32.2018.90
Corretto rifiuto prestazioni deciso da UAI.Perizia SAM pienamente probante.Esigibile che assicurato metta a frutto CL residua del 90% in attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro.Corretto raf
20 maggio 2019Italiano34 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.90
cr
Lugano
20 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1972,
in precedenza attivo in qualità di aiuto cuoco, in data 5 luglio 2010
ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a
causa di “problemi alla schiena (doppio intervento)” (doc. 5/1-9).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra cui una perizia internistica e psichiatrica a
cura del SMR (doc. 37), seguita da una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 72),
l’Ufficio AI, con decisione del 2 dicembre 2011,
ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del
72%) dal 1° ottobre 2010 al 30 aprile 2011, effettivamente versata solo a
decorrere dal 1° gennaio 2011 essendo la domanda stata presentata in maniera
tardiva (doc. A).
Tale decisione è stata
confermata da questo Tribunale con sentenza 32.2012.6 dell’11 ottobre 2012,
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In data 8 marzo 2016
l’assicurato – il quale nel frattempo aveva reperito un’attività lavorativa, a
tempo pieno, quale addetto alle pulizie, perdurata dall’11 marzo 2013 al 31
maggio 2016 (doc. 152 inc. AI e doc. 39 inc. disoccupazione) – ha presentato
una nuova richiesta di prestazioni AI, facendo valere un peggioramento delle
proprie condizioni di salute (doc. 131 inc. AI).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare
affidata al SAM, seguita da un complemento peritale sempre da parte degli
stessi specialisti del SAM, con progetto di decisione del 4 gennaio 2018 (doc.
B), confermato con decisione del 3 maggio 2018 (doc. A), l’Ufficio AI ha
rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.
1.4. Con tempestivo ricorso del 1°
giugno 2018 l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per la
messa in atto di ulteriori approfondimenti dal profilo medico.
Sostanzialmente, la
rappresentante del ricorrente ha contestato gli aspetti medici, ritenendo che
la perizia eseguita dai medici del SAM non possa essere considerata pienamente
probante ed essere posta a fondamento della decisione circa il diritto alle
prestazioni dell’interessato.
A suo avviso, in
particolare, appare indispensabile una nuova valutazione reumatologica per
stabilire se vi sia stato un peggioramento alla luce della nuova RMN lombare.
Inoltre, anche la sindrome
del dolore cronico, così come pure la sindrome ansioso-depressiva
dell’interessato, necessitano di una rivalutazione, come ben evidenziato dalla
dr.ssa __________.
Infine, la valutazione del
SAM appare lacunosa, secondo la rappresentante del ricorrente, avendo del tutto
omesso di valutare gli aspetti ortopedici, nonostante un’esplicita richiesta al
riguardo rifiutata dall’UAI in data 10 marzo 2017.
La rappresentante del
ricorrente ha considerato inaccettabili le conclusioni alle quali è giunta la
perizia peritale del SAM a proposito di una capacità lavorativa residua
dell’assicurato del 90% in attività adeguate, chiedendosi come sia “possibile
che a distanza di 6 anni, dopo che sono state diagnosticate nuove patologie e
un oggettivo peggioramento dello stato di salute e algico dell’assicurato, le
conclusioni odierne in merito alla capacità lavorativa residua dello stesso
definiscano una capacità lavorativa in ambito usuale e adeguato più ampia?”.
La rappresentante
dell’assicurato ha, quindi, chiesto che lo stato di salute dell’interessato,
costantemente peggiorato, venga rivalutato dall’amministrazione o che, nella
denegatissima ipotesi in cui ciò non avvenga, venga quantomeno ordinato un
nuovo apprezzamento delle concrete possibilità di ricollocamento nel mondo del
lavoro, a suo modo di vedere inesistenti (doc. I).
1.5. Con risposta del 22 giugno
2018, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della propria decisione, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. IV).
1.6. In data 26 giugno 2018, la
rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
mezzi di prova da presentare, riconfermando integralmente le richieste
ricorsuali (doc. VI).
Tali considerazioni sono
state trasmesse all’amministrazione (doc. VII), per conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurato
una rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano
e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010
Fatti
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale
federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.
comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro
deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti
in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e
senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.3. Dalla
documentazione prodotta agli atti è emerso che al fine di accertare lo stato di
salute dell’assicurato l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha ritenuto
indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del SAM.
Dal
referto datato 5 ottobre 2017 risulta che il SAM ha fatto capo a tre consultazioni
specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il SAM sull’arco di cinque giorni,
gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome panvertebrale con componente
spondilogena, cronica, in minime alterazioni degenerative al rachide; disturbi
statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo,
scoliosi sinistro-convessa lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare;
obesità (peso 95 kg/statura 170 cm);
2.
Periartropatia omeroscapolare bilaterale in esiti da artroscopia con
riparazione di rottura del sovraspinoso, resezione acromioclaveare con
decompressione sottoacromiale per artrosi acromioclaveare con conflitto
sottoacromiale spalla ds, il 5 ottobre 2016; alterazioni degenerative tendinee
ai muscoli della cuffia rotatoria della spalla sin.; 3. Coxartrosi secondaria a
sin. in rottura con distacco del labbro acetabolare anteriore; displasia della
testa femorale con lieve retroversione; riduzione dell’offset femorale; obesità
(peso 95 kg/statura 170 cm)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa hanno indicato quelle di “disturbo misto di personalità
(ICD10-F61.0); dolori cronici al cingolo scapolare bilateralmente e
prossimalmente alla gamba sin. non spiegati da patologia neurologica; stato da
intervento decompressivo del nervo mediano ds per sindrome del tunnel carpale,
con minima disfunzione sensitivo-motoria residua all’esame elettroneurografico”
(pagg. 944-945 inc. AI).
Dopo
avere riassunto le singole valutazioni specialistiche esperite durante il
soggiorno dell’assicurato presso il SAM; avere constatato un miglioramento,
rispetto alla precedente perizia del SAM del 2011, della patologia psichiatrica
e la sostanziale invariabilità degli aspetti reumatologici e avere proceduto ad
una dettagliata ed esauriente discussione, i periti hanno ritenuto che
l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro nella misura del 70%
nell’ultimo impiego di ausiliario di pulizie, ma abile al lavoro al 90% in
attività rispettose dei suoi limiti funzionali (pagg. 953-955 inc. AI).
A fronte di nuova
documentazione medica prodotta dall’assicurato (cfr. pag. 1056 inc. AI), il dr.
__________ del SMR ha chiesto agli specialisti del SAM di valutare se i referti
medici in questione fossero o meno in grado di modificare le conclusioni
peritali.
Con complemento peritale
del 17 novembre 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del SAM, dopo
avere interpellato direttamente il dr. __________ e il dr. __________, hanno
confermato la correttezza delle risultanze peritali, le quali non venivano
rimesse in discussione dalla documentazione medica prodotta dall’assicurato
(cfr. pagg. 1057-1061 inc. AI).
2.4.
In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto di una
rendita, sottolineando di avere subito negli anni un costante peggioramento
delle proprie condizioni di salute (soprattutto per quanto concerne le
problematiche legate all’anca destra e alla spalla sinistra), motivo per il
quale a suo parere appare del tutto incomprensibile come egli possa oggi
presentare una capacità lavorativa paradossalmente migliorata rispetto al
passato.
A
comprova di quanto sostenuto, egli ha trasmesso al TCA il referto del 28
febbraio 2018 della dr.ssa __________ (doc. E); quello del 1° marzo 2018 della
dr.ssa __________ (doc. F); quello dell’8 marzo 2018 stilato dal dr. __________
(doc. L) e, infine, quello del 25 aprile 2018 stilato dal dr. __________ (doc.
M).
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza
ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio l’apprezzamento
peritale del SAM del 5 ottobre 2017 e il relativo complemento peritale del 17
novembre 2017.
Tali valutazioni sono da
considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
In effetti,
questo Tribunale constata che, contrariamente a quanto preteso dalla
patrocinatrice del ricorrente - a mente della quale l’istruttoria eseguita
dall’Ufficio AI sarebbe carente dal profilo medico - gli accertamenti peritali svolti
dagli specialisti del SAM sono stati scrupolosi, hanno tenuto conto di tutte le
patologie lamentate dall’assicurato - ivi comprese quelle
a livello lombare alle quali ha fatto riferimento l’interessato in sede
ricorsuale - e hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo e
accurato, concludendo per una inabilità lavorativa del 70% nella precedente
attività di ausiliario di pulizia, ma per una abilità lavorativa del 90% in
Considerandi
attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Questo Tribunale non ha
motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il SAM, poi avallate
dal SMR, le quali non vengono rimesse in discussione dalla documentazione
medica prodotta dall’assicurato in sede ricorsuale.
Il TCA rileva, infatti,
che nel referto del 28 febbraio 2018 la dr.ssa __________, nel valutare lo stato
della spalla destra e sinistra, ha concluso che l’interessato possa essere
considerato abile al lavoro al 100% in attività adeguate (cfr. doc. E).
Tale valutazione,
pertanto, appare del tutto coerente e conforme alle risultanze peritali poste a
fondamento della decisione qui impugnata.
Quanto al referto del 1°
marzo 2018 - nel quale la dr.ssa __________ ha riscontrato che la RMN del
settembre 2017 ha mostrato una discopatia L4-L5 e L5-S1, concludendo che “vista
la comparsa di nuovi sintomi a livello lombare ritengo opportuna una nuova
valutazione reumatologica per stabilire se vi sia un peggioramento a tale
livello tale da compromettere ulteriormente la sua capacità lavorativa” (cfr.
doc. F) - questo Tribunale constata che il tema è già stato oggetto di
approfondimenti da parte degli specialisti del SAM nel complemento peritale del
17.
novembre 2017 (cfr. pag. 1057 inc. AI).
In tale occasione,
infatti, il dr. __________ ha in maniera motivata e convincente spiegato le
ragioni per le quali i nuovi esami strumentali eseguiti successivamente
all’esame peritale sia a livello della spalla (vedi artrorisonanza magnetica
alla spalla sinistra del 13.9.2017), sia a livello lombare (vedi risonanza
magnetica del 14.9.2017), non apportano elementi oggettivi in grado di influire
sulla valutazione della capacità funzionale e di carico residuo da egli
formulata in sede peritale (cfr. pag. 1060 inc. AI).
Quanto poi alla
circostanza, pure invocata dalla dr.ssa __________, che occorra “considerare
quali fattori che peggiorano, oltre alla qualità di vita anche le difficoltà
lavorative, la sindrome del dolore cronico e la sindrome ansioso-depressiva
cronica, da ritenere eventualmente oggetto di rivalutazione
specialistica” (cfr. doc. F, corsivo della redattrice), questo Tribunale rileva
che gli aspetti psichici sono stati accuratamente e approfonditamente valutati
nel consulto peritale del dr. __________, motivo per il quale non occorre
dilungarsi oltre sull’argomento (cfr. STF 9C_50/2019 del 2 maggio 2019).
L’assicurato, del resto,
non ha prodotto alcun referto medico specialistico in grado di rimettere in
discussione le risultanze peritali del consulente psichiatra del SAM, tale non
potendo essere considerato il referto medico della dr.ssa __________, spec. FMH
in medicina interna generale.
Il TCA
ritiene che neppure il referto dell’8 marzo 2018 del dr. __________ sia in
grado di rimettere in discussione la valutazione peritale del SAM e, nello
specifico, quella del dr. __________.
Il dr. __________,
difatti, dopo avere rilevato che l’interessato presenta delle coxalgie all’anca
sinistra di lunga data (in paziente vittima di evento frattuario all’età di 4
anni seguito da 3 interventi chirurgici negli anni successivi), non ha
contestato la valutazione dei limiti funzionali espressa dal dr. __________, né
ritenuto che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute rispetto
a quanto valutato in sede peritale.
Il dr. __________
si è, invece, espresso a proposito del possibile ulteriore procedere terapeutico,
spiegando all’interessato che restano sempre valide le possibilità di una
medicazione antalgica-antiinfiammatoria o infiltrativa, mentre per quanto
riguarda l’eventualità di un procedere chirurgico - conservativo o di
intervento di protesi totale (ipotesi quest’ultima da ben valutare) – lo
specialista ha consigliato di preliminarmente effettuare “il rinnovo di un
bilancio articolare tramite RM nativa (…) confrontandola con quella del 2015
essenzialmente alla ricerca soprattutto di un eventuale peggioramento dello
status osteocondrale, dell’apparizione di importanti edemi ossei, consci che
persistono pur sempre le alterazioni labbrali. Allo stesso tempo verrà
organizzata anche una TAC delle estremità inferiori per valutare i disturbi di
torsione del femore prossimale e le estremità inferiori” (doc. L).
Analogo
discorso vale anche per quanto riguarda il referto del 25 aprile 2018 del Prof.
dr. __________, il quale non rimette in discussione la valutazione peritale del
dr. __________, né l’indicazione da lui posta a proposito dei limiti funzionali
dell’interessato. Il Prof. Dr. __________, infatti, si esprime unicamente a
proposito dell’opportunità di procedere ad un intervento chirurgico all’anca, a
suo parere possibile solo nella forma di una protesi totale dell’anca,
rilevando come tuttavia questa soluzione non porterà ad un incremento della
capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. M).
Il TCA non condivide
neppure la critica ricorsuale che vorrebbe dimostrare il carattere lacunoso
della perizia SAM vista l’assenza di una valutazione peritale ortopedica.
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che l’Ufficio AI, con scritto del 10 marzo 2017, aveva già
correttamente rifiutato di assecondare la richiesta dell’assicurato di essere
esaminato nell’ambito della perizia pluridisciplinare affidata al SAM anche da
uno specialista in ortopedia, osservando di avere sottoposto la questione al
medico SMR il quale si era così espresso: “la perizia deve definire i limiti
funzionali dell’assicurato. Non è richiesta una valutazione in merito
all’esigibilità di eventuali interventi chirurgici-ortopedici. Per una valutazione
dei limiti funzionali derivanti da problematica dell’apparato osteoarticolare
una perizia reumatologica risulta essere la scelta migliore. Una valutazione
ortopedica dal punto di vista medico risulta superflua” (cfr. doc. H).
Il TCA concorda con
tali motivate considerazioni.
Del resto, il Tribunale federale si è già espresso su tale
tema nella STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 (RtiD II-2010 pag. 208), in cui
ha ricordato che la problematica in parola può essere validamente esaminata
dall’uno come dall’altro specialista (STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012
consid. 3.3.2). In effetti, i confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo non
sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle
circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2.).
Infine, altrettanto
inconferenti appaiono le contestazioni ricorsuali volte a dimostrare la non affidabilità
delle conclusioni peritali del SAM, ritenuto come le stesse abbiano ora posto
una capacità lavorativa residua maggiore rispetto al passato, nonostante
l’insorgenza di nuove patologie e un – presunto - oggettivo peggioramento dello
stato di salute e algico dell’assicurato fatto valere dalla sua rappresentante
legale.
Al riguardo, questo Tribunale rileva che, al contrario, raffrontando la precedente
perizia SAM del 28 settembre 2011 (cfr. pag 268 e segg inc. AI) e quella
attuale del 5 ottobre 2017 (cfr. pag. 897 e segg. inc. AI) emerge che vi è stato
un miglioramento degli aspetti psichici (come indicato dal perito psichiatra
del SAM, il quale ha espressamente rilevato come “dal termine delle cure al
Servizio psico-sociale vi è stato un progressivo contenimento della
sintomatologia, dunque è presumibile che da fine 2012 l’assicurato sia stato
abile al lavoro”, cfr. pag. 967 inc. AI) e la risoluzione dei problemi
afferenti alla fistola anale recidivante presente in passato.
Alla
luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti
risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno
permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati), che all’assicurato vada riconosciuta una incapacità
lavorativa del 70% nella precedente attività, ma una capacità lavorativa
medico-teorica del 90% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali.
2.7
Secondo il parere della
consulente IP incaricata, sul mercato generale del lavoro esistono delle
attività, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di
esercitare al 90% (cfr. rapporto del 2 gennaio 2018, pag. 1074 segg. inc. AI).
Con il ricorso, la
rappresentante del ricorrente ha rilevato che “tenuto conto della situazione
nel suo insieme, a nostro parere non sussiste una concreta possibilità di
ri-collocabilità nel mondo del lavoro del ricorrente” (doc. I).
Tali contestazioni,
peraltro generiche, non possono evidentemente essere condivise da questo
Tribunale, posto che, come visto sopra, dal profilo medico la perizia
pluridisciplinare del SAM è giunta alla conclusione che l’interessato è sì
inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività, ma conserva un’abilità
lavorativa del 90% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni
funzionali.
Il TCA evidenzia, inoltre,
a proposito della valutazione delle attività compatibili con le limitazioni
funzionali indicate in sede medica ancora esigibili dall’assicurato, che, come
più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, il consulente in
integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado
di emettere una simile valutazione (cfr.
RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF
9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA
32.2012.41
del 24 luglio 2012;9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale
l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA
32.2017.74
del 29 novembre 2017, consid. 2.8).
Il TCA non ha motivo,
quindi, per discostarsi da quanto valutato dall’amministrazione, ritenendo che all’assicurato
possa essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in quei settori d’attività accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non
richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio.
A prescindere dalle professioni indicate a titolo esemplificativo
dalla consulente IP quali attività adatte (cfr. pag. 1076 inc. AI), resta il
fatto che, sul mercato generale del lavoro, esistono delle attività non
qualificate, con mansioni semplici e ripetitive e che non richiedono una
preparazione professionale specifica, che l’interessato, malgrado il danno alla
salute, sarebbe in grado di esercitare al 90%.
Va qui rilevato che specialmente nell’ambito
industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in
effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che
non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono
essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura.
Infine, il TCA non ignora
evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro mercato del
lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In
effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni
sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del
10.
settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.
96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).
Se,
malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è
reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la
quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né
assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a
rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332
consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).
In
tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).
2.8
Essendo quindi esigibile che
l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 90% in attività
adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un
concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249
consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del
danno alla salute dal profilo economico.
Nel caso di specie, l’Ufficio
AI ha stabilito che il grado di invalidità dell’interessato è nullo.
Il
TCA può fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione, rimasto
peraltro incontestato in sede ricorsuale (essendosi l’assicurato limitato a
contestare gli aspetti medici), sottolineando come sia il reddito da valido,
sia quello da invalido, siano stati determinati in maniera corretta.
Il reddito da valido, non
contestato, ammonta a fr. 46'542 (cfr. doc. A).
Anche il reddito da
invalido è stato correttamente determinato applicando la tabella RSS 2016 TA1
(al riguardo cfr. STF 8C_12/2017 del 28 febbraio 2017) (cfr. doc. A).
Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF
142.
V 178), il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).
Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato
statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.
Questo importo di
partenza, è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte, così come pure
la riduzione sociale del 10%, peraltro incontestata, tenuto anche conto del
riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137
V 71, 132 V 393 consid. 3.3).
Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalido di fr. 66’803.40, diminuito del 10% per
ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 54'110.80.
Il grado di invalidità del
ricorrente - stabilito confrontando i fr. 54’110.80 al reddito da valido nel
medesimo anno di fr. 46’542.-- - risulta essere nullo.
L’Ufficio
AI ha di conseguenza rettamente negato all’assicurato l’attribuzione di una
rendita di invalidità.
La
decisione impugnata deve dunque essere confermata.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per fr. 500.--
sono poste a carico di RI 1.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti