32.2019.104
Nuova domanda. Viste le risultanze della perizia SAM con complemento confermate dall'SMR a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. Valutazione economica e rifiuto provvedimenti professionali non contestati
8 maggio 2020Italiano44 min
lavorativa dello 0% dal 30.9 al 9.10.2014 per degenza presso la Clinica __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.104
FS
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1 (dal 25 maggio 2013 in __________;
vedi “Certificato di famiglia” con “Estratto dell’atto di matrimonio”
sub doc. AI 58/155-161), classe 1977, impiegata di vendita presso la __________
di __________ (doc. AI 14/36-49), nel mese di ottobre 2012 ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute, una “(…)
discopatia zona lombare con frequenti blocchi, formicolii e forti dolori alle
gambe e alla schiena (…)” (doc. AI 2/4-9).
Al “Progetto di
decisione” del 15 aprile 2014 (doc. AI 44/132-134), tramite l’allora __________,
l’assicurata ha inoltrato le proprie osservazioni il 23 maggio 2014 (doc. AI
52/142-144).
Con decisione dell’11
giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato – sulla base della
perizia 25 marzo 2014 del dr. __________, FMH in reumatologia (doc. AI
41/116-124), del rapporto finale 11 aprile 2014 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 42/125-127) e delle tabelle con riduzione al reddito ipotetico da
invalido allestite il 14 aprile 2014 (doc. AI 43/128-131) –, l’Ufficio
AI ha negato il diritto a prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità
del 13% (doc. AI 53/145-147).
1.2. Nel mese di ottobre 2014
l’assicurata – dal 1. aprile 2014 attiva all’80% quale “Collaboratrice
vendita __________ e cassa” sempre presso la __________ di __________ (doc.
AI 78/206-224) – ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per
adulti indicando, quale danno alla salute, che “(…) dal 2011 ha avuto forti
mal di schiena con frequenti blocchi che tuttora mi impediscono di lavorare (…)”
(doc. AI 59/162-167).
L’Ufficio AI – visti la documentazione medica prodotta il
18 dicembre 2014 (doc. AI 66/176-185) con l’annotazione 15 gennaio 2015 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 70/189) e dopo aver comunicato, con lettera
15 gennaio 2015 (doc. AI 68/187), alla __________ di ritenere annullato il “Progetto
di decisione Non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”
del 18 novembre 2014 (doc. AI 62/171-172) –
è entrato nel merito della nuova domanda (doc. AI 72/191).
L’amministrazione – dopo aver aggiornato a più riprese gli
atti medici (vedi i rapporti medici del dr. __________ del 3 febbraio, 9
giugno, 14 settembre e 28 dicembre 2015 nonché del 21 giugno 2016 sub doc AI
76/196-203, 90/254-255, 99/277-282, 104/299-304 e113/334-339; il rapporto
medico dell’8 giugno 2015 del dr. __________ sub doc. AI 89/236-253; i rapporti
pervenuti l’8 giugno 2015 e il rapporto medico del 15 febbraio 2016 della
Clinica __________ sub doc. AI 93/258-270 e 107/308-326; la lettera d’uscita
con il rapporto operatorio del reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale
__________ di __________ del 25 febbraio 2016 sub doc. AI 118/345-349 e il
rapporto medico del 12 giugno 2017 del dr. __________ sub doc. AI 130/368-372) – il 3 luglio 2018 ha richiesto una perizia
pluridisciplinare al __________ per valutare l’evoluzione dello stato di salute,
rispettivamente della capacità lavorativa nell’attività abituale e in un’altra
attività adeguata, dal 2014 in avanti (doc. AI 161/428, 162/429-434 e
164/436-437).
Con decisione del 18 aprile
2019 (preavvisata con “Progetto di decisione” del 7 febbraio 2019 sub
doc AI 176/571-576 che ha annullato il precedente progetto del 24 maggio 2018
sub doc. AI 152/400-405 e oggetto della presente vertenza) – indicata l’evoluzione dell’incapacità
lavorativa nel tempo tanto nell’attività abituale e in un’attività adeguata quanto
come casalinga, ritenuti i gradi d’invalidità non pensionabili del 10% nel
periodo dall’11 febbraio al 31 dicembre 2016 in cui era casalinga al 100% e del
19% dal 30 settembre 2015 al termine dell’anno di carenza e del 18% dal 1.
gennaio 2017 ottenuti dal normale confronto dei redditi da valido e invalido – l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni (doc. AI 185/592-598).
L’amministrazione ha
emesso la propria decisione visti la perizia pluridisciplinare del 20 dicembre
2018 con complemento del 2 aprile 2019 del __________ (doc. AI 169/444-550 e
183/587-590), il rapporto finale 29 gennaio con l’annotazione 12 aprile 2019 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 172/557-561 e 184/591) e le tabelle
allestite il 29 gennaio 2019 con la motivazione della riduzione al reddito ipotetico
da invalido (doc. AI 174/563-570).
1.3. Contro la decisione del 18
aprile 2019 l’assicurata, tramite la RA 1, ha inoltrato il presente ricorso.
L’insorgente – contestate
tutte le incapacità lavorative indicate dai periti del __________ che
contrasterebbero con i certificati medici specialistici agli atti, addotto che l’inabilità
lavorativa in attività adeguata sarebbe iniziata il 5 agosto 2014 e pretesa
l’applicabilità degli artt. 88a e 29bis OAI – ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata e il diritto ad una rendita intera dal
1. novembre 2014 e ad almeno una mezza rendita dal 1. aprile 2016 fino almeno
al 1. marzo 2017 (I, pag. 6).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso osservando che “(…) nell’evenienza
concreta, l’assicurata ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei
confronti della valutazione operata dall’amministrazione senza tuttavia
produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di
natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Pertanto, in assenza di
prove atte ad inficiare la valutazione del __________ e del SMR, la stessa deve
essere considerata valida base di giudizio. (…)” (IV, pag. 3).
1.5. Invitato a presentare
eventuali altri mezzi di prova (V) l’insorgente è rimasto silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
prestazioni (cfr. consid. 1.2).
L’insorgente postula
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una
rendita intera dal 1. novembre 2014 e ad almeno una mezza rendita dal 1. aprile
2016 fino almeno al 1. marzo 2017 (cfr. consid. 1.3).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Ai sensi dell’art. 29bis
OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado
d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di
nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita
per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’articolo 28
capoverso 1 lettera b LAI.
L'art. 29bis
OAI è pure applicabile se il diritto a rendita, per incapacità di lavoro della
stessa origine, risorge meno di tre anni dopo la soppressione, ma l'assicurato
non può farlo valere tempestivamente (DTF 117 V 23) così come nel caso di
aumento in via di revisione di una rendita corrente (vedi Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 29, nr.i 25 e 26, pagg.
414-415 con rinvii giurisprudenziali).
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a
cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che
esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
Il TFA, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda
presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,
ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la
nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI
Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz,
2003, pagg. 84-86).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013
consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla
revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003, il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1. marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il
1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti
cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,
109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA
del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile
per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al riguardo nella DTF 140
V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce per motivi diversi da
quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita
temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento
assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più
presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art.
88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.
L’art. 88a cpv. 2 OAI è
applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF
8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
Va ancora rilevato che
nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015
IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per
il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una
notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il
grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”
(regesto della DTF 141 V 9).
2.4. Nella fattispecie in esame
l’Ufficio AI – entrato nel merito della nuova domanda dell’ottobre 2014
e vista la richiesta di perizia 3 luglio 2018 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 161/428) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del
__________ (doc. AI 162/429-434 163/435 e 164/436-437).
Dalla perizia
pluridisciplinare del __________ del 20 dicembre 2018 (doc. AI 169/444-550),
risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche
esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr.ssa __________).
Posta la “Situazione
iniziale e aspetti formali”, elencati gli atti, descritti l’anamnesi (famigliare,
personale - sociale, professionale, patologica e sistemica; i disturbi
soggettivi con le affezioni attuali e la descrizione della giornata) e
le constatazioni obiettive, i periti non hanno ritenuto alcuna diagnosi
internistica con influenza sulla capacità lavorativa e hanno esposto la “Valutazione
medica e medico-assicurativa”, l’“Elenco dei quesiti peritali e relative
risposte” e gli “Allegati”.
Nel capitolo “Struttura
della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” i periti del __________
si sono così espressi:
"
(…)
Valutazione globale interdisciplinare
(valutazione consensuale)
L'A. è stata visitata dalla Dr.ssa med. __________,
specialista FMH medicina interna, e dalla Dr.ssa med. __________, specialista
FMH fisiatria e riabilitazione, in data 22.10.2018.
Inoltre l'A. è stata
visitata dai seguenti specialisti:
- consulto
reumatologico del Dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina
interna, del 6.11.2018 (vedi allegato);
- consulto
neurologico del Dr. med. __________, specialista FMH neurologia, del 5.11.2018
(vedi allegato);
- consulto
psichiatrico del Dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, dell'8.11.2018
e 22.11.2018 (vedi allegato).
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra i medici periti del SAM.
A Valutazione medica integrativa
contenente:
- breve riepilogo
del decorso della malattia (nessuna anamnesi, nessuna citazione ripresa dai
rapporti delle singole perizie);
- derivazione/motivazione delle
attuali diagnosi.
Brevemente ricordiamo che l'A., dopo aver
ottenuto il diploma d'impiegata di vendita nel 1995, da dicembre 1996 svolge
questa attività presso diverse filiali di __________ (inizialmente a __________
e __________ e dal 2006 a __________), con un contratto a tempo pieno. Dal 2011
presenta periodi intermittenti d'incapacità lavorativa per patologia lombare, alternati con
ripresa del lavoro al massimo nella misura del 50%. Inoltra una prima richiesta
di prestazioni Al il 19.10.2012. In base alla perizia reumatologica del Dr.
med. __________, specialista FMH reumatologia, __________, del 25.3.2014,
l'Ufficio Al respinge la richiesta di prestazioni per un grado d'invalidità dell'8-13%
(decisione dell’11.6.2014). L'A. continua a lavorare nella misura del 50% fino
a maggio 2014, quando si sono esaurite le prestazioni di IPG per il rimanente
50%. A partire dall'1.6.2014 I'A. riduce il contratto di lavoro dal 100%
all'80% anamnesticamente per motivi di salute (patologia lombare) e viene
spostata dal reparto bambino al reparto abbigliamento donna, dove il carico
lavorativo risulta meno intensivo. Vi è un'incapacità lavorativa del 100% dal 30.9.2014
per esacerbazione della sindrome algica lombovertebrale, per cui l'A. inoltra
una seconda richiesta di prestazioni Al il 17.10.2014. Vi sono poi periodi
d'incapacità lavorativa del 100% dal 30.10.2014 al 31.3.2015 per patologia al
ginocchio ds. e dal 4.5 al 6.10.2015 nell'ambito di due interventi chirurgici
alla colonna lombare. Dal 7.10.2015 l'A. riprende il lavoro nella misura del
50% e dall'8.11.2015 lavora di nuovo nella misura del contratto all'80%. Vi è
un congedo maternità dal 3.2.2016 a metà maggio 2016, seguito da un congedo non
pagato fino a fine dicembre 2016. Da gennaio 2017 l'A. riprende il lavoro con
un contratto a ore (circa 20%) presso il reparto abbigliamento donna,
giustificando la riduzione della percentuale lavorativa con disturbi di salute (patologia
lombare e problemi alle ginocchia) e la necessità di cura del bambino. Lavora il
giovedì dalle ore 17:00 alle ore 21:00 e al sabato 4 ore al mattino o al pomeriggio
(eventualmente 5 ore con una pausa). L'attuale perizia pluridisciplinare viene
richiesta per valutare l'evoluzione dello stato di salute e della capacità lavorativa
dal 2014 ad oggi, con determinazione temporale e menzione delle limitazioni
funzionali residue.
Durante il soggiorno dell'A. presso il __________,
abbiamo potuto evidenziare le seguenti patologie decisive per la valutazione
del caso:
Patologia reumatologica
Come diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa
l'A. presenta una sindrome lombovertebrale cronica in stato dopo spondilodesi
L3-L4 (strumentazione posteriore e gabbia, posate in due tempi a distanza di un
mese 4.5.2015 e 1.6.2015), nonché dolore e infiammazione persistente al
ginocchio sin. in stato dopo meniscectomia parziale laterale di un menisco
discoide 22.11.2017, infiltrazioni con corticosteroidi gennaio 2018 e agosto 2018,
con attualmente persistenza di un piccolo versamento. Come diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa I'A. presenta uno stato dopo meniscectomia
laterale parziale al ginocchio ds. 24.11.2014 e uno stato dopo meniscectomia
mediale e laterale parziale al ginocchio ds. 21.10.2016, con attualmente un ginocchio
poco sintomatico, nonché una carenza marziale e una stanchezza cronica aspecifica.
Nell'attuale attività lavorativa di venditrice/cassiera (lavoro svolto in piedi)
I'A. presenta una capacità lavorativa del 60%, intesa come lavoro a tempo pieno
con diminuzione del rendimento del 40%. Vi è una riduzione del rendimento del
20% se il lavoro di venditrice/cassiera può essere svolto da seduta, a causa
dei problemi alla schiena. Vi è un'incapacità lavorativa totale per qualunque
attività di venditrice/cassiera per tre mesi dopo ogni intervento chirurgico
alla schiena e alle ginocchia. Al di fuori di questi periodi di convalescenza,
la capacità lavorativa corrisponde a quella attuale. L'A. può svolgere un'attività
adeguata a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento al massimo del 10% a
causa dei problemi alla schiena e al ginocchio sin. In un'attività adatta, vi è
un'incapacità lavorativa di tre mesi dopo gli interventi alla schiena e di un
mese dopo gli interventi alle ginocchia.
Patologia neurologica
Dal lato neurologico I'A. non presenta diagnosi con
conseguenze sulla capacità lavorativa. Ella presenta una sindrome
lombovertebrale cronica con stato da stabilizzazione L3-L4 nel maggio 2015,
senza deficit neurologici associati e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
dal punto di vista neurologico. Dal lato neurologico può svolgere qualsiasi
attività lavorativa nella misura del 100%.
Patologia internistica
La carenza marziale in stato dopo terapia marziale
endovenosa per anemia sideropenica nel 2017 e la stanchezza cronica aspecifica
non limitano I'A. nella sua capacità lavorativa dal punto di vista
internistico.
Patologia psichiatrica
Non abbiamo potuto porre una diagnosi psichiatrica.
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una capacità lavorativa del 100%
in qualsiasi attività lavorativa.
B Diagnosi rilevanti con e senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa.
Sindrome lombovertebrale cronica, in:
- stato dopo spondilodesi L3-L4
(strumentazione posteriore e gabbia, posate in due tempi a distanza di un mese
4.5.2015 e 1.6.2015);
- assenza di deficit neurologici associati.
Dolore e infiammazione persistente al ginocchio sin.,
in:
- stato dopo meniscectomia
parziale laterale di un menisco discoide 22.11.2017;
- infiltrazioni con corticosteroidi gennaio
2018 e agosto 2018;
- attualmente persistenza di un piccolo
versamento.
B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa
Stato dopo meniscectomia laterale parziale ginocchio
ds. 24.11.2014 e stato dopo meniscectomia mediale e laterale parziale ginocchio
ds. 21.10.2016, in:
attualmente ginocchio poco sintomatico.
Carenza marziale in stato dopo terapia marziale
endovenosa per anemia sideropenica 2017.
Stanchezza cronica aspecifica.
C. Ripercussioni funzionali dei reperti / delle
diagnosi
Fatti
I problemi alla schiena e attualmente anche i problemi
al ginocchio sin. limitano parzialmente la capacità lavorativa dell'A. per
qualunque lavoro manuale e per qualunque lavoro che richieda la posizione
eretta prolungata o spostamenti a piedi molto ripetitivi. Queste patologie
incidono in modo molto importante in attività pesanti a mediamente pesanti, per
spostamenti su terreni accidentati, movimenti molto ripetitivi di
flessione-estensione delie ginocchia in carico, posizione accovacciate e
prolungate, posizione inginocchiata, salire e scendere scale e scale a pioli.
Vi sono delle limitazioni importanti anche in attività al di sopra dell'altezza
delle spalle. Per motivi reumatologici l'A. presenta le risorse fisiche
seguenti:
Risorse fisiche:
[…] (cfr. lo specchietto sub doc. AI 169/482-483)
D Discussione di aspetti della
personalità eventualmente rilevanti
L'A. presenta una stabilità psichica che le ha
permesso che la problematica fisica non abbia influito sulle sue condizioni
psichiche. Ella ha sempre presentato capacità psichiche tali da poter attuare
un progetto di vita sia famigliare, sia lavorativo.
E Discussione di fattori di stress e risorse
L'A. dispone di buone risorse ed è capace di
affrontare e superare gli eventi e le difficoltà della vita.
F Verifica della coerenza
Vi è coerenza e l'A. non presenta un'amplificazione di
sintomi.
G Capacità lavorativa nell'attività svolta finora
L'A. presenta un'attuale capacità lavorativa globale
del 60% come venditrice (lavoro svolto in piedi), intesa come lavoro a tempo
pieno con diminuzione del rendimento del 40%. Come venditrice e commessa con la
possibilità di svolgere da seduta l'attività lavorativa, I'A. è abile al lavoro
nella misura dell'80% (20% di diminuzione di rendimento).
H Capacità lavorativa in un'attività adeguata
In un'attività adeguata, rispettosa dei limiti
funzionali e delle risorse fisiche descritte al capitolo C, l'A. presenta
un'attuale capacità lavorativa globale del 90%, intesa come lavoro a tempo
pieno con diminuzione del rendimento del 10%
I Motivazione della capacità e
dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono
interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
Nell'attività abituale di venditrice (lavoro svolto in
piedi) e in un'attività adeguata vi è unicamente una limitazione dal lato
reumatologico.
I1 Descrivere l'evoluzione
della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta
L'A. presenta una capacità lavorativa globale del 60%
come venditrice (lavoro svolto in piedi), intesa come lavoro a tempo pieno con
diminuzione del rendimento del 40%, valida dall'ottobre 2014 (terza [ndr.
recte: seconda] richiesta Al da parte dell'À). Possiamo codificare una capacità
lavorativa dello 0% dal 30.9 al 9.10.2014 per degenza presso la Clinica __________,
__________, dal 24.11.2014 al 24.2.2015 per convalescenza in stato dopo
intervento artroscopico con meniscectomia laterale parziale al ginocchio ds.,
dal 4.5.2015 all'1.9.2015 per convalescenza in stato dopo due interventi
chirurgici alla colonna lombare, dal 21.10.2016 al 21.1.2017 per convalescenza
dopo artroscopia e meniscectomia parziale mediale e laterale al ginocchio ds. e
dal 22.11.2017 al 22.2.2018 per convalescenza dopo artroscopia e resezione
parziale del menisco discoide laterale al ginocchio sin. Al di fuori di questi
periodi di degenza/convalescenza la capacità lavorativa globale è del 60%, come
sopra descritta. Ricordiamo che da febbraio 2016 vi è stato un congedo di
maternità, seguito da un congedo non pagato fino a fine dicembre 2016.
I.2 Descrivere l'evoluzione
della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta
In un’attività adeguata, rispettosa dei limiti funzionali
e delle risorse fisiche descritte al capitolo C, l'A. presenta una capacità
lavorativa globale del 90%, intesa come lavoro a tempo pieno con diminuzione
del rendimento del 10%, valida dall'11.6.2014. Possiamo codificare una capacità
lavorativa dello 0% dal 30.9 al 9.10.2014 per degenza presso la Clinica Santa
Chiara, Locarno, dal 24.11 al 24.12.2014 per convalescenza dopo intervento
artroscopico con meniscectomia laterale parziale al ginocchio ds., dal 4.5.2015
all'1.9.2015 per convalescenza in stato dopo due interventi chirurgici alla
colonna lombare, dal 21.10 al 21.11.2016 per convalescenza dopo artroscopia e
meniscectomia parziale mediale e laterale al ginocchio ds. e dal 22.11 al
22.12.2017 per convalescenza in stato dopo artroscopia e resezione parziale del
menisco discoide laterale al ginocchio sin. Al di fuori di questi periodi di
degenza/convalescenza I'A. presenta una capacità lavorativa globale del 90% in
un'attività adeguata. Ricordiamo il congedo di maternità e il congedo non
pagato nel 2016.
L Provvedimenti sanitari e terapie
con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Dal punto di vista reumatologico non abbiamo proposte
terapeutiche in grado di migliorare in misura rilevante la capacità lavorativa.
Riteniamo utile, qualora dovesse essere realizzata un'ulteriore punzione
articolare al ginocchio sin., un'analisi del versamento con i leucociti, per
escludere un'origine infiammatoria. Le possibilità chirurgiche sono esaurite e
d'ora in avanti l'A. deve avere unicamente una presa a carico con misure
conservative. In primo piano vi è una fisioterapia attiva.
Dal lato internistico consigliamo di ricontrollare
l'emogramma e la ferritinemia e di sottoporre l'A, in caso di bisogno ad una
nuova terapia marziale endovenosa.
M Risposte a domande particolari
Non fa al caso.
Informazioni sull'elaborazione della valutazione
consensuale con firma
Come sopra riportato, la valutazione consensuale non è
avvenuta mediante teleconferenza, in quanto viene attestata un'incapacità
lavorativa unicamente per motivi reumatologici.
Lasciamo al servizio medico regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico
curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali.
(…)" (doc. AI 169/479-486).
Il
medico SMR dr. __________, nel rapporto finale 29 gennaio 2019 (doc. AI
172/557-561), si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________
e ha confermato la seguente capacità lavorativa:
"
(…)
ATTIVITÀ ABITUALE (riferita come attività al 100%)
50% dal 06.2011
0% dal 30.09.2014
60% dal 10.10.2014
0% dal 24.11.2014
60% dal 25.02.2015
0% dal 04.05.2015
60% dal 02.09.2015
0% dal 21.10.2016
60% dal 22.01.2017
0% dal 22.11.2017
60% dal 23.02.2018 continua
ATTIVITÀ ADEGUATA (riferita come attività al 100%)
100% dal 06.2011
90% dal 06.2014
0% dal 30.09.2014
90% dal 10.10.2014
0% dal 24.11.2014
90% dal 25.12.2014
0% dal 04.05.2015
90% dal 02.09.2015
0% dal 21.10.2016
90% dal 22.11.2016
0% dal 22.11.2017
90% dal 23.12.2017 continua
MANSIONI CONSUETE (riferite come attività al 100%)
90% dal 06.2011 (…)" (doc. AI 172/559).
Le osservazioni
dell’assicurata dell’8 marzo 2019 (doc. AI 179/579-582) sono state sottoposte al
__________ (doc. AI 182/586) che, nel complemento del 2 aprile 2019 (doc. AI
183/587-590), ha precisato:
"
(…) con lettera del 21.3.2019 ci è stato chiesto di prendere posizione
sulle osservazioni della rappresentante legale dell'A. sopra menzionata, avv. __________,
RA 1, __________, dell'8.3.2019. Abbiamo sottoposto le osservazioni al nostro
consulente Dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina
interna. Di seguito riportiamo in modo integrale la sua risposta:
" Ringrazio di avermi sottoposto le
osservazioni al progetto di decisione del 7.2.2019. Una prima obiezione è che
la nostra valutazione diverga da quella di specialisti come il Dr. __________
che hanno avuto a carico l’assicurata e hanno la specialità in neurochirurgia.
Si tratta questa di una costante di tutti i consulti. Nella quasi totalità dei
nostri consulti vi è una divergenza rispetto alla valutazione degli specialisti
che hanno in cura gli assicurati. Essendo la valutazione peritale neutra e
indipendente rispetto a quella [ndr. di] chi segue rassicurata da tempo, si tiene
conto della valutazione peritale in modo prioritario rispetto a quella dei
medici coinvolti direttamente nella gestione del caso.
Riguardo alle osservazioni sulla retroattività, al
perito viene chiesto di stabilire la capacità lavorativa per quanto è
ragionevolmente possibile ricostruire. Penso si possa facilmente capire che il
6.11.2018 è piuttosto complesso per il perito capire che cosa succedesse all’assicurata
il 5.8.2014 riguardo alla capacità lavorativa. In base al racconto dell'assicurata
il decorso è stato soddisfacente con un miglioramento nel senso che non si sono
più verificati blocchi lombari iperalgici. Per stabilire retroattivamente,
indicativamente, la capacità lavorativa si è dunque preso come riferimento un
decorso non complicato dopo un intervento di spondilodesi lombare. Su questa
base sono stati stabiliti i periodi di incapacità lavorativa retroattivi e
l'entità dell'incapacità lavorativa.
Per quanto riguarda la divergenza con la valutazione
del Dr. __________, ritengo da un lato che un perito possa basarsi su una
propria valutazione aggiornata e non debba conformarsi alla valutazione di un
collega qualora la sua opinione fosse differente rispetto a quella del collega.
Va detto inoltre che al momento della precedente perizia reumatologica del Dr. __________
redatta il 25.3.2014 l’assicurata era attiva come venditrice presso il reparto bambino
della __________ di __________, anamnesticamente con un volume di merce molto
alto. Dall’1.6.2014 invece l'assicurata lavora presso il reparto abbigliamento donna
dello stesso negozio svolgendo compiti simili ma con un carico di lavoro meno
intensivo (volume di merce meno importante rispetto al reparto bambino).
Resto a disposizione per qualunque domanda."
Concordiamo con la presa di posizione del Dr. med. __________
e confermiamo dunque tutte le conclusioni della nostra perizia
pluridisciplinare __________ del 20.12.2018. (…)" (doc. AI 183/587-588)
Il
dr. __________, nell’annotazione del 12 aprile 2019, si è allineato al
suesposto complemento peritale 2 aprile del __________ e ha confermato il
rapporto finale SMR del 29 gennaio 2019 (doc. AI 184/591).
2.5. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto
riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160
consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF
8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nel
caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è
stato accuratamente vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai
periti del SAM fondate sulla perizia 20 dicembre 2018 con complemento del 2
aprile 2019 e confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.4).
Perizia, quella del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
precedente.
Non
vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite
considerazioni espresse dai periti i quali hanno anche considerato tutta la
documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha
prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le
conclusioni a cui è giunto il __________.
In
particolare tutta la documentazione medica richiamata nel ricorso è stata
considerata dai periti del __________ essendo la stessa citata puntualmente
nell’“Estratto degli atti” e meglio: al doc. AI 169/451 il rapporto
medico 21 ottobre 2014 del dr. __________ e la lettera 28 ottobre 2014 del dr. __________
alla __________; al doc. AI 169/452 il verbale di chiusura 18 novembre 2014
dell’Ufficio AI; al doc. AI 169/453 il certificato medico 17 gennaio 2015 del
dr. __________ e il rapporto medico 3 febbraio 2015 del dr. __________ ; al
doc. AI 169/454 l’annotazione 2 aprile 2015 del medico SMR dr. __________ e il rapporto
medico 15 aprile 2015 del dr. __________; al doc. AI 169/455 il rapporto medico
14 settembre 2015 del dr. __________; al doc. AI 169/456 rapporto medico 28
dicembre 2015 del dr. __________ e al doc. 169/457 il rapporto finale 26
settembre 2016 del medico SMR dr. __________.
Del
resto, pur avendone avuto l’occasione (cfr. consid. 1.5) e come ha fatto con il
ricorso, l’insorgente non ha prodotto la benché minima documentazione medica e
le sue argomentazioni vanno pertanto ritenute alla stregua di semplici
allegazioni di parte.
Nemmeno
solo ravvisabili validi motivi per scostarsi dalle puntuali e precise
considerazioni – sviluppate in merito alle osservazioni 8 marzo 2019
dell’insorgente (cfr. doc. AI 179/579-583; che ricalcano sostanzialmente quanto
addotto nel presente ricorso) – del 27 marzo 2019 del dr. __________ e
confermate dai periti del __________ nel succitato complemento del 2 aprile
2019 (doc. AI 183/587-590).
In
particolare, quanto all’asserito peggioramento dello stato di salute a partire
dal 5 agosto 2014 – l’insorgente,
richiamati gli artt. 29bis e 88a OAI, sulla cui applicabilità si dirà al
prossimo considerando, pretende che “(…) vanno considerati i 3 mesi a
partire dal peggioramento secondo l’art. 88a OAI, decorrendo l’inizio del
diritto alla rendita dal 1.11.2014 (3 mesi dall’attestata inabilità dal
5.8.2014). (…)” (I, punto 5, pag. 4) –,
va pure rilevato che il dr. __________, se nel rapporto medico del 14 settembre
2015 (doc. AI 99/277-2829) ha attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 5
agosto 2014 sia quale venditrice che in un’attività adeguata per convalescenza,
in quello precedente del 3 febbraio 2015 (doc. AI 76/196-203) non aveva per
contro specificato né la percentuale né l’inizio dell’incapacità lavorativa
quale venditrice e aveva attestato una capacità lavorativa del 100% in
un’attività adeguata.
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.5; va qui inoltre evidenziato che il TF,
nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto
che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,
secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di
dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto
di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale ritiene che – senza che sia necessario esperire
ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF
ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche tenendo
conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere
sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto
meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur
sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo
all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne
dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”)
– la suesposta (cfr. consid. 2.4) valutazione della capacità
lavorativa nel tempo (nell’attività abituale, in un’attività adeguata e quale
casalinga), formulata dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 29
gennaio 2019 sulla base della perizia 20 dicembre 2018 del SAM, va confermata.
2.7. In merito alla valutazione
economica va rilevato quanto segue.
L’insorgente, come
accennato (cfr. consid. 1.3), pretende che al caso concreto vadano applicati
gli artt. artt. 29bis e 88a cpv. 2 OAI. A torto.
Con la decisione dell’11
giugno 2014, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha negato il
diritto a prestazioni presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 13% (cfr.
consid. 1.1) e che nel mese di ottobre 2014 ella ha inoltrato una nuova domanda
(cfr. consid. 1.2).
Non trattandosi, pertanto,
né di un caso in cui entro tre anni dalla sua soppressione il diritto alla
rendita rinasce per un’incapacità al lavoro della stessa origine e nemmeno di
una domanda di aumento del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.2), l’art.
29bis OAI non è applicabile.
Quanto all’art. 88a cpv. 2
OAI basti qui ribadire (cfr. consid. 2.3) che, secondo la giurisprudenza federale,
questo disposto è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,
consid. 5.3 con riferimenti), ciò che non è dato nella presente fattispecie.
Quanto al calcolo del
grado d’invalidità l’Ufficio AI ha proceduto come segue:
"
(…)
Calcolo del grado Al alla scadenza dell'anno d'attesa
(30.09.2015) con capacità del 90%
Reddito da valida
Nel caso concreto, senza il danno alla salute nella
sua abituale professione quale collaboratrice vendita reparto donna e cassa, la
Signora RI 1 nell'anno 2015 avrebbe potuto conseguire CHF 53'950.- (fonte
datore di lavoro __________).
Reddito da invalida
Malgrado il danno alla salute, tenuto conto delle
limitazioni mediche e con una capacità lavorativa del 90% in attività adeguate,
potrebbe invece conseguire CHF 43'732.40 (tabella RSS elaborata dall'Ufficio
federale di statistica (attività semplici e ripetitive, valore mediano) settore
femminile, riduzione complessiva dal reddito da invalido del 10% per attività
leggera e altri fattori di riduzione).
Considerandi
II confronto dii redditi permette dunque di
determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al come segue:
53'950 - 43'732.40 x 100 = 19%
53'950
Essendo il grado Al inferiore al 40%, non sussiste
alcun diritto a rendita.
Calcolo del grado Al dal 11.02.2016 al 31.12.2016
(casalinga 100%)
In ambito casalingo ci si attiene alla valutazione
medico-teorica e non si procede con l'inchiesta a domicilio in quanto non
sarebbe possibile definirlo con precisione in uno stato non più attuale.
Medicalmente è stata definita una limitazione del 10%,
per cui il grado Al corrisponde al 10%.
Essendo lo stesso inferiore al 40%, non sussiste alcun
diritto a rendita.
La totale incapacità lavorativa dal 21.10.2016 al
21.11.2016
causata dall'intervento al ginocchio, non viene tenuta in
considerazione in quanto la stessa è perdurata per un periodo di tempo
inferiore ai tre mesi.
Calcolo del grado Al nel 2017 con capacità lavorativa
del 90%
Reddito da valida
CHF 53'950.
Reddito da invalida
Malgrado il danno alla salute, tenuto conto delle
limitazioni mediche e con una capacità lavorativa del 90% in attività adeguate,
potrebbe invece conseguire CHF 44'028.- (tabella RSS elaborata dall'Ufficio
federale di statistica (attività semplici e ripetitive, valore mediano) settore
femminile, riduzione complessiva dal reddito da invalido del 10% per attività
leggera e altri fattori di riduzione).
Il confronto dei redditi permette dunque di
determinare una perdita di guadagno e quindi un grado Al come segue:
53'950 - 44'028
X 100 = 18%
53'950
Essendo il grado Al inferiore al 40%, non sussiste
alcun diritto a rendita.
La totale incapacità lavorativa dal 22.11.2017 al
22.12.2017
non viene tenuta in considerazione in quanto la stessa è perdurata
per un periodo di tempo inferiore ai tre mesi. (…)" (doc. AI 185/594-595)
L’insorgente non ha
contestato né l’applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi per
calcolare il grado d’invalidità dopo l’anno di carenza dal mese di settembre
2015.
e al termine del congedo maternità dal gennaio 2017, né i relativi importi
dei redditi da valido e da invalido ritenuti dall’Ufficio AI, Ciò porta il TCA
a non verificare oltre i gradi di invalidità stabiliti dall’amministrazione (in
questo senso cfr. le STCA 32.2018.20 del 28 gennaio consid. 2.9; 32.2017.81 del
18.
dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6;
32.2016.137
del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017
consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2
maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).
Quanto al periodo in cui è
stata ritenuta quale casalinga al 100% (meglio dall’11 febbraio al 31 dicembre
2016; cfr. l’annotazione 23 maggio 2018 sub doc. AI 156/413), l’insorgente
rileva che “(…) dal 11.2.2016 fino al 31.12.2016, l’Ufficio AI, considerando
l’assicurata quale casalinga, avrebbe dovuto, sulla scorta della certificata
inabilità, determinarne il grado secondo i relativi criteri di legge. (…)”
(I, punto 7, pag. 5).
Al riguardo – ribadito, da una parte, che la valutazione
della capacità lavorativa nel tempo formulata dal medico SMR dr. __________ nel
rapporto finale del 29 gennaio 2019 va confermata (cfr. consid. 2.6) e,
dall’altra parte, considerato che dall’11.2.2016 fino al 31.12.2016 l’assicurata
è stata ritenuta abile al 90% in un’attività adeguata (fatto salvo il periodo
dal 21 ottobre al 21 novembre nel quale l’abilità era nulla) – questo Tribunale ritiene che con ogni
verosimiglianza il grado d’invalidità come casalinga non avrebbe comunque raggiunto
la soglia pensionabile del 40%.
Giova qui inoltre rilevare
come i periti del __________, nell’anamnesi, circa la “Descrizione della
giornata” hanno evidenziato che “(…) se non lavora, si alza verso le ore
7:30-8:00, cambia il bambino, fa colazione, fa una doccia e si veste. Gioca con
il bambino e 1-2 volte alla settimana si reca per la durata di due ore al
centro __________, __________ (incontro __________). In caso di bisogno fa la
spesa. Esegue le attività domestiche assieme al marito e riceve aiuto da
un'amica nella pulizia di vetri e tapparelle. Prepara il pranzo che consuma in
famiglia. Dopo pranzo guarda la televisione o esegue qualche attività domestica,
mentre il bambino dorme. Eventualmente si riposa insieme al bambino. Esce per
una passeggiata o al parco con il bambino. Si trova regolarmente con le sue
amiche e con i parenti del marito. Prepara la cena che consuma in famiglia,
dopodiché sta con il bambino. Porta il bambino a letto e sta con il marito.
Guarda la televisione è si corica verso le 22:30. (…)” (doc. AI 169/470.
Dalla suesposta
descrizione della giornata – dalla quale risulta come l’assicurata sia
in grado di occuparsi delle pulizie (per quelle più pesanti è aiutata), di
cucinare, di fare la spesa e di occuparsi del figlio – non risulta una
rilevante limitazione nelle attività domestiche.
Stante quanto precede, a
mente di questo Tribunale – anche in assenza di un’inchiesta domestica e
senza che sia necessario rinviare gli atti all’Ufficio AI affinché ne ordini
una –, è dunque a giusta ragione che l’amministrazione ha negato il
diritto alla rendita all’assicurata nel periodo durante il quale è stata
ritenuta casalinga al 100%.
Quanto, infine, al rifiuto
di provvedimenti professionali, l’Ufficio AI ha incontestatamente addotto (e
questo Tribunale può pertanto fare proprio) che “(…) per quanto concerne i
provvedimenti professionali, il nostro consulente indica che non vengono messe
in atto misure a carattere professionale in quanto la Signora RI 1 sta
svolgendo la sua attività abituale nella misura del 20% e non è intenzionata a
cambiare attività. (…)” (doc. AI 185/595).
2.8
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso
respinto.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti