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Decisione

32.2018.82

Rifiuto prestazioni va confermato. Pienamente probante valutazione medica eseguita da SMR. Corretta anche la valutazione economica

15 aprile 2019Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2014) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato

al 2016, di fr. 5'367,56.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media

lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 67'148,21 per un

impiego a tempo pieno.

Questo importo di

partenza, è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte, così come pure

la riduzione sociale del 15%, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare

prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393

consid. 3.3).

Il grado di invalidità del

Considerandi

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 57’076.-- al reddito che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr.69’279.-- -

risulta essere del 17.61%, arrotondato al 18 % secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Ora,

visto il grado di invalidità inferiore al 40% nello svolgimento di altre

attività adeguate, l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato

all’assicurato l’attribuzione di una rendita di invalidità.

La

decisione impugnata deve dunque essere confermata.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico di RI 1.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti