32.2019.110
Sulla base degli atti e senza i necessari accertamenti medici non é possibile pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria
16 luglio 2019Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.110
FS
Lugano
16 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 18 aprile 2019
l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia reumatologica eseguita dal dr. __________
(doc. AI 140/281-301) e dell’annotazione 17 aprile 2019 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 153/327), ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto
2018, non presentando l’assicurato un’incapacità lavorativa che potrebbe
limitare (anche in misura parziale) la capacità di guadagno;
- contro suddetta decisione,
tramite l’avv. __________ di RA 1, l’assicurato s’aggrava al TCA. Rimproverando
all’amministrazione un accertamento lacunoso – non avendo proceduto ad una
valutazione neurologica e psichiatrica come auspicato dai dottori __________ e __________
– e producendo la valutazione 15 maggio 2019 del dr. __________ (doc.
C), postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti per
accertamenti;
- con la risposta di causa – sulla base dell’annotazione 4 giugno 2019
con cui il medico SMR dr. __________ ha osservato che “(…) in considerazione
della nuova documentazione medica pervenuta sarebbe a questo punto opportuno
procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura
neurologica, psichiatrica e reumatologica) al fine di definire con precisione
l’incapacità lavorativa dell’Assicurato nel corso del tempo. (…)” (IV/1) – l’Ufficio AI propone la retrocessione
degli atti per procedere ai necessari accertamenti medici precisando che “(…)
ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo
esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in
precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche
per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale
(preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza
all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV);
- con scritto 19 giugno 2019,
protestate adeguate ripetibili, il rappresentante dell’insorgente ha comunicato
al TCA che “(…) il nostro mandante è concorde nel procedere come indicato
dallo stesso Ufficio AI. (…)” (VI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015,8C_855/2010
dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conforme-mente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto, come chiesto con il gravame e come indicato dal medico SMR, alla luce
degli atti medici all’inserto – in particolare i rapporti medici del 21 settembre
2018 (doc. AI 142/306-309) nel quale il dr. __________ ha rilevato che “(…)
in questa situazione ritengo utile inquadrare la problematica psichiatrica (…)”
(doc. AI 142/308), del 1. aprile 2019 (doc. AI 152/325-326) nel quale il dr. __________
ha attestato un’incapacità lavorativa del 50% precisando che “(…) ritengo
utile un ulte-riore valutazione neurologica con una EMG per completare l’iter
diagnostico. (…)” (doc. AI 152/326) e del 15 maggio 2019 nel quale il dr. __________
ha concluso che “(…) il paziente ha beneficiato di una perizia
reumatologica in data 18.01.2019 con conclusione di una capacità lavorativa
totale sia per il lavoro precedente di impiegato di ufficio che per attività
lavorative adattate così come definite nella relazione peritale;
successivamente una seconda valutazione reumatologica effettuata ad aprile di
quest'anno concludeva invece per una capacità lavorativa del 50% anche per
mansioni di ufficio, motivandola con la sintomatologia dolorosa cronica
cervico-lombare che gli impedirebbe di mantenere posture prolungate in
posizione assisa. Concordo con questa seconda valutazione del potenziale
funzionale in ambito lavorativo e anche con il suggerimento di una valutazione
neurologica con EMG/ENG ai 4 arti. (…)” (doc. C) – vi è effettivamente da ritenere che gli aspetti medici necessitano di
una valutazione pluridisciplinare onde addivenire ad un chiaro e completo
giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich
eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
appaiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda nel senso sopra indicato, con eventuale consecutiva nuova
valutazione economica. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere
emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova
decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel
cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni
censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a
quella economica;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinato in
causa dall’avv. __________ di RA 1, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per
ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo
quantificare in fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 18
aprile 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conforme-mente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500 (IVA
inclusa se dovuta) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni