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Decisione

32.2018.78

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10 aprile 2019Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali come pure le risorse residue, perciò ha fatto esperire una

perizia reumatologica che è stata affidata al dr. med. __________ (doc. 37), che

però è stata posticipata a seguito della comunicazione di un intervento di

decompressione (doc. 39) avvenuto nel mese di gennaio 2013 (doc. 45). Il perito

ha quindi potuto valutare l’assicurata il 18 febbraio 2014 e nel suo rapporto

del 24 febbraio 2014 (doc. 81) l’ha ritenuta abile al 60% nella sua attività di

donna delle pulizie, abile al 100% in attività leggere dove non debba sollevare

ripetutamente pesi superiori ai 10kg e assumere posture monotone come pure

abile all’80% nell’attività di casalinga.

Preso atto del rapporto finale del 1° aprile 2014 (doc. 84) del

dr. med. __________ dell’SMR e delle conclusioni del consulente in integrazione

professionale (docc. 97-99), con progetto di decisione del 13 novembre 2014

(doc. 101) l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurata una

rendita intera di invalidità (grado AI 100%) dal 1° ottobre 2012 fino al 31

maggio 2014 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), giacché

dal mese di febbraio 2014, visto il miglioramento della capacità lavorativa

sancito dal perito, il diritto alla rendita decadeva (grado AI 15%).

1.3 Con le sue osservazioni dell’11

dicembre 2014 (doc. 106) e del 19 gennaio 2015 (doc. 111) l’assicurata ha

contestato il grado di inabilità lavorativa stabilito dal Servizio Medico

Regionale, ritenendo di non essere in grado di continuare a lavorare al 65%

come custode con una riduzione del 10% del rendimento e al 100% in altre

attività leggere, non considerando correttamente le limitazioni presenti.

Infatti, dopo l’operazione era stata ribadita dagli specialisti ad inizio anno

2013 un’incapacità lavorativa del 100%, che la dr.ssa __________, suo medico

curante, ha confermato nella valutazione del 12 dicembre 2014 (doc. F).

A suo dire, l’inabilità lavorativa era di gran lunga maggiore

rispetto a quella ritenuta dall’amministrazione; inoltre, ritenuto che è stata

attiva per anni come donna delle pulizie e custode, essendo quasi 50enne e

senza alcuna specifica formazione, era difficile che potesse iniziare una nuova

attività. Infine, anche solo considerando l’attività di custode si giungerebbe

a un grado AI superiore al 40%.

1.4 I certificati della

dottoressa e del fisioterapista curanti sono stati sottoposti al dr. med. __________

per una valutazione, resa il 25 febbraio 2015 (doc. 120), che è stata fatta

propria il 10 marzo 2015 (doc. 122) dal dr. med. __________ dell’SMR.

Con decisione del 17 giugno 2015 (doc. 131) l’Ufficio AI ha

confermato all’assicurata l’attribuzione di una rendita intera temporanea dal

1° ottobre 2012 al 31 maggio 2014.

1.5 A fine novembre 2015 all’amministrazione

è pervenuto un certificato medico della dr.ssa __________ (doc. 132) e, interpellato

al riguardo (doc. 133), il patrocinatore dell’assicurata ha inteso che era stato

trasmesso nell’ambito delle osservazioni al progetto di decisione e non quale

nuova richiesta di prestazioni.

Ricevuti a fine febbraio 2016 (doc. 135) dalla curante dei referti

di altri specialistici che sono stati sottoposti all’attenzione del dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale, il quale il 4 marzo 2016 (doc. 137) non ha

riscontrato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata rispetto a

quanto descritto nella perizia e ha rilevato che era ancora in corso un

completamento diagnostico e che quindi non era giustificata un’entrata in

materia, con progetto di decisione dell’8 marzo 2016 (doc. 138) l’Ufficio AI

non è entrato in materia sulla nuova richiesta di prestazioni.

A seguito della lamentela dell’avv. RA 1 di non avere mai ricevuto

la decisione del 17 giugno 2015 (doc. 139), il 17 marzo 2016 (doc. 142)

l’Ufficio AI ha annullato detta decisione – trasmessa direttamente

all’assicurata in luogo del patrocinatore – così pure il predetto progetto di

non entrata in materia.

1.6 Raccolta ulteriore

documentazione medica (doc. 146) che per il dr. med. __________ mostrava uno

stato clinico invariato (doc. 148), con progetto di decisione del 15 giugno

2016 (doc. 150) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita di invalidità

temporanea intera come al precedente progetto del 13 novembre 2014, giacché gli

ulteriori accertamenti medici eseguiti mostravano uno stato clinico

sostanzialmente invariato rispetto al primo progetto.

1.7 Il 18 agosto 2016 (doc. 153)

l’assicurata ha contestato tanto la valutazione medica quanto quella economica,

riproponendo sostanzialmente le precedenti osservazioni al progetto del 2014 e

completandole allegando dei referti medici del 2016 sulla cui base ha chiesto

il riconoscimento di una rendita di invalidità intera o almeno di tre quarti.

Alla luce di questi referti, il medico SMR ha ritenuto che il

quadro clinico fosse ancora in completamento diagnostico e quindi era

necessario aggiornare gli atti medici (docc. 155, 161 e 166).

Sulla scorta della nuova documentazione, il dr. med. __________ ha

affermato il 24 luglio 2017 (doc. 173) che essa non modificava le sue

precedenti conclusioni del 2 aprile 2014. Di conseguenza, anche il consulente

in integrazione professionale ha confermato le proprie conclusioni dell’11

novembre 2014 (doc. 175).

1.8 Con decisione del 12 aprile

2018 (doc. B), che sostituiva quella del 17 giugno 2015, l’Ufficio

assicurazione invalidità ha attribuito all’assicurata una rendita intera di

invalidità dal 1° ottobre 2012 al 31 maggio 2014, ossia fino a tre mesi dopo il

miglioramento, confermando così il progetto del 15 giugno 2016.

L’amministrazione ha affermato che sulla base degli ultimi atti

medici ricevuti, datati 2016 e 2017, l’SMR ha ritenuto che vi fosse una

situazione clinica stabilizzata, invariata e sovrapponibile a quanto descritto

nella precedente presa di posizione. Pertanto, per l’Ufficio AI rimaneva valida

pure la precedente valutazione economica.

In merito ai dubbi dell’assicurata sulla sua reintegrabilità, sono

state riportate delle attività leggere ed esigibili che, secondo il consulente

in integrazione professionale, l’interessata poteva esercitare.

1.9 Il 17 maggio 2018 (doc. I) RI

1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, si è rivolta al TCA chiedendo di

riconoscerle una rendita di invalidità intera dal 1° ottobre 2012. La

ricorrente ha contestato il calcolo del grado di invalidità che considera un

reddito da invalida “per un’attività da

invalida superiore al 100% sommando un reddito in attività semplice e

ripetitiva, con una riduzione del 4% per attività leggera e del 5% per altri

fattori, aggiungendo poi un’ulteriore attività lavorativa di custode in misura

del 65% con una riduzione di rendimento del 10%. Tale carico lavorativo non è

evidentemente possibile per l’assicurata.”. Essa ha contestato la

capacità lavorativa del 65% nella precedente attività e del 100% in attività

adatta, ritenendo che l’incapacità sia invece maggiore. A suo dire, la

decisione impugnata si basa su una valutazione inadeguata e non aggiornata del

suo stato di salute, soffrendo di problematiche funzionali a livello del

rachide, presentando disfunzioni multisegmentarie della colonna vertebrale e

non avendo un equilibrio muscolo scheletrico che le permetta un’attività

lavorativa continuativa, così come evidenziato dalla dr.ssa med. __________ il

12 dicembre 2014 (doc. F), che l’ha ritenuta abile per svolgere soltanto

saltuariamente dei lavori leggeri. Di conseguenza, le limitazioni sono

importanti e ben superiori alla riduzione del 35% nell’attività precedente

rispettivamente nulla in attività adeguate.

Pertanto, la perizia del dr. med. __________, che a suo giudizio

era prevenuto nei suoi confronti, non poteva ritenersi completa e, considerato

il lungo tempo trascorso (a quel momento 4 anni), era ormai superata e quindi

non poteva essere ritenuta oggi come una valida valutazione del suo stato di

salute, anche perché lo stesso perito aveva indicato una prognosi difficile da

valutare, giacché era trascorso solo un anno dall’intervento chirurgico e sembrava

esserci una progressione della condrosi L4/L5 che andava osservata negli anni

seguenti.

L’assicurata ha segnalato che il certificato del 17 marzo 2016

(doc. G) del reumatologo dr. med. __________ aveva attestato un peggioramento

della listesi L5/S1 e aveva valutato che potevano essere prese in

considerazione varie mansioni, ma che dopo pochi minuti di attività

l’assicurata doveva riposare il rachide a causa dell’instabilità residua. I tre

certificati del 2016 del dr. med. __________, specialista in anestesiologia,

attestavano che l’assicurata presentava dolori paravertebrali lombari diffusi.

Pertanto, il danno alla salute era peggiorato e non migliorato, così come

certificato dalla dr.ssa med. __________, che ha certificato una costante

incapacità lavorativa del 100% senza miglioramenti. Considerato che

concretamente, vista anche l’età avanzata, l’interessata non ha una capacità

lavorativa effettiva nel mondo del lavoro, v’era dunque una piena inabilità

lavorativa e perdita salariale, con conseguente riconoscimento di una rendita

intera continuativa.

In conclusione, “si deve

considerare esigibile al limite solo l’attività precedente e con riferimento al

suo impiego normale al 100% (__________) con reddito di CHF 52'000.- con una

riduzione del 35%, quindi CHF 33'800.-. A fronte del reddito da valida di CHF

68'905.- ritenuto nella decisione AI si verifica quindi una perdita salariale

di CHF 35'105.- pari al 51%.”. Si giustificava dunque, in via

subordinata, almeno il diritto a una mezza rendita.

1.10 Nella sua risposta dell’11

giugno 2018 (doc. IV) l’Ufficio AI ha proposto di respingere il ricorso e di

confermare l’attribuzione di una rendita intera temporanea.

L’amministrazione ha evidenziato di non avere motivo per scostarsi

dal rapporto finale del dr. med. __________ dell’SMR del 1° aprile 2014, il

quale a sua volta si fonda sulla esauriente perizia reumatologica del dr. med. __________,

che va posta quale base di giudizio senza che sia necessario procedere a altri

accertamenti. Infatti, il medico SMR ha debitamente tenuto conto delle singole

affezioni invalidanti che affliggevano l’assicurata, giungendo a una conclusione

logica e priva di contraddizioni in merito alla abilità lavorativa totale dalla

sua visita in altre attività adeguate.

L’abituale attività di ausiliaria di pulizia, così come quella

accessoria di custode, risultava invece ancora esigibile al 65%.

L’amministrazione ha poi rilevato che il dr. med. __________ aveva

preso posizione sul parere della dr.ssa med. __________ e che si era

riconfermato nelle abilità lavorative stabilite. Inoltre, come osservato dal

dr. med. __________ dell’SMR, neppure i nuovi certificati medici raccolti in

sede di osservazione al progetto di decisione potevano mutare le conclusioni

del rapporto finale del 1° aprile 2014. Considerato che i Servizi medici

regionali sono a disposizione degli Uffici AI (art. 59 cpv. 2bis LAI) per

valutare gli aspetti sanitari del diritto alla rendita (art. 49 OAI) e che le

dettagliate e approfondite valutazioni eseguite dall’SMR (dr. __________ e __________)

non sono state smentite da altri certificati attestanti in modo convincente una

diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo, la refertazione medica

agli atti conteneva già elementi chiari e sufficienti per valutare la capacità

di guadagno della ricorrente, senza necessità di esperire ulteriori

accertamenti medici specialistici. Pertanto, dalla data della visita peritale

effettuata dal dr. med. __________, l’assicurata risultava abile al lavoro

nella misura del 100% in altre attività sostitutive rispettivamente nella

misura del 65% nella sua abituale professione di ausiliaria di pulizie e in

quella accessoria di custode.

Dal profilo economico, l’Ufficio AI ha confermato integralmente il

calcolo contenuto nelle motivazioni di cui alla decisione del 17 giugno 2015

(doc. 123) ottenuto sulla base delle considerazioni del consulente in

integrazione professionale (doc. 97-99).

Infine, conformemente a quanto affermato da quest’ultimo,

l’amministrazione ha ritenuto assolutamente esigibile un cambio di professione

da parte dell’assicurata.

1.11 Nelle sue osservazioni del 22

giugno 2018 (doc. VI) la ricorrente ha trasmesso un nuovo referto medico del 21

giugno 2018 della dr.ssa med. __________, confermandosi nelle sue richieste di

giudizio alla luce della sindrome lombare persistente e invalidante in postumi

da stabilizzazione con difficoltà nelle attività di vita quotidiana. Pertanto,

in assenza di miglioramenti, era data la continuità della sua piena incapacità

lavorativa.

1.12 Raccolta la documentazione

relativa alla degenza dell’assicurata dal 30 marzo al 26 aprile 2017 (doc.

VIII/3) presso la Clinica di riabilitazione di __________ e sottopostala al dr.

med. __________ del Servizio Medico Regionale (doc. VIII/1), che ha confermato

le conclusioni espresse nel rapporto finale, l’amministrazione ha chiesto il 5

luglio 2018 (doc. VIII) di respingere il ricorso.

1.13 Il 2 agosto 2018 (doc. XII) l’insorgente

ha trasmesso al TCA il rapporto del 30 luglio 2018 (doc. XII/1) della dr.ssa __________

accompagnato da radiografie attestanti la situazione al 2014 e al 2018, affermando

che la stessa curante aveva confermato la presenza di un concreto peggioramento,

in particolare un graduale scompenso del rachide. La ricorrente ha perciò

confermato la richiesta di riconoscerle una piena incapacità lavorativa

duratura.

Interpellato nuovamente il dr. med. __________ dell’SMR (doc.

XIV/1), basandosi sulla sua opinione il 7 agosto 2018 (doc. XIV) l’Ufficio AI

ha chiesto al Tribunale la reiezione del ricorso.

La ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XV).

considerato in diritto

2.1 Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all’assicurata una rendita (intera) di invalidità temporanea solo per il

periodo intercorrente dal 1° ottobre 2012 al 31 maggio 2014, visto che dal 18

febbraio 2014 ella sarebbe inabile al lavoro al 35% nella sua attività come

donna delle pulizie e custode, mentre totalmente abile in altre attività

adeguate e dal calcolo della perdita di guadagno risulterebbe un grado AI del 15%,

perciò tre mesi dopo il miglioramento la rendita di invalidità decadrebbe in

virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI.

2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene

conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U

156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3 Trattandosi in concreto

dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante

giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V

120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04

del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni del 2012, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti

determinanti, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che il 24 ottobre

2012 (doc. 34) ha ritenuto necessario sottoporla a una perizia reumatologica, il

18 febbraio 2014 il dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia,

ha valutato l’assicurata tenendo anche conto della documentazione medica

disponibile.

Nel suo rapporto del 24 febbraio 2014 (doc. 81) il perito ha

esposto l’anamnesi familiare, personale, attuale e sociale, i dati soggettivi

dell’interessata, le constatazioni oggettive scaturite dall’esame internistico,

dall’esame della colonna vertebrale, delle articolazioni, radiologici e dallo

status neurologico.

Nella sua valutazione il reumatologo ha ricordato che i primi

dolori lombari sono apparsi nel 1994-1995 che, trattati, le hanno permesso di

stare discretamente bene fino a gennaio 2011 quando è rimasta bloccata a

livello della colonna lombare. Ha fatto seguito un’infiltrazione che ha

diminuito il dolore del 50%, poi fisioterapia intensa con degenza presso una

clinica di riabilitazione e nel gennaio 2013 è stata operata con decorso

soddisfacente clinicamente in quanto i dolori lombari erano aspecifici e non

venivano riferiti dolori agli arti inferiori, ciò che era in totale

contrapposizione con il rapporto della dr.ssa __________. Al momento della

visita peritale l’interessata ha riferito dolori lombari sul lato destro,

irradianti a livello addominale con difficoltà ad abbassarsi, riusciva a stare

seduta per al massimo 30 minuti (anche se durante l’anamnesi è rimasta seduta

per più di 30 minuti senza apparizione di particolari dolori), in piedi per

10-15 minuti e riusciva a camminare per circa 1 ora; stava eseguendo della

fisioterapia soprattutto passiva, con esercizi della durata di 15 minuti al

mattino.

Lo specialista ha posto le diagnosi di: sindrome lombovertebrale

cronica residua su/con: stato dopo decompressione, fusione e stabilizzazione

con approccio posteriore (PLIF) del segmento L5/S1 l’11 gennaio 2013;

alterazioni degenerative con condrosi L5/S1 e L4/L5; attualmente importante

insufficienza muscolare. Insufficienza venosa bilaterale con/su: stato dopo

trombosi venosa profonda bilaterale il 17 gennaio 2013; stripping venoso

all’arto inferiore sinistro su varicosi nel 2002. Sepsi e pielonefrite in

contesto di rottura delle acque con ritenzione di raccolte saccate in gravidanza

nel 1996.

Il reumatologo ha osservato che l’interessata soffriva di una

sindrome lombovertebrale residua in stato dopo spondilodesi L5/S1 con posa di

Pliff; a livello clinico presentava a quel momento un’importante insufficienza muscolare

ed era abbastanza sorprendente che continuasse ad eseguire fisioterapia passiva

e non attiva. L’insufficienza era ben visibile anche alla radiografia dove la

paziente presentava un’iperlordosi lombare, non presente prima dell’intervento,

iperlordosi dovuta ad insufficienza muscolare; di fianco a questa alterazione

degenerativa a livello L4/L5 con protrusione discale che produceva una certa

limitazione a livello della capacità lavorativa. Era interessante notare, per

il perito, come la paziente riferisse un miglioramento dei dolori dopo

l’intervento e che però prima di questo lavorasse al 50% e a quel momento era

attestata un’inabilità del 100% nonostante il miglioramento soggettivo.

Inoltre, l’assicurata non assumeva alcuna terapia antalgica fissa, ma solo al

bisogno. A livello terapeutico v’era sicuramente un notevole ritardo

fisioterapeutico ben visibile dall’iperlordosi lombare e per il perito, a ormai

più di un anno dall’intervento, era essenziale una terapia attiva e non più

passiva.

Per quanto concerneva l’abilità lavorativa, alla luce anche del

miglioramento delle condizioni generali, il reumatologo ha ritenuto che la

paziente fosse abile al 60% come donna delle pulizie, lavoro dove doveva

comunque sollevare pesi e lavorare in anteflessione. In una attività leggera dove

non doveva sollevare ripetutamente pesi superiori ai 10kg, dove non dovesse

assumere posture monotone, la paziente era abile al lavoro al 100%.

Infine, il perito ha segnalato che la prognosi era di difficile

valutazione a solo un anno dall’intervento operatorio, la rx lombare sembrava

comunque mostrare una certa progressione della condrosi L4/L5 che sarebbe stata

da osservare nei prossimi anni in quanto segmento sottoposto a carico superiore

vista la stabilizzazione L5/S1.

Nel rispondere alle domande postegli dall’Ufficio AI sulle

conseguenze sulla capacità di lavoro, l’esperto ha affermato che la paziente

presentava una certa limitazione nel carico a livello della colonna lombare su

stato dopo intervento di stabilizzazione e quindi presentava una certa

limitazione per i lavori che richiedevano di sollevare pesi superiori ai

10-15kg ripetutamente così come lunghi lavori in anteflessione. L’assicurata

era in grado di sollevare ripetutamente pesi fino a 10kg, di eseguire qualsiasi

lavoro con carico discontinuo e doveva soprattutto cambiare postura di tanto in

tanto.

L’attività abituale era ancora praticabile in ragione di massimo 6

ore al giorno, con limitazione massima del 10% per pause prolungate. Dai

certificati medici agli atti l’assicurata è risultata inabile al 100% dal 10

ottobre al 1° novembre 2011, al 50% dal 2 novembre 2011 al 9 febbraio 2012 e al

100% dall’ottobre 2012 fino alla data della sua perizia. Non esistevano

provvedimenti di integrazione di ordine medico che potessero migliorare la

capacità lavorativa dell’assicurata.

L’interessata era in grado di lavorare al 100% - 8 ore al giorno -

nell’ambito di qualsiasi attività che non richiedesse di sollevare

ripetutamente pesi superiori ai 10kg, di lavorare a lungo in anteflessione o su

posture monotone, doveva poter cambiare postura circa ogni 2 ore, non doveva

camminare per più di 1-2 km.

Nelle sue osservazioni finali il dr. med. __________ ha notato che

la paziente riteneva la sua capacità nettamente diminuita rispetto a quanto

poteva dimostrare, ha riferito in effetti di potere stare seduta a stento per

30 minuti quando invece per l’anamnesi è stata seduta per più di mezz’ora senza

mostrare segni di sofferenza. Il perito ha inoltre notato che l’assicurata non

assumeva terapia antalgica e riferiva di un certo miglioramento dei dolori, ciò

che rendeva difficile interpretare il rapporto della dr.ssa __________ che

indicava invece un peggioramento della situazione rispetto a prima

dell’intervento quando lavorava al 50%. Infine, tale miglioramento era stato

attestato anche in un rapporto del dicembre 2013 dai dr. __________ e __________.

Come casalinga era abile all’80% (il 20% era unicamente per lavori

particolarmente pesanti).

Anche successivamente alla perizia reumatologica la dr.ssa med. __________,

FMH medicina fisica e riabilitazione, suo medico curante, ha continuato a

certificato un’inabilità lavorativa totale dell’assicurata (docc. 82, 92).

Nel rapporto finale SMR del 1° aprile 2014 (doc. 84) il dr. med. __________

ha ripreso le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa rese

dallo specialista, così pure i gradi di inabilità lavorativa indicando, in

particolare, che dal 24 marzo (recte: febbraio) 2014, ossia dalla

perizia reumatologica, era del 35% nell’attività abituale di addetta alle

pulizie e di custode di stabili (nel senso di una presenza di sei ore con una

riduzione del 10% del rendimento), mentre era nulla in attività adeguate. Dato

un carico massimo di 10kg e la necessità di alternare al bisogno la postura –

la necessità di pause supplementari era invece già inclusa nella diminuzione

del rendimento -, quali ulteriori limitazioni funzionali il medico SMR ha

indicato che non erano possibili lavori in anteflessione del tronco per lungo

tempo. Quale prognosi egli ha ritenuto possibile una stabilità a medio termine

(3-6 anni) e ha osservato, riferendosi al rapporto peritale, che il reumatologo

ha constatato la diminuzione della caricabilità della colonna, ma non

giustificava l’inabilità lavorativa totale; il perito aveva infatti ritenuto,

sulla base dei referti medici, agli esami radiologici e all’esame clinico, che

l’assicurata avesse ancora una capacità lavorativa che veniva espressa con le

limitazioni funzionali.

Erano infine possibili terapie quali il rafforzamento del corsetto

muscolare, che era insufficiente. Ciò non avrebbe modificato sostanzialmente la

capacità lavorativa, ma avrebbe aumentato il benessere dell’assicurata.

Con il progetto di assegnazione di rendita del 13 novembre 2014

(doc. 101) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita di invalidità

temporanea intera dal 1° ottobre 2012 al 31 maggio 2014, ovvero fino a tre mesi

dopo il miglioramento accertato nel mese di febbraio 2014 dal perito

reumatologo.

Il 12 dicembre 2014 (doc. F) la dr.ssa med. __________, FMH

medicina fisica e riabilitazione, ha contestato che l’assicurata fosse in grado

di svolgere con costanza un’attività lavorativa, essendo per contro in grado di

eseguire saltuariamente solo lavori leggeri. La curante ha osservato che

l’intervento chirurgico del gennaio 2013 ha avuto un esito positivo dal punto

di vista chirurgico, ma non ha modificato le problematiche funzionali a livello

del rachide e la scorretta distribuzione del carico. Inoltre, l’assicurata ha

seguito un lungo iter riabilitativo senza giungere a un equilibrio muscolo

scheletrico sufficiente per affrontare un’attività lavorativa con continuità. A

suo dire, le valutazioni strumentali e diagnostiche per immagine confermeranno

la sua valutazione, che la colonna vertebrale non era in asse e che c’erano

disfunzioni multisegmentarie.

Nelle sue successive osservazioni del 16 gennaio 2015, inserite

nel predetto rapporto del 12 dicembre 2014, la specialista ha rilevato che dal

punto di vista funzionale v’era un appianamento della lordosi lombare,

un’ipercifosi dorsale con anteposizione ed iperestensione di capo e collo, i

piani posturali erano paralleli, sovraelevati a sinistra, antetorsione dei

cingoli a destra, quindi i sistemi tampone non erano in equilibrio, i test di

Meerseman e di Fukuda erano positivi, v’era un’ipoconvergenza oculomotoria,

maggiore a sinistra, test iperattività dei masseteri, maggiore a sinistra, iperattività

delle masse muscolari anterolaterali del collo e dello sterno-cleido-mastoideo

prevalentemente a sinistra.

V’era inoltre uno squilibrio miogeno e una sindrome fasciale a

livello della scapolo-toracica destra che portava ad instabilità a carico del

cingolo scapolare destro, associata ipomobilità diaframmatica. Dal punto di

vista strutturale si riscontrava un blocco funzionale del tratto cervicale

alto, soprattutto verso destra, in misura minore del tratto cervicale basso, le

contratture a sinistra limitavano la flessione laterale verso destra, il

bending antero-posteriore del tronco era limitato di 1/3, ma vi era uno

scorretto ritmo lombo-pelvico. Le rotazioni dorsali erano limitate.

Il vertebrogramma del 21 novembre 2014 valutato secondo l’anatomia

funzionale confermava una scoliosi sinistro convessa cervicale con rotazione

retrolistesi e faccettopatia C2-C3, rettilineizzazione della curvatura C4-C7,

una scomparsa dello spazio tra piano mandibolare e vertebrale, ioide

retroposto, iperattività dei muscoli massetere e sterno-cleido-mastoideo a

sinistra, dei muscoli posteriori del collo e dei muscoli sovraioidei. Cingoli a

sinistra sopraelevati, scoliosi destroconvessa dorsale, retrolistei L2-L3 e

allineamento sagittale a decorso posteriore rispetto al muro vertebrale sacrale

con pelvic incidence di 52° e sacral slope di 41° circa.

La curante ha poi descritto l’iter riabilitativo molto lungo e

intenso affermando che l’interessata non era mai giunta a un equilibrio

posturale e muscoloscheletrico sufficiente per potere eseguire le attività di

vita quotidiana, le attività come casalinga e quelle lavorative senza

difficoltà sia prima sia dopo l’intervento che, ben riuscito, ha risolto i

sintomi dovuti a EDD e le problematiche legate all’instabilità che portavano a

ricorrenti episodi lombari acuti, ma la colonna vertebrale rimaneva

disallineata e in disfunzione. Nel 2014 la paziente ha proseguito con un

programma domiciliare autogestito di stabilizzazione del tronco e di

riequilibrio muscolare, ma la sintomatologia dolorosa e le disfunzioni

strutturali avevano reso necessarie l’introduzione di tecniche manuali per

portare ogni volta la colonna a un allineamento più corretto e per permettere

all’assicurata di mantenere delle migliori performances motorie.

In conclusione, secondo la dottoressa __________ l’interessata

presentava una disfunzione cervicocefalica dovuta a un cambio di posizione

mandibolare che comportava una retroposizione dello ioide, contratture e

squilibri muscolari e di conseguenza disfunzioni vertebrali e cingoli in

disequilibrio. Inoltre, presentava una sindrome fasciale soprattutto a livello

del cingolo scapolare e a livello della cerniera dorsolombare e una incapacità

a ottenere e mantenere una stabilità muscolare ottimale.

Il 25 febbraio 2015 (doc. 120) il perito dr. med. __________ ha

preso posizione sul predetto rapporto così pure sul parere del fisioterapista

del 15 gennaio 2015. In merito a quest’ultimo, il reumatologo ha affermato che

il terapista aveva parlato di un miglioramento della sintomatologia algica

sotto terapia; però si trattava di terapie passive e poco di terapie attive

che, secondo il perito, sarebbero state essenziali per il miglioramento della

situazione.

Per il reumatologo, il parere espresso dalla dr.ssa __________ era

molto dettagliato, ma carente sia perché anche questa volta la curante non ha

preso posizione su quanto asserito dai colleghi della neurochirurgia il 13

dicembre 2013 quando riferivano di un’evoluzione soddisfacente con dolori

lombari aspecifici e non riferiti dolori agli arti, quindi un miglioramento

della situazione, sia perché essa ha parlato di degenza avvenuta presso la Clinica

di __________ (maggio-giugno 2012), ma che è occorsa prima dell’intervento

chirurgico di giugno 2013 (recte: gennaio); questa degenza era come un

ultimo trattamento conservativo di sindrome attualmente di instabilità L5/S1.

Ritenuto come il miglioramento è avvenuto dopo l’intervento, tale degenza aveva

un valore limitato.

Dei problemi muscolari evidenziati dal medico curante il perito ne

ha tenuto conto nella sua valutazione, ponendo chiare limitazioni di carico e

di postura, unite a un’inabilità lavorativa del 20% quale casalinga, da

intendere per attività particolarmente pesanti. Molte di queste contratture o

indurimenti erano inoltre dipendenti spesso dal momento della giornata o dal

momento stesso della paziente.

Quanto al vertebrogramma, per il reumatologo la scoliosi

sinistroconvessa cervicale era veramente minima, sicuramente al di sotto dei

10° con minima retinizzazione della curvatura, l’allineamento sagittale era

invece perfettamente mantenuto con angolo postero-superiore, cioè linea fra C7

e S1 non superiore ai 6mm. In merito all’incidenza pelvica l’angolo anatomico

era fisso dalla fine della crescita e non influenzato dall’età, imponeva

soprattutto la forma della colonna, non v’era un chiaro valore normale, ma

valore medio di circa 50° che corrispondeva a quello della paziente di 52°.

Questi angoli erano estremamente importanti nell’ambito di interventi di

decompressione di canale spinale stretto per decidere o meno stabilizzazione o

unicamente decompressione.

Secondo il perito, il parere della collega metteva a fuoco vari

problemi muscolari che egli ha riassunto sotto lo pseudonimo di insufficienza

muscolare, problemi che di base non vanno ritenuti definitivi.

La curante non ha diagnosticato problemi nuovi rispetto alla sua perizia

e i problemi di cui ha riferito non erano da ritenersi definitivi. L’assicurata

stessa ha detto al perito che assumeva medicamenti per il dolore in modo

regolare, ma unicamente un Ponstan o un Voltaren una volta alla settimana. Egli

ha tenuto anche conto di questo problema che, unito a quelli degenerativi e

soprattutto a stato dopo intervento, imponeva limitazioni nei lavori pesanti.

Pertanto, l’esperto ha riconfermato l’abilità attestata per lavori

leggeri e l’abilità all’80% come casalinga e ha concordato con il fisioterapista

di continuare con la terapia ma, a suo dire, in modo molto più attivo e di

rinforzo. Dovessero transitoriamente aumentare i dolori era possibile

migliorare la terapia antalgica in paziente che assumeva solo un minimo di

medicamenti.

Il dr. __________ del Servizio Medico Regionale era concorde il 10

marzo 2015 (doc. 122) con la valutazione del dr. __________ e ha quindi

confermato il contenuto della perizia reumatologica del 24 febbraio 2014,

riassunta nel rapporto finale del 1° aprile 2014.

Il 13 maggio 2015 (doc. 127) la dr.ssa med. __________ ha

certificato un’inabilità lavorativa del 50% della ricorrente dal 17 marzo al 30

luglio 2015 e il 16 novembre 2015 (doc. 132) dal 1° agosto al 31 dicembre 2015.

La decisione del 17 giugno 2015 (docc. 123 e 131) dell’Ufficio AI ha

confermato il progetto di attribuzione di una rendita intera temporanea di

invalidità dal 1° ottobre 2012 al 31 maggio 2014.

A fine febbraio 2016 (doc. 135) la curante ha trasmesso

all’amministrazione un referto radiologico del 21 novembre 2014, il rapporto

del 10 febbraio 2016 del dr. med. __________ del Servizio di neurochirurgia

dell’Ospedale __________ di __________ e due referti del dr. med. __________,

che riportavano gli esiti della radiografia alla colonna lombare e della

risonanza magnetica alla colonna lombare con mezzo di contrasto.

In particolare, il neurochirurgo ha riferito della consultazione

del 2 febbraio 2016, durante la quale l’assicurata aveva affermato che la

problematica algica sostanzialmente permaneva, erano presenti dei dolori agli

arti inferiori dopo un’ora di cammino, incostanti al gluteo e alla superficie

posteriore della coscia da ambo i lati. Pronunciatosi sugli esami radiologici

effettuati dal dr. __________, lo specialista ha rilevato una maggior mobilità

del segmento L4-L5 sia del segmento rostrale a quello stabilizzato, mentre la

RM non mostrava veri e propri segni di scompenso del segmento L4-L5 ed

escludeva compressioni sacco-radicolari. In ogni caso, i sintomi descritti

dall’interessata non erano da imputare a uno scompenso di livello. Era stato

deciso di approfondire il quadro diagnostico e valutare se sussisteva

un’indicazione per una terapia infiltrativa locale.

Valutata questa nuova documentazione, il dr. med. __________ del

Servizio Medico Regionale ha ritenuto il 4 marzo 2016 (doc. 137) che non

emergesse un peggioramento dello stato di salute rispetto a quanto descritto

nella perizia del dottor __________. Tuttavia, era ancora in corso un

completamento diagnostico da parte del dr. __________ che avrebbe potuto

escludere o confermare una modifica delle condizioni funzionali a livello della

colonna.

Quest’ultimo specialista è quindi stato interpellato dall’Ufficio

AI con invito a descrivere l’evoluzione della situazione dal 13 dicembre 2013

in poi e nel rapporto medico compilato il 12 maggio 2016 (doc. 146) il capo

clinica di neurochirurgia ha indicato di avere visitato l’ultima volta

l’assicurata il 2 febbraio 2016 riscontrando persistenza di dolore

toraco-lombare e agli arti inferiori e che ciò comportava degli impedimenti

sullo svolgimento dell’attività professionale svolta, ma che andava ancora da

valutare se era possibile proseguire tale attività, così come era da valutare

la capacità lavorativa, avendo segnalato il caso al Centro della terapia del

dolore per valutare una terapia infiltrativa. V’era la possibilità di

cronicizzazione dei disturbi.

Infine, il medico ha indicato che non era esigibile svolgere

attività esclusivamente in posizione seduta e nemmeno in posizione esclusivamente

eretta o ancora camminando.

A dire del dr. __________ dell’SMR, questo referto mostrava uno

stato clinico sostanzialmente invariato rispetto a quanto descritto nel

rapporto finale del 2 (recte: 1°) aprile 2014.

Dal referto del 17 marzo 2016 (doc. G) trasmesso all’Ufficio AI dall’assicurata

unitamente alle sue osservazioni al progetto del 15 giugno 2016 (doc. 150) di

Considerandi

assegnazione di una rendita intera temporanea dal 1° ottobre 2012 al 31 maggio

2014, risulta che il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha trovato

esclusivamente 3 punti dolenti a livello paravertebrale dorsale destro, un

punto ben preciso sull’ala iliaca destra e una spinalgia L4/L5. I ROT degli

arti inferiori erano difficilmente evocabili, quasi assenti, per cui non poteva

essere effettuata una valutazione valida su questo parametro.

L’assicurata presentava già numerosi tender points a livello del

cingolo scapolare e dei gomiti, per cui era ipotizzabile una risposta

secondaria miotensiva tipo fibromialgico.

A suo dire, l’interessata poteva svolgere molte mansioni, ma dopo

alcuni minuti doveva riposare il rachide in quanto, sempre dai referti, sarebbe

risultata anche un’instabilità residua, ma al livello superiore di quello

operato. Egli ha prescritto unicamente un miorilassante a mezza dose prima di

coricarsi.

Il dr. med. __________ del Centro per la terapia del dolore, FMH

in anestesiologia, ha riferito il 31 maggio 2016 (doc. 153) che al controllo

del 19 precedente la paziente lamentava dolori paravertebrali lombari diffusi

senza irradiazione dermatomerica specifica. I dolori sembravano essere

concentrati maggiormente a livello paravertebrale lombare destro, con

irradiazione alla giunzione toraco-lombare. I dolori erano ben evocabili alla

digitopressione profonda e la paziente lamentava anche dolori all’arto

inferiore sinistro lungo l’aspetto anteriore della coscia fino al ginocchio,

senza irradiazione distale. L’esame neurologico non evidenziava deficit di

forza o di sensibilità. Alla RMN del 2015 venivano messi in evidenza lievi

protrusioni discali soprattutto in L4/L5 senza segni di compressione

radicolare, perciò, a suo avviso, era difficile oggettivare la natura dei

sintomi. Lo specialista aveva proposto all’interessata di eseguire un’infiltrazione

periradicolare L4 sinistra, che è stata effettuata il 17 giugno 2016 come

riferito dallo stesso specialista nel referto della settimana seguente (doc.

153).

Il 5 luglio 2016 l’anestesista ha osservato che il risultato

ottenuto confermava una radicolopatia L4 sinistra, mentre escludeva una componente

faccettaria nella genesi del dolore lombare. Egli ha consigliato una nuova RM

lombare per compararla a quella del 2012, esame che il dr. med. __________ ha

eseguito il 12 ottobre 2016 (doc. 163).

Il dr. med. __________ ha rivisto la paziente il 18 gennaio 2017 e

la settimana seguente (doc. 165) ha riferito di avere deciso di effettuare

un’elettroneuromiografia per escludere una sofferenza di tipo L4 o anche L3 a

sinistra. Dopodiché avrebbe valutato se sussisteva un’indicazione chirurgica.

Detto esame è stato effettuato il 19 gennaio 2017 e nel referto

del 26 gennaio 2017 (doc. 170) è indicato che risultava nella norma agli arti

inferiori e che mostrava minimi segni di sofferenza neurogena cronica in

territorio L5 di sinistra senza segni per denervazione acuta in territorio L3,

L4 e L5 di sinistra.

Il 1° febbraio 2017 lo specialista ha rivisto la paziente e nel

suo referto del 28 febbraio 2017 (doc. 170) ha escluso che vi fossero gli

estremi per un intervento chirurgico di prolungamento della stabilizzazione e

della fusione in L4-L5. A suo dire, andava comunque organizzato un ricovero

stazionario presso la Clinica di __________ per fare il punto della situazione

del dolore lombare e agli arti inferiori e adottare tutte le strategie

conservative possibili.

Nel rapporto medico inviatogli dall’amministrazione compilato il

13.

giugno 2017 (doc. 172) il dr. med. __________, che aveva visto l’assicurata

l’ultima volta il 17 maggio precedente, aveva riferito di un quadro

stazionario, con persistenza di dolore lombare e all’arto inferiore sinistro in

stato dopo pregresso intervento di decompressione, fusione e stabilizzazione

L5/S1, che le impedivano di svolgere l’attività abituale e la cui capacità

lavorativa era ancora da valutare. Infatti, il neurochirurgo aveva proposto un

test di neuromodulazione in caso di ulteriore peggioramento dei dolori.

Quest’ultima documentazione medica è stata sottoposta al dr. med. __________,

il quale il 24 luglio 2017 (doc. 173) ha ritenuto che non modificasse le

conclusioni del rapporto finale del 2 (recte: 1°) aprile 2014. Gli esami

strumentali (MRI e ENMG) e le visite specialistiche neurologiche descrivevano e

valutavano una situazione clinica stabilizzata, invariata e sovrapponibile a

quanto contenuto nel predetto rapporto finale.

Alla luce di ciò, sentito nuovamente il consulente in integrazione

professionale l’8 agosto 2017 (doc. 175), con decisione del 12 aprile 2018 (doc.

B) l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla rendita intera temporanea dal 1°

ottobre 2012 al 31 maggio 2014.

Nel suo ricorso l’assicurata ha prodotto i certificati medici del

5.

febbraio 2012 e del 12 dicembre 2014 della dr.ssa med. __________,

l’attestazione medica dell’11 aprile 2012 del prof. dr. med. __________ e il

rapporto del 17 marzo 2016 del dr. med. __________, tutti già agli atti

dell’amministrazione.

Pendente causa l’Ufficio AI ha trasmesso al Tribunale la lettera

d’uscita della Clinica di riabilitazione di __________ del 17 maggio 2017 (doc.

VIII/3) relativa alla degenza della ricorrente dal 30 marzo al 26 aprile 2017

avvenuta per un ricondizionamento psico-fisico generale su dolore

multifattoriale.

Sono stati esposti la diagnosi, l’anamnesi, il quadro clinico

all’ammissione con, in particolare, a sinistra dolore intenso al movimento e

cammino (scala VAS 7/10) coinvolgente la fascia lata della coscia con

interruzione a livello soprarotuleo, il progetto riabilitativo, il decorso con

un lieve ma significativo miglioramento alla tolleranza agli sforzi e una

riduzione parziale dei dolori e infine il quadro clinico alla dimissione, in

cui è indicato che la paziente è stata dimessa in migliorate condizioni fisiche

con il suggerimento di proseguire con la terapia ambulatorialmente. Al rachide

lombare permaneva algia in fase telefasica del rachide in estensione, mentre

agli arti inferiori, a destra, il dolore era in riduzione a livello della

fascia muscolare glutea e, a sinistra, il dolore era ancora presente al

movimento e al cammino, ma di minore intensità (scala VAS 2-3/10). Test del

cammino in 6 minuti: all’ammissione 122 metri con 4 pause, alla dimissione 220 metri

con 1 pausa. L’assicurata è stata dimessa con una terapia farmacologica che

prevedeva, solo se dolori, un antidolorifico al massimo due volte al giorno e

l’applicazione del cerotto Flector una volta al giorno.

Il 3 luglio 2018 (doc. VIII/1) il dr. md. __________ del Servizio

Medico Regionale si è pronunciato su questo rapporto, rilevando che durante la

degenza era stato osservato un lieve ma significativo miglioramento alla

tolleranza agli sforzi e una riduzione parziale dei dolori. L’interessata era

stata dimessa in migliorate condizioni fisiche con il suggerimento di

proseguire con la terapia ambulatoriale. L’SMR ha inoltre evidenziato che, alla

dimissione, il dolore era di minore intensità e che la deambulazione era

migliorata. Pertanto, ha confermato le conclusioni espresse nel rapporto finale.

Dato che la nuova documentazione non apportava significative modifiche in seno

alle diagnosi o peggioramenti oggettivabili dello stato funzionale, egli ha

ritenuto giustificato considerare la nuova certificazione come una diversa

valutazione clinica per uno stato clinico invariato. Come osservato in

precedenza, gli esami strumentali (MRI e ENMG) e le visite specialistiche

neurologiche descrivevano e valutavano una situazione clinica stabilizzata,

invariata e sovrapponibile a quanto descritto nel rapporto finale dell’aprile

2014.

La dr.ssa med. __________ ha visitato la ricorrente il 20 giugno

2018.

per una sindrome lombare persistente e invalidante in postumi di

stabilizzazione lombare chirurgica, con difficoltà nelle attività di vita

quotidiana.

Nel suo referto del 30 luglio 2018 (doc. XIII/1) la specialista ha

riferito che nonostante il recente ricovero riabilitativo il quadro clinico non

era migliorato, ma era in graduale peggioramento rispetto all’ultima visita del

13.

settembre 2016. Il medico curante ha potuto verificare un importante

squilibrio postulare discendente con baricentro anteposto, piani posturali

sovraelevati a sinistra e bacino anteruotato a destra. Blocco vertebrale della

cerniera cervico-cefalica e di C5-C6 in disfunzione cranio-mandibolare,

iperattività dei masseteri, degli scaleni, degli sterno-cleido-mastoidei e dei

trapezi. Ne conseguiva una marcata limitazione delle rotazioni cervicali sia

del tratto alto che del tratto basso. Blocco vertebrale mediodorsale associato

a ipomobilità diaframmatica, limitate rotazioni dorsali. Rigidità in bending

anteroposteriore del tronco soprattutto al ritorno in posizione fisiologica,

limitazione nei massimi ranges articolari, vivo dolore sui legamenti

sacroiliaci a destra, iperattività della catena posteriore a sinistra, test

della marcia impossibile per instabilità.

Confrontando le rx colonna in toto del 2014 e 2018 (doc. XII/2), a

suo dire si rilevava in laterale un peggioramento della curvatura del rachide cervicale

in rettilineizzazione e soprattutto della discopatia e retrolistesi C3-C4, la

mandibola risultava maggiormente retroposta e laterodeviata nel 2018.

Incremento delle curvature dorsolombari immagine in apertura delle viti con

presenza di discopatia a monte dell’intervento, oltre che retrolistesi L4-L5.

In anteroposteriore nel 2018 il capo risultava inclinato verso sinistra, era

insorta una scoliosi cervico-dorso-lombare, oltre che marcato disequilibrio del

bacino con torsione, bacino sovraelevato a sinistra con sovraccarico sul femore

sinistro. Marcata eterometria con ipometria a destra.

Confrontando la MRI 2011/2015 e 2018 era insorta retrolistesi

L4-L5 ed era in via di peggioramento la EDD L4-L5.

In conclusione, nonostante l’intervento chirurgico di

stabilizzazione L5-S1 fosse stato correttamente eseguito, il rachide si era

scompensato gradualmente perché i recettori posturali in disfunzione

continuavano a sovraccaricare la colonna e a portare in disfunzione i seri

segmenti vertebrali come anche il bacino. Il sistema muscoloscheletrico stava

perdendo sempre di più il suo equilibrio posturale.

Il dr. med. __________ si è riconfermato il 7 agosto 2018 (doc.

XIV/1) nel rapporto finale del 2014, non apportando la nuova documentazione

significative modifiche dello stato funzionale e quindi ritenendo giustificato considerare

questo certificato come una diversa valutazione medica per uno stato clinico

invariato.

2.5

Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle perizie

mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986.

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24.

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."

(…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire lo stato di salute della ricorrente rispettivamente la sua

capacità lavorativa e di guadagno dal 24 febbraio 2014 in poi, ovvero da quando

il perito dr. med. __________ ha reso il suo rapporto.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI l’abbia

accuratamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l’operato

dell’amministrazione.

Va innanzitutto rilevato che il medico SMR ha intravisto subito,

nel 2012 (doc. 34), la necessità di sottoporre l’assicurata a una perizia

reumatologica, valutazione che, però, ha dovuto essere rimandata di oltre un anno

a causa dell’intervento chirurgico di decompressione, fusione e stabilizzazione

con approccio posteriore (PLIF) del segmento L5/S1 a cui si è sottoposta la

ricorrente l’11 gennaio 2013 per mano del dr. med. __________.

Nel febbraio 2014 il reumatologo nominato dall’Ufficio AI ha

esaminato l’assicurata sia personalmente sia sulla base degli atti medici messi

a sua disposizione, le radiografie e l’anamnesi. Egli ha esposto i dati

soggettivi dell’interessata, la quale lamentava forti dolori che miglioravano

nel corso della giornata muovendosi, dolori paravertebrali a destra,

lombosacrali e toracale irradiante al fianco destro, che le permettevano di

stare in piedi solo per pochi minuti e seduta per meno di mezz’ora, anche se il

perito ha notato che quest’ultima posizione non le aveva comportato della

sofferenza. Lo specialista ha poi esaminato attentamente l’assicurata, in

particolare la colonna vertebrale e le articolazioni, sia superiori che

inferiori e ha preso atto degli esami radiologi effettuati nel 2013 prima e

dopo l’intervento chirurgico, come pure della radiografia alla colonna lombare da

lui fatta.

Secondo i referti medici agli atti, l’operazione alla schiena ha

avuto una buona evoluzione e in particolare lo scritto del 13 dicembre 2013 ha

riferito di un decorso soddisfacente clinicamente, in quanto i dolori lombari

erano aspecifici e non erano riferiti dolori agli arti inferiori, circostanza

che contrastava con il parere della dr.ssa med. __________, suo medico curante,

che l’ha ritenuta inabile al 100%. Inoltre, pure la stessa ricorrente ha

riferito al perito un miglioramento dei dolori dopo l’intervento.

L’esperto ha riconosciuto che v’era un’insufficienza muscolare,

che era anche ben visibile alla radiografia che mostrava una iperlordosi

lombare, non presente prima dell’intervento, dovuta all’insufficienza

muscolare. Inoltre, v’era un’alterazione degenerativa a livello L4-L5 con

protrusione discale che produceva una certa limitazione a livello della

capacità lavorativa. Per il reumatologo, soprattutto, c’era un notevole ritardo

fisioterapico ben visibile dall’iperlordosi lombare e ha ritenuto essenziale

una terapia attiva e non più passiva come svolto fino a quel momento

dall’assicurata. Egli ha altresì fatto notare che quest’ultima non assumeva una

terapia antalgica fissa, ma solo al bisogno. Per questi motivi, considerato

soprattutto il miglioramento delle condizioni generali, a suo dire era

esigibile che l’interessata continuasse a svolgere l’attività di donna delle

pulizie per al massimo sei ore al giorno, ossia in ragione del 75% del tempo (6

ore su 8 ore al giorno), ma che si doveva considerare la diminuzione del

rendimento del 10% per la necessità di effettuare pause prolungate, ciò che

corrisponde, come ha ritenuto il 1° aprile 2014 (doc. 84) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale, a un’abilità lavorativa del 65% dal 24 febbraio

(e non marzo) 2014. Quest’ultimo ha al riguardo osservato che il perito ha

constatato la diminuzione della caricabilità della colonna, ma come tale ciò non

giustificava un’inabilità lavorativa totale. Secondo il reumatologo, alla luce

degli esami radiologici, dell’esame clinico effettuato di persona e dei

rapporti medici, l’assicurata aveva ancora una capacità lavorativa, fermo

restando determinati limiti funzionali.

Da parte sua, la dr.ssa med. __________, medico curante della

ricorrente, successivamente alla predetta perizia e al progetto di decisione

del 13 novembre 2014, ha contestato che l’assicurata fosse in grado di svolgere

con costanza un’attività lavorativa; a suo dire, la paziente era solo in grado

di eseguire lavori leggeri di tanto in tanto, perché l’intervento chirurgico

non aveva risolto le problematiche funzionali a livello del rachide e la

scorretta distribuzione del carico.

La specialista in medicina fisica e riabilitazione ha esposto nel

dettaglio lo stato della ricorrente dopo sua valutazione clinica e anche sulla

base del vertebrogramma del 21 novembre 2014 e della valutazione posturometrica

e ha concluso che l’assicurata presentava una disfunzione cervicocefalica e di

conseguenza disfunzioni vertebrali e cingoli in disequilibrio, una sindrome

fasciale e un’incapacità a ottenere e mantenere una stabilità muscolare

ottimale.

Al riguardo, il dr. __________ ha ribattuto il 25 febbraio 2015 (doc.

120) che i problemi muscolari riferiti dalla collega non erano definitivi e

quindi erano di possibile correzione con un’adeguata terapia, anche se un certo

scompenso sarebbe rimasto nell’assicurata, siccome operata e un recupero totale

era difficile. Ma di ciò egli ne ha tenuto conto ponendo delle limitazioni di

carico e di postura, unite all’inabilità lavorativa del 20% quale casalinga, da

intendere in attività particolarmente pesanti. Egli si è inoltre pronunciato

nel dettaglio sul vertebrogramma del 2014, osservando come la modifica della

scoliosi fosse minima e che l’allineamento sagittale era invece perfettamente

mantenuto. Pertanto, i vari problemi muscolari evidenziati dal medico curante,

il reumatologo li aveva riassunti sotto la denominazione di insufficienza

muscolare, precisando che, di base, non andavano ritenuti definitivi. Di

conseguenza, la dr.ssa __________ non aveva diagnosticato problemi nuovi e

quelli evocati non erano definitivi, tanto che l’assunzione di medicamenti non

avveniva in modo regolare, ma solo al bisogno al massimo una volta alla

settimana. A tale proposito, il perito ha osservato di averne tenuto conto e

che, unito ai problemi degenerativi e allo stato dopo l’intervento, ha fatto sì

che ponesse delle limitazioni di carico nei lavori pesanti (non sollevare

ripetutamente pesi superiori ai 10kg e non assumere posture monotone). Alla

luce di ciò, il dr. __________ ha confermato la sua precedente valutazione,

invitando l’assicurata a continuare la fisioterapia in modo molto più attivo e

di rinforzo, rilevando, altresì, che c’era la possibilità di migliorare la

terapia antalgica qualora fossero aumentati i dolori transitoriamente, visto

che, fino a quel momento, l’assunzione di farmaci era minima.

Il TCA evidenzia che tre mesi dopo, il 13 maggio 2015 (doc. 127),

la dottoressa __________ ha certificato che la sua paziente era stata inabile

al lavoro dal 17 marzo al 17 maggio 2015 in ragione del 50% e che lo sarebbe

stata ancora dal 18 maggio fino al 30 luglio 2015. In seguito, un simile

certificato è stato allestito pure il 16 novembre 2015 (doc. 132) e indicava che

dal 1° agosto 2015 al 31 ottobre 2015 essa era sempre inabile al 50% e che tale

incapacità si sarebbe protratta dal 1° novembre fino a fine anno.

Queste affermazioni stridono dunque con le richieste

dell’assicurata di continuare a beneficiare di una rendita intera anche dopo la

valutazione del febbraio 2014 del perito e ciò sulla scorta dei certificati

della stessa dr.ssa med. __________ che, a dire della ricorrente, avrebbe

sempre attestato una sua inabilità lavorativa totale (doc. I pag. 6 in fine).

Quanto agli altri referti degli specialisti che hanno visitato la

ricorrente, va qui rilevato che in realtà nessuno di essi ha mai attestato

un’inabilità lavorativa totale.

Per esempio, il dr. med. __________, che è stato più volte

interpellato dall’amministrazione, ha sempre indicato che la capacità

lavorativa dell’assicurata era ancora da valutare, perché riteneva necessario

sottoporla prima ad ulteriori accertamenti, quali una risonanza magnetica

lombare, una radiografia e una valutazione da parte del centro per la terapia

del dolore, che l’ha sottoposta a un’infiltrazione periradicolare L4 a sinistra

il 17 giugno 2016. A ciò ha fatto seguito una nuova RM lombare e, su invito del

neurochirurgo, l’interessata è stata sottoposta a un esame a scopo diagnostico:

un’elettroneuromiografia, avvenuta a inizio 2017 e che era risultata nella

norma agli arti inferiori, perciò lo specialista ha escluso un intervento

chirurgico di prolungamento della stabilizzazione e della fusione in L4-L5, ma

ha ritenuto utile un ricovero stazionario in una clinica riabilitativa, che ha

avuto luogo dal 30 marzo al 26 aprile 2017.

Anche nel suo ultimo referto del 13 giugno 2017 (doc. 172) il capo

clinica di neurochirurgia ha segnalato che il dolore lombare e all’arto

inferiore sinistro impedivano l’esercizio dell’attività professionale svolta in

precedenza dall’assicurata, ma non ha saputo indicare se era pensabile che

l’assicurata proseguisse tale attività, avendo nuovamente risposto che era “ancora

da valutare”, così come la capacità lavorativa era “da valutare” e

allo stesso modo una ripresa dell’attività professionale oppure un aumento

della capacità di impiego. Ugualmente, anche la capacità lavorativa residua in

attività adeguata era “da valutare”.

A ben vedere, quindi, nemmeno il neurochirurgo che da anni aveva

in cura l’assicurata si è mai pronunciato sulla sua capacità lavorativa né

nell’attività abituale né in altre adeguate.

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, invece, il 17 marzo

2016.

(doc. G) ha affermato che l’interessata poteva “svolgere molte

mansioni, ma che dopo alcuni minuti debba riposare il rachide in quanto, sempre

dai referti, risulterebbe anche una instabilità residua ma al livello superiore

di quello operato.”.

Di conseguenza, l’assicurata era in grado di svolgere delle

attività lavorative, fermo restando delle limitazioni funzionali.

Pure il perito dr. med. __________ aveva preso in considerazione

la necessità di effettuare delle pause tanto che, proprio per questo motivo,

aveva stabilito una riduzione del rendimento del 10% per lo svolgimento

dell’attività abituale come donna delle pulizie.

Il dr. __________ ha altresì riconosciuto che l’assicurata

manifestava una insufficienza muscolare, che però non era definitiva, ma che

poteva essere migliorata con un’adeguata terapia che andava continuata in modo

molto più attivo e di rinforzo, mentre fino ad allora l’assicurata si era

prevalentemente limitata a una fisioterapia passiva.

Va inoltre segnalato che nel 2014, quando il perito l’ha visitata,

l’interessata non assumeva nessuna terapia antalgica fissa, ma solo al bisogno

una volta circa alla settimana. Di questa circostanza l’esperto ne ha tenuto

conto nella sua valutazione e meglio nelle limitazioni stabilite nei lavori

pesanti. Inoltre, egli ha evidenziato che qualora i dolori fossero

transitoriamente aumentati, la terapia antalgica poteva essere migliorata.

D’altronde, al momento della sua valutazione, l’interessata stessa

aveva riferito che c’era stato un miglioramento dei dolori dopo l’intervento

chirurgico.

Anche l’ultimo soggiorno presso la Clinica di __________ nel 2017 ha

apportato dei benefici all’assicurata sui dolori al rachide e all’arto

interiore sinistro, anche se la sintomatologia algica era lentamente tornata

alla situazione precedente il ricovero e i dolori erano trattati con

antiinfiammatori sostanzialmente giornalieri.

Se da una parte è indiscusso che dei dolori lombari e all’arto

inferiore sinistro fossero sempre presenti, dall’altra parte va però osservato

che negli anni vi sono stati diversi periodi in cui vi sono stati dei

miglioramenti che sono stati attestati anche dagli specialisti. Inoltre, come

visto, sia una fisioterapia più attiva sia una terapia algica potevano

migliorare la situazione della ricorrente. Quest’ultima si è infatti sottoposta

anche a una infiltrazione nel giugno 2016.

Non va infine dimenticato di evidenziare che il Servizio Medico

Regionale ha preso posizione su ciascun documento che la ricorrente ha

trasmesso all’Ufficio AI sin da dopo la perizia del 2014 e che, attentamente

analizzati i certificati medici dei curanti, sia prima il dr. med. __________

sia poi il dr. med. __________, hanno sempre affermato che tali atti

descrivevano sostanzialmente una situazione clinica stabilizzata, invariata e

sovrapponibile a quanto descritto nel rapporto finale del 1° aprile 2014 che è

stato reso dopo la perizia del dr. __________. Ciò, anche alla luce degli esami

strumentali eseguiti, quali radiografie, varie risonanze magnetiche e

l’elettroneuromiografia.

Tutto ben considerato, questa Corte conclude dunque che dai

referti medici prodotti dall’assicurata all’amministrazione non è possibile

trarre una conclusione diversa da quella del 2014 resa dal perito dr. med. __________,

e meglio che sebbene fossero presenti dei dolori toraco-lombari e all’arto

inferiore sinistro, così pure un’insufficienza muscolare, tuttavia la

ricorrente rimaneva in grado di continuare a svolgere la sua attività di donna

delle pulizie e custode in ragione del 75% del tempo, ovvero nella misura di

sei ore al giorno, ma con una riduzione del rendimento del 10% e quindi sostanzialmente

nella misura del 65%, fermo restando determinati limiti funzionali e di carico.

L’assicurata era infatti in grado di sollevare ripetutamente pesi fino a 10kg e

di eseguire qualsiasi lavoro con carico discontinuo, ma doveva soprattutto

cambiare postura di tanto in tanto nell’esercizio della sua attività

precedente. Per contro, essa era in grado di lavorare al 100% nell’ambito di

qualsiasi attività che non richiedesse di sollevare ripetutamente pesi

superiori ai 10kg, di lavorare a lungo in anteflessione o su posture monotone, ma

doveva potere cambiare postura ogni 2 ore circa e non doveva camminare per più

di 1-2km.

D’altronde, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il

suo stesso medico curante, dr.ssa __________, ha certificato praticamente per

tutto il 2015 una capacità lavorativa del 50%.

Occorre ancora evidenziare che il principio inquisitorio che regge

la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma

trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo

non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a

sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare

all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di

determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame

medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in

possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del

ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo

ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA

32.2017.211

del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA

32.2017.136

del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018;

32.2017.77

del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA

32.2017.62

del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA

36.2012.67

dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile

2013; STCA 32.2008.206 del 15 giugno 2009; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;

STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

L'insorgente si è in sostanza limitata ad affermare che la perizia

del dr. __________ sarebbe incompleta e ormai datata visti gli anni trascorsi e

che il suo danno alla salute sarebbe peggiorato e non certo migliorato come

sostenuto dal reumatologo.

L’assicurata non ha però saputo validamente comprovare le sue

critiche di un suo stato di salute peggiore rispetto alla valutazione del

perito, tale da giustificare un’inabilità lavorativa maggiore stabilita dalla

dr.ssa med. __________.

Infatti, i referti dei medici curanti prodotti con il ricorso,

eccetto quello del 2016 e del 2018, sono già stati tutti prodotti in occasione

della procedura amministrativa e già debitamente vagliati dallo specialista in

reumatologia nominato dall’Ufficio AI siccome datati 2012 e 2014, mentre sul

referto del dr. med. __________, allestito nel 2016, si è pronunciato il medico

del Servizio Medico Regionale prima che l’Ufficio AI rendesse la decisione qui

impugnata. Sulla richiamata lettera di dimissione dalla Clinica di __________

relativa alla degenza del 2017 (doc. VIII/3) e sul rapporto del giugno 2018

(doc. XII/1) della dr.ssa med. __________ si è chinato il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale pendente causa.

La ricorrente si è quindi limitata ad esporre le proprie

valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa

oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e

contestare di conseguenza che dal febbraio 2014 sia avvenuto un miglioramento

della situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo.

Soprattutto, certificati in ambito neurologico e reumatologico che

attestino validamente di una situazione peggiore rispetto a quella stabilita dal

dottor __________ non sono stati prodotti dalla ricorrente.

Come visto, lo stesso dr. med. __________ non si è mai espresso

sulla capacità lavorativa dell’assicurata ritenendola sempre “ancora da

valutare” in attesa, di volta in volta, di sottoporre l’interessata ad

ulteriori accertamenti medici, mentre la dr.ssa med. __________ ha ritenuto

l’assicurata inabile al lavoro al 50% praticamente per tutto l’anno 2015 e in

seguito ha segnalato un peggioramento.

In virtù delle considerazioni esposte, in assenza di nuovi atti

medici che mettano in dubbio le conclusioni che ha tratto il perito dal punto

di vista somatico, il TCA deve ritenere come completo, chiaro e affidabile il

rapporto allestito il 24 febbraio 2014 dal dr. med. __________ e il suo

complemento del 25 febbraio 2015.

In particolare, le sue conclusioni sono state rese dopo un attento

esame personale delle condizioni oggettive e quindi su delle valutazioni e

constatazioni concrete della capacità lavorativa dell’assicurata non solo

nell’attività abituale di donna delle pulizie, ma anche dell’abilità residua in

altre attività adeguate.

Il rapporto del 24 febbraio 2014 ha motivato in modo completo ed

esaustivo le ragioni per avere concluso a un miglioramento dello stato di

salute dell’assicurata successivamente all’intervento del gennaio 2013 e quindi

alla capacità lavorativa del 65% come donna delle pulizie e custode

rispettivamente del 100% in altre attività adeguate rispettose di limiti

funzionali.

Inoltre, nel suo complemento peritale del 2015 il reumatologo ha

commentato il vertebrogramma del 21 novembre 2014 e ha preso posizione sul

parere della collega dr.ssa __________, motivando nel dettaglio la sua

contrarietà alle conclusioni del medico curante.

Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione medica

specialistica che contraddica le predette chiare conclusioni dell’esperto, non

v’è un valido motivo per apportare una modifica alle sue valutazioni delle

condizioni di salute della ricorrente con attinenza alla decisione del 12

aprile 2018 qui impugnata.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurata, così come implicitamente da essa richiesta, non è

dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si

deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e

sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento

di una perizia.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c).

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare lo

stato di salute della ricorrente così come valutato dal dr. med. __________ nel

suo parere del 24 febbraio 2014 e confermato un anno dopo nel suo complemento,

oltre che ribadito a più riprese dai dr. med. __________ e __________ dell’SMR

e ciò anche dopo aver preso atto dei referti della dr.ssa med. __________, del

dr. med. __________, del dr. med. __________, del dr. med. __________ e della

Clinica di riabilitazione di __________.

Non v’è infatti motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari

non ne sono stati trasmessi pendente causa dalla ricorrente. Il dottor __________

ha in effetti avuto modo di pronunciarsi diverse volte sull’intera questione e,

soprattutto, ogni qualvolta che l’assicurata trasmetteva nuova documentazione

medica all’attenzione della amministrazione, corroborando le conclusioni tratte

dal perito secondo cui, in sostanza, dopo un miglioramento avuto con

l’operazione del gennaio 2013, dal febbraio 2014 la situazione era rimasta

stabile ed era sovrapponibile al quadro clinico rilevato con la perizia del

2014.

Anche la documentazione più recente, trasmessa pendente causa e,

addirittura, richiamata dallo stesso SMR (doc. VIII/3), era stata considerata

come una diversa valutazione clinica per uno stato clinico invariato.

Il Servizio Medico Regionale, quantomeno fino alla data

determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V

366.

consid. 1b), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurata peggiore

rispetto a quello determinato dallo specialista intervenuto su mandato

dell’Ufficio AI.

Per quanto concerne il più recente referto medico emesso nel giugno

2018.

(doc. XII/1), prodotto con il ricorso e pendente causa, come

osservato dal dr. med. __________ lo stesso non è atto a sovvertire le precedenti

conclusioni dell’SMR.

Secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 12

aprile 2018, ritenuto che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo provvedimento. Di conseguenza, il

giudice delle assicurazioni sociali si pronuncia unicamente sulla situazione di

fatto prodottasi fino al momento determinante della decisione amministrativa in

lite (cfr. fra le tante: DTF

132.

V 215 consid. 3.1.1; DTF

121.

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

In virtù delle considerazioni esposte, l’aspetto medico

stabilito dal perito alla base della decisione dell’Ufficio AI di attribuire un

grado d’incapacità lavorativa dell’assicurata al 100% unicamente temporaneamente,

giacché dalla perizia reumatologica è stata ritenuta una capacità lavorativa

del 65% nell’attività precedente e del 100% in altre adeguate, va di

conseguenza confermato.

2.7

Per quanto concerne l’aspetto

economico, la ricorrente ha contestato che per il calcolo del grado di

invalidità si sia considerato un reddito da invalida “per un’attività da

invalida superiore al 100% sommando un reddito in attività semplice e

ripetitiva, con una riduzione del 4% per attività leggera e del 5% per altri

fattori, aggiungendo poi un’ulteriore attività lavorativa di custode in misura

del 65% con una riduzione di rendimento del 10%.” (doc. I punto 4 pag. 4).

A suo dire, al limite era esigibile solo l’attività precedente e “con

riferimento al suo impiego normale al 100% () con reddito di CHF 52'000.- con

una riduzione del 35%, quindi CHF 33'800.-. A fronte del reddito da valida di

CHF 68'905.- ritenuto nella decisione AI si verifica quindi una perdita

salariale di CHF 35'105.- pari al 51%.” (doc. I pag. 7).

L’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valida conseguito nel 2012

sommando i redditi incassati come ausiliaria di pulizie (Fr. 52'005.-) e di custode

presso due condomini (Fr. 6'500.- + Fr. 10'400.-), per giungere all’ammontare

di Fr. 68'905.- (doc. 99).

Per il reddito da invalida, l’amministrazione ha ritenuto che

poiché l’attività di custode era ancora esigibile al 65% con riduzione del

rendimento del 10% secondo il rapporto finale SMR, allora una parte di reddito

delle attività accessorie andava aggiunto al reddito da invalida. Infatti,

l’assicurata avrebbe potuto mantenere le attività di custode, eventualmente

delegando i lavori più pesanti al marito o ai figli maggiorenni che vivevano

nella medesima economia familiare.

Da questi due redditi (Fr. 16'900.-), presi in ragione del 65% (Fr.

10'985.-) e dedotto il 10% per riduzione del rendimento, si ha un reddito

esigibile di Fr. 9'886.-, che è stato sommato al reddito statistico da invalida

di Fr. 48'962,47 - ottenuto deducendo il 9% per motivi personali dal reddito

statistico di Fr. 53'804,91 per un’attività semplice e ripetitiva svolta nel

2012.

per 41,7 ore alla settimana secondo la Tabella TA1 2010 (doc. 98) -, per giungere

a un reddito da invalida di Fr. 58'848.-.

Paragonando il reddito da valida (Fr. 68'905.-) con quello da

invalida (Fr. 58'848.-), si ottiene un grado di invalidità del 15%.

2.8

La ricorrente ha

sostanzialmente contestato di essere in grado di continuare a svolgere

l’attività accessoria di custode e ciò, a maggior ragione, se aggiunta a

un’altra attività adeguata svolta al 100% come ritenuto dall’amministrazione.

Il TCA evidenzia che, senza che occorra ulteriormente esaminare il

metodo di calcolo applicato dall’Ufficio AI (doc. 98), anche seguendo la tesi

della ricorrente non si giunge comunque a un grado di invalidità pensionabile.

Infatti, anche solo paragonando il reddito statistico da invalida

considerato dall’Ufficio AI per un’attività semplice e ripetitiva svolta al

100%, ma senza tenere conto anche dell’attività accessoria di custode, con il

reddito da valida comprendente le due attività esercitate in precedenza (come donna

delle pulizie e custode), si ottiene un grado di invalidità inferiore al 40%.

Questo calcolo è già stato effettuato dall’amministrazione il 12

novembre 2014 (doc. 99) e paragona il reddito da valida di Fr. 68'905.- - non

contestato come tale - con il reddito statistico di Fr. 53'804,91 per un’attività

semplice e ripetitiva – importo anch’esso non contestato -, reddito a cui ha

dedotto 4% per la necessità di svolgere attività leggere e 5% per altri fattori

di riduzione, per giungere a un grado di invalidità del 28,94%.

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L’applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l’Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Di conseguenza, la riduzione del 9% deve essere riportata al 10%

ma, anche così facendo, il risultato non cambia, perché il grado di invalidità

del 28,94% calcolato dall’amministrazione viene aumentato leggermente, ma

rimane sempre di gran lunga inferiore al minimo del 40% esatto dall’art. 28

cpv. 2 LAI.

Infine, il TCA osserva che pure l’ipotesi di calcolo avanzata dalla

ricorrente non può essere seguita, non potendo considerare unicamente

l’esigibilità del 65% nell’attività precedente come donna delle pulizie quale

reddito ipotetico da invalida.

Non va infatti dimenticato l'obbligo

dell'assicurata di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi, che discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle

conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo

cui l'assicurata è tenuta all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche

negative del danno alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurata deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

In queste circostanze, ne deriva che l’assicurata non può quindi limitarsi

a continuare a svolgere la sua attività di donna delle pulizie al 65%, perché il

reddito che conseguirebbe sarebbe inferiore al reddito ipotetico statistico

realizzabile in un’attività lavorativa semplice e ripetitiva esercitata al 100%,

come ritenuto esigibile medicalmente dal perito e dal medico SMR il 1° aprile

2014, e quindi violerebbe il principio di ridurre il danno.

Non è dunque possibile, contrariamente a quanto preteso dalla

ricorrente, paragonare il reddito da valida di Fr. 68'905.- con il reddito

ipotetico da invalida ricavato dal 65% del reddito di Fr. 52'005.- che conseguiva

come donna delle pulizie, ignorando di fatto l’esigibilità di svolgere

un’attività adeguata al 100%.

Da quanto precede discende che né secondo il calcolo effettuato

dall’Ufficio AI che tiene conto di una parte del reddito conseguito con l’attività

accessoria come custode nel reddito ipotetico da invalida né nell’ipotesi sostenuta

dalla ricorrente di non considerare invece questa attività e i relativi cespiti

non essendo in grado di continuare a svolgerla, si giunge al grado minimo di

invalidità del 40%.

Di conseguenza, il suo diritto alla rendita decade.

2.9

In virtù delle considerazioni

esposte, il ricorso deve pertanto essere respinto e confermata la decisione di attribuzione

temporanea del diritto a una rendita intera AI limitatamente dal 1° ottobre 2012

al 31 maggio 2014, e meglio fino a tre mesi dopo l’intervenuto miglioramento

della capacità lavorativa della ricorrente (art. 88a cpv. 1 OAI) stabilito dal

perito reumatologo.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti