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Decisione

32.2019.102

Revisione processuale. Sulla sola base degli atti di causa non é possibile confermare la soppressione con effetto retroattivo del diritto alla rendita. Rinvio atti per accertamenti. Prematura la decis

8 maggio 2020Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1; DTF

130 V 318, consid. 5).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e

DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (STF U 408/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo

2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

In particolare per quanto

riguarda la revisione delle decisioni amministrative ex art. 53 cpv. 1 LPGA,

analogamente alla revisione processuale delle sentenze delle autorità

giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (STF

8C_377/2017 del 28 febbraio 2018 consid. 7.1; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio

2016 consid. 4.3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF U 409/06

del 25 giugno 2007; DTF 129 V 110; DTF 127 V 466 consid. 2

a pag. 469; DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; vedi anche Kieser ATSG

Kommentar, 2015, ad. art. 53 n. 35 pag. 707).

La nozione

di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione

(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di

revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una

sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I

642/04 del 6 dicembre 2005, consid. 2.2).

Sono nuovi

ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della

procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti

nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del

processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura

applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non

possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.

321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170

consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in:

Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,

Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre

essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

Va infine

rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova

valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF

129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid. 2d).

2.5. Nella sentenza STF

8C_377/2017 del 28 febbraio 2018 il Tribunale federale si è occupato del caso

riguardante un assicurato nato nel 1965, da ultimo attivo quale trasportatore

di merci in generale, posto al beneficio di una rendita intera AI (grado di

invalidità del 69%) a decorrere dal 1° luglio 2001 con decisione del 21 gennaio

2003 dell'Ufficio AI del Cantone Argovia. Con decisione del 24 agosto 2004 la

rendita intera è stata ridotta a tre quarti (3/4) a far tempo dal settembre

2004. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del

Cantone Argovia con sentenza del 16 febbraio 2005, cresciuta incontestata in

giudicato. In seguito i 3/4 di rendita sono stati confermati con comunicazioni

del 2 ottobre 2007 e del 26 settembre 2012. Dopo essere venuto a conoscenza che

il 17 dicembre 2013 era stato emesso nei confronti dell'assicurato un atto

d'accusa per un commercio illegale di medicamenti avvenuto tra il 2003 ed il

suo arresto del 22 novembre 2012, con decisione del 12 agosto 2014, l'Ufficio

AI del Cantone Argovia ha soppresso la rendita AI dal 1° gennaio 2003 al 30

novembre 2012, sulla base dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, e, con decisione del 7

ottobre 2014, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute

indebitamente nel periodo dal 1° settembre 2007 al 30 novembre 2012 per un

importo complessivo di fr. 107'588.--.

Il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone Argovia, esaminati gli atti penali, con

decisione dell'11 aprile 2017, ha accolto parzialmente i ricorsi presentati

dall'assicurato contro le decisioni del 12 agosto e del 7 ottobre 2014. In

particolare, ha modificato in via di revisione la propria decisione del 16

febbraio 2005, negando il diritto ad una rendita, ha confermato la decisione

del 14 agosto 2014 nella misura in cui ha soppresso la rendita dal 1° gennaio

2003 mentre per il periodo successivo al 1° dicembre 2012 ha rinviato gli atti

all'amministrazione per nuovi accertamenti. Per il rimanente ha respinto

ambedue i ricorsi.

Il Tribunale

federale ha confermato la decisione cantonale, rilevando in particolare che le

premesse di una revisione erano senz'altro date siccome le entrate accertate in

ambito penale nel periodo litigioso avevano in ogni caso un influsso sul

diritto alla rendita (cfr. considerando 8.1). Inoltre l'assicurato non aveva

dichiarato le sue reali entrate, di modo che la decisione iniziale dell'amministrazione

era "contaminata" non basandosi sulla realtà e non potendo

l'UAI riconoscere le entrate derivanti all'assicurato dal mercato illecito di

medicamenti (cfr. consid. 8.3.4).

In un’altra sentenza STF 9C_385/2015 del 17 dicembre 2015 il Tribunale federale si è occupato

del caso riguardante un assicurato posto al beneficio di una rendita intera e

tre rendite completive per figli con decisione del 20 maggio 2008. Nell’ambito

della revisione intrapresa nel mese di aprile 2011 l’Ufficio AI del canton

Argovia ha sottoposto l’assicurato a sorveglianza dall’ottobre 2011 al

marzo 2012 ed ha esperito una perizia psichiatrica l’8 novembre 2013.

Con

decisione del 21 gennaio 2014 ha quindi soppresso la rendita intera

retroattivamente a decorrere dal 1. novembre 2007 sulla base dell'art. 53 cpv.

1 LPGA.

Con

decisione del 22 aprile 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone

Argovia, chiamata in causa la cassa pensioni interessata e avuto riguardo alla

perizia di parte del 15 maggio 2014, ha respinto il ricorso inoltrato

dall’assicurato.

Il Tribunale

federale – esclusa una violazione del diritto federale per il fatto di aver in

concreto ritenuto la perizia psichiatrica dell’8 novembre 2013 e le risultanze

della sorveglianza esperita dall’ottobre 2011 al marzo 2012 quali nuovi

mezzi di prova con nuovi fatti atti a riconoscere un’errata presentazione e

descrizione dei sintomi ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (“(…) Nach

dem Gesagten verletzt es kein Bundesrecht, dass die Vorinstanz das

Administrativgutachten vom 8. November 2013 und die Unterlagen über die

Observation im Zeitraum von Oktober 2011 bis März 2012 als neue Beweismittel mit

neuen Tatsachen im Sinne von Art. 53 Abs. 1 ATSG für die unzutreffende

Symptompräsentation und -schilderung anerkannt hat. (…)” (STF 9C_385/2015

del 17 dicembre 2015, consid. 3.2.3)) e respinte le eccezioni sollevate

in merito alla forza probatoria della perizia psichiatrica dell’8 novembre 2013

(cfr. il consid. 4 della STF in parola) – ha confermato la decisione cantonale.

Il TF si è confermato

nella propria giurisprudenza anche nella STF 9C_834/2015 del 22 marzo 2016.

2.6. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Per lungo tempo la giurisprudenza

ha considerato che le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio

l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti

[RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag.

600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non

giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse potevano tuttavia avere

l'effetto di un danno alla salute invalidante se erano la conseguenza o il

sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure avevano

causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione

cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura

organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi

anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre

2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4

luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con

riferimenti). Occorreva pertanto verificare se la tossicodipendenza fosse la

conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica

preesistente oppure se la dipendenza fosse la ragione di un susseguente danno

alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera

permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6;

vedi anche STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015

dell’8 ottobre 2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).

Con la DTF 145 V 215 tale giurisprudenza è ora mutata

e al riguardo, nella STCA del 15 gennaio 2020 (32.2019.28), questo Tribunale ha

sviluppato la seguente considerazione:

" (…) In una

sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha

stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere

applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI

in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo

dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a

dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la

riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto

2019, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le

tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989

pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da

droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina

oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,

consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su

indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente

giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo

nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o

avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la

questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa

invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),

fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai

trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione

delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova

prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e

DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).

L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019

“Procedura probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione

dei trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere

ricordato la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale

il TF ha stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in

modo incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia

psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se

vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona

interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i

casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del

cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre

2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per

tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una

riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un

adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo

2009). Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la

persona assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o

delle circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3

OAI, art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).

Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale

federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi

da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di

una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di

accertamento, non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non

possono quindi essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di

disassuefazione prima di una perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più

applicabile e verrà soppresso in occasione del prossimo aggiornamento della

circolare.

Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una

procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la

limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito

di una procedura probatoria strutturata.

Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente

esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale

provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare

a tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia

adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto

successo. In base ai risultati potrà decidere se ridurre o rifiutare le

prestazioni.

Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une

maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412. (…)"

(STCA 32.2019.28 del 15 gennaio 2020, consid. 2.3)

Nella STF 8C_453/2019 del

3 febbraio 2020 – chiamato a

pronunciarsi in un caso in cui il Tribunale amministrativo federale (TAF) aveva

confermato il rifiuto di prestazioni e in corso di procedura davanti al

Tribunale federale postulato il rinvio degli atti all’ufficio AI per gli

assicurati all'estero (UAIAE) per ulteriori accertamenti riguardo alla

problematica di dipendenza – l’Alta

Corte, richiamata la nuova giurisprudenza di cui alla DTF 145 V 215, entrata in

vigore dopo la decisione impugnata, ha rinviato gli atti all’UAIAE ribadendo

che “(…) diese neue Rechtsprechung ist auf alle im Zeitpunkt der

Praxisänderung noch nicht erledigten Fälle anzuwenden (vgl. Urteil 8C_245/2019

vom 16. September 2019 E. 5 mit weiterem Hinweis) und somit auch im

vorliegenden Fall massgebend. Entgegen den Vorbringen der Beschwerde-gegnerin

erscheint es nur schon aus Rechtsschutzgründen (Verlust des Instanzenzuges)

nicht opportun, wenn das Bundesgericht den diesbezüglichen Sachverhalt als

erste Instanz feststellt. Entsprechend ist die Beschwerde gutzuheissen und die

Sache ist unter Aufhebung der Verfügung und des vorinstanzlichen Entscheides an

die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit diese - gegebenenfalls nach

weiteren medizinischen Abklärungen - den Leistungsanspruch des Versicherten

unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung neu prüfe. (…)” (STF

8C_453/2019 del 3 febbraio 2020, consid. 3.3).

2.7. Nella fattispecie concreta, venuta

a conoscenza il 29 novembre 2017 del fatto che l’assicurato sarebbe stato

arrestato “per lo smercio di un grosso quantitativo di cocaina”, l’amministrazione

ha interpellato a diverse riprese il medico SMR dr. __________ il quale, sulla

base degli atti e senza procedere ad alcuna visita, si è espresso nelle

annotazioni del 7 novembre 2018 e del 1. aprile 2019 (cfr. consid. 1.3).

Nella decisione impugnata

di “Riesame con effetto retroattivo della decisione 11 gennaio 2017” del

Considerandi

2.

aprile 2019, sulla base delle succitate annotazioni del dr. __________,

l’Ufficio AI ha annullato la decisione dell’11 gennaio 2017 e di conseguenza

respinto la domanda di prestazioni del 21 dicembre 2015 (cfr. doc. F = doc. AI 83/268-272).

In sostanza, in

applicazione della giurisprudenza in vigore fino alla DTF 145 V 215,

l’amministrazione ha negato il diritto a prestazioni ritenendo che la

dipendenza come tale non è una malattia presa a carico dall’AI.

Infatti, nella motivazione

della decisione, l’Ufficio AI ha, in particolare, addotto che “(…) con

valutazione 7 novembre 2018, lo specialista psichiatra del SMR ha stabilito –

secondo il grado di verosimiglianza preponderante in essere nella presente

procedura – che l'assicurato non ha mai presentato dalla data della domanda di

prestazioni del 21 dicembre 2015 in poi alcuna inabilità lavorativa. Il SMR

ha stabilito inoltre che i sintomi riscontrati nella perizia del __________

erano dovuti primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza

condizione di cui né il perito, né la sua curante erano a conoscenza al momento

della procedura dell'assegnazione delle prestazioni che – come già

indicato – non rappresenta un motivo per riconoscere un'invalidità ai sensi

della LAI. (…)” (doc. AI 83/271, la sottolineatura è del redattore).

In concreto – visto che ancora nel “Rapporto di

dimissione” del 20 marzo 2019 della Clinica __________ è posta la diagnosi

di Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto (ICD 10 F31.6) (doc. C),

che nel “certificato medico” del 5 aprile 2019 il dr. __________,

psichiatra aggiunto presso la Clinica __________, ha attestato che RI 1 “(…)

è stato degente presso la nostra clinica dal 14.12.2018 al 30.01.2019 per una

ricaduta del disturbo bipolare, episodio misto (ICD 10 F 31.6) dal quale è

affetto da anni. Sebbene in certe fasi in passato tale disturbo è stato

complicato da abuso di sostanze, non vi è alcuna evidenza causale tra l’abuso

di sostanza e l’insorgenza ed il mantenimento di tale disturbo. Si attesta

inoltre che durante tale degenza sono stati effettuati ripetuti screening

urinari (anche a sorpresa) per sostanze stupefacenti sempre risultati negativi.

In particolare, sono stati effettuati in data 17.12, 25.12. 26.12.2018 e 01.01,

06.

, 13.01, 21.01.2019. Le sostanze verificate sono: Cocaina, Metamfetamina.

THC, Amfetamina, Morfina/eroina, MTD, MDMA e Buprenorfina. (…)” (doc. D) e

che nello scritto del 18 aprile 2019, indirizzato all’avv. RA 1, la dr.ssa __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, ha dichiarato che “(…) il signor RI 1 è

in cura dalla sottoscritta dal 16.01.2014 a tuttora per un disturbo affettivo

bipolare misto. Non mi soffermo sulle vicissitudini del Signor RI 1 che lei

conosce, è vero che lui ha abusato di varie sostanze in passato soprattutto

cocaina, ma non sono in relazione ai stati depressivi. L’ultimo ricovero alla __________

di Orselina (14.12.2018-30.01.2019) ha messo in evidenza in modo esplicito che

la sua patologia di base è autentica senza uso di sostanze (vedi anche

certificato del 05.04.2019 del Dr. __________ già in suo possesso). Posso

confermare dunque che il suo disturbo non è assolutamente insorto

dall’assunzione di sostanze stupefacenti. (…)” (doc. E) – questo Tribunale ritiene che, sulla sola

base degli atti di causa, non è possibile concludere con la sufficiente

tranquillità che l’insorgente non ha mai presentato dalla data della domanda di

prestazioni del 21 dicembre 2015 in poi alcuna inabilità lavorativa.

Questo vale anche avuto

riguardo all’annotazione del 28 maggio 2019 del medico SMR dr. __________ (VI/2

riprodotto al consid. 1.6). Infatti, nella STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009,

pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Nella STF 9C_243/2010 del

28.

giugno 2011 (pubblicata in DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato

in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia

giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un

complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre

2011).

In concreto – viste

le conclusioni mediche divergenti, ritenuto l’ultimo ricovero presso la Clinica

__________ di __________ dal 14 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 e considerata l’applicabilità

della nuova giurisprudenza di cui alla succitata DTF 145 V 215 –, lo si

ribadisce, sui soli atti di causa non è possibile concludere che l’insorgente

non abbia mai presentato dalla data della domanda di prestazioni del 21

dicembre 2015 in poi alcuna inabilità lavorativa (per dei casi diversi vedi il consid.

2.

).

Considerato come, per le

ragioni suesposte, gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché –

effettuati i necessari accertamenti medici peritali per una

rivalutazione della problematica psichiatrica, tenendo altresì conto della

suevocata nuova giurisprudenza federale in materia di disturbi psichici da

sostanze psicotrope e aggiornati gli atti penali – l’Ufficio AI si

pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel marzo 2018 (cfr. doc. AI

51/176-179).

Nella DTF

145.

V 215, sintetizzando, l’Alta Corte ha stabilito che:

"

(…) angesichts der neueren

bundesgerichtlichen Rechtsprechung und nach vertiefter Auseinandersetzung mit

den Erkenntnissen der Medizin hinreichend gewichtige Gründe, die bisherige

Rechtsprechung, wonach primäre Abhängigkeitssyndrome bzw.

Substanzkonsumstörungen zum vornherein keine invalidenversicherungsrechtlich

relevanten Gesundheitsschäden darstellen können, und ihre funktionellen

Auswirkungen deshalb keiner näheren Abklärung bedürfen, fallen zu lassen. (…)"

(DTF 145 V 215, consid. 7, pag. 228);

che

"

(…) Fortan ist - gleich wie bei

allen anderen psychischen Erkrankungen - nach dem strukturierten

Beweisverfahren zu ermitteln, ob und gegebenenfalls inwieweit sich ein

fachärztlich diagnostiziertes Abhängigkeitssyndrom im Einzelfall auf die

Arbeitsfähigkeit der versicherten Person auswirkt. Aus Gründen der

Verhältnismässigkeit kann immerhin dort von einem strukturierten

Beweisverfahren abgesehen werden, wo es nicht nötig oder geeignet ist. Es

bleibt daher etwa dann entbehrlich, wenn für eine - länger dauernde (Art. 28

Abs. 1 lit. b IVG) - Arbeitsunfähigkeit nach bestehender Aktenlage keine

Hinweise bestehen oder eine solche im Rahmen beweiswertiger fachärztlicher

Berichte in nachvollziehbar begründeter Weise verneint wird und allfälligen

gegenteiligen Einschätzungen mangels fachärztlicher Qualifikation oder aus

anderen Gründen kein Beweiswert beigemessen werden kann (BGE 143 V 409 E. 4.5.3

S. 417). (…)" (DTF 145 V 215, consid. 7, pag. 228)

e

che

"

(…) Zur Anwendung im

sozialversicherungsrechtlichen Kontext kommt aber selbstredend auch bei

Vorliegen eines Abhängigkeitssyndroms die Schadenminderungspflicht (Art. 7

IVG), so dass von der versicherten Person etwa die aktive Teilnahme an

zumutbaren medizinischen Behandlungen verlangt werden kann (Art. 7 Abs. 2 lit.

d IVG). Kommt sie den ihr auferlegten Schadenminderungspflichten nicht nach,

sondern erhält willentlich den krankhaften Zustand aufrecht, ist nach Art. 7b

Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 21 Abs. 4 ATSG eine Verweigerung

oder Kürzung der Leistungen möglich. (…)" (DTF 145 V 215, consid.

5.3

, pagg. 225-226).

Vedi anche le STF 8C_245/2019

del 16 settembre 2019 e 8C_259/2019 del 14 ottobre 2019.

Vista la necessità di

rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo

provvedimento (cfr. consid. 2.7), la “Comunicazione” dell’8 aprile 2019 (VI/1,

trattata alla stregua di una decisione con la quale l’amministrazione ha

chiesto la restituzione delle rendite versate indebitamente dal 1° luglio 2016

al 30 aprile 2019; cfr. consid. 2.1) appare prematura e va pertanto anch’essa

annullata.

Parimenti, pure a motivo

del rinvio degli atti all’amministrazione – cui spetterà decidere a chi

affidare la nuova valutazione peritale –, nemmeno va approfondito

ulteriormente quanto chiesto con la risposta di causa e meglio che “(…) nella

denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale ritenesse che – in

considerazione delle conclusioni mediche divergenti all'incarto e del ricovero

dell'assicurato – sia necessario effettuare un nuovo accertamento di ordine

psichiatrico, I'UAI chiede prudenzialmente sin d'ora che non venga nuovamente

incaricato il __________ (in merito si rileva che la direttrice di detto Centro

ha avallato l'operato della Dr.ssa med. __________). Secondo la giurisprudenza,

un perito non è da considerarsi indipendente quando è incaricato di riesaminare

o di controllare oggettivamente il fondamento di una sua precedente valutazione

(cfr. la STF 8C_89/200Tconsid. 6.2 con il relativo riferimento alla sentenza

2A.259/1998). (…)” (VI, pag. 4).

2.8

Ne discende che il ricorso va

accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati (cfr. consid.

2.

), si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita di invalidità

dell’assicurato.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Vincente in causa, il

ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per

ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) che appare equo quantificare in fr. 2'000.--,

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per la

procedura ricorsuale (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014

del 30 settembre 2014 consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011

del 16 agosto 2011 consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 2 aprile 2019 e la decisione dell’8 aprile 2019 sono annullate.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.7

e 2.8.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà al

ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti