32.2018.98
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 maggio 2019Italiano48 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2018.98
TB
Lugano
22 maggio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 giugno 2018 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 maggio 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 RI 1, 1971, da ultimo attivo
come carpentiere e casseratore fino al 3 luglio 2016 quando ha avuto un
infortunio sul lavoro, a fine novembre 2016, al termine del contratto di lavoro
a tempo determinato (doc. 6), ha chiesto delle prestazioni dall'assicurazione
invalidità.
1.2 Raccolta la documentazione
medica ed economica, il rapporto finale del 13 aprile 2017 (doc. 58) del
Servizio Medico Regionale e il parere del consulente in integrazione
professionale, con progetto di decisione del 5 maggio 2017 (doc. E) l'Ufficio
AI ha negato all'assicurato il diritto a una rendita di invalidità stante una
capacità lavorativa del 100% in attività adeguata dal 14 febbraio 2017 e un
grado di invalidità del 30% (reddito da valido di Fr. 90'257.- e da invalido di
Fr. 63'598.- con riduzione del 5%).
1.3 Preso atto delle osservazioni
dell'assicurato (doc. F), l'Ufficio AI ha richiamato la seconda valutazione del
dr. med. __________ effettuata il 12 giugno 2017 per conto dell'assicuratore
malattia e l'SMR si è riconfermato il 23 novembre 2017 (doc. 86) nel rapporto
finale del 13 aprile 2017.
La valutazione specialistica del dr. __________ del 16 novembre
2017 (doc. 87) e quella del curante dr. __________, prodotte dall'interessato,
hanno portato il medico del Servizio Medico Regionale a ordinare il 4 dicembre
2017 (doc. 89) una perizia reumatologica, a seguito della quale è stato reso il
rapporto finale SMR del 19 febbraio 2018 (doc. 93).
Il nuovo progetto di decisione del 27 febbraio 2018 (doc. I), che
annullava e sostituiva il precedente del 5 maggio 2017, si è fondato sulla
perizia del 1° febbraio 2018 (doc. H) del dr. med. __________ e ha considerato
che dal 27 ottobre 2017 era presente una riduzione di rendimento del 20% in
attività adeguate, mentre nell'attività abituale continuava la totale
incapacità al lavoro.
Dal calcolo economico è risultata una perdita di guadagno dell'8%
dal 1° luglio al 26 ottobre 2017 e del 26% dal 27 ottobre 2017 in poi,
considerando un reddito statistico da valido di Fr. 69'279.- e da invalido, di
partenza, di Fr. 63'791.-, a cui è stata applicata una riduzione del 5% per
attività leggere.
1.4 Determinatosi sulle
osservazioni dell'assicurato al progetto di decisione (doc. 103), il 26 aprile
2018 (doc. 105) il dr. med. __________ dell'SMR si è riconfermato nel rapporto
finale del 19 febbraio 2018. A seguito di ciò, la decisione del 4 maggio 2018
(doc. B) ha confermato anch'essa il rifiuto di attribuire una rendita,
ribadendo che il grado di invalidità era inferiore al 40%.
1.5 Con ricorso del 7 giugno 2018
(doc. I) RI 1, sempre patrocinato dallo studio legale RA 1, ha chiesto di
riconoscergli un diritto alla rendita AI di un quarto nell'ipotesi in cui si
ritenesse un reddito da valido di Fr. 96'848,40 corrispondente al salario
conseguito durante la sua ultima attività lucrativa, mentre a mezza rendita se
il reddito da valido fosse di Fr. 108'057,50 e da invalido di Fr. 45'660,65,
risultando in quest'ultimo caso una perdita di guadagno del 58%.
Il ricorrente non è d'accordo con la conclusione secondo cui dal
14 febbraio al 26 ottobre 2017 vi sarebbe stata una capacità lavorativa del
100% in attività adeguate, poiché se è vero che il perito ha affermato che
c'era una diminuzione del rendimento del 20% dalla visita presso il prof. dr.
med. __________, ciò non significa però ancora che prima di allora tale
diminuzione non fosse presente e che quindi non debba essere considerata.
Infatti, lo specialista non ha indicato un peggioramento dello stato di salute
dal giorno in cui l'ha visitato. Pertanto, tale riduzione va fatta risalire già
a partire dal 14 febbraio 2017.
Per quanto concerne l'aspetto economico, l'insorgente ha
contestato che l'Ufficio AI si sia basato sui dati statistici per determinare
il suo reddito da valido a motivo che il contratto con il __________ era di
durata determinata fino al 30 settembre 2016 e che non sarebbe stato rinnovato.
In tal caso, infatti, l'amministrazione, contrariamente a quanto previsto dalla
giurisprudenza, non ha considerato quanto egli ha svolto nel periodo precedente
al danno alla salute e durante il quale ha percepito un salario nettamente
superiore. Peraltro, l'assicurato svolgeva tale attività già dal 2010 e ha
sempre lavorato in galleria, conseguendo un reddito medio annuo di Fr.
119'266,60 tra il 2011 e il 2015, mentre quando è stato alle dipendenze
dell'ultimo datore di lavoro (da novembre 2015 al 3 luglio 2016) il salario
medio annuo che avrebbe percepito era di Fr. 96'848,40.
Alla luce di ciò, secondo il ricorrente si deve partire dal
presupposto che alla scadenza del contratto avrebbe trovato un'occupazione
perlomeno in linea con quelle precedenti, perciò non è possibile scostarsi dal
principio giurisprudenziale di cui alla DTF 129 V 222 e ciò nemmeno perché il
contratto era di durata determinata. Egli avrebbe infatti continuato a lavorare
come carpentiere e casseratore in galleria anche in futuro se non fosse stato
colpito da problemi di salute. Vantando una pluriennale esperienza, avrebbe
trovato un impiego che gli avrebbe permesso di guadagnare almeno come negli
anni precedenti, tanto che il precedente datore di lavoro si era già informato
sulla sua disponibilità una volta terminato il contratto a tempo determinato
con l'ultimo datore di lavoro. Non è dunque possibile basarsi sui dati
statistici per definire il suo reddito da valido, ma sulla media dei redditi
conseguiti negli ultimi anni, ossia di Fr. 108'057,50 ([Fr. 119'266,60 + Fr.
96'848,40] : 2) o comunque sul reddito annuo medio da ultimo conseguito di Fr.
96'848,40, visto che l'assicuratore malattia si è basato su un reddito di Fr.
90'257.
L'insorgente ha condiviso l'applicazione della Tabella TA1 per
calcolare il reddito da invalido e meglio del salario annuo fissato in Fr.
67'148.- per attività semplici e ripetitive, deducendo il 20%.
A dire del ricorrente, considerate le condizioni fisiche, ma
soprattutto personali che difficilmente gli permetteranno di riprendere
totalmente una qualsiasi attività lavorativa, la riduzione del 5% per attività
leggere deve essere di almeno il 15%, perciò il reddito da invalido
ammonterebbe a Fr. 45'660,65.
Paragonato a quello da valido (Fr. 108'057,50), si ottiene una
perdita di guadagno del 58% che gli dà diritto a mezza rendita o, ipotizzando
l'ultimo reddito conseguito (Fr. 96'848,40), il diritto a un quarto di rendita.
1.6 Nella sua risposta del 14
giugno 2018 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, confermando
sia l'aspetto medico sia quello economico.
L'Ufficio AI ha osservato di non avere motivo di distanziarsi dal
rapporto finale del dr. med. __________ dell'SMR, il quale si è fondato sulle
esaurienti perizie reumatologiche effettuate dai dr. med. __________ e __________,
le quali soddisfano i criteri di validità giurisprudenziali e quindi possono
servire quale base di giudizio.
Vanno dunque confermate le conclusioni del medico SMR di una
capacità lavorativa del 100% dal 14 febbraio 2017 (data della visita peritale
presso il dr. med. __________) e dell'80% dal 27 ottobre 2017 (data della
visita presso il prof. dr. med. __________) in altre attività adeguate
rispettose dei limiti funzionali posti. Non risultava invece più esigibile
l'attività di carpentiere/casseratore dal giorno dell'infortunio.
La presa di posizione del medico del Servizio Medico Regionale
sulle osservazioni al progetto di decisione, la cui validità è data dall'art.
59 cpv. 2bis LAI e dall'art. 49 OAI, non è stata smentita da altri certificati
attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un
peggioramento duraturo, perciò l'assicurato risulta abile al lavoro al 100% dal
14 febbraio 2017 e con una riduzione del 20% dal 27 ottobre 2017 in attività
adatte.
L'Ufficio AI ha precisato che anche se si ritenesse tale riduzione
già dal 14 febbraio 2017, il risultato finale non cambierebbe.
Dal profilo economico, l'amministrazione ha ricordato che non ci
si deve basare sull'ultimo reddito conseguito quando l'assicurato ha perso il
proprio lavoro per motivi estranei all'invalidità e quindi anche se fosse stato
sano non avrebbe più potuto essere attivo in quel posto di lavoro (STF I 792/05
del 15 marzo 2006 consid. 3.3). Ritenuto che la __________ ha specificato che
il contratto di lavoro dell'assicurato non sarebbe in ogni caso stato
rinnovato, quest'ultimo non avrebbe comunque mai più potuto guadagnare il
salario versatogli dall'ex datore di lavoro.
Lo stesso vale per la precedente impresa per la quale
l'interessato ha lavorato dal 7 ottobre 2010 al 30 giugno 2015, visto che essa
ha affermato che con la chiusura del cantiere non era più possibile mantenere
il posto di lavoro del ricorrente.
È pertanto corretto che l'Ufficio AI non abbia considerato la
media dei salari da lui guadagnati presso i due datori di lavoro, poiché
indipendentemente dal danno alla salute, egli non avrebbe comunque più lavorato
per queste due ditte. Ne deriva che si deve fare capo ai valori statistici per
determinare il reddito da valido, che nel 2016 ammontava a Fr. 69'279.- in
attività semplici e ripetitive nel settore delle costruzioni (doc. 97).
Raffrontando quindi questo reddito ipotetico da valido con il
reddito da invalido nel 2016 di Fr. 51'033.- tenuto conto di una riduzione del
20% nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, si ha un'incapacità al guadagno
del 26%.
Infine, la riduzione del 15% richiesta dall'insorgente non può
essere concessa, sia perché la sua capacità lavorativa dell'80% si riferisce a
una riduzione del rendimento del 20% che quindi non permette un'ulteriore
riduzione percentuale per tenere conto del fatto che è in grado di lavorare a
tempo parziale, sia per gli impedimenti funzionali già compresi nella riduzione
del 20%, sia ancora per la nazionalità e il tipo di permesso di soggiorno e da
ultimo per l'età (46 anni), tutti fattori che non si ripercuotono negativamente
sul reddito ipotetico da invalido.
1.7 Il ricorrente ha trasmesso al
TCA un certificato medico estero (doc. T) e uno del medico curante dr. __________
(doc. U), che sono stati sottoposti al vaglio del dr. __________ dell'SMR (doc.
VIII/1) e, sulla base della valutazione di quest'ultimo, l'Ufficio AI ha
ribadito il 21 febbraio 2019 (doc. VIII) di respingere il ricorso.
Anche il rapporto estero del 30 gennaio 2019 (doc. V) prodotto il
5 marzo 2019 (doc. X) è stato sottoposto al dr. __________ (doc. XII/1), alla
luce delle cui motivazioni il 15 marzo 2019 (doc. XII) l'amministrazione si è
riconfermata nella risposta di causa.
Il 22 marzo 2019 (doc. XIV) il ricorrente ha comunicato di
confermarsi integralmente nella sua posizione.
considerato in diritto
2.1 Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente
un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007:
TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5).
2.2 Nel caso di specie, a seguito
della domanda di prestazioni del 2016, dopo avere richiamato gli atti medici
ritenuti determinanti, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che il 4
dicembre 2017 (doc. 89) ha ritenuto necessario sottoporlo a una perizia
reumatologica a seguito dei nuovi documenti del prof. dr. med. __________ e del
dr. med. __________, il 29 gennaio 2018 (doc. 92) il dr. med. __________, FMH
reumatologia, ha valutato l’assicurato tenendo anche conto della documentazione
medica disponibile.
Nel suo rapporto del 1° febbraio 2018 (doc. 92) il perito ha
esposto l’anamnesi familiare, personale, sistematica, sociale, i dati
soggettivi dell’interessato, le constatazioni oggettive scaturite dall’esame reumatologico,
dall’esame della colonna vertebrale, delle articolazioni periferiche, dall'esame
neurologico. Nella sua valutazione il perito ha esposto i pareri dei vari
medici che sono intervenuti dal momento dell'infortunio (3 luglio 2016), quali
il dr. med. __________, il prof. dr. med. __________ e il dr. med. __________,
suo medico curante. Lo specialista ha altresì riportato le sue constatazioni
dopo esame clinico e i disturbi accusati dall'assicurato, spiegando che questi
ultimi e i deficit funzionali riferiti e in parte anche dimostrati durante
l'esame clinico, si spiegavano in parte con le alterazioni strutturali
evidenziate. Il trattamento farmacologico in atto risultava soltanto
parzialmente conforme a quello suggerito il 27 ottobre 2017 dal primario di
reumatologia universitario prof. dr. med. __________, in particolare il perito
ha notato che sebbene il professore avesse sconsigliato il proseguimento della
corticoterapia perorale, essa continuava ad essere seguita dall'assicurato. Il
trattamento analgesico in atto non era proporzionato all'intensità dei dolori
accusati dall'interessato.
L'esperto ha affermato che sulla base degli atti, dell'anamnesi
richiesta, dell'esame clinico, poteva porre le diagnosi di sindrome
panspondilogena cronica, con componente cervicospondilogena cronica
prevalentemente a destra e lombospondilogena cronica a sinistra, in alterazioni
degenerative cervicali plurisegmentali (stenosi foraminali bilaterali C4-C5, a
destra C5-C6, ernia discale C6/C7 paramediana a sinistra), ernia discale D7/D8
para-mediana laterale a destra, disturbi statici del rachide (ipercifosi della
dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa dorsale),
decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (86,9kg/177,5cm), dolori
sternocostali cronici, in probabile sindrome SAPHO, alterazioni erosive alle
articolazioni sternoclaveari, soprattutto a destra, alterazioni iperostosiche
costosternali.
Per il perito andava potenziato il trattamento analgesico in
corso, rendendolo proporzionale all'intensità dei dolori lamentati e in grado
di coprire le 24 ore della giornata. Andavano inoltre seguite le
raccomandazioni terapeutiche formulate dal dr. __________ e gli ulteriori passi
diagnostici-terapeutici avrebbero dovuto essere definiti con lui, in quanto la
terapia in atto non rispecchiava in parte le sue raccomandazioni. A suo dire,
sarebbe stato necessario che l'assicurato si sottoponesse a un controllo nel
corso dei successivi sei mesi presso il centro universitario scelto.
Il dr. __________ ha ritenuto come lavoro adatto allo stato di
salute attuale un'attività che tenesse pienamente conto dei limiti funzionali e
di carico seguenti: molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg fino
all'altezza dei fianchi, di rado tra 5-10kg, talvolta sollevare pesi fino a 3kg
sopra l'altezza del petto, molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai attrezzi pesanti. La
rotazione manuale era normale. L'assicurato poteva di rado effettuare lavori al
di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso
assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in
piedi e inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata
ed effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione
accovacciata. L'interessato poteva assumere talvolta la posizione seduta di
lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia
avere la possibilità di alternare le posizioni corporee. Infine, l'assicurato
poteva molto spesso camminare oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi
tratti come pure talvolta su terreno accidentato, molto spesso salire le scale,
ma mai su scale a pioli.
Questi limiti funzionali e di carico erano applicabili sia durante
le ore lavorative sia durante il tempo libero, perciò v'erano delle risorse
fisiche che permettevano la reintegrazione professionale.
In un lavoro adatto allo stato di salute, il perito ha giudicato
l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di
8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20% dopo la visita presso il
prof. dr. med. __________ di __________ del 27 ottobre 2017, quindi dal 28
ottobre 2017.
Come casalingo, l'assicurato è stato ritenuto abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa abituale rispettivamente durante le ore
dedicate a questo tipo di attività, ma con una riduzione del rendimento del 25%
dal 28 ottobre 2017.
Entrambe le riduzioni del rendimento si spiegavano con la
postulata malattia articolare infiammatoria.
Quanto alla professione da ultimo esercitata di carpentiere e
casseratore all'interno della galleria __________, per il reumatologo dr. med. __________
che l'ha visitato il 15 novembre 2016 l'assicurato era inabile al lavoro al
100% dal 3 luglio 2016 ed egli ha confermato tale inabilità anche dopo la
seconda rivalutazione del 14 febbraio 2017. Il perito si è allineato a questo
giudizio.
Infine, l'esperto ha osservato che ai suggerimenti terapeutici del
prof. dr. __________ s'attendeva, nel corso dei prossimi 6-12 mesi, un
miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, perciò la sua capacità
funzionale e di carico residua e quindi la sua capacità lavorativa in attività
solita, in attività adeguata e come casalingo sarebbe dovuta essere ridefinita.
Nel suo rapporto finale del 19 febbraio 2018 (doc. 93) il dr. med.
__________ ha posto quale diagnosi principale con influsso sulla
capacità lavorativa un'irritazione prevalentemente meccanica della sincondrosi
tra manubrio e corpo sternale in presenza di alterazioni degenerative con
espansione della sintomatologia nel cinto scapolare e nella regione
interscapolare. DD: sindrome SAPHO. Quale diagnosi senza influsso ha
indicato turbe statiche del rachide (ipercifosi toracolombare) ed alterazioni
degenerative cervicali secondo RM cervicodorsale del 14 novembre 2016, senza
limitazioni funzionali significative della colonna vertebrale e senza segni
neurocompressivi midollari radicolari a livello cervicodorsale.
L'inabilità lavorativa era del 100% dal 3 luglio 2016 nell'attività
abituale, mentre in attività adeguate, dopo essere stata totale dal giorno
dell'incidente fino al 13 febbraio 2017, dal 14 febbraio 2017 (visita del dr. __________)
era diventata nulla e poi del 20% dalla visita del prof. dr. __________ il 27
ottobre 2017, da intendere come riduzione del rendimento.
Il carico massimo era di 10kg, la necessità di alternare la
postura era già inclusa nella valutazione, mentre non v'era necessità di
effettuare pause supplementari.
Da ultimo, il medico SMR ha segnalato che la prognosi era
favorevole con il trattamento in atto.
Il (nuovo) progetto di decisione del 27 febbraio 2018 (doc. I) ha
confermato i gradi di capacità lavorativa stabiliti dall'SMR.
Sulle osservazioni di carattere medico formulate dall'assicurato,
non supportate da documentazione medica (doc. 103), il medico del Servizio
Medico Regionale ha osservato il 26 aprile 2018 (doc. 105) che sia il perito
dr. __________ il 29 gennaio 2018 sia il dr. __________ il 13 febbraio 2017 che
ha valutato l'assicurato per conto dell'assicuratore malattia, entrambi
specialisti reumatologi, hanno valutato una piena inabilità nell'attività
pesante, mentre una riduzione progressiva nel tempo anche per attività adeguate
ergonomicamente: da abilità totale nel febbraio 2017 ad abilità all'80% nel
gennaio 2018. Per il dr. __________ non v'erano motivi di carattere medico per
dissentire da quanto riportato nelle due esaurienti perizie, "essendo queste adeguate ai criteri richiesti da questo
tipo di esame allo stato attuale ovvero basandosi sulla piena conoscenza dell'anamnesi
con esame clinico funzionale ed obiettività paraclinica.". Non v'erano
dunque motivi per distanziarsi dal rapporto finale del 19 febbraio 2018.
La decisione del 4 maggio 2018 (doc. B) ricalca il citato progetto.
Pendente causa il ricorrente ha trasmesso al TCA il referto allestito
in lingua straniera di una consultazione esterna avvenuta il 23 gennaio 2019
(doc. T) presso un ospedale in __________ e il certificato del 5 febbraio 2019
(doc. U) rilasciato dal dr. med. __________, FMH medicina interna, in cui il
curante ha indicato che il suo paziente aveva proceduto ad accertamenti
reumatologici nel suo Paese di origine, dove gli era stata diagnosticata una
malattia infiammatoria sistemica SAPHO. L'assicurato ha quindi iniziato una
terapia con Salazopirina 500mg 2-0-2 con al momento relativo beneficio dopo 10
giorni, Prednisone 40mg a scalare, Lyrica 300mg 1-0-1 e gastro-protezione.
Il medico internista ha certificato che la mobilità del rachide
dorsale e i movimenti di flessione/estensione erano ridotti di 1/3, il rachide
lombare di 1/3 in flessione/estensione, DD 50cm, dolore alla mobilizzazione del
torace con prevalente sintomatologia intercostale. A suo dire, quindi, era
coerente sottoporre all'attenzione del medico SMR la modifica dello stato di
salute anche per potere eventualmente rivalutare i limiti funzionali e le
risorse in considerazione dell'accertata malattia infiammatoria sistemica
cronica.
Su questi referti medici si è quindi espresso il dr. med. __________
il 18 febbraio 2019 (doc. VIII/1), affermando che tale nuova documentazione non
apportava modifiche a quanto già valutato e riportato nel rapporto finale del
19 febbraio 2018.
Infatti, la consultazione esterna riportava parametri infiammatori
al limite del normale e normali erano anche l'emogramma del mese di ottobre
2018 e la PCR a 0.72, come anche nell'agosto 2018, VES 10.
Quanto alla valutazione del dottor __________, essa indicava uno
stato clinico funzionale di motilità del rachide con limiti di funzionalità
uguali alle funzionalità della visita peritale del dr. med. __________ del 2 (recte:
1°) febbraio 2018.
La consultazione medica del 30 gennaio 2019 (doc. V2), che ha
avuto luogo nel medesimo centro ospedaliero in __________, è stata tradotta in
francese (doc. V1) e ha il seguente tenore:
" Le patient
susmentionné a du suivi médical en Rhumotologie avec le diagnostic Syndrome de
Sapho. Il a de l'ostéite sternoclaviculaire et détérioration osseuse érosive et
inflammatoire. À cause de symptômes inflammatoires, tuméfaction à la partie
supérieure du sternum et rigidité axiale sur AINS, le patient va commercer
immunosuppression avec Salazopyrine. Le patient présente en tomographie du
dimorphisme aux corps vertébrales D6, D12 et L2, sans évidence de fracture
récente et du spondylodiscoarthrose.
Le patient fait aussi du traitement avec Gabapentine en raison d'atrophie
neurogène avec souffrance aux vertèbres C5 et C6 droite en électromyographie
datée de 2018.
Le patient doit faire de l'exercice physique régulièrement a fin
de stimuler la flexibilité mais en évitant les charges et les efforts
répétitifs.".
Il dr. med. __________ si è da ultimo pronunciato il 14 marzo 2019
(doc. XII/1) anche su questo referto medico, affermando che esso non modifica
quanto già noto. Infatti, "Si ricorda
che questo tipo di malattie reumatologiche presentano evoluzioni croniche e che
la terapia a base di antiinfiammatori di base viene usualmente nel decorso
modificata con aggiunta di salazopirina al fine di ridurre il quantitativo di
antiinfiammatori. I dati di laboratorio (che avevo già citato il 19.2.2019)
rappresentano uno stato infiammatorio adeguatamente controllato e stabile da
agosto 2018 ovviamente con questa terapia assunta.".
2.3 Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel." (…).
Per quel che riguarda
Fatti
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,
ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre
une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine
valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.
2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4 Nell’evenienza concreta, si
tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua
capacità lavorativa e di guadagno dal 3 luglio 2017 in poi, ovvero un anno dopo
l'insorgenza del danno alla salute.
Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI l’abbia
accuratamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l’operato
dell’amministrazione.
Va innanzitutto rilevato che il medico SMR, in un primo rapporto
finale, il 13 aprile 2017 (doc. 58) ha riconosciuto un'inabilità lavorativa
totale come carpentiere e casseratore dal giorno dell'infortunio in poi
rispettivamente in attività adeguate fino a quando il dr. med. __________, il
13 febbraio 2017, l'ha visitato per conto dell'assicuratore malattia e da
allora l'ha ritenuto abile al 100% in attività adeguata, fermo restando dei
limiti funzionali e di carico da egli stabiliti.
Sulla scorta di tali indicazioni, l'amministrazione ha emesso un
primo progetto di decisione (5 maggio 2017) di rifiuto della rendita.
A fine novembre 2017, all'Ufficio assicurazione invalidità sono
pervenuti due nuovi referti.
Il primo, del dr. med. __________ del 24 novembre 2017, indica che
l'assicurato presentava un esordio di malattia artritica infiammatoria
sistemica inizialmente interpretata come esordio polimialgico e successivamente
evoluta in un'artrite tipo SAPHO, ciò che giustificava un'inabilità lavorativa
del 100% in qualsiasi attività. Questa diagnosi era stata confermata anche dal
prof. dr. med. __________ dell'Ospedale __________ di __________.
Il secondo rapporto, reso da quest'ultimo reumatologo che ha
visitato l'interessato il 27 ottobre 2017, è datato 16 novembre 2017 (doc. 87)
e indica infatti la diagnosi di dolori sternocostali, DD sindrome SAPHO. Posti
l'anamnesi (sistematica, familiare, personale e sociale), lo status e i
risultati delle analisi di laboratorio, nella valutazione lo specialista ha
affermato che, sulla base dell'anamnesi e dell'esame clinico, la sintomatologia
dolorosa del paziente non era indicativa per una polimialgia reumatica. Sebbene
non si potesse porre una chiara diagnosi di sindrome SAPHO, a suo avviso era
data una sufficiente probabilità di intraprendere un tentativo di terapia.
A parere del professore non era data l'indicazione per il trattamento
con Prednisone; era consigliato ridurre la dose fino a terminare il trattamento;
lo specialista ha poi proposto altre terapie e passi diagnostici-terapeutici da
intraprendere.
Il TCA osserva che il prof. dr. med. __________ non ha nemmeno
giudicato la capacità lavorativa dell'assicurato né nella sua attività né in
altre adeguate. Non si vede quindi per quale motivo si dovrebbe considerare retroattivamente
alla data della visita all'Ospedale __________ di __________ la riduzione del
rendimento del 20% stabilita dal dr. med. Boris __________ nella valutazione
del 1° febbraio 2018.
Infatti, nel suo rapporto del 12 giugno 2017 il dr. med. __________,
reumatologo che ha più volte valutato l'interessato per conto dell'assicuratore
malattia, ha ribadito quanto già affermato nella sua precedente perizia del 14
febbraio 2017, e meglio che l'assicurato era totalmente inabile al lavoro di
posatore di casseformi in galleria, ma abile al 100% in attività confacenti
rispettose delle limitazioni stabilite e ciò a decorrere proprio dal 14
febbraio 2017.
Pertanto, non è possibile ritenere che la diminuzione del 20% del rendimento
accertata dal perito nominato dall'Ufficio AI sia antecedente al suo stesso
esame e che debba essere fatta risalire al 14 febbraio 2017, visto che lo
stesso dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, in quell'occasione ha chiaramente stabilito una capacità
lavorativa totale in attività adeguate e ciò sin da subito.
Occorre al riguardo evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211
del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del
12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12
dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26
ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11
febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA
32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
Con il suo ricorso l'assicurato si era riservato "di formulare nuove e diverse richieste in base ad
eventuali nuovi accertamenti sulle condizioni di salute del Sig. RI 1 che avranno
luogo nei prossimi mesi, i quali permetteranno di stabilire esattamente il
grado di capacità lavorativa, oltre che nella sua attività abituale, anche in
un'attività adeguata.". Contrariamente
a quanto preannunciato, ad oggi non sono però pervenuti alla scrivente Corte
dei certificati medici in tal senso, ritenuto come i due rilasciati da un
ospedale in __________ neppure si pronunciano sulla sua capacità lavorativa e
così pure quello del dr. med. __________ del 5 febbraio 2019. Essi non possono
pertanto essere di alcun aiuto all'insorgente, che non ha quindi saputo
validamente comprovare le sue critiche di uno stato di salute peggiore rispetto
alla valutazione del perito, tale da giustificare un’inabilità lavorativa
maggiore già dal 14 febbraio 2017. Il ricorrente si è limitato ad esporre le
proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli
atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive
e contestare di conseguenza che dal 27 ottobre 2017, e non già prima, sia avvenuto
un peggioramento della situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo.
In assenza di ulteriore certificazione medica che contraddica le
conclusioni del dr. med. __________, che a sua volta ha confermato le
constatazioni fatte dal dr. med. __________ fino al 12 giugno 2017, non essendo
evidentemente sufficiente la semplice affermazione soggettiva di parte senza
alcuna documentazione clinica a supporto, il TCA non può che ribadire le
predette conclusioni dei vari periti che sono intervenuti nella valutazione
delle condizioni di salute del ricorrente.
D'altronde, quest'ultimo è concorde con il principio di essere
stato giudicato abile in un lavoro adatto nella misura del 100% con riduzione
del rendimento del 20%, ma ha solo contestato che detta diminuzione decorra dal
27 ottobre 2017 e non già dal 14 febbraio 2017.
Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato
di salute dell’assicurato, così come implicitamente da esso richiesta, non è
dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si
deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e
sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento
di una perizia.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte
dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,
utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati
trasmessi pendente causa dal ricorrente. Il Servizio Medico Regionale ha in
effetti avuto modo di pronunciarsi diverse volte sull’intera questione e,
soprattutto, ogni qualvolta che l’assicurato trasmetteva nuova documentazione
medica all’attenzione dell'amministrazione, corroborando le conclusioni tratte
dal perito reumatologo.
Il Servizio Medico Regionale, quantomeno fino alla data
determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V 366
consid. 1b), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore
rispetto a quello determinato dallo specialista intervenuto su mandato
dell’Ufficio AI.
Per quanto concerne i più recenti referti medici emessi nel 2019
(docc. T, U e V), prodotti pendente causa, come osservato dal dr.
med. __________ essi non sono atti a sovvertire le precedenti conclusioni
dell’SMR.
Secondo costante giurisprudenza, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 4
maggio 2018, ritenuto che fatti
verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo provvedimento. Di conseguenza, il
giudice delle assicurazioni sociali si pronuncia unicamente sulla situazione di
fatto prodottasi fino al momento determinante della decisione amministrativa in
Considerandi
lite (cfr. fra le tante: DTF
132.
V 215 consid. 3.1.1; DTF
121.
V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).
In virtù delle considerazioni esposte, l’aspetto medico stabilito
dal perito alla base della decisione dell’Ufficio AI di fissare il grado
d’incapacità lavorativa dell’assicurato in altre attività al 100% dal 14
febbraio 2017 e con riduzione del rendimento del 20% dal 27 ottobre 2017, va di
conseguenza confermato.
2.5
Per quanto concerne l’aspetto
economico, il ricorrente ha contestato che per il calcolo del grado di
invalidità del 2016 si sia considerato un reddito da valido di Fr. 69'279.-,
corrispondente al reddito statistico annuo della categoria 41-43 Costruzioni,
attività semplici e ripetitive, anno 2016, che avrebbe conseguito un
carpentiere/casseratore.
A suo dire, occorre tenere conto dei salari che egli ha conseguito
effettivamente lavorando sia per l'ultimo datore di lavoro da novembre 2015 a
settembre (luglio) 2016, sia ancora per quello precedente, da ottobre 2010 a giugno
2015.
Nella prima ipotesi si ottiene un salario medio annuo di Fr. 96'848,40,
mentre nella seconda di Fr. 119'266,60 e quindi un reddito di gran lunga
superiore a quello considerato dall'amministrazione. Anche qualora si facesse
la media di questi due importi, si avrebbe un salario medio annuo di Fr.
108'057,50. Il ricorrente ha affermato di avere sempre lavorato come
carpentiere/casseratore in galleria, in diversi cantieri e che avrebbe
continuato a svolgere questa attività anche in futuro se non fossero
sopraggiunti i problemi di salute. Era attivo in un mercato di nicchia in cui
aveva acquisito delle competenze specialistiche nel settore e vantava
un'esperienza pluriennale perciò, almeno con una verosimiglianza preponderante,
tali elementi gli avrebbero permesso di trovare un impiego con cui avrebbe
guadagnato almeno come negli anni precedenti.
Da parte sua, l'amministrazione si è basata sulla giurisprudenza
secondo cui il reddito da valido non poteva essere calcolato come suggerito dal
ricorrente, poiché egli, indipendentemente dal danno alla salute, essendo stato
assunto con un contratto di lavoro di durata determinata che non sarebbe stato
rinnovato, indipendentemente dal danno alla salute non avrebbe comunque più
lavorato per le due ditte presso cui era stato attivo (STF 9C_501/2013 del 28
novembre 2013, consid. 4.3.2).
2.6
Nell’evenienza concreta, il
ricorrente è stato assunto come carpentiere il 2 novembre 2015 con un contratto
a tempo determinato scadente il 30 settembre 2016 e quando si è infortunato, il
3.
luglio 2016, era quindi ancora alle dipendenze della ditta __________ di __________
(doc. 33).
L'Ufficio AI ha potuto accertare nel febbraio 2018 (doc. 98) presso
la predetta società che, in assenza del danno alla salute, "il contratto di lavoro del Signor RI 1 non sarebbe
stato rinnovato.".
La situazione del ricorrente che è rimasto senza lavoro perché il
suo contratto era di tipo determinato si apparenta al caso in cui l'assicurato
viene licenziato dal datore di lavoro.
In tali evenienze, quando l'assicurato ha perso il proprio lavoro
per motivi estranei all'invalidità non ci si deve basare sull'ultimo reddito
conseguito, ma al reddito statistico del settore di attività in cui lavorava,
perché anche se fosse stato sano non avrebbe più potuto essere attivo in quel
posto di lavoro.
Secondo la citata STFA I 792/2005, infatti,
" 3.3 Für die
Festsetzung des Valideneinkommens ist - entgegen Vorinstanz und Beschwerde
führender Verwaltung - nicht vom zuletzt verdienten Lohn auszugehen, da der
Versicherte seine Stelle bei der Firma S. bereits auf Ende 1998 aus
invaliditätsfremden Gründen verloren hatte und deshalb auch im Gesundheitsfall
nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig wäre. Weil jedoch davon
auszugehen ist, dass der Beschwerdegegner ohne Invalidität weiterhin einer
Hilfsarbeit nachginge, ist auf die entsprechenden Zahlen der Schweizerischen
Lohnstrukturerhebung abzustellen. Dabei ist der branchenunspezifische
Zentralwert massgebend, da entsprechend der bisherigen Erwerbsbiographie
anzunehmen ist, der Versicherte würde wenig anspruchsvolle Tätigkeiten in der
ganzen Wirtschaft ausüben.".
Nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, l'assicurato ha
lavorato come operaio-minatore e il 20 gennaio 2009 è rimasto vittima di un infortunio
sul posto di lavoro. Il 20 aprile 2009 il datore di lavoro gli ha disdetto il
rapporto di lavoro che è terminato il 31 luglio 2009. Dal 1° agosto 2009
l'assicurato si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione e il 15
febbraio 2010 ha subito un secondo infortunio al medesimo ginocchio destro.
L'assicuratore infortuni ha stabilito un grado di incapacità lucrativa del 47%,
mentre l'assicurazione invalidità una rendita intera limitatamente al periodo
dal 1° marzo 2011 al 31 gennaio 2012, essendo il grado di invalidità del 19%.
Il TCA ha accolto il ricorso concedendo un quarto di rendita fondandosi
per il reddito senza invalidità sul salario che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire nel 2012 presso la società, anziché sui dati statistici come aveva
invece fatto l'Ufficio AI. L'amministrazione ha interposto ricorso al Tribunale
federale, che l'ha accolto con le seguenti considerazioni:
" 4.3.2. Sia come
sia, poiché la X. SA ha, per quanto peraltro accennato dalla stessa Corte
cantonale ed evidenziato a ragione dall'Ufficio ricorrente, licenziato
l'assicurato per mancanza di lavoro - a causa dell'imminente conclusione dei
lavori e in assenza di altre possibilità di impiego -, l'accertamento del
reddito senza invalidità non può effettuarsi, come invece ha fatto il Tribunale
cantonale delle assicurazioni, sulla base del salario ritenuto dalla Suva,
tanto più che esso appare eccessivo - come rileva (in via subordinata) l'UAI -
alla luce dei dati riportati nell'estratto del conto individuale, oltretutto
soggetti a forti variazioni. L'opponente ha perso il suo posto presso l'ex
datrice di lavoro per fine luglio 2009 per motivi estranei
all'invalidità e non l'avrebbe di conseguenza conservato nemmeno
senza il danno alla salute. Il richiamo ricorsuale alla sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 792/05 del 15 marzo 2006 è
pertinente. Indipendentemente dal danno alla
salute l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio
versatogli dalla X. SA. Contrariamente a quanto indicato dal giudice di
prime cure, il fatto che la disdetta fosse preceduta da un infortunio non è di
rilievo proprio perché l'assicurato anche senza il danno alla salute avrebbe
- per i motivi suesposti - comunque perso il posto di lavoro. Per le
stesse considerazioni, è ugualmente irrilevante la circostanza - addotta nella
pronuncia impugnata per giustificare la mancata applicazione della sentenza
citata I 792/05 - che in quella vertenza il lasso di tempo tra la fine del
rapporto di lavoro e l'infortunio fosse superiore a quello intercorso nella
fattispecie qui in esame. Potendo per il resto presumere che senza il danno
alla salute l'opponente avrebbe continuato a svolgere l'attività di operaio
minatore, ci si deve basare sui dati statistici salariali. Ammesse le conoscenze
professionali specializzate (livello di esigenze 3) e potendosi riferire al
settore del genio civile (ISS 2010, TA1, cifra 42, uomini), si ottiene un
reddito - aggiornato all'orario settimanale di lavoro di 41.5 ore nel 2012 e
all'evoluzione dei salari usuale nello specifico settore delle costruzioni (1%
per il 2011 e 0.8% per il 2012; cfr. La Vie économique, 10/2013, pag. 90 seg.,
B9.2 e B10.2) - di fr. 76'557.58." (le evidenziature sono della
redattrice).
Il Tribunale federale ha tratto le medesime conclusioni anche
nella STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016:
" 4.2. Die
Beschwerdeführerin hat ihre Stelle bei der Polizei bereits Ende Februar 2010
aus invaliditätsfremden Gründen aufgegeben. Sie wäre daher auch im
Gesundheitsfall nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig. Bereits aus
diesem Grund kann für die Bestimmung des Valideneinkommens nicht auf den dort
erzielten Lohn abgestellt werden. Soweit sich die Versicherte für die
Bestimmung des Valideneinkommens auf die im Arbeitgeberbericht enthaltenen
Lohnangaben beruft, kann ihr daher nicht gefolgt werden. Es muss auch nicht
geprüft werden, ob die bisher von der Versicherten ausgeübte Tätigkeit Einsätze
beinhaltet, die sie wegen der Schulterbeschwerden nicht mehr verrichten kann.
Aufgrund verschiedener aktenkundiger Vorkommnisse mit Bezug zur Polizei ist der
Beschwerdeführerin darin beizupflichten, dass ihr im bisherigen Beruf wohl kaum
mehr eine Stelle angeboten würde. ".
Anche in un caso ticinese in ambito di indennità giornaliera in
caso di malattia l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e
9C_92/2017) il principio che, essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei
alle sue condizioni di salute, per determinare il reddito da valido ci si deve
basare sui dati statistici del settore e non sull'ultimo salario percepito
dall'assicurato:
" 7.3. B. non può
pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che
dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato
licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo
significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito
un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la
Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere
che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo
l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei
dati statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A.
SA, merita conferma.".
In virtù di quanto precede, nel caso concreto l’assicurato ha
perso il suo posto presso l’ex datore di lavoro per motivi estranei
all’invalidità e non l’avrebbe di conseguenza conservato neppure senza
il danno alla salute. Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute
l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore
di lavoro. Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute il
ricorrente avrebbe continuato a svolgere l’attività di carpentiere, ci si deve
basare sui dati statistici salariali in quel settore (STF 8C_934/2015 del 9
maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid.
4.3
; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21
dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017).
2.7
Da quanto precede discende
che, correttamente, l'Ufficio AI ha determinato il reddito da valido del
ricorrente sulla base dei dati statistici e non, come ha preteso il ricorrente,
sulla media del salario conseguito presso l'ultimo datore di lavoro e nemmeno
presso il precedente datore di lavoro o ancora sulla media fra questi due dati,
tutti concernenti comunque il salario conseguito.
L'amministrazione si è fondata sulla Tabella TA1 2014, settore
costruzioni (41-43), livello di competenze 1 (attività semplici di tipo fisico
o manuale) e ha riportato il reddito annuo di Fr. 66'084.- (mensile di Fr.
5'507.-) sulle 41,5 ore settimanali lavorate nel settore nel 2014 e ha
aggiornato l'importo al 2016, per ottenere un reddito statistico da valido di Fr.
69'279.-.
Partendo dal reddito ipotetico da invalido di Fr. 67'148.- nel
2016.
([Fr. 5'312.- nel 2014 x 12 : 40 x 41,7] + 0,3674% per il 2015 + 0,6761%
per il 2016), dal 27 luglio 2017 si deve tenere conto della diminuzione del
rendimento del 20% per ottenere un reddito di Fr. 53'718,40.
L'Ufficio AI ha ridotto ulteriormente questo importo del 5% per
attività leggere, giungendo a un reddito ipotetico di Fr. 51'032,54.
Paragonando questi due redditi
si ha una perdita di guadagno del 26,34% ([Fr. 69'279.- - Fr. 51'032,54] : Fr.
69'279.- x 100), che va arrotondata al 26% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.
2.8
Quand'anche si applicasse,
per pura ipotesi di lavoro, la riduzione per motivi personali del 15% pretesa
dall'insorgente - sebbene la riduzione del rendimento non dia luogo ad
un’ulteriore riduzione per motivi personali, poiché non è possibile, nel
momento in cui si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al
reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già
constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità
lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo
stesso punto di vista (STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, consid. 3.2.2; STF
9C_359/2014 del 5 settembre 2014, consid. 5.4; STCA 32.2018.65 del 13 marzo
2019; STCA 32.2018.51 dell’11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio
2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre
2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre
2015) -, il diritto alla rendita di invalidità sarebbe ugualmente rifiutato.
Si avrebbe infatti un reddito ipotetico da invalido di Fr.
45'660,64 e quindi il grado di invalidità sarebbe del 34% ([Fr. 69'279.-
- Fr. 45'660,64] : Fr. 69'279.- x 100), sempre inferiore al 40% esatto
dall'art. 28 cpv. 2 LAI che non permette di beneficiare di una rendita di
invalidità.
2.9
In virtù delle considerazioni
esposte, il ricorso deve pertanto essere respinto e confermata la decisione di
rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.
-vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti