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Decisione

32.2018.77

Richiesta di una rendita AI. In concreto va applicato il metodo misto. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti sia per quanto concerne l'aspetto medico sia per quanto concerne

10 aprile 2019Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia

di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove

assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Il Tribunale federale ha

concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice

deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Per

quanto concerne l’aspetto medico questo TCA rileva come la documentazione agli

atti sia alquanto scarna.

Il

30 agosto 2016 il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, posta

la diagnosi di sospetta fibromialgia e sindrome lombovertebrale con componente

spondilogena su alterazioni degenerative prevalentemente L5-S1 e tendinosi

inserzionale al trocantere di destra, si è limitato a dire che “per quanto

riguarda l’attività professionale non ho preso nessuna posizione in merito”

(pag. 28 incarto AI).

Da

parte sua la curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, il

28 settembre 2016 ha attestato un’incapacità del 50% quale casalinga da ottobre

2015 (pag. 31 incarto AI).

Il

16 dicembre 2016 il medico SMR dr. med. __________ ha avuto un colloquio

telefonico con la curante, in seguito alla quale è emerso che “tutto è

cominciato dopo il ricovero in ginecologia (25.03.2013-02.04.2013). Lo stato

attuale è peggiorato, ha fatto già diverse terapie come fisioterapia/ha fatto

di tutto. La Dott.ssa ha fatto richiesta di aiuto domiciliare, ha diritto a 30

ore all’anno pagato dalla cassa malati ma non è sufficiente. (…) IL al 20-50% a

partire dal 03.04.2013 dal punto di vista medico teorico” (pag. 36 incarto

AI).

In

un successivo referto, non datato, la curante ha riassunto la fattispecie, rilevando

che “dopo l’intervento di isterectomia come complicanza ha iniziato a

manifestare cefalea e dolori alla schiena per cui si è reso necessario

sottoporre la paziente all’epidural blood patch senza beneficio da subito. Nel

corso degli anni peggioramento e generalizzazione sulla sintomatologia algica

con disturbi agli arti superiori ed inferiori e comparsa di dolore all’anca

destra. Necessità di continuo terapia antalgica (Celebrex 200 mg, Voltaren) e

miorilassanti. Da ottobre 2015 limitazione anche delle attività della vita

quotidiana”. Circa la prognosi la curante ha affermato che non è favorevole

“in quanto tendenza a sviluppare disturbi depressivi per i quali sono

previsti ulteriori accertamenti e presa a carico psicologica”. La dr.ssa

med. __________ ha segnalato l’impossibilità per la ricorrente di svolgere le

attività della vita quotidiana e ha indicato che l’interessata può lavorare

poche ore al giorno in lavori non pesanti (pag. 47 e seguenti incarto AI).

Il

12 gennaio 2017 il dr. med. __________, FMH reumatologia, dopo aver visitato

l’insorgente, ha concluso affermando di non ritrovare “criteri per la

presenza di una malattia infiammatoria reumatica in assenza di franche sinoviti

articolari/entesiti. Il controllo biologico ha escluso la presenza di una

sindrome infiammatoria e il bilancio autoimmune è risultato negativo. Il

bilancio radiologico ha inoltre escluso la presenza di manifestazioni

articolari di una malattia reumatica. In questo contesto non ho dunque criteri

per la presenza di una poliartrite reumatoide/connettivite o per una

spondiloartropatia. Ritengo che i disturbi riferiti dalla paziente siano da

mettere in relazione alle attività ripetitive che la paziente effettua agli

arti superiori (hobby tipo musica, giardinaggio, attività domestiche). La

presenza di una sindrome dolorosa cronica di tipo fibromialgica può inoltre

aumentare l’intensità algica che viene riferita” (pag. 53 incarto AI).

Nel

rapporto finale SMR del 26 giugno 2017 il dr. med. __________ ha posto la

diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa, di poliartralgie

periferiche in sovraccarico muscolo-tendineo, sindrome dolorosa cronica di tipo

fibromialgia e la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di st. d.

S. lombo-vertebrale con componente spondilogena su alterazioni degenerative

prevalentemente L5-S1 e tendinosi inserzionale al trocantere di destra, St. d.

isterectomia addominale con annessiectomia sinistra (ospedalizzazione

25.03.2013-02.04.2013), st. d. emicranie (pag. 59 incarto AI).

Il

medico SMR non ha indicato alcunché circa la capacità lavorativa nell’attività

abituale (pag. 60 incarto AI), mentre ha attestato una capacità lavorativa

totale in attività adeguata dal 1° ottobre 2015 e del 90% quale casalinga. Il

medico SMR, per quanto concerne le limitazioni funzionali, non ha riscontrato

alcun vincolo per quanto concerne la possibilità di alzare pesi, ha precisato

che l’interessata deve svolgere un’attività con alternanza della postura al

bisogno, che la capacità di concentrazione, di comprensione e adeguamento della

ricorrente non è limitata e che non deve utilizzare le dita delle mani in modo

ripetitivo per più di una mezz’ora di seguito (pag. 60 incarto AI).

Nel

corso dell’inchiesta economica del 19 dicembre 2017 l’interessata ha sostenuto

che in seguito all’intervento di isterectomia addominale del marzo 2013 ha

iniziato a manifestare mal di schiena alla zona lombare, insensibilità alla

parte destra dell’arto inferiore e superiore, dolori alle cervicali irradianti

alla testa e indolenzimento ad entrambe le mani. Lamenta formicolii alla parte

destra del corpo, percepisce “come se le ossa del gomito, dell’anca e del

ginocchio dovessero esplodere e uscire dalla loro posizione”. Mani e gambe

si gonfiano e tutte le articolazioni del lato destro del corpo sono doloranti.

Spiega di aver bisogno di cambiare frequentemente posizione e di sedersi o

sdraiarsi per alleviare i dolori alla colonna, ha difficoltà a flettere il

busto e ad assumere la posizione inclinata. Le mani sono spesso doloranti e

insensibili, le attività manuali sono dilatate su più momenti per evitare

peggioramento dei dolori. L’assicurata spiega che il malessere è giornaliero e

solo “due-tre giorni al mese” si sente bene. I dolori sono cronici e la

esasperano.

Agli

atti sono poi stati prodotti un referto radiologico (ecografia dell’addome) del

18 ottobre 2017 della dr.ssa med. __________ che ha evidenziato come i rilievi

ecografici addominali sono nei limiti di norma e segnala la presenza di una

piccola formazione polipoide endocolecistica di circa 5 mm, non vascolarizzata,

già segnalata nella TAC dell’addome dello scorso gennaio (pag. 78-79 incarto

AI), un esame endoscopico del 4 gennaio 2018 del dr. med. __________ da cui

sono emersi rari diverticoli nascenti del sigma e un polipo nell’ascendente in

corso di tipizzazione istologica (pag. 80-81 incarto AI), una radiografia del

ginocchio destro ap e laterale del 29 dicembre 2017 del Prof. dr. med. __________

(pag. 82 incarto AI).

Il

29 marzo 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che i referti

effettuati dopo l’inchiesta a domicilio non hanno portato a modificazioni

significative di fatti noti, rispettivamente a fatti nuovi con rilevanza di

capacità lavorativa in genere (pag. 85 incarto AI).

In

sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un referto del 9 maggio 2018 della

curante, dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, che ha

certificato che la ricorrente “presenta dolori cronici diffusi

osteoarticolari e muscolari che limitano le abituali attività della vita

quotidiana. Per questo motivo sono quindi stati eseguiti plurimi esami

diagnostici, che sono risultati non conclusivi ma che comunque mettono in

dubbio l’ipotesi di una fibromialgia in quanto i disturbi della paziente sono

localizzati [ndr: all’] emicorpo di destra e non bilateralmente” ed ha

elencato tutte le indagini diagnostiche cui l’interessata è stata sottoposta

(pag. 111 incarto AI). La ricorrente ha poi prodotto un referto radiologico (risonanza

magnetica del ginocchio destro nativa) del 7 marzo 2018 (pag. 112 incarto AI)

della dr.ssa med. __________ (pag. 113 incarto AI), oltre a tre referti già

agli atti.

Pendente

causa la ricorrente ha trasmesso un certificato del 19 giugno 2018 della dr.ssa

med. __________ che ha rammentato che “a seguito di dolori osteo-articolari

e muscolari cronici diffusi” , “da anni” l’insorgente è limitata

nelle “abituali attività della vita quotidiana” e i dolori “ le

impediscono di riprendere la professione di aiuto-farmacista, svolta precedentemente

al suo matrimonio, con un vedovo con 4 figli. La paziente è stata sottoposta il

4.05.2018 ad un nuovo consulto reumatologico specialistico da parte del Dr.

med. __________, FMH in medicina interna e reumatologia a __________, che sulla

base di tutta la documentazione radiologica visionata ed all’esame clinico ha

escluso la fibromialgia ed ha posto le diagnosi seguenti: spondiloartropatia

sieronegativa probabilmente indifferenziata”, nonché sindrome infiammatoria

bio-umorale, sacro-ileite a sinistra, artropatia MCP II mano sinistra con

tenosinovite dei flessori, entesite flessori radiali polso destro,

calcaneodinie plantari, discopatia L5-S1 e valgismo delle ginocchia con cisti

di Baker a destra. “Sulla base della nuova diagnosi la paziente è stata messa

al beneficio di una terapia di fondo con Salazopirina EN” (doc. I). L’8

giugno 2018 il dr. med. __________ ha confermato che “si tratta con ogni

probabilità di una forma indifferenziata di spondiloartropatia” (doc. L).

Il

28 giugno 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha esaminato la nuova

documentazione prodotta, ivi compreso il CD RM colonna lombare nativa ed

articolazioni sacroiliache 17.05.2018, rilevando che il dr. med. __________

pone una nuova diagnosi ed inizia una nuova terapia e che la nuova situazione

verrà rivalutata dal punto di vista medico dalla data 04.05.2018 (giorno del

nuovo consulto reumatologico) in poi (doc. VIII/1).

Il

6 febbraio 2019 l’interessata ha prodotto un referto del 30 gennaio 2019 del

dr. med. __________ il quale ha rilevato come l’insorgente presenta una

moderata sindrome infiammatoria bio-umorale con un rialzo della Ves nel maggio

u.s. e in seguito con un lieve rialzo della CRP nei mesi seguenti, che

Considerandi

associata ai riscontri clinici e sulla diagnostica per immagine permette di

porre la diagnosi di una spondilartropatia sieronegativa. Lo specialista ha

aggiunto che la terapia di Salazopirina si è rilevata inefficace per cui è

stata cominciata all’inizio di dicembre una terapia di Enbrel, che ha tuttavia

dovuto essere sospesa già poco dopo a causa di una diverticolite, nel frattempo

sanata, per cui da inizio gennaio l’interessata ha ripreso la terapia di

Etanercept (doc. X/1).

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato

dell’amministrazione.

Infatti, per i motivi che

seguono, il TCA ritiene che, nel preciso caso di specie, la sola valutazione

del medico SMR, sulla base degli atti dell’incarto, non sia sufficiente per

stabilire la capacità lavorativa dell’insorgente e che, come proposto dal

medesimo UAI in via subordinata con la risposta di causa (doc. IV), sia

necessario un rinvio degli atti per un complemento istruttorio.

2.9

Per l’art. 49 cpv. 1 OAI i

servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni

tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di

scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre,

i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli

assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI

prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza

agli uffici AI della regione.

I servizi interni del SMR,

se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto

medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio

dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non

è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue

direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri

esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR

2009.

IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,

consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Non va tuttavia

dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr.

consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna, di principio, ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i

presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima

forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della

procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125

V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa

sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi dubbi circa

la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere

con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in

fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne

Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die

Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel

an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen

Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”; cfr. anche DTF 139 V

225, consid. 2.5; sentenza 8C_28/2018 del 3 aprile 2018, consid. 5.2;

sentenza 8C_729/2017 del 27 agosto 2018, consid. 5.1).

Nel

caso di specie il 26 giugno 2017 il medico SMR, dr. med. __________, si è

limitato a prendere atto della, peraltro, scarna, documentazione medica agli

atti, giungendo alla conclusione che l’interessata dal 1° ottobre 2015 è capace

al lavoro al 100% in attività adeguate e al 90% quale casalinga, senza esperire

alcun accertamento particolare e senza acquisire, presso gli specialisti che

hanno visitato la ricorrente, alcuna informazione supplementare (pag. 59 e

seguenti incarto AI).

Ora,

in presenza di un’assicurata che in seguito ad un intervento di isterectomia

addominale nel marzo 2013, nell’ambito dell’inchiesta a domicilio, si è lamentata

di aver iniziato a manifestare mal di schiena alla zona lombare, insensibilità

alla parte destra dell’arto inferiore e superiore, dolori alle cervicali

irradianti alla testa e indolenzimento ad entrambe le mani, formicolii alla

parte destra del corpo, che percepisce “come se le ossa del gomito,

dell’anca e del ginocchio dovessero esplodere e uscire dalla loro posizione”,

che afferma che le mani e le gambe si gonfiano e tutte le articolazioni del

lato destro del corpo sono doloranti, che spiega di aver bisogno di cambiare

frequentemente posizione e di sedersi o sdraiarsi per alleviare i dolori alla

colonna e che ha difficoltà a flettere il busto e ad assumere la posizione

inclinata, che sostiene di avere le mani doloranti e insensibili ed afferma che

le attività manuali sono dilatate su più momenti per evitare peggioramento dei

dolori e che rileva che il malessere è giornaliero e solo “due-tre giorni al

mese” si sente bene, mentre i dolori sono cronici e la esasperano, una

valutazione da parte del SMR sulla sola base degli atti senza effettuare

ulteriori accertamenti non appare sufficiente, ritenuto che le asserzioni

dell’interessata sono confermate dalla curante, dr.ssa med. __________.

Quest’ultima

ha evidenziato che la ricorrente “dopo l’intervento di isterectomia, come

complicanza ha iniziato a manifestare cefalea e dolori alla schiena per cui si

è reso necessario sottoporre la paziente all’epidural blood patch senza

beneficio da subito. Nel corso degli anni peggioramento e generalizzazione

sulla sintomatologia algica con disturbi agli arti superiori ed inferiori e

comparsa di dolore all’anca destra. Necessità di continua terapia antalgica

(Celebrex 200 mg, Voltaren) e miorilassanti. Da ottobre 2015 limitazione anche

delle attività della vita quotidiana” ed ha aggiunto che la prognosi non è

favorevole “in quanto tendenza a sviluppare disturbi depressivi per i quali

sono previsti ulteriori accertamenti e presa a carico psicologica” (pag. 47

e seguenti incarto AI).

Solo

in seguito ad accurati approfondimenti, il dr. med. __________, specialista FMH

reumatologia e medicina interna, ha escluso la presenza di una fibromialgia (doc.

I) ed ha diagnosticato una spondiloartropatia sieronegativa, B27 negativa,

indifferenziata molto probabile (doc. L). Se è vero, come rilevato dall’UAI in

sede di risposta (doc. IV), che, secondo la

giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la

diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF

9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche

ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni

secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF

8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid.

5.3

pag. 234; cfr. sentenza 32.2016.23 del 15 marzo 2017), non può

essere sottaciuto che nel preciso caso di specie l’iniziale diagnosi di

sindrome dolorosa cronica di tipo fibromialgia, posta dal medico SMR sulla base

della documentazione medica allora agli atti (cfr. rapporto finale del 26 giugno

2017.

del medico SMR, pag. 59), possa aver influenzato la valutazione della

capacità lavorativa, trattandosi di una patologia che fino a qualche anno fa

difficilmente permetteva alla persona che ne era affetta di ottenere delle

prestazioni (cfr. sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V

285).

Tant’è

che nell’annotazione del 28 giugno 2018, dopo aver preso atto della diagnosi di

spondiloartropatia sieronegativa, B27 negativa, indifferenziata molto probabile,

lo stesso medico SMR non ha escluso una modifica della valutazione della

capacità lavorativa, ma ha affermato, a torto, che la nuova situazione verrà

rivalutata dal punto di vista medico dal 4 maggio 2018, ossia da quando la

patologia è stata diagnosticata (doc. VIII/1 e I). Sennonché, come emerge dallo

scritto del 19 giugno 2018 della curante (doc. I), non si tratta di una nuova

diagnosi, o meglio di una patologia sorta dopo l’emissione della decisione

impugnata del 13 aprile 2018, ma di una nuova valutazione, maggiormente

approfondita, della patologia già esistente da tempo.

La

valutazione della capacità lavorativa effettuata dal medico SMR il 26 giugno

2017, fondata su una diagnosi non confermata, e presa sulla sola base degli

atti, peraltro assai scarni, senza alcuna visita personale, non può pertanto essere

confermata in assenza di ulteriori approfondimenti.

Anche

perché la dr.ssa med. __________ aveva pure rilevato la tendenza

dell’interessata a sviluppare disturbi depressivi (pag. 48 incarto AI), che

tuttavia non sono mai stati indagati dall’UAI.

Questo

Tribunale ritiene pertanto che sia necessario, prima di esprimersi

definitivamente sulla capacità lavorativa dell’interessata, completare la

valutazione medica tramite una visita specialistica reumatologica e

psichiatrica presso i medici SMR, i quali, acquisita eventuale ulteriore

documentazione medica, e dopo la visita della ricorrente, si chineranno

nuovamente sulla situazione valetudinaria dell’interessata e, qualora lo

ritenessero opportuno, la sottoporranno ad una valutazione peritale.

Conformemente

a quanto proposto dall’UAI in via subordinata in sede di risposta (doc. IV),

gli atti devono di conseguenza essere rinviati all’amministrazione per nuovi

accertamenti.

2.10

La ricorrente contesta anche l’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economica domestica, mentre l’UAI

chiede che il contenuto della medesima venga confermato anche in caso di rinvio

degli atti per nuovi accertamenti.

La richiesta dell’UAI va

disattesa.

Certo, di principio un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Tuttavia nel caso di

specie l’assistente sociale ha fondato la sua valutazione sulla base delle limitazioni

funzionali figuranti nel rapporto finale del medico SMR del 26 giugno 2017 che,

come appena visto, non è stato confermato da questo Tribunale. Essa, nella

presa di posizione del 29 maggio 2018, ha infatti rilevato che “il grado

d’impedimento riconosciuto per ciascuna attività ha tenuto conto

prioritariamente dei limiti funzionali indicati all’incarto del medico SMR

(rapporto finale del 26.06.2017)”, oltre che della possibilità di “ridurre

il danno alla salute attraverso degli accorgimenti (quali ad esempio la

suddivisione del lavoro) per migliorare la propria capacità lavorativa”,

segnatamente la collaborazione dei familiari (doc. IV/2). L’assistente ha

rilevato che “per quanto riguarda il punto dedicato all’accudimento

stagionale del giardino ho tenuto conto di quanto dichiarato in sede

d’inchiesta e dei limiti funzionali (…; sottolineatura del

redattore)”, che per quanto concerne il bucato “non vi è una totale delega

dell’attività, anche perché i limiti funzionali riconosciuti a livello

medico e indicati nell’incarto non la giustificano (…; sottolineatura del

redattore)” e circa le pulizie che “ho tenuto ampiamente conto

dei limiti funzionali indicati a dossier, della composizione familiare e

delle dimensioni della casa. La quasi totale incapacità indicata in sede di

osservazione, non è medicalmente giustificabile dai limiti funzionali

riportati” (sottolineature del redattore, doc. IV/2). Anche per quanto

concerne i pasti l’assistente ha evidenziato come “all’incarto non sono

presenti limiti medici tali da giustificare un impedimento maggiore

nelle funzioni prese in considerazione” (doc. IV/2, sottolineatura del

redattore).

Essa ha infine concluso: “Riconfermo

pertanto, in assenza di un cambiamento dei limiti funzionali, le

percentuali assegnate in precedenza” (IV/2, sottolineatura del redattore).

La circostanza che i

limiti funzionali siano stati essenziali per la valutazione della percentuale

d’invalidità, emerge dall’inchiesta medesima. Circa l’alimentazione, dopo aver

descritto l’attività dell’insorgente, figura che “i limiti funzionali

indicati a dossier giustificano un allungamento dei tempi per la necessità di

alternare la postura (…)”, circa la pulizia che i “limiti funzionali a

dossier non giustificano una delega completa delle pulizie e pertanto si

assegna una percentuale d’impedimento del 20% (…)”, circa la spesa che “le

dichiarazioni dell’assicurata e la documentazione medica a dossier giustificano

un impedimento del 10% (…)” (pag. 65-66 incarto AI).

Ritenuto che questo

Tribunale non ha confermato la valutazione medica, che necessita di ulteriori

approfondimenti (consid. 2.9), conseguentemente non può neppure confermare

l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica che

si fonda in gran parte sulle limitazioni funzionali dell’assicurata poste dal

medico SMR.

Ne segue che anche l’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica dovrà essere

nuovamente eseguita, una volta conclusi gli accertamenti medici. A questo proposito

va pure rammentato, con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni

psichiche, che nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente

pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima,

alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza

rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le

limitazioni derivanti dalla patologia psichica.

L’inchiesta dovrà inoltre

tener conto della circostanza che dal 1° gennaio 2018 vi è stata una modifica

sia dell’ordinanza (cfr. segnatamente art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, 27 bis cpv. 2-4

OAI e la disposizione transitoria dell’OAI relativa alla modifica del 1°

dicembre 2017) che della circolare concernente l'invalidità e l'impotenza

dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), segnatamente per quanto concerne le

cifre 3081 e seguenti, compresa la ripartizione delle attività usuali (cfr.

marg. 3087) e che occorre applicare il vecchio diritto per il calcolo delle

prestazioni fino al 31 dicembre 2017, mentre le nuove norme vanno applicate per

il periodo dal 1° gennaio 2018 (cfr. lettera circolare AI n. 372 dell’UFAS,

cfr. anche la disposizione transitoria dell’OAI relativa alla modifica del 1°

dicembre 2017).

2.11

Alla luce di quanto sopra

esposto, ribadita la necessità di una valutazione approfondita circa

le patologie di cui è affetta l’insorgente, l’incarto deve essere

rinviato all’UAI affinché proceda in tal senso, come proposto in via

subordinata con la risposta di causa (doc. IV).

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in

precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio

AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016)

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Ora,

rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

metta in atto gli accertamenti necessari.

In queste condizioni,

visto l’esito del ricorso, non occorre assumere le prove richieste dell’insorgente

(cfr. doc. I).

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’UAI.

Alla ricorrente,

rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 61 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’800.--

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti