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Decisione

32.2018.94

Richiesta di una rendita AI respinta perché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%

6 maggio 2019Italiano71 min

Source ti.ch

Fatti

I colleghi curanti, come abbiamo avuto modo

di vedere nel presente ragguaglio, non hanno fatto altro che verificare la

risposta ai farmaci da parte della malattia nel senso di un miglioramento, poi

di un peggioramento dovuto a cause esterne (infezioni virali), poi riportando

la sintomatologia riferita dall’assicurato come eventuale effetto collaterale del

Methotrexate, quindi virando verso un nuovo farmaco con successiva brillante

risposta terapeutica caratterizzata da assenza di lesioni invalidanti a livello

delle mani da Gennaio 2016.

Ne concludo che la valutazione del caso a

parte mia è sempre stata coerente sia dal punto di visto eminentemente medico

che nei confronti di quanto gli stessi colleghi curanti hanno affermato nel

decorso della malattia stessa, con particolare riferimento ai seguenti

rapporti:

- Rapporto medico

Dr. med. __________ del 21.02.2014 nel quale il collega ritiene l’assicurato

completamente abile da subito in un’attività adeguata, ossia un’attività di

tipo non manuale, come abbiamo più sopra descritto, senza

contatto con sostanze nocive e senza dover esercitare forza con le mani.

- Rapporto medico

del Dr. med. __________ del 09.01.2015 nel quale il collega auspica una

riqualifica professionale in un’attività non manuale;

- Rapporto medico

del Dr. med. __________ del 14.03.2016 dove il collega scrive che l’assicurato

ha iniziato un lavoro al 50% come autista-magazziniere presso __________ della

sede di __________ e malgrado una settimana di lavoro la psoriasi non era

peggiorata. Si fa notare che la psoriasi non era peggiorata pur

trattandosi di un’attività di tipo manuale. Il collega affermava

poi che con questo farmaco la malattia è sotto controllo;

- Rapporto medico

del Dr. __________ del 23.01.2017 dove il collega afferma che dopo un anno di

cura il paziente non presenta più nessuna lesione cutanea;

- Rapporto medico

del Dr. med. __________ del 12.03.2018 nel quale il collega afferma che

l’assicurato non ha più manifestato lesioni invalidanti da gennaio 2016.”

(doc. 373-375/410)

Con certificato del 28

maggio 2018 il dr. med. __________, ha affermato:

" (…) Confermo

che il paziente in epigrafe soffre di una psoriasi invalidante dall’estate

2013, prevalentemente alle mani, ma anche ai piedi e all’estremità cefalica.

Cure locali, fototerapia, retinoidi di sintesi sistemici, Methotrexate,

Etanercept, Apremilast, non hanno mai portato la dermatosi in remissione o

migliorato sostanzialmente la qualità di vita del paziente. Ciò l’ha reso

invalido all’abituale lavoro di gessatore. Abbiamo perciò iniziato una cura con

secunkinumab (Cosentyx) un anti-IL1, che ha portato la psoriasi ad una

soddisfacente remissione. Ciò gli ha permesso di iniziare un’attività a tempo

parziale quale autista e magazziniere (50% di attività lavorativa giornaliera).

Il farmaco permette la psoriasi di rimanere

in una remissione, sebbene non completa. Il paziente a tratti rimanifesta

lesioni sui tegumenti, che tratta con corticosteroidi topici associati a

derivati della vitamina D.

Questo farmaco potente, agisce sul sistema

immunitario del paziente. Il Sig. RI 1 in questi anni ha avuto spesso infetti

virali, che si sono prolungati per settimane e mesi, probabilmente a causa

anche di questa terapia.

La terapia lo rende abile parzialmente al

lavoro, ma presenta anche i suoi effetti secondari sull’attività fisica del

paziente, per questo la sua capacità lavorativa è soltanto del 50%.

Credo che sia giustificato che il paziente

possa beneficiare di una rendita invalidità al 50% per la sua malattia

dermatologica.” (doc. D)

Il 24 maggio 2018 il

responsabile Regione Ticino e Grigioni della __________ ha dichiarato che:

" (…) vi

confermiamo che il signor RI 1 è nostro dipendente dal 01.06.2016 in qualità

d’autista.

Il suo lavoro è fare l’autista e consegnare

secchi di pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo

sostituisce per le comande e accoglienza clienti per consegna merce.

Il peso massimo di un secchio di pittura è

di 18 kg, il signor RI 1 scarica e carica i secchi di pittura dal furgone per

metterli sul carrello e consegnarli, non porta quindi secchi a mano.

Questo è quello che fa il signor RI 1 per

la nostra ditta nella misura del 50%.” (doc. E)

Con annotazione, di 9

pagine, del 3 luglio 2018, il medico SMR, dr. med. __________, si è

diffusamente ed ampiamente espresso in merito al ricorso dell’assicurato, rilevando:

" (…) In

questa occasione si riafferma, e lo si farà ad immensum qualora fosse

necessario, che l’attività di autista-magazziniere non è da

ritenersi un’attività adeguata allo stato di salute dell’assicurato, piuttosto

trattasi ancora di un’attività lavorativa manuale comparabile ad

ogni altra attività lavorativa manuale, quindi all’attività di gessatore, tanto

più per il fatto che l’assicurato la svolge dal 01.06.2016 continuativamente al

50% come riduzione dell’orario e non come riduzione del rendimento.

Si desidera in ogni caso ricordare che la

possibilità di riprendere l’attività propria di gessatore non era stata esclusa

da parte dello specialista dermatologo già all’epoca della valutazione

clinico-funzionale del collega SMR Dr. med. __________ del 23.05.2014, quindi

ben prima della fase di remissione completa della malattia del Gennaio 2017.

(…).

Si è detto che l’assicurato svolge già

un’attività lavorativa di tipo manuale dal 01.06.2016 come riduzione

dell’orario di lavoro e non come riduzione del rendimento: questo va

addirittura a superare e migliorare quanto da me attestato nel rapporto finale

SMR del 03.01.2018, dove a seguito di valutazione medico-teorica, avevo stimato

una riduzione del rendimento del 50% in attività abituale e non una pari

riduzione dell’orario di lavoro. Da ciò discende (…) che non ho mai affermato

che l’assicurato non può svolgere lavori manuali, tanto più per il fatto di non

essermi mai espresso per una prognosi lavorativa infausta o sfavorevole ma

soltanto incerta, come si può chiaramente leggere nel succitato rapporto

finale SMR del 03.01.2018.

(…).

A fronte di una situazione clinica di quasi

remissione, di una ripresa lavorativa al 50% in attività di tipo manuale

sovrapponibile (come si vedrà più avanti) per impegno fisico a quella di

gessatore, nonché dell’affermazione dello specialista dermatologo secondo cui

la malattia è sotto controllo, l’esigibilità lavorativa in attività abituale al

50% si spiega da sola.

(…).

Ora, a parte il fatto che quanto affermato

sia dal collega __________ che dal rappresentante legale è pienamente smentito

dai fatti, poiché l’assicurato svolge al 50% un’attività che prevede l’uso

della forza e/o pressione con le mani e la posizione eretta e la deambulazione,

per lungo tempo, mi permetto di far notare che lo stesso collega __________,

nel suo rapporto del 25.04.2017 scrive che dopo l’inizio della terapia con

Cosentyx in Gennaio 2016, vi è stato un miglioramento della psoriasi a livello

delle mani, tale da permettere una capacità lavorativa del 50% nell’attività di

autista-magazziniere. Si pone ora l’accento sul fatto che il collega __________,

nel medesimo rapporto, definisce impropriamente l’attività di

autista-magazziniere come attività “quasi ideale”, ignorando il fatto

che questa è un’attività classicamente manuale, quindi in perfetta

contraddizione con quanto da lui attestato nel precedente, succitato

certificato del 08.02.2017. Inoltre, la definizione di “quasi ideale” non è

contemplata nel lessico né nella semiotica dell’AI, e non può essere intesa

nell’accezione di attività adeguata allo stato di salute. È lapalissiano che il

collega __________, essendo estraneo alla medicina assicurativa, non sia in

grado di discriminare un’attività abituale da una adeguata allo stato di

salute.

Si

ritiene quindi necessario ribadire che:

- L’attività di

autista-magazziniere non è un’attività adeguata allo stato

dell’assicurato, ma essendo questa un’attività pienamente manuale, non si può

che ritenere ancora come attività abituale. In effetti, così come spiegavo

nella mia precedente presa di posizione del 25.04.2018, il lavoro di

autista-magazziniere comporta l’uso continuo delle mani, nonché della forza e

della resistenza muscolare, sia per la gestione del volante del veicolo, sia

per il sollevamento e trasporto continuo di carichi e, non ultimo, per livello

considerevole di stress insito nel praticare la guida di un qualunque

automezzo.

- L’attività

adeguata, invece, è intesa come attività non manuale, ossia di tipo

amministrativo, come già più volte espresso, da svolgere senza alcuna

limitazione. Lo stesso Dr. med. __________, nel suo rapporto del 09.01.2015,

auspica una riqualifica professionale in un’attività non manuale che

l’assicurato può esercitare senza alcuna limitazione.

(…) il collega __________, nel suo ultimo

certificato del 28.05.2018, attesta che la cura con Secukinumab (Cosentyx) ha

portato la psoriasi ad una soddisfacente remissione che ha

permesso all’assicurato di iniziare un’attività a tempo parziale quale

aiuto-magazziniere e non in un’attività adeguata. Da questo si evince che anche

il collega __________, non occupandosi di medicina assicurativa, non è in grado

di fare la differenza fra un’attività abituale ed una attività adeguata, così

come non è a conoscenza delle mansioni effettivamente svolte da un

autista-magazziniere.

(…)

Eppure, basta connettersi ad internet

(www.tuttojob.ch) e verificare quali caratteristiche richiedono le aziende ad

un addetto magazziniere/autista per assumerlo nel proprio organico, per capire

che una simile attività è fondamentalmente scandita da lavori manuali.

(…).

Ancora, sul portale www.orientamento.ch

viene descritto in modo puntuale il mansionario dell’impiegato in logistica,

ossia proprio l’autista-magazziniere, ed in questa occasione portiamo alcuni

dei compiti che esso è chiamato a svolgere in questo ambito (…)

A conferma di quanto testé delineato, dalla

presa in visione del questionario del datore di lavoro del 17.05.2017,

compilato presso la sede di __________ dal reponsabile __________ emerge,

innanzitutto, che la __________ di __________ è un’azienda di impianti chimici

operante nel settore edilizio e dell’industria con numerose sedi in Svizzera,

che produce pitture e vernici.

Dalla lettura della pagina 6 del

questionario, punto 3, “Beschreibung der individuellen Tätigkeit”, si apprende,

inoltre, che la massima parte del lavoro dell’assicurato è costituita proprio dal

carico e dallo scarico di merci, in particolare, da un minimo di 3 ore ad

un massimo d 5 ¼ ore.

La guida di un furgone/camion viene svolta

in una parte minore, cioè da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore.

Ancora, l’assicurato svolge la propria

attività in piedi e camminando da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore,

così come da seduto.

L’assicurato solleva e trasporta carichi da

10 a 25 kg da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore, mentre solleva e

trasporta carichi superiori a 25 Kg per circa ½ ora.

L’assicurato è tenuto a scaricare le merci

del furgone/camion sul luogo di vendita, nonché provvedere all’ordine e alla

pulizia dei locali.

Da quanto dichiara il datore di lavoro,

dunque, l’assicurato non si occupa semplicemente di piccole consegne

(…).

Chiarito definitivamente che l’attività di

autista-magazziniere non corrisponde affatto all’attività adeguata, ma

ad un’attività di tipo manuale, si conferma che l’assicurato presenta ancora

una capacità lavorativa del 50%, intesa come riduzione del tempo di lavoro, in

attività abituale di autista-magazziniere. Se ne conclude che, per il fatto di

essere un’attività manuale caratterizzata dall’uso continuo delle mani, della

forza e della resistenza muscolare, nonché caratterizzata da un certo livello

di stress, l’attività di autista-magazziniere è comparabile a quella di

qualunque altra attività lavorativa manuale e quindi a quella di

gessatore con la sola limitazione del tempo di lavoro. (…)” (doc. VI/1)

Dopo aver preso diffusamente

posizione sui referti del dr. med. __________ ed aver ribadito che l’attività

di autista magazziniere non è un’attività adeguata, il medico SMR ha

proseguito, affermando:

" (…) In

primo luogo, chiarisco al rappresentante legale che una recidiva di malattia

non si definisce “acuta”, acuta è una manifestazione clinica che si sviluppa

fino alla sua acme in un intervallo di tempo breve e che, in seguito alle

terapie o persino alla storia naturale della malattia specifica, regredisce e

scompare in un tempo altrettanto breve, oppure conduce ad exitus. Minore

è il tempo di comparsa dei segni e dei sintomi, maggiore è l’acutezza della

manifestazione, fino a definirsi iper-acuta.

Una recidiva di malattia, invece, specie di

una malattia cronica come la dermatosi in questione rappresenta un episodio nel

quale ricompaiono i segni della prima manifestazione, in questo senso si può

ammettere che la recidiva ne costituisce la fase sub-acuta.

In secondo luogo, affermare che l’attività

lavorativa (manuale) che l’assicurato svolge al 50% presso la __________,

permette all’assicurato di evitare “recidive acute”, pur esponendolo ad azioni

di carico e scarico merci, con sollevamento e trasporto di pesi da 10 a 25 Kg,

fino a pesi di oltre 25 Kg, ed esponendolo ad ulteriore impegno fisico nel

contesto delle attività di messa in ordine e pulizia dei locali di lavoro,

equivale a confermare che l’assicurato conserva pienamente la sua capacità

lavorativa del 50% in attività abituale. (…)” (doc. VI/1)

Dopo aver ripreso le

valutazioni dell’altro medico SMR dr. med. __________ del 23 maggio 2014 il

quale aveva affermato che “non esclude che con una terapia adeguata (non sa

ancora quale) L’A. potrebbe ritornare a svolgere l’attività di gessatore” e

che “ritiene però, come pure il medico di famiglia, che in attività adeguate

la CL è da ritenere completa”, il dr. med. __________ ha ribadito quanto

indicato nel referto del 25 aprile 2018 (doc. VI/1).

Il 17 agosto 2018 il dr. med.

__________ ha affermato:

" (…) In

data 18.06.2016 abbiamo iniziato una cura con Cosentyx 300 mg. Grazie a questo

farmaco anti-IL-17, abbiamo ottenuto un miglioramento netto della dermatosi.

Alle mani più raramente ha lesioni cutanee, persistono lesioni ai piedi ed

all’estremità cefalica.

Grazie a questo sostanziale miglioramento

il paziente ha potuto iniziare un’attività come autista-aiuto magazziniere con

un periodo di prova nel marzo 2016. È poi stato assunto dal 01.06.2016 ad una

percentuale del 50%, percentuale che mantiene tuttora vista la necessità di

cure locali per la psoriasi. Da notare che prima dell’estate 2013 il paziente

svolgeva la professione di gessatore. Per questo tipo di professione manuale,

il paziente non è più abile al lavoro. L’attuale attività professionale attuale

è a metà tempo (mezza giornata) e di questa mezza giornata di attività nel 90%

il paziente conduce un furgoncino. Nell’altro 10% aiuta con mezzi ausiliari di

sollevamento a spostare sacchi di pittura. Ritengo quindi che l’attività

manuale del paziente allo stato attuale è inferiore al 5% della sua attività

giornaliera ed è un buon compromesso per il controllo della sua dermatosi, che

necessita ancora di un farmaco sistemico potente oltre alle cure locali ed

un’attività professionale adeguata.

Cambiare la situazione attuale, dal punto

di vista medico, rappresenta un grande rischio per una recidiva invalidante di

psoriasi. Dare un’incapacità lavorativa al 100% la ritengo anche una manovra a

rischio per lo stato psichico del paziente, attualmente ben inserito nel

tessuto sociale-professionale. Dal punto di vista psicologico ed intellettuale

oggi il paziente è ben compensato. Non lo era nei periodi (2013-2014) in cui, a

causa della psoriasi alle mani, non aveva alcuna attività professionale. Questo

rischio resta comunque latente, qualora lui smettesse ogni attività

professionale.

Il paziente presenta pertanto un’incapacità

lavorativa del 100% nell’attività precedentemente svolta (attività di

gessatore) e un’incapacità lavorativa al 50% in un’attività confacente al suo

stato di salute, quale è quella attualmente esercitata come autista-aiuto

magazziniere.” (doc. F)

Il 3 settembre 2018 il

medico SMR, dr. med. __________, dopo aver evidenziato che il dr. med. __________

nel suo rapporto del 9 gennaio 2015 auspicava una riqualifica professionale in

un’attività non manuale che l’assicurato può esercitare senza alcuna

limitazione, ha ripreso il contenuto del questionario del datore di lavoro del

17 maggio 2017, ed ha rilevato che:

" (…)

- La massima parte del lavoro

dell’assicurato è costituita proprio dal carico e dallo scarico di merci, in

particolare, da un minimo di 3 ore ad un massimo di 5 ¼ ore.

- La guida di un furgone/camion viene

svolta in una parte minore, cioè da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore.

- Ancora, l’assicurato svolge la propria

attività in piedi e camminando da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore,

cosi come da seduto.

- L’assicurato solleva e trasporta carichi

da 10 a 25 Kg da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore, mentre solleva e

trasporta carichi superiori a 25 Kg per circa ½ ora.

- L’assicurato è tenuto a scaricare le

merci dal furgone/camion sul luogo di vendita, nonché provvedere all’ordine

e alla pulizia dei locali.

Si fa, inoltre, notare che nella presente

attestazione, né nella successiva del 24.05.2018 non è fatto il benché

minimo riferimento all’utilizzo di macchinari, ricordando, comunque, che

anche i macchinari devono essere azionati manualmente.

Ora, dall’attestazione del Dr. med. __________

del 17.08.2018, si evince esattamente il contrario, e cioè che:

- l’assicurato guida il furgone per il 90%

(ma questa è già un’attività manuale)

- nel 10% aiuta con mezzi ausiliari di

sollevamento a spostare secchi di pittura,

in netta contraddizione con quanto

dichiarato dal datore di lavoro nel questionario riportato sopra.

Il collega ritiene, poi, senza rendere

minimamente conto del perché di questa stima, che l’attività manuale

dell’assicurato sia inferiore al 5%. Questa affermazione non trova alcuna fonte

attendibile in nessuna delle dichiarazioni del datore di lavoro fornitaci ad

oggi, e, in ogni caso, non costituisce un’informazione di carattere medico e non

prova nulla.

La contraddizione con quanto attestato dal

datore di lavoro il 17.05.2017 è resa ancora più evidente dalla successiva

dichiarazione del datore di lavoro – compilata, stavolta, da un diverso

responsabile dell’azienda, tale __________, e non più __________ – del

24.05.2018, dove è scritto che l’assicurato scarica e carica secchi di

pittura del peso fino a 18 Kg dal furgone e li mette sul carrello per mezza

giornata lavorativa. Già questa è un’attività manuale importante, che si

aggiunge a quella della guida del furgone, anche perché viene svolta come

riduzione del tempo e non del rendimento, e conferma quanto più

dettagliatamente definito nel precedente questionario di lavoro.

Ne risulta che la dichiarazione del Dr.

med. __________ è totalmente incongruente con le attestazioni del datore di

lavoro. Non solo, ma il Dr. med. __________, non spiega da dove o da chi

avrebbe ottenuto tali incongruenti informazioni.

Nel caso in cui il passaggio dei secchi dal

furgone al carrello avvenisse con macchinari, fatto, comunque, mai specificato

nelle dichiarazioni del datore di lavoro, una comparsa del fenomeno Koebner

resta sempre possibile. Mi permetto di ricordare che con il termine di

somorfismo reattivo (IR), o fenomeno di Koebner (FdK) si indica la comparsa, in

pazienti affetti da una determinata patologia dermatologica (non solo la

psoriasi), in zone di cute sana e in seguito a traumi di varia natura ed

intensità, di lesioni caratteristiche della dermopatia stessa. A questo

proposito, riporto quanto avevo spiegato sull’effetto Koebner nella mia

risposta del 25.04.2018:

(…).

Quindi, sono sufficienti traumi anche

lievi e non solo di natura meccanica, cioè qualsiasi stimolo che sia in

grado di ledere i piccoli vasi della parte superficiale della cute, per

elicitare le lesioni della malattia, benché caricare e scaricare secchi di

pittura del peso fino a 18 Kg per mezza giornata lavorativa costituisca un traumatismo

reiterato tutt’altro che lieve.

Pertanto, l’unica attività da considerare

adeguata per l’assicurato in oggetto è, e rimane, un’attività di tipo non

manuale in ambito amministrativo, come giustamente veniva già indicato

dal collega __________.

Non vi è alcuna ragione, né medica né

pratica, per considerare non manuale l’attività svolta dall’assicurato al 50%

come riduzione del tempo, dal 2016 ad oggi.

In conclusione, confermo tutte le mie

precedenti prese di posizione sulla questione.” (doc. X/1)

Il 24 settembre 2018 il

dr. med. __________ ha affermato:

" (…) Non

entro in merito ai commenti del Dr. med. __________

Ribadisco però che come lavoro manuale intendo un lavoro tipo

muratore, gessatore, idraulico, ecc., nel quale le mani vengono utilizzate con

forza ed esposte ad agenti irritativi. A mio avviso l’autista non è considerato

un lavoro manuale che possa scatenare un fenomeno di Koebner per la psoriasi

del paziente.

Se ciò fosse ritenuto vero, allora anche il lavoro di segretario,

scrivendo sulla tastiera sarebbe da considerare anche un lavoro manuale.” (doc.

I)

Il 28 settembre 2018 la __________

ha affermato:

" (…) Con

nostro grandissimo rammarico le attività effettive del Signor RI 1 e la

relativa suddivisione involontariamente non sono state riportate sin

dall’inizio nella maniera corretta dalle persone interessate nella nostra sede

principale di __________.

Il questionario e le descrizioni delle attività che la Signora __________

ha inoltrato all’Assicurazione per l’invalidità in data 17 maggio 2017 si

basano su un impegno giornaliero di 4 ore, anziché, come annotato nel

questionario, di 8 ore. Inoltre, le attività tratte dal questionario poggiano

su una descrizione di un posto di dipendente di punto di vendita anziché su una

descrizione di un posto di autista a tempo parziale. Ne è derivato un quadro

completamente errato delle attività del Signor RI 1 e della relativa

suddivisione.

Il nostro stimato responsabile territoriale, Signor __________,

diretto superiore del Signor RI 1, con la sua conferma del 24 maggio 2018,

intendeva correggere la descrizione delle attività. In questo modo si è

sviluppata la contraddizione correttamente sollevata dal Tribunale delle

assicurazioni (recte: dall’UAI). Questa situazione è per noi molto spiacevole e

ci scusiamo per i disagi arrecati a voi e al Signor RI 1 dal nostro incidente

linguistico.

Con la presente confermiamo che il Signor RI 1 lavora come autista

per il nostro punto di vendita di __________ con un part-time al 50%,

corrispondente a 4,2 ore al giorno. Il Signor RI 1 lavora rispettivamente 2 ½

ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio.

Di seguito trovate una panoramica delle sue attività con le

corrette indicazioni temporali:

. trasporto della merce ordinata con il furgone delle consegne

guida circa 2h/giorno, scarico della merce da 10 minuti a un massimo di ½

h/giorno

. pianificazione dei tragitti e redazione dei rapporti giornalieri

preparazione e aggiustamento successivo ½ h/giorno

. inoltro delle informazioni importanti dei clienti al

responsabile territoriale competente durante la preparazione e l’aggiustamento

successivo dei tragitti

. lavori amministrativi di carattere generale come presa in carico

di ordini telefonici e verbali dei clienti, ricevimento dei clienti nel punto

di vendita, compilazione delle bolle di consegna e controllo delle scorte a

magazzino, inclusa la registrazione degli ordini successivi circa 1h/giorno.

Pertanto, il lavoratore trascorre circa la metà del suo orario di

lavoro – vale a dire in media 2 ore al giorno – alla guida. In mezzo, il

lavoratore scarica i contenitori di vernice dal furgone delle consegne, per un

totale complessivo di massimo 30 minuti al giorno.

I contenitori di vernice hanno un peso perlopiù di 200 g fino a 18

kg. Per lo scarico dei contenitori mettiamo a disposizione del Signor RI 1,

come ausilio, anche un carrello per evitare che li sollevi e trasporti a mano.

Ci preme precisare che per il Signor RI 1 la fatica fisica nel suo

lavoro quotidiano è ridotta il più possibile. Inoltre, gli orari di lavoro sono

suddivisi in modo tale che il Signor RI 1 trovi un furgone delle consegne già

carico all’inizio della giornata lavorativa.

Il Signor RI 1 interrompe altresì il suo lavoro per almeno 1 ora a

pranzo. Tale pausa è finalizzata a consentirgli un recupero, data la sua

malattia. Per contro, riteniamo che sia opportuno e utile che il Signor RI 1 –

come sopra già menzionato – possa supportare il responsabile del punto vendita

in loco nelle questioni amministrative.

Abbiamo desunto i dati anche dai rapporti compilati quotidianamente

dal Signor RI 1 al fine di supportare le affermazioni del Signor __________.”

(doc. XVI)

Infine, il 5 ottobre 2018

il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

1) Non vi è stata alcuna deduzione né

insinuazione di specie nell’intera trattazione del caso da parte del SMR che,

per contro, si esprime sulla base di dati oggettivi oltre che su fonti

verificate in Letteratura Medica, come vedremo.

2) Affermare che il decorso della malattia

nell’assicurato è sempre stato altalenante non apporta alcuna novità sul piano

clinico ma fa parte della definizione stessa della dermopatia. Tuttavia,

occorre ricordare che negli ultimi due anni la malattia non ha determinato

lesioni invalidanti nell’assicurato e si mantiene stabile pur in presenza di

un’attività lavorativa manuale di una certa entità. Non vi è, quindi, un

decorso peggiorativo attuale, ma una remissione senza lesioni invalidanti

dal 2016.

3) Il questionario del datore di lavoro non

è interpretabile, ma riporta dati quantificati, espressi in termini di ore e di

carichi.

L’affermazione per cui i dati inseriti nel

questionario del datore di lavoro debbano essere contestualizzati non è

fondata, proprio alla luce del fatto che questi esprimono numeri, ossia

misurazioni, e non concetti. A titolo di esempio, 5 kg sollevati

continuativamente per 15 minuti, hanno sempre lo stesso valore in termini di

energia impiegata (ossia attitudine da parte di un sistema fisico a

compiere un lavoro) in qualunque contesto, a meno che non ci troviamo in

condizioni ambientali di diminuita o aumentata accelerazione di gravità.

Il valore di un questionario a caselle non

può, quindi, essere messo in discussione poiché esso indica l’entità minima e

l’entità massima dell’impegno fisico richiesto, restituendo il quadro esatto

dell’attività lavorativa svolta in un preciso intervallo di tempo.

A questo proposito, in data 10.10.2018

perviene ai nostri atti una rettifica delle attività e dei primi dati forniti

dalla __________, stilata, stavolta, dal responsabile del personale Signora __________

il 08.10.2018. Secondo quanto dichiarato dalla Signora, l’assicurato:

- Guida il furgone per due (2) ore al

giorno;

- Scarica i

contenitori di vernice dal furgone delle consegne per massimo 30 minuti al

giorno;

- Pianifica tragitti e redige rapporti

giornalieri per 30 minuti al giorno;

- Svolge lavori

amministrativi e riceve clienti nel punto vendita per un’ora (1) al giorno.

I contenitori di vernice hanno un peso che

varia da 200 gr fino a 18 Kg. La signora __________ prosegue,

poi, precisando che all’assicurato viene fornito un carrello come ausilio per

il trasporto dei contenitori di vernice e che la fatica fisica dell’assicurato

è ridotta al minimo. A quest’ultima affermazione occorre rispondere che la “fatica

fisica” non costituisce il problema principale dell’assicurato.

Nonostante l’ennesima rettifica da parte

del datore di lavoro e le sue rassicurazioni anche da questa descrizione delle

mansioni svolte dall’assicurato è palese che egli svolge un’attività lavorativa

prevalentemente manuale, guidando un furgone per 2 ore al giorno e

scaricando materiale di peso fino a 18 kg per 30 minuti al giorno. Sia l’una

che l’altra mansione sono attività manuali che comportano un traumatismo

reiterato enormemente più importante di quello che potrebbe derivare

dall’utilizzo di un mouse o della tastiera di un PC, che, di solito,

necessita solo delle dita senza esercitare pressioni tali da ledere i piccoli

vasi superficiali della cute. Quindi, l’utilizzo del mouse e della

tastiera del PC è sovrapponibile a quello della penna per scrivere risultandone

a rigore atraumatico per la cute.

4) Il contatto o meno con agenti chimici

non è indispensabile, anche se efficace, per la comparsa sia della psoriasi che

del fenomeno di Köbner. Il fatto, poi, che il fenomeno di Köbner non sia sempre

legato agli stress meccanici di elevata intensità, come potrebbe accadere con i

lavori pesanti, è riportato in Letteratura. Infatti, sebbene Heinrich

Köbner descrisse la possibilità che traumi fisici potessero indurre le lesioni

caratteristiche della psoriasi in pazienti già affetti dalla malattia,

pubblicando, nel 1876, il caso di un suo paziente che aveva presentato lesioni

psoriasiche in corrispondenza della aree cutanee interessate dal morso di un

cavallo e dallo sfregamento con la sella, oggi è dimostrata la

comparsa del medesimo fenomeno anche in soggetti non sottoposti a traumi

particolarmente importanti e persino in soggetti non affetti da psoriasi

(si veda più avanti). Ma, se da una parte è vero che il fenomeno può

manifestarsi anche per stimoli di lieve entità, dall’altra è ancora più vero

che questo rischio sia maggiore al crescere dello stimolo. Infatti, come si è

più volte ricordato, il fenomeno di Köbner è provocato da qualsiasi stimolo che

sia in grado di ledere i piccoli vasi della parte superficiale della cute.

Ne discende che l’uso di un mouse e di una tastiera di PC non hanno

lo stesso significato dello scarico di merci fino a 18 Kg da un furgone e

nemmeno quello della sua guida per due ore al giorno.

(…).

Attualmente, la definizione di fenomeno di

Koebner è stata estesa a comprendere tutte le lesioni dermatologiche innescate

da un trauma cutaneo (ferite, incisioni, bruciature ma anche da punture di

insetto, esposizione ad agenti irritanti o a radiazioni solari) anche in

pazienti senza alcun precedente.

Per concludere, sebbene il fenomeno di

Köbner possa essere messo in relazione ad uno stimolo anche lieve e non

Considerandi

necessariamente meccanico, è palese che un lavoro manuale come quello

esercitato attualmente dall’assicurato espone ad un rischio maggiore di

comparsa di questo effetto. Ma, si ribadisce a questo proposito, che

l’assicurato, nonostante la sua attività lavorativa prevalentemente manuale

che svolge come riduzione del tempo e non come riduzione del rendimento, non

manifesta più lesioni invalidanti ed è clinicamente stabile dal 2016. Pertanto,

se egli è in grado di svolgere al 50% un’attività manuale di scarico di merci

fino a 18 Kg, giocoforza può presentare una piena capacità lavorativa in

un’attività senza alcun carico, senza stress meccanici efficaci e reiterati e

che, quindi, non determina lesioni dei piccoli vasi della cute.

Per le succitate considerazioni, si confermano

integralmente tutte le prese di posizione del SMR sul caso.” (doc. XVIII/1)

2.3

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160

in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la

Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze

di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti (cfr. anche sentenza 8C_85/2017 del 20 aprile 2018, consid. 4.1).

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;

STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.4

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del medico

SMR, dr. med. __________.

Quest’ultimo

ha infatti attentamente valutato l’intera documentazione medica acquisita

dall’UAI e prodotta dal ricorrente ed ha potuto accertare che l’assicurato è

stato completamente inabile al lavoro nella precedente attività dal 25 gennaio

2013.

al 17 gennaio 2016 ed abile al 50% dal 18 gennaio 2016, intesa come riduzione

del rendimento. Per contro, in attività adeguate, ossia non manuali,

l’insorgente è stato inabile al lavoro in maniera completa dal 25 gennaio 2013

al 20 febbraio 2014, abile al 100% dal 21 febbraio 2014 al 17 gennaio 2016,

abile al 50% dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2017 e completamente abile dal

18.

gennaio 2017 (cfr. pag. 337/410 incarto AI).

A

questo proposito va rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la

documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i

reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio

dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non

è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue

direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri

esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR

2009.

IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,

consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Nel caso di specie il medico

SMR, dr. med. __________, ha diffusamente e ampiamente spiegato i motivi per i

quali, alla luce della voluminosa documentazione medica agli atti, l’insorgente

va considerato ancora abile al lavoro al 50% nella precedente attività e completamente

abile in attività confacenti al suo stato di salute, non manuali, e le

ragioni per le quali l’attività lavorativa attualmente svolta al 50% di

autista-magazziniere non può essere considerata un’attività adatta allo stato

valetudinario del ricorrente.

Le valutazioni del medico SMR

trovano conforto nelle tavole processuali.

L’insorgente è affetto da una

psoriasi, diagnosticata nel corso dell’estate 2013.

Le cure intraprese

inizialmente non hanno dato gli effetti sperati.

Tuttavia già il 21 febbraio

2014.

il medico curante, dr. med. __________, indicava che l’interessato sarebbe

stato abile al lavoro, da subito, al 100% “in lavori di tipo non manuale

senza contatto con sostanze nocive e senza dover esercitare forza con le mani”

(pag. 94/410 incarto AI). Anche il dr. med. __________, FMH dermatologia e

venereologia e primario __________, il 9 gennaio 2015, rilevava che “l’attività

manuale in principio è controindicata, vista la presenza di un effetto Köbner

possibile” e che “una riqualifica professionale in un’attività non

manuale sarebbe auspicabile” (pag. 162/410 incarto AI). In quell’occasione

lo specialista ha pure sottolineato che “il miglioramento della psoriasi è

stato netto fino a una completa remissione a fine dicembre 2014” (pag.

161/410 incarto AI). Tuttavia, ritenuta l’instabilità della remissione, ha

proposto di attendere alcuni mesi prima di verificare la ripresa lavorativa.

Il 23 gennaio 2017 il dr. med.

__________, ha affermato che dal gennaio 2016 l’insorgente ha iniziato una cura

con Cosentyx “che ha portato a poco a poco alla remissione della nota

psoriasi che colpiva in modo invalidante le mani del paziente. Dopo un anno di

cura il paziente non presenta più nessuna lesione cutanea” (pag. 261/410

incarto AI) ed il 12 marzo 2018 ha rilevato che “con questa terapia il

paziente non ha più manifestato lesioni invalidanti di psoriasi ma a tratti

riappaiono lesione all’estremità cefalica, alle mani ed anche ai piedi” (pag.

361-362/410 incarto AI).

Entrambi i medici curanti affermano

di conseguenza che l’interessato potrebbe svolgere un’attività adeguata, di

tipo non manuale. Essi tuttavia ritengono che l’interessato potrebbe

esercitare un’attività confacente solo nella misura del 50%, ossia nella

medesima misura per la quale è impiegato per la __________. Ciò, per “continuare

con le cure topiche” e per “evitare lo stress lavorativo rispettivamente

effetto Koebner con i lavori manuali” (certificato del 12 marzo 2018 del

dr. med. __________, pag. 362 incarto AI).

A questo proposito il dr. med.

__________ sostiene che una rendita AI parziale (al 50%) “è più che

giustificata” (cfr. certificato del 12 marzo 2018 del dr. med. __________:

pag. 361-362/410 incarto AI) e che “tenendo conto della gravità della

psoriasi, attualmente in remissione, suggerisco una rendita AI del 50% affinché

il paziente non si trovi in situazioni stressanti che possano riscatenare la

sua affezione (…)” (certificato del 23 gennaio 2017; pagina 261/410 incarto

AI; cfr. anche certificato del 28 maggio 2018, doc. D). Anche il dr. med. __________

il 24 maggio 2017 è giunto alla medesima conclusione (“l’attività lavorativa

attuale è quasi ideale, ma può essere svolta solo al 50%”, pag. 315 incarto

AI).

Le valutazioni del dr. med. __________

e del dr. med. __________ circa l’adeguatezza dell’attività svolta presso la __________

non possono esse condivise.

Rilevato che tutti i medici

sono concordi nel ritenere che l’interessato potrebbe svolgere un’attività non

manuale, occorre infatti evidenziare che il lavoro presso la __________ non è

confacente allo stato di salute del ricorrente.

L’attività attualmente esercitata

dall’insorgente al 50%, così come descritta da ultimo nelle lettere del 24

maggio 2018 (doc. E) e del 28 settembre 2018 (doc. XVI) dal medesimo datore di

lavoro, non può essere considerata adeguata allo stato valetudinario

dell’assicurato. Essa implica infatti l’utilizzo delle mani, della forza e

della resistenza muscolare ed è di conseguenza paragonabile ad ogni altra

attività lavorativa prettamente manuale, compresa quella esercitata in

precedenza di gessatore.

Il lavoro attualmente esercitato

dall’insorgente, consistente nel “fare l’autista e consegnare secchi di

pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo sostituisce

per le comande e accoglienza clienti per consegna merci” (doc. E,

sottolineatura del redattore), va infatti considerato a tutti gli effetti

un’attività di carattere manuale, comportante un notevole livello di stress: il

ricorrente deve guidare un furgone per circa 2 ore al giorno e per circa 10-30

minuti è impegnato nello scaricare merce, comprendente contenitori di vernice

con un peso che varia tra 200g e 18 Kg (doc. XVI); ciò implica l’utilizzo costante

delle mani e l’applicazione della forza sia nel controllo del volante, che nel

trasporto e sollevamento di carichi. Già solo la circostanza che l’interessato

per circa 2 ore e mezzo al giorno (sulle 4 e mezzo lavorate [doc. XVI]) svolge

un lavoro unicamente manuale esclude dalle attività adeguate quella attualmente

esercitata, senza che sia necessario esaminare le incongruenze nella

descrizione dell’attività da parte del datore di lavoro nelle differenti prese

di posizione (cfr. pag. 300-303/410 incarto AI, doc. E e doc. XVI: basti qui

evidenziare che il 24 maggio 2018 il diretto superiore dell’assicurato ha

affermato che “il suo lavoro è fare l’autista e consegnare secchi di

pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo

sostituisce per le comande e accoglienza clienti per consegna merci” [doc.

E, sottolineatura del redattore] mentre il 28 settembre 2018 il datore di

lavoro indica in circa 2 ore al giorno ogni giorno le attività amministrative

[doc. XVI; inoltro delle informazioni importanti dei clienti al

responsabile territoriale competente durante la preparazione e l’aggiustamento

successivo dei tragitti, lavori amministrativi di carattere generale come presa

in carico di ordini telefonici e verbali dei clienti, ricevimento dei clienti

nel punto di vendita, compilazione delle bolle di consegna e controllo delle

scorte a magazzino, inclusa la registrazione degli ordini successivi]). Tanto più che nel caso concreto l’attività viene svolta al 50% come

riduzione del tempo di lavoro e non come riduzione del rendimento.

Stanti così le cose, inoltre, la

descrizione della professione svolta, contenuta nel referto del 17 agosto 2018

del dr. med. __________ (doc. F: 90% guida del furgone, 10% spostamento e

sollevamento secchi di pittura), non trova completa conferma negli atti

dell’incarto. Del resto, se le percentuali indicate dal curante fossero

corrette, sarebbe ancora più evidente che la professione attualmente esercitata

non è assolutamente adeguata poiché esclusivamente manuale.

Ora, malgrado l’esercizio di

un’attività lavorativa al 50%, di per sé non completamente adatta allo stato

valetudinario del ricorrente, la patologia, grazie all’assunzione del Cosentyx,

è comunque sotto controllo ed in fase di remissione da ormai oltre due anni,

senza alcuna manifestazione dell’effetto Köbner (ossia comparsa, in pazienti

affetti da una determinata patologia dermatologica, in zone di cute sana e in

seguito a traumi di varia natura ed intensità, di lesioni caratteristiche della

dermopatia stessa) di cui ha parlato il dr. med. __________ (cfr. doc. VI/1).

Nessun elemento clinico in

relazione con la psoriasi impedisce pertanto all’interessato di esercitare

un’attività, adeguata, non manuale, al 100% (doc. VI/1), ossia una

professione di tipo amministrativo.

A questo proposito, questo TCA

non può neppure condividere l’opinione del dr. med. __________ secondo il quale

i lavori manuali sono quelli di muratore, gessatore o idraulico, dove le mani

vengono utilizzate con forza ed esposte ad agenti irritativi, ma non quello di

autista, perché, secondo il curante, altrimenti anche il lavoro di segretario,

necessitando di scrivere sulla tastiera, sarebbe da considerare manuale. La

differenza tra un lavoro di tipo amministrativo e quello svolto dall’insorgente

è palese. L’attività di autista magazziniere così come descritta dal datore di

lavoro, conformemente a quanto rilevato dal medico SMR (doc. XVIII/1), comporta

un utilizzo continuo delle mani, con un traumatismo reiterato enormemente più

importante rispetto a quello che potrebbe derivare dall’utilizzo di una tastiera

del computer, paragonabile all’utilizzo di una penna, che di principio

necessita solo delle dita, senza esercitare pressioni tali da ledere i piccoli

vasi superficiali della cute. Inoltre, come stabilito correttamente dal dr.

med. __________ con riferimento all’attuale letteratura (doc. XVIII/1), l’attività

svolta al 50% espone il ricorrente in maniera maggiore al fenomeno di Köbner

rispetto ad un’attività amministrativa. Comunque, malgrado lo svolgimento di

un’attività prettamente manuale non manifesta lesioni invalidanti ed è

clinicamente stabile dal 2016. Per cui, se può svolgere l’attuale attività al

50% a maggior ragione può presentare una capacità lavorativa completa in

attività senza alcun carico, senta stress meccanici reiterati e che quindi non

determina lesioni dei piccoli vasi della cute (doc. XVIII/1).

Infine, non può neppure essere

accolta la censura del ricorrente secondo cui l’UAI, accogliendo la richiesta

di formazione presso la __________, con pagamento delle relative indennità

giornaliere e di rimborsi spese dapprima e dei contributi sociali al datore di

lavoro in seguito, andrebbe “contra factum proprium” negando ora che

tale attività risulta confacente al suo stato di salute.

Dalle tavole processuali

emerge che nell’ambito dell’aiuto al collocamento l’insorgente ha reperito un

datore di lavoro interessato alla sua assunzione (pag. 199/410 incarto AI).

Le parti (UAI, assicurato e

datore di lavoro) hanno sottoscritto la convenzione per un lavoro a titolo di

prova l’11 febbraio 2016 pag. 201/410 incarto AI). Scopo del lavoro era quello

di “riprendere un’attività lavorativa e i rispettivi ritmi”, “valutare

la tenuta psico-fisica nella nuova attività” e “conoscere il nuovo DL e

il rispettivo posto”. L’insorgente è stato assunto quale autista alle

consegne e quale magazziniere. L’occupazione è stata inizialmente pattuita per

un periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2016 (pag. 199/410 e pag. 206/410 incarto

AI).

È vero che questa attività era

stata ritenuta adeguata allo stato di salute dell’assicurato da parte

consulente in integrazione (cfr. pag. 208/410 incarto AI).

Tuttavia già il 14 marzo 2016

il dr. med. __________, pur rilevando che dopo una settimana di lavoro la

psoriasi non era peggiorata, ha evidenziato come “vista la dermatosi, con un

importante effetto Koebner, non dovrebbe lavorare più del 50% onde

evitare recidive” (pag. 271/410 incarto AI, sottolineatura ). Il 20 aprile

2016.

il medico SMR, dr. med. __________, preso atto dell’inizio della cura con

Cosentyx ha ritenuto “per cautela, seguire l’efficacia dell’attuale farmaco

(…) nei prossimi mesi per potermi esprimere correttamente” ed ha chiesto

di aggiornare la documentazione medica nel corso del mese di luglio 2016 (pag.

220/410 incarto AI).

Certo, il 18 luglio 2016 l’UAI,

il ricorrente ed il datore di lavoro hanno ancora sottoscritto un accordo con

versamento di un assegno d’introduzione dal 1° giugno 2016 al 27 novembre 2016,

per un “tasso di occupazione” del 50%, precisando, quale tipo di

attività esigibile, quella di “autista fattorino” e “gestione

magazzino” e quale capacità lavorativa: “100%” (pag. 225/410 incarto

AI). Quale attività presso l’azienda figura: “conoscere tutti i prodotti

offerti dall’azienda” e “gestire i clienti e il magazzino” (pag.

225/410 incarto AI).

Tuttavia, come visto, sia il

dr. med. __________ che il dr. med. __________, hanno affermato che l’attività

svolta presso la __________ può essere esercitata solo al 50% e non al 100%

(pag. 261/410 315/410 incarto AI). Essa pertanto, anche alla luce delle

mansioni effettivamente svolte dall’interessato, ossia autista e consegna di

secchi di pittura (doc. E e doc. XVI), in luogo di “conoscere tutti i

prodotti offerti dall’azienda” e “gestire i clienti e il magazzino”

(pag. 225/410 incarto AI), contrariamente a quanto poteva essere ritenuto

inizialmente, si è poi rilevata non essere idonea allo stato valetudinario del

ricorrente come lo è invece un’attività amministrativa.

Ne segue che

all’amministrazione non può ora essere rimproverato di aver agito “contra

factum proprio”.

Alla luce di quanto sopra, in

applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;

126.

V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale

deve fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione secondo cui

l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro nella precedente attività

dal 25 gennaio 2013 al 17 gennaio 2016 ed abile al 50% dal 18 gennaio 2016,

intesa come riduzione del rendimento. Per contro, in attività adeguate, ossia non

manuali, l’insorgente è stato inabile al lavoro in maniera completa dal 25

gennaio 2013 al 20 febbraio 2014, abile al 100% dal 21 febbraio 2014 al 17

gennaio 2016, abile al 50% dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2017 e

completamente abile dal 18 gennaio 2017 (cfr. pag. 337/410 incarto AI).

Va

ora esaminato se l’UAI ha calcolato correttamente il grado d’invalidità.

2.5

Come emerge dalla sentenza

9C_710/2016 del 18 aprile 2017, al consid. 4.2, per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta

invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze

personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile

e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno alla salute,

se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2

pag. 30; 135 V 58 consid. 3.1 pag.

59.

con riferimenti). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la

normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi

che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più

elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100.

consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Tuttavia, in circostanze

particolari, ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici

risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita

dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimenti).

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2)

In tale contesto, il Tribunale

federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi

pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate

nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006

consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003

consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986

pag. 434 seg.).

Va in primo luogo evidenziato

che la circostanza secondo cui con la decisione del 15 gennaio 2015 l’UAI aveva

posto l’insorgente al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2014 al 31

maggio 2014, calcolando il grado d’invalidità sulla base del salario da ultimo

conseguito quale gessatore presso la ditta del fratello, non è di per sé

vincolante (fr. 52'602; cfr. pag. 87/410 e 173/410 incarto AI).

Infatti,

nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, al consid. 4.1 il

TF ha rammentato che, conformemente alla giurisprudenza, “se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati

a tal punto da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere

stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1

pag. 13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14

febbraio 2017 consid. 6.2). Ne consegue che il reddito da valido del ricorrente

deve essere stabilito senza riferimento al calcolo effettuato in precedenza.”

In

concreto, dagli atti emerge che l’insorgente, nato nel 1979 ed entrato in

Svizzera nel 1994, terminata la terza media in Italia, ha svolto a __________ il

tirocinio di verniciatore di carrozzeria dal 1994 al 1998 (pag. 39/410 incarto

AI) e dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2003 ha esercitato l’attività di

manovale non qualificato presso la __________ (pag. 7-8/410 e 16/410 incarto

AI), per un salario, nel 2001, di fr. 47’126 (pag. 17/410 incarto AI). Nel

2003, a causa di una dermatosi-psoriasi delle mani con sensibilizzazione

spiccata al cromo, sostanza contenuta nel cemento (pag. 22/410 incarto AI,

certificato del 4 luglio 2003 del dr. med. __________; cfr. anche pag. 119/189

incarto AI), ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (pag. 11/410 incarto

AI) e dell’assicurazione contro gli infortuni.

Con

decisione del 12 maggio 2003 la __________ ha dichiarato l’insorgente “inidoneo

a tutti i lavori a contatto con cemento, composti del cromo e con cobalto e

suoi composti (…) Ciò significa che non può più svolgere detti lavori

nemmeno in altre imprese” (pag. 14/189 incarto assicuratore infortuni). Il

14.

maggio 2003 è poi stato messo al beneficio, con effetto dal 1° maggio 2003,

di un’indennità giornaliera per cambiamento di occupazione, esaurita nel corso

del 2007 (pag. 7/189 incarto assicuratore infortuni; cfr. anche pag. 54/410

incarto AI).

Il

26.

marzo 2004 il medico SMR, dr. med. __________, aveva stabilito che

l’insorgente era completamente inabile nell’attività di manovale edile, mentre era

completamente abile nelle attività che non comportano i contatti con le

sostanze sopra citate (pag. 33/410 incarto AI). La consulente IP, il 3 febbraio

2005, dopo aver discusso con la Dr.ssa __________ della __________, ha rilevato

come l’insorgente è idoneo per attività essenzialmente pulite e secche, ad

esempio nel settore della vendita o del commercio o nei settori non qualificati

di sorveglianza e magazzino (pag. 38/410 incarto AI). L’UAI ha calcolato un

grado d’invalidità dell’8% e non ha assegnato alcuna prestazione (pag. 42/410

incarto AI).

Non

riuscendo a trovare alcuna occupazione, il 1° aprile 2008 il ricorrente ha

iniziato a lavorare quale gessatore alle dipendenze dell’impresa di gessatura __________,

che contava due dipendenti, il ricorrente stesso e suo fratello (pag. 177/189

incarto assicuratore infortuni). Dal verbale di colloquio del 29 maggio 2013

presso la __________ emerge che “purtroppo c’è ancora un contatto con i

materiali che causano le allergie, seppure in forma” minore e che “sono

stato informato dalla __________ che non potrò richiedere nuove prestazioni per

queste problematiche” (pag. 177/189 incarto assicuratore infortuni).

L’UAI,

per calcolare il grado d’invalidità ha utilizzato, quale reddito da valido,

quello percepito da ultimo dal ricorrente quale gessatore, ossia fr. 52'602,

aggiornato al 2016.

Il

ricorrente chiede di far capo al salario di fr. 61'100 che conseguirebbe presso

la __________ lavorando al 100% o l’importo di fr. 64'896 che corrisponde al

minimo salariale previsto dal contratto collettivo di lavoro per i gessatori,

stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valido in Ticino nel

2016, poiché senza il danno alla salute l’interessato avrebbe continuato a

lavorare presso la ditta del fratello quale manovale.

Nel

caso di specie va d’acchito esclusa la possibilità di utilizzare il salario

attualmente percepito, poiché, come visto, l’attività svolta presso la __________

non è confacente allo stato di salute dell’interessato ed in ogni caso si

tratta di un reddito conseguito in un’attività iniziata dopo l’insorgere del

danno alla salute. Non può neppure essere fatto riferimento al contratto

collettivo di lavoro, considerato come, in tale contesto, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari

medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni

fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto

2006.

consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno

2003.

consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC

1986.

pag. 434 seg.).

Rimane

pertanto da esaminare se va preso in considerazione quale salario da valido

quello evinto dai dati statistici risultanti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di

statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimenti), e ciò nella professione svolta, fino al 2003, di

manovale.

In

concreto, come visto, l’insorgente, già nel 2004, era stato considerato inabile

al lavoro quale manovale edile (pag. 33/410 incarto AI) e la consulente IP, concordando

con la dr.ssa __________, medico della __________, ha stabilito che l’interessato

era idoneo unicamente per attività essenzialmente pulite e secche, ad esempio

nel settore della vendita o del commercio o nei settori non qualificati di

sorveglianza e magazzino (pag. 38/410 incarto AI). Tant’è che la __________,

con decisione del 12 maggio 2003 lo ha dichiarato “inidoneo a tutti i lavori

a contatto con cemento, composti del cromo e con cobalto e suoi composti (…)

Ciò significa che non può più svolgere detti lavori nemmeno in altre imprese”

(pag. 14/189 incarto assicuratore infortuni) e gli ha assegnato indennità

giornaliere per cambio di professione. Nell’ambito dell’attività di gessatore è

poi emerso che “purtroppo c’è ancora un contatto con i materiali che causano

le allergie, seppure in forma” minore (pag. 177/189 incarto assicuratore

infortuni).

Sennonché,

è lo stesso insorgente che ha deciso, malgrado il danno alla salute, al termine

del periodo di quattro anni durante i quali la __________ gli ha versato le

indennità per cambio di professione, di iniziare l’attività di gessatore senza

qualifica presso la ditta individuale del proprio fratello, accontentandosi del

salario di fr. 49'072,75 nel 2011 e di fr. 52'602,25 nel 2012. Questo importo,

come si evince dal questionario per il datore di lavoro del 31 gennaio 2014,

corrisponde del resto “all’effettivo rendimento della persona assicurata”

(pag. 88/410 incarto AI). Inoltre, nel corso della visita del medico SMR del 23

maggio 2014, lo stesso insorgente ha rilevato che nel 2003, quando lavorava

come manovale edile sono apparse le lesioni cutanee infiammatorie al palmo

delle mani, ma che “in seguito la situazione sarebbe rimasta calma fino al

maggio del 2013” (pag. 124/410 incarto AI).

Ne

segue che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido

nelle assicurazioni sociali, il ricorrente, tenuto conto delle sue capacità

professionali e delle circostanze personali, avrebbe continuato a lavorare

quale gessatore presso la ditta del fratello se non fosse insorto il danno alla

salute.

È

pertanto a giusta ragione che l’UAI ha preso in considerazione quale reddito da

valido il salario da ultimo conseguito nel 2012, pari a fr. 52'602, aggiornato

nel 2016, a fr. 53'962. Nel 2017 tale reddito va aumentato a fr. 54'178 (+

0,4%, cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali – variazione

percentuale rispetto all’anno precedente).

2.6

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Nel

caso di specie, come più volte evidenziato, l’attività svolta dall’insorgente

al 50% presso la __________ non è un’attività adatta ed adeguata al suo stato

di salute. Il salario conseguito nell’ambito di tale professione non può di

conseguenza essere preso quale reddito da invalido. Il ricorrente sfrutta

infatti meglio la sua capacità lavorativa in attività non manuali e

semplici. Occorre pertanto far capo ai dati statistici.

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level

(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore

privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47

segg.), corrisponde ad un importo

di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Accertato

che l’orario medio di lavoro settimanale è rimasto invariato, nel 2016 e 2017,

a 41.7 ore (cfr. la tabella “Durée normale

du travail dans les entreprises selon la division économique”), adattando

all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016, si ottiene un

salario di fr. 67'032.65 (fr. 66'453.12 : 103.2 x 104.1; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei

salari nominali, Uomini, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2),

fino al 2017 di fr. 67'354.60 (67'032.65 : 104.1 x 104.6).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente

a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non

riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene

operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI non ha proceduto ad alcuna riduzione, mentre l’interessato ne

chiede una del 10% per il fattore “attività leggera”, non potendo

svolgere lavori pesanti che implichino l’uso della forza e della pressione

sulle mani.

Questo

Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.2

e DTF 132 V 393 consid. 3.3), non ha alcun motivo per modificare la

decisione dell’UAI.

Infatti,

i periodi di incapacità di lavoro al 50% in attività adeguata, sono dovuti ad

una riduzione di rendimento e non ad una riduzione del tempo di lavoro. Una

riduzione per attività a tempo parziale non è pertanto giustificata (fra le

tante cfr. STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).

Inoltre,

dal rapporto finale del medico SMR del 5 dicembre 2017 risulta che non vi è nessuna

limitazione per quanto concerne i pesi, non è necessaria un’alternanza della

postura e non vi è una difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Inoltre

l’interessato non ha bisogno di pause supplementari (cfr. pag. 337/410 incarto

AI, cfr. anche rapporto del consulente in integrazione professionale del 17

gennaio 2018, pag. 341/410 incarto AI). Unica limitazione è quella di poter

svolgere unicamente lavori non manuali (pag. 338/410 incarto AI).

Ciò,

come rettamente stabilito dall’UAI, non giustifica alcuna riduzione

supplementare.

Per

cui, nel 2016, ritenuta un’incapacità lavorativa del 50%, il reddito da

invalido si attesta a fr. 33'516.325 (67'032.65 : 2).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 53'962 con quello

da invalido di fr. 33'516.325, si ottiene un grado d’invalidità del 37,88%, arrotondato,

conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, al 38%, che non dà diritto ad

alcuna rendita.

Nel

2017, in seguito al miglioramento dello stato di salute, con una capacità

lavorativa del 100%, il salario da valido di fr. 54'178, raffrontato al salario

da invalido di fr. 67'354.60, dà un grado

d’invalidità dello 0%.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va confermata mentre

il ricorso va respinto.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese, per fr. 500.--, vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti