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Decisione

32.2019.101

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15 luglio 2020Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I minorenni grandi

invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,

secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non

accordato in caso di soggiorno in un istituto.

Nel tenore della norma in

vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di

assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,

in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di

un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1°

gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il

bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100

per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,

in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.

2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2

OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro,

mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la

giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art.

9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore

dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni

divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5. A seguito della domanda di

prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire

un’inchiesta domiciliare, eseguita il 25 settembre 2018, alla presenza dell’assicurata

e dei suoi genitori, al loro domicilio (doc. AI 47/108-115).

Con rapporto del 12

ottobre 2018 l’assistente sociale incaricata ha quantificato in complessivi 1

ora e 27 minuti il tempo supplementare per cure intensive (doc. AI 47/114).

Questo tempo, vista l’“Annotazione per/da SMR” del 22 novembre 2018

(doc. AI 49/117), è poi stato aumentato a 3 ore e 27 minuti con l’annotazione

del 15 gennaio 2019 (doc. AI 56/136-137).

A proposito del bisogno di

assistenza, l’assistente sociale ha costatato che rispetto ad un coetaneo

normodotato l’assicurata necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i

seguenti atti ordinari della vita:

"

(…) Necessità di maggior aiuto

rispetto ad un coetaneo per compiere 5 atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi da agosto

2017 (dai 3 anni)

mangiare da

settembre 2015 (dai 13 mesi)

lavarsi da

agosto 2017 (dai 3 anni)

andare alla toilette da

agosto 2017 (dai 3 anni)

spostarsi da agosto

2017 (dai 3 anni)

(…)" (doc. AI 47/115)

L’assistente

sociale ha pertanto concluso:

(…) Sono assolte le condizioni per il

versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado: - medio

a decorrere dal mese di agosto 2018. (…)" (doc. AI 47/115)

2.6. Il papà di RI 1, nell’ambito

delle osservazioni dell’11 gennaio 2019 (doc. AI 55/128-131), presentate contro

il “Progetto d’assegnazione AGI minorenni” del 28 novembre 2018 (doc. AI

50/118-123), ha contestato la conclusione a cui è giunta l’amministrazione

secondo la quale un aiuto maggiore per l’atto ordinario della vita dello “spostarsi”

è dato dal mese di agosto 2017 ovvero dai tre anni.

Egli ha affermato che “(…)

l'assicurata ha iniziato a camminare solo all'età di 18 mesi a causa

dell'importante ipotonia muscolare tipica della sua sindrome, del generalizzato

ritardo dello sviluppo e delle difficoltà di coordinamento ed equilibrio

(vedasi certificato medico della Dr.ssa __________ del 3 gennaio 2019 allegato

alla presente). Raggiunto questo primo traguardo, sono naturalmente serviti

altri mesi successivi di impegno ed aiuto diretto/indiretto da parte dei

genitori prima che potesse acquisire maggiore sicurezza e stabilità nella

deambulazione, comprendendo la percorrenza di terreni scoscesi così come la

salita e la discesa delle scale. Un grande lavoro è stato fatto anche dalla

fisioterapista __________ che l'ha avuta in cura da ottobre 2014 a fine 2016.

Dal suo scritto, allegato alla presente, si evince chiaramente che nei primi mesi

di vita RI 1 mostrava gravi segni di ipotonia a livello globale ed è stato

impostato un lavoro intenso con esercizi e posizionamenti allo scopo di

stimolare lo sviluppo motorio. Anche il controllo del tronco era molto

ipotonico e per raggiungere la deambulazione hanno dovuto lavorare molto

sull'equilibrio e la coordinazione. RI 1 ha sempre dimostrato un ritardo dal

punto di vista dello sviluppo motorio e cognitivo ed ha avuto bisogno di

maggior sostegno ed aiuto rispetto ad un coetaneo sin dai primi mesi di vita.

Secondo l'allegato Ill della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

(CIGI) all'età di 15 mesi un bambino può camminare da solo, cosa che RI 1

ancora non faceva. Le pregresse difficoltà di RI 1 in quest'ambito sono

confermate anche da un vecchio certificato del 14 giugno 2017 della Dr.ssa __________

presente ai vostri atti. Il che significa che dai 18 mesi fino al mese di giugno

2017 (all'età di 2 anni e 10 mesi) l'obiettivo di acquisire una deambulazione

stabile con equilibrio sicuro per rinforzare la sua autonomia non era ancora

stato raggiunto e venivano evidenziati i problemi di ipotonia generalizzata così

come la necessità di rinforzare la muscolatura del tronco e degli arti. All'età

di 2 anni non era inoltre ancora in grado di scendere da sola le scale e

tutt'oggi questa difficoltà rimane presente. (…)” (doc. AI 55/129).

La dr.ssa __________, FMH

in malattia dell’infanzia e dell’adolescenza, nel succitato certificato medico

del 3 gennaio 2019, ha attestato:

"

(…) Certifico che RI 1, bambina

con Trisomia 21 e cardiopatia congenita (canale atrio-ventricolare incompleto,

operato all'età di 6 mesi), ha necessitato sin dalla nascita cure specifiche da

parte dei genitori; solo all'età di 7 mesi ha iniziato ad alimentarsi

autonomamente (senza sonda naso-gastrica).

Inoltre, come tipico nella sua sindrome, ha presentato

un'ipotonia muscolare sin dalla nascita con ritardo dello sviluppo, difficoltà

di coordinamento ed equilibrio, che hanno ritardato l'inizio della marcia

autonoma.

Sin dalla nascita, RI 1 ha quindi necessitato un impegno

particolarmente importante da parte dei genitori, che hanno sempre seguito Sara

in modo esemplare. (…)" (doc. AI 55/132)

Dal canto suo la

fisioterapista __________, nel rapporto fisioterapico del 9 gennaio 2019, ha

certificato:

"

(…) Confermo che RI 1 è stata

seguita dal punto di vista fisioterapico da ottobre 2014 a fine 2016 con una o

due sedute settimanali.

RI 1 nei primi mesi di vita mostrava gravi segni di

ipotonia a livello globale ed era nutrita con sondino naso-gastrico. Abbiamo

lavorato con esercizi di logopedia e istruzione dei genitori per stimolare la

suzione autonoma e la gestione del bolo alimentare. Allo stesso tempo abbiamo

lavorato con esercizi e posizionamenti per stimolare lo sviluppo motorio di RI

1. Anche la coordinazione occhio-mano ha avuto bisogno di molto tempo per

permettere a RI 1 di manipolare degli oggetti o portare il cibo alla bocca.

Dopo l'intervento cardiaco abbiamo aumentato la

stimolazione dello sviluppo motorio e soprattutto il controllo del tronco che

era molto ipotonico. Per raggiungere la deambulazione abbiamo dovuto lavorare

molto con esercizi di equilibrio e coordinazione e grande impegno da parte dei

genitori.

Dal punto di vista pedagogico RI 1 è stata seguita da un’operatrice

del Servizio dell'educazione precoce speciale (SEPS) per favorire l'interazione

ludico-sociale.

In conclusione rispetto ai coetanei normodotati RI 1

ha sempre dimostrato un ritardo dal punto di vista dello sviluppo motorio e

cognitivo e ha avuto bisogno di maggior sostegno e aiuto da parte dei caregiver

durante la sua crescita. (…)" (doc. AI 55/133)

Chiamata

dall’amministrazione a prendere posizione riguardo alle obiezioni sollevate

contro il “Progetto d’assegnazione AGI minorenni” del 28 novembre 2018,

l’assistente sociale incaricata, con “Annotazione per l’incarto” del 15

gennaio 2019 (doc. AI 56/136-137), ha osservato:

"

(…)

Spostarsi e mantenimento dei contatti sociali

Sulla base delle informazioni rese in sede di

inchiesta, ho ritenuto giustificato riconoscere l’atto dello

"spostarsi" limitatamente prevalentemente al mantenimento dei contatti

sociali, a partire dai 3 anni (agosto 2017).

Ora tuttavia, in sede di contenzioso, si richiede il riconoscimento

dell'atto a partire dai 15 mesi (novembre 2015) in quanto nel documento a

dossier alla data 14.01.2019 vengono apportate le seguenti osservazioni:

"... l'assicurata ha iniziato a camminare solo

all'età di 18 mesi a causa dell'importante ipotonia muscolare tipica della sua

sindrome, del generalizzato ritardo dello sviluppo e delle difficoltà di coordinamento

ed equilibrio ...

…"All'età di 2 anni non era inoltre ancora in

Considerandi

grado di scendere da sola le scale e tutt'oggi questa difficoltà rimane

presente.

La richiesta non può essere accolta, poiché in base al

marginale 8086 delle CIGI: "...un semplice

ritardo nell’acquisizione di un atto ordinario della vita non basta per considerare

il bisogno di aiuto in questo atto"

Inoltre, in base all'allegato Ill delle CIGI un

bambino "A 3 anni sa salire le scale

da solo."

Confermo pertanto il riconoscimento dell'atto in questione

a partire dai 3 anni (agosto 2017) (…)." (doc. AI 56/136)

Con il presente ricorso, il

papà di RI 1 si è confermato nelle proprie allegazioni e ha ribadito che “(…)

l'assicurata ha iniziato a muovere i primi passi solo all'età di 18 mesi a

causa dell'importante ipotonia muscolare tipica della sua sindrome, del

generalizzato ritardo dello sviluppo, delle difficoltà di coordinamento ed

equilibrio, del controllo ipotonico del tronco e della mancanza di

coordinazione. RI 1 ha sempre dimostrato un ritardo dal punto di vista dello

sviluppo motorio. Precisiamo pertanto che fino ai 27 mesi e oltre, negli

spostamenti RI 1 doveva essere tenuta per mano costantemente dall'adulto per

evitare frequenti cadute. Secondo l'allegato III della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) all'età di 15 mesi un bambino può

camminare da solo, cosa che RI 1 ancora non faceva. (…)” (I).

A comprova di tali

affermazioni è stato prodotto un ulteriore certificato medico del 16 maggio

2019.

nel quale la dr.ssa __________ ha attestato che “(…) in complemento al

certificato già presentato il 3.1 scorso. Certifico che, dai 18 mesi RI 1 ha

iniziato a muovere i primi passi, ma che fino ai 27 mesi e oltre, negli

spostamenti, la bambina doveva essere tenuta per mano costantemente. Questo ha

necessitato un’attenzione e una cura costante e non indifferente da parte dei

genitori. (…)” (doc. B).

Con la risposta, come

accennato (cfr. consid. 1.4) –

rilevato che “(…) nella richiesta di prestazione dell'AGl il formulario

riporta l'inizio dell'aiuto indicato da novembre 2015 con indicazione seguente:

"ha iniziato a camminare all’età di

18.

mesi e ancora oggi fa fatica sui terreni scoscesi perché rischia di perdere

l’equilibrio. Inoltre si stanca facilmente se deve camminare per lunghi tratti.

...". L'inchiesta a domicilio ripresa nel rapporto del 12 ottobre

2018.

indica le informazioni seguenti per la valutazione dell'atto in questione:

"RI 1 cammina senza particolari

difficoltà ma si stanca facilmente e necessita tuttora del passeggino per i

lunghi tratti. A detta dei genitori la bimba, riesce anche a salire-scendere le

scale da sola aggrappandosi al corrimano". (…)” (V, pagg. 2 e

3), richiamata la succitata “Annotazione per l’incarto” del 15 gennaio

2019.

dell’assistente sociale e considerata la prassi in merito alla

dichiarazione di prima ora –, l’Ufficio

AI ha concluso che “(…) il ritardo indicato nell'acquisizione della marcia

autonoma non risulta essere oggettivamente sufficientemente importante per

giustificare il riconoscimento dell'atto a partire dai 15 mesi come richiesto.

(…)” (V, pag. 3).

2.7

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti,

concordare con la conclusione a cui è giunta l’amministrazione secondo la quale

– visto il succitato rapporto

d’inchiesta domiciliare del 12 ottobre 2018 con l’“Annotazione per l’incarto”

del 15 gennaio 2019 e in applicazione del N. 8086 della CIGI secondo il quale “(…)

un semplice ritardo nell’acquisizione di un atto ordinario della vita non basta

per considerare il bisogno in questo atto (…)” – un maggiore aiuto rispetto a un coetaneo per l’atto

ordinario della vita di “spostarsi” non può essere riconosciuto prima

del mese di agosto 2017, ovvero dai tre anni.

Dagli atti, infatti,

emergono alcuni dubbi riguardo al momento in cui l’assicurata poteva essere

ritenuta effettivamente autonoma nell’atto del camminare.

La dr.ssa __________, come

suesposto (cfr. consid. 2.6) – dopo

aver certificato il 3 gennaio 2019 che “(…) come tipico nella sua sindrome,

ha presentato un'ipotonia muscolare sin dalla nascita con ritardo dello

sviluppo, difficoltà di coordinamento ed equilibrio, che hanno ritardato

l'inizio della marcia autonoma (…)” (doc. AI 55/132) –, nel certificato medico del 6 maggio 2019

ha precisato che “(…) dai 18 mesi RI 1 ha iniziato a muovere i primi passi,

ma che fino ai 27 mesi e oltre, negli spostamenti, la bambina doveva essere

tenuta per mano costantemente. Questo ha necessitato un’attenzione e una

cura costante e non indifferente da parte dei genitori. (…)” (doc. B, la

sottolineatura è del redattore).

La stessa specialista – così invitata dall’Ufficio AI a trasmettere,

circa le sedute di fisioterapia, un rapporto nel quale si precisano “(…) -

gli obiettivi che si intendono raggiungere, - il piano di trattamento, - i

risultati raggiunti, - quali sono le ripercussioni sulla vita quotidiana e -

data d’inizio del trattamento (…)” (doc. AI 37/82) –, nel rapporto del 14 giugno 2017 si era

già così espressa: “(…) RI 1 presenta una Trisomia 21; a livello motorio vi

è un'ipotonia generalizzata, incluso il viso con perdita salivare

intermittente. Dai 18 mesi RI 1 cammina, ma mantiene ancora una base di

sostegno allargata, riesce a salire le scale ma non a scendere da sola. Il

piano di trattamento iniziato nuovamente in maggio (dopo una pausa di 4 mesi)

prevede una seduta di fisioterapia ogni 2 settimane, al fine di rinforzare la

muscolatura del tronco e degli arti. L’obiettivo principale rimane quello di

acquistare una deambulazione stabile, con un equilibrio sicuro, per rinforzare

la sua autonomia. RI 1 sarà rivista dalla collega neurologa in ottobre

(appuntamento che è stato rimandato in luglio a causa dell'apparizione di un

diabete mellito tipo I). (…)” (doc. AI 38/84, la sottolineatura è del

redattore).

Viste le succitate

risultanze mediche – l’asserita

necessità negli spostamenti di essere tenuta per mano costantemente fino ai 27

mesi e oltre, il fatto che nel mese di giugno 2017 l’obiettivo di acquistare

una deambulazione stabile non risulta fosse ancora raggiunto e ricordato altresì

che anche la fisioterapista __________, premesso che l’assicurata è stata

seguita da ottobre 2014 fino a fine 2016, nel succitato rapporto del 9 gennaio

2019.

ha, in particolare, attestato che “(…) dopo l'intervento cardiaco

abbiamo aumentato la stimolazione dello sviluppo motorio e soprattutto il

controllo del tronco che era molto ipotonico. Per raggiungere la deambulazione

abbiamo dovuto lavorare molto con esercizi di equilibrio e coordinazione e

grande impegno da parte dei genitori. […] In conclusione rispetto ai coetanei

normodotati RI 1 ha sempre dimostrato un ritardo dal punto di vista dello

sviluppo motorio e cognitivo e ha avuto bisogno di maggior sostegno e aiuto da

parte dei caregiver durante la sua crescita. (…)” (doc. AI 55/133) – questo Tribunale ritiene che, per pronunciarsi

compiutamente in merito al momento in cui l’assicurata andava ritenuta autonoma

nell’atto del camminare, l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno sottoporre

la questione ad un medico interno del SMR e, se necessario, interpellare i

medici curanti (in particolare la dr.ssa __________, la neurologa e la

fisioterapista __________). Eventualmente l’amministrazione avrebbe potuto

raccogliere informazioni anche presso l’asilo __________ e la scuola

dell’infanzia di __________ (istituti frequentati dall’assicurata come da “Annotazione

per/da SMR” del 22 novembre 2019 sub doc. AI 49/117 nella quale il dr. __________

si è espresso solo sul momento in cui una sorveglianza personale maggiore era

giustificata a causa del diabete mellito 1).

In ogni caso, viste le

suddette risultanze, a mente di questo Tribunale – anche se il papà di RI 1, nella domanda di assegno per

grandi invalidi del 1. marzo 2018 (doc. AI 46/100-107) (dopo aver

indicato la necessità di un aiuto regolare e notevole dal mese di novembre 2015

per l’atto di “Spostarsi/Mantenimento dei contatti sociali (in

casa/all’aperto)”) ha precisato che “(…) ha iniziato a camminare

all’età di 18 mesi e ancora oggi fa fatica sui terreni scoscesi perché rischia

di perdere l’equilibrio. Inoltre si stanca facilmente se deve camminare per

lunghi tratti. (…)” (doc. AI 46/105) e per il fatto che, nel rapporto

d’inchiesta del 12 ottobre 2018 (doc. AI 47/108-115), l’assistente sociale,

sotto il punto 3.1.6 “Spostarsi in casa o fuori casa (comprese le scale),

mantenere i contatti sociali”, ha rilevato che “(…) RI 1 cammina senza

particolari difficoltà ma si stanca facilmente e necessita tuttora del

passeggino per i lunghi tratti. A detta dei genitori la bimba, riesce anche a

salire-scendere le scale da sola aggrappandosi al corrimano. (…)” (doc. AI

47/112) –, non è possibile

concludere con la sufficiente tranquillità che a 18 mesi l’assicurata era

autonoma nell’atto di camminare.

Non è possibile concludere

differentemente, come sembrerebbe pretendere l’amministrazione con la risposta

(cfr. consid. 1.4), neanche avuto riguardo al rapporto 14 giugno 2017 della

dr.ssa __________ (doc. AI 38/84) e alla richiamata “prassi in merito alla

dichiarazione di prima ora”. Infatti, lo si ribadisce, dal rapporto 14

giugno 2017 della dr.ssa __________ risulta che l’obiettivo di acquistare una

deambulazione stabile non era ancora raggiunto e pertanto la stessa specialista

con i succitati certificati 3 gennaio e 6 maggio 2019 non ha fornito una nuova

versione dei fatti in antitesi con quanto indicato nel precedente rapporto del

14.

giugno 2017.

Stante quanto precede è

dunque a ragione e questo Tribunale può fare proprio quanto sostenuto dal papà

di RI 1 nello scritto del 22 luglio 2019 e più precisamente che “(…)

I’indicazione che figura nella richiesta di prestazioni AGI del 1.03.2018:

"ha iniziato a camminare all'età di 18 mesi" e quella della Dr.ssa __________

nel suo rapporto del 14.06.2017: "Dai 18 mesi RI 1 cammina, ma mantiene

ancora una base di sostegno allargata" non significa che RI 1 abbia

iniziato a camminare da sola in quel determinato momento, come invece sollevato

dall'Ufficio Al nella sua risposta di causa. […] Sottolineo inoltre che la

descrizione relativa all'atto di spostarsi, che si trova nel rapporto d'inchiesta

a domicilio del 12.10.2018, cioè “RI 1 cammina senza particolari difficoltà ma

si stanca facilmente e necessita tuttora del passeggino per i lunghi tratti”, tiene

in considerazione solo la situazione di mia figlia all'età di 4 anni circa e

non l'intera evoluzione almeno dai 15 mesi, ovverosia dal momento che un

bambino può camminare da solo. (…)” (IX).

2.8

Visto tutto quanto precede – ricordato che con le osservazioni dell’11

gennaio 2019 il papà di RI 1 ha subito contestato l’autonomia nell’atto di

camminare a partire dai 18 mesi e viste le succitate risultanze mediche (cfr.

consid. 2.7) – il TCA non ritiene

esaustive le considerazioni sviluppate dall’Ufficio AI con la risposta di causa

(cfr. consid. 1.4) e reputa, quindi, indispensabile che la questione

controversa (ovvero da quando è autonoma nell’atto di camminare) venga chiarita

in maniera approfondita e motivata.

In particolare l’amministrazione

dovrà sottoporre la questione ad un proprio medico interno del SMR e, se

necessario, interpellare i medici curanti (in particolare la dr.ssa __________,

la neurologa e la fisioterapista __________). Eventualmente l’Ufficio AI potrà

raccogliere informazioni anche presso l’asilo __________ e la scuola

dell’infanzia di __________.

Di conseguenza –

fermo restando il diritto ad un AGI di grado medio dal mese di agosto 2018 –

gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari

accertamenti, si pronunci nuovamente circa la necessità di un aiuto nell’atto

di “spostarsi” già a partire dai 15 mesi e non solo dai tre anni.

A seconda della risposta a

questa domanda – vista la già riconosciuta necessità di un aiuto per

l’atto ordinario della vita del “mangiare” da settembre 2015 (dai 13

mesi) – l’Ufficio AI si pronuncerà sul diritto ad un AGI di grado lieve

e sul suo inizio. In particolare l’amministrazione dovrà pure chinarsi sulla

pretesa applicazione di “(…) una retroattività maggiore di 1 anno dal

deposito della domanda avvenuta in data 1.3.2018 (…)” (IX, vedi anche

consid. 1.5).

Parimenti

l’amministrazione dovrà pronunciarsi anche sulla domanda eventuale formulata

dal papà di RI 1 con lo scritto del 22 luglio 2019 (IX, vedi anche consid. 1.5).

Al riguardo, viste le “Osservazioni”

del 27 agosto 2019 formulate dall’Ufficio AI (XI, vedi anche consid. 1.6), va

segnalato che la vertenza richiamata nelle suddette osservazioni è stata nel

frattempo decisa da questo Tribunale con STCA 32.2019.51 del 30 giugno 2020 e

che l’Ufficio AI dovrà pertanto tenerne conto.

2.9

Ne discende che il ricorso va

accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda come indicato al consid.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv.

1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Fermo

restando il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal mese

di agosto 2018, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come

indicato al considerando 2.8.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti