32.2019.116
Conferma soppressione della rendita con effetto retroattivo non avendo l'assicurata comunicato un rilevante reddito da attività lucrativa
7 febbraio 2020Italiano11 min
cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.116
BS/sc
Lugano
7 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 29 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, dal 1°
maggio 2002 beneficia di un quarto di rendita (cfr. decisioni del 13 luglio e
13 settembre 2005 [in doc. 4 e 5 inc. AI], confermate nel 2008 e nel 2013 [cfr.
comunicazioni del 29 agosto 2008 e 9 ottobre 2013 in doc. 15 e 35 inc. AI]).
1.2. Nell’ambito della revisione
della rendita, avviata nel dicembre 2018, sulla base dei dati forniti dalla
assicurata stessa (doc. 37 inc. AI) e dal suo datore di lavoro (doc. 39 inc.
AI), tenuto conto dell’estratto del suo conto individuale AVS (doc. 2 sezione
“Documenti economici”), l’Ufficio AI ha potuto accertare che l’interessata lavora
quale cameriera (con alcune mansioni amministrative) presso l’Osteria __________
di __________.
Ritenuto come l’assicurata,
contravvenendo al suo obbligo d’informazione, non abbia segnalato il reddito
conseguito, con decisione del 29 maggio 2019, debitamente preavvisata, l’amministrazione,
determinato un grado d’invalidità del 37% (2016) rispettivamente del 26%
(2017), ha di conseguenza soppresso la rendita con effetto retroattivo dal 1°
gennaio 2016.
1.3. Contro la succitata decisione è
tempestivamente insorta l’assicurata. Ammettendo il suo errore di non aver
informato chi di dovere, rileva tuttavia di essersi fidata del suo contabile il
quale avrebbe dovuto segnalare il suo salario. Rileva altresì che, in caso di
conferma della soppressione della rendita, non ha i mezzi per restituire i
soldi.
1.4. Con la risposta di causa datata
21 giugno 2019 l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso, informando di
aver emesso in data 11 giugno 2019 una decisione di restituzione rimasta, per
intanto, incontestata.
1.5. Con osservazioni pervenute al TCA
il 1° luglio 2019 la ricorrente ribadisce la sua buona fede nell’aver percepito
le rendite versate in eccesso, come pure l’impossibilità di restituirle (VI).
1.6. Con scritto 5 giugno 2019 la
ricorrente ha inviato al TCA copia della decisione 28 giugno 2019 di rifiuto
della sua domanda di condono inoltrata il 17 giugno 2019 relativa alla
decisione di restituzione dell’11 giugno 2019 (X).
1.7. Con osservazioni 6 agosto 2019 l’amministrazione
ha confermato la propria risposta di causa, rilevando che le questioni relative
alla buona fede ed alle difficoltà finanziarie riguardano la domanda di condono
ed esulano dalla presente vertenza (XI).
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2016, la rendita all’assicurata.
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,
105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI (sottolineatura del redattore).
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente
diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la
prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento
rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in
particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno
o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di
aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire
l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e
delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
La norma relativa
all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa
dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STFA
Fatti
I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).
Il marg. 5024 della
Circolare sull’invalidità e grande invalidità, prevede:
"
L’assicurato, il suo rappresentante
legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 pag.
519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio AI o alla
cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni
(p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al
guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni
personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI;
9C_245/2012).”
2.4. Nel caso in esame dal 1° maggio
2005 l’assicurata beneficia di un quarto di rendita per un grado d’invalidità
del 40%, determinato su un reddito da valido di fr. 45'500.-- ed un reddito da
invalida di fr. 27'300.-- (cfr. decisione 13 settembre 2005, pag. 11 inc. AI).
Nell’ambito della revisione
della rendita, il 20 dicembre 2018 l’assicurata ha dichiarato di lavorare
sempre al 60% presso l’Osteria __________ di __________ (cfr. formulario in
doc. 36 inc. AI), circostanza confermata dal datore di lavoro nel relativo questionario
compilato il 16 gennaio 2019 in cui, oltre a confermare l’inizio dell’attività
lucrativa dal 1° febbraio 2016, ha indicato i redditi dal 2016 al 2018 (doc. 39
inc. AI).
Sulla base dei redditi
percepiti presso l’Osteria __________ evinti dal suo conto individuale AVS (in
doc. 2 sezione “Documenti economici”), l’Ufficio AI ha proceduto al seguente
calcolo della capacità di guadagno residua, così come riportato nella decisione
impugnata:
"
(…)
Salario da valido
Per determinare il salario in questione, in qualità di
estetista, facciamo riferimento al reddito stabilito con decisione del
13.07.2005 pari a CHF 45'500.-- per l’anno 2004 che aggiornato al 2016 secondo
l’indice nominale nazionale dei salari risulta essere pari a CHF 51'816.-- e
52'024.-- per l’anno 2017.
Salario da invalido
Nella sua attuale attività di cameriera e segretaria
svolta al 60% ha percepito uno stipendio lordo annuo per il 2016 di CHF
32'500.-- mente per il 2017 pari a CHF 38'248.--.
Grado d’invalidità 2016
51'816 – 32'500
x 100 = 37%
51’816
Grado d’invalidità 2017
52'024 – 38'248
x 100 = 26%
52'024
Considerandi
Sulla scorta di quanto indicato, presentando un grado
d’invalidità inferiore al 40% dal 1.01.2016, non giustifica più il diritto ad
una rendita AI.” (pag. 135 inc. AI)
Ritenuto come l’assicurata
non abbia informato l’Ufficio AI di tali redditi, in violazione dell’obbligo
d’informare, la rendita è stata soppressa con effetto retroattivo dal 1°
gennaio 2016.
Dal punto di vista medico la
situazione è rimasta invariata. In particolare con rapporto 9 gennaio 2019 il
medico curante ha confermato un’inabilità lavorativa del 40% dal 2005 (doc. 38
inc. AI).
Esaminati gli atti questo
TCA non può che confermare l’operato dell’amministrazione.
Si rileva in particolare
come l’obbligo d’informare dei cambiamenti delle entrate è riportato nella
decisione di rendita del 2005, in occasione delle revisioni del 2008 e 2012, come
pure nelle comunicazioni di conferma della rendita datate 29 agosto 2008 e 9
ottobre 2013. L’assicurata avrebbe dovuto tempestivamente informare l’Ufficio
AI, successivamente all’ultima revisione ove in data 28 febbraio 2013 aveva
dichiarato di lavorare presso un bar di __________ per un salario mensile lordo
di fr. 2'000.-- (cfr. doc. 24 e 27 inc. AI), del cambiamento del datore di lavoro
rispettivamente dell’incremento del salario. Nel ricorso essa non sostiene di
non aver saputo di tale obbligo d’informare, ammettendo del resto di essersi
resa conto di non aver provveduto a segnalare quanto dovuto. Sostiene altresì di
aver ricevuto in buona fede le prestazioni erogate, fidandosi che il mutamento
salariale fosse stato comunicato dal suo contabile, circostanza che non è
effettivamente avvenuta. Rileva inoltre di non essere finanziariamente in grado
di restituire quanto versato in eccesso.
Come rettamente evidenziato
in sede di risposta, la buona fede e le difficoltà finanziare sono questioni
che concernono un’eventuale richiesta di condono e non la presente fattispecie.
Al riguardo va fatto
presente che con scritto 5 giugno 2019 l’assicurata ha inoltrato la decisione
28.
giugno 2019 dell’Ufficio AI concernente il rifiuto della domanda di condono (datata
17.
giugno 2019) relativa alla decisione di restituzione dell’11 giugno 2019 (resa
prima della crescita in giudicato della pronunzia qui impugnata) dell’importo
di fr. 19'869.-- (X). Non risulta che l’assicurata, viste le spiegazioni
fornite dal TCA (cfr. nota telefonica dell’8 luglio 2019), abbia contestato la
succitata decisione di rifiuto della domanda di condono.
In simili circostanze, ritenuto
come i nuovi redditi da invalida non permettono di riconoscere un grado
d’invalidità pensionabile, vista la violazione dell’obbligo d’informare,
rettamente l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione la rendita con effetto
retroattivo dal 1° gennaio 2016 in applicazione degli art. 17 cpv. 1 LPGA e
88bis cpv. 2 lett. a OAVS.
Ne consegue che la decisione
impugnata va confermata, mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,
va respinto.
2.5
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti