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Decisione

32.2018.90

Corretto rifiuto prestazioni deciso da UAI.Perizia SAM pienamente probante.Esigibile che assicurato metta a frutto CL residua del 90% in attività adatte sul mercato equilibrato del lavoro.Corretto raf

20 maggio 2019Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale

federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro

deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti

in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e

senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.3. Dalla

documentazione prodotta agli atti è emerso che al fine di accertare lo stato di

salute dell’assicurato l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha ritenuto

indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del SAM.

Dal

referto datato 5 ottobre 2017 risulta che il SAM ha fatto capo a tre consultazioni

specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il SAM sull’arco di cinque giorni,

gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome panvertebrale con componente

spondilogena, cronica, in minime alterazioni degenerative al rachide; disturbi

statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo,

scoliosi sinistro-convessa lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare;

obesità (peso 95 kg/statura 170 cm);

2.

Periartropatia omeroscapolare bilaterale in esiti da artroscopia con

riparazione di rottura del sovraspinoso, resezione acromioclaveare con

decompressione sottoacromiale per artrosi acromioclaveare con conflitto

sottoacromiale spalla ds, il 5 ottobre 2016; alterazioni degenerative tendinee

ai muscoli della cuffia rotatoria della spalla sin.; 3. Coxartrosi secondaria a

sin. in rottura con distacco del labbro acetabolare anteriore; displasia della

testa femorale con lieve retroversione; riduzione dell’offset femorale; obesità

(peso 95 kg/statura 170 cm)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa hanno indicato quelle di “disturbo misto di personalità

(ICD10-F61.0); dolori cronici al cingolo scapolare bilateralmente e

prossimalmente alla gamba sin. non spiegati da patologia neurologica; stato da

intervento decompressivo del nervo mediano ds per sindrome del tunnel carpale,

con minima disfunzione sensitivo-motoria residua all’esame elettroneurografico”

(pagg. 944-945 inc. AI).

Dopo

avere riassunto le singole valutazioni specialistiche esperite durante il

soggiorno dell’assicurato presso il SAM; avere constatato un miglioramento,

rispetto alla precedente perizia del SAM del 2011, della patologia psichiatrica

e la sostanziale invariabilità degli aspetti reumatologici e avere proceduto ad

una dettagliata ed esauriente discussione, i periti hanno ritenuto che

l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro nella misura del 70%

nell’ultimo impiego di ausiliario di pulizie, ma abile al lavoro al 90% in

attività rispettose dei suoi limiti funzionali (pagg. 953-955 inc. AI).

A fronte di nuova

documentazione medica prodotta dall’assicurato (cfr. pag. 1056 inc. AI), il dr.

__________ del SMR ha chiesto agli specialisti del SAM di valutare se i referti

medici in questione fossero o meno in grado di modificare le conclusioni

peritali.

Con complemento peritale

del 17 novembre 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del SAM, dopo

avere interpellato direttamente il dr. __________ e il dr. __________, hanno

confermato la correttezza delle risultanze peritali, le quali non venivano

rimesse in discussione dalla documentazione medica prodotta dall’assicurato

(cfr. pagg. 1057-1061 inc. AI).

2.4.

In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto di una

rendita, sottolineando di avere subito negli anni un costante peggioramento

delle proprie condizioni di salute (soprattutto per quanto concerne le

problematiche legate all’anca destra e alla spalla sinistra), motivo per il

quale a suo parere appare del tutto incomprensibile come egli possa oggi

presentare una capacità lavorativa paradossalmente migliorata rispetto al

passato.

A

comprova di quanto sostenuto, egli ha trasmesso al TCA il referto del 28

febbraio 2018 della dr.ssa __________ (doc. E); quello del 1° marzo 2018 della

dr.ssa __________ (doc. F); quello dell’8 marzo 2018 stilato dal dr. __________

(doc. L) e, infine, quello del 25 aprile 2018 stilato dal dr. __________ (doc.

M).

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza

ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio l’apprezzamento

peritale del SAM del 5 ottobre 2017 e il relativo complemento peritale del 17

novembre 2017.

Tali valutazioni sono da

considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

In effetti,

questo Tribunale constata che, contrariamente a quanto preteso dalla

patrocinatrice del ricorrente - a mente della quale l’istruttoria eseguita

dall’Ufficio AI sarebbe carente dal profilo medico - gli accertamenti peritali svolti

dagli specialisti del SAM sono stati scrupolosi, hanno tenuto conto di tutte le

patologie lamentate dall’assicurato - ivi comprese quelle

a livello lombare alle quali ha fatto riferimento l’interessato in sede

ricorsuale - e hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo e

accurato, concludendo per una inabilità lavorativa del 70% nella precedente

attività di ausiliario di pulizia, ma per una abilità lavorativa del 90% in

Considerandi

attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Questo Tribunale non ha

motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il SAM, poi avallate

dal SMR, le quali non vengono rimesse in discussione dalla documentazione

medica prodotta dall’assicurato in sede ricorsuale.

Il TCA rileva, infatti,

che nel referto del 28 febbraio 2018 la dr.ssa __________, nel valutare lo stato

della spalla destra e sinistra, ha concluso che l’interessato possa essere

considerato abile al lavoro al 100% in attività adeguate (cfr. doc. E).

Tale valutazione,

pertanto, appare del tutto coerente e conforme alle risultanze peritali poste a

fondamento della decisione qui impugnata.

Quanto al referto del 1°

marzo 2018 - nel quale la dr.ssa __________ ha riscontrato che la RMN del

settembre 2017 ha mostrato una discopatia L4-L5 e L5-S1, concludendo che “vista

la comparsa di nuovi sintomi a livello lombare ritengo opportuna una nuova

valutazione reumatologica per stabilire se vi sia un peggioramento a tale

livello tale da compromettere ulteriormente la sua capacità lavorativa” (cfr.

doc. F) - questo Tribunale constata che il tema è già stato oggetto di

approfondimenti da parte degli specialisti del SAM nel complemento peritale del

17.

novembre 2017 (cfr. pag. 1057 inc. AI).

In tale occasione,

infatti, il dr. __________ ha in maniera motivata e convincente spiegato le

ragioni per le quali i nuovi esami strumentali eseguiti successivamente

all’esame peritale sia a livello della spalla (vedi artrorisonanza magnetica

alla spalla sinistra del 13.9.2017), sia a livello lombare (vedi risonanza

magnetica del 14.9.2017), non apportano elementi oggettivi in grado di influire

sulla valutazione della capacità funzionale e di carico residuo da egli

formulata in sede peritale (cfr. pag. 1060 inc. AI).

Quanto poi alla

circostanza, pure invocata dalla dr.ssa __________, che occorra “considerare

quali fattori che peggiorano, oltre alla qualità di vita anche le difficoltà

lavorative, la sindrome del dolore cronico e la sindrome ansioso-depressiva

cronica, da ritenere eventualmente oggetto di rivalutazione

specialistica” (cfr. doc. F, corsivo della redattrice), questo Tribunale rileva

che gli aspetti psichici sono stati accuratamente e approfonditamente valutati

nel consulto peritale del dr. __________, motivo per il quale non occorre

dilungarsi oltre sull’argomento (cfr. STF 9C_50/2019 del 2 maggio 2019).

L’assicurato, del resto,

non ha prodotto alcun referto medico specialistico in grado di rimettere in

discussione le risultanze peritali del consulente psichiatra del SAM, tale non

potendo essere considerato il referto medico della dr.ssa __________, spec. FMH

in medicina interna generale.

Il TCA

ritiene che neppure il referto dell’8 marzo 2018 del dr. __________ sia in

grado di rimettere in discussione la valutazione peritale del SAM e, nello

specifico, quella del dr. __________.

Il dr. __________,

difatti, dopo avere rilevato che l’interessato presenta delle coxalgie all’anca

sinistra di lunga data (in paziente vittima di evento frattuario all’età di 4

anni seguito da 3 interventi chirurgici negli anni successivi), non ha

contestato la valutazione dei limiti funzionali espressa dal dr. __________, né

ritenuto che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute rispetto

a quanto valutato in sede peritale.

Il dr. __________

si è, invece, espresso a proposito del possibile ulteriore procedere terapeutico,

spiegando all’interessato che restano sempre valide le possibilità di una

medicazione antalgica-antiinfiammatoria o infiltrativa, mentre per quanto

riguarda l’eventualità di un procedere chirurgico - conservativo o di

intervento di protesi totale (ipotesi quest’ultima da ben valutare) – lo

specialista ha consigliato di preliminarmente effettuare “il rinnovo di un

bilancio articolare tramite RM nativa (…) confrontandola con quella del 2015

essenzialmente alla ricerca soprattutto di un eventuale peggioramento dello

status osteocondrale, dell’apparizione di importanti edemi ossei, consci che

persistono pur sempre le alterazioni labbrali. Allo stesso tempo verrà

organizzata anche una TAC delle estremità inferiori per valutare i disturbi di

torsione del femore prossimale e le estremità inferiori” (doc. L).

Analogo

discorso vale anche per quanto riguarda il referto del 25 aprile 2018 del Prof.

dr. __________, il quale non rimette in discussione la valutazione peritale del

dr. __________, né l’indicazione da lui posta a proposito dei limiti funzionali

dell’interessato. Il Prof. Dr. __________, infatti, si esprime unicamente a

proposito dell’opportunità di procedere ad un intervento chirurgico all’anca, a

suo parere possibile solo nella forma di una protesi totale dell’anca,

rilevando come tuttavia questa soluzione non porterà ad un incremento della

capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. M).

Il TCA non condivide

neppure la critica ricorsuale che vorrebbe dimostrare il carattere lacunoso

della perizia SAM vista l’assenza di una valutazione peritale ortopedica.

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che l’Ufficio AI, con scritto del 10 marzo 2017, aveva già

correttamente rifiutato di assecondare la richiesta dell’assicurato di essere

esaminato nell’ambito della perizia pluridisciplinare affidata al SAM anche da

uno specialista in ortopedia, osservando di avere sottoposto la questione al

medico SMR il quale si era così espresso: “la perizia deve definire i limiti

funzionali dell’assicurato. Non è richiesta una valutazione in merito

all’esigibilità di eventuali interventi chirurgici-ortopedici. Per una valutazione

dei limiti funzionali derivanti da problematica dell’apparato osteoarticolare

una perizia reumatologica risulta essere la scelta migliore. Una valutazione

ortopedica dal punto di vista medico risulta superflua” (cfr. doc. H).

Il TCA concorda con

tali motivate considerazioni.

Del resto, il Tribunale federale si è già espresso su tale

tema nella STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 (RtiD II-2010 pag. 208), in cui

ha ricordato che la problematica in parola può essere validamente esaminata

dall’uno come dall’altro specialista (STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012

consid. 3.3.2). In effetti, i confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo non

sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle

circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2.).

Infine, altrettanto

inconferenti appaiono le contestazioni ricorsuali volte a dimostrare la non affidabilità

delle conclusioni peritali del SAM, ritenuto come le stesse abbiano ora posto

una capacità lavorativa residua maggiore rispetto al passato, nonostante

l’insorgenza di nuove patologie e un – presunto - oggettivo peggioramento dello

stato di salute e algico dell’assicurato fatto valere dalla sua rappresentante

legale.

Al riguardo, questo Tribunale rileva che, al contrario, raffrontando la precedente

perizia SAM del 28 settembre 2011 (cfr. pag 268 e segg inc. AI) e quella

attuale del 5 ottobre 2017 (cfr. pag. 897 e segg. inc. AI) emerge che vi è stato

un miglioramento degli aspetti psichici (come indicato dal perito psichiatra

del SAM, il quale ha espressamente rilevato come “dal termine delle cure al

Servizio psico-sociale vi è stato un progressivo contenimento della

sintomatologia, dunque è presumibile che da fine 2012 l’assicurato sia stato

abile al lavoro”, cfr. pag. 967 inc. AI) e la risoluzione dei problemi

afferenti alla fistola anale recidivante presente in passato.

Alla

luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti

risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno

permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati), che all’assicurato vada riconosciuta una incapacità

lavorativa del 70% nella precedente attività, ma una capacità lavorativa

medico-teorica del 90% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni

funzionali.

2.7

Secondo il parere della

consulente IP incaricata, sul mercato generale del lavoro esistono delle

attività, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di

esercitare al 90% (cfr. rapporto del 2 gennaio 2018, pag. 1074 segg. inc. AI).

Con il ricorso, la

rappresentante del ricorrente ha rilevato che “tenuto conto della situazione

nel suo insieme, a nostro parere non sussiste una concreta possibilità di

ri-collocabilità nel mondo del lavoro del ricorrente” (doc. I).

Tali contestazioni,

peraltro generiche, non possono evidentemente essere condivise da questo

Tribunale, posto che, come visto sopra, dal profilo medico la perizia

pluridisciplinare del SAM è giunta alla conclusione che l’interessato è sì

inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività, ma conserva un’abilità

lavorativa del 90% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni

funzionali.

Il TCA evidenzia, inoltre,

a proposito della valutazione delle attività compatibili con le limitazioni

funzionali indicate in sede medica ancora esigibili dall’assicurato, che, come

più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, il consulente in

integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado

di emettere una simile valutazione (cfr.

RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF

9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA

32.2012.41

del 24 luglio 2012;9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale

l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA

32.2017.74

del 29 novembre 2017, consid. 2.8).

Il TCA non ha motivo,

quindi, per discostarsi da quanto valutato dall’amministrazione, ritenendo che all’assicurato

possa essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non

richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio.

A prescindere dalle professioni indicate a titolo esemplificativo

dalla consulente IP quali attività adatte (cfr. pag. 1076 inc. AI), resta il

fatto che, sul mercato generale del lavoro, esistono delle attività non

qualificate, con mansioni semplici e ripetitive e che non richiedono una

preparazione professionale specifica, che l’interessato, malgrado il danno alla

salute, sarebbe in grado di esercitare al 90%.

Va qui rilevato che specialmente nell’ambito

industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in

effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che

non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono

essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

Infine, il TCA non ignora

evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro mercato del

lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In

effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni

sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del

10.

settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p.

96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è

reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la

quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né

assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a

rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332

consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

In

tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

2.8

Essendo quindi esigibile che

l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 90% in attività

adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del

danno alla salute dal profilo economico.

Nel caso di specie, l’Ufficio

AI ha stabilito che il grado di invalidità dell’interessato è nullo.

Il

TCA può fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione, rimasto

peraltro incontestato in sede ricorsuale (essendosi l’assicurato limitato a

contestare gli aspetti medici), sottolineando come sia il reddito da valido,

sia quello da invalido, siano stati determinati in maniera corretta.

Il reddito da valido, non

contestato, ammonta a fr. 46'542 (cfr. doc. A).

Anche il reddito da

invalido è stato correttamente determinato applicando la tabella RSS 2016 TA1

(al riguardo cfr. STF 8C_12/2017 del 28 febbraio 2017) (cfr. doc. A).

Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF

142.

V 178), il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

Questo importo di

partenza, è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte, così come pure

la riduzione sociale del 10%, peraltro incontestata, tenuto anche conto del

riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137

V 71, 132 V 393 consid. 3.3).

Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalido di fr. 66’803.40, diminuito del 10% per

ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 54'110.80.

Il grado di invalidità del

ricorrente - stabilito confrontando i fr. 54’110.80 al reddito da valido nel

medesimo anno di fr. 46’542.-- - risulta essere nullo.

L’Ufficio

AI ha di conseguenza rettamente negato all’assicurato l’attribuzione di una

rendita di invalidità.

La

decisione impugnata deve dunque essere confermata.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico di RI 1.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti