32.2019.11
Imprescindibile la messa in atto da parte dell'UAI di una valutazione peritale psichiatrica di decorso prima di potersi esprimere riguardo al diritto alle prestazioni dopo il 30.11.2018. Rinvio atti
9 dicembre 2019Italiano37 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.11
cr
Lugano
9 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1992, dopo
avere interrotto una prima formazione quale venditore-commercio al dettaglio, in
data 30 ottobre 2014 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
indicando quale danno alla salute, di essere affetto da “ansia” (doc. 5).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una perizia psichiatrica affidata
al __________ (doc. 20), l’Ufficio AI ha avviato delle misure di reinserimento
in ambito semi-protetto presso il Centro __________ di __________ volte al
ripristino della resistenza psicofisica e al potenziamento della capacità
lavorativa (doc. 43).
Tali misure hanno avuto
esito positivo, tanto da consentire l’avvio di una prima formazione
professionale, biennale, quale “operatore in orologeria (CFP)”, intrapresa nel
settembre 2016.
Nonostante le buone
capacità dell’assicurato, tale formazione biennale si è conclusa senza che
l’assicurato abbia potuto ottenere il relativo certificato, non avendo
superando l’esame pratico finale (doc. 73).
Ritenuto che l’interessato
presenta una capacità lavorativa effettiva come orologiaio del 65% (valutazione
CIP del 9 ottobre 2018, doc. 80), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del
10 ottobre 2018 (doc. 83), poi confermato con decisione del 29 novembre 2018,
ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità limitatamente al
periodo compreso fra il 1° novembre 2010 (anno seguente il compimento della
maggiore età) e il 30 novembre 2018 (tre mesi dopo il miglioramento della
capacità al guadagno il 1° settembre 2018) - versata effettivamente solo dal 1°
aprile 2015 (ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda, tardiva, del 22
ottobre 2014) – poi soppressa (doc. A2).
1.2. Con tempestivo ricorso del 15
gennaio 2019 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento di una rendita intera di invalidità, rispettivamente di
provvedimenti professionali, anche dopo il 30 novembre 2018 e, se accertato,
anche per il periodo precedente al 1° aprile 2015 o, in via subordinata, il
rinvio degli atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione (doc. I).
La
rappresentante legale dell’assicurato ha, inoltre, postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
Innanzitutto, l’avv. RA 1 ha chiesto che venga approfondita la questione
a sapere in quale data sia stata presentata la richiesta di prestazioni AI – e
di conseguenza a partire da quando insorga il diritto alla rendita – ritenuto che
dagli atti “sembrerebbe che la domanda fosse già pendente dal lontano 1998”.
La patrocinatrice dell’assicurato ha, poi, contestato che il
fallimento della prima formazione presa a carico dall’UAI possa essere
addossata interamente all’assicurato, per ragioni estranee al danno alla
salute, chiedendo che tale aspetto venga quantomeno preliminarmente chiarito
dal profilo medico.
Infine, la rappresentante legale del ricorrente ha evidenziato che
un aiuto al collocamento va oltretutto concesso, alla luce della prognosi
positiva accertata dal __________ e dal SMR e visti i buoni risultati
conseguiti dall’interessato nella prima fase di presa a carico e durante la
prima parte della formazione professionale (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere interpellato il SMR e il
consulente in integrazione professionale e avere sottolineato che
l’interessato, su richiesta scritta, può ancora beneficiare dell’importante
misura dell’aiuto al collocamento di cui agli art. 18 e seguenti LAI - ha chiesto
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, con
argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto
(doc. IV + 1-3).
1.4. In data 18 marzo 2019, la
patrocinatrice dell’assicurato ha ribadito che l’amministrazione ha omesso di
verificare, dal profilo medico, se il potenziale di rendimento del 65% indicato
dai formatori dell’interessato e ripreso dalla consulente in integrazione fosse
reale o meno e, inoltre, se lo stesso non venga sfruttato per ragioni legate al
danno alla salute (come sostenuto dai suoi curanti) oppure no (come ritenuto
dall’UAI).
L’avv. RA 1 ha quindi ribadito le richieste ricorsuali, fatto
salvo il momento di partenza del diritto a prestazioni, riconoscendo la
correttezza della decisione impugnata su questo aspetto specifico (doc. X +
A6-7).
1.5. Con
osservazioni del 24 aprile 2019, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato la
correttezza della decisione impugnata, producendo a sostegno di tale
conclusione una presa di posizione del SMR per quanto concerne il profilo
medico e della consulente IP incaricata per gli aspetti reintegrativi (doc. XIV
+ 1-4).
1.6. In data 20 maggio 2019 la
patrocinatrice dell’interessato ha criticato le annotazioni del SMR, ribadendo
come la capacità lavorativa sia stata stabilita partendo dal presupposto che il
malessere dell’assicurato sia stato causato da fattori sociali non tutelabili
dall’AI, ignorando completamente i chiari indizi attestanti, al contrario, una
ricaduta nelle problematiche che hanno dato origine alla presa a carico da
parte dell’AI (doc. XVIII).
1.7. Con osservazioni del 23
maggio 2019 l’Ufficio AI ha comunicato di non avere ulteriori considerazioni da
presentare, confermando integralmente il contenuto della decisione impugnata (doc.
XX).
Tali considerazioni sono state tramesse all’assicurato (doc. XXI),
per conoscenza.
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se è l'assicurato ha diritto ad una rendita di
invalidità intera e a provvedimenti professionali anche successivamente al 30
novembre 2018 oppure se tale prestazione deve essere soppressa dopo tale data.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con
invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita
un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale
definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104
V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce
una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime
per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell.bbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con
una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita
quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
2.4. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che
le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata
in DTF 130 V 352).
2.5. L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita
esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante
nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che,
a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988
U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale
giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle
questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una
perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita
sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e
Considerandi
riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002
nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9;
STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014,
consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11
del 9 maggio 2018, consid. 2.8).
2.6
Nella
fattispecie concreta, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha assegnato
all’assicurato una rendita intera di invalidità limitata al periodo compreso
fra il 1° novembre 2010 e il 30 novembre 2018, ritenendo che dopo tale data
l’interessato, abile al lavoro al 65% nella professione (di reinserimento) di
orologiaio e in altre attività adeguate alle sue condizioni di salute, non
subisca più un’incapacità lavorativa tale da giustificare la continuazione del
diritto ad una rendita (grado AI del 28%).
In
particolare, l’Ufficio AI ha indicato che:
" (…) Valutati
gli atti preliminari raccolti in fase d’istruttoria, e con particolare
riferimento al rapporto peritale 7.4.2015 allestito dal __________, il nostro
Servizio medico regionale (SMR) ha riconosciuto un’inabilità totale in
qualsiasi professione dal 2007, esprimendo nel contempo parere favorevole per
la messa in atto di misure professionali; di conseguenza il dossier è stato
assegnato al servizio per l’integrazione professionale che ha provveduto
all’attuazione degli stessi.
Dal rapporto finale della consulente in integrazione professionale
del 17.8.2018 e complemento del 9.10.2018 si evince che ha terminato la
formazione biennale senza ottenere il certificato di “operatore in orologeria
CFP (regolazione)”; ciò malgrado i vari richiami ed avvisi che l’hanno
sollecitato ad applicarsi e ridurre le assenze. È riscontrato inoltre un minor
rendimento pari al 35% nello svolgimento della professione appresa.” (Doc. A2)
La patrocinatrice
dell’assicurato ha contestato che l’interessato possa essere ritenuto abile al
lavoro al 65% nella professione appresa di orologiaio - peraltro terminata
senza conseguire il relativo certificato a causa del danno alla salute, come
attestato dai suoi curanti - sottolineando come l’amministrazione non abbia
approfondito la questione dal profilo medico, limitandosi a riprendere quanto
affermato nel rapporto di formazione da parte dei responsabili della
formazione, che medici non sono.
2.7
Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA non può, senza che prima vengano disposti gli approfondimenti medici del
caso, approvare l’operato dell’Ufficio AI, non potendo essere, infatti,
escluso, con la necessaria tranquillità, che il mancato conseguimento del
certificato di “operatore in orologeria CFP (regolazione)” sia effettivamente
stato causato da ragioni di ordine sociale - come sostenuto
dall’amministrazione - e non sia, invece - come preteso in sede ricorsuale - la
conseguenza della riesacerbazione delle problematiche psichiatriche già diagnosticate
in sede peritale dagli specialisti del __________ nel 2015 e successivamente
non più oggetto di verifica a livello medico-specialistico.
Va
qui, infatti, rilevato che la tesi dell’amministrazione poggia sul rapporto finale
del 17 agosto 2018 della consulente IP, la quale, a sua volta, per gli aspetti
medici, si è fondata sulla valutazione del SMR del 2015 e sulle constatazioni relative
al rendimento nell’attività (di reinserimento) di orologiaio fornite dal __________
di __________ presso il quale l’assicurato ha svolto la misura di reinserimento
(MRE) accordata dall’AI.
Ella ha infatti indicato
quanto segue:
" (…)
Stato di salute (capacità lavorativa, limiti funzionali):
Secondo ultimo rapporto SMR (ged 28.4.2015)
IL attività abituale 100% dal 2007 e continua
IL attività adeguate 100% dal 2007 e continua
IL mansioni consuete 40% dal 2007 e continua
Riduzione rendimento
Analisi della reintegrabilità e valutazione delle attività
esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica:
Esigibile attività di aiuto orologiaio al 65% (capacità
lavorativa) e presenza al 100%.
Calcolo CGR:
Il giovane non ha mai avuto difficoltà durante tutto il percorso
formativo, ha sempre ottenuto buoni risultati. Purtroppo ha terminato la
formazione biennale senza ottenere il certificato a causa del mancato
superamento dell’esame pratico. A causa di numero di assenze, ha accumulato un
certo ritardo nella preparazione pratica per cui si è presumibilmente trovato
poco allenato nei lavori richiesti all’esame.
Nonostante i vari richiami e avvisi che gli abbiamo fatto negli
ultimi mesi, l’assicurato non sembrava avere preso realmente coscienza della
situazione e solo ora ad esami terminati sembra essersi reso conto.
Le diverse assenze effettuate non sono riconducibili al danno alla
salute!” (Doc. 78)
Riguardo a questo ultimo aspetto, nel rapporto di formazione del
20.
luglio 2018 del __________ concernente il secondo anno formativo, i
formatori hanno considerato che “le ripetute assenze di questo secondo anno di
formazione non sono imputabili al danno alla salute, si è trattato
principalmente di problemi fisici”, aggiungendo che “purtroppo le numerose
assenze di questo secondo anno e in particolare quelle del secondo semestre non
gli hanno permesso di superare gli esami pratici per cui non ha ottenuto il
certificato biennale”.
Quanto alla capacità lavorativa, essi hanno indicato che
l’assicurato “avrebbe le capacità per lavorare come orologiaio con un buon
rendimento, situabile al 60%-70%. Purtroppo la mancata continuità nella
presenza riscontrata durante la formazione gli impedisce al momento di potere
mantenere un posto di lavoro”.
Questo Tribunale non può considerare sufficienti - al fine di
esprimere un giudizio, dal profilo medico, riguardo alle patologie
dell’interessato e all’influenza di queste ultime sulla sua capacità lavorativa
residua - le indicazioni fornite dai formatori del __________, poi riprese
dalla consulente IP.
Sebbene queste figure abbiano potuto constatare che l’interessato,
nel corso del secondo anno di formazione, abbia accumulato un numero importante
di assenze (per la precisione 95 giorni di assenza, di cui 5 ingiustificati,
mentre gli altri giustificati tramite certificato medico, cfr. doc. XIV/3 e
allegati), tale da incidere sulla sua preparazione pratica e, da ultimo, da
impedirgli di superare l’esame pratico finale, manca del tutto agli atti una
valutazione medico-specialistica atta a verificare se le ragioni alla base di
tale comportamento dell’assicurato siano da ricollegare, oppure no, al danno
alla salute.
Dagli atti emerge che dopo un iniziale primo anno di provvedimento
MRE positivo, già durante il secondo semestre del primo anno di formazione l’interessato
ha iniziato a presentare dei giorni di assenza ingiustificati, poi
intensificatisi nel secondo anno di formazione.
Ora, se è vero che tali assenze non sempre sono state giustificate
tramite certificati medici, ciò non basta ancora per concludere che le stesse
siano da attribuire esclusivamente a motivi di ordine sociale del tutto
indipendenti dal danno alla salute, come preteso dall’Ufficio AI.
Malgrado dagli atti emerga che in concomitanza con l’incremento
del numero di assenze l’assicurato fosse confrontato con situazioni estranee
alla riformazione in corso (nel frattempo si è sposato nel paese di origine ed
era alle prese con problemi per riuscire a portare in Svizzera la moglie),
manca qualsivoglia accertamento volto ad escludere che le affezioni psichiatriche
all’origine della misura di reinserimento accordata dall’UAI abbiano svolto un
ruolo nel fallimento finale della misura stessa.
Ciò risulta tanto più grave – e rende quindi imprescindibile un
approfondimento – alla luce di quanto valutato in occasione della perizia
psichiatrica __________ del 7 aprile 2015.
In quell’ambito, la dr.ssa __________ del __________, poste le diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “fobia sociale (ICD140-F40.1),
funzionamento cognitivo borderline (ICD10-R41.83), sindrome da disadattamento,
reazione depressiva prolungata (ICD10-F43.21)”, aveva concluso che l’assicurato
non fosse in grado di reperire in autonomia un’occupazione nel libero mercato
del lavoro, ritenendo fondamentale predisporre un progetto di reintegrazione
professionale che coinvolgesse il competente settore dell’UAI in sinergia con
l’équipe curante.
Ella aveva posto l’accento sulla necessità per l’interessato di
“avere una figura di riferimento nel consulente dell’UAI con funzione di
sostegno e validazione. Infatti l’assicurato è molto sensibile ai rimandi
positivi e tende ad affidarsi a figure che ritiene competenti e supportive,
come si evidenzia nel rapporto con i curanti.
Esprimendosi riguardo alla prognosi, l’esperta del __________
aveva espressamente indicato che la stessa fosse “aperta: l’elemento
prognostico negativo è rappresentato dalla complessità del quadro clinico, che
è anche di un certo rilievo. Fattori prognostici positivi sono la giovane età
dell’assicurato, la sua buona motivazione nei confronti del lavoro, la presenza
di una solida équipe curante, con la quale l’assicurato ha instaurato un
rapporto di fiducia”. La psichiatra del __________ aveva concluso ritendo che
in caso di successo del programma di reinserimento professionale “il disturbo
psichiatrico verosimilmente verrebbe contenuto nella sua invalidazione, almeno
per quanto concerne l’area professionale; al contrario potrebbe strutturarsi
una progressiva regressione psichica, con ingravescente riduzione delle risorse
residue”, motivo per il quale appariva “utile una rivalutazione a
distanza di 12-18 mesi, per verificare i risultati del percorso di
reintegrazione professionale e l’evoluzione del quadro clinico” (doc. 20, pag.
9.
- il corsivo è della redattrice).
Tale rivalutazione, tuttavia, non è poi stata messa in atto da
parte dell’Ufficio AI.
E ciò malgrado il fatto che, dopo un iniziale periodo favorevole -che
aveva consentito nel settembre 2016 l’avvio della formazione biennale citata - vi
è poi stata una serie di eventi – verificatisi in concomitanza con il secondo
anno di formazione - potenzialmente in grado di influire sull’evoluzione dello
stato di salute e, di conseguenza, sul percorso reintegrativo stesso (l’assicurato
ha sospeso la farmacoterapia; non si è più recato ai colloqui presso il __________;
ha subito un intervento chirurgico e il decorso post-operatorio è risultato
problematico; si è sposato e ha incontrato difficoltà per fare arrivare la
moglie in Svizzera; ha più volte bocciato l’esame di guida), tale da rendere
indispensabile un aggiornamento.
Ad ulteriore sostegno della necessità di approfondire, dal profilo
medico-psichiatrico, se vi siano state, oppure no, delle ragioni di salute che abbiano
impedito all’assicurato di terminare con successo la formazione biennale di
apprendista in orologeria, vi è anche quanto indicato nel rapporto del sostegno
psicologico del 23 luglio 2018.
In tale referto, difatti, la psicologa incaricata ha sottolineato
come “il giovane ha un po’ sottovalutato la situazione e ha avuto un
comportamento di scarsa responsabilità professionale, dimostrandosi ancora
immaturo sul piano personale e sprovvisto di quelle abilità lavorative
necessarie per gestire la parte “relazionale” dell’attività. In effetti la
comunicazione con il datore di lavoro (docenti, responsabile SOAF) non sempre è
funzionata mettendo in evidenza gravi difficoltà (inibizione, chiusura,
comportamenti di evitamento, assenza di comunicazione in caso di “malattia”) riconducibili,
in parte, al danno alla salute psichico, migliorato certo ma non “risolto
pienamente” (cfr. rapporto allegato al doc. 73, corsivo della redattrice).
Vi
è, poi, ancora da considerare anche quanto attestato dai medici del Servizio __________
di __________ nel referto dell’8 gennaio 2019, nel quale, dopo avere ricordato
di avere iniziato a seguire l’interessato nel 2014, quando aveva perso il
lavoro e il posto di apprendista venditore perché incapace di relazionarsi con
i clienti, con susseguente profonda depressione e sentimenti di rabbia e
vergogna, hanno evidenziato che:
" (…) Per il
signor RI 1 la possibilità di seguire la formazione di orologiaio a __________
fu accolta come una possibilità provvidenziale, che gli ha permesso di
ricostruire la sua autostima e di guardare al futuro con speranza. Si è
addirittura sposato e ora ha un figlio che nascerà in gennaio 2019. Durante
questo felice periodo non si è più presentato da noi, ha smesso di prendere i
farmaci, ma sentivamo sporadicamente gli operatori del Centro di __________ per
aggiornamenti.
La nuova sconfitta agli esami pratici di orologiaio consiste per
il paziente in una ricaduta ancora maggiore negli stati depressivi delle
precedenti, un crollo. Il paziente si è immobilizzato completamente,
incapace di sbrigare le prassi amministrative, rifugiandosi tutto il giorno sul
divano in casa della madre, completamente passivo. Incapace di cercare un
lavoro e di avvisare o richiedere aiuto. Si è visto escluso dal URC. È solo con
la mobilizzazione dei genitori che abbiamo potuto rivedere il nostro paziente
in questi giorni.
Il paziente durante questo lungo periodo di osservazione ci ha fatto
capire la sua grande fragilità psichica, emozionale e cognitiva, e le
importanti limitazioni che gli impediscono di integrare il mondo del lavoro e
di rimanerci. Non possiamo ragionevolmente immaginare attualmente una
prospettiva lavorativa.
Il signor RI 1 risulta affetto da disturbo di personalità
schizoide (ICD10_F60.1) e depressione ricorrente, attuale episodio di media
gravità (ICD10-F33.1). Il paziente è inabile in ogni attività lavorativa al
100% dal 19.12.2018 al 31.1.2019 (inabilità certificata dal dr. __________, in
precedenza inabilità da novembre 2018 certificata dal dr. __________).” (Doc. I
allegato A4 - il corsivo è della redattrice)
In una successiva presa di
posizione del 22 febbraio 2019 in risposta ad una richiesta di precisazioni della
patrocinatrice dell’assicurato, il dr. __________ del Servizio __________ di __________
ha esposto le ragioni che hanno determinato, a suo parere, un cambiamento tra
quanto constatato durante il primo anno di prova presso il __________ di __________
e quanto, invece, verificatosi nell’ambito poi dell’apprendistato biennale
presso lo stesso __________, conclusosi senza il conseguimento del certificato
di operatore in orologeria:
" (...) Si
può dunque capire che l’importante calo di motivazione di RI 1 al secondo anno
è stato provocato da diverse cause tra cui le difficoltà legate alla relazione
con il nuovo operatore __________ e la minima alleanza terapeutica con la
psicologa del Centro; l’abbandono dei farmaci e le problematiche relative
all’arrivo della fidanzata in Svizzera sono cause importanti ma meno delle
prime due, a nostro giudizio.
In generale si segnalano tratti schizoidi come tendenza
all’isolamento sociale, al ritiro dalle relazioni che devono essere supportive
(ad es. cambio di operatore di riferimento, tendenza a non presentarsi agli
appuntamenti al __________ o alle lezioni) ed alle quali egli aderisce con
dipendenza senza una chiara comunicazione bidirezionale. La dinamica del
fallimento scolastico conferma tale diagnosi unitamente ad asia anticipatoria
importante per ogni prestazione lavorativa.
Si conferma inoltre la presenza di scompensi depressivi con
isolamento in casa ed inibizione nei confronti di qualsiasi attività (ad es. è
stata la madre che recentemente ha cercato per il malessere del paziente).
Il sig. RI 1 risulta affetto da disturbo della personalità
schizoide (ICD10-F60.1) e depressione ricorrente, attuale episodio di media
gravità (ICD10-F33.1).
Il paziente è inabile in ogni attività lavorativa al 100% dal
19.12.2018
a tuttora (inabilità certificata dal dr. __________, in precedenza
inabilità da novembre 2018 certificata dal dr. __________” (Doc. A7)
Riguardo a tali referti
del __________ il TCA non può, senza ulteriori approfondimenti, considerare
risolutiva l’opinione espressa dal dr. __________, psichiatra del SMR, nelle
annotazioni del 23 gennaio 2019 (e poi ribadita in data 29 marzo 2019, cfr. doc.
XIV/1), nelle quali, senza avere visitato l’assicurato, ha in maniera
semplicistica ritenuto “molto improbabile che egli non comprendesse che,
a causa delle continue assenze, verosimilmente non avrebbe passato gli
esami. Altrimenti, non sarebbe stato altrettanto verosimilmente in grado di
sostenere la formazione da subito” (doc. IV/1, corsivo della redattrice).
Tali conclusioni, del tutto generiche, non tengono conto delle
patologie psichiatriche dell’interessato e del loro potenziale peggioramento
intervenuto nel corso della formazione, che andava in ogni caso verificato a
livello peritale.
Infine,
che l’evoluzione dello stato di salute psichico dell’interessato andasse
nuovamente verificato e aggiornato risulta pure da quanto indicato, su
esplicita richiesta dell’UAI, nella presa di posizione del 10 aprile 2019 da
parte del __________.
In
particolare, nel paragrafo dedicato al “sostegno psicologico”, è stato
precisato che:
" (…) Dall’autunno
2017.
(secondo anno di apprendistato) e a seguito dell’intervento chirurgico
subito e soprattutto del post-operatorio problematico, RI 1 appariva preoccupato
e ha avuto parecchie assenze. Un’altra sua preoccupazione era relativo
all’arrivo della moglie in Svizzera, procedura che prendeva più tempo di quanto
RI 1 pensava e che era fonte di ansia, come anche il pensiero per gli esami
finali. A questo proposito la psicologa ricorda che RI 1, come esposto
nello scritto del __________, “al secondo anno smette di prendere il
farmaco”, quindi la problematica ansiogena è poco compensata. Nelle varie
concause elencate nello scritto del servizio questa, insieme alla mancata
presa a carico psichiatrica (interrotta precedentemente) sono certamente
rilevanti.” (Doc. XIV/3, corsivo della redattrice)
Alla luce di tutti questi elementi, il TCA ritiene che una
valutazione psichiatrica di decorso non solo fosse doverosa, ma pure
imprescindibile, al fine di verificare l’evoluzione delle problematiche di
salute dell’assicurato.
Non avendola fatto, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI
affinché ponga rimedio a tale mancanza, mettendo in atto la perizia
psichiatrica già auspicata nel referto peritale __________ del 7 aprile 2015.
Sulla base delle relative risultanze spetterà, poi, all’Ufficio AI
esprimersi nuovamente riguardo al diritto a prestazioni dell’interessato, ivi
compresi i provvedimenti di integrazione professionale.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a
piena vittoria: cfr. STF 8C_859/2018 del 26
novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.
500.
- vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure fr. 2'500.-
al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta
di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio
(DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre
2014.
consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio
assicurazione invalidità affinché proceda come indicato al considerando 2.7..
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al
ricorrente fr. 2’500.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di
gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti