32.2018.76
Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'AI. Ricorso accolto con rinvio atti
28 giugno 2018Italiano9 min
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Incarto
n.
32.2018.76
rg/sc
Lugano
28 giugno 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 16 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisioni 26 maggio 2015 e 7
novembre 2016 l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del
caso, dopo aver stabilito che RI 1 presenta una piena capacità lavorativa nella
sua abituale attività ed in attività adeguate, aveva respinto le domande di
prestazioni presentate dall’assicurata nell’ottobre 2014 rispettivamente
nell’aprile 2016 (doc. AI 27, 41);
- nel febbraio 2018
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Il 16 aprile 2018
l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo
l’interessata dimostrato una modifica rilevante delle circostan-ze
successivamente all’emanazione del precedente provvedi-mento di diniego (doc.
A);
- con il ricorso in rassegna
l’assicurata insorge personalmente dinanzi al TCA postulando l’annullamento della
decisione 16 aprile 2018 e chiedendo in particolare di essere visitata presso
il SMR;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla scorta dell’annota-zione SMR del 18 maggio 2018 (resa su
richiesta del giurista AI (cfr. IV-2) secondo cui “Vi sono dei nuovi
elementi clinici nelle nuove refertazioni mediche (in particolare quella del
dr. __________ del 14 marzo 2018) che giustificano una rivalutazione da parte
del SMR tramite valutazione specialistica.” (cfr. IV-1) – viene postulata
la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della
(terza) richiesta di prestazioni e proceda come da indicazioni SMR;
- con scritto 16 giugno 2018 l’insorgente,
producendo alcuni rapporti dello psicoterapeuta e psicanalista dr. psic. __________
(cfr. VI/1-5), comunica di aderire alla proposta dell’ammi-nistrazione
ribadendo di voler essere convocata “per una valutazione medica aggiornata”;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perchè il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando
la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI,
artt. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V
198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assi-curato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece
essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia
sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la
modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26
novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante
cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt
sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung
nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die
Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”,
riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- nel caso
concreto, sulla base della la refertazione medica già presente agli atti AI (e
quindi contrariamente a quanto affermato pendente lite dal giurista AI nella
sua nota per il SMR del 18 maggio 2018 dove erroneamente parla di “nuova documentazione
prodotta”; cfr. IV-2, cfr. doc. AI 45 e 47; in tal caso non vi sarebbe
stata possibilità di accoglimento del gravame, sul punto cfr. STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012
consid. 3.2; STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 citata in STF 8C_177/2010 del 15
aprile 2010), si giustifica – come evidenziato dal medico SMR pendente
lite (cfr. IV-1) – di entrare in materia sulla nuova richiesta di prestazioni
presentata dal-l’assicurata nel febbraio 2018 ed esaminare di conseguenza,
tramite “valutazione specialistica” (nel cui ambito evidente-mente
l’assicurata dovrà essere convocata per le necessarie indagini e valutazioni
mediche) ed eventuali ulteriori accertamenti che si rendessero in seguito
necessari, se la modifica della situazione invalidante (già) resa
verosimile dall'assicu-rata si è effettivamente realizzata, ossia se la
modifica delle circostanze resa attendibile è effettivamente (ed in che misura)
avvenuta;
- stante quanto sopra, in
accoglimento del gravame la decisione contestata va annullata e gli atti
ritornati all’Ufficio AI affinché entri nel merito – come da surriferite
indicazioni del SMR e tenuto conto anche della nuova refertazione medica prodotta
nelle more della presente procedura nonché esperendo eventuali ulteriori
accertamenti medici e/o economici che si rendessero necessari – della (nuova)
domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2018 e renda in
seguito nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una decisione
impugnabile ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 16
aprile 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni