32.2018.97
Richiesta di ulteriori prestazioni AI (rendita e provvedimenti professionali) respinta. Gli atti prodotti non modificano le conclusione dell'UAI
20 maggio 2019Italiano29 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.97
cs
Lugano
20 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1968, impiegata
di commercio e aiuto contabile, da ultimo responsabile amministrativa delle Risorse
Umane presso __________, il 23 maggio 2017 ha inoltrato una domanda di
prestazioni dell’AI a causa di un danno alla salute dovuto ad un infortunio avvenuto
il 4 gennaio 2013 (lesione all’anca sinistra prendendo la seggiovia) ed assunto
dalla __________.
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, con decisione del 23 maggio 2018 (doc. B), preavvisata dal
progetto del 3 aprile 2018 (doc. C), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni.
L’amministrazione ha accertato che il danno alla salute ha comportato
all’assicurata un’incapacità lavorativa nella sua attività abituale ed in tutte
le attività con percentuali altalenanti a decorrere dal 2 maggio 2014.
Considerato tuttavia che l’interessata non ha mai presentato un periodo
ininterrotto di un anno almeno con inabilità lavorativa media del 40% e che dal
2 ottobre 2017 ha ripreso la sua abituale attività al 100%, l’amministrazione
non ha ritenute adempiute le condizioni per riconoscere il diritto ad una
rendita. Non sono neppure stati valutati eventuali provvedimenti di ordine
professionale poiché l’interessata ha ripreso senza riduzione di rendimento e
di stipendio la propria abituale attività lucrativa.
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione formale, chiedendo
l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI
affinché proceda con le sue incombenze, segnatamente con tutti gli accertamenti
medici ed economici necessari (doc. I). La ricorrente rileva che l’intera
procedura è “sostanzialmente seguita dalla __________” e per questo
motivo ha chiesto di attendere con la chiusura del caso, e meglio sino al
termine della procedura con la __________. “Solo allora è infatti possibile
disporre della necessaria documentazione atta a sostenere il buon fondato della
decisione di chiusura”.
La ricorrente sostiene che
la decisione è prematura poiché nel verbale allestito dall’UAI nel corso del
mese di dicembre 2017 emerge che rimangono “da effettuare le valutazioni
dell’assicurazione infortuni anche rispetto alle cure ulteriori e all’indennità
per menomazione dell’integrità fisica…”. Ciò a conferma che l’aspetto
medico non è effettivamente ancora stato definitivamente valutato. “Ne è
prova di ciò anche la più recente corrispondenza della __________ ai medici (…)
ed all’assicurata stessa (…); segnatamente, la risposta dell’assicurata (…) e
non da ultimo pure la più recente valutazione dell’IMI nella misura di almeno
il 15% (…). Di una formale comunicazione in merito a quest’ultima valutazione
così come in merito alle cure mediche dalla __________ ad oggi l’assicurata è
sempre ancora in attesa e verosimilmente anche perché, così come anche già
comunicato all’Ufficio AI (…), prossimamente si svolgeranno ulteriori
accertamenti medici. Maggiori dettagli in merito ai fatti determinanti
ai fini della presente procedura sono certamente reperibili nell’incarto
completo della __________ e dell’Ufficio AI che come tali si richiamano quindi
formalmente (…)”. La ricorrente contesta la decisione poiché l’UAI non ha
predisposto accertamenti medici ed economici propri ed è dunque venuta meno al
proprio dovere di accertare d’ufficio la domanda dell’assicurata. Neppure ha
preso in considerazione l’intero incarto della __________ ed in particolare
ritenuto che l’aspetto medico deve ancora essere accertato. Essa afferma che “a
prescindere dal fatto che l’assicurata ha ripreso appieno la propria attività
lavorativa, ciò non toglie che in passato la stessa ha mediamente
presentato importanti gradi d’incapacità lavorativa tali da anche giustificare
Fatti
il riconoscimento di una rendita arretrata d’invalidità”. “Ad oggi
presenta anche un IMI di grado relativamente elevato in merito al quale i
medici della __________ si sono già espressi nella misura del 15%. Manca però
sempre ancora una valutazione formale da parte dell’amministrazione e ciò alla
stessa stregua di quanto è necessario a titolo di cure mediche per preservare
l’attuale situazione medica. Nulla esclude infatti che proprio per garantire
l’attuale situazione lavorativa l’assicurata necessita delle cure a carico
della __________. Senza queste cure l’assicurata presenta sempre ancora lo
stesso grado di capacità lavorativa? A questa domanda, importante anche per una
decisione dell’Ufficio AI, nessun medico ha ancora dato risposte. Le
limitazioni di cui all’IMI possono poi anche giustificare limitazioni rilevanti
per il consulente in integrazione professionale e quindi utili per la
determinazione del reddito da invalido. Anche a tal proposito ad oggi ancora
nessuno si è espresso”. L’insorgente conclude affermando che “tutto ben
considerato (…) appare quindi lecito sostenere che perlomeno sino ad esecuzione
di accertamenti medici ed economici propri o perlomeno sino al termine
cresciuto in giudicato della procedura con la __________ una conclusione della
procedura AI appare se non già automaticamente ingiustificata perlomeno
prematura. Ad oggi l’ufficio AI non dispone infatti di alcun accertamento
medico ed economico definitivo per sostenere il buon fondato della contestata
decisione. Il semplice rinvio ad una conversazione telefonica, con un
funzionario della __________ che si è poi prodigato in prima persona per
ulteriori accertamenti medici, certamente non può andare a beneficio
dell’Ufficio AI”.
1.4. Con risposta del 3 luglio
2018, a cui ha allegato l’intero incarto AI e l’incarto dell’assicuratore
contro gli infortuni, l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:
" (…)
L’amministrazione ha tenuto conto dei vari periodi di incapacità lavorativa
segnalati da __________ e le rispettive riprese lavorative da parte
dell’assicurata (cfr. scritto di __________ del 9 novembre 2017, inc. AI, doc.
38, con periodi ripresi nella decisione finale).
Il caso dell’assicurata è stato definito dall’AI dopo attenta
verifica: le mansioni dettagliate sono state indicate e considerate con studio
e sostegno da parte dell’AI di misure concrete di adattamento delle postazioni
atte a migliorare lo svolgimento dell’attività; l’Ufficio AI ha tenuto in
debito conto le indicazioni espresse dall’assicurata sulla ripresa lavorativa a
tempo pieno dell’attività e l’incremento del reddito, concordando la chiusura
della pratica in ambito AI senza accordare provvedimenti ulteriori o rendita in
quanto l’assicurata era già reintegrata.
L’esame e le conclusioni espresse sono contenute nel verbale di
chiusura del SIP del 6 dicembre 2017 sottoscritto ed approvato dall’assicurata
(inc. AI, doc. 59).
Le ulteriori valutazioni da effettuare riguardanti l’assicuratore
infortuni (cure ulteriori da attuare e indennità per menomazione all’integrità
fisica) non ostacolano la definizione del caso in ambito AI.
In considerazione degli elementi chiari definiti in istruttoria,
l’Ufficio AI ha correttamente emanato la decisione resa, in base alla quale non
emerge un periodo di inabilità lavorativa del 40% almeno in media durante un
anno senza notevole interruzione come richiesto in base all’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI. Si rammenta giusta l’art. 29ter OAI che vi è interruzione notevole
dell’incapacità lavorativa, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché
l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni
consecutivi” (doc. IV)
1.5. Il 6 luglio 2018 la
ricorrente ha ribadito che la procedura in ambito __________ non è ancora
terminata. Secondo l’assicurata l’opinione dell’UAI non può essere confermata “e
ciò non solo perché a quest’ultimo occorre svolgere i propri accertamenti
d’ufficio ed maniera completa bensì anche perché se si rendessero
effettivamente necessarie ulteriori cure o altri provvedimenti ciò non esclude
a priori conseguenti periodi d’inabilità lavorativa da prendere in
considerazione. A ben vedere, da parte dell’Ufficio AI non entra poi solamente
in considerazione il diritto alla rendita d’invalidità bensì al termine degli
accertamenti pure altre prestazioni potrebbero essere valutate (cfr. a tal
proposito anche l’art. 68bis LAI Collaborazione interistituzionale).
Concretamente, proprio perché l’intera istruttoria medica ed economica è
gestita dall’assicuratore infortuni quando l’Ufficio AI ha proposto di chiudere
la sua procedura negando il diritto ad una rendita d’invalidità, il
sottoscritto ha “semplicemente” chiesto di attendere dapprima il termine della
procedura infortunistica. Siccome trattasi di un caso con pregiudizi a carattere
prioritariamente infortunistici quale base di accertamento per le proprie
decisioni l’Ufficio AI si rifà sulla procedura dell’assicuratore infortuni. Non
essendo quest’ultima ancora terminata, conseguentemente nemmeno l’accertamento
necessario per una decisione dell’ufficio AI può ritenersi completo. Solo
perché l’Ufficio AI non ha ritenuto possibile attendere il termine della
procedura con l’assicuratore infortuni per l’assicurata si è reso necessario
l’avvio della presente procedura di ricorso con tutti i conseguenti costi in
particolare di patrocinio. Che il Servizio d’integrazione professionale, dopo
un intervento utile, coordinato e molto apprezzato, abbia nel frattempo già
terminato la sua procedura ciò nulla cambia alla sostanza del ricorso e meglio
rimanendo sempre ed ancora necessario prima di poter esprimere una decisione
conclusiva e accertare d’ufficio e fino in fondo tutti gli altri elementi
necessari per emettere una decisione finale. Come già detto, le prestazioni che
possono entrare in linea di conto non sono poi solo la rendita d’invalidità.
Oltretutto, dai medici della __________ i periodi d’inabilità lavorativa
saranno riesaminati e così anche la capacità di guadagno ed un’eventuale
menomazione dell’integrità.” La ricorrente ribadisce che la decisione è
prematura ed occorre attendere la conclusione della procedura presso la __________.
1.6. Con osservazioni del 16
agosto 2018 l’UAI ha confermato la risposta di causa (doc. VIII).
1.7. Il 10 gennaio 2019 la
ricorrente ha trasmesso copia dei documenti con cui la __________ ha “ribadito
in favore dell’assicurata il diritto a cicli di fisioterapia; segnatamente, in
allegato vi trasmetto copia dei documenti con cui la __________ ha recentemente
stabilito il diritto dell’assicurata ad un IMI nella misura del 15%.
Considerate queste ultime conferme e ritenuto che anche per l’assicurata (ed il
suo medico) il suo stato di salute può ora ritenersi stabilizzato, alla __________
è stato confermato lo stabilizzarsi della procedura. Tale lettera pure è
allegata per debita informazione. Alla luce di questi ultimi documenti è quindi
possibile” confermare “che di principio nulla osta ora alla
definizione del caso con l’Ufficio AI” (doc. X).
1.8. Il 25 gennaio 2019 l’UAI ha
evidenziato che non emergendo “ulteriori elementi determinanti una diversa
valutazione del caso (la presa a carico da parte dell’assicuratore infortuni __________
di sedute di fisioterapia e l’emissione della decisione 20 dicembre 2018 sempre
da parte __________ sull’indennità di menomazione dell’integrità (IMI), già
definita dal medico competente come da atti __________ del 13 febbraio 2018,
vedi doc. M annesso al ricorso di controparte, non incidono sulla decisione
resa e la stabilizzazione da tempo presente come risulta confermato dalle
percentuali di abilità lavorative indicate da __________ e sottolineato
dall’esaustivo rapporto del Servizio integrazione professionale dell’AI citato
con risposta di causa del 3 luglio 2018), si conferma la correttezza della
decisione resa come già espresso con la risposta di causa del 3 luglio 2018 e
successive osservazioni del 16 agosto 2018” (doc. XII). Lo scritto è stato
trasmesso all’insorgente per conoscenza (doc. XIII).
Considerandi
2.1
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989.
p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con sentenza U
156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2
In concreto con il ricorso
l’insorgente contesta la chiusura del caso, sostenendo la necessità di
attendere la fine degli accertamenti medici ed economici svolti
dall’assicuratore contro gli infortuni su cui l’UAI si è fondato per emanare la
contestata decisione, non avendo effettuato accertamenti propri. Ella rileva
pure che “a prescindere dal fatto che l’assicurata ha ripreso appieno la
propria attività lavorativa, ciò non toglie che in passato la stessa ha
mediamente presentato importanti gradi d’incapacità lavorativa tali da anche
giustificare il riconoscimento di una rendita arretrata d’invalidità”.
Il 10 gennaio 2019
l’assicurata ha affermato che ora il suo stato di salute si è stabilizzato ed
il caso può essere deciso anche dall’UAI (doc. X). Ella ha allegato la
decisione formale del 20 dicembre 2018 della __________ con cui viene
riconosciuta un’IMI del 15% (doc. X/2) e lo scritto di medesima data con cui
l’assicuratore contro gli infortuni assume i costi delle spese per 3-4 cicli di
fisioterapia all’anno (doc. X/1).
2.3
Nel caso di specie RI 1,
formatasi quale impiegata di commercio e aiuto contabile, da ultimo
responsabile amministrativa delle Risorse Umane presso __________, il 4 gennaio
2013.
è stata vittima di un infortunio che ha comportato lesioni importanti
all’anca sinistra con conseguente impianto di una protesi totale e di una
revisione totale a marzo 2017. Il 19 maggio 2017 essa ha inoltrato una
richiesta di prestazioni dell'AI (pag. 24/252 incarto AI).
Dopo aver richiamato gli
atti medici ed economici ritenuti necessari ed aver raccolto il parere del
medico SMR, dr. med. __________, il quale il 29 settembre 2017 ha affermato che
"si tratta di un caso solo infortunistico gestito dalla __________ il
cui procedere dipenderà da quanto sarà enunciato nel rapporto finale” (pag.
126/252), l’UAI ha sottoscritto con la ricorrente, in data 2 ottobre 2017, gli
obiettivi del piano d’integrazione, consistente nell’adattamento del posto di
lavoro e in corsi di formazione con lo scopo di consolidare l’impiego
dell’assicurata nel percorso che stava affrontando (art. 7d LAI; pag. 127-128/252
incarto AI).
Il 2 ottobre 2017 la
ricorrente ha ripreso la propria precedente attività al 100%, non subendo
alcuna perdita salariale.
Il 31 gennaio 2018 l’interessata
ha sottoscritto il verbale di chiusura del 6 dicembre 2017, previamente
sottoposto al legale della ricorrente per una verifica (cfr. pag. 187/252
e-mail del 12 gennaio 2018: “[…] facciamo riferimento ai nostri incarti
citati a margine e non da ultimo alle sue più recenti comunicazioni del 22
dicembre 2017 e con il preventivo consenso dell’assicurata la informiamo che
non abbiamo osservazioni da presentare […]” ed e-mail del 18 gennaio
2018.
dell’UAI: “[…] la ringrazio per la comunicazione e in allegato
trasmetto il verbale di chiusura della pratica della signora RI 1 verso il
nostro Ufficio. Ho discusso lo stesso con la signora RI 1 ed apportato
volentieri le modifiche richieste. Lo sottopongo ora a voi per lettura e
sottoscrizione, in modo da poterlo successivamente registrare e trasmettere
alla __________ affinché possano valutare il procedere da parte loro […]”).
Nella lettera accompagnatoria cui era allegato il verbale tramesso all’UAI,
l’interessata ha chiesto di “organizzare un incontro” con
l’amministrazione ed “il responsabile della __________ per fare il punto
della situazione” (pag. 199/252 incarto AI).
Nel verbale di chiusura
figura che:
" (…)
Caso __________.
Artroscopia.
Impianto protesi totale anca sinistra a seguito infortunio.
Revisione in marzo 2017. Nuovo intervento nel luglio 2017. In
totale sono stati subiti 3 interventi di revisione totale della protesi.
IL 100 dal 29.3.2017 al 28.05.2017
IL 50 dal 29.05.2017 al 5.06.2017
IL 40 dal 26.06.2017 al 16.07.2017
IL 100 dal 17.07.2017 al 28.08.2017
IL 50 dal 29.08.2017 al 01.10.2017
IL 0 dal 02.10.2017
La valutazione finale della __________ non è ancora stata
effettuata.
Permangono sicuramente dei limiti funzionali ma che per il momento
non sembrano impedire la ripresa lavorativa dell’assicurata nella nuova
funzione e nel proseguimento del suo piano di carriera.
Iter della pratica
(…).
14.09.2017
(…) Si conclude in tale occasione l’opportunità di
effettuare un percorso con la signora __________ di __________ e una
valutazione ergonomica del posto di lavoro per valutare la possibilità di
sgravare l’assicurata durante l’attività professionale.
Entrambe le misure vengono messe in atto.
L’assicurata beneficia molto di entrambe i percorsi.
(…).
04.12.2017
Incontro con assicurata sul posto di lavoro per
valutazione e descrizione del posto di lavoro.
L’assicurata riferisce che grazie all’esercizio anche legato alla
ripresa, si sente molto meglio, sente di aver recuperato una buona stabilità.
In parte è avvenuto anche il recupero della forza, avverte chiaramente ancora
una certa debolezza soprattutto in determinate azioni come ad esempio l’entrare
e uscire dall’autoveicolo oppure quando deve sollevare la gamba per mettere le
scarpe.
Anche a livello di fisioterapia ora è possibile iniziare un lavoro
più forte e sente il beneficio. Ha iniziato a effettuare tapis roulant in
pendenza e a fare anche saltelli senza avere forti dolori.
Ha avuto l’ultimo controllo circa 10 giorni fa.
Anche a livello del piede rispetto a settembre in cui era molto
gonfio, tumefatto e con forti dolori tanto che il medico l’aveva preparata
all’ipotesi di un intervento chirurgico per la revisione del tendine rotto, vi
sono stati dei miglioramenti. Chiaramente il tendine è sempre rotto e molte
cose non riesce a farle però sente un miglioramento. Secondo il medico questo
sarebbe dovuto anche al fatto che grazie __________ e al rinforzo avrebbe
iniziato a camminare con il piede più diritto. Il medico ha espresso sorpresa
per il miglioramento avuto. Si inizia ora a vedere bene l’osso della caviglia.
L’assicurata osserva di avere beneficiato molto dell’utilizzo dei tape che
utilizza come sostegno.
Riferisce comunque che sotto l’alluce avverte un forte dolore. Al
momento i medici hanno espresso in modo cautelativo l’ipotesi che potrebbe
essere l’effetto del miglioramento stesso.
(…).
Il suo nuovo ruolo denominato __________ è subordinato al capo del
personale.
Attualmente il suo lavoro è suddiviso in due attività distinte e
in due sedi distinte. Motivo per cui l’AI ha provveduto all’adattamento delle
due postazioni di lavoro dell’assicurata sia nello stabile amministrativo che
nello stabile industriale.
(…).
Discussione
L’assicurata spiega che nelle sue intenzioni non vi sono
assolutamente ambizioni di rendita, questo poiché non solo ha potuto riprendere
al 100% la sua attività ma anzi ha avuto un incremento del suo reddito. Infatti
nonostante la problematica di salute l’azienda le ha comunque permesso di
proseguire con il suo piano di carriera.
Per quanto riguarda la nostra assicurazione si concorda con la
proposta di chiusura della pratica senza accordare provvedimenti ulteriori o
rendita in quanto l’assicurata è già reintegrata, grazie al suo impegno, e alla
collaborazione con l’azienda.
Rimarranno da effettuare le valutazioni dell’assicurazione
infortuni anche rispetto alle cure ulteriori e all’indennità per menomazione
dell’integrità fisica.
L’assicurata era stata messa al corrente dal suo legale di questa
prestazione ma non conosce esattamente di cosa si tratta. Spieghiamo nel
dettaglio la prestazione.
Si concorda con l’assicurata che il presente documento verrà
trasmesso per conoscenza al case manager __________ che è il responsabile della
sua pratica alla __________.
(…).
Conclusioni e decisioni
Si propone per quanto riguarda l’assicurazione invalidità la
chiusura del mandato di intervento tempestivo senza accordare eventuali
provvedimenti professionali e nessuna rendita in quanto l’assicurata è già
reintegrata.” (pag. 194-198/252 incarto AI)
Il 23 maggio 2018, in
seguito alle osservazioni al progetto di decisione del 3 aprile 2018 con le
quali l’assicurata ha affermato che lo stato di salute è ancora in evoluzione e
una valutazione della capacità lavorativa per il futuro non è quindi possibile,
che sono ancora in corso visite mediche e sedute di fisioterapia e che la
procedura della __________ non è ancora conclusa (pag. 211/252 incarto AI), un
funzionario dell’AI ha annotato:
" (…) Contatto
in data odierna il Sig. __________ della __________ (…), il quale mi comunica
che il caso è stato chiuso e che l’ultima indennità per l’inabilità lavorativa
è stata versata con data 01.10.2017 (dopo questa data sono state riconosciute
solamente dei rimborsi per spese mediche, ma non è stata riconosciuta alcuna inabilità
al lavoro).” (pag. 218/252)
2.4
Nel caso di specie questo
Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata.
Innanzitutto la ricorrente
pur sostenendo che in passato avrebbe “mediamente presentato importanti
gradi d’incapacità lavorativa tali da anche giustificare il riconoscimento di
una rendita arretrata d’invalidità”, non apporta alcuna prova circa
un’errata valutazione della capacità lavorativa da parte dell’UAI per il
periodo dal 2 maggio 2014 al 1° ottobre 2017 (giorno antecedente la ripresa
dall’attività lavorativa al 100% nella precedente attività senza perdita di
salario) che peraltro si fonda proprio sugli accertamenti effettuati dalla __________,
come da lei richiesto (cfr. nota del 5 marzo 2018, doc. 366 dell’incarto
dell’assicuratore contro gli infortuni e pag. 146-148/252 incarto AI) e che per
il periodo dal 29 marzo 2017 è pure conforme a quanto sottoscritto dalla
medesima ricorrente il 31 gennaio 2018 nel verbale di chiusura, con l’unica
differenza, a suo favore, di un’incapacità lavorativa al 100% il 4 settembre
2017.
(doc. G e decisione impugnata).
Nelle more processuali la
ricorrente, che ha trasmesso il 10 gennaio 2019 la decisione del 20 dicembre
2018.
della __________ relativa al diritto all’IMI del 15% e ad al
riconoscimento dell’assunzione dei costi per ulteriori cicli di fisioterapia
(doc. X), non ha prodotto attestati medici in base ai quali le incapacità
lavorative indicate nella decisione impugnata sarebbero state modificate. Né ha
sostenuto che in seguito a tali atti, le valutazioni della __________ circa i
periodi di inabilità sarebbero stati modificati.
È vero che l’interessata
ha richiamato genericamente l’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni,
prodotto dall’UAI con la risposta di causa, anche per quanto concerne il
periodo successivo al ricorso, poiché, teoricamente, dai futuri accertamenti
sarebbero potuti emergere periodi di incapacità di lavoro diversi anche per il
passato.
Tuttavia va rammentato che
l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che non può essere
chiesta in termini generici l’assunzione di prove, ritenuto che è preciso
dovere delle parti indicare con esattezza le prove atte a dimostrare le
circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid.
3.
: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio
esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed
ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta
D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini
generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere
processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale,
indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di
consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto
diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a
dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in
re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).
Incombe alla
parte che intende provare un fatto procedere in modo selettivo e mirato
all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio,
indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano,
nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr. sentenza H
170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore formale è di
consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di
prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid.
3.
).
In concreto,
la ricorrente non ha prodotto alcun ulteriore accertamento medico atto a
modificare le conclusioni dell’UAI.
Né
l’insorgente contesta di aver ripreso la sua attività lavorativa al 100% dal 2
ottobre 2017 senza perdita di salario o fa valere ulteriori incapacità
lavorative successive alla ripresa del lavoro che permetterebbero di ottenere
ulteriori prestazioni dall’AI.
Per quanto
concerne il diritto alla rendita è pertanto a giusta ragione che l’UAI ha chiuso
il caso alla luce della circostanza che l’assicurata non ha presentato un
periodo di inabilità lavorativa del 40% almeno in media durante un anno senza
notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Infatti
dall’inizio dell’incapacità lavorativa il 2 maggio 2014 vi sono state
interruzioni notevoli dal 25 ottobre 2014 al 5 gennaio 2015, dal 5 febbraio
2015.
al 10 marzo 2015, dal 12 marzo 2015 al 31 maggio 2015, dal 3 settembre
2015.
al 1° marzo 2016, dal 3 marzo 2016 al 19 maggio 2016, dal 21 giugno 2016
al 2 ottobre 2016, dal 1° novembre 2016 al 4 dicembre 2016, dal 6 dicembre 2016
al 26 febbraio 2017, dal 28 febbraio 2017 al 28 marzo 2017 (cfr. pag.
146-148/252 incarto AI e doc. 366 incarto dell’assicuratore contro gli
infortuni). Considerato che per l’art. 29 ter OAI vi è
interruzione notevole dell’incapacità lavorativa, secondo il precitato
disposto, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante
almeno 30 giorni consecutivi, la ricorrente non ha adempiuto alle condizioni
per poter avere il diritto ad una rendita.
Abbondanzialmente va pure evidenziato che l’insorgente ha inoltrato la
richiesta di prestazioni AI il 19 maggio 2017. Rammentato che per l’art. 29
cpv.1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data
in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, e che nel caso di specie dal 2 ottobre 2017 la
ricorrente ha ripreso la sua attività al 100%, il diritto ad ottenere una
rendita non sarebbe comunque dato.
Per quanto
concerne il diritto teorico ad ulteriori prestazioni, che sembra essere il vero
motivo di sottofondo dell’impugnativa, va rilevato che la stessa ricorrente il
31.
gennaio 2018, ha sottoscritto il “verbale di chiusura” del 6 dicembre
2017, che ha proposto la chiusura del mandato di intervento tempestivo senza
accordare eventuali provvedimenti professionali (e nessuna rendita), poiché
l’interessata è già reintegrata nel suo precedente posto di lavoro senza alcuna
perdita di guadagno.
Inoltre,
anche se di principio l’UAI, e il giudice delle assicurazioni sociali, applicano
il diritto d’ufficio e possono accordare più di quanto richiesto, la
ricorrente, rappresentata in causa, non può comunque limitarsi a sostenere che
potrebbero, teoricamente, esservi ulteriori provvedimenti e misure di cui
potrebbe eventualmente beneficiare, senza indicare quali sarebbero e i motivi
per cui ne avrebbe diritto, per impedire la chiusura del caso. Infatti,
d’acchito, non emergono elementi per ritenere che l’interessata potrebbe aver
diritto ad ulteriori prestazioni non prese in considerazione
dall’amministrazione.
Il rinvio
all’art. 68bis LAI, la cui lettera a prevede in sostanza che gli uffici AI sono
tenuti a collaborare anche con gli altri assicuratori e gli organi di esecuzione
delle assicurazioni sociali (in concreto, segnatamente, l’assicuratore contro
gli infortuni), non è sufficiente, nel preciso caso di specie, dove la
ricorrente è stata tempestivamente reintegrata nel suo precedente posto di
lavoro ed ha ripreso la medesima attività senza perdita salario, per concludere
che l’amministrazione avrebbe dovuto attendere gli ulteriori sviluppi in ambito
di assicurazione contro gli infortuni prima di emettere la decisione in esame.
Anche perché dall’ulteriore documentazione prodotta, ossia dalla decisione
formale del 28 dicembre 2018 che ha riconosciuto un’IMI del 15% e dallo scritto
di medesima data con cui viene riconosciuto il rimborso dei costi di ulteriori
cicli di fisioterapia, non emerge una situazione diversa rispetto a quella già
in essere al momento dell’emissione della decisione impugnata (cfr. anche doc. 339
incarto dell’assicuratore contro gli infortuni [presa di posizione del 18 ottobre
2017.
del dr. med. __________ relativa alla necessità di ulteriori sedute di
fisioterapia] e doc. M [presa di posizione del 27 febbraio 2018 del dr. med. __________
circa l’IMI al 15%]). Infine, se è vero che l’UAI in seguito alle osservazioni
dell’insorgente, si è limitata a contattare telefonicamente la __________ per
accertarsi circa lo stato della procedura (pag. 218/252 incarto AI), d’altra
parte va rilevato che l’interessato non contesta tanto il contenuto della
telefonata circa l’assenza di ulteriori inabilità lavorative, quanto le
modalità di acquisizione della prova.
Del resto,
non va dimenticato che se il suo stato di salute, dopo l’emissione della
decisione impugnata, è peggiorato, la ricorrente può sempre inoltrare una nuova
domanda di prestazioni AI.
Infatti, secondo
costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso
alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la
decisione impugnata (in concreto: 23 maggio 2018), ritenuto che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti
posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola
formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo
temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2
cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2).
Alla luce di quanto sopra
esposto, in assenza di elementi oggettivi circa un’errata valutazione dello
stato di salute della ricorrente da parte dell’UAI, la decisione impugnata va
confermata ed il ricorso respinto.
2.5
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti