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Decisione

32.2019.104

Nuova domanda. Viste le risultanze della perizia SAM con complemento confermate dall'SMR a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. Valutazione economica e rifiuto provvedimenti profes

8 maggio 2020Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi alla schiena e attualmente anche i problemi

al ginocchio sin. limitano parzialmente la capacità lavorativa dell'A. per

qualunque lavoro manuale e per qualunque lavoro che richieda la posizione

eretta prolungata o spostamenti a piedi molto ripetitivi. Queste patologie

incidono in modo molto importante in attività pesanti a mediamente pesanti, per

spostamenti su terreni accidentati, movimenti molto ripetitivi di

flessione-estensione delie ginocchia in carico, posizione accovacciate e

prolungate, posizione inginocchiata, salire e scendere scale e scale a pioli.

Vi sono delle limitazioni importanti anche in attività al di sopra dell'altezza

delle spalle. Per motivi reumatologici l'A. presenta le risorse fisiche

seguenti:

Risorse fisiche:

[…] (cfr. lo specchietto sub doc. AI 169/482-483)

D Discussione di aspetti della

personalità eventualmente rilevanti

L'A. presenta una stabilità psichica che le ha

permesso che la problematica fisica non abbia influito sulle sue condizioni

psichiche. Ella ha sempre presentato capacità psichiche tali da poter attuare

un progetto di vita sia famigliare, sia lavorativo.

E Discussione di fattori di stress e risorse

L'A. dispone di buone risorse ed è capace di

affrontare e superare gli eventi e le difficoltà della vita.

F Verifica della coerenza

Vi è coerenza e l'A. non presenta un'amplificazione di

sintomi.

G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

L'A. presenta un'attuale capacità lavorativa globale

del 60% come venditrice (lavoro svolto in piedi), intesa come lavoro a tempo

pieno con diminuzione del rendimento del 40%. Come venditrice e commessa con la

possibilità di svolgere da seduta l'attività lavorativa, I'A. è abile al lavoro

nella misura dell'80% (20% di diminuzione di rendimento).

H Capacità lavorativa in un'attività adeguata

In un'attività adeguata, rispettosa dei limiti

funzionali e delle risorse fisiche descritte al capitolo C, l'A. presenta

un'attuale capacità lavorativa globale del 90%, intesa come lavoro a tempo

pieno con diminuzione del rendimento del 10%

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

Nell'attività abituale di venditrice (lavoro svolto in

piedi) e in un'attività adeguata vi è unicamente una limitazione dal lato

reumatologico.

I1 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

L'A. presenta una capacità lavorativa globale del 60%

come venditrice (lavoro svolto in piedi), intesa come lavoro a tempo pieno con

diminuzione del rendimento del 40%, valida dall'ottobre 2014 (terza [ndr.

recte: seconda] richiesta Al da parte dell'À). Possiamo codificare una capacità

lavorativa dello 0% dal 30.9 al 9.10.2014 per degenza presso la Clinica __________,

__________, dal 24.11.2014 al 24.2.2015 per convalescenza in stato dopo

intervento artroscopico con meniscectomia laterale parziale al ginocchio ds.,

dal 4.5.2015 all'1.9.2015 per convalescenza in stato dopo due interventi

chirurgici alla colonna lombare, dal 21.10.2016 al 21.1.2017 per convalescenza

dopo artroscopia e meniscectomia parziale mediale e laterale al ginocchio ds. e

dal 22.11.2017 al 22.2.2018 per convalescenza dopo artroscopia e resezione

parziale del menisco discoide laterale al ginocchio sin. Al di fuori di questi

periodi di degenza/convalescenza la capacità lavorativa globale è del 60%, come

sopra descritta. Ricordiamo che da febbraio 2016 vi è stato un congedo di

maternità, seguito da un congedo non pagato fino a fine dicembre 2016.

I.2 Descrivere l'evoluzione

della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta

In un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali

e delle risorse fisiche descritte al capitolo C, l'A. presenta una capacità

lavorativa globale del 90%, intesa come lavoro a tempo pieno con diminuzione

del rendimento del 10%, valida dall'11.6.2014. Possiamo codificare una capacità

lavorativa dello 0% dal 30.9 al 9.10.2014 per degenza presso la Clinica Santa

Chiara, Locarno, dal 24.11 al 24.12.2014 per convalescenza dopo intervento

artroscopico con meniscectomia laterale parziale al ginocchio ds., dal 4.5.2015

all'1.9.2015 per convalescenza in stato dopo due interventi chirurgici alla

colonna lombare, dal 21.10 al 21.11.2016 per convalescenza dopo artroscopia e

meniscectomia parziale mediale e laterale al ginocchio ds. e dal 22.11 al

22.12.2017 per convalescenza in stato dopo artroscopia e resezione parziale del

menisco discoide laterale al ginocchio sin. Al di fuori di questi periodi di

degenza/convalescenza I'A. presenta una capacità lavorativa globale del 90% in

un'attività adeguata. Ricordiamo il congedo di maternità e il congedo non

pagato nel 2016.

L Provvedimenti sanitari e terapie

con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Dal punto di vista reumatologico non abbiamo proposte

terapeutiche in grado di migliorare in misura rilevante la capacità lavorativa.

Riteniamo utile, qualora dovesse essere realizzata un'ulteriore punzione

articolare al ginocchio sin., un'analisi del versamento con i leucociti, per

escludere un'origine infiammatoria. Le possibilità chirurgiche sono esaurite e

d'ora in avanti l'A. deve avere unicamente una presa a carico con misure

conservative. In primo piano vi è una fisioterapia attiva.

Dal lato internistico consigliamo di ricontrollare

l'emogramma e la ferritinemia e di sottoporre l'A, in caso di bisogno ad una

nuova terapia marziale endovenosa.

M Risposte a domande particolari

Non fa al caso.

Informazioni sull'elaborazione della valutazione

consensuale con firma

Come sopra riportato, la valutazione consensuale non è

avvenuta mediante teleconferenza, in quanto viene attestata un'incapacità

lavorativa unicamente per motivi reumatologici.

Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico

curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 169/479-486).

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 29 gennaio 2019 (doc. AI

172/557-561), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________

e ha confermato la seguente capacità lavorativa:

"

(…)

ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al 100%)

50% dal 06.2011

0% dal 30.09.2014

60% dal 10.10.2014

0% dal 24.11.2014

60% dal 25.02.2015

0% dal 04.05.2015

60% dal 02.09.2015

0% dal 21.10.2016

60% dal 22.01.2017

0% dal 22.11.2017

60% dal 23.02.2018 continua

ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al 100%)

100% dal 06.2011

90% dal 06.2014

0% dal 30.09.2014

90% dal 10.10.2014

0% dal 24.11.2014

90% dal 25.12.2014

0% dal 04.05.2015

90% dal 02.09.2015

0% dal 21.10.2016

90% dal 22.11.2016

0% dal 22.11.2017

90% dal 23.12.2017 continua

MANSIONI CONSUETE (riferite come attività al 100%)

90% dal 06.2011 (…)" (doc. AI 172/559).

Le osservazioni

dell’assicurata dell’8 marzo 2019 (doc. AI 179/579-582) sono state sottoposte al

__________ (doc. AI 182/586) che, nel complemento del 2 aprile 2019 (doc. AI

183/587-590), ha precisato:

"

(…) con lettera del 21.3.2019 ci è stato chiesto di prendere posizione

sulle osservazioni della rappresentante legale dell'A. sopra menzionata, avv. __________,

RA 1, __________, dell'8.3.2019. Abbiamo sottoposto le osservazioni al nostro

consulente Dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina

interna. Di seguito riportiamo in modo integrale la sua risposta:

" Ringrazio di avermi sottoposto le

osservazioni al progetto di decisione del 7.2.2019. Una prima obiezione è che

la nostra valutazione diverga da quella di specialisti come il Dr. __________

che hanno avuto a carico l’assicurata e hanno la specialità in neurochirurgia.

Si tratta questa di una costante di tutti i consulti. Nella quasi totalità dei

nostri consulti vi è una divergenza rispetto alla valutazione degli specialisti

che hanno in cura gli assicurati. Essendo la valutazione peritale neutra e

indipendente rispetto a quella [ndr. di] chi segue rassicurata da tempo, si tiene

conto della valutazione peritale in modo prioritario rispetto a quella dei

medici coinvolti direttamente nella gestione del caso.

Riguardo alle osservazioni sulla retroattività, al

perito viene chiesto di stabilire la capacità lavorativa per quanto è

ragionevolmente possibile ricostruire. Penso si possa facilmente capire che il

6.11.2018 è piuttosto complesso per il perito capire che cosa succedesse all’assicurata

il 5.8.2014 riguardo alla capacità lavorativa. In base al racconto dell'assicurata

il decorso è stato soddisfacente con un miglioramento nel senso che non si sono

più verificati blocchi lombari iperalgici. Per stabilire retroattivamente,

indicativamente, la capacità lavorativa si è dunque preso come riferimento un

decorso non complicato dopo un intervento di spondilodesi lombare. Su questa

base sono stati stabiliti i periodi di incapacità lavorativa retroattivi e

l'entità dell'incapacità lavorativa.

Per quanto riguarda la divergenza con la valutazione

del Dr. __________, ritengo da un lato che un perito possa basarsi su una

propria valutazione aggiornata e non debba conformarsi alla valutazione di un

collega qualora la sua opinione fosse differente rispetto a quella del collega.

Va detto inoltre che al momento della precedente perizia reumatologica del Dr. __________

redatta il 25.3.2014 l’assicurata era attiva come venditrice presso il reparto bambino

della __________ di __________, anamnesticamente con un volume di merce molto

alto. Dall’1.6.2014 invece l'assicurata lavora presso il reparto abbigliamento donna

dello stesso negozio svolgendo compiti simili ma con un carico di lavoro meno

intensivo (volume di merce meno importante rispetto al reparto bambino).

Resto a disposizione per qualunque domanda."

Concordiamo con la presa di posizione del Dr. med. __________

e confermiamo dunque tutte le conclusioni della nostra perizia

pluridisciplinare __________ del 20.12.2018. (…)" (doc. AI 183/587-588)

Il

dr. __________, nell’annotazione del 12 aprile 2019, si è allineato al

suesposto complemento peritale 2 aprile del __________ e ha confermato il

rapporto finale SMR del 29 gennaio 2019 (doc. AI 184/591).

2.5. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto

riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160

consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Nel

caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è

stato accuratamente vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.5), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai

periti del SAM fondate sulla perizia 20 dicembre 2018 con complemento del 2

aprile 2019 e confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.4).

Perizia, quella del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando

precedente.

Non

vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite

considerazioni espresse dai periti i quali hanno anche considerato tutta la

documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha

prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le

conclusioni a cui è giunto il __________.

In

particolare tutta la documentazione medica richiamata nel ricorso è stata

considerata dai periti del __________ essendo la stessa citata puntualmente

nell’“Estratto degli atti” e meglio: al doc. AI 169/451 il rapporto

medico 21 ottobre 2014 del dr. __________ e la lettera 28 ottobre 2014 del dr. __________

alla __________; al doc. AI 169/452 il verbale di chiusura 18 novembre 2014

dell’Ufficio AI; al doc. AI 169/453 il certificato medico 17 gennaio 2015 del

dr. __________ e il rapporto medico 3 febbraio 2015 del dr. __________ ; al

doc. AI 169/454 l’annotazione 2 aprile 2015 del medico SMR dr. __________ e il rapporto

medico 15 aprile 2015 del dr. __________; al doc. AI 169/455 il rapporto medico

14 settembre 2015 del dr. __________; al doc. AI 169/456 rapporto medico 28

dicembre 2015 del dr. __________ e al doc. 169/457 il rapporto finale 26

settembre 2016 del medico SMR dr. __________.

Del

resto, pur avendone avuto l’occasione (cfr. consid. 1.5) e come ha fatto con il

ricorso, l’insorgente non ha prodotto la benché minima documentazione medica e

le sue argomentazioni vanno pertanto ritenute alla stregua di semplici

allegazioni di parte.

Nemmeno

solo ravvisabili validi motivi per scostarsi dalle puntuali e precise

considerazioni – sviluppate in merito alle osservazioni 8 marzo 2019

dell’insorgente (cfr. doc. AI 179/579-583; che ricalcano sostanzialmente quanto

addotto nel presente ricorso) – del 27 marzo 2019 del dr. __________ e

confermate dai periti del __________ nel succitato complemento del 2 aprile

2019 (doc. AI 183/587-590).

In

particolare, quanto all’asserito peggioramento dello stato di salute a partire

dal 5 agosto 2014 – l’insorgente,

richiamati gli artt. 29bis e 88a OAI, sulla cui applicabilità si dirà al

prossimo considerando, pretende che “(…) vanno considerati i 3 mesi a

partire dal peggioramento secondo l’art. 88a OAI, decorrendo l’inizio del

diritto alla rendita dal 1.11.2014 (3 mesi dall’attestata inabilità dal

5.8.2014). (…)” (I, punto 5, pag. 4) –,

va pure rilevato che il dr. __________, se nel rapporto medico del 14 settembre

2015 (doc. AI 99/277-2829) ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 5

agosto 2014 sia quale venditrice che in un’attività adeguata per convalescenza,

in quello precedente del 3 febbraio 2015 (doc. AI 76/196-203) non aveva per

contro specificato né la percentuale né l’inizio dell’incapacità lavorativa

quale venditrice e aveva attestato una capacità lavorativa del 100% in

un’attività adeguata.

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia necessario esperire

ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF

ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche tenendo

conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti

dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di

prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere

sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto

meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur

sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo

all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne

dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – la suesposta (cfr. consid. 2.4) valutazione della capacità

lavorativa nel tempo (nell’attività abituale, in un’attività adeguata e quale

casalinga), formulata dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 29

gennaio 2019 sulla base della perizia 20 dicembre 2018 del SAM, va confermata.

2.7. In merito alla valutazione

economica va rilevato quanto segue.

L’insorgente, come

accennato (cfr. consid. 1.3), pretende che al caso concreto vadano applicati

gli artt. artt. 29bis e 88a cpv. 2 OAI. A torto.

Con la decisione dell’11

giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha negato il

diritto a prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 13% (cfr.

consid. 1.1) e che nel mese di ottobre 2014 ella ha inoltrato una nuova domanda

(cfr. consid. 1.2).

Non trattandosi, pertanto,

né di un caso in cui entro tre anni dalla sua soppressione il diritto alla

rendita rinasce per un’incapacità al lavoro della stessa origine e nemmeno di

una domanda di aumento del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.2), l’art.

29bis OAI non è applicabile.

Quanto all’art. 88a cpv. 2

OAI basti qui ribadire (cfr. consid. 2.3) che, secondo la giurisprudenza federale,

questo disposto è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,

consid. 5.3 con riferimenti), ciò che non è dato nella presente fattispecie.

Quanto al calcolo del

grado d’invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

"

(…)

Calcolo del grado Al alla scadenza dell'anno d'attesa

(30.09.2015) con capacità del 90%

Reddito da valida

Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella

sua abituale professione quale collaboratrice vendita reparto donna e cassa, la

Signora RI 1 nell'anno 2015 avrebbe potuto conseguire CHF 53'950.- (fonte

datore di lavoro __________).

Reddito da invalida

Malgrado il danno alla salute, tenuto conto delle

limitazioni mediche e con una capacità lavorativa del 90% in attività adeguate,

potrebbe invece conseguire CHF 43'732.40 (tabella RSS elaborata dall'Ufficio

federale di statistica (attività semplici e ripetitive, valore mediano) settore

femminile, riduzione complessiva dal reddito da invalido del 10% per attività

leggera e altri fattori di riduzione).

Considerandi

II confronto dii redditi permette dunque di

determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al come segue:

53'950 - 43'732.40 x 100 = 19%

53'950

Essendo il grado Al inferiore al 40%, non sussiste

alcun diritto a rendita.

Calcolo del grado Al dal 11.02.2016 al 31.12.2016

(casalinga 100%)

In ambito casalingo ci si attiene alla valutazione

medico-teorica e non si procede con l'inchiesta a domicilio in quanto non

sarebbe possibile definirlo con precisione in uno stato non più attuale.

Medicalmente è stata definita una limitazione del 10%,

per cui il grado Al corrisponde al 10%.

Essendo lo stesso inferiore al 40%, non sussiste alcun

diritto a rendita.

La totale incapacità lavorativa dal 21.10.2016 al

21.11.2016

causata dall'intervento al ginocchio, non viene tenuta in

considerazione in quanto la stessa è perdurata per un periodo di tempo

inferiore ai tre mesi.

Calcolo del grado Al nel 2017 con capacità lavorativa

del 90%

Reddito da valida

CHF 53'950.

Reddito da invalida

Malgrado il danno alla salute, tenuto conto delle

limitazioni mediche e con una capacità lavorativa del 90% in attività adeguate,

potrebbe invece conseguire CHF 44'028.- (tabella RSS elaborata dall'Ufficio

federale di statistica (attività semplici e ripetitive, valore mediano) settore

femminile, riduzione complessiva dal reddito da invalido del 10% per attività

leggera e altri fattori di riduzione).

Il confronto dei redditi permette dunque di

determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al come segue:

53'950 - 44'028

X 100 = 18%

53'950

Essendo il grado Al inferiore al 40%, non sussiste

alcun diritto a rendita.

La totale incapacità lavorativa dal 22.11.2017 al

22.12.2017

non viene tenuta in considerazione in quanto la stessa è perdurata

per un periodo di tempo inferiore ai tre mesi. (…)" (doc. AI 185/594-595)

L’insorgente non ha

contestato né l’applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi per

calcolare il grado d’invalidità dopo l’anno di carenza dal mese di settembre

2015.

e al termine del congedo maternità dal gennaio 2017, né i relativi importi

dei redditi da valido e da invalido ritenuti dall’Ufficio AI, Ciò porta il TCA

a non verificare oltre i gradi di invalidità stabiliti dall’amministrazione (in

questo senso cfr. le STCA 32.2018.20 del 28 gennaio consid. 2.9; 32.2017.81 del

18.

dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6;

32.2016.137

del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017

consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2

maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).

Quanto al periodo in cui è

stata ritenuta quale casalinga al 100% (meglio dall’11 febbraio al 31 dicembre

2016; cfr. l’annotazione 23 maggio 2018 sub doc. AI 156/413), l’insorgente

rileva che “(…) dal 11.2.2016 fino al 31.12.2016, l’Ufficio AI, considerando

l’assicurata quale casalinga, avrebbe dovuto, sulla scorta della certificata

inabilità, determinarne il grado secondo i relativi criteri di legge. (…)”

(I, punto 7, pag. 5).

Al riguardo – ribadito, da una parte, che la valutazione

della capacità lavorativa nel tempo formulata dal medico SMR dr. __________ nel

rapporto finale del 29 gennaio 2019 va confermata (cfr. consid. 2.6) e,

dall’altra parte, considerato che dall’11.2.2016 fino al 31.12.2016 l’assicurata

è stata ritenuta abile al 90% in un’attività adeguata (fatto salvo il periodo

dal 21 ottobre al 21 novembre nel quale l’abilità era nulla) – questo Tribunale ritiene che con ogni

verosimiglianza il grado d’invalidità come casalinga non avrebbe comunque raggiunto

la soglia pensionabile del 40%.

Giova qui inoltre rilevare

come i periti del __________, nell’anamnesi, circa la “Descrizione della

giornata” hanno evidenziato che “(…) se non lavora, si alza verso le ore

7:30-8:00, cambia il bambino, fa colazione, fa una doccia e si veste. Gioca con

il bambino e 1-2 volte alla settimana si reca per la durata di due ore al

centro __________, __________ (incontro __________). In caso di bisogno fa la

spesa. Esegue le attività domestiche assieme al marito e riceve aiuto da

un'amica nella pulizia di vetri e tapparelle. Prepara il pranzo che consuma in

famiglia. Dopo pranzo guarda la televisione o esegue qualche attività domestica,

mentre il bambino dorme. Eventualmente si riposa insieme al bambino. Esce per

una passeggiata o al parco con il bambino. Si trova regolarmente con le sue

amiche e con i parenti del marito. Prepara la cena che consuma in famiglia,

dopodiché sta con il bambino. Porta il bambino a letto e sta con il marito.

Guarda la televisione è si corica verso le 22:30. (…)” (doc. AI 169/470.

Dalla suesposta

descrizione della giornata – dalla quale risulta come l’assicurata sia

in grado di occuparsi delle pulizie (per quelle più pesanti è aiutata), di

cucinare, di fare la spesa e di occuparsi del figlio – non risulta una

rilevante limitazione nelle attività domestiche.

Stante quanto precede, a

mente di questo Tribunale – anche in assenza di un’inchiesta domestica e

senza che sia necessario rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché ne ordini

una –, è dunque a giusta ragione che l’amministrazione ha negato il

diritto alla rendita all’assicurata nel periodo durante il quale è stata

ritenuta casalinga al 100%.

Quanto, infine, al rifiuto

di provvedimenti professionali, l’Ufficio AI ha incontestatamente addotto (e

questo Tribunale può pertanto fare proprio) che “(…) per quanto concerne i

provvedimenti professionali, il nostro consulente indica che non vengono messe

in atto misure a carattere professionale in quanto la Signora RI 1 sta

svolgendo la sua attività abituale nella misura del 20% e non è intenzionata a

cambiare attività. (…)” (doc. AI 185/595).

2.8

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso

respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti