32.2018.95
Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'AI. Ricorso accolto con rinvio atti
16 agosto 2018Italiano11 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.95
RG/gm
Lugano
16 agosto 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisioni 9 giugno 1998, 4
gennaio 2001 e 7 dicembre 2007 (quest’ultima confermata con STCA 32.2008.7 del
2 settembre 2008) l’Ufficio AI aveva respinto le richieste di prestazioni
presentate da RI 1 nel gennaio 1998 rispettivamente nell’ottobre 2004,
per carenza di invalidità pensionabile;
- nell’aprile 2018
l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni. Il 29 maggio 2018
l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia, non avendo
l’assicurata dimostrato una modifica rilevante delle circostanze
successivamente all’emanazione del precedente provvedimento di diniego;
- patrocinata dall’avv. RA 1,
insorge l’assicurata dinanzi al TCA avverso la suddetta decisione. Istando per
la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e contestando
la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento, ne postula
in via principale l’annullamento con consecutivo riconoscimento del diritto ad
una rendita intera da aprile 2018; in via subordinata chiede la retrocessione
degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici;
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, sulla base della presa di posizione SMR dell’11 giugno 2018 (cfr.
VI-1), postula la retrocessione degli atti sulla base delle seguenti
considerazioni:
"
(…) preso atto del ricorso 5 giugno
2018 interposto dalla Signora RI 1, lo scrivente Ufficio rileva quanto segue.
In sede ricorsuale, l'assicurata ha prodotto il
rapporto 31.05.2018 della Dr.ssa med. __________, il rapporto 24.05.2018 del
Dr. med. __________, lo scritto 23.05.2018 dell'Ospedale __________ di __________,
il certificato 24.05.2018 del Dr. med. __________ nonché la lettera d'uscita
27.04.2018 dell'Ospedale __________.
L'intera documentazione medica di cui sopra è stata
sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'Al.
Il Dr. med. __________ del SMR dell'Al - mediante
annotazione 11 giugno 2018 qui allegata - ha osservato quanto segue: "Documentazione
presentata in sede di ricorso:
- Rapporto degenza dal 2.4.2018 al 7.4.2018 per
esacerbazione di cervicalgia
- Rapporto dr.ssa __________ del 31.5.2018
- Rapporto dr. __________ del 24.5.2018:
o Marcata esacerbazione dei dolori cervicali
inizio aprile 2018
o Tuttora dolori importanti
o Quadro clinico fanno pensare ad una sindrome
somatoforme del dolore cronico
o Prevista valutazione reumatologia inizio
luglio 2018
- Rapporto servizio di neurochirurgia del 23.5.2018 con
diagnosi cervicobrachialgia destra in contesto di sindrome fibromialgica
- Rapporto centro terapia del dolore del 24.5.2018.
Valutazione:
in considerazione dell'attuale documentazione risulta
verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute a partire da inizio
aprile 2018. L'esacerbazione dei dolori cervicali ha portato a vari accertamenti
in parte tuttora in corso.".
Ora, alla luce di quanto precede, si propone pertanto a
codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) di voler
retrocedere gli atti all'Ufficio Al del Canton Ticino (UAI) affinché entri nel
merito della richiesta di prestazioni inoltrata dall'assicurata nel mese di
aprile 2018 ed esamini (conformemente a quanto indicato dal SMR all'interno
dell'annotazione 11.06.2018) se la modifica delle circostanze sia effettivamente
avvenuta e, nell'affermativa, in che misura essa incida sulla capacità di
guadagno dell'assicurata.
Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver
completato l'istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti
medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle
relative risultanze, emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal
relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all'assicurata
tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (cfr. VI)
- con scritto 9 luglio 2018 il
rappresentante dell’insorgente ha osservato:
"
(…) ho preso nota della
comunicazione 28 giugno dell'Ufficio AI, che mi sorprende non poco.
Infatti il rapporto 31 maggio 2018 della dott.ssa __________
non aggiunge nulla di nuovo a quanto già evidenziato in occasione
dell'opposizione al progetto di decisione del 15 maggio 2018.
Infatti già in quell'occasione era stato prodotto il
rapporto medico della dottoressa __________ e si chiedeva "di voler
sottoporre l'assicurata all'accertamento da parte del __________". Il SMR rispondeva allora quanto affermato e
comprovato "non permette di rendere verosimile un'inabilità
lavorativa" (decisione impugnata).
Rattrista constatare che è stato necessario presentare
il ricorso per poter godere della debita attenzione e approfondimento da parte
dell'Ufficio AI.
Naturalmente la ricorrente non si oppone alla proposta
dell'Ufficio AI, al quale vanno tuttavia accollate congrue ripetibili così da
evitare il ricorso all'assistenza giudiziaria.” (cfr. VIII)
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI,
art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V
198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante
mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima
deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece
essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia
sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la
modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26
novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante
cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt
sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung
nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die
Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”,
riportato nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- nel caso
concreto, nelle more della presente procedura, dopo aver chiesto una presa di
posizione al medico SMR, come accennato l’amministrazione ha rettamente evidenziato
come paiano adempiute le premesse per entrare nel merito della nuova domanda
presentata nell’aprile 2018. In effetti, sulla scorta della refertazione medica
di cui ai doc. A e B prodotti in sede ricorsuale ed anche con riferimento alla
documentazione medica già prodotta in sede amministrativa (cfr. rapporto 6
aprile 2018 del Reparto di medicina interna dell’Ospedale __________ facente in
particolare stato di una “esacerbazione algica da circa 3 mesi”, cfr. doc.
AI 50), è da ritenere essere verosimilmente subentrato un rilevante cambiamento
delle circostanze.
In simili
condizioni si giustifica senz’altro, come espressamente chiesto in risposta di
causa, la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito
della domanda ed esa-mini quindi, tramite i necessari accertamenti, la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica
delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce
sulla situazione invalidante dell’assicu-rata;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- la ricorrente,
patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che in concreto appare equo quantificare
in fr. 2'000, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
e gratuito patrocinio;
per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 29
maggio 2018 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 2’000
per ripetibili (IVA Inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti