullamento della
decisione impugnata, emessa il 10.04.2018 dall'Ufficio Al, e il riconoscimento
in suo favore di una rendita d'invalidità del 50% a far tempo dal 01.01.2016.
Il ricorrente chiede quindi che non vengano poste spese
né tasse di giustizia a suo carico, rispettivamente che gli venga riconosciuto
il beneficio del gratuito patrocinio, considerato il buon fondamento del
ricorso inoltrato.” (doc. VI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto va anzitutto rilevato che effettivamente il reddito da valido
dell’insorgente deve essere quantificato su base statistica e non – come
erroneamente stabilito dall’am-ministrazione nel querelato provvedimento – considerando
Fatti
i redditi conseguiti in precedenza dall’assicurato e risultanti dall’estratto
conto AVS, il cui esiguo ammontare è da ritenere essere imputabile al danno
alla salute già presente da diverso tempo, come rettamente evidenziato dal SMR
pendente lite secondo cui “un disturbo di personalità inizia a formarsi durante
l’infanzia/adolescenza e può comportare ridotta regolazione degli impulsi e
difficoltà nelle relazioni interpersonali. Questo tipo di disturbo psichico
comporta sovente problemi sul posto di lavoro rendendo quindi un inserimento
lavorativo difficoltoso. Ritengo quindi con verosimiglianza preponderante che
l’assicurato presentava un danno alla salute soggiacente già diversi anni prima
dell’inoltro della domanda AI” (doc. IV-2). Come da proposta (accettata
dall’insorgente) formulata dall’amministrazione nella risposta di causa, a RI 1
– dovendosi determinare un reddito da valido di fr. 67'148 sulla base delle
tabelle statistiche (TA1 2014_skill level) e stante un reddito da invalido di
fr. 30'216.70 (stabilito su base statistica nella decisione impugnata tenendo rettamente
conto di una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate) – va
Considerandi
quindi riconosciuto un grado d’invalidità del 55% con conseguente diritto ad
una mezza rendita a contare da gennaio 2016, ossia dopo un anno di ininterrotta
incapacità lavorativa del 50% (cfr. perizia psichiatrica sub doc. AI 15, cfr. anche
annotazione SMR del gennaio 2015 in doc. A 79);
- il ricorso merita pertanto
accoglimento nel senso sopra indicato;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza,
le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- stante l’esito del gravame,
il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 2'000, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 10 aprile 2018 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal 1. gennaio
2016.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti