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Decisione

32.2019.115

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 ottobre 2019Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I periti che hanno attuato la perizia pluridisciplinare per

l’Ufficio AI secondo mio parere non hanno considerato la diversa valutazione

dei medici curanti, senza discuterla in maniera sufficientemente approfondita.

Inoltre è mancata come già richiedevo una raccolta

eteroanamnestica, non menzionata né tantomeno effettuata.

La valutazione è meramente teorica, senza alcuna conferma desumibile

dalla quotidianità concreta vissuta dalla paziente.

Ne consegue che i risultati peritali risultano su un binario

parallelo a quello delle valutazioni dei curanti, tali da non potere essere

apparentemente contestabili.” (Doc. IX/J)

Anche

queste refertazioni specialistiche sono state sottoposte dall’Ufficio AI al __________

per una presa di posizione.

Con

complemento del 17 settembre 2019, gli specialisti del __________ hanno

nuovamente confermato la correttezza della loro valutazione peritale, ritenendo

i rapporti medici degli specialisti curanti dell’interessata privi di elementi

in grado di rimetterne in discussione le conclusioni.

In

particolare, la dr.ssa __________ e il dr. __________ hanno indicato che:

" (…) Abbiamo

pertanto messo a disposizione la documentazione inviata ai nostri consulenti

dr. __________ e dr. __________, che con i loro rapporti medici del 27.8.2019

rispettivamente 1.9.2019 ci hanno fatto pervenire la loro presa di posizione,

che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il dr. __________ nel suo rapporto medico del 27.8.2019 scrive:

“Nella lettera del 27.8.2019 mi chiede di prendere posizione sui

nuovi atti a disposizione che comprendono una lista delle diagnosi del medico

di famiglia e una lettera dello psichiatra curante.

Questi documenti non aggiungono nuove diagnosi e non documentano

un peggioramento della situazione. I documenti a disposizione non cambiano la

mia valutazione peritale.”

Il dr. __________ nel suo rapporto medico dell’1.9.2019 scrive:

“in merito alla nuova documentazione fornitami con lettera del 27

agosto 2019 le confermo che non ravvedo nuovi elementi atti a modificare le

conclusioni contenute nel mio rapporto peritale del 14.8.2018.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra, la nuova

documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della

perizia medica interdisciplinare del 20.12.2018 effettuata presso il __________

di __________.” (Doc. XV/1)

L’avv. RA 1 ha, inoltre, trasmesso un referto dell’11 settembre

2019, redatto dal dr. __________, attestante l’esistenza di un “pes cavus varus

più pronunciato a destra che a sinistra con metatarsalgie centrali e piede

equino funzionale” (doc. XIII/K).

Al riguardo, interpellato dall’Ufficio AI, il dr. __________ ha

risposto, così come riportato nel complemento del __________ del 2 ottobre

2019:

" (…) Il dr.

__________ nel suo rapporto medico del 25.9.2019 scrive:

“nella sua lettera del 24.9.2019 mi chiede di prendere posizione

circa il rapporto del dr. __________ inerente alla visita dell’11.9.2019. Il

dr. __________ parla di un piede varo con metatarsalgie. Si tratta di un

disturbo della statica, rispettivamente di un dolore dell’avampiede, molto

comune in donne di “mezza età” che non pregiudica la capacità lavorativa in

alcuna attività.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra, la nuova

documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della

perizia medica interdisciplinare del 20.12.2018 effettuata presso il __________

di __________.” (Doc. XX/1)

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il

TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

2.7. Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, non può, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti specialistici, confermare la valutazione peritale

pluridisciplinare del __________, posta a fondamento della riduzione ad un

quarto di rendita della mezza rendita d’invalidità di cui beneficiava fino a

quel momento l’interessata.

2.7.1. Dal

profilo psichiatrico, il TCA rileva che la perizia del dr. __________ non

soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza federale in DTF 141 V 281.

In

particolare, mancano nel referto peritale in discussione informazioni a proposito

delle risorse personali dell’assicurata in rapporto alla sua personalità e al

contesto sociale in cui vive, tenuto anche conto dell’intolleranza ai farmaci

messa in luce dallo specialista curante e del peggioramento delle

somatizzazioni messo in luce dal consulente neurologo, che potrebbe a suo modo

di vedere “significare una riduzione delle risorse proprie a risolvere le sue

difficoltà. Questo aspetto sarà comunque da valutare maggiormente nell’ambito

della consulenza psichiatrica” (pag. 1373-1374 inc. AI).

Alla

luce di tale mancanza, questo Tribunale non è quindi in grado di determinarsi,

secondo la verosimiglianza preponderante valida nelle assicurazioni sociali,

sugli effetti del disturbo da dolore somatoforme, unitamente alla sindrome

depressiva e al disturbo di personalità, sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

Al

riguardo, occorre nuovamente ricordare che, secondo la costante giurisprudenza

federale, appare indispensabile un esame degli indicatori che deve essere

effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6

novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STF 9C_273/2018 del 28

giugno 2018, pubblicata in SVR 12/2018 IV nr. 76, ripresa in STCA 32.2017.107

del 2 agosto 2019).

Considerandi

Inoltre, come rilevato dallo psichiatra curante, dr. __________, l’esame

psichiatrico peritale del dr. __________ difetta, pure, di una raccolta

eteroanamnestica, a suo parere fondamentale nel caso di specie, alla luce della

gravità delle condizioni di salute dell’assicurata (doc. I/G; IX/J).

Il

TCA condivide tali obiezioni sollevate dal dr. __________, posto come lo stesso

consulente psichiatra del __________ abbia indicato di non avere richiesto

informazioni a terzi, in particolare ai medici curanti, avendo ritenuto

“sufficienti gli atti a disposizione” (cfr. pag. 1392 inc. AI).

Anche

tale aspetto dovrà quindi essere preso in considerazione nell’ambito degli

ulteriori approfondimenti che l’Ufficio AI dovrà ordinare al fine di stabilire

con esattezza se, rispetto alla precedente valutazione peritale del 2013, lo

stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichico, è rimasto invariato,

come ritenuto dal dr. __________ o se, invece, come attestato dal dr. __________,

abbia subito un peggioramento tale da comportare una qualità di vita precaria,

con isolamento sociale (da notare che, in occasione della precedente

valutazione __________ del 2013, era stato espressamente rilevato come non

fosse presente un ritiro sociale, cfr. pag. 1019 inc. AI) e un quadro clinico

complessivo talmente grave da comprometterne completamente il funzionamento

globale (doc. I/G; IX/J).

Di

conseguenza, stante quanto sopra esposto, alla luce delle oggettive carenze

riscontrate nella valutazione peritale psichiatrica, questa Corte ritiene di

non potere, con la necessaria tranquillità, fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento

peritale del dr. __________, ma ritiene indispensabile che le affezioni

psichiche presentate dall’interessata vengano approfondite attraverso una

accurata valutazione peritale da parte di un altro specialista del __________ e

nel rispetto della procedura probatoria strutturata secondo gli indicatori

standard richiesti dalla giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_665/2018 del 26

novembre 2018, pubblicata in SVR 2019 IV nr. 31, nella quale l’Alta Corte ha

confermato la correttezza del rinvio deciso dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni all’Ufficio AI, siccome non era stata possibile una valutazione

in base al rilevante elenco d’indicatori).

2.7.2

Dal profilo somatico, questo

Tribunale rileva che nel referto peritale del 10 luglio 2018 il dr. __________

ha, come in occasione della sua precedente valutazione peritale del 2013,

ritenuto che l’assicurata, tra le altre, presenti anche una “probabile

spondilartrite assiale associata a psoriasi con sacroileite bilaterale erosiva

leggermente attiva (IRM 25.2.2013)” (cfr. pag. 1403 inc. AI, corsivo della

redattrice).

Con referto del 28 maggio

2019, prodotto unitamente al ricorso, il dr. __________, esprimendosi riguardo

alla diagnosi di “spondiloartrite sieronegativa” - che secondo la sua

valutazione va confermata ed è già di per sé atta a giustificare una rivalutazione

(in peggio) dell’incapacità lavorativa dell’interessata indicata dal dr. __________

- ha sottolineato come gli ultimi esami strumentali sui quali si è fondato il

perito risalgano al 2013 e siano quindi “inadatti per poter esprimere un

giudizio in merito oltre 5 anni dopo” (cfr. doc. I/E).

Il TCA concorda con tali critiche, posto che lo stesso dr. __________,

nel proprio referto peritale, ha espressamente indicato che “dal 2013

l’assicurata non ha più avuto radiografie o IRM dell’apparato locomotore e

particolarmente a livello della colonna vertebrale” (cfr. pag. 1401 inc. AI).

Inoltre, pur avendo avuto modo di esprimersi riguardo alle

obiezioni sollevate dal dr. __________, il dr. __________, nel complemento del

1° luglio 2019, si è limitato ad osservare che la diagnosi di fibromialgia e di

sindrome somatoforme rappresentano a suo avviso “problematiche che si

intersecano in modo indissolubile”, senza nulla aggiungere a proposito delle

altre contestazioni del dr. __________ (cfr. doc. VI/2).

Ora, vista l’importanza rivestita nella precedente perizia __________

del 2013 da questo tipo di esami – va qui, infatti, ricordato che in occasione

della precedente valutazione reumatologica del 2013, il dr. __________, dopo

avere preso visione dei nuovi esami strumentali eseguiti (IRM lombare del

25.3.2013

e IRM colonna cervicale del 31.10.2012), aveva modificato il proprio

apprezzamento peritale, indicando, nel complemento del 19 aprile 2013, che “i

nuovi elementi a disposizione cambiano leggermente la mia valutazione del

20.3

”, portando l’inabilità lavorativa dell’interessata dal 10% in

qualsiasi attività precedentemente posta al 40% nell’attività di ausiliaria di

pulizie e al 25% nello svolgimento di attività adatte (cfr. pag. 966 inc. AI) –

il TCA ritiene indispensabile disporre di indagini strumentali e di laboratorio

aggiornate prima di potere valutare se lo stato di salute dell’interessata sia

rimasto invariato, come ritenuto dal dr. __________, oppure no, come sostenuto

invece dai suoi medici curanti.

Anche gli aspetti somatici dovranno quindi essere oggetto di un

complemento peritale che tenga conto delle oggettive manchevolezze messe in

luce in precedenza.

2.7.3

Infine, posto come gli

specialisti curanti dell’interessata abbiano sottolineato la gravità delle

condizioni di salute dell’interessata viste nel loro insieme (cfr.

documentazione medica prodotta dall’avv. RA 1 in sede ricorsuale e in corso di

causa), il TCA ritiene indispensabile che, al termine degli approfondimenti

complementari di natura psichiatrica e reumatologica che dovranno essere

ordinati dall’amministrazione al fine di chiarire quale sia stata l’evoluzione

dello stato di salute dell’interessata rispetto al 2013, gli specialisti

interpellati siano tenuti ad esprimere, conformemente a quanto prescritto dalla

giurisprudenza federale (cfr. STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016; STF

9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008

IV Nr. 15), una valutazione globale, che tenga conto di tutte le obiezioni

sollevate nei numerosi referti prodotti dall’assicurata nell’ambito della

presente vertenza.

2.8

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo

scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare

l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato

come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto

gli accertamenti peritali specialistici esterni necessari al fine di chiarire

se sia effettivamente intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da

quando), oppure no, un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata.

Quindi,

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente riguardo alla revisione del diritto alla rendita di invalidità

dell’assicurata.

2.9

Con

la decisione impugnata l’amministrazione ha pronunciato la riduzione da mezza

ad un quarto della rendita AI spettante all’interessata, con effetto dalla fine

del mese che segue l’intimazione della decisione, togliendo l’effetto

sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr. doc. A).

L’insorgente,

in sede ricorsuale, ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo (doc.

I).

Nella

DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la

riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione

di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo

ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

"

(…) Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage

unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig

missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch

die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung

oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der

aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die

Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum

Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa

giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene tolto a un

ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una

rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di

rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta tale procedura

d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. La nostra Massima

Istanza ha, in particolare, osservato:

"

(…) Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von

SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche

Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.

Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen

Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter

gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier

interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu

treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade

für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben.

Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio

2011.

consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del

20.

dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque

giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4 (cfr. anche la STCA 32.2010.357 del 29

aprile 2011; STCA 32.2017.168 dell’8 giugno 2018).

Conformemente

alla suesposta giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile

concludere che l’amministrazione abbia in concreto inteso anticipare in modo

abusivo la decorrenza dell’effetto della revisione (DTF 106 V 18) –

l’amministrazione ha infatti avviato la revisione nel novembre 2017 facendo in

particolare esperire una valutazione peritale pluridisciplinare e sottoponendo

pure le certificazioni dei curanti al SMR e allo stesso __________ – l’effetto

sospensivo tolto al ricorso con la decisione impugnata esplica dunque i suoi

effetti anche durante la procedura di rinvio.

Nella

ponderazione degli interessi in conflitto, segnatamente quello della persona assicurata

alla non immediata esecuzione di una decisione a lei sfavorevole e quello

generale dell’amministrazione per cui l’esecuzione di una decisione non venga

impedita o ostacolata pendente ricorso evitando in particolare il versamento di

prestazioni indebite (SVR 1994 IV Nr. 31; DTF 117 V 191) – allorché non è

possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre

ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante

quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa

è concreto. Questo rischio è prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato

di poter beneficiare delle prestazioni assicurative pendente lite, al fine di

non dover far capo all'assistenza (SVR 1994 IV nr. 31; ZAK 1990 p. 152; cfr.

anche Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das

Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 17 n. 33, p. 188).

L'interesse dell'assicurato prevale quindi su quello generale quando si può

ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà vincente nella

procedura principale (DTF 105 V 269) e meglio quando la decisione risulta

palesemente errata (SVR 1994 IV nr. 31).

Nel

caso di specie, con riferimento alla giurisprudenza succitata, non è in

concreto possibile stabilire quale sarà l'esito finale della vertenza. Dal

profilo medico, allo stato attuale non è possibile ipotizzare con ogni

verosimiglianza che in esito ai nuovi complementi peritali la riduzione delle

prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente ritenere che il

provvedimento impugnato risulti manifestamente errato.

Di

conseguenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo va respinta.

2.10

Ne

discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti

peritali sopra enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita

di invalidità dell’assicurata.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.11

L’assicurata

ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con

rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurata, patrocinata da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2'200.-- a titolo di ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 9 maggio 2019 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a

considerandi 2.7. e 2.8..

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio dell’11 giugno 2019.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti