32.2019.114
Soppressione rendita AI per mancata collaborazione dell'assicurata. Ricorso tardivo, quindi irricevibile.Nel merito,a ragione UAI ha soppresso la rendita,perché il formulario di revisione,la cui compilazione è molto semplice, è stato presentato tardivamente.Riattivazione rendita solo da quel momento
25 maggio 2020Italiano22 min
è deceduta il __________ aprile 2019 (doc. A1) e il 17/21 maggio 2019 (doc. I) RI
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.114
TB
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 15 aprile 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Con
decisione del 25 febbraio 2015 (docc. 34 e 37) __________, 1981, è stata posta
al beneficio di una rendita intera di invalidità (grado AI 72%) a decorrere dal
1° aprile 2014.
B. Nel
mese di luglio 2018 (doc. 38) l'Ufficio assicurazione invalidità ha avviato una
procedura di revisione d'ufficio del diritto alla rendita dell'assicurata e il
26 luglio 2018 (doc. 39) le ha inviato un questionario da compilare, che è
ritornato al mittente avendo nel frattempo l'interessata cambiato domicilio
(doc. 41).
C. Il
7 agosto 2018 (doc. 40) l'Ufficio AI ha ritrasmesso il medesimo formulario di
revisione della rendita di invalidità al nuovo indirizzo di domicilio dell'assicurata
e il 24 settembre 2018 (doc. 42) glielo ha sollecitato con un invio
raccomandato, avvertendola che se entro dieci giorni non l'avesse ricevuto
debitamente compilato e firmato, avrebbe applicato le sanzioni previste dall'art.
7b cpv. 2 lett. d LAI e quindi ridotto o rifiutato le prestazioni.
La raccomandata non è stata ritirata ed
è quindi ritornata al mittente (doc. 44).
D. Con
progetto di decisione del 15 ottobre 2018 (doc. 43) l'Ufficio AI ha soppresso
la rendita per mancata collaborazione, ma anche questo invio raccomandato gli è
ritornato (doc. 46) e il 7 novembre 2018 (doc. 45) l'ha rinviato all'assicurata
per posta A.
E. Con
decisione del 26 novembre 2018 (doc. II/2) l'Ufficio AI ha confermato la
soppressione della rendita per la mancata collaborazione dell'assicurata, non
avendo ritornato l'apposito formulario per la valutazione della sua invalidità
malgrado l'avvertimento sulle conseguenze che avrebbe potuto avere il rifiuto
ingiustificato di informare e collaborare.
Pure questa raccomandata non è stata
ritirata dall'assicurata (doc. 49), perciò la decisione di soppressione le è
stata rispedita per posta A il 13 dicembre 2018 (doc. 48).
F. Contattata
telefonicamente il 7 gennaio 2019 (doc. 50) da RI 1, marito dell'assicurata, l'amministrazione
gli ha spedito il formulario di revisione per la rendita della moglie e, a sua
richiesta, il 12 febbraio 2019 (doc. 57) ha trasmesso al suo medico curante l'intera
documentazione a sua disposizione.
G. Il
28 marzo 2019 (doc. 58) RI 1 ha inviato per email all'amministrazione il
questionario di revisione della rendita di invalidità della moglie __________ e
il 1° aprile 2019 (doc. 63) ha chiesto all'Ufficio AI, sempre per email, quando
la rendita sarebbe stata riattivata, spiegando di avere perso tempo non sapendo
quale medico avrebbe dovuto compilare il formulario.
H. Il
1° aprile 2019 (doc. II/3) l'amministrazione ha risposto a __________ che
avrebbe ripristinato il versamento della sua rendita dal mese di marzo 2019,
mese in cui ha ricevuto il formulario di revisione e tale spiegazione è stata
ribadita l'11 aprile 2019 (doc. 67) stante la richiesta del 10 aprile 2019
(doc. 66) di RI 1 sul perché non siano state versate alla moglie anche le
rendite di dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019.
All'ulteriore email del 15 aprile 2019
(doc. 70) del marito sui motivi per cui la riattivazione della rendita sia
avvenuta soltanto da marzo 2019 e non già da gennaio 2019, visto che è in quel
mese che ha distribuito ai medici della moglie il formulario ma nessuno di loro
voleva compilarlo, l'amministrazione ha risposto a __________ il 15 aprile 2019
(doc. A4), evidenziando che poiché il formulario non è stato compilato malgrado
due solleciti, la sua non collaborazione ha dato luogo a una decisione di
soppressione. La rendita poteva essere ripristinata soltanto se il formulario
sulla revisione le fosse pervenuto entro la fine di gennaio 2019, ma ciò non è
avvenuto. La circostanza che i suoi curanti non l'abbiano voluto compilare non
è rilevante, visto che tale formulario poteva essere riempito da lei stessa o
dal marito.
Il 17 aprile 2019 (doc. A5) il coniuge
dell'assicurata ha ribadito per email le sue pretese creditorie.
Fatti
I. __________
è deceduta il __________ aprile 2019 (doc. A1) e il 17/21 maggio 2019 (doc. I) RI
1 ha inoltrato al Tribunale un ricorso contro "la non entrata in materia da parte dell'IAS delle rette al di Gennaio e
Febbraio '19, a mia moglie __________.". Il ricorrente ha
evidenziato che appena ha ricevuto nel mese di dicembre 2019 il formulario per
la revisione della rendita l'ha trasmesso ai medici curanti della moglie - che
da novembre 2018 a gennaio 2019 è stata degente presso l'__________ - per farlo
riempire da chi ne conosceva l'anamnesi. Dopo la dimissione della moglie egli ha
chiesto allo psichiatra dr. med. __________ di compilarlo e solo quando il
medico gliel'ha ritornato nel marzo 2019 l'ha trasmesso all'Ufficio AI. Di
conseguenza, l'assicurato ha chiesto al TCA il versamento delle rendite dei
mesi di gennaio e febbraio 2019.
L. Con
decisione del 28 maggio 2019 (doc. 71) l'Ufficio AI ha emesso una decisione che
annullava e sostituiva la precedente e che per i mesi di marzo e aprile 2019
attribuiva a __________ una rendita intera e ai suoi due bambini una rendita
per figli.
M. Nella
risposta del 21 giugno 2019 (doc. VII) l'Ufficio AI ha rilevato come il ricorso
di RI 1 sia tardivo se inoltrato contro la decisione di soppressione della
rendita della moglie del 26 novembre 2018, ma che si possa ritenere valido, per
economia processuale, se rivolto contro la decisione del 28 maggio 2019 di
ripristinare la rendita di invalidità dal mese di marzo 2019, anche se emanata
posteriormente, visto che il ricorrente ha contestato la mancata riattivazione
del versamento da gennaio 2019.
A quest'ultimo proposito, l'amministrazione
ha osservato che la rendita poteva essere riattivata nel gennaio 2019 soltanto
se il formulario di revisione le fosse pervenuto entro la fine di quel mese,
ciò che però non è avvenuto. La circostanza che il marito dell'assicurata abbia
trasmesso ai di lei curanti il predetto modulo già nel mese di gennaio 2019, ma
che nessuno lo voleva compilare, non gli è di alcun aiuto, visto che era l'assicurata
stessa o, al limite, suo marito in qualità di suo rappresentante, che doveva
dargli seguito. Tornando a collaborare solo nel mese di marzo 2019 con l'invio
del formulario di revisione, è dunque a giusta ragione che la rendita di
invalidità dell'assicurata è stata riattivata a partire da quel mese, perciò il
ricorso va respinto.
N. Il
24 giugno 2019 (doc. IX) il ricorrente ha osservato che la moglie è stata
ricoverata all'Ospedale psichiatrico di __________ dal 7 novembre 2018 al 15
gennaio 2019 senza che egli potesse avere accesso alle sue cartelle cliniche e
quindi conoscere le diagnosi, perciò ha chiesto ai suoi medici di riempire il
formulario per la revisione, ma dopo più tentativi e risposte negative da parte
del nosocomio si è rivolto allo psichiatra che l'aveva in cura, che vi ha dato
seguito solo dopo l'intervento di un legale.
L'amministrazione non ha formulato
nuove osservazioni (doc. X).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza
del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015
consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
Considerandi
2.
Il
ricorrente si è rivolto al Tribunale chiedendo il ripristino, già dal mese di
gennaio 2019 e non soltanto dal marzo 2019, della rendita di invalidità di cui
era beneficiaria la moglie. Tale richiesta fa seguito alla decisione del 26
novembre 2018 con cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha soppresso, con
effetto dal 1° gennaio 2019 in virtù dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, il
diritto alla rendita di __________ per mancata collaborazione.
L'assicurata è deceduta il 21 aprile
2019.
e, malgrado l'assenza di un certificato ereditario che lo legittimi ad
agire quale membro della comunione ereditaria, visto l'esito del ricorso non
occorre verificare ulteriormente la legittimità del marito a fare valere la
pretesa creditoria nei confronti dell'Ufficio AI per conto della CE.
Il ricorso formulato il 17/21 maggio
2019.
contro la decisione di soppressione della rendita va infatti dichiarato
irricevibile essendo manifestamente tardivo, poiché è stato inoltrato ben oltre
il termine di 30 giorni previsto dall'art. 60 cpv. 1 LPGA.
3.
Occorre
tuttavia rilevare che nei termini di ricorso contro la decisione di
soppressione, il 7 gennaio 2019 RI 1 ha contattato per telefono l'Ufficio AI
chiedendo un nuovo formulario di revisione, che ha poi ritrasmesso, compilato,
il 28 marzo 2019.
A ben vedere, però, tale richiesta non
può costituire una contestazione della soppressione del diritto alla rendita,
poiché in quell'occasione l'assicurata, tramite il marito, non ha affatto contestato
la soppressione della rendita e ciò lo si evince anche dalla successiva email
del 7 gennaio 2019 (doc. 50), con cui ha ringraziato l'Ufficio AI per la
trasmissione del richiesto formulario.
Nemmeno lo scritto raccomandato pervenuto
all'amministrazione il 18 gennaio 2019 (doc. 52) può essere ritenuto come una
valida contestazione contro la decisione di soppressione della rendita per
mancata collaborazione. Infatti, l'assicurata ha chiesto di spedirle l'incarto
completo e ha affermato che "Contro ogni
vostra eventuale decisione inoltro cautelativamente un'opposizione e ciò
riservandomi di valutare e motivare meglio le mie ragioni dopo aver potuto
consultare copia del mio incarto più completo.".
Infatti, da una parte, tale opposizione
è tardiva se è rivolta contro la decisione del 26 novembre 2019.
Dall'altra, lo scritto dell'assicurata
era espressamente rivolto contro una eventuale e futura decisione, e quindi non
contro la decisione già emessa a fine anno 2018.
Il TCA osserva inoltre che RI 1, una
volta trasmesso all'amministrazione il formulario di revisione, l'ha più volte
sollecitata per email di ripristinare il versamento della rendita di invalidità
della moglie, richieste a cui l'Ufficio AI ha risposto spiegando, la prima
volta con scritto del 1° aprile 2019, che la riattivazione poteva avvenire
unicamente dal mese di marzo 2019 con la ricezione del formulario per la
revisione.
Queste spiegazioni sono state altresì fornite
l'11 aprile 2019 al marito dell'assicurata e anche, soprattutto, il 15 aprile
2019.
in modo più esteso e dettagliato.
Il ricorso del 17/21 maggio 2019 parrebbe
essere quindi rivolto contro quest'ultimo scritto, sebbene esso non costituisca
una decisione formale munita dei rimedi di diritto.
In proposito va ricordato che in
presenza di una decisione informale, come può essere ritenuto lo scritto del 15
aprile 2019, la presentazione dell'assicurato nel termine di un anno di un'opposizione
o di un ricorso, quand'anche le condizioni dell'art. 51 LPGA non siano
realizzate (DTF 134 V 145 consid. 5.3; SVR 2019 IV Nr. 64) e ove ci si
confronta con le tematiche oggetto di comunicazione informale, deve essere
trattata come richiesta di emanazione di una decisione formale (STF 9C_788/2014
del 27 novembre 2014, consid. 4.3).
In effetti, il 28 maggio 2019 l'Ufficio
assicurazione invalidità ha emesso una decisione, che annullava e sostituiva la
precedente, in cui a __________ e ai due figli è stata riconosciuta e versata
una rendita di invalidità intera dal 1° marzo al 30 aprile 2019.
Questa decisione non risulta essere
stata impugnata da RI 1 e sembrerebbe cresciuta incontestata in giudicato.
Per di più, ritenuto come il suo
ricorso a questo Tribunale dati del 17 maggio 2019 e sia stato spedito il 21
seguente, è successivo a questo nuovo provvedimento e non può quindi certo
essere considerato quale valida impugnazione di una decisione che doveva ancora
essere emessa.
Orbene, quand'anche si volesse seguire,
per pura ipotesi di lavoro senza che occorra verificarne la correttezza, la
soluzione proposta dall'Ufficio assicurazione invalidità per economia
processale di ritenere il ricorso in esame quale valida contestazione della
decisione del 28 maggio 2019 di riattivazione della rendita di invalidità della
moglie (soltanto) al 1° marzo 2019, ad ogni modo il ricorso, già dichiarato
irricevibile, deve essere respinto anche nel merito per i motivi che seguono.
nel merito
4.
Oggetto
del contendere è sapere se la decisione con la quale è stato rifiutato il diritto
alle prestazioni di __________ è conforme alla legislazione federale.
Si tratta dunque di stabilire se a
ragione l'Ufficio AI ha soppresso dal 1° gennaio 2019 il diritto dell'assicurata a
prestazioni quale sanzione per non avere presentato le informazioni di cui l'Ufficio
AI abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.
5.
L'art.
28.
cpv. 2 LPGA, suscettibile di ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 43
cpv. 3 LPGA (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2009, ad Art. 43, Nr. 47) - nel caso concreto, l'amministrazione
non risulta tuttavia aver fatto uso, pur menzionandolo nel progetto di
decisione e nella decisione impugnata, dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, avendo
statuito la soppressione delle prestazioni quale sanzione giusta l'art. 7b cpv.
2.
LAI per la mancata trasmissione delle informazioni richieste e non avendo
quindi deciso nel merito in base agli atti o emesso una decisione di non
entrata in materia -, stabilisce che colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Con la 5a
revisione dell'AI, entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, è stato introdotto l'art.
7b LAI concernente le sanzioni.
Secondo l'art.
7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all'art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni
possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l'assicurato
non fornisce all'ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per
adempiere i suoi compiti legali.
Il cpv. 3
dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ridurre o rifiutare
prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in
particolare del grado della colpa dell'assicurato.
Al riguardo,
come ricordato nella STCA 32.2016.136 del 10 febbraio 2017, nel Messaggio
concernente la modifica della LAI (FF 2005 4090) si legge che "il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui
violazione può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza
che debba essere avviata una procedura d'avvertimento e impartito un termine di
riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati nell'articolo
3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto vigente, come l'obbligo
di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati anche l'ottenimento
indebito o il tentativo di ottenere indebitamente prestazioni dell'AI. Il
capoverso 3 descrive, come nell'assicurazione militare, in quali condizioni e
in quale misura delle prestazioni possono essere ridotte o rifiutate. Si tratta
in particolare di tener conto del grado della colpa e della situazione
finanziaria dell'assicurato".
Circa il
nuovo tenore dell'art. 7b cpv. 3 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2012, il
Messaggio concernente la modifica della LAI (6a revisione AI, primo pacchetto
di misure, FF 2010 1671) precisa che "conformemente all'articolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso di
violazione dell'obbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o rifiutate.
L'attuale articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di ridurre o
di rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze del singolo
caso, in particolare del grado della colpa e della situazione finanziaria dell'assicurato».
In base alla DTF 114 V 316 l'ufficio AI deve basarsi in primo luogo sul grado
della colpa, decidendo però discrezionalmente nel rispetto dei principi
giuridici generali (p. es. il principio di proporzionalità). Il grado della
colpa e la gravità dell'infrazione sono pertanto un elemento importante per
decidere se ridurre o rifiutare una prestazione. La situazione finanziaria dell'assicurato
è invece soltanto uno dei vari elementi che possono essere presi in
considerazione, a seconda del caso, ai fini della decisione. L'esplicita menzione
di questo criterio gli conferisce un'importanza eccessiva, ragion per cui il
capoverso 3 va adeguato".
6.
Nel
caso in esame, il 7 agosto 2018 (doc. 40) l'Ufficio AI, richiamando implicitamente
quanto stabilito dall'art. 28 LPGA in merito all'obbligo di collaborazione, ha
chiesto a __________ di rispondere alle domande indicate nel questionario di
revisione della rendita e di ritornarlo, debitamente firmato, entro dieci
giorni.
Invero, l'amministrazione aveva già spedito
poco prima all'indirizzo noto dell'interessata, il 26 luglio 2018 (doc. 39), un
identico questionario per la revisione della rendita, ma questo primo tentativo
non è determinante ai fini della vertenza, visto che con l'intervenuto cambio
di domicilio dell'assicurata l'invio non le è pervenuto ed è ritornato al
mittente (doc. 41).
Con lettera
raccomandata il 24 settembre 2018 (doc. 42) l'Ufficio AI ha sollecitato l'assicurata
a volere dare seguito alla richiesta - rimasta inevasa - di cui al precedente
scritto del 7 agosto 2018, facendo contestualmente presente che secondo "l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, se un
assicurato non fornisce all'Ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna
per adempiere i suoi compiti legali, le prestazioni possono essere ridotte o
rifiutate. Qualora entro un termine di 10 giorni non dovessimo ricevere
il formulario debitamente compilato e firmato, ci vedremo costretti ad emanare
un progetto di decisione applicando le sanzioni indicate nel summenzionato
articolo.".
L'assicurata
non ha ritirato il plico raccomandato, che è quindi ritornato all'amministrazione
(doc. 44).
Con progetto
di decisione del 15 ottobre 2018 (doc. 43) - munito dell'indicazione circa la
possibilità di presentare nel termine di 30 giorni osservazioni al riguardo - l'Ufficio
assicurazione invalidità ha soppresso il diritto alla rendita, non avendo l'assicurata
ancora compilato il questionario per la valutazione del suo grado di invalidità
malgrado l'avviso del 24 settembre 2018 sulle conseguenze a cui andava incontro
se si rifiutava di collaborare.
Il 7 novembre
2018.
(doc. 45) l'amministrazione ha ritrasmesso per posta semplice all'assicurata
il summenzionato progetto di decisione e con decisione formale del 26 novembre
2018.
(doc. II/2) ha confermato, quale sanzione indicata nelle precedenti
diffide, di sopprimere la rendita dal 1° gennaio 2019, rilevando però che se
l'assicurata avesse voluto adempiere ai suoi obblighi, avrebbe dovuto
trasmettere prima possibile il formulario per la revisione della rendita
debitamente compilato, datato e firmato.
Inoltre,
l'Ufficio AI ha fatto nuovamente rilevare che nonostante l'assicurata sia stata
avvisata con raccomandata del 24 settembre 2018 sulle conseguenze del mancato
invio, essa non ha adempiuto all'obbligo di collaborare non ritornando il
formulario. Pertanto, dopo avere citato l'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha concluso che non
potendo determinare se l'assicurata assolveva ancora i criteri di diritto a una
rendita, sopprimeva la prestazione.
Nel termine
per inoltrare ricorso contro la decisione di soppressione della rendita, a sua richiesta
il 7 gennaio 2019 l'Ufficio AI ha ritrasmesso al marito dell'interessata il
formulario di revisione, che però è stato inviato all'amministrazione, compilato
e firmato dalla moglie, soltanto con email del 28 marzo 2019 (doc. 58).
Gli scritti
del 1° (doc. 62), dell'11 (doc. 67) e del 15 aprile 2019 (doc. 69) dell'amministrazione
spiegano all'assicurata che il suo diritto alla rendita ha potuto essere
riattivato solo dal 1° marzo 2019, ovvero con l'adempimento del suo obbligo di
collaborare. Per potere essere rispristinato dal 1° gennaio 2019, il formulario
per la revisione doveva pervenirle nel mese di gennaio 2019.
7.
Viste le risultanze suesposte questo Tribunale deve
concludere che, essendo i dati personali dell'assicurata relativi al suo stato
di salute fondamentali nel caso concreto per poter esaminare e determinare il suo
diritto a prestazioni, omettendo di trasmettere in tempo utile le informazioni
e la documentazione richiestale con lettere del 7 agosto 2018 e 24 settembre
2018.
(quest'ultima munita di comminatoria relativamente alle conseguenze in
caso di mancata trasmissione, anche se l'art. 7b cpv. 2 LAI prevede
espressamente una deroga all'art. 21 cpv. 4 LPGA), l'assicurata non ha fornito
all'Ufficio AI le informazioni che abbisognava (suo stato di salute, attività
svolta) per adempiere ai suoi compiti legali di rivedere d'ufficio il suo
diritto alla rendita intera di invalidità.
D'avviso del
TCA, la mancata trasmissione del necessario formulario per la revisione prima
dell'emanazione del querelato provvedimento non può essere giustificata dal
fatto che l'assicurata è stata degente dal 7 novembre 2018 al 15 gennaio 2019
(doc. IX) presso l'__________ di __________, visto che il formulario le è stato
inviato la prima volta, per posta semplice, il 7 agosto 2018.
Il Tribunale
rileva che il ricorrente non ha comprovato che a quel momento la moglie non ha
ricevuto il predetto questionario né che era impossibilitata a rispondervi.
Anche in
merito alla raccomandata del 24 settembre 2018, ritornata al mittente e citata
sia nel progetto di decisione sia nella successiva decisione impugnata -
rispediti per posta semplice -, l'insorgente non ha sollevato nulla, non
spiegando perché tale invio non è stato ritirato dalla moglie ed è ritornato
all'Ufficio AI.
La
circostanza che il ricorrente abbia subito trasmesso ai medici curanti dell'assicurata
il formulario per la revisione non appena gli è pervenuto, a sua richiesta, nel
gennaio 2019, ma che, a suo dire - circostanza però non comprovata -, nessun
medico che aveva in cura la moglie a __________ volesse compilarlo e che è solo
con l'intervento di un legale che il dr. med. __________, psichiatra curante, l'ha
riempito nel mese di marzo 2019, non gli è invece di alcun aiuto.
In effetti,
il TCA evidenzia che il questionario sulla revisione della rendita di
invalidità contiene delle domande a cui l'assicurata medesima era facilmente in
grado di rispondervi, trattandosi di quesiti di carattere prettamente personale,
quali i dati personali, le indicazioni sullo stato di salute dovendo
semplicemente crociare se era rimasto invariato e se era migliorato o
peggiorato specificando da quando, i nomi dei medici che l'avevano in cura
indicando da quando e per quale malattia, il tipo di attività esercitata, se
svolgeva un'attività di volontariato, se c'era stato un cambiamento del tempo lavorativo
per motivi di salute e dopo l'attribuzione della rendita.
In concreto,
il formulario di revisione che il ricorrente ha inviato all'Ufficio AI il 28
marzo 2019 è stato debitamente compilato a mano in tutti i suoi punti, reca la
data del 5 marzo 2019 e la firma di __________ (con l'indicazione per esteso
del nome e del cognome, firma che, per inciso, differisce dalle altre autografe
apposte su altri scritti).
Infine, nelle
osservazioni è indicato che "dal 07/11/18 al 11/01/19, ricoverata al __________, dipendenze.".
8.
Sulla
scorta di quanto precede non vi sono dunque circostanze o elementi agli atti
che permettano, avuto riguardo a quanto stabilito all'art. 7b cpv. 3 LAI, di
prescindere dalla sanzione prevista all'art. 7b cpv. 2 prima frase LAI in
relazione con l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.
Non risulta peraltro minimamente
comprovato che l'assicurata possa non essere stata in grado di provvedere da
sola, senza una sua colpa, a dar seguito a quanto a più riprese richiestole dall'Ufficio
AI.
L'interessata avrebbe altresì potuto
nominare il marito quale suo rappresentante e delegarlo in questo semplice compito
se il suo stato di salute o altre circostante non le permettevano di dare
seguito alle richieste dell'amministrazione.
Nemmeno l'avere
atteso che un medico compilasse il formulario per la revisione non mette al
riparo l'assicurata dal dovere subire le conseguenze del suo ritardo nell'obbligo
di collaborare, neppure se tale circostanza fosse comprovata, ritenuto, come
evidenziato, che il compito di compilare il formulario per la revisione della
rendita risulta molto semplice per qualsiasi assicurato, trattandosi di dati
personali di cui un medico potrebbe, peraltro, nemmeno essere al corrente.
Pertanto, l'assicurata poteva essere in grado di provvedervi personalmente o
per il tramite del marito.
9.
In
virtù di quanto esposto, l'Ufficio AI poteva sopprimere il diritto a
prestazioni ai sensi dell'art. 7b cpv. 2 LAI a decorrere dal primo giorno del
secondo mese che segue la decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI) e quindi
dal 1° gennaio 2019.
La
riattivazione della rendita al 1° gennaio 2019 poteva dunque unicamente
avvenire, come correttamente indicato dall'Ufficio AI, qualora l'assicurata le
avesse trasmesso il questionario sulla revisione della rendita di invalidità
nel mese di gennaio 2019.
Considerato
però, come visto, che la ricezione è avvenuta il 28 marzo 2019, è a giusta
ragione che la rendita di __________ è stata riattivata il 1° marzo 2019.
In simili
circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione del 28 maggio 2019 deve
essere confermata e il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, respinto.
10.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra
Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese
per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese, per complessivi Fr. 500.-, sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti