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Decisione

32.2018.97

Richiesta di ulteriori prestazioni AI (rendita e provvedimenti professionali) respinta. Gli atti prodotti non modificano le conclusione dell'UAI

20 maggio 2019Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

il riconoscimento di una rendita arretrata d’invalidità”. “Ad oggi

presenta anche un IMI di grado relativamente elevato in merito al quale i

medici della __________ si sono già espressi nella misura del 15%. Manca però

sempre ancora una valutazione formale da parte dell’amministrazione e ciò alla

stessa stregua di quanto è necessario a titolo di cure mediche per preservare

l’attuale situazione medica. Nulla esclude infatti che proprio per garantire

l’attuale situazione lavorativa l’assicurata necessita delle cure a carico

della __________. Senza queste cure l’assicurata presenta sempre ancora lo

stesso grado di capacità lavorativa? A questa domanda, importante anche per una

decisione dell’Ufficio AI, nessun medico ha ancora dato risposte. Le

limitazioni di cui all’IMI possono poi anche giustificare limitazioni rilevanti

per il consulente in integrazione professionale e quindi utili per la

determinazione del reddito da invalido. Anche a tal proposito ad oggi ancora

nessuno si è espresso”. L’insorgente conclude affermando che “tutto ben

considerato (…) appare quindi lecito sostenere che perlomeno sino ad esecuzione

di accertamenti medici ed economici propri o perlomeno sino al termine

cresciuto in giudicato della procedura con la __________ una conclusione della

procedura AI appare se non già automaticamente ingiustificata perlomeno

prematura. Ad oggi l’ufficio AI non dispone infatti di alcun accertamento

medico ed economico definitivo per sostenere il buon fondato della contestata

decisione. Il semplice rinvio ad una conversazione telefonica, con un

funzionario della __________ che si è poi prodigato in prima persona per

ulteriori accertamenti medici, certamente non può andare a beneficio

dell’Ufficio AI”.

1.4. Con risposta del 3 luglio

2018, a cui ha allegato l’intero incarto AI e l’incarto dell’assicuratore

contro gli infortuni, l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:

" (…)

L’amministrazione ha tenuto conto dei vari periodi di incapacità lavorativa

segnalati da __________ e le rispettive riprese lavorative da parte

dell’assicurata (cfr. scritto di __________ del 9 novembre 2017, inc. AI, doc.

38, con periodi ripresi nella decisione finale).

Il caso dell’assicurata è stato definito dall’AI dopo attenta

verifica: le mansioni dettagliate sono state indicate e considerate con studio

e sostegno da parte dell’AI di misure concrete di adattamento delle postazioni

atte a migliorare lo svolgimento dell’attività; l’Ufficio AI ha tenuto in

debito conto le indicazioni espresse dall’assicurata sulla ripresa lavorativa a

tempo pieno dell’attività e l’incremento del reddito, concordando la chiusura

della pratica in ambito AI senza accordare provvedimenti ulteriori o rendita in

quanto l’assicurata era già reintegrata.

L’esame e le conclusioni espresse sono contenute nel verbale di

chiusura del SIP del 6 dicembre 2017 sottoscritto ed approvato dall’assicurata

(inc. AI, doc. 59).

Le ulteriori valutazioni da effettuare riguardanti l’assicuratore

infortuni (cure ulteriori da attuare e indennità per menomazione all’integrità

fisica) non ostacolano la definizione del caso in ambito AI.

In considerazione degli elementi chiari definiti in istruttoria,

l’Ufficio AI ha correttamente emanato la decisione resa, in base alla quale non

emerge un periodo di inabilità lavorativa del 40% almeno in media durante un

anno senza notevole interruzione come richiesto in base all’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI. Si rammenta giusta l’art. 29ter OAI che vi è interruzione notevole

dell’incapacità lavorativa, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché

l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni

consecutivi” (doc. IV)

1.5. Il 6 luglio 2018 la

ricorrente ha ribadito che la procedura in ambito __________ non è ancora

terminata. Secondo l’assicurata l’opinione dell’UAI non può essere confermata “e

ciò non solo perché a quest’ultimo occorre svolgere i propri accertamenti

d’ufficio ed maniera completa bensì anche perché se si rendessero

effettivamente necessarie ulteriori cure o altri provvedimenti ciò non esclude

a priori conseguenti periodi d’inabilità lavorativa da prendere in

considerazione. A ben vedere, da parte dell’Ufficio AI non entra poi solamente

in considerazione il diritto alla rendita d’invalidità bensì al termine degli

accertamenti pure altre prestazioni potrebbero essere valutate (cfr. a tal

proposito anche l’art. 68bis LAI Collaborazione interistituzionale).

Concretamente, proprio perché l’intera istruttoria medica ed economica è

gestita dall’assicuratore infortuni quando l’Ufficio AI ha proposto di chiudere

la sua procedura negando il diritto ad una rendita d’invalidità, il

sottoscritto ha “semplicemente” chiesto di attendere dapprima il termine della

procedura infortunistica. Siccome trattasi di un caso con pregiudizi a carattere

prioritariamente infortunistici quale base di accertamento per le proprie

decisioni l’Ufficio AI si rifà sulla procedura dell’assicuratore infortuni. Non

essendo quest’ultima ancora terminata, conseguentemente nemmeno l’accertamento

necessario per una decisione dell’ufficio AI può ritenersi completo. Solo

perché l’Ufficio AI non ha ritenuto possibile attendere il termine della

procedura con l’assicuratore infortuni per l’assicurata si è reso necessario

l’avvio della presente procedura di ricorso con tutti i conseguenti costi in

particolare di patrocinio. Che il Servizio d’integrazione professionale, dopo

un intervento utile, coordinato e molto apprezzato, abbia nel frattempo già

terminato la sua procedura ciò nulla cambia alla sostanza del ricorso e meglio

rimanendo sempre ed ancora necessario prima di poter esprimere una decisione

conclusiva e accertare d’ufficio e fino in fondo tutti gli altri elementi

necessari per emettere una decisione finale. Come già detto, le prestazioni che

possono entrare in linea di conto non sono poi solo la rendita d’invalidità.

Oltretutto, dai medici della __________ i periodi d’inabilità lavorativa

saranno riesaminati e così anche la capacità di guadagno ed un’eventuale

menomazione dell’integrità.” La ricorrente ribadisce che la decisione è

prematura ed occorre attendere la conclusione della procedura presso la __________.

1.6. Con osservazioni del 16

agosto 2018 l’UAI ha confermato la risposta di causa (doc. VIII).

1.7. Il 10 gennaio 2019 la

ricorrente ha trasmesso copia dei documenti con cui la __________ ha “ribadito

in favore dell’assicurata il diritto a cicli di fisioterapia; segnatamente, in

allegato vi trasmetto copia dei documenti con cui la __________ ha recentemente

stabilito il diritto dell’assicurata ad un IMI nella misura del 15%.

Considerate queste ultime conferme e ritenuto che anche per l’assicurata (ed il

suo medico) il suo stato di salute può ora ritenersi stabilizzato, alla __________

è stato confermato lo stabilizzarsi della procedura. Tale lettera pure è

allegata per debita informazione. Alla luce di questi ultimi documenti è quindi

possibile” confermare “che di principio nulla osta ora alla

definizione del caso con l’Ufficio AI” (doc. X).

1.8. Il 25 gennaio 2019 l’UAI ha

evidenziato che non emergendo “ulteriori elementi determinanti una diversa

valutazione del caso (la presa a carico da parte dell’assicuratore infortuni __________

di sedute di fisioterapia e l’emissione della decisione 20 dicembre 2018 sempre

da parte __________ sull’indennità di menomazione dell’integrità (IMI), già

definita dal medico competente come da atti __________ del 13 febbraio 2018,

vedi doc. M annesso al ricorso di controparte, non incidono sulla decisione

resa e la stabilizzazione da tempo presente come risulta confermato dalle

percentuali di abilità lavorative indicate da __________ e sottolineato

dall’esaustivo rapporto del Servizio integrazione professionale dell’AI citato

con risposta di causa del 3 luglio 2018), si conferma la correttezza della

decisione resa come già espresso con la risposta di causa del 3 luglio 2018 e

successive osservazioni del 16 agosto 2018” (doc. XII). Lo scritto è stato

trasmesso all’insorgente per conoscenza (doc. XIII).

Considerandi

2.1

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita

un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale

definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989.

p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale

dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al

guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è

possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle

circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°

gennaio 2007: TF] con sentenza U

156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.2

In concreto con il ricorso

l’insorgente contesta la chiusura del caso, sostenendo la necessità di

attendere la fine degli accertamenti medici ed economici svolti

dall’assicuratore contro gli infortuni su cui l’UAI si è fondato per emanare la

contestata decisione, non avendo effettuato accertamenti propri. Ella rileva

pure che “a prescindere dal fatto che l’assicurata ha ripreso appieno la

propria attività lavorativa, ciò non toglie che in passato la stessa ha

mediamente presentato importanti gradi d’incapacità lavorativa tali da anche

giustificare il riconoscimento di una rendita arretrata d’invalidità”.

Il 10 gennaio 2019

l’assicurata ha affermato che ora il suo stato di salute si è stabilizzato ed

il caso può essere deciso anche dall’UAI (doc. X). Ella ha allegato la

decisione formale del 20 dicembre 2018 della __________ con cui viene

riconosciuta un’IMI del 15% (doc. X/2) e lo scritto di medesima data con cui

l’assicuratore contro gli infortuni assume i costi delle spese per 3-4 cicli di

fisioterapia all’anno (doc. X/1).

2.3

Nel caso di specie RI 1,

formatasi quale impiegata di commercio e aiuto contabile, da ultimo

responsabile amministrativa delle Risorse Umane presso __________, il 4 gennaio

2013.

è stata vittima di un infortunio che ha comportato lesioni importanti

all’anca sinistra con conseguente impianto di una protesi totale e di una

revisione totale a marzo 2017. Il 19 maggio 2017 essa ha inoltrato una

richiesta di prestazioni dell'AI (pag. 24/252 incarto AI).

Dopo aver richiamato gli

atti medici ed economici ritenuti necessari ed aver raccolto il parere del

medico SMR, dr. med. __________, il quale il 29 settembre 2017 ha affermato che

"si tratta di un caso solo infortunistico gestito dalla __________ il

cui procedere dipenderà da quanto sarà enunciato nel rapporto finale” (pag.

126/252), l’UAI ha sottoscritto con la ricorrente, in data 2 ottobre 2017, gli

obiettivi del piano d’integrazione, consistente nell’adattamento del posto di

lavoro e in corsi di formazione con lo scopo di consolidare l’impiego

dell’assicurata nel percorso che stava affrontando (art. 7d LAI; pag. 127-128/252

incarto AI).

Il 2 ottobre 2017 la

ricorrente ha ripreso la propria precedente attività al 100%, non subendo

alcuna perdita salariale.

Il 31 gennaio 2018 l’interessata

ha sottoscritto il verbale di chiusura del 6 dicembre 2017, previamente

sottoposto al legale della ricorrente per una verifica (cfr. pag. 187/252

e-mail del 12 gennaio 2018: “[…] facciamo riferimento ai nostri incarti

citati a margine e non da ultimo alle sue più recenti comunicazioni del 22

dicembre 2017 e con il preventivo consenso dell’assicurata la informiamo che

non abbiamo osservazioni da presentare […]” ed e-mail del 18 gennaio

2018.

dell’UAI: “[…] la ringrazio per la comunicazione e in allegato

trasmetto il verbale di chiusura della pratica della signora RI 1 verso il

nostro Ufficio. Ho discusso lo stesso con la signora RI 1 ed apportato

volentieri le modifiche richieste. Lo sottopongo ora a voi per lettura e

sottoscrizione, in modo da poterlo successivamente registrare e trasmettere

alla __________ affinché possano valutare il procedere da parte loro […]”).

Nella lettera accompagnatoria cui era allegato il verbale tramesso all’UAI,

l’interessata ha chiesto di “organizzare un incontro” con

l’amministrazione ed “il responsabile della __________ per fare il punto

della situazione” (pag. 199/252 incarto AI).

Nel verbale di chiusura

figura che:

" (…)

Caso __________.

Artroscopia.

Impianto protesi totale anca sinistra a seguito infortunio.

Revisione in marzo 2017. Nuovo intervento nel luglio 2017. In

totale sono stati subiti 3 interventi di revisione totale della protesi.

IL 100 dal 29.3.2017 al 28.05.2017

IL 50 dal 29.05.2017 al 5.06.2017

IL 40 dal 26.06.2017 al 16.07.2017

IL 100 dal 17.07.2017 al 28.08.2017

IL 50 dal 29.08.2017 al 01.10.2017

IL 0 dal 02.10.2017

La valutazione finale della __________ non è ancora stata

effettuata.

Permangono sicuramente dei limiti funzionali ma che per il momento

non sembrano impedire la ripresa lavorativa dell’assicurata nella nuova

funzione e nel proseguimento del suo piano di carriera.

Iter della pratica

(…).

14.09.2017

(…) Si conclude in tale occasione l’opportunità di

effettuare un percorso con la signora __________ di __________ e una

valutazione ergonomica del posto di lavoro per valutare la possibilità di

sgravare l’assicurata durante l’attività professionale.

Entrambe le misure vengono messe in atto.

L’assicurata beneficia molto di entrambe i percorsi.

(…).

04.12.2017

Incontro con assicurata sul posto di lavoro per

valutazione e descrizione del posto di lavoro.

L’assicurata riferisce che grazie all’esercizio anche legato alla

ripresa, si sente molto meglio, sente di aver recuperato una buona stabilità.

In parte è avvenuto anche il recupero della forza, avverte chiaramente ancora

una certa debolezza soprattutto in determinate azioni come ad esempio l’entrare

e uscire dall’autoveicolo oppure quando deve sollevare la gamba per mettere le

scarpe.

Anche a livello di fisioterapia ora è possibile iniziare un lavoro

più forte e sente il beneficio. Ha iniziato a effettuare tapis roulant in

pendenza e a fare anche saltelli senza avere forti dolori.

Ha avuto l’ultimo controllo circa 10 giorni fa.

Anche a livello del piede rispetto a settembre in cui era molto

gonfio, tumefatto e con forti dolori tanto che il medico l’aveva preparata

all’ipotesi di un intervento chirurgico per la revisione del tendine rotto, vi

sono stati dei miglioramenti. Chiaramente il tendine è sempre rotto e molte

cose non riesce a farle però sente un miglioramento. Secondo il medico questo

sarebbe dovuto anche al fatto che grazie __________ e al rinforzo avrebbe

iniziato a camminare con il piede più diritto. Il medico ha espresso sorpresa

per il miglioramento avuto. Si inizia ora a vedere bene l’osso della caviglia.

L’assicurata osserva di avere beneficiato molto dell’utilizzo dei tape che

utilizza come sostegno.

Riferisce comunque che sotto l’alluce avverte un forte dolore. Al

momento i medici hanno espresso in modo cautelativo l’ipotesi che potrebbe

essere l’effetto del miglioramento stesso.

(…).

Il suo nuovo ruolo denominato __________ è subordinato al capo del

personale.

Attualmente il suo lavoro è suddiviso in due attività distinte e

in due sedi distinte. Motivo per cui l’AI ha provveduto all’adattamento delle

due postazioni di lavoro dell’assicurata sia nello stabile amministrativo che

nello stabile industriale.

(…).

Discussione

L’assicurata spiega che nelle sue intenzioni non vi sono

assolutamente ambizioni di rendita, questo poiché non solo ha potuto riprendere

al 100% la sua attività ma anzi ha avuto un incremento del suo reddito. Infatti

nonostante la problematica di salute l’azienda le ha comunque permesso di

proseguire con il suo piano di carriera.

Per quanto riguarda la nostra assicurazione si concorda con la

proposta di chiusura della pratica senza accordare provvedimenti ulteriori o

rendita in quanto l’assicurata è già reintegrata, grazie al suo impegno, e alla

collaborazione con l’azienda.

Rimarranno da effettuare le valutazioni dell’assicurazione

infortuni anche rispetto alle cure ulteriori e all’indennità per menomazione

dell’integrità fisica.

L’assicurata era stata messa al corrente dal suo legale di questa

prestazione ma non conosce esattamente di cosa si tratta. Spieghiamo nel

dettaglio la prestazione.

Si concorda con l’assicurata che il presente documento verrà

trasmesso per conoscenza al case manager __________ che è il responsabile della

sua pratica alla __________.

(…).

Conclusioni e decisioni

Si propone per quanto riguarda l’assicurazione invalidità la

chiusura del mandato di intervento tempestivo senza accordare eventuali

provvedimenti professionali e nessuna rendita in quanto l’assicurata è già

reintegrata.” (pag. 194-198/252 incarto AI)

Il 23 maggio 2018, in

seguito alle osservazioni al progetto di decisione del 3 aprile 2018 con le

quali l’assicurata ha affermato che lo stato di salute è ancora in evoluzione e

una valutazione della capacità lavorativa per il futuro non è quindi possibile,

che sono ancora in corso visite mediche e sedute di fisioterapia e che la

procedura della __________ non è ancora conclusa (pag. 211/252 incarto AI), un

funzionario dell’AI ha annotato:

" (…) Contatto

in data odierna il Sig. __________ della __________ (…), il quale mi comunica

che il caso è stato chiuso e che l’ultima indennità per l’inabilità lavorativa

è stata versata con data 01.10.2017 (dopo questa data sono state riconosciute

solamente dei rimborsi per spese mediche, ma non è stata riconosciuta alcuna inabilità

al lavoro).” (pag. 218/252)

2.4

Nel caso di specie questo

Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata.

Innanzitutto la ricorrente

pur sostenendo che in passato avrebbe “mediamente presentato importanti

gradi d’incapacità lavorativa tali da anche giustificare il riconoscimento di

una rendita arretrata d’invalidità”, non apporta alcuna prova circa

un’errata valutazione della capacità lavorativa da parte dell’UAI per il

periodo dal 2 maggio 2014 al 1° ottobre 2017 (giorno antecedente la ripresa

dall’attività lavorativa al 100% nella precedente attività senza perdita di

salario) che peraltro si fonda proprio sugli accertamenti effettuati dalla __________,

come da lei richiesto (cfr. nota del 5 marzo 2018, doc. 366 dell’incarto

dell’assicuratore contro gli infortuni e pag. 146-148/252 incarto AI) e che per

il periodo dal 29 marzo 2017 è pure conforme a quanto sottoscritto dalla

medesima ricorrente il 31 gennaio 2018 nel verbale di chiusura, con l’unica

differenza, a suo favore, di un’incapacità lavorativa al 100% il 4 settembre

2017.

(doc. G e decisione impugnata).

Nelle more processuali la

ricorrente, che ha trasmesso il 10 gennaio 2019 la decisione del 20 dicembre

2018.

della __________ relativa al diritto all’IMI del 15% e ad al

riconoscimento dell’assunzione dei costi per ulteriori cicli di fisioterapia

(doc. X), non ha prodotto attestati medici in base ai quali le incapacità

lavorative indicate nella decisione impugnata sarebbero state modificate. Né ha

sostenuto che in seguito a tali atti, le valutazioni della __________ circa i

periodi di inabilità sarebbero stati modificati.

È vero che l’interessata

ha richiamato genericamente l’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni,

prodotto dall’UAI con la risposta di causa, anche per quanto concerne il

periodo successivo al ricorso, poiché, teoricamente, dai futuri accertamenti

sarebbero potuti emergere periodi di incapacità di lavoro diversi anche per il

passato.

Tuttavia va rammentato che

l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che non può essere

chiesta in termini generici l’assunzione di prove, ritenuto che è preciso

dovere delle parti indicare con esattezza le prove atte a dimostrare le

circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid.

3.

: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio

esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed

ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta

D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini

generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere

processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale,

indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di

consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto

diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a

dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in

re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).

Incombe alla

parte che intende provare un fatto procedere in modo selettivo e mirato

all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio,

indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano,

nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr. sentenza H

170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore formale è di

consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di

prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid.

3.

).

In concreto,

la ricorrente non ha prodotto alcun ulteriore accertamento medico atto a

modificare le conclusioni dell’UAI.

l’insorgente contesta di aver ripreso la sua attività lavorativa al 100% dal 2

ottobre 2017 senza perdita di salario o fa valere ulteriori incapacità

lavorative successive alla ripresa del lavoro che permetterebbero di ottenere

ulteriori prestazioni dall’AI.

Per quanto

concerne il diritto alla rendita è pertanto a giusta ragione che l’UAI ha chiuso

il caso alla luce della circostanza che l’assicurata non ha presentato un

periodo di inabilità lavorativa del 40% almeno in media durante un anno senza

notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Infatti

dall’inizio dell’incapacità lavorativa il 2 maggio 2014 vi sono state

interruzioni notevoli dal 25 ottobre 2014 al 5 gennaio 2015, dal 5 febbraio

2015.

al 10 marzo 2015, dal 12 marzo 2015 al 31 maggio 2015, dal 3 settembre

2015.

al 1° marzo 2016, dal 3 marzo 2016 al 19 maggio 2016, dal 21 giugno 2016

al 2 ottobre 2016, dal 1° novembre 2016 al 4 dicembre 2016, dal 6 dicembre 2016

al 26 febbraio 2017, dal 28 febbraio 2017 al 28 marzo 2017 (cfr. pag.

146-148/252 incarto AI e doc. 366 incarto dell’assicuratore contro gli

infortuni). Considerato che per l’art. 29 ter OAI vi è

interruzione notevole dell’incapacità lavorativa, secondo il precitato

disposto, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante

almeno 30 giorni consecutivi, la ricorrente non ha adempiuto alle condizioni

per poter avere il diritto ad una rendita.

Abbondanzialmente va pure evidenziato che l’insorgente ha inoltrato la

richiesta di prestazioni AI il 19 maggio 2017. Rammentato che per l’art. 29

cpv.1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data

in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, e che nel caso di specie dal 2 ottobre 2017 la

ricorrente ha ripreso la sua attività al 100%, il diritto ad ottenere una

rendita non sarebbe comunque dato.

Per quanto

concerne il diritto teorico ad ulteriori prestazioni, che sembra essere il vero

motivo di sottofondo dell’impugnativa, va rilevato che la stessa ricorrente il

31.

gennaio 2018, ha sottoscritto il “verbale di chiusura” del 6 dicembre

2017, che ha proposto la chiusura del mandato di intervento tempestivo senza

accordare eventuali provvedimenti professionali (e nessuna rendita), poiché

l’interessata è già reintegrata nel suo precedente posto di lavoro senza alcuna

perdita di guadagno.

Inoltre,

anche se di principio l’UAI, e il giudice delle assicurazioni sociali, applicano

il diritto d’ufficio e possono accordare più di quanto richiesto, la

ricorrente, rappresentata in causa, non può comunque limitarsi a sostenere che

potrebbero, teoricamente, esservi ulteriori provvedimenti e misure di cui

potrebbe eventualmente beneficiare, senza indicare quali sarebbero e i motivi

per cui ne avrebbe diritto, per impedire la chiusura del caso. Infatti,

d’acchito, non emergono elementi per ritenere che l’interessata potrebbe aver

diritto ad ulteriori prestazioni non prese in considerazione

dall’amministrazione.

Il rinvio

all’art. 68bis LAI, la cui lettera a prevede in sostanza che gli uffici AI sono

tenuti a collaborare anche con gli altri assicuratori e gli organi di esecuzione

delle assicurazioni sociali (in concreto, segnatamente, l’assicuratore contro

gli infortuni), non è sufficiente, nel preciso caso di specie, dove la

ricorrente è stata tempestivamente reintegrata nel suo precedente posto di

lavoro ed ha ripreso la medesima attività senza perdita salario, per concludere

che l’amministrazione avrebbe dovuto attendere gli ulteriori sviluppi in ambito

di assicurazione contro gli infortuni prima di emettere la decisione in esame.

Anche perché dall’ulteriore documentazione prodotta, ossia dalla decisione

formale del 28 dicembre 2018 che ha riconosciuto un’IMI del 15% e dallo scritto

di medesima data con cui viene riconosciuto il rimborso dei costi di ulteriori

cicli di fisioterapia, non emerge una situazione diversa rispetto a quella già

in essere al momento dell’emissione della decisione impugnata (cfr. anche doc. 339

incarto dell’assicuratore contro gli infortuni [presa di posizione del 18 ottobre

2017.

del dr. med. __________ relativa alla necessità di ulteriori sedute di

fisioterapia] e doc. M [presa di posizione del 27 febbraio 2018 del dr. med. __________

circa l’IMI al 15%]). Infine, se è vero che l’UAI in seguito alle osservazioni

dell’insorgente, si è limitata a contattare telefonicamente la __________ per

accertarsi circa lo stato della procedura (pag. 218/252 incarto AI), d’altra

parte va rilevato che l’interessato non contesta tanto il contenuto della

telefonata circa l’assenza di ulteriori inabilità lavorative, quanto le

modalità di acquisizione della prova.

Del resto,

non va dimenticato che se il suo stato di salute, dopo l’emissione della

decisione impugnata, è peggiorato, la ricorrente può sempre inoltrare una nuova

domanda di prestazioni AI.

Infatti, secondo

costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata (in concreto: 23 maggio 2018), ritenuto che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti

posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola

formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo

temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2

cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2).

Alla luce di quanto sopra

esposto, in assenza di elementi oggettivi circa un’errata valutazione dello

stato di salute della ricorrente da parte dell’UAI, la decisione impugnata va

confermata ed il ricorso respinto.

2.5

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti