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Decisione

32.2019.105

Rendita limitata nel tempo. LAI-LAINF. Calcolo economico: anno 2018. Disoccupato. Reddito da valido: TA1 2016 41-43 costruzione, livello di competenze 2, aggiornato al 2018. Reddito da invalido: TA 1 2016, attività semplici e ripetitive, livello di competenze 2, aggiornato al 2018

8 maggio 2020Italiano47 min

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.105

PC/sc

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 aprile 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. In data 16 dicembre 2015, RI

1, nato il __________ 1962, dipendente del __________ di __________, con contratto

di lavoro al 100% dal 12 giugno 2012, in qualità di "carpentiere" e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l'__________, mentre

"stava scendendo dalla betoniera è inciampato su dei tubi e si è

procurato delle contusioni alla spalla dx. Lavorava fino alla chiusura del

cantiere per le feste di Natale. Tornato dalle vacanze il giorno 08.01.2016

lavorando al turno di notte alle ore 00.30 scivolava dal Gumper e per tenersi

si aggrappava con il medesimo braccio DX procurandosi uno strappo".

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

A causa dell'infortunio, RI

1 si è sottoposto il 28 settembre 2016 ad una artroscopia con sutura del

sovraspinato, débridement del sottoscapolare, acromio-plastica e tenotomia del

capo lungo del bicipite brachiale e il 25 agosto 2017 ad una artroscopia della

spalla destra con mobilizzazione in elevazione ed extra-rotazione, débridement

sottoscapolare, bursectomia sotto-acromiale e acromio plastica, ambedue ad

opera del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia dell'apparato locomotore, presso la Clinica __________ di __________.

Vista la persistenza dei dolori, l'assicurato ha effettuato svariate indagini,

che sono state effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche e di

immagine radiologica come pure diverse visite mediche specialistiche. Egli si è

pure sottoposto a diverse sedute di fisioterapia.

Esperiti gli accertamenti

medico-amministrativi del caso, con decisione del 6 febbraio 2018 l'__________

ha riconosciuto all’assicurato una rendita LAINF del 17% (ritenuti nel 2018 un

reddito "da valido" di fr. 69'157.-, fissato sulla base della tabella

TA 1 2014, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini,

riportato su 41.4 ore aggiornato al 2018, dato che l'assicurato avrebbe perso

il lavoro per la fine di marzo 2016 a causa di motivi congiunturali e "da

invalido" di fr. 57'681.- determinato in base alla tabella TA 1 2014,

uomini, livello 1 di competenze, riportato un orario medio di lavoro

settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al

2018, applicando una decurtazione sociale del 15%). A seguito dell'opposizione

inoltrata il 7 marzo 2018 dall'assicurato, patrocinato dall'__________, l'__________

con decisione su opposizione del 21 marzo 2018 (doc. 150 incarto LAINF) ha

confermato la precedente decisione (cfr. STCA 35.2018.38 del 10 ottobre 2018,

consid. 1.1-1.5).

La decisione appena citata

è stata annullata da questa Corte con sentenza n. 35.2018.38 del 10 ottobre

2018, cresciuta incontestata in giudicato. In tale occasione il TCA - dopo

avere accertato che l’assicurato, al momento della stabilizzazione dello stato

di salute infortunistico (1° febbraio 2018), era in grado di svolgere, a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr. STCA

35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5 e 2.6) - ha retrocesso gli atti

all’__________, affinché procedesse ad accertare lo statuto dell’assicurato

(salariato o disoccupato) al momento determinante (1° febbraio 2018; cfr. STCA

35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.8).

Esperiti gli accertamenti

del caso (in particolare dopo avere accertato che l’assicurato avrebbe perso il

posto di lavoro nel 2016, indipendentemente dal danno alla salute

infortunistico), l’__________, con decisione del 12 marzo 2019, ha riconosciuto

a RI 1 una rendita LAINF del 17% (ritenuti nel 2018 un reddito "da

valido" di fr. 68'790.-, fissato sulla base della tabella TA 1 2016, ramo

41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1, uomini, riportato su

41.4 ore aggiornato al 2018, dato che l'assicurato “per motivi prettamente

aziendali” “avrebbe ricevuto regolare disdetta con effetto 30.06.2016 anche se

non si fosse verificato l’infortunio” e "da invalido" di fr. 57'295.10

determinato in base alla tabella TA 1 2016, uomini, livello 1 di competenze,

riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2016 ed aggiornato al 2018, applicando una decurtazione sociale

del 15%). A seguito dell'opposizione inoltrata il 10 aprile 2019

dall'assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, l'__________ con decisione su

opposizione del 15 aprile 2019 (doc. 160 incarto LAINF) ha confermato la

precedente decisione (cfr. STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020, consid. 1.3).

La decisione appena citata

è stata annullata da questa Corte con sentenza n. 35.2019.61 dell’8 maggio 2020,

con cui il TCA ha riconosciuto all’assicurato una rendita LAINF del 18% dal 1°

febbraio 2018 (ritenuti nel 2018 un reddito "da valido" di fr.

74'002.09, fissato sulla base della tabella TA 1 2016, ramo 41-43

"costruzioni", livello di qualifica 2, uomini, riportato su 41.4 ore

aggiornato al 2018 e "da invalido" di fr. 60'576.78, determinato in

base alla tabella TA 1 2016, attività semplici e ripetitive, livello 2 di

competenze, uomini, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle

aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 ed aggiornato al 2018, applicando una

decurtazione sociale del 15%).

1.2. Nel frattempo in data 13 settembre

2016 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata

dai postumi (“Distorsione spalla destra con lesione cuffia dei rotatori”)

dell’infortunio del “16.12.2015” (doc. 3 incarto AI).

1.3. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti l’incarto LAINF, la perizia reumatologica del 18 giugno

2018 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna reumatologia

(doc. 43 incarto AI), il rapporto finale SMR del 19 luglio 2018 e l’annotazione

del 16 ottobre 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 63 incarto LAI) e

la “valutazione dei redditi per la determinazione del grado AI” del 10 ottobre

2018 e il rapporto intermedio della consulente in integrazione professionale

(di seguito: CIP; doc. 61 e 68 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 25 aprile

2019 (doc. 64 e 69 incarto AI; preavvisata il 29 agosto 2018: doc. 45 incarto

AI), ha riconosciuto una rendita intera di invalidità (grado di invalidità: 100%)

dal 1° gennaio 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI)

limitatamente al 30 aprile 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° febbraio 2018 ex art. 88a

cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità del

18% (doc. 64 e 69 incarto AI).

1.4. Contro la decisione dell’UAI

l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso,

postulandone l’annullamento e che al suo assistito venga “riconosciuto il

diritto ad una rendita d’invalidità LAINF con grado di invalidità del 53% del

guadano assicurato di fr. 113'308.-” (doc. I).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta l’aspetto medico, in quanto l’amministrazione non avrebbe

tenuto debitamente conto del fatto che, in ambito della visita di chiusura

della __________, sono state pure riconosciute alcune patologie non di

competenza __________, ovvero “impigement cronico con alterazione degenerativa

del trachite maggiore dell’articolazione acromion-claveare bilaterlamente.

Entesopatia inserzionale e pre-inserzionale del sovra- e infra-spinato con

piccola ciste di inclusione sinoviale all’inserzione del tendine sulla testa

omerale. Borsite sub-acromion-deltoidea bilaterale spalla destra” (doc. I, pag.

5 e 6).

Il rappresentante

dell’insorgente critica l’operato del perito reumatologo, in quanto, pur avendo

riscontrato delle patologie, di una certa gravità, inspiegabilmente non le

avrebbe prese in considerazione ai fini della determinazione dell’invalidità

del suo cliente (“il lato non infortunistico reumatologico non porta ad

ulteriore aggravamento della situazione, in particolare ad un’ulteriore

limitazione della capacità lavorativa”; doc. I, pag. 6).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta pure l'utilizzo dei dati statistici, nel raffronto dei

redditi, per il "reddito da valido", che è stato quantificato come

erroneamente effettuato dalla __________ in ambito LAINF, ritenendo - a torto -

che l’ex datore di lavoro non avrebbe rinnovato il contratto di lavoro. I

salari da valido del suo assistito realmente percepiti sono di fr. 64'217.15

(da giugno a dicembre) nel 2012, fr. 111'586.- nel 2013, fr. 114'942.- nel 2014

e fr. 115’235.- nel 2015. Inoltre, al salario base vanno aggiunte le indennità

previste dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera

(CNM), tra cui, in particolare, quelle previste nella convenzione addizionale

al CNM per i lavori in sotterraneo. Il salario da valido determinante ai fini

della quantificazione della percentuale di invalidità sarebbe almeno fr.

113'308.-, ben differente dal dato utilizzato dall’UAI pari a fr. 69'279.-

(doc. I, pag. 8 e 9).

Il rappresentante

dell’insorgente non contesta il reddito da invalido di fr. 67'148.20,

determinato dall’amministrazione. Tuttavia ritiene che, anziché una deduzione

sociale del 15% (5% per attività di tipo leggero e 10% per altri fattori)

operata dall’UAI, andrebbe applicata una decurtazione sociale complessiva del

20% (10% per attività leggera, ovvero una riduzione nella misura massima

possibile, tenuto conto del danno alla salute del suo cliente, che non può

sollevare oltre 10 Kg oppure allungare il collo; 10% per altri fattori di

riduzione). Quindi il reddito da invalido del suo assistito ammonterebbe a fr. 53'718.56

(anziché fr. 57'076.- ritenuto dall’UAI).

1.5. Nella risposta del’8 luglio

2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la

reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. VI).

1.6. Il 13 giugno 2019 (doc. VIII)

il patrocinatore dell’insorgente ha prodotto i certificati medici del 4

dicembre 2018 (doc. F), 31 gennaio 2019 (doc. G), 26 marzo 2019 (doc. H) e 28

maggio 2019 (doc. I) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, presso la Clinica __________

di __________.

1.7. Con osservazioni del 6 agosto

2019 l’UAI - dopo aver puntualizzato che i certificati medici prodotti,

generici in assenza di dettagli clinici, confermavano la valutazione posta

nella decisione impugnata di abilità nulla nell’attività abituale e di piena capacità

lavorativa in attività adeguate - si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

domande (doc. X).

1.8. Il doc. X è stato trasmesso

al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (doc. XI).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita di invalidità anche successivamente al

1° maggio 2018.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid.

2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche,

non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata

dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5).

2.3. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI,

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di

invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.5. Per quanto concerne l’aspetto

medico, preliminarmente il TCA rileva che, con sentenza n. 35.2018.38 del 10

ottobre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, ha accertato che

l’assicurato, al momento della stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico (1° febbraio 2018), era in grado di svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, un’attività lavorativa compatibile con le

limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico (cfr. STCA

35.2018.38 del 10 ottobre 2018, consid. 2.5 e 2.6).

Dalle tavole processuali

(in particolare, dal rapporto del 3 novembre 2017 relativo alla visita medica __________

di chiusura del 27 ottobre 2017, effettuata in ambito LAINF) emerge che

l’assicurato è portatore di un danno infortunistico alla spalla destra (di

competenza della __________) e di un danno alla salute extra-infortunistico

(“Impingement cronico con alterazione degenerativa del trochite maggiore

dell’articolazione acrom-claveare bilateralmente. Entesopatia inserzionale e

pre-inserzionale del sovra - e - infra-spinato con piccola ciste di inclusione

sinoviale all’inserzione del tendine sulla testa omerale. Borsite sub-acromion-deltoidea

bilaterale spalla destra”; non di competenza della __________; doc. 140 incarto

LAINF e doc. 60 incarto LAI).

L’UAI ha incaricato il dr.

med. __________, specialista FMH in medicina interna reumatologia, di eseguire

una perizia.

Il perito reumatologo ha

esaminato l’assicurato il 21 febbraio 2017 (durata della visita: 50 minuti) e

nel relativo rapporto del 18 giugno 2018 (doc. 43 incarto AI) ha riportato

l’anamnesi (famigliare, patologica, personale e socio-lavorativa), i dati soggettivi

(descrizione dei disturbi e dell’attività quotidiana) e i dati oggettivi (esame

internistico, esame della colonna vertebrale, esame delle articolazioni, status

neurologico, esami radiologici: artro-RM alla spalla destra del 21 luglio 2017

e sonografia funzionale del 12 giugno 2018). Lo specialista ha posto le

seguenti diagnosi:

" 7.1 con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

• Periartropatia omeroscapolare destra cronica su/con:

• Stato dopo trauma distorsivo

o Stato dopo

artroscopia della spalla destra: sutura del tendine sovraspinoso mediante vite

Twin-Fix 5,5 tre fili di sutura, debridement del tendine sottoscapolare,

acromioplastica e tenotomia del caput lungo del bicipite brachiale il

28.09.2016

o Stato dopo

artroscopia spalla destra: mobilizzazione in elevazione ed extrarotazione:

debridement sottoscapolare e bursectomia sottoacromiale e acromioplastica il

25.08.2017

• Sindrome cervico-vertebrale cronica su/con:

o Alterazioni

degenerative con osteocondrosi C5/C6, C6/C7 e C7/Th1, condrosi C3/C4 e C4/C5,

uncartrosi C4/C5, C%/C6 e C6/C7

o Turbe statiche con protrazione della testa

• Periartropatia

omero scapolare sinistra su/con: o Rottura parziale del sopraspinato

6.2 senza ripercussioni sulla capacita lavorativa

• Ipertensione arteriosa trattata

• Adiposità” (doc. 43, pag. 173 e 174 incarto LAI).

Il perito ha rilevato

quanto segue:

" Personalmente

non pongo nessuna diagnosi diversa, le completo solamente; da una parte vi è

una periartropatia omero-scapolare dx su stato dopo duplice trauma e duplice

intervento operatorio, è interessante notare come nonostante tutte le

discrepanze si sia deciso di eseguire delle operazioni, che non hanno, come era

facilmente immaginabile, portato a grossi miglioramenti.

Il paziente presenta, come problema maggiore, alla spalla dx una

diminuita mobilità ed a suo dire importanti dolori, questi però sono però

dipendenti secondo me esclusivamente dall'infortunio, sono stati valutati anche

all'ultima visita circondariale dal Dr. __________. Le alterazioni degenerative

acromio-clavicolari non creano ulteriori limitazioni, mentre la ciste a livello

del trochide non causa dolori.

La patologia non infortunistica più importante è secondo me la

sindrome vertebrale sino a cervico-spondilogena, su alterazioni degenerative

multisegmentarie, come ben visibile alla Rx. Queste alterazioni causano dei

dolori e una lieve limitazione nella mobilità e soprattutto non ulteriori

limitazioni rispetto a quelle già imposte dalla spalla drt.

Alla spalla sx si presenta una moderata periartropatia

omero-scapolare, che non causa problemi in attività leggere.” (doc. 43, pag.

174 incarto LAI)

Il perito ha osservato

che:

" non posso

che concordare con le affermazioni del Dr. __________, della __________, in

merito alle limitazioni, che tengono anche conto delle patologie

reumatologiche, soprattutto sindrome cervico-vertebrale.” (doc. 43, pag. 175

incarto LAI)

Il perito ha precisato

che:

" Il

paziente come carpentiere è inabile al lavoro dal secondo infortunio come

attestato; per tale lavoro egli rimane inabile al 100% in modo definitivo. Da

questo punto di vista le inabilità lavorative decise sono esatte; naturalmente

subentra poi la rivalutazione del caso e la possibilità di eseguire dei lavori

leggeri al 100%, come mostrato durante il periodo da 02/2018 al 31.05.18 quando

il Signor RI 1 ha lavorato come magazziniere.

Possiamo quindi dedurre che in un lavoro leggero il paziente sia

stato abile sicuramente al più tardi da 02/2018, l'attività deve poi contenere

le limitazioni descritte più avanti. In merito alle condizioni penso che più o

meno siamo in una situazione di stasi, con forse un leggero peggioramento dopo

i 2 interventi operatori.” (doc. 43, pag. 175 incarto LAI)

Con riferimento

all’attività abituale, il perito ha puntualizzato che:

" L’attività

di carpentiere è da considerarsi molto pesante, in particolar in galleria, il

paziente presenta delle nette limitazioni per tutto quanto è lavoro sopra

l'orizzontale con la spalla dx, ciò che è ben visibile sia all'esame clinico

che in altre situazioni.

Le patologie della colonna cervicale e della spalla sx non portano

ad ulteriori limitazioni, d'altronde anche durante tutto l'esame il paziente fa

notare come i dolori maggiori siano quelli alla spalla dx, secondo me dovuti

soprattutto alle conseguenze dell'infortunio. (…) Il paziente è abile per

l'abituale attività al 0%.” (doc. 43, pag. 176 incarto LAI)

Con riferimento ad

attività adeguate, il perito ha precisato che:

" Il

paziente in un'attività leggera, dove non debba sollevare ripetutamente pesi

con il braccio drt superiori ai 10kg, dove non debba lavorare con la spalla dx

sopra l'orizzontale, dove non debba lavorare con il collo in estensione

prolungata, dove debba salire su scale a pioli, è abile al 100%. (…). Il

paziente in un'attività adeguata è abile al 100%.” (doc. 43, pag. 177 incarto

LAI)

Il perito ha concluso che:

" Il lato

non infortunistico reumatologico non porta ad ulteriore aggravamento della

situazione, in particolare ad ulteriore limitazione della capacità lavorativa.

Le limitazioni infatti già presenti in merito alla spalla dx sono sufficienti

anche per le problematiche, in particolare a livello della colonna cervicale.”

(doc. 43, pag. 179 incarto LAI)

Nel rapporto finale del 19

luglio 2018 (doc. 44 incarto LAI) il medico SMR, dr. med. __________, ha posto

la diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Perartropatia

omeroscapolare destra cronica

- Stato dopo trauma distorsivo

- Stato dopo intervento il 28.9.2016 e 25.8.2017

Sindrome cervico-vertebrale cronica

Periartropati omeroscapolare sinistra

- Rottura parziale del sopraspinato.”

Il medico SMR non ha posto

alcuna diagnosi senza influsso sulla CL.

Il medico SMR ha indicato

una incapacità lavorativa del 100% nell'attività abituale di carpentiere dall’8

gennaio 2016 e continua mentre in un'attività adeguata (rispettosa dei limiti

indicati dal perito reumatologo; carico massimo 10 kg; alternanza della postura

al bisogno inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione;

nessuna necessità di pause supplementari) ha indicato le seguenti incapacità

lavorative: - 100% dall’8 gennaio 2016; - 0% dal febbraio 2018 (perizia) e

continua (doc. 44 incarto LAI).

Nell’annotazione del 16 ottobre

2018 il medico SMR, __________, ha osservato che:

" in

occasione della perizia reumatologia e della definizione della capacità

lavorativa residua il perito reumatologo ha tenuto conto delle patologie

osteoarticolari presenti sia di tipo infortunistico che degenerativo, patologie

che rendono l'assicurato solamente abile nello svolgimento di attività

fisicamente leggera come ripreso nel rapporto SMR che viene quindi confermato

in assenza di una attuale modifica dello stato di salute.” (doc. 63 incarto LAI)

Davanti al TCA il

patrocinatore dell’insorgente ha prodotto, il 13 giugno 2019 (doc. VIII), i

certificati medici del 4 dicembre 2018 (giusta il quale l’assicurato è inabile

al lavoro al 100% dal 5 dicembre al 30 gennaio 2019: doc. F), 31 gennaio 2019

(giusta il quale l’assicurato dal 31 gennaio 2019 al 26 marzo 2019 è inabile al

lavoro al 100% nell’attività abituale e abile al 100% in attività leggere,

attività dove non solleva pesi, dove non effettua movimenti continui sopra alle

spalle e dove non sta al freddo: doc. G), 26 marzo 2019 (giusta il quale

l’assicurato dal 27 marzo 2019 al 28 maggio 2019 è inabile al lavoro al 100%

nell’attività abituale e abile al 100% in attività leggere, attività dove non

solleva pesi, dove non effettua movimenti continui sopra alle spalle e dove non

sta al freddo: doc. H) e 28 maggio 2019 (giusta il quale l’assicurato dal 29

maggio 2019 al 31 gennaio 2020 è inabile al lavoro al 100% nell’attività

abituale e abile al 100% in attività leggere, attività dove non solleva pesi,

dove non effettua movimenti continui sopra alle spalle e dove non sta al

freddo: doc. I) del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, presso la Clinica __________

di __________.

2.6. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in

casu, il 25 aprile 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha

motivo per scostarsi dal rapporto finale del 19 luglio 2018 (doc. 44 incarto

LAI) e dall’annotazione del 16 ottobre 2018 del medico SMR, __________ (doc. 63

incarto LAI).

La valutazione del medico

SMR è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.4.

Il TCA constata, infatti,

che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate

dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi

dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative

ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita

di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione peritale

eseguita per conto dell’amministrazione dal reumatologo dr. med. __________.

Questo Tribunale ritiene

tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in

discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2

LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto

2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).

Giova qui infatti

ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1;

sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010;

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

Considerandi

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del resto, l’assicurato

non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado

di smentire quanto valutato dal medico SMR (e dal perito reumatologo).

I generici e stringati

certificati medici riportati al considerando 2.5 in fine (doc. F, G, H e I), prodotti

dal patrocinatore dell’assicurato in questa sede il 13 giugno 2019 (doc. VIII),

non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza della

valutazione operata dal medico SMR (e dal perito reumatologo), con espresso

riguardo alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e

dettagliatamente vagliata dai precitati medici, come pure dell'esigibilità

posta da tali medici che peraltro vantano un’ampia esperienza in materia di

medicina assicurativa e infortunistica. Del resto, la valutazione dello

specialista curante dell’assicurato non apporta nuovi elementi oggettivi

ignorati dai medici dell’amministrazione. Inoltre gli stessi medici

dell’amministrazione hanno ritenuto l’attività abituale di carpentiere

inesigibile dall’8 gennaio 2016 e hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro

al 100% in attività adeguate leggere.

Diversamente da quanto

valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata

in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR

non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli

aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non vede nel caso concreto alcun

motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio sulle risultanze

mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata oggettivamente

messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di rimetterle in

discussione (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto accertato dal medico

del SMR in merito alla capacità lavorativa dell'assicurato va tutelato.

Riguardo alla possibilità

per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di

salute, giova qui ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera

costante, già avuto modo di stabilire che in considerazione dell'ampio

ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della

produzione e dei servizi (cfr. ISS, livello di esigenze 4 fino alla TA1 2010,

poi divenuto livello 1 con la TA1 2012), vi è un numero significativo di

attività di natura leggera, che permettono di alternare la posizione e che sono

pertanto adatte al danno alla salute presentato dall'assicurato. Come

ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi con limitazioni funzionali

analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria

capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale

aperto a personale non qualificato o semi qualificato, in cui vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto

2012.

consid. 3.3., che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18

giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

È peraltro utile

aggiungere che se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. sentenza 8C_563/2012 del 23 agosto

2012, consid. 3.3 con riferimenti; sentenza 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6.3; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicura-zione

contro l’invalidità (cfr. DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo

dell'impegno fisico rispetto a quella originariamente esercitata (di

carpentiere).

Del resto deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p.

71.

e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del

danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non

realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).

In concreto questo

Tribunale ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del

lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di

sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare in maniera completa (lontano dal freddo, come

indicato dal dr. med. __________).

Pertanto, alla luce delle

risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie - per lo meno,

fino al 25 aprile 2019 - sufficientemente chiarita, per cui non appare

necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In conclusione, alla luce

di quanto sopra esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.

57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che ad RI 1 vada

riconosciuta una incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività

(carpentiere) dall’8 gennaio 2016 e continua mentre in un'attività adeguata

(rispettosa dei limiti indicati dal perito reumatologo e dal medico SMR, da

svolgersi lontano dal freddo, come indicato dal dr. med. __________) ha

presentato le seguenti incapacità lavorative: - 100% dall’8 gennaio 2016 al 31

gennaio 2018 e 0% dal 1° febbraio 2018 e continua.

2.7

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute di cui è affetta l’assicurato.

Stante quanto precede,

occorre in particolare esaminare se la capacità di guadagno dell'assicurato ha

subito un miglioramento tale da giustificare la soppressione della rendita

intera di invalidità che gli è stata riconosciuta dall’UAI a decorrere dal 1°

maggio 2018 (cfr. consid. 1.3).

Vengono considerati i dati

del 2018, visto che il miglioramento dello stato di salute - e, di conseguenza,

della capacità lavorativa residua - risale al 1° febbraio 2018 (cfr. consid.

2.6).

Per quanto concerne il

calcolo economico, questa Corte rilevare innanzitutto che, sia nel progetto di

decisione del 29 agosto 2018 (doc. 45 incarto LAI) sia nella decisione del 25

aprile 2019 (doc. 64 e 69 incarto AI), l’amministrazione ha precisato quanto

segue: “Riconoscendo che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno

2018, non avendo i dati statistici aggiornati, si è effettuato il calcolo per

il 2016” (doc. 45, pag. 2 e doc. 64, pag. 2 incarto AI).

Per determinare il reddito

da invalido, l’UAI ha quindi applicato la TA 1 2014, allorquando il TF ha

stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al

momento del rilascio della decisione (in casu, il 25 aprile 2019: doc. 64 e 69

incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli del 2016 (cfr. DTF 143 V 295

consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019, consid. 2.8), aggiornati al

2018.

Anche il reddito da valido (parimenti determinato dall’UAI in

applicazione della TA1 2014) relativo al 2016 avrebbe dovuto essere aggiornato

al 2018.

Il modo di procedere

dell’amministrazione - che ha effettuato il confronto dei redditi in

applicazione della TA1 2014 (anziché la TA1 2016) e nel 2016 (anziché nel 2018)

- non può essere tutelato.

2.8

Per quanto concerne il

reddito da valido, secondo l’UAI, senza il danno alla salute, RI 1 avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 69'279.-, fissato sulla base della

tabella TA 1 2014, ramo 41-43 "costruzioni", livello di qualifica 1,

uomini, riportato su 41.5 ore aggiornato al 2016, dato che l'ex datore di

lavoro non avrebbe rinnovato il contratto, indi-pendentemente dall’infortunio

(doc. 64, pag. 2 incarto AI e doc. 61, pag. 1), in applicazione della

giurisprudenza federale (sentenze del TF 9C_501/2013 e 8C_842/2014).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta l'utilizzo dei dati statistici, nel raffronto dei redditi,

per il "reddito da valido", che è stato quantificato come

erroneamente effettuato dalla __________ in ambito LAINF, ritenendo - a torto -

che l’ex datore di lavoro non avrebbe rinnovato il contratto di lavoro. I

salari da valido del suo assistito realmente percepiti sono di fr. 64'217.15

(da giugno a dicembre) nel 2012, fr. 111'586.- nel 2013, fr. 114'942.- nel 2014

e fr. 115’235.- nel 2015. Inoltre, al salario base vanno aggiunte le indennità

previste dal Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale in Svizzera

(CNM), tra cui, in particolare, quelle previste nella convenzione addizionale

al CNM per i lavori in sotterraneo. Il salario da valido determinante ai fini

della quantificazione della percentuale di invalidità sarebbe almeno fr.

113'308.-, ben differente dal dato utilizzato dall’UAI pari a fr. 69'279.-

(doc. I, pag. 8 e 9).

Chiamato ad esprimersi in

merito, il TCA osserva che, nella STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020), ha

accertato che, in assenza dell’infortunio, l’assicurato sarebbe stato

licenziato a gennaio 2016 con effetto a giugno 2016, ma che a gennaio 2016 il

suo contratto di lavoro non poteva essere disdetto, poiché in infortunio.

L’assicurato aveva percepito le indennità giornaliere LAINF dall’8 gennaio 2016

al 31 gennaio 2018 e dal 1° febbraio 2018 era iniziata la decorrenza del

termine di licenziamento con effetto al 31 maggio 2018. Dal 1° febbraio al 31

maggio 2018, ovvero durante il termine di disdetta di quattro mesi,

l’assicurato aveva svolto diversi lavori di magazzino compatibili con il suo

stato di salute, senza alcun cambiamento delle condizioni contrattuali. Il

licenziamento era, quindi, divenuto effettivo il 1° giugno 2018 (cfr. consid.

2.8

della citata sentenza).

Per costante giurisprudenza

federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è

occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa

avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido

può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei

salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019

consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016

consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28

novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo

senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017,

consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA

32.2018.158

del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre

2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9;

STCA 32.2018.211 del 21

ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1).

Considerato che

l’assicurato avrebbe perso il posto di lavoro al 31 maggio 2016,

indipendentemente dal danno alla salute, il suo reddito da valido deve essere

stabilito in base ai dati statistici risultati dalla RSS.

In siffatte circostanze,

le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente all’operato dell’amministrazione

per non avere determinato il “reddito da valido” del suo assistito in almeno fr.

113'308.- (corrispondente all’importo realmente percepito dal suo assistito)

devono essere respinte.

A proposito della

questione di sapere se, in concreto, va applicato il livello di competenze 1

(come lo pretende l’__________) oppure il livello di competenze 2 (come lo

sostiene il patrocinatore dell’assicurato), è utile segnalare che a partire

dalla 10a edizione della RSS (RSS 2012), gli impieghi sono classificati per

professione in funzione del tipo di lavoro che è generalmente eseguito.

L’accento è pertanto posto sul genere di attività che la persona interessata è

in grado di svolgere in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue

competenze) e non più sulle qualifiche in quanto tali. Sono dunque stati

definiti quattro livelli di competenza in funzione di nove gruppi di

professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria per praticare la

professione e dell’esperienza professionale (cfr. tabella TA 1_skill_level

della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello 1 è il più basso e corrisponde

alle mansioni fisiche e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato

e raggruppa le attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e

l’assunzione di decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza

fattuale e teorica in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i

direttori, i quadri di direzione e i gerenti, come pure le professioni

intellettuali e scientifiche). Tra questi due estremi figurano le professioni

dette intermedie (livelli 3 e 2). Il livello 3 implica delle attività pratiche

complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in

particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il personale

infermieristico). Il livello 2 si riferisce alle attività pratiche come la

vendita, la cura delle persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione,

l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di

sicurezza e la guida di veicoli (cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019

consid. 4.1 e riferimenti ivi citati; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019

consid. 2.10).

Se il TCA concorda con

l’amministrazione nel ritenere che il reddito da valido vada calcolato in

applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1, ramo economico 41-43

“costruzioni”, non può, invece, condividere la scelta dell’UAI di fare capo al

livello di qualifica 1, attività semplici e ripetitive, ma ritiene maggiormente

indicato applicare il livello di qualifica 2 “attività pratiche come la

vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione,

l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di

sicurezza, i trasporti”.

Nella STCA 35.2019.61 dell’8

maggio 2020 il TCA ha accertato che l’assicurato ha il diploma di geometra e

svolge, da parecchi anni orsono, l’attività di carpentiere e conduttore di

mezzi meccanici (escavatori, autobotti, pale meccaniche, ecc.)

(cfr. consid. 2.8 della

citata sentenza). Nel caso di specie, ritenuti i compiti pratici richiesti

all’assicurato come pure il suo bagaglio professionale e formativo, il TCA

ritiene che si debba fare riferimento al livello di competenza 2.

Tale soluzione, a mente di

questo Tribunale, consente di tenere conto anche delle considerazioni espresse

in sede ricorsuale a proposito della peculiarità dei lavori svolti (e delle

relative retribuzioni riconosciute) nei cantieri “in sotterranea”.

Chiarito anche l’aspetto

riguardante il livello di competenze applicabile nel caso di specie, applicando

la tabella RSS 2016 TA1, livello di qualifica 1 quelli afferenti al livello di

competenza 2 del medesimo ramo 41-43 "costruzioni", risulta che

l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari

a fr. 5'911.-.

Riportando questo dato su

41.4

ore, esso ammonta a fr. 6'117.88 mensili oppure a fr. 73’414.56 per

l'intero anno (fr. 6'117.88 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (73'414.56x100.7/100.4x100.5%)

un reddito annuo di fr. 74'002.09 (cfr. STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020,

consid. 2.8).

Il "reddito da

valido" dell'assicurato per il 2018 ammonta, quindi, a fr. 74'002.09.

2.9

Per quanto concerne il

reddito da invalido, secondo l’UAI, con il danno alla salute, RI 1, nel 2016,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 57'681.- determinato in base

alla tabella TA 1 2014, attività semplici e ripetitive, livello 1 di

competenze, uomini, riportato un orario medio di lavoro settimanale nelle

aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed aggiornato al 2016, applicando una

decurtazione sociale del 15%.

Il rappresentante

dell’insorgente non contesta il reddito da invalido di fr. 67'148.20,

determinato dall’amministrazione. Tuttavia ritiene che, anziché una deduzione

sociale del 15% (5% per attività di tipo leggero e 10% per altri fattori)

operata dall’UAI, andrebbe applicata una decurtazione sociale complessiva del

20% (10% per attività leggera, ovvero una riduzione nella misura massima

possibile, tenuto conto del danno alla salute del suo cliente, che non può

sollevare oltre 10 Kg oppure allungare il collo; 10% per altri fattori di

riduzione). Quindi il reddito da invalido del suo assistito ammonterebbe a fr.

53'718.56 (anziché fr. 57'076.- ritenuto dall’UAI).

Il TCA concorda con

l’amministrazione nel ritenere che il reddito “da invalido” vada calcolato in

applicazione dei dati statistici di cui alla Tabella TA1, uomini, attività

semplici e ripetitive, ma, considerato il bagaglio professionale e formativo

dell’assicurato, ritiene maggiormente indicato applicare il livello di

qualifica 2, così come poc’anzi effettuato per la determinazione del reddito

“da valido”.

Chiarito anche l’aspetto

riguardante il livello di competenze applicabile nel caso di specie, applicando

tabella RSS 2016 TA1, livello di qualifica 1 (cfr. doc. 219 incarto LAINF)

quelli afferenti al livello di competenza 2 in attività semplici e ripetitive,

risulta che l’assicurato avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 5'646.-.

Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'885.95 mensili oppure a fr. 70’631.40 per

l'intero anno (fr. 5'885.95 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già

compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018

(70'631.40x101/100.6x100.5%; cfr. doc. 219 incarto LAINF) un reddito annuo di

fr. 71'266.80 (cfr. STCA 35.2019.61 dell’8 maggio 2020, consid. 2.10).

Questa Corte ritiene

corretta, e può quindi fare propria, la riduzione sociale del 15% (che

globalmente tiene ampiamente conto del danno alla salute dell’assicurato)

riconosciuta dall’UAI in considerazione delle particolarità del caso, tenuto

anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni

sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).

Le censure ricorsuali

sollevate in merito dal patrocinatore dell’assicurato devono, quindi, essere

respinte.

Ne segue che il reddito da

“invalido” di fr. 71'266.80, tenuto conto di una decurtazione sociale del 15%

(ovvero di fr. 10'690.02), ammonta dunque a fr. 60'576.78.

Il "reddito da

invalido" dell'assicurato per il 2018 ammonta, quindi, a fr. 60'576.78.

2.10

Confrontando ora il reddito da

invalido di fr. 60'576.78 con il relativo reddito da valido di fr. 74'002.09,

si ottiene per il 2018 un grado d’invalidità del 18% ([74'002.09 - 60'576.78] x

100.

: 74'002.9 = 18.14% arrotondato al 18% secondo la giurisprudenza di cui

alla DTF 130 V 121).

2.11

Il grado di invalidità

accertato del 18% non conferisce il diritto ad una rendita d'invalidità (cfr.

consid. 2.2).

È dunque a ragione che

l’UAI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità

dal 1° gennaio 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI)

limitatamente al 30 aprile 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° febbraio 2018 ex art. 88a

cpv. 1 OAI), stabilendo, per il periodo successivo, un grado di invalidità del

18% (doc. 64 e 69 incarto AI).

La decisione dell’UAI che

nega il diritto ad una rendita d’invalidità successivamente al 1° maggio 2018

va di conseguenza tutelata.

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti