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Decisione

32.2018.87

Rendita temporanea. Conferma della valutazione pluridisciplinare cha ha stabilito un miglioramento della capacità lavorativa non conferente (più) il diritto ad una rendita

20 maggio 2019Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del

12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Giusta l’art. 29 bis OAI

(Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della rendita), se la rendita è

stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.4. Nel

caso in esame, a seguito delle osservazioni al primo progetto di decisione del

22 marzo 2017 e della documentazione ivi prodotta (doc. 62), l’Ufficio AI ha

incaricato il SAM di eseguire una perizia pluridisciplinare.

Dal

referto datato 20 dicembre 2017 (doc. 69 incarto AI) risulta che i periti hanno

fatto capo a consultazioni specialistiche esterne: reumatologica (dr. med. __________),

neurologica (dr. med. __________) e psichiatrica (dr. med. __________). Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso

il citato centro d’accertamento, i periti del SAM hanno posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

5. DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Nessuna.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome cervico-vertebrale con componente

cervico-cefale e stato dopo sindrome irritativa radicolare a sinistra su

discopatia C5-C6 con protrusione / ernia discale e C6-C7 con protrusione

discale (MRI del 30.8.2016).

Dolori a livello del dorso del piede ds. nell’ambito

di iniziali alterazioni degenerative.

Tendenza a un reumatismo delle parti molli.

Sindrome del tunnel carpale a sin. di entità almeno

moderata.

Stato da intervento per sindrome del tunnel carpale a

ds. senza deficit residui rilevanti.

Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

lieve entità (ICD-10 F33.0).

Sindrome da somatizzazione (ICD-10 F45.0).

Disturbo di personalità dipendente (ICD-10 F60.7).

Sovrappeso con BMI 27 kg/m2.” (pag. 222

inc. AI)

Riportate

le singole conclusioni dei diversi specialisti esterni (cfr. perizia punto no.

6), dopo una dettagliata ed esaustiva discussione globale i periti non hanno

ritenuto data un’incapacità lavorativa attuale. Quanto alla valutazione

retrospettiva sia nell’ambito dell’esigibilità nell’abituale professione che in

attività adeguate, i periti hanno concluso:

" (…)

Negli atti, in particolare nel rapporto del Servizio Medico

Regionale del 16.1.2017, viene descritta un’incapacità lavorativa totale dal

14.2.2014, 0% dal 3.6.2014, incapacità lavorativa totale dal 27.11.2015: con

progetto di decisione dell’Ufficio AI del Canton Ticino del 22.3.2017 all’A.

era stato attribuito ¼ di rendita AI grado 43% a decorrere dall’1.11.2016. Il

consulente in reumatologia ritiene che per la problematica cervicale si possa

comprendere un’incapacità lavorativa di ca. tre mesi a partire da marzo del

2014, questo in relazione con l’episodio acuto di cervico-brachialgia a sin. su

una radicolopatia C6-C7, egli ritiene inoltre che per quanto riguarda

l’intervento chirurgico alla mano ds. si può considerare un’incapacità

lavorativa massimale di un mese a partire dal 5.12.2016, in seguito non vi sono

più limitazioni funzionali e incapacità professionali dal punto di vista

reumatologico. Come descritto dal nostro consulente in psichiatrica da novembre

2015 vi è un’incapacità lavorativa totale certificata da parte dello psichiatra

curante dell’A., mentre a partire dall’attuale valutazione peritale (quindi da

ottobre 2017) la capacità lavorativa globale è tornata ad essere totale. (…)”

(pag. 228 inc. AI)

Con

rapporto finale 8 gennaio 2018 il SMR ha avvallato la perizia

pluridisciplinare, ricapitolando le inabilità lavorative in tutte le attività:

100% dal 14 febbraio 2014 al giugno 2014 (per motivi reumatologici) e

nuovamente del 100% dal 27 novembre 2015 fino all’8 novembre 2017 (per motivi

psichiatrici).

Con

osservazioni 8 febbraio 2017 al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto il

rapporto 30 gennaio 2018 del dr. med. __________, specialista in reumatologia ed

uno datato 5 febbraio 2018 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________, in

contrasto con le conclusioni del SAM (sub doc. 76 inc. AI).

L’Ufficio

AI ha sottoposto i succitati rapporti al SAM, il quale con scritto 9 aprile

2018, allegate le singole prese di posizioni dei tre periti esterni, ha

confermato la valutazione pluridisciplinare del dicembre 2017 (doc. 81 inc.

AI).

La

ricorrente, come detto, contesta la valutazione medico-teorica del SAM, recepita

dall’Ufficio AI.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth,

op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più

medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Con due sentenze 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non

avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

Nelle

due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una

"resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale

del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale.

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle recentissime STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al

consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e

4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8

agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7. Nella fattispecie in esame

questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è

stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio le

valutazioni formulate dai periti del SAM fondate sulla perizia del 20 dicembre

2017 e sul relativo complemento del 9 aprile 2018, confermate dal medico SMR.

La perizia pluridisciplinare

va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

In effetti, nella stessa,

i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti e

l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione specialistica atta a mettere

in dubbio le conclusioni a cui essi sono giunti.

2.7.1. L’assicurata

è stata peritata dal dr. med. __________, specialista in psichiatrica e

psicoterapia. Dopo aver proceduto alla consueta anamnesi, all’esame psichico, poste

le diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di lieve entità

(IDC10-F33.0), sindrome da somatizzazione (ICD 10-F45.0) e di disturbo di

personalità dipendente (IDC10-F60.7), egli ha proceduto alla seguente

valutazione:

" (…)

L’A. è una persona estremamente fine, delicata e sensibile che ha

molto sofferto specie a livello lavorativo per una mancanza di occasioni per

reinserirsi professionalmente e a livello affettivo per la fine delle relazioni

con i suoi mariti essendosi legata a loro con vincoli di marcata dipendenza e

di forte coinvolgimento emotivo. Per sua natura l’A. è generosa, gentile,

disponibile e sempre pronta ad aiutare spontaneamente le persone ponendosi al

loro servizio e venendo incontro alle loro esigenze. Ciò corrisponde ad un suo

tratto di personalità che la porta ad intervenire a favore dell’altro essendo

di natura sovra empatica e altruistica nei confronti del prossimo e quindi

anche dispiaciuta alquanto nel vederlo soffrire. A fronte di ciò l’A. rimane

però consapevole esprimendo ciò con rivendicazioni di matrice sfumatamente

paranoide del fatto che questo lato sensibile della sua personalità possa

essere stato sfruttato dagli altri per un loro tornaconto, per i loro scopi

egoistici o semplicemente per una noncuranza tradottasi in una deplorevole

mancanza di interesse nei suoi confronti da parte non solo di figure di

riferimento affettive ma anche di addetti ai lavori quali medici, psichiatri,

assistenti sociali che almeno teoricamente avrebbero potuto e dovuto aiutarla

in ben altri modi rispetto a quelli che sono stati effettivamente messi in

atto. (…)” (pag. 255 inc. AI)

Egli

ha concluso che l’attuale sindrome depressiva ricorrente è di grado lieve e che

“le altre diagnosi psichiatriche non sono di gravità tale da giustificare

alcun grado d’incapacità lavorativa” (pag. 255 inc. AI).

Certo, come rimarcato

dall’insorgente, rispetto a quanto certificato il 28 luglio 2016 dall’allora sua

psichiatra curante, dr. med. __________, il quale aveva attestato una piena

inabilità lavorativa con una prognosi di possibile recupero di un’abilità

attorno al 60% (doc. 14 inc. AI), la valutazione peritale diverge. Altrettanto

vero è che le diagnosi poste dal dr. med. __________ sono sostanzialmente le

stesse (diversamente dal perito lo psichiatra curante aveva classificato lo stato

depressivo di media gravità). Si tratta quindi di una diversa valutazione della

medesima situazione, a cui va data preferenza a quella peritale essendo

dettagliata e convincente. A tal riguardo, come detto al consid. 2.5, va

ricordato che per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid.

3a)cc); Pratique VSI 2001

p. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth,

op. cit., art. 28a, pagg. 398-399).

Dopo la perizia

l’assicurata ha prodotto lo scritto 5 febbraio 2018 redatto dalla dr.ssa __________

e controfirmato dal dr. med. __________ del Centro medico “__________” in cui

si sostiene che il miglioramento dello stato psicofisico riscontrato dal perito

è solamente apparente in quanto:

" … la

paziente è costantemente soggetta a continue oscillazioni dal punto di vista

umorale e affettivo che non le consentono di raggiungere un adeguato equilibrio

psicofisico. In presenza di una struttura di personalità estremamente fragile,

la paziente è facilmente suscettibile ai cambiamenti dell’ambiente esterno

tanto che un minimo mutamento, anche di natura non stressante, viene vissuto

con angoscia e paura.

(…)

Tuttavia per non sottoporla ad ulteriore evento traumatico,

essendo la stessa reduce di un’esperienza negativa presso la Clinica __________

di __________, abbiamo considerato le nostre possibilità d’intervento. Si è di

conseguenza proceduto con un monitoraggio giornaliero mediante colloqui

psichiatrici e di sostegno psicologico nonché la partecipazione a gruppi

terapeutici presso il Day Hospital. Tale decisione è inoltre scaturita dalla

volontà di salvaguardare l’alleanza terapeuta ed evitare una possibile rottura

della fiducia che porterebbe unicamente al pieno scompenso psichico della

paziente. (…)”

(pag. 294-295 inc. AI)

I succitati specialisti

hanno inoltre rilevato che:

" (…)

Attualmente il quadro clinico è caratterizzato da una marcata

deflessione timica, pensieri negativi ricorrenti, crisi intense di pianto,

marcate quote ansiose, sintomi neurovegetativi e disturbi del sonno. Sono

oltremodo presenti, come riscontrato dal Dr. __________, vissuti di inutilità e

impotenza con conseguente abbassamento dell’autostima. In seguito alla

decisione del 10.01.2018, si è inoltre assistito ad un rafforzamento del

pensiero paranoide della paziente la quale accusa i medici di non averla

aiutata come avrebbero dovuto ma di averla unicamente sfruttata per scopi

egoistici.

Dal punto di vista diagnostico la paziente presenta, secondo i

criteri nosografico descrittivi ICD-10, un “Sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di entità media” (F33.10) con marcati aspetti di somatizzazione

in comorbidità a un “Disturbo di personalità dipendente con tratti paranoidi

(F60.7). (…)” (pag. 296 inc. AI)

Essi concludono per

un’incapacità lavorativa del 100% almeno dall’inizio della presa a carico

dell’assicurata (16 novembre 2017).

Chiamato a prendere una

presa di posizione, con complemento peritale del 23 febbraio 2018 il dr. med. __________

ha rimarcato:

" Ho preso visione

della documentazione medica inviatami e in modo particolare del rapporto medico

del 05.02.2018 effettuato da parte dell’equipe medica di __________ di __________,

rapporto nel quale viene descritta una evoluzione clinica a partire dal momento

della ricezione da parte dell’A. del progetto di decisione emesso

dall’Assicurazione Invalidità sulla scorta di quanto emerso in sede di

accertamento peritale presso il SAM di __________. Sostanzialmente non vengono

poste diagnosi strutturalmente differenti da quelle da me riportate nel

consulto specialistico. Viene unicamente messa in evidenza una marcata

vulnerabilità e debolezza dell’io che pone l’A. al rischio di scompenso

psicopatologico a seguito di sollecitazioni anche in portata limitata

provenienti dal mondo esterno, questo ad indicare la presenza di una marcata

fragilità personologica e di una tendenza a scivolamenti umorali reattivi a

cambiamenti dello stato delle cose. Questa obiettività clinica non fa altro a

mio modo di vedere che confermare quanto da me osservato e riportato nel

rapporto eseguito nell’ambito della perizia SAM.” (pag. 311 inc. AI)

Ora, questo TCA non può

che confermare la presa di posizione del perito (cfr. STF 9C_50/2019 del 2

maggio 2019). Da una parte, dal punto di vista diagnostico quanto sostenuto

dall’attuale specialista curante rispecchia sostanzialmente ciò che ha posto il

perito, eccezion fatta –

come è il caso con il

precedente psichiatra curante (dr. med. __________) – nel definire di entità

medio grave e non lieve l’episodio depressivo in atto, divergendo tuttavia per

quel che concerne la capacità lavorativa. Dall’altra, ribadite le considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (cfr. consid. 2.5),

alla valutazione peritale va data la preferenza.

Né del resto dagli atti

prodotti pendente causa risulta una diversa situazione rispetto a quella

rilevata dal perito.

Nel certificato medico 25

maggio 2018 del centro medico __________ viene attestata una piena inabilità lavorativa

del 100% ed uno stato di salute invariato (doc. A4).

Dal rapporto 21 maggio

2018 del Pronto Soccorso dell’Ospedale si evince che all’assicurata è stata

posta la diagnosi di sindrome ansioso-depressiva in trattamento con attuale esacerbazione

ansiosa dovuta al disaccordo in merito al mancato riconoscimento d’invalidità

da parte dell’amministrazione. Viene inoltre riferito un umore deflesso e paura

per il suo futuro. All’assicurata è proposto un ricovero volontario in ambito

psichiatrico che non accetta. Le viene somministrata 2.5 mg di Temesta con

successivo beneficio (doc. A 8). Va qui sottolineato come l’esacerbazione sia stata

momentanea e risolta con successo mediante la somministrazione di un farmaco.

La succitata situazione

non è del resto difforme da quanto è stato rilevato dallo psichiatra curante

nel rapporto 5 febbraio 2018, rapporto che, come visto sopra, è stato esaminato

dal perito nel complemento del 23 febbraio 2018.

Questo Tribunale concorda pertanto

con quanto riportato nelle osservazioni 17 luglio 2018 del SMR in merito alla

succitata documentazione, ossia che dalla stessa “non risulta una

sostanziale e/o duratura modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione SAM” (cfr. consid. 2.7.2).

Da ultimo, con il ricorso

del 1° giugno 2018 l’avv. RI 1 ha segnalato un ricovero alla Clinica __________

di __________ della sua assistita avvenuto il 23 maggio 2018 (due giorni dopo

la visita al PS dell’Ospedale __________ di __________) per una durata prevista

di tre settimane. Con osservazioni 18 luglio 2018 il legale ha segnalato che la

degenza è durata invece 5 settimane con successivo trasferimento al “__________

di __________”, preannunciando di inviare la relativa documentazione, ciò che

non è mai avvenuto. A tal riguardo occorre ricordare che se da

una parte la procedura davanti al TCA è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti), ciò che è il

caso in esame.

2.7.2. Per quel che concerne l’esame

reumatologico, nel rapporto peritale 25 ottobre 2017 il dr. med. __________, dopo

aver esposto la consueta anamnesi, l’esame dei dati soggettivi ed oggettivi, poste

le diagnosi di sua competenza esposte al consid. 2.4., ha concluso:

" (…)

Per quanto riguarda la patologia principale che è quella a livello

cervicale attualmente vi è una leggera sindrome cervico-vertebrale senza una

componente a carattere irritativo radicolare e senza una componente di tipo

cervico-brachiale. Vi è una tendinite del pollice destro, di modesta entità con

dei dolori alla palpazione lungo il decorso del tendine del flessore del

pollice. Non vi è fenomeno a scatto. Non tenosinoviti.

Vi sono poi dal punto di vista clinico diversi tender points per

la diagnosi di un quadro di reumatismo delle parti molli. Non sono presenti

tutti i criteri per la diagnosi di una fribromialgia di tipo primario. Vi sono

comunque diverse indicazioni di tipo funzionale per una malattia di tipo

fibromialgico e anche una problematica di tipo depressivo-ansioso che ben si

associa a questo tipo di patologia muscolo-scheletrica.

Per l’aspetto radiologico una radiografia della colonna cervicale

da me effettuata, mostra unicamente una condrosi a livello C5-C6. Non vi sono

altre alterazioni degenerative di rilievo.

Una RM eseguita il 30.08.2016 aveva evidenziato delle ernie

discali mediane non compressive a livello C5-C6 e C6-C7.

Tutto sommato, tenendo in considerazione i dati soggettivi, i

reperti clinici attuali e i dati radiologici messimi a disposizione, ritengo

che queste patologie all’apparato muscoloscheletrico non siano di entità tale

da determinare delle limitazioni funzionali.

Ritengo che per la problematica cervicale si possa comprendere

un’incapacità lavorativa di circa 3 mesi a partire dal marzo del 2014. Questo

in relazione con l’episodio acuto di cervico-brachialgia sinistra su una

radicolopatia C6-C7. Il miglioramento descritto è stato progrediente e ottenuto

grazie a delle terapie conservative.

Da questo momento via ritengo che i disturbi altalenanti

dell’assicurata non portino a delle limitazioni funzionali significative.

Vi è, per quanto riguarda l’intervento chirurgico alla mano destra

anche qui un’incapacità lavorativa massimale di 1 mese a partire dal

05.12.2016.

In seguito non vi sono più limitazioni funzionali e incapacità

professionali. (…)” (pag. 243-244 inc. AI)

Egli ha poi concluso:

" (…)

Ritengo quindi l’assicurata dal punto di vista prettamente

reumatologico abile al lavoro nella forma completa per quanto riguarda

le attività lavorative svolte sia nel suo paese d’origine quale operaia in una

fabbrica di tessili, quale cucitrice in proprio e anche nelle attività svolte

in Italia e in Ticino come baby sitter e aiuto domestica.

La ritengo pure abile al lavoro nella forma completa per quanto

riguarda l’attività di casalinga.

Le limitazioni della capacità lavorativa sono riferibili

unicamente ai periodi intercorrenti da me sopraelencati.

Non ho ulteriori proposte terapeutiche, tenendo in considerazione

che l’assicurata è già molto ben trattata da vari specialisti che l’hanno in

cura” (sottolineatura del redattore; pag. 244 inc. AI).

Contestando la succitata

valutazione finale, l’assicurata ha prodotto il rapporto 30 gennaio 2018 del

dr. med. __________, specialista in reumatologia. Facendo riferimento ad una

precedente valutazione del 4 luglio 2017, sulla base dei referti a sua

disposizione – tra cui una risonanza magnetica del 28 aprile 2014 – lo

specialista rileva un’importante protrusione erniaria con restringimento del

canale midollare e contemporaneo conflitto discoradicolare, una sindrome del

tunnel carpale, una cervicobrachialgia acuta associata a radicolopatia C6-C7, una

voluminosa ernia discale con compressione della radice nervosa a livello C6, una

cisti radicolare C7 e una più evidente C8 e D1 a sinistra ed una sopravvenuta

sindrome miofasciale diffusa. Egli ritiene che la sola componente somatica,

tralasciando quindi la problematica psichiatrica, sia “già sufficiente per

esprimere un giudizio di forte limitazione dell’attività lavorativa anche per

mansioni leggere che comportino, prove di forza alla mano SX ed anche alla DX,

come l’attività prensile anche di piccoli oggetti, e che comportino la flesso

estensione e torsione del rachide cervicale” (pag. 293 inc. AI). Lo

specialista ha quantificato un grado d’invalidità lavorativa dal 40% (se

adeguatamente trattata) al 70%, auspicando un aggiornamento degli accertamenti

neurologici e radiologici.

Chiamato ad esprimersi su

tale rapporto, con complemento peritale del 27 febbraio 2018 il dr. med. __________

ha rilevato:

" (…)

Non ho riscontrato in questo rapporto nuove indagini di tipo

radiologico, neuroradiologico, strumentali (EMG) o nuove indicazioni

anamnestiche e cliniche che possano indicare un cambiamento direzionale per

quanto riguarda le patologie accusate dall’assicurata e da me valutate nella

perizia dell’ottobre 2017.

Il Dr. med. __________ riassume le diagnosi conosciute in

particolar modo i problemi degenerativi alla colonna cervicale. Questi sono

sati tenuti in considerazione dal sottoscritto nella stesura della propria

perizia. Ricordo di aver personalmente eseguito una nuova radiografia di

controllo al momento della visita peritale.

Si tratta quindi, per quanto riguarda la presa di posizione

sull’incapacità lavorativa da parte del Dr. med. __________, di una

interpretazione e valutazione diversa rispetto a quella eseguita dal

sottoscritto della medesima patologia.

Per quanto mi concerne non ho nessuna ulteriore modifica da porre

alla mia valutazione peritale dell’ottobre 2017 in vostro possesso.” (pag. 308

inc. AI)

Ora, premettendo che nella

perizia SAM è stato tenuto conto del menzionato rapporto datato 4 luglio 2017

del reumatologo curante (cfr. punto no. 3.5 pag. 217 inc. AI), questo TCA non

può che confermare che dal punto di vista diagnostico e sintomatologico quanto certificato

nel nuovo rapporto del 30 gennaio 2018 dal dr. med. __________ non si discosta

sostanzialmente dalla valutazione peritale. Va poi evidenziato che il dr. med. __________

ha proceduto ad un aggiornamento radiologico della colonna cervicale. Rispetto

a quanto sostenuto dal dr. med. __________ il perito ha eseguito una diversa

valutazione del grado di capacità lavorativa in attività adeguate alla quale va

prestata adesione. Questo non solo per il ridotto valore probatorio della

certificazione del curante, ancorché specialista (cfr. consid. 2.5), ma anche perché

la valutazione peritale è da considerare dettagliata, esaustiva e priva di

contraddizioni. Del resto è stata avvallata dal SMR (cfr. rapporto finale 8

gennaio 2018, doc. 71 incarto AI).

Pendente causa

l’assicurata ha prodotto diversa documentazione, la maggior parte già presente

agli atti. Nuovi sono il certificato 25 maggio 2018 dello psichiatra curante ed

i rapporti 11 maggio e 21 maggio 2018 del Pronto soccorso dell’Ospedale __________

sintetizzati e valutati come segue dal SMR nelle annotazioni 17 luglio 2018:

" (…)

- Visita pronto

soccorso del 11.5.2018 con diagnosi di cervicobrachialgia bilaterale su nota

ernia cervicale e sindrome del tunnel carpale. Viene consigliata valutazione

specialistica. Non viene riscontrato un deficit di forza o di sensibilità.

- Visita pronto

soccorso del 21.5.2018 con diagnosi di sindrome ansioso-depressiva in

trattamento con attuale esacerbazione ansiosa. Stato ansioso in relazione con

decisione di rifiuto da parte dell’AI. Paziente dimessa in condizioni generali

buone.

Valutazione:

l’attuale documentazione evidenzia le note problematiche

dovutamente valutate in ambito SAM. Dai rapporti non risulta una sostanziale e/o

duratura modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM.” (doc.

XVI1)

Per quel che concerne il

rapporto della visita al pronto soccorso del 21 maggio 2015, va fatto

riferimento al consid. 2.7.1.

In merito a quello datato

21 maggio 2018, pertinentemente il SMR ha rilevato come con le diagnosi di

cervicobrachialgia bilaterale su ernia cervicale e sindrome del tunnel carpale

non costituiscono un nuovo elemento di valutazione. A livello della colonna

vertebrale non è stato riscontrato un deficit di forza o di sensibilità e viene

riportato che alla paziente è stata consigliata una nuova valutazione

neurochirurgica che l’interessata non ha tuttavia ancora organizzato poiché

restia a farsi operare alla mano (decompressione del nervo mediano di sinistra).

Da quanto certificato non

si evince un peggioramento della sintomatologia, motivo per cui anche sotto

questo aspetto la valutazione peritale merita conferma.

2.7.3. Infine, l’assenza di

incapacità lavorativa è stata ritenuta anche dal perito neurologo, dr. med. __________.

Nel rapporto 18 ottobre 2017 egli ha concluso come segue:

" (…)

Questa A. ha sviluppato negli ultimi 3 anni importanti dolori

soggettivi a livello cervicale e in misura minore lombare. I sintomi sono

presenti in modo variabile e comunque negli ultimi tempi sembrano essere meglio

gestibili. Vi era stata inizialmente una fase con irradiazione algica al

braccio sinistro, che però nel frattempo si è complessivamente risolta.

All'esame neurologico non si rilevano attualmente deficit oggettivi. La

paziente è stata operata per una sindrome del tunnel carpale a destra con una

buona evoluzione e i disturbi residui alla mano destra sono riferibili

soprattutto ad un dito a scatto al pollice, come è stato valutato da parte del

chirurgo della mano che ha seguito la paziente. A sinistra rimangono i sintomi

dovuti ad una sindrome del tunnel carpale che è tuttora ben documentabile anche

all'esame elettroneurografico. Si tratta di reperti di entità almeno moderata e

che possono giustificare un intervento decompressivo del canale carpale anche a

sinistra. Comunque i sintomi alla mano sinistra in una paziente destrimane non

comportano limitazioni funzionali rilevanti. In passato era stata diagnosticata

anche un'ernia discale C5/6 a sinistra che attualmente comunque non è

sintomatica e all'ultimo controllo radiologico dell'agosto 2016 era nettamente

diminuita di volume.

Al momento dunque non si rilevano deficit radicolari sia a livello

cervicale che lombare nè vi è una spiegazione neurologica dei dolori cervicali

e lombari descritti dalla paziente. La sindrome del tunnel carpale a sinistra

può essere risolta con un intervento decompressivo del canale carpale e non

comporta al momento limitazioni funzionali rilevanti. (pag. 247 inc. AI)

Nel

complemento 26 febbraio 2018 anche il perito ha valutato la presa di posizione

30 gennaio 2018 del dr. __________:

" (…)

Abbiamo inoltre una presa di posizione del Dott. __________,

specialista FMH reumatologia, datata 30.01.2018. Il Dott. __________ commenta

la valutazione peritale sottolineando di avere constatato, in occasione di una

sua valutazione del 04.07.2017, una importante protrusione erniaria, con restringimento

del canale midollare e contemporaneo conflitto discoradicolare, inoltre parla

di sindrome del tunnel carpale più evidente a destra che a sinistra,

riferendosi anche a precedenti esami neuroradiologici e neurochirurgici del

marzo e aprile 2014.

A questo proposito rilevo che in occasione della valutazione

neurologica del 17.10.2017 la sindrome del tunnel carpale è stata adeguatamente

valutata anche tramite esame elettroneurografico, già descritto e commentato

più sopra.

Inoltre anche la situazione a livello cervicale è stata valutata

in dettaglio anche alla luce della RM cervicale del 30.08.2016, che non viene

citata dal Dott. __________ che si riferisce dunque esclusivamente ad una

documentazione più datata del 2014.

Come già più sopra descritto il reperto neuroradiologico

dell'esame del 2016 era meno pronunciato rispetto a quello del 2014, al quale

invece si riferisce il dott. __________, riportando anche l'immagine di una

sequenza RM (per altro una immagine fotocopiata di scarsa qualità non permette

di trarre chiaramente conclusioni precise).

Inoltre non emergono altri nuovi elementi clinici rilevanti in

ambito neurologico e in effetti il Dott. __________ non cita nella sua presa di

posizione la valutazione neurologica eseguita nell'ottobre 2017.

Per quel che riguarda dunque gli aspetti strettamente neurologici

la nuova documentazione non porta nuovi elementi e penso di poter dunque

confermare la mia valutazione precedente.”

(pag. 309-310 inc. AI)

2.7.4. Dal

punto di vista globale, viste le singole valutazioni specialistiche, i periti

hanno quindi ritenuto non invalidanti le affezioni di cui soffre l’assicurata,

procedendo inoltre, sulla base degli atti, ad una valutazione retrospettiva

(cfr. consid. 2.5).

In conclusione, viste le

affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare, confermate

dal SMR con annotazioni 8 gennaio 2018 (doc. 71inc. AI), alla quale va

conferito valore probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA

ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2

e i riferimenti ivi citati), che la ricorrente dall’8 novembre 2017 è

abile in qualsiasi attività, fermo restando un’incapacità lavorativa del 100%

dal 27 novembre 2015 sino al 7 novembre 2017.

Va comunque fatto presente

all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di

salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà

in futuro presentare una nuova domanda di rendita.

Pertanto,

l’assicurata ha diritto ad una rendita intera dal 1° novembre 2016 (scadenza

dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) sino al 30 novembre 2017.

Tuttavia il versamento decorre dal 1° dicembre 2016, ossia sei mesi dopo l’inoltro

della domanda di prestazioni (2 giugno 2016) come prescritto dall’art. 29 cpv.

1 LAI.

Ne

consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da

respingere.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno poste a carico

della ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti