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32.2018.98

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 maggio 2019Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice,

ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins

traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre

une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

(ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine

valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid.

2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4 Nell’evenienza concreta, si

tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua

capacità lavorativa e di guadagno dal 3 luglio 2017 in poi, ovvero un anno dopo

l'insorgenza del danno alla salute.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI l’abbia

accuratamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l’operato

dell’amministrazione.

Va innanzitutto rilevato che il medico SMR, in un primo rapporto

finale, il 13 aprile 2017 (doc. 58) ha riconosciuto un'inabilità lavorativa

totale come carpentiere e casseratore dal giorno dell'infortunio in poi

rispettivamente in attività adeguate fino a quando il dr. med. __________, il

13 febbraio 2017, l'ha visitato per conto dell'assicuratore malattia e da

allora l'ha ritenuto abile al 100% in attività adeguata, fermo restando dei

limiti funzionali e di carico da egli stabiliti.

Sulla scorta di tali indicazioni, l'amministrazione ha emesso un

primo progetto di decisione (5 maggio 2017) di rifiuto della rendita.

A fine novembre 2017, all'Ufficio assicurazione invalidità sono

pervenuti due nuovi referti.

Il primo, del dr. med. __________ del 24 novembre 2017, indica che

l'assicurato presentava un esordio di malattia artritica infiammatoria

sistemica inizialmente interpretata come esordio polimialgico e successivamente

evoluta in un'artrite tipo SAPHO, ciò che giustificava un'inabilità lavorativa

del 100% in qualsiasi attività. Questa diagnosi era stata confermata anche dal

prof. dr. med. __________ dell'Ospedale __________ di __________.

Il secondo rapporto, reso da quest'ultimo reumatologo che ha

visitato l'interessato il 27 ottobre 2017, è datato 16 novembre 2017 (doc. 87)

e indica infatti la diagnosi di dolori sternocostali, DD sindrome SAPHO. Posti

l'anamnesi (sistematica, familiare, personale e sociale), lo status e i

risultati delle analisi di laboratorio, nella valutazione lo specialista ha

affermato che, sulla base dell'anamnesi e dell'esame clinico, la sintomatologia

dolorosa del paziente non era indicativa per una polimialgia reumatica. Sebbene

non si potesse porre una chiara diagnosi di sindrome SAPHO, a suo avviso era

data una sufficiente probabilità di intraprendere un tentativo di terapia.

A parere del professore non era data l'indicazione per il trattamento

con Prednisone; era consigliato ridurre la dose fino a terminare il trattamento;

lo specialista ha poi proposto altre terapie e passi diagnostici-terapeutici da

intraprendere.

Il TCA osserva che il prof. dr. med. __________ non ha nemmeno

giudicato la capacità lavorativa dell'assicurato né nella sua attività né in

altre adeguate. Non si vede quindi per quale motivo si dovrebbe considerare retroattivamente

alla data della visita all'Ospedale __________ di __________ la riduzione del

rendimento del 20% stabilita dal dr. med. Boris __________ nella valutazione

del 1° febbraio 2018.

Infatti, nel suo rapporto del 12 giugno 2017 il dr. med. __________,

reumatologo che ha più volte valutato l'interessato per conto dell'assicuratore

malattia, ha ribadito quanto già affermato nella sua precedente perizia del 14

febbraio 2017, e meglio che l'assicurato era totalmente inabile al lavoro di

posatore di casseformi in galleria, ma abile al 100% in attività confacenti

rispettose delle limitazioni stabilite e ciò a decorrere proprio dal 14

febbraio 2017.

Pertanto, non è possibile ritenere che la diminuzione del 20% del rendimento

accertata dal perito nominato dall'Ufficio AI sia antecedente al suo stesso

esame e che debba essere fatta risalire al 14 febbraio 2017, visto che lo

stesso dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione, in quell'occasione ha chiaramente stabilito una capacità

lavorativa totale in attività adeguate e ciò sin da subito.

Occorre al riguardo evidenziare che il principio inquisitorio che

regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -

segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211

del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del

12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12

dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26

ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11

febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA

32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

Con il suo ricorso l'assicurato si era riservato "di formulare nuove e diverse richieste in base ad

eventuali nuovi accertamenti sulle condizioni di salute del Sig. RI 1 che avranno

luogo nei prossimi mesi, i quali permetteranno di stabilire esattamente il

grado di capacità lavorativa, oltre che nella sua attività abituale, anche in

un'attività adeguata.". Contrariamente

a quanto preannunciato, ad oggi non sono però pervenuti alla scrivente Corte

dei certificati medici in tal senso, ritenuto come i due rilasciati da un

ospedale in __________ neppure si pronunciano sulla sua capacità lavorativa e

così pure quello del dr. med. __________ del 5 febbraio 2019. Essi non possono

pertanto essere di alcun aiuto all'insorgente, che non ha quindi saputo

validamente comprovare le sue critiche di uno stato di salute peggiore rispetto

alla valutazione del perito, tale da giustificare un’inabilità lavorativa

maggiore già dal 14 febbraio 2017. Il ricorrente si è limitato ad esporre le

proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli

atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive

e contestare di conseguenza che dal 27 ottobre 2017, e non già prima, sia avvenuto

un peggioramento della situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo.

In assenza di ulteriore certificazione medica che contraddica le

conclusioni del dr. med. __________, che a sua volta ha confermato le

constatazioni fatte dal dr. med. __________ fino al 12 giugno 2017, non essendo

evidentemente sufficiente la semplice affermazione soggettiva di parte senza

alcuna documentazione clinica a supporto, il TCA non può che ribadire le

predette conclusioni dei vari periti che sono intervenuti nella valutazione

delle condizioni di salute del ricorrente.

D'altronde, quest'ultimo è concorde con il principio di essere

stato giudicato abile in un lavoro adatto nella misura del 100% con riduzione

del rendimento del 20%, ma ha solo contestato che detta diminuzione decorra dal

27 ottobre 2017 e non già dal 14 febbraio 2017.

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato

di salute dell’assicurato, così come implicitamente da esso richiesta, non è

dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si

deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e

sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento

di una perizia.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte

dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,

utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati

trasmessi pendente causa dal ricorrente. Il Servizio Medico Regionale ha in

effetti avuto modo di pronunciarsi diverse volte sull’intera questione e,

soprattutto, ogni qualvolta che l’assicurato trasmetteva nuova documentazione

medica all’attenzione dell'amministrazione, corroborando le conclusioni tratte

dal perito reumatologo.

Il Servizio Medico Regionale, quantomeno fino alla data

determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V 366

consid. 1b), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore

rispetto a quello determinato dallo specialista intervenuto su mandato

dell’Ufficio AI.

Per quanto concerne i più recenti referti medici emessi nel 2019

(docc. T, U e V), prodotti pendente causa, come osservato dal dr.

med. __________ essi non sono atti a sovvertire le precedenti conclusioni

dell’SMR.

Secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 4

maggio 2018, ritenuto che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo provvedimento. Di conseguenza, il

giudice delle assicurazioni sociali si pronuncia unicamente sulla situazione di

fatto prodottasi fino al momento determinante della decisione amministrativa in

Considerandi

lite (cfr. fra le tante: DTF

132.

V 215 consid. 3.1.1; DTF

121.

V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

In virtù delle considerazioni esposte, l’aspetto medico stabilito

dal perito alla base della decisione dell’Ufficio AI di fissare il grado

d’incapacità lavorativa dell’assicurato in altre attività al 100% dal 14

febbraio 2017 e con riduzione del rendimento del 20% dal 27 ottobre 2017, va di

conseguenza confermato.

2.5

Per quanto concerne l’aspetto

economico, il ricorrente ha contestato che per il calcolo del grado di

invalidità del 2016 si sia considerato un reddito da valido di Fr. 69'279.-,

corrispondente al reddito statistico annuo della categoria 41-43 Costruzioni,

attività semplici e ripetitive, anno 2016, che avrebbe conseguito un

carpentiere/casseratore.

A suo dire, occorre tenere conto dei salari che egli ha conseguito

effettivamente lavorando sia per l'ultimo datore di lavoro da novembre 2015 a

settembre (luglio) 2016, sia ancora per quello precedente, da ottobre 2010 a giugno

2015.

Nella prima ipotesi si ottiene un salario medio annuo di Fr. 96'848,40,

mentre nella seconda di Fr. 119'266,60 e quindi un reddito di gran lunga

superiore a quello considerato dall'amministrazione. Anche qualora si facesse

la media di questi due importi, si avrebbe un salario medio annuo di Fr.

108'057,50. Il ricorrente ha affermato di avere sempre lavorato come

carpentiere/casseratore in galleria, in diversi cantieri e che avrebbe

continuato a svolgere questa attività anche in futuro se non fossero

sopraggiunti i problemi di salute. Era attivo in un mercato di nicchia in cui

aveva acquisito delle competenze specialistiche nel settore e vantava

un'esperienza pluriennale perciò, almeno con una verosimiglianza preponderante,

tali elementi gli avrebbero permesso di trovare un impiego con cui avrebbe

guadagnato almeno come negli anni precedenti.

Da parte sua, l'amministrazione si è basata sulla giurisprudenza

secondo cui il reddito da valido non poteva essere calcolato come suggerito dal

ricorrente, poiché egli, indipendentemente dal danno alla salute, essendo stato

assunto con un contratto di lavoro di durata determinata che non sarebbe stato

rinnovato, indipendentemente dal danno alla salute non avrebbe comunque più

lavorato per le due ditte presso cui era stato attivo (STF 9C_501/2013 del 28

novembre 2013, consid. 4.3.2).

2.6

Nell’evenienza concreta, il

ricorrente è stato assunto come carpentiere il 2 novembre 2015 con un contratto

a tempo determinato scadente il 30 settembre 2016 e quando si è infortunato, il

3.

luglio 2016, era quindi ancora alle dipendenze della ditta __________ di __________

(doc. 33).

L'Ufficio AI ha potuto accertare nel febbraio 2018 (doc. 98) presso

la predetta società che, in assenza del danno alla salute, "il contratto di lavoro del Signor RI 1 non sarebbe

stato rinnovato.".

La situazione del ricorrente che è rimasto senza lavoro perché il

suo contratto era di tipo determinato si apparenta al caso in cui l'assicurato

viene licenziato dal datore di lavoro.

In tali evenienze, quando l'assicurato ha perso il proprio lavoro

per motivi estranei all'invalidità non ci si deve basare sull'ultimo reddito

conseguito, ma al reddito statistico del settore di attività in cui lavorava,

perché anche se fosse stato sano non avrebbe più potuto essere attivo in quel

posto di lavoro.

Secondo la citata STFA I 792/2005, infatti,

" 3.3 Für die

Festsetzung des Valideneinkommens ist - entgegen Vorinstanz und Beschwerde

führender Verwaltung - nicht vom zuletzt verdienten Lohn auszugehen, da der

Versicherte seine Stelle bei der Firma S. bereits auf Ende 1998 aus

invaliditätsfremden Gründen verloren hatte und deshalb auch im Gesundheitsfall

nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig wäre. Weil jedoch davon

auszugehen ist, dass der Beschwerdegegner ohne Invalidität weiterhin einer

Hilfsarbeit nachginge, ist auf die entsprechenden Zahlen der Schweizerischen

Lohnstrukturerhebung abzustellen. Dabei ist der branchenunspezifische

Zentralwert massgebend, da entsprechend der bisherigen Erwerbsbiographie

anzunehmen ist, der Versicherte würde wenig anspruchsvolle Tätigkeiten in der

ganzen Wirtschaft ausüben.".

Nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, l'assicurato ha

lavorato come operaio-minatore e il 20 gennaio 2009 è rimasto vittima di un infortunio

sul posto di lavoro. Il 20 aprile 2009 il datore di lavoro gli ha disdetto il

rapporto di lavoro che è terminato il 31 luglio 2009. Dal 1° agosto 2009

l'assicurato si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione e il 15

febbraio 2010 ha subito un secondo infortunio al medesimo ginocchio destro.

L'assicuratore infortuni ha stabilito un grado di incapacità lucrativa del 47%,

mentre l'assicurazione invalidità una rendita intera limitatamente al periodo

dal 1° marzo 2011 al 31 gennaio 2012, essendo il grado di invalidità del 19%.

Il TCA ha accolto il ricorso concedendo un quarto di rendita fondandosi

per il reddito senza invalidità sul salario che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire nel 2012 presso la società, anziché sui dati statistici come aveva

invece fatto l'Ufficio AI. L'amministrazione ha interposto ricorso al Tribunale

federale, che l'ha accolto con le seguenti considerazioni:

" 4.3.2. Sia come

sia, poiché la X. SA ha, per quanto peraltro accennato dalla stessa Corte

cantonale ed evidenziato a ragione dall'Ufficio ricorrente, licenziato

l'assicurato per mancanza di lavoro - a causa dell'imminente conclusione dei

lavori e in assenza di altre possibilità di impiego -, l'accertamento del

reddito senza invalidità non può effettuarsi, come invece ha fatto il Tribunale

cantonale delle assicurazioni, sulla base del salario ritenuto dalla Suva,

tanto più che esso appare eccessivo - come rileva (in via subordinata) l'UAI -

alla luce dei dati riportati nell'estratto del conto individuale, oltretutto

soggetti a forti variazioni. L'opponente ha perso il suo posto presso l'ex

datrice di lavoro per fine luglio 2009 per motivi estranei

all'invalidità e non l'avrebbe di conseguenza conservato nemmeno

senza il danno alla salute. Il richiamo ricorsuale alla sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 792/05 del 15 marzo 2006 è

pertinente. Indipendentemente dal danno alla

salute l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio

versatogli dalla X. SA. Contrariamente a quanto indicato dal giudice di

prime cure, il fatto che la disdetta fosse preceduta da un infortunio non è di

rilievo proprio perché l'assicurato anche senza il danno alla salute avrebbe

- per i motivi suesposti - comunque perso il posto di lavoro. Per le

stesse considerazioni, è ugualmente irrilevante la circostanza - addotta nella

pronuncia impugnata per giustificare la mancata applicazione della sentenza

citata I 792/05 - che in quella vertenza il lasso di tempo tra la fine del

rapporto di lavoro e l'infortunio fosse superiore a quello intercorso nella

fattispecie qui in esame. Potendo per il resto presumere che senza il danno

alla salute l'opponente avrebbe continuato a svolgere l'attività di operaio

minatore, ci si deve basare sui dati statistici salariali. Ammesse le conoscenze

professionali specializzate (livello di esigenze 3) e potendosi riferire al

settore del genio civile (ISS 2010, TA1, cifra 42, uomini), si ottiene un

reddito - aggiornato all'orario settimanale di lavoro di 41.5 ore nel 2012 e

all'evoluzione dei salari usuale nello specifico settore delle costruzioni (1%

per il 2011 e 0.8% per il 2012; cfr. La Vie économique, 10/2013, pag. 90 seg.,

B9.2 e B10.2) - di fr. 76'557.58." (le evidenziature sono della

redattrice).

Il Tribunale federale ha tratto le medesime conclusioni anche

nella STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016:

" 4.2. Die

Beschwerdeführerin hat ihre Stelle bei der Polizei bereits Ende Februar 2010

aus invaliditätsfremden Gründen aufgegeben. Sie wäre daher auch im

Gesundheitsfall nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig. Bereits aus

diesem Grund kann für die Bestimmung des Valideneinkommens nicht auf den dort

erzielten Lohn abgestellt werden. Soweit sich die Versicherte für die

Bestimmung des Valideneinkommens auf die im Arbeitgeberbericht enthaltenen

Lohnangaben beruft, kann ihr daher nicht gefolgt werden. Es muss auch nicht

geprüft werden, ob die bisher von der Versicherten ausgeübte Tätigkeit Einsätze

beinhaltet, die sie wegen der Schulterbeschwerden nicht mehr verrichten kann.

Aufgrund verschiedener aktenkundiger Vorkommnisse mit Bezug zur Polizei ist der

Beschwerdeführerin darin beizupflichten, dass ihr im bisherigen Beruf wohl kaum

mehr eine Stelle angeboten würde. ".

Anche in un caso ticinese in ambito di indennità giornaliera in

caso di malattia l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e

9C_92/2017) il principio che, essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei

alle sue condizioni di salute, per determinare il reddito da valido ci si deve

basare sui dati statistici del settore e non sull'ultimo salario percepito

dall'assicurato:

" 7.3. B. non può

pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che

dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato

licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo

significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito

un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la

Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere

che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo

l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei

dati statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A.

SA, merita conferma.".

In virtù di quanto precede, nel caso concreto l’assicurato ha

perso il suo posto presso l’ex datore di lavoro per motivi estranei

all’invalidità e non l’avrebbe di conseguenza conservato neppure senza

il danno alla salute. Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute

l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore

di lavoro. Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute il

ricorrente avrebbe continuato a svolgere l’attività di carpentiere, ci si deve

basare sui dati statistici salariali in quel settore (STF 8C_934/2015 del 9

maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid.

4.3

; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21

dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017).

2.7

Da quanto precede discende

che, correttamente, l'Ufficio AI ha determinato il reddito da valido del

ricorrente sulla base dei dati statistici e non, come ha preteso il ricorrente,

sulla media del salario conseguito presso l'ultimo datore di lavoro e nemmeno

presso il precedente datore di lavoro o ancora sulla media fra questi due dati,

tutti concernenti comunque il salario conseguito.

L'amministrazione si è fondata sulla Tabella TA1 2014, settore

costruzioni (41-43), livello di competenze 1 (attività semplici di tipo fisico

o manuale) e ha riportato il reddito annuo di Fr. 66'084.- (mensile di Fr.

5'507.-) sulle 41,5 ore settimanali lavorate nel settore nel 2014 e ha

aggiornato l'importo al 2016, per ottenere un reddito statistico da valido di Fr.

69'279.-.

Partendo dal reddito ipotetico da invalido di Fr. 67'148.- nel

2016.

([Fr. 5'312.- nel 2014 x 12 : 40 x 41,7] + 0,3674% per il 2015 + 0,6761%

per il 2016), dal 27 luglio 2017 si deve tenere conto della diminuzione del

rendimento del 20% per ottenere un reddito di Fr. 53'718,40.

L'Ufficio AI ha ridotto ulteriormente questo importo del 5% per

attività leggere, giungendo a un reddito ipotetico di Fr. 51'032,54.

Paragonando questi due redditi

si ha una perdita di guadagno del 26,34% ([Fr. 69'279.- - Fr. 51'032,54] : Fr.

69'279.- x 100), che va arrotondata al 26% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

2.8

Quand'anche si applicasse,

per pura ipotesi di lavoro, la riduzione per motivi personali del 15% pretesa

dall'insorgente - sebbene la riduzione del rendimento non dia luogo ad

un’ulteriore riduzione per motivi personali, poiché non è possibile, nel

momento in cui si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al

reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già

constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità

lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo

stesso punto di vista (STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, consid. 3.2.2; STF

9C_359/2014 del 5 settembre 2014, consid. 5.4; STCA 32.2018.65 del 13 marzo

2019; STCA 32.2018.51 dell’11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio

2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre

2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre

2015) -, il diritto alla rendita di invalidità sarebbe ugualmente rifiutato.

Si avrebbe infatti un reddito ipotetico da invalido di Fr.

45'660,64 e quindi il grado di invalidità sarebbe del 34% ([Fr. 69'279.-

- Fr. 45'660,64] : Fr. 69'279.- x 100), sempre inferiore al 40% esatto

dall'art. 28 cpv. 2 LAI che non permette di beneficiare di una rendita di

invalidità.

2.9

In virtù delle considerazioni

esposte, il ricorso deve pertanto essere respinto e confermata la decisione di

rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.

-vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti