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Decisione

32.2018.75

Prestazioni negate perchè l'âssicurata potrebbe esercitare professioni adeguate. TCA annulla e rinvia per accertamenti pluridisciplinari

17 aprile 2019Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

I requisiti per il diritto a provvedimenti professionali non sono

assolti (art. 17 LAI).

Stiamo valutando un aiuto al collocamento. Riceverà in seguito una

comunicazione dal nostro Ufficio (art. 18 LAI).

Osservazioni al progetto del 26 gennaio 2018

Abbiamo ricevuto le vostre osservazioni al progetto summenzionato,

in particolare la seguente documentazione medica:

rapporto medico del Dr. med. __________ del 22.02.2018;

rapporto medico del Dr. med. __________ del 04.04.2018.

Tali documenti sono stati sottoposti al vaglio del nostro Servizio

Medico Regionale. Dal lato psichiatrico, nel rapporto del Dr. med. __________,

i sintomi segnalati non differiscono da quelli indicati nel suo precedente

rapporto del 01.11.2016 e anche il trattamento è rimasto invariato.

Il rapporto del Dr. med. __________ conferma la nostra valutazione

con un impedimento del 20 % in attività adeguate. Non risulta pertanto una

modifica dello stato di salute rispetto alla nostra valutazione. Il nostro

progetto è confermato. (…)”

Di fronte al TCA sono

state prodotte nuove certificazioni mediche di cui meglio si dirà al consid.

2.6 (doc. F, XIII/1, G1 e G2).

2.5. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…) Per il

nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008 e - almeno in parte

- applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per

quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Per quanto riguarda la nuova giurisprudenza in materia di accertamento delle

affezioni psichiche si rinvia a quanto già esposto al consid. 2.5, ove peraltro

si ribadisca che con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

2.6. Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non

può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile

che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti

medico-specialistici, di natura pluridisciplinare, prima di poter esprimere un

giudizio in merito al diritto a prestazioni.

In effetti, la documentazione

medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a

conclusioni complete sull’effettiva capacità lavorativa del ricorrente, non

permettendo di stabilire chiaramente l’evoluzione nel tempo delle ripercussioni

sull’idoneità al lavoro delle varie patologie di cui egli soffre, in

particolare di quelle psichiatriche e neurologiche.

Se

infatti questo TCA, quantomeno sulla base degli atti all’inserto, non ha motivo

per mettere in dubbio la valutazione peritale del __________ del 13 ottobre

2017, le certificazioni mediche prodotte non permettono di escludere con

sufficiente tranquillità e contro ogni ragionevole dubbio che la stessa si sia

basata su un transitorio miglioramento delle condizioni dell’assicurato o

quantomeno che successivamente alla medesima, ma precedentemente alla decisione

contestata, si sia verificato un peggioramento. Appare inoltre imprescindibile

un accertamento pluridisciplinare che tenga conto delle varie patologie,

segnatamente psichiche, reumatologiche e neurologiche di cui soffre il

richiedente. Questo per i motivi che seguono.

Dal lato psichiatrico,

esprimendosi sulle conclusioni della perizia del __________, con scritto del 22

febbraio 2018 il dr. __________, che segue l’assicurato dal settembre 2016, aveva

sottolineato che malgrado un transitorio miglioramento del quadro clinico, come

oggettivato dalla perizia, a partire dal mese di dicembre 2017 era subentrato

un peggioramento, con un importante ricaduta depressiva di entità medio grave e

una conseguente inabilità lavorativa totale (doc. AI 80). Il medesimo

psichiatra curante aveva peraltro sottolineato la gravità del quadro clinico

già in occasione delle certificazioni del 8 novembre 2016 (doc. AI 25) e del 12

aprile 2017 (doc. AI 58). Nel corso della presente procedura il 12 ottobre 2018

il medesimo psichiatra ha ulteriormente insistito nelle sue conclusioni, segnalando

l’avvenuto ricovero dell’interessato per motivi psichiatrici, per oltre un mese

nel luglio 2018, e sottolineandone il peggioramento anche neurologico, affermando

quanto segue:

" (…) la

informo volentieri in merito all'evoluzione, purtroppo sfavorevole, dello stato

di salute psichica del signor RI 1.

Rispetto al mio ultimo rapporto medico, vi è stato un marcato

peggioramento della sindrome depressiva che ha reso necessario un ulteriore

ricovero presso la clinica __________ di __________ dal 5 luglio al 7 agosto

2018

Dal lato somatico, a determinare il crollo psichico, hanno

contribuito la recidiva di crisi epilettica con stato post critico prolungato e

scompenso broncospastico (14.08.2018) e la sindrome d'apnee del sonno. Queste

problematiche destabilizzano ulteriormente il signor RI 1 non consentendogli di

beneficiare di un sonno ristoratore e determinando un'esacerbazione della

sintomatologia ansiosa in presenza di un forte calo del tono dell'umore con

persistente ideazione suicidale passiva. La recente valutazione

neuropsicologica, del mese di settembre 2018, evidenzia un netto calo della

cognitività globale, un deficit conclamato della memoria anterograda e una

riduzione significativa della memoria a breve termine e di lavoro. Emergono

inoltre un'accentuazione del rallentamento attentivo, una riduzione del

controllo fronto-esecutivo, della flessibilità mentale ed una significativa

perturbazione visuo-costruttiva. Dal lato psichiatrico confermo le diagnosi ICD

10 F33.1-2 e F41.1 .

Viene prescritta e assunta la seguente terapia psicofarmacologica:

- Topamax 100 mg mattina e sera

- Citalopram 20 mg al mattino

- Trittico 100 mg per la notte

Dal mese di giugno 2018 il signor RI 1 risulta inabile al lavoro

nella misura del 100% per qualsiasi attività. La prognosi quoad valetudinem

risulta sfavorevole.” (doc. G1)

Ora, a non averne dubbio tali

certificazioni, rese dallo psichiatra che segue regolarmente l’assicurato da

alcuni anni, e l’insistenza con la quale egli ha costantemente ribadito la sua

valutazione del caso, palesano quantomeno la necessità di ulteriori chiarimenti

dal punto di vista psichiatrico. Sia del resto osservato che le considerazioni

critiche del dr. __________ successive alla perizia del __________ e riferite

alla stessa non sono state nemmeno sottoposte per valutazione ai periti, i

quali avevano peraltro basato le loro conclusioni su una valutazione clinica di

soli due colloqui della durata complessiva di due ore mezza appena.

L’influenza sulla capacità

lavorativa dell’aspetto psichiatrico era del resto a due riprese stata

sottolineata anche dal dr. __________, reumatologo, che mentre nel novembre

2016 si era limitato a certificare un’inabilità lavorativa dell’80% (doc. AI

28), con certificati del 12 aprile 2017 e 4 aprile 2018 (doc. AI 56, 90) ha sì

confermato la propria conclusione circa l’abilità lavorativa dell’80% in

attività adeguate dal profilo reumatologico, ma ha espressamente e chiaramente

sottolineato la necessità di valutare approfonditamente le implicazioni della “componente

principale, per quanto riguarda l’incapacità lavorativa del paziente”,

ossia quella “da riferire a una patologia in ambito psichiatrico”, ma

anche di considerare e valutare, nell’ambito di una “valutazione peritale

pluridisciplinare”, una “sommazione” dell’inabilità lavorativa

causata da motivi psichiatrici, da un lato e da affezioni reumatologiche,

dall’altro (valutazione del 4 aprile 2018, doc. AI 90; cfr. anche quella del 12

aprile 2017, doc. AI 58).

La presenza di una rilevante

inabilità lavorativa da ascrivere a problemi psichiatrici era del resto stata

segnalata anche dalla dr.ssa __________, internista. Nel suo certificato del 10

gennaio 2017, attestata un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività, la

curante ha sottolineato la presenza di uno “stato depressivo” e uno “sviluppo

di postumi psicologici per cui è seguito dallo psichiatra” e ha descritto

gli impedimenti esistenti da ascrivere allo stato depressivo con “stanchezza,

apatia nonché attacchi di ansia” (doc. AI 37).

L’esistenza di una problematica

psichica non trascurabile presente già in epoca precedente alla resa del

provvedimento dell’11 aprile 2018 pare del resto essere confermata anche dal

fatto, emerso nel corso della presente procedura, che il ricorrente nel luglio

Considerandi

2018, vale a dire a distanza di poco più di due mesi dalla resa della decisione

contestata, ha dovuto venir ricoverato per oltre un mese (dal 5 luglio al 7

agosto 2018), presso la Clinica __________ di __________ per uno scompenso

psichiatrico a seguito di un marcato peggioramento della sindrome depressiva

(doc. G1).

Ulteriore approfondimento

necessita tuttavia anche l’aspetto neurologico. In effetti, le effettive

ripercussioni sulla capacità lavorativa delle problematiche neurologiche di cui

soffre l’assicurato, fra le quali una sindrome epilettica, non sono state

sufficientemente chiarite, e questo malgrado dalle certificazioni del dr. __________

emergessero indicazioni in tal senso.

Innanzitutto già la valutazione

neuropsicologica ambulatoriale del 21 agosto 2017, fatta esperire proprio dal

dr. __________ al fine di valutare il funzionamento cognitivo in un contesto di

disturbi mnemonico-attentivi, aveva rilevato “una discreta riduzione della

memoria a breve termine e di lavoro” (…) “fragilità”(…) accompagnata da

un importante rallentamento ideo-motorio, con affaticabilità”, con una “difficoltà

nel mobilitare le proprie risorse cognitive (scarsa reattività)”, ritenuto

altresì che bisognava tener conto della “pesante farmacoterapia e degli

aspetti psico-comportamentali di natura ansioso-depressiva (tristezza con

frequenti crisi di pianto, apatia e mancanza di stimolo, ecc.)”. Detta

valutazione neuropsicologica aveva inoltre evidenziato “una batteria di

screening del funzionamento cognitivo generale (MoCA) deficitaria (-4 memoria

differita, -1 ripetizione, -1-astrazione)” (rapporto del 25 agosto 2017, doc.

AI 68).

Risulta inoltre dagli atti che

dal 15 al 24 agosto 2018, e quindi a poca distanza della resa del provvedimento

contestato, il ricorrente ha subito un ricovero presso il reparto neurologico

dell’ospedale di __________ a causa di una sintomatologia

discognitiva innescata dalla recidiva di una crisi epilettica associata ad uno

stato postittale prolungato (doc. G2).

Di fronte al TCA sono stati inoltre

prodotte tre certificazioni del dr. __________. Nella prima, del 18 aprile

2018, eseguita sulla base di una valutazione neurologica del 29 marzo 2018, vale

a dire precedente la decisione impugnata, posta la diagnosi principale di “sindrome

epilettica (non caratterizzata)” oltre alle diagnosi secondarie di “Stato

ansioso-depressivo trattato, Cefalee sub-quotidiane, Insonnia con riduzione

cronica del sonno, Sospetta sindrome d'apnee del sonno, Dorso-lombalgie

ricorrenti”, lo specialista si è così espresso:

" (…)

Valutazione

La situazione del signor RI 1 appare complessa con sovrapposizione

di diversi disturbi e problematiche che risultano croniche con fluttuazioni

riguardanti l'intensità della sintomatologia sia a livello somatico che

psichico (vedi quanto riassunto in anamnesi). Nel frattempo ci si rende conto,

conformemente a quanto lucidamente riferito dal paziente, di come la situazione

economica possa risultare disturbante in questa situazione. Rispetto alle

precedenti valutazioni Al (e dell'opinione sul piano psichiatrico della Dr.ssa

med. __________), mi permetto di inviare copia di questo scritto al Dr. med. __________

(che conosce il signor RI 1), in merito all'utilità di una ripresa della

discussione assicurativa nell'ottica, comunque di un peggioramento sintomatico

ricordando che un ricorso sarebbe stato attivato tramite il paziente e RA 1.

A parte questi aspetti (che sembrerebbero i più rilevanti

attualmente), tornando al problema epilettico visto che le scariche sincrone

che si ritrovano all'attuale EEG e che ricordano un pattern generalizzato

d'epilessia (consono con la tipologia di crisi in anamnesi), risultano

frequenti, è stato consigliato al paziente di incrementare la profilassi con

topiramato somministrato attualmente ad un dosaggio molto

debole (100 mg), in un primo tempo fino a 150 (successivamente se

ben tollerato anche a 200 mg/g). Riterrei possibile il fatto che questa

attività "infra-clinica" possa interferire su determinati aspetti

psicocomportamentali.” (doc. F)

Queste conclusioni sono state

sostanzialmente confermate e precisate nelle certificazioni successive (doc.

XIII/1 e doc. G2). In particolare sulla base di una valutazione ambulatoriale

del 7 settembre 2018, il 18 settembre 2018 il dr. __________ ha esposto:

" (…)

Diagnosi principale

1.

Problematica plurifattoriale con:

- elementi cognitivo-comportamentali

- s. epilettica (in terapia farmacologica)

- importante comorbidità psichiatrica con stato ansioso-depressivo

(seguita dal profilo medico e con farmacoterapia d'appoggio; Dr.

med. __________, __________)

- attuale: ricovero presso la Clinica __________

(psichiatria) dal 05.07 al 07.08.2018 (disturbi dell'adattamento)

- ricovero di s. di Medicina interna, __________ (dal 15 al

24.08

)

per recidiva epilettica e scompenso broncospastico

Diagnosi secondarie

- Cefalee sub-quotidiane

- Insonnia con riduzione cronica del sonno

- Sospetta sindrome d'apnee del sonno

- Dorso-lombalgie ricorrenti (in cura presso il Dr. med. __________)

(…)

Anamnesi

Il signor RI 1, che seguo periodicamente sin dal 28.06:2017, e

reduce della recente complicazione epilettica, riferisce oggi una situazione

che viene ampiamente condizionata dalla problematica psichica nel senso per

cominciare che, al momento del recente soggiorno psichiatrico, egli aveva

praticamente perso il luogo di domicilio (!) in modo che si è resa necessaria,

tramite l'intervento degli aiuti/sostegni sociali, l'identificazione di un

nuovo appartamento (vedi a margine il nuovo indirizzo). Egli si dichiara

soddisfatto di questa nuova sistemazione.

Tra i vari problemi, da menzionare sicuramente un calo dell'umore

con tinta depressivo-ansiosa, attacchi di panico (o simile sintomatologia)

quali costellazione del disturbo depressivo in modo che il paziente ha perso

degli agganci sociali e con la realtà. In che misura abbiano potuto agire in

questa delicata situazione anche elementi maggiormente neurologici (con

riferimento alla nota s. epilettica e tramite il calo delle competenze

cognitive), ciò risulta difficile da stabilire. È probabile che il signor RI 1

non abbia presentato attacchi epilettici importanti e/o ripetuti (e/o stato di

male) in questi ultimi giorni dopo il suo rientro il 24.08.2018, eventi

maggiori che avrebbero potuto innescare parte del degrado menzionato. Sta di

fatto che, attualmente (come era già stato tratteggiato in occasione dei primi

incontri a partire dalla scorso giugno 2017), l'intricata problematica del

paziente risulta verosimilmente da una plurifattorialità in cui agisce

ugualmente la componente neurologica.

(…)

Esame clinico

L'esame orientativamente, non permette di identificare elementi

nuovi; assenza di disturbi focalizzati ai nervi cranici e "sulle vie lunghe"

data l'assenza di segni di lateralità. Deambulazione normale.

È dal profilo cognitivo che si disegnano alcune difficoltà: il

paziente appare leggermente perplesso, più confuso nel resoconto con alcuni

disturbi mnemonici riguardanti la WM. Discreti tratti disesecutivi (lieve

disinibizione verbale...).

Ricordo che il signor RI 1 è stato riesaminato dal profilo

neuropsicologico il 10.09.2018, esame poi comparato al primo eseguito nel

08/2017 (che mi permetto di allegare al presente scritto), indicativo di

determinati peggioramenti.

(…)

Valutazione

Il signor RI 1 presenta quindi una situazione intricata che fa

intervenire, come accennato, vari elementi. Dimesso dalla Clinica di __________

il 07.08.2018, egli ha dovuto essere ricoverato presso il nostro s. di Medicina

interna dal 15 al 24.08.2018 (ero assente in questo periodo) a causa di una

sintomatologia discognitiva innescata dalla recidiva di una crisi epilettica

associata ad uno stato postittale prolungato. Alla base di questa complicazione

è stata sospettato il sotto-dosaggio della terapia Anticomiziale integrando in

questa valutazione il risultato dell’EEG che, come si è visto, risultava

anomalo (in direzione epilettica) e simile alle precedenti registrazioni, le

ultimi effettuate risalenti al 28.06.2017 e 29.03.2018.

L'attuale EEG del 07.09.2018 da parte sua mostra delle anomalie

del tutto simili e pertanto (considerando ugualmente tracciati cartacei

appartenenti alla vecchia storia del paziente messi da lui a disposizione,

effettuati in Italia), si tratta di anomalie verosimilmente strutturali alla

base di una forma generalizzata (criptogenica o idiopatica) d'epilessia con

possibilità sicuramente di manifestazioni ripetute e frequenti. Apparentemente,

da quando la terapia (con topiramato) è stata aggiustata alla dose di 75 mg x

2, la situazione recente ha avuto tendenza a migliorare. Il signor RI 1 nel

contempo, come si è potuto osservare, presenta dei disturbi cognitivo

comportamentali che, seppur moderati, lo fragilizzano all'interfaccia con la

realtà sociale (e professionale, ex impiegato nel settore della ristorazione).

Direi che il problema comiziale interviene su questi disturbi in

termini di probabilità (a lato ovviamente della comorbidità psichiatrica che

complica la lettura dell'esame neuropsicologico).

(…).

Ritengo che la situazione del signor RI 1, come più volte

indicato, è complessa e richiederebbe un approfondimento/riflessione in merito

alle varie componenti della sintomatologia da lui espressa. Dal profilo

neurologico gli attuali disturbi sono rilevanti e hanno un impatto (che rimane

da quantificare) sulla capacità lavorativa residua, soprattutto per motivi

cognitivi e legati all'imprevedibilità delle recidive comiziali. In tal senso

rispetto ai miei precedenti scritti (vedi anche quanto riportato nel rapporto

della spett. Assicurazione Al, Avv. __________), il decorso recente è

illuminante riguardo ad una componente neurologica (cognitivo-comportamentale)

in peggioramento. Sarebbe utile a mio modo di vedere una perizia SAM prima di

qualsiasi decisione in merito al grado d'incapacità del paziente.” (doc. G2).

Ora, da tale documentazione

emerge che l’assicurato è portatore di una sindrome epilettica a carattere

inizialmente subclinico che tuttavia ha portato nel tempo a delle evidenti

ripercussioni sulle capacità cognitive. Se è vero che la certificazione del

neurologo è datata 18 settembre 2018 ed è quindi successiva alla decisione

impugnata, quanto attestato si riferisce chiaramente anche alla situazione

precedente alla stessa. Nella stessa il dr. __________ ha in effetti

espressamente fatto riferimento ad una situazione che era già stata

tratteggiata in occasione dei primi incontri a partire dal giugno 2017, e

meglio ad una “intricata problematica del paziente” che “risulta

verosimilmente da una plurifattorialità in cui agisce ugualmente la componente

neurologica”. Lo stesso neurologo sottolinea di aver più volte indicato che

la situazione del paziente era da considerare “complessa” e necessitante

“un approfondimento/riflessione in merito alle varie componenti della

sintomatologia da lui espressa”. Del resto il dr. __________ riferisce di

limitazioni rilevanti sulla capacità lavorativa derivanti dalle problematiche

neurologiche “soprattutto per motivi cognitivi e legati all'imprevedibilità

delle recidive comiziali” (doc. G2). Problemi cognitivi che, lo si ricorda,

erano già stati evidenziati in precedenza dallo specialista, il quale proprio a

questo scopo aveva fatto eseguire la menzionata valutazione neuropsicologica

del 25 agosto 2017 (doc. AI 70), vale a dire ampiamente precedente alla

decisione impugnata. Da tale valutazione, come detto, emergevano problemi

cognitivi, con scarsa reattività e altre difficoltà (cfr. doc. AI 68 e in

esteso al consid. 2.4).

Quanto infine concluso dal

neurologo – “In tal senso rispetto ai miei precedenti scritti (vedi anche

quanto riportato nel rapporto della spett. Assicurazione Al, Avv. __________),

il decorso recente è illuminante riguardo ad una componente neurologica

(cognitivo-comportamentale) in peggioramento. Sarebbe utile a mio modo di

vedere una perizia SAM prima di qualsiasi decisione in merito al grado

d'incapacità del paziente”, cfr. doc. G2) – conferma ulteriormente

la necessità di una valutazione pluridisciplinare al fine di chiarire le

effettive condizioni di salute e le relative ripercussioni invalidanti.

Ne discende che, tutto ben

considerato, le conclusioni tratte nella decisione contestata circa il grado di

inabilità lavorativa in attività adeguate parrebbero quantomeno poter essere

messe in forse dalle certificazioni mediche prodotte dal ricorrente, che

sembrano attestare una diversa situazione valetudinaria rispettivamente un

diverso quadro invalidante della stessa. A questo stadio della causa non è in

effetti possibile escludere che all’epoca della valutazione effettuata dal __________

l’assicurato si trovasse in un periodo di transitorio miglioramento delle

condizioni o quantomeno che successivamente alla medesima, ma verosimilmente prima

della resa della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del

provvedimento contestato; DTF 132 V 220 consid. 3.1.1, 130 V 138 consid.

2), si sia verificato un peggioramento della situazione valetudinaria. I

documenti agli atti indicano inoltre la necessità di effettuare una valutazione

pluridisciplinare che tenga conto di tutti i vari aspetti patologici.

In

effetti, come detto, malgrado quanto attestato dal dr. __________ già con

scritto 12 aprile 2017 e nonostante le osservazioni del dr. __________ del 12

aprile 2017 che indicava un’inabilità del 20% in attività adeguate per motivi

reumatologici, ma sottolineava in sostanza la necessità di valutare il quadro

psichiatrico e una eventuale sommazione delle rispettive inabilità (doc. AI

56), e nonostante la valutazione neuropsicologica del 25 agosto 2017 indiziasse

la presenza di taluni non indifferenti deficit cognitivi e altri problemi

neurologici (doc. AI 68), il medico SMR dr. __________, generalista, e quindi

non specialista in psichiatria o neurologia, nel rapporto finale del 23 ottobre

2017.

si è limitato ad aderire alle conclusioni della perizia __________ senza

effettuare alcun ulteriore chiarimento, dando così avvio alla resa del progetto

di decisione del 26 gennaio 2018 che ha paventato il rifiuto delle prestazioni

(doc. AI 77).

Malgrado

poi, contestualmente alle osservazioni a tale progetto il richiedente avesse

ribadito la gravità delle sue condizioni - sulla base segnatamente nel

menzionato certificato del 22 febbraio 2018 del dr. __________ che sottolineava

la transitorietà di un miglioramento delle condizioni dell’assicurato, subito

seguito, dal dicembre 2017, da un peggioramento (doc. AI 80) e la

certificazione del dr. __________ del 4 aprile 2018 che suggeriva nuovamente la

possibile sommabilità dell’inabilità lavorativa originata dalle principali

problematiche psichiatriche con quella attribuibile alle patologie

reumatologiche (doc. AI 88) - nuovamente interpellato, il SMR il 10 aprile 2018

ha ribadito che tale certificazioni non permettevano di mettere in forse le

conclusioni del progetto di decisione (doc. AI 88).

Solo alla luce della

documentazione prodotta in questa sede, e in particolare le certificazioni del

dr. __________ del 12 ottobre 2018, e del dr. __________ del 18 settembre 2018

(doc. G1, G2), il medico SMR, nell’Annotazione del 5 novembre 2018, ha concluso

che “in considerazione dell’attuale documentazione concludo per una IL 100%

da 6.2018 con indicazione ad una valutazione peritale in ambito pluridisciplinare”

(doc. XVII).

A mente di questo Tribunale,

tale conclusione può essere condivisa solo parzialmente e meglio nel senso che

ha finalmente attestato la necessità di effettuare un accertamento pluridisciplinare.

Per quanto riguarda invece l’evoluzione e l’esatta graduazione dell’inabilità

lavorativa nel corso del tempo questo Tribunale ritiene invece che sarà compito

di determinarli proprio dell’accertamento pluridisciplinare che verrà

effettuato.

Alla

luce di quanto esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile che vengano

esperiti accertamenti ulteriori in ambito sia psichiatrico che

neurologico/reumatologico, che valutino attentamente l’insieme delle patologie,

la loro evoluzione nel tempo e la ripercussione delle stesse sulla capacità

lavorativa del ricorrente.

2.7

Quanto

alla valutazione economica, un esame della stessa appare prematuro visto che

l’evoluzione della capacità lavorativa deve ancora essere compiutamente

acclarata. Alla luce del rinvio della causa non occorre pertanto pronunciarsi

sul calcolo del grado d’invalidità che peraltro è rimasto in quanto tale incontestato.

2.8

Quanto al rinvio degli atti

all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Il

TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio

AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione

(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in

der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet

ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem

Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn

lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel

caso concreto, stante l’evidente necessità, desumibile dall’incarto AI, di

completare gli accertamenti, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda a

tutti gli accertamenti più opportuni finalizzati ad una nuova e completa valutazione

pluridisciplinare nel senso sopra indicato in merito alle affezioni

psichiatriche, neurologiche e reumatologiche di cui è portatore il ricorrente.

In esito a tali accertamenti, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul

diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr.

1'500 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§

La decisione dell’11 aprile 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.6 e 2.8.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente

fr. 1’500.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti