32.2019.102
Revisione processuale. Sulla sola base degli atti di causa non é possibile confermare la soppressione con effetto retroattivo del diritto alla rendita. Rinvio atti per accertamenti. Prematura la decisione di restituzione
8 maggio 2020Italiano53 min
di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.102
FS
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1969 e da
ultimo attivo quale gerente indipendente di un bar (cfr. doc. AI 11/33-54), il
21 dicembre 2015 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti a
causa di una depressione bipolare (doc. AI 1/1-8).
Con decisione dell’11
gennaio 2017, preavvisata il 12 settembre 2016 (doc. AI 26/102-105) – visti la perizia del __________ del 19
luglio 2016 (doc. AI 23/86-96), il rapporto finale del Servizio Medico
Regionale (SMR) del 3 agosto 2016 del dr. __________ (doc. AI 24/97-99) e la
nota interna 12 settembre 2016 concernente la “Definizione del reddito da
valido” (doc. AI 28/108) con le relative tabelle e riduzioni dal
reddito ipotetico da invalido elaborate lo stesso giorno (doc. AI 29/109-112) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2015 con versamento
della prestazione dal 1. luglio 2016 essendo la domanda tardiva (doc. AI
38/143-149).
1.2. Nell’ambito della revisione
intrapresa d’ufficio nel settembre 2017 (doc. AI 41/155 e 42/156-161) –
visti il rapporto medico della dr.ssa __________ del 31 ottobre 2017 (doc. AI
45/164-168) e l’annotazione 6 novembre 2017 del medico SMR dr. __________ (doc.
AI 46/169) – l’Ufficio AI, con comunicazione dell’8 novembre 2017 (doc.
AI 47/170-171), ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.3. La giurista dell’Ufficio AI,
venuta a conoscenza il 29 novembre 2017 del fatto che l’assicurato sarebbe
stato arrestato “per lo smercio di un grosso quantitativo di cocaina”, il
16 marzo 2018 ha interpellato il medico SMR dr. __________ (cfr. doc. AI 51/176-179).
La stessa giurista – dopo aver acquisito agli atti (come
indicato nell’“Annotazione da SMR” 21 marzo 2018; doc. AI 53/181)
l’estratto delle spese di cassa malati (cfr. doc. AI 56/184-191 con la relativa
refertazione dettagliata nell’incarto cassa malati), il rapporto medico 19
aprile 2018 della dr.ssa __________ (doc. AI 58/197-204), il “Rapporto di
dimissione” 15 maggio 2018 della Clinica __________ (doc. AI 62/210-211) e
il rapporto 1. giugno 2018 dello psichiatra delle __________ dr. __________
(doc. AI 64/219-227) – il 14
giugno 2018 ha interpellato nuovamente il dr. __________ (doc. AI 65/228-229).
Sempre la giurista
dell’UAI – dopo aver compulsato (come
indicato nell’“Annotazione da SMR” del 16 luglio 2018; doc. AI 66/230)
gli atti del procedimento penale a carico dell’assicurato di cui all’INC.__________
del Ministero pubblico – il 29
ottobre 2018 ha interpellato ancora il dr. __________ (doc. AI 68/233-235) che,
nell’annotazione del 7 novembre 2018 (doc. AI 69/236-238), ha così risposto alle
domande postegli:
"
(…) Ho letto con attenzione la
perizia __________ pervenuta il 02.08.2016. Non vi è nozione di assunzione di
stupefacenti né erano stati dosati i livelli ematici dei medicamenti
prescritti. Appare verosimile alla luce di quanto accaduto al momento
dell’incarcerazione – presa di tutti i medicamenti prescritti con conseguente
immediato addormentamento – che i medicamenti non fossero in realtà assunti
tanto meno il sonnifero Dalmadorm, di cui l’assicurato riferiva l’inefficacia
in perizia nonostante l’assunzione serale di 2 compresse. La condizione di
immediato addormentamento e successivo lungo stato di dormiveglia si è poi
risolta con una riduzione significativa dei dosaggi dei medicamenti. Aggiungo
anche che lo stato di dormiveglia osservato con l’assunzione dei medicamenti ai
dosaggi prescritti avrebbe nei fatti impedito qualsiasi attività, incluso lo
spaccio di stupefacenti.
Ora, alla luce di quanto precede, si chiede
cortesemente al SMR:
- di indicare se gli accertamenti medici sino ad ora
svolti – in considerazione delle nuove informazioni acquisite presso
l’inquirente penale (utili per definire la plausibilità e la coerenza
dell’assicurato come da spiegazioni dell’UFAS) – trovano conferma.
Gli accertamenti, in particolare i risultati della
perizia __________ del 2016, non sono confermati. È del tutto verosimile che
l’irrequietezza mostrata dall’assicurato in perizia fosse conseguenza del
consumo di cocaina e non segno o sintomo di una psicopatologia a sé stante.
Inoltre, è verosimile che egli non abbia mai assunto i medicamenti prescritti,
in particolare il sonnifero, alla luce di quanto accaduto una volta assunti i
medicamenti in carcere (vedi sopra).
- Nella negativa, si chiede al SMR di stabilire se
il forte consumo di cocaina dichiarato dall’assicurato in sede penale
(sconosciuto dall’UAI al momento dell’assegnazione delle prestazioni) ha – in
verosimiglianza preponderante – “falsato” la valutazione medica alla base del
conferimento della rendita.
La valutazione medica è stata verosimilmente falsata
dall’assunzione di sostanze.
In tale eventualità, si prega di definire le
diagnosi, le limitazioni funzionali e la capacità lavorativa in attività
abituale ed adeguata dell’assicurato dalla domanda di prestazioni del 21
dicembre 2015 in poi.
Come già affermato nell’annotazione 21 marzo u.s., le
informazioni ricevute lasciavano presagire uno stato psichico meno severo di
quanto risulta in dossier, quanto meno la scarsa flessibilità rispettivamente
la difficoltà nei contatti con gli altri descritti in perizia __________ non
sono compatibili con un’attività a suo modo “imprenditoriale” come lo spaccio
di droga. A questo si aggiunge la compliance alla terapia verosimilmente nulla
e il provato consumo di cocaina.
Riguardo agli aspetti psichiatrici in genere,
dall’incarto ricavo che l’assicurato è stato in cura presso il Dr. __________
dal 20.08.2010 al 04.05.2010 [ndr. recte: 2012; cfr. doc. AI 2/9] (non
risultano certificati periodi d’inabilità lavorativa).
In base al rapporto pervenuto il 29.03.2016, la Dr.ssa
__________ ha preso in cura l’assicurato il 16.01.2014 per una sindrome
affettiva bipolare, episodio misto. Dal 08.09 al 17.11.2014 egli è stazionario
in Clinica __________. È certificata inabilità lavorativa 100% da parte della
Dr.ssa __________ dal 14.07.2014, confermata nel rapporto pervenuto il
3.11.2017: paziente nervoso ed irritabile.
In base al rapporto della Dr.ssa __________ pervenuto
il 24.04.2018, l’assicurato, al momento della ripresa del trattamento presso di
lei dopo la carcerazione terminata in marzo 2018, appariva tranquillo poi è
ricoverato in Clinica __________ dal 6.04 al 11.04.2018 in stato di agitazione
psicomotoria per abuso di cocaina.
Il sintomo costantemente riferito è l’agitazione
(nervosismo, irritabilità) che è verosimilmente causata dall’abuso di cocaina
non solo nell’ultimo caso ma anche in precedenza.
Ne consegue che, in assenza di consumo della sostanza,
altrettanto verosimilmente non si sarebbero sviluppati segni o sintomi
d’interesse psichiatrico.
Infatti, un disturbo bipolare è caratterizzato da
episodi in cui il tono dell’umore è incrementato alternati ad altri in cui il
tono dell’umore è abbassato. Gli episodi sono delimitati dal passaggio ad un
episodio di polarità opposta ben definibile rispettivamente a remissione dei
sintomi.
Una situazione mista - persistente, come in questo
caso, e caratterizzata nei fatti da comportamento agitato - è molto rara ed è
spiegabile dall’abuso di stupefacenti.
La diagnosi maggiormente verosimile è dunque l’assenza
di patologia psichica non correlata ad abuso di cocaina.
L’assicurato è da considerare pertanto abile al 100%
in qualsiasi attività dalla domanda di prestazioni del 21.12.2015 in poi.
Se è necessario l’avvio di una procedura di astensione
dal consumo di sostanze.
In stato di astinenza, l’assicurato è tranquillo e non
presenta segni o sintomi d’interesse psichiatrico con influsso sulla capacità
lavorativa in genere. Dunque, una procedura di astinenza è necessaria sul piano
clinico e di cura prima ancora che medico-assicurativo.
Al fine di valutare l’attuazione di una sospensione
provvisionale delle prestazioni dell’assicurato, si domanda al SMR se sono
presenti forti indizi circa uno stato di salute dell’assicurato (tutelato dal
diritto AI) meno severo rispetto a quanto stabilito in perizia __________ del
19 luglio 2016 (per più dettagli si rinvia all’annotazione SMR 21 marzo 2018).
In stato di astinenza, l’assicurato è tranquillo e non
presenta segni o sintomi di psicopatologia.
Anche in condizione di consumo, come era
verosimilmente il caso al momento della perizia __________, lo stato di salute
non impediva all’assicurato di essere attivo in un’attività “imprenditoriale”
significativa e complessa, per quanto illegale, nello spaccio di cocaina.
Ripeto, la scarsa flessibilità rispettivamente la difficoltà nei contatti con
gli altri descritti in perizia __________ non sono compatibili con un’attività a
suo modo “imprenditoriale” come lo spaccio di droga.
Dunque anche in quel momento, egli era verosimilmente
abile in misura completa in qualunque attività lucrativa nella legalità. (…)."
(doc. AI 69/236-238)
Sulla base della suesposta
valutazione 7 novembre 2018 del dr. __________ l’Ufficio AI ha riesaminato il
diritto a prestazioni deciso l’11 gennaio 2017 e con “Progetto di decisione.
Riesame con effetto retroattivo della decisione 11 gennaio 2017. Restituzione
delle rendite d’invalidità percepite indebitamente dal 1° luglio 2016 in poi”
del 22 novembre 2018 (doc. AI 70/239-243) ha preavvisato all’assicurato che “(…)
la decisione 11 gennaio 2017 è annullata. Di conseguenza: 1. La
richiesta di prestazioni del 21 dicembre 2015 di RI 1 è respinta. 2. Le
prestazioni ricevute ingiustamente dal 1° luglio 2016 in poi dovranno essere
restituite. Riceverà una decisione separata concernente il periodo e
l’ammontare soggetto a rimborso. 3. Un ricorso contro la decisione non
avrà effetto sospensivo per quel che concerne l’interruzione del versamento
della rendita (art. 66 LAI e art. 97 della Legge federale sull’assicurazione
per la vecchiaia e i superstiti (LAVS). Domanda di condono: la
restituzione delle prestazioni ottenute in buona fede è, su richiesta, condonata
completamente o in parte, se il beneficiario verrebbe a trovarsi in gravi
difficoltà. La domanda di condono va presentata all’Ufficio assicurazione
invalidità al più tardi trenta giorni dal momento in cui la decisione di
restituzione è passata in giudicato. Essa deve essere motivata e corredata dai
necessari giustificativi (artt. 25 LPGA e 4-5 Ordinanza sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali, OPGA). (…)” (doc. AI 70/242-243).
Contro il succitato “Progetto
di decisione” del 22 novembre 2018 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha
formulato il 31 dicembre 2018 delle osservazioni (doc. AI 73/246-250).
Nelle annotazioni 1.
aprile 2019 il medico SMR dr. __________ (doc. AI 82/267) – a cui la giurista dell’UAI il 29 marzo 2019
(doc. AI 80/261-262) ha chiesto una valutazione medica sottoponendogli le
osservazioni del 31 dicembre 2018 con relativi allegati nonché il “Rapporto
di dimissione” del 20 marzo 2019 della Clinica __________ (doc. AI
81/264-266) – si è così espresso:
"
(…)
Ho preso nozione sia delle osservazioni del
rappresentante legale sia della lettera d’uscita della Clinica __________.
Non posso non rilevare imprecisioni ed incoerenze, in
particolare se l’abuso di sostanze è iniziato unicamente in primavera estate 2017,
com’è possibile che egli abbia in sede penale ammesso un consumo di cocaina dal
2013.
Giova qui ricordare che un abuso di sedativi era già
stato segnalato nella perizia del __________ pervenuta il 2 agosto 2016 e che,
adesso, in occasione del ricovero il 14 dicembre u.s. l’assicurato dichiari
ancora abuso di benzodiazepine. In nessuno dei due casi sono stati eseguiti
dosaggi di sostanze, a mia conoscenza, al fine di stabilire di quali sostanze
si trattasse, benzodiazepine o altro; ci si è basati solamente sulla
dichiarazione soggettiva dell’assicurato senza riscontri oggettivi.
La contraddizione maggiore nasce tuttavia dalla
valutazione del medico del traffico, che il 26.11.2018 formula una prognosi
favorevole per l’idoneità alla guida. Poiché il medico del traffico ha
certamente eseguito indagini strumentali (so per certo che l’esame del capello
in questo caso è obbligatorio e permette di valutare un consumo almeno negli
ultimi 3 mesi e anche oltre), si deve escludere al 26.11.2018 qualsiasi abuso
di sostanze sia cocaina sia benzodiazepine sia altro.
Dunque non si può affermare da un lato che l’abuso di
sostanze è iniziato unicamente in primavera/estate 2017 (anzi, potrebbe invece
essere cessato in quel periodo), dall’altro appare poco probabile che nelle 2
settimane seguenti l’esame del medico del traffico l’assicurato abbia abusato
di benzodiazepine, a meno che egli non abbia voluto alterare ed aggravare
volontariamente il suo stato in modo da giustificare un ricovero.
Se questa ipotesi fosse vera, il caso deve essere
segnalato alla Sezione della circolazione affinché addotti, senza indugi,
adeguati provvedimenti di sicurezza, come si legge chiaramente nella lettera
del Sig. __________ del 10.12.2018.
Aggiungo che l’attuale lettera d’uscita della Clinica
non riporta altro che in parte informazioni desunte dalla degenza effettuata
dal 08.09.204 [ndr. recte: 2014] al 17.11.2014, dall’altra riporta senza
adeguato commento e senza riscontri oggettivi le dichiarazioni soggettive
dell’assicurato.
In conclusione confermo la mia precedente presa di
posizione.
(…)" (doc. AI 82/267)
Con decisione 2 aprile
2019, viste le succitate annotazioni 1. aprile 2019 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 82/267), l’Ufficio AI ha confermato il riesame con effetto retroattivo
della decisione dell’11 gennaio 2017 (doc. AI 83/268-272).
1.4. Con il presente ricorso, RI 1,
sempre tramite l’avv. RA 1, ha chiesto: “(…) 1. Il ricorso è accolto. Di
conseguenza la decisione dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità del 2
aprile 2019 è annullata. 2. RI 1 non è tenuto alla restituzione delle rendite
percepite dal 1 luglio 2016. 3. Protestate tasse spese e ripetibili. (…)”
(I, pag. 7) postulando di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
A sostegno delle proprie
pretese l’insorgente ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
"
(…) La deduzione alla quale giunge
la decisione qui contestata, la quale inventa un consumo di sostanze
stupefacenti da parte del ricorrente anteriore la primavera del 2017 è
assolutamente arbitrario e privo di ogni legittimo fondamento. È vero per
contro che il consumo di stupefacenti da parte dell’interessato dalla primavera
del 2017 sino al momento dell’arresto avvenuto il 23 novembre 2017 è stato da
subito molto elevato. A partire dall’arresto e sino ad oggi non vi è più stato
alcun consumo, fatto questo per altro dimostrato dalle analisi condotte e
allegate.
Appare dunque arbitrario ritenere che le cause e i
motivi che hanno portato alle perizie psichiatriche del 19 luglio 2016 così
come a quella del 3 agosto 2016 erano dovuti allo stato di dipendenza, ritenuto
che in quel periodo non vi è stata alcuna assunzione di sostanze stupefacenti. L’assunzione
di sostanze stupefacenti è iniziata solamente dopo e meglio come già indicato,
nell’inverno/primavera 2017 e quindi dopo (molto dopo) aver riscontrato
nell’interessato le cause che hanno portato ad attribuirgli la rendita
completa.
Le cause dell’invalidità riscontrate nell’interessato,
contrariamente a quanto sostiene l’ufficio AI, non hanno alcuna pertinenza con
l’assunzione di sostanze stupefacenti. Questi due aspetti sono completamente
indipendenti tra loro. Tra il consumo di sostanze stupefacenti e la malattia
dell’interessato non vi è alcun rapporto di causalità e alcuna corrispondenza
diretta. Le due cose sono indipendenti una dall’altra proprio perché la
malattia dell’interessato che lo ha portato a vedersi riconoscere la rendita
invalidità completa sono antecedenti al consumo di stupefacenti di oltre 2
anni.
Per i motivi sopra esposti appare dunque palese che la
perizia del 7 novembre 2018 dello specialista SMR non può essere ritenuta
valida in quanto è l’espressione di una valutazione fatta a posteriori di quasi
due (2) anni e che si basa sull’interpretazione errata di documenti di
un’inchiesta penale peraltro ancora in corso. La verosimiglianza preponderante
non può essere sostenuta nel caso di fattispecie perché gli effetti degli
stupefacenti si riscontrano solamente dopo la sua assunzione e non prima.
A sostegno della veridicità della tesi
dell’interessato si evidenzia come né il perito né il medico curante non hanno
riscontrato (proprio perché a quel momento non vi era affatto consumo di
sostanze stupefacenti) alcun consumo da parte dell’interessato.
Alla luce di tali fatti si contesta dunque anche
l’opinione dell’ufficio AI, il quale sostiene che l’interessato non abbia
fornito agli specialisti tutti gli elementi per valutare la sua pratica.
Contrariamente a quanto sostenuto, l’interessato ha sempre fornito tutte le
informazioni e gli elementi a lui richiesti.
Quale ulteriore prova a dimostrazione della buona fede
dell’interessato e rispettivamente dell’interpretazione arbitraria fatta da
questo ufficio si informa che dal 23 novembre 2017, giorno dell’arresto
l’interessato non assume più sostanze stupefacenti. Questo fatto è accertato
dalla lettera del 10.12.2018 della Sezione __________ di __________ la quale
prende atto degli accertamenti favorevoli del Centro medico del traffico i
quali escludono l’inidoneità alla guida, vale a dire che non vi è alcun consumo
di sostanze stupefacenti da oltre un anno che possa impedire la guida del
veicolo.
Nonostante questo stato appurato e accertato di non
consumo di sostanze stupefacenti, in data 14 dicembre 2018 l’interessato ha
dovuto essere ricoverato presso la Clinica __________ di __________ proprio a
causa della sua malattia (Depressione bipolare mista). La patologia
psichiatrica rilevata nell’interessato già nel 2015 e riconosciuta con
decisione nel gennaio 2017 è ancora presente nell’interessato in assenza di
qualsiasi consumo di sostanze stupefacenti.
La degenza presso la clinica si è protratta sino alla
fine del mese di gennaio 2019. In data 20 marzo la Clinica __________ ha
trasmesso un rapporto aggiuntivo specifico che ha confermato ulteriormente che
il consumo di sostanze stupefacenti non ha influito sul disturbo del ricorrente
(“ non vi è alcuna evidenza causale tra l’abuso di sostanze e l’insorgenza
ed il mantenimento di tale disturbo” Doc. D).
Le conclusioni a cui giunge dunque il rapporto dei
medici curanti urtano e sono divergenti dunque con le conclusioni a cui giunge
l’ufficio AI.
Anche il rapporto del medico curante è opposto alle
conclusioni dell’Ufficio AI e in particolare nel rapporto della dr. __________
si dichiara che l’uso delle sostanze stupefacenti non è in relazione con gli
stati depressivi del ricorrente (“… il disturbo non è assolutamente insorto
dall’assunzione di sostanze stupefacenti.” Doc. E).
Le dichiarazioni dei medici curanti del ricorrente (di
cui ai doc. C, doc. D, doc. E) contraddicono dunque completamente la valutazione
fatta da parte del SMR (servizio medico regionale) del 7 novembre 2018.
Valutazione per altro effettuata retroattivamente in assenza di una qualsiasi
ulteriore e aggiornata perizia specifica con visita del ricorrente. Il servizio
AI avrebbe in effetti dovuto chiedere una rivalutazione della situazione del
ricorrente previo una ulteriore analisi psichiatrica peritale. Ciò per contro
non è stato fatto.
Peraltro si rileva che il SMR ha espresso la propria
opinione senza mai consultare direttamente l’interessato, ma semplicemente
basandosi su alcuni verbali della procedura penale ancora in corso.
In effetti l’Ufficio AI ha emesso la propria decisione
senza aver mai convocato l’interessato e senza aver mai esperito perizia alcuna
su di esso per quanto riguarda il suo stato di salute. Per questo motivo le
conclusioni del SMR del 7 novembre 2018, che consistono in una rivalutazione
retrospettiva non possono essere ritenute e sono quindi interamente contestate.
In conclusione, il ricorrente ribadisce che la propria
incapacità lavorativa, riconosciuta a partire dal 2015 non ha alcun rapporto di
causalità con il consumo di stupefacenti subentrato successivamente e per un
periodo limitato nel tempo.
Per questo motivo la decisione dell’Ufficio AI del 2
aprile 2019 deve essere annullata. Una eventuale modifica del suo stato potrà
essere stabilito solamente a posteriori di una rivalutazione basata su
specifiche perizie mediche, come per altro già avvenuto in passato e che hanno
portato al conferimento della rendita AI completa. (…)" (I, pagg. 3-6)
1.5. Con scritti datati entrambi
28 maggio 2019, ma pervenuti uno il 29 maggio 2019 (V e allegato V/1) e l’altro
il 7 giugno 2019 (VIII e allegato VIII/1), l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il “Certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” corredato della relativa
documentazione.
1.6. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha, innanzitutto, osservato che:
"
(…) ritenuto che l'assicurato ha
trasgredito al suo dovere di informare al momento degli accertamenti avviati
con la domanda di prestazioni del 21 dicembre 2015 (cfr. in particolare i
contenuti della perizia 19 luglio 2016 di cui al doc. 23 incarto AI),
I'UAI, con decisione 8 aprile 2019 (doc. 84 incarto AI), ha
chiesto in restituzione l'integralità delle prestazioni indebitamente versate
per un importo complessivo di CHF 54'532.-. In merito, giova evidenziare che
detto provvedimento (qui di seguito nuovamente allegato)
è stato in
dettaglio preannunciato sia con il progetto 22 novembre 2018 sia con la
successiva decisione di riesame 2 aprile 2019 sottoposta in questa sede al
vaglio di questo lodevole Tribunale. A scanso d'equivoci, rilevato che nei
confronti della su indicata decisione di restituzione non è stato interposto
ricorso probabilmente a causa del suo erroneo invio direttamente all'assicurato
e del mancato inserimento delle vie di diritto l'Ufficio Al comunica:
- che non procederà
all'incasso del credito sino·alla definizione del presente contenzioso e
- di essere a disposizione
per fornire ragguagli sui calcoli effettuati per cifrare l'ammontare delle
rendite irregolarmente corrisposte. (…)" (VI, pag. 2)
Vista l’annotazione 28
maggio 2019 nella quale il medico SMR si è così espresso:
"
(…) Ho preso nozione di tre
documenti medici:
1. lettera d'uscita dalla Clinica __________
indirizzata alla Dr. ssa __________ del 20.03.2019, a firma di Dr.ssa __________, primario, Dr. __________,
psichiatra aggiunto, Dr. __________, medico assistente;
2. breve certificato della Clinica __________ del
05.04.2019; privo di destinatario, a firma
Dr. __________, psichiatra aggiunto;
3. certificato della Dr.ssa __________ del 18.04.2019
indirizzato all'Avv. RA 1.
Ad 1: è riportata diagnosi di disturbo affettivo
bipolare, episodio misto in atto; disturbi psichici e comportamentali dovuti
all'uso di sedativi e ipnotici: abuso nocivo.
In "informazioni anamnestiche" non è
possibile distinguere con verosimiglianza tra le affermazioni soggettive
dell'assicurato e le costatazioni oggettive. Appare, infatti, del tutto
improbabile, in ambito psicodiagnostico, che un disturbo bipolare sia causato
esclusivamente da uno stress lavorativo rispettivamente da un lavoro notturno.
È però chiaramente scritto che intorno al 2016-2017
"avrebbe abusato di cocaina": a
tale proposito ricordo la Dr.ssa __________ aveva sottoposto a perizia
psichiatrica l'assicurato nel giugno-luglio 2016, dunque in quel momento egli
abusava di cocaina oltre che medicamenti sedativi, come diagnosticato in
perizia. È interessante notare come l'abuso di sedativi ricorra anche nelle
diagnosi segnalate in questo documento, dimostrando nei fatti un abuso di
sostanze di lunga data: Infine, sempre in "informazioni anamnestiche"
si legge: "Nuovo ricovero ad aprile 2018 nel contesto di abuso di
sostanze". Infatti, il rapporto d'uscita relativo a quel breve ricovero
pone come unica diagnosi l'abuso di sostanze.
Ad 2: questo certificato medico non è indirizzato a nessuno in particolare ed è firmato solo dal Dr. __________,
non dal primario od altro medico responsabile. Contrariamente a quanto scritto
e firmato dallo stesso medico nella lettera d'uscita di cui sopra, in cui si fa
esplicito riferimento ad abuso di sostanze, qui si afferma in pratica il
contrario e, meglio, si nega anche l'abuso di sedativi chiaramente esplicitato
nella diagnosi all'uscita. Infatti, egli scrive: "Sebbene in certe fasi in
passato tale disturbo è stato complicato da abuso di sostanze, non vi è alcuna
evidenza causale tra l'abuso di sostanze e l'insorgenza ed il mantenimento di
tale disturbo". Tale affermazione nel suo complesso è del tutto priva di motivazione.
Il recente ricovero (14.12.2018-30.01.2019) non può essere considerato una
fase, non meglio definibile, del passato così come il ricovero di aprile 2018.
Infine, questo certificato mina l'attendibilità della stessa lettera d'uscita
(firmata anche dal primario) rispettivamente rende non attendibili entrambi i
documenti.
Ad 3: la Dr.ssa __________ si riferisce inizialmente
ad una visita in urgenza del 16.04. In seguito, tralascia del tutto
l'attualità, ad esempio il motivo della visita urgente, per soffermarsi su
affermazioni personali, non motivate, se non riferirsi al certificato del Dr. __________ appena sopra
commentato.
In conclusione, i documenti citati non sono idonei a
modificare le valutazioni del SMR. (…)"
(VI/2)
l’amministrazione ha
chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con “Osservazioni/replica”
del 4 luglio 2019 l’avv. RA 1 – premesso
che “(…) come rilevato da parte dell'Ufficio Al del Cantone Ticino (di
seguito UAI), la comunicazione del 8.04.2019 relativa alla richiesta di
restituzione è stata recapitata direttamente all'assicurato e non al
sottoscritto legale il quale ne ha preso conoscenza unicamente in unione
all’allegato di risposta e non ha di conseguenza potuto interporre ricorso alcuno.
Si chiede dunque che il presente ricorso costituisca valido ricorso pure per
quanto riguarda la citata richiesta di restituzione. (…)” (XI pag. 2) – ha, in particolare, ribadito che:
"
(…) Sono interamente contestate le
dichiarazioni del dr. med. __________ le quali si limitano a contestare le
affermazioni di altrettanti medici senza basarsi su elementi attendibili e di
attualità. In effetti si ricorda che I'UAI dal 2016 non ha più visitato
l'assicurato e su di lui non è più stata effettuata perizia alcuna.
L'UAI per il tramite del medico di riferimento si
limita in sostanza a giudicare di personale e dunque non oggettivamente
attendibili le affermazioni e i pareri medici di altrettanti medici come la Dr.
__________ e il dr. __________. Tale modo di procedere è decisamente contestato
solo per il fatto che il dr. __________ e la Dr. __________ hanno avuto diverse
occasioni proprio di recente per visitare l'assicurato. Ciò che non si può
certo dire del dr. __________. Il Dr. __________ per altro ha seguito
l'assicurato proprio nel suo ultimo periodo di degenza presso la Clinica __________
di __________. Giudicare come priva di motivazione il parere di un medico che
si è occupato di recente dell'assicurato presenta senza aver dubbi tutti gli
elementi per giudicare tali dichiarazioni temerarie inopportune.
Già solo per questo fatto la valutazione del 7
novembre 2018 e in particolare quella del 1 aprile 2019 non può avere
assolutamente alcun valore e ancor meno probante, proprio perché si basa su semplici
deduzioni (per altro errate e provenienti dalla consultazione di un incarto di
una procedura penale non conclusa) e che non hanno alcuna certa corrispondenza
con i fatti reali.
[…]
Il recente ricovero dell'interessato (14.12.2018 -
30.01.2019) ne è per altro una chiara dimostrazione di come la causa del
disagio dell'assicurato sia il suo disturbo affettivo bipolare e non gli
stupefacenti e/o altro. La sua inabilità lavorativa è dovuta a questa
particolare e comprovata situazione di malattia e non al consumo di sostanze
stupefacenti le quali non hanno avuto alcuna influenza sul suo stato di salute.
Per quanto attiene alla situazione dell'assicurato si
ribadisce che lo stesso è stato arrestato il 23 novembre 2017 e che per ca una
settimana è stato impossibile procedere con gli interrogatori ritenuto che lo
stesso non era in grado di seguirli (cfr. verbale interrogatorio MP del 28
novembre 2018). Pur ammettendo il consumo a quel periodo di sostanze
stupefacenti, è da escludere che tale stato di salute trovasse origine
unicamente dal consumo di stupefacenti. L'UAI, il quale ha visionato l'incarto
presso il MP avrà di certo operato le dovute riflessioni anche su questo
aspetto. Quello che viene dunque definito da parte dell'UAI "attività di
spaccio" necessita di essere approfondito ed analizzato più da vicino in
quanto il termine "attività" non può certo essere utilizzato per definire
un'attività intesa come attività normale e consapevole.
Ritenuto dunque le palesi divergenze dei contenuti dei
pareri medici intervenuti dalle rispettive parti si chiede di procedere ad un
nuovo ed aggiornato accertamento di ordine psichiatrico da parte di un ente
esterno. (…)" (XI, pagg. 2-4)
1.8. Con “Osservazioni” del
12 luglio 2019 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di non avere ulteriori
osservazioni da formulare e che non ha “(…) nulla da obiettare alla
richiesta di controparte volta ad inglobare nel presente contenzioso anche la
decisione di restituzione dell’8 aprile 2019. (…)” (XIII, trasmesso per
conoscenza al ricorrente; XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Nella concreta
evenienza, come accennato (cfr. consid. 1.7 e 1.8), l’avv. RA 1 ha chiesto “(…)
che il presente ricorso costituisca valido ricorso pure per quanto
riguarda la citata richiesta di restituzione. (…)” (XI pag. 2) –
decisione che nel suo principio egli ha in ogni caso già espressamente
contestato con il ricorso del 22 maggio 2019 chiedendone l’annullamento –
e l’Ufficio AI ha dichiarato “(…) di non aver nulla da obiettare alla
richiesta di controparte volta ad inglobare nel presente contenzioso anche la
decisione di restituzione dell’8 aprile 2019. (…)” (XIII) – che
concerne l’ammontare delle prestazioni da restituire.
Al riguardo
va qui precisato che l’ordine di restituzione dell’8 aprile 2019 (VI/1) –
da trattare alla stregua di una decisione ancorché denominato “Comunicazione”
– non poteva essere emesso in base alla procedura semplificata ex art.
51 LPGA ma, come poi rettamente indicato dall’amministrazione stessa pendente
lite, come decisione giusta l’art. 49 LPGA.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se rettamente l’Ufficio AI ha modificato (annullandola in via di
revisione processuale) la decisione dell’11 gennaio 2017 (consid. 1.1), ciò che
ha comportato la soppressione retroattiva delle rendite percepite a far tempo dal
1° luglio 2016.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. L’art. 25 cpv. 1 LPGA –
applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI –
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1 gennaio 2007 Tribunale
federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1; DTF
130 V 318, consid. 5).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e
DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (STF U 408/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo
2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
In particolare per quanto
riguarda la revisione delle decisioni amministrative ex art. 53 cpv. 1 LPGA,
analogamente alla revisione processuale delle sentenze delle autorità
giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (STF
8C_377/2017 del 28 febbraio 2018 consid. 7.1; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio
2016 consid. 4.3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011, consid. 4; STF U 409/06
del 25 giugno 2007; DTF 129 V 110; DTF 127 V 466 consid. 2
a pag. 469; DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; vedi anche Kieser ATSG
Kommentar, 2015, ad. art. 53 n. 35 pag. 707).
La nozione
di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005, consid. 2.2).
Sono nuovi
ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti
nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del
processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.
321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170
consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in:
Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,
Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre
essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio
diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne
i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi
che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
Va infine
rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova
valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF
129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid. 2d).
2.5. Nella sentenza STF
8C_377/2017 del 28 febbraio 2018 il Tribunale federale si è occupato del caso
riguardante un assicurato nato nel 1965, da ultimo attivo quale trasportatore
di merci in generale, posto al beneficio di una rendita intera AI (grado di
invalidità del 69%) a decorrere dal 1° luglio 2001 con decisione del 21 gennaio
2003 dell'Ufficio AI del Cantone Argovia. Con decisione del 24 agosto 2004 la
rendita intera è stata ridotta a tre quarti (3/4) a far tempo dal settembre
2004. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Argovia con sentenza del 16 febbraio 2005, cresciuta incontestata in
giudicato. In seguito i 3/4 di rendita sono stati confermati con comunicazioni
del 2 ottobre 2007 e del 26 settembre 2012. Dopo essere venuto a conoscenza che
il 17 dicembre 2013 era stato emesso nei confronti dell'assicurato un atto
d'accusa per un commercio illegale di medicamenti avvenuto tra il 2003 ed il
suo arresto del 22 novembre 2012, con decisione del 12 agosto 2014, l'Ufficio
AI del Cantone Argovia ha soppresso la rendita AI dal 1° gennaio 2003 al 30
novembre 2012, sulla base dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, e, con decisione del 7
ottobre 2014, ha chiesto la restituzione delle prestazioni ricevute
indebitamente nel periodo dal 1° settembre 2007 al 30 novembre 2012 per un
importo complessivo di fr. 107'588.--.
Il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Argovia, esaminati gli atti penali, con
decisione dell'11 aprile 2017, ha accolto parzialmente i ricorsi presentati
dall'assicurato contro le decisioni del 12 agosto e del 7 ottobre 2014. In
particolare, ha modificato in via di revisione la propria decisione del 16
febbraio 2005, negando il diritto ad una rendita, ha confermato la decisione
del 14 agosto 2014 nella misura in cui ha soppresso la rendita dal 1° gennaio
2003 mentre per il periodo successivo al 1° dicembre 2012 ha rinviato gli atti
all'amministrazione per nuovi accertamenti. Per il rimanente ha respinto
ambedue i ricorsi.
Il Tribunale
federale ha confermato la decisione cantonale, rilevando in particolare che le
premesse di una revisione erano senz'altro date siccome le entrate accertate in
ambito penale nel periodo litigioso avevano in ogni caso un influsso sul
diritto alla rendita (cfr. considerando 8.1). Inoltre l'assicurato non aveva
dichiarato le sue reali entrate, di modo che la decisione iniziale dell'amministrazione
era "contaminata" non basandosi sulla realtà e non potendo
l'UAI riconoscere le entrate derivanti all'assicurato dal mercato illecito di
medicamenti (cfr. consid. 8.3.4).
In un’altra sentenza STF 9C_385/2015 del 17 dicembre 2015 il Tribunale federale si è occupato
del caso riguardante un assicurato posto al beneficio di una rendita intera e
tre rendite completive per figli con decisione del 20 maggio 2008. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel mese di aprile 2011 l’Ufficio AI del canton
Argovia ha sottoposto l’assicurato a sorveglianza dall’ottobre 2011 al
marzo 2012 ed ha esperito una perizia psichiatrica l’8 novembre 2013.
Con
decisione del 21 gennaio 2014 ha quindi soppresso la rendita intera
retroattivamente a decorrere dal 1. novembre 2007 sulla base dell'art. 53 cpv.
1 LPGA.
Con
decisione del 22 aprile 2015 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone
Argovia, chiamata in causa la cassa pensioni interessata e avuto riguardo alla
perizia di parte del 15 maggio 2014, ha respinto il ricorso inoltrato
dall’assicurato.
Il Tribunale
federale – esclusa una violazione del diritto federale per il fatto di aver in
concreto ritenuto la perizia psichiatrica dell’8 novembre 2013 e le risultanze
della sorveglianza esperita dall’ottobre 2011 al marzo 2012 quali nuovi
mezzi di prova con nuovi fatti atti a riconoscere un’errata presentazione e
descrizione dei sintomi ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA
(“(…) Nach
dem Gesagten verletzt es kein Bundesrecht, dass die Vorinstanz das
Administrativgutachten vom 8. November 2013 und die Unterlagen über die
Observation im Zeitraum von Oktober 2011 bis März 2012 als neue Beweismittel mit
neuen Tatsachen im Sinne von Art. 53 Abs. 1 ATSG für die unzutreffende
Symptompräsentation und -schilderung anerkannt hat. (…)” (STF 9C_385/2015
del 17 dicembre 2015, consid. 3.2.3)) e respinte le eccezioni sollevate
in merito alla forza probatoria della perizia psichiatrica dell’8 novembre 2013
(cfr. il consid. 4 della STF in parola) – ha confermato la decisione cantonale.
Il TF si è confermato
nella propria giurisprudenza anche nella STF 9C_834/2015 del 22 marzo 2016.
2.6. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Per lungo tempo la giurisprudenza
ha considerato che le tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio
l'alcolismo [RCC 1989 pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti
[RCC 1964 pag. 115] o da droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag.
600], l'abuso di nicotina oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]) non
giustificano di per sé un'incapacità al lavoro. Esse potevano tuttavia avere
l'effetto di un danno alla salute invalidante se erano la conseguenza o il
sintomo di un danno invalidante alla salute mentale o fisica, oppure avevano
causato un notevole danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione
cerebro-organico-neurologica oppure un irreversibile mutamento di natura
organica della personalità affettiva (DTF 124 V 265, consid. 3c, pag. 268; vedi
anche STF 9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2, I 870/07 del 20 novembre
2007 consid. 3, I 556/06 del 13 settembre 2007 consid. 3.1, I 384/06 del 4
luglio 2007 consid. 4 e I 56/05 del 31 gennaio 2007 consid. 4 tutte con
riferimenti). Occorreva pertanto verificare se la tossicodipendenza fosse la
conseguenza di un danno alla salute fisica o mentale di natura patologica
preesistente oppure se la dipendenza fosse la ragione di un susseguente danno
alla salute suscettibile a diminuire la capacità al guadagno in maniera
permanente o di lunga durata (Pratique VSI 2001, pagg. 227-228, consid. 5 e 6;
vedi anche STF 9C_620/2017 del 10 aprile 2018 consid. 2.2.1 e 8C_582/2015
dell’8 ottobre 2015 consid. 2.2.1 pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 3 pag. 7).
Con la DTF 145 V 215 tale giurisprudenza è ora mutata
e al riguardo, nella STCA del 15 gennaio 2020 (32.2019.28), questo Tribunale ha
sviluppato la seguente considerazione:
" (…) In una
sentenza 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019, pubblicata in DTF 145 V 215, il Tribunale federale ha
stabilito che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere
applicata anche all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI
in presenza di tossicomanie, fermo restando in ogni caso l’obbligo
dell’assicurato di ridurre il danno, ad esempio tramite partecipazione attiva a
dei trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la
riduzione delle prestazioni (cfr. comunicato stampa del 5 agosto
2019, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le
tossicomanie (sindromi da dipendenza quali per esempio l'alcolismo [RCC 1989
pag. 283, 1969 pag. 236], la dipendenza da medicamenti [RCC 1964 pag. 115] o da
droghe [RCC 1992 pag. 180, 1987 pag. 467, 1973 pag. 600], l'abuso di nicotina
oppure l'obesità [RCC 1984 pag. 359]; STCA 32.2017.185 del 18 luglio 2018,
consid. 2.5) occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su
indicatori. Il Tribunale federale ha così modificato la sua precedente
giurisprudenza secondo la quale le tossicomanie erano ritenute invalidanti solo
nel caso in cui fossero causate da un danno alla salute fisica o mentale, o
avessero provocato una malattia o un infortunio. Decisiva è ora invece la
questione di sapere se la persona interessata riesca a fornire, sulla base di
un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa
invalidante (cfr. STF 9C_136/2019 del 19 agosto 2019, consid. 3 in fine),
fermo restando in ogni caso l’obbligo di ridurre il danno, sottoponendosi ai
trattamenti medici ragionevolmente esigibili, pena il rifiuto o la riduzione
delle prestazioni. Nella misura in cui il caso è ancora giustiziabile, la nuova
prassi si applica alle procedure in corso (cfr. DTF 137 V 210, consid.5 e 6 e
DTF 132 V 368, consid. 2.1 ivi citato).
L’UFAS, con Lettera circolare Al n. 395 del 28 novembre 2019
“Procedura probatoria strutturata in caso di sindromi da dipendenza e gestione
dei trattamenti di disassuefazione” (valida dal 18.11.2019), dopo avere
ricordato la modifica di giurisprudenza esposta in DTF 145 V 215 – con la quale
il TF ha stabilito che anche per le sindromi da dipendenza diagnosticate in
modo incontestabile da un medico specialista, come per qualsiasi altra malattia
psichica, occorre ora accertare tramite una procedura probatoria strutturata se
vi siano ripercussioni o meno sulla capacità al lavoro della persona
interessata – ha rilevato che la nuova giurisprudenza va applicata a tutti i
casi le cui decisioni non sono ancora passate in giudicato al momento del
cambiamento di prassi (v. p. es. la sentenza del TF 8C_259/2019 del 14 ottobre
2019, consid. 5.1). Per contro, essa non costituisce di per sé un motivo per
tornare su decisioni passate in giudicato, né nel quadro di una
riconsiderazione secondo l'articolo 53 capoverso 2 LPGA né in quello di un
adeguamento a una nuova prassi giudiziaria (v. DTF 135 V 201 del 26 marzo
2009). Un'eventuale nuova richiesta può essere presa in considerazione, se la
persona assicurata riesce a dimostrare un cambiamento dello stato di salute o
delle circostanze rilevanti per il diritto alle prestazioni (ari. 87 cpv. 2 e 3
OAI, art. 17 LPGA, N. 5012 segg. CIGI).
Con la sentenza 9C_309/2019 del 7 novembre 2019, il Tribunale
federale ha precisato ulteriormente la sua nuova giurisprudenza sulle sindromi
da dipendenza. La prescrizione di un trattamento di disassuefazione in vista di
una perizia medica, nell'ambito dell’obbligo di collaborare nella procedura di
accertamento, non è più ammessa (v. consid. 4.2.2). Le persone assicurate non
possono quindi essere costrette a sottoporsi ad un trattamento di
disassuefazione prima di una perizia. Sin d'ora, il N. 1052 CIGI non è più
applicabile e verrà soppresso in occasione del prossimo aggiornamento della
circolare.
Le esigenze fissate come condizione per una perizia in una
procedura d'accertamento in corso non devono più essere considerate e la
limitazione della capacità al lavoro deve dunque essere accertata nell'ambito
di una procedura probatoria strutturata.
Per contro, un trattamento di disassuefazione ragionevolmente
esigibile o altri tipi di terapia potranno sempre essere imposti quale
provvedimento di cura per ridurre il danno. Spetterà all'Ufficio Al verificare
a tempo debito, nel quadro di una revisione, se la persona assicurata abbia
adempiuto il suo obbligo di ridurre il danno e se il trattamento abbia avuto
successo. In base ai risultati potrà decidere se ridurre o rifiutare le
prestazioni.
Su questa nuova giurisprudenza vedi pure il commento di A.-S. Dupont, “La dépendance, une
maladie psychique comme les autres”, in HAVE/REAS 4/2019 pag. 409-412. (…)"
(STCA 32.2019.28 del 15 gennaio 2020, consid. 2.3)
Nella STF 8C_453/2019 del
3 febbraio 2020 – chiamato a
pronunciarsi in un caso in cui il Tribunale amministrativo federale (TAF) aveva
confermato il rifiuto di prestazioni e in corso di procedura davanti al
Tribunale federale postulato il rinvio degli atti all’ufficio AI per gli
assicurati all'estero (UAIAE) per ulteriori accertamenti riguardo alla
problematica di dipendenza – l’Alta
Corte, richiamata la nuova giurisprudenza di cui alla DTF 145 V 215, entrata in
vigore dopo la decisione impugnata, ha rinviato gli atti all’UAIAE ribadendo
che “(…) diese neue Rechtsprechung ist auf alle im Zeitpunkt der
Praxisänderung noch nicht erledigten Fälle anzuwenden (vgl. Urteil 8C_245/2019
vom 16. September 2019 E. 5 mit weiterem Hinweis) und somit auch im
vorliegenden Fall massgebend. Entgegen den Vorbringen der Beschwerde-gegnerin
erscheint es nur schon aus Rechtsschutzgründen (Verlust des Instanzenzuges)
nicht opportun, wenn das Bundesgericht den diesbezüglichen Sachverhalt als
erste Instanz feststellt. Entsprechend ist die Beschwerde gutzuheissen und die
Sache ist unter Aufhebung der Verfügung und des vorinstanzlichen Entscheides an
die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit diese - gegebenenfalls nach
weiteren medizinischen Abklärungen - den Leistungsanspruch des Versicherten
unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung neu prüfe. (…)” (STF
8C_453/2019 del 3 febbraio 2020, consid. 3.3).
2.7. Nella fattispecie concreta, venuta
a conoscenza il 29 novembre 2017 del fatto che l’assicurato sarebbe stato
arrestato “per lo smercio di un grosso quantitativo di cocaina”, l’amministrazione
ha interpellato a diverse riprese il medico SMR dr. __________ il quale, sulla
base degli atti e senza procedere ad alcuna visita, si è espresso nelle
annotazioni del 7 novembre 2018 e del 1. aprile 2019 (cfr. consid. 1.3).
Nella decisione impugnata
di “Riesame con effetto retroattivo della decisione 11 gennaio 2017” del
Considerandi
2.
aprile 2019, sulla base delle succitate annotazioni del dr. __________,
l’Ufficio AI ha annullato la decisione dell’11 gennaio 2017 e di conseguenza
respinto la domanda di prestazioni del 21 dicembre 2015 (cfr. doc. F = doc. AI 83/268-272).
In sostanza, in
applicazione della giurisprudenza in vigore fino alla DTF 145 V 215,
l’amministrazione ha negato il diritto a prestazioni ritenendo che la
dipendenza come tale non è una malattia presa a carico dall’AI.
Infatti, nella motivazione
della decisione, l’Ufficio AI ha, in particolare, addotto che “(…) con
valutazione 7 novembre 2018, lo specialista psichiatra del SMR ha stabilito –
secondo il grado di verosimiglianza preponderante in essere nella presente
procedura – che l'assicurato non ha mai presentato dalla data della domanda di
prestazioni del 21 dicembre 2015 in poi alcuna inabilità lavorativa. Il SMR
ha stabilito inoltre che i sintomi riscontrati nella perizia del __________
erano dovuti primariamente alle conseguenze di uno stato di dipendenza
condizione di cui né il perito, né la sua curante erano a conoscenza al momento
della procedura dell'assegnazione delle prestazioni che – come già
indicato – non rappresenta un motivo per riconoscere un'invalidità ai sensi
della LAI. (…)” (doc. AI 83/271, la sottolineatura è del redattore).
In concreto – visto che ancora nel “Rapporto di
dimissione” del 20 marzo 2019 della Clinica __________ è posta la diagnosi
di Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto (ICD 10 F31.6) (doc. C),
che nel “certificato medico” del 5 aprile 2019 il dr. __________,
psichiatra aggiunto presso la Clinica __________, ha attestato che RI 1 “(…)
è stato degente presso la nostra clinica dal 14.12.2018 al 30.01.2019 per una
ricaduta del disturbo bipolare, episodio misto (ICD 10 F 31.6) dal quale è
affetto da anni. Sebbene in certe fasi in passato tale disturbo è stato
complicato da abuso di sostanze, non vi è alcuna evidenza causale tra l’abuso
di sostanza e l’insorgenza ed il mantenimento di tale disturbo. Si attesta
inoltre che durante tale degenza sono stati effettuati ripetuti screening
urinari (anche a sorpresa) per sostanze stupefacenti sempre risultati negativi.
In particolare, sono stati effettuati in data 17.12, 25.12. 26.12.2018 e 01.01,
06.01, 13.01, 21.01.2019. Le sostanze verificate sono: Cocaina, Metamfetamina.
THC, Amfetamina, Morfina/eroina, MTD, MDMA e Buprenorfina. (…)” (doc. D) e
che nello scritto del 18 aprile 2019, indirizzato all’avv. RA 1, la dr.ssa __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, ha dichiarato che “(…) il signor RI 1 è
in cura dalla sottoscritta dal 16.01.2014 a tuttora per un disturbo affettivo
bipolare misto. Non mi soffermo sulle vicissitudini del Signor RI 1 che lei
conosce, è vero che lui ha abusato di varie sostanze in passato soprattutto
cocaina, ma non sono in relazione ai stati depressivi. L’ultimo ricovero alla __________
di Orselina (14.12.2018-30.01.2019) ha messo in evidenza in modo esplicito che
la sua patologia di base è autentica senza uso di sostanze (vedi anche
certificato del 05.04.2019 del Dr. __________ già in suo possesso). Posso
confermare dunque che il suo disturbo non è assolutamente insorto
dall’assunzione di sostanze stupefacenti. (…)” (doc. E) – questo Tribunale ritiene che, sulla sola
base degli atti di causa, non è possibile concludere con la sufficiente
tranquillità che l’insorgente non ha mai presentato dalla data della domanda di
prestazioni del 21 dicembre 2015 in poi alcuna inabilità lavorativa.
Questo vale anche avuto
riguardo all’annotazione del 28 maggio 2019 del medico SMR dr. __________ (VI/2
riprodotto al consid. 1.6). Infatti, nella STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009,
pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista alcun dubbio a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
Nella STF 9C_243/2010 del
28.
giugno 2011 (pubblicata in DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato
in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia
giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un
complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre
2011).
In concreto – viste
le conclusioni mediche divergenti, ritenuto l’ultimo ricovero presso la Clinica
__________ di __________ dal 14 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 e considerata l’applicabilità
della nuova giurisprudenza di cui alla succitata DTF 145 V 215 –, lo si
ribadisce, sui soli atti di causa non è possibile concludere che l’insorgente
non abbia mai presentato dalla data della domanda di prestazioni del 21
dicembre 2015 in poi alcuna inabilità lavorativa (per dei casi diversi vedi il consid.
2.5).
Considerato come, per le
ragioni suesposte, gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché –
effettuati i necessari accertamenti medici peritali per una
rivalutazione della problematica psichiatrica, tenendo altresì conto della
suevocata nuova giurisprudenza federale in materia di disturbi psichici da
sostanze psicotrope e aggiornati gli atti penali – l’Ufficio AI si
pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel marzo 2018 (cfr. doc. AI
51/176-179).
Nella DTF
145.
V 215, sintetizzando, l’Alta Corte ha stabilito che:
"
(…) angesichts der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung und nach vertiefter Auseinandersetzung mit
den Erkenntnissen der Medizin hinreichend gewichtige Gründe, die bisherige
Rechtsprechung, wonach primäre Abhängigkeitssyndrome bzw.
Substanzkonsumstörungen zum vornherein keine invalidenversicherungsrechtlich
relevanten Gesundheitsschäden darstellen können, und ihre funktionellen
Auswirkungen deshalb keiner näheren Abklärung bedürfen, fallen zu lassen. (…)"
(DTF 145 V 215, consid. 7, pag. 228);
che
"
(…) Fortan ist - gleich wie bei
allen anderen psychischen Erkrankungen - nach dem strukturierten
Beweisverfahren zu ermitteln, ob und gegebenenfalls inwieweit sich ein
fachärztlich diagnostiziertes Abhängigkeitssyndrom im Einzelfall auf die
Arbeitsfähigkeit der versicherten Person auswirkt. Aus Gründen der
Verhältnismässigkeit kann immerhin dort von einem strukturierten
Beweisverfahren abgesehen werden, wo es nicht nötig oder geeignet ist. Es
bleibt daher etwa dann entbehrlich, wenn für eine - länger dauernde (Art. 28
Abs. 1 lit. b IVG) - Arbeitsunfähigkeit nach bestehender Aktenlage keine
Hinweise bestehen oder eine solche im Rahmen beweiswertiger fachärztlicher
Berichte in nachvollziehbar begründeter Weise verneint wird und allfälligen
gegenteiligen Einschätzungen mangels fachärztlicher Qualifikation oder aus
anderen Gründen kein Beweiswert beigemessen werden kann (BGE 143 V 409 E. 4.5.3
S. 417). (…)" (DTF 145 V 215, consid. 7, pag. 228)
e
che
"
(…) Zur Anwendung im
sozialversicherungsrechtlichen Kontext kommt aber selbstredend auch bei
Vorliegen eines Abhängigkeitssyndroms die Schadenminderungspflicht (Art. 7
IVG), so dass von der versicherten Person etwa die aktive Teilnahme an
zumutbaren medizinischen Behandlungen verlangt werden kann (Art. 7 Abs. 2 lit.
d IVG). Kommt sie den ihr auferlegten Schadenminderungspflichten nicht nach,
sondern erhält willentlich den krankhaften Zustand aufrecht, ist nach Art. 7b
Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 21 Abs. 4 ATSG eine Verweigerung
oder Kürzung der Leistungen möglich. (…)" (DTF 145 V 215, consid.
5.3.1, pagg. 225-226).
Vedi anche le STF 8C_245/2019
del 16 settembre 2019 e 8C_259/2019 del 14 ottobre 2019.
Vista la necessità di
rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e resa di un nuovo
provvedimento (cfr. consid. 2.7), la “Comunicazione” dell’8 aprile 2019 (VI/1,
trattata alla stregua di una decisione con la quale l’amministrazione ha
chiesto la restituzione delle rendite versate indebitamente dal 1° luglio 2016
al 30 aprile 2019; cfr. consid. 2.1) appare prematura e va pertanto anch’essa
annullata.
Parimenti, pure a motivo
del rinvio degli atti all’amministrazione – cui spetterà decidere a chi
affidare la nuova valutazione peritale –, nemmeno va approfondito
ulteriormente quanto chiesto con la risposta di causa e meglio che “(…) nella
denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale ritenesse che – in
considerazione delle conclusioni mediche divergenti all'incarto e del ricovero
dell'assicurato – sia necessario effettuare un nuovo accertamento di ordine
psichiatrico, I'UAI chiede prudenzialmente sin d'ora che non venga nuovamente
incaricato il __________ (in merito si rileva che la direttrice di detto Centro
ha avallato l'operato della Dr.ssa med. __________). Secondo la giurisprudenza,
un perito non è da considerarsi indipendente quando è incaricato di riesaminare
o di controllare oggettivamente il fondamento di una sua precedente valutazione
(cfr. la STF 8C_89/200Tconsid. 6.2 con il relativo riferimento alla sentenza
2A.259/1998). (…)” (VI, pag. 4).
2.8
Ne discende che il ricorso va
accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra enunciati (cfr. consid.
2.7), si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita di invalidità
dell’assicurato.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il
ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA) che appare equo quantificare in fr. 2'000.--,
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria per la
procedura ricorsuale (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014
del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011
del 16 agosto 2011 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 2 aprile 2019 e la decisione dell’8 aprile 2019 sono annullate.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai consid. 2.7
e 2.8.
2. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà al
ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti