Lexipedia

Decisione

32.2018.79

Attribuzione rendita temporanea a Salariata 50%/casalinga 50%.TCA conferma perizia pluridisciplinare.Per il calcolo economico,l'UAI ha erroneamente riportato al 50% i redditi da valida e invalida (100

28 maggio 2019Italiano162 min

Source ti.ch

Fatti

I nuovi certificati medici di inizio anno 2016 (doc. 89) sono

stati trasmessi all’SMR il quale, dopo un aggiornamento presso il neurochirurgo

dr. med. __________ (doc. 97), il 26 agosto 2016 (doc. 99) ha ritenuto

opportuno sottoporre l’assicurata a una perizia reumatologica da parte del dr.

med. __________ quale complemento della perizia del 25 giugno 2015, al fine di

capire l’evoluzione dello stato di salute dal giugno 2015 – se c’è stato un

peggioramento -, i limiti funzionali e le risorse.

Nel frattempo, v’è stato un aggiornamento anche in ambito psichico

presso lo psichiatra curante dr. med. __________ (doc. 106).

Il 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. __________ dell’SMR ha ripreso

le conclusioni della perizia reumatologica del 12 ottobre 2016 (doc. 107), secondo

cui lo stato di salute era sostanzialmente invariato rispetto alla perizia pluridisciplinare

di un anno prima.

Il 20 dicembre 2016 (doc. 110) è stata effettuata una nuova

inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica che

ha stabilito un’invalidità del 29,5% e la consulente in integrazione

professionale ha confermato il 6 giugno 2017 (doc. 113) la sua precedente

posizione del 2014 e ha effettuato i calcoli del grado di invalidità (docc.

115-119).

1.4 Con progetto di decisione del

31 agosto 2017 (doc. 120) l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto

di rendita provvisoria dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015 dopo avere

calcolato dal 2007, ossia dalla scadenza dell’anno d’attesa, e per ogni anno

fino al 2015, la perdita di guadagno per la parte salariata e come casalinga,

per giungere a un grado di invalidità totale arrotondato al 40%, mentre dal 16

aprile 2015 il grado di invalidità totale era del 35,5% e non raggiungeva quindi

più il minimo richiesto.

Il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, FMH

psichiatria e psicoterapia, si è pronunciato il 22 novembre 2017 (doc. 135) sui

nuovi rapporti medici prodotti dall’assicurata unitamente alle osservazioni del

20 ottobre 2017 (doc. 133), concludendo che non erano atti a modificare i

precedenti rapporti finali SMR.

Pertanto, il 17 aprile 2018 (doc. A) l’Ufficio assicurazione

invalidità ha emesso una decisione con cui ha confermato integralmente il

progetto anche dopo avere aggiornato il calcolo della perdita di guadagno al

2018.

1.5 Il 17 maggio 2018 (doc. I) RI

1, sempre patrocinata dallo RA 1, ha chiesto al Tribunale di riconoscerle il

diritto a una rendita di tre quarti o intera dal 1° aprile 2012 stante un grado

di invalidità variabile da almeno il 60% al 100% a dipendenza del periodo di

malattia.

La ricorrente ha ricordato che le è stata diagnosticata una seria

scoliosi dorsolombare destro-convessa di circa 25° nel 1996 e di essere stata

operata nel 1998 senza tuttavia ottenere beneficio, tanto che a causa dei ricorrenti

problemi alla schiena ha continuato a lavorare come cassiera e venditrice fino

al maggio 2005. Le tre gravidanze (2006, 2008 e 2012) hanno peggiorato la

situazione, tanto che nel febbraio 2011 il marito è rientrato da __________ per

occuparsi della famiglia e nell’ottobre 2011 ha inoltrato una domanda AI.

Tuttavia, l’assicurata ha fatto notare che i vari rapporti medici allestiti sia

dal medico curante dr. med. __________ sia dal dr. med. __________ come pure

dal medico SMR non indicano alcunché in merito alla sua inabilità lavorativa

nelle mansioni consuete, che quindi non è stata indagata in modo approfondito

tenuto conto delle difficoltà di accudimento dei figli.

L’assicurata ha altresì messo in dubbio l’indipendenza

dell’assistente sociale che ha effettuato le due inchieste domiciliari, essendo

una funzionaria dell’Ufficio AI e non un perito esterno come avviene per le

perizie mediche. Peraltro, le inchieste si sono svolte a tavolino, ovvero sono

state poste solo delle domande alle quali l’assicurata ha risposto passando in

continuazione dalla posizione seduta a quella eretta, ma non è stata valutata

nello svolgimento delle mansioni consuete. Inoltre, neppure è stata informata

dell’esito della perizia, né ha potuto vederla e prendere posizione per tempo,

ciò che viola il suo diritto di essere sentita.

Ad ogni modo, il risultato dell’inchiesta sarebbe manifestamente

sbagliato, giacché l’importanza assegnata alle varie attività non teneva conto

della situazione reale di una famiglia con bambini piccoli e il relativo grande

carico di lavoro (N. 3085 CIGI) e non è stata accertata la sua effettiva

inabilità lavorativa in ambito domestico né quantificato il tempo di lavoro

prestato dal marito per supplire ai suoi impedimenti. L’esigibilità della

collaborazione del coniuge è stata fissata dall’assistente sociale, valutazione

che invece dovrebbe spettare al TCA. Il grado di importanza per la cura dei

bambini avrebbe poi dovuto essere di almeno il 50% contro il 20% ritenuto

dall’assistente sociale. Va considerato che il marito ha dovuto lasciare il

posto di lavoro in Svizzera interna, dove i salari sono più alti, per rientrare

in Ticino ad occuparsi al 100% della famiglia dal febbraio 2011 al gennaio 2016

e quindi il suo apporto supera ampiamente ciò che viene ritenuto come

normalmente esigibile dalla giurisprudenza. Egli ha continuato a occuparsi

esclusivamente della famiglia e non ha più esercitato alcuna attività lucrativa

a causa dell’impossibilità della moglie di fare fronte ai suoi compiti di madre

e casalinga. Dal gennaio 2016, il nuovo lavoro del marito con orari dalle 15

alle 24 gli ha permesso di conciliare l’attività lavorativa con la necessità di

occuparsi in modo sempre più importante della famiglia (doc. G).

La ricorrente ha rilevato che il nuovo intervento del 13 gennaio

2015 ha sostanzialmente peggiorato l’intensità dei dolori irradianti nel

polpaccio e sul versante laterale del piede sinistro.

Nell’agosto 2016 (doc. H) il dr. med. __________ ha stabilito

un’incapacità lavorativa del 100% come venditrice e a settembre 2016 (doc. I)

lo psichiatra dr. __________ ha attestato un disturbo emotivamente instabile

tipo Borderline (F60.31), un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave

con sintomi biologici (F33.11), una modificazione duratura della personalità

secondaria a malattia cronica e dolore cronico, ciò che dava luogo a

un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 aprile 2015 al 27 settembre 2016.

La ricorrente ha rilevato come anche questo rapporto medico non

chieda esplicitamente informazioni riguardo all’inabilità lavorativa in

attività domestiche.

Quanto alla seconda perizia neurologica del dr. __________ del 10

ottobre 2016, essa non prenderebbe in considerazione altre comorbidità, come quella

neurologica e quella psichica.

Come la prima del 2013, l’insorgente ha altresì contestato la

seconda inchiesta domiciliare avvenuta il 20 dicembre 2016 (doc. L), poiché

essendo subentrate delle patologie psichiatriche l’inchiesta avrebbe dovuto

tenere conto che se la riduzione della capacità lavorativa è dovuta ad aspetti

psichici o cognitivi, allora deve essere dato maggior peso ai pareri dei medici

specialisti (N. 3083 CIGI). Seguendo poi il N. 3086 CIGI, occorre dare maggior

peso alle indicazioni fornite dai medici specialisti e dunque al dottor __________,

che con lettera del 25 settembre 2017 (doc. M) ha confermato quanto esposto nel

rapporto del 30 settembre 2016 e quindi un’inabilità lavorativa del 100%, non

senza sottolineare il trattamento ad altissimo dosaggio di Venlafaxina,

analgesici e neurolettici con scopo ansiolitico e analgesico.

Nell’ottobre 2017 (doc. N) il neurochirurgo dr. med. __________ ha

constatato un peggioramento della lombalgia e della radicolopatia, ribadendo la

necessità di un intervento chirurgico e considerando l’interessata non abile al

lavoro al 100%, mentre non si è pronunciato sulla capacità in attività

domestiche. Da parte sua, lo psichiatra curante ha ribadito il 15 maggio 2018

(doc. P) che l’assicurata era completamente inabile anche nella attività di

casalinga dal 21 aprile 2015 in poi.

In conclusione, l’insorgente ha evidenziato come la sua inabilità

lavorativa sia in attività professionale sia in attività adatte, come anche

nell’attività di madre e casalinga, sia stata accertata in modo lacunoso e

arbitrario e che i formulari forniti dall’Ufficio AI per i rapporti medici non

siano idonei all’accertamento della capacità lavorativa in ambito domestico non

prevedendo neppure la domanda su questa tematica. Anche le inchieste per

l’economia domestica hanno indagato la sua inabilità lavorativa in modo

arbitrario, assegnando l’importanza alle varie attività senza tenere conto

della tenera età dei bambini e quindi del relativo grande carico di lavoro.

Nemmeno viene accertata l’effettiva inabilità lavorativa della ricorrente né

quantificato il tempo in ore dell’aiuto prestato dal marito, valutazione che

spetta all’autorità giudicante e non all’assistente sociale, né tiene conto del

parere dei medici specialistici in ambito psichico. Le inchieste sono state

allestite senza la necessaria indipendenza e imparzialità del perito, ledendo

poi il suo diritto di essere sentita.

Pur peggiorando la situazione dal punto di vista neurologico,

reumatologico e psichiatrico, la ricorrente ha rimproverato all’amministrazione

di avere ritenuto come dal 16 aprile 2015 il suo grado di incapacità lavorativa

sia solo del 30% in attività adeguate, perciò la decisione impugnata non

considera affatto i pareri specialistici del neurochirurgo dr. med. __________

e dello psichiatra dr. __________ che, entrambi, hanno certificato un’inabilità

lavorativa totale dal 2015 ad oggi. Malgrado ciò, nemmeno è stata richiesta una

perizia pluridisciplinare aggiornata, l’unica agli atti essendo risalente al

2015.

Infine, l’insorgente ha fatto presente come nel calcolo della

rendita non sia stato considerato il periodo di inabilità lavorativa del 100%

dal 16 gennaio al 16 aprile 2015.

1.6 Sentito il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale che si è pronunciato sulla validità

dell’inchiesta a domicilio per casalinghe e sul rapporto del collega psichiatra

curante (doc. VIII/1), con risposta del 12 giugno 2018 (doc. VIII)

l’amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, contestando in primo luogo

la pretesa violazione del diritto di essere sentita dell’assicurata, avendo

essa avuto la possibilità di prendere visione dell’incarto e di esprimersi al

riguardo dopo il progetto di decisione del 2017.

L’Ufficio AI ha osservato di avere fondato la valutazione della

residua capacità lavorativa sulla dettagliata, completa e approfondita perizia

pluridisciplinare effettuata dal Servizio Accertamento Medico e sulla successiva

perizia reumatologica di decorso del dr. med. __________, i quali hanno tenuto

conto delle valutazioni specialistiche esterne oltre che dei propri personali accertamenti.

Alla perizia SAM del 13 agosto 2015 va dunque conferita piena forza probatoria

avendo tenuto conto di tutte le affezioni invalidanti di cui era affetta

l’assicurata e giungendo a una conclusione logica della sua capacità lavorativa.

Nel rapporto del 12 ottobre 2016 il perito reumatologo ha constatato che lo

stato di salute dell’assicurata risultava sostanzialmente invariato rispetto alla

sua precedente valutazione e si era espresso pure sull’abilità come casalinga.

Alla luce del parere del dr. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, in assenza di prove atte a inficiare la valutazione del SAM e

dell’SMR, le stesse sono valide basi di giudizio e non è dunque giustificato

esperire ulteriori accertamenti di natura medica. È quindi da ritenere

dimostrato che dal 16 aprile 2015 l’assicurata risultava abile al lavoro al 30%

nell’attività abituale di venditrice e al 70% in attività adeguate rispettose

dei limiti funzionali così pure al 70% come casalinga.

Il grado di invalidità è stato determinato con il metodo misto.

In merito alla valutazione effettuata dall’assistente sociale come

casalinga attraverso le due inchieste economiche secondo la giurisprudenza in

materia, l’Ufficio AI ha osservato che sulla base degli accertamenti fatti

presso il domicilio dell’assicurata e dopo avere fissato gli impedimenti per

ogni mansione consueta, nei due rapporti l’assistente sociale ha stabilito una

limitazione complessiva del 29% e del 29,5%. Le singole attività domestiche

sono state ripartite conformemente al N. 3086 CIGI ed è stato tenuto conto

della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall’obbligo di reciproca

assistenza e cooperazione alla prosperità dell’unione coniugale conformemente

all’art. 163 CC, ciò che qui ha permesso di ritenere sicuramente adeguate le

percentuali di impedimento evidenziate per le mansioni che comportavano un

maggior impiego e sforzo fisico, che tenevano giustamente conto della

collaborazione del marito. Secondo l’Ufficio AI, valutando i singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti l’assistente sociale ha tenuto conto

delle dichiarazioni dell’assicurata riguardo alle limitazioni ad eseguire

alcune attività domestiche, impedimenti che sono compatibili con le difficoltà

accertate dal profilo medico. Non va poi dimenticato che le conclusioni

dell’assistente sociale sono state confermate dallo psichiatra dell’SMR e ciò

conformemente alla giurisprudenza, che richiede una valutazione da parte di uno

specialista quando si è in presenza di disturbi psichici. Peraltro, di massima,

alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza

rispetto all’inchiesta economica per casalinghe, poiché per l’assistente

sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti da una patologia

psichica (STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011). Nel caso concreto, il grado di

invalidità del 29% determinato a seguito dell’inchiesta domiciliare equivale a

quello del 30% emerso dalla valutazione peritale e va così confermato.

Per la parte salariata, nel raffrontare i redditi la ricorrente

non ha contestato i dati statistici utilizzati, perciò l’amministrazione ha

rinviato integralmente ai calcoli esposti nella decisione.

Infine, in merito al periodo di inabilità lavorativa completa in

qualsiasi attività dal 16 gennaio al 16 aprile 2015, l’Ufficio AI non l’ha

considerato ai fini della determinazione del diritto alla rendita, perché il

peggioramento intercorso non è durato oltre i tre mesi (art. 88bis OAI).

1.7 Chiesta (doc. X) e ottenuta

una proroga (doc. XI), il 23 agosto 2018 (doc. XII) la ricorrente ha prodotto

un nuovo certificato medico del 30 luglio 2018 (doc. O) del dr. med. __________

(doc. O) e del 22 agosto 2018 (doc. W) del dr. med. __________ (doc. W), sulla

scorta dei quali ha ribadito le proprie pretese.

In via subordinata, ha chiesto che dopo l’interruzione al 31

luglio 2015 del diritto al quarto di rendita, dal 1° gennaio 2018 rinasca il

diritto a una mezza rendita di invalidità.

La ricorrente ha criticato la presa di posizione del dr. med. __________,

imputandogli di non avere sufficientemente considerato le sue difficoltà nella

cura dei figli e nei lavori domestici, tanto che i figli, seppure ancora

piccoli (6, 9 e 12 anni), hanno iniziato a collaborare ai lavori domestici

accanto al marito che si è accollato tutte queste incombenze oltre al lavoro di

cuoco che svolge dalle 15 alle 24.

In seguito, l’assicurata ha nuovamente evidenziato l’incompletezza

e l’inattendibilità delle perizie, in particolare delle inchieste economiche e

della perizia psichiatrica.

A suo dire, nell’inchiesta economica del 2013 e in quella del 2016

non v’è alcun paragone riguardante l’attività dell’assicurata prima del danno

alla salute con quella che può svolgere in seguito. Non è stato detto che prima

dell’insorgenza del danno l’interessata si occupava da sola dei due figli

piccoli perché il marito lavorava fuori Cantone per garantire un’entrata

economica maggiore e nemmeno che egli ha dovuto rinunciare a tale lavoro per

tornare a casa nel febbraio 2011 per occuparsi al 100% della famiglia.

L’assistente sociale non ha proceduto a un confronto delle attività domestiche

prima e dopo il danno alla salute e nemmeno ha quantificato l’aiuto del marito

e dei bambini, valutando invece, seppure non di sua competenza, l’esigibilità

dell’aiuto del marito. Anche l’importanza assegnata alle varie funzioni

nell’economia domestica dipende dalla struttura familiare e dall’analisi

dell’attività della persona prima del danno alla salute; in specie, le

inchieste economiche sono contraddittorie e hanno assegnato delle percentuali

di importanza e di impedimento ridicole per la cura dei bambini. Non sono

inoltre stati elencati tutti i lavori che vengono delegati al marito e neppure

quantificate le ore che egli presta per la cura dei figli e della casa. La

ricorrente ha quindi proposto una diversa ripartizione dei compiti e degli

impedimenti, per giungere a un’invalidità complessiva (salariata e casalinga)

del 42%.

Anche la perizia psichiatrica della dr.ssa __________ non è

dettagliata a sufficienza, perché non analizza nello specifico l’inabilità

nella cura dei figli e nell’attività domestica, ma solo in ambito

professionale. La ricorrente ha evidenziato una contraddizione: pur avendo la

perita ripetutamente constatato che il marito ha lasciato il lavoro di cuoco

per accudire la famiglia, ha ritenuto che essa era abile al 100% nell’attività

di casalinga potendo organizzarsi nei tempi e nei compiti come già faceva e per

di più dopo avere affermato che doveva continuare le cure psichiche.

Inoltre, la prognosi indicata dalla psichiatra stride con quella,

favorevole, esposta dal dr. med. __________ dell’SMR nel 2016.

L’insorgente ha infine criticato il calcolo del grado AI,

affermando che sulla scorta del nuovo metodo misto di calcolo si ottiene un

risultato di 50,181% dal 1° gennaio 2018, contro i 35,615% della decisione

impugnata.

1.8 Il 10 settembre 2018 (doc.

XIV) l’amministrazione ha preso posizione sulle contestazioni della ricorrente

dopo avere sentito il dr. med. __________ sui due nuovi referti medici prodotti

(doc. XIV/1) e ha ribadito che l’assistente sociale ha debitamente spiegato i

motivi per i quali ha attribuito una determinata percentuale di impedimento

considerando i limiti funzionali accertati dai medici e l’esigibilità di aiuto

da parte dei familiari. Inoltre, le inchieste sono state esaminate e approvate

dai medici.

L’Ufficio AI ha infine confermato il calcolo del grado di

invalidità, ricordando che i redditi da valida e da invalida sono stati

riportati alla percentuale di impiego del 50%, ma che anche se si riportassero

entrambi al 100% il risultato non cambierebbe.

1.9 Nello scritto del 24

settembre 2018 (doc. XVI) la ricorrente ha nuovamente contestato il metodo

misto di calcolo utilizzato dall’amministrazione riproponendo la sua soluzione,

che sarebbe conforme all’art. 27bis OAI modificato dal 1° gennaio 2018 e che giungerebbe

a un grado AI totale del 50,181%.

Inoltre, con il nuovo metodo il grado di invalidità delle mansioni

consuete è determinato mediante il confronto delle attività, ciò che invece

l’assistente sociale non ha proceduto a fare, non confrontando le attività

svolte prima e dopo l’aggravarsi del suo stato di salute, ma limitandosi a una

lacunosa descrizione delle attività casalinghe a quel momento, sia nella prima

inchiesta del 2013 sia nella seconda del 2016, dove, in quest’ultima, il

raffronto è stato addirittura fatto con le attività svolte al momento della

prima inchiesta e non prima dell’aggravarsi del suo stato di salute. La

circostanza che i medici abbiano avallato dette inchieste non è determinante,

avendo i medici ambiti di competenza diversi dagli assistenti sociali.

Da ultimo, la ricorrente ha puntualizzato alcuni aspetti sollevati

dai suoi due medici curanti confrontandoli con il parere del dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale.

1.10 Il 29 aprile 2019 (doc. XVIII)

il giudice delegato ha informato la ricorrente della possibilità di una reformatio

in pejus dandole la possibilità di ritirare il ricorso, ma con scritto del

17 maggio 2019 (doc. XIX) l'insorgente ha comunicato di mantenere il ricorso.

considerato in diritto

2.1 Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l’Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito

all’assicurata, salariata al 50% e casalinga al 50%, una rendita di invalidità

temporanea di un quarto solo per il periodo intercorrente dal 1° aprile 2012 al

31 luglio 2015, poiché sulla base della perizia pluridisciplinare del 13 agosto

2015, del complemento peritale del 12 ottobre 2016 e dell’inchiesta domiciliare

del dicembre 2016, dal profilo medico è stato riscontrato che la situazione era

stazionaria dal profilo reumatologico, mentre era migliorata in ambito psichico.

La ricorrente sarebbe inabile al lavoro al 60% nella sua attività di venditrice

al dettaglio dal 2006 e al 70% dal 16 aprile 2015, mentre abile al 40% dal

gennaio 2006 e al 70% dal 16 aprile 2015 in altre attività adeguate così come

casalinga. Dal calcolo effettuato con il metodo misto di raffronto risulterebbe,

tenuto conto del grado di invalidità come casalinga del 29% dal 2007 e del 29,5%

dal 2015, un grado AI complessivo, arrotondato, del 40% dal 2007, ma del 35%

dall’aprile 2015, perciò tre mesi dopo il miglioramento la rendita di

invalidità decadrebbe in virtù dell’art. 88a cpv. 2 OAI.

2.2 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid.

1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U

156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3 Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è

possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica

l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al

guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.

76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità

dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge

le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,

in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona

senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in

particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le

attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano

soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,

amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi

escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti

l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015

nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così

valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare

mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158

consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente,

applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995,

pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità

se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio

2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni

consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati

nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura

e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per

mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di

religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate

le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate

nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger

- G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale

1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Come emerge dalle spiegazioni pubblicate

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza

del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione

dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo

parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018

concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09

della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque

posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività

lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che soddisfano il criterio

dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di

svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.

Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le

attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate

a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in

casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno

dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più

espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate

spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli

adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il

nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che

possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività nell’ambito delle

mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è

determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si

tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro

pagamento.

È per esempio il caso di lavori domestici necessari

come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia

domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la

pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la

manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri

familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività

dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici

che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle

attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione

esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a

prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno

alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere

conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni

consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle

attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente

ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate

quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi

dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito

delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la

modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015

e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come

deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta

domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i

lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica comprendono queste

cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell’alloggio, acquisti e altre

commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai

familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087

CIGI).

Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal

confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita

dall’assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla

disabilità (N. 3085 CIGI).

2.4 Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2.

In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento

delle mansioni consuete e valutare il grado di invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal

TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo

misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a

tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è

conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata

una violazione dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151).

Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137

V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.

In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato

la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in

considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello

svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo

misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che

esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia

domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5

cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo

giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività

lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle

mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità.

In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V

51).

Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a

tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle

mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto

dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a

tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle

mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione

nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico

d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr.,

al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Ancorché non applicabile alla presente fattispecie, va ricordata

la giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio

2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del

rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte

europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un

riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei

diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF

aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di

un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del

metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF

9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)

che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non

va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6

CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8

CEDU preso da solo.

La Corte europea - ricordato che non incombe a lei annullare e/o

abrogare delle disposizioni di diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU

e che le sue sentenze hanno essenzialmente un carattere declaratorio - ha

precisato che la Svizzera può scegliere liberamente, nella misura in cui queste

soluzioni siano compatibili con le conclusioni di questo giudizio, in quale

maniera conformarsi all’art. 46 CEDU evidenziando che, avuto riguardo

all’insieme delle circostanze e al principio della sicurezza del diritto, la

violazione della CEDU ravvisata nel caso esaminato non esige che si rimettano

in discussione gli atti o le situazioni giuridiche analoghe stabilite

precedentemente a questa sentenza (sul tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17

marzo 2016).

Nella STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I

50, pronunciandosi sulla domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 20

luglio 2008 a seguito della succitata sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016

della Corte europea dei diritti dell’uomo, la nostra Massima istanza ha

evidenziato che la pronuncia della Corte europea concerneva un’assicurata che,

al beneficio del diritto ad una rendita quale salariata al 100%, si è vista in

seguito negare il diritto alle prestazioni solo perché, ritenuta la nascita dei

figli e la conseguente riduzione del grado di occupazione, è stata considerata

come una lavoratrice a tempo parziale con mansioni consuete (conduzione di

un’economia domestica).

Questo nuovo status, essendo un motivo di revisione, ha avuto come

conseguenza il cambiamento del metodo da applicare per il calcolo del grado di

invalidità - dal metodo ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di

assicurati con un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto

(valido nei casi di attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni

consuete) - che, nel caso concreto, ha portato alla soppressione della rendita

in via di revisione rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla

rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

L’Alta Corte ha perciò concluso che vi è una violazione dell’art.

14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le scelte (rientranti nella sfera di

protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla persona assicurata costituiscono la sola

causa del cambiamento di status e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo

di calcolo del grado d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione

della rendita in via di revisione rispettivamente la limitazione temporale del

diritto alla rendita riconosciuta con effetto retroattivo.

In una tale costellazione, allorquando questa è riconducibile unicamente

ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con

un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con

mansioni consuete, per ristabilire uno stato conforme alla CEDU bisogna

rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi dell’art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale ha pertanto concluso che in questo

caso la soppressione del diritto ad una rendita non è conforme alla CEDU. Per

la ricorrente ciò ha significato che il diritto alla mezza rendita andava

ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

La nostra Massima istanza - rilevato che le precedenti considerazioni

portavano all’accoglimento della domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28

luglio 2008 e rinviando alla Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016

dell’UFAS - ha infine specificato che il giudizio del 2 febbraio 2016 della

Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, all’infuori della

costellazione descritta al considerando 4.1, nulla mutava all’applicabilità del

metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17 febbraio 2017).

L’interpretazione data dal Tribunale federale nella DTF 143 I 50

(STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è stata criticata dalla dottrina (u. Kieser, Gemischte Methode: ein Blick

auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474);

A. Mengis, IV Mutloser Entscheid

des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

Con sentenza 9C_604/2016 del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF

143 I 60, il Tribunale federale ha confermato il contenuto della DTF 143 I 50,

aggiungendo al considerando 3.3.3 che la stessa non si applica soltanto nel

caso di soppressione di una rendita in caso di revisione allorquando questa è

riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e meglio al passaggio da

assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di assicurato attivo

parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel caso di riduzione della

prestazione in caso di revisione.

Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come

l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il

Consiglio federale sta cercando di trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento

vedi la STCA 32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio

2017).

Come detto, il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli

27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19

dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre

2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado

d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello

di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo

parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro

e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella

sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in

vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

2.5 Al fine di determinare il

metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche

rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza

decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza

nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla

necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996

AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30

agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc,

La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la

volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in

regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012

consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).

Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad

ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività

esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF

117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer,

op. cit., pag. 288; Blanc, op.

cit., pag. 190-191).

2.6 Trattandosi infine

dell’attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante

giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V

120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04

del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a

cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato

ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di

revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.7 Nel caso di specie, a seguito

della domanda di prestazioni del 2011 e dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti

determinanti, il Servizio Medico Regionale ha reputato necessario, il 23 maggio

2014 (doc. 56), sottoporre l’assicurata a una perizia pluridisciplinare

(neurologica, reumatologica e psichiatrica).

La perizia è stata allestita il 13 agosto 2015 (doc. 79), dopo che

il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l’assicurata i giorni

9, 11, 15, 18 e 25 giugno 2015 per accertamenti pluridisciplinari

ambulatoriali. Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione

dal 1998 al 2015, il SAM ha esposto l’anamnesi familiare, personale-sociale e

professionale, patologica, sistemica, le affezioni attuali, la descrizione

della giornata e la terapia.

Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status

dell’assicurata, gli esiti degli esami di laboratorio effettuati il 31 marzo

2015 e degli esami radiologici del 14 novembre 2014.

Il 15 giugno 2015 il dr. med. __________, specialista FMH in

reumatologia, ha sottoposto l’assicurata a una valutazione e nel suo rapporto

del 19 seguente (doc. 79 pag. 275) ha esposto l’anamnesi reumatologica da terzi

dal 1998 al 2015, i dati soggettivi (dolori brucianti cervicali irradianti

occipitofrontali associati a dolori brucianti alla muscolatura dei trapezi

bilaterali, omerali bilaterali, a formicolii a tutte le dita delle mani, dolori

alla coscia sinistra che irradiano tutto l’arto, camminare 10min), i dati oggettivi

con lo stato generale, il sistema locomotore (colonna vertebrale e

articolazioni periferiche) e quello nervoso cursorio.

Il reumatologo aveva individuato 10 su 18 punti fibromialgici

positivi e aveva osservato che durante l’anamnesi del dolore l’assicurata era

rimasta seduta spostandosi ogni tanto sulla sedia, movimenti eseguiti anche

quando stava seduta sul bordo del lettino durante l’esame clinico; in posizione

eretta manteneva l’arto inferiore sinistro scaricato. Inoltre, prima e dopo

l’esame clinico l’interessata si era spogliata e rivestita autonomamente;

mostrava una zoppia antalgica a sinistra che si risolveva dopo alcuni passi.

Lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di emisindrome del dolore cronico a sinistra in: discopatie

L4/L5 e L5/S1, importanti disturbi statici del rachide tendenzialmente piatto

con scoliosi destroconvessa dorsale e sinistroconvessa lombare, esiti da

spondilodesi di derotazione TH11-L4 il 6 gennaio 1998, esiti da decompressione

microchirurgica osteolegamentosa L5/S1 a sinistra per claudicatio neurogena S1

a sinistra, prevalente, il 13 gennaio 2015, decondizionamento e sbilancio

muscolare. Periartropatia omeroscapolare a destra.

Quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa è

stata individuata una sindrome fibromialgica generalizzata.

Nella sua valutazione il perito ha riassunto l’iter medico a cui

si è sottoposta l’assicurata con le visite e le operazioni chirurgiche e ha esposto

di volta in volta i dati soggettivi lamentati. Egli ha rilevato che l’esito

dell’intervento chirurgico del 1998 è stato inizialmente favorevole, con

tuttavia recrudescenza dei dolori dorsolombari in occasione delle prime due

gravidanze nel corso del 2005 e del 2008 e infine un netto peggioramento dei

dolori con pure apparizione dell’irradiazione nell’arto inferiore sinistro nel

corso del 2012. Anche il decorso della decompressione microchirurgica

osteolegamentosa L5/S1 a sinistra del 13 gennaio 2015 ha avuto un decorso

sfavorevole. A suo dire, i documentati 10 su 18 punti fibromialgici positivi

ripartiti con una certa simmetria alla parte superiore e inferiore del corpo,

che definivano la diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata fino a quel

momento mai descritta dai curanti, erano in grado di spiegare gran parte dei

dolori riferiti dall’assicurata.

L’esperto non aveva opzioni terapeutiche reumatologiche da

proporre in grado di migliorare la capacità funzionale e di carico residua,

secondo cui l’assicurata poteva molto spesso sollevare e portare pesi fino a

5kg all’altezza dei fianchi, talvolta fino a 5kg sopra l’altezza del petto;

poteva maneggiare molto spesso attrezzi di precisione, spesso attrezzi di media

entità, di rado attrezzi pesanti; la rotazione manuale era normale.

L’assicurata poteva di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado

effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta e

inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in avanti,

poteva spesso assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la

flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. Essa

poteva assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata e in piedi di

lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni

corporee al bisogno. Infine, l’interessata poteva molto spesso camminare fino a

50 metri, talvolta oltre 50 metri, come pure talvolta camminare su terreno

accidentato e salire le scale, ma mai quelle a pioli.

Il reumatologo ha da ultimo ricordato che l’assicurata era stata

valutata il 10 ottobre 2013 dal dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna attivo presso il Servizio Medico Regionale, il quale era

giunto alla conclusione che l’interessata era inabile al lavoro nella misura

del 70% nella sua attività di venditrice, mentre in un’attività medio

leggera era inabile al 30%, lo stesso come casalinga. Secondo il perito,

tale valutazione era applicabile fino al giorno dell’intervento neurochirurgico

di decompressione osteolegamentosa L5/S1 a sinistra del 16 gennaio 2015;

successivamente, e per la durata di tre mesi, l’assicurata andava considerata

inabile al lavoro totalmente, quindi dal 16 gennaio al 16 aprile 2015; dal 16

aprile 2015 l’esperto ha riconfermato l’inabilità lavorativa del 70%

come venditrice e l’incapacità lavorativa del 30% sia in attività adatta

allo stato di salute attuale tenendo conto di tutti i limiti funzionali e di

carico indicati, sia come casalinga, sempre dal 16 aprile.

Il 18 giugno 2015 il dr. med. __________, FMH neurologia, ha

visitato l’assicurata e il giorno seguente (doc. 79 pag. 269) ha redatto la sua

perizia esponendo l’anamnesi, lo stato neurologico con la documentazione

radiologica del 2012 e del 2014 e la sua valutazione, in cui ha evidenziato di

non avere trovato, all’esame neurologico, deficit a livello dei nervi cranici e

degli arti superiori, agli arti inferiori non v’erano deficit motori, ma un

deficit sensitivo alla gamba sinistra piuttosto a chiazze concernente la

coscia, il polpaccio latero-posteriore, con una distribuzione chiaramente non radicolare;

v’era poi assenza del riflesso achilleo sinistro che indicava una pregressa

lesione radicolare S1.

Nelle sue conclusioni lo specialista ha ritenuto che l’assicurata

presentava una sintomatologia algica diffusa, insorta progressivamente oltre 8

anni dopo un intervento per scoliosi toracolombare, non riferibile a una

patologia neurologica specifica, ma di competenza principalmente reumatologica,

alla quale si doveva aggiungere una molto probabile residua componente

radicolare L5 e S1 a sinistra con deficit sensitivi, ma non motori e con una

probabile componente dolorosa. La sintomatologia alla gamba sinistra non si

associava a deficit motori e il solo deficit sensitivo come pure la componente

algica determinava sintomi che potevano causare al massimo un’incapacità

lavorativa medico-teorica del 20% - da intendere come riduzione del

rendimento poiché avrebbe dovuto evitare un carico eccessivo della colonna lombare

come pure attività particolarmente pesanti - soprattutto per l’attività di

venditrice, che tende a sollecitare in modo relativamente costante la colonna

vertebrale durante il giorno in posizione principalmente eretta, dal novembre

2014. Per un’attività adeguata che permetteva all’assicurata di non sollecitare

in modo rilevante la colonna vertebrale, che fosse particolarmente leggera, era

abile al lavoro al 100%. Il neurologo ha infine segnalato che teoricamente

dal punto di vista neurologico sarebbero stati possibili provvedimenti di

integrazione professionale, tenendo soprattutto presente della componente

algica alla gamba sinistra, che più rilevanti risultavano gli aspetti

reumatologico-ortopedici nel determinare limitazioni funzionali e che l’interessata

lamentava cefalee di tipo principalmente tensivo che non comportavano

limitazioni funzionali maggiori.

Nel rispondere ai quesiti posti dall’Ufficio AI il perito ha

diagnosticato, con influsso sulla capacità lavorativa, una sindrome

lombovertebrale cronica in: stato dopo stabilizzazione di scoliosi

toracolombare da TH11 e L4 nel 1998, probabile residua sindrome radicolare mista

L5 e S1 a sinistra su stenosi foraminale di origine anche discale L5/S1 a

sinistra, stato dopo intervento di microdiscectomia L5/S1 a sinistra e sindrome

radicolare algica con lievi deficit sensitivi. Le cefalee tensive e la sindrome

algica cronica a tutto il corpo non spiegata da patologia neurologica

costituivano le diagnosi senza influsso.

Inoltre, egli ha precisato che dal 2011 fino a quel momento v’era

stato un certo peggioramento degli aspetti neurologici e che soprattutto da

allora erano apparsi i sintomi irradianti alla gamba sinistra riferibili almeno

in parte alla componente radicolare. Non aveva proposte terapeutiche specifiche

dal profilo neurologico.

Infine, l’11 e il 25 giugno 2015 la dr.ssa med. __________,

specialista in psichiatria, ha avuto due colloqui con l’assicurata della durata

di 80 rispettivamente 35 minuti e nel suo rapporto dell’8 luglio 2018 (doc. 79

pag. 254) ha presentato i dati clinici, con l’esame clinico secondo AMDP

8-System in cui ha esposto l’anamnesi, il referto psichico (in cui non ha

rilevato disturbi dello stato di coscienza o vigilanza o fenomeni fobici,

compulsivi o ossessivi, sintomi psicotici quali produzioni deliranti o disturbi

della percezione, ma disturbi dell’attenzione, umore depresso con dichiarazione

di malessere per la condizione attuale, sentimenti di colpa per non riuscire a

rispondere alle richieste dei figli e del marito che le dava un grande aiuto, ha

riferito un sentimento di insufficienza personale e di inadeguatezza in quanto

l’assicurata avvertiva la sensazione di valere molto poco o di essere diventata

un’incapace, viveva un ritiro sociale poiché si sentiva giudicata male dalle

altre persone e ciò le faceva nascere una certa rabbia per la sua condizione,

completamente diversa da quella che era prima del suo matrimonio e prima della

nascita dei figli, insonnia da risvegli notturni multipli accompagnati dalla

presenza di dolori, riduzione del desiderio sessuale) e il referto somatico.

La psichiatra ha analizzato le conseguenze sulla capacità di

lavoro secondo lo schema MINI ICF-APP che descrive le risorse e i deficit,

riscontrando nessun grado di disabilità per il rispetto delle regole e

nell’integrazione nel gruppo, una disabilità lieve nell’emettere giudizi,

nell’assertività, nel contatto con gli altri e nelle relazioni intime, un grado

di disabilità moderato nell’organizzazione dei compiti, nella flessibilità,

nelle competenze, nella persistenza non essendo in grado di assolvere

pienamente i compiti per tutto il periodo necessario, nella cura di sé, un

grado di disabilità tra moderato e grave nelle attività spontanee, mentre tra

grave e completa nella mobilità non uscendo più da sola avendo paura di stare

male, le girava la testa. In conclusione, dal lato psichiatrico nella

professione precedente di venditrice/cassiera nelle condizioni attuali avrebbe

potuto avere qualche difficoltà, mentre per altri lavori, tenendo presenti le

sue limitazioni, in un ambiente adatto avrebbe potuto giovare per un aiuto

all’evoluzione della condizione psicopatologica in atto.

La perita ha evidenziato nell’anamnesi psicofarmacologica che dal

2014 l’interessata assumeva psicofarmaci, poi ha descritto le attività e le

abitudini dell’assicurata e il trattamento psichiatrico attuale (Venlafaxina e

colloqui settimanali con lo psichiatra).

Sono infine state esposte le constatazioni e le conclusioni, in

cui la psichiatra ha espresso il suo punto di vista dopo avere anche avuto un

colloquio con il dr. __________, psichiatra curante. La perita ha confermato la

diagnosi provvisoria del collega - anche perché aveva in cura da pochissimo

tempo l’interessata - di un disturbo di personalità emotivamente instabile tipo

Borderline (ICD-10: F60.31) derivante dalla storia della sua infanzia e dalle

figure dei suoi genitori i cui comportamenti potevano essere probabilmente la

causa dell’insorgenza di un disturbo di personalità.

L’esperta ha osservato che tutto andava bene sino alle gravidanze,

con l’esacerbazione della problematica algica somatica. Prima di allora,

durante la giovinezza, era felice, solare, aperta e allegra, mentre oggi c’è

stata questa caduta depressiva che, a suo dire, aveva una causa

multifattoriale. La componente algica aveva una sua parte, ma molto era da

ascrivere a questa completa trasformazione della sua vita da “libera” a

“chiusa” in casa con i tre figli e il marito. L’assicurata non ha saputo

rispondere alla domanda del perché ha fatto altri figli dopo l’emergere della

situazione dolorosa successiva alla prima gravidanza; da ciò è seguito che il

marito ha rinunciato al suo lavoro di cuoco per trasformarsi in casalingo, ma a

lungo andare questa situazione, secondo l’interessata, si stava rivelando

controproducente: reattività e rabbia in lei e nel marito, sensi di colpa e

recriminazioni, ma tutto questo con una sicura ricaduta sui figli. Come non

avere una deflessione del tono dell’umore, anche se, d’avviso dell’esperta, non

così intensa come dichiarato dal dr. med. __________, tanto che al secondo

colloquio, probabilmente anche con l’aumento dell’antidepressivo, l’assicurata

già dichiarava un miglioramento delle sue condizioni psichiche e la sospensione

del neurolettico forse già stava determinando una riduzione dell’astenia.

Nel secondo colloquio l’assicurata ha informato la psichiatra che se

il marito non trovava lavoro rischiava la perdita del permesso di soggiorno,

lavoro che stava già cercando da tempo, ma era in dubbio viste le sue (di lei) condizioni

di salute. L’interessata ha detto alla perita che la ripresa del lavoro da

parte del marito avrebbe giovato a tutti, ma lei avrebbe avuto bisogno di aiuto

per portare i figli a scuola a causa delle sue condizioni fisiche. L’esperta ha

affermato di non essere d’accordo con il dr. med. __________ nel valutare la

capacità lavorativa psichica nulla, primo perché non corrispondeva al vero circa

le capacità dell’assicurata di attingere alle sue risorse endopsichiche che

avrebbero potuto aiutarla anche a fronteggiare la componente algica somatica e

secondo la ricaduta sui figli sarebbe stata dal punto di vista

educativo/formativo un modello disadattivo circa le modalità di fronteggiare

gli eventi avversi della vita. Perciò la dr.ssa __________ ha suggerito che il

marito trovasse assolutamente un lavoro, anche perché era angosciante per

l’interessata il solo pensiero che lui rientrasse in __________ lasciando la

famiglia da sola, che vi fosse un supporto per accompagnare i figli a scuola e

che l’assicurata fosse aiutata a trovare un’occupazione di lavoro al domicilio

inizialmente per un tempo di lavoro limitato in base alle sue attuali

disponibilità psico-fisiche, poi da valutare.

Le diagnosi sono state di disturbo borderline di personalità

(ICD-10: F60.3) e di disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente, lieve

(ICD-10: F33.0). La perita ha spiegato di essere d’accordo con l’anamnesi

riportata dal curante, ma non per l’intensità. Per il disturbo di personalità

si ritrovava l’instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’umore e

nell’impulsività, la rabbia con alle volte anche la perdita di controllo. Per

il disturbo depressivo la psichiatra ha confermato la presenza di deflessione

del tono dell’umore, pensieri pessimistici e di autosvalutazione e di colpa.

Nell’attività da ultimo esercitata quale venditrice/cassiera la

capacità lavorativa era del 70% sia per una limitazione del tempo di

lavoro sia del rendimento, determinato dalla presenza di tensioni, di

irritabilità, accompagnato dalla facile stancabilità che determinano

un’esecuzione delle mansioni con più lentezza e anche con una ridotta

attenzione e concentrazione. A suo dire, una riduzione della capacità

lavorativa era presente dal 2014 e l’evoluzione fino a quel momento era

stazionaria.

La prognosi a medio-lungo termine era difficile da evidenziare, ma

l’esperta ha preventivato una prognosi stazionaria con una però possibilità di

miglioramento o peggioramento a seconda del decorso delle affezioni somatiche e

del mantenimento comunque della presa in carico psicoterapeutica e

psicofarmacologica. A suo avviso, in questo caso anche la condizione familiare

avrebbe potuto avere un grosso influsso sia positivo che negativo sulle

condizioni psichiche dell’assicurata.

Quali misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute la

perita ha indicato che l’assicurata doveva continuare la presa in carico

psichiatrica e psicoterapeutica oltre che un sostegno per la gestione dei

figli; tutto ciò avrebbe potuto avere un influsso positivo sulla capacità

lavorativa dal profilo psichico e sulla ripresa totale al 100% della funzione

psichica in 12 mesi, come pure un’integrazione alla psicoterapia con un

approccio specifico sul trauma/integrazione della personalità quale la terapia

EMDR.

Non erano invece necessari provvedimenti integrativi o

professionali, visto che l’assicurata presentava comunque conservate capacità

di rispettare le regole, una certa flessibilità e competenza.

In una attività in cui poteva gestire la sua ridotta persistenza,

la facile affaticabilità e i tempi di esecuzione dei compiti che a quel momento

avevano una latenza piuttosto lunga, l’assicurata era abile al 70%,

inteso come limite funzionale e di rendimento.

Come casalinga non v’era alcuna limitazione a svolgere tale

attività in ragione del 100%, in quanto poteva organizzarsi nei tempi e

nei compiti come già faceva.

Il 12 agosto 2015 alle ore 11 i periti del Servizio Accertamento

Medico e i dr. med. __________, __________ e __________ hanno avuto modo di

discutere del caso in teleconferenza in modo esaustivo. Alla luce delle

consultazioni dei tre specialisti, il SAM ha posto le diagnosi con e senza

influsso sulla capacità lavorativa stabilite dai singoli esperti.

Nella valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività svolta, gli

esperti hanno ritenuto che dal 16 aprile 2015 l’assicurata presentava una

capacità lavorativa del 30% (limiti funzionali, di carico, di rendimento

con necessità di pause supplementari) come venditrice diplomata presso un

negozio di scarpe a causa delle patologie di tipo reumatologico, neurologico e

psichiatrico.

Su piano psichiatrico la presenza di facile esauribilità

psicofisica, la deflessione del tono dell’umore, l’irritabilità e la presenza

di tensioni oltre che un ridotto livello di attenzione e concentrazione

comportavano un ridotto rendimento e del tempo di lavoro per la necessità di pause

supplementari. Sul piano neurologico le limitazioni comportavano la non

esigenza di mansionari che sollecitavano in modo relativamente costante la

colonna vertebrale durante il giorno in posizione principalmente eretta. Dal

profilo reumatologico valevano le limitazioni di carico e funzionali stabilite

dall’esperto. I periti hanno precisato che le limitazioni di ordine psichiatrico

e somatico non andavano considerate cumulabili, in quanto l’importante

limitazione per l’attività di venditrice evidenziata dal lato reumatologico

copriva ampiamente anche quelle psichiatriche e reumatologiche.

Per quanto concerne l’evoluzione cronologica della capacità

lavorativa della ricorrente, gli esperti del SAM hanno ricordato che essa era

stata valutata dal Servizio Medico Regionale come abile al 40% dal 2006

e poi al 30% dall’ottobre 2013, valutazioni con le quali i periti concordavano

pienamente. Successivamente, dall’intervento di chirurgia della schiena

effettuato il 16 gennaio 2015, e per la durata di tre mesi e quindi fino al 16

aprile 2015, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro in misura totale

per qualsiasi attività lucrativa. Dopodiché, abile al 30%.

La sua capacità lavorativa in attività adeguate, tenendo

conto delle limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo, era del 70%

intesa come rendimento globalmente ridotto sull’arco di un’intera giornata

lavorativa, ma con la necessità di pause supplementari. Attività adeguate erano

quelle in cui l’assicurata poteva gestire la sua ridotta persistenza, la facile

affaticabilità e i tempi di esecuzione dei compiti che a quel momento avevano

una latenza piuttosto lunga. Inoltre, il mansionario doveva rispettare

pienamente tutti i limiti funzionali e di carico espressi in ambito

reumatologico e neurologico. Così come per la capacità in attività precedente,

tale capacità esisteva dal 2006 (valutazione SMR), fatta eccezione per il

periodo dal 16 gennaio al 16 aprile 2015, in cui l’assicurata andava

considerata totalmente inabile in qualsiasi attività.

Come casalinga, la capacità lavorativa medico-teorica

globale era del 70% (giornata lavorativa usuale con limiti funzionali,

di carico e di rendimento) e ciò a decorrere dal marzo 2013, ossia da quando

c’è stata la prima inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica.

Quali provvedimenti professionali medicalmente sostenibili è stato

indicato l’aiuto al collocamento in attività meglio adatte al suo attuale stato

di salute sin da subito, tenendo conto della valutazione della consulente in

integrazione professionale del 30 dicembre 2013. Inoltre, dal lato psichiatrico

l’assicurata doveva continuare con la presa a carico in corso e necessitava di

un sostegno per la gestione dei figli. Era possibile un miglioramento psichico

se c’era una presa a carico psichiatrico-psicoterapeutico e l’appoggio

familiare, con la possibilità anche di una ripresa totale della funzione

psichica nell’arco di un anno.

Sulla scorta di questa perizia pluridisciplinare, il 15 settembre

2015 (doc. 81) il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna,

attivo presso il Servizio Medico Regionale, nel rapporto finale SMR ha confermato

le diagnosi stabilite dagli esperti del Servizio Accertamento Medico, così come

i gradi di incapacità lavorativa (nell’attività precedente: 60% dal 2006

al 9 ottobre 2013, 70% dal 10 ottobre 2013 al 15 gennaio 2015, 100%

dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 70% dal 17 aprile 2015 in poi; in

attività adeguate: 40% dal 2006 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16

gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in poi; come

casalinga: 30% dal 1° marzo 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16

gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in avanti; in tutti i

casi intese come riduzione del rendimento fermo restando determinate

limitazioni funzionali sia dal punto di vista psichico sia reumatologico),

osservando che la prognosi era stazionaria dal profilo reumatologico e

favorevole dal punto di vista psichiatrico. Sul piano neurologico la capacità

lavorativa non era limitata, mentre l’inabilità lavorativa stabilita dalla

psichiatra era coperta anche da quella evidenziata dalla perizia reumatologica,

perciò non erano cumulabili.

Il 24 agosto 2016 (doc. 97) il dr. med. __________, FMH in

neurochirurgia, espressamente interpellato dall’amministrazione, si è pronunciato

sullo stato di salute dell’assicurata.

Essa presentava una sintomatologia dolorosa radicolare L5 bilateralmente,

in un territorio di lombalgie. Era emersa una discopatia sottogiacente la

stabilizzazione realizzata fino a L4, cioè una discopatia L4-L5, L5-S1 come

segni di scompenso inferiore della stabilizzazione realizzata nel 1998.

L’intervento di prolungamento della stabilizzazione che egli ha

proposto non è stato realizzato. Come venditrice l’assicurata risultava inabile

al 100% dal 2005 in poi, ma anche in qualsiasi altra attività.

Alla luce di ciò, il medico SMR ha ritenuto necessario il 26

agosto 2016 (doc. 99) un complemento della perizia del 25 giugno 2015 in ambito

reumatologico da parte del dr. med. __________, il quale avrebbe dovuto

esaminare l’evoluzione dello stato di salute dal giugno 2015, i limiti

funzionali e le risorse, accertando se v’era stato un peggioramento delle

condizioni di salute, visto che il dr. med. __________ aveva affermato che

l’intervento del gennaio 2015 non aveva dato il miglioramento aspettato né in

termini di radicolopatia né in termini di lombalgia.

Nel frattempo, l’Ufficio AI ha interpellato il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, curante dell’assicurata dall’aprile 2015, il

quale il 30 settembre 2016 (doc. 106) ha diagnosticato un disturbo emotivamente

instabile tipo borderline (ICD-10: F60.31), un disturbo depressivo ricorrente

di grado medio-grave con sintomi biologici (ICD-10: F33.11) e una modificazione

duratura della personalità secondaria a malattia cronica e dolore cronico.

Lo psichiatra ha osservato che all’ultimo incontro di tre giorni

prima le condizioni dell’assicurata apparivano sofferenti nonostante

l’importante psicofarmacoterapia sostenuta; essa presentava diverse

comorbidità, perciò era in dubbio se affrontare un altro intervento chirurgico

proposto dal dr. med. __________. Era in cura con 300mg di Venlafaxina e in

alcuni momenti 450mg, Vimovo 2/die e Seroquel 25mg, Stilnox.

L’inabilità lavorativa era del 100% dalla sua presa a

carico a causa dei disturbi dell’umore e del carattere, oltre che per la

malattia ortopedica, e non era possibile una ripresa lavorativa.

Egli ha altresì rilevato che la paziente era a quel momento “praticamente inidonea anche all’accudimento dei figli,

accudimento di cui in realtà è caricato quasi a tempo pieno il marito della

paziente.”.

Nella perizia del 12 ottobre 2016 (doc. 107) il dr. med. __________,

che ha esaminato l’interessata due giorni prima, ha riproposto l’anamnesi

personale dal 1998 fino al referto del 24 agosto 2016 del neurochirurgo,

l’anamnesi sistematica, sociale con l’esito della perizia pluridisciplinare, i

dati soggettivi e le constatazioni oggettive con l’esame della colonna

vertebrale, delle articolazioni periferiche (12 su 18 punti fibromialgici

positivi) e l’esame neurologico cursorio.

Il perito ha osservato che durante l’anamnesi del dolore, durata

25 minuti, l’interessata si muoveva ogni tanto sulla poltrona; al termine, si è

riavviata prontamente, senza esitazione e senza segni di risparmio né del

rachide né degli arti superiori e inferiori, recandosi senza zoppicare verso la

sala visite dove si è svestita e rivestita autonomamente. Durante la

valutazione in posizione eretta, ogni tanto muoveva l’arto inferiore sinistro

piegando il ginocchio.

Nella sua valutazione il reumatologo ha esposto i risultati del

suo esame oggettivo paragonandoli alla situazione riscontrata il 15 giugno 2015

e ha concluso che “in sintesi, lo stato di

salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente del

15.6.2015, non è sostanzialmente mutato.”. I sintomi accusati, i

deficit funzionali fatti valere e poi dimostrati durante l’esame clinico si

spiegavano, in parte, con le alterazioni strutturali dimostrate fino a quel

momento. Il perito ha osservato che, come già il 15 giugno 2015, il fabbisogno

analgesico non era proporzionato all’intensità dei sintomi accusati

dall’assicurata sull’arco delle 24 ore; a quel momento ella beneficiava di una

psicofarmacoterapia utile ad aumentare la soglia del dolore in presenza di una

sindrome fibromialgica generalizzata. Inoltre, sebbene muscolarmente

decondizionata, egli ha rilevato che l’interessata non veniva sottoposta a un

trattamento fisioterapico adatto, limitandosi a un’elettroterapia peraltro

iniziata poco prima la perizia.

Lo specialista ha quindi posto la diagnosi di sindrome

panvertebrale con componente spondilogena prevalentemente lombare cronica a

sinistra, cronica, in note discopatie L4/L5 e L5/S1, esiti da decompressione

microchirurgica osteo-legamentosa L5/S1 a sinistra il 13 gennaio 2015, esiti da

spondilodesi di derotazione TH11-L4 il 6 gennaio 1998, importanti disturbi

statici del rachide, tendenzialmente piatto con scoliosi destroconvessa

dorsale, sinistroconvessa lombare, decondizionamento e sbilancio muscolare,

metatarsalgie a sinistra, in piedi cavi bilaterali, neurinoma di Morton inter-metatarsale

II-III a sinistra, sindrome fibromialgica generalizzata.

Il trattamento analgesico in corso, a dire del perito, andava

potenziato rendendolo proporzionale alla sintomatologia algica generalizzata

presente 24 ore su 24 e andava avviata una riabilitazione attiva della

muscolatura, in grado di stabilizzare la colonna vertebrale rispettivamente le

articolazioni periferiche.

Tuttavia, queste opzioni terapeutiche non erano in grado di

migliorare la capacità funzionale e di carico residua vista la stabilità dello

stato di salute rispetto alla visita peritale del 2015, che rimaneva

sovrapponibile a quella allora accertata.

Questi limiti, ha precisato il reumatologo, non prendevano in

considerazione eventuali comorbidità neurologiche e psichiatriche ed erano applicabili

sia durante le ore lavorative sia durante il tempo libero. V’erano dunque

risorse fisiche che permettevano di reintegrare l’assicurata professionalmente.

Pertanto, anche dopo tale rivalutazione peritale reumatologica, il

dr. __________ ha riconfermato che l’assicurata, dal 16 aprile 2015, risultava

inabile al lavoro in misura del 70% per l’attività di venditrice e del 30%

sia in attività adatta allo stato di salute, che teneva pienamente conto dei

limiti funzionali e di carico indicati, sia come casalinga, sempre dal 16

aprile 2015.

Nel rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016 (doc. 108) il dr. med.

__________, FMH medicina interna, ha aggiornato la diagnosi sulla scorta della

nuova valutazione del dottor __________, ha confermato i gradi di incapacità

lavorativa e i limiti funzionali come pure la prognosi, rilevando che lo stato

di salute era sostanzialmente invariato alla seconda perizia e che era

raccomandabile un potenziamento del trattamento analgesico e una riabilitazione

attiva della muscolatura.

Il 20 dicembre 2016 (doc. 110) l’assistente sociale ha effettuato

una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica stabilendo il grado d'invalidità al 29,5%.

A seguito del progetto del 31 agosto 2017 (doc. 120) di

attribuzione di una rendita temporanea di un quarto dal 1° aprile 2012 al 31

luglio 2015, unitamente alle sue osservazioni (doc. 133) l’assicurata ha

prodotto all’amministrazione quattro documenti.

Il certificato del 19 settembre 2017 del dr. med. __________

indicava che l’assicurata era in terapia con Lyrica 100mg e Co-Dafalgan 30mg

come rimedio contro il dolore e che aveva seguito 4 cicli di fisioterapia dal 3

ottobre 2016 all’11 luglio 2017, così come risultava dalle relative

prescrizioni allegate.

Nel referto del 25 settembre 2017 il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha confermato quanto affermato nel suo precedente

di un anno prima. Le condizioni di salute dell’assicurata erano caratterizzate

da un disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi biologici

e fasi ricorrenti di gravità medio grave nell’ambito di un disturbo instabile

tipo borderline e una modificazione duratura della personalità secondaria a

malattia cronica e a dolore cronico.

Lo psichiatra ha osservato che agli ultimi incontri le condizioni

dell’assicurata apparivano sempre sofferenti con poco beneficio dalle terapie

antalgiche proposte dai chirurghi, secondo cui le prospettive erano quelle di

un probabile nuovo intervento. La paziente continuava con un trattamento alto

dosato di Venlafaxina 300mg/die, in alcuni momenti 450mg/die, analgesici e

neurolettici con scopo ansiolitico e analgesico.

Dal suo punto di vista, l’assicurata non era in grado di svolgere

l’attività di venditrice a causa dei problemi di salute. A suo dire, valutare

una ipotetica probabilità della capacità di lavoro in un’attività differente era

un esercizio senza scopo, non essendo raggiunte ancora le condizioni di

stabilità clinica necessarie (vedi intervento chirurgico) per potere ipotizzare

eventuali progetti di reinserimento lavorativo.

Anche come casalinga l’assicurata si doveva appoggiare

costantemente al marito essendo impossibilitata a farlo in maniera adeguata da

sola.

Lo psichiatra si è poi espresso sulla perizia della collega,

confermando che a fronte delle diagnosi da lui poste, esisteva una diversa

valutazione della capacità lavorativa dell’interessata con argomentazioni che,

a suo modo di vedere, risultavano alquanto incoerenti e confuse.

Il dr. med. __________ ha reso un referto il 20 ottobre 2017 in

cui, come nel 2014, ha ritenuto giustificata la soluzione chirurgica.

Il neurochirurgo ha altresì giudicato che l’assicurata non era

abile nella sua attività professionale in ragione del 100% e anche

nell’attività di casalinga, poiché la sintomatologia dolorosa non le permetteva

in quel momento di essere completamente attiva. Egli ha infine osservato che

l’interessata era stata valutata anche dallo psichiatra dr. __________ e sul

piano anche reumatologico in ambito peritale e che vi era una certa

concordanza.

Il 22 novembre 2017 (doc. 135) il dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, si è pronunciato per conto del Servizio Medico

Regionale sia sull’inchiesta per casalinghe, ritenendola completa ed esaustiva

dal lato medico-assicurativo, sia sui referti allegati alle osservazioni al

progetto di decisione.

A proposito del rapporto del dr. med. __________, il medico SMR ha

rilevato che il curante si è limitato ad affermare che l’assicurata non sarebbe

stata completamente attiva come casalinga a causa dei dolori, ma non ha

ulteriormente approfondito l’argomento.

Sul rapporto del dr. med. __________ ha osservato che ha elencato

la terapia medicamentosa a bassa posologia, ma che non v’era alcuna menzione di

risorse, limiti, inabilità lavorativa in genere.

Infine, per il medico SMR lo psichiatra dr. __________ ha

confermato il suo precedente apprezzamento e ha rilevato che l’assicurata

faceva riferimento al marito nell’attività di casalinga, ma ciò era già noto ed

era stato indicato dall’assistente sociale nell’inchiesta del 2016.

Pertanto, nessuno di questi documenti presentava fatti nuovi

rispettivamente modificazioni significative di fatti noti tali da modificare le

precedenti prese di posizione dell’SMR.

La decisione del 17 aprile 2018 (doc. A) dell'Ufficio AI ha

confermato il progetto di decisione di attribuzione temporanea di un quarto di

rendita.

Con il ricorso l’assicurata ha presentato diversa documentazione

risalente agli anni 2011 (docc. C e D), 2012 (doc. E) e 2013 (doc. F), come

pure i più recenti citati referti del 2016 e del 2017 dei dr. med. __________ (docc.

H e N) e __________ (docc. I e M).

Il nuovo rapporto del 15 maggio 2018 (doc. P) dello psichiatra

curante ribadisce che le condizioni dell’assicurata erano ancora instabili a

causa della nota patologia. A suo dire, l’interessata era completamente inabile

al lavoro soprattutto come venditrice a causa della problematica grave

invalidante legata al disturbo psichiatrico e alle note condizioni ortopediche.

Questa condizione si riferiva anche all’attività di casalinga e di madre,

essendo evidenti le limitazioni presentate dall’assicurata, che doveva ricorrere

in maniera continua e sostanziale all’aiuto del marito. La condizione era

ancora lungi dall’essere stabilizzata anche perché era in previsione, non

appena le condizioni l’avessero permesso, un ennesimo intervento chirurgico per

permetterle di recuperare una qualità di vita e una riduzione della sofferenza

legata ai dolori cronici. Inoltre, il dr. med. __________ ha ricordato che l’interessata

riceveva una terapia alto dosata con antidepressivi con effetto anche

analgesico a livello centrale proprio per permetterle di avere una condizione

più sopportabile. I cambiamenti terapeutici psicologici avvenuti dalla sua

presa a carico dal 21 aprile 2015, se da una parte hanno permesso di innalzare

la soglia di sofferenza, per quanto riguarda particolarmente le percezioni dei

dolori non hanno comportato delle riduzioni dell’incapacità lavorativa, che

rimaneva totale sin dall’aprile 2015.

Per quanto concerne l’opinione della perita psichiatra, egli ha

ribadito essere incoerente la sua valutazione, che a fronte delle diagnosi

poste ha reso una valutazione del tutto ottimistica delle capacità di recupero

somatiche e psichiche dell’assicurata. Il curante ha ricordato che la diagnosi

di disturbo di personalità borderline difficilmente permetteva che le

ipotetiche risorse dell’interessata potessero essere messe a frutto in senso

prognostico e terapeutico. Anzi, il disturbo e l’evoluzione che egli ha

attestato di modificazione duratura della personalità rendeva conto di una cronicizzazione

peggiorativa delle sue condizioni.

In conclusione, a causa delle diverse comorbidità presentate e la

prospettiva di dover affrontare nuovi interventi chirurgici, lo psichiatra

curante ha ritenuto assolutamente utopistico pretendere dall’interessata una

residua capacità lavorativa tenendo conto anche delle difficoltà determinate

dalle patologie accertate di poter inserire in un contesto di lavoro normale

una persona presentante tali limitazioni.

Per il dr. med. __________ dell’SMR, che il 29 maggio 2018 (doc.

VIII/1) si è pronunciato sul parere del collega, appariva inverosimile

un’inabilità completa nei lavori domestici e come madre, perché se ciò fosse

stato vero, allora si sarebbe dovuto annunciare il caso all’Autorità regionale

di protezione, giacché i figli sarebbero rimasti abbandonati a se stessi dal

primo pomeriggio a notte inoltrata, visto che il padre lavorava dalle 15 alle

24. In nessun documento è stata, anche solo ipotizzata, una condizione di questo

genere.

Inoltre, lo psichiatra ha osservato che il dr. med. __________ non

si è espresso in modo chiaro ed oggettivo in termini di risorse e limiti

funzionali sia in una qualsiasi attività lavorativa sia nelle attività

consuete, cosicché il suo certificato appariva come un diverso apprezzamento

del curante dello status noto e già valutato in sede di Servizio Medico

Regionale.

In conclusione, in assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni

significative di fatti noti, per il dottor __________ rimanevano valide le

precedenti prese di posizione dell’SMR.

Il dr. med. __________ ha reso il 30 luglio 2018 (doc. O) una valutazione

più dettagliata riguardo alla capacità lavorativa dell’assicurata nella sua

attività di venditrice, in attività lavorative adeguate e come casalinga e

nella cura dei figli, esprimendo per ciascuna ipotesi i gradi di inabilità

lavorativa che egli ha rilevato in occasione dei consulti del 29 settembre

2014, del 24 agosto 2016, del 20 maggio 2017 e del 28 luglio 2018.

In sostanza, l’inabilità lavorativa come venditrice era

inizialmente dell’80%, poi è salita al 100% dal 2016, mentre in attività

adeguate e come casalinga è sempre stata del 50% sin dalla visita del 2014.

Il 22 agosto 2018 (doc. W) il dr. med. __________ si è espresso

sulla terapia farmacologica adottata sin dall’inizio della presa a carico da

parte sua dell’assicurata, rilevando che la Venlafaxina era arrivata al

dosaggio massimo efficace nelle prime settimane del trattamento iniziato il 21

aprile 2015 e che tale dosaggio era ancora quello attualmente dispensato

(300mg/die), con eccezionali puntate massime a 450mg/die nei periodi di

particolare esacerbazione dei dolori della colonna vertebrale. Occasionalmente

erano stati pure dispensati ansiolitici, ipnotici, antidolorifici e protettori

della mucosa gastrica. Il curante ha spiegato che tale trattamento era

principalmente indicato con una duplice funzione: da una parte riequilibrare lo

stato timico della paziente, dall’altra agire sulla soglia di percezione del

dolore migliorando possibilmente la sua qualità di vita e potenzialmente

riducendo il dosaggio di farmaci analgesici e antiinfiammatori ad azione

centrale. Questa terapia dava occasionalmente nausea, vertigini, insonnia,

disturbi dell’apparato digerente e sudorazioni profuse soprattutto la notte. Lo

psichiatra ha osservato che dovere sopravvivere grazie a dosaggi impegnativi di

farmaci psicotropi non era una prospettiva allettante, anche se era una scelta

obbligata almeno fino a quando non sarebbe stato possibile trovare una

soluzione di carattere chirurgico.

Quanto all’opinione espressa dal dottor __________, il curante ha

precisato che l’assicurata poteva contare sulla presenza del marito che lavorava

il pomeriggio e la sera, eccetto il giovedì e il venerdì che era sempre in

casa. Quanto ai tre figli, l’ultimo di sei anni avrebbe iniziato la prima

elementare e l’anno precedente frequentava l’asilo con servizio mensa.

Pertanto, le abilità di casalinga erano limitate a un’attività di controllo e

supervisione, potendo contare su una buona collaborazione dei bambini.

Infine, lo psichiatra ha ripreso le diagnosi poste dalla dr.ssa __________

affermando che essa aveva confermato quanto da lui diagnosticato come pure i

limiti funzionali, quali facile esauribilità psico-fisica, deflessione del tono

dell’umore con un’aumentata irritabilità reattiva e deficit di attenzione e

concentrazione. Come in precedenza, il dr. __________ ha ritenuto che a causa

delle patologie sofferte la capacità lavorativa dell’assicurata in ambito

domestico e di cura dei figli era pressoché nulla.

In conclusione, il complesso quadro clinico presentato

dall’interessata con una patologia dell’apparato osteoarticolare e una

concomitante patologia psichiatrica legata a un disturbo dell’umore e a un

disturbo della personalità, con la prospettiva a medio termine di dover

affrontare ennesimi interventi chirurgici alla colonna vertebrale, rendevano a

suo dire del tutto inverosimile e utopistico pretendere da lei una residua

capacità di guadagno.

Su questi ultimi due referti dei curanti della ricorrente si è

pronunciato il 5 settembre 2018 (doc. XIV/1) il dr. med. __________.

A proposito del parere del neurochirurgo, il medico SMR ha affermato

che l’apprezzamento dello specialista non si era modificato dal 24 agosto 2016

e quindi da prima della perizia del dr. med. __________ del 12 ottobre 2016. Di

conseguenza, si trattava di un diverso apprezzamento del curante dello stato di

salute valutato in perizia e confermato dall’SMR nel rapporto finale del 18

ottobre 2016.

Quanto al rapporto del dr. med. __________, lo stesso non

aggiungeva nuove informazioni mediche e prendeva posizione sulle risorse come

casalinga, affermando al termine della prima pagina che queste erano limitate,

mentre nella seconda pagina erano pressoché nulle. In assenza di una oggettiva

descrizione dello status, si trattava di una posizione ben poco chiara che non

era in grado di modificare la sua precedente presa di posizione del 29 maggio

2018, che il dr. med. __________ ha confermato integralmente.

2.8 Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel." (…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins

traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine

valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.9 Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

"

(…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra

l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le

nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”.

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per potere

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca

un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op.

cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione secondo

cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con

il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non

vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,

la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa

e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in

presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni

modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove,

tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.10 Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi della documentazione medica agli atti non può che confermare

l’operato dell’amministrazione.

A seguito della domanda di prestazioni del 2011 l’Ufficio AI ha

debitamente interpellato i medici curanti dell’assicurata e ha trasmesso i

nuovi referti medici raccolti al Servizio Medico Regionale, il quale nel mese

di ottobre 2013 ha convocato l’assicurata per una visita diretta e in seguito

ha ritenuto necessario sottoporla a una perizia specialistica in ambito

psichiatrico, reumatologico e neurologico, compito che è stato eseguito nel

2015 dal Servizio Accertamento Medico.

Dopodiché, alla luce del parere del 2016 del neurochirurgo curante

secondo cui l’intervento chirurgico del gennaio 2015 non avrebbe prodotto il

miglioramento sperato dei disturbi dell’assicurata, il medico SMR ha ritenuto

opportuno aggiornare la situazione dal profilo reumatologico, perciò il perito

che già aveva valutato l’assicurata nel giugno 2015 l’ha rivista nell’ottobre

2016, confermando lo stato di salute dell’interessata precedentemente

riscontrato.

I nuovi referti medici specialistici indaganti le condizioni di

salute dell’assicurata sul piano somatico e psichiatrico, prodotti con le

osservazioni al progetto di decisione, sono stati valutati nel 2017 da uno

psichiatra del Servizio Medico Regionale, il quale ha pure esaminato i successivi

referti degli stessi neurochirurgo e psichiatra curanti prodotti nel 2018 durante

la procedura di ricorso.

Per quanto concerne l’aspetto somatico, i periti del Servizio

Accertamento Medico hanno avuto modo di esaminare l’assicurata mediante esami

di laboratorio e radiologici agli atti, oltre che dal profilo neurologico e reumatologico.

Essi si sono basati sulla documentazione medica risalente alla prima diagnosi

di seria scoliosi dorsolombare destroconvessa di 25° del 1996, fino ad arrivare

ai giorni in cui hanno valutato di persona la ricorrente.

Dall’esame diretto dell’interessata è emerso, da parte del dr.

med. __________, FMH in neurologia, un deficit sensitivo alla gamba sinistra

piuttosto a chiazze, concernente la coscia, il polpaccio lateroposteriore, con

una distribuzione non chiaramente radicolare; inoltre, egli ha segnalato

l’assenza del riflesso achilleo sinistro, reperto oggettivo che stava ad

indicare una pregressa lesione radicolare S1. Complessivamente, l’assicurata

presentava una sintomatologia algica diffusa insorta progressivamente dopo

l’intervento per scoliosi toracolombare nel 1998, non riferibile a una

patologia neurologica specifica, ma di competenza principalmente reumatologica.

La sintomatologia alla gamba sinistra non si associava a deficit motori e il

solo deficit sensitivo, come pure la componente algica, a dire del perito

determinava sintomi che potevano causare al massimo un’incapacità lavorativa

medico-teorica del 20% soprattutto per l’attività di venditrice, mentre

in attività adeguate e leggere, che permettevano all’assicurata di non sollecitare

in modo rilevante la colonna vertebrale, la capacità lavorativa era totale.

Come casalinga, infine, il neurologo aveva osservato che le limitazioni

maggiori derivavano dagli aspetti reumatologico-ortopedici.

Il dr. med. __________, FMH in reumatologia, ha esaminato l’assicurata

in due occasioni: la prima nel giugno 2015 nell’ambito della perizia

pluridisciplinare ordinata dall’SMR e la seconda nell’ottobre 2016 quale

aggiornamento della situazione, sempre a titolo peritale.

Durante la prima valutazione lo specialista ha esposto nel

dettaglio lo stato clinico reumatologico, le diagnosi di sua competenza e il

decorso delle affezioni individuate, come pure ha precisato i limiti funzionali

e di carico esigibili.

Rifacendosi alla valutazione della capacità lavorativa resa dal

Servizio Medico Regionale nel 2013 a seguito di un esame personale

dell’assicurata effettuato dal dr. __________, FMH in medicina interna, il

reumatologo ha ritenuto che i gradi di abilità lavorativa del 30% come

venditrice e del 70% in attività medio-leggere e come casalinga valevano

fino al giorno dell’intervento neurochirurgico di decompressione

osteolegamentosa L5-S1 a sinistra avvenuto il 16 gennaio 2015. Successivamente,

e per la durata di tre mesi, l’assicurata andava considerata inabile al lavoro

in misura totale, quindi fino al 16 aprile 2015. Da quel momento in poi, per l’esperto

andava riconfermato il grado di capacità lavorativa del 30% come

venditrice e del 70% sia in attività adatta allo stato di salute attuale

sia come casalinga.

A questa conclusione il perito è giunto pure dopo avere rivisto

l’assicurata nell’ottobre 2016 e quindi quasi un anno e mezzo dopo la sua prima

valutazione ed in entrambi i casi dopo essere stata operata nel gennaio 2015.

Infatti, dopo avere rieffettuato un esame clinico della colonna

vertebrale e delle articolazioni periferiche dell’assicurata, così come l’esame

neurologico cursorio, il reumatologo ha modificato leggermente la propria

diagnosi ponendo nel 2016 una sindrome panvertebrale con componente

spondilogena prevalentemente lombare cronica a sinistra in luogo della

emisindrome del dolore cronico a sinistra, ha aggiunto le metatarsalgie a

sinistra in piedi cavi bilaterali e in neurinoma di Morton intermetatarsale

II-III a sinistra e ha confermato la sindrome fibromialgica generalizzata con

12 su 18 punti positivi, mentre nel 2015 erano 10 su 18.

Lo stesso perito ha affermato che le condizioni di salute

dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale precedente del giugno 2015

non erano sostanzialmente mutate. In particolare, l’esperto ha osservato che il

trattamento analgesico in corso andava potenziato per renderlo proporzionale

alla sintomatologia algica generalizzata presente tutto il giorno e tale

trattamento andava affiancato a una riabilitazione attiva della muscolatura,

che prima di allora non avveniva, come effettivamente poi praticata con quattro

cicli proprio dal mese di ottobre 2016 in poi. Tuttavia, ha rilevato il

reumatologo, anche con l’aiuto di queste opzioni terapeutiche la capacità

funzionale e di carico residua dell’interessata non sarebbe migliorata perciò,

vista la stabilità dello stato di salute rispetto alla sua precedente visita

peritale, detta capacità rimaneva sovrapponibile e quindi ha confermato i limiti

individuati nel giugno 2015, strettamente riferiti all’ambito reumatologico e

che dunque non consideravano eventuali comorbidità neurologiche e/o

psichiatriche.

D’avviso della scrivente Corte, il perito reumatologo ha dunque

esaminato attentamente le condizioni di salute dell’assicurata in ben due

occasioni, vagliandone l’anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei

riscontri oggettivi emersi dall’esame clinico che egli ha effettuato di persona

sulla ricorrente e paragonandone i risultati ottenuti nel 2016 con quelli riscontrati

nel 2015 e quindi verificando dettagliatamente se v’erano state delle modifiche

importanti sia a favore sia a sfavore del suo stato di salute.

Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, ha

confermato integralmente il parere del perito reumatologo sia nel suo rapporto

finale SMR del 15 settembre 2015 sia nel suo successivo del 18 ottobre 2016.

In più occasioni l’Ufficio AI ha interpellato il dr. med. __________,

FMH neurochirurgia, curante dell’assicurata.

Per esempio, nel referto del 3 ottobre 2014 allegato alla perizia SAM

del 13 agosto 2015 (doc. 79 pag. 292) e riferito alla visita del 29 settembre

2014, lo specialista ha proposto un intervento chirurgico di stabilizzazione

per via posteriore da L4 a S1 con eventualmente una zona di passaggio L4-L5 con

l’utilizzo di viti corticali nella transizione tra la stabilizzazione

antero-laterale e quella posteriore, ma non ha indicato in quale misura, in

quel momento, l’assicurata era abile al lavoro sia nella sua attività, sia in

altre o ancora come casalinga.

Nel certificato del 3 marzo 2016 (doc. 89) il neurochirurgo ha evidenziato

che l’interessata si era sottoposta a un (diverso) intervento di decompressione

focale della radice di S1 sinistra, in L5-S1 nel gennaio 2015 da parte di un

altro specialista, ma che tale intervento non aveva dato il miglioramento

aspettato né in termini di radicolopatia né in termini di lombalgia,

continuando essa ad avere un dolore nell’arto inferiore sinistro con una

irradiazione nel dermatomero L5 e S1 sinistro.

Lo specialista ha nuovamente proposto la stabilizzazione e fusione

L4-L5-S1 per via posteriore incoraggiando l’assicurata a orientarsi verso

questa scelta, avente bassi rischi di complicazione e una buona probabilità di

ottenere un miglioramento significativo della sintomatologia dolorosa nell’arto

inferiore sinistro.

È a seguito di questo referto che il medico SMR ha ritenuto

necessario un aggiornamento dell’evoluzione da parte del perito reumatologo,

che è avvenuto, come visto, nell’ottobre 2016.

Nel rapporto medico inviatogli dall’amministrazione e compilato il

24 agosto 2016 (doc. H), il dr. __________ ha ricordato i farmaci assunti

dall’interessata e ha precisato che le aveva consigliato di proseguire con la

fisioterapia e il trattamento conservatore, mentre per quanto concerneva il

noto intervento essa non se la sentiva di procedere in tal senso.

Quale venditrice l’assicurata risultava inabile al lavoro al 100%

dal 2005 fino al 2016 a causa dei bloccaggi lombari, mentre alla domanda sulla

possibilità di riprendere l’attività professionale il curante ha risposto che

non ve n’era e ha contrassegnato con un “no” tutti i limiti funzionali e di

carico.

Il 20 ottobre 2017 (doc. N) il summenzionato neurochirurgo ha

rivisto l’assicurata e ha ribadito la necessità, già segnalata nel settembre

2014, di procedere con una soluzione chirurgica.

Egli ha reputato l’interessata non abile al lavoro nella misura

del 100% per quanto riguardava la sua professione e anche nella attività di

casalinga, poiché la sintomatologia dolorosa non le permetteva in quel momento

di essere completamente attiva.

Infine, pendente causa, il 30 luglio 2018 (doc. O) il dr. __________

ha riassunto schematicamente la capacità lavorativa della ricorrente per ognuno

dei quattro consulti succitati (il consulto del 20 maggio 2017 è verosimilmente

quello del 20 ottobre 2017).

A ben vedere, secondo questo Tribunale, la valutazione a

posteriori – anche di quattro anni – della capacità lavorativa della ricorrente

effettuata dal neurochirurgo curante non sempre corrisponde però a quanto a suo

tempo da egli indicato o che addirittura neppure aveva segnalato.

In effetti, come visto, nel settembre 2014 nemmeno era mai stata

stabilita una capacità lavorativa dell’assicurata, ma lo specialista si era

limitato ad indicare che, a quel momento, la sintomatologia dolorosa lombare

era riapparsa con un importante quadro lombare algico e un’irradiazione nell’arto

inferiore sinistro, secondo un territorio radicolare compatibile con la radice

di L5.

Per contro, nel 2018 egli ha stabilito che, nel settembre 2014,

l’incapacità lavorativa come venditrice era dell’80%, mentre in altre attività

e come casalinga era del 50%.

Nell’agosto 2016 il dr. med. __________ ha specificato che, come

venditrice, l’insorgente era inabile al lavoro al 100% dal 2005, ma anche che

era impensabile riprendere un’attività professionale rispettivamente aumentare

la capacità di impiego.

Oltre al fatto che ciò già contraddice l’incapacità dell’80% nella

precedente professione stabilita nel 2018, il TCA rileva che neppure corrisponde

la percentuale di abilità in attività adeguate: a suo tempo era stata

implicitamente intesa un’incapacità di lavoro del 100%, mentre nel 2018 è stata

stabilita nel 50%.

Per quanto concerne la visita del 2017, sia essa di maggio o di

ottobre, il neurochirurgo aveva affermato che “Per

quel che riguarda la sua attività professionale reputo che la paziente non sia

abile al lavoro nella misura del 100% e anche nelle sue attività di casalinga”

(doc. N), mentre nel luglio 2018 lo specialista ha fissato l’inabilità

lavorativa come venditrice al 100% e in altre attività adeguate, così come

casalinga, al 50%.

D’avviso della scrivente Corte, dunque, le varie prese di

posizione del dr. med. __________ non sono coerenti fra loro nella

determinazione della capacità di lavoro della assicurata. Dal profilo medico, poi,

più che indicare la discopatia L4-L5 e L5-S1 e suggerire l’intervento

chirurgico di prolungamento della stabilizzazione almeno fino a S1, proposto già

nel 2014 e nel 2016, ma ancora non realizzato nel 2018, non è fatta una

dettagliata analisi delle condizioni di salute della ricorrente così come

effettuata dal perito reumatologo. Non emergono, inoltre, elementi oggettivi

particolari attestanti uno stato clinico peggiore rispetto a quello accertato

più volte dal dr. med. __________. Semmai, come evidenziato dal dr. med. __________,

si tratta unicamente di un diverso apprezzamento di quanto il reumatologo ha

potuto verificare nel 2015 e nel 2016, ma non in grado di modificarne le

conclusioni.

Quanto all’aspetto psichiatrico dell’insorgente, il TCA rileva

che, eccetto per la diagnosi, per il resto i pareri della perita dr.ssa med. __________

e dello psichiatra curante dr. __________ divergono l’uno dall’altro.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha preso

in cura l’assicurata il 21 aprile 2015, dopo che, prima di lui, la dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, se ne era occupata dal 4 maggio 2014 al 24

aprile 2015 per uno stato depressivo ansioso che ha curato con Venalfaxine 37mg

per 2 volte al giorno, Olanzapin 2,5mg per l’insonnia notturna. La curante ha

affermato che con questa cura l’assicurata stava discretamente meglio, ma con l’ultimo

insuccesso della operazione alla schiena era molto peggiorata a livello

psichico (doc. 79 pag. 300).

Il nuovo psichiatra curante è stato interpellato nel mese di

settembre 2016 (doc. 106) dall’amministrazione, dopo che all’assicurata era

stato espressamente chiesto se continuasse con la presa a carico specialistica

psichiatrica (doc. 101). Nel rapporto medico compilato il 30 settembre 2016 lo

psichiatra ha posto la diagnosi di disturbo emotivamente instabile tipo borderline

(F60.31), di disturbo depressivo ricorrente di grado medio-grave con sintomi

biologici (F33.11) e di modificazione duratura della personalità secondaria a

malattia cronica e dolore cronico. In quell’occasione egli ha evidenziato che

le condizioni di salute dell’interessata apparivano sofferenti nonostante

l’importante psicofarmacoterapia sostenuta (Venlafaxina 300mg/ die con punte di

450mg/die, Vimovo 2/die, Seroquel 25mg e Stilnox). La capacità lavorativa sia

nella sua attività sia in altre era nulla sin dalla sua presa a carico (21

aprile 2015) a causa dei disturbi dell’umore e del carattere, oltre che per i

problemi ortopedici. Inoltre, va segnalato che già in quell’occasione il

curante aveva riferito che “La paziente

attualmente è praticamente inidonea anche all’accudimento dei figli,

accudimento di cui in realtà è caricato quasi a tempo pieno il marito della

paziente.”.

Un anno dopo, il 25 settembre 2017 (doc. 133), lo psichiatra

curante ha confermato la precedente diagnosi e ha osservato che agli ultimi

incontri le condizioni dell’assicurata apparivano sempre sofferenti con poco

beneficio dalle terapie antalgiche, tuttavia egli non ha descritto queste

condizioni, non ha indicato lo status clinico dell’assicurata e nemmeno i dati

soggettivi.

Egli ha ricordato il trattamento in corso ad alto dosaggio di

Venlafaxina e che come venditrice l’interessata era inabile al lavoro, mentre

in altre attività adeguate, non essendosi ancora stabilizzate le condizioni

cliniche necessarie, era prematuro ipotizzare un reinserimento lavorativo e come

casalinga si doveva appoggiare in continuazione al marito. Anche in questo

caso, però, lo specialista non ha indicato per quale motivo l’insorgente non

era in grado di lavorare e di gestire da sola l’economia domestica.

Infine, nel confrontarsi con la perizia psichiatrica effettuata

dalla dr.ssa med. __________, il curante ha semplicemente affermato che “a fronte delle diagnosi da me poste, esiste una

diversa valutazione della capacità lavorativa dell’interessata con

argomentazioni che a mio modo di vedere risultano alquanto incoerenti e

confuse.”, ma lo psichiatra non si confronta con il merito del

parere della collega e nemmeno spiega il motivo per cui le considerazioni

dell’esperta nominata dall’Ufficio AI sarebbero “incoerenti e confuse” e quindi neppure questa volta egli ha

dettagliato in modo soddisfacente la sua posizione.

Come ha annotato il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia attivo presso il Servizio Medico Regionale che il 22 novembre 2017

(doc. 135) si è espresso su quest’ultimo referto, in effetti la valutazione

dello psichiatra curante ricalcava la sua precedente del 30 settembre 2016 e

non evidenziava nulla di nuovo affermando che l’assicurata si appoggiava al

marito per le faccende domestiche, essendo questa circostanza già stata

appurata in sede di inchiesta domiciliare.

Il rapporto del 15 maggio 2018 (doc. P) ribadisce anch’esso la

totale inabilità lavorativa della ricorrente in qualsiasi attività lavorativa e

nell’attività di casalinga e di madre poiché essa presentava delle limitazioni,

ma anche in quest’occasione il curante non indica quali siano questi impedimenti

e quale sia lo stato psichico della ricorrente, tanto da dovere in

continuazione chiedere aiuto al marito per gestire la famiglia. Nuovamente è

pure indicato che la condizione non era ancora stabilizzata a causa della

possibilità – tuttavia ventilata dal 2014 dal dr. med. __________, ma non

ancora realizzata a fine agosto 2018 – di eseguire un nuovo intervento

chirurgico alla colonna vertebrale. Anche la tematica dell’elevato dosaggio di

antidepressivi è stata proposta in questo referto come nei due precedenti.

Nel suo ultimo certificato del 22 agosto 2018 (doc. W) il dr. med.

__________ ha riproposto la terapia farmacologica assunta dalla ricorrente e ha

osservato che, talvolta, questa cura causava degli effetti collaterali

all’assicurata, ma che erano stati ridotti al minimo (nausea, vertigini,

insonnia, disturbi dell’apparato digerente e sudorazioni profuse soprattutto la

notte).

A questo proposito il TCA rileva che il dosaggio assunto ancora nel

2018 corrisponde allo stesso raggiunto nelle prime settimane di trattamento dalla

presa a carico del dottor __________, mentre quando nel giugno 2015 l’interessata

è stata peritata dalla dr.ssa med. __________ esso era di 2 pastiglie da 75mg

di Venlafaxina.

Nel contestare le osservazioni del dr. med. __________ sulla

idoneità della ricorrente a continuare a fare la mamma di tre bambini piccoli

stante la sua totale incapacità nei lavori domestici e come mamma così come

descritto dallo psichiatra curante (doc. VIII/1), quest’ultimo ha ricordato che

l’assicurata poteva contare sulla presenza del marito che lavorava il

pomeriggio e la sera, tranne il giovedì e il venerdì che era sempre a casa. Inoltre,

l’ultimo figlio aveva appena concluso l’asilo e beneficiava del servizio mensa.

Pertanto, “Le abilità casalinghe della

signora quindi sono limitate ad un’attività di controllo e supervisione,

potendo contare su di una buona collaborazione da parte dei bambini.”.

Su questa questione il TCA osserva che, se è vero che il marito

dell’insorgente lavorava dalle 15 alle 24 e che quindi si poteva occupare dei

bambini fino a prima di andare a lavorare, tuttavia non va dimenticato che

l’assicurata si doveva arrangiare da sola nel loro accudimento proprio quando

più ce n’era bisogno, e meglio al sabato e alla domenica quando li doveva

gestire da sola per l’intera giornata, visto che il marito era al lavoro tutto

il giorno. Durante la settimana, invece, in sostanza egli se ne doveva occupare

solo limitatamente alla mattina con la sveglia, il vestiario e la colazione e

poi per il pranzo per i due più grandi; ma dal rientro dall’asilo/scuola nel

pomeriggio, l’assicurata doveva cavarsela da sola nell’aiuto per i compiti, nel

preparare/ servire la cena e nel mettere a letto i figli. Dagli atti non emerge

infatti un aiuto esterno né da parte di terzi né da parte dei familiari, con i

quali, peraltro, l’assicurata non aveva più praticamente contatti. Ciò

significa che, come osservato dal dottor __________, era impossibile

riconoscere una incapacità lavorativa totale della ricorrente nelle mansioni

consuete e nell’accudimento dei figli, altrimenti si sarebbe in effetti dovuto

prendere severi provvedimenti per la tutela dei figli essendo la loro vita, in

una tale situazione, addirittura in pericolo.

Se, quindi, tanto lo psichiatra curante quanto l’esperta hanno

individuato le medesime diagnosi di disturbo borderline di personalità e di

disturbo depressivo ricorrente (per il curante medio grave, per la perita

lieve) come pure i medesimi limiti funzionali quali la deflessione del tono

dell’umore, l’instabilità nelle relazioni interpersonali, nell’umore e

nell’impulsività e una ridotta attenzione e concentrazione, è evidente che l’intensità

della patologia è vista in modo differente e conseguentemente anche la

valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata.

Secondo la scrivente Corte, la dr.ssa med. __________ ha espresso

in maniera più dettagliata e completa lo stato di salute della ricorrente,

addentrandosi nell’esame clinico secondo AMDP 8-System e affidandosi allo

schema MINI ICF-APP.

Inoltre, nello stabilire le conseguenze sulla capacità di lavoro,

la specialista ha analizzato nel dettaglio la descrizione delle risorse e dei

deficit. Ha poi esposto la descrizione della giornata e le sue constatazioni

che l’hanno portata a porre le diagnosi indicate, illustrando i motivi per cui era

giunta ad esse. Soprattutto, essa si è confrontata in più occasioni con

l’opinione del collega __________ e ha spiegato chiaramente perché si

distanziava dalla intensità della depressione riscontrata dal curante e dalle sue

conclusioni sulla capacità lavorativa (nulla) dell’assicurata.

Anche nel dare seguito ai vari quesiti sottopostile dall’Ufficio

AI la psichiatra ha risposto esaustivamente e dettagliatamente, pronunciandosi

anche sulla prognosi affermando che dipendeva sia dalle condizioni di salute

fisica dell’assicurata sia dalla presa a carico psicoterapeutica e

psicofarmacologica, oltre che dalla condizione familiare. La specialista ha pure

suggerito le misure terapeutiche per migliorare lo stato di salute della

ricorrente e il tipo di attività che l’interessata avrebbe potuto eseguire. Infine,

la perita ha ritenuto l’insorgente abile al 70% sia come venditrice sia

in altre attività adeguate e al 100% come casalinga, ma in tutti i casi,

a differenza dello psichiatra dell’assicurata, ha ben spiegato le ragioni per

cui ha tratto detta conclusione perciò, d’avviso del TCA, la sua valutazione è chiara

e completa.

D’altronde, non va dimenticato che il dottor __________, anch’egli

specialista in psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sui referti del

dottor __________ del 25 settembre 2017, del 15 maggio 2018 e del 22 agosto

2018 ed è giunto alla conclusione che la valutazione dello psichiatra curante,

inverosimile laddove ha stabilito un’inabilità lavorativa completa nei lavori

domestici e come madre, appariva come un diverso apprezzamento dello status

noto e già valutato dal Servizio Medico Regionale, giacché egli non si era

espresso in modo chiaro ed oggettivo sulle risorse e sui limiti funzionali

della ricorrente tanto in una qualsiasi attività lavorativa quanto nelle

mansioni consuete.

Alla luce di tutte queste considerazioni vanno quindi confermate

le conclusioni mediche a cui è giunto il Servizio Accertamento Medico il 13

agosto 2015 e che sono state corroborate il 15 settembre 2015, e poi di nuovo

il 18 ottobre 2016, dal Servizio Medico Regionale dopo l’aggiornamento

reumatologico del 12 ottobre 2016.

A loro volta, sono state in seguito ribadite in tre occasioni dal

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, anche dopo esame della più

recente documentazione medica prodotta dalla ricorrente sia con le osservazioni

al progetto sia con il ricorso.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurata, così come da essa richiesta, non è dunque affatto

necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere

che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per

l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una

perizia.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

Dalla documentazione agli atti emerge pertanto che la capacità

lavorativa della ricorrente era praticamente stazionaria sin dalla prima

valutazione da parte del dr. med. __________, FMH medicina interna, che è avvenuta

il 19 dicembre 2011 (doc. 12) e che il medico del Servizio Medico Regionale ha stabilito

essere dal 2006 del 40% come venditrice e del 60% in attività adeguate.

In seguito, con il secondo esame personale effettuato il 10

ottobre 2013 (doc. 40), lo stesso dottor __________ ha diminuito al 30%

la capacità di lavoro come venditrice da quel giorno, mentre ha confermato il

grado del 60% in attività adeguate e ha stabilito nel 70%, a decorrere

dal febbraio 2013, ossia quando è avvenuta la prima inchiesta domiciliare, il

grado di capacità come casalinga.

Nella sua valutazione del giugno 2015 il dr. med. __________ ha

fatto esplicito riferimento a quanto ritenuto dal dr. med. __________ dell’SMR,

ma ha erroneamente indicato che l’inabilità lavorativa allora stabilita in

attività adatte leggere era del 30%, mentre era stato indicato un 40%.

I periti del Servizio Accertamento Medico, al capitolo 9.1.3 sulle

conseguenze sulla capacità di integrazione, si sono anch’essi riferiti alla

valutazione dell’SMR per indicare che la capacità lavorativa dell’assicurata in

attività adatta era ridotta dal 2006.

L’esperto reumatologo, e così pure il SAM nelle sue conclusioni,

hanno poi stabilito che a seguito dell’intervento chirurgico di decompressione

microchirurgica osteolegamentosa L5-S1 a sinistra, l’assicurata era diventata inabile

al lavoro in ragione del 100% per tre mesi, ossia da metà gennaio a metà aprile

2015.

Dal 16 aprile 2015, i periti hanno poi riconfermato l’inabilità

lavorativa del 70% per l’attività di venditrice e l’incapacità

lavorativa del 30% sia in attività adatta allo stato di salute attuale

sia come casalinga.

Da parte sua, il 15 settembre 2015 (doc. 81) il dr. med. __________,

FMH medicina interna, ha fissato nel suo rapporto finale SMR le seguenti percentuali

di inabilità lavorativa: 60% dal 2006 al 9 ottobre 2013, 70% dal 10 ottobre

2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e nuovamente del

70% dal 17 aprile 2015 in poi come venditrice; 40% dal 2006 al 15 gennaio 2015,

100% dal 16 gennaio al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in altre

attività adeguate; 30% dal 1° marzo 2013 al 15 gennaio 2015, 100% dal 16 gennaio

al 16 aprile 2015 e 30% dal 17 aprile 2015 in poi come casalinga.

Dopo l’aggiornamento dell’ottobre 2016 effettuato dal perito

reumatologo, che ha confermato che dal 16 aprile 2015 l’inabilità lavorativa

dell’assicurata era del 70% per l’attività di venditrice e del 30% in attività

adatta e come casalinga, nel rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016 (doc. 108)

il dr. med. __________ ha ribadito i gradi precedentemente fissati intesi come

riduzione del rendimento e fermo restando i limiti funzionali e di carico

stabiliti dal punto di vista reumatologico, limitandosi a modificare di un

giorno le date del 16 e del 17 aprile 2015.

A questo rapporto ha fatto poi più volte riferimento il dr. __________,

riconfermandosi in esso dopo ogni valutazione dei referti di parte prodotti

pendente causa.

I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno dunque

posti alla base del presente giudizio, tanto nell’attività di venditrice quanto

in attività adeguate e pure nelle mansioni consuete come casalinga.

2.11 Riconosciuto quindi il valore

invalidante delle affezioni psichiche e reumatologiche di cui soffriva la

ricorrente, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del

danno alla salute subìto e se essa ha diritto a una rendita.

L’interessata pretende infatti il riconoscimento di una rendita di

tre quarti o intera dal 1° aprile 2012 in luogo del quarto di rendita concesso

dall’Ufficio AI e quindi l’annullamento della decisione di attribuzione

temporanea di una rendita fino al 31 luglio 2015.

Nel caso di specie, al fine di stabilire il grado di

invalidità, l’amministrazione ha considerato l’assicurata salariata al 50%

ed esercitante mansioni consuete al 50%, perciò ha applicato il metodo misto di

calcolo.

Questa suddivisione del tempo – in occasione della prima inchiesta

domiciliare del 14 febbraio 2013 (doc. 22) l’assicurata ha affermato che, in

assenza del danno alla salute, avrebbe lavorato al 50% per necessità economiche

- così come effettuata dall’Ufficio AI, non è stata contestata e va dunque

confermata.

Quanto all’utilizzazione del metodo misto, considerato che nella

fattispecie concreta si tratta di statuire su una decisione con la quale è stato

attribuito temporaneamente il diritto a una rendita, non trattandosi quindi di

una costellazione come quella descritta nelle DTF 143 I 50 e DTF 143 I 60, in

virtù della suesposta giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4) nulla osta qui

alla sua applicazione (STCA 32.2017.202 del 14 settembre 2018; STCA 32.2016.21

del 17 febbraio 2017 consid. 2.7).

2.12 Grado d’invalidità per la

parte lucrativa

Per determinare il grado d’invalidità l’Ufficio AI è partito dalle

conclusioni tratte dal consulente in integrazione professionale che, come da

prassi secondo l’art. 16 LPGA, ha calcolato la perdita di guadagno paragonando

i redditi da valida e da invalida dell’assicurata, presi ciascuno in ragione

del 50% stante il grado di occupazione come salariato del 50%. Partendo quindi

dalla scadenza dell’anno di attesa, per il reddito da valida come

venditrice l’amministrazione si è basata sul dato statistico ricavato dalla

Tabella TA1, categoria 47, riportato su 41,8 ore alla settimana e ripreso nella

misura lavorativa del 50% e l’ha confrontato con il reddito statistico da

invalido per le attività semplici e ripetitive anch’esso preso in ragione

del 50%, tenendo conto dell’incapacità lavorativa del 40% prima e del 30% poi (dall’aprile

2015) in attività adeguate, oltre che della riduzione per motivi personali del

reddito ipotetico da invalida del 15%.

Questo grado di invalidità parziale era del 50-51% dal 2007 al

2014, mentre del 42% (41,51%) dal 16 aprile 2015.

Per quanto concerne il periodo dal 16 gennaio al 15 aprile 2015,

l’amministrazione non l’ha rettamente considerato per il raffronto dei redditi

dell’insorgente non essendo determinante per il diritto alla rendita, giacché

il peggioramento della capacità lavorativa dell’assicurata (100%) non è durato

oltre i tre mesi come richiesto dall’art. 88bis OAI.

Su tali basi, l'Ufficio AI ha dunque ritenuto una limitazione del

50-51% per la quota parte salariata del 50%, che di conseguenza dà un grado di

invalidità parziale di circa il 25% (50% x 50-51%) dal 2007 al 2015

rispettivamente del 21% (50% x 41,51% = 20,755%) dall’aprile 2015, e

meglio come alla tabella figurante nella decisione impugnata.

Nel dettaglio, nella decisione impugnata l’Ufficio

AI è giunto ad un grado di invalidità del 50-51% tenendo conto di un reddito

ipotetico da invalida di Fr. 13'117,50, ottenuto riportando il

reddito da invalida di Fr. 51'441.- (ossia il reddito statistico mensile medio

per le donne nel 2012 secondo la Tabella TA1, attività semplici e ripetitive,

di Fr. 4'112.-, riportato a 41,7 ore alla settimana e moltiplicato per 12 mesi)

“nella misura occupazionale

del 50%”, applicando una riduzione del 40% per

considerare l’esigibilità lavorativa medico-teorica in altre attività del 60%

e, infine, un'ulteriore riduzione del 15% in considerazione delle circostanze

specifiche del caso concreto.

2.13 Anche se non contestato dalla

ricorrente, il calcolo svolto dall'amministrazione non può essere condiviso e

confermato dal TCA, non essendo rispettoso dei principi giurisprudenziali in

materia di metodo misto.

Va infatti evidenziato che nella STF 9C_293/2007

del 20 maggio 2008, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -

con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad

un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’Ufficio AI), dopo

avere raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata,

lavorando al 100% nella sua usuale attività (ma che ella esercitava al 50%) con

quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando

che nel raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre

confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività

esercitata a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al

suo stato di salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota

parte in attività salariata.

L’Alta Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5

A ragione l'Ufficio ricorrente rimprovera al primo giudice di avere

contrapposto al reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto

tenendo conto di una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici,

leggere e poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,

stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità

a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla

giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto,

secondo la quale per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno

stato i redditi da valido e da invalido determinati sulla base temporale di

un'attività lucrativa parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla

salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2 pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3 e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a).

4.6 Dovendo, in esito a quanto precede, correggere di conseguenza

il reddito da valida in fr. 27'800.- (50% di fr. 55'600.-), la limitazione

(34.67%) e l'invalidità parziale (17.33% [50% di 34.67]) in ambito lucrativo

risultano effettivamente essere quelle indicate dall'UAI. Il tasso d'invalidità

complessivo si attesta pertanto, per arrotondamento (DTF 130 V 121), al 41%

(17.33% + 23.25%) e giustifica la riduzione, per via di revisione, a un quarto

del diritto alla rendita dell'assicurata. In tali circostanze non occorre per

contro verificare ulteriormente l'eventuale limitazione residua e l'invalidità

parziale con riferimento alla specifica attività di ufficio (sull'obbligo per

l'assicurato di ridurre il danno e sull'applicabilità, per la determinazione

del reddito da invalido, dei dati forniti dalle statistiche salariali dell'ISS

se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente

esigibile la capacità lavorativa residua cfr. DTF 126 V 75 consid.

3b pag. 76 seg. con riferimenti; 123 V 230 consid. 3c

pag. 233).”.

Anche con sentenza 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le

quote parti del 60% come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una

limitazione del 52% in attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa

del 100% nell’attività salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali

limitazioni alla rispettiva quota parte, ad un grado di invalidità globale

dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita

intera di invalidità.

In una sentenza 32.2007.331 del 16 ottobre 2008 il TCA ha così

concluso:

" Pertanto,

il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve

essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa

stabilita dal medico, poi della percentuale stabilita per tener conto delle

circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente (e cioè al

momento del calcolo complessivo, cfr. consid. 2.21.) che si tiene conto della

quota parte relativa all’attività salariata (in casu del 50%).”.

La scrivente Corte sottolinea poi che il Tribunale federale, in

una sentenza 9C_356/2008 del 14 novembre 2008 - concernente un’assicurata,

attiva a tempo parziale come portinaia (al 25%) e per il resto occupata come

casalinga (al 75%), che era stata considerata totalmente inabile al lavoro

nella sua attività, ma ancora abile al 50% in attività adeguate ai suoi limiti

funzionali e che, in ambito domestico, aveva delle limitazioni del 40% - ha

criticato l’operato dei primi giudici, che avevano stabilito un grado di

invalidità globale dell’assicurata, in applicazione del metodo misto di calcolo,

del 40%, evidenziando come i giudici cantonali siano incorsi in un errore di

calcolo nello stabilire l’invalidità per la parte consacrata all’attività

lucrativa.

La nostra Massima Istanza ha infatti evidenziato quanto segue:

" (…)

2.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que

si l'assurée avait été en bonne santé, elle aurait consacré 25% de son temps à

l'exercice de son activité professionnelle et le reste (75%) à

l'accomplissement de ses travaux habituels, la méthode mixte d'évaluation de

l'invalidité étant par conséquent applicable au présent cas. L'autorité

cantonale a fixé à 40% l'empêchement présenté par l'assurée dans l'activité

ménagère et, partant, à 30% (40% x 75%) le taux d'invalidité pour les tâches

ménagères. D'après les renseignements médicaux auxquels la juridiction

cantonale avait accordé pleine valeur probante, l'assurée disposait d'une

capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée à son handicap.

Procédant à l'évaluation de l'invalidité de l'assurée pour la part consacrée à

son activité lucrative, les premiers juges ont retenu un revenu sans invalidité

de 8'806 fr., lequel correspondait au dernier salaire effectivement réalisé par

l'assurée, compte tenu de l'évolution des salaires jusqu'en 2005. Ils ont

toutefois considéré que ce salaire était très nettement inférieur à celui, pour

la même année, que réalisaient des travailleuses non qualifiées du secteur de

l'hôtellerie et de la restauration, domaine le plus proche de celui dans lequel

travaillait l'assurée, selon eux, et parmi les plus bas du secteur des

services. Ce dernier étant de 11'064 fr. 30 au taux

d'activité de 25% (cf. jugement attaqué p. 20), la différence par rapport au

salaire effectivement réalisé par l'assurée (8'806 fr.) était de 20%. La juridiction cantonale a retenu qu'il y avait lieu d'en tenir compte

pour déterminer le revenu d'invalide.

Au titre du revenu d'invalide, les juges cantonaux

se sont fondés sur le salaire statistique des femmes effectuant des activités

simples et répétitives dans le secteur privé en 2004, soit 3'893 fr. par mois

ou 46'716 fr. par an. Après l'avoir adapté à l'évolution des salaires et à

l'horaire de travail en 2005 (49'237 fr. 30), puis au taux d'activité de 25%

(12'309 fr. 30), les premiers juges ont ensuite réduit ce montant de 20% pour

tenir compte de la différence du même ordre existant entre le revenu réalisé

avant l'invalidité et le salaire moyen de l'époque dans la branche considérée,

soit 9'847 fr. 45 (12'309 fr. 30 - 20%). En tenant compte encore d'un

abattement de 25%, la juridiction cantonale a fixé le revenu d'invalide à 7'385

fr. 60 (9'847 fr. 45 - 25%), qu'elle a comparé au montant de 12'309 fr. 30.

Elle a ainsi retenu un taux d'invalidité dans l'activité lucrative de 40%

([12'309. 30 - 7'385. 60] / 12'309. 30 x 100).

3.

3.1 Comme le fait valoir à juste titre le recourant,

le calcul du taux d'invalidité précité est erroné. Il ne s'agit cependant pas

d'une simple erreur de calcul ou de report du revenu sans invalidité dans le

calcul du taux d'invalidité. La juridiction cantonale n'a pas évalué

l'invalidité pour la part consacrée à l'activité lucrative de manière conforme

au droit, dès lors qu'elle n'a pas appliqué les règles jurisprudentielles

rappelées ci-avant (cf. consid. 1.3).

3.2 Pour fixer le revenu d'invalide, il y a lieu de

prendre en considération le salaire auquel peuvent prétendre les femmes

effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à

savoir, durant l'année 2005, 3'893 fr. (Enquête suisse

sur la structure des salaires 2004, TA1, niveau de qualification 4, tous

secteurs confondus). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, cette

valeur statistique s'applique en principe à toutes les assurées qui ne peuvent

plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop

astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une

capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurées, ce

salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce qu'elles

seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un

large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de

formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu

contraignantes (cf. arrêt I 171/04 du 1er avril 2005, publié in: REAS 2005 p.

240). Adapté à l'évolution des salaires de 2004 à 2005 (+ 1%; La Vie économique

10-2008 p. 95, B 10.2) ainsi qu'à l'horaire hebdomadaire de 41,6 heures valable

dans les entreprises en 2005 (La Vie économique 10-2008 p. 94, B 9.2), ce

montant représente un revenu de 4'089 fr. 20 par mois, soit un revenu annuel

brut de 49'070 fr. 40. Compte tenu d'une capacité

résiduelle de travail de 50% (cf. consid. 1.3) et d'un abattement de 25% en

raison des limitations fonctionnelles et de l'âge de l'assurée (cf. ATF 126 V

75), le salaire d'invalide correspond à 18'401 fr. 40, soit un montant

nettement supérieur au revenu sans invalidité. On peut se demander si c'est à

juste titre que la juridiction cantonale a retenu une réduction supplémentaire

du revenu d'invalide au titre d'une rémunération avant invalidité

particulièrement défavorable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès

lors que même s'il y avait lieu de procéder à une réduction de 20% du revenu

d'invalide (18'401 fr. 40 - 20%), on obtiendrait un montant de 14'721 fr. 10,

lequel serait toujours supérieur au revenu avant l'invalidité. Par conséquent,

l'assurée ne subit aucune invalidité sur le plan de son activité lucrative. Son

degré d'invalidité globale correspond ainsi à celui présenté dans l'exercice de

ses travaux habituels, à savoir 30% (cf. consid. 2.2), et n'ouvre pas droit à

une rente.”.

In concreto, dunque, il reddito statistico da invalida deve essere

considerato al 100% e non al 50%. L'importo di Fr. 51'441.- va pertanto dapprima

ridotto del 40% per tenere conto dell'esigibilità lavorativa medica, poi del

15% per motivi personali, per ottenere, per l’anno 2012, un reddito da invalida

di Fr. 26'234.- e corrispondente al doppio della cifra ritenuta dall'amministrazione.

Paragonato al reddito da valida che va correttamente preso al 50%, si ha una

perdita di guadagno quasi nulla: (Fr. 26'936.- - Fr. 26'234.-) : Fr. 26'936.- x

100 = 2,61%.

In conclusione, per la parte salariata l’insorgente va ritenuta

invalida tra lo 0 e il 2,61% dal 2007 al 2014 e non tra il 50 e il 51% e

nemmeno al 41,51% dal 2015 come calcolato dall’Ufficio AI (STCA 32.2008.125 del

2 aprile 2009; STCA 32.2008.49 del 12 febbraio 2009; STCA 32.2007.331 del 16

ottobre 2008).

2.14 Grado

d’invalidità per la parte casalinga

In applicazione del cosiddetto metodo misto, visto

che l’invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell’economia domestica è stabilita confrontando le singole

attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana, l’invalidità

dell’assicurata è da stabilire seguendo questo metodo e secondo le regole

stabilite dalla prassi amministrativa.

Con il ricorso l’assicurata ha in primo luogo contestato la

posizione di indipendenza dell’assistente sociale che ha effettuato entrambe le

inchieste del 14 febbraio 2013 e del 20 dicembre 2016, trattandosi di una

dipendente della amministrazione e non di un esperto esterno come avviene per

le perizie mediche.

Inoltre, sia la prima sia la seconda inchiesta domiciliare

sarebbero state svolte “a tavolino”, ovvero l’assistente sociale si sarebbe

limitata a porle delle domande sulle attività consuete, ma non l’avrebbe

valutata mentre le svolgeva effettivamente. Per di più, essa non avrebbe nemmeno

potuto visionare il rapporto dell’inchiesta ed esprimersi tempestivamente al

riguardo.

In terzo luogo, la ricorrente ha evidenziato che, a causa dei suoi

disturbi psichici e somatici, l’importanza assegnata alle varie attività non

teneva conto della situazione reale di una famiglia con bambini in tenerissima

età (al momento della prima inchiesta domiciliare: 5 anni, 3 anni e 9 mesi) e

del relativo grande carico di lavoro, perciò non sarebbe stata accertata

l’effettiva inabilità lavorativa in ambito domestico e nemmeno quantificato il

tempo in ore di lavoro prestate dal marito per supplire agli impedimenti della

moglie.

Oltre a ciò, l’assistente sociale avrebbe fissato la percentuale

di impedimento dell’assicurata valutando lei stessa l’esigibilità della

collaborazione del coniuge, quando invece tale valutazione sarebbe di

pertinenza dell’autorità giudicante.

In concreto, per la cura dei bambini e di altri membri della

famiglia sarebbe dovuto essere attribuito un grado di importanza di almeno il

50% in luogo del 20% stabilito dall’inchiesta domiciliare e la percentuale

degli impedimenti avrebbe dovuto essere superiore al 40%, essendo affiancata

tutto il giorno dal marito. La ricorrente ha quindi proposto una diversa ripartizione

delle importanze assegnate alle varie mansioni consuete e così pure delle

percentuali degli impedimenti (doc. XII pag. 5), giungendo a un grado di

invalidità del 42%.

Quanto alla seconda inchiesta, considerato che nel frattempo sono

subentrate delle patologie psichiche, l’assistente sociale avrebbe dovuto

tenere conto che in tali evenienze deve essere dato maggior peso ai pareri dei

medici specialisti (N. 3083 CIGI), i quali sono altresì preponderanti nel caso

in cui vi sia una divergenza considerevole con la valutazione dell’assistente

sociale (N. 3086 CIGI). Nell’evenienza concreta, l’assicurata ha ricordato di

essere stata giudicata totalmente inabile al lavoro come casalinga dal profilo

psichiatrico dal dr. __________.

Inoltre, l’inchiesta del 2016 non ha confrontato le attività

domestiche esercitabili dall’assicurata prima e dopo il danno alla salute,

sebbene abbia aumentato leggermente la percentuale degli impedimenti nelle

pulizie dell’appartamento (dal 60% al 70%), nel bucato (dal 20% al 40%), ma

abbia inspiegabilmente ridotto dal 40% nel 2013 al 20% nel 2016 la percentuale

degli impedimenti della cura dei figli.

Infine, l’insorgente ha contestato il metodo misto di calcolo,

sostenendo che il nuovo metodo in essere dal 2018 in virtù dell’art. 27bis OAI sarebbe

stato applicato in modo errato dall’Ufficio AI e che quindi si arriverebbe a

un’invalidità totale del 50,18% dal 1° gennaio 2018 (docc. XII e XVI).

L’Ufficio AI, per stabilire la capacità dell’assicurata quale

casalinga, ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 14 febbraio 2013 e, sulla

base degli accertamenti rilevati presso il domicilio dell’interessata, dopo

aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, nel rapporto

del 1° marzo 2013 (doc. 22) l’assistente sociale ha stabilito una limitazione

totale del 29%.

Nella seconda inchiesta del 20 dicembre 2016, e nel relativo

rapporto del 18 gennaio 2017 (doc. 100), l’assistente sociale ha modificato

alcuni dati, giungendo a un’invalidità totale del 29,5%.

2.15 Va qui ricordato che nella

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio

2015 nella versione in italiano – i NN. 3081-3090 concernenti gli assicurati

occupati nell’economia domestica sono stati modificati, come visto, dal 1°

gennaio 2018, ma non sono qui applicabili siccome le inchieste domiciliari sono

avvenute nel 2013 e nel 2016 -, per il N. 3083 CIGI l’ufficio AI rileva il

grado d’invalidità con un accertamento sul posto. Il funzionario incaricato

indica le attività che l’assicurato non può più esercitare e quelle nelle quali

è notevolmente impedito e da quando. Fornisce indicazioni sul grado delle

limitazioni dovute all’invalidità e su un eventuale maggiore dispendio di tempo

(quest’ultimo va preso in considerazione se non è già stato incluso nell’ambito

della soppressione di un ambito d’attività). Valuta anche in che misura la

persona beneficia dell’aiuto di terzi (familiari, vicini, personale ausiliario)

per compiere le sue attività (DTF 130 V 97).

Il N. 3084 CIGI specifica che per mansioni consuete nell’economia

domestica si intendono in generale le attività riportate al N. 3086.

Secondo il N. 3085 CIGI, l’importanza dell’economia domestica

dipende dalle particolarità del singolo caso (p. es. dimensioni della famiglia,

caratteristiche dell’abitazione, impianti tecnici e mezzi ausiliari, superficie

da gestire).

Allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la

Svizzera è prevista una ripartizione delle singole attività domestiche sulla

base di un minimo e un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

Al riguardo, il N. 3086 prevede che:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

2

5.

5

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e

raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le

piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090).".

Ai NN. 3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la

ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086.

l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero

ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi.

Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986

pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il

danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a

migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente,

acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.).

Deve cioè ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della

sua famiglia in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute

(decisione del TFA del 17 marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione

della capacità al lavoro nell’ambito domestico. In virtù dell’obbligo di

ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica deve contribuire

quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa

(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi

domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). La maggior mole di lavoro può essere

presa in considerazione per il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato

non è in grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale

orario di lavoro e necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143,

consid. 5). L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere

all’aiuto dei familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di

salute (DTF 133 V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a

ridurre il danno, al momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto

conto della diminuzione della capacità al lavoro nell’ambito domestico.".

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I

102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l’art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza

che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un

medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in

casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31

gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161

consid. 3c), ritenuto tuttavia che una presa di posizione da parte di uno

specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede

d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti

dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni

psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente

pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86 e ripresa al N. 3083.1 CIGI, il Tribunale

federale ha infatti ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in

ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per

l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla

patologia psichica.

Nella DTF 128 V 93, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha

rilevato quanto segue:

“(…)

4.

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V

352.

Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in

Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all

dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben

umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden

Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente

Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall

zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des

Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die

Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01).(…)".

La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e

senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 consid. 2).

2.16

Nel caso concreto, nel

rapporto del 1° marzo 2013 l'assistente sociale ha accertato quanto segue:

"

5.

ATTIVITÀ -

descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

7%

L’assicurata si occupa tuttora della preparazione dei

pasti per tutta la famiglia e si cimenta volentieri anche nella preparazione di

pietanze elaborate alternando la postura in piedi-seduta alla necessità; il

marito, aiuto-cuoco di professione, alcune volte partecipa attivamente alla

preparazione dei pasti.

Lentamente, evitando posizioni inergonomiche per la

schiena, l’assicurata esegue poi il quotidiano riordino del locale cucina e lava

a mano piatti e stoviglie nonostante qualche difficoltà dovuta alla posizione

del collo: il lavandino è basso e nel mantenere flesso il collo a lungo, le

causa dolori a livello cervicale.

Suddividendo il carico lavoro su più giorni,

l’assicurata si occupa altresì delle pulizie a fondo del locale cucina con l’aiuto

del marito per le attività maggiormente pesanti. Pulisce la parte bassa della

cucina flettendo le ginocchia (per evitare di curvare il tronco) e quella alta

servendosi della scaletta (per evitare i lavori a braccia sollevate).

L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nella

attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del

coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti, tenendo

conto del maggior impiego di tempo dovuto alla necessità di alternare le

posture al bisogno.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc

importanza assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

60%

percentuale

di invalidità

9%

Suddividendo il lavoro sull’intera settimana, la

signora RI 1 spolvera, pulisce vaschette e vasca da bagno, riordina i letti

(con qualche difficoltà nel sollevare il materasso); passa l’aspirapolvere e

lava i pavimenti alternando le attività con momenti di pausa. Il marito si

occupa del cambio lenzuola settimanale.

L’assicurata lamenta qualche difficoltà nei lavori a

braccia sollevate ed è in grado di pulire unicamente le finestre delle camere,

poiché basse; il marito si occupa invece delle vetrate del salotto e della

cucina.

L’assicurata non ha l’abitudine alle pulizie stagionali;

l’appartamento è alquanto spoglio ed almeno una volta la settimana il marito

sposta mobili e divano per permetterle un’accurata pulizia dei pavimenti.

L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nella

attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del

coniuge, valuto nella misura del 60% la percentuale degli impedimenti, tenendo

conto del maggior impiego di tempo e dei limiti funzionali all’incarto.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

2%

L’assicurata esegue la piccola spesa quotidiana, presso

i vicini supermercati, e si occupa degli acquisti personali di tutta la

famiglia, senza problemi di rilievo; il marito esegue poi la grande spesa

settimanale da solo mentre l’assicurata rimane a casa a curare i bambini. Senza

la collaborazione del marito, l’assicurata potrebbe comunque occuparsene

personalmente, evitando il trasporto dei pesi.

Nessuna difficoltà per quanto concerne la gestione

burocratica famigliare, totalmente a carico dell’assicurata (il marito non

conosce molto bene la lingua italiana).

Considerata l’esigibilità della collaborazione del

coniuge, valuto nella misura del 20% la percentuale degli impedimenti tenendo

conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc

importanza assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

3%

Il marito si occupa del trasporto della cesta e

l’assicurata del bucato pratico in sé evitando posizioni inergonomiche per la

schiena (carica la lavatrice andando in ginocchio); al termine, stende la

biancheria piccola sullo stendino basso e richiede la collaborazione del marito

per quella ingombrante da stendere sui fili alti (l’assicurata lamenta

difficoltà nei lavori a braccia sollevate).

Suddividendo il carico lavoro su più giorni, la signora

RI 1 stira per circa un’ora di seguito dalla posizione seduta.

Si occupa tuttora di piccoli rammendi.

L’assicurata mantiene tuttora una buona autonomia nelle

attività qui trattate. Considerata l’esigibilità della collaborazione del

coniuge valuto una minima percentuale d’impedimento del 20% considerando il maggior

impiego di tempo nello stiro.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20.

%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

8%

L’assicurata si prende cura dei suoi tre figli: li

segue nei compiti scolastici, li accompagna all’asilo-scuola, si occupa della

loro educazione, provvede ai loro bisogni primari ed insieme svolgono delle

attività del tempo libero adeguate al suo stato di salute.

La signora RI 1 non riesce a sollevare da terra il

piccolo __________ (riesce unicamente dalla posizione seduta) e nei momenti di

cambio pannolino, bagnetto e vestirlo è necessario la collaborazione del

marito.

Non è in grado di portare i figli al parco da sola:

oltre a non riuscire a spingerli sull’altalena, non è in grado di accorrere

velocemente nelle situazioni di pericolo.

Per quanto sopra descritto e considerata l’esigibilità

della collaborazione del marito, valuto nella misura del 40% la percentuale

degli impedimenti.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0%

Nulla da segnalare.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di invalidità

29%

·

Chi esegue i lavori, che a causa

della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia

domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela,

genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario

versato

Il marito".

Nel corso della procedura amministrativa, a seguito della perizia

pluridisciplinare del SAM, del complemento reumatologico del dr. med. __________

dell’ottobre 2016 e del rapporto finale SMR del 18 ottobre 2016, il 20 dicembre

2016.

la medesima assistente sociale ha effettuato una nuova inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica, i cui esiti sono stati

riportati nel rapporto del 18 gennaio 2017. Rispetto a quella del 2013, tre

sono i dati modificati relativi o all’importanza assegnata oppure alla

percentuale degli impedimenti.

"

5.1

Conduzione dell'economia

domestica

(…)

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

7%

Il marito, aiuto cuoco di professione, si occupa della

preparazione dei pasti quotidiani; attività che preferisce eseguire da solo,

rifiutando la collaborazione della moglie. La sera, il marito è generalmente

assente per lavoro ma lascia qualcosa di pronto che poi l’assicurata riscalda e

mette in tavola. Del riordino dopo pranzo, se ne occupa totalmente il coniuge e

di quello serale l’assicurata.

La signora RI 1 non si occupa più delle pulizie a fondo

del locale cucina (totalmente a carico del marito) poiché non è in grado di

salire su una scala, di flettere le ginocchia e di eseguire lavori a braccia

sollevate.

Gli impedimenti lamentati dall’assicurata nei movimenti

di flessione delle ginocchia non sono medicalmente giustificate (“molto spesso

effettuare la flessione delle ginocchia”; vedi perizia del dr. __________ del

12.10

).

Considerato i limiti funzionali all’incarto e

l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento

del 20% tenendo conto del minor rendimento nei lavori pesanti a carattere

stagionale.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc

importanza assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

70%

percentuale

di invalidità

10.

%

Dall’intervento alla colonna del gennaio 2015,

l’assicurata non riesce più ad occuparsi delle pulizie dall’appartamento (a

causa dei dolori costanti e della ridotta mobilità della colonna) ed al massimo

riordina e spolvera a livello piano lavoro. Il marito si fa totalmente carico

delle pulizie settimanali e di quelle stagionali; i figli collaborano

occupandosi dei propri letti.

Considerato i limiti funzionali all’incarto e

l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento

del 70%.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

2%

L’assicurata esegue la piccola spesa quotidiana, presso

i vicini supermercati, e si occupa degli acquisti personali di tutta la

famiglia senza problemi di rilievo. Insieme al marito, esegue la grande spesa circa

2.

volte al mese, evitando il trasporto dei pesi. La signora RI 1 non segnala

alcuna difficoltà per quanto concerne la gestione burocratica famigliare ma è

generalmente il marito ad occuparsene.

Considerando i limiti funzionali all’incarto e

l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento

del 20%, tenendo conto delle limitazioni nel trasporto dei pesi.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc

importanza assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

6%

Il marito si occupa del trasporto della cesta e

l’assicurata del bucato pratico in sé; la collaborazione dell’assicurata si

riduce alla suddivisione dei colori ma afferma di non riuscire più a caricare-scaricare

la lavatrice, a causa dei dolori e della ridotta mobilità della colonna. Il

marito stende anche l’intero carico.

La signora RI 1 stira unicamente lo stretto necessario

(in parte seduta, in parte in piedi), suddividendo il carico lavoro su più

giorni.

Si occupa tuttora di piccoli rammendi.

Considerato i limiti funzionali all’incarto e

l’esigibilità della collaborazione del coniuge, valuto una percentuale d’impedimento

del 40%, tenendo conto del minor rendimento nel bucato e del maggior rimpiego

di tempo nello stiro.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

Compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

20.

%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

4%

L’assicurata si prende cura dei suoi tre figli, di 10-8

e 4 ½ anni; si occupa della loro educazione, dei compiti scolastici (per non

oltre i 30 minuti “a causa dei dolori”), partecipa alle riunioni con i docenti,

accompagna il piccolino all’asilo e si occupa dei loro bisogni primari. A

differenza della precedente inchiesta, non ha più la necessità di sollevare

frequentemente l’ultimogenito per il cambio del pannolino e per il bagnetto; il

bambino è cresciuto ed ha acquisito autonomia personale.

Evita di portare i figli al parco da sola, poiché,

oltre a non riuscire a spingere l’altalena, non è in grado di accorrere

velocemente, nelle situazioni di pericolo.

Considerando i limiti funzionali all’incarto e l’esigibilità

della collaborazione del marito, valuto un minor rendimento del 20%.

5.7

Diversi

(…)

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100%

percentuale

di invalidità

29.

%

Il TCA evidenzia che, a seguito delle osservazioni dell’assicurata

del 20 ottobre 2017 (doc. 133) al progetto di decisione, e meglio al fatto che

doveva affidarsi a terze persone per svolgere i lavori di casa e nel prendersi

cura dei figli, il dr. med. __________ dell’SMR, FMH psichiatria e

psicoterapia, il 22 novembre 2017 (doc. 135) ha ritenuto completa ed esaustiva

dal lato medico-assicurativo l’inchiesta a domicilio, oltre ad essere stata

allestita conformemente alla Circolare di procedura AI. Inoltre, egli ha

precisato che la circostanza, sollevata dallo psichiatra curante, che la

ricorrente dovesse fare capo al marito per le attività di casalinga, era un

aspetto già noto e considerato dall’assistente sociale nella sua inchiesta del

dicembre 2016.

Anche a seguito del ricorso contro la decisione del 17 aprile 2018

lo psichiatra del Servizio Medico Regionale ha confermato che “l’inchiesta allestita in dicembre 2016 dalla Sig.ra __________

è completa ed esaustiva, ed assolutamente condivisibile dal profilo

medico-psichiatrico.”, malgrado l’interessata abbia contestato

alcuni gradi di impedimento stabiliti dall’assistente sociale rispettivamente

l’importanza assegnata ad alcune attività e abbia rilevato come le valutazioni

dell’assistente sociale siano arbitrarie.

2.17

Sulla base delle dichiarazioni

dell’assicurata verbalizzate dall’assistente sociale per entrambe le inchieste

in oggetto, non contestate come tali né smentite dalla ricorrente, e sull’aiuto

dei suoi familiari onde potere ottemperare alle mansioni consuete fermo

restando il suo obbligo di ridurre il danno, le valutazioni delle inchieste

economiche domiciliari del 2013 e del 2016 devono essere confermate dal TCA,

non solo per quanto concerne le attività pesanti contestate dall’assicurata

quali pulizie dell’appartamento e bucato, ma anche per le altre mansioni domestiche

quali in particolare la cura dei figli.

Va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

Occorre invece rilevare che alcune delle importanze assegnate

dalla ricorrente non corrispondono ai dettami della direttiva CIGI applicabile

al momento in cui le inchieste in esame sono state eseguite. In effetti,

l’insorgente si è riferita alle CIGI in essere dal 1° gennaio 2018, che però

non sono qui pertinenti non potendosi applicare retroattivamente a inchieste svolte

prima di tale data.

Inoltre, nel caso concreto non solo non vi sono motivi per

ritenere manifestamente erroneo l’apprezzamento operato dall’assistente sociale

che ha concluso in un grado di invalidità del 29% nel 2013 e del 29,5% nel 2016,

ma dette percentuali vengono in sostanza confermate anche dalla percentuale del

30% di incapacità lavorativa posta il 13 agosto 2015, ossia quasi un anno e

mezzo prima della seconda inchiesta domiciliare, dal Servizio Accertamento

Medico e poi confermata dal dr. __________ del Servizio Medico Regionale e poi

dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, anch’egli attivo presso

l’SMR.

A sostegno della sua tesi, secondo cui gli impedimenti nelle

mansioni casalinghe sarebbero di gran lunga superiori a quelli stabiliti

dall’assistente sociale, la ricorrente ha prodotto al TCA dei pareri

del dr. med. __________, psichiatra che l’ha in cura dal 21 aprile 2015,

secondo cui la sua capacità lavorativa come casalinga sarebbe nulla.

Su tali referti già si è detto in precedenza

nell’ambito della valutazione medico-teorica della capacità lavorativa della

ricorrente, concludendo per un’impossibilità, dal profilo psichico, che non vi

fosse alcuna capacità come casalinga e, soprattutto, nella cura dei figli,

perciò un impedimento maggiore (40%) di quello stabilito nell’inchiesta 2016 (20%)

non può essere dato.

Anche dal profilo somatico le limitazioni fisiche

individuate dal dr. med. __________ non erano tali da impedirle di svolgere le

mansioni consuete, tanto che il perito reumatologo l’ha ritenuta abile al 70%

nelle attività casalinghe. Dei limiti funzionali e di carico stabiliti, confermati

da tutti i periti del SAM unitamente alla capacità lavorativa medico-teorica

globale del 70% nell’attività di casalinga, ne ha tenuto debitamente ed

espressamente conto l’assistente sociale nella sua valutazione del dicembre

2016.

Prova ne è, per esempio, che per l’alimentazione essa ha proprio osservato

che l’esperto non aveva riscontrato limitazioni nel flettere le ginocchia,

mentre durante l’inchiesta l’assicurata aveva affermato che non si occupava più

delle pulizie a fondo della cucina perché non era più in grado di flettere le

ginocchia.

Così come indicato dall’assistente, in funzione

delle suddette limitazioni somatiche, la scrivente Corte ritiene credibile che

la ricorrente dovesse appoggiarsi a terzi solo per alcune attività pesanti,

mentre tutte le altre mansioni casalinghe leggere, normali e consuete, erano

escluse dai suoi problemi alla colonna vertebrale e quindi risultavano di regola

medicalmente esigibili, semmai con un moderato impedimento di sorta.

Si poteva per esempio ritenere esigibile che

l’assicurata eseguisse le faccende domestiche leggere autonomamente, così come

in effetti avveniva, pretendendo l’aiuto di terzi soltanto per portare la cesta

dei panni in lavanderia, caricare e togliere i panni dalla lavatrice, pulire a

fondo la cucina, fare le pulizie settimanali dell’appartamento e fare la spesa

grossa un paio di volte al mese con il relativo trasporto dei pesi.

L’assistente sociale ha altresì considerato che

l’assicurata si faceva aiutare nel trasporto dei pesi dal marito quando si

recavano insieme due volte al mese a fare la spesa grossa, mentre essa era in

grado di dare seguito da sola alle piccole necessità quotidiane e agli acquisti

leggeri.

Considerato dunque che il marito l’aiutava in modo

rilevante in alcuni di questi compiti, e che tale aiuto era aumentato fra la

prima e la seconda inchiesta, per l’attività del bucato non è possibile

riconoscere, come richiesto dalla ricorrente ma non affatto giustificato, il

precedente grado di impedimento (20%) rispetto a quello stabilito dall’inchiesta

del 2016 (40%).

Per quanto concerne la pulizia regolare

dell’appartamento, va ricordato che la ricorrente la delegava ormai tutta al

marito non essendo più in grado di svolgerla e di questo l’esperta ne ha tenuto

giustamente conto nel suo rapporto, tanto che ha aumentato dal 60% al 70% detto

impedimento.

Già solo per questi motivi non si vede per quale

ragione le valutazioni dell’assistente sociale dovrebbero essere arbitrarie,

visto che, proprio come sostenuto dall’insorgente, esse hanno pienamente tenuto

conto che il marito le dava un gran colpo di mano con le faccende domestiche.

Quanto alla questione della cura dei bambini, la stessa

non può validamente essere rimessa in discussione con la presentazione dei pareri

dello psichiatra curante e con la tesi del grande aiuto da parte del marito.

Infatti, oltre a quanto già analizzato dal lato medico della capacità

lavorativa in ambito psichico, non va dimenticato che i tre figli della

ricorrente, a fine dicembre 2016 quando è avvenuta la seconda inchiesta

economica, avevano 10 anni appena compiuti, quasi 9 anni e 4 anni e mezzo. Pertanto,

soprattutto per il più piccolo, la richiesta di effettuare sforzi fisici da

parte della ricorrente per occuparsene era diminuita, anche perché frequentava

l’asilo e vi si fermava per i pranzi; inoltre, per i due più grandicelli, non è

stata indicata la necessità di ulteriori accresciute attenzioni essendo quasi

completamente autonomi.

Ne discende che una percentuale di impedimento

maggiore a quella del 20% per la cura dei figli non può essere riconosciuta.

Questa Corte rileva che restava sempre riservata per

l’assicurata la possibilità di scaglionare sull’arco della settimana queste

incombenze casalinghe e di effettuare delle pause quando meglio le aggradava.

Infatti, la ricorrente poteva inoltre gestire l’attività domestica

dedicandosi alle mansioni consuete quando meglio le conveniva e poteva seguire

i suoi ritmi compatibilmente con il suo stato di salute, che le creava determinate

limitazioni fisiche e di carico.

Non va poi dimenticato che l’assistente sociale ha debitamente

considerato l’esigibilità di una collaborazione da parte del marito per stabilire

il grado di impedimento della moglie nelle mansioni consuete, visto che durante

le inchieste domiciliari è stato espressamente indicato che il marito faceva la

spesa portando i pesi, puliva la casa, faceva il bucato, cucinava e si occupava

dei figli. Una quantificazione matematica di questo aiuto, come preteso

dall’insorgente, non è affatto necessaria, rientrando in una valutazione

complessiva del grado di impedimento.

La giurisprudenza prevede infatti che occorre prendere in

considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. Va al riguardo

ricordato l’obbligo per l’assicurata di diminuire il danno (DTF 115 V 53) e che

anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro

propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento

della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e

in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le

particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e

I 35/00).

Nella DTF 133 V 504 l’Alta Corte ha ricordato che se la persona

assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni

domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato,

deve riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere

all'aiuto dei familiari.

Questo concetto è stato ancora ribadito nella STF 9C_701/2016 del

1° marzo 2017.

Tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e

accresciuta: DTF 130 V 97 consid. 3.3.3) assistenza familiare e ricordato che

in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste, le valutazioni di cui ai rapporti del 14 febbraio 2013 e del

18.

gennaio 2017 devono dunque essere confermate.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono e

analizzate tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che

ritenere adeguati sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse

attività domestiche, sia il grado di incapacità lavorativa nello svolgimento

delle stesse mansioni casalinghe stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli accertamenti

domiciliari, che il medico del Servizio Medico Regionale ha più volte avallato.

Non possono quindi essere ritenute delle percentuali maggiori – o

minori - a quelle stabilite dall’assistente sociale.

2.18

Stanti le considerazioni

esposte, esaminate singolarmente le valutazioni effettuate dall'assistente

sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene

che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l'attendibilità delle valutazioni operate dall’esperta.

Le sue conclusioni non appaiono arbitrarie e risultano conformi

alle circostanze e ai riscontri concreti avuti ed in particolare alle

indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito delle inchieste

domiciliari effettuate nel 2013 e nel 2016, che non

richiedono un esame pratico di verifica per essere attendibili.

La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell’amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle

direttive sia della giurisprudenza.

Ammettere qui che l’assistente sociale, che peraltro aveva già

effettuato la prima inchiesta al domicilio della ricorrente il 14 febbraio 2013

e che quindi era già al corrente dello stato di salute dell’assicurata e delle

sue necessità rispettivamente difficoltà nella conduzione dell’economia

familiare e domestica, abbia tratto delle errate conclusioni non avendo

compiutamente, ma arbitrariamente, esaminato la sua situazione arrogandosi delle

valutazioni che esulano dalle sue competenze, non è affatto sostenibile.

La scrivente Corte evidenzia inoltre che, contrariamente a quanto

ritenuto dalla ricorrente, i disturbi di cui ella soffre sono stati comunque

presi in considerazione nell'ambito della determinazione del suo grado di

incapacità di guadagno.

In effetti, nella valutazione degli impedimenti dovuti

all'invalidità, l'assistente sociale ha tenuto conto delle sue difficoltà in

ognuna delle attività tipiche come casalinga, giungendo così ad un grado

d'invalidità per ognuna di queste attività rispettivamente nel complesso. La

specialista ha infatti sempre tratto le proprie conclusioni affermando “Considerato i limiti funzionali all’incarto.”.

Pertanto, è da ritenere che le valutazioni degli

impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano pienamente

affidabili e compatibili con le limitazioni accertate in sede medica.

Ribadita dunque l'attendibilità riconosciuta dalla giurisprudenza

per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica e delle conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, siccome essi dispongono di collaboratori specializzati il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste, non vi sono pertanto validi

motivi per scostarsi dalle valutazioni espresse dall'assistente sociale in

questione.

Occorre poi ricordare che, per giurisprudenza, un intervento da

parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta, munita di formazione ed esperienza specifica, si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di

tutte le circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati

sia la percentuale di importanza assegnata alle diverse attività domestiche,

sia il grado d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni

casalinghe, stabiliti dall'Ufficio AI sulla base degli esposti accertamenti

domiciliari.

Di conseguenza, pure le limitazioni del 29% e del 29,5% devono

essere poste alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo

(fattuale e medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto

accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona cognita in materia.

Una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurata

nell’ambito casalingo non è dunque necessaria per quanto concerne il periodo in

esame. La documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per

l'evasione della presente fattispecie, senza che si debba procedere all'esperimento

di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una perizia

giudiziaria atta a stabilire le effettive capacità dell’assicurata

nell’esercizio delle mansioni consuete tipiche di una casalinga.

Alla luce di ciò, la scrivente Corte non può che confermare le

limitazioni dell’insorgente così come valutato dall’assistente sociale nei suoi

rapporti del 14 febbraio 2013 e del 18 gennaio 2017.

Ne discende, dunque, che il grado di invalidità parziale come

casalinga va stabilito nel 29% rispettivamente nel 29,5% dal 2015

in poi.

2.19

Visti i

gradi d’impedimento sopra determinati, per la parte salariata dello 0-3% (cfr.

consid. 2.12) e per quella casalinga del 29% e del 29,5% (cfr. consid. 2.17),

rispettando la suddivisione dei campi d’attività (50% salariata e 50%

casalinga; cfr. consid. 2.11) e in applicazione del metodo misto, il grado

d’invalidità globale si attesta dal 2007 al 2014 al 15-16% (50

[parte salariata] x 1-3% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x

29% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete] = 0,5-1,5% + 14,5%)

rispettivamente al 14,75% dal 2015 (50 x 0% + 50 x 29,5%), arrotondato al 15%

secondo la DTF 130 V 121 consid. 3.2.

In queste circostanze, le percentuali di invalidità determinate in

virtù del metodo misto non consentono l'attribuzione di una rendita di

invalidità all'assicurata, perciò la decisione impugnata va modificata in tal senso

per quanto concerne il periodo dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015 durante il

quale l'amministrazione ha concesso alla ricorrente il diritto a un quarto di

rendita.

2.20

Come già accennato in

precedenza (cfr. consid. 2.3), con il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una

modifica degli artt. 27 OAI e 27bis OAI.

Ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 OAI, per mansioni consuete secondo

l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell’economia domestica

s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza di

familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI, per mansioni consuete secondo l’articolo 7

capoverso 2 LAI di membri di comunità religiosi s’intende ogni attività svolta

nella comunità.

Secondo l’art. 27bis cpv. 2 OAI, per determinare il grado d’invalidità

di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che

svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono

sommati i seguenti gradi d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa (lett. a), il grado d’invalidità nell’ambito delle

mansioni consuete (lett. b).

L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado

d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le

modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando

l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è

calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno

(lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado

d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett.

b).

Giusta l’art. 27bis cpv. 4 OAI, per il calcolo del grado

d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota

percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento

delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto

invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il

grado d’occupazione di cui al cpv. 3 lettera b e un’attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.

La disposizione transitoria relativa alla modifica del 1° dicembre

2017.

prevede al cpv. 1 che i tre quarti di rendita, le mezze rendite e i quarti

di rendita correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 1°

dicembre 2017, concessi in applicazione del metodo misto, sono sottoposti a

revisione entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica.

L’eventuale aumento della rendita è concesso a contare dal momento dell’entrata

in vigore della presente modifica. Per il cpv. 2 nei casi di assicurati che

esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni

consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI a cui è stata rifiutata una

rendita prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017 perché

il grado d’invalidità era insufficiente, viene esaminata una nuova richiesta,

se il calcolo del grado d’invalidità secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4

determinerebbe presumibilmente il diritto a una rendita.

Va qui rammentato che da un punto di vista temporale, sono di

principio determinanti le norme sostanziali in vigore al momento della

realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o

che produce conseguenze giuridiche (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03,

consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2,

DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta

Corte ha già avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica

che regola la questione intertemporale, va applicato il principio generale

secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in

vigore (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Inoltre, con lettera Circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che

“per tutte le prime richieste di prestazioni

pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31

dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato

in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”.

In concreto, la richiesta di prestazioni dell'ottobre 2011 è stata

evasa dall'Ufficio AI con la decisione formale qui in oggetto, non ancora cresciuta

in giudicato.

Se dunque il TCA ha già applicato il vecchio diritto per il

calcolo delle prestazioni da aprile 2012 (sei mesi dopo la domanda di

prestazioni) al 31 dicembre 2017, per il periodo dal 1° gennaio 2018 occorre

applicare le nuove norme appena esposte.

In assenza di un contratto di lavoro al momento dell'insorgenza

del danno alla salute, l'amministrazione ha calcolato il reddito da valida

dell'assicurata sulla base dei dati statistici del settore della vendita, categoria

47, donna (Fr. 4'296.- nel 2012 e Fr. 4'380.- nel 2014), l'ha riportato su 41,8

ore alla settimana e sull'anno, riprendendolo poi nella misura lavorativa del

50% (doc. 114).

Per quanto concerne l'eventuale diritto della ricorrente a una

rendita di invalidità dal 1° gennaio 2018, aggiornando il dato del 2014 al

2016, l'Ufficio AI ha ottenuto un reddito da valida di Fr. 55'500.- (docc. 138

e 139) che, non contestato come tale, va correttamente ritenuto in ragione del 100%

secondo i nuovi disposti legali in vigore dal 2018 (art. 27bis cpv. 3 OAI.).

Quanto al reddito ipotetico da invalida, anch'esso è stato aggiornato

al 2016 (Fr. 4'344,98) e poi riportato su 41,7 ore lavorative, ottenendo così un

reddito annuo di Fr. 54'355,67.

Tenuto conto della riduzione di rendimento per motivi medici del

30% dall'aprile 2015 e della riduzione per motivi personali del 15% per

attività leggere e per altri fattori di riduzione, si ha un reddito ipotetico

da invalida di Fr. 32'342.-, a cui il TCA si attiene.

Dal raffronto dei redditi si giunge a un grado di invalidità

parziale per la parte salariata del 41,73% ((Fr. 55'500.- [reddito da

valida riportato al 100%] - Fr. 32'342.- [reddito da invalida]) : Fr.55'500.- x

100).

Tenuto conto, per la parte casalinga, del precedente grado di

invalidità parziale stabilito nel 29,5%, dal 1° gennaio 2018 il grado

di invalidità globale è dunque del 36% (50 [parte salariata]

x 41,73% [impedimento parte lucrativa] + 50 [parte casalinga] x 29,5% [tasso di

impedimento nelle mansioni consuete]).

Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 17 aprile 2018,

anche questo grado AI, come per il periodo esaminato in precedenza, non dà

diritto alla ricorrente ad una rendita AI neppure dal 1° gennaio 2018.

2.21

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico della ricorrente.

2.22

Quest’ultima ha chiesto di

essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria facendo valere la sua

indigenza siccome al beneficio dell'assegno familiare integrativo (doc. VII).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che

prevede che:

"

1.

L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2.

L'assistenza giudiziaria è

concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti,

l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3.

Essa è esclusa se la

procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, non va dimenticato che non solo non è stato dato seguito alle

richieste di carattere medico della ricorrente, avendo il TCA confermato le

conclusioni tratte dai periti nominati dall’Ufficio assicurazione invalidità che

hanno dato atto di una capacità lavorativa sostanzialmente diversa da quella pretesa

dai curanti dell'assicurata. Anche per quanto concerne l'aspetto medico, la

proposta di calcolo dell'insorgente è totalmente errata (doc. XVI).

Per di più, la circostanza che il calcolo effettuato dall'Ufficio

AI è manifestamente sbagliato tanto da non solo rifiutarle il diritto al quarto

di rendita, ma per di più ciò ha comportato anche un peggioramento della

situazione rispetto a quanto deciso dall'Ufficio AI, fa sì che le possibilità

di successo erano alquanto remote. Infatti, l'assicurata avrebbe dovuto avere

un'invalidità parziale come casalinga di almeno l'80% per potere poi giungere a

un'invalidità globale del 40%, ciò che era alquanto improbabile sulla scorta

del suo stato di salute acclarato dai periti.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre

l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e va modificata nel senso che dal 1° aprile 2012 al 31 luglio 2015

l'assicurata non ha diritto a una rendita di invalidità.

2. L'istanza di assistenza giudiziaria

è respinta.

3. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti