32.2019.111
Richiesta di aumento del grado d'invalidità, rispetto a quanto calcolato dall'UAI, respinta. Conferma delle risultanze delle perizie amministrative e del raffronto dei redditi effettuato dall'amministrazione
27 aprile 2020Italiano51 min
all’11 novembre 2017 (pag. 523 incarto AI) ed in seguito presso la Clinica __________
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.111
cs
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L’8/12 aprile 2013 RI 1, nato
nel 1964, titolare/gerente e cameriere del __________ a __________ (doc. 10
incarto AI) fino al 2012 quando è stato vittima di un infortunio (caduta dalle
scale [pag. 127 incarto AI]), ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI
(doc. 7 incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, tra i quali il richiamo dell’incarto dell’assicuratore
contro gli infortuni, l’allestimento di una perizia ad opera del __________ il
9 maggio 2014 (doc. 48 incarto AI) e di una perizia di decorso il 3 febbraio
2017 (doc. 108 incarto AI), nonché di una perizia del __________ in data 30
maggio 2018 (doc. 154 incarto AI), effettuata un’inchiesta per l’attività
professionale indipendente il 17 ottobre 2017 (doc. 129 incarto AI), con
decisione del 15 aprile 2019 (doc. B), preavvisata dal progetto del 22 ottobre
2018 (doc. 162 incarto AI), l’UAI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad ¼ di
rendita (grado del 41%) dal 1° ottobre 2014, aumentata a ½ rendita dal 1°
luglio 2015 (grado del 56%), e ad intera dal 1° maggio 2016 al 30 novembre
2016. Dal 1° dicembre 2016 l’interessato è nuovamente stato messo al beneficio
di mezza rendita (grado del 56%).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale la concessione di una rendita d’invalidità intera ed in via
subordinata ¾ di rendita. Contestualmente l’assicurato ha chiesto di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc.
I).
Il ricorrente,
segnatamente con riferimento ai referti del proprio curante dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, secondo il quale non potrebbe più essere
reintegrato nel mondo del lavoro, contesta le conclusioni cui è giunto l’UAI.
Non prendendo in considerazione il reale stato psichico, aggravato dall’abuso
di medicamenti, conseguente all’infortunio da lui subito, cui hanno fatto
seguito numerosi ricoveri, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto del reale
stato valetudinario dell’insorgente. Egli non comprende come possa mantenere
una capacità lavorativa residua del 60%. Il dr. med. __________, essendo dipendente
del __________, secondo l’insorgente non può presentare l’equidistanza
necessaria per determinare l’incapacità lavorativa in attività adatta, come
invece sarebbe stato il caso se l’UAI avesse fatto capo ad un professionista
indipendente.
Il ricorrente contesta
pure il calcolo del tasso d’invalidità e segnatamente la riduzione sociale del
15%, chiedendo che venga applicata la riduzione massima del 25%. Oltre alle
limitazioni legate alla sua mobilità e alla capacità di sollevare pesi, egli
presenta difficoltà economiche (è al beneficio dell’assistenza) e fattori socio
culturali. Ad essi vanno poi aggiunte le difficoltà di concentrazione e
relazionali, nonché i problemi da dipendenza dei farmaci. Ciò darebbe un grado
d’invalidità del 61.63%. Egli sostiene che comunque il grado d’invalidità
raggiunge almeno il 70% ed avrebbe così diritto ad una rendita intera.
1.4. Con risposta del 21 giugno
2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
in diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria
per la concessione di una rendita AI non vale più in
maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14
dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta
procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche
nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura
inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la
necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in
genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente
a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5. In concreto, in seguito alla
domanda di prestazioni dell’8 aprile 2013 (doc. 7 incarto AI), l’UAI ha fatto
allestire una perizia pluridisciplinare del __________ (reumatologica: dr. med.
__________; psichiatrica: dr.ssa med. __________; neurologica: dr. med. __________),
redatta il 9 maggio 2014 (doc. 48 incarto AI = pag. 116 e seguenti incarto AI).
Dopo
aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le
constatazioni obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa, di sindrome cervicospondilogena cronica, sindrome
lombospondilogena cronica, sindrome femoropatellare al ginocchio destro,
pariartropatia omeroscapolare tendinotica cronica a destra, sindrome mista
ansiodepressiva (ICD-10 F41.2), insonnia non organica (ICD-10 F 51.0),
probabile uso improprio di alcolici (ICD-10 F10.1), sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD-10 F45.4) e la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di neuropatia sensitiva e in misura minore motoria del nervo ulnare
sinistro da localizzare al gomito (pag. 44 perizia, pag. 159 incarto AI).
Fatti
I
periti hanno concluso affermando che nell’attività abituale di gerente di
ristorante, per quanto riguarda i compiti amministrativi ed il contatto con i
clienti è abile all’80%, mentre per i lavori manuali, in particolare il
servizio ai tavoli o al bancone come cameriere, è abile al lavoro nella misura
del 70%, inteso come lavoro a tempo pieno con rendimento proporzionalmente
ridotto (pag. 161 incarto AI). In attività adatte è abile al lavoro all’80% dal
dicembre 2013 (pag. 161 incarto AI).
Il
3 febbraio 2017 è stata allestita una perizia pluridisciplinare del __________
(internistica: dr.ssa med. __________; reumatologica: dr. med. __________;
psichiatrica: dr.ssa med. __________) di decorso (doc. 108 incarto AI).
Dopo
aver descritto gli atti, l’anamnesi familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le
constatazioni obiettive, i periti hanno posto la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa, di periatropatia omeroscapolare tendinotica cronica a
destra, sindrome cervicospondilogena cronica con cefalee, gonartrosi a destra,
sindrome depressiva non altrimenti specificata (ICD-10 F 39), insonnia non
organica (ICD-10 F 51.0), sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F
54.4), compromissione cognitiva di grado lieve e numerose diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa (pag. 19 perizia = pag. 375 incarto AI).
I
periti hanno stabilito che l’insorgente complessivamente risulta abile al
lavoro nella misura del 50% per quel che riguarda lavori riguardanti il
servizio di ristorazione e compiti più pesanti nell’ambito di tale attività
lavorativa, per quel che riguarda compiti amministrativi in attività di gerenza
la sua capacità lavorativa è del 60%. In attività adatta con impieghi leggeri,
la capacità lavorativa risulta essere del 60% (pag. 25 perizia = pag. 381
incarto AI), intesa come riduzione del rendimento (cfr. pag. 29 perizia = pag.
385 incarto AI).
In
seguito ad un ricovero dapprima presso la Clinica __________ di __________
(dopo essersi recato presso la nipote ad __________) dal 28 settembre 2017
all’11 novembre 2017 (pag. 523 incarto AI) ed in seguito presso la Clinica __________
dall’11 novembre 2017 al 22 dicembre 2017 (pag. 523 incarto AI), l’UAI ha
interpellato il curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia
(doc. 143 incarto AI = pag. 522 e seguenti incarto AI) ed ha deciso di far
allestire una perizia psichiatrica dal dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, presso il __________.
Lo
specialista, nel referto datato 30 maggio 2018, rileva di aver effettuato due
colloqui in data 15 e 30 maggio 2018 per un totale di 110 minuti. Descritti gli
atti considerati ai fini della valutazione psichiatrica, l’anamnesi (familiare,
socio-relazionale, somatica, lavorativa, psicopatologica pregressa), i sintomi
soggettivi e il reperto, ha effettuato la discussione diagnostica ed ha posto
la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di disturbi psichici
comportamentali dovuti all’uso di sedativi o ipnotici, sindrome da dipendenza
(F13.2) e sindrome mista ansioso-depressiva (F41.2). Eseguita la valutazione
psichiatrica e medico-assicurativa, lo specialista ha stabilito che “seppur
con un quadro sovrapponibile a quello apprezzato dalla dr.ssa med. __________ e
che emerge dall’ultima valutazione __________ del febbraio 2017, l’assicurato
presenta una diminuzione del rendimento del 60% in ogni attività. Dal momento
che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico in cui
ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso
longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario, la
datazione della suddetta IL è la stessa della perizia __________ del febbraio
2017” (pag. 25 della perizia = pag. 577 incarto AI).
Il
1° ottobre 2018 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha affermato che “un’attenta lettura della perizia
psichiatrica del Dr. __________ del 30 maggio u.s. permette di evidenziare uno
stato di salute invariato rispetto alla precedente valutazione peritale del __________
del febbraio 2017. Nonostante il Dr. __________ proponga una diagnosi
differente e un apprezzamento valetudinario lievemente diverso, lo status
descritto dalla Dr.ssa __________ per il __________ il 23.05.2016 non presenta
variazioni significative rispetto allo status descritto dal Dr. __________, ad
esempio il Dr. __________ descrive un umore sub-deflesso mentre la dr.ssa __________
scrive di deflessione dell’umore di grado medio in trattamento. Si tratta molto
verosimilmente di uno stato dell’umore invariato interpretato come di grado
medio ma responsivo al trattamento nel 2016 e come una condizione stabilizzata
nel 2018, ma altrettanto verosimilmente è descritto lo stesso grado di
deflessione dell’umore. In conclusione, si tratta di un diverso apprezzamento
dello stesso status clinico, pertanto il rapporto SMR finale del 07.02.2017 è
tuttora valevole“ (doc. 159 incarto AI, pag. 593 incarto AI).
Dal
citato rapporto finale SMR del 7 febbraio 2017 del dr. med. __________ (doc.
110), emergono le seguenti incapacità lavorative nella precedente attività
(pag. 452 incarto AI):
-
100% dal 20.10.2012;
-
30% dal 21.11.2012;
-
100% dal 22.4.2013;
-
30% dal 22.7.2013;
-
30% dal 1.12.2013;
-
100% dal 3.4.2015 (protesi);
-
50% dal 3.10.2015;
-
100% dal 29.2.2016;
- 50%
dal 30.8.2016 (6 mesi dopo intervento spalla).
In
attività adeguate sono state accertate le seguenti incapacità lavorative (pag.
452 incarto AI):
-
100% dal 20.10.2012;
-
0% dal 21.11.2012;
-
100% dal 22.4.2013;
-
0% dal 22.7.2013;
-
20% dal 1.12.2013;
-
100% dal 3.4.2015 (protesi);
-
40% dal 3.7.2015;
-
100% dal 29.2.2016;
- 40%
dal 30.8.2016.
Il
medico SMR ha inoltre precisato che l’incapacità lavorativa va intesa come
riduzione del rendimento, che vi è una limitazione a 5 kg per quanto concerne
il carico massimo, che l’alternanza della postura al bisogno è inclusa nella
riduzione e che altre limitazioni funzionali sono: non lavori prolungati sopra
l’altezza del capo, non ripetuta rotazione e flessioni del rachide, non
posizione accovacciata / inginocchiata ripetuta, non spostamenti prolungati,
non spostamenti su terreni accidentati, non salire su scale a pioli (pag. 453
incarto AI).
2.6. Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza
federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue
conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12
luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione
delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma
unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo
le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del
20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque
possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base
delle diagnosi poste.
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti
deve confermare l’operato dell’UAI e non vede ragioni per scostarsi dalle perizie
del SAM del 9 maggio 2014 (doc. 48 incarto AI) e del 3 febbraio 2017 (doc. 108
incarto AI).
I
referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si
sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.
Ai
referti va attribuita piena forza probante.
Gli
specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello
stato di salute del ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione
medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.
Del
resto l’assicurato non ha prodotto alcuna documentazione medica con il ricorso
o nelle more processuali.
2.7. Nello
specifico va evidenziato che la differente valutazione della capacità
lavorativa in ambito psichiatrico tra la dr.ssa med. __________, consulente del
__________, nella valutazione del 23 maggio 2016 (abile al 60% in qualsiasi
attività; pag. 407 incarto AI) ed il dr. med. __________ nella perizia del __________
del 30 maggio 2018 (abile al 40% in qualsiasi attività, pag. 577 incarto AI),
come rileva il medico SMR, dr. med. __________, è una diversa valutazione dello
stesso stato di fatto.
Il
medesimo dr. med. __________ nel suo referto evidenzia che “a mio avviso,
seppur con un quadro sovrapponibile a quello apprezzato dalla Dr.ssa __________
e che emerge dall’ultima valutazione del __________ del febbraio 2017,
l’assicurato presenta una diminuzione del rendimento del 60% in ogni attività.
Dal momento che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico di
cui ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso
longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario,
la datazione dell’inizio della suddetta IL è la stessa della perizia __________
del febbraio 2017 (pag. 577 incarto AI, sottolineature del redattore). Lo
specialista evidenzia che “il quadro ha ormai un decorso stabile dalla metà
del 2016 (valutazione della Dr.ssa __________) ed anche i successivi
ricoveri stazionari del 2017 dipendevano da un tentativo di trattamento più
intensivo, ma purtroppo fallimentare della problematica della dipendenza. (…)
Il decorso longitudinale, a partire almeno dal 2015, appare sostanzialmente
invariato e anche dopo l’abbandono dell’alcool e della cocaina, non si è
assistito ad una modificazione in senso migliorativo, ma nemmeno peggiorativo,
del quadro clinico valetudinario che appare quindi stabile ormai almeno
dalla metà del 2015” (pag. 575 incarto AI).
Dalle
tavole processuali emerge che lo stato di salute del ricorrente, a parte i
periodi dei ricoveri ospedalieri, per i quali l’UAI ha giustamente tenuto conto
di una completa incapacità lavorativa, è rimasto invariato tra la valutazione
della dr.ssa med. __________ e quella del dr. med. __________ (cfr. anche presa
di posizione del 1° ottobre 2018 del dr. med. __________, pag. 593 incarto AI).
Lo
status psichico è infatti sovrapponibile.
La
dr.ssa med. __________ (pag. 405-406 incarto AI) rileva che si presenta
adeguato nella persona, i modi appaiono adeguati, poco estroverso, appare
lucido, orientato nei tre domini, formalmente disponibile, l’eloquio è
spontaneo, congruo, poco-affatto articolato, tendente a risposte chiuse e
nessun accesso al simbolico. Il pensiero non mostra anomalie di forma e/o
contenuto ma appare semplice e concreto, assenti dispercezioni. L’umore
deflesso di grado medio (in trattamento) pare peggiorato con la crisi di coppia
che riferisce essere stata precipitata dal suo malessere. Presenta ansia
libera, ruminazioni riferite alla perdita di senso, di ruolo, di desiderio, di
speranza per il futuro. Afferma di registrare episodi di somatizzazione
dell’ansia soprattutto a livello cardiocircolatorio e del respiro. Sonno
disturbato con insonnia iniziale e risvegli precoci. Il cognitivo si mostra nel
complesso indenne.
Da
parte sua il dr. med. __________ rileva che l’assicurato è lucido ed orientato
temporospazialmente così come rispetto alla situazione peritale. Non emergono
idee ipocondriache né sintomi ossessivo-compulsivi, l’assicurato non riferisce
di un rimuginio costante ma semplicemente di avere spesso l’idea di suicidarsi,
anche se non l’avrebbe mai messa in atto. L’umore appare sub deflesso. Non
riferisce particolari rimuginii di colpa rispetto al proprio passato, al
fallimento dell’attività lavorativa o del matrimonio anche se afferma di
sentirsi sicuramente incapace di lavorare. Non vi è una revisione negativa di
tutta la sua vita in termini depressivi. Non sa bene riferire quali siano i
contenuti dei rimuginii che ha nella testa, ma ha comunque la necessità di
muoversi per gestire l’ansia e ridurre i pensieri. Non vi è progettualità del
tutto negativa visto che ha intenzione di ritornare in Ticino. L’assicurato non
lamenta particolare astenia ma vi è una tendenziale apatia. Anche rispetto
all’igiene quotidiana riferisce che deve fare uno sforzo per lavarsi, il che
corrisponde a minimi segnali di trascuratezza. Il numero totale di ore di sonno
è mantenuto anche se persiste un risveglio precoce mattutino caratterizzato da
angoscia. Non emergono disturbi della sensopercezione, il fenomeno di vedere
una persona a fianco del letto al risveglio potrebbe essere una forma di
allucinazione ipnopompica, in stato di impregnazione etilica o più
verosimilmente di astinenza, avrebbe avuto qualche micro zoospia, ma non
sembrano mai essere avvenuti episodi di franco delirium. L’assicurato riferisce
una diminuzione dell’appetito e disinteresse per la vita sessuale. Riferisce
algie alla spalla, alla schiena, al collo e al ginocchio di destra; nonostante
questo camminerebbe per molti km al giorno (almeno 4 ore/die). Non riferisce
altre cenestopatie a livello gastrointestinale o cardiovascolare al di fuori
delle algie. Presenta un lievissimo tremore alle mani, anche la gestica appare
lievemente ridotta (pag. 571 incarto AI).
In
presenza di uno stato di salute che lo stesso perito dr. med. __________ del __________
definisce stabile (anche lo stesso assicurato nel corso della visita presso il
dr. med. __________ ha confermato tale valutazione; cfr. pag. 570 incarto AI: “[…]
Continua a lamentare difficoltà nell’ascoltare gli altri, ne viene infastidito,
spesso non riesce neanche a comprendere i loro ragionamenti. Riferisce
difficoltà di memoria, incapacità di mantenere la concentrazione, e non
riuscirebbe a seguire un film né a leggere. Tale problematica perdurerebbe da
tempo ed egli stesso riferisce che il quadro è abbastanza stabile ormai da
diversi anni senza particolari fluttuazioni ma senza neppure miglioramenti […]”),
la sua valutazione di una incapacità lavorativa superiore rispetto a quella
accertata dalla dr.ssa med. __________ si esaurisce pertanto in una
inammissibile second opinion (cfr. DTF 138 V 275). Il perito infatti non si è
limitato a valutare il decorso dello stato di salute del ricorrente in seguito
ai ricoveri ospedalieri in ambito psichiatrico (cfr. perizia __________ pag. 1
= pag. 553 incarto AI: “[…] nel frattempo l’assicurato dalla fine di
settembre alla fine di dicembre 2017 è stato ricoverato in ambiente
psichiatrico per cui è stata richiesta una nuova valutazione peritale” ),
ma, sulla base dello stesso stato di fatto, ha modificato la valutazione dei
periti del __________ (cfr. pag. 575 incarto AI: “la valutazione del __________
del febbraio 2017 non si è ancora tradotta in una decisione AI ma, a mio avviso,
seppure il quadro sia rimasto costante sul piano clinico, la stima delle
risorse residue appariva ottimistica” e pag. 578 incarto AI: “rispetto
alla situazione documentata agli atti e, in particolare all’ultima valutazione
peritale __________, non si è verificato sul piano psichiatrico un cambiamento
significativo dello stato di salute. Nonostante questo sono dell’avviso, in
base al decorso, all’esame clinico ed all’esame delle giornate e dal mini ICF,
che la CL massima esigibile dell’assicurato non superi attualmente il 40%”),
andando oltre il compito affidatogli.
Ne
segue che rettamente il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, in presenza di uno stato di salute valetudinario stabile ha
confermato l’esito della perizia pluridisciplinare del __________ del 3
febbraio 2017 (doc. 108 incarto AI) e si è scostato, per quanto concerne la
valutazione della capacità lavorativa, ma non per quanto concerne l’esame del
decorso della patologia, dalla perizia del dr. med. __________.
Va
qui rammentato, a proposito del medico SMR, che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
Considerandi
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere
da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Quanto
alla circostanza che il medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha ritenuto l’insorgente non più reintegrabile nel mondo del
lavoro e ancora nel referto del 17 gennaio 2018 ha attestato una completa
incapacità lavorativa dal 1° settembre 2013, va rilevato che i periti hanno
tenuto conto delle sue valutazioni, non condividendole (cfr. pag. 4 della
perizia del __________ = pag. 360 incarto AI, dove i periti citano i referti
del 6 novembre 2015 e del 15 dicembre 2015 del curante; cfr. consulto della
dr.ssa med. __________ che prende in considerazione il referto del dicembre
2015.
del dr. med. __________ [pag. 405 incarto AI] e pag. 12-13 della perizia
del dr. med. __________ dove viene citato il referto del 15 gennaio 2018 del
curante [pag. 564-565 incarto AI]).
Va
poi qui rammentato che in ragione della diversità dell'incarico assunto
(a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Il
TCA evidenzia inoltre che le degenze presso la Clinica __________ di __________
e presso la Clinica __________ sono state prese in considerazione nell’ambito
della valutazione della capacità lavorativa del ricorrente e nei periodi in cui
è stato ricoverato l’UAI ha riconosciuto una totale incapacità lavorativa (cfr.
anche perizia __________, doc. 154 e pag. 577 incarto AI: “[…] Dal
momento che, nonostante i ricoveri stazionari in ambiente psichiatrico di cui
ovviamente la IL era piena, non vi sono state modifiche nel decorso
longitudinale né significativi peggioramenti dal lato clinico valetudinario,
[…]”).
Quanto
alla circostanza che il dr. med__________ non sarebbe abbastanza indipendente
poiché è attivo presso il __________, a prescindere dal fatto che la sua
valutazione della capacità lavorativa non è presa in considerazione (cfr. supra),
va comunque rilevato come l’insorgente, conformemente alla giurisprudenza (cfr.
DTF 137 V 210), è stato preventivamente reso attento circa il nome del perito,
presso il quale si è recato in due occasioni, e la necessità di una perizia
psichiatrica (doc. 150, pag. 540 incarto AI) e non ha sollevato alcuna
obiezione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa (cfr. pag. 540 e
seguenti incarto AI). Ci si potrebbe chiedere se la sua censura non sia tardiva
(cfr. sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a
pag. 208).
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle incapacità
lavorative confermate dal medico SMR dr. med. __________ il 1° ottobre 2018
(doc. 159 incarto AI, pag. 593) e contenute nel rapporto SMR del dr. med. __________
del 7 febbraio 2017 (doc. 110 incarto AI, pag. 451 e seguenti incarto AI).
2.8
L’insorgente
censura infine il calcolo del grado d’invalidità, sostenendo che la riduzione
sociale del 15% dal reddito da invalido è insufficiente e, tenuto conto delle
difficoltà economiche (egli è al beneficio dell’assistenza), di fattori
socio-culturali, delle difficoltà di concentrazione, relazionali e dei problemi
da dipendenza, occorre prendere in considerazione una riduzione del 25% (doc.
I).
Egli
contesta il calcolo per quanto concerne il periodo dal 3 luglio 2015 al 29
febbraio 2016 e dal 30 agosto 2016 (pag. 5, doc. I):
"
(…) Sul calcolo effettuato
per la determinazione del grado di invalidità occorre pertanto effettuare una
riduzione totale del 25% e non già unicamente del 15% come indicato nella
decisione impugnata.
Il reddito da invalido, dal 3 luglio 2015 al 28
febbraio 2016 e dal 30 agosto 2016 in avanti, così calcolato sarebbe pari a CHF
29'338.80.
Grado di invalidità: (76'468.00 – 29'338.80) :
76'468.00 X 100 = 61.63%
4.
Sulla scorta delle suindicate considerazioni il
signor RI 1 postula l’accoglimento del ricorso con conseguente diritto ad una
rendita almeno di ¾ essendo il grado d’invalidità del 61.63%. Il reddito da
invalido, sulla base della concreta capacità lavorativa residua, non del 60% ma
molto ridotta a causa degli importanti problemi psichici, derivanti tra l’altro
anche dall’abuso di farmaci, dovrebbe essere ulteriormente ridotto, per cui il
grado di invalidità appare ragionevole credere possa raggiungere il 70%. Per
cui il ricorrente chiede che il calcolo del grado d’invalidità sia effettuato
in base all’effettivo reddito, applicando le corrette deduzioni, potendo così
beneficiare di una rendita d’invalidità intera.”
2.8.1
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9
agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente
possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona
assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al
rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.
4.3.1
pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un
posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si
farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).
Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di
indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata
avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato
l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.
381.
consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va
senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso
una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96
V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto, il ricorrente non contesta la decisione dell’UAI di prendere in
considerazione un reddito da valido invariato negli anni di fr. 76'468, sulla
base della media dei dati fiscali 2007-2011, cui sono stati aggiunti gli utili
fiscalmente riconosciuti per l’attività svolta e, per il 2011, le riprese
dell’ufficio tassazione pari a fr. 10'000 (cfr. pag. 247, [inchiesta economica
per indipendenti del 30.3.2015], pag. 488 [rapporto d’inchiesta per l’attività
professionale indipendente del 17.10.2017]; cfr. anche pag. 600 incarto AI).
2.8.2
Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2014 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2014
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2014; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’744.- (Fr. 5'312.- x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2014 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio
2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'453.12 (fr. 63’744: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Adattando
all'evoluzione dei salari nominali questo dato al 2015, si ottiene un
salario di fr. 66'646.30 (fr. 66'453.12 : 103.2 x 103.5; cfr. Tabella T1.1.10,
Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami
economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo
il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF
142.
V 178), il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).
Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato
statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI ha applicato una riduzione del 15% per attività leggere e altri
fattori di riduzione.
Il
ricorrente chiede una riduzione del 25%, tenuto conto delle difficoltà
economiche (egli è al beneficio dell’assistenza), di fattori socio-culturali,
delle difficoltà di concentrazione, relazionali e dei problemi da dipendenza.
Questo
Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi pertinenti, sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid.
5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione applicata dall’UAI.
In particolare il TCA, ritiene che, mediante la riduzione in questione,
l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati
al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.
Quest’ultimo,
in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro al
60%. Poiché l’incapacità lavorativa va intesa quale riduzione del rendimento,
non può essere presa in considerazione un’ulteriore riduzione per questo
fattore.
Infatti,
a proposito della riduzione del rendimento, con sentenza 9C_149/2015 del 22
marzo 2016 il TF al consid. 4.1 ha ribadito che:
"
Nel caso concreto
l'autorità giudiziaria precedente, sulla base dei dati peritali, ha ritenuto la
capacità lavorativa di A. dell'80% (che si traduce nella presenza durante tutto
il giorno con rendimento ridotto) in un'attività rispettosa dei limiti
funzionali. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale in caso di
presenza lavorativa durante tutto il giorno ma con limitazioni, in concreto del
20%, non vi è più spazio per alcuna riduzione riconducibile all'impossibilità
di svolgere un'attività a tempo pieno (cfr. fra tante: sentenze 9C_710/2011 del
20.
marzo 2012 consid. 5; 9C_980/2008 del 4 marzo 2009 consid. 3.1.2 e
9C_344/2008 del 5 giugno 2008 consid. 4). Detto altrimenti, il fatto che
l'opponente non possa svolgere un'attività adeguata al 100% ma unicamente nella
misura dell'80% è già stato considerato dall'amministrazione allorquando ha
ridotto il reddito da invalido del 20% per il minor rendimento e non vi è più
spazio per ulteriori riduzioni di sorta.”
Neppure
un’ulteriore riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute può trovare accoglimento. Nella valutazione se ne è già tenuto
conto. Tra i limiti funzionali in ambito psichiatrico i periti hanno già
precisato che le risorse personali dell’assicurato “risultano affaticate e
ridotte causa patologia psichiatrica. Inoltre un’attività adatta dal punto di
vista psichiatrico deve rientrare nelle competenze pratiche, culturali e di
caricabilità fisiche presenti” nell’assicurato (pag. 385 incarto AI).
Quanto
al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico
da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009, consid. 6.2).
Alcuna
riduzione supplementare può essere concessa in ragione della nazionalità (__________)
o del permesso di domicilio (C). Il ricorrente che già a fine anni ’80 inizio
anni ’90 ha lavorato in Svizzera (pag. 365 incarto AI) e vi è tornato nel 2005,
sposando una cittadina ticinese ed aprendo nel 2008 un bar (cfr. pag. 128 incarto
AI), non ha avuto penalizzazioni reddituali.
Infine,
l’attuale situazione economica dell’insorgente, e meglio il percepimento di
prestazioni dell’assistenza, non costituiscono un fattore di riduzione.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di
specie, per scostarsi dalla riduzione del 15% effettuata
dall’UAI.
Per
il periodo dal 3 luglio 2015, raffrontando il reddito da valido di fr. 76'468
con il reddito da invalido di fr. 66'646.30, ridotto del 40% (incapacità
lavorativa) a fr. 39'987.78 e del 15% (riduzione sociale) a fr. 33'989.61, si
ottiene un grado d’invalidità del 55.55%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121),
al 56%, che dà diritto a mezza rendita come calcolato dall’UAI.
Per
il periodo dal 30 agosto 2016, raffrontando il reddito da valido di fr. 76'468
con il reddito da invalido di fr. 66'803.40, ridotto del 40% (incapacità
lavorativa) a fr. 40'082.04 e del 15% (riduzione sociale) a fr. 34'069.73 si
ottiene un grado d’invalidità del 55.44%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al
55%, che dà diritto a mezza rendita come calcolato dall’UAI.
In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a
carico del ricorrente.
L’insorgente chiede
tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio dell’avv. __________
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre
la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110
V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re
A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano
dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web
della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto
che il ricorrente non ha prodotto alcun certificato medico per sovvertire le
risultanze peritali e mettere in dubbio le dettagliate e complete valutazioni
effettuate dai consulenti del __________ e non ha portato argomenti convincenti
per distanziarsi dalla riduzione sociale del 15% decisa dall’UAI per il calcolo
del grado d’invalidità, alla patrocinatrice del ricorrente doveva apparire
evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore
rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito
della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Facendo
quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere
l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti