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Decisione

32.2018.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 aprile 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I medici curanti avevano rilevato

nell’anamnesi che l’interessato era già stato ricoverato nel 2009 per poco

tempo e che, dopo avere beneficiato di un breve periodo di benessere, aveva presentato

una ricaduta a causa dell’emergere di disturbi della forma e del contenuto del

pensiero accompagnati da dispercezioni e da comportamenti bizzarri con

importanti quote di agitazione psicomotoria. Al momento della valutazione il

paziente presentava ancora importanti fluttuazioni dello stato psichico con scivolamenti

psicotici accompagnati da stati di ansia e di agitazione e da un elevato grado

di tensione endopsichica. Era quindi in corso una rivalutazione della terapia

farmacologica per cercare di ottenere una stabilizzazione del quadro

psicopatologico. Pertanto, a quel momento l’interessato andava considerato

ancora acuto, perciò era necessaria una degenza in un ambiente protetto dove

potere garantire l’assunzione di una terapia farmacologica adeguata e una presa

a carico costante, con un accompagnamento graduale all’esterno in un centro

diurno e per le visite accompagnate a casa dello zio. La prognosi era dunque

sfavorevole e la terapia farmacologica prevedeva l’assunzione di neurolettici.

L’assicurato, che dal suo

arrivo in Ticino non aveva mai lavorato, era stato giudicato inabile al lavoro in

misura totale sin dal 2009.

Le psichiatre avevano segnalato

che quali misure di integrazione v’era una terapia farmacologica continua e che

nel prossimo futuro si sarebbe dovuta rivalutare questa possibilità. Si poteva

comunque contare su di una ripresa dell’attività professionale, ma a quel

momento era difficile prevedere a partire da quando e in quale misura.

Otto anni più tardi, gli

psichiatri del Servizio psico-sociale hanno diagnosticato che la schizofrenia

paranoide era ancora presente e che la possibilità, a suo tempo ritenuta

possibile, di riprendere un’attività lavorativa, era andata con il tempo vieppiù

scemando.

Questo rapporto medico è

stato sottoposto per una valutazione al dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale, il quale ha giudicato l’assicurato inabile al lavoro al 100% sin dal

suo arrivo nel nostro Paese nel 2009 a causa di una malattia psichiatrica maggiore

e ha affermato che la prognosi era negativa.

7. Alla

luce dei certificati medici suesposti, il TCA ritiene che non vi sia stato

alcun peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, nel senso che

non è stato reso verosimile che il suo grado di incapacità lavorativa, nel

2018, era peggiore rispetto a quello accertato nel 2011.

In effetti, sia in occasione della prima domanda di prestazioni

sia della seconda, l’assicurato era totalmente inabile al lavoro.

La circostanza che nel

2010 gli psichiatri della Clinica di __________ avessero ritenuto possibile una

ripresa lavorativa dell’assicurato mentre nel 2018 tale possibilità sia stata

ritenuta difficilmente realizzabile, deve qui essere relativizzata.

Infatti, a suo tempo gli

specialisti avevano indicato che sì una ripresa dell’attività professionale era

possibile, ma avevano anche chiaramente indicato non solo che la percentuale

lavorativa era “Difficile da

prevedere al momento”, ma anche che era “Difficile fare oggi una previsione in tal

senso” su quando ciò sarebbe stato realizzabile.

D’avviso del TCA, dunque,

non si può certo dire che fosse, se non certo, almeno probabile, che

l’assicurato potesse cimentarsi in un’attività lavorativa già nel 2010 o nel

2011, così come nel 2018 è risultato altrettanto di difficile attuazione.

D’altronde, la prognosi

indicata nell’agosto 2010 era negativa.

Di conseguenza, paragonando

l’incapacità lavorativa totale per schizofrenia paranoide certificata nel 2010

dai medici curanti dopo sei mesi di ricovero con l’incapacità al lavoro sempre

per schizofrenia paranoide così come descritta dai curanti nel 2018, non è

possibile constatare un notevole peggioramento delle condizioni di

salute del ricorrente.

Infatti, la sostanza

delle cose non è mutata, ovvero il ricorrente, allora come nel 2018, era

inabile al lavoro in ragione del 100%.

È pertanto a giusta

ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di

prestazioni dell'assicurato.

In queste condizioni, la

decisione di non entrata in materia va dunque confermata e il ricorso respinto.

8. Quand’anche,

per pura ipotesi di lavoro, si ammettesse che con la nuova domanda di

prestazioni del 19 febbraio 2018 l’assicurato sia riuscito a rendere verosimile

un importante peggioramento del suo stato di salute sulla scorta del

certificato medico del 18 aprile 2018 e che quindi si possa entrare nel merito

della questione, il ricorrente non otterrebbe comunque soddisfazione, giacché

il diritto alla rendita di invalidità andrebbe respinto per assenza dei

presupposti legali.

9. Secondo

l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e

gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.

L’invalidità è da considerare insorta

al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il

diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V

275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la

domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e

generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la

prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni

assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).

Considerandi

L’insorgenza dell’invalidità va

accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).

Trattandosi del diritto alla rendita,

l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua

capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta

o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili,

ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media

durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).

Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto

di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto che,

all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi almeno

per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1

LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per

dieci anni.

Se una persona è già invalida (almeno)

nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò

significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita

d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni

potessero realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Se dopo l'entrata in

Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa

è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi (STF

9C_658 /2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Se con l'andare del tempo

il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione

di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla

rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).

Secondo giurisprudenza,

ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un

peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti,

non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006,

consid. 2, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid.

2).

Il Tribunale federale ha

per contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame,

l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute

completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che

diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico)

possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10

giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5 e STFA

I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è

però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita

(vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e

più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante

il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del

diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal

fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute

iniziale (DTF 126 V 157).

Nel 2010 (DTF 136 V 369)

il Tribunale federale ha stabilito che la forza di cosa giudicata

(formale e materiale) di decisioni riguardanti prestazioni durevoli

dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione

invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica

prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a fattispecie concluse

nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in

giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione

o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso

di assicurazione (cfr. consid. 3.1).

10.

Nell’evenienza

concreta, come già stabilito con la decisione del 4 aprile 2011, se non

già presente prima dell’entrata in Svizzera, l’incapacità lavorativa del

ricorrente per disturbi psichici è stata fatta risalire al momento in cui egli è

giunto nel nostro Paese.

Il dr. med. __________ del Servizio

Medico Regionale, che il 25 aprile 2018 ha preso posizione sul certificato

medico del Servizio psico-sociale di __________ del 18 aprile 2018, ha

affermato che l’assicurato era “da ritenersi

inabile al 100% sin dal suo arrivo in CH nel 2009, questo per malattia

psichiatrica maggiore, prognosi negativa”.

Di conseguenza, quand’anche si fosse in

presenza di un peggioramento, si tratterebbe comunque di un peggioramento dello

stato di salute che va fatto risalire indubbiamente al medesimo danno alla salute

alla base della decisione di rifiuto della rendita del 4 aprile 2011, ciò che esclude

dunque il realizzarsi di un nuovo evento assicurato (citata STFA I 76/05

consid. 2). Pertanto, se una prima richiesta di rendita è stata rifiutata a

motivo del mancato adempimento delle condizioni assicurative, allora nemmeno

una seconda richiesta di rendita fondata su un peggioramento dello stato di

salute, riconducibile al medesimo danno alla salute, può essere ammessa (STFA I

620/05 del 21 novembre 2006).

Ne discende quindi che, non avendo

l’Ufficio AI concesso a suo tempo all’assicurato il diritto a una rendita di

invalidità per assenza delle condizioni assicurative, così deve essere pure deciso

per la seconda domanda di prestazioni in esame (STCA 32.2018.54 del 21 febbraio

2019, consid. 2.8).

Infatti, al momento in cui è insorta

l’invalidità, e quindi al più tardi nel 2009 quando l’interessato è giunto nel

nostro Paese in qualità di richiedente l’asilo, la condizione assicurativa di

avere contribuito per almeno tre anni non era senza dubbio data.

Il diritto alla rendita di invalidità

andrebbe quindi comunque rifiutato in assenza dell’adempimento delle condizioni

assicurative previste dall’art. 6 cpv. 2 LAI in connessione con l’art. 36 cpv.

1.

LAI. D’altronde, la motivazione data dall’amministrazione nella decisione del

3.

maggio 2018 porta proprio sulla preesistenza del danno alla salute all’entrata

in Svizzera del ricorrente nel 2009, trattandosi di una malattia psichica

maggiore.

11.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’insorgente. Infatti, benché

sia al beneficio dell’assistenza sociale, il suo ricorso era sin dall’inizio

sprovvisto di esito favorevole perché un peggioramento non era senza dubbio dato

e senza la contribuzione minima di tre anni non avrebbe comunque avuto diritto

alla rendita di invalidità.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti