32.2018.94
Richiesta di una rendita AI respinta perché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%
6 maggio 2019Italiano71 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.94
cs
Lugano
6 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1979, dal 2008
al 2013 gessatore senza qualifica (manovale) presso la ditta individuale di suo
fratello __________, il 20 gennaio 2014 ha inoltrato una domanda di prestazioni
AI per adulti (pag. 77/410 incarto AI).
1.2. Dopo aver esperito gli
accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 3 aprile 2015 l’UAI ha
riconosciuto a RI 1 una rendita intera dal 1° gennaio 2014 al 31 maggio 2014
(pag. 181/410 e 191/410 incarto AI).
1.3. In seguito a misure
intraprese nell’ambito dell’aiuto al collocamento, dal 1° giugno 2016, dopo un
periodo d’introduzione dal 1° marzo 2016 al 31 maggio 2016, RI 1 lavora nella
misura del 50% presso la __________ quale autista-magazziniere (pag. 198/410 e
seguenti incarto AI).
1.4. Il 20 febbraio 2017 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che il dr. med. __________, primario
di dermatologia presso l’__________, ha chiesto all’UAI di riconoscergli una
mezza rendita (pag. 261/410 e pag. 283/410 incarto AI).
1.5. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, con progetto di decisione del 28 febbraio 2018 (pag.
342/410 incarto AI), sostanzialmente confermato dalla decisione del 4 maggio
2018 (pag. 376/410 incarto AI), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni,
calcolando un grado d’invalidità del 38% dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2017
e dello 0% dal 18 gennaio 2017.
1.6. RI 1, rappresentato dalla MLaw
__________, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone
l’annullamento e domandano che gli sia riconosciuta almeno mezza rendita (doc.
I). Riassunta la fattispecie, il ricorrente, che richiama l’intero incarto AI,
contesta sia le conclusioni mediche che economiche.
L’assicurato sostiene di
essere completamente incapace al lavoro nella sua attività abituale di
gessatore, poiché non può più esercitare lavori manuali, mentre in attività
adeguate rileva di essere capace solo al 50% e non al 100% come ritiene invece
il medico SMR, che non si sarebbe mai confrontato con i pareri del dr. med. __________,
primario di dermatologia presso l’__________, FMH dermatologia e venereologia, e
che ha visitato l’insorgente l’ultima volta nel maggio 2014, quando, del resto,
aveva stabilito che l’insorgente non deve usare le mani con forza in maniera
ripetuta e continua e non deve mettere a contatto le mani con sostanze
irritanti.
L’insorgente contesta
inoltre le conclusioni dell’UAI secondo cui l’attuale impiego presso la __________
sarebbe inadeguato, ritenuto che la medesima amministrazione aveva ritenuto
conforme tale attività in data 25 febbraio 2016 e 20 luglio 2016 ed aveva
versato indennità giornaliere e rimborso spese dal 1° marzo 2016 al 31 maggio
2016 e contributi al datore di lavoro per il periodo di introduzione dal 1°
giugno 2016 al 30 novembre 2016. L’attività di autista al 50% presso la
predetta società si concilia di conseguenza con il suo stato di salute.
Circa l’aspetto economico,
il ricorrente ritiene che quale reddito da valido occorra prendere il salario
che conseguirebbe presso la __________ lavorando al 100% (fr. 61'100), oppure
quello di fr. 64'896 che corrisponde al minimo salariale previsto dal contratto
collettivo di lavoro per i gessatori, stuccatori, montatori a secco,
plafonatori e intonacatori valido in Ticino nel 2016. Quale reddito da invalido
va preso in considerazione il salario, al 50%, conseguito per il lavoro svolto presso
la __________. Se si volesse prendere in considerazione il reddito evinto dalla
Tabella TA1, andrebbe ancora effettuata una deduzione del 10% per attività
leggera.
1.7. Con risposta del 6 luglio
2018, cui ha allegato l’annotazione del 3 luglio 2018 di 9 pagine del medico
SMR, dr. med. __________ e l’intero incarto AI, l’amministrazione ha proposto
la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno
riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.8. Con duplica del 22 agosto
2018, cui ha allegato una presa di posizione del 17 agosto 2018 del dr. med. __________,
l’insorgente ha ribadito la sua posizione, contestando che l’attività presso la
__________ non sarebbe adeguata (doc. VIII).
1.9. Il 6 settembre 2018 l’UAI ha
nuovamente chiesto di respingere il ricorso, allegando l’annotazione del 3
settembre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. X/1).
1.10. In data 1° ottobre 2018, il
ricorrente ha contestato le valutazioni del medico SMR, rilevando che il
decorso della sua patologia è sempre stato altalenante e solo con l’assunzione
del farmaco Cosentyx dal 2016 è stata tenuta sotto controllo, ciò che gli ha
permesso di conservare una capacità lavorativa del 50%. Inoltre l’UAI ha negato
una riqualifica professionale in ambito amministrativo, avallando la
reintegrazione presso la __________ al 50%. L’amministrazione non può ora “venire
contra factum proprium” e sostenere che tale attività non è adeguata.
L’interessato contesta pure l’interpretazione dell’UAI circa il formulario
compilato dalla __________ il 17 maggio 2017 (doc. XIV).
1.11. Con scritto 28 settembre 2018,
pervenuto al TCA l’8 ottobre 2018, la __________ si è rivolta al Tribunale,
rettificando il contenuto dello scritto del 17 maggio 2017 presente
nell’incarto AI (doc. XVI).
1.12. Il 16 ottobre 2018 l’UAI ha
prodotto una nota del 5 ottobre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc.
XVIII/1), ed ha ribadito le sue precedenti prese di posizione, mentre il 18
ottobre 2018 il ricorrente ha confermato le sue richieste (doc. XX).
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. In
concreto, il 27 febbraio 2017, il medico SMR, dr. med. __________, preso atto
dell’intera documentazione medica, posta la diagnosi di psoriasi alle mani e ai
piedi attualmente in remissione completa dopo terapia con Cosentyx dal 18
gennaio 2016, ha stabilito che l’insorgente è stato completamente inabile al
lavoro dal 25 gennaio 2013 al 17 gennaio 2016, mentre dal 18 gennaio 2016 è
abile al lavoro al 50% nella precedente attività di verniciatore ed in
qualsiasi attività lavorativa. Dal 18 gennaio 2017 è abile al 100% in attività
adeguata (pag. 292-293/410 incarto AI). Il 5 dicembre 2017, dopo ulteriori
accertamenti, il medico SMR ha rettificato il rapporto finale, indicando che
dal 21 febbraio 2014 al 17 gennaio 2016 l’interessato era completamente abile
al lavoro in attività leggera (pag. 332/410 e 337/410 incarto AI). Egli ha
rilevato che in un’attività non manuale la capacità lavorativa dell’assicurato
è completa.
Il
24 maggio 2017 il medico curante, dr. med. __________, ha sottolineato che
l’attività svolta presso la __________ è quasi ideale ma può essere esercitata
solo al 50% (pag. 315/410 incarto AI). Da parte sua il dr. med. __________, FMH
dermatologia e venereologia e primario __________, ha rilevato che nessuna cura
è stata efficace con l’eccezione del Cosentyx da inizio 2016 ed ha precisato
che può esercitare l’attività di magazziniere al 50%, mentre qualsiasi altra attività
è improponibile (pag. 321/410 incarto AI).
Nelle
more amministrative l’insorgente ha prodotto un referto del 12 marzo 2018 del
dr. med. __________, che ha affermato:
" (…) Riassumendo
brevemente la sua storia clinica: mi ha consultato per la prima volta in data
03.09.2013 per una psoriasi delle mani, diagnosi confermata tramite biopsia
cutanea.
(…)
Dal gennaio 2016, visto che la psoriasi
alle mani ed a tratti anche all’estremità cefalica ed ai piedi non dava segni
di remissione ed invalidava gravemente il paziente, decidiamo di iniziare una
cura Cosentyx 300 mg s.c. alla settimana. Questa cura viene eseguita
costantemente ogni mese da quella data. Con questa terapia il paziente non ha
più manifestato lesioni invalidanti di psoriasi ma a tratti riappaiono lesioni
all’estremità cefalica, alle mani ed anche ai piedi, che il paziente cura
sempre con derivati della Vitamina D e corticosteroidi topici.
A mio avviso il paziente necessita di una
cura sistemica per la sua psoriasi, visto che già con uno dei prodotti più
potenti ed efficaci (Cosentyx) la psoriasi non è in completa remissione.
Attualmente il paziente lavora quale magazziniere al 50%. Questo gli permette
anche di continuare con le cure topiche e di evitare lo stress lavorativo
rispettivamente effetto Koebner con i lavori manuali. A mio avviso una rendita AI
parziale per questa affezione dermatologica, che non da ancora segni di una
remissione completa, è più che giustificata.” (pag. 361-362/410)
Con annotazione del 23
aprile 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sulle
osservazioni, in sede amministrativa, del ricorrente, affermando:
" (…) L’assicurato
viene diagnosticato con psoriasi nell’estate 2013 con attestazione di IL 100%
come muratore a partire da 03.09.2013 e continua.
Il collega __________, con certificato del
19.12.2013, conferma che l’assicurato è in sua cura dal 03.09.2013 per una
psoriasi alle mani e, a partire dall’ottobre successivo, anche dei piedi.
(…).
Il Dr. med. __________, nel suo rapporto
(formulario AI) del 21.02.2014, afferma che l’assicurato è da ritenersi completamente
inabile nell’ultima professione esercitata, mentre lo ritiene completamente
abile da subito in un’attività adeguata al suo stato di salute, ossia in
lavori di tipo non manuale, senza contatto con sostanze nocive e senza
dover esercitare forza con le mani, rimandando al collega __________
per migliori informazioni.
Nel suo rapporto del 31.03.2014, il collega
__________ afferma che la psoriasi alle mani è stabile con solo poche lesioni
fra i pollici e alla base delle dita. Inoltre, malgrado la nausea, la cefalea,
le mialgie e i dolori non meglio definiti alle cosce riferiti dall’assicurato,
gli esami di laboratorio non avevano mai mostrato anomalie, a parte una lieve
diminuzione dell’acido folico. (…) Il collega poi affermava che l’attività
abituale dell’assicurato non sarebbe stata ripristinabile nel momento in cui si
fosse manifestato “l’effetto Koebner”.
Il fenomeno di Koebner, noto
anche come isomorfismo reattivo, consiste nell’induzione della chiazza
psoriasica nelle sedi soggette ad uno stimolo meccanico prolungato. Tuttavia, è
stato dimostrato che il fenomeno di Koebner è provocato da qualsiasi stimolo
che sia in grado di ledere i piccoli vasi della parte superficiale della cute. Quindi,
anche stimoli di natura infettiva, allergica, immunologica e parassitaria.
(…).
Nel successivo rapporto del 09.01.2015, il
collega __________ scrive che il miglioramento della psoriasi è stato netto
fino ad una completa remissione a fine dicembre 2014. Alla visita
attuale, la psoriasi era sempre quasi in remissione, pur non riuscendo ad
ottenere una remissione stabile per almeno un mese a causa di fattori
esterni, cioè intercorrenti infezioni virali delle vie aeree. Pertanto,
il collega, propone di attendere sei mesi per verificare la ripresa lavorativa.
Il collega, infine, paventando ancora un possibile effetto Koebner, auspica una
riqualifica professionale in un’attività non manuale. Ora, un
lavoro d’ufficio, senza alcun contatto con sostanze irritanti, senza
l’assunzione di posizioni inergonomiche del corpo, senza il sollevamento e
trasporto di carichi, senza l’esposizione a stress ambientali, è un esempio
di attività lavorativa non manuale che l’assicurato può esercitare senza
alcuna limitazione.
Alla visita del 13.02.2015, il collega __________,
la patologia era in netto miglioramento ma non ancora in remissione con qualche
lesione eritemato-squamosa.
Nel rapporto del collega __________ del
14.03.2016, si legge che l’assicurato ha iniziato la cura con Cosentyx il
18.01.2016 e che dopo sei punture le lesioni psoriasiche alle mani sono quasi
in remissione, come pure ai piedi e anche all’estremità cefalica. Nello stesso
rapporto si legge che l’assicurato ha iniziato un lavoro al 50% come
autista-magazziniere presso __________ della sede di __________ e malgrado
una settimana di lavoro la psoriasi non era peggiorata. Il collega
afferma poi che con questo farmaco la malattia è sotto controllo.
Nel suo rapporto del 23.01.2017, il collega
__________ afferma che dopo un anno di cura il paziente non presenta più
nessuna lesione cutanea. Tuttavia, il collega afferma anche che
l’assicurato, non può lavorare più del 50% ad evitare situazioni stressanti che
possono riscatenare la sua affezione e addirittura suggerisce (come fosse una
terapia o qualunque altra prescrizione medica) una rendita AI del 50%. A questo
proposito, si ricorda che la rendita AI non è e non può essere in nessun caso
una prescrizione medica.
Nel rapporto medico (formulario AI) del dr.
med. __________ del 25.04.2017, il collega scrive che dopo l’inizio della
terapia in gennaio 2016 con Cosentyx, vi è stato un miglioramento della
psoriasi a livello delle mani, e che l’attività lavorativa attuale è “quasi
ideale” (ma non può essere considerata adeguata da parte nostra, come vedremo)
ma può esser svolta unicamente al 50%.
Nel nostro intendimento (si veda RAF SMR
del 05.12.2017), lo stesso, peraltro, espresso dal Dr. med. __________ il
21.02.2014 e dal Dr. med. __________ il 09.01.2015, l’attività adeguata è di
tipo non manuale e senza esercitare forza con le mani, mentre
l’attività di autista-magazziniere comporta necessariamente l’utilizzo delle
mani e l’applicazione di forza sia nel controllo del volante, sia nel trasporto
e sollevamento di carichi, per cui una simile attività non può essere ritenuta
adeguata. Si conferma, pertanto, che nell’attività di autista-magazziniere,
attività di tipo manuale, l’assicurato è abile nella misura del
50%, mentre in un’attività di tipo non manuale, come può essere
ad esempio un lavoro di tipo amministrativo, l’assicurato è pienamente
abile.
Nel suo rapporto del 12.03.2018, il collega
__________ scrive che con la terapia a base di Cosentyx da Gennaio 2016, l’assicurato
non ha più manifestato lesioni invalidanti.
Più avanti nel medesimo rapporto, il
collega scrive che il lavoro di magazziniere al 50% “gli permette di
continuare le cure topiche e di evitare lo stress lavorativo rispettivamente
effetto Koebner con i lavori manuali”.
Fatti
I colleghi curanti, come abbiamo avuto modo
di vedere nel presente ragguaglio, non hanno fatto altro che verificare la
risposta ai farmaci da parte della malattia nel senso di un miglioramento, poi
di un peggioramento dovuto a cause esterne (infezioni virali), poi riportando
la sintomatologia riferita dall’assicurato come eventuale effetto collaterale del
Methotrexate, quindi virando verso un nuovo farmaco con successiva brillante
risposta terapeutica caratterizzata da assenza di lesioni invalidanti a livello
delle mani da Gennaio 2016.
Ne concludo che la valutazione del caso a
parte mia è sempre stata coerente sia dal punto di visto eminentemente medico
che nei confronti di quanto gli stessi colleghi curanti hanno affermato nel
decorso della malattia stessa, con particolare riferimento ai seguenti
rapporti:
- Rapporto medico
Dr. med. __________ del 21.02.2014 nel quale il collega ritiene l’assicurato
completamente abile da subito in un’attività adeguata, ossia un’attività di
tipo non manuale, come abbiamo più sopra descritto, senza
contatto con sostanze nocive e senza dover esercitare forza con le mani.
- Rapporto medico
del Dr. med. __________ del 09.01.2015 nel quale il collega auspica una
riqualifica professionale in un’attività non manuale;
- Rapporto medico
del Dr. med. __________ del 14.03.2016 dove il collega scrive che l’assicurato
ha iniziato un lavoro al 50% come autista-magazziniere presso __________ della
sede di __________ e malgrado una settimana di lavoro la psoriasi non era
peggiorata. Si fa notare che la psoriasi non era peggiorata pur
trattandosi di un’attività di tipo manuale. Il collega affermava
poi che con questo farmaco la malattia è sotto controllo;
- Rapporto medico
del Dr. __________ del 23.01.2017 dove il collega afferma che dopo un anno di
cura il paziente non presenta più nessuna lesione cutanea;
- Rapporto medico
del Dr. med. __________ del 12.03.2018 nel quale il collega afferma che
l’assicurato non ha più manifestato lesioni invalidanti da gennaio 2016.”
(doc. 373-375/410)
Con certificato del 28
maggio 2018 il dr. med. __________, ha affermato:
" (…) Confermo
che il paziente in epigrafe soffre di una psoriasi invalidante dall’estate
2013, prevalentemente alle mani, ma anche ai piedi e all’estremità cefalica.
Cure locali, fototerapia, retinoidi di sintesi sistemici, Methotrexate,
Etanercept, Apremilast, non hanno mai portato la dermatosi in remissione o
migliorato sostanzialmente la qualità di vita del paziente. Ciò l’ha reso
invalido all’abituale lavoro di gessatore. Abbiamo perciò iniziato una cura con
secunkinumab (Cosentyx) un anti-IL1, che ha portato la psoriasi ad una
soddisfacente remissione. Ciò gli ha permesso di iniziare un’attività a tempo
parziale quale autista e magazziniere (50% di attività lavorativa giornaliera).
Il farmaco permette la psoriasi di rimanere
in una remissione, sebbene non completa. Il paziente a tratti rimanifesta
lesioni sui tegumenti, che tratta con corticosteroidi topici associati a
derivati della vitamina D.
Questo farmaco potente, agisce sul sistema
immunitario del paziente. Il Sig. RI 1 in questi anni ha avuto spesso infetti
virali, che si sono prolungati per settimane e mesi, probabilmente a causa
anche di questa terapia.
La terapia lo rende abile parzialmente al
lavoro, ma presenta anche i suoi effetti secondari sull’attività fisica del
paziente, per questo la sua capacità lavorativa è soltanto del 50%.
Credo che sia giustificato che il paziente
possa beneficiare di una rendita invalidità al 50% per la sua malattia
dermatologica.” (doc. D)
Il 24 maggio 2018 il
responsabile Regione Ticino e Grigioni della __________ ha dichiarato che:
" (…) vi
confermiamo che il signor RI 1 è nostro dipendente dal 01.06.2016 in qualità
d’autista.
Il suo lavoro è fare l’autista e consegnare
secchi di pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo
sostituisce per le comande e accoglienza clienti per consegna merce.
Il peso massimo di un secchio di pittura è
di 18 kg, il signor RI 1 scarica e carica i secchi di pittura dal furgone per
metterli sul carrello e consegnarli, non porta quindi secchi a mano.
Questo è quello che fa il signor RI 1 per
la nostra ditta nella misura del 50%.” (doc. E)
Con annotazione, di 9
pagine, del 3 luglio 2018, il medico SMR, dr. med. __________, si è
diffusamente ed ampiamente espresso in merito al ricorso dell’assicurato, rilevando:
" (…) In
questa occasione si riafferma, e lo si farà ad immensum qualora fosse
necessario, che l’attività di autista-magazziniere non è da
ritenersi un’attività adeguata allo stato di salute dell’assicurato, piuttosto
trattasi ancora di un’attività lavorativa manuale comparabile ad
ogni altra attività lavorativa manuale, quindi all’attività di gessatore, tanto
più per il fatto che l’assicurato la svolge dal 01.06.2016 continuativamente al
50% come riduzione dell’orario e non come riduzione del rendimento.
Si desidera in ogni caso ricordare che la
possibilità di riprendere l’attività propria di gessatore non era stata esclusa
da parte dello specialista dermatologo già all’epoca della valutazione
clinico-funzionale del collega SMR Dr. med. __________ del 23.05.2014, quindi
ben prima della fase di remissione completa della malattia del Gennaio 2017.
(…).
Si è detto che l’assicurato svolge già
un’attività lavorativa di tipo manuale dal 01.06.2016 come riduzione
dell’orario di lavoro e non come riduzione del rendimento: questo va
addirittura a superare e migliorare quanto da me attestato nel rapporto finale
SMR del 03.01.2018, dove a seguito di valutazione medico-teorica, avevo stimato
una riduzione del rendimento del 50% in attività abituale e non una pari
riduzione dell’orario di lavoro. Da ciò discende (…) che non ho mai affermato
che l’assicurato non può svolgere lavori manuali, tanto più per il fatto di non
essermi mai espresso per una prognosi lavorativa infausta o sfavorevole ma
soltanto incerta, come si può chiaramente leggere nel succitato rapporto
finale SMR del 03.01.2018.
(…).
A fronte di una situazione clinica di quasi
remissione, di una ripresa lavorativa al 50% in attività di tipo manuale
sovrapponibile (come si vedrà più avanti) per impegno fisico a quella di
gessatore, nonché dell’affermazione dello specialista dermatologo secondo cui
la malattia è sotto controllo, l’esigibilità lavorativa in attività abituale al
50% si spiega da sola.
(…).
Ora, a parte il fatto che quanto affermato
sia dal collega __________ che dal rappresentante legale è pienamente smentito
dai fatti, poiché l’assicurato svolge al 50% un’attività che prevede l’uso
della forza e/o pressione con le mani e la posizione eretta e la deambulazione,
per lungo tempo, mi permetto di far notare che lo stesso collega __________,
nel suo rapporto del 25.04.2017 scrive che dopo l’inizio della terapia con
Cosentyx in Gennaio 2016, vi è stato un miglioramento della psoriasi a livello
delle mani, tale da permettere una capacità lavorativa del 50% nell’attività di
autista-magazziniere. Si pone ora l’accento sul fatto che il collega __________,
nel medesimo rapporto, definisce impropriamente l’attività di
autista-magazziniere come attività “quasi ideale”, ignorando il fatto
che questa è un’attività classicamente manuale, quindi in perfetta
contraddizione con quanto da lui attestato nel precedente, succitato
certificato del 08.02.2017. Inoltre, la definizione di “quasi ideale” non è
contemplata nel lessico né nella semiotica dell’AI, e non può essere intesa
nell’accezione di attività adeguata allo stato di salute. È lapalissiano che il
collega __________, essendo estraneo alla medicina assicurativa, non sia in
grado di discriminare un’attività abituale da una adeguata allo stato di
salute.
Si
ritiene quindi necessario ribadire che:
- L’attività di
autista-magazziniere non è un’attività adeguata allo stato
dell’assicurato, ma essendo questa un’attività pienamente manuale, non si può
che ritenere ancora come attività abituale. In effetti, così come spiegavo
nella mia precedente presa di posizione del 25.04.2018, il lavoro di
autista-magazziniere comporta l’uso continuo delle mani, nonché della forza e
della resistenza muscolare, sia per la gestione del volante del veicolo, sia
per il sollevamento e trasporto continuo di carichi e, non ultimo, per livello
considerevole di stress insito nel praticare la guida di un qualunque
automezzo.
- L’attività
adeguata, invece, è intesa come attività non manuale, ossia di tipo
amministrativo, come già più volte espresso, da svolgere senza alcuna
limitazione. Lo stesso Dr. med. __________, nel suo rapporto del 09.01.2015,
auspica una riqualifica professionale in un’attività non manuale che
l’assicurato può esercitare senza alcuna limitazione.
(…) il collega __________, nel suo ultimo
certificato del 28.05.2018, attesta che la cura con Secukinumab (Cosentyx) ha
portato la psoriasi ad una soddisfacente remissione che ha
permesso all’assicurato di iniziare un’attività a tempo parziale quale
aiuto-magazziniere e non in un’attività adeguata. Da questo si evince che anche
il collega __________, non occupandosi di medicina assicurativa, non è in grado
di fare la differenza fra un’attività abituale ed una attività adeguata, così
come non è a conoscenza delle mansioni effettivamente svolte da un
autista-magazziniere.
(…)
Eppure, basta connettersi ad internet
(www.tuttojob.ch) e verificare quali caratteristiche richiedono le aziende ad
un addetto magazziniere/autista per assumerlo nel proprio organico, per capire
che una simile attività è fondamentalmente scandita da lavori manuali.
(…).
Ancora, sul portale www.orientamento.ch
viene descritto in modo puntuale il mansionario dell’impiegato in logistica,
ossia proprio l’autista-magazziniere, ed in questa occasione portiamo alcuni
dei compiti che esso è chiamato a svolgere in questo ambito (…)
A conferma di quanto testé delineato, dalla
presa in visione del questionario del datore di lavoro del 17.05.2017,
compilato presso la sede di __________ dal reponsabile __________ emerge,
innanzitutto, che la __________ di __________ è un’azienda di impianti chimici
operante nel settore edilizio e dell’industria con numerose sedi in Svizzera,
che produce pitture e vernici.
Dalla lettura della pagina 6 del
questionario, punto 3, “Beschreibung der individuellen Tätigkeit”, si apprende,
inoltre, che la massima parte del lavoro dell’assicurato è costituita proprio dal
carico e dallo scarico di merci, in particolare, da un minimo di 3 ore ad
un massimo d 5 ¼ ore.
La guida di un furgone/camion viene svolta
in una parte minore, cioè da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore.
Ancora, l’assicurato svolge la propria
attività in piedi e camminando da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore,
così come da seduto.
L’assicurato solleva e trasporta carichi da
10 a 25 kg da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore, mentre solleva e
trasporta carichi superiori a 25 Kg per circa ½ ora.
L’assicurato è tenuto a scaricare le merci
del furgone/camion sul luogo di vendita, nonché provvedere all’ordine e alla
pulizia dei locali.
Da quanto dichiara il datore di lavoro,
dunque, l’assicurato non si occupa semplicemente di piccole consegne
(…).
Chiarito definitivamente che l’attività di
autista-magazziniere non corrisponde affatto all’attività adeguata, ma
ad un’attività di tipo manuale, si conferma che l’assicurato presenta ancora
una capacità lavorativa del 50%, intesa come riduzione del tempo di lavoro, in
attività abituale di autista-magazziniere. Se ne conclude che, per il fatto di
essere un’attività manuale caratterizzata dall’uso continuo delle mani, della
forza e della resistenza muscolare, nonché caratterizzata da un certo livello
di stress, l’attività di autista-magazziniere è comparabile a quella di
qualunque altra attività lavorativa manuale e quindi a quella di
gessatore con la sola limitazione del tempo di lavoro. (…)” (doc. VI/1)
Dopo aver preso diffusamente
posizione sui referti del dr. med. __________ ed aver ribadito che l’attività
di autista magazziniere non è un’attività adeguata, il medico SMR ha
proseguito, affermando:
" (…) In
primo luogo, chiarisco al rappresentante legale che una recidiva di malattia
non si definisce “acuta”, acuta è una manifestazione clinica che si sviluppa
fino alla sua acme in un intervallo di tempo breve e che, in seguito alle
terapie o persino alla storia naturale della malattia specifica, regredisce e
scompare in un tempo altrettanto breve, oppure conduce ad exitus. Minore
è il tempo di comparsa dei segni e dei sintomi, maggiore è l’acutezza della
manifestazione, fino a definirsi iper-acuta.
Una recidiva di malattia, invece, specie di
una malattia cronica come la dermatosi in questione rappresenta un episodio nel
quale ricompaiono i segni della prima manifestazione, in questo senso si può
ammettere che la recidiva ne costituisce la fase sub-acuta.
In secondo luogo, affermare che l’attività
lavorativa (manuale) che l’assicurato svolge al 50% presso la __________,
permette all’assicurato di evitare “recidive acute”, pur esponendolo ad azioni
di carico e scarico merci, con sollevamento e trasporto di pesi da 10 a 25 Kg,
fino a pesi di oltre 25 Kg, ed esponendolo ad ulteriore impegno fisico nel
contesto delle attività di messa in ordine e pulizia dei locali di lavoro,
equivale a confermare che l’assicurato conserva pienamente la sua capacità
lavorativa del 50% in attività abituale. (…)” (doc. VI/1)
Dopo aver ripreso le
valutazioni dell’altro medico SMR dr. med. __________ del 23 maggio 2014 il
quale aveva affermato che “non esclude che con una terapia adeguata (non sa
ancora quale) L’A. potrebbe ritornare a svolgere l’attività di gessatore” e
che “ritiene però, come pure il medico di famiglia, che in attività adeguate
la CL è da ritenere completa”, il dr. med. __________ ha ribadito quanto
indicato nel referto del 25 aprile 2018 (doc. VI/1).
Il 17 agosto 2018 il dr. med.
__________ ha affermato:
" (…) In
data 18.06.2016 abbiamo iniziato una cura con Cosentyx 300 mg. Grazie a questo
farmaco anti-IL-17, abbiamo ottenuto un miglioramento netto della dermatosi.
Alle mani più raramente ha lesioni cutanee, persistono lesioni ai piedi ed
all’estremità cefalica.
Grazie a questo sostanziale miglioramento
il paziente ha potuto iniziare un’attività come autista-aiuto magazziniere con
un periodo di prova nel marzo 2016. È poi stato assunto dal 01.06.2016 ad una
percentuale del 50%, percentuale che mantiene tuttora vista la necessità di
cure locali per la psoriasi. Da notare che prima dell’estate 2013 il paziente
svolgeva la professione di gessatore. Per questo tipo di professione manuale,
il paziente non è più abile al lavoro. L’attuale attività professionale attuale
è a metà tempo (mezza giornata) e di questa mezza giornata di attività nel 90%
il paziente conduce un furgoncino. Nell’altro 10% aiuta con mezzi ausiliari di
sollevamento a spostare sacchi di pittura. Ritengo quindi che l’attività
manuale del paziente allo stato attuale è inferiore al 5% della sua attività
giornaliera ed è un buon compromesso per il controllo della sua dermatosi, che
necessita ancora di un farmaco sistemico potente oltre alle cure locali ed
un’attività professionale adeguata.
Cambiare la situazione attuale, dal punto
di vista medico, rappresenta un grande rischio per una recidiva invalidante di
psoriasi. Dare un’incapacità lavorativa al 100% la ritengo anche una manovra a
rischio per lo stato psichico del paziente, attualmente ben inserito nel
tessuto sociale-professionale. Dal punto di vista psicologico ed intellettuale
oggi il paziente è ben compensato. Non lo era nei periodi (2013-2014) in cui, a
causa della psoriasi alle mani, non aveva alcuna attività professionale. Questo
rischio resta comunque latente, qualora lui smettesse ogni attività
professionale.
Il paziente presenta pertanto un’incapacità
lavorativa del 100% nell’attività precedentemente svolta (attività di
gessatore) e un’incapacità lavorativa al 50% in un’attività confacente al suo
stato di salute, quale è quella attualmente esercitata come autista-aiuto
magazziniere.” (doc. F)
Il 3 settembre 2018 il
medico SMR, dr. med. __________, dopo aver evidenziato che il dr. med. __________
nel suo rapporto del 9 gennaio 2015 auspicava una riqualifica professionale in
un’attività non manuale che l’assicurato può esercitare senza alcuna
limitazione, ha ripreso il contenuto del questionario del datore di lavoro del
17 maggio 2017, ed ha rilevato che:
" (…)
- La massima parte del lavoro
dell’assicurato è costituita proprio dal carico e dallo scarico di merci, in
particolare, da un minimo di 3 ore ad un massimo di 5 ¼ ore.
- La guida di un furgone/camion viene
svolta in una parte minore, cioè da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore.
- Ancora, l’assicurato svolge la propria
attività in piedi e camminando da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore,
cosi come da seduto.
- L’assicurato solleva e trasporta carichi
da 10 a 25 Kg da un minimo di ½ ora ad un massimo di 3 ore, mentre solleva e
trasporta carichi superiori a 25 Kg per circa ½ ora.
- L’assicurato è tenuto a scaricare le
merci dal furgone/camion sul luogo di vendita, nonché provvedere all’ordine
e alla pulizia dei locali.
Si fa, inoltre, notare che nella presente
attestazione, né nella successiva del 24.05.2018 non è fatto il benché
minimo riferimento all’utilizzo di macchinari, ricordando, comunque, che
anche i macchinari devono essere azionati manualmente.
Ora, dall’attestazione del Dr. med. __________
del 17.08.2018, si evince esattamente il contrario, e cioè che:
- l’assicurato guida il furgone per il 90%
(ma questa è già un’attività manuale)
- nel 10% aiuta con mezzi ausiliari di
sollevamento a spostare secchi di pittura,
in netta contraddizione con quanto
dichiarato dal datore di lavoro nel questionario riportato sopra.
Il collega ritiene, poi, senza rendere
minimamente conto del perché di questa stima, che l’attività manuale
dell’assicurato sia inferiore al 5%. Questa affermazione non trova alcuna fonte
attendibile in nessuna delle dichiarazioni del datore di lavoro fornitaci ad
oggi, e, in ogni caso, non costituisce un’informazione di carattere medico e non
prova nulla.
La contraddizione con quanto attestato dal
datore di lavoro il 17.05.2017 è resa ancora più evidente dalla successiva
dichiarazione del datore di lavoro – compilata, stavolta, da un diverso
responsabile dell’azienda, tale __________, e non più __________ – del
24.05.2018, dove è scritto che l’assicurato scarica e carica secchi di
pittura del peso fino a 18 Kg dal furgone e li mette sul carrello per mezza
giornata lavorativa. Già questa è un’attività manuale importante, che si
aggiunge a quella della guida del furgone, anche perché viene svolta come
riduzione del tempo e non del rendimento, e conferma quanto più
dettagliatamente definito nel precedente questionario di lavoro.
Ne risulta che la dichiarazione del Dr.
med. __________ è totalmente incongruente con le attestazioni del datore di
lavoro. Non solo, ma il Dr. med. __________, non spiega da dove o da chi
avrebbe ottenuto tali incongruenti informazioni.
Nel caso in cui il passaggio dei secchi dal
furgone al carrello avvenisse con macchinari, fatto, comunque, mai specificato
nelle dichiarazioni del datore di lavoro, una comparsa del fenomeno Koebner
resta sempre possibile. Mi permetto di ricordare che con il termine di
somorfismo reattivo (IR), o fenomeno di Koebner (FdK) si indica la comparsa, in
pazienti affetti da una determinata patologia dermatologica (non solo la
psoriasi), in zone di cute sana e in seguito a traumi di varia natura ed
intensità, di lesioni caratteristiche della dermopatia stessa. A questo
proposito, riporto quanto avevo spiegato sull’effetto Koebner nella mia
risposta del 25.04.2018:
(…).
Quindi, sono sufficienti traumi anche
lievi e non solo di natura meccanica, cioè qualsiasi stimolo che sia in
grado di ledere i piccoli vasi della parte superficiale della cute, per
elicitare le lesioni della malattia, benché caricare e scaricare secchi di
pittura del peso fino a 18 Kg per mezza giornata lavorativa costituisca un traumatismo
reiterato tutt’altro che lieve.
Pertanto, l’unica attività da considerare
adeguata per l’assicurato in oggetto è, e rimane, un’attività di tipo non
manuale in ambito amministrativo, come giustamente veniva già indicato
dal collega __________.
Non vi è alcuna ragione, né medica né
pratica, per considerare non manuale l’attività svolta dall’assicurato al 50%
come riduzione del tempo, dal 2016 ad oggi.
In conclusione, confermo tutte le mie
precedenti prese di posizione sulla questione.” (doc. X/1)
Il 24 settembre 2018 il
dr. med. __________ ha affermato:
" (…) Non
entro in merito ai commenti del Dr. med. __________
Ribadisco però che come lavoro manuale intendo un lavoro tipo
muratore, gessatore, idraulico, ecc., nel quale le mani vengono utilizzate con
forza ed esposte ad agenti irritativi. A mio avviso l’autista non è considerato
un lavoro manuale che possa scatenare un fenomeno di Koebner per la psoriasi
del paziente.
Se ciò fosse ritenuto vero, allora anche il lavoro di segretario,
scrivendo sulla tastiera sarebbe da considerare anche un lavoro manuale.” (doc.
I)
Il 28 settembre 2018 la __________
ha affermato:
" (…) Con
nostro grandissimo rammarico le attività effettive del Signor RI 1 e la
relativa suddivisione involontariamente non sono state riportate sin
dall’inizio nella maniera corretta dalle persone interessate nella nostra sede
principale di __________.
Il questionario e le descrizioni delle attività che la Signora __________
ha inoltrato all’Assicurazione per l’invalidità in data 17 maggio 2017 si
basano su un impegno giornaliero di 4 ore, anziché, come annotato nel
questionario, di 8 ore. Inoltre, le attività tratte dal questionario poggiano
su una descrizione di un posto di dipendente di punto di vendita anziché su una
descrizione di un posto di autista a tempo parziale. Ne è derivato un quadro
completamente errato delle attività del Signor RI 1 e della relativa
suddivisione.
Il nostro stimato responsabile territoriale, Signor __________,
diretto superiore del Signor RI 1, con la sua conferma del 24 maggio 2018,
intendeva correggere la descrizione delle attività. In questo modo si è
sviluppata la contraddizione correttamente sollevata dal Tribunale delle
assicurazioni (recte: dall’UAI). Questa situazione è per noi molto spiacevole e
ci scusiamo per i disagi arrecati a voi e al Signor RI 1 dal nostro incidente
linguistico.
Con la presente confermiamo che il Signor RI 1 lavora come autista
per il nostro punto di vendita di __________ con un part-time al 50%,
corrispondente a 4,2 ore al giorno. Il Signor RI 1 lavora rispettivamente 2 ½
ore alla mattina e 2 ore al pomeriggio.
Di seguito trovate una panoramica delle sue attività con le
corrette indicazioni temporali:
. trasporto della merce ordinata con il furgone delle consegne
guida circa 2h/giorno, scarico della merce da 10 minuti a un massimo di ½
h/giorno
. pianificazione dei tragitti e redazione dei rapporti giornalieri
preparazione e aggiustamento successivo ½ h/giorno
. inoltro delle informazioni importanti dei clienti al
responsabile territoriale competente durante la preparazione e l’aggiustamento
successivo dei tragitti
. lavori amministrativi di carattere generale come presa in carico
di ordini telefonici e verbali dei clienti, ricevimento dei clienti nel punto
di vendita, compilazione delle bolle di consegna e controllo delle scorte a
magazzino, inclusa la registrazione degli ordini successivi circa 1h/giorno.
Pertanto, il lavoratore trascorre circa la metà del suo orario di
lavoro – vale a dire in media 2 ore al giorno – alla guida. In mezzo, il
lavoratore scarica i contenitori di vernice dal furgone delle consegne, per un
totale complessivo di massimo 30 minuti al giorno.
I contenitori di vernice hanno un peso perlopiù di 200 g fino a 18
kg. Per lo scarico dei contenitori mettiamo a disposizione del Signor RI 1,
come ausilio, anche un carrello per evitare che li sollevi e trasporti a mano.
Ci preme precisare che per il Signor RI 1 la fatica fisica nel suo
lavoro quotidiano è ridotta il più possibile. Inoltre, gli orari di lavoro sono
suddivisi in modo tale che il Signor RI 1 trovi un furgone delle consegne già
carico all’inizio della giornata lavorativa.
Il Signor RI 1 interrompe altresì il suo lavoro per almeno 1 ora a
pranzo. Tale pausa è finalizzata a consentirgli un recupero, data la sua
malattia. Per contro, riteniamo che sia opportuno e utile che il Signor RI 1 –
come sopra già menzionato – possa supportare il responsabile del punto vendita
in loco nelle questioni amministrative.
Abbiamo desunto i dati anche dai rapporti compilati quotidianamente
dal Signor RI 1 al fine di supportare le affermazioni del Signor __________.”
(doc. XVI)
Infine, il 5 ottobre 2018
il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
1) Non vi è stata alcuna deduzione né
insinuazione di specie nell’intera trattazione del caso da parte del SMR che,
per contro, si esprime sulla base di dati oggettivi oltre che su fonti
verificate in Letteratura Medica, come vedremo.
2) Affermare che il decorso della malattia
nell’assicurato è sempre stato altalenante non apporta alcuna novità sul piano
clinico ma fa parte della definizione stessa della dermopatia. Tuttavia,
occorre ricordare che negli ultimi due anni la malattia non ha determinato
lesioni invalidanti nell’assicurato e si mantiene stabile pur in presenza di
un’attività lavorativa manuale di una certa entità. Non vi è, quindi, un
decorso peggiorativo attuale, ma una remissione senza lesioni invalidanti
dal 2016.
3) Il questionario del datore di lavoro non
è interpretabile, ma riporta dati quantificati, espressi in termini di ore e di
carichi.
L’affermazione per cui i dati inseriti nel
questionario del datore di lavoro debbano essere contestualizzati non è
fondata, proprio alla luce del fatto che questi esprimono numeri, ossia
misurazioni, e non concetti. A titolo di esempio, 5 kg sollevati
continuativamente per 15 minuti, hanno sempre lo stesso valore in termini di
energia impiegata (ossia attitudine da parte di un sistema fisico a
compiere un lavoro) in qualunque contesto, a meno che non ci troviamo in
condizioni ambientali di diminuita o aumentata accelerazione di gravità.
Il valore di un questionario a caselle non
può, quindi, essere messo in discussione poiché esso indica l’entità minima e
l’entità massima dell’impegno fisico richiesto, restituendo il quadro esatto
dell’attività lavorativa svolta in un preciso intervallo di tempo.
A questo proposito, in data 10.10.2018
perviene ai nostri atti una rettifica delle attività e dei primi dati forniti
dalla __________, stilata, stavolta, dal responsabile del personale Signora __________
il 08.10.2018. Secondo quanto dichiarato dalla Signora, l’assicurato:
- Guida il furgone per due (2) ore al
giorno;
- Scarica i
contenitori di vernice dal furgone delle consegne per massimo 30 minuti al
giorno;
- Pianifica tragitti e redige rapporti
giornalieri per 30 minuti al giorno;
- Svolge lavori
amministrativi e riceve clienti nel punto vendita per un’ora (1) al giorno.
I contenitori di vernice hanno un peso che
varia da 200 gr fino a 18 Kg. La signora __________ prosegue,
poi, precisando che all’assicurato viene fornito un carrello come ausilio per
il trasporto dei contenitori di vernice e che la fatica fisica dell’assicurato
è ridotta al minimo. A quest’ultima affermazione occorre rispondere che la “fatica
fisica” non costituisce il problema principale dell’assicurato.
Nonostante l’ennesima rettifica da parte
del datore di lavoro e le sue rassicurazioni anche da questa descrizione delle
mansioni svolte dall’assicurato è palese che egli svolge un’attività lavorativa
prevalentemente manuale, guidando un furgone per 2 ore al giorno e
scaricando materiale di peso fino a 18 kg per 30 minuti al giorno. Sia l’una
che l’altra mansione sono attività manuali che comportano un traumatismo
reiterato enormemente più importante di quello che potrebbe derivare
dall’utilizzo di un mouse o della tastiera di un PC, che, di solito,
necessita solo delle dita senza esercitare pressioni tali da ledere i piccoli
vasi superficiali della cute. Quindi, l’utilizzo del mouse e della
tastiera del PC è sovrapponibile a quello della penna per scrivere risultandone
a rigore atraumatico per la cute.
4) Il contatto o meno con agenti chimici
non è indispensabile, anche se efficace, per la comparsa sia della psoriasi che
del fenomeno di Köbner. Il fatto, poi, che il fenomeno di Köbner non sia sempre
legato agli stress meccanici di elevata intensità, come potrebbe accadere con i
lavori pesanti, è riportato in Letteratura. Infatti, sebbene Heinrich
Köbner descrisse la possibilità che traumi fisici potessero indurre le lesioni
caratteristiche della psoriasi in pazienti già affetti dalla malattia,
pubblicando, nel 1876, il caso di un suo paziente che aveva presentato lesioni
psoriasiche in corrispondenza della aree cutanee interessate dal morso di un
cavallo e dallo sfregamento con la sella, oggi è dimostrata la
comparsa del medesimo fenomeno anche in soggetti non sottoposti a traumi
particolarmente importanti e persino in soggetti non affetti da psoriasi
(si veda più avanti). Ma, se da una parte è vero che il fenomeno può
manifestarsi anche per stimoli di lieve entità, dall’altra è ancora più vero
che questo rischio sia maggiore al crescere dello stimolo. Infatti, come si è
più volte ricordato, il fenomeno di Köbner è provocato da qualsiasi stimolo che
sia in grado di ledere i piccoli vasi della parte superficiale della cute.
Ne discende che l’uso di un mouse e di una tastiera di PC non hanno
lo stesso significato dello scarico di merci fino a 18 Kg da un furgone e
nemmeno quello della sua guida per due ore al giorno.
(…).
Attualmente, la definizione di fenomeno di
Koebner è stata estesa a comprendere tutte le lesioni dermatologiche innescate
da un trauma cutaneo (ferite, incisioni, bruciature ma anche da punture di
insetto, esposizione ad agenti irritanti o a radiazioni solari) anche in
pazienti senza alcun precedente.
Per concludere, sebbene il fenomeno di
Köbner possa essere messo in relazione ad uno stimolo anche lieve e non
Considerandi
necessariamente meccanico, è palese che un lavoro manuale come quello
esercitato attualmente dall’assicurato espone ad un rischio maggiore di
comparsa di questo effetto. Ma, si ribadisce a questo proposito, che
l’assicurato, nonostante la sua attività lavorativa prevalentemente manuale
che svolge come riduzione del tempo e non come riduzione del rendimento, non
manifesta più lesioni invalidanti ed è clinicamente stabile dal 2016. Pertanto,
se egli è in grado di svolgere al 50% un’attività manuale di scarico di merci
fino a 18 Kg, giocoforza può presentare una piena capacità lavorativa in
un’attività senza alcun carico, senza stress meccanici efficaci e reiterati e
che, quindi, non determina lesioni dei piccoli vasi della cute.
Per le succitate considerazioni, si confermano
integralmente tutte le prese di posizione del SMR sul caso.” (doc. XVIII/1)
2.3
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125.
V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti (cfr. anche sentenza 8C_85/2017 del 20 aprile 2018, consid. 4.1).
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine;
STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.4
Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del medico
SMR, dr. med. __________.
Quest’ultimo
ha infatti attentamente valutato l’intera documentazione medica acquisita
dall’UAI e prodotta dal ricorrente ed ha potuto accertare che l’assicurato è
stato completamente inabile al lavoro nella precedente attività dal 25 gennaio
2013.
al 17 gennaio 2016 ed abile al 50% dal 18 gennaio 2016, intesa come riduzione
del rendimento. Per contro, in attività adeguate, ossia non manuali,
l’insorgente è stato inabile al lavoro in maniera completa dal 25 gennaio 2013
al 20 febbraio 2014, abile al 100% dal 21 febbraio 2014 al 17 gennaio 2016,
abile al 50% dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2017 e completamente abile dal
18.
gennaio 2017 (cfr. pag. 337/410 incarto AI).
A
questo proposito va rammentato che i servizi interni del SMR, se ritengono la
documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i
reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio
dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono
necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non
è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue
direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri
esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la
validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR
2009.
IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,
consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Nel caso di specie il medico
SMR, dr. med. __________, ha diffusamente e ampiamente spiegato i motivi per i
quali, alla luce della voluminosa documentazione medica agli atti, l’insorgente
va considerato ancora abile al lavoro al 50% nella precedente attività e completamente
abile in attività confacenti al suo stato di salute, non manuali, e le
ragioni per le quali l’attività lavorativa attualmente svolta al 50% di
autista-magazziniere non può essere considerata un’attività adatta allo stato
valetudinario del ricorrente.
Le valutazioni del medico SMR
trovano conforto nelle tavole processuali.
L’insorgente è affetto da una
psoriasi, diagnosticata nel corso dell’estate 2013.
Le cure intraprese
inizialmente non hanno dato gli effetti sperati.
Tuttavia già il 21 febbraio
2014.
il medico curante, dr. med. __________, indicava che l’interessato sarebbe
stato abile al lavoro, da subito, al 100% “in lavori di tipo non manuale
senza contatto con sostanze nocive e senza dover esercitare forza con le mani”
(pag. 94/410 incarto AI). Anche il dr. med. __________, FMH dermatologia e
venereologia e primario __________, il 9 gennaio 2015, rilevava che “l’attività
manuale in principio è controindicata, vista la presenza di un effetto Köbner
possibile” e che “una riqualifica professionale in un’attività non
manuale sarebbe auspicabile” (pag. 162/410 incarto AI). In quell’occasione
lo specialista ha pure sottolineato che “il miglioramento della psoriasi è
stato netto fino a una completa remissione a fine dicembre 2014” (pag.
161/410 incarto AI). Tuttavia, ritenuta l’instabilità della remissione, ha
proposto di attendere alcuni mesi prima di verificare la ripresa lavorativa.
Il 23 gennaio 2017 il dr. med.
__________, ha affermato che dal gennaio 2016 l’insorgente ha iniziato una cura
con Cosentyx “che ha portato a poco a poco alla remissione della nota
psoriasi che colpiva in modo invalidante le mani del paziente. Dopo un anno di
cura il paziente non presenta più nessuna lesione cutanea” (pag. 261/410
incarto AI) ed il 12 marzo 2018 ha rilevato che “con questa terapia il
paziente non ha più manifestato lesioni invalidanti di psoriasi ma a tratti
riappaiono lesione all’estremità cefalica, alle mani ed anche ai piedi” (pag.
361-362/410 incarto AI).
Entrambi i medici curanti affermano
di conseguenza che l’interessato potrebbe svolgere un’attività adeguata, di
tipo non manuale. Essi tuttavia ritengono che l’interessato potrebbe
esercitare un’attività confacente solo nella misura del 50%, ossia nella
medesima misura per la quale è impiegato per la __________. Ciò, per “continuare
con le cure topiche” e per “evitare lo stress lavorativo rispettivamente
effetto Koebner con i lavori manuali” (certificato del 12 marzo 2018 del
dr. med. __________, pag. 362 incarto AI).
A questo proposito il dr. med.
__________ sostiene che una rendita AI parziale (al 50%) “è più che
giustificata” (cfr. certificato del 12 marzo 2018 del dr. med. __________:
pag. 361-362/410 incarto AI) e che “tenendo conto della gravità della
psoriasi, attualmente in remissione, suggerisco una rendita AI del 50% affinché
il paziente non si trovi in situazioni stressanti che possano riscatenare la
sua affezione (…)” (certificato del 23 gennaio 2017; pagina 261/410 incarto
AI; cfr. anche certificato del 28 maggio 2018, doc. D). Anche il dr. med. __________
il 24 maggio 2017 è giunto alla medesima conclusione (“l’attività lavorativa
attuale è quasi ideale, ma può essere svolta solo al 50%”, pag. 315 incarto
AI).
Le valutazioni del dr. med. __________
e del dr. med. __________ circa l’adeguatezza dell’attività svolta presso la __________
non possono esse condivise.
Rilevato che tutti i medici
sono concordi nel ritenere che l’interessato potrebbe svolgere un’attività non
manuale, occorre infatti evidenziare che il lavoro presso la __________ non è
confacente allo stato di salute del ricorrente.
L’attività attualmente esercitata
dall’insorgente al 50%, così come descritta da ultimo nelle lettere del 24
maggio 2018 (doc. E) e del 28 settembre 2018 (doc. XVI) dal medesimo datore di
lavoro, non può essere considerata adeguata allo stato valetudinario
dell’assicurato. Essa implica infatti l’utilizzo delle mani, della forza e
della resistenza muscolare ed è di conseguenza paragonabile ad ogni altra
attività lavorativa prettamente manuale, compresa quella esercitata in
precedenza di gessatore.
Il lavoro attualmente esercitato
dall’insorgente, consistente nel “fare l’autista e consegnare secchi di
pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo sostituisce
per le comande e accoglienza clienti per consegna merci” (doc. E,
sottolineatura del redattore), va infatti considerato a tutti gli effetti
un’attività di carattere manuale, comportante un notevole livello di stress: il
ricorrente deve guidare un furgone per circa 2 ore al giorno e per circa 10-30
minuti è impegnato nello scaricare merce, comprendente contenitori di vernice
con un peso che varia tra 200g e 18 Kg (doc. XVI); ciò implica l’utilizzo costante
delle mani e l’applicazione della forza sia nel controllo del volante, che nel
trasporto e sollevamento di carichi. Già solo la circostanza che l’interessato
per circa 2 ore e mezzo al giorno (sulle 4 e mezzo lavorate [doc. XVI]) svolge
un lavoro unicamente manuale esclude dalle attività adeguate quella attualmente
esercitata, senza che sia necessario esaminare le incongruenze nella
descrizione dell’attività da parte del datore di lavoro nelle differenti prese
di posizione (cfr. pag. 300-303/410 incarto AI, doc. E e doc. XVI: basti qui
evidenziare che il 24 maggio 2018 il diretto superiore dell’assicurato ha
affermato che “il suo lavoro è fare l’autista e consegnare secchi di
pittura, capita a volte che in assenza del magazziniere lo
sostituisce per le comande e accoglienza clienti per consegna merci” [doc.
E, sottolineatura del redattore] mentre il 28 settembre 2018 il datore di
lavoro indica in circa 2 ore al giorno ogni giorno le attività amministrative
[doc. XVI; inoltro delle informazioni importanti dei clienti al
responsabile territoriale competente durante la preparazione e l’aggiustamento
successivo dei tragitti, lavori amministrativi di carattere generale come presa
in carico di ordini telefonici e verbali dei clienti, ricevimento dei clienti
nel punto di vendita, compilazione delle bolle di consegna e controllo delle
scorte a magazzino, inclusa la registrazione degli ordini successivi]). Tanto più che nel caso concreto l’attività viene svolta al 50% come
riduzione del tempo di lavoro e non come riduzione del rendimento.
Stanti così le cose, inoltre, la
descrizione della professione svolta, contenuta nel referto del 17 agosto 2018
del dr. med. __________ (doc. F: 90% guida del furgone, 10% spostamento e
sollevamento secchi di pittura), non trova completa conferma negli atti
dell’incarto. Del resto, se le percentuali indicate dal curante fossero
corrette, sarebbe ancora più evidente che la professione attualmente esercitata
non è assolutamente adeguata poiché esclusivamente manuale.
Ora, malgrado l’esercizio di
un’attività lavorativa al 50%, di per sé non completamente adatta allo stato
valetudinario del ricorrente, la patologia, grazie all’assunzione del Cosentyx,
è comunque sotto controllo ed in fase di remissione da ormai oltre due anni,
senza alcuna manifestazione dell’effetto Köbner (ossia comparsa, in pazienti
affetti da una determinata patologia dermatologica, in zone di cute sana e in
seguito a traumi di varia natura ed intensità, di lesioni caratteristiche della
dermopatia stessa) di cui ha parlato il dr. med. __________ (cfr. doc. VI/1).
Nessun elemento clinico in
relazione con la psoriasi impedisce pertanto all’interessato di esercitare
un’attività, adeguata, non manuale, al 100% (doc. VI/1), ossia una
professione di tipo amministrativo.
A questo proposito, questo TCA
non può neppure condividere l’opinione del dr. med. __________ secondo il quale
i lavori manuali sono quelli di muratore, gessatore o idraulico, dove le mani
vengono utilizzate con forza ed esposte ad agenti irritativi, ma non quello di
autista, perché, secondo il curante, altrimenti anche il lavoro di segretario,
necessitando di scrivere sulla tastiera, sarebbe da considerare manuale. La
differenza tra un lavoro di tipo amministrativo e quello svolto dall’insorgente
è palese. L’attività di autista magazziniere così come descritta dal datore di
lavoro, conformemente a quanto rilevato dal medico SMR (doc. XVIII/1), comporta
un utilizzo continuo delle mani, con un traumatismo reiterato enormemente più
importante rispetto a quello che potrebbe derivare dall’utilizzo di una tastiera
del computer, paragonabile all’utilizzo di una penna, che di principio
necessita solo delle dita, senza esercitare pressioni tali da ledere i piccoli
vasi superficiali della cute. Inoltre, come stabilito correttamente dal dr.
med. __________ con riferimento all’attuale letteratura (doc. XVIII/1), l’attività
svolta al 50% espone il ricorrente in maniera maggiore al fenomeno di Köbner
rispetto ad un’attività amministrativa. Comunque, malgrado lo svolgimento di
un’attività prettamente manuale non manifesta lesioni invalidanti ed è
clinicamente stabile dal 2016. Per cui, se può svolgere l’attuale attività al
50% a maggior ragione può presentare una capacità lavorativa completa in
attività senza alcun carico, senta stress meccanici reiterati e che quindi non
determina lesioni dei piccoli vasi della cute (doc. XVIII/1).
Infine, non può neppure essere
accolta la censura del ricorrente secondo cui l’UAI, accogliendo la richiesta
di formazione presso la __________, con pagamento delle relative indennità
giornaliere e di rimborsi spese dapprima e dei contributi sociali al datore di
lavoro in seguito, andrebbe “contra factum proprium” negando ora che
tale attività risulta confacente al suo stato di salute.
Dalle tavole processuali
emerge che nell’ambito dell’aiuto al collocamento l’insorgente ha reperito un
datore di lavoro interessato alla sua assunzione (pag. 199/410 incarto AI).
Le parti (UAI, assicurato e
datore di lavoro) hanno sottoscritto la convenzione per un lavoro a titolo di
prova l’11 febbraio 2016 pag. 201/410 incarto AI). Scopo del lavoro era quello
di “riprendere un’attività lavorativa e i rispettivi ritmi”, “valutare
la tenuta psico-fisica nella nuova attività” e “conoscere il nuovo DL e
il rispettivo posto”. L’insorgente è stato assunto quale autista alle
consegne e quale magazziniere. L’occupazione è stata inizialmente pattuita per
un periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2016 (pag. 199/410 e pag. 206/410 incarto
AI).
È vero che questa attività era
stata ritenuta adeguata allo stato di salute dell’assicurato da parte
consulente in integrazione (cfr. pag. 208/410 incarto AI).
Tuttavia già il 14 marzo 2016
il dr. med. __________, pur rilevando che dopo una settimana di lavoro la
psoriasi non era peggiorata, ha evidenziato come “vista la dermatosi, con un
importante effetto Koebner, non dovrebbe lavorare più del 50% onde
evitare recidive” (pag. 271/410 incarto AI, sottolineatura ). Il 20 aprile
2016.
il medico SMR, dr. med. __________, preso atto dell’inizio della cura con
Cosentyx ha ritenuto “per cautela, seguire l’efficacia dell’attuale farmaco
(…) nei prossimi mesi per potermi esprimere correttamente” ed ha chiesto
di aggiornare la documentazione medica nel corso del mese di luglio 2016 (pag.
220/410 incarto AI).
Certo, il 18 luglio 2016 l’UAI,
il ricorrente ed il datore di lavoro hanno ancora sottoscritto un accordo con
versamento di un assegno d’introduzione dal 1° giugno 2016 al 27 novembre 2016,
per un “tasso di occupazione” del 50%, precisando, quale tipo di
attività esigibile, quella di “autista fattorino” e “gestione
magazzino” e quale capacità lavorativa: “100%” (pag. 225/410 incarto
AI). Quale attività presso l’azienda figura: “conoscere tutti i prodotti
offerti dall’azienda” e “gestire i clienti e il magazzino” (pag.
225/410 incarto AI).
Tuttavia, come visto, sia il
dr. med. __________ che il dr. med. __________, hanno affermato che l’attività
svolta presso la __________ può essere esercitata solo al 50% e non al 100%
(pag. 261/410 315/410 incarto AI). Essa pertanto, anche alla luce delle
mansioni effettivamente svolte dall’interessato, ossia autista e consegna di
secchi di pittura (doc. E e doc. XVI), in luogo di “conoscere tutti i
prodotti offerti dall’azienda” e “gestire i clienti e il magazzino”
(pag. 225/410 incarto AI), contrariamente a quanto poteva essere ritenuto
inizialmente, si è poi rilevata non essere idonea allo stato valetudinario del
ricorrente come lo è invece un’attività amministrativa.
Ne segue che
all’amministrazione non può ora essere rimproverato di aver agito “contra
factum proprio”.
Alla luce di quanto sopra, in
applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;
126.
V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), questo Tribunale
deve fare proprie le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione secondo cui
l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro nella precedente attività
dal 25 gennaio 2013 al 17 gennaio 2016 ed abile al 50% dal 18 gennaio 2016,
intesa come riduzione del rendimento. Per contro, in attività adeguate, ossia non
manuali, l’insorgente è stato inabile al lavoro in maniera completa dal 25
gennaio 2013 al 20 febbraio 2014, abile al 100% dal 21 febbraio 2014 al 17
gennaio 2016, abile al 50% dal 18 gennaio 2016 al 17 gennaio 2017 e
completamente abile dal 18 gennaio 2017 (cfr. pag. 337/410 incarto AI).
Va
ora esaminato se l’UAI ha calcolato correttamente il grado d’invalidità.
2.5
Come emerge dalla sentenza
9C_710/2016 del 18 aprile 2017, al consid. 4.2, per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido) è decisivo stabilire quanto essa guadagnerebbe,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, se non fosse divenuta
invalida, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze
personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile
e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo conseguito prima del danno alla salute,
se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2
pag. 30; 135 V 58 consid. 3.1 pag.
59.
con riferimenti). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la
normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi
che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più
elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100.
consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;
necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,
quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b
[I 357/01] e dottrina citata).
Tuttavia, in circostanze
particolari, ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici
risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita
dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimenti).
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2)
In tale contesto, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi
pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate
nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006
consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003
consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986
pag. 434 seg.).
Va in primo luogo evidenziato
che la circostanza secondo cui con la decisione del 15 gennaio 2015 l’UAI aveva
posto l’insorgente al beneficio di una rendita intera dal 1° gennaio 2014 al 31
maggio 2014, calcolando il grado d’invalidità sulla base del salario da ultimo
conseguito quale gessatore presso la ditta del fratello, non è di per sé
vincolante (fr. 52'602; cfr. pag. 87/410 e 173/410 incarto AI).
Infatti,
nella sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, al consid. 4.1 il
TF ha rammentato che, conformemente alla giurisprudenza, “se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati
a tal punto da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere
stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 141 V 9 consid. 6.1
pag. 13 con riferimenti menzionati; cfr. anche sentenza 9C_718/2016 del 14
febbraio 2017 consid. 6.2). Ne consegue che il reddito da valido del ricorrente
deve essere stabilito senza riferimento al calcolo effettuato in precedenza.”
In
concreto, dagli atti emerge che l’insorgente, nato nel 1979 ed entrato in
Svizzera nel 1994, terminata la terza media in Italia, ha svolto a __________ il
tirocinio di verniciatore di carrozzeria dal 1994 al 1998 (pag. 39/410 incarto
AI) e dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2003 ha esercitato l’attività di
manovale non qualificato presso la __________ (pag. 7-8/410 e 16/410 incarto
AI), per un salario, nel 2001, di fr. 47’126 (pag. 17/410 incarto AI). Nel
2003, a causa di una dermatosi-psoriasi delle mani con sensibilizzazione
spiccata al cromo, sostanza contenuta nel cemento (pag. 22/410 incarto AI,
certificato del 4 luglio 2003 del dr. med. __________; cfr. anche pag. 119/189
incarto AI), ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (pag. 11/410 incarto
AI) e dell’assicurazione contro gli infortuni.
Con
decisione del 12 maggio 2003 la __________ ha dichiarato l’insorgente “inidoneo
a tutti i lavori a contatto con cemento, composti del cromo e con cobalto e
suoi composti (…) Ciò significa che non può più svolgere detti lavori
nemmeno in altre imprese” (pag. 14/189 incarto assicuratore infortuni). Il
14.
maggio 2003 è poi stato messo al beneficio, con effetto dal 1° maggio 2003,
di un’indennità giornaliera per cambiamento di occupazione, esaurita nel corso
del 2007 (pag. 7/189 incarto assicuratore infortuni; cfr. anche pag. 54/410
incarto AI).
Il
26.
marzo 2004 il medico SMR, dr. med. __________, aveva stabilito che
l’insorgente era completamente inabile nell’attività di manovale edile, mentre era
completamente abile nelle attività che non comportano i contatti con le
sostanze sopra citate (pag. 33/410 incarto AI). La consulente IP, il 3 febbraio
2005, dopo aver discusso con la Dr.ssa __________ della __________, ha rilevato
come l’insorgente è idoneo per attività essenzialmente pulite e secche, ad
esempio nel settore della vendita o del commercio o nei settori non qualificati
di sorveglianza e magazzino (pag. 38/410 incarto AI). L’UAI ha calcolato un
grado d’invalidità dell’8% e non ha assegnato alcuna prestazione (pag. 42/410
incarto AI).
Non
riuscendo a trovare alcuna occupazione, il 1° aprile 2008 il ricorrente ha
iniziato a lavorare quale gessatore alle dipendenze dell’impresa di gessatura __________,
che contava due dipendenti, il ricorrente stesso e suo fratello (pag. 177/189
incarto assicuratore infortuni). Dal verbale di colloquio del 29 maggio 2013
presso la __________ emerge che “purtroppo c’è ancora un contatto con i
materiali che causano le allergie, seppure in forma” minore e che “sono
stato informato dalla __________ che non potrò richiedere nuove prestazioni per
queste problematiche” (pag. 177/189 incarto assicuratore infortuni).
L’UAI,
per calcolare il grado d’invalidità ha utilizzato, quale reddito da valido,
quello percepito da ultimo dal ricorrente quale gessatore, ossia fr. 52'602,
aggiornato al 2016.
Il
ricorrente chiede di far capo al salario di fr. 61'100 che conseguirebbe presso
la __________ lavorando al 100% o l’importo di fr. 64'896 che corrisponde al
minimo salariale previsto dal contratto collettivo di lavoro per i gessatori,
stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori valido in Ticino nel
2016, poiché senza il danno alla salute l’interessato avrebbe continuato a
lavorare presso la ditta del fratello quale manovale.
Nel
caso di specie va d’acchito esclusa la possibilità di utilizzare il salario
attualmente percepito, poiché, come visto, l’attività svolta presso la __________
non è confacente allo stato di salute dell’interessato ed in ogni caso si
tratta di un reddito conseguito in un’attività iniziata dopo l’insorgere del
danno alla salute. Non può neppure essere fatto riferimento al contratto
collettivo di lavoro, considerato come, in tale contesto, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari
medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni
fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto
2006.
consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno
2003.
consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC
1986.
pag. 434 seg.).
Rimane
pertanto da esaminare se va preso in considerazione quale salario da valido
quello evinto dai dati statistici risultanti dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di
statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimenti), e ciò nella professione svolta, fino al 2003, di
manovale.
In
concreto, come visto, l’insorgente, già nel 2004, era stato considerato inabile
al lavoro quale manovale edile (pag. 33/410 incarto AI) e la consulente IP, concordando
con la dr.ssa __________, medico della __________, ha stabilito che l’interessato
era idoneo unicamente per attività essenzialmente pulite e secche, ad esempio
nel settore della vendita o del commercio o nei settori non qualificati di
sorveglianza e magazzino (pag. 38/410 incarto AI). Tant’è che la __________,
con decisione del 12 maggio 2003 lo ha dichiarato “inidoneo a tutti i lavori
a contatto con cemento, composti del cromo e con cobalto e suoi composti (…)
Ciò significa che non può più svolgere detti lavori nemmeno in altre imprese”
(pag. 14/189 incarto assicuratore infortuni) e gli ha assegnato indennità
giornaliere per cambio di professione. Nell’ambito dell’attività di gessatore è
poi emerso che “purtroppo c’è ancora un contatto con i materiali che causano
le allergie, seppure in forma” minore (pag. 177/189 incarto assicuratore
infortuni).
Sennonché,
è lo stesso insorgente che ha deciso, malgrado il danno alla salute, al termine
del periodo di quattro anni durante i quali la __________ gli ha versato le
indennità per cambio di professione, di iniziare l’attività di gessatore senza
qualifica presso la ditta individuale del proprio fratello, accontentandosi del
salario di fr. 49'072,75 nel 2011 e di fr. 52'602,25 nel 2012. Questo importo,
come si evince dal questionario per il datore di lavoro del 31 gennaio 2014,
corrisponde del resto “all’effettivo rendimento della persona assicurata”
(pag. 88/410 incarto AI). Inoltre, nel corso della visita del medico SMR del 23
maggio 2014, lo stesso insorgente ha rilevato che nel 2003, quando lavorava
come manovale edile sono apparse le lesioni cutanee infiammatorie al palmo
delle mani, ma che “in seguito la situazione sarebbe rimasta calma fino al
maggio del 2013” (pag. 124/410 incarto AI).
Ne
segue che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido
nelle assicurazioni sociali, il ricorrente, tenuto conto delle sue capacità
professionali e delle circostanze personali, avrebbe continuato a lavorare
quale gessatore presso la ditta del fratello se non fosse insorto il danno alla
salute.
È
pertanto a giusta ragione che l’UAI ha preso in considerazione quale reddito da
valido il salario da ultimo conseguito nel 2012, pari a fr. 52'602, aggiornato
nel 2016, a fr. 53'962. Nel 2017 tale reddito va aumentato a fr. 54'178 (+
0,4%, cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali – variazione
percentuale rispetto all’anno precedente).
2.6
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Nel
caso di specie, come più volte evidenziato, l’attività svolta dall’insorgente
al 50% presso la __________ non è un’attività adatta ed adeguata al suo stato
di salute. Il salario conseguito nell’ambito di tale professione non può di
conseguenza essere preso quale reddito da invalido. Il ricorrente sfrutta
infatti meglio la sua capacità lavorativa in attività non manuali e
semplici. Occorre pertanto far capo ai dati statistici.
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014 tirage_skill_level
(NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore
privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47
segg.), corrisponde ad un importo
di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Accertato
che l’orario medio di lavoro settimanale è rimasto invariato, nel 2016 e 2017,
a 41.7 ore (cfr. la tabella “Durée normale
du travail dans les entreprises selon la division économique”), adattando
all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2016, si ottiene un
salario di fr. 67'032.65 (fr. 66'453.12 : 103.2 x 104.1; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei
salari nominali, Uomini, 2011-2017, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2),
fino al 2017 di fr. 67'354.60 (67'032.65 : 104.1 x 104.6).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente
a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non
riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene
operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI non ha proceduto ad alcuna riduzione, mentre l’interessato ne
chiede una del 10% per il fattore “attività leggera”, non potendo
svolgere lavori pesanti che implichino l’uso della forza e della pressione
sulle mani.
Questo
Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.2
e DTF 132 V 393 consid. 3.3), non ha alcun motivo per modificare la
decisione dell’UAI.
Infatti,
i periodi di incapacità di lavoro al 50% in attività adeguata, sono dovuti ad
una riduzione di rendimento e non ad una riduzione del tempo di lavoro. Una
riduzione per attività a tempo parziale non è pertanto giustificata (fra le
tante cfr. STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014).
Inoltre,
dal rapporto finale del medico SMR del 5 dicembre 2017 risulta che non vi è nessuna
limitazione per quanto concerne i pesi, non è necessaria un’alternanza della
postura e non vi è una difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Inoltre
l’interessato non ha bisogno di pause supplementari (cfr. pag. 337/410 incarto
AI, cfr. anche rapporto del consulente in integrazione professionale del 17
gennaio 2018, pag. 341/410 incarto AI). Unica limitazione è quella di poter
svolgere unicamente lavori non manuali (pag. 338/410 incarto AI).
Ciò,
come rettamente stabilito dall’UAI, non giustifica alcuna riduzione
supplementare.
Per
cui, nel 2016, ritenuta un’incapacità lavorativa del 50%, il reddito da
invalido si attesta a fr. 33'516.325 (67'032.65 : 2).
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 53'962 con quello
da invalido di fr. 33'516.325, si ottiene un grado d’invalidità del 37,88%, arrotondato,
conformemente alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, al 38%, che non dà diritto ad
alcuna rendita.
Nel
2017, in seguito al miglioramento dello stato di salute, con una capacità
lavorativa del 100%, il salario da valido di fr. 54'178, raffrontato al salario
da invalido di fr. 67'354.60, dà un grado
d’invalidità dello 0%.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata va confermata mentre
il ricorso va respinto.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese, per fr. 500.--, vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti