32.2018.77
Richiesta di una rendita AI. In concreto va applicato il metodo misto. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti sia per quanto concerne l'aspetto medico sia per quanto concerne
10 aprile 2019Italiano53 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.77
cs
Lugano
10 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1970, da
ultimo assistente di farmacia, casalinga dal 1998 (pag. 23, incarto AI), il 3 agosto
2016 ha inoltrato una domanda di rendita AI (pag. 8 e seguenti incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta a domicilio per le persone che si
occupano dell’economia domestica (pag. 62 incarto AI), con decisione del 13
aprile 2018 (pag. 86 incarto AI), preavvisata dal progetto del 2 gennaio 2018
(pag. 69 incarto AI), l’UAI ha respinto la domanda, poiché il grado
d’invalidità del 13% non permette il versamento di alcuna rendita.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di essere posta
al beneficio di una rendita AI (doc. I). L’insorgente mette a disposizione
tutti i documenti digitali delle indagini diagnostiche tra il 2016 e il 2018 “che
saranno inviate elettronicamente appena richiesto”, afferma che “appena
disponibili saranno pure inviati i risultati delle indagini diagnostiche in
programma nei prossimi giorni”, richiama dall’UAI l’intero incarto e chiede
l’eventuale allestimento di una perizia in discipline da definire. La
ricorrente rammenta di aver lavorato fino al 1998 quando ha iniziato ad
occuparsi a tempo pieno della famiglia dell’attuale marito, rimasto vedovo nel
1996 con 4 figli di, all’epoca, 10, 8, 5 e 2 anni e mezzo, di cui uno appena
guarito da una leucemia. Ora che i figli sono grandi (nati tra il 1986 ed il
1993) e che il marito, nato nel 1948, è in pensione, avrebbe ricominciato a
lavorare al 50%, ritenuto che le risorse finanziarie della famiglia sono
limitate. Tuttavia, nel 2013, dopo aver subito un intervento di isterectomia
addominale con asportazione delle ovaie, cui ha fatto seguito un intervento
chirurgico con erniotomia L5/S1 e artrosi L4/S1, ella ha cominciato a lamentare
forti dolori alla schiena ed in seguito alle articolazioni della parte destra
che le hanno impedito di ricominciare l’attività auspicata. Malgrado i numerosi
esami medici cui è stata sottoposta la diagnosi esatta della patologia non è
ancora stata trovata.
Alla luce delle numerose
limitazioni, l’interessata non comprende le conclusioni cui è giunta
l’assistente sociale con l’inchiesta domiciliare, non corrispondendo a quanto da
lei affermato. Inoltre, pur essendo cosciente che anche i familiari sono tenuti
a partecipare alle mansioni domestiche, occorre tener conto che il marito è un
pensionato di 70 anni che in precedenza era invalido al 70% ed è reduce da
numerosi interventi chirurgici. Egli può pertanto contribuire solo parzialmente
alla preparazione dei pasti e alla spesa, mentre i figli lavorano ed hanno i loro
impegni personali e non può essere preteso da loro un onere domestico superiore
a quello già conteggiato.
L’insorgente ritiene che
il suo caso debba venir approfondito mediante accertamenti pluridisciplinari
principalmente reumatologici e neurologici.
1.4. Con risposta dell’11 giugno
2018 l’UAI, che allega la presa di posizione del 29 maggio 2018 dell’assistente
sociale (doc. IV/2) e del 5 giugno 2018 della consulente IP (doc. IV/3),
propone in via principale la reiezione del ricorso, ammettendo che
effettivamente la ricorrente senza il danno alla salute avrebbe ripreso a
lavorare, ma che questa circostanza non modifica l’esito del ricorso poiché
essa è completamente abile al lavoro sia nella precedente attività che in
attività leggere e dunque nella quota parte di salariata non presenterebbe
alcuna invalidità. Ne seguirebbe un grado d’invalidità ancora inferiore
rispetto a quello calcolato dall’UAI (doc. IV).
In via subordinata l’UAI
postula un rinvio degli atti per complemento istruttorio, ma chiede che il TCA
confermi i contenuti dell’inchiesta a domicilio per quanto attiene alla
valutazione degli impedimenti nello svolgimento delle singole mansioni.
1.5. Il 25 giugno 2018
l’insorgente ha prodotto ulteriori osservazioni, oltre a nuova documentazione
medica (doc. VI), su cui l’UAI si è espressa il 2 luglio 2018 (doc. VIII),
allegando il parere del medico SMR dr. med. __________ (doc. VIII/1).
1.6. Il 6 febbraio 2019
l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. X). L’UAI ha
preso posizione il 12 febbraio 2019 (doc. XII).
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui.
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1
OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza
ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di
religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate
le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell’economia domestica (cfr. R.
Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione
dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività
lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di
un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015
e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come
deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta
domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
A questo proposito va qui ricordata la giurisprudenza sviluppata
dal TF dopo la sentenza 7186/09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio
contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4 luglio
2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo,
della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -, nella
quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo, chiamata a
pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la soppressione
del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la nascita di due
gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità
pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha dichiarato (per 4 voti contro
3) che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che
non va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art.
6 CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8
CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o
abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU
e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha
precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste
soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale
maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo
all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la
violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano
in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite
precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17
marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I
50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20
luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016
della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha
evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che,
al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in
seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei
figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata
come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di
un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come
conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di
invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di
assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto
(valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni
consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita
in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla
rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art.
14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di
protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola
causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo
di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione
della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del
diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente
ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con
un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con
mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna
rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo
caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per
la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava
ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni
portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28
luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016
dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della
Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della
costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del
metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick
auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474);
A. Mengis, IV Mutloser Entscheid
des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF
143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50,
aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel
caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è
riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da
assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo
parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della
prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come
l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento
cfr. la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio
2017).
Come detto (cfr. consid. 2.2), il 1° gennaio 2018 sono entrati in
vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore
(cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal
comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità
nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4. Al fine di determinare il
metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche
rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza
decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza
nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla
necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996
AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30
agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc,
La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività
esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer,
op. cit., pag. 288; Blanc, op.
cit., pag. 190-191).
Occorre
inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni
fornite dalla persona assicurata stessa durante la procedura amministrativa
costituiscono un mezzo di prova pertinente, al fine di dedurre quale sia la
volontà ipotetica in merito al tasso di occupazione che ella avrebbe adottato
in assenza del danno alla salute.
Nella
sentenza del 20 novembre 2007 nella causa 9C_428/2007, il TF, proprio
alla luce delle dichiarazioni fornite da un’assicurata durante la procedura
amministrativa, ha ritenuto arbitraria la valutazione del grado di invalidità
effettuata dai giudici di prima istanza, secondo il metodo ordinario del raffronto
dei redditi (avendo considerato l’assicurata salariata a tempo pieno), anziché
secondo il metodo misto di calcolo, come invece ritenuto a ragione
dall’amministrazione.
Va anche
segnalata la sentenza 9C_52/2013 del 12 aprile 2013, dove il TF ha esaminato il
caso di un’assicurata, madre di tre figli, che dopo il 1991
ha sempre lavorato a tempo parziale e che il TCA, al momento della nascita del
diritto alla rendita, ha considerato salariata nella misura del 70% e casalinga
per il restante 30%.
2.5. Nella
fattispecie in esame l’UAI ha considerato la ricorrente quale casalinga,
giacché, dopo aver lavorato quale assistente di farmacia dal 1988 al 1998, a
partire dal 1998 è divenuta casalinga occupandosi dei figli (nati nel 1986,
1988, 1991, 1993) di __________, rimasto vedovo nel 1996 e con il quale è
convolata a nozze nel 2004.
Tuttavia
l’insorgente in sede di ricorso ha evidenziato che, se non fosse insorto il
danno alla salute, ella avrebbe ricominciato a lavorare al 50%, sia perché i
figli sono ormai diventati grandi, sia per motivi finanziari poiché il marito,
che ha compiuto 65 anni nel 2013, consegue un reddito mensile contenuto, pari a
fr. 2'892 di rendite AVS e LPP e fr. 1'300 dall’incasso di una pigione. La
ricorrente rileva di non aver tuttavia trovato un’occupazione poiché, dal 2013,
dopo aver subito un intervento di isterectomia addominale con asportazione
delle ovaie, cui ha fatto seguito un intervento chirurgico con erniotomia L5/S1
e artrosi L4/S1, ha cominciato a lamentare forti dolori alla schiena ed in
seguito alle articolazioni della parte destra che le hanno impedito di
ricominciare l’attività auspicata.
In
sede di risposta l’UAI ammette che “esaminato il rapporto d’inchiesta, e
ponderate le circostanze del caso di specie, si deve effettivamente ammettere
che le obiezioni sollevate dall’interessata sono fondate” (doc. IV).
Interpellata
in merito, l’assistente sociale ha evidenziato come “nel corso del colloquio
avvenuto nel mese di dicembre 2017 l’assicurata ha dichiarato di aver
interrotto da molti anni la sua abituale attività lavorativa di assistente di
farmacia per dedicarsi, per scelta, alla cura dei figli e del marito”. Se è
vero che “nel corso dell’incontro non è emerso il desiderio dell’assicurata
di ricollocarsi nel mondo del lavoro e che dalla visione della documentazione
presente nell’incarto non è risultato che fosse iscritta alla disoccupazione o
che stesse svolgendo delle ricerche di lavoro”, d’altra parte non va
dimenticato come l’UAI non ha effettuato alcun accertamento in merito. La
stessa assistente sociale rileva del resto che “non sono in grado di
esprimermi su eventuali cambiamenti familiari rilevanti avvenuti dal 2012 a
oggi, tale aspetto non è stato oggetto d’inchiesta” (doc. IV/2) e la
ricorrente evidenzia di non aver mai sostenuto di non voler riprendere la
medesima professione, ma di aver semplicemente manifestato che con i dolori
patiti e una mobilità ridotta non le sarebbe stato possibile lavorare (doc. VI).
In
concreto, la tesi dell’assicurata, secondo cui, senza il danno alla salute,
avrebbe iniziato a lavorare al 50%, come del resto ammesso dalla medesima
amministrazione in sede di risposta (doc. IV), trova conferma nella sua storia
personale.
Infatti,
l’insorgente ha cessato la propria attività lavorativa nel 1998 per dedicarsi
alla famiglia, e meglio alla cura dei 4 figli del suo futuro marito, da poco
rimasto vedovo.
Dal
2013 il marito, essendo nato nel 1948, è in pensione e la famiglia consegue un
reddito modesto (fr. 2'892 di rendite AVS e LPP e fr. 1'300 dall’incasso di una
pigione). In quell’anno la figlia più giovane, nata il __________ 1993, ha
inoltre compiuto 20 anni e l’interessata, nata nel 1970, era ancora assai
giovane.
Le
modeste condizioni finanziarie della famiglia, l’età ormai adulta dei figli e
la giovane età della ricorrente, fanno ritenere, secondo il principio della
verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138
V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b
pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’interessata, senza il
danno alla salute, avrebbe cominciato a lavorare, come da lei sostenuto, al
50%.
Ne
segue che al caso di specie va applicato il metodo misto.
Va
ora esaminato se l’UAI ha accertato correttamente lo stato valetudinario
dell’assicurata.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr.
sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia
di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove
assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Il Tribunale federale ha
concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF
9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice
deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Per
quanto concerne l’aspetto medico questo TCA rileva come la documentazione agli
atti sia alquanto scarna.
Il
30 agosto 2016 il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, posta
la diagnosi di sospetta fibromialgia e sindrome lombovertebrale con componente
spondilogena su alterazioni degenerative prevalentemente L5-S1 e tendinosi
inserzionale al trocantere di destra, si è limitato a dire che “per quanto
riguarda l’attività professionale non ho preso nessuna posizione in merito”
(pag. 28 incarto AI).
Da
parte sua la curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, il
28 settembre 2016 ha attestato un’incapacità del 50% quale casalinga da ottobre
2015 (pag. 31 incarto AI).
Il
16 dicembre 2016 il medico SMR dr. med. __________ ha avuto un colloquio
telefonico con la curante, in seguito alla quale è emerso che “tutto è
cominciato dopo il ricovero in ginecologia (25.03.2013-02.04.2013). Lo stato
attuale è peggiorato, ha fatto già diverse terapie come fisioterapia/ha fatto
di tutto. La Dott.ssa ha fatto richiesta di aiuto domiciliare, ha diritto a 30
ore all’anno pagato dalla cassa malati ma non è sufficiente. (…) IL al 20-50% a
partire dal 03.04.2013 dal punto di vista medico teorico” (pag. 36 incarto
AI).
In
un successivo referto, non datato, la curante ha riassunto la fattispecie, rilevando
che “dopo l’intervento di isterectomia come complicanza ha iniziato a
manifestare cefalea e dolori alla schiena per cui si è reso necessario
sottoporre la paziente all’epidural blood patch senza beneficio da subito. Nel
corso degli anni peggioramento e generalizzazione sulla sintomatologia algica
con disturbi agli arti superiori ed inferiori e comparsa di dolore all’anca
destra. Necessità di continuo terapia antalgica (Celebrex 200 mg, Voltaren) e
miorilassanti. Da ottobre 2015 limitazione anche delle attività della vita
quotidiana”. Circa la prognosi la curante ha affermato che non è favorevole
“in quanto tendenza a sviluppare disturbi depressivi per i quali sono
previsti ulteriori accertamenti e presa a carico psicologica”. La dr.ssa
med. __________ ha segnalato l’impossibilità per la ricorrente di svolgere le
attività della vita quotidiana e ha indicato che l’interessata può lavorare
poche ore al giorno in lavori non pesanti (pag. 47 e seguenti incarto AI).
Il
12 gennaio 2017 il dr. med. __________, FMH reumatologia, dopo aver visitato
l’insorgente, ha concluso affermando di non ritrovare “criteri per la
presenza di una malattia infiammatoria reumatica in assenza di franche sinoviti
articolari/entesiti. Il controllo biologico ha escluso la presenza di una
sindrome infiammatoria e il bilancio autoimmune è risultato negativo. Il
bilancio radiologico ha inoltre escluso la presenza di manifestazioni
articolari di una malattia reumatica. In questo contesto non ho dunque criteri
per la presenza di una poliartrite reumatoide/connettivite o per una
spondiloartropatia. Ritengo che i disturbi riferiti dalla paziente siano da
mettere in relazione alle attività ripetitive che la paziente effettua agli
arti superiori (hobby tipo musica, giardinaggio, attività domestiche). La
presenza di una sindrome dolorosa cronica di tipo fibromialgica può inoltre
aumentare l’intensità algica che viene riferita” (pag. 53 incarto AI).
Nel
rapporto finale SMR del 26 giugno 2017 il dr. med. __________ ha posto la
diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa, di poliartralgie
periferiche in sovraccarico muscolo-tendineo, sindrome dolorosa cronica di tipo
fibromialgia e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di st. d.
S. lombo-vertebrale con componente spondilogena su alterazioni degenerative
prevalentemente L5-S1 e tendinosi inserzionale al trocantere di destra, St. d.
isterectomia addominale con annessiectomia sinistra (ospedalizzazione
25.03.2013-02.04.2013), st. d. emicranie (pag. 59 incarto AI).
Il
medico SMR non ha indicato alcunché circa la capacità lavorativa nell’attività
abituale (pag. 60 incarto AI), mentre ha attestato una capacità lavorativa
totale in attività adeguata dal 1° ottobre 2015 e del 90% quale casalinga. Il
medico SMR, per quanto concerne le limitazioni funzionali, non ha riscontrato
alcun vincolo per quanto concerne la possibilità di alzare pesi, ha precisato
che l’interessata deve svolgere un’attività con alternanza della postura al
bisogno, che la capacità di concentrazione, di comprensione e adeguamento della
ricorrente non è limitata e che non deve utilizzare le dita delle mani in modo
ripetitivo per più di una mezz’ora di seguito (pag. 60 incarto AI).
Nel
corso dell’inchiesta economica del 19 dicembre 2017 l’interessata ha sostenuto
che in seguito all’intervento di isterectomia addominale del marzo 2013 ha
iniziato a manifestare mal di schiena alla zona lombare, insensibilità alla
parte destra dell’arto inferiore e superiore, dolori alle cervicali irradianti
alla testa e indolenzimento ad entrambe le mani. Lamenta formicolii alla parte
destra del corpo, percepisce “come se le ossa del gomito, dell’anca e del
ginocchio dovessero esplodere e uscire dalla loro posizione”. Mani e gambe
si gonfiano e tutte le articolazioni del lato destro del corpo sono doloranti.
Spiega di aver bisogno di cambiare frequentemente posizione e di sedersi o
sdraiarsi per alleviare i dolori alla colonna, ha difficoltà a flettere il
busto e ad assumere la posizione inclinata. Le mani sono spesso doloranti e
insensibili, le attività manuali sono dilatate su più momenti per evitare
peggioramento dei dolori. L’assicurata spiega che il malessere è giornaliero e
solo “due-tre giorni al mese” si sente bene. I dolori sono cronici e la
esasperano.
Agli
atti sono poi stati prodotti un referto radiologico (ecografia dell’addome) del
18 ottobre 2017 della dr.ssa med. __________ che ha evidenziato come i rilievi
ecografici addominali sono nei limiti di norma e segnala la presenza di una
piccola formazione polipoide endocolecistica di circa 5 mm, non vascolarizzata,
già segnalata nella TAC dell’addome dello scorso gennaio (pag. 78-79 incarto
AI), un esame endoscopico del 4 gennaio 2018 del dr. med. __________ da cui
sono emersi rari diverticoli nascenti del sigma e un polipo nell’ascendente in
corso di tipizzazione istologica (pag. 80-81 incarto AI), una radiografia del
ginocchio destro ap e laterale del 29 dicembre 2017 del Prof. dr. med. __________
(pag. 82 incarto AI).
Il
29 marzo 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che i referti
effettuati dopo l’inchiesta a domicilio non hanno portato a modificazioni
significative di fatti noti, rispettivamente a fatti nuovi con rilevanza di
capacità lavorativa in genere (pag. 85 incarto AI).
In
sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un referto del 9 maggio 2018 della
curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, che ha
certificato che la ricorrente “presenta dolori cronici diffusi
osteoarticolari e muscolari che limitano le abituali attività della vita
quotidiana. Per questo motivo sono quindi stati eseguiti plurimi esami
diagnostici, che sono risultati non conclusivi ma che comunque mettono in
dubbio l’ipotesi di una fibromialgia in quanto i disturbi della paziente sono
localizzati [ndr: all’] emicorpo di destra e non bilateralmente” ed ha
elencato tutte le indagini diagnostiche cui l’interessata è stata sottoposta
(pag. 111 incarto AI). La ricorrente ha poi prodotto un referto radiologico (risonanza
magnetica del ginocchio destro nativa) del 7 marzo 2018 (pag. 112 incarto AI)
della dr.ssa med. __________ (pag. 113 incarto AI), oltre a tre referti già
agli atti.
Pendente
causa la ricorrente ha trasmesso un certificato del 19 giugno 2018 della dr.ssa
med. __________ che ha rammentato che “a seguito di dolori osteo-articolari
e muscolari cronici diffusi” , “da anni” l’insorgente è limitata
nelle “abituali attività della vita quotidiana” e i dolori “ le
impediscono di riprendere la professione di aiuto-farmacista, svolta precedentemente
al suo matrimonio, con un vedovo con 4 figli. La paziente è stata sottoposta il
4.05.2018 ad un nuovo consulto reumatologico specialistico da parte del Dr.
med. __________, FMH in medicina interna e reumatologia a __________, che sulla
base di tutta la documentazione radiologica visionata ed all’esame clinico ha
escluso la fibromialgia ed ha posto le diagnosi seguenti: spondiloartropatia
sieronegativa probabilmente indifferenziata”, nonché sindrome infiammatoria
bio-umorale, sacro-ileite a sinistra, artropatia MCP II mano sinistra con
tenosinovite dei flessori, entesite flessori radiali polso destro,
calcaneodinie plantari, discopatia L5-S1 e valgismo delle ginocchia con cisti
di Baker a destra. “Sulla base della nuova diagnosi la paziente è stata messa
al beneficio di una terapia di fondo con Salazopirina EN” (doc. I). L’8
giugno 2018 il dr. med. __________ ha confermato che “si tratta con ogni
probabilità di una forma indifferenziata di spondiloartropatia” (doc. L).
Il
28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha esaminato la nuova
documentazione prodotta, ivi compreso il CD RM colonna lombare nativa ed
articolazioni sacroiliache 17.05.2018, rilevando che il dr. med. __________
pone una nuova diagnosi ed inizia una nuova terapia e che la nuova situazione
verrà rivalutata dal punto di vista medico dalla data 04.05.2018 (giorno del
nuovo consulto reumatologico) in poi (doc. VIII/1).
Il
6 febbraio 2019 l’interessata ha prodotto un referto del 30 gennaio 2019 del
dr. med. __________ il quale ha rilevato come l’insorgente presenta una
moderata sindrome infiammatoria bio-umorale con un rialzo della Ves nel maggio
u.s. e in seguito con un lieve rialzo della CRP nei mesi seguenti, che
Considerandi
associata ai riscontri clinici e sulla diagnostica per immagine permette di
porre la diagnosi di una spondilartropatia sieronegativa. Lo specialista ha
aggiunto che la terapia di Salazopirina si è rilevata inefficace per cui è
stata cominciata all’inizio di dicembre una terapia di Enbrel, che ha tuttavia
dovuto essere sospesa già poco dopo a causa di una diverticolite, nel frattempo
sanata, per cui da inizio gennaio l’interessata ha ripreso la terapia di
Etanercept (doc. X/1).
2.8
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato
dell’amministrazione.
Infatti, per i motivi che
seguono, il TCA ritiene che, nel preciso caso di specie, la sola valutazione
del medico SMR, sulla base degli atti dell’incarto, non sia sufficiente per
stabilire la capacità lavorativa dell’insorgente e che, come proposto dal
medesimo UAI in via subordinata con la risposta di causa (doc. IV), sia
necessario un rinvio degli atti per un complemento istruttorio.
2.9
Per l’art. 49 cpv. 1 OAI i
servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni
tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di
scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre,
i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli
assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI
prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza
agli uffici AI della regione.
I servizi interni del SMR,
se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto
medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio
dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono
necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non
è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue
direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri
esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la
validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR
2009.
IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,
consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Non va tuttavia
dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr.
consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna, di principio, ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i
presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima
forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della
procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125
V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa
sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi dubbi circa
la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere
con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in
fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne
Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die
Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel
an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen
Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”; cfr. anche DTF 139 V
225, consid. 2.5; sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018, consid. 5.2;
sentenza 8C_729/2017 del 27 agosto 2018, consid. 5.1).
Nel
caso di specie il 26 giugno 2017 il medico SMR, dr. med. __________, si è
limitato a prendere atto della, peraltro, scarna, documentazione medica agli
atti, giungendo alla conclusione che l’interessata dal 1° ottobre 2015 è capace
al lavoro al 100% in attività adeguate e al 90% quale casalinga, senza esperire
alcun accertamento particolare e senza acquisire, presso gli specialisti che
hanno visitato la ricorrente, alcuna informazione supplementare (pag. 59 e
seguenti incarto AI).
Ora,
in presenza di un’assicurata che in seguito ad un intervento di isterectomia
addominale nel marzo 2013, nell’ambito dell’inchiesta a domicilio, si è lamentata
di aver iniziato a manifestare mal di schiena alla zona lombare, insensibilità
alla parte destra dell’arto inferiore e superiore, dolori alle cervicali
irradianti alla testa e indolenzimento ad entrambe le mani, formicolii alla
parte destra del corpo, che percepisce “come se le ossa del gomito,
dell’anca e del ginocchio dovessero esplodere e uscire dalla loro posizione”,
che afferma che le mani e le gambe si gonfiano e tutte le articolazioni del
lato destro del corpo sono doloranti, che spiega di aver bisogno di cambiare
frequentemente posizione e di sedersi o sdraiarsi per alleviare i dolori alla
colonna e che ha difficoltà a flettere il busto e ad assumere la posizione
inclinata, che sostiene di avere le mani doloranti e insensibili ed afferma che
le attività manuali sono dilatate su più momenti per evitare peggioramento dei
dolori e che rileva che il malessere è giornaliero e solo “due-tre giorni al
mese” si sente bene, mentre i dolori sono cronici e la esasperano, una
valutazione da parte del SMR sulla sola base degli atti senza effettuare
ulteriori accertamenti non appare sufficiente, ritenuto che le asserzioni
dell’interessata sono confermate dalla curante, dr.ssa med. __________.
Quest’ultima
ha evidenziato che la ricorrente “dopo l’intervento di isterectomia, come
complicanza ha iniziato a manifestare cefalea e dolori alla schiena per cui si
è reso necessario sottoporre la paziente all’epidural blood patch senza
beneficio da subito. Nel corso degli anni peggioramento e generalizzazione
sulla sintomatologia algica con disturbi agli arti superiori ed inferiori e
comparsa di dolore all’anca destra. Necessità di continua terapia antalgica
(Celebrex 200 mg, Voltaren) e miorilassanti. Da ottobre 2015 limitazione anche
delle attività della vita quotidiana” ed ha aggiunto che la prognosi non è
favorevole “in quanto tendenza a sviluppare disturbi depressivi per i quali
sono previsti ulteriori accertamenti e presa a carico psicologica” (pag. 47
e seguenti incarto AI).
Solo
in seguito ad accurati approfondimenti, il dr. med. __________, specialista FMH
reumatologia e medicina interna, ha escluso la presenza di una fibromialgia (doc.
I) ed ha diagnosticato una spondiloartropatia sieronegativa, B27 negativa,
indifferenziata molto probabile (doc. L). Se è vero, come rilevato dall’UAI in
sede di risposta (doc. IV), che, secondo la
giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la
diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF
9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla
giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche
ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni
secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF
8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid.
5.3
pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo 2017), non può
essere sottaciuto che nel preciso caso di specie l’iniziale diagnosi di
sindrome dolorosa cronica di tipo fibromialgia, posta dal medico SMR sulla base
della documentazione medica allora agli atti (cfr. rapporto finale del 26 giugno
2017.
del medico SMR, pag. 59), possa aver influenzato la valutazione della
capacità lavorativa, trattandosi di una patologia che fino a qualche anno fa
difficilmente permetteva alla persona che ne era affetta di ottenere delle
prestazioni (cfr. sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V
285).
Tant’è
che nell’annotazione del 28 giugno 2018, dopo aver preso atto della diagnosi di
spondiloartropatia sieronegativa, B27 negativa, indifferenziata molto probabile,
lo stesso medico SMR non ha escluso una modifica della valutazione della
capacità lavorativa, ma ha affermato, a torto, che la nuova situazione verrà
rivalutata dal punto di vista medico dal 4 maggio 2018, ossia da quando la
patologia è stata diagnosticata (doc. VIII/1 e I). Sennonché, come emerge dallo
scritto del 19 giugno 2018 della curante (doc. I), non si tratta di una nuova
diagnosi, o meglio di una patologia sorta dopo l’emissione della decisione
impugnata del 13 aprile 2018, ma di una nuova valutazione, maggiormente
approfondita, della patologia già esistente da tempo.
La
valutazione della capacità lavorativa effettuata dal medico SMR il 26 giugno
2017, fondata su una diagnosi non confermata, e presa sulla sola base degli
atti, peraltro assai scarni, senza alcuna visita personale, non può pertanto essere
confermata in assenza di ulteriori approfondimenti.
Anche
perché la dr.ssa med. __________ aveva pure rilevato la tendenza
dell’interessata a sviluppare disturbi depressivi (pag. 48 incarto AI), che
tuttavia non sono mai stati indagati dall’UAI.
Questo
Tribunale ritiene pertanto che sia necessario, prima di esprimersi
definitivamente sulla capacità lavorativa dell’interessata, completare la
valutazione medica tramite una visita specialistica reumatologica e
psichiatrica presso i medici SMR, i quali, acquisita eventuale ulteriore
documentazione medica, e dopo la visita della ricorrente, si chineranno
nuovamente sulla situazione valetudinaria dell’interessata e, qualora lo
ritenessero opportuno, la sottoporranno ad una valutazione peritale.
Conformemente
a quanto proposto dall’UAI in via subordinata in sede di risposta (doc. IV),
gli atti devono di conseguenza essere rinviati all’amministrazione per nuovi
accertamenti.
2.10
La ricorrente contesta anche l’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economica domestica, mentre l’UAI
chiede che il contenuto della medesima venga confermato anche in caso di rinvio
degli atti per nuovi accertamenti.
La richiesta dell’UAI va
disattesa.
Certo, di principio un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
Tuttavia nel caso di
specie l’assistente sociale ha fondato la sua valutazione sulla base delle limitazioni
funzionali figuranti nel rapporto finale del medico SMR del 26 giugno 2017 che,
come appena visto, non è stato confermato da questo Tribunale. Essa, nella
presa di posizione del 29 maggio 2018, ha infatti rilevato che “il grado
d’impedimento riconosciuto per ciascuna attività ha tenuto conto
prioritariamente dei limiti funzionali indicati all’incarto del medico SMR
(rapporto finale del 26.06.2017)”, oltre che della possibilità di “ridurre
il danno alla salute attraverso degli accorgimenti (quali ad esempio la
suddivisione del lavoro) per migliorare la propria capacità lavorativa”,
segnatamente la collaborazione dei familiari (doc. IV/2). L’assistente ha
rilevato che “per quanto riguarda il punto dedicato all’accudimento
stagionale del giardino ho tenuto conto di quanto dichiarato in sede
d’inchiesta e dei limiti funzionali (…; sottolineatura del
redattore)”, che per quanto concerne il bucato “non vi è una totale delega
dell’attività, anche perché i limiti funzionali riconosciuti a livello
medico e indicati nell’incarto non la giustificano (…; sottolineatura del
redattore)” e circa le pulizie che “ho tenuto ampiamente conto
dei limiti funzionali indicati a dossier, della composizione familiare e
delle dimensioni della casa. La quasi totale incapacità indicata in sede di
osservazione, non è medicalmente giustificabile dai limiti funzionali
riportati” (sottolineature del redattore, doc. IV/2). Anche per quanto
concerne i pasti l’assistente ha evidenziato come “all’incarto non sono
presenti limiti medici tali da giustificare un impedimento maggiore
nelle funzioni prese in considerazione” (doc. IV/2, sottolineatura del
redattore).
Essa ha infine concluso: “Riconfermo
pertanto, in assenza di un cambiamento dei limiti funzionali, le
percentuali assegnate in precedenza” (IV/2, sottolineatura del redattore).
La circostanza che i
limiti funzionali siano stati essenziali per la valutazione della percentuale
d’invalidità, emerge dall’inchiesta medesima. Circa l’alimentazione, dopo aver
descritto l’attività dell’insorgente, figura che “i limiti funzionali
indicati a dossier giustificano un allungamento dei tempi per la necessità di
alternare la postura (…)”, circa la pulizia che i “limiti funzionali a
dossier non giustificano una delega completa delle pulizie e pertanto si
assegna una percentuale d’impedimento del 20% (…)”, circa la spesa che “le
dichiarazioni dell’assicurata e la documentazione medica a dossier giustificano
un impedimento del 10% (…)” (pag. 65-66 incarto AI).
Ritenuto che questo
Tribunale non ha confermato la valutazione medica, che necessita di ulteriori
approfondimenti (consid. 2.9), conseguentemente non può neppure confermare
l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica che
si fonda in gran parte sulle limitazioni funzionali dell’assicurata poste dal
medico SMR.
Ne segue che anche l’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica dovrà essere
nuovamente eseguita, una volta conclusi gli accertamenti medici. A questo proposito
va pure rammentato, con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni
psichiche, che nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente
pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima,
alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza
rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le
limitazioni derivanti dalla patologia psichica.
L’inchiesta dovrà inoltre
tener conto della circostanza che dal 1° gennaio 2018 vi è stata una modifica
sia dell’ordinanza (cfr. segnatamente art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, 27 bis cpv. 2-4
OAI e la disposizione transitoria dell’OAI relativa alla modifica del 1°
dicembre 2017) che della circolare concernente l'invalidità e l'impotenza
dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), segnatamente per quanto concerne le
cifre 3081 e seguenti, compresa la ripartizione delle attività usuali (cfr.
marg. 3087) e che occorre applicare il vecchio diritto per il calcolo delle
prestazioni fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per
il periodo dal 1° gennaio 2018 (cfr. lettera circolare AI n. 372 dell’UFAS,
cfr. anche la disposizione transitoria dell’OAI relativa alla modifica del 1°
dicembre 2017).
2.11
Alla luce di quanto sopra
esposto, ribadita la necessità di una valutazione approfondita circa
le patologie di cui è affetta l’insorgente, l’incarto deve essere
rinviato all’UAI affinché proceda in tal senso, come proposto in via
subordinata con la risposta di causa (doc. IV).
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in
precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio
AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016)
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Ora,
rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
metta in atto gli accertamenti necessari.
In queste condizioni,
visto l’esito del ricorso, non occorre assumere le prove richieste dell’insorgente
(cfr. doc. I).
Conformemente alla
costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca
l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.
Alla ricorrente,
rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’800.--
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti