Lexipedia

Decisione

32.2018.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 aprile 2019Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i 2 arti superiori.

Nei fatti, l'impressione generale inerente l'evoluzione del caso

medico-assicurativo è che nel corso delle successive valutazioni di questi

ultimi 4-5 anni, e malgrado l'importante documentazione clinica fornita dai

curanti, inerente essenzialmente l'evoluzione delle patologie somatiche visto

che quella della patologia psichica non ha mai giustificato da sola l'applicazione

di misure AI, l'UAI di Bellinzona non ha mai veramente voluto tenere in

considerazione tanto la persistente ed ingravescente polipatologia algica

quanto le sempre più marcate limitazioni esecutivo-operative indotte da queste

patologie nella traiettoria socio-occupazionale del signor RI 1, in severa fase

involutiva da ormai almeno 6 anni. (…)” (pag. 910-911 inc. AI)

Chiamato a prendere

posizione in merito a quanto sopra, il 30 marzo 2018 il perito ha evidenziato:

“non trovo elementi clinici o di decorso cha si aggiungano a quanto da me

valutato e che quindi mi inducano a rivedere le mie conclusioni” (doc. 277

inc. AI).

2.5.2. Dal punto di vista neurologico

il dr. med. __________, riassunti gli atti presenti nell’inserto, valutato

l’esame elettroneurografico del 4 ottobre 2017, nonché le RM cervicali del 22

aprile 2014 e 20 febbraio 2015, ha proceduto alle seguenti valutazioni:

" (…)

All’esame clinico attuale non si trovano reperti rilevanti a

livello degli arti inferiori, del braccio sinistro e dei nervi cranici. La

mobilità della colonna cervicale è relativamente ridotta e lievemente dolente,

non vi è però una irradiazione algica agli arti superiori che faccia sospettare

una irritazione radicolare cervicale. Non si trovano deficit motori agli arti

superiori. Vi è un deficit sensitivo alla mano destra verso le dita II-III.

L'esame elettroneurografico conferma in reperto indicativo di

una sindrome del tunnel carpale a destra di entità da lieve a moderata.

Ritengo che quest'ultima sia la responsabile principale dei sintomi alla mano

destra descritti dal paziente.

A livello cervicale infatti non si rilevano possibili lesioni

delle strutture nervose correlanti con questo reperto, ci si aspetterebbe in

effetti una compressione radicolare C7 a destra non visibile sulle indagini

neuroradiologiche a disposizione.

In effetti anche ad una valutazione neurologica e neurochirurgica

del maggio 2017 eseguita presso il __________ si era arrivati a concludere che

i sintomi del paziente sono dovuti principalmente alla sindrome del tunnel

carpale e non ad una lesione radicolare cervicale.

La problematica neurologica riferibile alla sindrome del tunnel

carpale è di entità da lieve a moderata.

In generale una patologia di questo tipo non comporta limitazioni

funzionali maggiori e può essere risolta, se non migliora con misure

conservative, con un intervento decompressivo del canale carpale.

Tenendo presente che il paziente è già a beneficio di una rendita di

invalidità del 58% principalmente a causa di problemi in ambito reumatologico, la

sindrome del tunnel carpale non lo limita ulteriormente dal punto di vista funzionale,

questo per qualunque attività proponibile.

Non si può inoltre affermare che si è

verificato un peggioramento oggettivo della problematica cervicale rispetto a

quanto descritto e constatato in passato.

Ricordo infine che il paziente aveva subito un trauma in

seguito a scoppio di una batteria in

auto, questo non ha comportato comunque a conseguenze

neurologiche maggiori.

Non vi sono proposte terapeutiche dal punto di vista neurologico se

non quella, in caso di persistenza dei sintomi alla mano destra, di prendere in

considerazione un intervento decompressivo del canale

carpale. (…)” (sottolineature del redattore; pag. 871-872 inc. AI)

Il perito ha concluso che

la sindrome del tunnel carpale “non provoca limitazioni funzionali ulteriori

rispetto a quanto documentato in passato, concernente la sindrome cervicale

post operatoria” (pag. 872 inc. AI) e che l’attuale situazione neurologica

non ha apportato alcuna modifica all’incapacità lavorativa sinora certificata

(pag. 876 inc. AI).

Anche il dr. med. __________

del __________ nel rapporto 16 gennaio 2018, prodotto dal ricorrente, non ha

riscontrato un cambiamento clinico, valutando come segue i dolori cronici

cervicali:

" (…)

Dalla nostra ultime valutazione, ossia dal 4.5.2016 ad oggi, il

quadro clinico non è cambiato, per quanto rimanga una chiara ipoestesia elle

prime tre dita della mano destra, in particolare al lI e Ill, con una lieve

difficoltà nella prensione con la mano destra. Ho ripreso in considerazione

tutta la storia clinica, a partire dai 1995, anno in cui fu effettuato

l'intervento di discectomia C5/C6, basandomi sulla valutazione peritale del Dr __________:

nel corso degli anni si è assistito ad una cronicizzazione dei dolori sia

cervicali, che agli arti superiori, probabilmente per più fattori (inversione

della lordosi cervicale, alterazioni degenerative a carico dei segmenti

adiacenti a quello stabilizzato), ma fortunatamente senza comparsa di nuovi

deficit neurologici, oltre all'ipo-estesia alle prime 3 dita della mano.

Desidero segnalare che l'assenza di indicazione chirurgica non equivale ad una

assenza di limitazioni funzionali, dovuto appunto ad un dolore cronico. (…)” (sottolineatura del redattore; pag. 912. inc. AI)

L’assicurato ha poi

prodotto un certificato datato 24 novembre 2017 del medico curante, dr. med. __________,

il quale attesta come dal punto di vista funzionale “si possa obbiettare

relativamente poco (in particolare sdr. tunnel carpale destro di grado lieve-moderato)

è fortemente debilitato da cervicalgie cronico-recidivanti su degenerazione

diffuse e canale spinale stretto”. Rileva inoltre che il suo paziente

soffre di “un’importante iposmia, una netta riduzione del flusso nasale

destro ed un persistente tinnito a destra, condizioni che pure lo possono

senz’altro debilitare nella vita quotidiana” (pag. 914 inc. AI).

Dal rapporto 1° febbraio

2018 del Servizio ORL dell’Ospedale __________ di __________ risulta che all’assicurato

è stata riscontrata una sensazione di ostruzione nasale lateralizzata a destra

e una iposmia nell’ambito di una persistente rinite crostosa anteriore

bilaterale ed eritema diffuso delle mucose laterali, con discussione di un

eventuale intervento di settoplastica (pag. 916 inc. AI).

Da ultimo, agli atti

risulta lo scritto 29 gennaio 2018 del dr. med. __________ in cui è certificata

un’incapacità lavorativa a causa delle problematiche cervicali e all’arto

superiore destro (pag. 915 inc. AI).

Quest’ultimi atti sono

stati analizzati dal perito neurologo, il quale nel complemento dell’11 aprile

2018 ha concluso:

" (…)

In riferimento agli aspetti neurologici la nuova documentazione

non mette dunque in evidenza reperti oggettivi significativi.

In particolare i dolori cronici cervicali sono stati presi in

considerazione nella valutazione neurologica e la valutazione del Dott. Valci

di dicembre 2017 conferma i reperti essenzialmente descritti nella perizia

Considerandi

neurologica. La situazione è riferita come sostanzialmente stabile.

Le patologie in ambito ORL descritte (diminuzione dell'olfatto e

rinite cronica) non determinano una incapacità lavorativa.

Ritengo che per quel che riguarda gli aspetti di competenza

neurologica non vi siano nuovi elementi che portino a modificare la valutazione

dell'ottobre 2017.” (sottolineatura del redattore, pag. 925 inc. AI)

2.5.3

Visto quanto sopra il SMR ha

pertanto confermato la stabilità del quadro clinico (cfr. annotazioni 30

ottobre 2017 e 16 aprile 2018 in doc. 263 e 278 inc. AI).

L’assicurato per contro

sostiene un peggioramento delle sue condizioni di salute. Rimarcando di non

essere un simulatore, ha sostenuto che la sintomatologia sia somatica che

psichica devono essere debitamente tenute in considerazione, ritenendo che le

stesse giustificano un aumento del grado d’invalidità valutato nel 2003.

2.6

Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.7

Ritornando al caso concreto,

da un attento esame degli atti questo TCA può concludere come lo stato di salute sia rimasto sostanzialmente stabile

rispetto a quanto accertato nella perizia pluridisciplinare del 2006. Detto

diversamente, non sono subentrati rilevanti peggioramenti giustificanti un

aumento del grado d’invalidità. Questo per i motivi che seguono.

Per quel che concerne

l’aspetto psichiatrico va fatto presente che il perito dr. med. __________ ha

proceduto ad una valutazione dettagliata, completa e priva di contraddizioni,

confermando del resto la precedente perizia extra-somatica del dr. med. __________

eseguita nell’ambito della perizia SAM del 2006.

Né del resto lo psichiatra

curante, dr. med. __________, ha posto una diagnosi diversa da quella definita dal

perito psichiatrico.

Nel citato scritto del 28

dicembre 2017 (cfr. consid. 2.5.1), esaminate la perizia neurologica e quella

psichiatrica, egli ha rilevato “come i due colleghi periti si siano attenuti

essenzialmente alle “valutazioni oggettive” del caso, senza veramente tenere conto

della sofferenza soggettiva descritta dal signor RI 1; sofferenza ben segnalata

dalla perizia del dr. __________ che a diverse riprese descrive un paziente che

deve spesso muoversi nel corso dell’esame poiché attanagliato dalle algie che

toccano la colonna cervicale ed i 2 arti superiori”. Orbene, a prescindere

dal fatto che le due perizie sono state svolte considerando anche la parte

soggettiva dell’assicurato e che la valutazione della capacità lavorativa deve

essere eseguita sulla base di criteri oggettivi, la problematica alla colonna

vertebrale ed agli arti superiori concerne l’aspetto somatico dell’assicurato.

A tal riguardo il perito neurologo

dr. med. __________ ha riportato la sintomatologia soggettiva (cfr. punto no.

3.5

“Affezioni attuali”), procedendo in seguito all’esame clinico dal quale,

come visto al consid. 2.5.2., è risultato che “non si trovano reperti

rilevanti a livello degli arti inferiori, del braccio sinistro e dei nervi

cranici. La mobilità della colonna cervicale è relativamente ridotta e

lievemente dolente, non vi è però una irradiazione algica agli arti superiori

che faccia sospettare una irritazione radicolare cervicale. Non si trovano

deficit motori agli arti superiori. Vi è un deficit sensitivo alla mano destra

verso le dita II-III. L’esame elettroneurografico conferma in reperto

indicativo di una sindrome del tunnel carpale a destra di entità da lieve a

moderata. Ritengo che quest’ultima sia la responsabilità principale dei sintomi

alla mano destra descritti dal paziente. A livello cervicale infatti non si

rilevano possibili lesioni delle strutture nervose correlanti con questo

reperto, ci si aspetterebbe in effetti una compressione radicolare C7 a destra

non visibile sulle indagini neuroradiologiche a disposizione.”

Il perito ha poi concluso

che “non si può inoltre affermare che si è verificato un peggioramento

oggettivo della problematica cervicale rispetto a quanto descritto e costatato

in passato” e che la sindrome del tunnel carpale (definita di entità da

lieve a moderata) “non comporta limitazioni funzionali maggiori e può essere

risolta, se non migliora con misure conservative, con un intervento

decompressivo del canale carpale”.

Va poi ricordato che il perito

ha tenuto conto delle valutazioni del neurologo del dr. med. __________, tra le

quali quella più recente del dicembre 2017 alla base del rapporto 16 gennaio

2018.

(pagg. 912/3 inc. AI). Infatti nel complemento peritale dell’11 aprile

2018.

(cfr. consid. 2.5.2) il dr. med. __________ ha evidenziato che “i

dolori cronici cervicali sono stati presi in considerazione nella valutazione

neurologica (quella peritale n.d.r.) e la valutazione del Dott. __________ di

dicembre 2017 conferma i reperti essenzialmente descritti nella perizia

neurologica. La situazione è riferita come sostanzialmente stabile”.

Le (nuove)

problematiche ORL, come evidenziato nel succitato complemento peritale, non

sono state giustamente ritenute invalidanti.

In conclusione, senza

misconoscere la sintomatologia accusata dall’assicurato, ritenuto che le

affezioni somatiche e psichiche non sono peggiorate in maniera rilevante, rettamente

l’ufficio AI ha respinto la domanda di aumento della rendita.

Ne

consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- vanno a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti