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Decisione

32.2019.106

Richiesta di una rendita Ai respinta. Conferma della valutazione del medico SMR sulla base della documentazione acquisita dall'amministrazione e prodotta dall'assicurato

27 aprile 2020Italiano58 min

di nuovo con l’anamnesi dove egli mi dice di aver frequentato l’Università in __________.

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.106

cs

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 aprile 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1960, al

beneficio di prestazioni assistenziali e da ultimo attivo quale tuttofare, il

25 aprile 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI a causa di

patologie psichiche, reumatologiche e dislessia (doc. 4 incarto AI).

1.2. Dopo aver acquisito la

documentazione ritenuta necessaria, tra cui i rapporti del 13 dicembre 2018 e

del 9 aprile 2019 del medico SMR, dr.ssa med. __________, specialista FMH in

medicina interna generale, con decisione del 10 aprile 2019 (doc. A),

preavvisata dal progetto del 22 febbraio 2019 (doc. 53 incarto AI), l’UAI ha

respinto la richiesta di prestazioni, poiché il grado d’invalidità è nullo.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo che venga

ordinata una perizia pluridisciplinare finalizzata ad accertare i suoi disturbi

ed il relativo grado d’invalidità e che gli venga riconosciuta una rendita

intera d’invalidità con un grado di almeno il 70% (doc. I). Il ricorrente, che

con atto separato chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. III), contesta la conclusione

dell’UAI secondo cui, in attività adatte, sarebbe completamente abile al lavoro

fino al 9 giugno 2017 ed abile al 70% dal 10 giugno 2017 ed allega il referto

della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna, del 15 marzo

2019 e del dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, del

21 maggio 2019. Egli annuncia inoltre che si sottoporrà ad un’ulteriore visita

specialistica presso il dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna e malattie reumatiche.

1.4. Con risposta del 6 giugno

2019, cui ha allegato, oltre all’incarto completo, una presa di posizione del 5

giugno 2019 (doc. VI/2) del medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.5. Dopo aver chiesto (doc.

VIII), ed ottenuto (doc. IX), una proroga, il ricorrente il 26 luglio 2019 ha

prodotto una replica, cui ha allegato un referto del 26 giugno 2019 del dr.

med. __________ (doc. G) ed un referto del 19 luglio 2019 della dr.ssa med. __________

(doc. H).

1.6. Con osservazioni del 7 agosto

2019 (doc. XII), cui ha allegato la presa di posizione del 5 agosto 2019 del

medico SMR, dr.ssa med. __________ (doc. XII/1), l’amministrazione ha ribadito

la richiesta di respingere il ricorso.

1.7. Il 22 agosto 2019

l’insorgente ha confermato le domande ricorsuali (doc. XIV).

1.8. Il 29 agosto 2019

l’assicurato ha prodotto un referto della dr.ssa med. __________, specialista

in radiologia e senologia, del 27 agosto 2019 (doc. XVI).

1.9. Chiamato ad esprimersi in

merito, il 4 settembre 2019 l’UAI ha chiesto la conferma della decisione

impugnata (doc. XVIII), allegando un’annotazione del 4 settembre 2019 della

dr.ssa med. __________ (doc. XVIII/1).

1.10. L’11 settembre 2019 l’insorgente

ha prodotto un’attestazione del 10 settembre 2019 della dr.ssa med. __________

(doc. XX). L’amministrazione ha preso posizione il 18 settembre 2019 (doc.

XXII).

in

diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. In

concreto, in seguito alla domanda di prestazioni inoltrata dal ricorrente in

data 25 aprile 2017 (doc. 4 incarto AI), l’UAI ha acquisito la documentazione

medica ritenuta necessaria e segnatamente quella dei curanti, dr. med. __________,

FMH medicina interna generale, dr.ssa med. __________, __________ dell’Ospedale

__________ di __________ e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

In

uno scritto del 31 luglio 2014 al dr. med. __________, i dr. med. __________ e __________,

attivi presso il __________ dell’Ospedale __________ di __________, posta la

diagnosi di artralgia polidistrettuale, hanno accertato una completa inabilità

lavorativa del ricorrente fino al 30 settembre 2014 (pag. 127-128 incarto AI).

La

dr.ssa med. __________, in un referto del 4 novembre 2016, indirizzato

all’Ufficio del sostegno sociale, posta la diagnosi di sindrome

lombospondilogena cronica e gonartrosi retropatellare a sinistra, alla

richiesta di descrivere dettagliatamente l’ambito nel quale l’interessato è

eventualmente abile al lavoro, ha affermato: “un lavoro leggero dove il

paziente ha la possibilità di cambiare posizione mantenendo una buona ergonomia

della schiena evitando i movimenti ripetitivi in rotazione oppure in inclinazione

e reclinazione del tronco; non portare peso più di 5 kg lontano dal corpo;

evitare di salire e scendere le scale per motivo del ginocchio e delle

trasferte in piedi per le distanze lunghe” (doc. 2, pag. 3 incarto AI).

Il

1° dicembre 2016 la specialista, preso atto di una RM lombare del 13 e 14

settembre 2016, e posta anche la diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica

con attuale esacerbazione algica invalidante 09.2016 (pag. 116), ha rilevato

che il ricorrente le ha riferito un lento e progressivo peggioramento della

sintomatologia non soltanto a livello della colonna lombare ma anche a livello

del ginocchio ed ha aggiunto che con la deflessione del tono dell’umore del

paziente, assieme ai dolori cronici, “ho spiegato al paziente che probabilmente

una parte di questi dolori sono anche di natura centrale ed abbiamo così

concordato di valutare assieme allo psichiatra curante che ci legge in copia

riguardo l’impostazione di una terapia anti-depressiva con un effetto

modulatore della soglia dei dolori, conoscendo la reticenza del paziente ad

assumere farmaci sintetici” (pag. 117 incarto AI).

In

data 18 ottobre 2018 la specialista ha inoltre affermato, dopo aver visitato il

ricorrente il medesimo giorno, che dall’ultimo controllo effettuato in luglio,

dopo l’assunzione del farmaco __________, i dolori a livello del ginocchio ed

anche a livello della colonna lombare “sono accettabili e sopportabili.

Continua ad eseguire la sua ginnastica imparata dalla fisioterapista” (pag.

256 incarto AI).

Il

9 giugno 2017 il dr. med. __________, interpellato dall’UAI, ha affermato che “dal

punto di vista psichiatrico non abbiamo mai certificato inabilità lavorative,

ma la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente con aspetti somatoformi,

(trattato da gennaio di quest’anno farmacologicamente dapprima con duloxetina e

ora con amitriptilina) unitamente al lungo periodo di inattività ci inducono a

ritenere il paziente inabile al lavoro nella misura del 30%” (pag. 64

incarto AI; cfr. anche scritto del 23 dicembre 2016 [pag. 114-115 incarto AI]).

Nelle

more amministrative l’insorgente ha trasmesso all’UAI un referto del 30 ottobre

2018 della dr.ssa med. __________, psicologa specialista in neuropsicologia e

del dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________,

relativo ad una valutazione neuropsicologica per “sospetto di una dislessia”

(pag. 240 e seguenti incarto AI).

Gli

specialisti, dopo aver evidenziato la difficoltà nel poter procedere ad un

esame della dislessia in un assicurato di lingua madre spagnola, hanno concluso

rilevando la presenza di deficit della memoria a breve termine uditivo-verbale,

rallentamento esecutivo in prove complesse di programmazione e pianificazione

ed hanno riscontrato sporadici errori nei fatti aritmetici e nel calcolo

scritto per moltiplicazioni con fattori a più cifre.

Il

calcolo mentale è invece nella norma così come le restanti prove per

l’attenzione, la memoria a lungo termine verbale e visiva e il ragionamento

logico-deduttivo.

Assenti

evidenti disordini visivi.

Gli

specialisti hanno evidenziato che sebbene non sia possibile in un paziente non

di lingua madre italiana verificare la presenza di dislessia in età adulta, è

possibile osservare che le difficoltà cognitive oggettivate nel corso della

valutazione ambulatoriale del 17 ottobre 2018 appaiono in linea con i disturbi

che di norma si associano alla dislessia (deficit di memoria a breve termine,

deficit esecutivo). Per una corretta diagnosi occorrerebbe far capo alla

valutazione specifica che l’interessato ha eseguito anni addietro nella propria

lingua madre.

L’UAI

ha poi acquisito un referto dell’8 novembre 2018 del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, il quale ha rilevato che da giugno 2017, data

dell’ultimo aggiornamento, ha rivisto il ricorrente 7 volte. Lo specialista

evidenzia che ad inizio anno il ricorrente è rientrato in buona forma da un

viaggio in __________ e da marzo 2018 si è presentato con una recrudescenza dei

dolori (cefalea) per i quali ha provato a cambiare il farmaco antidepressivo.

L’aumento della fame e la paura di una presa ponderale hanno fatto propendere

per un ritorno al precedente medicamento. “Lo abbiamo incontrato in seguito

sempre piuttosto ben compensato da un punto di vista dell’umore e con una parte

dei dolori (soprattutto quelli al rachide) ben coperti dalla cura con

amitriptilina che assume oramai da diverso tempo. In luglio 2018 è tornata

d’attualità la pratica AI per la quale ha richiesto una valutazione di una

dislessia che anamnesticamente avrebbe sin dalla sua più giovane età. Per

questo l’ho segnalato quel mese alla neuropsicologia del __________ dell’__________.

Una logopedista mi ha poi contattato spiegandomi le difficoltà di verificare

questo stato alla sua età e in una lingua che non è la sua lingua madre (il

paziente è cresciuto in __________ e è di lingua madre spagnola). Ho rivisto

poi il paziente solo in ottobre 2018, dove mi ha raccontato di aver cercato

queste verifiche in merito alla dislessia, sia presso il centro __________ di __________,

che presso lo studio del Dr. __________ (che mi aveva informato del suo

passaggio). In ultima analisi ha infine fatto gli accertamenti presso il __________

(cf allegati). Non è stato in grado di fornirmi spiegazioni esaurienti in

merito a queste molteplici richieste (…). Alla visita di ottobre appariva

similmente alle altre volte discretamente ben compensato, anche se appariva

piuttosto recriminatorio. In questo tempo non ho certificato inabilità

lavorative e la mia valutazione in merito alle sue capacità di guadagno rimane

quella a voi espressa nella mia lettera precedente” (pag. 248-249 incarto

AI), e meglio con il già citato referto del 9 giugno 2017 dove lo specialista

aveva affermato che “dal punto di vista psichiatrico non abbiamo mai

certificato inabilità lavorative, ma la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente con aspetti somatoformi, (trattato da gennaio di quest’anno

farmacologicamente dapprima con duloxetina e ora con amitriptilina) unitamente

al lungo periodo di inattività ci inducono a ritenere il paziente inabile al

lavoro nella misura del 30%” (pag. 64 incarto AI).

Vi

è poi un certificato del 18 ottobre 2018 della dr.ssa med. __________, che in

seguito alla visita di medesima data, posta la diagnosi di sindrome

lombospondilogena cronica, sindrome dei dolori cronici, gonartrosi

retropatellare a sinistra, sindrome depressiva, ha affermato che dall’ultimo

controllo effettuato nel mese di luglio il ricorrente le ha riferito che in

seguito all’assunzione di un medicamento i dolori a livello del ginocchio ed

anche a livello della colonna lombare sono accettabili e sopportabili (pag. 256

incarto AI).

Sulla

base della documentazione prodotta, il medico SMR, dr.ssa med. __________, FMH

medicina generale, in data 13 dicembre 2018 ha allestito un rapporto, con il

quale, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

sindrome spondilogena cronica: esacerbazione 09/2016, 14.04.2016

termocoagulazione rami articolari mediali L2-3, L4-5 a sinistra presso __________,

disfunzione segmentale del passaggio toracolombare lombosacrale, sindrome

faccettaria L4 e S1, tendomiogelosi del quadratus lumborum e gluteus medius

all’origine ed inserzione, minima listesi L1-L2, Merlin grado I, osteocondrosi

con voluminosa apposizione osteofitica con fenomeno di vacuo, test positivo con

Bivacaina dei rami articolari mediali L2-L3, L4-L5; gonatrosi retropatellare a

sinistra dal 2013: 04.11.2016 infiltrazione delle ginocchia bilaterale con

acido ialuronico e Bupivacaina, 07.05.2014 RM: lesioni della cartilagine focale

grado IV del condilo femorale mediale, marcata artrosi retropatellare,

27.03.2014 RX. Artrosi femoropatellare, non segni per condocalcinosi e di

sindrome depressiva ricorrente con aspetti somatoformi trattato dal 01/2017

inizialmente con Duloxetina, dopo con amitriptilina, ha accertato un’incapacità

lavorativa totale nella precedente attività (sulla base del certificato del 31

luglio 2014 dei dr. med. __________ e __________ del __________ dell’Ospedale __________

di __________ [pag. 127-128 incarto AI] ed una capacità di lavoro totale in

attività adeguate fino al 9 giugno 2017 e del 70% dal 10 giugno 2017 (pag.

262-263 incarto AI), sulla base di quanto affermato dal dr med. __________ il 9

giugno 2017(pag. 64 incarto AI).

La

dr.ssa med. __________, anche sulla base di quanto stabilito dalla dr.ssa med. __________

il 4 novembre 2016 (doc. 2, pag. 3 incarto AI) e dal dr. med. __________ nei

suoi referti, ha posto quali limitazioni un carico massimo di 5 kg,

l’alternanza cella postura al bisogno, ed ha precisato che l’insorgente deve

eseguire un lavoro leggero mantenendo una buona ergonomia della schiena,

evitando movimenti ripetitivi in rotazione o in inclinazione o reclinazione del

tronco, non deve fare la scale in modo ripetitivo, non deve camminare su

terreno accidentato, non deve camminare per lunghe distanze, non deve

accovacciarsi od inginocchiarsi ed ha affermato che lo psichiatra auspica una

ripresa graduale e progressiva.

In

sede di osservazioni al progetto di decisione il ricorrente ha prodotto un

certificato della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna,

la quale ha affermato che “a causa della patologia reumatologica che determina

dolore cronico multi distrettuale con severe limitazione funzionale e scarsa

risposta ai plurimi trattamenti effettuati, il paziente è a mio parere inabile

al lavoro al 100% non soltanto per l’attività professionale precedentemente

svolta di giardiniere tuttofare, ma anche per attività sedentarie e ripetitive

che richiederebbero postura e movimenti non esigibili dal paziente.

Considerando il grave quadro algico, la scolarità e i deficit della memoria a

breve termine uditivo-verbale, nonché il rallentamento esecutivo in prove di

programmazione e pianificazione riscontrate nella valutazione neuropsicologica

effettuata il 17.10.2018, non ritengo vi siano concretamente attività

considerabili confacenti allo stato di salute attuale del malato. Il paziente

ha presentato negli ultimi mesi un ulteriore aggravamento del quadro clinico

per il quale effettuerà una valutazione reumatologica di secondo parere presso

la consultazione del dr. __________, FMH reumatologia. Ritengo utile che il

paziente venga sottoposto a perizia in ambito reumatologico anche da parte

dell’ufficio AI” (pag. 276 incarto AI).

Il

9 aprile 2019 il medico SMR, dr.ssa med. __________, preso atto della

valutazione della dr.ssa med. __________, ha rilevato che i limiti funzionali

elencati tengono conto del quadro algico documentato. “La valutazione

neuropsicologica non dimostra dei deficit significativi sennò al test della

dislessia”, la quale tuttavia andrebbe valutata nella lingua madre e non

nella lingua appresa. Non dimostra dei deficit significativi che si traducono

in limiti funzionali. Il medico SMR ha preso atto della visita prevista presso

il dr. med. __________ ed ha concluso affermando che non vi sono informazioni

mediche nuove che oggettivano un peggioramento dello stato clinico per cui la

valutazione del 13 dicembre 2019 rimane invariata (pag. 286 incarto AI).

In

sede di ricorso, oltre al referto del 15 marzo 2019 della dr.ssa med. __________

(doc. C), il ricorrente ha prodotto una relazione medica di 4 pagine del dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. D), che ha visitato

l’insorgente il 17 maggio 2019.

Lo

specialista rileva di aver visto il ricorrente a fine settembre 2018 quando

aveva contattato lo studio per una valutazione della problematica dislessica.

Era stato comunicato al ricorrente che lo studio non si occupava di fare

valutazioni in tale ambito e ne aveva discusso con il dr. med. __________. In

quell’occasione ha posto la diagnosi di sindrome depressiva. Rammentati l’esito

della valutazione neuropsicologica e la circostanza che il dr. med. __________

“escludeva la possibilità di un’inabilità lavorativa per motivi

psichiatrici, se non nella funzione di un 30% al massimo”, il dr. med. __________

ha descritto l’esito del sistema ADMP e del MINI ICF-APP somministrati al

ricorrente, ed ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di entità

media grave, descrivendo nel seguito le caratteristiche di tale patologia. Lo

specialista ha concluso affermando che “questo disturbo dell’umore significativo,

di concerto con un disturbo di ansia, con un disturbo da dolore somatoforme,

nonché con una dislessia e con i disturbi significativi dal punto di vista

reumatologico, riducono la capacità lavorativa del signor __________ nella

percentuale almeno del 70%”.

In

data 5 giugno 2019 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

“1. Dr.ssa __________, 15.03.2019: si tratta di un

documento già sottoposto al SMR in sede di osservazioni al progetto del

22.02.2019 e già ampiamente analizzato dalla Dr.ssa __________ il 09.04.2019.

2. Rapporto dello psichiatra Dr. __________ del

21.05.2019: si tratta di un documento di 4 pagine, di cui l’ultimo capoverso di

pag. 3 e la pag. 4 sono occupati dalla definizione di depressione ricorrente

secondo ICD 10 e privi di contenuti oggettivi riguardo l’assicurato. Il

rapporto concerne lo status osservato dal Dr. __________ il 17 maggio u.s. La

consultazione precedente risale, infatti, a fine settembre 2018 e riguardava

l’invio ad una valutazione neuropsicologica per dislessia, condizione con cui

l’assicurato convive verosimilmente dall’infanzia o dall’adolescenza e che non

ha mai influenzato la sua capacità lavorativa in genere.

Lo Status descritto dal Dr. __________ il 17 maggio,

inclusa la valutazione secondo Mini-ICF, lascia intuire a quella data un

peggioramento dello stato psichico dell’assicurato in precedenza non noto né

oggettivabile altrimenti dal SMR.

In precedenza, infatti, alla redazione del rapporto

SMR finale del 13.12.2018 su cui si basa il progetto di decisione del

22.12.2019, la documentazione medica all’incarto, in particolare i rapporti

dell’allora psichiatra curante Dr. __________, era puntuale, completa ed

esaustiva e permetteva, senza necessità di ulteriore istruttoria, di confermare

una capacità lavorativa 70% in attività adeguata.” (doc. VI/2)

Il

26 luglio 2019 il ricorrente ha prodotto un referto del 26 giugno 2019 del dr.

med. __________, specialista FMH medicina interna, malattie reumatiche, il

quale, posta la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme, gonartrosi

femoro-patellare, sindrome lombo-spondilogena cronica, sindrome depressiva e

dislessia anamnestica, ha affermato che “per quanto concerne i dolori egli

mi riferisce soprattutto di risentirli alle ginocchia e da circa 6-7 anni

apparizione sempre più di dolori alla schiena per i quali era stato inviato

all’Ospedale __________ ed ora è in trattamento presso la Dr.ssa __________ che

in una lettera del 24.07.18 diagnostica una sindrome lombo-spondilogena cronica

con attuale esacerbazione algica invalidante, dal 09/2016, disfunzioni

segmentarie al passaggio toraco-lombare e lombo-sacrale sino alla faccetta

L4/S1, tendomiogelosi del quadratus lomborum e gluteus medius origine ed

inserzione Rx della colonna lombare del 24.03.15 con minima listesi L1/L2,

Merlin grado I, osteocondrosi a tale livello con voluminosa apposizione

osteofitica con fenomeno di vacuo, sospetta cronicizzazione/centralizzazione

dei dolori, stato dopo test infiltrazioni rami articolari mediali L2/L3, L4/L5

sx con Bubivacaina, stato da termocoagulazione rami articolari mediali L2/L3,

L4/L5 a sx il 14.04.16, sindrome dei dolori cronici su diagnosi 1 e 3, sindrome

depressiva reattiva, dolori diffusi con disturbi neurovegetativi, gonartrosi

retropatellare a sx con infiltrazione di acido ialuronico, RM del ginocchio

sinistro del 7.5.14 con lesione della cartilagine focale grado IV. Fa notare

che come avesse visto il paziente 2 anni prima e come si sia sottoposto a

infiltrazioni senza beneficio, parla di dolori che persistono e ha voluto

discutere con il Signor RI 1 l’eventuale introduzione anche di Lyrica, mai

assunto. Il paziente è stato anche valutato nel 06/17 dal Dr. __________ e Dr. __________,

con diagnosi di disequilibrio muscolare arti inferiori bilaterale, maggiore a

sx su gonartrosi femoro-rotulea sintomatica, ritengo di prescrivere soprattutto

della fisioterapia. Il Signor RI 1 riferisce di averla eseguita senza alcun

beneficio e di come l’infiltrazione alla schiena abbia unicamente dato un

effetto di addormentamento del gluteo sx; riferisce come il dolore alle

ginocchia appaia soprattutto se deve camminare o se fa le scale, mentre quelli

alla schiena sono quasi sempre presenti. La cosa che più sorprende è che il

paziente non assume alcun medicamento, né antidepressivi né per i dolori”

ed ha evidenziato che ”il paziente soffre in primis di una sindrome da

dolore cronico, sulla base di una sindrome depressiva che è la maggiore causa

dei dolori. Di fianco a questo, che una artrosi femoro-rotulea che si fa

sentire, soprattutto come dice il signor RI 1, quando sale e scende le scale o

se sta a lungo in piedi. A livello della schiena i dolori sono in buona parte

causati dai dolori della sindrome somatoforme, visti anche gli scarsi risultati

delle infiltrazioni e delle manipolazioni. Le alterazioni degenerative sono di

grado medio.”

Il

dr. med. __________ ha poi affermato che “il problema sta nella terapia dove

il paziente praticamente rifiuta tutto, gli ho parlato e non vuole prendere

medicamenti per mille ragioni, tanto meno antidepressivi, che gli servirebbero

sicuramente, così come antiinfiammatori. Una seria fisioterapia con rinforzo

dice di non essere in grado di farla a causa dei dolori. Naturalmente non

entrano in questo caso in discussione interventi operatori, che cercherei anche

di evitare, perché probabilmente condannati al fallimento. È chiaro che con

tale atteggiamento non ci si può aspettare grandi miglioramenti (…) Il secondo

problema è quello riguardante l’AI (…) Da una parte il Signor RI 1 mi parla di

una rendita rifiutata con però una perizia, se ho ben capito, psichiatrica. Dal

punto di vista reumatologico il paziente sarebbe abile in un’attività leggera,

Fatti

i cui limiti andrebbero fissati o dal reumatologo che lo cura o in una perizia

reumatologica. A quel punto, quando ne parlavo con il Signor RI 1, mi faceva

subito notare come fosse fortemente dislessico e di non essere quindi in grado

di fare contabilità e scrivere, praticamente analfabeta, questo contrasta però

di nuovo con l’anamnesi dove egli mi dice di aver frequentato l’Università in __________.

Anche da questo punto di vista è pertanto impossibile fare proposte; in merito

alla dislessia bisogna avere in mano un rapporto neurologico, visto che non è

una diagnosi reumatologica, per riuscire finalmente a capire cosa si possa

veramente proporre. Bisogna essere in chiaro che anche il paziente stesso deve

comunque essere disposto a compromessi in quanto una delle domande delle

perizie è sempre se il paziente sta facendo tutto quanto è possibile per

migliorare il suo stato di salute e al momento purtroppo la risposta è no.

Personalmente fino a quando non vedo questa disposizione del paziente a

lasciarsi curare non so quanto io possa offrire, mi dispiace non poterlo

aiutare oltre, ma penso sia veramente molto più importante la parte psichiatrica

ed eventuale chiarimenti del problema inerente la dislessia per quello che

riguarda la problematica dell’AI” (doc. G).

Egli

ha inoltre prodotto un certificato della dr.ssa med. __________ del 19 luglio

2019 che ha riportato il colloquio avuto con l’insorgente l’11 luglio 2019 dopo

la visita dal dr. med. __________. La specialista afferma che “il paziente

ha dimostrato nel corso degli anni una buona collaborazione essendosi

sottoposto a tutti i controlli medici prescritti, a plurime infiltrazioni a

livello della colonna lombare e delle ginocchia che tuttavia non avevano

determinato benefici ma plurimi effetti collaterali. Ha effettuato fisioterapia

negli anni passati, si è sottoposto a psicoterapia a lungo e accettato il

trattamento antidepressivo con amitriptilina (prescritto dal dr. __________,

psichiatra) che, dopo un periodo transitorio benefico, era risultato purtroppo

inefficace e mal tollerato e pertanto sospeso nel 11.2018. Nel 2018 aveva

assunto Pregabaline a bassa dose per un breve periodo, sospeso per inefficacia.

Nel corso degli ultimi 6-9 mesi il Sig. RI 1 aveva proseguito gli esercizi di

rinforzo muscolare e di postura in autonomia, sentendosi frustrato per i pochi

benefici ottenuti con i farmaci e la fisioterapia; egli ha ripreso recentemente

una psicoterapia regolare presso lo studio del Dr. __________, psichiatra. Il

paziente riconosce l’importanza di intraprendere un percorso riabilitativo

regolare con back therapy non solo in autonomia ma sotto la guida di un

fisioterapista, programma già iniziato con attuale soddisfazione. Egli ha anche

accettato di provare nuovamente il trattamento con Pregabalina che aveva

assunto nel 2018 ma a dosaggi molto bassi senza beneficio. Rivaluteremo nelle

prossime settimane l’efficacia di tale trattamento. In merito alle osservazioni

sollevate dal reumatologo circa la scolarità e il conseguimento del diploma

universitario, il paziente ha desiderato comunicarmi che ha potuto portare a

termine gli studi, sebbene con alcune difficoltà, in quanto la maggior parte

degli esami erano pratici/sportivi e i test teorici avvenivano in modalità

orale” (doc. H).

Il

5 agosto 2019 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha affermato che i due

referti non portano nuovi elementi e/o nuovi limiti funzionali, che non è necessario

indagare lo stato di salute mediante una perizia pluridisciplinare perché è già

stato adeguatamente indagato sino ad aprile 2019 (doc. XII/1).

Il

29 agosto 2019 l’insorgente ha prodotto un referto del 27 agosto 2019 della

dr.ssa med. __________, specialista in radiologia e senologia, che ha

effettuato un’ecografia alla spalla destra/infiltrazione articolare da cui è

emerso: “artrosi acromion-claveare che condiziona nelle manovre dinamiche un

conflitto con secondaria borsite sub acromiale e lesione del tendine

sovraspinato, pre-inserzionale sul versante bursale di circa 10 mm. Tendinosico

il CLB omerale, in giusta sede. Non segni di sinovite intra articolare. Si

consiglia, a completamento diagnostico, esame artro-Rm ed eventuale

infiltrazione” (doc. I).

Chiamata

ad esprimersi in merito la dr.ssa med. __________ ha affermato che si tratta di

un nuovo problema medico e che anche in data 26.06.2019, visita dal dr. med. __________

(recte: dr. med. __________), questo problema non era noto. La dr.ssa ha

aggiunto che in caso di nuova domanda il referto verrebbe preso in

considerazione (doc. XVIII/1).

Il

10 settembre 2019 la dr.ssa med. __________ ha affermato che “in riferimento

alle osservazioni presentate dall’Ufficio Assicurazione Invalidità del Canton

Ticino e all’annotazione del SMR del 4.9.2019, certifico che le patologie

fisiche, somatiche e psichiche di cui soffre il paziente sopra menzionato

sussistono a far tempo dalla data della domanda di rendita d’invalidità”

(doc. L).

2.3. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo

2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i

rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti

come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5. In

concreto, le parti concordano nel ritenere che il ricorrente non può più

svolgere la precedente attività di giardiniere/manovale tuttofare, mentre le

opinioni divergono circa la sua capacità lavorativa in attività leggera e

confacente al suo stato di salute.

Da

una parte l’UAI sostiene, fondandosi sulle valutazioni dei medici SMR, dr. med.

__________ e __________, che l’insorgente, tenuto conto delle limitazioni

funzionali descritte nel rapporto del 13 dicembre 2018 (doc. 48 incarto AI), è

stato capace al lavoro al 100% fino al 9 giugno 2017 ed è capace al lavoro al

70% dal 10 giugno 2017 e che solo dopo l’emissione della decisione impugnata vi

è stato un peggioramento dello stato di salute accertato il 17 maggio 2019 dal

dr. med. __________ (aspetto psichiatrico, doc. D), rispettivamente il 27

agosto 2019 dalla dr.ssa med. __________ (aspetto reumatologico; doc. I).

Dall’altra

parte il ricorrente afferma che l’UAI non avrebbe sufficientemente approfondito

né l’aspetto somatico, nel frattempo peggiorato, né l’aspetto psichiatrico e

che neppure avrebbe preso in considerazione la dislessia di cui è affetto.

Sarebbe pertanto necessario allestire una perizia pluridisciplinare.

2.6. Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della

documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione del medico SMR, dr.ssa med. __________ che ritiene l’insorgente

completamente inabile al lavoro nell’attività precedentemente svolta di

manovale/giardiniere tuttofare ed abile al lavoro in maniera completa in

attività adatte al suo stato di salute fino al 9 giugno 2017 ed al 70% dal 10

giugno 2017.

Il

medico SMR, ha infatti attentamente valutato l’intera documentazione medica

acquisita dall’UAI e prodotta dal ricorrente ed ha potuto stabilire, sulla base

segnatamente dei referti dei curanti, dr.ssa med. __________, __________

dell’Ospedale __________ di __________ e dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, la capacità di lavoro dell’interessato, in un’attività leggera e

Considerandi

confacente al suo stato di salute, come descritta nel rapporto finale del 13

dicembre 2018 (doc. 48 incarto AI).

A questo proposito va

rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR)

valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della

loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale

dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei.

Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono

eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i

risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici

regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I

servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,

apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di

sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti

non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la

situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo

per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa

altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza

9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza

9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20

dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Nel

caso di specie le conclusioni del medico SMR trovano conforto nella

documentazione agli atti.

Per

quanto concerne la possibilità di svolgere un’attività confacente al suo stato

di salute e le limitazioni che una tale attività impone a livello somatico/reumatologico

la dr.ssa med. __________ si è appoggiata alle considerazioni della dr.ssa med.

__________ che il 4 novembre 2016, chiamata __________ a descrivere l’ambito nel

quale il ricorrente è eventualmente abile al lavoro, ha affermato: “un

lavoro leggero dove il paziente ha la possibilità di cambiare posizione

mantenendo una buona ergonomia della schiena evitando i movimenti ripetitivi in

rotazione oppure in inclinazione e reclinazione del tronco; non portare peso

più di 5 kg lontano dal corpo; evitare di salire e scendere le scale per motivo

del ginocchio e delle trasferte in piedi per le distanze lunghe” (doc. 3,

pag. 3 incarto AI).

È

vero che successivamente, il 1° dicembre 2016, la medesima curante, in seguito

ad una RM lombare del 13-14 settembre 2016 (pag. 118 incarto AI), ha accertato

una esacerbazione algica invalidante da tale data (cfr. diagnosi pag. 116),

evidenziando come “dall’ultimo controllo del mese di maggio” il

ricorrente “mi ha riferito un lento e progressivo peggioramento della

sintomatologia dolorosa non soltanto a livello della colonna lombare ma anche a

livello del ginocchio nonostante tutte le misure intraprese sia farmacologiche

che non. Nonostante la termocoagulazione dei rami articolare eseguita nel mese

di aprile i dolori sono persistente e anche peggiorati”. Tuttavia la stessa

dr.ssa med. __________ ha rilevato che “con la deflessione del tono

dell’umore del paziente, assieme ai dolori cronici, ho spiegato al paziente che

probabilmente una parte di questi dolori sono anche di natura centrale

ed

abbiamo così concordato di valutare assieme allo psichiatra curante che ci

legge in copia riguardo l’impostazione di una terapia anti-depressiva con un

effetto modulatore della soglia dei dolori, conoscendo la reticenza del

paziente ad assumere farmaci sintetici” (pag. 117 incarto AI).

Effettivamente

lo psichiatra curante, dr. med. __________, come emerge da un suo scritto

all’UAI del 9 giugno 2017, da gennaio 2017 ha somministrato al ricorrente un

trattamento farmacologico dapprima con duloxetina ed in seguito con

amitriptilina (pag. 64 incarto AI) ed ha affermato di aver “sentito la

dr.ssa med. __________, reumatologa curante, per chiarire quale fosse la

compromissione fisica e per quanto concerne un’attività lucrativa e ci è

stato spiegato che non vi è secondo la sua valutazione una condizione tale per

cui confermare l’incapacità lavorativa, ma unicamente la necessità di valutare

la scelta di un’attività adeguata alle sue capacità. Secondo il paziente

invece la collega avrebbe certificato lunghi periodi di inabilità lavorativa

nell’arco degli ultimi tre anni. Per quanto noi sappiamo vi sono dei seri

problemi articolari ad un ginocchio e dolori cronici al rachide. Egli deambula

con l’ausilio di un bastone (…)” (sottolineatura del redattore).

La

cura, come emerge dal referto dell’8 novembre 2018 del medesimo curante, per

quanto concerne i dolori, ha avuto un effetto positivo: “a inizio anno è

rientrato in buona forma da un viaggio in __________. Da marzo 2018 si è

presentato con una recrudescenza dei dolori (cefalea) (…). Lo abbiamo

incontrato in seguito sempre piuttosto ben compensato da un punto di vista

dell’umore e con una parte dei dolori (soprattutto quelli al rachide) ben

coperti dalla cura con amitriptilina che assume oramai da diverso tempo (…)”

(pag. 248 incarto AI).

Anche

la dr.ssa med. __________, il 18 ottobre 2018, oltre a non più porre la

diagnosi di “attuale esacerbazione algica invalidante dal 09/2016” ha

rilevato che “dall’ultimo controllo effettuato nel mese di luglio 2018”

il ricorrente le ha riferito che con l’assunzione del medicamento Harpagomed “i

dolori a livello del ginocchio ed anche a livello della colonna lombare sono accettabili

e sopportabili” (pag. 256 incarto AI).

Da

parte sua il dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie reumatiche,

richiesto dal medesimo ricorrente di allestire un referto medico, non ha

apportato elementi a sostegno della tesi ricorsuale. Lo specialista, il 26

giugno 2019, poste le note diagnosi e riassunti alcuni atti, dopo aver descritto

i reperti oggettivi, ha indicato che è difficile valutare la capacità

lavorativa “che starebbe al reumatologo curante valutare” (doc. G). aggiungendo

che dal punto di vista reumatologico “il paziente sarebbe abile in

un’attività leggera i cui limiti andrebbero fissati o dal reumatologo che lo

cura o in una perizia reumatologica”. Come visto, la reumatologa curante, dr.ssa

med. __________, ha sia valutato la capacità lavorativa, sia posto i limiti

funzionali.

Lo

specialista ha poi sottolineato che “il problema sta nella terapia dove il

paziente praticamente rifiuta tutto, gli ho parlato e non vuole prendere

medicamenti per mille ragioni, tanto meno antidepressivi, che gli servirebbero

sicuramente, così come antiinfiammatori (…)” ed ha evidenziato più volte la

scarsa collaborazione terapeutica dell’interessato (doc. G).

Quanto

ai referti del 15 marzo 2019 (doc. C) e del 19 luglio 2019 (doc. H) della

dr.ssa med. __________, specialista FMH medicina interna generale, essi si

esauriscono in una descrizione dello stato di salute del ricorrente ma non

apportano elementi medici oggettivi atti a sovvertire le valutazioni degli

specialisti in reumatologia. Nel primo certificato la curante si limita a

sostenere che l’insorgente è inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività

senza tuttavia allegare reperti oggettivi che possano mettere in dubbio le

conclusioni dei reumatologi. Nell’attestato del 19 luglio 2019 la dr.ssa med. __________

sostiene che l’interessato si è sempre sottoposto a tutte le terapie

prescritte, senza ottenere i benefici sperati. Anche in questo caso, tuttavia

non apporta elementi oggettivi che possano inficiare quanto accertato dalla

dr.ssa med. __________, dal dr. med. __________ e dal medico SMR, dr. med. __________.

Va poi qui rammentato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Infine,

per quanto concerne l’esito dell’ecografia alla spalla destra/infiltrazione

articolare del 27 agosto 2019, eseguita dalla dr.ssa med. __________ (doc. I),

ossia l’artrosi acromion-claveare, borsite sub-acromiale secondaria, lesione

del tendine sovraspinato preinserzionale sul versante bursale di circa 10mm,

come rileva il medico SMR, dr. med. __________ (doc. XVIII/1), si tratta di un

problema medico nuovo, malgrado quanto sembra affermare la dr.ssa med. __________

in data 10 settembre 2019 (cfr. doc. L), che non era stato rilevato in

precedenza (cfr. referto del 18 ottobre 2018 della dr.ssa med. __________ [pag.

255-256 incarto AI]), neppure in occasione della visita del 26 giugno 2019

presso il dr. med. __________ (cfr. diagnosi doc. G) e che pertanto non può

essere oggetto della presente procedura.

Infatti, secondo

costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso

alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la

decisione impugnata (in concreto: 10 aprile 219), ritenuto che fatti

verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal

profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1

consid. 1.2 cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid.

4.2.2).

L’esito

dell’ecografia effettuata dalla dr.ssa med. __________ va esaminato nell’ambito

di una nuova procedura.

Per quanto

concerne la patologia psichiatrica l’esito non è differente.

Il medico SMR, dr.ssa

med. __________, si è infatti fondata sulle valutazioni dello stesso medico

curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale il 9

giugno 2017 ha rilevato di non aver mai certificato inabilità lavorative, ma

che la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente con aspetti somatoformi

unitamente al lungo periodo di inattività “ci inducono a ritenere il

paziente inabile al lavoro nella misura del 30%” (pag. 64 incarto AI). L’8

novembre 2018 il curante, dopo aver comunque rilevato che “lo abbiamo

incontrato in seguito sempre piuttosto ben compensato da un punto di vista

dell’umore e con una parte dei dolori (soprattutto quelli al rachide) ben

coperti dalla cura con amtriptilina” ha concluso che “la mia valutazione

in merito alle sue capacità si guadagno rimane quella a voi espressa nella mia

lettera precedente” (pag. 248-249 incarto AI).

Agli atti non vi è

documentazione medica in ambito psichiatrico che giunge ad una conclusione

diversa.

La valutazione del

21.

maggio 2019 del dr. med. __________ (doc. D), che fa stato di un

peggioramento dello stato di salute psichico, come rilevato dal medico SMR, dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia in data 5 giugno 2019 (doc.

VI/2), malgrado quanto sembra sostenere la dr.ssa med. __________ in data 10

settembre 2019 (doc. L), concerne lo status osservato il 17 maggio 2019. La

consultazione precedente, che risale a fine settembre 2018, riguardava infatti

la richiesta di una valutazione neuropsicologica per dislessia. Anche questo

aspetto non può pertanto essere oggetto della presente procedura (cfr. DTF 129

V 1 consid. 1.2 cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid.

4.2.2).

Quanto alla dislessia,

rammentate le perplessità sollevate dal dr. med. __________ alla luce dell’iter

scolastico dell’assicurato che ha frequentato l’Università (cfr. doc. G) ed

alla richiesta di una perizia neurologica, va rilevato che essa è stata oggetto

di una valutazione neuropsicologica ad opera del dr. med. __________ e della

psicologa __________ del __________ dell’Ospedale __________ di __________,

seppur con tutti i limiti dovuti alla lingua, ed è stata presa in

considerazione dal medico SMR, dr.ssa med. __________ nel rapporto finale del

13.

dicembre 2018, ma inserita nelle diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa (doc. 48 incarto AI, pag. 262 incarto AI).

Come evidenzia

inoltre il dr. med. __________ nell’annotazione del 5 giugno 2019 (doc. VI/2),

la dislessia, condizione con cui l’assicurato convive da tempo, non ha

influenzato la sua capacità lavorativa in genere. Egli infatti ha frequentato

le scuole dell’obbligo e l’università in __________, dove ha poi lavorato come

istruttore di tennis dal 1979 al 1989 e come consulente in comunicazione

sociale ed imprenditore dal 1990 al 2001 (cfr. curriculum vitae, doc. 1, pag. 1

incarto AI). Dal 2002 al 2003 ha lavorato nella gastronomia in Svizzera e dal

2004.

al 2007 come gerente del bar __________; in seguito ha fatto il tuttofare

(cfr. doc. 1, pag. 1 incarto AI).

Dal referto del 30

ottobre 2018 della psicologa __________ e del dr. med. __________, figura

inoltre che “ha avuto una ditta di software ed ha gestito, insieme ad altri

soci, una società di vendita e assistenza di strumenti diagnostici medici, la

cui quota ha ceduto quando ha deciso di trasferirsi in Ticino con la famiglia”

(pag. 240-241 incarto AI).

Malgrado le

difficoltà incontrate nel suo percorso scolastico e professionale, grazie agli

accorgimenti messi in atto per svolgere gli esami e per esercitare le numerose

attività svolte nel corso della sua vita, l’interessato non è stato penalizzato

nella sua capacità lavorativa e di guadagno.

Alla luce di tutto

quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dal

rapporto finale del 13 dicembre 2018 del medico SMR, dr.ssa med. __________, secondo

cui l’insorgente, completamente inabile al lavoro nella sua precedente

attività, è abile al 100% in attività adeguate fino al 9 giugno 2017 ed abile

al 70% dal 10 giugno 2017, con i limiti funzionali ivi esposti (doc. 48 incarto

AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, senza che

si riveli necessario procedere ad ulteriori approfondimenti peritali come

richiesto, invece, dal ricorrente.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l’assicurato, inabile al lavoro

nella sua attività, è completamente abile in attività adatte e rispettose delle

sue limitazioni funzionali fino al 9 giugno 2017 ed al 70% dal 10 giugno 2017.

La

relazione del 21 maggio 2019 del dr. med. __________ (doc. D) e l’ecografia

spalla destra/infiltrazione articolare del 27 agosto 2019 della dr.ssa med. __________

(doc. I), vanno trasmesse all’UAI affinché le esamini quali nuova domanda di

prestazioni.

2.7

Infine,

l’insorgente non contesta la circostanza secondo la quale la capacità

lavorativa attestata dal medico SMR, dr.ssa med. __________, non permette

all’insorgente di beneficiare di una rendita in assenza di una perdita di

guadagno.

Egli

non censura la presa in considerazione della media dei redditi iscritti nel suo

conto individuale dal suo arrivo in Svizzera (doc. 33 incarto AI, pag. 216,

doc. VI/1: nel 2003: fr. 6'000; nel 2004: fr. 5'000; nel 2005: fr. 51'365; nel

2006: fr. 52'000; nel 2007; fr. 17'333; nel 2012: fr. 13'360; nel 2013: fr.

14'666; nel 2014: fr. 10'000; nel 2015: fr. 5’333; nel 2016: fr. 5'333), ossia

fr. 18'039 (fr. 29'745 prendendo in considerazione i 5 anni in cui ha

conseguito un reddito maggiore: cfr. pag. 217 incarto AI), né sostiene e

dimostra che tali redditi si scostano in maniera rilevante dalle entrate

effettive (cfr. sentenza 9C_111/2009 del 21 luglio 2009; sentenza 9C_658/2015

del 9 maggio 2016, consid. 5.1.1; cfr. art. 25 OAI).

Egli

non contesta neppure la presa in considerazione, per il reddito da invalido, dei

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica.

Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF

142.

V 178), il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 20% (cfr. decisione impugnata,

pag. 1) per attività leggere e altri fattori di riduzione, giungendo, ad un

reddito da invalido pari a fr. 37'409.90 (66'803.40 ridotto del 30% [incapacità

lavorativa] a fr. 46'762.38 e poi del 20% [riduzione sociale] a fr. 37'409.90).

Poiché

il reddito da invalido supera di gran lunga il reddito da valido, a giusta

ragione l’UAI ha negato il diritto ad una rendita.

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

Gli

atti vanno trasmessi all’UAI affinché tratti i referti del 21 maggio 2019 del

dr. med. __________ (doc. D) e del 27 agosto 2019 della dr.ssa med. __________ (doc.

I) quale nuova domanda.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico del ricorrente.

L’insorgente chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento

delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui

necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano

dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web

della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto

che i certificati medici prodotti non erano manifestamente atti a mettere in

dubbio le valutazioni del medico SMR, dr.ssa med. __________, e considerato non

ha contestato l’aspetto economico, doveva apparire evidente che il rischio di

perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un

successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito

favorevole va giudicato inadempiuto.

Facendo

quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere

l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Gli atti sono trasmessi

all’UAI per i suoi incombenti.

4. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti