32.2019.107
Riconoscimento da parte dell'AI di una rendita intera da giugno a dicembre 2018 ridotta a mezza rendita da gennaio 2019. Ricorso accolto con assegnazione di una rendita intera da giugno 2018
30 agosto 2019Italiano8 min
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Incarto
n.
32.2019.107
rg/sc
Lugano
30 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 18 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 14 aprile 2019, in
relazione alla domanda di prestazioni presentata nel dicembre 2017, esperiti accertamenti
medici (perizia __________ e valutazione SMR) ed economici (valutazione CIP)
l’Ufficio AI – dopo raffronto dei redditi e confermando il preavviso del 31
gennaio 2019 – ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (grado
d’invalidità del 100%) da giugno a dicembre 2018 e ad una mezza rendita (grado
d’invalidità del 50%) da gennaio 2019;
- contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato personalmente. Egli censura la valutazione medica
posta alla base dell’avversato provvedimento producendo nuova refertazione
medica (doc. D-F) e postulando in via principale l’assegnazione di una rendita
intera anche dopo il 1° gennaio 2019, in subordine la retrocessione della causa
all’amministrazione per nuovi accertamenti;
- con la risposta di causa –
sulla scorta del complemento peritale __________ del 17 giugno 2019 e
dell’annotazione SMR del 18 giugno 2019 con cui il dr. __________ ha
evidenziato che:
"
Assicurato peritato in ambito __________
9.2018
Decisione 18.4.2018: grado AI 50%
Ricorso contro decisione del 18.4.2019
Scritto dr. __________ del 22.5.2019 (vedi nota SMR
precedente)
Certificato dr.ssa __________ del 21.5.2019:
-
Ritiene una IL 100% a causa della
persistente diarrea
Rapporto di Sury del 20.5.2019:
-
Conferma IL 100%
Attuale documentazione viene sottoposta al __________
per presa di posizione
Risposta __________ del 17.6.2019:
-
Viene riconosciuto un peggioramento
con attuale IL 100% anche in attività adatta.
In conclusione
- Peggioramento stato di salute
dell’assicurato con attuale IL 100% anche in attività confacente
- Data peggioramento: inizio 2019 (vedi
scritto dr.ssa __________ del 21.5.2019 dove si attesta peggioramento diarrea
“ormai da mesi”.
(doc. VI-2)
– l’amministrazione ha
riconosciuto che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera (grado
d‘invalidità del 100%) anche dal 1° gennaio 2019, precisando che l’importo
della rendita verrà calcolato dalla Cassa __________ mediante decisione formale
separata;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137);
- nel
caso concreto – considerati gli atti medici nell’incarto AI (in specie
la perizia __________ sub doc. AI 105), alla luce della nuova refertazione
medica prodotta col gravame (in particolare il rapporto del Servizio di
gastroenterologia dell’__________, __________ sub doc. E) e del già menzionato
complemento peritale __________ del 17 giugno 2019 (sub VI-1) il quale (dopo
aver interpellato il consulente specialista in gastroenterologia dr. __________
al cui rapporto 17 giugno 2019 versato agli atti va fatto riferimento) conclude
per un peggioramento della situazione invalidante successiva alla perizia
pluridisciplinare del 26 settembre 2018 – vi è effettivamente da
ritenere che l’assicurato presenta una completa incapacità lavorativa in ogni
attività da gennaio 2019 e che ha pertanto diritto, contrariamente a quanto
stabilito nella decisione impugnata, ad una rendita intera anche dopo il 31
dicembre 2018. L’attestato peggioramento risulta essere subentrato prima
dell’emanazione (il 18 aprile 2019) del querelato provvedimento e che è quindi
suscettibile di essere considerato ai fini del presente giudizio (determinanti sono i fatti che si sono realizzati fino alla
fine della procedura amministrativa e quindi sino al momento dell'emanazione
della decisione (Müller, Das Verwaltungsverfahren in der IV, 2010, n. 985, p.
184), la quale segna inoltre il
limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali;
DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; STF 9C_863/2014 del
23 marzo 2015 consid. 3.2.2);
- il ricorso merita pertanto
integrale accoglimento nel senso che all’assicurato va riconosciuto il diritto
ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) a tempo indeterminato a partire
dal 1° giugno 2018;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 18 aprile 2019 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2018 in
avanti.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti