32.2018.79
Attribuzione rendita temporanea a Salariata 50%/casalinga 50%.TCA conferma perizia pluridisciplinare.Per il calcolo economico,l'UAI ha erroneamente riportato al 50% i redditi da valida e invalida (100
28 maggio 2019Italiano162 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.79
TB
Lugano
28 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Nell’ottobre 2011 (doc. 3) RI
1, nata nel 1979, attiva da ultimo come venditrice e casalinga e dal 2005 solo
come casalinga, ha chiesto prestazioni dall’assicurazione invalidità a causa di
una scoliosi di torsione presente dal 1997 e operata l’anno seguente con la
fissazione di 6 vertebre.
Raccolta una prima documentazione medica (doc. 7), il Servizio
Medico Regionale ha ritenuto opportuno convocarla (doc. 9) e visitarla, cosicché
il dr. med. __________ ha reso il 19 dicembre 2011 (doc. 12) il suo rapporto
finale con esame.
1.2 Il 14 febbraio 2013 (doc. 22)
è stata effettuata un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica e in seguito gli atti medici sono stati aggiornati
presso il medico curante dr. med. __________ che ha continuato a ritenerla
inabile al 60% nella sua attività, finché il 10 ottobre 2013 (doc. 40) il dr.
med. __________ dell’SMR l’ha esaminata un’altra volta aumentando da quel
giorno al 70% il grado di inabilità lavorativa nell’attività precedente e
confermando al 40% l’incapacità lavorativa in altre attività adeguate dal 2006 e
al 30% come casalinga dal febbraio 2013.
1.3 Sentita la consulente in
integrazione professionale (doc. 41, 42), con progetto di decisione del 21
marzo 2014 (doc. 43) l’Ufficio AI le ha negato una rendita di invalidità,
poiché sulla scorta del metodo misto si giungeva a un grado di invalidità del 20%.
Con le osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha
trasmesso all’amministrazione diversi atti medici che hanno dato luogo ad
ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio AI, sulla scorta dei quali il 23
maggio 2014 (doc. 56) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha
ritenuto opportuno fare esperire una perizia pluridisciplinare, che è stata
posticipata a giugno 2015 (doc. 75) a causa dell’intervento di decompressione
microchirurgica del 13 gennaio 2015 (doc. 69).
Il dr. med. __________ ha reso il 15 settembre 2015 (doc. 81) il
suo rapporto finale, il 26 ottobre 2015 (doc. 84) l’assistente sociale ha preso
posizione sulle contestazioni formulate contro la sua inchiesta domiciliare e
il 7 gennaio 2016 (doc. 88) si è a sua volta pronunciato il consulente in
integrazione professionale.
Fatti
I nuovi certificati medici di inizio anno 2016 (doc. 89) sono
stati trasmessi all’SMR il quale, dopo un aggiornamento presso il neurochirurgo
dr. med. __________ (doc. 97), il 26 agosto 2016 (doc. 99) ha ritenuto
opportuno sottoporre l’assicurata a una perizia reumatologica da parte del dr.
med. __________ quale complemento della perizia del 25 giugno 2015, al fine di
capire l’evoluzione dello stato di salute dal giugno 2015 – se c’è stato un
peggioramento -, i limiti funzionali e le risorse.
Nel frattempo, v’è stato un aggiornamento anche in ambito psichico
presso lo psichiatra curante dr. med. __________ (doc. 106).
Il 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. __________ dell’SMR ha ripreso
le conclusioni della perizia reumatologica del 12 ottobre 2016 (doc. 107), secondo
cui lo stato di salute era sostanzialmente invariato rispetto alla perizia pluridisciplinare
di un anno prima.
Il 20 dicembre 2016 (doc. 110) è stata effettuata una nuova
inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica che
ha stabilito un’invalidità del 29,5% e la consulente in integrazione
professionale ha confermato il 6 giugno 2017 (doc. 113) la sua precedente
posizione del 2014 e ha effettuato i calcoli del grado di invalidità (docc.
115-119).
1.4 Con progetto di decisione del
31 agosto 2017 (doc. 120) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto
di rendita provvisoria dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015 dopo avere
calcolato dal 2007, ossia dalla scadenza dell’anno d’attesa, e per ogni anno
fino al 2015, la perdita di guadagno per la parte salariata e come casalinga,
per giungere a un grado di invalidità totale arrotondato al 40%, mentre dal 16
aprile 2015 il grado di invalidità totale era del 35,5% e non raggiungeva quindi
più il minimo richiesto.
Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, FMH
psichiatria e psicoterapia, si è pronunciato il 22 novembre 2017 (doc. 135) sui
nuovi rapporti medici prodotti dall’assicurata unitamente alle osservazioni del
20 ottobre 2017 (doc. 133), concludendo che non erano atti a modificare i
precedenti rapporti finali SMR.
Pertanto, il 17 aprile 2018 (doc. A) l’Ufficio assicurazione
invalidità ha emesso una decisione con cui ha confermato integralmente il
progetto anche dopo avere aggiornato il calcolo della perdita di guadagno al
2018.
1.5 Il 17 maggio 2018 (doc. I) RI
1, sempre patrocinata dallo RA 1, ha chiesto al Tribunale di riconoscerle il
diritto a una rendita di tre quarti o intera dal 1° aprile 2012 stante un grado
di invalidità variabile da almeno il 60% al 100% a dipendenza del periodo di
malattia.
La ricorrente ha ricordato che le è stata diagnosticata una seria
scoliosi dorsolombare destro-convessa di circa 25° nel 1996 e di essere stata
operata nel 1998 senza tuttavia ottenere beneficio, tanto che a causa dei ricorrenti
problemi alla schiena ha continuato a lavorare come cassiera e venditrice fino
al maggio 2005. Le tre gravidanze (2006, 2008 e 2012) hanno peggiorato la
situazione, tanto che nel febbraio 2011 il marito è rientrato da __________ per
occuparsi della famiglia e nell’ottobre 2011 ha inoltrato una domanda AI.
Tuttavia, l’assicurata ha fatto notare che i vari rapporti medici allestiti sia
dal medico curante dr. med. __________ sia dal dr. med. __________ come pure
dal medico SMR non indicano alcunché in merito alla sua inabilità lavorativa
nelle mansioni consuete, che quindi non è stata indagata in modo approfondito
tenuto conto delle difficoltà di accudimento dei figli.
L’assicurata ha altresì messo in dubbio l’indipendenza
dell’assistente sociale che ha effettuato le due inchieste domiciliari, essendo
una funzionaria dell’Ufficio AI e non un perito esterno come avviene per le
perizie mediche. Peraltro, le inchieste si sono svolte a tavolino, ovvero sono
state poste solo delle domande alle quali l’assicurata ha risposto passando in
continuazione dalla posizione seduta a quella eretta, ma non è stata valutata
nello svolgimento delle mansioni consuete. Inoltre, neppure è stata informata
dell’esito della perizia, né ha potuto vederla e prendere posizione per tempo,
ciò che viola il suo diritto di essere sentita.
Ad ogni modo, il risultato dell’inchiesta sarebbe manifestamente
sbagliato, giacché l’importanza assegnata alle varie attività non teneva conto
della situazione reale di una famiglia con bambini piccoli e il relativo grande
carico di lavoro (N. 3085 CIGI) e non è stata accertata la sua effettiva
inabilità lavorativa in ambito domestico né quantificato il tempo di lavoro
prestato dal marito per supplire ai suoi impedimenti. L’esigibilità della
collaborazione del coniuge è stata fissata dall’assistente sociale, valutazione
che invece dovrebbe spettare al TCA. Il grado di importanza per la cura dei
bambini avrebbe poi dovuto essere di almeno il 50% contro il 20% ritenuto
dall’assistente sociale. Va considerato che il marito ha dovuto lasciare il
posto di lavoro in Svizzera interna, dove i salari sono più alti, per rientrare
in Ticino ad occuparsi al 100% della famiglia dal febbraio 2011 al gennaio 2016
e quindi il suo apporto supera ampiamente ciò che viene ritenuto come
normalmente esigibile dalla giurisprudenza. Egli ha continuato a occuparsi
esclusivamente della famiglia e non ha più esercitato alcuna attività lucrativa
a causa dell’impossibilità della moglie di fare fronte ai suoi compiti di madre
e casalinga. Dal gennaio 2016, il nuovo lavoro del marito con orari dalle 15
alle 24 gli ha permesso di conciliare l’attività lavorativa con la necessità di
occuparsi in modo sempre più importante della famiglia (doc. G).
La ricorrente ha rilevato che il nuovo intervento del 13 gennaio
2015 ha sostanzialmente peggiorato l’intensità dei dolori irradianti nel
polpaccio e sul versante laterale del piede sinistro.
Nell’agosto 2016 (doc. H) il dr. med. __________ ha stabilito
un’incapacità lavorativa del 100% come venditrice e a settembre 2016 (doc. I)
lo psichiatra dr. __________ ha attestato un disturbo emotivamente instabile
tipo Borderline (F60.31), un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave
con sintomi biologici (F33.11), una modificazione duratura della personalità
secondaria a malattia cronica e dolore cronico, ciò che dava luogo a
un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 aprile 2015 al 27 settembre 2016.
La ricorrente ha rilevato come anche questo rapporto medico non
chieda esplicitamente informazioni riguardo all’inabilità lavorativa in
attività domestiche.
Quanto alla seconda perizia neurologica del dr. __________ del 10
ottobre 2016, essa non prenderebbe in considerazione altre comorbidità, come quella
neurologica e quella psichica.
Come la prima del 2013, l’insorgente ha altresì contestato la
seconda inchiesta domiciliare avvenuta il 20 dicembre 2016 (doc. L), poiché
essendo subentrate delle patologie psichiatriche l’inchiesta avrebbe dovuto
tenere conto che se la riduzione della capacità lavorativa è dovuta ad aspetti
psichici o cognitivi, allora deve essere dato maggior peso ai pareri dei medici
specialisti (N. 3083 CIGI). Seguendo poi il N. 3086 CIGI, occorre dare maggior
peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti e dunque al dottor __________,
che con lettera del 25 settembre 2017 (doc. M) ha confermato quanto esposto nel
rapporto del 30 settembre 2016 e quindi un’inabilità lavorativa del 100%, non
senza sottolineare il trattamento ad altissimo dosaggio di Venlafaxina,
analgesici e neurolettici con scopo ansiolitico e analgesico.
Nell’ottobre 2017 (doc. N) il neurochirurgo dr. med. __________ ha
constatato un peggioramento della lombalgia e della radicolopatia, ribadendo la
necessità di un intervento chirurgico e considerando l’interessata non abile al
lavoro al 100%, mentre non si è pronunciato sulla capacità in attività
domestiche. Da parte sua, lo psichiatra curante ha ribadito il 15 maggio 2018
(doc. P) che l’assicurata era completamente inabile anche nella attività di
casalinga dal 21 aprile 2015 in poi.
In conclusione, l’insorgente ha evidenziato come la sua inabilità
lavorativa sia in attività professionale sia in attività adatte, come anche
nell’attività di madre e casalinga, sia stata accertata in modo lacunoso e
arbitrario e che i formulari forniti dall’Ufficio AI per i rapporti medici non
siano idonei all’accertamento della capacità lavorativa in ambito domestico non
prevedendo neppure la domanda su questa tematica. Anche le inchieste per
l’economia domestica hanno indagato la sua inabilità lavorativa in modo
arbitrario, assegnando l’importanza alle varie attività senza tenere conto
della tenera età dei bambini e quindi del relativo grande carico di lavoro.
Nemmeno viene accertata l’effettiva inabilità lavorativa della ricorrente né
quantificato il tempo in ore dell’aiuto prestato dal marito, valutazione che
spetta all’autorità giudicante e non all’assistente sociale, né tiene conto del
parere dei medici specialistici in ambito psichico. Le inchieste sono state
allestite senza la necessaria indipendenza e imparzialità del perito, ledendo
poi il suo diritto di essere sentita.
Pur peggiorando la situazione dal punto di vista neurologico,
reumatologico e psichiatrico, la ricorrente ha rimproverato all’amministrazione
di avere ritenuto come dal 16 aprile 2015 il suo grado di incapacità lavorativa
sia solo del 30% in attività adeguate, perciò la decisione impugnata non
considera affatto i pareri specialistici del neurochirurgo dr. med. __________
e dello psichiatra dr. __________ che, entrambi, hanno certificato un’inabilità
lavorativa totale dal 2015 ad oggi. Malgrado ciò, nemmeno è stata richiesta una
perizia pluridisciplinare aggiornata, l’unica agli atti essendo risalente al
2015.
Infine, l’insorgente ha fatto presente come nel calcolo della
rendita non sia stato considerato il periodo di inabilità lavorativa del 100%
dal 16 gennaio al 16 aprile 2015.
1.6 Sentito il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sulla validità
dell’inchiesta a domicilio per casalinghe e sul rapporto del collega psichiatra
curante (doc. VIII/1), con risposta del 12 giugno 2018 (doc. VIII)
l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, contestando in primo luogo
la pretesa violazione del diritto di essere sentita dell’assicurata, avendo
essa avuto la possibilità di prendere visione dell’incarto e di esprimersi al
riguardo dopo il progetto di decisione del 2017.
L’Ufficio AI ha osservato di avere fondato la valutazione della
residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa e approfondita perizia
pluridisciplinare effettuata dal Servizio Accertamento Medico e sulla successiva
perizia reumatologica di decorso del dr. med. __________, i quali hanno tenuto
conto delle valutazioni specialistiche esterne oltre che dei propri personali accertamenti.
Alla perizia SAM del 13 agosto 2015 va dunque conferita piena forza probatoria
avendo tenuto conto di tutte le affezioni invalidanti di cui era affetta
l’assicurata e giungendo a una conclusione logica della sua capacità lavorativa.
Nel rapporto del 12 ottobre 2016 il perito reumatologo ha constatato che lo
stato di salute dell’assicurata risultava sostanzialmente invariato rispetto alla
sua precedente valutazione e si era espresso pure sull’abilità come casalinga.
Alla luce del parere del dr. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, in assenza di prove atte a inficiare la valutazione del SAM e
dell’SMR, le stesse sono valide basi di giudizio e non è dunque giustificato
esperire ulteriori accertamenti di natura medica. È quindi da ritenere
dimostrato che dal 16 aprile 2015 l’assicurata risultava abile al lavoro al 30%
nell’attività abituale di venditrice e al 70% in attività adeguate rispettose
dei limiti funzionali così pure al 70% come casalinga.
Il grado di invalidità è stato determinato con il metodo misto.
In merito alla valutazione effettuata dall’assistente sociale come
casalinga attraverso le due inchieste economiche secondo la giurisprudenza in
materia, l’Ufficio AI ha osservato che sulla base degli accertamenti fatti
presso il domicilio dell’assicurata e dopo avere fissato gli impedimenti per
ogni mansione consueta, nei due rapporti l’assistente sociale ha stabilito una
limitazione complessiva del 29% e del 29,5%. Le singole attività domestiche
sono state ripartite conformemente al N. 3086 CIGI ed è stato tenuto conto
della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall’obbligo di reciproca
assistenza e cooperazione alla prosperità dell’unione coniugale conformemente
all’art. 163 CC, ciò che qui ha permesso di ritenere sicuramente adeguate le
percentuali di impedimento evidenziate per le mansioni che comportavano un
maggior impiego e sforzo fisico, che tenevano giustamente conto della
collaborazione del marito. Secondo l’Ufficio AI, valutando i singoli
impedimenti, con motivazioni pertinenti l’assistente sociale ha tenuto conto
delle dichiarazioni dell’assicurata riguardo alle limitazioni ad eseguire
alcune attività domestiche, impedimenti che sono compatibili con le difficoltà
accertate dal profilo medico. Non va poi dimenticato che le conclusioni
dell’assistente sociale sono state confermate dallo psichiatra dell’SMR e ciò
conformemente alla giurisprudenza, che richiede una valutazione da parte di uno
specialista quando si è in presenza di disturbi psichici. Peraltro, di massima,
alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza
rispetto all’inchiesta economica per casalinghe, poiché per l’assistente
sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti da una patologia
psichica (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011). Nel caso concreto, il grado di
invalidità del 29% determinato a seguito dell’inchiesta domiciliare equivale a
quello del 30% emerso dalla valutazione peritale e va così confermato.
Per la parte salariata, nel raffrontare i redditi la ricorrente
non ha contestato i dati statistici utilizzati, perciò l’amministrazione ha
rinviato integralmente ai calcoli esposti nella decisione.
Infine, in merito al periodo di inabilità lavorativa completa in
qualsiasi attività dal 16 gennaio al 16 aprile 2015, l’Ufficio AI non l’ha
considerato ai fini della determinazione del diritto alla rendita, perché il
peggioramento intercorso non è durato oltre i tre mesi (art. 88bis OAI).
1.7 Chiesta (doc. X) e ottenuta
una proroga (doc. XI), il 23 agosto 2018 (doc. XII) la ricorrente ha prodotto
un nuovo certificato medico del 30 luglio 2018 (doc. O) del dr. med. __________
(doc. O) e del 22 agosto 2018 (doc. W) del dr. med. __________ (doc. W), sulla
scorta dei quali ha ribadito le proprie pretese.
In via subordinata, ha chiesto che dopo l’interruzione al 31
luglio 2015 del diritto al quarto di rendita, dal 1° gennaio 2018 rinasca il
diritto a una mezza rendita di invalidità.
La ricorrente ha criticato la presa di posizione del dr. med. __________,
imputandogli di non avere sufficientemente considerato le sue difficoltà nella
cura dei figli e nei lavori domestici, tanto che i figli, seppure ancora
piccoli (6, 9 e 12 anni), hanno iniziato a collaborare ai lavori domestici
accanto al marito che si è accollato tutte queste incombenze oltre al lavoro di
cuoco che svolge dalle 15 alle 24.
In seguito, l’assicurata ha nuovamente evidenziato l’incompletezza
e l’inattendibilità delle perizie, in particolare delle inchieste economiche e
della perizia psichiatrica.
A suo dire, nell’inchiesta economica del 2013 e in quella del 2016
non v’è alcun paragone riguardante l’attività dell’assicurata prima del danno
alla salute con quella che può svolgere in seguito. Non è stato detto che prima
dell’insorgenza del danno l’interessata si occupava da sola dei due figli
piccoli perché il marito lavorava fuori Cantone per garantire un’entrata
economica maggiore e nemmeno che egli ha dovuto rinunciare a tale lavoro per
tornare a casa nel febbraio 2011 per occuparsi al 100% della famiglia.
L’assistente sociale non ha proceduto a un confronto delle attività domestiche
prima e dopo il danno alla salute e nemmeno ha quantificato l’aiuto del marito
e dei bambini, valutando invece, seppure non di sua competenza, l’esigibilità
dell’aiuto del marito. Anche l’importanza assegnata alle varie funzioni
nell’economia domestica dipende dalla struttura familiare e dall’analisi
dell’attività della persona prima del danno alla salute; in specie, le
inchieste economiche sono contraddittorie e hanno assegnato delle percentuali
di importanza e di impedimento ridicole per la cura dei bambini. Non sono
inoltre stati elencati tutti i lavori che vengono delegati al marito e neppure
quantificate le ore che egli presta per la cura dei figli e della casa. La
ricorrente ha quindi proposto una diversa ripartizione dei compiti e degli
impedimenti, per giungere a un’invalidità complessiva (salariata e casalinga)
del 42%.
Anche la perizia psichiatrica della dr.ssa __________ non è
dettagliata a sufficienza, perché non analizza nello specifico l’inabilità
nella cura dei figli e nell’attività domestica, ma solo in ambito
professionale. La ricorrente ha evidenziato una contraddizione: pur avendo la
perita ripetutamente constatato che il marito ha lasciato il lavoro di cuoco
per accudire la famiglia, ha ritenuto che essa era abile al 100% nell’attività
di casalinga potendo organizzarsi nei tempi e nei compiti come già faceva e per
di più dopo avere affermato che doveva continuare le cure psichiche.
Inoltre, la prognosi indicata dalla psichiatra stride con quella,
favorevole, esposta dal dr. med. __________ dell’SMR nel 2016.
L’insorgente ha infine criticato il calcolo del grado AI,
affermando che sulla scorta del nuovo metodo misto di calcolo si ottiene un
risultato di 50,181% dal 1° gennaio 2018, contro i 35,615% della decisione
impugnata.
1.8 Il 10 settembre 2018 (doc.
XIV) l’amministrazione ha preso posizione sulle contestazioni della ricorrente
dopo avere sentito il dr. med. __________ sui due nuovi referti medici prodotti
(doc. XIV/1) e ha ribadito che l’assistente sociale ha debitamente spiegato i
motivi per i quali ha attribuito una determinata percentuale di impedimento
considerando i limiti funzionali accertati dai medici e l’esigibilità di aiuto
da parte dei familiari. Inoltre, le inchieste sono state esaminate e approvate
dai medici.
L’Ufficio AI ha infine confermato il calcolo del grado di
invalidità, ricordando che i redditi da valida e da invalida sono stati
riportati alla percentuale di impiego del 50%, ma che anche se si riportassero
entrambi al 100% il risultato non cambierebbe.
1.9 Nello scritto del 24
settembre 2018 (doc. XVI) la ricorrente ha nuovamente contestato il metodo
misto di calcolo utilizzato dall’amministrazione riproponendo la sua soluzione,
che sarebbe conforme all’art. 27bis OAI modificato dal 1° gennaio 2018 e che giungerebbe
a un grado AI totale del 50,181%.
Inoltre, con il nuovo metodo il grado di invalidità delle mansioni
consuete è determinato mediante il confronto delle attività, ciò che invece
l’assistente sociale non ha proceduto a fare, non confrontando le attività
svolte prima e dopo l’aggravarsi del suo stato di salute, ma limitandosi a una
lacunosa descrizione delle attività casalinghe a quel momento, sia nella prima
inchiesta del 2013 sia nella seconda del 2016, dove, in quest’ultima, il
raffronto è stato addirittura fatto con le attività svolte al momento della
prima inchiesta e non prima dell’aggravarsi del suo stato di salute. La
circostanza che i medici abbiano avallato dette inchieste non è determinante,
avendo i medici ambiti di competenza diversi dagli assistenti sociali.
Da ultimo, la ricorrente ha puntualizzato alcuni aspetti sollevati
dai suoi due medici curanti confrontandoli con il parere del dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale.
1.10 Il 29 aprile 2019 (doc. XVIII)
il giudice delegato ha informato la ricorrente della possibilità di una reformatio
in pejus dandole la possibilità di ritirare il ricorso, ma con scritto del
17 maggio 2019 (doc. XIX) l'insorgente ha comunicato di mantenere il ricorso.
considerato in diritto
2.1 Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito
all’assicurata, salariata al 50% e casalinga al 50%, una rendita di invalidità
temporanea di un quarto solo per il periodo intercorrente dal 1° aprile 2012 al
31 luglio 2015, poiché sulla base della perizia pluridisciplinare del 13 agosto
2015, del complemento peritale del 12 ottobre 2016 e dell’inchiesta domiciliare
del dicembre 2016, dal profilo medico è stato riscontrato che la situazione era
stazionaria dal profilo reumatologico, mentre era migliorata in ambito psichico.
La ricorrente sarebbe inabile al lavoro al 60% nella sua attività di venditrice
al dettaglio dal 2006 e al 70% dal 16 aprile 2015, mentre abile al 40% dal
gennaio 2006 e al 70% dal 16 aprile 2015 in altre attività adeguate così come
casalinga. Dal calcolo effettuato con il metodo misto di raffronto risulterebbe,
tenuto conto del grado di invalidità come casalinga del 29% dal 2007 e del 29,5%
dal 2015, un grado AI complessivo, arrotondato, del 40% dal 2007, ma del 35%
dall’aprile 2015, perciò tre mesi dopo il miglioramento la rendita di
invalidità decadrebbe in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.
1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3 Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995,
pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità
se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni
consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura
e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di
religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate
le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger
- G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione
dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività
lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività nell’ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si
tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015
e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come
deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta
domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i
lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste
cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre
commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai
familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087
CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal
confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita
dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla
disabilità (N. 3085 CIGI).
2.4 Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2.
In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal
TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo
misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a
tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è
conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata
una violazione dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137
V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato
la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che
esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia
domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5
cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo
giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività
lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle
mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità.
In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V
51).
Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a
tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle
mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto
dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a
tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle
mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione
nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico
d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr.,
al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata
la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio
2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del
rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte
europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un
riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei
diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF
aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di
un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del
metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF
9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)
che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non
va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6
CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8
CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o
abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU
e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha
precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste
soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale
maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo
all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la
violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano
in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite
precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17
marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I
50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20
luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016
della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha
evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che,
al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in
seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei
figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata
come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di
un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come
conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di
invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di
assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto
(valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni
consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita
in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla
rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art.
14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di
protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola
causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo
di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione
della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del
diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente
ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con
un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con
mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna
rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo
caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per
la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava
ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni
portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28
luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016
dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della
Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della
costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del
metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).
L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50
(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick
auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474);
A. Mengis, IV Mutloser Entscheid
des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF
143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50,
aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel
caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è
riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da
assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo
parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della
prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come
l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il
Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento
vedi la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio
2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli
27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19
dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre
2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado
d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello
di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo
parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro
e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella
sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in
vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.5 Al fine di determinare il
metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche
rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza
decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza
nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla
necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996
AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30
agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc,
La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività
esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer,
op. cit., pag. 288; Blanc, op.
cit., pag. 190-191).
2.6 Trattandosi infine
dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a
cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato
ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di
revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.7 Nel caso di specie, a seguito
della domanda di prestazioni del 2011 e dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti
determinanti, il Servizio Medico Regionale ha reputato necessario, il 23 maggio
2014 (doc. 56), sottoporre l’assicurata a una perizia pluridisciplinare
(neurologica, reumatologica e psichiatrica).
La perizia è stata allestita il 13 agosto 2015 (doc. 79), dopo che
il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurata i giorni
9, 11, 15, 18 e 25 giugno 2015 per accertamenti pluridisciplinari
ambulatoriali. Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione
dal 1998 al 2015, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale e
professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione
della giornata e la terapia.
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status
dell’assicurata, gli esiti degli esami di laboratorio effettuati il 31 marzo
2015 e degli esami radiologici del 14 novembre 2014.
Il 15 giugno 2015 il dr. med. __________, specialista FMH in
reumatologia, ha sottoposto l’assicurata a una valutazione e nel suo rapporto
del 19 seguente (doc. 79 pag. 275) ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi
dal 1998 al 2015, i dati soggettivi (dolori brucianti cervicali irradianti
occipitofrontali associati a dolori brucianti alla muscolatura dei trapezi
bilaterali, omerali bilaterali, a formicolii a tutte le dita delle mani, dolori
alla coscia sinistra che irradiano tutto l’arto, camminare 10min), i dati oggettivi
con lo stato generale, il sistema locomotore (colonna vertebrale e
articolazioni periferiche) e quello nervoso cursorio.
Il reumatologo aveva individuato 10 su 18 punti fibromialgici
positivi e aveva osservato che durante l’anamnesi del dolore l’assicurata era
rimasta seduta spostandosi ogni tanto sulla sedia, movimenti eseguiti anche
quando stava seduta sul bordo del lettino durante l’esame clinico; in posizione
eretta manteneva l’arto inferiore sinistro scaricato. Inoltre, prima e dopo
l’esame clinico l’interessata si era spogliata e rivestita autonomamente;
mostrava una zoppia antalgica a sinistra che si risolveva dopo alcuni passi.
Lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di emisindrome del dolore cronico a sinistra in: discopatie
L4/L5 e L5/S1, importanti disturbi statici del rachide tendenzialmente piatto
con scoliosi destroconvessa dorsale e sinistroconvessa lombare, esiti da
spondilodesi di derotazione TH11-L4 il 6 gennaio 1998, esiti da decompressione
microchirurgica osteolegamentosa L5/S1 a sinistra per claudicatio neurogena S1
a sinistra, prevalente, il 13 gennaio 2015, decondizionamento e sbilancio
muscolare. Periartropatia omeroscapolare a destra.
Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa è
stata individuata una sindrome fibromialgica generalizzata.
Nella sua valutazione il perito ha riassunto l’iter medico a cui
si è sottoposta l’assicurata con le visite e le operazioni chirurgiche e ha esposto
di volta in volta i dati soggettivi lamentati. Egli ha rilevato che l’esito
dell’intervento chirurgico del 1998 è stato inizialmente favorevole, con
tuttavia recrudescenza dei dolori dorsolombari in occasione delle prime due
gravidanze nel corso del 2005 e del 2008 e infine un netto peggioramento dei
dolori con pure apparizione dell’irradiazione nell’arto inferiore sinistro nel
corso del 2012. Anche il decorso della decompressione microchirurgica
osteolegamentosa L5/S1 a sinistra del 13 gennaio 2015 ha avuto un decorso
sfavorevole. A suo dire, i documentati 10 su 18 punti fibromialgici positivi
ripartiti con una certa simmetria alla parte superiore e inferiore del corpo,
che definivano la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata fino a quel
momento mai descritta dai curanti, erano in grado di spiegare gran parte dei
dolori riferiti dall’assicurata.
L’esperto non aveva opzioni terapeutiche reumatologiche da
proporre in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua,
secondo cui l’assicurata poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a
5kg all’altezza dei fianchi, talvolta fino a 5kg sopra l’altezza del petto;
poteva maneggiare molto spesso attrezzi di precisione, spesso attrezzi di media
entità, di rado attrezzi pesanti; la rotazione manuale era normale.
L’assicurata poteva di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado
effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e
inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti,
poteva spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la
flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. Essa
poteva assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata e in piedi di
lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni
corporee al bisogno. Infine, l’interessata poteva molto spesso camminare fino a
50 metri, talvolta oltre 50 metri, come pure talvolta camminare su terreno
accidentato e salire le scale, ma mai quelle a pioli.
Il reumatologo ha da ultimo ricordato che l’assicurata era stata
valutata il 10 ottobre 2013 dal dr. med. __________, specialista FMH in
medicina interna attivo presso il Servizio Medico Regionale, il quale era
giunto alla conclusione che l’interessata era inabile al lavoro nella misura
del 70% nella sua attività di venditrice, mentre in un’attività medio
leggera era inabile al 30%, lo stesso come casalinga. Secondo il perito,
tale valutazione era applicabile fino al giorno dell’intervento neurochirurgico
di decompressione osteolegamentosa L5/S1 a sinistra del 16 gennaio 2015;
successivamente, e per la durata di tre mesi, l’assicurata andava considerata
inabile al lavoro totalmente, quindi dal 16 gennaio al 16 aprile 2015; dal 16
aprile 2015 l’esperto ha riconfermato l’inabilità lavorativa del 70%
come venditrice e l’incapacità lavorativa del 30% sia in attività adatta
allo stato di salute attuale tenendo conto di tutti i limiti funzionali e di
carico indicati, sia come casalinga, sempre dal 16 aprile.
Il 18 giugno 2015 il dr. med. __________, FMH neurologia, ha
visitato l’assicurata e il giorno seguente (doc. 79 pag. 269) ha redatto la sua
perizia esponendo l’anamnesi, lo stato neurologico con la documentazione
radiologica del 2012 e del 2014 e la sua valutazione, in cui ha evidenziato di
non avere trovato, all’esame neurologico, deficit a livello dei nervi cranici e
degli arti superiori, agli arti inferiori non v’erano deficit motori, ma un
deficit sensitivo alla gamba sinistra piuttosto a chiazze concernente la
coscia, il polpaccio latero-posteriore, con una distribuzione chiaramente non radicolare;
v’era poi assenza del riflesso achilleo sinistro che indicava una pregressa
lesione radicolare S1.
Nelle sue conclusioni lo specialista ha ritenuto che l’assicurata
presentava una sintomatologia algica diffusa, insorta progressivamente oltre 8
anni dopo un intervento per scoliosi toracolombare, non riferibile a una
patologia neurologica specifica, ma di competenza principalmente reumatologica,
alla quale si doveva aggiungere una molto probabile residua componente
radicolare L5 e S1 a sinistra con deficit sensitivi, ma non motori e con una
probabile componente dolorosa. La sintomatologia alla gamba sinistra non si
associava a deficit motori e il solo deficit sensitivo come pure la componente
algica determinava sintomi che potevano causare al massimo un’incapacità
lavorativa medico-teorica del 20% - da intendere come riduzione del
rendimento poiché avrebbe dovuto evitare un carico eccessivo della colonna lombare
come pure attività particolarmente pesanti - soprattutto per l’attività di
venditrice, che tende a sollecitare in modo relativamente costante la colonna
vertebrale durante il giorno in posizione principalmente eretta, dal novembre
2014. Per un’attività adeguata che permetteva all’assicurata di non sollecitare
in modo rilevante la colonna vertebrale, che fosse particolarmente leggera, era
abile al lavoro al 100%. Il neurologo ha infine segnalato che teoricamente
dal punto di vista neurologico sarebbero stati possibili provvedimenti di
integrazione professionale, tenendo soprattutto presente della componente
algica alla gamba sinistra, che più rilevanti risultavano gli aspetti
reumatologico-ortopedici nel determinare limitazioni funzionali e che l’interessata
lamentava cefalee di tipo principalmente tensivo che non comportavano
limitazioni funzionali maggiori.
Nel rispondere ai quesiti posti dall’Ufficio AI il perito ha
diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una sindrome
lombovertebrale cronica in: stato dopo stabilizzazione di scoliosi
toracolombare da TH11 e L4 nel 1998, probabile residua sindrome radicolare mista
L5 e S1 a sinistra su stenosi foraminale di origine anche discale L5/S1 a
sinistra, stato dopo intervento di microdiscectomia L5/S1 a sinistra e sindrome
radicolare algica con lievi deficit sensitivi. Le cefalee tensive e la sindrome
algica cronica a tutto il corpo non spiegata da patologia neurologica
costituivano le diagnosi senza influsso.
Inoltre, egli ha precisato che dal 2011 fino a quel momento v’era
stato un certo peggioramento degli aspetti neurologici e che soprattutto da
allora erano apparsi i sintomi irradianti alla gamba sinistra riferibili almeno
in parte alla componente radicolare. Non aveva proposte terapeutiche specifiche
dal profilo neurologico.
Infine, l’11 e il 25 giugno 2015 la dr.ssa med. __________,
specialista in psichiatria, ha avuto due colloqui con l’assicurata della durata
di 80 rispettivamente 35 minuti e nel suo rapporto dell’8 luglio 2018 (doc. 79
pag. 254) ha presentato i dati clinici, con l’esame clinico secondo AMDP
8-System in cui ha esposto l’anamnesi, il referto psichico (in cui non ha
rilevato disturbi dello stato di coscienza o vigilanza o fenomeni fobici,
compulsivi o ossessivi, sintomi psicotici quali produzioni deliranti o disturbi
della percezione, ma disturbi dell’attenzione, umore depresso con dichiarazione
di malessere per la condizione attuale, sentimenti di colpa per non riuscire a
rispondere alle richieste dei figli e del marito che le dava un grande aiuto, ha
riferito un sentimento di insufficienza personale e di inadeguatezza in quanto
l’assicurata avvertiva la sensazione di valere molto poco o di essere diventata
un’incapace, viveva un ritiro sociale poiché si sentiva giudicata male dalle
altre persone e ciò le faceva nascere una certa rabbia per la sua condizione,
completamente diversa da quella che era prima del suo matrimonio e prima della
nascita dei figli, insonnia da risvegli notturni multipli accompagnati dalla
presenza di dolori, riduzione del desiderio sessuale) e il referto somatico.
La psichiatra ha analizzato le conseguenze sulla capacità di
lavoro secondo lo schema MINI ICF-APP che descrive le risorse e i deficit,
riscontrando nessun grado di disabilità per il rispetto delle regole e
nell’integrazione nel gruppo, una disabilità lieve nell’emettere giudizi,
nell’assertività, nel contatto con gli altri e nelle relazioni intime, un grado
di disabilità moderato nell’organizzazione dei compiti, nella flessibilità,
nelle competenze, nella persistenza non essendo in grado di assolvere
pienamente i compiti per tutto il periodo necessario, nella cura di sé, un
grado di disabilità tra moderato e grave nelle attività spontanee, mentre tra
grave e completa nella mobilità non uscendo più da sola avendo paura di stare
male, le girava la testa. In conclusione, dal lato psichiatrico nella
professione precedente di venditrice/cassiera nelle condizioni attuali avrebbe
potuto avere qualche difficoltà, mentre per altri lavori, tenendo presenti le
sue limitazioni, in un ambiente adatto avrebbe potuto giovare per un aiuto
all’evoluzione della condizione psicopatologica in atto.
La perita ha evidenziato nell’anamnesi psicofarmacologica che dal
2014 l’interessata assumeva psicofarmaci, poi ha descritto le attività e le
abitudini dell’assicurata e il trattamento psichiatrico attuale (Venlafaxina e
colloqui settimanali con lo psichiatra).
Sono infine state esposte le constatazioni e le conclusioni, in
cui la psichiatra ha espresso il suo punto di vista dopo avere anche avuto un
colloquio con il dr. __________, psichiatra curante. La perita ha confermato la
diagnosi provvisoria del collega - anche perché aveva in cura da pochissimo
tempo l’interessata - di un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo
Borderline (ICD-10: F60.31) derivante dalla storia della sua infanzia e dalle
figure dei suoi genitori i cui comportamenti potevano essere probabilmente la
causa dell’insorgenza di un disturbo di personalità.
L’esperta ha osservato che tutto andava bene sino alle gravidanze,
con l’esacerbazione della problematica algica somatica. Prima di allora,
durante la giovinezza, era felice, solare, aperta e allegra, mentre oggi c’è
stata questa caduta depressiva che, a suo dire, aveva una causa
multifattoriale. La componente algica aveva una sua parte, ma molto era da
ascrivere a questa completa trasformazione della sua vita da “libera” a
“chiusa” in casa con i tre figli e il marito. L’assicurata non ha saputo
rispondere alla domanda del perché ha fatto altri figli dopo l’emergere della
situazione dolorosa successiva alla prima gravidanza; da ciò è seguito che il
marito ha rinunciato al suo lavoro di cuoco per trasformarsi in casalingo, ma a
lungo andare questa situazione, secondo l’interessata, si stava rivelando
controproducente: reattività e rabbia in lei e nel marito, sensi di colpa e
recriminazioni, ma tutto questo con una sicura ricaduta sui figli. Come non
avere una deflessione del tono dell’umore, anche se, d’avviso dell’esperta, non
così intensa come dichiarato dal dr. med. __________, tanto che al secondo
colloquio, probabilmente anche con l’aumento dell’antidepressivo, l’assicurata
già dichiarava un miglioramento delle sue condizioni psichiche e la sospensione
del neurolettico forse già stava determinando una riduzione dell’astenia.
Nel secondo colloquio l’assicurata ha informato la psichiatra che se
il marito non trovava lavoro rischiava la perdita del permesso di soggiorno,
lavoro che stava già cercando da tempo, ma era in dubbio viste le sue (di lei) condizioni
di salute. L’interessata ha detto alla perita che la ripresa del lavoro da
parte del marito avrebbe giovato a tutti, ma lei avrebbe avuto bisogno di aiuto
per portare i figli a scuola a causa delle sue condizioni fisiche. L’esperta ha
affermato di non essere d’accordo con il dr. med. __________ nel valutare la
capacità lavorativa psichica nulla, primo perché non corrispondeva al vero circa
le capacità dell’assicurata di attingere alle sue risorse endopsichiche che
avrebbero potuto aiutarla anche a fronteggiare la componente algica somatica e
secondo la ricaduta sui figli sarebbe stata dal punto di vista
educativo/formativo un modello disadattivo circa le modalità di fronteggiare
gli eventi avversi della vita. Perciò la dr.ssa __________ ha suggerito che il
marito trovasse assolutamente un lavoro, anche perché era angosciante per
l’interessata il solo pensiero che lui rientrasse in __________ lasciando la
famiglia da sola, che vi fosse un supporto per accompagnare i figli a scuola e
che l’assicurata fosse aiutata a trovare un’occupazione di lavoro al domicilio
inizialmente per un tempo di lavoro limitato in base alle sue attuali
disponibilità psico-fisiche, poi da valutare.
Le diagnosi sono state di disturbo borderline di personalità
(ICD-10: F60.3) e di disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente, lieve
(ICD-10: F33.0). La perita ha spiegato di essere d’accordo con l’anamnesi
riportata dal curante, ma non per l’intensità. Per il disturbo di personalità
si ritrovava l’instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’umore e
nell’impulsività, la rabbia con alle volte anche la perdita di controllo. Per
il disturbo depressivo la psichiatra ha confermato la presenza di deflessione
del tono dell’umore, pensieri pessimistici e di autosvalutazione e di colpa.
Nell’attività da ultimo esercitata quale venditrice/cassiera la
capacità lavorativa era del 70% sia per una limitazione del tempo di
lavoro sia del rendimento, determinato dalla presenza di tensioni, di
irritabilità, accompagnato dalla facile stancabilità che determinano
un’esecuzione delle mansioni con più lentezza e anche con una ridotta
attenzione e concentrazione. A suo dire, una riduzione della capacità
lavorativa era presente dal 2014 e l’evoluzione fino a quel momento era
stazionaria.
La prognosi a medio-lungo termine era difficile da evidenziare, ma
l’esperta ha preventivato una prognosi stazionaria con una però possibilità di
miglioramento o peggioramento a seconda del decorso delle affezioni somatiche e
del mantenimento comunque della presa in carico psicoterapeutica e
psicofarmacologica. A suo avviso, in questo caso anche la condizione familiare
avrebbe potuto avere un grosso influsso sia positivo che negativo sulle
condizioni psichiche dell’assicurata.
Quali misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute la
perita ha indicato che l’assicurata doveva continuare la presa in carico
psichiatrica e psicoterapeutica oltre che un sostegno per la gestione dei
figli; tutto ciò avrebbe potuto avere un influsso positivo sulla capacità
lavorativa dal profilo psichico e sulla ripresa totale al 100% della funzione
psichica in 12 mesi, come pure un’integrazione alla psicoterapia con un
approccio specifico sul trauma/integrazione della personalità quale la terapia
EMDR.
Non erano invece necessari provvedimenti integrativi o
professionali, visto che l’assicurata presentava comunque conservate capacità
di rispettare le regole, una certa flessibilità e competenza.
In una attività in cui poteva gestire la sua ridotta persistenza,
la facile affaticabilità e i tempi di esecuzione dei compiti che a quel momento
avevano una latenza piuttosto lunga, l’assicurata era abile al 70%,
inteso come limite funzionale e di rendimento.
Come casalinga non v’era alcuna limitazione a svolgere tale
attività in ragione del 100%, in quanto poteva organizzarsi nei tempi e
nei compiti come già faceva.
Il 12 agosto 2015 alle ore 11 i periti del Servizio Accertamento
Medico e i dr. med. __________, __________ e __________ hanno avuto modo di
discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo. Alla luce delle
consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha posto le diagnosi con e senza
influsso sulla capacità lavorativa stabilite dai singoli esperti.
Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività svolta, gli
esperti hanno ritenuto che dal 16 aprile 2015 l’assicurata presentava una
capacità lavorativa del 30% (limiti funzionali, di carico, di rendimento
con necessità di pause supplementari) come venditrice diplomata presso un
negozio di scarpe a causa delle patologie di tipo reumatologico, neurologico e
psichiatrico.
Su piano psichiatrico la presenza di facile esauribilità
psicofisica, la deflessione del tono dell’umore, l’irritabilità e la presenza
di tensioni oltre che un ridotto livello di attenzione e concentrazione
comportavano un ridotto rendimento e del tempo di lavoro per la necessità di pause
supplementari. Sul piano neurologico le limitazioni comportavano la non
esigenza di mansionari che sollecitavano in modo relativamente costante la
colonna vertebrale durante il giorno in posizione principalmente eretta. Dal
profilo reumatologico valevano le limitazioni di carico e funzionali stabilite
dall’esperto. I periti hanno precisato che le limitazioni di ordine psichiatrico
e somatico non andavano considerate cumulabili, in quanto l’importante
limitazione per l’attività di venditrice evidenziata dal lato reumatologico
copriva ampiamente anche quelle psichiatriche e reumatologiche.
Per quanto concerne l’evoluzione cronologica della capacità
lavorativa della ricorrente, gli esperti del SAM hanno ricordato che essa era
stata valutata dal Servizio Medico Regionale come abile al 40% dal 2006
e poi al 30% dall’ottobre 2013, valutazioni con le quali i periti concordavano
pienamente. Successivamente, dall’intervento di chirurgia della schiena
effettuato il 16 gennaio 2015, e per la durata di tre mesi e quindi fino al 16
aprile 2015, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro in misura totale
per qualsiasi attività lucrativa. Dopodiché, abile al 30%.
La sua capacità lavorativa in attività adeguate, tenendo
conto delle limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo, era del 70%
intesa come rendimento globalmente ridotto sull’arco di un’intera giornata
lavorativa, ma con la necessità di pause supplementari. Attività adeguate erano
quelle in cui l’assicurata poteva gestire la sua ridotta persistenza, la facile
affaticabilità e i tempi di esecuzione dei compiti che a quel momento avevano
una latenza piuttosto lunga. Inoltre, il mansionario doveva rispettare
pienamente tutti i limiti funzionali e di carico espressi in ambito
reumatologico e neurologico. Così come per la capacità in attività precedente,
tale capacità esisteva dal 2006 (valutazione SMR), fatta eccezione per il
periodo dal 16 gennaio al 16 aprile 2015, in cui l’assicurata andava
considerata totalmente inabile in qualsiasi attività.
Come casalinga, la capacità lavorativa medico-teorica
globale era del 70% (giornata lavorativa usuale con limiti funzionali,
di carico e di rendimento) e ciò a decorrere dal marzo 2013, ossia da quando
c’è stata la prima inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica.
Quali provvedimenti professionali medicalmente sostenibili è stato
indicato l’aiuto al collocamento in attività meglio adatte al suo attuale stato
di salute sin da subito, tenendo conto della valutazione della consulente in
integrazione professionale del 30 dicembre 2013. Inoltre, dal lato psichiatrico
l’assicurata doveva continuare con la presa a carico in corso e necessitava di
un sostegno per la gestione dei figli. Era possibile un miglioramento psichico
se c’era una presa a carico psichiatrico-psicoterapeutico e l’appoggio
familiare, con la possibilità anche di una ripresa totale della funzione
psichica nell’arco di un anno.
Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 15 settembre
2015 (doc. 81) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,
attivo presso il Servizio Medico Regionale, nel rapporto finale SMR ha confermato
le diagnosi stabilite dagli esperti del Servizio Accertamento Medico, così come
i gradi di incapacità lavorativa (nell’attività precedente: 60% dal 2006
al 9 ottobre 2013, 70% dal 10 ottobre 2013 al 15 gennaio 2015, 100%
dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 70% dal 17 aprile 2015 in poi; in
attività adeguate: 40% dal 2006 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16
gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in poi; come
casalinga: 30% dal 1° marzo 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16
gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in avanti; in tutti i
casi intese come riduzione del rendimento fermo restando determinate
limitazioni funzionali sia dal punto di vista psichico sia reumatologico),
osservando che la prognosi era stazionaria dal profilo reumatologico e
favorevole dal punto di vista psichiatrico. Sul piano neurologico la capacità
lavorativa non era limitata, mentre l’inabilità lavorativa stabilita dalla
psichiatra era coperta anche da quella evidenziata dalla perizia reumatologica,
perciò non erano cumulabili.
Il 24 agosto 2016 (doc. 97) il dr. med. __________, FMH in
neurochirurgia, espressamente interpellato dall’amministrazione, si è pronunciato
sullo stato di salute dell’assicurata.
Essa presentava una sintomatologia dolorosa radicolare L5 bilateralmente,
in un territorio di lombalgie. Era emersa una discopatia sottogiacente la
stabilizzazione realizzata fino a L4, cioè una discopatia L4-L5, L5-S1 come
segni di scompenso inferiore della stabilizzazione realizzata nel 1998.
L’intervento di prolungamento della stabilizzazione che egli ha
proposto non è stato realizzato. Come venditrice l’assicurata risultava inabile
al 100% dal 2005 in poi, ma anche in qualsiasi altra attività.
Alla luce di ciò, il medico SMR ha ritenuto necessario il 26
agosto 2016 (doc. 99) un complemento della perizia del 25 giugno 2015 in ambito
reumatologico da parte del dr. med. __________, il quale avrebbe dovuto
esaminare l’evoluzione dello stato di salute dal giugno 2015, i limiti
funzionali e le risorse, accertando se v’era stato un peggioramento delle
condizioni di salute, visto che il dr. med. __________ aveva affermato che
l’intervento del gennaio 2015 non aveva dato il miglioramento aspettato né in
termini di radicolopatia né in termini di lombalgia.
Nel frattempo, l’Ufficio AI ha interpellato il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, curante dell’assicurata dall’aprile 2015, il
quale il 30 settembre 2016 (doc. 106) ha diagnosticato un disturbo emotivamente
instabile tipo borderline (ICD-10: F60.31), un disturbo depressivo ricorrente
di grado medio-grave con sintomi biologici (ICD-10: F33.11) e una modificazione
duratura della personalità secondaria a malattia cronica e dolore cronico.
Lo psichiatra ha osservato che all’ultimo incontro di tre giorni
prima le condizioni dell’assicurata apparivano sofferenti nonostante
l’importante psicofarmacoterapia sostenuta; essa presentava diverse
comorbidità, perciò era in dubbio se affrontare un altro intervento chirurgico
proposto dal dr. med. __________. Era in cura con 300mg di Venlafaxina e in
alcuni momenti 450mg, Vimovo 2/die e Seroquel 25mg, Stilnox.
L’inabilità lavorativa era del 100% dalla sua presa a
carico a causa dei disturbi dell’umore e del carattere, oltre che per la
malattia ortopedica, e non era possibile una ripresa lavorativa.
Egli ha altresì rilevato che la paziente era a quel momento “praticamente inidonea anche all’accudimento dei figli,
accudimento di cui in realtà è caricato quasi a tempo pieno il marito della
paziente.”.
Nella perizia del 12 ottobre 2016 (doc. 107) il dr. med. __________,
che ha esaminato l’interessata due giorni prima, ha riproposto l’anamnesi
personale dal 1998 fino al referto del 24 agosto 2016 del neurochirurgo,
l’anamnesi sistematica, sociale con l’esito della perizia pluridisciplinare, i
dati soggettivi e le constatazioni oggettive con l’esame della colonna
vertebrale, delle articolazioni periferiche (12 su 18 punti fibromialgici
positivi) e l’esame neurologico cursorio.
Il perito ha osservato che durante l’anamnesi del dolore, durata
25 minuti, l’interessata si muoveva ogni tanto sulla poltrona; al termine, si è
riavviata prontamente, senza esitazione e senza segni di risparmio né del
rachide né degli arti superiori e inferiori, recandosi senza zoppicare verso la
sala visite dove si è svestita e rivestita autonomamente. Durante la
valutazione in posizione eretta, ogni tanto muoveva l’arto inferiore sinistro
piegando il ginocchio.
Nella sua valutazione il reumatologo ha esposto i risultati del
suo esame oggettivo paragonandoli alla situazione riscontrata il 15 giugno 2015
e ha concluso che “in sintesi, lo stato di
salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente del
15.6.2015, non è sostanzialmente mutato.”. I sintomi accusati, i
deficit funzionali fatti valere e poi dimostrati durante l’esame clinico si
spiegavano, in parte, con le alterazioni strutturali dimostrate fino a quel
momento. Il perito ha osservato che, come già il 15 giugno 2015, il fabbisogno
analgesico non era proporzionato all’intensità dei sintomi accusati
dall’assicurata sull’arco delle 24 ore; a quel momento ella beneficiava di una
psicofarmacoterapia utile ad aumentare la soglia del dolore in presenza di una
sindrome fibromialgica generalizzata. Inoltre, sebbene muscolarmente
decondizionata, egli ha rilevato che l’interessata non veniva sottoposta a un
trattamento fisioterapico adatto, limitandosi a un’elettroterapia peraltro
iniziata poco prima la perizia.
Lo specialista ha quindi posto la diagnosi di sindrome
panvertebrale con componente spondilogena prevalentemente lombare cronica a
sinistra, cronica, in note discopatie L4/L5 e L5/S1, esiti da decompressione
microchirurgica osteo-legamentosa L5/S1 a sinistra il 13 gennaio 2015, esiti da
spondilodesi di derotazione TH11-L4 il 6 gennaio 1998, importanti disturbi
statici del rachide, tendenzialmente piatto con scoliosi destroconvessa
dorsale, sinistroconvessa lombare, decondizionamento e sbilancio muscolare,
metatarsalgie a sinistra, in piedi cavi bilaterali, neurinoma di Morton inter-metatarsale
II-III a sinistra, sindrome fibromialgica generalizzata.
Il trattamento analgesico in corso, a dire del perito, andava
potenziato rendendolo proporzionale alla sintomatologia algica generalizzata
presente 24 ore su 24 e andava avviata una riabilitazione attiva della
muscolatura, in grado di stabilizzare la colonna vertebrale rispettivamente le
articolazioni periferiche.
Tuttavia, queste opzioni terapeutiche non erano in grado di
migliorare la capacità funzionale e di carico residua vista la stabilità dello
stato di salute rispetto alla visita peritale del 2015, che rimaneva
sovrapponibile a quella allora accertata.
Questi limiti, ha precisato il reumatologo, non prendevano in
considerazione eventuali comorbidità neurologiche e psichiatriche ed erano applicabili
sia durante le ore lavorative sia durante il tempo libero. V’erano dunque
risorse fisiche che permettevano di reintegrare l’assicurata professionalmente.
Pertanto, anche dopo tale rivalutazione peritale reumatologica, il
dr. __________ ha riconfermato che l’assicurata, dal 16 aprile 2015, risultava
inabile al lavoro in misura del 70% per l’attività di venditrice e del 30%
sia in attività adatta allo stato di salute, che teneva pienamente conto dei
limiti funzionali e di carico indicati, sia come casalinga, sempre dal 16
aprile 2015.
Nel rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. med.
__________, FMH medicina interna, ha aggiornato la diagnosi sulla scorta della
nuova valutazione del dottor __________, ha confermato i gradi di incapacità
lavorativa e i limiti funzionali come pure la prognosi, rilevando che lo stato
di salute era sostanzialmente invariato alla seconda perizia e che era
raccomandabile un potenziamento del trattamento analgesico e una riabilitazione
attiva della muscolatura.
Il 20 dicembre 2016 (doc. 110) l’assistente sociale ha effettuato
una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica stabilendo il grado d'invalidità al 29,5%.
A seguito del progetto del 31 agosto 2017 (doc. 120) di
attribuzione di una rendita temporanea di un quarto dal 1° aprile 2012 al 31
luglio 2015, unitamente alle sue osservazioni (doc. 133) l’assicurata ha
prodotto all’amministrazione quattro documenti.
Il certificato del 19 settembre 2017 del dr. med. __________
indicava che l’assicurata era in terapia con Lyrica 100mg e Co-Dafalgan 30mg
come rimedio contro il dolore e che aveva seguito 4 cicli di fisioterapia dal 3
ottobre 2016 all’11 luglio 2017, così come risultava dalle relative
prescrizioni allegate.
Nel referto del 25 settembre 2017 il dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha confermato quanto affermato nel suo precedente
di un anno prima. Le condizioni di salute dell’assicurata erano caratterizzate
da un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici
e fasi ricorrenti di gravità medio grave nell’ambito di un disturbo instabile
tipo borderline e una modificazione duratura della personalità secondaria a
malattia cronica e a dolore cronico.
Lo psichiatra ha osservato che agli ultimi incontri le condizioni
dell’assicurata apparivano sempre sofferenti con poco beneficio dalle terapie
antalgiche proposte dai chirurghi, secondo cui le prospettive erano quelle di
un probabile nuovo intervento. La paziente continuava con un trattamento alto
dosato di Venlafaxina 300mg/die, in alcuni momenti 450mg/die, analgesici e
neurolettici con scopo ansiolitico e analgesico.
Dal suo punto di vista, l’assicurata non era in grado di svolgere
l’attività di venditrice a causa dei problemi di salute. A suo dire, valutare
una ipotetica probabilità della capacità di lavoro in un’attività differente era
un esercizio senza scopo, non essendo raggiunte ancora le condizioni di
stabilità clinica necessarie (vedi intervento chirurgico) per potere ipotizzare
eventuali progetti di reinserimento lavorativo.
Anche come casalinga l’assicurata si doveva appoggiare
costantemente al marito essendo impossibilitata a farlo in maniera adeguata da
sola.
Lo psichiatra si è poi espresso sulla perizia della collega,
confermando che a fronte delle diagnosi da lui poste, esisteva una diversa
valutazione della capacità lavorativa dell’interessata con argomentazioni che,
a suo modo di vedere, risultavano alquanto incoerenti e confuse.
Il dr. med. __________ ha reso un referto il 20 ottobre 2017 in
cui, come nel 2014, ha ritenuto giustificata la soluzione chirurgica.
Il neurochirurgo ha altresì giudicato che l’assicurata non era
abile nella sua attività professionale in ragione del 100% e anche
nell’attività di casalinga, poiché la sintomatologia dolorosa non le permetteva
in quel momento di essere completamente attiva. Egli ha infine osservato che
l’interessata era stata valutata anche dallo psichiatra dr. __________ e sul
piano anche reumatologico in ambito peritale e che vi era una certa
concordanza.
Il 22 novembre 2017 (doc. 135) il dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, si è pronunciato per conto del Servizio Medico
Regionale sia sull’inchiesta per casalinghe, ritenendola completa ed esaustiva
dal lato medico-assicurativo, sia sui referti allegati alle osservazioni al
progetto di decisione.
A proposito del rapporto del dr. med. __________, il medico SMR ha
rilevato che il curante si è limitato ad affermare che l’assicurata non sarebbe
stata completamente attiva come casalinga a causa dei dolori, ma non ha
ulteriormente approfondito l’argomento.
Sul rapporto del dr. med. __________ ha osservato che ha elencato
la terapia medicamentosa a bassa posologia, ma che non v’era alcuna menzione di
risorse, limiti, inabilità lavorativa in genere.
Infine, per il medico SMR lo psichiatra dr. __________ ha
confermato il suo precedente apprezzamento e ha rilevato che l’assicurata
faceva riferimento al marito nell’attività di casalinga, ma ciò era già noto ed
era stato indicato dall’assistente sociale nell’inchiesta del 2016.
Pertanto, nessuno di questi documenti presentava fatti nuovi
rispettivamente modificazioni significative di fatti noti tali da modificare le
precedenti prese di posizione dell’SMR.
La decisione del 17 aprile 2018 (doc. A) dell'Ufficio AI ha
confermato il progetto di decisione di attribuzione temporanea di un quarto di
rendita.
Con il ricorso l’assicurata ha presentato diversa documentazione
risalente agli anni 2011 (docc. C e D), 2012 (doc. E) e 2013 (doc. F), come
pure i più recenti citati referti del 2016 e del 2017 dei dr. med. __________ (docc.
H e N) e __________ (docc. I e M).
Il nuovo rapporto del 15 maggio 2018 (doc. P) dello psichiatra
curante ribadisce che le condizioni dell’assicurata erano ancora instabili a
causa della nota patologia. A suo dire, l’interessata era completamente inabile
al lavoro soprattutto come venditrice a causa della problematica grave
invalidante legata al disturbo psichiatrico e alle note condizioni ortopediche.
Questa condizione si riferiva anche all’attività di casalinga e di madre,
essendo evidenti le limitazioni presentate dall’assicurata, che doveva ricorrere
in maniera continua e sostanziale all’aiuto del marito. La condizione era
ancora lungi dall’essere stabilizzata anche perché era in previsione, non
appena le condizioni l’avessero permesso, un ennesimo intervento chirurgico per
permetterle di recuperare una qualità di vita e una riduzione della sofferenza
legata ai dolori cronici. Inoltre, il dr. med. __________ ha ricordato che l’interessata
riceveva una terapia alto dosata con antidepressivi con effetto anche
analgesico a livello centrale proprio per permetterle di avere una condizione
più sopportabile. I cambiamenti terapeutici psicologici avvenuti dalla sua
presa a carico dal 21 aprile 2015, se da una parte hanno permesso di innalzare
la soglia di sofferenza, per quanto riguarda particolarmente le percezioni dei
dolori non hanno comportato delle riduzioni dell’incapacità lavorativa, che
rimaneva totale sin dall’aprile 2015.
Per quanto concerne l’opinione della perita psichiatra, egli ha
ribadito essere incoerente la sua valutazione, che a fronte delle diagnosi
poste ha reso una valutazione del tutto ottimistica delle capacità di recupero
somatiche e psichiche dell’assicurata. Il curante ha ricordato che la diagnosi
di disturbo di personalità borderline difficilmente permetteva che le
ipotetiche risorse dell’interessata potessero essere messe a frutto in senso
prognostico e terapeutico. Anzi, il disturbo e l’evoluzione che egli ha
attestato di modificazione duratura della personalità rendeva conto di una cronicizzazione
peggiorativa delle sue condizioni.
In conclusione, a causa delle diverse comorbidità presentate e la
prospettiva di dover affrontare nuovi interventi chirurgici, lo psichiatra
curante ha ritenuto assolutamente utopistico pretendere dall’interessata una
residua capacità lavorativa tenendo conto anche delle difficoltà determinate
dalle patologie accertate di poter inserire in un contesto di lavoro normale
una persona presentante tali limitazioni.
Per il dr. med. __________ dell’SMR, che il 29 maggio 2018 (doc.
VIII/1) si è pronunciato sul parere del collega, appariva inverosimile
un’inabilità completa nei lavori domestici e come madre, perché se ciò fosse
stato vero, allora si sarebbe dovuto annunciare il caso all’Autorità regionale
di protezione, giacché i figli sarebbero rimasti abbandonati a se stessi dal
primo pomeriggio a notte inoltrata, visto che il padre lavorava dalle 15 alle
24. In nessun documento è stata, anche solo ipotizzata, una condizione di questo
genere.
Inoltre, lo psichiatra ha osservato che il dr. med. __________ non
si è espresso in modo chiaro ed oggettivo in termini di risorse e limiti
funzionali sia in una qualsiasi attività lavorativa sia nelle attività
consuete, cosicché il suo certificato appariva come un diverso apprezzamento
del curante dello status noto e già valutato in sede di Servizio Medico
Regionale.
In conclusione, in assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni
significative di fatti noti, per il dottor __________ rimanevano valide le
precedenti prese di posizione dell’SMR.
Il dr. med. __________ ha reso il 30 luglio 2018 (doc. O) una valutazione
più dettagliata riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata nella sua
attività di venditrice, in attività lavorative adeguate e come casalinga e
nella cura dei figli, esprimendo per ciascuna ipotesi i gradi di inabilità
lavorativa che egli ha rilevato in occasione dei consulti del 29 settembre
2014, del 24 agosto 2016, del 20 maggio 2017 e del 28 luglio 2018.
In sostanza, l’inabilità lavorativa come venditrice era
inizialmente dell’80%, poi è salita al 100% dal 2016, mentre in attività
adeguate e come casalinga è sempre stata del 50% sin dalla visita del 2014.
Il 22 agosto 2018 (doc. W) il dr. med. __________ si è espresso
sulla terapia farmacologica adottata sin dall’inizio della presa a carico da
parte sua dell’assicurata, rilevando che la Venlafaxina era arrivata al
dosaggio massimo efficace nelle prime settimane del trattamento iniziato il 21
aprile 2015 e che tale dosaggio era ancora quello attualmente dispensato
(300mg/die), con eccezionali puntate massime a 450mg/die nei periodi di
particolare esacerbazione dei dolori della colonna vertebrale. Occasionalmente
erano stati pure dispensati ansiolitici, ipnotici, antidolorifici e protettori
della mucosa gastrica. Il curante ha spiegato che tale trattamento era
principalmente indicato con una duplice funzione: da una parte riequilibrare lo
stato timico della paziente, dall’altra agire sulla soglia di percezione del
dolore migliorando possibilmente la sua qualità di vita e potenzialmente
riducendo il dosaggio di farmaci analgesici e antiinfiammatori ad azione
centrale. Questa terapia dava occasionalmente nausea, vertigini, insonnia,
disturbi dell’apparato digerente e sudorazioni profuse soprattutto la notte. Lo
psichiatra ha osservato che dovere sopravvivere grazie a dosaggi impegnativi di
farmaci psicotropi non era una prospettiva allettante, anche se era una scelta
obbligata almeno fino a quando non sarebbe stato possibile trovare una
soluzione di carattere chirurgico.
Quanto all’opinione espressa dal dottor __________, il curante ha
precisato che l’assicurata poteva contare sulla presenza del marito che lavorava
il pomeriggio e la sera, eccetto il giovedì e il venerdì che era sempre in
casa. Quanto ai tre figli, l’ultimo di sei anni avrebbe iniziato la prima
elementare e l’anno precedente frequentava l’asilo con servizio mensa.
Pertanto, le abilità di casalinga erano limitate a un’attività di controllo e
supervisione, potendo contare su una buona collaborazione dei bambini.
Infine, lo psichiatra ha ripreso le diagnosi poste dalla dr.ssa __________
affermando che essa aveva confermato quanto da lui diagnosticato come pure i
limiti funzionali, quali facile esauribilità psico-fisica, deflessione del tono
dell’umore con un’aumentata irritabilità reattiva e deficit di attenzione e
concentrazione. Come in precedenza, il dr. __________ ha ritenuto che a causa
delle patologie sofferte la capacità lavorativa dell’assicurata in ambito
domestico e di cura dei figli era pressoché nulla.
In conclusione, il complesso quadro clinico presentato
dall’interessata con una patologia dell’apparato osteoarticolare e una
concomitante patologia psichiatrica legata a un disturbo dell’umore e a un
disturbo della personalità, con la prospettiva a medio termine di dover
affrontare ennesimi interventi chirurgici alla colonna vertebrale, rendevano a
suo dire del tutto inverosimile e utopistico pretendere da lei una residua
capacità di guadagno.
Su questi ultimi due referti dei curanti della ricorrente si è
pronunciato il 5 settembre 2018 (doc. XIV/1) il dr. med. __________.
A proposito del parere del neurochirurgo, il medico SMR ha affermato
che l’apprezzamento dello specialista non si era modificato dal 24 agosto 2016
e quindi da prima della perizia del dr. med. __________ del 12 ottobre 2016. Di
conseguenza, si trattava di un diverso apprezzamento del curante dello stato di
salute valutato in perizia e confermato dall’SMR nel rapporto finale del 18
ottobre 2016.
Quanto al rapporto del dr. med. __________, lo stesso non
aggiungeva nuove informazioni mediche e prendeva posizione sulle risorse come
casalinga, affermando al termine della prima pagina che queste erano limitate,
mentre nella seconda pagina erano pressoché nulle. In assenza di una oggettiva
descrizione dello status, si trattava di una posizione ben poco chiara che non
era in grado di modificare la sua precedente presa di posizione del 29 maggio
2018, che il dr. med. __________ ha confermato integralmente.
2.8 Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine
valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.9 Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
"
(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra
l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le
nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per potere
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca
un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op.
cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo
cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con
il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non
vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,
la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa
e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in
presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni
modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,
tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.10 Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare
l’operato dell’amministrazione.
A seguito della domanda di prestazioni del 2011 l’Ufficio AI ha
debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurata e ha trasmesso i
nuovi referti medici raccolti al Servizio Medico Regionale, il quale nel mese
di ottobre 2013 ha convocato l’assicurata per una visita diretta e in seguito
ha ritenuto necessario sottoporla a una perizia specialistica in ambito
psichiatrico, reumatologico e neurologico, compito che è stato eseguito nel
2015 dal Servizio Accertamento Medico.
Dopodiché, alla luce del parere del 2016 del neurochirurgo curante
secondo cui l’intervento chirurgico del gennaio 2015 non avrebbe prodotto il
miglioramento sperato dei disturbi dell’assicurata, il medico SMR ha ritenuto
opportuno aggiornare la situazione dal profilo reumatologico, perciò il perito
che già aveva valutato l’assicurata nel giugno 2015 l’ha rivista nell’ottobre
2016, confermando lo stato di salute dell’interessata precedentemente
riscontrato.
I nuovi referti medici specialistici indaganti le condizioni di
salute dell’assicurata sul piano somatico e psichiatrico, prodotti con le
osservazioni al progetto di decisione, sono stati valutati nel 2017 da uno
psichiatra del Servizio Medico Regionale, il quale ha pure esaminato i successivi
referti degli stessi neurochirurgo e psichiatra curanti prodotti nel 2018 durante
la procedura di ricorso.
Per quanto concerne l’aspetto somatico, i periti del Servizio
Accertamento Medico hanno avuto modo di esaminare l’assicurata mediante esami
di laboratorio e radiologici agli atti, oltre che dal profilo neurologico e reumatologico.
Essi si sono basati sulla documentazione medica risalente alla prima diagnosi
di seria scoliosi dorsolombare destroconvessa di 25° del 1996, fino ad arrivare
ai giorni in cui hanno valutato di persona la ricorrente.
Dall’esame diretto dell’interessata è emerso, da parte del dr.
med. __________, FMH in neurologia, un deficit sensitivo alla gamba sinistra
piuttosto a chiazze, concernente la coscia, il polpaccio lateroposteriore, con
una distribuzione non chiaramente radicolare; inoltre, egli ha segnalato
l’assenza del riflesso achilleo sinistro, reperto oggettivo che stava ad
indicare una pregressa lesione radicolare S1. Complessivamente, l’assicurata
presentava una sintomatologia algica diffusa insorta progressivamente dopo
l’intervento per scoliosi toracolombare nel 1998, non riferibile a una
patologia neurologica specifica, ma di competenza principalmente reumatologica.
La sintomatologia alla gamba sinistra non si associava a deficit motori e il
solo deficit sensitivo, come pure la componente algica, a dire del perito
determinava sintomi che potevano causare al massimo un’incapacità lavorativa
medico-teorica del 20% soprattutto per l’attività di venditrice, mentre
in attività adeguate e leggere, che permettevano all’assicurata di non sollecitare
in modo rilevante la colonna vertebrale, la capacità lavorativa era totale.
Come casalinga, infine, il neurologo aveva osservato che le limitazioni
maggiori derivavano dagli aspetti reumatologico-ortopedici.
Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha esaminato l’assicurata
in due occasioni: la prima nel giugno 2015 nell’ambito della perizia
pluridisciplinare ordinata dall’SMR e la seconda nell’ottobre 2016 quale
aggiornamento della situazione, sempre a titolo peritale.
Durante la prima valutazione lo specialista ha esposto nel
dettaglio lo stato clinico reumatologico, le diagnosi di sua competenza e il
decorso delle affezioni individuate, come pure ha precisato i limiti funzionali
e di carico esigibili.
Rifacendosi alla valutazione della capacità lavorativa resa dal
Servizio Medico Regionale nel 2013 a seguito di un esame personale
dell’assicurata effettuato dal dr. __________, FMH in medicina interna, il
reumatologo ha ritenuto che i gradi di abilità lavorativa del 30% come
venditrice e del 70% in attività medio-leggere e come casalinga valevano
fino al giorno dell’intervento neurochirurgico di decompressione
osteolegamentosa L5-S1 a sinistra avvenuto il 16 gennaio 2015. Successivamente,
e per la durata di tre mesi, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro
in misura totale, quindi fino al 16 aprile 2015. Da quel momento in poi, per l’esperto
andava riconfermato il grado di capacità lavorativa del 30% come
venditrice e del 70% sia in attività adatta allo stato di salute attuale
sia come casalinga.
A questa conclusione il perito è giunto pure dopo avere rivisto
l’assicurata nell’ottobre 2016 e quindi quasi un anno e mezzo dopo la sua prima
valutazione ed in entrambi i casi dopo essere stata operata nel gennaio 2015.
Infatti, dopo avere rieffettuato un esame clinico della colonna
vertebrale e delle articolazioni periferiche dell’assicurata, così come l’esame
neurologico cursorio, il reumatologo ha modificato leggermente la propria
diagnosi ponendo nel 2016 una sindrome panvertebrale con componente
spondilogena prevalentemente lombare cronica a sinistra in luogo della
emisindrome del dolore cronico a sinistra, ha aggiunto le metatarsalgie a
sinistra in piedi cavi bilaterali e in neurinoma di Morton intermetatarsale
II-III a sinistra e ha confermato la sindrome fibromialgica generalizzata con
12 su 18 punti positivi, mentre nel 2015 erano 10 su 18.
Lo stesso perito ha affermato che le condizioni di salute
dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente del giugno 2015
non erano sostanzialmente mutate. In particolare, l’esperto ha osservato che il
trattamento analgesico in corso andava potenziato per renderlo proporzionale
alla sintomatologia algica generalizzata presente tutto il giorno e tale
trattamento andava affiancato a una riabilitazione attiva della muscolatura,
che prima di allora non avveniva, come effettivamente poi praticata con quattro
cicli proprio dal mese di ottobre 2016 in poi. Tuttavia, ha rilevato il
reumatologo, anche con l’aiuto di queste opzioni terapeutiche la capacità
funzionale e di carico residua dell’interessata non sarebbe migliorata perciò,
vista la stabilità dello stato di salute rispetto alla sua precedente visita
peritale, detta capacità rimaneva sovrapponibile e quindi ha confermato i limiti
individuati nel giugno 2015, strettamente riferiti all’ambito reumatologico e
che dunque non consideravano eventuali comorbidità neurologiche e/o
psichiatriche.
D’avviso della scrivente Corte, il perito reumatologo ha dunque
esaminato attentamente le condizioni di salute dell’assicurata in ben due
occasioni, vagliandone l’anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei
riscontri oggettivi emersi dall’esame clinico che egli ha effettuato di persona
sulla ricorrente e paragonandone i risultati ottenuti nel 2016 con quelli riscontrati
nel 2015 e quindi verificando dettagliatamente se v’erano state delle modifiche
importanti sia a favore sia a sfavore del suo stato di salute.
Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha
confermato integralmente il parere del perito reumatologo sia nel suo rapporto
finale SMR del 15 settembre 2015 sia nel suo successivo del 18 ottobre 2016.
In più occasioni l’Ufficio AI ha interpellato il dr. med. __________,
FMH neurochirurgia, curante dell’assicurata.
Per esempio, nel referto del 3 ottobre 2014 allegato alla perizia SAM
del 13 agosto 2015 (doc. 79 pag. 292) e riferito alla visita del 29 settembre
2014, lo specialista ha proposto un intervento chirurgico di stabilizzazione
per via posteriore da L4 a S1 con eventualmente una zona di passaggio L4-L5 con
l’utilizzo di viti corticali nella transizione tra la stabilizzazione
antero-laterale e quella posteriore, ma non ha indicato in quale misura, in
quel momento, l’assicurata era abile al lavoro sia nella sua attività, sia in
altre o ancora come casalinga.
Nel certificato del 3 marzo 2016 (doc. 89) il neurochirurgo ha evidenziato
che l’interessata si era sottoposta a un (diverso) intervento di decompressione
focale della radice di S1 sinistra, in L5-S1 nel gennaio 2015 da parte di un
altro specialista, ma che tale intervento non aveva dato il miglioramento
aspettato né in termini di radicolopatia né in termini di lombalgia,
continuando essa ad avere un dolore nell’arto inferiore sinistro con una
irradiazione nel dermatomero L5 e S1 sinistro.
Lo specialista ha nuovamente proposto la stabilizzazione e fusione
L4-L5-S1 per via posteriore incoraggiando l’assicurata a orientarsi verso
questa scelta, avente bassi rischi di complicazione e una buona probabilità di
ottenere un miglioramento significativo della sintomatologia dolorosa nell’arto
inferiore sinistro.
È a seguito di questo referto che il medico SMR ha ritenuto
necessario un aggiornamento dell’evoluzione da parte del perito reumatologo,
che è avvenuto, come visto, nell’ottobre 2016.
Nel rapporto medico inviatogli dall’amministrazione e compilato il
24 agosto 2016 (doc. H), il dr. __________ ha ricordato i farmaci assunti
dall’interessata e ha precisato che le aveva consigliato di proseguire con la
fisioterapia e il trattamento conservatore, mentre per quanto concerneva il
noto intervento essa non se la sentiva di procedere in tal senso.
Quale venditrice l’assicurata risultava inabile al lavoro al 100%
dal 2005 fino al 2016 a causa dei bloccaggi lombari, mentre alla domanda sulla
possibilità di riprendere l’attività professionale il curante ha risposto che
non ve n’era e ha contrassegnato con un “no” tutti i limiti funzionali e di
carico.
Il 20 ottobre 2017 (doc. N) il summenzionato neurochirurgo ha
rivisto l’assicurata e ha ribadito la necessità, già segnalata nel settembre
2014, di procedere con una soluzione chirurgica.
Egli ha reputato l’interessata non abile al lavoro nella misura
del 100% per quanto riguardava la sua professione e anche nella attività di
casalinga, poiché la sintomatologia dolorosa non le permetteva in quel momento
di essere completamente attiva.
Infine, pendente causa, il 30 luglio 2018 (doc. O) il dr. __________
ha riassunto schematicamente la capacità lavorativa della ricorrente per ognuno
dei quattro consulti succitati (il consulto del 20 maggio 2017 è verosimilmente
quello del 20 ottobre 2017).
A ben vedere, secondo questo Tribunale, la valutazione a
posteriori – anche di quattro anni – della capacità lavorativa della ricorrente
effettuata dal neurochirurgo curante non sempre corrisponde però a quanto a suo
tempo da egli indicato o che addirittura neppure aveva segnalato.
In effetti, come visto, nel settembre 2014 nemmeno era mai stata
stabilita una capacità lavorativa dell’assicurata, ma lo specialista si era
limitato ad indicare che, a quel momento, la sintomatologia dolorosa lombare
era riapparsa con un importante quadro lombare algico e un’irradiazione nell’arto
inferiore sinistro, secondo un territorio radicolare compatibile con la radice
di L5.
Per contro, nel 2018 egli ha stabilito che, nel settembre 2014,
l’incapacità lavorativa come venditrice era dell’80%, mentre in altre attività
e come casalinga era del 50%.
Nell’agosto 2016 il dr. med. __________ ha specificato che, come
venditrice, l’insorgente era inabile al lavoro al 100% dal 2005, ma anche che
era impensabile riprendere un’attività professionale rispettivamente aumentare
la capacità di impiego.
Oltre al fatto che ciò già contraddice l’incapacità dell’80% nella
precedente professione stabilita nel 2018, il TCA rileva che neppure corrisponde
la percentuale di abilità in attività adeguate: a suo tempo era stata
implicitamente intesa un’incapacità di lavoro del 100%, mentre nel 2018 è stata
stabilita nel 50%.
Per quanto concerne la visita del 2017, sia essa di maggio o di
ottobre, il neurochirurgo aveva affermato che “Per
quel che riguarda la sua attività professionale reputo che la paziente non sia
abile al lavoro nella misura del 100% e anche nelle sue attività di casalinga”
(doc. N), mentre nel luglio 2018 lo specialista ha fissato l’inabilità
lavorativa come venditrice al 100% e in altre attività adeguate, così come
casalinga, al 50%.
D’avviso della scrivente Corte, dunque, le varie prese di
posizione del dr. med. __________ non sono coerenti fra loro nella
determinazione della capacità di lavoro della assicurata. Dal profilo medico, poi,
più che indicare la discopatia L4-L5 e L5-S1 e suggerire l’intervento
chirurgico di prolungamento della stabilizzazione almeno fino a S1, proposto già
nel 2014 e nel 2016, ma ancora non realizzato nel 2018, non è fatta una
dettagliata analisi delle condizioni di salute della ricorrente così come
effettuata dal perito reumatologo. Non emergono, inoltre, elementi oggettivi
particolari attestanti uno stato clinico peggiore rispetto a quello accertato
più volte dal dr. med. __________. Semmai, come evidenziato dal dr. med. __________,
si tratta unicamente di un diverso apprezzamento di quanto il reumatologo ha
potuto verificare nel 2015 e nel 2016, ma non in grado di modificarne le
conclusioni.
Quanto all’aspetto psichiatrico dell’insorgente, il TCA rileva
che, eccetto per la diagnosi, per il resto i pareri della perita dr.ssa med. __________
e dello psichiatra curante dr. __________ divergono l’uno dall’altro.
Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha preso
in cura l’assicurata il 21 aprile 2015, dopo che, prima di lui, la dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, se ne era occupata dal 4 maggio 2014 al 24
aprile 2015 per uno stato depressivo ansioso che ha curato con Venalfaxine 37mg
per 2 volte al giorno, Olanzapin 2,5mg per l’insonnia notturna. La curante ha
affermato che con questa cura l’assicurata stava discretamente meglio, ma con l’ultimo
insuccesso della operazione alla schiena era molto peggiorata a livello
psichico (doc. 79 pag. 300).
Il nuovo psichiatra curante è stato interpellato nel mese di
settembre 2016 (doc. 106) dall’amministrazione, dopo che all’assicurata era
stato espressamente chiesto se continuasse con la presa a carico specialistica
psichiatrica (doc. 101). Nel rapporto medico compilato il 30 settembre 2016 lo
psichiatra ha posto la diagnosi di disturbo emotivamente instabile tipo borderline
(F60.31), di disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi
biologici (F33.11) e di modificazione duratura della personalità secondaria a
malattia cronica e dolore cronico. In quell’occasione egli ha evidenziato che
le condizioni di salute dell’interessata apparivano sofferenti nonostante
l’importante psicofarmacoterapia sostenuta (Venlafaxina 300mg/ die con punte di
450mg/die, Vimovo 2/die, Seroquel 25mg e Stilnox). La capacità lavorativa sia
nella sua attività sia in altre era nulla sin dalla sua presa a carico (21
aprile 2015) a causa dei disturbi dell’umore e del carattere, oltre che per i
problemi ortopedici. Inoltre, va segnalato che già in quell’occasione il
curante aveva riferito che “La paziente
attualmente è praticamente inidonea anche all’accudimento dei figli,
accudimento di cui in realtà è caricato quasi a tempo pieno il marito della
paziente.”.
Un anno dopo, il 25 settembre 2017 (doc. 133), lo psichiatra
curante ha confermato la precedente diagnosi e ha osservato che agli ultimi
incontri le condizioni dell’assicurata apparivano sempre sofferenti con poco
beneficio dalle terapie antalgiche, tuttavia egli non ha descritto queste
condizioni, non ha indicato lo status clinico dell’assicurata e nemmeno i dati
soggettivi.
Egli ha ricordato il trattamento in corso ad alto dosaggio di
Venlafaxina e che come venditrice l’interessata era inabile al lavoro, mentre
in altre attività adeguate, non essendosi ancora stabilizzate le condizioni
cliniche necessarie, era prematuro ipotizzare un reinserimento lavorativo e come
casalinga si doveva appoggiare in continuazione al marito. Anche in questo
caso, però, lo specialista non ha indicato per quale motivo l’insorgente non
era in grado di lavorare e di gestire da sola l’economia domestica.
Infine, nel confrontarsi con la perizia psichiatrica effettuata
dalla dr.ssa med. __________, il curante ha semplicemente affermato che “a fronte delle diagnosi da me poste, esiste una
diversa valutazione della capacità lavorativa dell’interessata con
argomentazioni che a mio modo di vedere risultano alquanto incoerenti e
confuse.”, ma lo psichiatra non si confronta con il merito del
parere della collega e nemmeno spiega il motivo per cui le considerazioni
dell’esperta nominata dall’Ufficio AI sarebbero “incoerenti e confuse” e quindi neppure questa volta egli ha
dettagliato in modo soddisfacente la sua posizione.
Come ha annotato il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia attivo presso il Servizio Medico Regionale che il 22 novembre 2017
(doc. 135) si è espresso su quest’ultimo referto, in effetti la valutazione
dello psichiatra curante ricalcava la sua precedente del 30 settembre 2016 e
non evidenziava nulla di nuovo affermando che l’assicurata si appoggiava al
marito per le faccende domestiche, essendo questa circostanza già stata
appurata in sede di inchiesta domiciliare.
Il rapporto del 15 maggio 2018 (doc. P) ribadisce anch’esso la
totale inabilità lavorativa della ricorrente in qualsiasi attività lavorativa e
nell’attività di casalinga e di madre poiché essa presentava delle limitazioni,
ma anche in quest’occasione il curante non indica quali siano questi impedimenti
e quale sia lo stato psichico della ricorrente, tanto da dovere in
continuazione chiedere aiuto al marito per gestire la famiglia. Nuovamente è
pure indicato che la condizione non era ancora stabilizzata a causa della
possibilità – tuttavia ventilata dal 2014 dal dr. med. __________, ma non
ancora realizzata a fine agosto 2018 – di eseguire un nuovo intervento
chirurgico alla colonna vertebrale. Anche la tematica dell’elevato dosaggio di
antidepressivi è stata proposta in questo referto come nei due precedenti.
Nel suo ultimo certificato del 22 agosto 2018 (doc. W) il dr. med.
__________ ha riproposto la terapia farmacologica assunta dalla ricorrente e ha
osservato che, talvolta, questa cura causava degli effetti collaterali
all’assicurata, ma che erano stati ridotti al minimo (nausea, vertigini,
insonnia, disturbi dell’apparato digerente e sudorazioni profuse soprattutto la
notte).
A questo proposito il TCA rileva che il dosaggio assunto ancora nel
2018 corrisponde allo stesso raggiunto nelle prime settimane di trattamento dalla
presa a carico del dottor __________, mentre quando nel giugno 2015 l’interessata
è stata peritata dalla dr.ssa med. __________ esso era di 2 pastiglie da 75mg
di Venlafaxina.
Nel contestare le osservazioni del dr. med. __________ sulla
idoneità della ricorrente a continuare a fare la mamma di tre bambini piccoli
stante la sua totale incapacità nei lavori domestici e come mamma così come
descritto dallo psichiatra curante (doc. VIII/1), quest’ultimo ha ricordato che
l’assicurata poteva contare sulla presenza del marito che lavorava il
pomeriggio e la sera, tranne il giovedì e il venerdì che era sempre a casa. Inoltre,
l’ultimo figlio aveva appena concluso l’asilo e beneficiava del servizio mensa.
Pertanto, “Le abilità casalinghe della
signora quindi sono limitate ad un’attività di controllo e supervisione,
potendo contare su di una buona collaborazione da parte dei bambini.”.
Su questa questione il TCA osserva che, se è vero che il marito
dell’insorgente lavorava dalle 15 alle 24 e che quindi si poteva occupare dei
bambini fino a prima di andare a lavorare, tuttavia non va dimenticato che
l’assicurata si doveva arrangiare da sola nel loro accudimento proprio quando
più ce n’era bisogno, e meglio al sabato e alla domenica quando li doveva
gestire da sola per l’intera giornata, visto che il marito era al lavoro tutto
il giorno. Durante la settimana, invece, in sostanza egli se ne doveva occupare
solo limitatamente alla mattina con la sveglia, il vestiario e la colazione e
poi per il pranzo per i due più grandi; ma dal rientro dall’asilo/scuola nel
pomeriggio, l’assicurata doveva cavarsela da sola nell’aiuto per i compiti, nel
preparare/ servire la cena e nel mettere a letto i figli. Dagli atti non emerge
infatti un aiuto esterno né da parte di terzi né da parte dei familiari, con i
quali, peraltro, l’assicurata non aveva più praticamente contatti. Ciò
significa che, come osservato dal dottor __________, era impossibile
riconoscere una incapacità lavorativa totale della ricorrente nelle mansioni
consuete e nell’accudimento dei figli, altrimenti si sarebbe in effetti dovuto
prendere severi provvedimenti per la tutela dei figli essendo la loro vita, in
una tale situazione, addirittura in pericolo.
Se, quindi, tanto lo psichiatra curante quanto l’esperta hanno
individuato le medesime diagnosi di disturbo borderline di personalità e di
disturbo depressivo ricorrente (per il curante medio grave, per la perita
lieve) come pure i medesimi limiti funzionali quali la deflessione del tono
dell’umore, l’instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’umore e
nell’impulsività e una ridotta attenzione e concentrazione, è evidente che l’intensità
della patologia è vista in modo differente e conseguentemente anche la
valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata.
Secondo la scrivente Corte, la dr.ssa med. __________ ha espresso
in maniera più dettagliata e completa lo stato di salute della ricorrente,
addentrandosi nell’esame clinico secondo AMDP 8-System e affidandosi allo
schema MINI ICF-APP.
Inoltre, nello stabilire le conseguenze sulla capacità di lavoro,
la specialista ha analizzato nel dettaglio la descrizione delle risorse e dei
deficit. Ha poi esposto la descrizione della giornata e le sue constatazioni
che l’hanno portata a porre le diagnosi indicate, illustrando i motivi per cui era
giunta ad esse. Soprattutto, essa si è confrontata in più occasioni con
l’opinione del collega __________ e ha spiegato chiaramente perché si
distanziava dalla intensità della depressione riscontrata dal curante e dalle sue
conclusioni sulla capacità lavorativa (nulla) dell’assicurata.
Anche nel dare seguito ai vari quesiti sottopostile dall’Ufficio
AI la psichiatra ha risposto esaustivamente e dettagliatamente, pronunciandosi
anche sulla prognosi affermando che dipendeva sia dalle condizioni di salute
fisica dell’assicurata sia dalla presa a carico psicoterapeutica e
psicofarmacologica, oltre che dalla condizione familiare. La specialista ha pure
suggerito le misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute della
ricorrente e il tipo di attività che l’interessata avrebbe potuto eseguire. Infine,
la perita ha ritenuto l’insorgente abile al 70% sia come venditrice sia
in altre attività adeguate e al 100% come casalinga, ma in tutti i casi,
a differenza dello psichiatra dell’assicurata, ha ben spiegato le ragioni per
cui ha tratto detta conclusione perciò, d’avviso del TCA, la sua valutazione è chiara
e completa.
D’altronde, non va dimenticato che il dottor __________, anch’egli
specialista in psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sui referti del
dottor __________ del 25 settembre 2017, del 15 maggio 2018 e del 22 agosto
2018 ed è giunto alla conclusione che la valutazione dello psichiatra curante,
inverosimile laddove ha stabilito un’inabilità lavorativa completa nei lavori
domestici e come madre, appariva come un diverso apprezzamento dello status
noto e già valutato dal Servizio Medico Regionale, giacché egli non si era
espresso in modo chiaro ed oggettivo sulle risorse e sui limiti funzionali
della ricorrente tanto in una qualsiasi attività lavorativa quanto nelle
mansioni consuete.
Alla luce di tutte queste considerazioni vanno quindi confermate
le conclusioni mediche a cui è giunto il Servizio Accertamento Medico il 13
agosto 2015 e che sono state corroborate il 15 settembre 2015, e poi di nuovo
il 18 ottobre 2016, dal Servizio Medico Regionale dopo l’aggiornamento
reumatologico del 12 ottobre 2016.
A loro volta, sono state in seguito ribadite in tre occasioni dal
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, anche dopo esame della più
recente documentazione medica prodotta dalla ricorrente sia con le osservazioni
al progetto sia con il ricorso.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato
di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è dunque affatto
necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere
che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per
l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una
perizia.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344 consid. 3c).
Dalla documentazione agli atti emerge pertanto che la capacità
lavorativa della ricorrente era praticamente stazionaria sin dalla prima
valutazione da parte del dr. med. __________, FMH medicina interna, che è avvenuta
il 19 dicembre 2011 (doc. 12) e che il medico del Servizio Medico Regionale ha stabilito
essere dal 2006 del 40% come venditrice e del 60% in attività adeguate.
In seguito, con il secondo esame personale effettuato il 10
ottobre 2013 (doc. 40), lo stesso dottor __________ ha diminuito al 30%
la capacità di lavoro come venditrice da quel giorno, mentre ha confermato il
grado del 60% in attività adeguate e ha stabilito nel 70%, a decorrere
dal febbraio 2013, ossia quando è avvenuta la prima inchiesta domiciliare, il
grado di capacità come casalinga.
Nella sua valutazione del giugno 2015 il dr. med. __________ ha
fatto esplicito riferimento a quanto ritenuto dal dr. med. __________ dell’SMR,
ma ha erroneamente indicato che l’inabilità lavorativa allora stabilita in
attività adatte leggere era del 30%, mentre era stato indicato un 40%.
I periti del Servizio Accertamento Medico, al capitolo 9.1.3 sulle
conseguenze sulla capacità di integrazione, si sono anch’essi riferiti alla
valutazione dell’SMR per indicare che la capacità lavorativa dell’assicurata in
attività adatta era ridotta dal 2006.
L’esperto reumatologo, e così pure il SAM nelle sue conclusioni,
hanno poi stabilito che a seguito dell’intervento chirurgico di decompressione
microchirurgica osteolegamentosa L5-S1 a sinistra, l’assicurata era diventata inabile
al lavoro in ragione del 100% per tre mesi, ossia da metà gennaio a metà aprile
2015.
Dal 16 aprile 2015, i periti hanno poi riconfermato l’inabilità
lavorativa del 70% per l’attività di venditrice e l’incapacità
lavorativa del 30% sia in attività adatta allo stato di salute attuale
sia come casalinga.
Da parte sua, il 15 settembre 2015 (doc. 81) il dr. med. __________,
FMH medicina interna, ha fissato nel suo rapporto finale SMR le seguenti percentuali
di inabilità lavorativa: 60% dal 2006 al 9 ottobre 2013, 70% dal 10 ottobre
2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e nuovamente del
70% dal 17 aprile 2015 in poi come venditrice; 40% dal 2006 al 15 gennaio 2015,
100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in altre
attività adeguate; 30% dal 1° marzo 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio
al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in poi come casalinga.
Dopo l’aggiornamento dell’ottobre 2016 effettuato dal perito
reumatologo, che ha confermato che dal 16 aprile 2015 l’inabilità lavorativa
dell’assicurata era del 70% per l’attività di venditrice e del 30% in attività
adatta e come casalinga, nel rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016 (doc. 108)
il dr. med. __________ ha ribadito i gradi precedentemente fissati intesi come
riduzione del rendimento e fermo restando i limiti funzionali e di carico
stabiliti dal punto di vista reumatologico, limitandosi a modificare di un
giorno le date del 16 e del 17 aprile 2015.
A questo rapporto ha fatto poi più volte riferimento il dr. __________,
riconfermandosi in esso dopo ogni valutazione dei referti di parte prodotti
pendente causa.
I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno dunque
posti alla base del presente giudizio, tanto nell’attività di venditrice quanto
in attività adeguate e pure nelle mansioni consuete come casalinga.
2.11 Riconosciuto quindi il valore
invalidante delle affezioni psichiche e reumatologiche di cui soffriva la
ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del
danno alla salute subìto e se essa ha diritto a una rendita.
L’interessata pretende infatti il riconoscimento di una rendita di
tre quarti o intera dal 1° aprile 2012 in luogo del quarto di rendita concesso
dall’Ufficio AI e quindi l’annullamento della decisione di attribuzione
temporanea di una rendita fino al 31 luglio 2015.
Nel caso di specie, al fine di stabilire il grado di
invalidità, l’amministrazione ha considerato l’assicurata salariata al 50%
ed esercitante mansioni consuete al 50%, perciò ha applicato il metodo misto di
calcolo.
Questa suddivisione del tempo – in occasione della prima inchiesta
domiciliare del 14 febbraio 2013 (doc. 22) l’assicurata ha affermato che, in
assenza del danno alla salute, avrebbe lavorato al 50% per necessità economiche
- così come effettuata dall’Ufficio AI, non è stata contestata e va dunque
confermata.
Quanto all’utilizzazione del metodo misto, considerato che nella
fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è stato
attribuito temporaneamente il diritto a una rendita, non trattandosi quindi di
una costellazione come quella descritta nelle DTF 143 I 50 e DTF 143 I 60, in
virtù della suesposta giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) nulla osta qui
alla sua applicazione (STCA 32.2017.202 del 14 settembre 2018; STCA 32.2016.21
del 17 febbraio 2017 consid. 2.7).
2.12 Grado d’invalidità per la
parte lucrativa
Per determinare il grado d’invalidità l’Ufficio AI è partito dalle
conclusioni tratte dal consulente in integrazione professionale che, come da
prassi secondo l’art. 16 LPGA, ha calcolato la perdita di guadagno paragonando
i redditi da valida e da invalida dell’assicurata, presi ciascuno in ragione
del 50% stante il grado di occupazione come salariato del 50%. Partendo quindi
dalla scadenza dell’anno di attesa, per il reddito da valida come
venditrice l’amministrazione si è basata sul dato statistico ricavato dalla
Tabella TA1, categoria 47, riportato su 41,8 ore alla settimana e ripreso nella
misura lavorativa del 50% e l’ha confrontato con il reddito statistico da
invalido per le attività semplici e ripetitive anch’esso preso in ragione
del 50%, tenendo conto dell’incapacità lavorativa del 40% prima e del 30% poi (dall’aprile
2015) in attività adeguate, oltre che della riduzione per motivi personali del
reddito ipotetico da invalida del 15%.
Questo grado di invalidità parziale era del 50-51% dal 2007 al
2014, mentre del 42% (41,51%) dal 16 aprile 2015.
Per quanto concerne il periodo dal 16 gennaio al 15 aprile 2015,
l’amministrazione non l’ha rettamente considerato per il raffronto dei redditi
dell’insorgente non essendo determinante per il diritto alla rendita, giacché
il peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurata (100%) non è durato
oltre i tre mesi come richiesto dall’art. 88bis OAI.
Su tali basi, l'Ufficio AI ha dunque ritenuto una limitazione del
50-51% per la quota parte salariata del 50%, che di conseguenza dà un grado di
invalidità parziale di circa il 25% (50% x 50-51%) dal 2007 al 2015
rispettivamente del 21% (50% x 41,51% = 20,755%) dall’aprile 2015, e
meglio come alla tabella figurante nella decisione impugnata.
Nel dettaglio, nella decisione impugnata l’Ufficio
AI è giunto ad un grado di invalidità del 50-51% tenendo conto di un reddito
ipotetico da invalida di Fr. 13'117,50, ottenuto riportando il
reddito da invalida di Fr. 51'441.- (ossia il reddito statistico mensile medio
per le donne nel 2012 secondo la Tabella TA1, attività semplici e ripetitive,
di Fr. 4'112.-, riportato a 41,7 ore alla settimana e moltiplicato per 12 mesi)
“nella misura occupazionale
del 50%”, applicando una riduzione del 40% per
considerare l’esigibilità lavorativa medico-teorica in altre attività del 60%
e, infine, un'ulteriore riduzione del 15% in considerazione delle circostanze
specifiche del caso concreto.
2.13 Anche se non contestato dalla
ricorrente, il calcolo svolto dall'amministrazione non può essere condiviso e
confermato dal TCA, non essendo rispettoso dei principi giurisprudenziali in
materia di metodo misto.
Va infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007
del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -
con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad
un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’Ufficio AI), dopo
avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata,
lavorando al 100% nella sua usuale attività (ma che ella esercitava al 50%) con
quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando
che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre
confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività
esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al
suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota
parte in attività salariata.
L’Alta Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5
A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere
contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto
tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici,
leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,
stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità
a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla
giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto,
secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno
stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di
un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla
salute (DTF 125 V 146 consid.
2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.
5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I
708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,
consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non
è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.
3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).
4.6 Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza
il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione
(34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo
risultano effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità
complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%
(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto
del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per
contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità
parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per
l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione
del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS
se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente
esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid.
3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c
pag. 233).”.
Anche con sentenza 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le
quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una
limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa
del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali
limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale
dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita
intera di invalidità.
In una sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così
concluso:
" Pertanto,
il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve
essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa
stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle
circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al
momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto della
quota parte relativa all’attività salariata (in casu del 50%).”.
La scrivente Corte sottolinea poi che il Tribunale federale, in
una sentenza 9C_356/2008 del 14 novembre 2008 - concernente un’assicurata,
attiva a tempo parziale come portinaia (al 25%) e per il resto occupata come
casalinga (al 75%), che era stata considerata totalmente inabile al lavoro
nella sua attività, ma ancora abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti
funzionali e che, in ambito domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha
criticato l’operato dei primi giudici, che avevano stabilito un grado di
invalidità globale dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo,
del 40%, evidenziando come i giudici cantonali siano incorsi in un errore di
calcolo nello stabilire l’invalidità per la parte consacrata all’attività
lucrativa.
La nostra Massima Istanza ha infatti evidenziato quanto segue:
" (…)
2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que
si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 25% de son temps à
l'exercice de son activité professionnelle et le reste (75%) à
l'accomplissement de ses travaux habituels, la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité étant par conséquent applicable au présent cas. L'autorité
cantonale a fixé à 40% l'empêchement présenté par l'assurée dans l'activité
ménagère et, partant, à 30% (40% x 75%) le taux d'invalidité pour les tâches
ménagères. D'après les renseignements médicaux auxquels la juridiction
cantonale avait accordé pleine valeur probante, l'assurée disposait d'une
capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée à son handicap.
Procédant à l'évaluation de l'invalidité de l'assurée pour la part consacrée à
son activité lucrative, les premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité
de 8'806 fr., lequel correspondait au dernier salaire effectivement réalisé par
l'assurée, compte tenu de l'évolution des salaires jusqu'en 2005. Ils ont
toutefois considéré que ce salaire était très nettement inférieur à celui, pour
la même année, que réalisaient des travailleuses non qualifiées du secteur de
l'hôtellerie et de la restauration, domaine le plus proche de celui dans lequel
travaillait l'assurée, selon eux, et parmi les plus bas du secteur des
services. Ce dernier étant de 11'064 fr. 30 au taux
d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20), la différence par rapport au
salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806 fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait lieu d'en tenir compte
pour déterminer le revenu d'invalide.
Au titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux
se sont fondés sur le salaire statistique des femmes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois
ou 46'716 fr. par an. Après l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à
l'horaire de travail en 2005 (49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25%
(12'309 fr. 30), les premiers juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour
tenir compte de la différence du même ordre existant entre le revenu réalisé
avant l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la branche considérée,
soit 9'847 fr. 45 (12'309 fr. 30 - 20%). En tenant compte encore d'un
abattement de 25%, la juridiction cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385
fr. 60 (9'847 fr. 45 - 25%), qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30.
Elle a ainsi retenu un taux d'invalidité dans l'activité lucrative de 40%
([12'309. 30 - 7'385. 60] / 12'309. 30 x 100).
3.
3.1 Comme le fait valoir à juste titre le recourant,
le calcul du taux d'invalidité précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas
d'une simple erreur de calcul ou de report du revenu sans invalidité dans le
calcul du taux d'invalidité. La juridiction cantonale n'a pas évalué
l'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative de manière conforme
au droit, dès lors qu'elle n'a pas appliqué les règles jurisprudentielles
rappelées ci-avant (cf. consid. 1.3).
3.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de
prendre en considération le salaire auquel peuvent prétendre les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à
savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr. (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2004, TA1, niveau de qualification 4, tous
secteurs confondus). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, cette
valeur statistique s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent
plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop
astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une
capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurées, ce
salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'elles
seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un
large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de
formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du 1er avril 2005, publié in: REAS 2005 p.
240). Adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (+ 1%; La Vie économique
10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à l'horaire hebdomadaire de 41,6 heures valable
dans les entreprises en 2005 (La Vie économique 10-2008 p. 94, B 9.2), ce
montant représente un revenu de 4'089 fr. 20 par mois, soit un revenu annuel
brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité
résiduelle de travail de 50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en
raison des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V
75), le salaire d'invalide correspond à 18'401 fr. 40, soit un montant
nettement supérieur au revenu sans invalidité. On peut se demander si c'est à
juste titre que la juridiction cantonale a retenu une réduction supplémentaire
du revenu d'invalide au titre d'une rémunération avant invalidité
particulièrement défavorable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès
lors que même s'il y avait lieu de procéder à une réduction de 20% du revenu
d'invalide (18'401 fr. 40 - 20%), on obtiendrait un montant de 14'721 fr. 10,
lequel serait toujours supérieur au revenu avant l'invalidité. Par conséquent,
l'assurée ne subit aucune invalidité sur le plan de son activité lucrative. Son
degré d'invalidité globale correspond ainsi à celui présenté dans l'exercice de
ses travaux habituels, à savoir 30% (cf. consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à
une rente.”.
In concreto, dunque, il reddito statistico da invalida deve essere
considerato al 100% e non al 50%. L'importo di Fr. 51'441.- va pertanto dapprima
ridotto del 40% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa medica, poi del
15% per motivi personali, per ottenere, per l’anno 2012, un reddito da invalida
di Fr. 26'234.- e corrispondente al doppio della cifra ritenuta dall'amministrazione.
Paragonato al reddito da valida che va correttamente preso al 50%, si ha una
perdita di guadagno quasi nulla: (Fr. 26'936.- - Fr. 26'234.-) : Fr. 26'936.- x
100 = 2,61%.
In conclusione, per la parte salariata l’insorgente va ritenuta
invalida tra lo 0 e il 2,61% dal 2007 al 2014 e non tra il 50 e il 51% e
nemmeno al 41,51% dal 2015 come calcolato dall’Ufficio AI (STCA 32.2008.125 del
2 aprile 2009; STCA 32.2008.49 del 12 febbraio 2009; STCA 32.2007.331 del 16
ottobre 2008).
2.14 Grado
d’invalidità per la parte casalinga
In applicazione del cosiddetto metodo misto, visto
che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o
parzialmente) dell’economia domestica è stabilita confrontando le singole
attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana, l’invalidità
dell’assicurata è da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole
stabilite dalla prassi amministrativa.
Con il ricorso l’assicurata ha in primo luogo contestato la
posizione di indipendenza dell’assistente sociale che ha effettuato entrambe le
inchieste del 14 febbraio 2013 e del 20 dicembre 2016, trattandosi di una
dipendente della amministrazione e non di un esperto esterno come avviene per
le perizie mediche.
Inoltre, sia la prima sia la seconda inchiesta domiciliare
sarebbero state svolte “a tavolino”, ovvero l’assistente sociale si sarebbe
limitata a porle delle domande sulle attività consuete, ma non l’avrebbe
valutata mentre le svolgeva effettivamente. Per di più, essa non avrebbe nemmeno
potuto visionare il rapporto dell’inchiesta ed esprimersi tempestivamente al
riguardo.
In terzo luogo, la ricorrente ha evidenziato che, a causa dei suoi
disturbi psichici e somatici, l’importanza assegnata alle varie attività non
teneva conto della situazione reale di una famiglia con bambini in tenerissima
età (al momento della prima inchiesta domiciliare: 5 anni, 3 anni e 9 mesi) e
del relativo grande carico di lavoro, perciò non sarebbe stata accertata
l’effettiva inabilità lavorativa in ambito domestico e nemmeno quantificato il
tempo in ore di lavoro prestate dal marito per supplire agli impedimenti della
moglie.
Oltre a ciò, l’assistente sociale avrebbe fissato la percentuale
di impedimento dell’assicurata valutando lei stessa l’esigibilità della
collaborazione del coniuge, quando invece tale valutazione sarebbe di
pertinenza dell’autorità giudicante.
In concreto, per la cura dei bambini e di altri membri della
famiglia sarebbe dovuto essere attribuito un grado di importanza di almeno il
50% in luogo del 20% stabilito dall’inchiesta domiciliare e la percentuale
degli impedimenti avrebbe dovuto essere superiore al 40%, essendo affiancata
tutto il giorno dal marito. La ricorrente ha quindi proposto una diversa ripartizione
delle importanze assegnate alle varie mansioni consuete e così pure delle
percentuali degli impedimenti (doc. XII pag. 5), giungendo a un grado di
invalidità del 42%.
Quanto alla seconda inchiesta, considerato che nel frattempo sono
subentrate delle patologie psichiche, l’assistente sociale avrebbe dovuto
tenere conto che in tali evenienze deve essere dato maggior peso ai pareri dei
medici specialisti (N. 3083 CIGI), i quali sono altresì preponderanti nel caso
in cui vi sia una divergenza considerevole con la valutazione dell’assistente
sociale (N. 3086 CIGI). Nell’evenienza concreta, l’assicurata ha ricordato di
essere stata giudicata totalmente inabile al lavoro come casalinga dal profilo
psichiatrico dal dr. __________.
Inoltre, l’inchiesta del 2016 non ha confrontato le attività
domestiche esercitabili dall’assicurata prima e dopo il danno alla salute,
sebbene abbia aumentato leggermente la percentuale degli impedimenti nelle
pulizie dell’appartamento (dal 60% al 70%), nel bucato (dal 20% al 40%), ma
abbia inspiegabilmente ridotto dal 40% nel 2013 al 20% nel 2016 la percentuale
degli impedimenti della cura dei figli.
Infine, l’insorgente ha contestato il metodo misto di calcolo,
sostenendo che il nuovo metodo in essere dal 2018 in virtù dell’art. 27bis OAI sarebbe
stato applicato in modo errato dall’Ufficio AI e che quindi si arriverebbe a
un’invalidità totale del 50,18% dal 1° gennaio 2018 (docc. XII e XVI).
L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale
casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 14 febbraio 2013 e, sulla
base degli accertamenti rilevati presso il domicilio dell’interessata, dopo
aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, nel rapporto
del 1° marzo 2013 (doc. 22) l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
totale del 29%.
Nella seconda inchiesta del 20 dicembre 2016, e nel relativo
rapporto del 18 gennaio 2017 (doc. 100), l’assistente sociale ha modificato
alcuni dati, giungendo a un’invalidità totale del 29,5%.
2.15 Va qui ricordato che nella
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio
2015 nella versione in italiano – i NN. 3081-3090 concernenti gli assicurati
occupati nell’economia domestica sono stati modificati, come visto, dal 1°
gennaio 2018, ma non sono qui applicabili siccome le inchieste domiciliari sono
avvenute nel 2013 e nel 2016 -, per il N. 3083 CIGI l’ufficio AI rileva il
grado d’invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato
indica le attività che l’assicurato non può più esercitare e quelle nelle quali
è notevolmente impedito e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle
limitazioni dovute all’invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo
(quest’ultimo va preso in considerazione se non è già stato incluso nell’ambito
della soppressione di un ambito d’attività). Valuta anche in che misura la
persona beneficia dell’aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario)
per compiere le sue attività (DTF 130 V 97).
Il N. 3084 CIGI specifica che per mansioni consuete nell’economia
domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3086.
Secondo il N. 3085 CIGI, l’importanza dell’economia domestica
dipende dalle particolarità del singolo caso (p. es. dimensioni della famiglia,
caratteristiche dell’abitazione, impianti tecnici e mezzi ausiliari, superficie
da gestire).
Allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la
Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla
base di un minimo e un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
Al riguardo, il N. 3086 prevede che:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
2
5.
5
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e
raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri
familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le
piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero
(N. 3090).".
Ai NN. 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere
sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).
Di norma, vanno applicate la
ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086.
l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero
ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi.
Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986
pag. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il
danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a
migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,
acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.).
Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della
sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute
(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione
della capacità al lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di
ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire
quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa
(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi
domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere
presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato
non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale
orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143,
consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere
all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di
salute (DTF 133 V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a
ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto
conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I
102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l’art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza
che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un
medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in
casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31
gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161
consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno
specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede
d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti
dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni
psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente
pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86 e ripresa al N. 3083.1 CIGI, il Tribunale
federale ha infatti ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in
ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per
l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla
patologia psichica.
Nella DTF 128 V 93, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha
rilevato quanto segue:
“(…)
4.
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V
352.
Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01).(…)".
La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e
senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;
RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 consid. 2).
2.16
Nel caso concreto, nel
rapporto del 1° marzo 2013 l'assistente sociale ha accertato quanto segue:
"
5.
ATTIVITÀ -
descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
7%
L’assicurata si occupa tuttora della preparazione dei
pasti per tutta la famiglia e si cimenta volentieri anche nella preparazione di
pietanze elaborate alternando la postura in piedi-seduta alla necessità; il
marito, aiuto-cuoco di professione, alcune volte partecipa attivamente alla
preparazione dei pasti.
Lentamente, evitando posizioni inergonomiche per la
schiena, l’assicurata esegue poi il quotidiano riordino del locale cucina e lava
a mano piatti e stoviglie nonostante qualche difficoltà dovuta alla posizione
del collo: il lavandino è basso e nel mantenere flesso il collo a lungo, le
causa dolori a livello cervicale.
Suddividendo il carico lavoro su più giorni,
l’assicurata si occupa altresì delle pulizie a fondo del locale cucina con l’aiuto
del marito per le attività maggiormente pesanti. Pulisce la parte bassa della
cucina flettendo le ginocchia (per evitare di curvare il tronco) e quella alta
servendosi della scaletta (per evitare i lavori a braccia sollevate).
L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nella
attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del
coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti, tenendo
conto del maggior impiego di tempo dovuto alla necessità di alternare le
posture al bisogno.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc
importanza assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
60%
percentuale
di invalidità
9%
Suddividendo il lavoro sull’intera settimana, la
signora RI 1 spolvera, pulisce vaschette e vasca da bagno, riordina i letti
(con qualche difficoltà nel sollevare il materasso); passa l’aspirapolvere e
lava i pavimenti alternando le attività con momenti di pausa. Il marito si
occupa del cambio lenzuola settimanale.
L’assicurata lamenta qualche difficoltà nei lavori a
braccia sollevate ed è in grado di pulire unicamente le finestre delle camere,
poiché basse; il marito si occupa invece delle vetrate del salotto e della
cucina.
L’assicurata non ha l’abitudine alle pulizie stagionali;
l’appartamento è alquanto spoglio ed almeno una volta la settimana il marito
sposta mobili e divano per permetterle un’accurata pulizia dei pavimenti.
L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nella
attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del
coniuge, valuto nella misura del 60% la percentuale degli impedimenti, tenendo
conto del maggior impiego di tempo e dei limiti funzionali all’incarto.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
2%
L’assicurata esegue la piccola spesa quotidiana, presso
i vicini supermercati, e si occupa degli acquisti personali di tutta la
famiglia, senza problemi di rilievo; il marito esegue poi la grande spesa
settimanale da solo mentre l’assicurata rimane a casa a curare i bambini. Senza
la collaborazione del marito, l’assicurata potrebbe comunque occuparsene
personalmente, evitando il trasporto dei pesi.
Nessuna difficoltà per quanto concerne la gestione
burocratica famigliare, totalmente a carico dell’assicurata (il marito non
conosce molto bene la lingua italiana).
Considerata l’esigibilità della collaborazione del
coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo
conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc
importanza assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
3%
Il marito si occupa del trasporto della cesta e
l’assicurata del bucato pratico in sé evitando posizioni inergonomiche per la
schiena (carica la lavatrice andando in ginocchio); al termine, stende la
biancheria piccola sullo stendino basso e richiede la collaborazione del marito
per quella ingombrante da stendere sui fili alti (l’assicurata lamenta
difficoltà nei lavori a braccia sollevate).
Suddividendo il carico lavoro su più giorni, la signora
RI 1 stira per circa un’ora di seguito dalla posizione seduta.
Si occupa tuttora di piccoli rammendi.
L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle
attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del
coniuge valuto una minima percentuale d’impedimento del 20% considerando il maggior
impiego di tempo nello stiro.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20.
%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
8%
L’assicurata si prende cura dei suoi tre figli: li
segue nei compiti scolastici, li accompagna all’asilo-scuola, si occupa della
loro educazione, provvede ai loro bisogni primari ed insieme svolgono delle
attività del tempo libero adeguate al suo stato di salute.
La signora RI 1 non riesce a sollevare da terra il
piccolo __________ (riesce unicamente dalla posizione seduta) e nei momenti di
cambio pannolino, bagnetto e vestirlo è necessario la collaborazione del
marito.
Non è in grado di portare i figli al parco da sola:
oltre a non riuscire a spingerli sull’altalena, non è in grado di accorrere
velocemente nelle situazioni di pericolo.
Per quanto sopra descritto e considerata l’esigibilità
della collaborazione del marito, valuto nella misura del 40% la percentuale
degli impedimenti.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0%
Nulla da segnalare.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
29%
·
Chi esegue i lavori, che a causa
della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia
domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,
genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario
versato
Il marito".
Nel corso della procedura amministrativa, a seguito della perizia
pluridisciplinare del SAM, del complemento reumatologico del dr. med. __________
dell’ottobre 2016 e del rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016, il 20 dicembre
2016.
la medesima assistente sociale ha effettuato una nuova inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica, i cui esiti sono stati
riportati nel rapporto del 18 gennaio 2017. Rispetto a quella del 2013, tre
sono i dati modificati relativi o all’importanza assegnata oppure alla
percentuale degli impedimenti.
"
5.1
Conduzione dell'economia
domestica
(…)
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
7%
Il marito, aiuto cuoco di professione, si occupa della
preparazione dei pasti quotidiani; attività che preferisce eseguire da solo,
rifiutando la collaborazione della moglie. La sera, il marito è generalmente
assente per lavoro ma lascia qualcosa di pronto che poi l’assicurata riscalda e
mette in tavola. Del riordino dopo pranzo, se ne occupa totalmente il coniuge e
di quello serale l’assicurata.
La signora RI 1 non si occupa più delle pulizie a fondo
del locale cucina (totalmente a carico del marito) poiché non è in grado di
salire su una scala, di flettere le ginocchia e di eseguire lavori a braccia
sollevate.
Gli impedimenti lamentati dall’assicurata nei movimenti
di flessione delle ginocchia non sono medicalmente giustificate (“molto spesso
effettuare la flessione delle ginocchia”; vedi perizia del dr. __________ del
12.10
).
Considerato i limiti funzionali all’incarto e
l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento
del 20% tenendo conto del minor rendimento nei lavori pesanti a carattere
stagionale.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc
importanza assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
70%
percentuale
di invalidità
10.
%
Dall’intervento alla colonna del gennaio 2015,
l’assicurata non riesce più ad occuparsi delle pulizie dall’appartamento (a
causa dei dolori costanti e della ridotta mobilità della colonna) ed al massimo
riordina e spolvera a livello piano lavoro. Il marito si fa totalmente carico
delle pulizie settimanali e di quelle stagionali; i figli collaborano
occupandosi dei propri letti.
Considerato i limiti funzionali all’incarto e
l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento
del 70%.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
2%
L’assicurata esegue la piccola spesa quotidiana, presso
i vicini supermercati, e si occupa degli acquisti personali di tutta la
famiglia senza problemi di rilievo. Insieme al marito, esegue la grande spesa circa
2.
volte al mese, evitando il trasporto dei pesi. La signora RI 1 non segnala
alcuna difficoltà per quanto concerne la gestione burocratica famigliare ma è
generalmente il marito ad occuparsene.
Considerando i limiti funzionali all’incarto e
l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento
del 20%, tenendo conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc
importanza assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
6%
Il marito si occupa del trasporto della cesta e
l’assicurata del bucato pratico in sé; la collaborazione dell’assicurata si
riduce alla suddivisione dei colori ma afferma di non riuscire più a caricare-scaricare
la lavatrice, a causa dei dolori e della ridotta mobilità della colonna. Il
marito stende anche l’intero carico.
La signora RI 1 stira unicamente lo stretto necessario
(in parte seduta, in parte in piedi), suddividendo il carico lavoro su più
giorni.
Si occupa tuttora di piccoli rammendi.
Considerato i limiti funzionali all’incarto e
l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento
del 40%, tenendo conto del minor rendimento nel bucato e del maggior rimpiego
di tempo nello stiro.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
Compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza assegnata
20.
%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
4%
L’assicurata si prende cura dei suoi tre figli, di 10-8
e 4 ½ anni; si occupa della loro educazione, dei compiti scolastici (per non
oltre i 30 minuti “a causa dei dolori”), partecipa alle riunioni con i docenti,
accompagna il piccolino all’asilo e si occupa dei loro bisogni primari. A
differenza della precedente inchiesta, non ha più la necessità di sollevare
frequentemente l’ultimogenito per il cambio del pannolino e per il bagnetto; il
bambino è cresciuto ed ha acquisito autonomia personale.
Evita di portare i figli al parco da sola, poiché,
oltre a non riuscire a spingere l’altalena, non è in grado di accorrere
velocemente, nelle situazioni di pericolo.
Considerando i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità
della collaborazione del marito, valuto un minor rendimento del 20%.
5.7
Diversi
(…)
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100%
percentuale
di invalidità
29.
%
Il TCA evidenzia che, a seguito delle osservazioni dell’assicurata
del 20 ottobre 2017 (doc. 133) al progetto di decisione, e meglio al fatto che
doveva affidarsi a terze persone per svolgere i lavori di casa e nel prendersi
cura dei figli, il dr. med. __________ dell’SMR, FMH psichiatria e
psicoterapia, il 22 novembre 2017 (doc. 135) ha ritenuto completa ed esaustiva
dal lato medico-assicurativo l’inchiesta a domicilio, oltre ad essere stata
allestita conformemente alla Circolare di procedura AI. Inoltre, egli ha
precisato che la circostanza, sollevata dallo psichiatra curante, che la
ricorrente dovesse fare capo al marito per le attività di casalinga, era un
aspetto già noto e considerato dall’assistente sociale nella sua inchiesta del
dicembre 2016.
Anche a seguito del ricorso contro la decisione del 17 aprile 2018
lo psichiatra del Servizio Medico Regionale ha confermato che “l’inchiesta allestita in dicembre 2016 dalla Sig.ra __________
è completa ed esaustiva, ed assolutamente condivisibile dal profilo
medico-psichiatrico.”, malgrado l’interessata abbia contestato
alcuni gradi di impedimento stabiliti dall’assistente sociale rispettivamente
l’importanza assegnata ad alcune attività e abbia rilevato come le valutazioni
dell’assistente sociale siano arbitrarie.
2.17
Sulla base delle dichiarazioni
dell’assicurata verbalizzate dall’assistente sociale per entrambe le inchieste
in oggetto, non contestate come tali né smentite dalla ricorrente, e sull’aiuto
dei suoi familiari onde potere ottemperare alle mansioni consuete fermo
restando il suo obbligo di ridurre il danno, le valutazioni delle inchieste
economiche domiciliari del 2013 e del 2016 devono essere confermate dal TCA,
non solo per quanto concerne le attività pesanti contestate dall’assicurata
quali pulizie dell’appartamento e bucato, ma anche per le altre mansioni domestiche
quali in particolare la cura dei figli.
Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore
complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata
nell'ambito dell'economia domestica.
Occorre invece rilevare che alcune delle importanze assegnate
dalla ricorrente non corrispondono ai dettami della direttiva CIGI applicabile
al momento in cui le inchieste in esame sono state eseguite. In effetti,
l’insorgente si è riferita alle CIGI in essere dal 1° gennaio 2018, che però
non sono qui pertinenti non potendosi applicare retroattivamente a inchieste svolte
prima di tale data.
Inoltre, nel caso concreto non solo non vi sono motivi per
ritenere manifestamente erroneo l’apprezzamento operato dall’assistente sociale
che ha concluso in un grado di invalidità del 29% nel 2013 e del 29,5% nel 2016,
ma dette percentuali vengono in sostanza confermate anche dalla percentuale del
30% di incapacità lavorativa posta il 13 agosto 2015, ossia quasi un anno e
mezzo prima della seconda inchiesta domiciliare, dal Servizio Accertamento
Medico e poi confermata dal dr. __________ del Servizio Medico Regionale e poi
dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, anch’egli attivo presso
l’SMR.
A sostegno della sua tesi, secondo cui gli impedimenti nelle
mansioni casalinghe sarebbero di gran lunga superiori a quelli stabiliti
dall’assistente sociale, la ricorrente ha prodotto al TCA dei pareri
del dr. med. __________, psichiatra che l’ha in cura dal 21 aprile 2015,
secondo cui la sua capacità lavorativa come casalinga sarebbe nulla.
Su tali referti già si è detto in precedenza
nell’ambito della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa della
ricorrente, concludendo per un’impossibilità, dal profilo psichico, che non vi
fosse alcuna capacità come casalinga e, soprattutto, nella cura dei figli,
perciò un impedimento maggiore (40%) di quello stabilito nell’inchiesta 2016 (20%)
non può essere dato.
Anche dal profilo somatico le limitazioni fisiche
individuate dal dr. med. __________ non erano tali da impedirle di svolgere le
mansioni consuete, tanto che il perito reumatologo l’ha ritenuta abile al 70%
nelle attività casalinghe. Dei limiti funzionali e di carico stabiliti, confermati
da tutti i periti del SAM unitamente alla capacità lavorativa medico-teorica
globale del 70% nell’attività di casalinga, ne ha tenuto debitamente ed
espressamente conto l’assistente sociale nella sua valutazione del dicembre
2016.
Prova ne è, per esempio, che per l’alimentazione essa ha proprio osservato
che l’esperto non aveva riscontrato limitazioni nel flettere le ginocchia,
mentre durante l’inchiesta l’assicurata aveva affermato che non si occupava più
delle pulizie a fondo della cucina perché non era più in grado di flettere le
ginocchia.
Così come indicato dall’assistente, in funzione
delle suddette limitazioni somatiche, la scrivente Corte ritiene credibile che
la ricorrente dovesse appoggiarsi a terzi solo per alcune attività pesanti,
mentre tutte le altre mansioni casalinghe leggere, normali e consuete, erano
escluse dai suoi problemi alla colonna vertebrale e quindi risultavano di regola
medicalmente esigibili, semmai con un moderato impedimento di sorta.
Si poteva per esempio ritenere esigibile che
l’assicurata eseguisse le faccende domestiche leggere autonomamente, così come
in effetti avveniva, pretendendo l’aiuto di terzi soltanto per portare la cesta
dei panni in lavanderia, caricare e togliere i panni dalla lavatrice, pulire a
fondo la cucina, fare le pulizie settimanali dell’appartamento e fare la spesa
grossa un paio di volte al mese con il relativo trasporto dei pesi.
L’assistente sociale ha altresì considerato che
l’assicurata si faceva aiutare nel trasporto dei pesi dal marito quando si
recavano insieme due volte al mese a fare la spesa grossa, mentre essa era in
grado di dare seguito da sola alle piccole necessità quotidiane e agli acquisti
leggeri.
Considerato dunque che il marito l’aiutava in modo
rilevante in alcuni di questi compiti, e che tale aiuto era aumentato fra la
prima e la seconda inchiesta, per l’attività del bucato non è possibile
riconoscere, come richiesto dalla ricorrente ma non affatto giustificato, il
precedente grado di impedimento (20%) rispetto a quello stabilito dall’inchiesta
del 2016 (40%).
Per quanto concerne la pulizia regolare
dell’appartamento, va ricordato che la ricorrente la delegava ormai tutta al
marito non essendo più in grado di svolgerla e di questo l’esperta ne ha tenuto
giustamente conto nel suo rapporto, tanto che ha aumentato dal 60% al 70% detto
impedimento.
Già solo per questi motivi non si vede per quale
ragione le valutazioni dell’assistente sociale dovrebbero essere arbitrarie,
visto che, proprio come sostenuto dall’insorgente, esse hanno pienamente tenuto
conto che il marito le dava un gran colpo di mano con le faccende domestiche.
Quanto alla questione della cura dei bambini, la stessa
non può validamente essere rimessa in discussione con la presentazione dei pareri
dello psichiatra curante e con la tesi del grande aiuto da parte del marito.
Infatti, oltre a quanto già analizzato dal lato medico della capacità
lavorativa in ambito psichico, non va dimenticato che i tre figli della
ricorrente, a fine dicembre 2016 quando è avvenuta la seconda inchiesta
economica, avevano 10 anni appena compiuti, quasi 9 anni e 4 anni e mezzo. Pertanto,
soprattutto per il più piccolo, la richiesta di effettuare sforzi fisici da
parte della ricorrente per occuparsene era diminuita, anche perché frequentava
l’asilo e vi si fermava per i pranzi; inoltre, per i due più grandicelli, non è
stata indicata la necessità di ulteriori accresciute attenzioni essendo quasi
completamente autonomi.
Ne discende che una percentuale di impedimento
maggiore a quella del 20% per la cura dei figli non può essere riconosciuta.
Questa Corte rileva che restava sempre riservata per
l’assicurata la possibilità di scaglionare sull’arco della settimana queste
incombenze casalinghe e di effettuare delle pause quando meglio le aggradava.
Infatti, la ricorrente poteva inoltre gestire l’attività domestica
dedicandosi alle mansioni consuete quando meglio le conveniva e poteva seguire
i suoi ritmi compatibilmente con il suo stato di salute, che le creava determinate
limitazioni fisiche e di carico.
Non va poi dimenticato che l’assistente sociale ha debitamente
considerato l’esigibilità di una collaborazione da parte del marito per stabilire
il grado di impedimento della moglie nelle mansioni consuete, visto che durante
le inchieste domiciliari è stato espressamente indicato che il marito faceva la
spesa portando i pesi, puliva la casa, faceva il bucato, cucinava e si occupava
dei figli. Una quantificazione matematica di questo aiuto, come preteso
dall’insorgente, non è affatto necessaria, rientrando in una valutazione
complessiva del grado di impedimento.
La giurisprudenza prevede infatti che occorre prendere in
considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo
ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che
anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro
propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento
della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e
in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le
particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e
I 35/00).
Nella DTF 133 V 504 l’Alta Corte ha ricordato che se la persona
assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni
domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,
deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere
all'aiuto dei familiari.
Questo concetto è stato ancora ribadito nella STF 9C_701/2016 del
1° marzo 2017.
Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e
accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che
in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste, le valutazioni di cui ai rapporti del 14 febbraio 2013 e del
18.
gennaio 2017 devono dunque essere confermate.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono e
analizzate tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che
ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse
attività domestiche, sia il grado di incapacità lavorativa nello svolgimento
delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli accertamenti
domiciliari, che il medico del Servizio Medico Regionale ha più volte avallato.
Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori – o
minori - a quelle stabilite dall’assistente sociale.
2.18
Stanti le considerazioni
esposte, esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente
sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene
che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l'attendibilità delle valutazioni operate dall’esperta.
Le sue conclusioni non appaiono arbitrarie e risultano conformi
alle circostanze e ai riscontri concreti avuti ed in particolare alle
indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito delle inchieste
domiciliari effettuate nel 2013 e nel 2016, che non
richiedono un esame pratico di verifica per essere attendibili.
La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze
dell’amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale
essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle
direttive sia della giurisprudenza.
Ammettere qui che l’assistente sociale, che peraltro aveva già
effettuato la prima inchiesta al domicilio della ricorrente il 14 febbraio 2013
e che quindi era già al corrente dello stato di salute dell’assicurata e delle
sue necessità rispettivamente difficoltà nella conduzione dell’economia
familiare e domestica, abbia tratto delle errate conclusioni non avendo
compiutamente, ma arbitrariamente, esaminato la sua situazione arrogandosi delle
valutazioni che esulano dalle sue competenze, non è affatto sostenibile.
La scrivente Corte evidenzia inoltre che, contrariamente a quanto
ritenuto dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque
presi in considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di
incapacità di guadagno.
In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti
all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in
ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado
d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso. La
specialista ha infatti sempre tratto le proprie conclusioni affermando “Considerato i limiti funzionali all’incarto.”.
Pertanto, è da ritenere che le valutazioni degli
impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente
affidabili e compatibili con le limitazioni accertate in sede medica.
Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza
per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai
servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui
compito consiste nel procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi
motivi per scostarsi dalle valutazioni espresse dall'assistente sociale in
questione.
Occorre poi ricordare che, per giurisprudenza, un intervento da
parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4), ciò che non si avvera nel caso di specie.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di
tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati
sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche,
sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni
casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli esposti accertamenti
domiciliari.
Di conseguenza, pure le limitazioni del 29% e del 29,5% devono
essere poste alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo
(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto
accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona cognita in materia.
Una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurata
nell’ambito casalingo non è dunque necessaria per quanto concerne il periodo in
esame. La documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per
l'evasione della presente fattispecie, senza che si debba procedere all'esperimento
di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una perizia
giudiziaria atta a stabilire le effettive capacità dell’assicurata
nell’esercizio delle mansioni consuete tipiche di una casalinga.
Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare le
limitazioni dell’insorgente così come valutato dall’assistente sociale nei suoi
rapporti del 14 febbraio 2013 e del 18 gennaio 2017.
Ne discende, dunque, che il grado di invalidità parziale come
casalinga va stabilito nel 29% rispettivamente nel 29,5% dal 2015
in poi.
2.19
Visti i
gradi d’impedimento sopra determinati, per la parte salariata dello 0-3% (cfr.
consid. 2.12) e per quella casalinga del 29% e del 29,5% (cfr. consid. 2.17),
rispettando la suddivisione dei campi d’attività (50% salariata e 50%
casalinga; cfr. consid. 2.11) e in applicazione del metodo misto, il grado
d’invalidità globale si attesta dal 2007 al 2014 al 15-16% (50
[parte salariata] x 1-3% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x
29% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 0,5-1,5% + 14,5%)
rispettivamente al 14,75% dal 2015 (50 x 0% + 50 x 29,5%), arrotondato al 15%
secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2.
In queste circostanze, le percentuali di invalidità determinate in
virtù del metodo misto non consentono l'attribuzione di una rendita di
invalidità all'assicurata, perciò la decisione impugnata va modificata in tal senso
per quanto concerne il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015 durante il
quale l'amministrazione ha concesso alla ricorrente il diritto a un quarto di
rendita.
2.20
Come già accennato in
precedenza (cfr. consid. 2.3), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una
modifica degli artt. 27 OAI e 27bis OAI.
Ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 OAI, per mansioni consuete secondo
l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica
s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di
familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI, per mansioni consuete secondo l’articolo 7
capoverso 2 LAI di membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta
nella comunità.
Secondo l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità
di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che
svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono
sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete (lett. b).
L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado
d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le
modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando
l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è
calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno
(lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado
d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett.
b).
Giusta l’art. 27bis cpv. 4 OAI, per il calcolo del grado
d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota
percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento
delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto
invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il
grado d’occupazione di cui al cpv. 3 lettera b e un’attività lucrativa
esercitata a tempo pieno.
La disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre
2017.
prevede al cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti
di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1°
dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a
revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.
L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata
in vigore della presente modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni
consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una
rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché
il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta,
se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4
determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.
Va qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di
principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della
realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o
che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03,
consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2,
DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta
Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica
che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale
secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in
vigore (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
Inoltre, con lettera Circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che
“per tutte le prime richieste di prestazioni
pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31
dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato
in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”.
In concreto, la richiesta di prestazioni dell'ottobre 2011 è stata
evasa dall'Ufficio AI con la decisione formale qui in oggetto, non ancora cresciuta
in giudicato.
Se dunque il TCA ha già applicato il vecchio diritto per il
calcolo delle prestazioni da aprile 2012 (sei mesi dopo la domanda di
prestazioni) al 31 dicembre 2017, per il periodo dal 1° gennaio 2018 occorre
applicare le nuove norme appena esposte.
In assenza di un contratto di lavoro al momento dell'insorgenza
del danno alla salute, l'amministrazione ha calcolato il reddito da valida
dell'assicurata sulla base dei dati statistici del settore della vendita, categoria
47, donna (Fr. 4'296.- nel 2012 e Fr. 4'380.- nel 2014), l'ha riportato su 41,8
ore alla settimana e sull'anno, riprendendolo poi nella misura lavorativa del
50% (doc. 114).
Per quanto concerne l'eventuale diritto della ricorrente a una
rendita di invalidità dal 1° gennaio 2018, aggiornando il dato del 2014 al
2016, l'Ufficio AI ha ottenuto un reddito da valida di Fr. 55'500.- (docc. 138
e 139) che, non contestato come tale, va correttamente ritenuto in ragione del 100%
secondo i nuovi disposti legali in vigore dal 2018 (art. 27bis cpv. 3 OAI.).
Quanto al reddito ipotetico da invalida, anch'esso è stato aggiornato
al 2016 (Fr. 4'344,98) e poi riportato su 41,7 ore lavorative, ottenendo così un
reddito annuo di Fr. 54'355,67.
Tenuto conto della riduzione di rendimento per motivi medici del
30% dall'aprile 2015 e della riduzione per motivi personali del 15% per
attività leggere e per altri fattori di riduzione, si ha un reddito ipotetico
da invalida di Fr. 32'342.-, a cui il TCA si attiene.
Dal raffronto dei redditi si giunge a un grado di invalidità
parziale per la parte salariata del 41,73% ((Fr. 55'500.- [reddito da
valida riportato al 100%] - Fr. 32'342.- [reddito da invalida]) : Fr.55'500.- x
100).
Tenuto conto, per la parte casalinga, del precedente grado di
invalidità parziale stabilito nel 29,5%, dal 1° gennaio 2018 il grado
di invalidità globale è dunque del 36% (50 [parte salariata]
x 41,73% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 29,5% [tasso di
impedimento nelle mansioni consuete]).
Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 17 aprile 2018,
anche questo grado AI, come per il periodo esaminato in precedenza, non dà
diritto alla ricorrente ad una rendita AI neppure dal 1° gennaio 2018.
2.21
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico della ricorrente.
2.22
Quest’ultima ha chiesto di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria facendo valere la sua
indigenza siccome al beneficio dell'assegno familiare integrativo (doc. VII).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che
prevede che:
"
1.
L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2.
L'assistenza giudiziaria è
concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,
l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3.
Essa è esclusa se la
procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, non va dimenticato che non solo non è stato dato seguito alle
richieste di carattere medico della ricorrente, avendo il TCA confermato le
conclusioni tratte dai periti nominati dall’Ufficio assicurazione invalidità che
hanno dato atto di una capacità lavorativa sostanzialmente diversa da quella pretesa
dai curanti dell'assicurata. Anche per quanto concerne l'aspetto medico, la
proposta di calcolo dell'insorgente è totalmente errata (doc. XVI).
Per di più, la circostanza che il calcolo effettuato dall'Ufficio
AI è manifestamente sbagliato tanto da non solo rifiutarle il diritto al quarto
di rendita, ma per di più ciò ha comportato anche un peggioramento della
situazione rispetto a quanto deciso dall'Ufficio AI, fa sì che le possibilità
di successo erano alquanto remote. Infatti, l'assicurata avrebbe dovuto avere
un'invalidità parziale come casalinga di almeno l'80% per potere poi giungere a
un'invalidità globale del 40%, ciò che era alquanto improbabile sulla scorta
del suo stato di salute acclarato dai periti.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre
l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e va modificata nel senso che dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015
l'assicurata non ha diritto a una rendita di invalidità.
2. L'istanza di assistenza giudiziaria
è respinta.
3. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti