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Decisione

32.2019.111

Richiesta di aumento del grado d'invalidità, rispetto a quanto calcolato dall'UAI, respinta. Conferma delle risultanze delle perizie amministrative e del raffronto dei redditi effettuato dall'amminist

27 aprile 2020Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno concluso affermando che nell’attività abituale di gerente di

ristorante, per quanto riguarda i compiti amministrativi ed il contatto con i

clienti è abile all’80%, mentre per i lavori manuali, in particolare il

servizio ai tavoli o al bancone come cameriere, è abile al lavoro nella misura

del 70%, inteso come lavoro a tempo pieno con rendimento proporzionalmente

ridotto (pag. 161 incarto AI). In attività adatte è abile al lavoro all’80% dal

dicembre 2013 (pag. 161 incarto AI).

Il

3 febbraio 2017 è stata allestita una perizia pluridisciplinare del __________

(internistica: dr.ssa med. __________; reumatologica: dr. med. __________;

psichiatrica: dr.ssa med. __________) di decorso (doc. 108 incarto AI).

Dopo

aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le

constatazioni obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa, di periatropatia omeroscapolare tendinotica cronica a

destra, sindrome cervicospondilogena cronica con cefalee, gonartrosi a destra,

sindrome depressiva non altrimenti specificata (ICD-10 F 39), insonnia non

organica (ICD-10 F 51.0), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F

54.4), compromissione cognitiva di grado lieve e numerose diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa (pag. 19 perizia = pag. 375 incarto AI).

I

periti hanno stabilito che l’insorgente complessivamente risulta abile al

lavoro nella misura del 50% per quel che riguarda lavori riguardanti il

servizio di ristorazione e compiti più pesanti nell’ambito di tale attività

lavorativa, per quel che riguarda compiti amministrativi in attività di gerenza

la sua capacità lavorativa è del 60%. In attività adatta con impieghi leggeri,

la capacità lavorativa risulta essere del 60% (pag. 25 perizia = pag. 381

incarto AI), intesa come riduzione del rendimento (cfr. pag. 29 perizia = pag.

385 incarto AI).

In

seguito ad un ricovero dapprima presso la Clinica __________ di __________

(dopo essersi recato presso la nipote ad __________) dal 28 settembre 2017

all’11 novembre 2017 (pag. 523 incarto AI) ed in seguito presso la Clinica __________

dall’11 novembre 2017 al 22 dicembre 2017 (pag. 523 incarto AI), l’UAI ha

interpellato il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

(doc. 143 incarto AI = pag. 522 e seguenti incarto AI) ed ha deciso di far

allestire una perizia psichiatrica dal dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, presso il __________.

Lo

specialista, nel referto datato 30 maggio 2018, rileva di aver effettuato due

colloqui in data 15 e 30 maggio 2018 per un totale di 110 minuti. Descritti gli

atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica, l’anamnesi (familiare,

socio-relazionale, somatica, lavorativa, psicopatologica pregressa), i sintomi

soggettivi e il reperto, ha effettuato la discussione diagnostica ed ha posto

la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di disturbi psichici

comportamentali dovuti all’uso di sedativi o ipnotici, sindrome da dipendenza

(F13.2) e sindrome mista ansioso-depressiva (F41.2). Eseguita la valutazione

psichiatrica e medico-assicurativa, lo specialista ha stabilito che “seppur

con un quadro sovrapponibile a quello apprezzato dalla dr.ssa med. __________ e

che emerge dall’ultima valutazione __________ del febbraio 2017, l’assicurato

presenta una diminuzione del rendimento del 60% in ogni attività. Dal momento

che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico in cui

ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso

longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario, la

datazione della suddetta IL è la stessa della perizia __________ del febbraio

2017” (pag. 25 della perizia = pag. 577 incarto AI).

Il

1° ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha affermato che “un’attenta lettura della perizia

psichiatrica del Dr. __________ del 30 maggio u.s. permette di evidenziare uno

stato di salute invariato rispetto alla precedente valutazione peritale del __________

del febbraio 2017. Nonostante il Dr. __________ proponga una diagnosi

differente e un apprezzamento valetudinario lievemente diverso, lo status

descritto dalla Dr.ssa __________ per il __________ il 23.05.2016 non presenta

variazioni significative rispetto allo status descritto dal Dr. __________, ad

esempio il Dr. __________ descrive un umore sub-deflesso mentre la dr.ssa __________

scrive di deflessione dell’umore di grado medio in trattamento. Si tratta molto

verosimilmente di uno stato dell’umore invariato interpretato come di grado

medio ma responsivo al trattamento nel 2016 e come una condizione stabilizzata

nel 2018, ma altrettanto verosimilmente è descritto lo stesso grado di

deflessione dell’umore. In conclusione, si tratta di un diverso apprezzamento

dello stesso status clinico, pertanto il rapporto SMR finale del 07.02.2017 è

tuttora valevole“ (doc. 159 incarto AI, pag. 593 incarto AI).

Dal

citato rapporto finale SMR del 7 febbraio 2017 del dr. med. __________ (doc.

110), emergono le seguenti incapacità lavorative nella precedente attività

(pag. 452 incarto AI):

-

100% dal 20.10.2012;

-

30% dal 21.11.2012;

-

100% dal 22.4.2013;

-

30% dal 22.7.2013;

-

30% dal 1.12.2013;

-

100% dal 3.4.2015 (protesi);

-

50% dal 3.10.2015;

-

100% dal 29.2.2016;

- 50%

dal 30.8.2016 (6 mesi dopo intervento spalla).

In

attività adeguate sono state accertate le seguenti incapacità lavorative (pag.

452 incarto AI):

-

100% dal 20.10.2012;

-

0% dal 21.11.2012;

-

100% dal 22.4.2013;

-

0% dal 22.7.2013;

-

20% dal 1.12.2013;

-

100% dal 3.4.2015 (protesi);

-

40% dal 3.7.2015;

-

100% dal 29.2.2016;

- 40%

dal 30.8.2016.

Il

medico SMR ha inoltre precisato che l’incapacità lavorativa va intesa come

riduzione del rendimento, che vi è una limitazione a 5 kg per quanto concerne

il carico massimo, che l’alternanza della postura al bisogno è inclusa nella

riduzione e che altre limitazioni funzionali sono: non lavori prolungati sopra

l’altezza del capo, non ripetuta rotazione e flessioni del rachide, non

posizione accovacciata / inginocchiata ripetuta, non spostamenti prolungati,

non spostamenti su terreni accidentati, non salire su scale a pioli (pag. 453

incarto AI).

2.6. Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza

federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione

delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma

unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo

le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del

20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque

possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base

delle diagnosi poste.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

deve confermare l’operato dell’UAI e non vede ragioni per scostarsi dalle perizie

del SAM del 9 maggio 2014 (doc. 48 incarto AI) e del 3 febbraio 2017 (doc. 108

incarto AI).

I

referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si

sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Gli

specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello

stato di salute del ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione

medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.

Del

resto l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica con il ricorso

o nelle more processuali.

2.7. Nello

specifico va evidenziato che la differente valutazione della capacità

lavorativa in ambito psichiatrico tra la dr.ssa med. __________, consulente del

__________, nella valutazione del 23 maggio 2016 (abile al 60% in qualsiasi

attività; pag. 407 incarto AI) ed il dr. med. __________ nella perizia del __________

del 30 maggio 2018 (abile al 40% in qualsiasi attività, pag. 577 incarto AI),

come rileva il medico SMR, dr. med. __________, è una diversa valutazione dello

stesso stato di fatto.

Il

medesimo dr. med. __________ nel suo referto evidenzia che “a mio avviso,

seppur con un quadro sovrapponibile a quello apprezzato dalla Dr.ssa __________

e che emerge dall’ultima valutazione del __________ del febbraio 2017,

l’assicurato presenta una diminuzione del rendimento del 60% in ogni attività.

Dal momento che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico di

cui ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso

longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario,

la datazione dell’inizio della suddetta IL è la stessa della perizia __________

del febbraio 2017 (pag. 577 incarto AI, sottolineature del redattore). Lo

specialista evidenzia che “il quadro ha ormai un decorso stabile dalla metà

del 2016 (valutazione della Dr.ssa __________) ed anche i successivi

ricoveri stazionari del 2017 dipendevano da un tentativo di trattamento più

intensivo, ma purtroppo fallimentare della problematica della dipendenza. (…)

Il decorso longitudinale, a partire almeno dal 2015, appare sostanzialmente

invariato e anche dopo l’abbandono dell’alcool e della cocaina, non si è

assistito ad una modificazione in senso migliorativo, ma nemmeno peggiorativo,

del quadro clinico valetudinario che appare quindi stabile ormai almeno

dalla metà del 2015” (pag. 575 incarto AI).

Dalle

tavole processuali emerge che lo stato di salute del ricorrente, a parte i

periodi dei ricoveri ospedalieri, per i quali l’UAI ha giustamente tenuto conto

di una completa incapacità lavorativa, è rimasto invariato tra la valutazione

della dr.ssa med. __________ e quella del dr. med. __________ (cfr. anche presa

di posizione del 1° ottobre 2018 del dr. med. __________, pag. 593 incarto AI).

Lo

status psichico è infatti sovrapponibile.

La

dr.ssa med. __________ (pag. 405-406 incarto AI) rileva che si presenta

adeguato nella persona, i modi appaiono adeguati, poco estroverso, appare

lucido, orientato nei tre domini, formalmente disponibile, l’eloquio è

spontaneo, congruo, poco-affatto articolato, tendente a risposte chiuse e

nessun accesso al simbolico. Il pensiero non mostra anomalie di forma e/o

contenuto ma appare semplice e concreto, assenti dispercezioni. L’umore

deflesso di grado medio (in trattamento) pare peggiorato con la crisi di coppia

che riferisce essere stata precipitata dal suo malessere. Presenta ansia

libera, ruminazioni riferite alla perdita di senso, di ruolo, di desiderio, di

speranza per il futuro. Afferma di registrare episodi di somatizzazione

dell’ansia soprattutto a livello cardiocircolatorio e del respiro. Sonno

disturbato con insonnia iniziale e risvegli precoci. Il cognitivo si mostra nel

complesso indenne.

Da

parte sua il dr. med. __________ rileva che l’assicurato è lucido ed orientato

temporospazialmente così come rispetto alla situazione peritale. Non emergono

idee ipocondriache né sintomi ossessivo-compulsivi, l’assicurato non riferisce

di un rimuginio costante ma semplicemente di avere spesso l’idea di suicidarsi,

anche se non l’avrebbe mai messa in atto. L’umore appare sub deflesso. Non

riferisce particolari rimuginii di colpa rispetto al proprio passato, al

fallimento dell’attività lavorativa o del matrimonio anche se afferma di

sentirsi sicuramente incapace di lavorare. Non vi è una revisione negativa di

tutta la sua vita in termini depressivi. Non sa bene riferire quali siano i

contenuti dei rimuginii che ha nella testa, ma ha comunque la necessità di

muoversi per gestire l’ansia e ridurre i pensieri. Non vi è progettualità del

tutto negativa visto che ha intenzione di ritornare in Ticino. L’assicurato non

lamenta particolare astenia ma vi è una tendenziale apatia. Anche rispetto

all’igiene quotidiana riferisce che deve fare uno sforzo per lavarsi, il che

corrisponde a minimi segnali di trascuratezza. Il numero totale di ore di sonno

è mantenuto anche se persiste un risveglio precoce mattutino caratterizzato da

angoscia. Non emergono disturbi della sensopercezione, il fenomeno di vedere

una persona a fianco del letto al risveglio potrebbe essere una forma di

allucinazione ipnopompica, in stato di impregnazione etilica o più

verosimilmente di astinenza, avrebbe avuto qualche micro zoospia, ma non

sembrano mai essere avvenuti episodi di franco delirium. L’assicurato riferisce

una diminuzione dell’appetito e disinteresse per la vita sessuale. Riferisce

algie alla spalla, alla schiena, al collo e al ginocchio di destra; nonostante

questo camminerebbe per molti km al giorno (almeno 4 ore/die). Non riferisce

altre cenestopatie a livello gastrointestinale o cardiovascolare al di fuori

delle algie. Presenta un lievissimo tremore alle mani, anche la gestica appare

lievemente ridotta (pag. 571 incarto AI).

In

presenza di uno stato di salute che lo stesso perito dr. med. __________ del __________

definisce stabile (anche lo stesso assicurato nel corso della visita presso il

dr. med. __________ ha confermato tale valutazione; cfr. pag. 570 incarto AI: “[…]

Continua a lamentare difficoltà nell’ascoltare gli altri, ne viene infastidito,

spesso non riesce neanche a comprendere i loro ragionamenti. Riferisce

difficoltà di memoria, incapacità di mantenere la concentrazione, e non

riuscirebbe a seguire un film né a leggere. Tale problematica perdurerebbe da

tempo ed egli stesso riferisce che il quadro è abbastanza stabile ormai da

diversi anni senza particolari fluttuazioni ma senza neppure miglioramenti […]”),

la sua valutazione di una incapacità lavorativa superiore rispetto a quella

accertata dalla dr.ssa med. __________ si esaurisce pertanto in una

inammissibile second opinion (cfr. DTF 138 V 275). Il perito infatti non si è

limitato a valutare il decorso dello stato di salute del ricorrente in seguito

ai ricoveri ospedalieri in ambito psichiatrico (cfr. perizia __________ pag. 1

= pag. 553 incarto AI: “[…] nel frattempo l’assicurato dalla fine di

settembre alla fine di dicembre 2017 è stato ricoverato in ambiente

psichiatrico per cui è stata richiesta una nuova valutazione peritale” ),

ma, sulla base dello stesso stato di fatto, ha modificato la valutazione dei

periti del __________ (cfr. pag. 575 incarto AI: “la valutazione del __________

del febbraio 2017 non si è ancora tradotta in una decisione AI ma, a mio avviso,

seppure il quadro sia rimasto costante sul piano clinico, la stima delle

risorse residue appariva ottimistica” e pag. 578 incarto AI: “rispetto

alla situazione documentata agli atti e, in particolare all’ultima valutazione

peritale __________, non si è verificato sul piano psichiatrico un cambiamento

significativo dello stato di salute. Nonostante questo sono dell’avviso, in

base al decorso, all’esame clinico ed all’esame delle giornate e dal mini ICF,

che la CL massima esigibile dell’assicurato non superi attualmente il 40%”),

andando oltre il compito affidatogli.

Ne

segue che rettamente il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, in presenza di uno stato di salute valetudinario stabile ha

confermato l’esito della perizia pluridisciplinare del __________ del 3

febbraio 2017 (doc. 108 incarto AI) e si è scostato, per quanto concerne la

valutazione della capacità lavorativa, ma non per quanto concerne l’esame del

decorso della patologia, dalla perizia del dr. med. __________.

Va

qui rammentato, a proposito del medico SMR, che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

Considerandi

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere

da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Quanto

alla circostanza che il medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha ritenuto l’insorgente non più reintegrabile nel mondo del

lavoro e ancora nel referto del 17 gennaio 2018 ha attestato una completa

incapacità lavorativa dal 1° settembre 2013, va rilevato che i periti hanno

tenuto conto delle sue valutazioni, non condividendole (cfr. pag. 4 della

perizia del __________ = pag. 360 incarto AI, dove i periti citano i referti

del 6 novembre 2015 e del 15 dicembre 2015 del curante; cfr. consulto della

dr.ssa med. __________ che prende in considerazione il referto del dicembre

2015.

del dr. med. __________ [pag. 405 incarto AI] e pag. 12-13 della perizia

del dr. med. __________ dove viene citato il referto del 15 gennaio 2018 del

curante [pag. 564-565 incarto AI]).

Va

poi qui rammentato che in ragione della diversità dell'incarico assunto

(a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Il

TCA evidenzia inoltre che le degenze presso la Clinica __________ di __________

e presso la Clinica __________ sono state prese in considerazione nell’ambito

della valutazione della capacità lavorativa del ricorrente e nei periodi in cui

è stato ricoverato l’UAI ha riconosciuto una totale incapacità lavorativa (cfr.

anche perizia __________, doc. 154 e pag. 577 incarto AI: “[…] Dal

momento che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico di cui

ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso

longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario,

[…]”).

Quanto

alla circostanza che il dr. med__________ non sarebbe abbastanza indipendente

poiché è attivo presso il __________, a prescindere dal fatto che la sua

valutazione della capacità lavorativa non è presa in considerazione (cfr. supra),

va comunque rilevato come l’insorgente, conformemente alla giurisprudenza (cfr.

DTF 137 V 210), è stato preventivamente reso attento circa il nome del perito,

presso il quale si è recato in due occasioni, e la necessità di una perizia

psichiatrica (doc. 150, pag. 540 incarto AI) e non ha sollevato alcuna

obiezione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa (cfr. pag. 540 e

seguenti incarto AI). Ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva

(cfr. sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a

pag. 208).

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle incapacità

lavorative confermate dal medico SMR dr. med. __________ il 1° ottobre 2018

(doc. 159 incarto AI, pag. 593) e contenute nel rapporto SMR del dr. med. __________

del 7 febbraio 2017 (doc. 110 incarto AI, pag. 451 e seguenti incarto AI).

2.8

L’insorgente

censura infine il calcolo del grado d’invalidità, sostenendo che la riduzione

sociale del 15% dal reddito da invalido è insufficiente e, tenuto conto delle

difficoltà economiche (egli è al beneficio dell’assistenza), di fattori

socio-culturali, delle difficoltà di concentrazione, relazionali e dei problemi

da dipendenza, occorre prendere in considerazione una riduzione del 25% (doc.

I).

Egli

contesta il calcolo per quanto concerne il periodo dal 3 luglio 2015 al 29

febbraio 2016 e dal 30 agosto 2016 (pag. 5, doc. I):

"

(…) Sul calcolo effettuato

per la determinazione del grado di invalidità occorre pertanto effettuare una

riduzione totale del 25% e non già unicamente del 15% come indicato nella

decisione impugnata.

Il reddito da invalido, dal 3 luglio 2015 al 28

febbraio 2016 e dal 30 agosto 2016 in avanti, così calcolato sarebbe pari a CHF

29'338.80.

Grado di invalidità: (76'468.00 – 29'338.80) :

76'468.00 X 100 = 61.63%

4.

Sulla scorta delle suindicate considerazioni il

signor RI 1 postula l’accoglimento del ricorso con conseguente diritto ad una

rendita almeno di ¾ essendo il grado d’invalidità del 61.63%. Il reddito da

invalido, sulla base della concreta capacità lavorativa residua, non del 60% ma

molto ridotta a causa degli importanti problemi psichici, derivanti tra l’altro

anche dall’abuso di farmaci, dovrebbe essere ulteriormente ridotto, per cui il

grado di invalidità appare ragionevole credere possa raggiungere il 70%. Per

cui il ricorrente chiede che il calcolo del grado d’invalidità sia effettuato

in base all’effettivo reddito, applicando le corrette deduzioni, potendo così

beneficiare di una rendita d’invalidità intera.”

2.8.1

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9

agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto, il ricorrente non contesta la decisione dell’UAI di prendere in

considerazione un reddito da valido invariato negli anni di fr. 76'468, sulla

base della media dei dati fiscali 2007-2011, cui sono stati aggiunti gli utili

fiscalmente riconosciuti per l’attività svolta e, per il 2011, le riprese

dell’ufficio tassazione pari a fr. 10'000 (cfr. pag. 247, [inchiesta economica

per indipendenti del 30.3.2015], pag. 488 [rapporto d’inchiesta per l’attività

professionale indipendente del 17.10.2017]; cfr. anche pag. 600 incarto AI).

2.8.2

Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio

2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Adattando

all'evoluzione dei salari nominali questo dato al 2015, si ottiene un

salario di fr. 66'646.30 (fr. 66'453.12 : 103.2 x 103.5; cfr. Tabella T1.1.10,

Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami

economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo

il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF

142.

V 178), il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 15% per attività leggere e altri

fattori di riduzione.

Il

ricorrente chiede una riduzione del 25%, tenuto conto delle difficoltà

economiche (egli è al beneficio dell’assistenza), di fattori socio-culturali,

delle difficoltà di concentrazione, relazionali e dei problemi da dipendenza.

Questo

Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.

5.

) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.

In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione,

l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati

al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Quest’ultimo,

in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro al

60%. Poiché l’incapacità lavorativa va intesa quale riduzione del rendimento,

non può essere presa in considerazione un’ulteriore riduzione per questo

fattore.

Infatti,

a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22

marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:

"

Nel caso concreto

l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la

capacità lavorativa di A. dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto

il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti

funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di

presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del

20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità

di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del

20.

marzo 2012 consid. 5;9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e

9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che

l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella

misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha

ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più

spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”

Neppure

un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione se ne è già tenuto

conto. Tra i limiti funzionali in ambito psichiatrico i periti hanno già

precisato che le risorse personali dell’assicurato “risultano affaticate e

ridotte causa patologia psichiatrica. Inoltre un’attività adatta dal punto di

vista psichiatrico deve rientrare nelle competenze pratiche, culturali e di

caricabilità fisiche presenti” nell’assicurato (pag. 385 incarto AI).

Quanto

al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico

da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23

dicembre 2009, consid. 6.2).

Alcuna

riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità (__________)

o del permesso di domicilio (C). Il ricorrente che già a fine anni ’80 inizio

anni ’90 ha lavorato in Svizzera (pag. 365 incarto AI) e vi è tornato nel 2005,

sposando una cittadina ticinese ed aprendo nel 2008 un bar (cfr. pag. 128 incarto

AI), non ha avuto penalizzazioni reddituali.

Infine,

l’attuale situazione economica dell’insorgente, e meglio il percepimento di

prestazioni dell’assistenza, non costituiscono un fattore di riduzione.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di

specie, per scostarsi dalla riduzione del 15% effettuata

dall’UAI.

Per

il periodo dal 3 luglio 2015, raffrontando il reddito da valido di fr. 76'468

con il reddito da invalido di fr. 66'646.30, ridotto del 40% (incapacità

lavorativa) a fr. 39'987.78 e del 15% (riduzione sociale) a fr. 33'989.61, si

ottiene un grado d’invalidità del 55.55%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),

al 56%, che dà diritto a mezza rendita come calcolato dall’UAI.

Per

il periodo dal 30 agosto 2016, raffrontando il reddito da valido di fr. 76'468

con il reddito da invalido di fr. 66'803.40, ridotto del 40% (incapacità

lavorativa) a fr. 40'082.04 e del 15% (riduzione sociale) a fr. 34'069.73 si

ottiene un grado d’invalidità del 55.44%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al

55%, che dà diritto a mezza rendita come calcolato dall’UAI.

In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico del ricorrente.

L’insorgente chiede

tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio dell’avv. __________

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre

la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110

V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re

A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di

perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente

inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza

esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267

consid. 2b).

Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano

dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web

della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto

che il ricorrente non ha prodotto alcun certificato medico per sovvertire le

risultanze peritali e mettere in dubbio le dettagliate e complete valutazioni

effettuate dai consulenti del __________ e non ha portato argomenti convincenti

per distanziarsi dalla riduzione sociale del 15% decisa dall’UAI per il calcolo

del grado d’invalidità, alla patrocinatrice del ricorrente doveva apparire

evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore

rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito

della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Facendo

quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere

l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti