32.2018.80
Assicurato minorenne che chiede il rimborso dei costi legati alle ortesi OSSA dei piedi. Confermato il diniego di prestazioni non essendo le ortesi un complemento a provvedimenti sanitari ex art. 12 e
28 novembre 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.80
BS/sc
Lugano
28 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 aprile 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. A favore di RI 1, nato nel
2011, nell’ottobre 2017 i suoi genitori hanno inoltrato una richiesta di riconoscimento
di mezzi ausiliari, di ortesi dei piedi a conchiglia, tipo OSSA (doc. 4 inc.
AI).
Esaminata la fattispecie (cfr.
annotazioni 26 novembre 2017 del SMR in doc. 11 inc. AI), con preavviso del 6 febbraio
2018 l’Ufficio AI ha negato il rilascio di una garanzia per l’assunzione di
provvedimenti sanitari e per la consegna della chiesta ortesi non trattandosi
di piede valgo congenito ai sensi della cifra 193 OIC. Fondandosi sulla CPSI (Circolare
su provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità edita dall’UFAS),
l’amministrazione ha ricordato che i costi delle ortesi OSSA sono assunti solo
se costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario già assunto,
ciò che in casu non è dato (doc. 22 inc. AI).
Esaminato lo scritto 20
febbraio 2018 del pediatra curante del bambino, dr. med. __________ (doc. 15
inc. AI), nonché i referti radiologici eseguiti (cfr. doc. 19 inc. AI), con
annotazioni 17 aprile 2018 la dr.ssa __________, pediatra presso il SMR, ha
confermato che non risultano assolte le condizioni per riconoscere un’infermità
congenita della cifra 193 OIC (doc. 21 inc. AI).
Di conseguenza, con
decisione 18 aprile 2018 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni
(doc. 22 inc. AI).
1.2. Contro la decisione amministrativa
Fatti
i genitori di RI 1, in nome e per conto di loro figlio, hanno interposto un tempestivo
ricorso al TCA chiedendo che l’Ufficio AI rilasci la garanzia di assunzione dei
costi delle chieste ortesi. Essi rilevano come il proprio figlio necessiti di tali
ortesi che permettono un allineamento naturale della posizione dei piedi e
delle ginocchia a beneficio di un suo sviluppo di crescita, evitando future
problematiche. In allegato i signori RA 1 hanno prodotto un nuovo certificato
del pediatra curante, nonché le foto dei piedi del bambino.
1.3. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede di respingere il ricorso, ribadendo che nel caso concreto
non sono dati, conformemente alla (CPSI), i presupposti per riconoscere la
problematica al piede quale infermità congenita 193 OIC, e che non vi sono i
presupposti per riconoscere eventuali provvedimenti sanitari, motivo per cui le
chieste ortesi non possono essere prese a carico.
1.4. In data 5 aprile 2019 il TCA
ha chiesto delle delucidazioni al pediatra curante, il quale con scritto del 18
aprile 2019 (inviato erroneamente all’Ufficio AI e richiesto dal TCA
all’amministrazione) ha fornito i necessari chiarimenti (VIII).
Invitate le parti in causa
ad inoltrare una loro presa di posizione al succitato accertamento medico (X),
con scritto 14 giugno 2019 l’Ufficio AI, allegando le annotazioni del proprio
servizio medico, ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (XI). I
genitori del bambino sono rimasti silenti.
1.5. Ritenuto necessario un altro
accertamento, il 12 luglio 2019 questa Corte ha chiesto al pediatra curante se
il piede piatto del bambino sia effettivamente d’origine congenita e se non si
tratti di un’affezione successiva alla nascita (XIII).
Con lettera 17 settembre
2019 il dr. med. __________ ha in particolare risposto che il prof. __________
dell’Ospedale universitario di __________ ha previsto un intervento chirurgico
fra qualche anno, confermando che non si tratta di un piede piatto congenito ma
di un piede piatto valgo (XVII).
1.6. Su richiesta del TCA, con
scritto 16 ottobre 2019 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni al
succitato accertamento medico e - trattandosi in casu di un assicurato minore
di 20 anni - la presa di posizione della pediatra SMR relativa alla valutazione
della fattispecie ai sensi dell’art. 12 in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI (XIX+1).
1.7. Con scritto 18 ottobre 2019
questa Corte ha chiesto ai genitori dell’assicurato una loro presa di posizione
in merito ai punti no. 1.5 e 1.6. (XX), non ricevendo alcuna reazione.
1.8. Infine, sempre su richiesta
del TCA, il 13 novembre 2019 l’Ufficio AI ha valutato la fattispecie sotto
l’aspetto dell’art. 21 LAI (mezzi ausiliari) (XXII). Anche in questo caso i
genitori non ha preso posizione.
considerato in
diritto
2.1. Nella fattispecie concreta
occorre esaminare se l’Ufficio AI correttamente ha negato la garanzia per l’assunzione
dei costi relativi alle ortesi dei piedi a conchiglia, tipo OSSA, non avendo
riconosciuto un’infermità congenita 193 OIC ossia “piede piatto
congenito, per quanto sia necessaria un’operazione o una cura con apparecchio
gessato”.
2.1.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI,
gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per
quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, migliorare, conservare o
avvalorare la capacità di guadagno (lett. a), le condizioni per il diritto ai
diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Secondo l’art. 8 cpv. 2
LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o
di svolgimento delle mansioni consuete.
L'art. 13 cpv. 1 LAI
stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti
sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2
LPGA).
Il Consiglio federale
designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può
escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2
LAI).
Facendo uso della delega
di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle
infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).
Questa autorità dispone di
un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola
generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri
particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di
ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con
riferimenti).
Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC,
le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento
federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che
non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta
l'articolo 13 LAI.
L’art. 2 cpv. 1 OIC
dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più
presto a nascita avvenuta.
Se
la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia
precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso
si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura
dell’infermità congenita (cpv. 2).
Sono reputati
provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i
provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel
modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
2.1.2. Secondo la cifra 193 OIC il
piede piatto viene considerato congenito “per quanto sia necessaria
un’operazione o una cura con apparecchio gessato”.
La CPSI, alla cifra. 193,
indica per l’infermità congenita in parola quanto segue:
" Piede
piatto congenito, a condizione che un’operazione o una medicazione gessata
siano necessarie.
Il piede piatto congenito (talus verticalis) è una malformazione
rara, generalmente unilaterale, già molto sviluppata presso i neonati. Un esame
radiologico permette di distinguerla dal piede piatto-valgo (talus valgus). Di
regola, il piede piatto congenito è già fissato alla nascita e richiede
l’applicazione di un apparecchio gessato di raddrizzamento e in seguito un
trattamento con stecche per la notte e supporti ortopedici. Spesso è
indispensabile praticare interventi chirurgici sulle parti molli.
Per riconoscere un’infermità congenita N. 193 OIC sono perciò
necessarie:
1. una diagnosi
presentata di regola durante le prime settimane di vita o, al più tardi, entro
il primo anno di vita;
Considerandi
2.
l’evidenziazione
tramite un esame radiologico della posizione anormale dell’astragalo e della
sublussazione dell’articolazione navicolare.”
Va al riguardo ricordato
che il TF ha giudicato non ammissibile il fatto che la diagnosi di piede piatto
congenito debba essere posta entro il primo anno di vita del bambino. Piuttosto
è lecito che successivamente sia provato con il grado di verosimiglianza
preponderante che il piede piatto diagnosticato sia congenito e che non si
tratti di un’affezione postuma (SVR 1999 IV nr. 27 [recte: nr. 10] citato in
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung zum IVG, 2014, ad art. 13 n. 33, pag. 170).
2.1.3
Ritornando al caso in esame, con
rapporto 2 ottobre 2017 il pediatra curante dr. med. __________ ha ritenuto necessaria
un’ortesi da “portare per svariati anni” (doc. 5 inc. AI).
Esaminato il preventivo
relativo all’ortesi, nella perizia tecnica del 29 dicembre 2017 la FSCMA
(Federazione svizzera di consulenza dei mezzi ausiliari) ha concluso:
" Proponiamo
all’AI, se i presupposti per l’ottenimento di provvedimenti sanitari
dovessero risultare assolti, di prendere a carico i costi delle ortesi
succitate, per CHF 1432,95 IVA inclusa, e secondo CPSI 1215.” (sottolineatura
del redattore; doc. 12 inc. AI)
La cifra 1215 delle CPSI,
stato al 1° gennaio 2018, dispone:
" 4.3 Apparecchi
per la cura
Se sono necessari apparecchi di cura per l’attuazione di provvedimenti
sanitari accordati dall’AI (p. es. inalatori, occhiali correttivi di anomalie
congenite della vista, nebulizzatori, apparecchi per distillare e cuscini di
gomma piuma in caso di mucoviscidosi, sfere e tappeti nonché, ad es. in caso di
gravi disturbi motori come la paralisi cerebrale, Haverich a tre ruote), le
relative spese vanno a carico dell’AI giusta gli articoli 3 LPGA e 11, 12 e 13 LAI.”
A tale riguardo va fatto
presente che nel concetto di provvedimenti sanitari (sia ex art. 12 sia art. 13
LAI) ai sensi dell’art. 14 LAI sono compresi anche i relativi apparecchi
necessari per loro attuazione, che non siano riconosciuti come mezzi ausiliari [Murer,
Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, art. 14 n. 35 con i vari
riferimenti], come il caso in esame.
Nella risposta di causa l’amministrazione
ha fatto riferimento alle annotazioni del 17 aprile 2018 della pediatra SMR, la
quale, prendendo in considerazione il referto del 30 dicembre 2014 della dr.ssa
med. __________ relativo alla radiografia del piede destro e sinistro AP e
laterale in carico, ha rilevato che il citato referto radiologico “descrive
un’importante verticalizzazione e un orientamento mediale del talo, quale causa
del piede piatto. Non viene evidenziata sublussazione dell’articolazione
navicolare” ed ha concluso che “non risultano assolte tutte le
condizioni per riconoscere l’IC 193” (doc. 21 inc. AI).
Contestualmente il
pediatra curante del bambino, nel suo rapporto 28 gennaio 2016, ha invece indicato
una “sublussazione astragalo navicolare” come pure in quello del 7
gennaio 2015, ma non in quelli datati 8 novembre 2017 e 28 novembre 2014 (tutti
sub doc. 20 inc. AI).
Chiamato dal TCA, con
scritto 5 aprile 2019, a prendere posizione in merito alle succitate divergenti
conclusioni circa la sublussazione dell’astragalo navicolare, il 18 aprile 2019
il citato pediatra ha così risposto:
" (…)
2.
Il referto
della radiografia del 23.12.2014, redatto della Dr.ssa __________, indicava
“un’importante verticalizzazione e un orientamento mediale del talo
con corrispondente di piedi piatti”. Questo orientamento mediale del talo
corrisponde effettivamente ad una sublussazione del talo. Si tratta di
terminologie diverse nonostante il concetto sia lo stesso. Questo orientamento
e questa importante verticalizzazione del talo stesso è un referto patologico
per il quale solamente delle ortesi, tipo quelle di OSSA, possono sperare di
curare. Confermo quindi la sublussazione dell’astragalo-navicolare che, se può rendere
meglio ai suoi occhi il concetto, si può parlare di un forte orientamento
mediale del talo. (…)” (doc. IX/1)
Nel medesimo scritto il
TCA ha chiesto al dr. med. __________:
" Dalla
succitata documentazione medica allegata, incluso anche il referto radiologico
1° febbraio 2016 (all. 3) della dr.ssa med. __________, lei evidenzia una
posizione anomala dell’astragalo?”,
ricevendo
la seguente risposta:
" (…)
3.
La Dr.ssa __________
riconferma “la presenza di importanti piedi piatti con orientamento verticale e
mediale del talo” anche qui vi è una discrepanza di terminologia nonostante
voglia intendere lo stesso concetto ovvero una deviazione importante dell’osso,
quindi una posizione patologica dell’articolazione stessa.”
(doc. IX/1)
Con annotazioni 14 giugno
2019.
la dr.ssa med. __________ del SMR, preso atto del succitato accertamento,
ha ritenuto assolta la seconda condizione dell’infermità congenita seconda
la cifra 193 CPSI (“evidenziazione tramite un esame radiologico della
posizione anormale dell’astragalo e della sublussazione dell’articolazione
navicolare”, cfr. consid. 2.1.1).
Per quel che
concerne l’aspetto temporale, va ricordato che, come risulta dalla CPSI, la
diagnosi di piede piatto congenito deve essere “presentata di regola durante
le prime settimane di vita o, al più tardi, entro il primo anno di vita”. Ciò
non corrisponde al caso in esame, ritenuto che alla domanda no. 1 nel succitato
scritto 18 aprile 2019, il pediatra ha risposto che il piede piatto congenito è
stato “visto la prima volta il 27.11.2014 allorché il bambino aveva 3 anni e
3.
mesi”.
Tenuto conto di quanto
sopra, con scritto 12 luglio 2019 il TCA ha nuovamente interpellato il pediatra
curante:
" Alla
domanda no. 1 lei ha risposto che il piede piatto congenito è stato visto la
prima volta il 27 novembre 2014, quando il bambino aveva 3 anni e 3 mesi.
Sulla base degli atti medici a sua disposizione, lei può
affermare, motivando, che il piede piatto sia effettivamente d’origine
congenita e che non si tratti di un’affezione successiva alla nascita del
bambino” (XIII).
In risposta, il 17
settembre 2019 il dr. med. __________ ha rilevato:
" … dopo
essermi consultato con il Prof. __________, professore di ortopedia pediatrica
presso l’Ospedale __________ di __________, che d’altronde ha preso anche lui a
carico il paziente per volere dei genitori, il Prof. __________ ha previsto un
intervento chirurgico da qualche anno, ma le confermo che si tratta di un piede
piatto ma che il piede piatto di RI 1 non è un piede piatto congenito ma un
piede piatto valgo.” (doc. XVII/1)
Non trattandosi dunque di
un piede piatto congenito, e quindi d’infermità congenita, ma di un piede valgo
– come del resto diagnosticato nel rapporto 28 novembre 2014 del pediatra
curante (pag. 51 inc. AI) – l’ortesi in parola non può essere riconosciuta
quale complemento di provvedimenti d’integrazione.
2.2
Occorre ora esaminare se l’ortesi
in parola possa essere considerata quale complemento a provvedimenti sanitari
ai sensi dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI.
2.2.1
Secondo l’art. 12 LAI i
provvedimenti sanitari sono destinati non alla cura vera e propria del male ma
direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo
duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o a evitare una diminuzione
sostanziale di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell'affezione
si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile.
L'assicurazione per l'invalidità, di principio, prende a proprio carico
unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati
patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di
funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo
durevole e importante ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 279 consid.
3a e riferimenti ivi citati; Pratique VSI 2000, p. 301 consid. 2a). La
succitata disposizione legale persegue lo scopo di delimitare il campo di
applicazione dell'assicurazione per l'invalidità da quello dell'assicurazione
contro le malattie e gli infortuni. Tale delimitazione si fonda sul principio
secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla
durata dell'affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell'assicurazione
contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 81, consid. 1, 102 V 41 consid.
1; RCC 1981 p. 159 consid. 3a).
Dal requisito della
correzione di stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili,
oppure delle perdite di funzione, ci si discosta nel caso di assicurati
minori di 20 anni che non svolgono attività lucrativa, come è il caso in
esame. L'art. 5 cpv. 2 LAI prevede che le persone di età inferiore a 20 anni,
che non esercitano un’attività lucrativa, sono considerate invalide sulla base
dell’articolo 8 capoverso 2 LPGA. Stabilisce l’art. 8 cpv. 2 LPGA che gli
assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno
un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà
un’incapacità al guadagno totale o parziale. I provvedimenti
sanitari dispensati ad assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa
possono essere diretti in modo prevalente all'integrazione professionale ed
essere così assunti, nonostante il carattere ancora momentaneamente labile
dell'affezione, dall'assicurazione per l'invalidità se, senza queste misure –
che possono essere subitanee (ad es. un'operazione) oppure estese nel
tempo (ad. es. fisioterapia, ergoterapia), ma comunque non illimitate
(RCC 1984 pag. 523) - si otterrebbe una guarigione incompiuta o
sussisterebbe un difetto stabile, difficilmente correggibile, pregiudicante la
formazione professionale o/e la capacità di guadagno (DTF 131 V 21 consid. 4.2
con riferimenti). Dev'essere, in altre parole, impedita la
sopravvenienza di un difetto stabile. Sono per contro esclusi i provvedimenti
che si limitano a ritardare l'insorgere di uno stato stabilizzato con l'ausilio
di trattamenti e terapie di durata indeterminata (STF I 436/05 del 10 novembre 2006 consid. 3.2). Detto diversamente, nel
caso di giovani assicurati, il successo che ci si attende da un provvedimento sanitario
d'integrazione è durevole ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI se appare verosimile
che si manterrà per un periodo importante della vita attiva futura. La questione
di sapere se il successo integrativo sarà durevole e sostanziale, dev'essere
esaminata secondo una prognosi medica sulla base della situazione fattuale
quale si presenta prima dell'operazione (rispettivamente dell’intervento) in
discussione. Tale prognosi, oltre a lasciare prevedere che senza l'intervento
verrebbe a verificarsi un danno permanente in un prossimo futuro, deve nel
contempo anche fare presagire che grazie ad esso sarà possibile raggiungere uno
stato di stabilità in grado di garantire premesse notevolmente migliori per la
formazione futura e per la capacità lucrativa (STF I 436/05 del
10.
novembre 2006 consid. 3.4 con riferimenti).
2.2.2
In casu, con lo scritto 2
ottobre 2019, in cui sono stati allegati gli ultimi accertamenti eseguiti dal
TCA, la scrivente Corte ha chiesto all’Ufficio AI di esaminare la fattispecie
sotto l’aspetto dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5 cpv. 2 LAI (XVIII).
Con scritto 16 ottobre
2019.
l’Ufficio AI ha prodotto le annotazioni 8 ottobre 2019 della dr. med. __________.
Definito dal punto di vista medico il piede valgo, esposte le diverse sintomatologie
associate a tale tipologia di piede, nonché i possibili trattamenti, in merito
all’assicurato la succitata specialista ha concluso:
" (…)
Nel caso di RI 1
- nel primo
rapporto medico agli atti datato 02.10.2017 e redatto dal Dr. __________,
ortopedico pediatrico __________, all’anamnesi (v. GED 05.10.2017, punto 2.3)
non risultano difficoltà o dolori;
- il
rapporto medico del 28.01.2016 del Dr. __________ (GED 23.03.2018) riporta che il
piede è molto piatto e c’è una forte lassità dei legamenti ma quando RI 1 si
mette sulla punta dei piedi, il piede si corregge completamente e questo è un
buon segno.
(…) le ortesi di Ossa potrebbero
non essere sufficienti per correggere definitivamente il piede piatto e, anche
se è poco probabile, un intervento chirurgico verso l’adolescenza potrebbe
essere necessario. (…) Ci sono delle buone chances che le ortesi di Ossa
possano funzionare sul lungo termine;
- il
rapporto medico dell’08.11.2017 del Dr. __________ (v. GED 23.03.2018)
all’esame oggettivo riporta che ogni tanto il bambino si lamenta di dolori
al navicolare, con le ortesi nuove (…) il bambino, quando cammina a piedi nudi
d’estate, no ha male, e questo ci lascia ben sperare che non avrà bisogno di un
intervento chirurgico in adolescenza.
Il Dr. __________ nella lettera del 05.09.2019 scrive che il
prof. __________ è d’accordo che i piedi hanno un forte valgismo e che all’età
di 10 anni è già previsto un intervento chirurgico detto “Calcaneo stop
Bilaterale”.
Allo stato attuale, nel caso di RI 1, sulla base delle
informazioni agli atti, non risultano difficoltà fisiche o sintomatologia
algica, e non è pianificato con certezza un intervento chirurgico breve.
Pertanto non sembrano esservi elementi per esprimerci su
provvedimenti sanitari sotto l’aspetto dell’art. 12 LAI in relazione all’art. 5
cpv. 2 LAI.” (doc. XIX/1)
Orbene, questo TCA non può
che avvallare quanto affermato dalla pediatra SMR, ossia che attualmente non
sono previsti provvedimenti sanitari, motivo per cui le ortesi in parola non
costituiscono un complemento degli stessi. Ciò non esclude, come ben concluso
nelle citate osservazioni 16 ottobre 2019, che l’amministrazione si esprimerà
in merito ad eventuali richieste future, in particolare allorquando verrà
programmato il futuro intervento chirurgico (in tal senso cfr. Murer,
Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, ad art. 12 n. 23 pag.
520).
2.3
Rimane da esaminare se le
ortesi OSSA possono essere riconosciute quali mezzi ausiliari.
2.3.1
Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi
ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha
bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni
consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per
studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di
assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie,
occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento
essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima
disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha
bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio
ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla
sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco
allestito dal Consiglio federale.
In virtù della succitata
delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.
Secondo il cpv. 1 l'elenco
dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di
un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (Ordinanza sulla consegna
di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS
831.232
) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi
ausiliari.
Giusta l'art. 2 cpv. 1
OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti
tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato
di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la
propria autonomia. L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati
nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per
esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per
studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o
per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente
dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art.
21-21quater, pagg. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater,
pag. 228-229; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pagg. 257-258; vedi
inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti).
La lista contenuta
nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei
mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni
categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o
semplicemente indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117
V 181 consid. 3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art.
21-21quater, n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai
requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto
dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI
(Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 10, pagg. 230-231).
La cifra 2 dell'allegato
OMAI elenca le ortesi, tra cui le ortesi alle gambe (marg. 2.01).
Al riguardo, la Circolare
sulla consegna dei mezzi ausiliari dell’AI (CMAI), nella versione valida dal 1°
gennaio 2013, al marg. 2.01 OMAI (Ortesi alle gambe) prevede:
" Un
assicurato incapace di stare in piedi o di camminare ha diritto a un’ortesi
unicamente se quest’ultima adempie a un obiettivo garantito dalla legge
(autonomia, spostamento, contatti con l’ambiente, sentenza del TF 8C_531/2009
del 23 ottobre 2009).”
2.3.2
Richiesta dal TCA a voler
esaminare la fattispecie alla luce dell’art. 21 LAI, con scritto 13 novembre
2019.
l’amministrazione ha ritenuto:
" (…) Nel
caso specifico non risulta che RI 1 necessiti di ortesi per
spostarsi/camminare.
Citiamo ad esempio, il rapporto __________, dell’8 novembre 2017,
dove viene indicato che il bambino non ha male quando cammina a piedi nudi
d’estate; inoltre si rinvia all’ultima pesa di posizione del Servizio medico
regionale (SMR) dell’8 ottobre 2019, nella quale viene concluso che “(…)
Allo stato attuale, nel caso di RI 1, sulla base delle informazioni agli atti,
non risultano difficoltà fisiche o sintomatologia algica, e non è pianificato
con certezza un intervento chirurgico a breve. (…)”
Dagli atti non risulta che l’assicurato possa svolgere l’atto
dello spostarsi unicamente con la consegna dell’ortesi OSSA, o che la
deambulazione gli sia resa possibile unicamente grazie a tale ortesi. Pertanto,
nel caso di RI 1 le ortesi non sopperiscono ad un’assenza di funzionalità. Nel
senso che, senza le ortesi, l’assicurato ha preservata la funzione del
camminare e dello spostarsi. (…)” (sottolineatura del redattore; doc. XXII)
Orbene, non si misconoscere
l’utilità delle ortesi in parola, che - secondo il pediatra curante -
l’assicurato deve portare per svariati anni (pag. 14 inc. AI) o per più di un
anno (rapporto del 20 febbraio 2018 in pag. 38 inc. AI). Ciononostante, questo
Tribunale concorda con la valutazione conclusiva del SMR, ossia che il bambino non
necessita esclusivamente delle ortesi per deambulare e quindi per stabilire
contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia.
Del resto, secondo prassi
e giurisprudenza, con mezzo ausiliario s’intende un oggetto il cui utilizzo
sostituisce alcune parti o funzioni del corpo umano (DTF 131 V 9 consid. 3.3
con riferimento), ciò che, come visto, non è il caso.
2.4
Visto quanto sopra,
rettamente l’Ufficio AI non ha rilasciato la garanzia di assunzione dei costi
delle ortesi OSSA.
Ne consegue la conferma
della decisione contestata, anche se per diversi motivi da quelli ivi indicati,
mentre il ricorso va respinto.
2.5
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti