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Decisione

32.2019.114

Soppressione rendita AI per mancata collaborazione dell'assicurata. Ricorso tardivo, quindi irricevibile.Nel merito,a ragione UAI ha soppresso la rendita,perché il formulario di revisione,la cui compilazione è molto semplice, è stato presentato tardivamente.Riattivazione rendita solo da quel momento

25 maggio 2020Italiano22 min

è deceduta il __________ aprile 2019 (doc. A1) e il 17/21 maggio 2019 (doc. I) RI

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.114

TB

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 15 aprile 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

A. Con

decisione del 25 febbraio 2015 (docc. 34 e 37) __________, 1981, è stata posta

al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI 72%) a decorrere dal

1° aprile 2014.

B. Nel

mese di luglio 2018 (doc. 38) l'Ufficio assicurazione invalidità ha avviato una

procedura di revisione d'ufficio del diritto alla rendita dell'assicurata e il

26 luglio 2018 (doc. 39) le ha inviato un questionario da compilare, che è

ritornato al mittente avendo nel frattempo l'interessata cambiato domicilio

(doc. 41).

C. Il

7 agosto 2018 (doc. 40) l'Ufficio AI ha ritrasmesso il medesimo formulario di

revisione della rendita di invalidità al nuovo indirizzo di domicilio dell'assicurata

e il 24 settembre 2018 (doc. 42) glielo ha sollecitato con un invio

raccomandato, avvertendola che se entro dieci giorni non l'avesse ricevuto

debitamente compilato e firmato, avrebbe applicato le sanzioni previste dall'art.

7b cpv. 2 lett. d LAI e quindi ridotto o rifiutato le prestazioni.

La raccomandata non è stata ritirata ed

è quindi ritornata al mittente (doc. 44).

D. Con

progetto di decisione del 15 ottobre 2018 (doc. 43) l'Ufficio AI ha soppresso

la rendita per mancata collaborazione, ma anche questo invio raccomandato gli è

ritornato (doc. 46) e il 7 novembre 2018 (doc. 45) l'ha rinviato all'assicurata

per posta A.

E. Con

decisione del 26 novembre 2018 (doc. II/2) l'Ufficio AI ha confermato la

soppressione della rendita per la mancata collaborazione dell'assicurata, non

avendo ritornato l'apposito formulario per la valutazione della sua invalidità

malgrado l'avvertimento sulle conseguenze che avrebbe potuto avere il rifiuto

ingiustificato di informare e collaborare.

Pure questa raccomandata non è stata

ritirata dall'assicurata (doc. 49), perciò la decisione di soppressione le è

stata rispedita per posta A il 13 dicembre 2018 (doc. 48).

F. Contattata

telefonicamente il 7 gennaio 2019 (doc. 50) da RI 1, marito dell'assicurata, l'amministrazione

gli ha spedito il formulario di revisione per la rendita della moglie e, a sua

richiesta, il 12 febbraio 2019 (doc. 57) ha trasmesso al suo medico curante l'intera

documentazione a sua disposizione.

G. Il

28 marzo 2019 (doc. 58) RI 1 ha inviato per email all'amministrazione il

questionario di revisione della rendita di invalidità della moglie __________ e

il 1° aprile 2019 (doc. 63) ha chiesto all'Ufficio AI, sempre per email, quando

la rendita sarebbe stata riattivata, spiegando di avere perso tempo non sapendo

quale medico avrebbe dovuto compilare il formulario.

H. Il

1° aprile 2019 (doc. II/3) l'amministrazione ha risposto a __________ che

avrebbe ripristinato il versamento della sua rendita dal mese di marzo 2019,

mese in cui ha ricevuto il formulario di revisione e tale spiegazione è stata

ribadita l'11 aprile 2019 (doc. 67) stante la richiesta del 10 aprile 2019

(doc. 66) di RI 1 sul perché non siano state versate alla moglie anche le

rendite di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019.

All'ulteriore email del 15 aprile 2019

(doc. 70) del marito sui motivi per cui la riattivazione della rendita sia

avvenuta soltanto da marzo 2019 e non già da gennaio 2019, visto che è in quel

mese che ha distribuito ai medici della moglie il formulario ma nessuno di loro

voleva compilarlo, l'amministrazione ha risposto a __________ il 15 aprile 2019

(doc. A4), evidenziando che poiché il formulario non è stato compilato malgrado

due solleciti, la sua non collaborazione ha dato luogo a una decisione di

soppressione. La rendita poteva essere ripristinata soltanto se il formulario

sulla revisione le fosse pervenuto entro la fine di gennaio 2019, ma ciò non è

avvenuto. La circostanza che i suoi curanti non l'abbiano voluto compilare non

è rilevante, visto che tale formulario poteva essere riempito da lei stessa o

dal marito.

Il 17 aprile 2019 (doc. A5) il coniuge

dell'assicurata ha ribadito per email le sue pretese creditorie.

Fatti

I. __________

è deceduta il __________ aprile 2019 (doc. A1) e il 17/21 maggio 2019 (doc. I) RI

1 ha inoltrato al Tribunale un ricorso contro "la non entrata in materia da parte dell'IAS delle rette al di Gennaio e

Febbraio '19, a mia moglie __________.". Il ricorrente ha

evidenziato che appena ha ricevuto nel mese di dicembre 2019 il formulario per

la revisione della rendita l'ha trasmesso ai medici curanti della moglie - che

da novembre 2018 a gennaio 2019 è stata degente presso l'__________ - per farlo

riempire da chi ne conosceva l'anamnesi. Dopo la dimissione della moglie egli ha

chiesto allo psichiatra dr. med. __________ di compilarlo e solo quando il

medico gliel'ha ritornato nel marzo 2019 l'ha trasmesso all'Ufficio AI. Di

conseguenza, l'assicurato ha chiesto al TCA il versamento delle rendite dei

mesi di gennaio e febbraio 2019.

L. Con

decisione del 28 maggio 2019 (doc. 71) l'Ufficio AI ha emesso una decisione che

annullava e sostituiva la precedente e che per i mesi di marzo e aprile 2019

attribuiva a __________ una rendita intera e ai suoi due bambini una rendita

per figli.

M. Nella

risposta del 21 giugno 2019 (doc. VII) l'Ufficio AI ha rilevato come il ricorso

di RI 1 sia tardivo se inoltrato contro la decisione di soppressione della

rendita della moglie del 26 novembre 2018, ma che si possa ritenere valido, per

economia processuale, se rivolto contro la decisione del 28 maggio 2019 di

ripristinare la rendita di invalidità dal mese di marzo 2019, anche se emanata

posteriormente, visto che il ricorrente ha contestato la mancata riattivazione

del versamento da gennaio 2019.

A quest'ultimo proposito, l'amministrazione

ha osservato che la rendita poteva essere riattivata nel gennaio 2019 soltanto

se il formulario di revisione le fosse pervenuto entro la fine di quel mese,

ciò che però non è avvenuto. La circostanza che il marito dell'assicurata abbia

trasmesso ai di lei curanti il predetto modulo già nel mese di gennaio 2019, ma

che nessuno lo voleva compilare, non gli è di alcun aiuto, visto che era l'assicurata

stessa o, al limite, suo marito in qualità di suo rappresentante, che doveva

dargli seguito. Tornando a collaborare solo nel mese di marzo 2019 con l'invio

del formulario di revisione, è dunque a giusta ragione che la rendita di

invalidità dell'assicurata è stata riattivata a partire da quel mese, perciò il

ricorso va respinto.

N. Il

24 giugno 2019 (doc. IX) il ricorrente ha osservato che la moglie è stata

ricoverata all'Ospedale psichiatrico di __________ dal 7 novembre 2018 al 15

gennaio 2019 senza che egli potesse avere accesso alle sue cartelle cliniche e

quindi conoscere le diagnosi, perciò ha chiesto ai suoi medici di riempire il

formulario per la revisione, ma dopo più tentativi e risposte negative da parte

del nosocomio si è rivolto allo psichiatra che l'aveva in cura, che vi ha dato

seguito solo dopo l'intervento di un legale.

L'amministrazione non ha formulato

nuove osservazioni (doc. X).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza

del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015

consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

Considerandi

2.

Il

ricorrente si è rivolto al Tribunale chiedendo il ripristino, già dal mese di

gennaio 2019 e non soltanto dal marzo 2019, della rendita di invalidità di cui

era beneficiaria la moglie. Tale richiesta fa seguito alla decisione del 26

novembre 2018 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso, con

effetto dal 1° gennaio 2019 in virtù dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, il

diritto alla rendita di __________ per mancata collaborazione.

L'assicurata è deceduta il 21 aprile

2019.

e, malgrado l'assenza di un certificato ereditario che lo legittimi ad

agire quale membro della comunione ereditaria, visto l'esito del ricorso non

occorre verificare ulteriormente la legittimità del marito a fare valere la

pretesa creditoria nei confronti dell'Ufficio AI per conto della CE.

Il ricorso formulato il 17/21 maggio

2019.

contro la decisione di soppressione della rendita va infatti dichiarato

irricevibile essendo manifestamente tardivo, poiché è stato inoltrato ben oltre

il termine di 30 giorni previsto dall'art. 60 cpv. 1 LPGA.

3.

Occorre

tuttavia rilevare che nei termini di ricorso contro la decisione di

soppressione, il 7 gennaio 2019 RI 1 ha contattato per telefono l'Ufficio AI

chiedendo un nuovo formulario di revisione, che ha poi ritrasmesso, compilato,

il 28 marzo 2019.

A ben vedere, però, tale richiesta non

può costituire una contestazione della soppressione del diritto alla rendita,

poiché in quell'occasione l'assicurata, tramite il marito, non ha affatto contestato

la soppressione della rendita e ciò lo si evince anche dalla successiva email

del 7 gennaio 2019 (doc. 50), con cui ha ringraziato l'Ufficio AI per la

trasmissione del richiesto formulario.

Nemmeno lo scritto raccomandato pervenuto

all'amministrazione il 18 gennaio 2019 (doc. 52) può essere ritenuto come una

valida contestazione contro la decisione di soppressione della rendita per

mancata collaborazione. Infatti, l'assicurata ha chiesto di spedirle l'incarto

completo e ha affermato che "Contro ogni

vostra eventuale decisione inoltro cautelativamente un'opposizione e ciò

riservandomi di valutare e motivare meglio le mie ragioni dopo aver potuto

consultare copia del mio incarto più completo.".

Infatti, da una parte, tale opposizione

è tardiva se è rivolta contro la decisione del 26 novembre 2019.

Dall'altra, lo scritto dell'assicurata

era espressamente rivolto contro una eventuale e futura decisione, e quindi non

contro la decisione già emessa a fine anno 2018.

Il TCA osserva inoltre che RI 1, una

volta trasmesso all'amministrazione il formulario di revisione, l'ha più volte

sollecitata per email di ripristinare il versamento della rendita di invalidità

della moglie, richieste a cui l'Ufficio AI ha risposto spiegando, la prima

volta con scritto del 1° aprile 2019, che la riattivazione poteva avvenire

unicamente dal mese di marzo 2019 con la ricezione del formulario per la

revisione.

Queste spiegazioni sono state altresì fornite

l'11 aprile 2019 al marito dell'assicurata e anche, soprattutto, il 15 aprile

2019.

in modo più esteso e dettagliato.

Il ricorso del 17/21 maggio 2019 parrebbe

essere quindi rivolto contro quest'ultimo scritto, sebbene esso non costituisca

una decisione formale munita dei rimedi di diritto.

In proposito va ricordato che in

presenza di una decisione informale, come può essere ritenuto lo scritto del 15

aprile 2019, la presentazione dell'assicurato nel termine di un anno di un'opposizione

o di un ricorso, quand'anche le condizioni dell'art. 51 LPGA non siano

realizzate (DTF 134 V 145 consid. 5.3; SVR 2019 IV Nr. 64) e ove ci si

confronta con le tematiche oggetto di comunicazione informale, deve essere

trattata come richiesta di emanazione di una decisione formale (STF 9C_788/2014

del 27 novembre 2014, consid. 4.3).

In effetti, il 28 maggio 2019 l'Ufficio

assicurazione invalidità ha emesso una decisione, che annullava e sostituiva la

precedente, in cui a __________ e ai due figli è stata riconosciuta e versata

una rendita di invalidità intera dal 1° marzo al 30 aprile 2019.

Questa decisione non risulta essere

stata impugnata da RI 1 e sembrerebbe cresciuta incontestata in giudicato.

Per di più, ritenuto come il suo

ricorso a questo Tribunale dati del 17 maggio 2019 e sia stato spedito il 21

seguente, è successivo a questo nuovo provvedimento e non può quindi certo

essere considerato quale valida impugnazione di una decisione che doveva ancora

essere emessa.

Orbene, quand'anche si volesse seguire,

per pura ipotesi di lavoro senza che occorra verificarne la correttezza, la

soluzione proposta dall'Ufficio assicurazione invalidità per economia

processale di ritenere il ricorso in esame quale valida contestazione della

decisione del 28 maggio 2019 di riattivazione della rendita di invalidità della

moglie (soltanto) al 1° marzo 2019, ad ogni modo il ricorso, già dichiarato

irricevibile, deve essere respinto anche nel merito per i motivi che seguono.

nel merito

4.

Oggetto

del contendere è sapere se la decisione con la quale è stato rifiutato il diritto

alle prestazioni di __________ è conforme alla legislazione federale.

Si tratta dunque di stabilire se a

ragione l'Ufficio AI ha soppresso dal 1° gennaio 2019 il diritto dell'assicurata a

prestazioni quale sanzione per non avere presentato le informazioni di cui l'Ufficio

AI abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.

5.

L'art.

28.

cpv. 2 LPGA, suscettibile di ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 43

cpv. 3 LPGA (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2009, ad Art. 43, Nr. 47) - nel caso concreto, l'amministrazione

non risulta tuttavia aver fatto uso, pur menzionandolo nel progetto di

decisione e nella decisione impugnata, dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, avendo

statuito la soppressione delle prestazioni quale sanzione giusta l'art. 7b cpv.

2.

LAI per la mancata trasmissione delle informazioni richieste e non avendo

quindi deciso nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non

entrata in materia -, stabilisce che colui che rivendica prestazioni

assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per

accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.

Con la 5a

revisione dell'AI, entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, è stato introdotto l'art.

7b LAI concernente le sanzioni.

Secondo l'art.

7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all'art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni

possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l'assicurato

non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per

adempiere i suoi compiti legali.

Il cpv. 3

dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare

prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in

particolare del grado della colpa dell'assicurato.

Al riguardo,

come ricordato nella STCA 32.2016.136 del 10 febbraio 2017, nel Messaggio

concernente la modifica della LAI (FF 2005 4090) si legge che "il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui

violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza

che debba essere avviata una procedura d'avvertimento e impartito un termine di

riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell'articolo

3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come l'obbligo

di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche l'ottenimento

indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dell'AI. Il

capoverso 3 descrive, come nell'assicurazione militare, in quali condizioni e

in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta

in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione

finanziaria dell'assicurato".

Circa il

nuovo tenore dell'art. 7b cpv. 3 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2012, il

Messaggio concernente la modifica della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto

di misure, FF 2010 1671) precisa che "conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di

violazione dell'obbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate.

L'attuale articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o

di rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo

caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell'assicurato».

In base alla DTF 114 V 316 l'ufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado

della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto dei principi

giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado della

colpa e la gravità dell'infrazione sono pertanto un elemento importante per

decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dell'assicurato

è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in

considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. L'esplicita menzione

di questo criterio gli conferisce un'importanza eccessiva, ragion per cui il

capoverso 3 va adeguato".

6.

Nel

caso in esame, il 7 agosto 2018 (doc. 40) l'Ufficio AI, richiamando implicitamente

quanto stabilito dall'art. 28 LPGA in merito all'obbligo di collaborazione, ha

chiesto a __________ di rispondere alle domande indicate nel questionario di

revisione della rendita e di ritornarlo, debitamente firmato, entro dieci

giorni.

Invero, l'amministrazione aveva già spedito

poco prima all'indirizzo noto dell'interessata, il 26 luglio 2018 (doc. 39), un

identico questionario per la revisione della rendita, ma questo primo tentativo

non è determinante ai fini della vertenza, visto che con l'intervenuto cambio

di domicilio dell'assicurata l'invio non le è pervenuto ed è ritornato al

mittente (doc. 41).

Con lettera

raccomandata il 24 settembre 2018 (doc. 42) l'Ufficio AI ha sollecitato l'assicurata

a volere dare seguito alla richiesta - rimasta inevasa - di cui al precedente

scritto del 7 agosto 2018, facendo contestualmente presente che secondo "l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, se un

assicurato non fornisce all'Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna

per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono essere ridotte o

rifiutate. Qualora entro un termine di 10 giorni non dovessimo ricevere

il formulario debitamente compilato e firmato, ci vedremo costretti ad emanare

un progetto di decisione applicando le sanzioni indicate nel summenzionato

articolo.".

L'assicurata

non ha ritirato il plico raccomandato, che è quindi ritornato all'amministrazione

(doc. 44).

Con progetto

di decisione del 15 ottobre 2018 (doc. 43) - munito dell'indicazione circa la

possibilità di presentare nel termine di 30 giorni osservazioni al riguardo - l'Ufficio

assicurazione invalidità ha soppresso il diritto alla rendita, non avendo l'assicurata

ancora compilato il questionario per la valutazione del suo grado di invalidità

malgrado l'avviso del 24 settembre 2018 sulle conseguenze a cui andava incontro

se si rifiutava di collaborare.

Il 7 novembre

2018.

(doc. 45) l'amministrazione ha ritrasmesso per posta semplice all'assicurata

il summenzionato progetto di decisione e con decisione formale del 26 novembre

2018.

(doc. II/2) ha confermato, quale sanzione indicata nelle precedenti

diffide, di sopprimere la rendita dal 1° gennaio 2019, rilevando però che se

l'assicurata avesse voluto adempiere ai suoi obblighi, avrebbe dovuto

trasmettere prima possibile il formulario per la revisione della rendita

debitamente compilato, datato e firmato.

Inoltre,

l'Ufficio AI ha fatto nuovamente rilevare che nonostante l'assicurata sia stata

avvisata con raccomandata del 24 settembre 2018 sulle conseguenze del mancato

invio, essa non ha adempiuto all'obbligo di collaborare non ritornando il

formulario. Pertanto, dopo avere citato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha concluso che non

potendo determinare se l'assicurata assolveva ancora i criteri di diritto a una

rendita, sopprimeva la prestazione.

Nel termine

per inoltrare ricorso contro la decisione di soppressione della rendita, a sua richiesta

il 7 gennaio 2019 l'Ufficio AI ha ritrasmesso al marito dell'interessata il

formulario di revisione, che però è stato inviato all'amministrazione, compilato

e firmato dalla moglie, soltanto con email del 28 marzo 2019 (doc. 58).

Gli scritti

del 1° (doc. 62), dell'11 (doc. 67) e del 15 aprile 2019 (doc. 69) dell'amministrazione

spiegano all'assicurata che il suo diritto alla rendita ha potuto essere

riattivato solo dal 1° marzo 2019, ovvero con l'adempimento del suo obbligo di

collaborare. Per potere essere rispristinato dal 1° gennaio 2019, il formulario

per la revisione doveva pervenirle nel mese di gennaio 2019.

7.

Viste le risultanze suesposte questo Tribunale deve

concludere che, essendo i dati personali dell'assicurata relativi al suo stato

di salute fondamentali nel caso concreto per poter esaminare e determinare il suo

diritto a prestazioni, omettendo di trasmettere in tempo utile le informazioni

e la documentazione richiestale con lettere del 7 agosto 2018 e 24 settembre

2018.

(quest'ultima munita di comminatoria relativamente alle conseguenze in

caso di mancata trasmissione, anche se l'art. 7b cpv. 2 LAI prevede

espressamente una deroga all'art. 21 cpv. 4 LPGA), l'assicurata non ha fornito

all'Ufficio AI le informazioni che abbisognava (suo stato di salute, attività

svolta) per adempiere ai suoi compiti legali di rivedere d'ufficio il suo

diritto alla rendita intera di invalidità.

D'avviso del

TCA, la mancata trasmissione del necessario formulario per la revisione prima

dell'emanazione del querelato provvedimento non può essere giustificata dal

fatto che l'assicurata è stata degente dal 7 novembre 2018 al 15 gennaio 2019

(doc. IX) presso l'__________ di __________, visto che il formulario le è stato

inviato la prima volta, per posta semplice, il 7 agosto 2018.

Il Tribunale

rileva che il ricorrente non ha comprovato che a quel momento la moglie non ha

ricevuto il predetto questionario né che era impossibilitata a rispondervi.

Anche in

merito alla raccomandata del 24 settembre 2018, ritornata al mittente e citata

sia nel progetto di decisione sia nella successiva decisione impugnata -

rispediti per posta semplice -, l'insorgente non ha sollevato nulla, non

spiegando perché tale invio non è stato ritirato dalla moglie ed è ritornato

all'Ufficio AI.

La

circostanza che il ricorrente abbia subito trasmesso ai medici curanti dell'assicurata

il formulario per la revisione non appena gli è pervenuto, a sua richiesta, nel

gennaio 2019, ma che, a suo dire - circostanza però non comprovata -, nessun

medico che aveva in cura la moglie a __________ volesse compilarlo e che è solo

con l'intervento di un legale che il dr. med. __________, psichiatra curante, l'ha

riempito nel mese di marzo 2019, non gli è invece di alcun aiuto.

In effetti,

il TCA evidenzia che il questionario sulla revisione della rendita di

invalidità contiene delle domande a cui l'assicurata medesima era facilmente in

grado di rispondervi, trattandosi di quesiti di carattere prettamente personale,

quali i dati personali, le indicazioni sullo stato di salute dovendo

semplicemente crociare se era rimasto invariato e se era migliorato o

peggiorato specificando da quando, i nomi dei medici che l'avevano in cura

indicando da quando e per quale malattia, il tipo di attività esercitata, se

svolgeva un'attività di volontariato, se c'era stato un cambiamento del tempo lavorativo

per motivi di salute e dopo l'attribuzione della rendita.

In concreto,

il formulario di revisione che il ricorrente ha inviato all'Ufficio AI il 28

marzo 2019 è stato debitamente compilato a mano in tutti i suoi punti, reca la

data del 5 marzo 2019 e la firma di __________ (con l'indicazione per esteso

del nome e del cognome, firma che, per inciso, differisce dalle altre autografe

apposte su altri scritti).

Infine, nelle

osservazioni è indicato che "dal 07/11/18 al 11/01/19, ricoverata al __________, dipendenze.".

8.

Sulla

scorta di quanto precede non vi sono dunque circostanze o elementi agli atti

che permettano, avuto riguardo a quanto stabilito all'art. 7b cpv. 3 LAI, di

prescindere dalla sanzione prevista all'art. 7b cpv. 2 prima frase LAI in

relazione con l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.

Non risulta peraltro minimamente

comprovato che l'assicurata possa non essere stata in grado di provvedere da

sola, senza una sua colpa, a dar seguito a quanto a più riprese richiestole dall'Ufficio

AI.

L'interessata avrebbe altresì potuto

nominare il marito quale suo rappresentante e delegarlo in questo semplice compito

se il suo stato di salute o altre circostante non le permettevano di dare

seguito alle richieste dell'amministrazione.

Nemmeno l'avere

atteso che un medico compilasse il formulario per la revisione non mette al

riparo l'assicurata dal dovere subire le conseguenze del suo ritardo nell'obbligo

di collaborare, neppure se tale circostanza fosse comprovata, ritenuto, come

evidenziato, che il compito di compilare il formulario per la revisione della

rendita risulta molto semplice per qualsiasi assicurato, trattandosi di dati

personali di cui un medico potrebbe, peraltro, nemmeno essere al corrente.

Pertanto, l'assicurata poteva essere in grado di provvedervi personalmente o

per il tramite del marito.

9.

In

virtù di quanto esposto, l'Ufficio AI poteva sopprimere il diritto a

prestazioni ai sensi dell'art. 7b cpv. 2 LAI a decorrere dal primo giorno del

secondo mese che segue la decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI) e quindi

dal 1° gennaio 2019.

La

riattivazione della rendita al 1° gennaio 2019 poteva dunque unicamente

avvenire, come correttamente indicato dall'Ufficio AI, qualora l'assicurata le

avesse trasmesso il questionario sulla revisione della rendita di invalidità

nel mese di gennaio 2019.

Considerato

però, come visto, che la ricezione è avvenuta il 28 marzo 2019, è a giusta

ragione che la rendita di __________ è stata riattivata il 1° marzo 2019.

In simili

circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione del 28 maggio 2019 deve

essere confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.

10.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra

Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese

per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese, per complessivi Fr. 500.-, sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti