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Decisione

32.2018.81

Soppressione del diritto alla rendita in via di revisione

4 ottobre 2018Italiano144 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti del SAM, poste le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Episodio depressivo di grado medio senza sindrome biologica (ICD-10

F32. 1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (F 45.4).

Fobia specifica (F40.2).

Sindrome lombo-spondilogena cronica e radicolare con/su:

• radicolopatia S1 a ds.;

• grossa

ernia discale L5-S1 recessale a ds. con compressione della sopraccitata radice

S1 a ds.;

• incipiente

discopatia L4-L5;

• incipiente

spondilartrosi e sovraccarico delle articolazioni intervertebrali L4-S1.

Sindrome cervico- e dorso-spondilogena cronica con/su:

• pregressa distrofia di crescita di Scheuermann;

• piccola

ernia discale recessale a sin. Th9-10 e Th11-12;

• minime

alterazioni degenerative cervicali;

• lieve

ipercifosi dorsale.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa:

Pregressa ablazione a livello cardiaco (19.5.2004):

- a causa di

tachicardia sopra-ventricolare.

Pregressa colica renale ds. (2007).

(…)" (doc. AI 59/175-176)

circa le conseguenze sulla

capacità lavorativa hanno rilevato:

" (…) Dal

punto di vista psichiatrico l'A. presenta attualmente una capacità lavorativa

del 60%. L'aspetto funzionale che condiziona la capacità lavorativa dell'A. è il

dolore, lo stato di astenia, l'abulia e la diminuzione del tono dell'umore che

presenta. In questo modo l'A. si rende lenta, inaffidabile, con una minore

resistenza e una maggiore esauribilità davanti ad ogni compito.

Precedentemente I'A. ha presentato una capacità lavorativa dello

0% dal 22.3.2012 (inizio della presa a carico psichiatrica), al 50%

dall'1.7.2012 ed al 60% dalI'1.9.2012. La prognosi è proclive di miglioramento.

L'A. continua ad essere ben seguita dal punto di vista psicoterapico e di tipo

farmacologico.

Dal punto di vista reumatologico I'A. presenta una capacità

lavorativa dello 0% a causa della grossa ernia discale L5-S1 recessale a ds.

con compressione della radice di S1. A due riprese vi è stata una rottura del

disco a livello L5-S1 e a due riprese è fuoriuscita un'ernia discale. Il nostro

consulente propone un approccio chirurgico. In effetti l'A. nel corso del mese

di dicembre sarà visitata dagli specialisti della __________ di __________. Un

intervento chirurgico sulla colonna lombare (sequestrectomia, discectomia o spondilodesi)

ha buone possibilità di migliorare la situazione della capacità lavorativa dell'A.

Dopo l'intervento dovrebbe poter recuperare la capacità lavorativa piena entro

3-4 mesi. E' possibile che a causa degli altri problemi alla colonna vertebrale

l'A. raggiunga una capacità lavorativa solo dell'80%.

Dal punto di vista neurologico I'A. raggiunge una capacità

lavorativa del 60% nell'ultima attività svolta. Anche il nostro consulente in

neurologia constata un peggioramento.

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% come

bancaria e impiegata d'ufficio da dicembre 2010 (peggioramento della sintomatologia)

e continua. La prognosi dipenderà dall'intervento neurochirurgico.

Successivamente sarà necessario rivalutare la capacità lavorativa dell'A.

prendendo contatto con il curante.

(…)" (doc. AI 59/24)

Il dr. __________, medico

SMR e FMH in psichiatria – interpellato dall’Ufficio AI alla luce della

cronistoria descritta nel “Mandato per SMR” del 9 ottobre 2014 (doc. AI

95/309-312) e, in particolare, visto che tra gli atti ricevuti

dall’assicuratore LPP figurava la documentazione relativa a una sorveglianza

messa in atto tra il 28 febbraio e il 26 maggio 2014 e che con lettera 10

settembre 2014 quest’ultimo ha comunicato all’assicurata la sospensione della

rendita d’invalidità LPP dal 1. novembre 2014 –, nell’annotazione 15

ottobre 2014 (doc. AI 96/313-316), ha così risposto alle domande sottopostegli:

" (…)

1. a livello medico è ammessa la presenza di incongruenze circa

l'entità della gravità del quadro clinico sancito agli atti?

Un quadro clinico come quello descritto al momento della perizia

SAM non sarebbe compatibile con quanto dimostrato dalla sorveglianza.

Considerandi

2.

com'è compatibile la mobilità fisica riscontrata nei filmati

di osservazione con quanto indicato nella perizia SAM (pag. 21-22) secondo cui

l'A. non sarebbe in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, poiché i

dolori lombari le impedirebbero di stare seduta oltre mezz'ora e di svolgere

qualunque ulteriore attività oltre mezz'ora?

La sorveglianza dimostra un funzionamento psicofisico normale. Per

questo motivo è possibile affermare che: o i dolori lombari non sono più

presenti, oppure sono ancora presenti, ma di entità lieve, tale da non limitare

in alcun modo la vita dell'assicurata, sia fuori che, conseguentemente, dentro

casa.

3.

com'è compatibile il diagnosticato episodio depressivo di

grado medio con quanto rilevato dall'agenzia investigativa? […]

L’A. conduce de facto le sue giornate in maniera totalmente

diversa da quella da lei descritta in sede SAM (cfr. pagina 12) e nella lettera

4.

luglio 2014.

L'assicurata trascorre gran parte delle giornate fuori casa,

dimostrando di avere un'energia ragguardevole. Sembra provare piacere per le

attività ricreative, si prende cura di sé, interagisce senza apparente timore

con le persone, è attenta al proprio abbigliamento, alla pulizia impeccabile

della sua auto, alla propria immagine in generale.

Non vi sono segni di compromissione del funzionamento generale;

questi elementi permettono di escludere una depressione invalidante.

4.

com'è compatibile il colorito contatto sociale riscontrato

nei filmati di osservazione con quanto indicato dalla curante Dr.ssa __________

nel suo rapporto 20 febbraio 2014, secondo cui vi sarebbe stato addirittura un

peggioramento dei sintomi di ansia e di depressione, ritenuti persistenti e

debilitanti?

La dr.ssa __________ non parla di una depressione endogena, ma

descrive una sofferenza reattiva alla malattia del compagno. La spiegazione più

probabile mi sembra quindi la seguente.

L'assicurata può presentare, come tutti nelle fasi della vita, dei

normali stati di sofferenza emotiva, come ad esempio la tristezza per la

malattia del compagno.

Davanti ai medici l'assicurata amplifica e narra questa sofferenza

come se fosse insopportabile, come una depressione limitante, che provoca

angoscia e la blocca sul piano socio-professionale.

[…].

5.

quali sono le limitazioni psicofisiche effettive dell'A.

alla luce dei filmati d'osservazione dell'agenzia investigativa?

Non vi sono limitazioni, né dal punto di vista somatico né dal

punto di vista psichico. L'assicurata conduce una vita normale, passa delle giornate

molto attive, senza limitazioni. Ha amicizie, interessi, si prende cura di sé e

pratica uno sport che implica torsioni a carico della colonna vertebrale e

posture statiche che sollecitano la colonna lombare. Trascorre molto tempo seduta

in auto, in una posizione inergonomica, che sollecita la radice nervosa coinvolta

dall'ernia in passato.

6.

quali sono i motivi che impedirebbero all'A. di svolgere

un'attività lavorativa nell'abituale ramo commerciale?

Nessuno.

7.

nella fattispecie si tratta di un miglioramento dello stato

di salute (nell'affermativa si prega di indicare da quando) oppure è

ipotizzabile l'effettuazione di un'errata valutazione a causa di un

comportamento tendenzioso dell'A. (omissione d'informazioni e/o aggravamento

dei sintomi su base fittizia)?

Entrambi gli aspetti sono presenti.

[…]

L'assicurata nel 2014 continua a descriversi seriamente depressa,

ansiosa, ritirata socialmente e dolorante, anche per quei periodi durante i

quali la sorveglianza ha dimostrato il contrario. […].

La valutazione reumatologica del dicembre 2012 era invece basata

su dati oggettivi, ovvero sulla presenza documentata di una grossa ernia del

disco intervertebrale. Si tratta quindi di una valutazione oggettiva e condivisibile,

anche nelle conclusioni alle quali giunge circa la completa IL in dicembre

2012.

Il dr. __________ ammetteva però che con una terapia conservativa

l'ernia poteva regredire nell'arco di 3-4 mesi. L'assicurata non si è più

recata alla __________ e da tempo non ha più ricercato cure specialistiche.

Quindi possiamo dedurre che l'ernia sia veramente regredita nell'arco di 4 mesi

dalla perizia reumatologica.

[…].

8.

è necessario procedere ad una rivalutazione peritale della

pratica?

Non mi sembra il caso di chiedere una perizia.

l dati emersi dalla sorveglianza ci consentono dichiarare

possibile al 100% il lavoro precedente di impiegata di banca a partire da

maggio 2013.

La sorveglianza si è protratta per diverso tempo, per cui permette

di escludere eventuali oscillazioni nella gravità della sintomatologia

depressiva.

Una valutazione peritale non saprebbe aggiungere nulla di più a

quanto è già oltremodo evidente.

9.

qual è la compatibilità tra la mobilità e lo stato psichico

riscontrati nei filmati d'osservazione con il contenuto della perizia SAM del

18.

gennaio 2013, rispettivamente con quello dei più recenti rapporti medici dei

due curanti del febbraio e del marzo 2014? Si prega di fornire una risposta

motivata.

Non vi è alcuna compatibilità; si veda la spiegazione che ho

fornito al punto 7 e al punto 4.

L'assicurata continua a recarsi dai curanti portando delle normali

sofferenze emotive e dei fastidi fisici modesti. […].

10.

visto la mobilità riscontrata nei filmati che cosa

impedirebbe all'A. (che vive sola) di provvedere personalmente alle proprie

faccende domestiche? (in particolare la pulizia dei pavimenti con aspirapolvere

e straccio, pulizia dei bagni, dei vetri, il cambio delle lenzuola, lo stiro e

la preparazione dei pasti?)

L'assicurata non presenta limitazioni nelle attività al di fuori

delle mura domestiche. A maggior ragione va considerata quindi capace di

occuparsi senza alcuna difficoltà della propria abitazione.

(…)" (doc. AI 96/313-316)

I periti del SAM –

interpellati dall’Ufficio che ha loro sottoposto i quesiti posti

dall’amministrazione e dall’assicurata (cfr. doc. AI 102/336-337), avuto anche

riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta e meglio: i rapporti

medici del 20 marzo e 18 settembre 2014 (doc. AI 86/278-283 e 104/373) del dr __________,

FMH in medicina interna; dell’11 dicembre 2012 e del 20 febbraio e 15 settembre

2014.

(doc. AI 104/371-372, 85/272-277 e 104/370) della dr.ssa __________, FMH

in psichiatria e psicoterapia e del 15 novembre 2014 (doc. AI 104/375-376) del

dr. __________, FMH in neurochirurgia –, nel complemento del 5 febbraio

2015.

si sono così espressi:

" (…)

Riassumendo, la nostra perizia SAM redatta il 18.1.2013

(accertamenti fra il 28.11 e il 7.12.2012) ha codificato una capacità

lavorativa dello 0% come bancaria e in attività lavorative simili e in

qualsiasi tipo di attività. Si faceva notare che la prognosi dipendeva

dall'intervento chirurgico e si consigliava di rivalutare il caso dopo ca.

quattro mesi dall'intervento. Si prospettava una regressione dell'ernia discale

anche in assenza dell'intervento operatorio e si prevedeva un miglioramento a

livello psichiatrico.

L'Ufficio Al con decisione del 21.5.2013 ha codificato per un

grado d'invalidità dell'88% a partire dall'1.12.2011 con versamenti dall'1.1.2012.

Su incarico di __________ I'A. è stata sottoposta a sorveglianza

tra il 28.2 e il 26.5.2014 nello svolgimento di attività quotidiane all'esterno

(acquisti, bar, vari spostamenti, presenza in un club di golf, guida dell'automobile

ecc.).

Il legale dell'A. ribadisce un'incapacità lavorativa del 100% e ha

allegato alcune attestazioni, secondo le quali l'A. ha svolto solamente dei

brevi colpi e saltuariamente alcuni colpi di lunga distanza come golfista.

ll Dr. med. __________, il Dr. med. __________ e la Dr.ssa med. __________

codificano una capacità lavorativa dello 0%.

Abbiamo sottoposto i sopraccitati documenti medici e la

documentazione riguardante la sorveglianza ai nostri consulenti che così hanno

risposto.

Riportiamo in extenso la presa di posizione del consulente in psichiatria

Dr. med. __________:

" In considerazione del materiale d'osservazione e

dell'aggiornamento dell'incarto Al ricevuto le risultanze di cui alla perizia

pluridisciplinare del 18 gennaio 2013 non trovano conferma.

A giudicare

dalla nuova informazione messami a disposizione (in particolare dopo un'attenta

lettura del rapporto del mandato di sorveglianza eseguito dalla ditta La

Traccia Sagl e dei rapporti medici dei colleghi __________ e __________) le conclusioni

psichiatriche da me poste non trovano conferma.

Va detto

che gli aspetti patologici considerati nella mia valutazione, e che avevano un

influsso sulla qualità di vita e sul deficit funzionale dell’assicurata, erano

soprattutto secondari alla sintomatologia algica, in minore misura erano dati

dalla sintomatologia depressiva e fobica che presentava al momento della mia

valutazione.

Ho

considerato che il dolore condizionava in modo importante lo stato di salute

dell’assicurata e incideva sul suo stato psichico.

Alla luce

della nuova informazione non posso più mantenere tale affermazione. Ritengo che

l’intensità della sintomatologia algica non è così importante, e non ha una

incidenza sostanziale sulla funzionalità sociale e lavorativa della stessa. Il

fatto che la stessa abbia potuto condurre una vita attiva negli spostamenti,

sia nella conduzione di un veicolo a motore sia nelle camminate spedite nei

diversi spostamenti a piedi che sono state osservate, i cambiamenti di

direzione di diverse parti del corpo e del capo senza manifestare delle

posizioni antalgiche o di evitamento del dolore, il fatto di restare in posizione

eretta per almeno 4 ore di seguito in diverse occasioni appaiono

sufficientemente concludenti per confermare il mio nuovo punto di vista.

Pertanto,

sebbene reputo che la diagnosi di Sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD 10 F 45.4) vada mantenuta, tale entità nosologica non raduna i criteri di

Förster e quindi non ha una incidenza sulla capacità lavorativa dell'assicurata.

Inoltre,

la quantificazione della sofferenza psicologica data dallo stato depressivo (Episodio

depressivo di grado medio ICD 10 F 32.1) e della Sintomatologia Fobica (Fobia

specifica ICD 10 F 40.2) sembrano anche essi modificate alla luce della nuova

informazione ricevuta.

In

diverse occasioni l’assicurata è stata trovata sorridente e ben disposta ad

entrare in relazione in ambito sociale, è stata evidenziata una continua cura

della propria persona e del suo abbigliamento, è stata evidenziata una ricerca

della vita sociale attiva (visite ad amici e conoscenti fuori dal suo domicilio).

Questi aspetti del comportamento parlano a favore del fatto che la sua

sofferenza psicologica non abbia una gravità tale per giustificare un quadro

depressivo di grado medio.

Pertanto

la diagnosi da me posta di Episodio depressivo di grado medio (ICD 10 F 32. 1) senza

sindrome biologica va modificato a Episodio depressivo di grado lieve (ICD 10 F

32.

) senza sindrome biologica. La sindrome Fobica (Fobia specifica ICD 10 F

40.

) va mantenuta ma nel complesso, come diagnosi separata dall'intero quadro

clinico non ha una importante incidenza sugli aspetti valetudinari dell'assicurata.

Riassumendo

ritengo che da un punto di vista valetudinario l’assicurata presenti una incapacità

lavorativa nella misura del 20% per ogni attività lucrativa medico teorica sia nella

sua attività abituale sia in altre attività confacenti; e una incapacità del 10%

come casalinga.

Determinare

con precisione da quando l’assicurata presenta tale incapacità lavorativa mi

risulta difficile in quanto non ci sono prove oggettivabili. Ritengo quindi che

a partire dal momento in cui è stata eseguita la sorveglianza si possa affermare

che siamo davanti ad un miglioramento del quadro clinico complessivo.

Le

limitazioni funzionali sono stabilite quindi dallo stato di fragilità psichica

data da una labilità emotiva, da una fluttuazione dell'umore e da idee fobiche

che invadono il campo della coscienza dell'assicurata e che la rendono con una

maggiore lentezza, una minore resistenza e caricabilità quando si vede

confrontata con un'attività lucrativa o come casalinga.

ln

considerazione di quanto esposto, non condivido il punto di vista della collega

Dr.ssa __________ che ha attestato una totale incapacità lavorativa

dell'assicurata nel suo rapporto del 15.09.2014.

Per

quanto riguarda la domanda se si è in presenza di simulazione o aggravamento della

fenomenologia che mostra l'assicurata, mi risulta difficile rispondere a questa

domanda. Il fatto che sia stato osservato un cambiamento del suo comportamento

quando ritornava al proprio domicilio non appare come elemento probatorio per

definire che siamo davanti ad una simulazione consapevole oppure se si tratta

di un comportamento che l’assicurata mette in atto in modo inconsapevole e

soggettivo in tale circostanza innescando un'attitudine regressiva e

passiva."

Il consulente in reumatologia Dr. med. __________ risponde in

questo modo:

" Faccio riferimento alla perizia pluridisciplinare

del 18.1.2013 nell'ambito della quale ero stato coinvolto per un consulto di

reumatologia. Avevo diagnosticato una sindrome radicolare S1 a destra

nell’ambito di una grossa ernia discale. Era in discussione un intervento

chirurgico a __________ che poi non è stato realizzato.

Ernie

discali con sindromi radicolari evolvono favorevolmente nel 95% dei casi dopo 1

anno. Siamo a 2 anni da quella perizia e vi é quindi un'alta probabilità di

un'evoluzione favorevole anche senza chirurgia (la regressione completa dei

dolori alla schiena e all’arto inferiore nel 95% dei pazienti dopo 1 anno si

riferisce sia al trattamento chirurgico che al trattamento conservativo).

Ho

visualizzato i 2 dischetti realizzati per contro di un'assicurazione nei quali

l’assicurata è ripresa nella vita di tutti i giorni. La si vede giocare a golf

e in questo ambito si piega in avanti senza alcun problema e esegue un

movimento di rotazione del tronco molto importante per colpire la palina. Si

vede altresì la paziente guidare la macchina, restare seduta a lungo in un bar

ecc.. In nessun momento la paziente mostra i segni di un dolore acuto alla

schiena e non mostra alcuna limitazione funzionale.

Quanto

ho visto in questi filmati contribuisce a rinforzare l'ipotesi di un eccellente

decorso della sindrome radicolare di 2 anni fa.

In base a

quello che mi è stato possibile vedere su questi filmati, l'assicurata dovrebbe

essere in grado di lavorare in banca a tempo pieno e con pieno rendimento."

Il consulente in neurologia Dr. med. __________ risponde in questo

modo:

" in merito alla paziente summenzionata ricordo

brevemente d'averla vista per una consulenza nell’ambito della vostra perizia

pluridisciplinare in data 30.11.2012, ai tempi posi diagnosi di radicolopatia

S1 destra su ernia discale L5-S1. Valutai l’attività abituale della paziente

nel settore bancario come adeguata al suo stato di salute, valutando una

capacità lavorativa del 40% per questa professione.

Posi una

prognosi incerta, potevo immaginarmi anche una completa scomparsa dei sintomi radicolari

per esempio dopo un intervento chirurgico che avrei proposto.

Pare che

la paziente poi non sia stata sottoposta a nessun intervento neurochirurgico

presso la Clinica __________ di __________ o da altre parti. Nel corso degli

anni il Dr med. __________ ed il Dr med. __________ determinano un'incapacità

lavorativa del 100% come anche la Dr.ssa med. __________.

La

paziente venne poi messa sotto sorveglianza tra il 28.02.2014 ed il 26.05.2014

con pedinamento, pratica richiesta da un'altra assicurazione.

Vedendo

questo rapporto di sorveglianza è evidente che nei giorni in cui era

sorvegliata la paziente non ha presentato nessuna sintomatologia radicolare,

ossia se vi fossero stati dei dolori radicolari, come quelli descritti dalla

paziente nel mio ufficio il 30.11.2012, non avrebbe potuto fare le attività

come quelle descritte nel rapporto. In tal senso la paziente avrebbe potuto

anche svolgere il suo lavoro abituale di bancaria senza limitazioni dal lato

neurologico. A mio avviso si può anche dedurre dal rapporto che la scomparsa

dei dolori radicolari deve esser presente già da diverso tempo, in quanto la

paziente non cerca di evitare dei movimenti che potrebbero scatenare un dolore

radicolare, atteggiamento abituale di pazienti con dolori radicolari, visto che

non presenta nessun timore a giocare a golf.

Riassumendo

tenendo conto della documentazione inviata tramite il rapporto di sorveglianza

non vi è nessuna evidente incapacità lavorativa dal lato neurologico per il suo

lavoro abituale o lavori analoghi."

Quesiti posti dall'Ufficio Al

In considerazione del materiale d'osservazione e

dell'aggiornamento dell'incarto Al qui allegato, le risultanze di cui alla perizia

pluridisciplinare del 18.1.2013 trovano conferma?

In base alla documentazione iconografica possiamo rispondere con

no.

In caso di risposta negativa, si prega di indicare:

a) Se

ci si trova confrontati con uno stato di salute migliorato, in che cosa

consiste il miglioramento e da quando è insorto? Dal momento della sorveglianza

o già precedentemente?

In base alla documentazione

iconografica si constata un miglioramento a livello somatico e psichico, in

particolare a riguardo della patologia al rachide lombare e della

sintomatologia dolorosa. Non possiamo dire se il miglioramento sia subentrato

prima della sorveglianza.

b) Nell'eventualità

di uno stato di salute invariato, si richiede ai periti di spiegare in modo

chiaro ed esaustivo perché lo stato di fatto esaminato in precedenza era

erroneo. Che cosa non è stato tenuto in conto? Perché la valutazione si è

rilevata non corretta?

Decade.

c) Si

è in presenza di simulazione/aggravamento con significato psicopatologico che porta

l'A. ad essere convinta di essere malata oppure l'A. è consapevole degli

eventuali vantaggi che può ottenere nel ruolo di malata? Si prega di fornire

una risposta motivata.

Non siamo in grado di rispondere.

d) Si

chiede cortesemente infine di ridefinire in dettaglio le limitazioni funzionali

e l'inabilità lavorativa in attività abituale e adeguata.

L'A. può svolgere l'attività di bancaria,

attività simili d'ufficio e attività da leggere a medie.

Molto probabilmente l'A. presenta una

capacità lavorativa dell'80% in questo tipo di attività.

Quesiti posti dall'A.

1.

Nel

caso in cui le risultanze di cui alla perizia pluridisciplinare del 18.1.2013

trovassero conferma, spieghino i periti se il quadro clinico della signora permette

lo svolgimento di normali attività giornaliere quali recarsi nei negozi a fare

delle commissioni, sollevare sporadicamente pesi di ca. 6 kg dall'altezza dei

fianchi (come ad esempio una confezione d'acqua di sei bottiglie), guidare

l'auto per brevi tragitti di ca. 30-40 minuti, entrare e uscire senza grosse

difficoltà dalla vettura __________, effettuare brevi rotazioni del busto e del

corpo.

Decade.

2.

Nel

caso di una variazione o peggioramento dello stato di salute, si chiede ai periti

di spiegare con precisione in cosa consiste tale variazione o peggioramento. In

quale misura tale variazione o peggioramento pone dei limiti funzionali e in

quale misura, tenuto conto delle patologie già esistenti, partecipa alla già riscontrata

inabilità lavorativa in attività abituale e adeguata. Si chiede inoltre di

indicare da quando tale variazione o peggioramento è insorto.

Basandoci sul filmato si presume un

miglioramento dello stato di salute dell'A., ma non siamo in grado di

specificare in modo dettagliato i limiti funzionali.

Si presume che il miglioramento sia

subentrato al più tardi al momento dell'inizio della sorveglianza.

3.

Con

riferimento alla domanda c) si chiede ai periti di spiegare con precisione se

l'A. sarebbe in grado di simulare le patologie riscontrate, sia quelle legate

al suo stato fisico, sia quelle relative al suo stato psicologico. Con

riferimento alla domanda "l’A. è consapevole degli eventuali vantaggi che

può ottenere nel ruolo di malata" si chiede ai periti di rispondere a tale

domanda, posto che ciò sia possibile, unicamente sulla base di dati

tecnico-medici e diagnosi strumentali reali e non sulla base di pure considerazioni

di valore.

Non siamo in grado di rispondere.

Per meglio valutare il caso e alla luce della documentazione a

nostra disposizione, consigliamo una nuova valutazione peritale, onde valutare

lo stato di salute attuale dell'A. sia a livello somatico, sia a livello psichico.

(…)" (doc. AI 106/379-385)

Sempre gli stessi periti

del SAM – interpellati dall’Ufficio AI (doc. AI 113/410) e avuto riguardo

all’ulteriore documentazione medica prodotta con lo scritto del 13 febbraio

2015.

dell’avv. __________ (cfr. doc. 108/397-404) –, nel complemento del

30.

aprile 2015 (doc. AI 116/413-420) hanno confermato la necessità di una nuova

valutazione: “(…) In conclusione, alla luce dei nuovi atti e per valutare se

sia subentrato un peggioramento, consigliamo di sottoporre la signora RI 1 a

una nuova perizia pluridisciplinare di decorso. (…)” (doc. AI 116/414).

Dalla perizia

pluridisciplinare di decorso del SAM del 16 dicembre 2015 (doc. AI 146/488-580),

risulta che i periti hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e neuropsicologica (dr. __________).

Elencati gli atti,

descritte l’anamnesi e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze

dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 2, 7, 11 e 22

settembre nonché il 12 e 17 ottobre 2015) presso il citato centro

d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Distimia (ICD-10 F 34.1).

Sindrome lombospondilogena cronica con/su:

- grossa

ernia discale L5-S1 recessale a ds. con compressione della radice S1 a ds.,

- dimensioni

dell'ernia sopraccitata invariate (MRI dell'11.12.2014),

- radicolopatia

S1 a ds. algica residuale non deficitaria,

- incipiente

spondilartrosi e sovraccarico dell'articolazione intervertebrale L4-L5, L5-S1,

- discopatia

L4-L5 con fissurazione dell'anulo fibroso,

- periartropatia

dell'anca ds.

Sindrome cervicospondilogena cronica con/su:

- importanti

esiti da distrofia di crescita di morbo di Scheuermann,

- piccola

ernia discale recessale a sin. Th9-10 e Th11-12,

- minime

alterazioni degenerative cervicali,

- lieve

ipercifosi dorsale.

5.2

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Fobia specifica (isolata, ICD-10 F 40.2).

Pregressa ablazione a livello cardiaco (19.5.2004):

- a causa di tachicardia sopraventricolare

Pregressa colica renale ds. (2007).

(…)" (doc. AI 146/509-510)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – evidenziato che “(…) le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM e tra la

Dr.ssa med. __________, il Dr. med. __________ e il Dr. mad. __________ in data

15.12.2015

alle ore 13:45, tramite teleconferenza (…)” (doc. AI 146/510), dopo

un’attenta discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L'A presenta una capacità lavorativa come

bancaria (impiegata d’ufficio) del 70%. (…)” (doc. AI 146/519) – i

periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla

capacità lavorativa e d’integrazione nonché così risposto alle domande poste:

" (…)

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1

Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1

A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

Dal punto di vista somatico la limitazione della capacità

lavorativa è dovuta al fatto che I'A. necessita di brevi pause per cambiare

posizione e sgranchirsi; mostra una minore velocità d'esecuzione dovuta alla

necessità di un adattamento ergonomico del posto di lavoro con possibilità di

lavorare in piedi e seduta; è pure dovuta ad una minor velocità negli

spostamenti a piedi e nella manipolazione di oggetti su scaffali particolarmente

attorno e sopra l'orizzontale. In attività mediamente pesanti l'A. è limitata

in movimenti di flessione ed estensione o rotazione del tronco come pure in

lavori attorno e sopra l'orizzontale.

Dal punto di vista psichiatrico I'A. è ridotta nella caricabilità

psicofisica, lievemente depressa, facile alla stanchezza, bisognosa di tempi

maggiori per gestire gli impegni, lievemente meno efficiente. L'incapacità

lavorativa d'ordine psichiatrico non va sommata a quella somatica (entrambi i

consulenti reumatologo e neurologico prendono in considerazione la stessa

patologia al rachide) in quanto tutti i consulenti prendono in considerazione

il dolore cronico e le sue implicazioni cliniche.

8.1.2

Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

70%.

8.1.2.1

Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Presenza durante tutto il giorno, ma

con rendimento ridotto (60%) [N.B. ndr. recte 70%, come indicato

all’Ufficio AI nella precisazione del 7 gennaio 2016 (cfr. doc. AI 147/581 e

148/582)].

8.1.2.2

Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Decade.

8.1.2.3

Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sono già state conteggiate.

8.1.3

Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Dal maggio 2014 (ultimi filmati della

sorveglianza).

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1

Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1

Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Deve trattarsi di un’attività

rispettosa dei limiti descritti precedentemente.

9.1.2

Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

70%.

9.1.2.1

Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Presenza tutto il giorno, ma con

rendimento ridotto (60%) [N.B. ndr. recte 70%, come indicato

all’Ufficio AI nella precisazione del 7 gennaio 2016 (cfr. doc.AI 147/581 e

148/582)].

9.1.2.2

Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Decade.

9.1.2.3

Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sono già state conteggiate.

9.1.3

Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Da maggio 2014 come discusso precedentemente.

9.1.4

Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

90% [N.B., ndr., nella

precisazione del 7 gennaio 2016 i periti del SAM hanno indicato che “(…) a

riguardo della domanda no. 2 rispondiamo che l’A. è abile al lavoro nella

misura del 70% come casalinga, come valutato dal nostro consulente in

neurologia. (…)” (doc. AI 148/582)].

9.2

Reintegrazione professionale

9.2.1

Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Sì!

9.2.2

In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3

Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Bisogna tener conto dei limiti funzionali

descritti precedentemente.

9.2.4

Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Vi è stato un miglioramento. Si

consiglia un riallenamento progressivo al lavoro essendo l'A. lontana dal mondo

lavorativo da alcuni anni.

9.3

Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1

Adeguatezza

della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee

guida?

Si consiglia di modificare la terapia

psicofarmacologica e procedere ad una riabilitazione dal punto di vista

reumatologico.

9.3.2

Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Non è da prevedere nessun

miglioramento.

9.3.3

Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Non ve ne sono.

10.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1

Altri

quesiti del medico SMR (punto 12 nell’incarico della perizia).

• Con

riferimento al vostro precedente reperto peritale nonché ai vostri scritti del

5.2.2015

e del 30.4.2015 sono intervenuti dei cambiamenti oggettivi dello stato

di salute?

Sì! Vi è

stato un miglioramento rispetto alla perizia SAM redatta il 18.1.2013.

• In caso

affermativo quale andamento hanno avuto nel tempo i cambiamenti della capacità

di lavoro? Si prega di fornire una risposta motivata?

Vi è

stato un miglioramento progressivo. Non possiamo dare un giudizio preciso sull'evoluzione

della sintomatologia.

• Possiamo

attualmente escludere un'amplificazione dei sintomi in sede peritale?

Non

possiamo escluderlo completamente.

• Lo

stato di salute attuale è congruo con gli esiti funzionali della sorveglianza

fatta tra il 28.2 ed il 26.5.2014? Oppure sono intervenuti dei limiti oggettivi

che attualmente renderebbero impossibile quei tipi di attività fisiche?

Sì!

10.2

Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

• Con

riferimento al quesito 9.1 (da 9.1. A 9.1.3), riferito alla capacità di lavoro

dell'A. nell'attività abituale: dicano i periti se i medicamenti regolarmente

assunti dall'A. secondo la posologia indicata dal Dr. med. __________ (cfr.

doc. SS e UU) possono influire concretamente sulla capacità di concentrazione e

rendimento della stessa. In caso di risposta affermativa, precisare in quale

misura e le possibili conseguenze (quesito indicato con il n. 13 dal legale

dell'A.).

E'

possibile che i farmaci assunti dall'A. possano influire sulla capacità di concentrazione

e rendimento, sebbene dalla valutazione neuropsicologica non emergano elementi

compatibili con una diminuzione della concentrazione.

Ne

abbiamo tenuto conto nella valutazione della diminuzione del rendimento.

• Con

riferimento al quesito 9.2 (da 9.2.1 a 9.2.4), riferito alla capacità di lavoro

dell'A. in un'attività adeguata: dicano i periti se i medicamenti regolarmente

assunti dall'A. secondo la posologia indicata dal Dr. med. __________ (cfr.

doc: SS e UU) possono influire concretamente sulla capacità di concentrazione e

rendimento della stessa. In caso di risposta affermativa, precisare in quale

misura e le possibili conseguenze (quesito indicato con il n. 14 dal legale

dell'A.).

E' possibile (si veda la risposta al precedente punto).

• Con

riferimento al quesito n. 12, primo paragrafo, sulla base della seguente documentazione:

b. documentazione

completa trasmessa dall'Avv. __________ in data 8.10.2014 e 13.2.2015 (in particolar

modo: rapporti medici di data 15.9.2014 e 12.2.2015 Dr.ssa med. __________; plico

referti medici MRI di data 9.8.2012; 27.9.2012; 24.7,2014 e 11.12.2014 del Dr.

med. __________, specialista FMH radiologia; referti medici di data 21.10.2014,

7.1.2015

e di data 25.2.2015 del Dr. med. __________, specialista FMH

radiologia; rapporti medici di data 15.11.2014 e 25.1.2015 del Dr. med. __________,

specialista FMH neurochirurgia; rapporti medici di data 28.1.2015 del Dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna; certificato 18.9.2014 del Dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna, e dichiarazioni);

dicano

i periti se l'attuale stato di salute dell'A. corrisponde a quanto riscontrato

con perizia pluridisciplinare di data 18.1.2013. Se sono intervenuti dei

cambiamenti oggettivi dello stato di salute dell'A. (miglioramenti o

peggioramenti), precisare il momento, il contesto in cui sono avvenuti e la

loro portata sulla capacità di lavoro in attività abituale ed adeguata (quesito

indicato con il n. 15 dal legale dell'A.).

Vi è

stato un miglioramento rispetto alla perizia redatta il 18.1.2013. Il

miglioramento è avvenuto in modo progressivo e possiamo farlo risalire al

maggio 2014 (facciamo riferimento ai filmati di sorveglianza).

• Con

riferimento al precedente quesito n. 15 formulato dallo scrivente legale,

dicano i periti se è possibile affermare che la sindrome radicolare sia

scomparsa. In caso contrario, dicano i periti se ad oggi vi sono stati dei

peggioramenti, specificando quali, la loro entità e la loro portata sulla capacità

di lavoro dell'A. [ndr. recte: in attività] abituale ed adeguata (quesito

indicato con il n. 16 dal legale dell'A.).

La sindrome radicolare è regredita e migliorata.

La componente irritativa è regredita.

Periste un dolore nel territorio

della radice S1 che può essere legato al danno che la radice ha subìto. La

componente infiammatoria con relativa secrezione di citochine provoca i dolori.

• Con

riferimento ai quesiti n. 15 e n. 16 formulati dallo scrivente legale, dicano i

periti se, dal profilo psichico, sono intervenuti dei miglioramenti. In

particolar modo, con riferimento alla sindrome somatoforme, dicano i periti

quale intensità ed impatto può avere la sintomatologia algica sulla capacità

lavorativa dell'A. in attività abituale ed adeguata, precisando i limiti

funzionali che ne derivano. Con riferimento alla sindrome depressiva di grado

medio riscontrata dal Dr. med. __________ in data 4.12.2012 (cfr. perizia

pluridisciplinare 18.1.2013) ed in data 5.2.2015 (pag. 3), descrivano i periti

l'evoluzione avuta da gennaio 2013 ad oggi, rispettivamente se la malattia è peggiorata

(quesito indicato con il n. 17 dal legale dell'A.).

Dal lato

psichiatrico il quadro attuale è di qualità depressiva lieve con limitate

ricadute sulla capacità lavorativa. Non vi è stato nessun peggioramento, ma un

miglioramento rispetto al gennaio 2013. Possiamo farlo risalire al maggio 2014

(filmati di sorveglianza).

• Con

riferimento al quesito n. 12, quarto paragrafo, dicano i periti, una volta

esaminati i documenti RR-VV, in particolare documenti SS, TT e VV; se lo stato

attuale di salute dell'A. è congruo con le attività riscontrate in data 28.2.2014

e 26.5.2014 (quesito indicato con il n. 18 dal legale dell'A.).

Sì!

• Con riferimento

all'anamnesi dell'A., alla luce:

a. dell'insieme

della documentazione medica già agli atti e nuova documentazione medica (plico

documenti RR);

b. dei

dati e referti medici perfettamente oggettivabili, già agli atti (cfr. varie

MRI);

c. dei

nuovi documenti prodotti (documenti da SS a UU);

d. delle

molteplici dichiarazioni inviate dallo scrivente legale nel corso degli scorsi

mesi all'Ufficio Al, oggi in possesso del SAM (documenti C-QQ) e nuove dichiarazione

(plico documenti VV);

e. della

perizia pluridisciplinare di data 18.1.2013 ed ogni altra dopo tale data,

nonché dell'evoluzione generale

del quadro clinico dell'A., dicano i periti se, ad oggi è possibile affermare

che l'A. abbia simulato le patologie a lei riscontrate (quesito indicato con il

n. 19 dal legale dell'A.).

• Spieghino

i periti come l'estrema cura della persona, già riscontrata in occasione della

perizia pluridisciplinare di data 18.1.2013 (cfr. perizia pluridisciplinare di

data 18.1.2013, pag. 18 e pag. 3 rapporto Dr. med. __________, di data

4.12

), possa modificare od avere influenza sulla valutazione dell'entità

della sindrome depressiva sofferta dall'A. (quesito indicato con il n. 20 dal

legale dell'A.).

L'espressività

depressiva è differente qualitativamente nei contenuti. Alcuni soggetti

depressi appaiono apatici, anedonici, arresi, appiattiti, altri disforici, reattivi.

Nel complesso, però, un soggetto detto depresso tende ad avere difficoltà ad

occuparsi dell'igiene personale, a maggior ragione della cura estetica della

persona.

(…)" (doc. AI 146/519-525)

I periti del SAM –

interpellati dall’Ufficio AI (cfr. lo scritto del 12 luglio 2016 sub doc. AI

181/662 che rinvia alla nuova documentazione medica prodotta, alle osservazioni

31.

marzo 2016 dell’avv. __________ sub doc. AI 167/626-633, 170/638-640 e171/642-645

e all’annotazione 7 luglio 2016 del medici SMR dr. __________ e dr. __________

sub doc. AI 177/654-656; e quello del 6 settembre 2016 sub doc. AI 187/669 con

allegati la lettera 2 settembre 2016 dell’avv. __________ sub. doc. AI 186/668 e

il rapporto 25 luglio 2016 del dr. __________ sub doc. AI 182/663-664) –,

nel complemento del 26 settembre 2016 (doc. AI 188/670-695) si sono così

espressi:

" (…)

Il Dr. med. __________ e il Dr. med. __________ chiedono alla

psichiatra consulente di prendere posizione sulle osservazioni in grassetto e

inoltre di sottoporle la documentazione della sorveglianza, il certificato

della Dr.ssa med. __________ del 20.4.2016 (specialista FMH psichiatria e

psicoterapia; pag. 631-632), il rapporto del Dr. med. __________ del 27.8.2014

(specialista FMH psichiatria e psicoterapia; pag. 752-754). Leggendo

quest'ultimo documento si evince che è stato redatto in base agli atti e senza

visitare I'A.

Inoltre si chiede di sottoporre ai periti somatici medici i

rapporti diagnostici e radiologici del Dr. med. __________ del 2.11.2015 (due

documenti, del 27.1.2016 e 11.5.2016; specialista FMH radiologia medica).

Nel dossier abbiamo altresì trovato un rapporto della Dr.ssa med. __________

del 2.6.2016 (capo servizio di reumatologia, Ospedale __________ di __________);

pone la diagnosi di spondilartrite psoriatica. Sempre nel dossier abbiamo trovato

il rapporto radiologico del Dr. med. __________ dell'11.5.2016 riguardante una

MRI della colonna e delle sacroiliache secondo il protocollo Bechterew. Dopo

nostra richiesta, l'Ufficio Al ci ha pregato di prendere in considerazione

anche questi ultimi documenti medici.

Da ultimo ci è stato inviato il rapporto del Dr. med. __________

del 25.7.2016 (specialista FMH medicina interna, reumatologia e medicina

manuale), ricevuto il 7.9.2016. Conferma la diagnosi di spondilartrite

psoriatica e discute sul trattamento.

[…]

Per rispondere alle varie domande abbiamo sottoposto il filmato di

sorveglianza a tutti i consulenti e i rapporti psichiatrici alla consulente in

psichiatria e quelli somatici ai consulenti in reumatologia e neurologia (i

vari documenti sono sopraccitati).

La consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________ ha

riposto in questo modo e in particolare sulle osservazioni in grassetto dei

medici del Servizio Medico Regionale.

"Sono la presente a rispondere

alla Vostra richiesta di presa di posizione sul caso in oggetto.

La stessa segue la lettura dei nuovi

atti, la visione del materiale video messo a disposizione e risponde ai quesiti

posti dai colleghi del SMR e del collega __________ in data 7.7.2016.

ANNOTAZIONI SMR

punto

4.

Presa in considerazione di

motivi di esclusione quali l'esagerazione dei sintomi e fenomeni simili nonché

della loro entità

Non evidenziati aspetti di

esagerazione dal punto di vista psichiatrico.

8.

Indicazioni dettagliate in

merito ai disturbi e alle risorse personali esistenti

(nessuna riflessione sulle risorse e

chiarire bene i fondamenti della diagnosi di distimia)

[…]

L'analisi della storia dell'A

conferma la presenza da un periodo medio-lungo (superiore a due anni) di un

tono depresso, quasi tutti i giorni e quasi tutto il giorno.

Lo stesso, come dimostrano le

immagini video, tra l'altro, non è tale da impedire la gestione del quotidiano,

piuttosto lascia poveri di entusiasmo, spinta, gioia.

Le risorse personali del soggetto

appaiono affaticate dal vissuto cronico depressivo ma la qualità lieve dello

stesso non le inficia in maniera rilevante.

La signora come mostrato nel video,

può occuparsi di sé, della casa, delle spese, dei rapporti sociali, dei suoi

hobbies: direi che si può concludere che le risorse sono magari a tratti affaticate

ma presenti e richiamabili.

Diagnosi:

punto

1.

La __________ nel rapporto del

20.4.16

ribadisce appoggiandosi al test di Foderaro un giudizio diverso rispetto

alla ricorrenza depressiva e la gravità dei sintomi somatoformi, prendere posizione__________Preciso che il test di __________ non entra nel merito

dell'andamento life time dei quadri ma sul qui ed ora quindi non può essere

usato per confermare una ricorrenza che attiene ad una definizione

longitudinale ed anamnestica.

La signora a domanda precisa riferita

all'aver presentato situazioni depressive temporanee e l'aver recuperato il

funzionamento e benessere precedente, rispondeva che non era accaduto. Che da uno

specifico momento in poi non si era più sentita bene, non aveva mai recuperato

un benessere precedente e un'idea di sé simile-uguale al prima.

Si può anche dire che gli atti e

l'anamnesi non depongono per la presenza di fasi di più rilevante compromissione

depressiva che abbiano per esempio necessitato di ricoveri, aumenti sostenuti della

farmacoterapia, ecc.

Rispetto alla sofferenza somatica,

questa non si può negare: è presente fosse anche solo soggettivamente registrata

ma, il quadro psichiatrico (diagnosi) non è tale da determinare una ricaduta

sulla CL importante anche dell'aspetto somatoforme.

C'è peraltro da notare a posteriori,

che le immagini video non mostrano di fatto alcun atteggiamento antalgico, né

espressioni mimiche di sofferenza.

[…].

2.

chiarire perché la sindrome

somatoforme si giudica non avere effetti sulla CL poiché i criteri di Foster

citati non sono validi. Il perito potrà citarli ma all'interno di una riflessione

di più ampio respiro

I sintomi dolorosi fisici non si

associano a diagnosi di rilievo dal punto di vista psichiatrico, non si

associano a coartazione del quotidiano (vedi video) né a coartazione dei

rapporti sociali (vedi video). La storia non cita né dimostra, peggioramenti

clinici psichiatrici negli anni.

Tali dati anamnestici erano peraltro

derivabili dai colloqui con la signora che lamentava si disagio emotivo e

sofferenza fisica ma non denunciava chiusura sociale né coartazione dei rapporti

e affettiva.

Non si registrava un peggioramento

clinico psichiatrico nel corso degli anni, anzi rispetto alle posizioni della

curante psichiatra, si poteva arrivare a ipotizzare un miglioramento stante l'assenza

di un episodio maggiore depressivo e l'impressione clinico-diagnostica di una sindrome

depressiva di minore qualità espressiva.

Nella migliore delle ipotesi

(ammesso un mio errore diagnostico che non mi pare di poter confermare), la

signora affetta da un supposto quadro depressivo ricorrente, viveva nel momento

dei colloqui peritali una fase di recupero, intercritica.

Ma la signora si descriveva al

momento delle visite, ancora depressa: riferiva soggettivamente di viversi gravemente

depressa ma oggettivamente ella appariva lievemente depressa.

Altri sintomi e criteri per un

disturbo depressivo maggiore in atto, soprattutto di qualità medio-grave, non

si rintracciavano al momento delle visite né francamente nei fatti precedenti.

Non manifestava coartazione

affettiva, non presentava sentimenti di colpa, non presentava gravi alterazioni

rispetto ai pasti e/o al peso.

Come si evince anche dai video, di

fatto si descriveva in contatto con l'esterno, discretamente ingaggiata nei

rapporti umani e sociali.

Tutto ciò mi induce a ritenere

(confermata dai video peraltro cosa di cui potevo far senza) che i disturbi

denunciati soggettivamente, oggettivamente producono una limitazione molto

relativa nelle funzioni varie del quotidiano dell'A.

coerenza

punto

1.

Valutazione approfondita e

critica delle discrepanze tra i sintomi descritti e il comportamento mostrato

durante la visita anche alla luce delle osservazioni dei periti delle diverse

specialità mediche e della coerenza della documentazione disponibile e delle

attività quotidiane

Io non trovo "discrepanze"

trovo che la signora si registra più compromessa e sofferente soggettivamente

rispetto a come appare oggettivamente.

I vissuti soggettivi non sono

"esagerazioni" ma modi di percepirsi e in virtù di ciò non necessariamente

oggettivi.

Sia quanto osservato nelle visite,

sia nel complesso quanto descritto rispetto ad oggettivi limiti, sia la visione

del video, confermano un quadro di malessere pure plausibile ma di lieve entità.

In virtù di ciò non è ammissibile

una elevata percentuale di IL.

Mi pare che i dati somatici non

spieghino tutti i sintomi dolorosi e i limiti denunciati dall’A ma ciò non può

tradursi tout court nella presenza di una sindrome da dolore cronico che deve

sostenere tutto il peso delle limitazioni della CL dell’A da riconoscerle.

2.

Esame particolareggiato e critico

delle ripercussioni dell'lL al lavoro fatta valere su tutti gli ambiti di vita

paragonabili (professionali, attività remunerata, economia domestica, tempo

libero, attività sociali)

Dopo attenta visione del video

confermo le mie impressioni peritali e le conclusioni anche per quanto già

sottolineato nella presente in precedenza.

Alla luce di quanto registrato nelle

mie visite e dei video messi a disposizione, non posso che confermare l'assenza

oggettiva di aspetti psichiatrici che sostengano una diversa diagnosi e una diversa

valutazione della sua CL.

Mi pare che soprattutto alla luce

del video, non si può che confermare l'esistenza di una lieve forma morbosa

psichiatrica, che la stessa produce una limitata percentuale di IL per tutte le

attività lavorativa teoricamente esigibili.

Capacità lavorativa

punto

1.

Capacità lavorativa

nell'attività svolta fino ad ora va meglio chiarita l'evoluzione della CL nel

tempo da Jaime ad oggi: miglioramento o diverso apprezzamento del medesimo status

alla luce delle informazioni della sorveglianza? In caso di miglioramento si

può far risalire alla data dei filmati?

[…]

Rispetto alla posizione di __________,

da lui peraltro riveduta e corretta dopo visione del video, confermo di avere

l'impressione che si sia trattato di una diversa valutazione di un medesimo o molto

simile quadro rispetto a quello da me descritto.

A conferma di ciò il fatto che la visione

del video non cambia la mia impressione clinica e le conclusioni diversamente

da altri colleghi.

2.

Capacità lavorativa in attività

adeguata

idem

visionare video, riassumerlo e

concludere

Il video mostra una donna attiva,

impegnata in maniera autonoma in diverse attività del quotidiano.

Nessun comportamento e/o

atteggiamento antalgico.

In diverse occasioni ella effettua

sollevamento di pesi senza apparire in difficoltà.

Si mostra ingaggiata in diversi

rapporti sociali e si ingaggia in momenti di socializzazione in cui condivide

l’attività del golf, tirando anche senza mostrarsi dolente o dolorabile allo

sforzo.

Non esistono basi oggettive per cui

modificare la diagnosi posta, né la ripercussione della stessa sulla CL dell’A."

Il Dr. med. __________ ha riposto in questo modo (ha preso

posizione anche sul nuovo rapporto medico del Dr. med. __________).

"[…]

Inizio con le osservazioni

dell’avvocato di parte. Al punto 10 l'avvocato afferma "il Dr. __________

ritiene che radiologicamente le dimensioni dell’ernia siano rimaste invariate.

Si ricorda che le protrusioni erniali erano già presenti a 6/2010.

Contrariamente a quanto dichiarato dal Dr. __________ l'ernia discale non era

fresca nel 2013, era già presente tanto è vero che il primario di radiologia di

__________ aveva sottoposto l'assicurata a 2 infiltrazioni".

Personalmente trovo poco ragionevole

che un avvocato (non un medico), leggendo gli atti redatti da un medico,

contraddica osservazioni di uno specialista che ha analizzato in dettaglio la

IRM del 16.6.2010, quella del 4.11.2011, quella del 30.5.2012, quella del

9.8

, quella del 27.9.2012 e quella dell'11.12.2014.

Nelle mie valutazioni è descritta in

dettaglio l'evoluzione dell’ernia. Per ernia si intende uno spostamento del

contenuto del disco con oltre i suoi limiti. Le variazioni delle dimensioni

dell'ernia nel 2013 erano tali da poter parlare di ernia "fresca",

cioè di una nuova lesione del disco con fuoriuscita di più materiale rispetto

alle immagini precedenti. Questo non esclude (anzi è riportato nelle mie

descrizioni delle immagini) che anche in precedenza vi fosse un'ernia ma di

dimensioni molto più piccole.

Questo è molto importante perché vi

sono diversi studi che mostrano come un'ernia sia sintomatica soprattutto

quando è "fresca". Dopo 3 mesi oltre il 50% dei pazienti è guarito e

dopo 6 mesi quasi il 90% dei pazienti è guarito. In una parte di questi

pazienti guariti la IRM mostra una regressione delle dimensioni dell'ernia ma

una parte di questi pazienti non ha più alcun sintomo clinico pur avendo alla

IRM un'ernia di dimensioni identiche.

Se vi fossero ulteriori problemi

nell’interpretare alcuni atti medici, sarei senz'altro a disposizione per

qualunque ulteriore spiegazione.

Nel paragrafo seguente l'avvocato __________

riferisce che il Dr. __________ e il Dr. __________ non prendono in

considerazione circostanze già presenti prima della decisione AI del 14.8.2013.

Queste fungono da punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità.

Tenendo conto di quanto esposto

prima e cioè del fatto che dopo 1 anno il 95% dei pazienti con ernia discale

guarisce e questo indipendentemente dal decorso radiologico dell'ernia discale,

si può parlare di un miglioramento della situazione della paziente come abbiamo

fatto. Le immagini che abbiamo visionato in cui la paziente gioca a golf e

svolge tutte le attività della vita di tutti i giorni senza mostrare alcuna

limitazione riguardo alla schiena, sostengono molto fortemente questa valutazione.

Vi è dunque stato un miglioramento della situazione per quanto riguarda l'ernia

discale.

Si parla poi di continue contraddizioni.

Nel 2013 affermavo l’utilità di un intervento di decompressione mentre nel 2015

ritenevo questo intervento non più necessario.

Il miglior studio sulla storia

naturale dell'ernia discale pubblicato sul New England Journal of Medicine nel

2007.

ha mostrato che il decorso naturale di un'ernia discale dopo 1 anno è equivalente

a quello di una decompressione chirurgica. Anche l'estensione dello studio a 2

anni ha mostrato che dopo 2 anni i pazienti non operati e i pazienti operati

hanno le stesse possibilità di guarigione e cioè oltre il 95%.

Sta dunque al medico e al paziente

valutare di volta in volta quale trattamento scegliere. Se in certe situazioni

(ben dettagliate e cioè: radicolopatia iperalgica, persistenza dei dolori oltre

12.

settimane nonostante trattamento conservativo ottimale, deficit neurologici)

è raccomandabile un trattamento chirurgico, qualora si decida comunque di

rinunciare al trattamento chirurgico, vi è una possibilità di guarigione del 95%

dopo 1 anno. Se vuole aspettare il paziente deve essere disposto a sopportare

più a lungo i dolori. Non vi è dunque alcuna contraddizione nel dire ad un

certo punto della storia di un'ernia discale che un intervento di

decompressione sarebbe la miglior scelta. Anche scegliendo diversamente

tuttavia si ha una possibilità oltre il 95% di andare incontro a un miglioramento

del tutto soddisfacente.

[…]

Verso la fine del paragrafo si

afferma che "nonostante la cronicità il Dr. __________ ritiene che lo

stato di salute dell'assicurata non sia né peggiorato né invariato".

Al punto 11 della mia valutazione

affermo invece che rispetto alla perizia del 18.1.2013 la situazione è

migliorata.

Questo non contraddice la questione

della cronicità. Per quanto riguarda la schiena si parla di cronicità quando i

disturbi soggettivi della paziente superano i 3 mesi. La paziente ha sviluppato

una sindrome da dolore cronico e questi dolori sono presenti da oltre 3 mesi.

La paziente rientra dunque

pienamente nella definizione di cronicità ma è migliorata per quanto riguarda

la sindrome radicolare.

Tutto quanto precede è spiegato a

mio avviso in modo piuttosto esaustivo a pagina 4 del mio consulto dell'8.9.2015.

Spero che le attuali precisazioni

possano portare ulteriore chiarezza a riguardo.

Per quanto riguarda la nuova valutazione

della Dott.ssa __________ del 2.6.2016, la diagnosi di spondiloartrite

psoriatica è nuova. In base alle nuove immagini, all'anamnesi di psoriasi e

all’anamnesi famigliare di psoriasi, questa ipotesi di lavoro ha buone

possibilità di essere corretta.

È utile tuttavia rilevare che le

spondiloartriti sono oggi verosimilmente sovradiagnosticate alla IRM.

Dal mio punto di vista questa nuova

diagnosi rende necessaria una nuova perizia almeno per quanto riguarda gli

aspetti reumatologici."

Presa di posizione del 7.9.2016

"Caro __________

La lettera del dr. __________

conferma la nuova diagnosi di spondiloartrite assiale associata a psoriasi. Si

tratta di una diagnosi nuova che non è stata considerata in passato per la

valutazione della capacità lavorativa. È necessario rivalutare la situazione

almeno da un punto di vista reumatologico."

Il Dr. med. __________ ha risposto in questo modo.

Presa di posizione del 29.7.2016

"[…] Riguardando anche la mia

consulenza di settembre 2015 nonché la perizia pluridisciplinare datata

16.12.2015

non vedo nessuna incongruenza tra il mio scritto e quello del Dr.

med. __________, ossia non vedo nessune delle "innumerevoli"

contradizioni o discrepanze descritte dall'avvocatessa __________. […]. In ogni

caso nel mio rapporto di settembre 2015 avevo comunque preso in considerazione

anche i rapporti e gli atti medici del Dr. med. __________ e del Dr. med. __________

(vedi pagina 2 del mio rapporto).

In seguito comunque, alla mia visita

di settembre 2015 vi è stato un chiaro miglioramento della problematica S1

destra, tra l'altro anche molto ben documentato dalla nuova RM di maggio 2016

dove il radiologo descrive che non vi è più un evidente conflitto con la radice

S1 destra. Questo aspetto sottolinea ulteriormente il risultato della mia

visita di settembre 2015 che vi sia effettivamente stata una evoluzione molto favorevole

della problematica S1 destra, ribadisco quindi che dal lato neurologico la

paziente può svolgere il suo lavoro abituale a tempo pieno con rendimento

ridotto al 30% con inabilità lavorativa del 30% anche per le mansioni casalinghe."

Presa di posizione del 23.8.2016

"[…] ho visionato i filmati e

la MRI dell'assicurata summenzionata, da parte mia confermo la mia precedente

valutazione del 29.07.2016."

In conclusione la nostra consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________

risponde in particolare alle osservazioni dei medici del Servizio Medico

Regionale. Conclude che non esistono basi oggettive per cui modificare la

diagnosi posta e neppure la ripercussione della stessa sulla capacità lavorativa

dell'A.

Il Dr. med. __________ conferma la valutazione espressa nell'ambito

della seconda perizia SAM. A riguardo della valutazione della Dr.ssa med. __________

del 2.6.2016, fa notare che è stata posta una nuova diagnosi, cioè quella di

spondilartrite psoriatica. A causa di questa nuova diagnosi, secondo lui è

necessaria una nuova perizia almeno per quanto riguarda gli aspetti

reumatologici.

Il Dr. med. __________, conferma la sua valutazione espressa

nell'ambito della seconda perizia SAM.

In conclusione, rispetto alla seconda perizia SAM del 16.12.2015,

è stata posta una nuova diagnosi (spondilartrite psoriatica) e per questo

motivo si consiglia una nuova rivalutazione tenendo conto di questo nuovo

aspetto.

(…)" (doc. AI 188/670-680)

Il 6 dicembre 2016 –

dopo un nutrito scambio epistolare con l’avv. __________ (cfr. doc. AI 190/698,

191/699-703,194/706-707, 195/708, 196/709, 197/710-717; vedi anche la nota per

gli atti del 2 dicembre 2016 sub. doc. AI 199/727) – l’Ufficio AI ha

quindi ordinato una nuova perizia medica pluridisciplinare di decorso (doc. AI

202/737-738).

L’amministrazione, il 5

gennaio 2017 (doc. AI 207/751) e l’11 maggio 2017 (doc. AI 216/775), ha

trasmesso al SAM il rapporto medico 16 dicembre 2016 del dr. __________ con

allegati (doc. AI 206/742-750) e quelli del 21 febbraio 2017 della dr.ssa __________

con la nota per gli atti dell’11 maggio 2017 (doc. AI 213/763-768, 215/770-774

e 217/776).

Dalla perizia

pluridisciplinare di decorso del SAM del 9 agosto 2017 (doc. AI 221/781-580-985),

risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr.ssa __________)

e reumatologica (dr. __________).

Elencati gli atti (cfr.

doc. AI 221/782-835), descritte l’anamnesi (cfr. doc. AI 221/836-846) e le

constatazioni obiettive (cfr. doc. AI 221/847-853), sulla base delle risultanze

dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 7, 16, 17 e 24

febbraio nonché il 2 e 14 marzo 2017) presso il citato centro d’accertamento, i

periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1

Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Disturbo dell’adattamento (ICD-10 F 43.2).

Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Sindrome panvertebrale soprattutto toraco-lombo spondilogena a ds.

su alterazioni statiche della colonna con scoliosi destro-convessa e ipercffosi

toracale:

- stato dopo

morbo di Scheuermann toracale nonché presenza di ernie discali a Iivello

Th8-Th9, Th9-Th10, Th11-Th12;

- discopatia

plurisegmentale lombare con interessamento del segmento L4-L5 e soprattutto

L5-S1 con ernia discale medio-laterale ds. lussata con minima identazione sulla

radice di S1 ds.;

Poco probabile spondilartropatia sieronegativa con antigene

HLA-B27 negativo e anamnesticamente psoriasis al cuoio cappelluto e cutanea

nell'età giovanile.

Fibromialgia di tipo primario nell'ambito di patologia

psichiatrica.

Radicolopatia S1 ds. algica, non deficitaria, cronicizzata:

- discopatia

L5-S1 con componente di ernia paramediana ds. ad andamento fluttuante e

attualmente in miglioramento.

5.2

Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Distimia (ICD-10 F34.1).

Fobia specifica (isolata- procedure mediche invasive) (ICD-10 F40.232).

Periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla sin. con

piccola lesione della cuffia dei rotatori.

Emicrania senz'aura catameniale, singolo episodio di emicrania con

aura visiva (2010).

Insonnia cronica di mantenimento del sonno con fase di sonno

posticipata.

Soggettivi disturbi attenzionali e della concentrazione, verosimilmente

nel contesto di patologia psicoaffettiva, con esame neuropsicologico nella norma.

Ipovitaminosi D:

- attuale valore di vitamina D 25-OH 7,4 ng/mL

Stato da coliche renali ds. (calcoli di ossalato di calcio in

prevalenza): episodio nel 2007 e nel 2017.

Episodi recidivanti di herpes perioculare:

- in atto

trattamento immunosuppressore dal febbraio 2017 (Humira).

Stato dopo ablazione per tachiaritmia nel 2004.

Pregresso consumo tabagico (3 p/y).

(…)" (doc. AI 221/853-854)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – evidenziato che “(…) le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione plenaria tra i medici periti del SAM e tra

la Dr.ssa med. __________, la dr.ssa med. __________ e il Dr. med. __________

in data 24.7.2017 alle ore 17:15, tramite teleconferenza (…)” (doc. AI

221/855), dopo un’attenta discussione e posta la seguente valutazione

medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) Complessivamente

l'A. risulta abile al lavoro nella misura del 60% in attività svolta di bancaria

e al 70% in attività adatta. (…)” (doc. AI 221/858) – i periti hanno

espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa

e d’integrazione nonché così risposto alle domande poste:

" (…)

8.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1

Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1

A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

La capacità lavorativa complessiva del 60% dell'A. in attività

abituale di impiegata di banca è dovuta a patologia psichiatrica, neurologica e

reumatologica. Dal punto di vista psichiatrico la diminuzione della capacità lavorativa

al 30% è determinata da sintomi che correlano con un PTSD (disturbo postraumatico

da stress): un umore deflesso, delle tendenze impulsive, rabbia, uno scarso investimento

nelle relazioni interpersonali, preoccupazioni, pessimismo, incapacità a

gestire gli stimoli e una scarsa adeguatezza alla prova di realtà e di pensiero

consensuale, un quadro di evitamento, iperarousal, che determina anche una

ridotta capacità di concentrazione. Persistenti ed esagerate le convinzioni

negative relative a sé stessa e all'evoluzione della propria condizione come pure

un quadro di insonnia. Associate a tali limitazioni la sintomatologia

somatoforme che pervade l'ideazione dell'A. e ne riduce l'efficienza.

Dal lato reumatologico la capacità lavorativa del 60% è giustificata

in quanto I'A. risulta limitata in attività lavorative non ergonomiche per la

colonna vertebrale, soprattutto attività sedentarie, in cui ella debba

mantenere per un periodo prolungato per più di un'ora e mezza la posizione

seduta cambiando di appoggio. Inoltre l'A. risulta limitata nel mantenere la

posizione in piedi cambiando appoggio per un'ora e mezzo. Limitata nel piegarsi

ripetutamente con la colonna vertebrale in avanti e nel rialzarsi dalla

posizione flessa. Limitata nell'alzare dei pesi ripetutamente sopra i 5 kg e

saltuariamente sopra i 7,5-10 kg. Per quel che riguarda l'aspetto fibromialgico

da tenere in conto una certa riduzione del rendimento a seguito da una parte

della sintomatologia dolorosa cronica e dall'altra della stanchezza come pure

delle difficoltà del sonno. Per quel che riguarda la problematica di tipo

infiammatorio, nell'ambito di una eventuale ma poco probabile

spondiloartropatia sieronegativa, le limitazioni risultano essere minime e

integrabili con quelle identificate per quanto riguarda le alterazioni

degenerative della colonna lombare descritte in precedenza. Si deve ritenere

che un'attività fisica adeguata ed ergonomica eseguita in modo ottimale dovrebbe

essere piuttosto favorevole per quel che riguarda lo sviluppo dei dolori di

tipo infiammatorio. Da preferire in tal senso un'attività di movimento e poco sedentaria.

Dal punto di vista neurologico le patologie riscontrate

giustificano una capacità lavorativa del 70%: l'A. a tutt'oggi non presenta un

deficit neurologico all'arto inferiore ds. La riduzione della capacità

lavorativa è motivata da riduzione del rendimento per necessità di effettuare

pause e cambiare postura in presenza di dolore.

8.1.2

Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

Complessivamente la capacità lavorativa dell'A. in attività

abituale risulta essere del 60%, risultato dell'integrazione delle capacità

lavorative neurologica e reumatologica a quella psichiatrica, in quanto le

problematiche somatiche hanno portato allo sviluppo nell’A. della psicopatologia

e tutte le patologie creano nell'A. una riduzione del rendimento lavorativo, in

quanto tutte prendono in considerazione il sintomo doloroso dell'A.

8.1.2.1

Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

La capacità lavorativa complessiva del

60% è da intendersi come riduzione del rendimento.

8.1.2.2

Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

La capacità lavorativa complessiva del

60% è da intendersi come riduzione del rendimento.

8.1.2.3

Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause vengono conteggiate

nella valutazione sopra esposta.

8.1.3

Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata

dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

La capacità lavorativa complessiva del 60% dell'A. in attività

svolta di bancaria è da considerarsi valida a partire dal giugno 2016. Antecedentemente

dal settembre 2015 coesiste una capacità lavorativa al 70% dettata da patologia

neurologica, dal gennaio 2016 una capacità lavorativa del 70% per problematica

psichiatrica, mentre la capacità lavorativa del 60% dal punto di vista reumatologico

viene fatta risalire a partire dal giugno 2016.

9.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1

Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1

Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

In attività adatta complessivamente

l'A. risulta abile al lavoro al 70% per patologia reumatologica, neurologica e

psichiatrica. Dal punto di vista psichiatrico si giustifica una capacità

lavorativa del 70% per riduzione di rendimento: si ritiene un'attività adatta un'attività

da svolgere in ambiti lavorativi con alta tolleranza al rallentamento

psicomotorio, alla condizione fisica, alla riduzione di rendimento con facile

affaticamento, alla quota di ansia con irritabilità.

Dal lato neurologico la capacità

lavorativa del 70% in attività adatta è giustificata dal fatto che l’A. deve

poter effettuare attività di tipo amministrativo o sedentario-leggere, in cui

possa effettuare pause per cambi di postura ogni due ore, beneficiare una

postazione lavorativa ergonomica (cuscino lombare o sedia regolabile). Inoltre

non può sollevare pesi > 10 kg se non occasionalmente e deve evitare manovre

di piegamento, di spinta e tiraggio.

Dal lato reumatologico si giustifica

una capacità lavorativa dell'80% in attività adatta: i limiti funzionali sono

già stati descritti ai punto 8.1.1. Inoltre la riduzione della capacità lavorativa

del 20% sempre per attività lavorativa adatta è da riferirsi a una riduzione

del rendimento per la necessità dell'A. di pause più prolungate.

9.1.2

Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

In attività adeguata la capacità

lavorativa complessiva dell'A. risulta essere del 70%, somma parziale delle

incapacità lavorative dal lato neurologico e reumatologico a quella dal punto

di vista psichiatrico.

9.1.2.1

Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

La capacità lavorativa complessiva del

70% è da intendersi come riduzione del rendimento lavorativo.

9.1.2.2

Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Vedi risposta al punto 9.1.2.1.

9.1.2.3

Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari vengono

conteggiate nella valutazione sopra esposta.

9.1.3

Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Anche per quel che riguarda la capacità lavorativa in attività

adeguata, essa è da considerarsi valida sempre a partire dal giugno 2016. Per

le varie problematiche specialistiche valgono le capacità lavorative con

validità già descritte al punto 8.1.3.

9.1.4

Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

In ambito domestico l'A. risulta

complessivamente abile nella misura dell'80%, in quanto è in grado di gestire i

propri tempi e le proprie risorse. Dal lato neurologico si stimano limitazioni

dell'A. in attività di casalinga al 20% per impossibilità di svolgere lavori

fisicamente pesanti, come lavare i vetri e sollevare pesi > 10 kg,

limitazioni considerate pure dal lato reumatologico.

9.2

Reintegrazione professionale

9.2.1

Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Provvedimenti professionali volti

alla reintegrazione sono medicalmente sostenibili sia dal punto di vista reumatologico,

neurologico come pure psichiatrico.

9.2.2

In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Fin da subito.

9.2.3

Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Indispensabile tener conto delle

incapacità lavorative dal punto di vista psichiatrico, reumatologico e

neurologico, come pure dei vari limiti funzionali ad esse correlati.

9.2.3.1

I

problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?

Se sì, in che misura?

l problemi che ostacolano il reinserimento

sono dovuti in gran parte al quadro clinico stesso presentato e in parte

complesso dell'A., nella misura delle capacità lavorative riguardanti le varie

problematiche neurologiche, reumatologiche e psichiatriche. Inoltre si ritiene

che la lunga assenza da un'attività professionale sia da considerarsi un

fattore negativo per un reinserimento dell'A., come pure difficoltà economiche emerse

attualmente possono avere una loro incidenza.

9.2.4

Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

L'A. veniva valutata con precedente

perizia SAM del dicembre 2015 sempre in ambito neurologico, psichiatrico e

reumatologico. Dal punto di vista neurologico si constata uno stato clinico

invariato, con persistente capacità lavorativa del 70% in attività svolta e in

attività adatta. Si ritengono possibili provvedimenti di integrazione professionale,

anche se un inserimento lavorativo progressivo è raccomandabile con aiuto al

collocamento. Per quel che riguarda le patologie reumatologiche si giustifica

una capacità lavorativa attualmente del 60% (nel dicembre 2015 la capacità

lavorativa dal punto di vista reumatologico risultava essere giustifica al 70%)

in attività da ultimo svolta, considerato anche il fatto di insorgenza di quadro

fibromialgico. Dal punto di vista psichiatrico rispetto all'ultimo consulto

peritale (perizia SAM del dicembre 2015 con valutazione da parte della Dr.ssa

med. __________ del 24.10.2015), si constata un peggioramento in quanto nel

quadro depressivo cronico del tono dell'umore, quadro durevole da almeno alcuni

anni, si è innescato un disturbo dell'adattamento con sviluppo di sintomi

emotivi e comportamentali, il tutto in risposta al cumulo di più eventi stressanti,

tra i quali l'essere stata sottoposta a sorveglianza, le proprie conseguenze

economiche, le malattie oncologiche del compagno, le proprie problematiche

fisiche. Inoltre la terapia psicofarmacologica assunta è sempre rimasta a basso

dosaggio senza cambi terapeutici alla ricerca di un farmaco efficace con

impatto positivo sull'evoluzione della problematica affettiva.

9.3

Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1

Come

giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Nel corso degli anni l'A. sembra aver

dimostrato una buona aderenza terapeutica, attualmente però i vari tassi farmacologici

eseguiti mostrano dei range sottoterapeutici per tutti gli psicofarmaci.

9.3.2

Adeguatezza

della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

Per quel che riguarda il quadro

psicopatologico sussistono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di

salute dell'A.: indicata una psicoterapia EMDR anche indirizzata sul dolore

cronico, applicando il protocollo Grant. Dal Iato psicofarmacologico si ritiene

indicato un trattamento con Sertralina, antidepressivo ritenuto il più efficace

in caso di disturbo da stress postraumatico. Controindicata la prescrizione di

benzodiazepine, in quanto inefficaci, creano dipendenza e hanno effetti negativi

sulla memoria e concentrazione, interferiscono sui processi di

desensibilizzazione e rielaborazione dei ricordi traumatici, rallentando il

processo di guarigione del trauma psichico. Molto meglio per i sintomi presenti

nell'A., tra cui la disforia e l'insonnia, un neurolettico atipico a basso

dosaggio o comunque al minimo dosaggio efficace (ad esempio Quietapina,

Olanzapina). Dal lato neurologico un calo ponderale ed una riabilitazione

intensiva sarebbero sicuramente utili nell'A. per ridurre le conseguenze del

decondizionamento muscolare. Si potrebbe inoltre ricorrere a titolo terapeutico

ad ulteriori infiltrazioni periradicolari S1 a ds. L'eventuale impianto di uno

stimolatore dei gangli dorsali potrebbe essere considerato utile per curare il

dolore radicolare neuropatico, ma non avrebbe alcuna influenza sulla componente

del dolore lombare di pertinenza reumatologica. Da ultimo le patologie

reumatologiche sono caratterizzate da un quadro fibromialgico e da un quadro in

primis degenerativo a carico della colonna lombare: se la diagnosi di

spondilartropatia sieronegativa dovesse essere effettivamente confermata

dall'evoluzione di questa malattia e vi fosse dunque una risposta terapeutica

significativa alla somministrazione intrapresa di Humira, ci si potrebbe

attendere un ulteriore miglioramento dei disturbi nei prossimi tre mesi.

Indispensabile però qualora la diagnosi di spondilartropatia sieronegativa non

fosse confermata, sospendere il trattamento immunosuppressore, tenuto conto

della mancanza di efficacia e soprattutto degli effetti collaterali ad esso

associati. Sicuramente si ritiene che un approccio chirurgico sia da evitarsi

nel limite del possibile, in un'A. con componente fibromialgica. Possibile

riproporre anche dal punto di vista reumatologico una riabilitazione intensiva.

9.3.3

Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di

motivazione dell’A.?

Dal punto di vista psichiatrico, una

modifica della terapia psicofarmacologica come pure dell'approccio

psicoterapico nel tempo, sulla base dell'efficacia e monitorato sia sul

disturbo dell'adattamento che sul disturbo da sintomi somatici, si ritiene

possa apportare a un miglioramento funzionale riguardo alla capacità lavorativa

dell'A., aspetto da rivalutarsi a distanza di sei mesi/un anno. Dal lato neurologico

il dolore radicolare in territorio S1 a ds. pare cronicizzato e dunque la prognosi

a medio-lungo termine non viene ritenuta in primis sfavorevole. Tuttavia la

coesistenza di una possibile patologia reumatologica del rachide e di una

patologia psichiatrica, in associazione ad un incremento ponderale, riducono le

possibilità di successo, anche qualora in un prossimo futuro si dovesse rendere

indicato un eventuale intervento decompressivo neurochirurgico. Si ribadisce

che l'impianto di uno stimolatore dei gangli dorsali potrebbe essere considerato

dal lato neurologico per curare il dolore radicolare neuropatico, ma non

avrebbe alcuna influenza sulla componente infiammatoria del dolore lombare di

pertinenza reumatologica. Da ultimo dal lato reumatologico si ribadisce che qualora

la diagnosi di patologia infiammatoria sieronegativa dovesse confermarsi

dall'evoluzione della stessa malattia e vi fosse dunque una risposta

terapeutica significativa alla somministrazione dell'immuno-modulatore, ci si

potrebbe attendere un ulteriore miglioramento dei disturbi a distanza di tre

mesi. Tuttavia altri approcci di tipo conservativo non potranno migliorare le

condizioni di salute dell'A. in modo tale da incrementare ulteriormente la sua

capacità lavorativa. Dal Iato reumatologico, tenuto conto della patologia

fibromialgica, è da evitarsi un approccio chirurgico, come pure un trattamento

antalgico a base di oppiacei.

Da ultimo nel riscontro di una severa

ipovitaminosi D si consiglia, tenuto conto della patologia reumatologica

algica, un supplemento vitaminico perorale..

9.3.4

Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Per quel che riguarda la patologia

neurologica riscontrata l'A. potrebbe beneficiare di una postazione lavorativa

ergonomica (cuscino lombare, sedia regolabile).

10.

COERENZA

10.1

Descrivere

in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti

dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Non si sono evidenziate discrepanze tra

i sintomi descritti dall'A., le varie anamnesi raccolte e le varie valutazioni

cliniche durante le visite specialistiche, a cui l'A. si è sottoposta. In particolare

non si ritrovano segni di amplificazione/esagerazione dei sintomi, come pure vi

è assenza di simulazione.

11.

OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

11.1

Altri

quesiti del medico SMR.

Quesiti particolari del medico SMR non sono posti.

11.2

Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

a) Con

riferimento alle patologie diagnosticate dalla Dr.ssa med. __________ in data

2.6

, avvalorate dall'ulteriore diagnosi stilata dal Dr. med. __________ in

data 25.7.2016 (in particolare la spondiloartrite psoriatica), si chiede se le

citate patologie sono da considerarsi nuove patologie oppure patologie

preesistenti.

Per la

patologia reumatologica il Dr. med. __________ risponde come segue:

"Una

spondilartropatia sieronegativa nell'ambito di una psoriasis anamnestica è

molto poco probabile. Poco o se non del tutto irrilevante per le limitazioni

funzionali. I disturbi accusati dall'assicurata non sono principalmente in

relazione con questa diagnosi.

Dal

punto di vista clinico non vi sono dei reperti indicativi per una

spondilartropatia sieronegativa. La mobilità della colonna vertebrale è buona,

la mobilità della cassa toracica è normale. Non vi sono segni di artrite

periferica. Attualmente non vi sono segni di psoriasis. Gli esami di

laboratorio non indicano una sindrome infiammatoria e l'antigene HLA-B27 è

risultato negativo.

La

diagnosi di un'eventuale spondilartropatia sieronegativa si basa primariamente

sui reperti radiologici descritti dal radiologo alla risonanza magnetica della

colonna vertebrale in toto, secondo il protocollo Bechterew eseguita presso il __________

in data 11.05.2016. Dal rapporto medico in nostro possesso si deduce che le

alterazioni descritte come spondiloartrite acuta non sono state confrontate con

le immagini delle RM antecedenti. Alterazioni che si possono già evidenziare

anche sulle RM della colonna toracale eseguite in precedenza, ma non

interpretate nell'ambito di problematiche di tipo infiammatorio. Non

modificatesi nel tempo. Non acute e da riferire prettamente ad alterazioni da

sovraccarico nell'ambito delle alterazioni statico-degenerative.

Sarà il

decorso che ci dirà se i dolori accusati dall'assicurata hanno una componente

di tipo infiammatorio. La somministrazione di un antiinfiammatorio non

steroidale sotto forma di Proxen 500 mg non aveva portato a nessun risultato

terapeutico. Fatto questo piuttosto insolito in una spondilartropatia.

Per

quanto riguarda la terapia attuale con Humira questa dovrebbe portare a un

significativo miglioramento della sintomatologia e quindi anche a un

miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata e al conseguente

miglioramento della sua capacità professionale nei prossimi 3 mesi. Questo se i

disturbi sono in chiara relazione con una malattia infiammatoria.

Personalmente

penso che queste eventuali problematiche di tipo infiammatorio non sono di

entità tale, dal punto di vista clinico e radiologico, da compromettere in modo

significativo la capacità professionale dell'assicurata. Quest'ultima è

piuttosto limitata dalle problematiche statiche e degenerative già conosciute e

diagnosticate".

b) Sempre

con riferimento alle patologie indicate al precedente punto 1, si prega di

riferire da quanto tempo presumibilmente esistano tali patologie. E' possibile

ritenere che le stesse erano già esistenti all'epoca, in cui furono stilate le

perizie pluridisciplinari del 16.12.2015 e 26.9.2016? E' possibile parlare di

diagnosi tardiva? Rispettivamente si prega di riferire quale sia il grado di

compromissione.

Per la

patologia reumatologica il Dr. med. __________ risponde come segue:

"Le

alterazioni radiologiche erano già evidenti sulle RM antecedenti dal 2012 e al

2014.

Sono

rimaste invariate nel tempo. Non hanno quindi un carattere acuto e

presumibilmente sono da mettere in relazione non tanto con una patologia

infiammatoria ma piuttosto statica degenerativa. Nel suo rapporto il radiologo

Dr. __________ non descrive un confronto delle varie RM.

La

diagnosi di una spondilartropatia sieronegativa si basa principalmente su

questi reperti radiologici e meno sui dati clinici e anamnestici o di

laboratorio.

Ricordo

a questo proposito che dal punto di vista dell'interpretazione di questa

patologia vi sono delle contrapposizioni. La collega Dr.ssa med. __________ e

il collega Dr. med. __________ pensano alla presenza di una spondilartropatia

sieronegativa, visti i reperti radiologici descritti. Il Prof. Dr. med. __________,

dell'Ospedale __________ di __________, è dell'idea che questa malattia non è

presente. Egli ha interpretato i disturbi dell'assicurata prevalentemente

nell'ambito di tipo statico della colonna vertebrale e nell'ambito

fibromialgico.

Per

quanto riguarda la compromissione della capacità lavorativa questa è minima.

Come

da me segnalato nella mia valutazione dell'incapacità professionale, tenendo in

considerazione la problematica di tipo infiammatorio ma soprattutto la

problematica di tipo fibromialgico ritengo che vi sia un'incapacità lavorativa

del 10% superiore rispetto a quella determinata dal collega Dr. med. __________

nella sua valutazione peritale da ultimo svolta ".

c) Si

chiede inoltre se le patologie indicate ai precedenti punti 1 e 2 siano da considerarsi

nuove patologie "almeno" dal punto di vista reumatologico (confronta

considerazione del Dr. med. __________, pag. 9, complemento di perizia del

29.9

).

Per la patologia reumatologica il

Dr. med. __________ risponde come segue:

"

Il Dr. med. __________ non ha preso in considerazione la diagnosi di

spondilartropatia sieronegativa. Che risulta anche attualmente molto dubbia.

Non ha

diagnosticato una fibromialgia di tipo primario.

Egli è

molto esperto e attento a questi aspetti clinici e anamnestici. Non aveva a

disposizione la RM del 11.05.2016.

Penso

che i dati clinici, anamnestici e radiologici presenti allora non hanno

permesso queste diagnosi.

I

reperti radiologici furono interpretati come alterazioni

statico-degenerative".

d) Alla

luce delle patologie evidenziate ai precedenti punti da 1 a 3 e delle restanti

patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche già diagnosticate, si

chiede se sia possibile affermare l'esistenza di un miglioramento complessivo

della salute dell'A. a far tempo dal 18.1.2013. Si chiede inoltre se a far

tempo da tale data lo stato di salute complessivo dell'A. sia peggiorato oppure

se è rimasto invariato. Si prega di fornire una risposta per ogni singola

disciplina (reumatologica, neurologica e psichiatrica) ed una complessiva,

fornendo una motivazione dettagliata.

Per la

patologia psichiatrica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Per

quanto concerne la patologa psichiatrica, posso esprimermi solo a partire da un

periodo successivo al 2013, e non posso esprimermi a posteriori su ciò che è

stato valutato da altri colleghi e con ragionevolezza anamnestica, mi esprimo a

partire dall'inizio del 2016, con il peggioramento da me descritto al punto 3

di questo consulto".

Per la

patologia reumatologica il Dr. med. __________ risponde come segue:

"Sicuramente

vi è stato un miglioramento per quanto riguarda la problematica di tipo

irritativo radicolare S1 a destra. L'ernia discale al segmento L5-S1 ha

mostrato un decorso altalenante con alle risonanze magnetiche degli esami in

cui l'ernia discale era più pronunciata e in altri in cui era più ritratta.

L'ultima

risonanza magnetica del 2016 mostra dei reperti piuttosto contenuti.

L'esame

clinico attuale non mostra una sindrome irritativa radicolare e non mostra deficit

sensitivo o motorici.

Dobbiamo

quindi ritenere che a partire dal 2013 vi è stata fino a oggi un'evoluzione

favorevole di questa problematica degenerativa.

Per

quanto riguarda i disturbi la situazione è rimasta stazionaria se non tendenzialmente

al peggioramento, questo determinato dal quadro di tipo fibromialgico primario.

L'eventuale

problematica infiammatoria non incide in modo determinante sul decorso".

Per la

patologia neurologica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Lo

stato di salute dell'assicurata per quanto riguarda la situazione neurologica

ha subito fluttuazioni, con miglioramento a partire dalla fine del 2012 e un

peggioramento da primavera-estate 2014. In seguito vi è stato un lieve

miglioramento e dall'ultima perizia neurologica, in settembre 2015, la

situazione non ha subito modificazioni. Nella prima perizia neurologica

(perizia SAM del 18.01.13) la capacità lavorativa sul piano neurologico era

stimata al 60%, in seguito, dopo le fluttuazioni descritte, in settembre 2015

la situazione appariva lievemente migliorata, con grado di capacità lavorativa stimato

dal dr. __________ al 70%, confermato dalla mia valutazione attuale".

e) Si

chiede se i criteri di Foerster siano da considerarsi validi alla luce della nuova

sentenza del Tribunale Federale 9C 492/2014, rispettivamente se è corretto, che

le valutazioni di data 18.12.2016 e 28.9.2016 si siano basate sui criteri di

Foerster (confronta perizia Dr.ssa med. __________ del 24.10.2015 e 10.9.2016).

Si chiede infine se la nuova valutazione dei medici SAM si basa anch'essa sui

criteri di Foerster.

Per la

patologia psichiatrica la drr.ssa med. __________ risponde come segue:

"La

mia valutazione non si basa sui criteri di Foerster, ma su i criteri

diagnostici per il disturbo somatoforme (vedi pagina 21, terzo

capoverso-Conclusione)".

Si ribadisce che a seguito di

decisione del Tribunale Federale, del giugno 2015, i criteri di Foerster non

siano più validi nel procedere diagnostico per valutazione del disturbo somatoforme.

Indispensabile valutare la coerenza, la credibilità, le risorse della

personalità dell'A., aspetti questi considerati dalla psichiatra.

f) Alla

luce di tutta la documentazione medica prodotta, con particolare riferimento ai

rapporti medici della Dr.ssa med. psichiatra __________ (vedi in particolare il

rapporto medico del 12.2.2015), quello qui prodotto stilato dal Dr. med. __________

in data 8.11.2016 e della Dr.ssa med. __________ del 10.9.2016), dal punto di

vista psichiatrico, si chiede se corrisponde al vero che il quadro depressivo

dell'A. sia da considerarsi senza rilevanti modifiche espressive o

peggioramenti clinici psichiatrici negli anni e se sia possibile concludere,

che non vi siano state delle fasi alterne di depressione, ovvero delle fasi di

miglioramento e di peggioramento durante la cura tali da caratterizzare il

decorso della patologia psichiatrica. Si chiede inoltre se si è in presenza di

un quadro depressivo che dura da pochi anni (due anni) o se invece perdura da

diversi anni (confronta perizia Dr.ssa med. __________ del 24.10.2015, pag. 26

e del 10.9.2016, pag. 4 e 5 della perizia e certificato medico qui prodotto

stilato dal Dr. med. __________ in data 8.1.2016).

Per la

patologia psichiatrica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Come

da me confermato nel presente consulto, vi è a carico dell'A. una distimia cioè

una Depressione cronica del tono dell'umore, già diagnosticata dalla dr.ssa __________

nel suo consulto del 24.10.2015, che dura da almeno alcuni anni, la quale non è

mai abbastanza grave o nella quale episodi individuali non sono

sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di disturbo depressivo

ricorrente lieve o di moderata gravità, nè tanto meno grave. Ma su questa base

del tono dell’umore, si possano innescare episodi di maggior disagio e

sofferenza. Per il passato non mi posso pronunciare, ma come da me ampiamente

illustrato, dall'inizio del 2016 posso ritrovare un Disturbo dell'adattamento

persistente da stress cumulativo e traumatico. Inoltre per le caratteristiche

personologiche dell'A., si è sviluppato un disturbo somatoforme, assolutamente

correlato alla condizione psichica. Pertanto la percentuale di capacità lavorativa

psichica non va sommata a quella fisica, essendo le due componenti inscindibili".

g) Alla

luce di quanto precede si chiede di voler indicare se è possibile confermare la

diagnosi di distimia-depressione lieve oppure se risulta più probabile

l'esistenza di una depressione ricorrente di gravità media.

Per la

patologia psichiatrica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Riporto le mie diagnosi:

Diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa

Disturbo dell’adattamento (ICD-10-GM-2014

F 43.2) / Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti, persistente

(cronico).

Disturbo somatoforme da dolore

persistente (ICD-10-GM-2014 F 45.4 ) / Disturbo da sintomi somatici

persistente (DSM-V 300.82)

Diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa

Distimia (ICD-10-GM 2014 F 34.1) /

Disturbo depressivo persistente (distimia) con ansia con esordio tardivo (DSM-V

300.

)

Fobia specifica (isolata- procedure

mediche invasive) (ICD 10-GM-2014 F40.232 / Fobia specifica- procedure

mediche invasive (DSM-V 300.29)".

h) Con

particolare riferimento alla recente patologia riscontrata (spondiloartrite

psoriatica) e al quadro psichiatrico (patologie depressive, somatoformi e

disturbi della personalità, vedasi i risultati ottenuti dal Dr. med. __________

in data 13.10.2015, con particolare riferimento al test scala

Ossessivo-Compulsiva), si chiede se il quadro clinico dell'A., sia tale da

produrre una limitazione nelle funzioni varie del suo quotidiano, così come se

le stesse abbiano un impatto sulla capacità di concentrazione e di rendimento

dell'A. con riferimento al suo lavoro abituale o ad un'attività adeguata e con

riferimento a mansioni casalinghe. In caso affermativo si chiede di voler

esprimere i limiti alla capacità di lavoro in termini percentuali.

Per la

patologia psichiatrica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Come

già ampiamente specificato in questo mio consulto, ritrovo ai colloqui clinici,

confermati anche dalla batteria testistica, maggiormente mirata rispetto a

quelli eseguiti dal dott. __________, il quadro di sintomi di tipo depressivo,

la dissociazione somatica, tratti di personalità, non disturbi di personalità,

quali aspetti ossessivi- compulsivi, anche da me ritrovati e descritti, che non

hanno raggiunto livelli patologici, cioè non ricadono sulla vita dell’A. con

effetti di limitazione esistenziale. Come descritto nel punto 2, la capacità

lavorativa psichiatrica nell'attività da ultimo svolta, quale bancaria ed in

altre attività lavorative è del 70%, intesa come limitazione del

rendimento".

Per la patologia reumatologica il Dr.

med. __________ risponde come segue:

"Tenendo

in considerazione la sua richiesta le posso segnalare che per quanto riguarda

l'aspetto di una eventuale spondilartropatia psorasica non vi sarebbero delle

limitazioni delle funzioni varie nel suo quotidiano così come esse non hanno un

impatto sulla capacità di concentrazione e di rendimento dell'assicurata.

Per il

resto valgono le limitazioni funzionali da me determinate nell'ambito della mia

valutazione peritale ".

i) Si

chiede se alla luce delle patologie riscontrare dal profilo psichiatrico sia

possibile evitare l'assunzione di consistente farmacoterapia assunta giornalmente

dall'A. quali Cymbalta, Lyrica, Trittico e Tramactil (confronta allegato

certificato medico Dr.ssa med. __________ del 21.11.2016 e perizia Dr.ssa med. __________

del 10.9.2016, pag. 4). Si chiede inoltre se e quale impatto i farmiaci assunti

dall'A. possano avere sulla capacità di concentrazione e sul rendimento dell'A.

Per la

patologia psichiatrica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"A

mio parere l'attuale farmacoterapia non è assolutamente consistente, anzi per

la mia pratica sono dosaggi "omeopatici": la Duloxetina (Cymbalta) è

al dosaggio minimo, così il Trazodone (Trittico) è addirittura sottodosato sia

come ansiolitico o ipnoinducente, così anche l’Alprazolam (Xanax) al bisogno

5-7 gocce, in caso, a detta dell'A. di "gravi crisi d'ansia" non

arrivano nemmeno al dosaggio minimo di 0,25 che sarebbero 10 gocce. Per quanto

riguarda sia il Pregabalin (Lyrica ) che il Tramadolo (Tramactil), solo in fase

iniziale o di elevato dosaggio e negli anziani, potrebbero avere effetti

collaterali tra cui sugli aspetti cognitivi, caso che non è quello dell'A.

anche questi farmaci sono a bassi dosaggi, come anche valutato nell'esame

psicodiagnostico del dott. __________ come profilo cognitivo nella norma. I

sintomi cognitivi sono legati al quadro psicopatologico".

Facciamo

inoltre notare che i tassi farmacologici di tutti i farmaci tranne l'oppiaceo

mostrano un sottodosaggio terapeutico.

Per la

patologia neurologica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"La

terapia assunta, anche se composta da diversi farmaci, non può essere

considerata "consistente". Tutti i farmaci con l'azione psicotropa

vengono assunti a dosaggi bassi. L'assicurata assume questi farmaci da tempo

mentre gli effetti collaterali cognitivi dei farmaci psicotropi sono rilevanti

in fase di introduzione/titolazione e diminuiscono con tempo. Studi su

volontari sani dimostrano lievi effetti cognitivi negativi in soggetti che

assumevano 300 mg di pregabalin due volte al giorno (l'assicurata assume attualmente

25% di questo dosaggio). Le considerazioni simili valgono per Cymbalta, assunto

attualmente a dose sub-terapeutica e Trittico. Il Tramactil (tramadolo 100 mg)

è un oppioide debole con l’azione sul sistema nervoso centrale, gli effetti

negativi del tramadolo sulle funzioni cognitive sono stati osservati

specialmente in soggetti anziani, in pz con abuso di tramadolo che contemporaneamente

assumevano altre sostanze psicotrope (cannabis, alcool, benzodiazepine).

Nell'utilizzo cronico di tramadolo viene descritto un fenomeno di assuefazione,

che potrebbe ridurre l'eventuale azione sedativa presente in fase iniziale

della terapia.

Pertanto

ritengo poco probabile che la terapia attualmente assunta abbia un impatto

rilevante sulle funzioni cognitive dell'Assicurata.

Da

notare l'assicurata è stata sottoposta nel 2015 ad un neuropsicologico. L'esame

neuropsicologico è stato eseguito nel periodo in cui assumeva dosi più rilevanti

dei farmaci rispetto a quelle attualmente assunte, mentre le restanti

comorbidità con effetti potenzialmente negativi sulla attenzione e la

concentrazione come dolore cronico e stato depressivo erano presenti. L’esame

ha mostrato funzionamento cognitivo nella norma.".

j) Alla

luce delle patologie evidenziate ai precedenti punti da 1 a 3 e delle restanti

patologie reumatologiche, neurologiche e psichiatriche già diagnosticate, si

chiede se si ritiene possibile considerare dei provvedimenti di integrazione

professionale e/o riformazione professionale. Si prega di fornire una

motivazione dettagliata.

Per la

patologia psichiatrca la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Non ritengo necessari provvedimenti di

riformazione da punto di vista psichiatrico, ma non vi sono controindicazioni

se vengono proposti. Ritengo l’A. abile nella misura del 70%, quindi

integrabile in tale percentuale".

Per la

patologia reumatologica il Dr. med. __________ risponde come segue:

"Per

quanto riguarda l'impatto reumatologico come da me espresso vi è una capacità lavorativa

residua per quanto riguarda l'attività professionale da ultimo svolta del 60%.

Per un'attività

lavorativa adatta la capacità lavorativa è del 80%.

Un

reinserimento professionale non è solo consigliabile ma auspicabile.

Una

ripresa dell'attività lavorativa e un reinserimento nell'attività sociale è

senz'altro indicato. Non vi sono controindicazioni in questo senso dal punto di

vista reumatologico".

Per la patologia neurologica la

Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Si,

ritengo possibile considerare provvedimenti di integrazione professionale,

mentre non vedo utilità di una riformazione professionale, in quanto l'attività

dell’Assicurata è da considerarsi adeguata allo stato di salute".

k) Con

riferimento alle patologie reumatologiche, con particolare riferimento alle

considerazioni esposte dal Dr. med. __________ a pag. 8 del complemento di

perizia del 26.9.2016, alla luce delle altre patologie riscontrate (fisiche e

psichiche), si chiede se la decisione dell'A. di non sottoporsi ad un

intervento chirurgico sia da considerarsi ammissibile. Si prega di fornire una

motivazione dettagliata.

Per la

patologia reumatologica il Dr. med. __________ risponde come segue:

"Per quanto riguarda la decisione dell'assicurata

di non sottoporsi a un intervento chirurgico, tenendo in considerazione

l'evoluzione favorevole del decorso, senza questo intervento, la si può

ritenere senz'altro giustificata".

Per la

patologia neurologica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"La storia naturale di ernie discali dimostra che

esse possono diminuire in dimensione o addirittura riassorbirsi entro settimane

o mesi dall'esordio. Le ernie espulse vengono eliminate tramite un processo di

fagocitosi da parte dei macrofagi mentre le ernie contenute si riducono di

volume per la disidratazione del disco. Per questo motivo i pazienti candidati

a decompressione chirugica devono essere scelti con attenzione.

L'evidenza

scientifica è forte sull'efficacia della discetomia sulla sindrome radicolare a

breve termine, ma mancano evidenze sull'efficacia a lungo termine e i decorsi

clinici di pazienti operati e trattati conservativamente sono simili dopo un

anno.

Le

indicazioni classiche ad un intervento decompressivo sono: un dolore

ingestibile con terapie convenzionali, un deficit neurologico di entità

rilevante (motorio) o disturbi sfinterici. Queste indicazioni non sono mai

state descritte durante la storia clinica dell’Assicurata.

Come

già discusso nella valutazione del caso, il decorso clinico dell’Assicurata dal

punto di vista neurologico è stato caratterizzato da fluttuazioni importanti

che correlavano con i cambiamenti radiologici. Per questo motivo è stato

sicuramente non facile, sia per l’Assicurata, che per i curanti, prendere una

decisione su un eventuale intervento. Non vi sono state descritte caratteristiche

cliniche da considerare come un'indicazione assoluta all'intervento come una

radicolopatia deficitaria, sindrome della cauda equina o una sindrome radicolare

iperalgica. Per questo motivo l'indicazione poteva essere considerata come

relativa, in funzione dell’intensità del dolore e dei risultati delle terapie

conservative e andava discussa attentamente con l'Assicurata.

Con

passare del tempo dolori radicolari tendono invece a cronicizzarsi in alcuni soggetti,

rendendo limitate possibilità di successo in caso di terapia decompressiva chirurgica.

Per questo motivo non consiglierei personalmente allo stato attuale, un

trattamento chirurgico".

l) Si

chiede se è riscontrabile una coerenza tra il comportamento assunto dall'A. e i

limiti funzionali fatti valere su tutti gli ambiti di vita paragonabili.

Per la

patologia psichiatrica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Dal

mio punto di vista vi è coerenza tra il comportamento assunto dall'A e non vi è

discrepanza tra i sintomi descritti e la valutazione clinica".

Per la

patologia reumatologica il Dr. med. __________ risponde come segue:

"L'assicurata

attualmente svolge una vita molto ritirata, si occupa della propria economia

domestica. Riesce a fare quasi tutto lei compreso il passare l'aspirapolvere.

Si

sposta ancora in automobile. Va a fare delle passeggiate. Cucina. Non va più a

giocare a golf.

Attualmente

non si ha l'impressione che svolga delle attività che non siano compatibili con

le sue patologie all'apparato muscolo-scheletrico. Vi è quindi una certa

coerenza nel comportamento assunto dall'assicurata. Attività per altro

compatibili dal punto di vista reumatologico con una ripresa dell'attività

professionale.

Si

ha quindi l'impressione che essa sia un po' spaventata da quanto avvenuto

nell'ambito assicurativo e che non osi più affrontare nuove sfide".

Per la

patologia neurologica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Dal

punto di vista strettamente neurologico non ho riscontrato incoerenza tra i

limiti funzionali descritti dall’Assicurata, suo comportamento e reperti

oggettivi. Da notare tuttavia che il dolore radicolare (di pertinenza

neurologica) costituisce solo una componente della sintomatologia algica

globale dell’Assicurata".

m) Si chiede

di indicare se l'A. abbia simulato le patologie a lei riscontrate.

Per la

patologia psichiatrica la Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Non vi è stata

simulazione".

Per la patologia reumatologica il

Dr. med. __________ risponde come segue:

"Durante la visita

non ho avuto nessun sospetto di una simulazione.

Non vi erano neppure

sospetti di aggravamento delle condizioni di salute.

La

problematica determinante è sicuramente la sintomatologia dolorosa, questa deve

essere compresa, a mio modo di vedere, non solo nell'ambito delle patologie

degenerative ma anche in relazione con il quadro di tipo fibromialgico".

Per la patologia neurologica la

Dr.ssa med. __________ risponde come segue:

"Nel

corso della mia valutazione non ho riscontrato elementi a favore di una

simulazione o di un aggravamento volontario dei sintomi".

(…)" (doc. AI 221/859-874)

Il consulente in

reumatologia dr. __________, interpellato dal SAM, con scritti del 18 maggio e

22.

giugno 2017, ha precisato che “(…) dopo l’inoltro di un rapporto AI da

parte della Dr.ssa __________ del 21.02.2017, le rispondo che questa

documentazione non modifica le mie valutazioni riferire alla perizia da me

completata il 13.03.2017. (…)” (doc. AI 221/955) rispettivamente che “(…)

posso segnalare che per quanto riguarda l’aspetto di una eventuale

spondilartropatia psoriasica non vi sarebbero delle limitazioni delle funzioni

varie nel suo quotidiano così come esse non hanno un impatto sulla capacità di

concentrazione e di rendimento dell’assicurata. Per il resto valgono le

limitazioni funzionali da me determinate nell’ambito della mia valutazione

peritale. (…)” (doc. AI 221/956).

Nel rapporto finale 17 agosto

2017.

il medico SMR dr. __________ si è allineato alle conclusioni a cui sono

giunti i periti del SAM (doc. AI 222/987-991) e – precisate le seguenti

limitazioni funzionali: “(…) Carico massimo in kg senza limitazioni: 5 kg.;

Alternanza della postura al bisogno: Sì, Inclusa (…)” (doc. AI 222/989) –

ha concluso che lo stato di salute è migliorato “(…) come da documentazione

della perizia precedente del SAM del 12.2015 (…)” (doc. AI 222/991).

Va qui rilevato che nella

perizia di decorso del 16 dicembre 2015 i periti del SAM hanno indicato a più

riprese che il miglioramento va fatto risalire al maggio 2014 (cfr. risposte ai

punti 8.1.3 e 9.1.3 sub doc. AI 146/520-521 e risposte alle domande poste dal

legale al punto 10.2 sub doc. AI 146/524).

Anche il dr. __________,

nel rapporto finale SMR del 12 gennaio 2016 (doc. AI 149/583-587), ha indicato (dopo

un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal dicembre 2010) un’incapacità

lavorativa del 30% tanto nell’attività abituale quanto in un’altra attività

adeguata dal maggio 2014.

Inoltre, nella perizia di

decorso del 9 agosto 2017 (doc. AI 221/781-984), i periti del SAM non hanno

sconfessato quella precedente dei loro colleghi del dicembre 2015.

Stanti le succitate

risultanze vi è quindi da ritenere (come del resto fatto dall’amministrazione)

che il miglioramento della capacità lavorativa (in attività abituale e

adeguata) va fatto risalire al maggio 2014 e non può invece essere seguito il

medico SMR dr. __________ laddove (nel succitato rapporto finale del 17 agosto

2017) ha concluso per un’inabilità lavorativa del 30% in qualsiasi attività dal

settembre 2015 rinviando alla “(…) (data valutaz. psi SAM preced.). (…)”

(doc. AI 222/989). Al riguardo va qui evidenziato che la dr.ssa __________, nel

consulto del 24 ottobre 2015 (doc. AI 146/530-536; posta una incapacità

lavorativa del 20% e senza aver visionato il materiale della sorveglianza), ha concluso

solo che “(…) per correttezza, stante i disguidi già occorsi nella

valutazione della signora e dopo la sorveglianza che pare aver rimesso in

discussione alcune conclusioni peritali, mi sembra più etico-corretto, far

partire la presente percentuale dal momento della mia valutazione. (…)”

(doc. AI 146/534). La stessa specialista, nel complemento del 10 settembre 2016

(doc. AI 188/684-688; chiamata a pronunciarsi sull’evoluzione della capacità

lavorativa nel tempo dopo il consulto del 4 dicembre 2012 del dr. __________

sub doc. AI 59/189-196), ha precisato inoltre che “(…) rispetto alla

posizione di __________, da lui peraltro riveduta e corretta dopo visione del

video, confermo di avere l’impressione che si sia trattato di una diversa

valutazione di un medesimo o molto simile quadro rispetto a quello da me

descritto. (…)” (doc. AI 188/687).

A mente di questo

Tribunale, ribadito che nella perizia di decorso del 16 dicembre 2015 i periti

del SAM (congiuntamente) hanno indicato a più riprese che il miglioramento va

fatto risalire al maggio 2014, dalle singole valutazioni della dr.ssa __________

non è possibile concludere (come apparentemente sembra aver fatto il dr. __________)

che il miglioramento vale dal settembre 2015.

In conclusione,

conformemente a quanto stabilito dai periti del SAM nelle succitate perizie di

decorso del dicembre 2015 e dell’agosto 2017, vi è da concludere che

nell’attività abituale l’incapacità lavorativa è stata del 100% dal dicembre

2010, del 30% dal maggio 2014 e del 40% dal giugno 2016 mentre che, in

un’attività adeguata, l’incapacità lavorativa è stata del 100% dal dicembre 2010

e del 30% dal maggio 2014.

2.8

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.9

Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato prima dell’emissione della decisione qui impugnata, conformemente alla

succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.8), non ha motivo per mettere in

dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM fondate sulle perizie di

decorso del dicembre 2015 e dell’agosto 2017. Perizie, queste, lo si ribadisce,

che vanno considerate dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

In effetti, nelle

succitate perizie, i periti hanno considerato tutta la documentazione medica (specialistica

e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione medico

specialistica (posteriore all’ultima perizia di decorso dell’agosto 2017) atta

a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il SAM.

In particolare, avuto riguardo

all’aspetto extra somatico, va innanzitutto rilevato che (fatto salvo il rapporto

di decorso del 29 marzo 2018 sub doc. 2) tutti gli atti medici resi dalla

curante, dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, sono stati

considerati dai periti del SAM.

La dr.ssa __________, nei

rapporti medici del 16 luglio 2012 e del 20 febbraio 2014 come nel certificato

medico del 15 settembre 2014, ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal

marzo 2012 per motivi psichiatrici (cfr. doc. AI 47/136 punto 1.6, 85/274 punto

1.6

e 104/370) mentre che, nel rapporto 11 dicembre 2012 indirizzato al

servizio medico dell’assicuratore LPP, ha precisato che “(…) la

sintomatologia attuale resta florida e incompatibile con la ripresa della

capacità lavorativa che complessivamente resta allo 0%; 50% dal profilo

strettamente psichiatrico per le limitazioni date dal calo del tono

dell’umore, ansia a tratti intensa, difficoltà di concentrazione, difficoltà

del sonno, anedonia, aspetti fobici ecc. (…)” (doc. AI 104/371, la

sottolineatura è del redattore).

La stessa specialista, nello

scritto del 20 aprile 2016 indirizzato all’avv. __________ (doc. AI 170/639-640),

ha concluso che “(…) per quanto attiene la valutazione della capacità

lavorativa, confermo che dal profilo strettamente psichiatrico essa si situa

al 50% in ogni attività. A questa percentuale a mio parere deve essere sommata

quella della problematica somatica. (…)” (doc. AI 170/640, la sottolineatura

è del redattore).

Va qui ricordato che la

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag. 485; nella STFA I 606/03 del 19

agosto 2005, l’Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado

complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una

perizia pluridisciplinare, vedi anche la STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016

consid. 5.2.2).

Ora, i periti nel SAM,

nelle perizie di decorso del dicembre 2015 e dell’agosto 2017, hanno concluso

che “(…) l'incapacità lavorativa d'ordine psichiatrico non va sommata a

quella somatica (entrambi i consulenti reumatologo e neurologico prendono in

considerazione la stessa patologia al rachide) in quanto tutti i consulenti

prendono in considerazione il dolore cronico e le sue implicazioni cliniche.

(…)” (doc. AI 146/519, punto 8.1.1), rispettivamente che “(…)

complessivamente la capacità lavorativa dell'A. in attività abituale risulta

essere del 60%, risultato dell'integrazione delle capacità lavorative

neurologica e reumatologica a quella psichiatrica, in quanto le problematiche

somatiche hanno portato allo sviluppo nell’A. della psicopatologia e tutte le

patologie creano nell'A. una riduzione del rendimento lavorativo, in quanto

tutte prendono in considerazione il sintomo doloroso dell'A. (…)” (doc. AI

221/860, punto 8.1.2).

Inoltre, la dr.ssa __________,

sempre nel succitato rapporto medico di decorso del 29 marzo 2018 (cfr. doc. 2),

non si è confrontata puntualmente con le valutazioni (riprodotte al consid.

2.

) espresse dai periti del SAM nella perizia di decorso del dicembre 2015 e,

nonostante (nel tempo) non abbia mai mutato la propria valutazione circa la

capacità lavorativa, ha sostenuto che “(…) dal punto di vista psichiatrico,

dopo il pedinamento e l’inchiesta considerata dalla paziente parziale e lesiva

della sua persona, vi è stato un peggioramento psichico e del funzionamento

personale a tutti i livelli con ansia continua, diffidenza, irritabilità,

ritiro sociale e limitazione dell’attività. (…)” (doc. 2).

Nel medesimo rapporto, la

stessa specialista, ha considerato anche aspetti somatici e non ha contestato

validamente le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM nella perizia di

decorso dell’agosto 2017 limitandosi ad evidenziare che “(…) la valutazione

diagnostica della perita __________ che separa la diagnosi del problema

depressivo in Distimia (senza influsso sulla capacità lavorativa) e Disturbo

dell’adattamento (con influsso sulla capacità lavorativa) appare puramente

accademica e non concordo con le sue valutazioni prognostiche in particolare

relativamente all’indicazione dell’utilizzo della tecnica EDMR che non ritengo

indicata in questa specifica situazione. (…)” (doc. 2).

In questo senso, ritenuto

quanto suesposto, questo Tribunale ritiene che a ragione il rapporto medico di

decorso del 29 marzo 2018 della dr.ssa __________ non è stato sottoposto ai

periti del SAM e può fare proprio quanto indicato al riguardo dall’Ufficio AI e

meglio che “(…) sui motivi della mancata sottoposizione del rapporto 29

marzo 2018 della Dr.ssa med. __________, l'UAl tiene a riprendere integralmente

quanto indicato nella decisione impugnata sul fatto che tale rapporto: "[...] non inficia la valutazione svolta dalla

Consulente-psichiatra SAM Dr. med. __________ il 10 aprile 2017 (effettuata

dopo due colloqui clinici e la somministrazione di 4 diversi esami psico-diagnostici).

In proposito – rammentato che per l'Assicurazione invalidità non è importante

la diagnosi ma le conseguenze dei danni alla salute sulla capacità lavorativa

(cfr. sentenza del Tribunale federale 9C 49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6)

– l’UAl considera che la perita del SAM sia riuscita a ritenere nella propria

valutazione unicamente gli aspetti medici tutelati nella presente procedura

(cfr. pt. 12 pag. 25) e abbia debitamente preso in conto i limiti funzionali (che

collimano in sostanza con quelli indicati dalla psichiatra curante) e le

risorse (quali ad esempio la capacità comunicativa, il livello d'istruzione e

il sostegno delle persone presenti nel contesto sociale, ndr.) dell’assicurata

(cfr. pt. 5 pag. 24 e pt. 17 pag. 27). [...]" (…)” (IV, pag. 8)

Va inoltre ricordato, da

una parte, che un'opinione divergente non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. STF 9C_188/2017 del 14 luglio 2017, consid. 5.5 con

riferimento) e, dall’altra parte, che il fatto che il medico curante la segua

da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il

valore probatorio di un rapporto valetudinario e che al contrario, la prassi

prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza

l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con

il paziente, per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende

generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente

in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (cfr. STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2).

In simili circostanze –

viste le succitate risultanze mediche (cfr. consid. 2.7) e in applicazione del

principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF

138.

V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid.

5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – questo Tribunale deve

ritenere che, dopo un’inabilità totale al lavoro dal dicembre 2010, nel maggio

2014.

vi è stato un miglioramento valetudinario e che (come già enunciato al

consid. 2.7 in fine) nell’attività abituale la capacità lavorativa è del 70% dal

maggio 2014 e del 60% dal giugno 2016 mentre che, in un’attività adeguata, la capacità

lavorativa è del 70% dal maggio 2014.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo a quanto sostenuto dal legale

dell’assicurata con scritto del 16 agosto 2018 (cfr. consid. 1.5) e meglio che “(…)

é opportuno inoltre rilevare che le conclusioni delle perizie SAM antecedenti

al 2017 erano viziate dal fatto che i rispettivi referti reumatologici non

indicavano l'esistenza di una spondiloartrite assiale associata a psoriasi che

affliggeva l'assicurata da anni e che era stata diagnosticata per la prima

volta dalla dr.ssa med. __________ il 16 marzo 2016. Il dr. med. __________

informava poi il dr. med. __________, il quale con lettera del 7 settembre 2016

caldeggiava il SAM di procedere ad una nuova rivalutazione. II 3 ottobre 2016

il dr. med. __________ del SAM [ndr. recte: SMR] accoglieva l'invito del

dr. med. __________ e chiedeva l'allestimento di una nuova perizia

multidisciplinare che valutasse la nuova patologia non solo dal punto di vista

reumatologico, ma anche psichiatrico e neurologico. Purtroppo tale diagnosi era

stata accertata dopo diversi anni di sofferenza, durante i quali l’assicurata

non era stata creduta dai vari periti che hanno esaminato il caso. (…)”

(VIII, punto 3).

Al riguardo a ragione

l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 4 settembre 2018 (che questo Tribunale può

fare proprie), ha precisato che “(…) circa la diagnosi di spondiloartrite

sieronegativa, al pt. 7c del proprio consulto 15 marzo 2017, il Dr. med. __________

ha indicato che tale diagnosi risulta "[...] anche attualmente molto

dubbia [...]". A complemento di tale informazione, nel complemento

peritale 22 giugno 2017 (allegato alla perizia 9 agosto 2017), il suindicato

specialista ha esaurientemente stabilito che: "[...] le posso segnalare

che per quanto riguarda l’aspetto di una eventuale spondilartropatia psoriasica

non vi sarebbero delle limitazioni delle funzioni varie nel suo quotidiano così

come esse non hanno un impatto sulla capacità di concentrazione e di rendimento

dell’assicurata. [...]". In considerazione di ciò, l'UAl ritiene che la

suindicata affezione non sia in ogni caso idonea a inficiare il valore probante

delle valutazioni pluridisciplinari esperite. (…)” (X, punto 1).

In questo senso – ribadito

che alle perizie di decorso del SAM del dicembre 2015 e dell’agosto 2017 va

riconosciuta piena forza probatoria e che le stesse nemmeno sono state

validamente contestate – questo Tribunale ritiene che la situazione

valetudinaria non necessiti ulteriori approfondimenti dal profilo medico.

In effetti, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va qui osservato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, lo si ribadisce

ancora una volta, l’insorgente non ha prodotto alcun atto medico specialistico

che si sia confrontato compiutamente con le valutazioni del SAM.

2.10

In merito alla valutazione

economica questo Tribunale rileva quanto segue.

2.10.1

Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto

modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare

sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni

finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,

le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va

tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in

argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza

ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.10.2

L’amministrazione, come

accennato (cfr. consid. 1.1), nell’ambito della procedura sfociata nella

decisione dell’Ufficio AI del 14 agosto 2013 per il calcolo del grado

d’invalidità ha applicato il metodo misto.

Nell’ambito della

revisione intrapresa nel febbraio 2014, sfociata nella decisione del 18 aprile

2018.

(doc. AI 248/1074-1082, oggetto della presente vertenza), l’Ufficio AI ha invece

concluso che l’insorgente va ritenuta quale assicurata che esercita un’attività

lavorativa a tempo parziale senza, però, lo svolgimento di mansioni consuete.

L’insorgente non ha

contestato l’esclusione dello svolgimento di mansioni consuete – “(…)

non si contesta il fatto che l’assicurata sia nubile, senza figli e non abbia

obblighi di assistenza verso terzi; per cui non abbia il compito di svolgere

mansioni consuete (…)” (I, pag. 17) –, tramite il suo legale, ella

eccepisce tuttavia che “(…) nel caso specifico si contesta che l’assicurata

abbia svolto la sua attività fin dall’inizio presso la __________ di __________

a tempo parziale (80%) “al fine di avere

più tempo libero per svolgere attività ricreative”, nella fattispecie

per giocare a golf (…)” (I, pag. 17). Infatti, l’insorgente adduce che “(…)

l’assunzione all’80% è avvenuta per ragioni di salute e non per soddisfare un

desiderio dell’assicurata di svolgere attività ricreative. (…)” (I, pag.

17).

Dagli atti risulta che il

7.

gennaio 2009 l’insorgente ha sottoscritto un contratto di lavoro con la __________

(suo ultimo datore di lavoro) con un grado d’occupazione dell’80% (cfr. doc.

3).

Il dr. __________, FMH in

medicina interna, nel rapporto 14 novembre 2012 indirizzato al servizio medico

dell’assicuratore LPP (doc 43/190-192 dell’incarto LPP), ha, in particolare,

attestato che l’assicurata “(…) già dall’adolescenza ha sempre sofferto di

lombalgia, tuttavia mai con ripercussioni sulla capacità lavorativa. A

partire da aprile 2010 accentuazione della sintomatologia algica nella zona

lombare con irradiazione all’arto inferiore destro. (…)” (doc 43/190

dell’incarto LPP, la sottolineatura è del redattore). Lo stesso medico, nei

rapporti medici indirizzati all’Ufficio AI del 3 maggio 2012, 27 luglio 2012 e

20.

marzo 2014 ha precisato che la lombosciatalgia destra su ernia discale L5-S1

ha iniziato ad avere ripercussioni sulla capacità lavorativa dal 2010 (cfr.

doc. AI 41/116 punto 3.1, 48/140 punto 3.1 e 86/279-280 punti 1.1 e 1.4).

Il dr. __________, FMH in

malattie reumatiche, fisiatriche e riabilitazione e in medicina manuale, nella

perizia fiduciaria del 17 ottobre 2011 all’intenzione dell’assicuratore per

perdita di guadagno (doc. AI 27/83-91), nell’anamnesi attuale descrive come “(…)

la paziente dichiara di aver sofferto di mal di schiena già sin

dall’adolescenza, senza comunque ripercussioni sulla sua capacità lavorativa. I

disturbi sarebbero peggiorati a partire dall’aprile 2010 con da allora irradiazioni

nella gamba destra, sofferenza rilevatasi nel decorso ribelle alle cure. Già

nel 2008 il medico curante Dr. __________, __________, aveva effettuato delle

radiologie convenzionali della colonna lombare risultate sostanzialmente

normali (vedi anche punto 3.4). (…)” (doc. AI 27/84-85, punto 1.4).

Viste le risultanze

mediche suesposte – dalle quali si deve concludere che le ripercussioni

sulla capacità lavorativa per la patologia reumatologica non si sono

manifestate in modo rilevante prima del 2010 –, questo Tribunale ritiene

che è a torto che l’insorgente sostiene che l’assunzione all’80% presso il suo

ultimo datore di lavoro sia riconducibile a motivi di salute.

Ricordato che l’insorgente

(nubile, senza figli e senza obblighi di assistenza verso terzi) non ha in sé contestato

il fatto di essere stata ritenuta quale assicurata che esercita un’attività

lavorativa a tempo parziale senza lo svolgimento di mansioni consuete, ribadito

che non sono i motivi di salute che stanno alla base della scelta di lavorare a

tempo parziale e in applicazione del principio della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013

del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177

consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag.

195), questo Tribunale deve concludere che l’insorgente era attiva all’80% per

poter disporre di maggior tempo libero per sé.

Questo vale a maggior

ragione ritenuto anche che rettamente l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) si

evidenzia che in occasione dell'inchiesta al domicilio del 16 maggio 2013,

l’assicurata ha indicato (alla prima ora, pag. 2) che se non fosse intervenuto

il danno alla salute avrebbe continuato a lavorare nella misura dell’80%. Nella

perizia SAM 9 agosto 2017 (pt. 6 pag. 75) l’assicurata ha altresì affermato di

aver scelto di lavorare a tempo parziale in parte per proprio desiderio e in

parte per questioni organizzative. Nei rapporti di inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica del 21 maggio 2013 e del 10

febbraio 2016 non si evince del resto nessuna particolare attività domestica,

se non l’usuale svolgimento dei lavori di casa (incombenze che vengono

normalmente svolte anche dalle persone che lavorano a tempo pieno), che non può

essere posto sullo stesso piano di un'attività lucrativa. Si rimarca inoltre

che nell'inchiesta al domicilio del 16 maggio 2013 l’assicurata ha dichiarato

(pt. 5. 7) che: “[...] nutriva una grande

passione per questo sport (il golf, ndr.), in cui si cimentava in allenamenti e

gare [...].”. Tale attività ricreativa è stata altresì confermata dai

filmati di sorveglianza. Altro elemento a sostegno della scelta volontaria

dell’assicurata di svolgere un'attività lucrativa a tempo parziale per aver più

tempo libero (ad esempio per lo svolgimento dei propri hobby, data l'assenza di

obblighi di cure e di assistenza, DTF 141 V 15 e sentenza del TF 9C 61 5/2016;

ndr.) è la disponibilità finanziaria che la stessa possedeva (cfr. i redditi

soggetti a contributi AVS)." (…)” (X).

In particolare, quanto

alla censura secondo la quale “(…) le presunte affermazioni dell’assicurata

contenute nel formulario di inchiesta a domicilio del 16 maggio 2013 e quella

riportata nella perizia SAM del 9 agosto 2017 (punto 6 pag. 75) sono contestate

per non averle mai proferite e mai sottoscritte. (…)” (I, pag. 18), va

rilevato quanto segue.

Il TFA (dal 1° gennaio

2007: TF) ha stabilito che – in linea di massima e senza valide ragioni – non

vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai

servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il

cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I

102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento da parte della persona incaricata dell'inchiesta

si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF

128.

V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

In concreto, la medesima

assistente sociale, dopo aver attestato, nell’inchiesta domestica del 16 maggio

2013, che anche senza il danno alla salute avrebbe lavorato all’80% – “(…)

se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi

un’attività lucrativa? Conferma un’attività lucrativa svolta nella misura

dell’80%. (…)” (doc. AI 72/238) –, anche nell’inchiesta dell’8

febbraio 2016, dopo aver premesso che “(…) il testo del precedente rapporto

di inchiesta è stato letto integralmente all’assicurata al fine di fare il

punto con la situazione attuale (…)” (doc. AI 157/605), circa la

definizione dell’attività lucrativa, ha confermato che “(…) la situazione è

rimasta inalterata rispetto alla precedente inchiesta. (…)” (doc. AI

157/606). Ma vi è di più, nell’annotazione per l’incarto del 17 maggio 2013,

sempre la stessa assistente sociale, ha, tra l’altro, addotto che “(…)

facendo riferimento alle richieste della collega __________ su alcuni aspetti

della vita privata dell’assicurata, ritengo di dover aggiungere (in 666)

informazioni rese dalla stessa durante l'incontro, dichiarazioni poco

pertinenti con l'inchiesta e che preferisco inserire in un'annotazione a parte.

Riguardo al gioco del golf ha ammesso di aver giocato attivamente, facendo gare

e allenamenti regolari, durante gli anni che hanno preceduto il danno e ancora

sino al 2011, ma di aver abbandonato il gioco con l'acuirsi dei dolori.

L'ultima volta è stato due anni orsono, ha aggiunto, ma non si è trattato di

una gara vera e propria perché non sarebbe in grado di reggerne l'impegno. Si

allenava a __________ ma da allora non si allena più. (…)” (doc. AI

71/236).

Nemmeno questo Tribunale

ha motivi per scostarsi da quanto precisato dai periti del SAM laddove hanno

indicato che il grado di occupazione all’80% presso il suo ultimo datore di

lavoro sarebbe riconducibile “(…) in parte su proprio desiderio, in parte

per ragioni organizzative in accordo con il datore di lavoro l’A. lavorava

quattro giorni su cinque alla settimana (…)” (doc. AI 221/855).

Del resto, a differenza di

quanto sostenuto dall’avv. RA 1, vista la contraddittorietà dello scritto

dell’8 luglio 2016 del precedente legale – “(…) l’assicurata ha

iniziato il suo impiego presso __________ nella misura dell’80% in data

01.04.2009

La scelta di lavorare a tempo parziale era stata presa in seguito

all’insorgere di problemi di salute (mal di schiena) iniziati nel 2010 e

tutt’ora di attualità. (…)” (doc. AI 180/661, la sottolineatura è del

redattore) – nemmeno è possibile concludere che l’indicazione circa la

necessità di lavorare all’80% per motivi di salute fosse “(…) peraltro già

fornita con lettera dell’8 luglio 2016 dall’allora patrocinatore (…)” (I,

pag. 18).

Quanto all’ulteriore

documentazione prodotta – in particolare: la lettera dell’8 aprile 2018

nella quale il direttore generale della __________ conferma che, alla firma del

contratto il 7 gennaio 2009, l’insorgente lo aveva “(…) messo al corrente

delle sue problematiche fisiche (forti disturbi accompagnati da dolori alla

schiena) che già da tempo cercava di curare, ma senza successo. Questa

situazione ci indusse ad assumerla all’80% per permetterle di avere un giorno

di riposo settimanale supplementare, ben sapendo che nella sua funzione era

importante sentirsi a proprio agio e riposata quando in ufficio. (…)” (doc.

4); la lettera del 5 luglio 2018 nella quale il sig. __________ ha confermato

che l’insorgente “(…) è stata consulente __________ alla clientela presso __________

sede di __________ dal Maggio 2001 al Maggio 2005. Durante il suddetto periodo,

nello svolgimento delle mie responsabilità dell’attività di Membro della

Direzione Generale responsabile dell’attività __________ sul territorio

Confederato, ho avuto più volte modo di essere informato e seguire le sue

problematiche di salute. In particolare ricordo i dolori lombari in quanto, in

primis, portarono alla domanda dell'acquisto di una seduta adatta alla sua

situazione ed in secondo luogo perché, anni più tardi, avendola presentata

personalmente allo scopo di una sua eventuale assunzione al collega __________

Direttore Generale __________, il tema fu nuovamente trattato. (…)” (doc.

8) e i certificati medici del dr. __________ del 14, 19, 26 gennaio 2009, del

23.

marzo e del 31 luglio 2018 (doc. da 9 a 13) – questo Tribunale può

fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nella decisione impugnata e nelle

osservazioni del 4 settembre 2018 (X). Più precisamente a ragione l’amministrazione

ha fatto valere che “(…) la scrivente amministrazione ritiene infatti che le

dichiarazioni rese (in contesti diversi, a persone diverse e a distanza di

anni) alla prima ora dall’assicurata siano corrispondenti alla realtà. Tali

dichiarazioni collimano del resto con le sporadiche visite mediche e i non

incisivi medicamenti assunti dall'assicurata nel corso del 2008 (anno prima

della pattuizione del contratto di lavoro con __________; cfr. la distinta

delle spese di Cassa malati del 14 luglio 2014). (…)” (doc. AI 248/1079),

rispettivamente che “(…) 2. Le succinte certificazioni del Dr. med. __________

del 14 gennaio 2009, del 19 gennaio 2009, del 26 gennaio 2009, del 23 marzo

2008.

[ndr. recte: 2018] e del 31 luglio 2018 (doc. A9-13 incarto TCA) non sono

ritenute dall'UAl idonee a comprovare il fatto che l'assicurata presentasse una

(duratura) incapacità lavorativa idonea ad averla convinta rinunciare a

pattuire un impiego a tempo pieno. Al riguardo, non va trascurato che lo stesso

Dr. med. __________ – nei formulari federali ufficiali inviategli dall’UAl – il

16.

agosto 2011 (pt. 1.1), il 3 maggio 2012 (data registrata nel sistema

informatico, pt. 3.1), il 27 luglio 2012 (pt. 3.1) e il 20 marzo 2014 (pt. 1.1

e pt. 1 .4.) ha indicato che la lombosciatalgia destra su ernia discale L5-S1

dell'assicurata ha iniziato ad avere ripercussioni sulla capacità lavorativa

della signora RI 1 dal 2010. Agli atti vi sono pertanto predominanti – sia per

valore probante che per numero (cfr., oltre a quanto indicato dal Dr. med. __________

nella perizia fiduciaria 17 ottobre 2011, l’elenco atti della perizia del 18

gennaio 2013 del Servizio di accertamento medico (SAM) e l'annotazione 14

settembre 2011 del Servizio medico regionale dell’Al (SMR)) – indicazioni in merito

al fatto che le patologie dell’assicurata hanno cominciato a incidere in

maniera durevole sulla sua capacità lavorativa posteriormente alla

sottoscrizione del contratto di lavoro 7 gennaio 2009 con la __________. 3. In

considerazione degli accertamenti medici svolti e degli altri elementi che, nella

loro globalità, hanno determinato l'applicazione dell'art. 27bis OAI, l'UAl

tiene a evidenziare di non ritenere influente sugli esiti della presente

vertenza la lettera 5 luglio 2018 del signor __________ (doc. A8 incarto TCA).

(…)” (X).

Viste le suesposte

emergenze questo Tribunale ritiene che – senza che sia necessario

effettuare ulteriori accertamenti: in particolare non occorre procedere alla

chiesta audizione del signor __________ (cfr. I, pag. 18) –, sulla base

degli atti di causa, a ragione l’Ufficio AI ha considerato l’insorgente quale

assicurata con un’attività lucrativa a tempo parziale che non svolge mansioni

consuete.

Va qui ribadito che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.10.3

Il TF, nella DTF 142 V 290

chiamato a pronunciarsi in merito alla valutazione dell’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lavorativa a tempo parziale senza

consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete (art.

28a cpv 3 prima frase LAI in relazione all’art. 16 LPGA) –, ha stabilito

che “(…) la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che

concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che

esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro

tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata

nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo – in funzione

dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale – deve essere

considerata in modo proporzionale (…)” (regesto della

DTF 142 V 290).

L’Alta Corte ha sviluppato

le seguenti considerazioni: “(…) 6.5 Im Ergebnis führt die Praxis

gemäss BGE 131 V 51 dazu, dass bei der Beschwerdegegnerin als Teilerwerbstätige

(Pensum von 60 %) ohne Aufgabenbereich mit der Ermittlung eines

Invaliditätsgrades von 100 % die gemäss Art. 28a IVG in Verbindung mit Art. 27

IVV nicht versicherte Freizeit ("Pensum" von 40 %) mitentschädigt

wird. Die IV-Stelle kritisiert dies und macht geltend, bei einer

Teilerwerbstätigkeit von 60 % ohne daneben bestehendem Aufgabenbereich könne

der Invaliditätsgrad bei maximaler Leistungseinschränkung (100 %) das Pensum

der Teilerwerbstätigkeit von 60 % nicht übersteigen. Sinngemäss beantragt die

Beschwerdeführerin damit, die Rechtsprechung dahingehend zu präzisieren, dass

auch bei den Teilerwerbstätigen ohne Aufgabenbereich der

aus dem Einkommensvergleich resultierende Invaliditätsgrad proportional - in

casu mit dem Faktor 0,6 entsprechend dem erwerblichen Bereich von 60 % - zu

berücksichtigen ist. 7. 7.1 Entsprechend

der Zielsetzung der Invalidenversicherung, die wirtschaftlichen Folgen der

Invalidität zu mildern (vgl. Botschaft vom 24. Oktober 1958 zum Entwurf eines

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung und eines Bundesgesetzes

betreffend die Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und

Hinterlassenenversicherung, BBl 1958 II 1137 ff., insb. 1161 f.; vgl. auch BGE

137.

V 334 E. 5.5.3 S. 345), ist das versicherte Risiko in der

Invalidenversicherung die Erwerbsinvalidität, die von der effektiven,

gesundheitlich bedingten Erwerbseinbusse abhängt. Eine versicherte Person,

welche im Gesundheitsfall ihr wirtschaftliches Potential nicht voll ausnützt,

indem sie zwar in der Lage wäre, voll erwerbstätig zu sein, sich aber für eine

Teilzeitstelle entscheidet, um mehr Freizeit zu haben, begnügt sich mit einem

Teilzeitlohn und verzichtet damit freiwillig auf einen Teil des Lohnes, den sie

erzielen könnte, wenn sie vollerwerbstätig wäre. Dass ihr Erwerbseinkommen

vermindert ist, stellt die Folge ihrer Wahl dar. Der nicht verwertete Teil

ihrer Erwerbsfähigkeit ist damit nicht versichert (BGE 135 V 58 E. 3.4.1 S. 61;

BGE 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53; Urteil 9C_112/2012 vom 19. November 2012 E. 4.6)

und ein Ausgleich durch die Invalidenversicherung demzufolge nicht statthaft (BGE

137.

V 334 E. 5.5.3 S. 345 f.; BGE 131 V 51 E. 5.1.2 S. 53). Aus diesen

Überlegungen ergibt sich, dass eine teilerwerbstätige versicherte Person ohne Aufgabenbereich

eine gesundheitlich bedingte Erwerbseinbusse lediglich im Rahmen des

versicherten Bereiches, welcher dem (hypothetischen) Beschäftigungsgrad

entspricht, erleidet und deshalb auch nur in diesem Umfang ein Ausgleich

stattfinden kann. Es verhält sich nicht anders als bei den Vollerwerbstätigen,

bei welchen wegen des auf 100 % Bezug nehmenden Einkommensvergleichs (Art. 28a

Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 16 ATSG) ebenfalls maximal ein dem

versicherten Bereich (100 %) entsprechender Invaliditätsgrad (mithin maximal

100.

%) resultieren kann. 7.2 Für diese

Betrachtungsweise spricht auch das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV)

bzw. eine verfassungskonforme Auslegung (vgl. dazu BGE 140 I 77 E. 5.3 S. 81

mit Hinweisen) der Bestimmung des Art. 28a Abs. 3 Satz 1 IVG. Unter dem

Gesichtspunkt der Gleichbehandlung muss die Einbusse, die

eine versicherte Person in einem bestimmten (hypothetischen) erwerblichen

Teilpensum (hier: 60 %) erleidet, in diesem Bereich zum selben Invaliditätsgrad

führen, unabhängig davon, ob sie daneben (d.h. in den hypothetisch

verbleibenden 40 %) keinen Aufgabenbereich hat (wie die Beschwerdegegnerin im

hier zu beurteilenden Zeitraum), in einem Aufgabenbereich tätig ist (wie dies

bei der Beschwerdegegnerin früher der Fall war [Verfügung vom 11. März 2004;

Mitteilung vom 11. Juni 2012]), oder ein weiteres erwerbliches Teilpensum hat

und damit als vollerwerbstätig gilt. Eine Gleichbehandlung rechtfertigt sich

deshalb, weil die drei genannten Versichertenkategorien bei vollständiger

Arbeitsunfähigkeit im erwerblichen Teilpensum von 60 % denselben

Einkommensverlust - nämlich einen solchen von 60 % - erleiden. Es sind keine

Gründe ersichtlich, bei den teilerwerbstätigen Versicherten ohne

Aufgabenbereich eine sich lediglich im Teilzeitpensum auswirkende

Arbeitsunfähigkeit über dessen Umfang hinaus (hier mit 100 statt 60 %) zu

berücksichtigen. 7.3 Nach dem Gesagten ist die

Rechtsprechung gemäss BGE 131 V 51 dahingehend zu präzisieren, dass bei

teilerwerbstätigen Versicherten ohne Aufgabenbereich die anhand der

Einkommensvergleichsmethode (Art. 16 ATSG) zu ermittelnde Einschränkung im

allein versicherten erwerblichen Bereich proportional - im Umfang der

hypothetischen Teilerwerbstätigkeit - zu berücksichtigen ist. Der

Invaliditätsgrad entspricht der proportionalen Einschränkung im erwerblichen

Bereich und kann damit den versicherten Bereich, welcher durch das

hypothetische Teilzeitpensum definiert wird, nicht übersteigen. Denn

andernfalls könnte ein das hypothetische erwerbliche Pensum übersteigender

Invaliditätsgrad resultieren, womit indirekt unzulässigerweise eine

Einschränkung in den weder Erwerbs- noch Aufgabenbereich darstellenden, nicht

versicherten Freizeitaktivitäten mitabgegolten würde. 8.

8.1

Bei der vollständig arbeitsunfähigen

Beschwerdegegnerin, deren erwerblicher Bereich 60 % beträgt, ergibt sich bei

proportionaler (dem Umfang der hypothetischen Teilerwerbstätigkeit

entsprechender) Berücksichtigung des Ergebnisses des Einkommensvergleichs im

Sinne der präzisierten Rechtsprechung ein Invaliditätsgrad von 60 % (0,6 x 100

%). (…)” (DTF 142 V 290, consid. dal 6.5 all’8.1, pagg. 296-298).

Nella STF 8C_846/2015 del

3.

giugno 2016 – chiamato a giudicare il caso di un assicurato che dal

2001.

lavorava a tempo pieno come informatico e che dal 2005 ha ridotto la sua

percentuale lavorativa all’80% – il TF ha confermato il principio

secondo cui nel caso in cui un assicurato svolga a tempo parziale un’attività

lucrativa per potere avere più tempo libero, il grado di invalidità corrisponde

alla limitazione proporzionale nell’attività salariata e quindi non può essere

superiore a questo ambito assicurato. Sulla base dei fatti accertati dal

Tribunale cantonale, l’Alta Corte ha ritenuto che l’informatico, celibe e senza

figli, viveva da solo in un appartamento di 3 ½ locali senza obblighi di

mantenimento e che ha ridotto il tempo lavorativo all’80% prima dell’insorgenza

del danno alla salute perché guadagnava bene e quindi lavorare all’80% era

sufficiente. Non v’era dunque alcun elemento per potere ritenere che

l’assicurato avesse ridotto il suo tempo lavorativo per occuparsi della casa.

Anzi, l’assicurato si occupava in minima parte della casa e per la maggior

parte del tempo mangiava fuori. Effettuava la pulizia della casa una volta alla

settimana, a volte una volta ogni due settimane al sabato, mentre per stirare e

cucire si affidava al bisogno alla mamma. La cura della casa era

quantitativamente e qualitativamente di secondaria importanza, cosicché non

avrebbe potuto essere posta sullo stesso piano di un’attività lavorativa (cfr.

consid. 5.1). Il TF ha quindi esposto la giurisprudenza sviluppata nella DTF

141.

V 15 citata dall’Ufficio AI, affermando che quest’ultimo non ha realizzato

che se l’attività svolta è a tempo parziale per avere più tempo libero e non

per occuparsi della casa, non sussiste una competenza dell’assicurazione

invalidità, giacché il tempo libero, ai sensi dell’art. 27 OAI, non è

assicurato. Ne discende che il metodo misto non può tornare applicabile (cfr.

consid. 5.2). Sempre il TF, dopo aver presentato i principi giurisprudenziali

sviluppati dalla DTF 131 V 51 (cfr. consid. 6.1), ha ricordato che lo scopo

dell’assicurazione invalidità è di ridurre le conseguenze economiche

dell’invalidità e quindi il rischio assicurato è l’invalidità lavorativa. Una

persona assicurata, sana, che non sfrutta pienamente il suo potenziale

economico anche se sarebbe in grado di essere attiva a tempo pieno, ma

preferisce lavorare a tempo parziale per avere più tempo libero, si accontenta

di un reddito ridotto e rinuncia quindi volontariamente a una parte del reddito

che potrebbe conseguire se lavorasse a tempo pieno. Il fatto che il suo reddito

da attività lucrativa diminuisce configura la conseguenza della sua scelta. La

parte non utilizzata della sua capacità lavorativa non è quindi assicurata.

Pertanto, una persona assicurata attiva parzialmente che non deve svolgere

mansioni consuete subisce una perdita di guadagno nell’ambito assicurato, che

corrisponde al grado di occupazione ipotetico e perciò può avere luogo una

compensazione solo in questo ambito (cfr. consid. 6.2). Poiché la summenzionata

DTF 131 V 51 portava a una violazione del principio dell’uguaglianza di

trattamento, nella DTF 142 V 290 la nostra Massima Istanza ha precisato che,

d’ora in poi, nel caso di assicurati che lavorano a tempo parziale senza

svolgere mansioni consuete, la limitazione stabilita con il metodo del

raffronto dei redditi ex art. 16 LPGA deve essere considerata proporzionalmente

alla percentuale di attività salariata esercitata prima del danno alla salute.

Il grado di invalidità corrisponde alla diminuzione proporzionale nell’ambito

lavorativo e non può superarlo (cfr. consid. 6.3).

2.10.4

Nella fattispecie, appurato che

l’insorgente è ancora abile ad esercitare la propria attività abituale (cfr.

consid. 2.7) e che è in questa attività che sfrutta al meglio la propria

capacità lavorativa residua (cfr. la valutazione del consulente in integrazione

professionale del 29 gennaio 2016 sub doc. AI 154/601-602), per il calcolo del

grado d’invalidità si giustifica l’applicazione del metodo del confronto

percentuale dei redditi.

Questo

metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su

dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura

del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto

dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo

al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013

del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1

pag. 1; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI).

L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e

quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure

quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto

di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre

le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il

salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze

9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008

consid. 6.4.1).

In concreto, ritenuta

l’incapacità lavorativa nell’attività abituale del 30% dal maggio 2014 e del

40% dal giugno 2016, in base al confronto percentuale dei redditi, il grado

d’invalidità per quegli anni ammonta al 30% rispettivamente al 40%.

Considerato che

l’insorgente è salariata nella misura dell’80% e in applicazione della

succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.3) valida per la valutazione

dell’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lavorativa a tempo

parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni

consuete, il grado d’invalidità (dopo ponderazione) si attesta al 24% dal

maggio 2014 al maggio 2016 (30% x 80% = 24%) rispettivamente al 32% (40% x 80%

= 32%) dal giugno 2016.

Allo stesso risultato – visto

che per la determinazione dei redditi da valido e invalido ha applicato i

medesimi dati statistici (si rinvia qui ai calcoli così come esposti nella

decisione impugnata) – è giunto anche l’Ufficio AI.

In simili circostanze, non

raggiungendo più il grado minimo pensionabile del 40% dal mese di maggio 2014 –

in questo senso non necessita qui di essere approfondita l’applicabilità o meno

dell’art. 27bis OAI – e in corretta applicazione dell’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI, è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla

rendita intera con effetto dal 1. giugno 2018.

Va qui rilevato che, in

ogni caso, ad un risultato più sfavorevole si giungerebbe se si volesse

applicare (analogicamente) la giurisprudenza federale secondo la quale,

allorquando il tasso d’occupazione determinante non raggiunge il 100%,

l’incapacità lavorativa nell’attività abituale non va confusa con la perdita di

guadagno (cfr. la STF 9C_858/2017 del 20 febbraio 2018, in particolare il

consid. 5.1).

2.11

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso

respinto.

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti