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Decisione

32.2018.8

Domanda di rendita di un medico indipendente respinta dall'UAI. Non potendo confermare il reddito da valido (definito tramite un'inchiesta economica) e tantomeno il reddito da invalido, il TCA ha appl

28 gennaio 2019Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella causa W., inc.

32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.2003.15).

Nel caso in esame, mediante

la prima inchiesta economica (datata 1° febbraio 2017) l’ispettore dell’AI aveva

fissato il reddito da valida prendendo in considerazione il dato fiscale

relativo al 2011, che aggiornato al 2015 è stato stabilito in fr. 146'265.--

lordi (pag. 226 inc. AI). Tale importo è stato utilizzato nel progetto di

decisione del 3 aprile 2017 con il quale l’amministrazione ha respinto la

domanda di rendita (doc. 29 inc. AI).

Con osservazioni 22 maggio

2017 al succitato progetto di decisione, l’assicurata ha sostanzialmente fatto

presente come il reddito fiscale non sia da ritenere come valida base di

determinazione del reddito senza invalidità, in particolare per la problematica

psichiatrica già presente prima dell’apertura dell’attuale studio medico (1995)

che l’ha costretta ad abbandonare la specializzazione in chirurgia inizialmente

intrapresa, compromettendo inoltre la sua attività professionale di medico di

famiglia. Ha pertanto chiesto di rivedere il calcolo del grado d’invalidità nel

senso che il reddito da valido sia accertato tramite un rilevamento economico

oppure mediante l’applicazione del metodo straordinario del confronto dei campi

di attività (doc. 41 inc. AI).

Ora, il SMR ha

riconosciuto come la problematica depressiva sia stata d’impedimento per

l’evoluzione della professione dell’assicurata quale medico di famiglia (ma non

la causa dell’abbandono della specializzazione). Nelle annotazioni 19 giugno

2017 il dr. med. __________, specialista in psichiatria presso il SMR, ha rilevato:

" E’

assodato che il primo episodio depressivo significativo sia avvenuto

verosimilmente nel 1990-1991, e che le successive ricadute hanno limitato

l’assicurata nella sua caricabilità di medico generalista, nonostante la

collega si sia impegnata nel mantenersi attiva professionalmente, anche con

attività à coté quale, a mia conoscenza, quella di medico competente per il __________

di __________.

È verosimile che, in assenza del danno alla salute psichico, la

collega avrebbe potuto sopportare un carico di lavoro maggiore come medico di

famiglia.

Riguardo ad un’eventuale non ottenimento di una specializzazione,

in particolare mi riferisco alla disdetta menzionata dal chirurgo Dr. __________

il 03.09.90, non ho elementi sufficienti per una presa di posizione

assolutamente oggettiva. Infatti, se l’elemento psicopatologico è noto, vi sono

fattori esogeni che possono influenzare qualsiasi carriera professionale

accademica, logistici, sociali, famigliari etc. in conseguenza dei quali, anche

in assenza di un danno alla salute di qualsiasi natura, l’obiettivo finale non

ê raggiunto.

In conclusione, il danno psichico ha verosimilmente impedito

all’assicurata di evolvere come medico di famiglia, mentre altri fattori non

medici avrebbero potuto influenzare l’ottenimento di un’eventuale specializzazione

in chirurgia o altro, come avviene in qualunque carriera specialistica in

qualsiasi campo.” (pag. 356 inc. AI)

Va qui fatto presente che,

invece, nella perizia del CPAS risulta “che la malattia sembra aver impedito

di portare la specializzazione come chirurgo nel 1990 a __________” (pag.

142 inc. AI) e nella lettera 3 settembre 1990 il citato chirurgo dr. med. __________,

appreso della disdetta un mese prima del termine contrattuale di formazione, aveva

espresso il suo personale dispiacimento “ per la decisione da lei presa nonché

per i suoi problemi” (sottolineatura del redattore; pag. 318 inc. AI).

Determinante è tuttavia

che l’ispettore, riconosciuta la non rappresentatività dei dati fiscali per

determinare il reddito da valida, abbia quantificato il reddito da indipendente

senza il danno alla salute espletando un rilevamento fiscale conformemente a

quanto disposto dal marg. no. 3030 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità) dal seguente tenore:

" Si tiene

conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di

attività dell’assicurato, come pure della situazione economica e dell’andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell’insorgere dell’invalidità.

Il reddito medio o il risultato d’esercizio di aziende simili possono fungere

da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito

di tali aziende non può però essere equiparato direttamente al reddito

ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40).” (Sottolineatura del redattore)

Sulla modalità di

allestimento del rilevamento economico, risultante dalle tabelle di cui alle

pagg. 375 e 376 inc. AI, con annotazioni del 13 settembre 2017 l’ispettore AI

ha spiegato:

" (…) A tal

proposito abbiamo svolto una ricerca per determinare il reddito ipotetico senza

invalidità dell’assicurata.

I criteri di ricerca si sono basati su studi medici piccoli della

zona luganese, considerando redditi da attività indipendente e anche accessoria

(aiuto croce verde, case per anziani, etc.) in modo da essere più realistici

possibili. Inoltre il tutto è stato considerato su un arco temporale che va dal

2010 al 2016. I medici generalisti considerati nell’analisi sono 18 in totale.

Il reddito considerato è stato quello netto fiscale, e alla media

che ne è scaturita è stata aggiunta la quota parte dei contributi secondo la

tabella UFAS delle tavole scalari dei contributi.

Il reddito rappresentativo risulta essere pari a fr. 197'062.--

lordi.” (pag. 358 inc. AI)

Tale risultato è stato

contestato dall’assicurata nelle osservazioni 20 novembre 2017 al progetto di

decisione del 18 ottobre 2017 (doc. 65 inc. AI). In merito all’inchiesta

l’assicurata sostiene, a ragione, come il criterio di similitudine di cui al

marg. 3030 CIGI non è dato.

Infatti, nelle succitate

osservazioni l’assicurata ha rilevato come 8 dei 18 studi medici esaminati non presentavano

dati fiscali completi nell’arco di tempo considerato, inoltre tre medici

avevano verosimilmente da poco iniziato l’attività, in un altro caso il reddito

principale era costituito da attività dipendente e non indipendente.

Con annotazioni del 23

novembre 2017 l’ispettore ha confermato l’inchiesta, non prendendo tuttavia

posizione sulle singole censure mosse dall’assicurata (doc. 66 inc. AI).

In merito alla fondatezza

dei dati fiscali utilizzati dall’ispettore, con e-mail del 4 dicembre 2017

l’assicurata ha chiesto:

" (…) Per

poter meglio esaminare la posizione della nostra mandante vi chiediamo di trasmetterci

gli atti componenti l’incarto dal 23 ottobre 2017 al oggi.

Considerato il fatto che si tratta di valutare un eventuale

ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro la decisione citata,

chiediamo in riguardo all’inchiesta economica condotta presso 18 studi medici

che ci venga trasmessa una copia completa di tutti gli atti del Servizio

Ispettorato a decorrere dal 2 maggio 2017. In particolare necessitiamo

copia della valutazione dei criteri sui quali si è fondata l’indagine, copia

della valutazione di quali studi corrispondano ai criteri scelti, copia delle

richieste relative ai dati fiscali indirizzate a tutti gli studi medici

coinvolti e copia delle risposte ricevute (utilizzate per elaborare la

tabella). Tale richiesta è più che mai giustificata considerato il fatto che il

Servizio Ispettorato ha definito congetture la nostra richiesta di togliere

dalla tabella i dati fiscali relativi a quegli studi medici che non hanno

fornito o non dispongono dei dati fiscali per gli anni considerati (arco temporale

che va dal 2010 al 2016).”

(pag. 402 inc. AI)

Il

giorno seguente, l’ispettore ha risposto:

" I criteri

scelti per svolgere l’indagine sono quelli estrapolati dagli scritti e dossier

e dalle informazioni fornite dall’assicurata. Nello specifico precisiamo di

aver scelto studi medici della zona luganese e della stessa ampiezza di quello

condotto dall’assicurata.

Per estrapolare i dati che sono serviti alla definizione del

reddito ci siamo avvalsi di un sistema informatico e della relativa banca dati

in nostro possesso.

Non abbiamo quindi richiesto informazioni direttamente agli studi

medici considerati nella statistica svolta e di conseguenza non abbiamo

ricevuto alcuna risposta dagli stessi.

Non siamo quindi in possesso di ulteriori dati o documenti da

fornirne se non quelli già forniti in precedenza.” (pag. 401 inc. AI)

Ora, a prescindere dalla

richiesta ricorsuale di verifica giudiziaria della correttezza del rilevamento

fiscale e - se del caso - di ordinarne uno nuovo, questa Corte condivide le suelencate

criticità sollevate in merito alla validità e rappresentatività dei redditi

presi in considerazione dall’ispettore.

Certo, a sostegno dell’affidabilità

del rilevamento economico nelle osservazioni 13 marzo 2018 l’Ufficio AI ha

fatto presente che il reddito da valida di fr. 197'062.-- si discosta poco da

quello di fr. 197’500.-- indicato dall’assicurata nello scritto 22 maggio 2017 (per

contestare il reddito da valida di fr. 146'265.-- definito nel progetto di

decisione del 3 aprile 2017; pag. 275 inc. AI) e riferito al reddito medio

risultante da uno studio dell’Associazione professionale del corpo medico FMH

Considerandi

pubblicato nel Bollettino dei medici svizzeri del 2012. Benché lo scarto sia

minimo, va comunque rilevato che l’inchiesta dell’AI comprende redditi

successivi al 2009, anno di rifermento del succitato studio.

Visto quanto sopra, questo TCA

non può confermare il reddito da valida stabilito nella decisione contestata.

2.4.2

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, secondo giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).…,

Ritornando

al caso in esame, tenuto conto che dal 2014 l’assicurata ha ridotto la sua

attività indipendente di medico, l’ispettore ha preso i dati fiscali del 2015

pari a fr. 127'252.--.

Tale

dato è stato parimenti oggetto di critiche, così riassunte in sede di ricorso:

" (…) E’

incontestato che la riduzione della capacità lavorativa per malattia del 50% ha

obbligato l’assicurata a dimezzare gli orari di apertura dello studio a

decorrere dal primo gennaio 2014. Il perdurare di questa incapacità, peggiorata

durante l’autunno del 2016 causando una chiusura totale dello studio dal 22

dicembre 2016 fino alla lenta ripresa di febbraio 2017 (come emerge dallo

scritto della curante dr.ssa med. Isoldi del 13 gennaio 2017 indirizzato

all’Ufficio AI e dal rapporto d’inchiesta per l’attività professionale

indipendente del 15 febbraio 2017), ha logicamente inciso sull’andamento economico

dell’attività anche nel 2016 e nel 2017, accusando tra l’altro la perdita di

numerosi pazienti e la mancata acquisizione di nuovi pazienti (vedi

nell’incarto AI qui richiamato le 7 attestazioni di ritiro di cartelle da parte

di pazienti dal dicembre 2016 all’aprile 2017, allegate alle osservazioni del

22.

maggio 2017, e le 11 attestazioni di ritiro di cartelle da parte di pazienti

dal maggio a dicembre 2017, all. 5).

Con le osservazioni del 20 novembre 2017 è stata inoltrata copia

della Dichiarazione delle imposte delle persone fisiche 2016 dell’assicurata

corredata da copia del conto annuale dello studio medico elaborati dalla __________.

Si deduce un risultato aziendale di CHF 77'887.-, nettamente inferiore rispetto

a quello del 2015 di CHF 116'000.- (vedi punto 7 del rapporto d’inchiesta per

l’attività professionale indipendente del 15 febbraio 2017). (…)”

(doc. I pag. 11)

Nelle

già citate annotazioni del 23 novembre 2017, riportate nella decisione

contestata, l’ispettore AI ha così argomentato:

" (…) Riguardo,

in seconda istanza, alla valutazione della perdita relativa al 2016, come

suggerito dal rappresentante legale, tale valutazione non può in alcun modo

essere considerata, dato che, come dichiarato in sede l’inchiesta

dall’assicurata, durante il 2016 “ha preso più tempo per se stessa”; riprendo

brevemente quanto indicato nel rapporto di inchiesta del 15.03.2017:

Nel 2015 ha lavorato in maniera ridotta perchè a casa

loro avevano il padre del marito che era malato e se ne è occupata tralasciando

in parte lo studio.

Mentre nel 2016 ha lavorato meno perchè si è presa più

tempo libero per sé stessa.

Infine la Sig.ra ha ancora i 2 genitori che vivono nel

locarnese e sono indipendenti, tuttavia l’assicurata vi si reca almeno 2 volte

la settimana a trovarli o ad aiutarli per le spese correnti.

Alla fine dell’anno l’assicurata ha addirittura chiuso lo studio

per l’assenza della dipendente, pertanto per ragioni che esulano completamente

dal danno alla salute. È evidente che i fattori testé considerati hanno

concorso a inficiare il risultato aziendale.”

(pag. 392-393 inc. AI)

Ora,

va puntualizzato, come rettamente rilevato in sede di ricorso, che prima del

succitato passaggio tratto dal rapporto d’inchiesta del 15 marzo 2017 l’ispettore

aveva riportato:

" (…) In

sede d’inchiesta l’assicurata dichiara di non avere più interesse per i propri

pazienti, si sente sfiduciata e che il lavoro le risulta un tormento. Le

problematiche, continua, si concentrano in più fattori. Innanzitutto la sig.ra

con cui collaborava da anni ha concluso l’attività per maternità (nov. 2016) e

da lì ha provato a trovare delle sostitute ma senza successo. Ciò, prosegue

la Sig.ra RI 1, l’ha portata ad uno stato di ansia tale da decidere di chiudere

lo studio, almeno temporaneamente. Le difficoltà vengono descritte perlopiù

a livello organizzativo, in effetti ci dice come lei abbia molte difficoltà in

tale ambito e non avendo un supporto valido si senta molto insicura di sè.

Proseguendo viene inoltre indicato come la sua attuale psichiatra

le ha proposto un soggiorno in una clinica per poter recuperare serenità,

lucidità ed energie, tuttavia l’assicurata non sa cosa fare perché ha il

fardello dello studio sulla testa che ci dice ha un costo ed è tutta la sua

vita, sia perché vi ha fatto investimenti notevoli per avviarlo, ed in secondo

luogo perché le piace ciò che fa, tuttavia senza la serenità per poter

lavorare in modo tranquillo ed organizzato va in crisi. (…)” (sottolineatura

del redattore; pag. 223 inc. AI)

La riduzione del reddito nel

2015.

è dunque dovuta anche a motivi di salute, in particolare alla

sintomatologia depressiva. Ciò vale pure per il 2016, tant’è che, come riportato

sopra, a seguito della partenza per maternità di una collaboratrice, situazione

che le ha causato uno stato d’ansia, l’assicurata ha dovuto a fine di

quell’anno chiudere temporaneamente lo studio medico, con perdita di pazienti e

mancata acquisizione di nuovi. È pertanto innegabile che ci troviamo in

presenza di una fluttuazione dei redditi fortemente legata alle condizioni di

salute.

In queste circostanze,

vista la fluttuazione dei redditi, semmai andava presa in considerazione la

media di almeno tre redditi successivi alla riduzione dell’attività a metà

tempo. Questo in analogia alla giurisprudenza che, ai fini della

determinazione del reddito da valido di un indipendente, ritiene adeguato tener conto della media dei redditi

percepiti negli ultimi tre esercizi prima del danno alla salute (AJP

1999.

p. 484 e confermata in STFA I 686/03 del 29 ottobre 2004; cfr anche

8C_611/2007 del 23 aprile 2008; cfr fra le tante, STCA 32.2016.145 del 6 giugno

2017.

consid. 2.12.2 e 32.2015.29 del 30 novembre 2015 consid. 2.7.1).

2.4.3

Ritenuto

che il danno alla salute ha verosimilmente impedito l’evoluzione del reddito

dell’assicurata come medico di famiglia, che di conseguenza non si è potuto

fare riferimento alla contabilità per definire il reddito da valida, che il

successivo rilevamento fiscale/economico presenta della criticità, che il

reddito da invalida subisce delle sostanziali variazioni, non disponendo dunque

di dati economici rappresentativi, questo Tribunale ritiene che vada applicato

il metodo del raffronto percentuale dei redditi per determinare il grado

d’invalidità.

Infatti, secondo

la giurisprudenza riassunta nella STF 9C_627/2017 dell’11 dicembre 2017:

" Nel caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado

d'invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA, art.

28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1

pag. 337). Di regola questo metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due

redditi ipotetici possono essere determinati numericamente in modo preciso. Il

grado d'invalidità può essere eccezionalmente determinato con confronto

percentuale ("Prozentvergleich"; sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3 c

pag. 314 seg. e in particolare 104 V 135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo

costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati

statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del

100%, mentre il reddito da invalido è valutato tenendo conto dell'incapacità

lavorativa e la differenza percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cfr.

sentenza 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è

da determinare per mezzo di un confronto percentuale, quando i redditi senza e

con impedimento (reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare

in modo sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente

sproporzionato e inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il

raffronto del reddito ipotetico valutato in termini percentuali in considerazione

delle circostanze note valutate nel caso di specie, dia un risultato

sufficientemente affidabile (cfr. sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017

consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25 gennaio 2011 consid. 7.1).”

In tale contesto cfr.

anche STF 9C_804/206 del 10 aprile 2017 in cui, non potendo definire con affidabilità

il reddito da invalido e viste inoltre le oscillazioni di tale reddito, il

grado d’invalidità di un avvocato indipendente è stato definito sulla base del

raffronto percentuale.

A mente del TCA, non vi

sono le condizioni per determinare l’invalidità mediante il cosiddetto metodo

straordinario da applicare, secondo giurisprudenza, alle persone con attività

lucrativa indipendente nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti

per il raffronto dei redditi non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3 e I

224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 324).

Trattasi

di un metodo basato sul confronto delle attività prima e dopo il danno alla

salute in cui si deve determinare il grado d'invalidità in

funzione delle ripercussioni finanziarie concrete dovute agli impedimenti

fisici sulle diverse attività svolte (cfr. sentenza 9C_731/2007 del 20 agosto

2008.

consid. 5.1 citata in 9C_536/2017 del 14 marzo

2018.

consid. 5.1).

Dal momento che, come

visto, nel caso in esame l’attività indipendente svolta dall’assicurata è stata

sin dall’inizio condizionata dalla sua problematica depressiva (cfr. le citate

annotazioni 19 giugno 2017 del SMR al consid. 2.4.1), non è possibile fare un

confronto delle singole attività componenti la professione di medico prima o

dopo il danno alla salute.

In conclusione, in

applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi, ritenuto che

l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa del 50% dal 1° gennaio 2014,

visto che può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa unicamente

nell’abituale professione di medico indipendente, essa ha diritto ad una mezza

rendita dal 1° marzo 2016, ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda

di rendita ai sensi dell’art. 29 cpv.1 LAI.

Visto tutto quanto

precede, in accoglimento del ricorso, l’assicurata ha diritto ad una mezza

rendita dal 1° marzo 2016.

2.5

Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA

2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF

K 63/06 del 5 settembre 2007).

2.6

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§

La decisione 27 novembre 2017 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° marzo 2016.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti