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Decisione

32.2019.103

Rendita temporanea. Conferma della perizia reumatologica e del calcolo del grado d'invalidità non pensionabile successivo al miglioramento della situazione valetudinaria. Conferma dell'inizio del diri

8 maggio 2020Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

concreto, in merito alla reintegrabilità in attività adeguate, con rapporto 26

giugno 2018 la Consulente IP, esclusa una riqualifica professionale, ritiene

che l’assicurato potrebbe svolgere attività di tipo semplice, leggere e

rispettose delle limitazioni funzionali indicate in sede medica. Viste le

competenze maturate ritiene che egli potrebbe svolgere attività nel settore

idraulico che prevedono mansioni di supervisione, controllo, piccoli interventi

di riparazione ecc..

Partendo

dai dati salariali statistici nel settore delle costruzioni, essa ha poi

proceduto alla definizione del reddito ipotetico. Tenuto conto della riduzione

di rendimento del 20%, la Consulente ha quantificato in fr. 59'227.-- il

reddito da invalido.

Viste

le limitazioni fisiche dell’assicurato, essa ha poi stilato una lista (non

esaustiva) di attività ritenute adeguate, quali operaio nel settore industriale

(es. addetto al controllo della qualità, addetto all’assemblaggio, etc.) oppure

come aiuto magazziniere, addetto alla consegna (in entrambi i casi per merce

leggera, attività svolta per alcuni anni dell’assicurato in passato (doc. 204

inc. AI).

Contrariamente

a quanto sostenuto dal ricorrente, queste attività sono compatibili con le

limitazioni fisiche accertate in perizia, ove fra l’altro l’assicurato può in

sostanza portare e sollevare pesi leggeri (5 kg) fino all’altezza dei fianchi,

deve avere la possibilità di alternare la posizione da eretta a seduta e può

molto spesso camminare oltre 50 metri.

Va

poi ricordato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto

modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Come

visto poc’anzi, per quel che concerne la fissazione del reddito da invalido,

l’amministrazione ha preso in considerazione i redditi statistici RSS (categoria

41- 43, costruzione, conoscenze professionali e specializzate, uomo),

aggiornati al 2016 e riportati alla media lavorativa di 41,5 ore alla settimana.

Considerata una riduzione di rendimento del 20%, il salario da invalido è stato

fissato in fr. 59'227.-- (cfr. pag. 504 inc. AI, come pure il rapporto 13

novembre 2018 della Consulente IP in doc. 220).

Prendendo

in considerazione il reddito da valido più favorevole all’assicurato (fr.

74'034.--) e raffrontato con quello da invalido (fr. 59'227.--), così come

esposto nella decisione contestata, risulta un grado d’invalidità del 20%.

Benché,

come si vedrà, l’assicurato ha lavorato effettivamente 5 anni quale aiuto

idraulico, questo TCA ritiene non corretto utilizzare i succitati dati statistici,

categoria 41- 43 (costruzioni), relativi a lavoratori specializzati.

L’assicurato non ha infatti conseguito il relativo attestato federale di

capacità. In queste circostanze è più corretto prendere i dati statistici

relativi ad attività semplici e ripetitive, come d’altronde sostenuto dall’Ufficio

AI in sede di risposta di causa, anche se a titolo di ipotesi di lavoro, e come

la stessa amministrazione aveva fatto in occasione della decisione 23 luglio

2014 (cfr. pag. 286 inc. AI) e come risulta anche dalla decisione 18 giugno

2018 della __________ (pag. 564 inc. LAINF). Tuttavia, come si vedrà in

seguito, tale circostanza non cambia l’esito della vertenza.

Quindi,

prendendo in considerazione i dati statistici relativi attività semplici e

ripetitive (tabella TA 2016 skill level-uomini- livello 1 di competenze –

valore centrale; riportato il su 41.7 ore di durata media lavorativa), il

reddito statistico ammonta a fr. 66'803,40 (cfr. a tal riguardo, ad esempio,

STCA 32.2018.197 del 2 settembre 2019 consid. 2.9).

Tenuto

conto della riduzione di rendimento del 20%, nonché della riduzione sociale del

10% (cfr. rapporto 1° marzo 2018 del Consulente IP; pagg. 484 e 485 inc. AI),

il reddito da invalido ammonta a fr. 48'098.--. Dal raffronto dei redditi

(74'034 - 48'098 x 100 : 74'034) risulta un’incapacità al guadagno del 35%.

L’assicurato

postula invece una riduzione sociale del 20/25%.

Va qui ricordato che la riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener

conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A questo proposito giova inoltre ricordare

che, a detta della nostra Massima Istanza, è soltanto il pieno

adempimento di tutte le condizioni

del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica

una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012,

consid. 3; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung (IVG), ad art.

28a n. 100 e segg.).

A

tal riguardo va fatto presente che la __________ ha riconosciuto una deduzione

sociale del 20% (cfr. decisione 18 giugno 2018), respingendo la richiesta di

considerare la massima riduzione consentita dalla giurisprudenza del 25% (cfr.

decisione su opposizione 27 agosto 2018).

Ora,

va costatato che dagli atti LAINF non risulta una valutazione dettagliata

riguardo alla quantificazione della riduzione in parola (cfr. “valutazione

della rendita d’invalidità” del 16 aprile 2018 in doc. 273 inc. LAINF), ciò che

risulta invece dall’incarto AI. Infatti, con rapporto 1° marzo 2018 il

Consulente IP ha analizzato ogni possibile fattore di riduzione riconoscendo

una riduzione per “attività leggere” (pagg. 484 e 485 inc. AI), come del resto

riconosciuto nella precedente decisione del 23 luglio 2014 ancorché a

quell’epoca la percentuale era stata fissata all’8%.

In

particolare, essendo stata riconosciuta una riduzione di rendimento, non può

essere applicata al reddito da invalido un’ulteriore riduzione percentuale per

tener conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività

adeguata unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 e

STCA 32.2010.248 del 20 giugno 2011).

Va

poi rilevato che le limitazioni funzionali sono state debitamente tenute in

considerazione come riduzione di rendimento fissato nella misura del 20%. A

proposito va ricordato che secondo giurisprudenza (STF 9C_359/2014 del 5

settembre 2014), allorquando vi è una capacità

lavorativa a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima

viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non

vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione (cfr. anche STF 9C_635/2016

del 14 dicembre 2016 consid. 4.3 e 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid. 8.1.

Considerandi

Per quanto

concerne la nazionalità e la formazione professionale, va evidenziato che, come

risulta dal rapporto 26 giugno 2018 del Consulente IP (doc. 204 inc. AI)

l’assicurato, in Svizzera dal 1988, è al beneficio del permesso C (cfr. in

materia Pratique VSI 6/2000, pag.

314.

consid. 5a/cc), ha frequentato le scuole obbligatorie nel suo paese

d’origine, dal 1988 al 1993 lavora in Ticino in ambito edilizio, dal 1995 al

2003.

quale aiuto autista magazziniere, dal 2004 quale aiuto idraulico (con

breve esperienza come magazziniere in proprio dal 2005 -2006) sino all’infortunio

del 2010 e, infine, tramite il servizio di collocamento egli ha lavorato per

pochi mesi nel settore impianti sanitari e riscaldamento. Per questi motivi non si giustifica alcuna

riduzione.

Va inoltre

rilevato che la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni,

considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1

attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al precedente

livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non richiedono né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

Infine,

per quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato

come un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa,

insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare

alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza

9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393

consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la

capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale,

bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza

9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto, il fattore età avanzata

non costituisce un motivo di riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un

elemento di valutazione generale della residua capacità lavorativa di una

persona assicurata.

Nella

fattispecie concreta, l’assicurato al momento della decisione contestata aveva

54.

anni e quindi ben lontano dall’età di pensionamento che, a determinate condizioni,

può limitare la capacità lavorativa.

Fatte queste

premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia

abusato del proprio potere di apprezzamento.

Visto

quanto sopra, ritenuto che successivamente al dicembre 2017 l’assicurato non

presenta un grado d’invalidità pensionabile, correttamente l’Ufficio AI ha

versato la rendita intera sino al mese di marzo 2018, tre mesi dopo il

miglioramento come prescritto dall’art. 88a cpv. 1 OAI.

2.7

Per

quel che concerne l’inizio della rendita, va in primis ricordato che l’art.

29bis OAI dispone che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento

del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI.

A

seguito del risorgere dell’invalidità entro tre anni dalla soppressione della

rendita, in applicazione dell’art. 2 bis OAI, l’Ufficio AI ha posto l’inizio

della prestazione al 1° agosto 2015, con versamento della stessa dal 1° giugno

2016.

ossia dopo sei mesi dalla domanda di prestazioni del 15 dicembre 2015. In

quell’occasione il legale dell’assicurato, una volta ricevuti gli atti AI e

notificato il peggioramento infortunistico, aveva chiesto “formalmente la

riapertura della pratica” e “la revisione del diritto a prestazioni

spettante all’assicurato in applicazione dalla LAI”; doc. 157 inc. AI).

L’assicurato

contesta l’inizio del versamento della rendita intera, poiché:

" … già il

19.

agosto 2015 il sottoscritto chiedeva all’Ufficio AI l’invio dell’incarto

completo, producendo la procura dell’assicurato e ci sono voluti due solleciti

del 21 settembre e del 6 ottobre per vedersi rispondere il 14 ottobre – con un

intollerabile eccesso di formalismo – che fino a quel momento l’assicurato era

rappresentato dal __________ di __________.

Finalmente il 24 novembre 2015 il sottoscritto poteva

ricevere l’intero incarto e confermare all’Ufficio AI per raccomandata che la

pratica doveva essere riaperta: tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la

decisione qui impugnata, la lettera inviata il 15 dicembre 2015 non può essere

considerata una domanda di riesame, poiché a dipendenza dell’intervento in

vista della reintegrazione professionale con assunzione del pagamento

dell’assegno d’introduzione al lavoro a carico dell’AI, la pratica era comunque

già stata riaperta con quella decisione e a fine agosto si è soltanto

verificato un peggioramento delle affezioni assicurate che hanno

definitivamente dimostrato come questo genere di attività non fosse esigibile

dal ricorrente.

A questa situazione trova pertanto applicazione l’art.

88a OAI che prevede un periodo di attesa di tre mesi dall’intervenuto

peggioramento di cui si constatano a posteriori la continuità e

l’irreversibilità: il diritto alla rendita deve quindi partire dal 1.12.2015 e

non dal 1.6.2016”.

Occorre

ricordare che con decisione 23 luglio 2014 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato

al beneficio di una rendita dal 1° maggio 2011 al 31 agosto 2012, poiché successivamente

a tale momento non presentava un grado d’invalidità pensionabile.

ll peggioramento dello

stato valetudinario con conseguente ripristino della rendita (temporanea) AI è

stato fatto risalire dal SMR al 27 agosto 2015 (cfr. rapporto finale 14

dicembre 2017 pag. 464) che corrisponde ad una ricaduta della

dorso-lombosciatalgia dovuta all’infortunio del maggio 2010 (cfr. “riassunto

dei dati derminanti per la fissazione della rendita “pag. 574 inc. LAINF). Tale

peggioramento è subentrato successivamente alla cessazione del diritto alla

rendita e non nell’ambito di una revisione della rendita, motivo per cui l’88a

cpv. 2 OAI (cfr. consid. 2.3) non è applicabile. Certo, con comunicazione 8

luglio 2015 l’assicurato ha beneficiato di provvedimenti integrativi (cfr.

consid. 1.1), ma ciò non significa che “la pratica era stata già aperta”,

tant’è che, come visto, il peggioramento è intervenuto solo dopo. La pratica

andava riaperta unicamente tramite una nuova domanda di prestazioni, ciò che è

avvenuto il 15 dicembre 2015, erroneamente definita nella decisione contestata

quale domanda di riesame.

Per il resto non può

essere considerata quale nuova domanda di prestazioni il certificato 28 agosto

2015.

del dr. med. __________, che si è limitato ad attestare due settimane

d’incapacità lavorativa a causa di una dorso-lombosciatalgia (pag. 356 inc.

AI).

Premesso

quanto sopra, per l’inizio della rendita va fatto riferimento al marg. no 4004

della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), tenendo conto

della DTF 142 V 547, prevede che: “Quando risorge l’invalidità, la rendita

può essere versata senza dover lasciare trascorrere il periodo di attesa di un

anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), ma al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni ai sensi

dell’articolo 29 capoverso 1 LAI” (sul significato e la

portata delle direttive cfr. DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid.

3.

, 131 V 45 consid. 2.3).

Questo

è stato fatto dall’Ufficio AI. Partendo dalla nuova domanda di prestazioni del

15.

dicembre 2015, l’amministrazione ha rettamente versato la rendita temporanea

a partire dal 1° giugno 2016.

2.8

In

conclusione, non essendovi alcun motivo per rinviare gli atti

all’amministrazione, ritenuto come vi siano le ragioni per discostarsi dalla

decisione dell’assicuratore contro gli infortuni (cfr. consid. 2.4), la

decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti