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Decisione

32.2019.101

Fermo restando il diritto ad un AGI di grado medio per minorenni dall'agosto 2018, rinvio atti all'Ufficio AI per accertamenti circa il momento in cui l'A. può essere ritenuta autonoma nell'atto di camminare e resa di un nuovo provvedimento circa AGI di grado lieve e inizio del diritto

15 luglio 2020Italiano34 min

un’inchiesta domiciliare, eseguita il 25 settembre 2018, alla presenza dell’assicurata

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.101

FS

Lugano

15 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 marzo 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 2014, è stata

posta al beneficio di provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite

cifra 313 (malformazioni congenite del cuore e dei vasi), 395 (leggeri disturbi

motori cerebrali) e 489 (Trisomia 21) dell’Ordinanza sulle infermità congenite

(OIC) (doc. AI 9/31-32, 10/33-34 e 35/77-78); delle cure infermieristiche

spitex per minori (doc. AI 15/39-40, 20/46-47, 30/70-71); dei costi per la

pompa nutrizionale e dei prodotti energetici (doc. AI 31/72-73), della fisioterapia

(doc. AI 41/88-89) e della consulenza diabetologica (doc. AI 58/139-140).

1.2. Il 1. marzo 2018 RI 1,

tramite i suoi genitori, ha inoltrato una domanda di assegno per grandi

invalidi (doc. AI 46/100-107). Esperita un’inchiesta a domicilio del 25

settembre 2018 (doc. AI 47/108-115) e interpellato il medico SMR circa la

necessità di una maggior sorveglianza rispetto a quella elargita ad un coetaneo

(doc. AI 48/116 e 49/117), con “Progetto d’assegnazione AGI minori” del

28 novembre 2018, l’Ufficio AI ha proposto il riconoscimento del diritto ad un

assegno per grandi invalidi di grado medio dall’agosto 2018 e negato il diritto

al supplemento per cure intensive non raggiungendo il tempo supplementare di

cura le 4 ore (doc. AI 50/118-123).

Nonostante le

contestazioni sollevata dal papà di RI 1 (cfr. le osservazioni dell’11 gennaio

2019 inoltrate tramite la __________ sub doc. AI 55/128-131 corredate dal

certificato medico 3 gennaio 2019 della dr.ssa __________ sub doc. AI 55/132 e

dal rapporto fisioterapico della fisioterapista __________ del 9 gennaio 2019 sub.

doc. AI 55/133), l’Ufficio AI, vista la presa di posizione 15 gennaio 2019

dell’assistente sociale (doc. AI 56/136-137), ha confermato il diritto ad un

assegno per grandi invalidi di grado medio dall’agosto 2018 e il rifiuto del diritto

al supplemento per cure intensive (doc. AI 59/141147).

1.3. Con il presente ricorso (lo

scritto 9 maggio 2019 trasmesso per competenza dall’Ufficio AI a questo

Tribunale; I e II), RI 1, sempre tramite il papà e con argomentazioni di cui si

dirà, se necessario, in seguito, ha chiesto “(…) di rivalutare il riconoscimento

dell'atto dello spostarsi a partire dai 15 mesi, quindi da novembre 2015 e

continuo (non da agosto 2017, come indicato sul progetto di decisione).

Conseguentemente, essendo l'atto del mangiare riconosciuto dai 13 mesi e quindi

da settembre 2015 chiediamo un riconoscimento AGI retroattivo a partire da

novembre 2016, trascorso l'anno d'attesa. Avendo inoltrato la richiesta AGI nel

mese di marzo 2018 ed avendo diritto ad una retroattività massima di un anno,

chiediamo che I'AGl lieve possa essere riconosciuto almeno da marzo 2017. (…)”

(I).

1.4. Con la risposta di causa (V) – rilevato che “(…) con annotazione

espressa il 15 gennaio 2019 (inc. Al doc. 56) l'addetta incaricata ha risposto

come segue alle osservazioni proposte al preavviso: "Spostarsi e mantenimento dei contatti sociali. Sulla base delle informazioni rese in sede di

inchiesta, ho ritenuto giustificato riconoscere l’atto dello

"spostarsi" limitatamente prevalentemente al mantenimento dei

contatti sociali, a partire dai 3 anni (agosto 2017). Ora tuttavia, in sede di

contenzioso, si richiede il riconoscimento dell’atto a partire dai 15 mesi

(novembre 2015) in quanto nel documento a dossier alla data 14.01.2019 vengono

apportate le seguenti osservazioni: "… l'assicurata ha iniziato a camminare

solo all'età di 18 mesi a causa dell'importante ipotonia muscolare tipica della

sua sindrome, del generalizzato ritardo dello sviluppo e delle difficoltà di

coordinamento ed equilibrio … "AII'età di 2 anni non era inoltre ancora in

grado di scendere da sola le scale e tutt'oggi questa difficoltà rimane

presente. La richiesta non può essere accolta, poiché in base al marginale 8086

delle CIGI: "...un semplice ritardo nell’acquisizione di un atto ordinario

della vita non basta per considerare il bisogno di aiuto in questo atto". Inoltre,

in base all’allegato III delle CIGI un bambino "A 3 anni sa salire le

scale da solo." Confermo pertanto il riconoscimento dell’atto in questione

a partire dai 3 anni (agosto 2017)". Alla luce della valutazione

resa e delle considerazioni esposte, emerge che il lavoro svolto sull’ipotonia

ha permesso a RI 1 di progredire nell'autonomia dell'atto di camminare e che

tale atto poteva essere svolto dalla stessa da 18 mesi. La stessa dr.ssa med. __________

nel rapporto del 14 giugno 2017 (inc. Al, doc. 38) indicava che "(...) Dai 18 mesi RI 1 cammina, ma mantiene

ancora una base di sostegno allargata, riesce a salire le scale ma non a

scendere da sola (...)". Ritenuti gli elementi formulati agli atti,

considerata la prassi in merito alla dichiarazione di prima ora, il ritardo

indicato nell'acquisizione della marcia autonoma non risulta essere oggettivamente

sufficientemente importante per giustificare il riconoscimento dell'atto a

partire dai 15 mesi come richiesto. (…)” (V, pag. 3) – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del

ricorso.

1.5. Con scritto del 22 luglio

2019 (IX), sempre tramite il papà –

precisato che “(…) l’indicazione che figura nella richiesta di prestazioni

AGI del 1.03.2018: "ha iniziato a

camminare all'età di 18 mesi" e quella della Dr.ssa __________ nel

suo rapporto del 14.06.2017: "Dai 18

mesi RI 1 cammina, ma mantiene ancora una base di sostegno allargata"

non significa che RI 1 abbia iniziato a camminare da sola in quel

determinato momento, come invece sollevato dall'Ufficio Al nella sua risposta

di causa. Semplicemente queste indicano che mia figlia ha mosso i primi passi a

quell'età. (…)” e ribadito che “(…) a 2 anni e 10 mesi, rispettivamente

ai "27 mesi e oltre"

come certificato dalla dottoressa __________ nel suo certificato del 6.05.2019,

RI 1 non era ancora in grado di camminare da sola senza il sostegno di un

adulto, o perlomeno aveva ancora bisogno di un aiuto notevole rispetto a un

coetaneo, ciò significa che RI 1 non aveva raggiunto l'atto indicato e giustifica

quindi il riconoscimento del maggior bisogno a partire dai 15 mesi. (…)” (IX)

–, l’insorgente ha rilevato che “(…)

pertanto, con il riconoscimento dell’atto di spostarsi a 15 mesi, al posto dei

3 anni attuali, e quello già riconosciuto del mangiare dai 13 mesi vi sarebbe

il diritto ad un AGI lieve dal 1.11.2016 (dopo un anno di attesa) e una

retroattività maggiore di 1 anno dal deposito della domanda avvenuta in data

1.3.2018 data la presenza del rapporto medico del 14.06.2017 della dottoressa __________

che certificava le difficoltà di RI 1 negli atti e dunque giustificava

l'istruzione della pratica e procedere dunque all'inchiesta a domicilio. (…)”

(IX).

Contestualmente

l’insorgente – posta la seguente domanda

eventuale: “(…) In via eventuale, qualora le motivazioni e/o i mezzi di

prova presentati non dovessero essere sufficienti a modificare la decisione AGI

del 28.11.2018, chiedo di voler decretare sul mancato riconoscimento dell'atto

ordinario di spostarsi a 2 anni. Come già esposto sia nelle osservazioni sia

nella richiesta di rivalutazione, RI 1 a quell'età non era ancora in grado di

salire e scendere le scale come un suo coetaneo. Nel certificato medico del

14.06.2017 della dottoressa __________, quindi quando RI 1 aveva 2 anni e 10

mesi, risultava ancora che "riesce a

salire le scale ma non a scendere da sola"; difficoltà ancora

presente oggi. A questo livello, però si pone ora il problema dell'età media

per prendere in considerazione il notevole impegno supplementare dovuto all'invalidità

nell'atto di salire le scale: se 2 o 3 anni. Infatti, secondo la CIGI, e quanto

riportato nella riposta di causa dell'Ufficio Al, "un bambino “A 3 anni sa salire le scale da

solo”" mentre secondo il parere giuridico della __________ di __________

allegato, risulta che questa azione dell'atto di spostarsi debba essere

riconosciuto dai 2 anni come in precedenza alla modifica alla CIGI valida dal

1.1.2018. Difatti risulta che tale modifica "è

priva di qualsiasi fondamento legale, giuridico o scientifico, giunge ad un

risultato ingiusto ed iniquo e non è pertanto legale." (v. parere

giuridico allegato). Di conseguenza, con il riconoscimento dell'atto di

spostarsi a 2 anni, al posto dei 3 anni attuali, e quello già riconosciuto del

mangiare a 13 mesi vi sarebbe il diritto ad un AGI lieve dal 1.08.2017 (dopo un

anno di attesa). (…)”

– ha

concluso che “(…) ritenuto quanto sopra, in via principale si rinnova la

richiesta di riconoscere l'atto di vita ordinario di spostarsi a 15 mesi,

quindi il diritto a un assegno per grandi invalidi lieve dal 1.11.2016

(un anno dopo I’anno di attesa) e una retroattività maggiore di 1 anno dal

deposito della domanda avvenuta in data 1.3.2018. In via eventuale, si chiede

che lo stesso atto possa essere invece riconosciuto a 2 anni, quindi il

diritto a un assegno per grandi invalidi lieve dal 1.08.2017. (…)”

(IX).

1.6. L’Ufficio AI, con “Osservazioni”

del 27 agosto 2019 – rilevato che “(…)

In merito alle modifiche dell'età media poste nella Circolare sull'invalidità e

la grande invalidità (CIGI), lo scrivente Ufficio Al riprende di seguito le

considerazioni già espresse in un'altra vertenza attualmente pendente in

ricorso dinanzi al TCA (cfr. inc. n. 32.2019.51). […] Con effetto dal 1º

gennaio 2018 la Circolare CIGI determina all'Allegato Ill, per quanto concerne

l'atto parziale contestato nel ricorso, l'inizio dell'anno di attesa a partire

dai 3 anni (indicazione precisa: "A

3 anni sa salire le scale da solo"). La critica sollevata da

parte ricorrente, ripresa dal parere di __________ sull'assenza di motivi che

giustificherebbero le modifiche attuate alla Circolare CIGI nel contesto

dell'Allegato Ill rispetto alla versione precedente, non può essere rivolta

all'Ufficio Al, la quale competenza è quella di essere mero esecutore delle

direttive, bensì all'UFAS. […] L'Ufficio Al, chiamato a stabilire le

prestazioni nel caso in esame, ha correttamente applicato la direttiva

amministrativa CIGI nella versione vincolante al momento della valutazione resa.

In conclusione, preso atto delle censure sollevate, lo scrivente Ufficio AI indica

di avere correttamente valutato il caso in applicazione delle raccomandazioni

vincolanti della CIGI, Allegato Ill, con stato al 1º gennaio 2018, riconoscendo

un maggiore aiuto nell'atto "spostarsi/mantenimento

dei contatti sociali" a partire dai 3 anni. (…)” (XI) –, si è confermato nella domanda di

reiezione del ricorso (XI trasmesso per conoscenza all’insorgente; XII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi

minorenni di grado medio dal 1° agosto 2018, come riconosciuto con la decisione

contestata, oppure ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1°

novembre 2016 e di grado medio dal 1° agosto 2018 come postulato

dall’insorgente.

2.2. Secondo l’art. 9 LPGA – che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è

considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha

bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha

precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8

C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; 125 V 303; 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale (cura del corpo)

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146; 105 V 52; 104 V

127).

2.3. L’art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere

di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso

2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37

cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di

una sorveglianza personale permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1

OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Secondo l’art. 38 cpv. 2

OAI chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica deve avere diritto

almeno a un quarto di rendita per essere considerato grande invalido.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI è

considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di

cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le attività di

rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli

adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Per quanto

concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera

unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il

minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa

età.

Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N.

8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1

[9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L’art. 42bis LAI tratta

specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i

minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano

soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42

cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla

nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso

del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40

capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo

29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi.

L’assegno per grandi invalidi è versato individualmente e deve agevolare la

libera scelta negli ambiti principali della vita. L’assegno mensile in caso di

grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo

l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni

è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

Fatti

I minorenni grandi

invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,

secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non

accordato in caso di soggiorno in un istituto.

Nel tenore della norma in

vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di

assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,

in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di

un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1°

gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il

bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100

per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e,

in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo

massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.

2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2

OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro,

mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la

giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art.

9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore

dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni

divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5. A seguito della domanda di

prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire

un’inchiesta domiciliare, eseguita il 25 settembre 2018, alla presenza dell’assicurata

e dei suoi genitori, al loro domicilio (doc. AI 47/108-115).

Con rapporto del 12

ottobre 2018 l’assistente sociale incaricata ha quantificato in complessivi 1

ora e 27 minuti il tempo supplementare per cure intensive (doc. AI 47/114).

Questo tempo, vista l’“Annotazione per/da SMR” del 22 novembre 2018

(doc. AI 49/117), è poi stato aumentato a 3 ore e 27 minuti con l’annotazione

del 15 gennaio 2019 (doc. AI 56/136-137).

A proposito del bisogno di

assistenza, l’assistente sociale ha costatato che rispetto ad un coetaneo

normodotato l’assicurata necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i

seguenti atti ordinari della vita:

"

(…) Necessità di maggior aiuto

rispetto ad un coetaneo per compiere 5 atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi da agosto

2017 (dai 3 anni)

mangiare da

settembre 2015 (dai 13 mesi)

lavarsi da

agosto 2017 (dai 3 anni)

andare alla toilette da

agosto 2017 (dai 3 anni)

spostarsi da agosto

2017 (dai 3 anni)

(…)" (doc. AI 47/115)

L’assistente

sociale ha pertanto concluso:

(…) Sono assolte le condizioni per il

versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado: - medio

a decorrere dal mese di agosto 2018. (…)" (doc. AI 47/115)

2.6. Il papà di RI 1, nell’ambito

delle osservazioni dell’11 gennaio 2019 (doc. AI 55/128-131), presentate contro

il “Progetto d’assegnazione AGI minorenni” del 28 novembre 2018 (doc. AI

50/118-123), ha contestato la conclusione a cui è giunta l’amministrazione

secondo la quale un aiuto maggiore per l’atto ordinario della vita dello “spostarsi”

è dato dal mese di agosto 2017 ovvero dai tre anni.

Egli ha affermato che “(…)

l'assicurata ha iniziato a camminare solo all'età di 18 mesi a causa

dell'importante ipotonia muscolare tipica della sua sindrome, del generalizzato

ritardo dello sviluppo e delle difficoltà di coordinamento ed equilibrio

(vedasi certificato medico della Dr.ssa __________ del 3 gennaio 2019 allegato

alla presente). Raggiunto questo primo traguardo, sono naturalmente serviti

altri mesi successivi di impegno ed aiuto diretto/indiretto da parte dei

genitori prima che potesse acquisire maggiore sicurezza e stabilità nella

deambulazione, comprendendo la percorrenza di terreni scoscesi così come la

salita e la discesa delle scale. Un grande lavoro è stato fatto anche dalla

fisioterapista __________ che l'ha avuta in cura da ottobre 2014 a fine 2016.

Dal suo scritto, allegato alla presente, si evince chiaramente che nei primi mesi

di vita RI 1 mostrava gravi segni di ipotonia a livello globale ed è stato

impostato un lavoro intenso con esercizi e posizionamenti allo scopo di

stimolare lo sviluppo motorio. Anche il controllo del tronco era molto

ipotonico e per raggiungere la deambulazione hanno dovuto lavorare molto

sull'equilibrio e la coordinazione. RI 1 ha sempre dimostrato un ritardo dal

punto di vista dello sviluppo motorio e cognitivo ed ha avuto bisogno di

maggior sostegno ed aiuto rispetto ad un coetaneo sin dai primi mesi di vita.

Secondo l'allegato Ill della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

(CIGI) all'età di 15 mesi un bambino può camminare da solo, cosa che RI 1

ancora non faceva. Le pregresse difficoltà di RI 1 in quest'ambito sono

confermate anche da un vecchio certificato del 14 giugno 2017 della Dr.ssa __________

presente ai vostri atti. Il che significa che dai 18 mesi fino al mese di giugno

2017 (all'età di 2 anni e 10 mesi) l'obiettivo di acquisire una deambulazione

stabile con equilibrio sicuro per rinforzare la sua autonomia non era ancora

stato raggiunto e venivano evidenziati i problemi di ipotonia generalizzata così

come la necessità di rinforzare la muscolatura del tronco e degli arti. All'età

di 2 anni non era inoltre ancora in grado di scendere da sola le scale e

tutt'oggi questa difficoltà rimane presente. (…)” (doc. AI 55/129).

La dr.ssa __________, FMH

in malattia dell’infanzia e dell’adolescenza, nel succitato certificato medico

del 3 gennaio 2019, ha attestato:

"

(…) Certifico che RI 1, bambina

con Trisomia 21 e cardiopatia congenita (canale atrio-ventricolare incompleto,

operato all'età di 6 mesi), ha necessitato sin dalla nascita cure specifiche da

parte dei genitori; solo all'età di 7 mesi ha iniziato ad alimentarsi

autonomamente (senza sonda naso-gastrica).

Inoltre, come tipico nella sua sindrome, ha presentato

un'ipotonia muscolare sin dalla nascita con ritardo dello sviluppo, difficoltà

di coordinamento ed equilibrio, che hanno ritardato l'inizio della marcia

autonoma.

Sin dalla nascita, RI 1 ha quindi necessitato un impegno

particolarmente importante da parte dei genitori, che hanno sempre seguito Sara

in modo esemplare. (…)" (doc. AI 55/132)

Dal canto suo la

fisioterapista __________, nel rapporto fisioterapico del 9 gennaio 2019, ha

certificato:

"

(…) Confermo che RI 1 è stata

seguita dal punto di vista fisioterapico da ottobre 2014 a fine 2016 con una o

due sedute settimanali.

RI 1 nei primi mesi di vita mostrava gravi segni di

ipotonia a livello globale ed era nutrita con sondino naso-gastrico. Abbiamo

lavorato con esercizi di logopedia e istruzione dei genitori per stimolare la

suzione autonoma e la gestione del bolo alimentare. Allo stesso tempo abbiamo

lavorato con esercizi e posizionamenti per stimolare lo sviluppo motorio di RI

1. Anche la coordinazione occhio-mano ha avuto bisogno di molto tempo per

permettere a RI 1 di manipolare degli oggetti o portare il cibo alla bocca.

Dopo l'intervento cardiaco abbiamo aumentato la

stimolazione dello sviluppo motorio e soprattutto il controllo del tronco che

era molto ipotonico. Per raggiungere la deambulazione abbiamo dovuto lavorare

molto con esercizi di equilibrio e coordinazione e grande impegno da parte dei

genitori.

Dal punto di vista pedagogico RI 1 è stata seguita da un’operatrice

del Servizio dell'educazione precoce speciale (SEPS) per favorire l'interazione

ludico-sociale.

In conclusione rispetto ai coetanei normodotati RI 1

ha sempre dimostrato un ritardo dal punto di vista dello sviluppo motorio e

cognitivo e ha avuto bisogno di maggior sostegno e aiuto da parte dei caregiver

durante la sua crescita. (…)" (doc. AI 55/133)

Chiamata

dall’amministrazione a prendere posizione riguardo alle obiezioni sollevate

contro il “Progetto d’assegnazione AGI minorenni” del 28 novembre 2018,

l’assistente sociale incaricata, con “Annotazione per l’incarto” del 15

gennaio 2019 (doc. AI 56/136-137), ha osservato:

"

(…)

Spostarsi e mantenimento dei contatti sociali

Sulla base delle informazioni rese in sede di

inchiesta, ho ritenuto giustificato riconoscere l’atto dello

"spostarsi" limitatamente prevalentemente al mantenimento dei contatti

sociali, a partire dai 3 anni (agosto 2017).

Ora tuttavia, in sede di contenzioso, si richiede il riconoscimento

dell'atto a partire dai 15 mesi (novembre 2015) in quanto nel documento a

dossier alla data 14.01.2019 vengono apportate le seguenti osservazioni:

"... l'assicurata ha iniziato a camminare solo

all'età di 18 mesi a causa dell'importante ipotonia muscolare tipica della sua

sindrome, del generalizzato ritardo dello sviluppo e delle difficoltà di coordinamento

ed equilibrio ...

…"All'età di 2 anni non era inoltre ancora in

grado di scendere da sola le scale e tutt'oggi questa difficoltà rimane

Considerandi

presente.

La richiesta non può essere accolta, poiché in base al

marginale 8086 delle CIGI: "...un semplice

ritardo nell’acquisizione di un atto ordinario della vita non basta per considerare

il bisogno di aiuto in questo atto"

Inoltre, in base all'allegato Ill delle CIGI un

bambino "A 3 anni sa salire le scale

da solo."

Confermo pertanto il riconoscimento dell'atto in questione

a partire dai 3 anni (agosto 2017) (…)." (doc. AI 56/136)

Con il presente ricorso, il

papà di RI 1 si è confermato nelle proprie allegazioni e ha ribadito che “(…)

l'assicurata ha iniziato a muovere i primi passi solo all'età di 18 mesi a

causa dell'importante ipotonia muscolare tipica della sua sindrome, del

generalizzato ritardo dello sviluppo, delle difficoltà di coordinamento ed

equilibrio, del controllo ipotonico del tronco e della mancanza di

coordinazione. RI 1 ha sempre dimostrato un ritardo dal punto di vista dello

sviluppo motorio. Precisiamo pertanto che fino ai 27 mesi e oltre, negli

spostamenti RI 1 doveva essere tenuta per mano costantemente dall'adulto per

evitare frequenti cadute. Secondo l'allegato III della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) all'età di 15 mesi un bambino può

camminare da solo, cosa che RI 1 ancora non faceva. (…)” (I).

A comprova di tali

affermazioni è stato prodotto un ulteriore certificato medico del 16 maggio

2019.

nel quale la dr.ssa __________ ha attestato che “(…) in complemento al

certificato già presentato il 3.1 scorso. Certifico che, dai 18 mesi RI 1 ha

iniziato a muovere i primi passi, ma che fino ai 27 mesi e oltre, negli

spostamenti, la bambina doveva essere tenuta per mano costantemente. Questo ha

necessitato un’attenzione e una cura costante e non indifferente da parte dei

genitori. (…)” (doc. B).

Con la risposta, come

accennato (cfr. consid. 1.4) –

rilevato che “(…) nella richiesta di prestazione dell'AGl il formulario

riporta l'inizio dell'aiuto indicato da novembre 2015 con indicazione seguente:

"ha iniziato a camminare all’età di

18.

mesi e ancora oggi fa fatica sui terreni scoscesi perché rischia di perdere

l’equilibrio. Inoltre si stanca facilmente se deve camminare per lunghi tratti.

...". L'inchiesta a domicilio ripresa nel rapporto del 12 ottobre

2018.

indica le informazioni seguenti per la valutazione dell'atto in questione:

"RI 1 cammina senza particolari

difficoltà ma si stanca facilmente e necessita tuttora del passeggino per i

lunghi tratti. A detta dei genitori la bimba, riesce anche a salire-scendere le

scale da sola aggrappandosi al corrimano". (…)” (V, pagg. 2 e

3), richiamata la succitata “Annotazione per l’incarto” del 15 gennaio

2019.

dell’assistente sociale e considerata la prassi in merito alla

dichiarazione di prima ora –, l’Ufficio

AI ha concluso che “(…) il ritardo indicato nell'acquisizione della marcia

autonoma non risulta essere oggettivamente sufficientemente importante per

giustificare il riconoscimento dell'atto a partire dai 15 mesi come richiesto.

(…)” (V, pag. 3).

2.7

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti,

concordare con la conclusione a cui è giunta l’amministrazione secondo la quale

– visto il succitato rapporto

d’inchiesta domiciliare del 12 ottobre 2018 con l’“Annotazione per l’incarto”

del 15 gennaio 2019 e in applicazione del N. 8086 della CIGI secondo il quale “(…)

un semplice ritardo nell’acquisizione di un atto ordinario della vita non basta

per considerare il bisogno in questo atto (…)”

– un maggiore aiuto rispetto a un coetaneo per l’atto

ordinario della vita di “spostarsi” non può essere riconosciuto prima

del mese di agosto 2017, ovvero dai tre anni.

Dagli atti, infatti,

emergono alcuni dubbi riguardo al momento in cui l’assicurata poteva essere

ritenuta effettivamente autonoma nell’atto del camminare.

La dr.ssa __________, come

suesposto (cfr. consid. 2.6) – dopo

aver certificato il 3 gennaio 2019 che “(…) come tipico nella sua sindrome,

ha presentato un'ipotonia muscolare sin dalla nascita con ritardo dello

sviluppo, difficoltà di coordinamento ed equilibrio, che hanno ritardato

l'inizio della marcia autonoma (…)” (doc. AI 55/132) –, nel certificato medico del 6 maggio 2019

ha precisato che “(…) dai 18 mesi RI 1 ha iniziato a muovere i primi passi,

ma che fino ai 27 mesi e oltre, negli spostamenti, la bambina doveva essere

tenuta per mano costantemente. Questo ha necessitato un’attenzione e una

cura costante e non indifferente da parte dei genitori. (…)” (doc. B, la

sottolineatura è del redattore).

La stessa specialista – così invitata dall’Ufficio AI a trasmettere,

circa le sedute di fisioterapia, un rapporto nel quale si precisano “(…) -

gli obiettivi che si intendono raggiungere, - il piano di trattamento, - i

risultati raggiunti, - quali sono le ripercussioni sulla vita quotidiana e -

data d’inizio del trattamento (…)” (doc. AI 37/82) –, nel rapporto del 14 giugno 2017 si era

già così espressa: “(…) RI 1 presenta una Trisomia 21; a livello motorio vi

è un'ipotonia generalizzata, incluso il viso con perdita salivare

intermittente. Dai 18 mesi RI 1 cammina, ma mantiene ancora una base di

sostegno allargata, riesce a salire le scale ma non a scendere da sola. Il

piano di trattamento iniziato nuovamente in maggio (dopo una pausa di 4 mesi)

prevede una seduta di fisioterapia ogni 2 settimane, al fine di rinforzare la

muscolatura del tronco e degli arti. L’obiettivo principale rimane quello di

acquistare una deambulazione stabile, con un equilibrio sicuro, per rinforzare

la sua autonomia. RI 1 sarà rivista dalla collega neurologa in ottobre

(appuntamento che è stato rimandato in luglio a causa dell'apparizione di un

diabete mellito tipo I). (…)” (doc. AI 38/84, la sottolineatura è del

redattore).

Viste le succitate

risultanze mediche – l’asserita

necessità negli spostamenti di essere tenuta per mano costantemente fino ai 27

mesi e oltre, il fatto che nel mese di giugno 2017 l’obiettivo di acquistare

una deambulazione stabile non risulta fosse ancora raggiunto e ricordato altresì

che anche la fisioterapista __________, premesso che l’assicurata è stata

seguita da ottobre 2014 fino a fine 2016, nel succitato rapporto del 9 gennaio

2019.

ha, in particolare, attestato che “(…) dopo l'intervento cardiaco

abbiamo aumentato la stimolazione dello sviluppo motorio e soprattutto il

controllo del tronco che era molto ipotonico. Per raggiungere la deambulazione

abbiamo dovuto lavorare molto con esercizi di equilibrio e coordinazione e

grande impegno da parte dei genitori. […] In conclusione rispetto ai coetanei

normodotati RI 1 ha sempre dimostrato un ritardo dal punto di vista dello

sviluppo motorio e cognitivo e ha avuto bisogno di maggior sostegno e aiuto da

parte dei caregiver durante la sua crescita. (…)” (doc. AI 55/133) – questo Tribunale ritiene che, per pronunciarsi

compiutamente in merito al momento in cui l’assicurata andava ritenuta autonoma

nell’atto del camminare, l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno sottoporre

la questione ad un medico interno del SMR e, se necessario, interpellare i

medici curanti (in particolare la dr.ssa __________, la neurologa e la

fisioterapista __________). Eventualmente l’amministrazione avrebbe potuto

raccogliere informazioni anche presso l’asilo __________ e la scuola

dell’infanzia di __________ (istituti frequentati dall’assicurata come da “Annotazione

per/da SMR” del 22 novembre 2019 sub doc. AI 49/117 nella quale il dr. __________

si è espresso solo sul momento in cui una sorveglianza personale maggiore era

giustificata a causa del diabete mellito 1).

In ogni caso, viste le

suddette risultanze, a mente di questo Tribunale – anche se il papà di RI 1, nella domanda di assegno per

grandi invalidi del 1. marzo 2018 (doc. AI 46/100-107) (dopo aver

indicato la necessità di un aiuto regolare e notevole dal mese di novembre 2015

per l’atto di “Spostarsi/Mantenimento dei contatti sociali (in

casa/all’aperto)”) ha precisato che “(…) ha iniziato a camminare

all’età di 18 mesi e ancora oggi fa fatica sui terreni scoscesi perché rischia

di perdere l’equilibrio. Inoltre si stanca facilmente se deve camminare per

lunghi tratti. (…)” (doc. AI 46/105) e per il fatto che, nel rapporto

d’inchiesta del 12 ottobre 2018 (doc. AI 47/108-115), l’assistente sociale,

sotto il punto 3.1.6 “Spostarsi in casa o fuori casa (comprese le scale),

mantenere i contatti sociali”, ha rilevato che “(…) RI 1 cammina senza

particolari difficoltà ma si stanca facilmente e necessita tuttora del

passeggino per i lunghi tratti. A detta dei genitori la bimba, riesce anche a

salire-scendere le scale da sola aggrappandosi al corrimano. (…)” (doc. AI

47/112) –, non è possibile

concludere con la sufficiente tranquillità che a 18 mesi l’assicurata era

autonoma nell’atto di camminare.

Non è possibile concludere

differentemente, come sembrerebbe pretendere l’amministrazione con la risposta

(cfr. consid. 1.4), neanche avuto riguardo al rapporto 14 giugno 2017 della

dr.ssa __________ (doc. AI 38/84) e alla richiamata “prassi in merito alla

dichiarazione di prima ora”. Infatti, lo si ribadisce, dal rapporto 14

giugno 2017 della dr.ssa __________ risulta che l’obiettivo di acquistare una

deambulazione stabile non era ancora raggiunto e pertanto la stessa specialista

con i succitati certificati 3 gennaio e 6 maggio 2019 non ha fornito una nuova

versione dei fatti in antitesi con quanto indicato nel precedente rapporto del

14.

giugno 2017.

Stante quanto precede è

dunque a ragione e questo Tribunale può fare proprio quanto sostenuto dal papà

di RI 1 nello scritto del 22 luglio 2019 e più precisamente che “(…)

I’indicazione che figura nella richiesta di prestazioni AGI del 1.03.2018:

"ha iniziato a camminare all'età di 18 mesi" e quella della Dr.ssa __________

nel suo rapporto del 14.06.2017: "Dai 18 mesi RI 1 cammina, ma mantiene

ancora una base di sostegno allargata" non significa che RI 1 abbia

iniziato a camminare da sola in quel determinato momento, come invece sollevato

dall'Ufficio Al nella sua risposta di causa. […] Sottolineo inoltre che la

descrizione relativa all'atto di spostarsi, che si trova nel rapporto d'inchiesta

a domicilio del 12.10.2018, cioè “RI 1 cammina senza particolari difficoltà ma

si stanca facilmente e necessita tuttora del passeggino per i lunghi tratti”, tiene

in considerazione solo la situazione di mia figlia all'età di 4 anni circa e

non l'intera evoluzione almeno dai 15 mesi, ovverosia dal momento che un

bambino può camminare da solo. (…)” (IX).

2.8

Visto tutto quanto precede – ricordato che con le osservazioni dell’11

gennaio 2019 il papà di RI 1 ha subito contestato l’autonomia nell’atto di

camminare a partire dai 18 mesi e viste le succitate risultanze mediche (cfr.

consid. 2.7) – il TCA non ritiene

esaustive le considerazioni sviluppate dall’Ufficio AI con la risposta di causa

(cfr. consid. 1.4) e reputa, quindi, indispensabile che la questione

controversa (ovvero da quando è autonoma nell’atto di camminare) venga chiarita

in maniera approfondita e motivata.

In particolare l’amministrazione

dovrà sottoporre la questione ad un proprio medico interno del SMR e, se

necessario, interpellare i medici curanti (in particolare la dr.ssa __________,

la neurologa e la fisioterapista __________). Eventualmente l’Ufficio AI potrà

raccogliere informazioni anche presso l’asilo __________ e la scuola

dell’infanzia di __________.

Di conseguenza –

fermo restando il diritto ad un AGI di grado medio dal mese di agosto 2018 –

gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché, effettuati i necessari

accertamenti, si pronunci nuovamente circa la necessità di un aiuto nell’atto

di “spostarsi” già a partire dai 15 mesi e non solo dai tre anni.

A seconda della risposta a

questa domanda – vista la già riconosciuta necessità di un aiuto per

l’atto ordinario della vita del “mangiare” da settembre 2015 (dai 13

mesi) – l’Ufficio AI si pronuncerà sul diritto ad un AGI di grado lieve

e sul suo inizio. In particolare l’amministrazione dovrà pure chinarsi sulla

pretesa applicazione di “(…) una retroattività maggiore di 1 anno dal

deposito della domanda avvenuta in data 1.3.2018 (…)” (IX, vedi anche

consid. 1.5).

Parimenti

l’amministrazione dovrà pronunciarsi anche sulla domanda eventuale formulata

dal papà di RI 1 con lo scritto del 22 luglio 2019 (IX, vedi anche consid. 1.5).

Al riguardo, viste le “Osservazioni”

del 27 agosto 2019 formulate dall’Ufficio AI (XI, vedi anche consid. 1.6), va

segnalato che la vertenza richiamata nelle suddette osservazioni è stata nel

frattempo decisa da questo Tribunale con STCA 32.2019.51 del 30 giugno 2020 e

che l’Ufficio AI dovrà pertanto tenerne conto.

2.9

Ne discende che il ricorso va

accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché, effettuati i necessari accertamenti, proceda come indicato al consid.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv.

1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Fermo

restando il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio dal mese

di agosto 2018, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come

indicato al considerando 2.8.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti