32.2018.93
Necessità di una perizia psichiatrica di decorso prima di potersi esprimere circa lo stato di salute dell'assicurato, migliorato dopo temporaneo peggioramento secondo UAI e peggiorato in maniera durat
20 maggio 2019Italiano32 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.93
cr
Lugano
20 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 aprile 2018 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1955, di
professione terapista e insegnante di shiatsu, in data 30 aprile 2012 aveva
presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da
“limitazioni di alcuni movimenti, dovuti a dolore, quali accovacciarsi,
piegarsi, flettere l’arto destro, che impediscono la normale attività
lavorativa” (doc. 16).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare un esame da parte del dr. __________
del SMR (doc. 31) e un’inchiesta economica per l’attività professionale
indipendente (doc. 35), con progetto di decisione del 6 maggio 2013 (doc. 36),
l’Ufficio AI aveva rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di
invalidità.
A seguito delle critiche
avanzate contro tale progetto di decisione dall’assicurato, rappresentato dallo
RA 1, e dopo avere esperito una perizia pluridisciplinare affidata al SAM (doc.
56), l’Ufficio AI, con nuovo progetto di decisione del 9 aprile 2014 (doc. 69),
poi confermato con decisione del 18 giugno 2014, aveva quindi riconosciuto
all’interessato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) a partire
dal 1° dicembre 2012 (doc. 74 e 76).
Tale decisione era
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. In data 21 novembre 2016 il
rappresentante dell’assicurato ha inoltrato all’amministrazione una richiesta
di revisione del diritto alla rendita, facendo valere un peggioramento delle
condizioni di salute dell’interessato sia dal profilo somatico, che da quello
psichico (doc. 83).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra i quali una perizia psichiatrica affidata al
Centro __________ (doc. 103), con progetto di decisione dell’8 febbraio 2018
(doc. 129), poi confermato con decisione del 5 aprile 2018 (doc. A), l’Ufficio
AI ha aumentato temporaneamente il diritto alla rendita dellassicurato,
assegnandogli una rendita intera di invalidità (grado AI 83%) dal 1° novembre
2016 al 31 agosto 2017, poi nuovamente ridotta ad un quarto di rendita (grado
AI del 42%) a partire dal 1° settembre 2017.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurato, sempre patrocinato dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo di
potere continuare a beneficiare di una rendita intera di invalidità
ininterrottamente a partire dal 1° novembre 2016 (doc. I).
Il rappresentante del
ricorrente ha sostanzialmente contestato che l’assicurato possa essere
considerato nuovamente abile al lavoro al 50% a partire dal mese di giugno
2017, come valutato dal dr. __________ del SMR discostandosi – a suo parere in
maniera infondata - dall’apprezzamento peritale del __________, il quale poneva
invece un’abilità lavorativa del 15% in qualsiasi attività.
Egli ha, infatti, considerato
del tutto ingiustificata la motivazione addotta dal SMR per spiegare le proprie
conclusioni, ritenendo che il peggioramento delle condizioni psichiche
dell’assicurato valutato dal __________ sarebbe stato solo transitorio, visto
che nei mesi successivi all’esame peritale l’assicurato ha potuto trasferirsi
per alcuni mesi all’estero.
Il rappresentante del
ricorrente ha rilevato come il viaggio dell’interessato sia stato autorizzato
dallo psichiatra curante, con il quale l’assicurato è rimasto regolarmente in
contatto telefonico e via posta elettronica.
Inoltre e soprattutto, il
rappresentante legale ha evidenziato come la stessa consulente psichiatra del __________,
nel complemento peritale del 13 novembre 2017, abbia espressamente riconosciuto
che il soggiorno all’estero dell’interessato fosse compatibile con lo stato
psichico osservato nel giugno 2017.
In conclusione, il
rappresentante del ricorrente ha quindi ritenuto arbitraria la valutazione con
la quale lo psichiatra del SMR ha considerato intervenuto un miglioramento
delle patologie psichiatriche dell’assicurato a partire dal mese di giugno
2017, vale a dire a distanza di soli 9 giorni dall’ultimo incontro clinico tra
la psichiatra del __________ e l’interessato.
Per tali ragioni, a suo modo
di vedere, non si può che concludere che il peggioramento, altamente
invalidante, delle condizioni psichiche dell’assicurato accertato in sede
peritale abbia carattere duraturo e perduri invariato nel tempo fin da maggio
2016 (doc. I).
1.4. Con risposta di causa del 27
giugno 2018, l’Ufficio AI - dopo avere sottolineato di avere nuovamente sottoposto
tutta la documentazione medica componente l’incarto allo psichiatra del SMR, il
quale ha ritenuto indicato procedere con una perizia psichiatrica di decorso ad
opera della dr.ssa __________ del __________ (doc. IV/1) – ha proposto al TCA
di retrocedere gli atti all’amministrazione al fine di espletare i necessari
accertamenti medici e procedere ad una nuova valutazione del caso sulla base
delle relative risultanze (doc. IV).
1.5. Con scritto del 6 luglio
2018, il rappresentante dell’assicurato ha ritenuto “veramente vacua” la
necessità di una costosa perizia di decorso avanzata dall’amministrazione,
ritenendo che la perizia del __________ e il successivo complemento peritale
del 13 novembre 2017, unitamente al referto dello psichiatra curante, siano
chiari e tali da escludere una “indagine peritale immanente” (doc. VI).
1.6. Con osservazioni dell’11
luglio 2018, l’amministrazione ha ribadito la necessità di procedere ad una
visita peritale psichiatrica di decorso presso il __________, al fine di
chiarire la situazione e stabilire con precisione l’evoluzione della capacità
lavorativa dell’assicurato dal mese di giugno 2017 in poi (doc. VIII).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX), per
conoscenza.
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha correttamente o meno, dopo avere aumentato
temporaneamente ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2016 al 31
agosto 2017, ridotto nuovamente ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2017
il diritto a prestazioni dell’assicurato.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere
sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Fatti
2.4. Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
In una sentenza 9C_158/2012
del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o
soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura
valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono
modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349
con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante
(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,
9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,
consid. 2).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03
del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten
Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden
Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen
Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4
am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und
Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3,9C_98/2010 vom
28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei
dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4)
analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass
sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare
e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.6.
Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF
137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Considerandi
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
Nel caso in esame, l’Ufficio AI,
al fine di verificare se effettivamente, come da egli preteso, lo stato di
salute dell’assicurato sia peggiorato, ha affidato al __________ il compito di
eseguire una perizia psichiatrica.
Dopo avere intrattenuto
con l’assicurato due colloqui peritali in data 3 maggio 2017 e 22 maggio 2017,
con referto del 12 giugno 2017 la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio grave senza sintomi psicotici
(ICD10-F33.2); disturbo da dolore con fattori somatici e psichici
(ICD10-F45.41)”, ha oggettivato un peggioramento delle condizioni psichiche
dell’interessato rispetto alla precedente perizia SAM. Per tali ragioni, a
partire dal mese di maggio 2016, la dr.ssa __________ ha considerato
l’assicurato abile al lavoro nella misura del 15% rispetto ad una giornata
lavorativa piena, sia nella professione di terapista di shiatsu, come in altre
attività adeguate (doc. 103).
Con scritto del 30 ottobre
2017, il dr. __________, psichiatra del SMR, dopo avere ricevuto della
documentazione concernente l’attività dell’assicurato nell’Associazione __________,
rispettivamente avere appreso che RI 1 si trova da tempo nella sua casa in __________,
ha chiesto al __________ di precisare se “è compatibile tale prolungato
soggiorno con lo stato psichico da voi osservato? Ovvero una presa a carico a
distanza per via elettronica è adeguata?” (doc. 112).
Con complemento peritale
del 13 novembre 2017, la dr.ssa __________ ha risposto che la casa che fin
dagli anni ’90 la famiglia dell’assicurato possiede in __________ rappresenta
effettivamente una seconda casa, dove l’interessato riesce a stare un po’
meglio, per la diminuzione delle rimuginazioni e il riuscire a staccarsi dalle
preoccupazioni quotidiane.
Per tali ragioni, la
psichiatra del __________ ha considerato che “il soggiorno sia compatibile con
lo stato psichico osservato nel giugno 2017; naturalmente non sono a conoscenza
di eventuali variazioni a livello dello status poiché non ho più avuto modo di
vedere il signor RI 1”.
Quanto all’adeguatezza
della presa a carico a distanza, la dr.ssa __________ ha ritenuto che “in una
situazione di totale stabilità della situazione psichica questa potrebbe essere
protratta in via eccezionale per circa 4-6 settimane al massimo, salvo poi
essere nuovamente prevista una visita vis-à-vis con uno psichiatra”.
Infine, la dr.ssa __________
ha evidenziato che dalla dichiarazione delle entrate da attività del 2016
dell’assicurato risulta che le ultime lezioni da egli tenute per la scuola di __________
risalgano al giugno 2016, ciò che lascia presumere che egli sia stato
sostituito nelle lezioni programmate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016,
ciò che “andrebbe a confermare l’aggravamento delle sue condizioni di salute
proprio in quel periodo, come evidenziato nella mia perizia del giugno 2017”
(doc. 116).
Con annotazioni del 29
gennaio 2018, il dr. __________ del SMR, preso atto che nel lungo periodo
trascorso in __________ l’assicurato abbia avuto bisogno di un solo colloquio
telefonico di sostegno con lo psichiatra curante, ha ritenuto che vi sia stato
“un netto miglioramento dello stato di salute psichico rispetto
all’osservazione peritale, dimostrando come la permanenza in ___________
rappresenti in effetti un chiaro beneficio per l’assicurato”.
Per tali ragioni, lo
psichiatra del SMR ha concluso che sia “verosimile che il peggioramento sia
stato transitorio dal maggio 2016 al maggio 2017, momento delle visite peritali
psichiatriche della dr.ssa __________, con IL 85% come da rapporto SMR finale
del 3.7.2017 e, in seguito, verosimilmente da giugno 2017, la condizione
psichica sia migliorata allo stato precedente (decisione 9.4.2014)” (doc. 121).
Pertanto, con rapporto
finale SMR del 1° febbraio 2018, il dr. __________ ha considerato l’assicurato
inabile al lavoro all’85% nella propria professione a partire dal 1° maggio
2016, ma abile al lavoro al 50%, a partire dal mese di giugno 2017, nello
svolgimento di attività adeguate (doc. 124).
L’Ufficio AI, preso atto
di tale valutazione, ha quindi concluso che l’assicurato ha subito un
peggioramento transitorio delle sue condizioni di salute, tale da dargli
diritto ad una rendita intera di invalidità solo limitatamente al periodo dal
1° novembre 2016 al 31 agosto 2017, poi, a partire dal 1° settembre 2017, di
nuovo ridotta ad un quarto di rendita di invalidità come in precedenza (doc. A).
Di parere opposto il rappresentante
del ricorrente, a mente del quale la valutazione peritale eseguita dalla
psichiatra del __________ e il successivo complemento peritale del 13 novembre
2017.
della dr.ssa __________ dimostrano l’aggravamento importante e di lunga
durata delle condizioni di salute dell’interessato, tale da giustificare il
diritto ad una rendita intera di invalidità ininterrottamente dal 1° novembre
2016.
(doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese, l’assicurato ha prodotto il referto del 26 febbraio 2018 del proprio
psichiatra curante, dr. __________, il quale, rispondendo alle domande del suo
rappresentante legale, ha escluso che sia intervenuto un miglioramento delle
condizioni psichiatriche dell’assicurato, rilevando come perduri il medesimo
stato valetudinario attestato nel 2016 (cfr. doc. G).
L’amministrazione, preso
atto della documentazione medica prodotta dall’assicurato, ha chiesto al dr. __________
una rivalutazione del caso.
Quest’ultimo, con
annotazioni del 12 giugno 2018 allegate alla risposta di causa, ha rilevato che
“concordo di procedere mediante una visita peritale psichiatrica di decorso
(presso la dr.ssa med. Silvia __________ del __________ al fine di delucidare
la situazione e stabilire con precisione l’evoluzione della capacità lavorativa
dell’assicurato dal mese di giugno 2017 in poi” (doc. IV/1).
Il rappresentante del
ricorrente non ha prestato il proprio benestare a tale proposta
dell’amministrazione, ritenendo inutile una rivalutazione peritale, oltretutto
costosa, essendo lo stato di salute dell’interessato già stato compiutamente
valutato in sede peritale (doc. VI).
2.8
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA non può che condividere l’opinione espressa dal medico
del SMR nelle annotazioni del 12 giugno 2018 a proposito della necessità di
procedere con una valutazione peritale psichiatrica di decorso.
A
tale riguardo, infatti, nonostante quanto enunciato dal rappresentante legale
dell’assicurato a proposito della piena forza probante della perizia del __________,
questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, fondare il proprio
giudizio unicamente sulle risultanze peritali del 12 giugno 2017 e il
successivo complemento peritale del 13 novembre 2017 del __________.
Ciò
soprattutto in ragione del fatto che la stessa psichiatra autrice del consulto
peritale del __________, chiamata dal SMR ad esprimersi a proposito della prolungata
permanenza all’estero dell’interessato, ha sì dichiarato la compatibilità di
tale soggiorno con lo stato psichico osservato nel giugno 2017, sottolineando
tuttavia come “naturalmente non sono a conoscenza di eventuali variazioni a
livello dello status poiché non ho più avuto modo di vedere il signor RI 1”
(cfr. pag. 562 inc. AI, corsivo della redattrice).
Alla
luce di tali affermazioni della dr.ssa __________, questo Tribunale ritiene
indispensabile una valutazione peritale di decorso da parte della stessa
psichiatra del __________ al fine di verificare se effettivamente, come
sostenuto dall’assicurato e comprovato dal suo psichiatra curante (cfr. doc.
G), lo stato valetudinario accertato in sede peritale continui a perdurare
inalterato anche dopo il mese di giugno 2017 o se, al contrario, come invece
ritenuto dal dr. __________ nel rapporto del SMR del 1° febbraio 2018, si sia
verificato a partire da quel momento un netto miglioramento delle condizioni di
salute, tale da incidere sulla capacità lavorativa residua (e,
nell’affermativa, in che misura) di RI 1 (cfr. doc. 121 e doc. 124).
2.9
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato
come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso –
ribadita la necessità di una perizia psichiatrica di decorso - si giustifica il
rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali
specialistici necessari al fine di chiarire se il peggioramento delle patologie
di natura psichiatrica constatato nella perizia del __________ sia perdurato
anche dopo il mese di giugno 2017 o se, al contrario, sia stato solo transitorio,
lasciando in seguito il posto ad un miglioramento del quadro psichiatrico
dell’assicurato.
Quindi in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
alla rendita di invalidità dell’assicurato.
2.10
. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico dell’Ufficio AI.
2.11
Nel
caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1
pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato in causa da __________
dello RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa
non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente
qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto
che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un
ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber
[ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016,
consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da
mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr.
STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi
dei considerandi.
§ La
decisione del 5 aprile 2018 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a
considerandi 2.8. e 2.9..
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti