32.2018.88
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15 aprile 2019Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.88
TB
Lugano
15 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° giugno 2018 di
RI 1
contro
la decisione del 3 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
A. Giunto
in Svizzera il __________ giugno 2009 come richiedente l’asilo e titolare di un
permesso N, il 26 luglio 2010 (doc. 2) RI 1, 1987, ha chiesto di beneficiare di
prestazioni dall’assicurazione invalidità per disturbi psichici, tanto che al momento
della domanda era ricoverato presso la Clinica psichiatrica __________ di __________
dal 3 febbraio 2010.
Esperito subito un accertamento medico
presso la predetta Clinica (doc. 8), con progetto di decisione del 23 febbraio
2011 (doc. 23) l’Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la domanda
dell’assicurato giacché, se non già presente prima dell’entrata in Svizzera,
l’incapacità lavorativa è stata fatta risalire al momento in cui egli è giunto
in Svizzera.
Pertanto, non avendo versato alcun
contributo sociale, non erano assolte le condizioni assicurative per avere
diritto alla rendita.
La decisione del 4 aprile 2011 (doc.
24), cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato il rifiuto del diritto
alla rendita.
B. Il
19 febbraio 2018 (doc. 26) l’assicurato, al beneficio di un permesso B di
dimora per rifugiati (doc. 25) e in assistenza, ha presentato una nuova
richiesta di rendita AI per adulti per disturbi nervosi che, a suo dire, da
alcuni anni erano peggiorati.
C. L’Ufficio
AI ha emesso il 22 febbraio 2018 (doc. 27) un progetto di decisione di non
entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, dapprima ricordando
che nel 2011 aveva già respinto una domanda AI per mancato adempimento delle
condizioni assicurative, poi spiegando che poiché la domanda stessa non
contemplava nuovi referti medici, non ha potuto constatare che la sua
situazione medica si era modificata in modo importante.
D. Nelle
sue osservazioni del 17 aprile 2018 (doc. 34) l’assicurato ha fatto presente
che siccome nel 2011 l’amministrazione non era entrata nel merito del grado di
invalidità, tale decisione poteva dunque essere considerata come una “non
entrata in materia” e si poteva quindi presumere che le sue condizioni di
salute potessero non essere tali da impedirgli di svolgere un’attività lavorativa,
tanto che i curanti della Clinica psichiatrica avevano affermato che egli era
in grado di riprendere un’attività lavorativa e di aumentare le sue capacità di
impiego. Di conseguenza, visto il suo peggiorato stato di salute, l’interessato
ha chiesto all’Ufficio AI di “voler valutare se
e in che misura io sia inabile al lavoro e invalido.”,
rendendosi disponibile ad essere visitato da specialisti. Per comprovare la sua
situazione ha allegato il certificato medico del 18 aprile 2018 del Servizio
psico-sociale di __________.
E. Con
decisione del 3 maggio 2018 (doc. A) l’Ufficio assicurazione invalidità ha
confermato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni,
affermando di avere preso atto delle osservazioni dell’assicurato e di avere
sottoposto il certificato medico al vaglio del Servizio Medico Regionale, il
quale “con annotazione del 25.04.2018
conferma che lei è da ritenersi inabile al lavoro in misura completa ma che
tuttavia il danno di cui è portatore è riconducibile prima dell’entrata in
Svizzera. In ragione di ciò, non sono assolte le condizioni assicurative e per
tale motivo il progetto emanato il 22.02.2018 viene confermato in toto.”.
F. Il
1° giugno 2018 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di riconsiderare la
decisione di non entrata in materia. Il ricorrente, riferendosi al certificato
prodotto con le osservazioni al progetto di decisione, ha evidenziato che il primo
episodio di ricovero per problemi psichici era avvenuto durante la sua
permanenza presso il Centro di registrazione e procedura di __________.
Pertanto, a suo dire, la malattia all’origine della sua incapacità lavorativa
aveva iniziato a manifestarsi quando era già arrivato in Svizzera. Mai, prima
di allora, aveva avuto ricoveri ospedalieri o si era sottoposto a cure mediche
per la patologia che gli è poi stata diagnosticata.
G. Nella
sua risposta del 15 giugno 2018 (doc. IV) l’amministrazione ha proposto di
respingere il ricorso, ricordando di avere emanato una decisione di non entrata
in materia e quindi l’unico punto di giudizio era quello di sapere se aveva
rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della nuova richiesta di
prestazioni. L’Ufficio AI ha ricordato che se una prima richiesta di rendita è
rifiutata perché non sono adempiute le condizioni assicurative, neppure una
seconda richiesta di rendita fondata su un peggioramento dello stato di salute,
riconducibile al medesimo danno alla salute, può essere ammessa (STFA I 620/05
del 21 novembre 2006).
Non essendo stata quindi resa
verosimile una notevole modifica delle condizioni di salute e/o economiche
dell’assicurato, a giusta ragione l’amministrazione non è entrata nel merito
della nuova domanda di prestazioni.
Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. V).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 Legge sull’organizzazione
giudiziaria come a costante giurisprudenza del Tribunale federale (fra le
ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
nel merito
2. Oggetto
del ricorso è la questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel
merito della nuova domanda di prestazioni del febbraio 2018.
3. Qualora
una domanda di rendita sia stata respinta perchè il grado di invalidità era
insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se (art. 87 cpv. 3
OAI) l'assicurato dimostra che il grado d'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133
V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria
giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve
rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012:
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,
quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente
decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V
68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non
è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag.
8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in
der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,
109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere
notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione
con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile
unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la
situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato
che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda
(cfr. consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di
non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.
1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V
343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore,
dal 1° gennaio 2012.
Va ancora rilevato che
per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli
attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del
23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e
2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26
novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I
619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
4. In
concreto, con decisione del 4 aprile 2011 (doc. 24) l'Ufficio AI ha negato il
diritto a una rendita di invalidità non avendo l’assicurato versato alcun
contributo e quindi non essendo assolte le condizioni assicurative ex art. 6
cpv. 2 LAI.
Il 19 febbraio 2018 (doc. 26) l’assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni lamentando un peggioramento delle
sue condizioni di salute negli ultimi anni. Nel termine entro cui formulare le
proprie osservazioni al progetto di decisione del 22 febbraio 2018 (doc. 27)
con cui l’Ufficio AI non è entrato nel merito della questione, l’assicurato ha
sostanziato il suo stato di salute producendo il certificato medico del 18 aprile
2018 (doc. 34) dei dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e __________,
attivi presso il Servizio psico-sociale di __________, sul quale si è subito
pronunciato il dr. med. __________ Servizio Medico Regionale affermando che
l’assicurato andava ritenuto inabile al 100% sin dal suo arrivo in Svizzera nel
2009 per malattia psichica maggiore, con prognosi negativa.
5. Con
sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27
febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita
modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato
dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che con sentenze
del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il Tribunale cantonale aveva
confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande di
prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità pensionabile
e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata in
giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio 2010
-, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di
prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20
maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del Tribunale cantonale che
non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per
la prima volta nella procedura ricorsuale, che andava considerata nell'ambito
di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die
von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte
nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen
Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache
glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom
15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109
Abs. 3 BGG) (…)").
Nella STF I 734/05 dell'8
marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato
del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un
certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato
che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non
porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine
all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare
atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede
all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una
nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l'amministrazione
deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito
della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale art. 87 cpv. 2 OAI),
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una nuova domanda di
prestazioni rispettivamente di revisione.
6. Da
quanto precede discende che occorre analizzare il certificato
medico del 18 aprile 2018 (doc. 34) trasmesso correttamente
all'amministrazione, anche se non direttamente con la nuova richiesta di
prestazioni, ma con le osservazioni al progetto di decisione di non entrata in
materia proprio per assenza di documentazione medica attestante un
peggioramento delle sue condizioni di salute.
Un solo certificato è
stato dunque prodotto dall'assicurato contestualmente alla nuova domanda di
prestazioni ed è stato allestito dal dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, e dal suo assistente __________, entrambi del Servizio
psico-sociale di __________, i quali si sono così pronunciati:
" (…) il paziente
a partire dal 2009 ad oggi ha avuto dal punto di vista clinico fasi alterne. Di
fatto i cambiamenti osservati hanno portato i curanti a cambiare la diagnosi
dal 2009 in cui vi era una sindrome post-traumatica da stress al 2010 in cui
subentrava la diagnosi di schizofrenia paranoide, che risulta essere ancora in
essere. Diversamente da quanto scritto nel 2010 dalle colleghe della __________
nel rapporto medico da voi richiesto del 26 agosto, dove il paziente veniva ritenuto
ancora in grado di riprendere un’attività lavorativa, nel corso degli anni la
cosa è apparsa sempre meno percorribile. Chiediamo pertanto una valutazione del
grado dell’inabilità lavorativa e dell’invalidità.”.
Nel referto stilato il 26
agosto 2010 (doc. 8) a cui fanno riferimento i medici del Servizio
psico-sociale, le specialiste in psichiatria attive presso la Clinica
psichiatrica __________ avevano indicato che l’assicurato era ricoverato presso
la struttura dal 3 febbraio 2010 e che la diagnosi era di schizofrenia paranoide
(ICD-10; F20.0).
Fatti
I medici curanti avevano rilevato
nell’anamnesi che l’interessato era già stato ricoverato nel 2009 per poco
tempo e che, dopo avere beneficiato di un breve periodo di benessere, aveva presentato
una ricaduta a causa dell’emergere di disturbi della forma e del contenuto del
pensiero accompagnati da dispercezioni e da comportamenti bizzarri con
importanti quote di agitazione psicomotoria. Al momento della valutazione il
paziente presentava ancora importanti fluttuazioni dello stato psichico con scivolamenti
psicotici accompagnati da stati di ansia e di agitazione e da un elevato grado
di tensione endopsichica. Era quindi in corso una rivalutazione della terapia
farmacologica per cercare di ottenere una stabilizzazione del quadro
psicopatologico. Pertanto, a quel momento l’interessato andava considerato
ancora acuto, perciò era necessaria una degenza in un ambiente protetto dove
potere garantire l’assunzione di una terapia farmacologica adeguata e una presa
a carico costante, con un accompagnamento graduale all’esterno in un centro
diurno e per le visite accompagnate a casa dello zio. La prognosi era dunque
sfavorevole e la terapia farmacologica prevedeva l’assunzione di neurolettici.
L’assicurato, che dal suo
arrivo in Ticino non aveva mai lavorato, era stato giudicato inabile al lavoro in
misura totale sin dal 2009.
Le psichiatre avevano segnalato
che quali misure di integrazione v’era una terapia farmacologica continua e che
nel prossimo futuro si sarebbe dovuta rivalutare questa possibilità. Si poteva
comunque contare su di una ripresa dell’attività professionale, ma a quel
momento era difficile prevedere a partire da quando e in quale misura.
Otto anni più tardi, gli
psichiatri del Servizio psico-sociale hanno diagnosticato che la schizofrenia
paranoide era ancora presente e che la possibilità, a suo tempo ritenuta
possibile, di riprendere un’attività lavorativa, era andata con il tempo vieppiù
scemando.
Questo rapporto medico è
stato sottoposto per una valutazione al dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale, il quale ha giudicato l’assicurato inabile al lavoro al 100% sin dal
suo arrivo nel nostro Paese nel 2009 a causa di una malattia psichiatrica maggiore
e ha affermato che la prognosi era negativa.
7. Alla
luce dei certificati medici suesposti, il TCA ritiene che non vi sia stato
alcun peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente, nel senso che
non è stato reso verosimile che il suo grado di incapacità lavorativa, nel
2018, era peggiore rispetto a quello accertato nel 2011.
In effetti, sia in occasione della prima domanda di prestazioni
sia della seconda, l’assicurato era totalmente inabile al lavoro.
La circostanza che nel
2010 gli psichiatri della Clinica di __________ avessero ritenuto possibile una
ripresa lavorativa dell’assicurato mentre nel 2018 tale possibilità sia stata
ritenuta difficilmente realizzabile, deve qui essere relativizzata.
Infatti, a suo tempo gli
specialisti avevano indicato che sì una ripresa dell’attività professionale era
possibile, ma avevano anche chiaramente indicato non solo che la percentuale
lavorativa era “Difficile da
prevedere al momento”, ma anche che era “Difficile fare oggi una previsione in tal
senso” su quando ciò sarebbe stato realizzabile.
D’avviso del TCA, dunque,
non si può certo dire che fosse, se non certo, almeno probabile, che
l’assicurato potesse cimentarsi in un’attività lavorativa già nel 2010 o nel
2011, così come nel 2018 è risultato altrettanto di difficile attuazione.
D’altronde, la prognosi
indicata nell’agosto 2010 era negativa.
Di conseguenza, paragonando
l’incapacità lavorativa totale per schizofrenia paranoide certificata nel 2010
dai medici curanti dopo sei mesi di ricovero con l’incapacità al lavoro sempre
per schizofrenia paranoide così come descritta dai curanti nel 2018, non è
possibile constatare un notevole peggioramento delle condizioni di
salute del ricorrente.
Infatti, la sostanza
delle cose non è mutata, ovvero il ricorrente, allora come nel 2018, era
inabile al lavoro in ragione del 100%.
È pertanto a giusta
ragione che l'Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta di
prestazioni dell'assicurato.
In queste condizioni, la
decisione di non entrata in materia va dunque confermata e il ricorso respinto.
8. Quand’anche,
per pura ipotesi di lavoro, si ammettesse che con la nuova domanda di
prestazioni del 19 febbraio 2018 l’assicurato sia riuscito a rendere verosimile
un importante peggioramento del suo stato di salute sulla scorta del
certificato medico del 18 aprile 2018 e che quindi si possa entrare nel merito
della questione, il ricorrente non otterrebbe comunque soddisfazione, giacché
il diritto alla rendita di invalidità andrebbe respinto per assenza dei
presupposti legali.
9. Secondo
l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità è da considerare insorta
al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il
diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V
275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la
domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e
generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la
prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni
assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
Considerandi
L’insorgenza dell’invalidità va
accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita,
l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua
capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta
o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili,
ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media
durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto
di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto che,
all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi almeno
per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1
LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per
dieci anni.
Se una persona è già invalida (almeno)
nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò
significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita
d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni
potessero realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se dopo l'entrata in
Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa
è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi (STF
9C_658 /2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo
il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione
di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla
rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo giurisprudenza,
ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un
peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti,
non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006,
consid. 2, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid.
2).
Il Tribunale federale ha
per contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame,
l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute
completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che
diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico)
possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10
giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5 e STFA
I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è
però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita
(vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e
più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante
il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del
diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal
fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute
iniziale (DTF 126 V 157).
Nel 2010 (DTF 136 V 369)
il Tribunale federale ha stabilito che la forza di cosa giudicata
(formale e materiale) di decisioni riguardanti prestazioni durevoli
dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione
invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica
prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a fattispecie concluse
nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in
giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione
o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso
di assicurazione (cfr. consid. 3.1).
10.
Nell’evenienza
concreta, come già stabilito con la decisione del 4 aprile 2011, se non
già presente prima dell’entrata in Svizzera, l’incapacità lavorativa del
ricorrente per disturbi psichici è stata fatta risalire al momento in cui egli è
giunto nel nostro Paese.
Il dr. med. __________ del Servizio
Medico Regionale, che il 25 aprile 2018 ha preso posizione sul certificato
medico del Servizio psico-sociale di __________ del 18 aprile 2018, ha
affermato che l’assicurato era “da ritenersi
inabile al 100% sin dal suo arrivo in CH nel 2009, questo per malattia
psichiatrica maggiore, prognosi negativa”.
Di conseguenza, quand’anche si fosse in
presenza di un peggioramento, si tratterebbe comunque di un peggioramento dello
stato di salute che va fatto risalire indubbiamente al medesimo danno alla salute
alla base della decisione di rifiuto della rendita del 4 aprile 2011, ciò che esclude
dunque il realizzarsi di un nuovo evento assicurato (citata STFA I 76/05
consid. 2). Pertanto, se una prima richiesta di rendita è stata rifiutata a
motivo del mancato adempimento delle condizioni assicurative, allora nemmeno
una seconda richiesta di rendita fondata su un peggioramento dello stato di
salute, riconducibile al medesimo danno alla salute, può essere ammessa (STFA I
620/05 del 21 novembre 2006).
Ne discende quindi che, non avendo
l’Ufficio AI concesso a suo tempo all’assicurato il diritto a una rendita di
invalidità per assenza delle condizioni assicurative, così deve essere pure deciso
per la seconda domanda di prestazioni in esame (STCA 32.2018.54 del 21 febbraio
2019, consid. 2.8).
Infatti, al momento in cui è insorta
l’invalidità, e quindi al più tardi nel 2009 quando l’interessato è giunto nel
nostro Paese in qualità di richiedente l’asilo, la condizione assicurativa di
avere contribuito per almeno tre anni non era senza dubbio data.
Il diritto alla rendita di invalidità
andrebbe quindi comunque rifiutato in assenza dell’adempimento delle condizioni
assicurative previste dall’art. 6 cpv. 2 LAI in connessione con l’art. 36 cpv.
1.
LAI. D’altronde, la motivazione data dall’amministrazione nella decisione del
3.
maggio 2018 porta proprio sulla preesistenza del danno alla salute all’entrata
in Svizzera del ricorrente nel 2009, trattandosi di una malattia psichica
maggiore.
11.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’insorgente. Infatti, benché
sia al beneficio dell’assistenza sociale, il suo ricorso era sin dall’inizio
sprovvisto di esito favorevole perché un peggioramento non era senza dubbio dato
e senza la contribuzione minima di tre anni non avrebbe comunque avuto diritto
alla rendita di invalidità.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti