32.2019.108
Attribuzione da parte dell'AI di una rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio per ulteriorie valutazione medica pluridisciplinare. Domanda di AG con gratuito patrocinio priva d'oggetto c
26 agosto 2019Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.108
rg/sc
Lugano
26 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che
- per
decisione 26 aprile 2019 – resa a seguito della sentenza di rinvio dello
scrivente giudice del 9 giugno 2017 – in applicazione del metodo misto l’Ufficio
AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita intera (invalidità
del 100%) dal 1. agosto 2015 al 31 dicembre 2016;
- contro
suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinato dall’avv. RA 1. Contestando
in particolare la valutazione medica posta alla base del querelato
provvedimento e producendo al riguardo nuova refertazione specialistica (doc.
A3-10), l’insorgente postula l’attribuzione di una rendita intera “anche
dopo il settembre (recte: dicembre) 2016”;
-
con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per
ulteriori accertamenti medici e ciò sulla base della presa di posizione del
medico SMR dell’11 giugno 2019 del seguente tenore:
" Operaia addetta __________
Assicurata
con diagnosi di
- Pseudartrosi
tibia prossimale destra
- Lombalgia
di tipo isto con discopatia L4/5 e L5/S1
Ritenuta
IL 100% dal 10.8.2014
Dal
26.9.2016 abile al 50% in attività abituale e IL 0% in attività adatta (base
valutazione dr. __________)
Sentenza
TCA del 9.6.2017 (ricorso accolto)
- IL
50% in attività abituale da 9.2016
- Attività fisicamente leggera,
prevalentemente sedentaria Il 0% da 9.2016
Decisione
del 26.4.2016 (rendita temporanea da 8.2015 e 12.2016)
Ricorso:
Visita
dr. __________ del 7.12.2016 per conto __________
Diagnosi:
artropatia
psoriatica
tendenza
ad una sindrome del dolore generalizzato / fibromialgia
disturbo
ansioso-depressivo in cura specialistica dal 10.2018
-
Assicurata al momento inabile al
100% (IL dal 8.5.2018)
Certificato
dr.ssa __________ 16.4.2019: diagnosi di episodio depressivo di grado medio F
32.1 e disturbo di personalità emotivamente instabile tipo borderline F 60.31
Visita
dr.ssa __________ per conto __________ del 27.1.2019
Diagnosi
di
Episodio
depressivo di gravità almeno media F 32.1
Valutazione:
- L’assicurata presenza un peggioramento stato
di salute con IL in pratica continua da 5.2018 per motivi reumatologici e
psichiatrici
- Sarà indicata una valutazione peritale
pluridisciplinare (reuma, psi e neurologica).” (doc. VII-1)
- con scritto 5 luglio 2019 l’insorgente ha dichiarato di aderire
alla proposta dell’Ufficio AI postulando il riconoscimento di congrue
ripetibili;
- la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato
ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la
lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).
Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137);
- nel caso concreto, considerate le risultanze
mediche agli atti ed in particolare la refertazione medica prodotta con il
gravame (cfr. in specie il rapporto 7 dicembre 2018 dell’internista dr. __________
sub doc. A-3, il rapporto 16 aprile 2019 della psichiatra dr.ssa __________ sub
doc. A-6 e il rapporto 27 gennaio 2019 della psichiatra dr.ssa __________ sub doc.
A-7) – che permette di validamente mettere in discussione le valutazioni poste
alla base del contestato riconoscimento di prestazioni limitatamente al periodo
1. agosto 2015 - 31 dicembre 2016 – appare giustificato procedere ad ulteriore
valutazione medica pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica e
reumatologica) come indicato dal medico SMR nella surriferita sua annotazione
resa pendente lite (cfr. supra);
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF
137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo
scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè vi
erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- nel caso concreto, stante la necessità di completare gli
accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio
degli atti ad essa affinché proceda ad una valutazione come indicato in
risposta di causa, in esito alla quale, effettate anche eventuali nuove
valutazioni economiche e ogni altro atto istruttorio che si rendesse necessario
(in considerazione anche dello statuto di persona occupata a tempo parziale
nell’economia domestica), dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami
dell’art. 57a LAI, una nuova decisione impugnabile ai
sensi degli artt. 56 e segg. LPGA;
- secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv.
1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500
sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinata in causa da un avvocato, l’insorgente
ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv.
1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'800, il che rende priva
di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata
con il gravame.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 26 aprile 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- Le spese di procedura
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente
fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d’oggetto la
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto di ricorso, in
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà
essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha
ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti