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Decisione

32.2018.93

Necessità di una perizia psichiatrica di decorso prima di potersi esprimere circa lo stato di salute dell'assicurato, migliorato dopo temporaneo peggioramento secondo UAI e peggiorato in maniera durat

20 maggio 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

2.4. Va

ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in

DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

In una sentenza 9C_158/2012

del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o

soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura

valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono

modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349

con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi

citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03

del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten

Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden

Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen

Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4

am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und

Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom

28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei

dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4)

analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass

sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.6.

Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Considerandi

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Nel caso in esame, l’Ufficio AI,

al fine di verificare se effettivamente, come da egli preteso, lo stato di

salute dell’assicurato sia peggiorato, ha affidato al __________ il compito di

eseguire una perizia psichiatrica.

Dopo avere intrattenuto

con l’assicurato due colloqui peritali in data 3 maggio 2017 e 22 maggio 2017,

con referto del 12 giugno 2017 la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di

“sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio grave senza sintomi psicotici

(ICD10-F33.2); disturbo da dolore con fattori somatici e psichici

(ICD10-F45.41)”, ha oggettivato un peggioramento delle condizioni psichiche

dell’interessato rispetto alla precedente perizia SAM. Per tali ragioni, a

partire dal mese di maggio 2016, la dr.ssa __________ ha considerato

l’assicurato abile al lavoro nella misura del 15% rispetto ad una giornata

lavorativa piena, sia nella professione di terapista di shiatsu, come in altre

attività adeguate (doc. 103).

Con scritto del 30 ottobre

2017, il dr. __________, psichiatra del SMR, dopo avere ricevuto della

documentazione concernente l’attività dell’assicurato nell’Associazione __________,

rispettivamente avere appreso che RI 1 si trova da tempo nella sua casa in __________,

ha chiesto al __________ di precisare se “è compatibile tale prolungato

soggiorno con lo stato psichico da voi osservato? Ovvero una presa a carico a

distanza per via elettronica è adeguata?” (doc. 112).

Con complemento peritale

del 13 novembre 2017, la dr.ssa __________ ha risposto che la casa che fin

dagli anni ’90 la famiglia dell’assicurato possiede in __________ rappresenta

effettivamente una seconda casa, dove l’interessato riesce a stare un po’

meglio, per la diminuzione delle rimuginazioni e il riuscire a staccarsi dalle

preoccupazioni quotidiane.

Per tali ragioni, la

psichiatra del __________ ha considerato che “il soggiorno sia compatibile con

lo stato psichico osservato nel giugno 2017; naturalmente non sono a conoscenza

di eventuali variazioni a livello dello status poiché non ho più avuto modo di

vedere il signor RI 1”.

Quanto all’adeguatezza

della presa a carico a distanza, la dr.ssa __________ ha ritenuto che “in una

situazione di totale stabilità della situazione psichica questa potrebbe essere

protratta in via eccezionale per circa 4-6 settimane al massimo, salvo poi

essere nuovamente prevista una visita vis-à-vis con uno psichiatra”.

Infine, la dr.ssa __________

ha evidenziato che dalla dichiarazione delle entrate da attività del 2016

dell’assicurato risulta che le ultime lezioni da egli tenute per la scuola di __________

risalgano al giugno 2016, ciò che lascia presumere che egli sia stato

sostituito nelle lezioni programmate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016,

ciò che “andrebbe a confermare l’aggravamento delle sue condizioni di salute

proprio in quel periodo, come evidenziato nella mia perizia del giugno 2017”

(doc. 116).

Con annotazioni del 29

gennaio 2018, il dr. __________ del SMR, preso atto che nel lungo periodo

trascorso in __________ l’assicurato abbia avuto bisogno di un solo colloquio

telefonico di sostegno con lo psichiatra curante, ha ritenuto che vi sia stato

“un netto miglioramento dello stato di salute psichico rispetto

all’osservazione peritale, dimostrando come la permanenza in ___________

rappresenti in effetti un chiaro beneficio per l’assicurato”.

Per tali ragioni, lo

psichiatra del SMR ha concluso che sia “verosimile che il peggioramento sia

stato transitorio dal maggio 2016 al maggio 2017, momento delle visite peritali

psichiatriche della dr.ssa __________, con IL 85% come da rapporto SMR finale

del 3.7.2017 e, in seguito, verosimilmente da giugno 2017, la condizione

psichica sia migliorata allo stato precedente (decisione 9.4.2014)” (doc. 121).

Pertanto, con rapporto

finale SMR del 1° febbraio 2018, il dr. __________ ha considerato l’assicurato

inabile al lavoro all’85% nella propria professione a partire dal 1° maggio

2016, ma abile al lavoro al 50%, a partire dal mese di giugno 2017, nello

svolgimento di attività adeguate (doc. 124).

L’Ufficio AI, preso atto

di tale valutazione, ha quindi concluso che l’assicurato ha subito un

peggioramento transitorio delle sue condizioni di salute, tale da dargli

diritto ad una rendita intera di invalidità solo limitatamente al periodo dal

1° novembre 2016 al 31 agosto 2017, poi, a partire dal 1° settembre 2017, di

nuovo ridotta ad un quarto di rendita di invalidità come in precedenza (doc. A).

Di parere opposto il rappresentante

del ricorrente, a mente del quale la valutazione peritale eseguita dalla

psichiatra del __________ e il successivo complemento peritale del 13 novembre

2017.

della dr.ssa __________ dimostrano l’aggravamento importante e di lunga

durata delle condizioni di salute dell’interessato, tale da giustificare il

diritto ad una rendita intera di invalidità ininterrottamente dal 1° novembre

2016.

(doc. I).

A sostegno delle proprie

pretese, l’assicurato ha prodotto il referto del 26 febbraio 2018 del proprio

psichiatra curante, dr. __________, il quale, rispondendo alle domande del suo

rappresentante legale, ha escluso che sia intervenuto un miglioramento delle

condizioni psichiatriche dell’assicurato, rilevando come perduri il medesimo

stato valetudinario attestato nel 2016 (cfr. doc. G).

L’amministrazione, preso

atto della documentazione medica prodotta dall’assicurato, ha chiesto al dr. __________

una rivalutazione del caso.

Quest’ultimo, con

annotazioni del 12 giugno 2018 allegate alla risposta di causa, ha rilevato che

“concordo di procedere mediante una visita peritale psichiatrica di decorso

(presso la dr.ssa med. Silvia __________ del __________ al fine di delucidare

la situazione e stabilire con precisione l’evoluzione della capacità lavorativa

dell’assicurato dal mese di giugno 2017 in poi” (doc. IV/1).

Il rappresentante del

ricorrente non ha prestato il proprio benestare a tale proposta

dell’amministrazione, ritenendo inutile una rivalutazione peritale, oltretutto

costosa, essendo lo stato di salute dell’interessato già stato compiutamente

valutato in sede peritale (doc. VI).

2.8

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non può che condividere l’opinione espressa dal medico

del SMR nelle annotazioni del 12 giugno 2018 a proposito della necessità di

procedere con una valutazione peritale psichiatrica di decorso.

A

tale riguardo, infatti, nonostante quanto enunciato dal rappresentante legale

dell’assicurato a proposito della piena forza probante della perizia del __________,

questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, fondare il proprio

giudizio unicamente sulle risultanze peritali del 12 giugno 2017 e il

successivo complemento peritale del 13 novembre 2017 del __________.

Ciò

soprattutto in ragione del fatto che la stessa psichiatra autrice del consulto

peritale del __________, chiamata dal SMR ad esprimersi a proposito della prolungata

permanenza all’estero dell’interessato, ha sì dichiarato la compatibilità di

tale soggiorno con lo stato psichico osservato nel giugno 2017, sottolineando

tuttavia come “naturalmente non sono a conoscenza di eventuali variazioni a

livello dello status poiché non ho più avuto modo di vedere il signor RI 1”

(cfr. pag. 562 inc. AI, corsivo della redattrice).

Alla

luce di tali affermazioni della dr.ssa __________, questo Tribunale ritiene

indispensabile una valutazione peritale di decorso da parte della stessa

psichiatra del __________ al fine di verificare se effettivamente, come

sostenuto dall’assicurato e comprovato dal suo psichiatra curante (cfr. doc.

G), lo stato valetudinario accertato in sede peritale continui a perdurare

inalterato anche dopo il mese di giugno 2017 o se, al contrario, come invece

ritenuto dal dr. __________ nel rapporto del SMR del 1° febbraio 2018, si sia

verificato a partire da quel momento un netto miglioramento delle condizioni di

salute, tale da incidere sulla capacità lavorativa residua (e,

nell’affermativa, in che misura) di RI 1 (cfr. doc. 121 e doc. 124).

2.9

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare

gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso –

ribadita la necessità di una perizia psichiatrica di decorso - si giustifica il

rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali

specialistici necessari al fine di chiarire se il peggioramento delle patologie

di natura psichiatrica constatato nella perizia del __________ sia perdurato

anche dopo il mese di giugno 2017 o se, al contrario, sia stato solo transitorio,

lasciando in seguito il posto ad un miglioramento del quadro psichiatrico

dell’assicurato.

Quindi in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

alla rendita di invalidità dell’assicurato.

2.10

. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

2.11

Nel

caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1

pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato in causa da __________

dello RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa

non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il

patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente

qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto

che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un

ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss

des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber

[ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016,

consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da

mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr.

STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La

decisione del 5 aprile 2018 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a

considerandi 2.8. e 2.9..

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti