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Decisione

32.2019.11

Imprescindibile la messa in atto da parte dell'UAI di una valutazione peritale psichiatrica di decorso prima di potersi esprimere riguardo al diritto alle prestazioni dopo il 30.11.2018. Rinvio atti

9 dicembre 2019Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell.bbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Infine,

una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

2.4. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che

le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata

in DTF 130 V 352).

2.5. L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita

esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante

nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che,

a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988

U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale

giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle

questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una

perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita

sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e

Considerandi

riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002

nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9;

STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014,

consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11

del 9 maggio 2018, consid. 2.8).

2.6

Nella

fattispecie concreta, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha assegnato

all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata al periodo compreso

fra il 1° novembre 2010 e il 30 novembre 2018, ritenendo che dopo tale data

l’interessato, abile al lavoro al 65% nella professione (di reinserimento) di

orologiaio e in altre attività adeguate alle sue condizioni di salute, non

subisca più un’incapacità lavorativa tale da giustificare la continuazione del

diritto ad una rendita (grado AI del 28%).

In

particolare, l’Ufficio AI ha indicato che:

" (…) Valutati

gli atti preliminari raccolti in fase d’istruttoria, e con particolare

riferimento al rapporto peritale 7.4.2015 allestito dal __________, il nostro

Servizio medico regionale (SMR) ha riconosciuto un’inabilità totale in

qualsiasi professione dal 2007, esprimendo nel contempo parere favorevole per

la messa in atto di misure professionali; di conseguenza il dossier è stato

assegnato al servizio per l’integrazione professionale che ha provveduto

all’attuazione degli stessi.

Dal rapporto finale della consulente in integrazione professionale

del 17.8.2018 e complemento del 9.10.2018 si evince che ha terminato la

formazione biennale senza ottenere il certificato di “operatore in orologeria

CFP (regolazione)”; ciò malgrado i vari richiami ed avvisi che l’hanno

sollecitato ad applicarsi e ridurre le assenze. È riscontrato inoltre un minor

rendimento pari al 35% nello svolgimento della professione appresa.” (Doc. A2)

La patrocinatrice

dell’assicurato ha contestato che l’interessato possa essere ritenuto abile al

lavoro al 65% nella professione appresa di orologiaio - peraltro terminata

senza conseguire il relativo certificato a causa del danno alla salute, come

attestato dai suoi curanti - sottolineando come l’amministrazione non abbia

approfondito la questione dal profilo medico, limitandosi a riprendere quanto

affermato nel rapporto di formazione da parte dei responsabili della

formazione, che medici non sono.

2.7

Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA non può, senza che prima vengano disposti gli approfondimenti medici del

caso, approvare l’operato dell’Ufficio AI, non potendo essere, infatti,

escluso, con la necessaria tranquillità, che il mancato conseguimento del

certificato di “operatore in orologeria CFP (regolazione)” sia effettivamente

stato causato da ragioni di ordine sociale - come sostenuto

dall’amministrazione - e non sia, invece - come preteso in sede ricorsuale - la

conseguenza della riesacerbazione delle problematiche psichiatriche già diagnosticate

in sede peritale dagli specialisti del __________ nel 2015 e successivamente

non più oggetto di verifica a livello medico-specialistico.

Va

qui, infatti, rilevato che la tesi dell’amministrazione poggia sul rapporto finale

del 17 agosto 2018 della consulente IP, la quale, a sua volta, per gli aspetti

medici, si è fondata sulla valutazione del SMR del 2015 e sulle constatazioni relative

al rendimento nell’attività (di reinserimento) di orologiaio fornite dal __________

di __________ presso il quale l’assicurato ha svolto la misura di reinserimento

(MRE) accordata dall’AI.

Ella ha infatti indicato

quanto segue:

" (…)

Stato di salute (capacità lavorativa, limiti funzionali):

Secondo ultimo rapporto SMR (ged 28.4.2015)

IL attività abituale 100% dal 2007 e continua

IL attività adeguate 100% dal 2007 e continua

IL mansioni consuete 40% dal 2007 e continua

Riduzione rendimento

Analisi della reintegrabilità e valutazione delle attività

esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica:

Esigibile attività di aiuto orologiaio al 65% (capacità

lavorativa) e presenza al 100%.

Calcolo CGR:

Il giovane non ha mai avuto difficoltà durante tutto il percorso

formativo, ha sempre ottenuto buoni risultati. Purtroppo ha terminato la

formazione biennale senza ottenere il certificato a causa del mancato

superamento dell’esame pratico. A causa di numero di assenze, ha accumulato un

certo ritardo nella preparazione pratica per cui si è presumibilmente trovato

poco allenato nei lavori richiesti all’esame.

Nonostante i vari richiami e avvisi che gli abbiamo fatto negli

ultimi mesi, l’assicurato non sembrava avere preso realmente coscienza della

situazione e solo ora ad esami terminati sembra essersi reso conto.

Le diverse assenze effettuate non sono riconducibili al danno alla

salute!” (Doc. 78)

Riguardo a questo ultimo aspetto, nel rapporto di formazione del

20.

luglio 2018 del __________ concernente il secondo anno formativo, i

formatori hanno considerato che “le ripetute assenze di questo secondo anno di

formazione non sono imputabili al danno alla salute, si è trattato

principalmente di problemi fisici”, aggiungendo che “purtroppo le numerose

assenze di questo secondo anno e in particolare quelle del secondo semestre non

gli hanno permesso di superare gli esami pratici per cui non ha ottenuto il

certificato biennale”.

Quanto alla capacità lavorativa, essi hanno indicato che

l’assicurato “avrebbe le capacità per lavorare come orologiaio con un buon

rendimento, situabile al 60%-70%. Purtroppo la mancata continuità nella

presenza riscontrata durante la formazione gli impedisce al momento di potere

mantenere un posto di lavoro”.

Questo Tribunale non può considerare sufficienti - al fine di

esprimere un giudizio, dal profilo medico, riguardo alle patologie

dell’interessato e all’influenza di queste ultime sulla sua capacità lavorativa

residua - le indicazioni fornite dai formatori del __________, poi riprese

dalla consulente IP.

Sebbene queste figure abbiano potuto constatare che l’interessato,

nel corso del secondo anno di formazione, abbia accumulato un numero importante

di assenze (per la precisione 95 giorni di assenza, di cui 5 ingiustificati,

mentre gli altri giustificati tramite certificato medico, cfr. doc. XIV/3 e

allegati), tale da incidere sulla sua preparazione pratica e, da ultimo, da

impedirgli di superare l’esame pratico finale, manca del tutto agli atti una

valutazione medico-specialistica atta a verificare se le ragioni alla base di

tale comportamento dell’assicurato siano da ricollegare, oppure no, al danno

alla salute.

Dagli atti emerge che dopo un iniziale primo anno di provvedimento

MRE positivo, già durante il secondo semestre del primo anno di formazione l’interessato

ha iniziato a presentare dei giorni di assenza ingiustificati, poi

intensificatisi nel secondo anno di formazione.

Ora, se è vero che tali assenze non sempre sono state giustificate

tramite certificati medici, ciò non basta ancora per concludere che le stesse

siano da attribuire esclusivamente a motivi di ordine sociale del tutto

indipendenti dal danno alla salute, come preteso dall’Ufficio AI.

Malgrado dagli atti emerga che in concomitanza con l’incremento

del numero di assenze l’assicurato fosse confrontato con situazioni estranee

alla riformazione in corso (nel frattempo si è sposato nel paese di origine ed

era alle prese con problemi per riuscire a portare in Svizzera la moglie),

manca qualsivoglia accertamento volto ad escludere che le affezioni psichiatriche

all’origine della misura di reinserimento accordata dall’UAI abbiano svolto un

ruolo nel fallimento finale della misura stessa.

Ciò risulta tanto più grave – e rende quindi imprescindibile un

approfondimento – alla luce di quanto valutato in occasione della perizia

psichiatrica __________ del 7 aprile 2015.

In quell’ambito, la dr.ssa __________ del __________, poste le diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “fobia sociale (ICD140-F40.1),

funzionamento cognitivo borderline (ICD10-R41.83), sindrome da disadattamento,

reazione depressiva prolungata (ICD10-F43.21)”, aveva concluso che l’assicurato

non fosse in grado di reperire in autonomia un’occupazione nel libero mercato

del lavoro, ritenendo fondamentale predisporre un progetto di reintegrazione

professionale che coinvolgesse il competente settore dell’UAI in sinergia con

l’équipe curante.

Ella aveva posto l’accento sulla necessità per l’interessato di

“avere una figura di riferimento nel consulente dell’UAI con funzione di

sostegno e validazione. Infatti l’assicurato è molto sensibile ai rimandi

positivi e tende ad affidarsi a figure che ritiene competenti e supportive,

come si evidenzia nel rapporto con i curanti.

Esprimendosi riguardo alla prognosi, l’esperta del __________

aveva espressamente indicato che la stessa fosse “aperta: l’elemento

prognostico negativo è rappresentato dalla complessità del quadro clinico, che

è anche di un certo rilievo. Fattori prognostici positivi sono la giovane età

dell’assicurato, la sua buona motivazione nei confronti del lavoro, la presenza

di una solida équipe curante, con la quale l’assicurato ha instaurato un

rapporto di fiducia”. La psichiatra del __________ aveva concluso ritendo che

in caso di successo del programma di reinserimento professionale “il disturbo

psichiatrico verosimilmente verrebbe contenuto nella sua invalidazione, almeno

per quanto concerne l’area professionale; al contrario potrebbe strutturarsi

una progressiva regressione psichica, con ingravescente riduzione delle risorse

residue”, motivo per il quale appariva “utile una rivalutazione a

distanza di 12-18 mesi, per verificare i risultati del percorso di

reintegrazione professionale e l’evoluzione del quadro clinico” (doc. 20, pag.

9.

- il corsivo è della redattrice).

Tale rivalutazione, tuttavia, non è poi stata messa in atto da

parte dell’Ufficio AI.

E ciò malgrado il fatto che, dopo un iniziale periodo favorevole -che

aveva consentito nel settembre 2016 l’avvio della formazione biennale citata - vi

è poi stata una serie di eventi – verificatisi in concomitanza con il secondo

anno di formazione - potenzialmente in grado di influire sull’evoluzione dello

stato di salute e, di conseguenza, sul percorso reintegrativo stesso (l’assicurato

ha sospeso la farmacoterapia; non si è più recato ai colloqui presso il __________;

ha subito un intervento chirurgico e il decorso post-operatorio è risultato

problematico; si è sposato e ha incontrato difficoltà per fare arrivare la

moglie in Svizzera; ha più volte bocciato l’esame di guida), tale da rendere

indispensabile un aggiornamento.

Ad ulteriore sostegno della necessità di approfondire, dal profilo

medico-psichiatrico, se vi siano state, oppure no, delle ragioni di salute che abbiano

impedito all’assicurato di terminare con successo la formazione biennale di

apprendista in orologeria, vi è anche quanto indicato nel rapporto del sostegno

psicologico del 23 luglio 2018.

In tale referto, difatti, la psicologa incaricata ha sottolineato

come “il giovane ha un po’ sottovalutato la situazione e ha avuto un

comportamento di scarsa responsabilità professionale, dimostrandosi ancora

immaturo sul piano personale e sprovvisto di quelle abilità lavorative

necessarie per gestire la parte “relazionale” dell’attività. In effetti la

comunicazione con il datore di lavoro (docenti, responsabile SOAF) non sempre è

funzionata mettendo in evidenza gravi difficoltà (inibizione, chiusura,

comportamenti di evitamento, assenza di comunicazione in caso di “malattia”) riconducibili,

in parte, al danno alla salute psichico, migliorato certo ma non “risolto

pienamente” (cfr. rapporto allegato al doc. 73, corsivo della redattrice).

Vi

è, poi, ancora da considerare anche quanto attestato dai medici del Servizio __________

di __________ nel referto dell’8 gennaio 2019, nel quale, dopo avere ricordato

di avere iniziato a seguire l’interessato nel 2014, quando aveva perso il

lavoro e il posto di apprendista venditore perché incapace di relazionarsi con

i clienti, con susseguente profonda depressione e sentimenti di rabbia e

vergogna, hanno evidenziato che:

" (…) Per il

signor RI 1 la possibilità di seguire la formazione di orologiaio a __________

fu accolta come una possibilità provvidenziale, che gli ha permesso di

ricostruire la sua autostima e di guardare al futuro con speranza. Si è

addirittura sposato e ora ha un figlio che nascerà in gennaio 2019. Durante

questo felice periodo non si è più presentato da noi, ha smesso di prendere i

farmaci, ma sentivamo sporadicamente gli operatori del Centro di __________ per

aggiornamenti.

La nuova sconfitta agli esami pratici di orologiaio consiste per

il paziente in una ricaduta ancora maggiore negli stati depressivi delle

precedenti, un crollo. Il paziente si è immobilizzato completamente,

incapace di sbrigare le prassi amministrative, rifugiandosi tutto il giorno sul

divano in casa della madre, completamente passivo. Incapace di cercare un

lavoro e di avvisare o richiedere aiuto. Si è visto escluso dal URC. È solo con

la mobilizzazione dei genitori che abbiamo potuto rivedere il nostro paziente

in questi giorni.

Il paziente durante questo lungo periodo di osservazione ci ha fatto

capire la sua grande fragilità psichica, emozionale e cognitiva, e le

importanti limitazioni che gli impediscono di integrare il mondo del lavoro e

di rimanerci. Non possiamo ragionevolmente immaginare attualmente una

prospettiva lavorativa.

Il signor RI 1 risulta affetto da disturbo di personalità

schizoide (ICD10_F60.1) e depressione ricorrente, attuale episodio di media

gravità (ICD10-F33.1). Il paziente è inabile in ogni attività lavorativa al

100% dal 19.12.2018 al 31.1.2019 (inabilità certificata dal dr. __________, in

precedenza inabilità da novembre 2018 certificata dal dr. __________).” (Doc. I

allegato A4 - il corsivo è della redattrice)

In una successiva presa di

posizione del 22 febbraio 2019 in risposta ad una richiesta di precisazioni della

patrocinatrice dell’assicurato, il dr. __________ del Servizio __________ di __________

ha esposto le ragioni che hanno determinato, a suo parere, un cambiamento tra

quanto constatato durante il primo anno di prova presso il __________ di __________

e quanto, invece, verificatosi nell’ambito poi dell’apprendistato biennale

presso lo stesso __________, conclusosi senza il conseguimento del certificato

di operatore in orologeria:

" (...) Si

può dunque capire che l’importante calo di motivazione di RI 1 al secondo anno

è stato provocato da diverse cause tra cui le difficoltà legate alla relazione

con il nuovo operatore __________ e la minima alleanza terapeutica con la

psicologa del Centro; l’abbandono dei farmaci e le problematiche relative

all’arrivo della fidanzata in Svizzera sono cause importanti ma meno delle

prime due, a nostro giudizio.

In generale si segnalano tratti schizoidi come tendenza

all’isolamento sociale, al ritiro dalle relazioni che devono essere supportive

(ad es. cambio di operatore di riferimento, tendenza a non presentarsi agli

appuntamenti al __________ o alle lezioni) ed alle quali egli aderisce con

dipendenza senza una chiara comunicazione bidirezionale. La dinamica del

fallimento scolastico conferma tale diagnosi unitamente ad asia anticipatoria

importante per ogni prestazione lavorativa.

Si conferma inoltre la presenza di scompensi depressivi con

isolamento in casa ed inibizione nei confronti di qualsiasi attività (ad es. è

stata la madre che recentemente ha cercato per il malessere del paziente).

Il sig. RI 1 risulta affetto da disturbo della personalità

schizoide (ICD10-F60.1) e depressione ricorrente, attuale episodio di media

gravità (ICD10-F33.1).

Il paziente è inabile in ogni attività lavorativa al 100% dal

19.12.2018

a tuttora (inabilità certificata dal dr. __________, in precedenza

inabilità da novembre 2018 certificata dal dr. __________” (Doc. A7)

Riguardo a tali referti

del __________ il TCA non può, senza ulteriori approfondimenti, considerare

risolutiva l’opinione espressa dal dr. __________, psichiatra del SMR, nelle

annotazioni del 23 gennaio 2019 (e poi ribadita in data 29 marzo 2019, cfr. doc.

XIV/1), nelle quali, senza avere visitato l’assicurato, ha in maniera

semplicistica ritenuto “molto improbabile che egli non comprendesse che,

a causa delle continue assenze, verosimilmente non avrebbe passato gli

esami. Altrimenti, non sarebbe stato altrettanto verosimilmente in grado di

sostenere la formazione da subito” (doc. IV/1, corsivo della redattrice).

Tali conclusioni, del tutto generiche, non tengono conto delle

patologie psichiatriche dell’interessato e del loro potenziale peggioramento

intervenuto nel corso della formazione, che andava in ogni caso verificato a

livello peritale.

Infine,

che l’evoluzione dello stato di salute psichico dell’interessato andasse

nuovamente verificato e aggiornato risulta pure da quanto indicato, su

esplicita richiesta dell’UAI, nella presa di posizione del 10 aprile 2019 da

parte del __________.

In

particolare, nel paragrafo dedicato al “sostegno psicologico”, è stato

precisato che:

" (…) Dall’autunno

2017.

(secondo anno di apprendistato) e a seguito dell’intervento chirurgico

subito e soprattutto del post-operatorio problematico, RI 1 appariva preoccupato

e ha avuto parecchie assenze. Un’altra sua preoccupazione era relativo

all’arrivo della moglie in Svizzera, procedura che prendeva più tempo di quanto

RI 1 pensava e che era fonte di ansia, come anche il pensiero per gli esami

finali. A questo proposito la psicologa ricorda che RI 1, come esposto

nello scritto del __________, “al secondo anno smette di prendere il

farmaco”, quindi la problematica ansiogena è poco compensata. Nelle varie

concause elencate nello scritto del servizio questa, insieme alla mancata

presa a carico psichiatrica (interrotta precedentemente) sono certamente

rilevanti.” (Doc. XIV/3, corsivo della redattrice)

Alla luce di tutti questi elementi, il TCA ritiene che una

valutazione psichiatrica di decorso non solo fosse doverosa, ma pure

imprescindibile, al fine di verificare l’evoluzione delle problematiche di

salute dell’assicurato.

Non avendola fatto, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI

affinché ponga rimedio a tale mancanza, mettendo in atto la perizia

psichiatrica già auspicata nel referto peritale __________ del 7 aprile 2015.

Sulla base delle relative risultanze spetterà, poi, all’Ufficio AI

esprimersi nuovamente riguardo al diritto a prestazioni dell’interessato, ivi

compresi i provvedimenti di integrazione professionale.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a

piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26

novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.

- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure fr. 2'500.-

al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta

di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio

(DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre

2014.

consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio

assicurazione invalidità affinché proceda come indicato al considerando 2.7..

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al

ricorrente fr. 2’500.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti