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Decisione

32.2019.116

Conferma soppressione della rendita con effetto retroattivo non avendo l'assicurata comunicato un rilevante reddito da attività lucrativa

7 febbraio 2020Italiano11 min

cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.116

BS/sc

Lugano

7 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 29 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1962, dal 1°

maggio 2002 beneficia di un quarto di rendita (cfr. decisioni del 13 luglio e

13 settembre 2005 [in doc. 4 e 5 inc. AI], confermate nel 2008 e nel 2013 [cfr.

comunicazioni del 29 agosto 2008 e 9 ottobre 2013 in doc. 15 e 35 inc. AI]).

1.2. Nell’ambito della revisione

della rendita, avviata nel dicembre 2018, sulla base dei dati forniti dalla

assicurata stessa (doc. 37 inc. AI) e dal suo datore di lavoro (doc. 39 inc.

AI), tenuto conto dell’estratto del suo conto individuale AVS (doc. 2 sezione

“Documenti economici”), l’Ufficio AI ha potuto accertare che l’interessata lavora

quale cameriera (con alcune mansioni amministrative) presso l’Osteria __________

di __________.

Ritenuto come l’assicurata,

contravvenendo al suo obbligo d’informazione, non abbia segnalato il reddito

conseguito, con decisione del 29 maggio 2019, debitamente preavvisata, l’amministrazione,

determinato un grado d’invalidità del 37% (2016) rispettivamente del 26%

(2017), ha di conseguenza soppresso la rendita con effetto retroattivo dal 1°

gennaio 2016.

1.3. Contro la succitata decisione è

tempestivamente insorta l’assicurata. Ammettendo il suo errore di non aver

informato chi di dovere, rileva tuttavia di essersi fidata del suo contabile il

quale avrebbe dovuto segnalare il suo salario. Rileva altresì che, in caso di

conferma della soppressione della rendita, non ha i mezzi per restituire i

soldi.

1.4. Con la risposta di causa datata

21 giugno 2019 l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso, informando di

aver emesso in data 11 giugno 2019 una decisione di restituzione rimasta, per

intanto, incontestata.

1.5. Con osservazioni pervenute al TCA

il 1° luglio 2019 la ricorrente ribadisce la sua buona fede nell’aver percepito

le rendite versate in eccesso, come pure l’impossibilità di restituirle (VI).

1.6. Con scritto 5 giugno 2019 la

ricorrente ha inviato al TCA copia della decisione 28 giugno 2019 di rifiuto

della sua domanda di condono inoltrata il 17 giugno 2019 relativa alla

decisione di restituzione dell’11 giugno 2019 (X).

1.7. Con osservazioni 6 agosto 2019 l’amministrazione

ha confermato la propria risposta di causa, rilevando che le questioni relative

alla buona fede ed alle difficoltà finanziarie riguardano la domanda di condono

ed esulano dalla presente vertenza (XI).

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso, con effetto retroattivo al 1°

gennaio 2016, la rendita all’assicurata.

2.3. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,

105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI (sottolineatura del redattore).

L’art. 77 OAI prescrive che l’avente

diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la

prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento

rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in

particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno

o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di

aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire

l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e

delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

La norma relativa

all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa

dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STFA

Fatti

I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

Il marg. 5024 della

Circolare sull’invalidità e grande invalidità, prevede:

"

L’assicurato, il suo rappresentante

legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 pag.

519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio AI o alla

cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni

(p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al

guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni

personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI;

9C_245/2012).”

2.4. Nel caso in esame dal 1° maggio

2005 l’assicurata beneficia di un quarto di rendita per un grado d’invalidità

del 40%, determinato su un reddito da valido di fr. 45'500.-- ed un reddito da

invalida di fr. 27'300.-- (cfr. decisione 13 settembre 2005, pag. 11 inc. AI).

Nell’ambito della revisione

della rendita, il 20 dicembre 2018 l’assicurata ha dichiarato di lavorare

sempre al 60% presso l’Osteria __________ di __________ (cfr. formulario in

doc. 36 inc. AI), circostanza confermata dal datore di lavoro nel relativo questionario

compilato il 16 gennaio 2019 in cui, oltre a confermare l’inizio dell’attività

lucrativa dal 1° febbraio 2016, ha indicato i redditi dal 2016 al 2018 (doc. 39

inc. AI).

Sulla base dei redditi

percepiti presso l’Osteria __________ evinti dal suo conto individuale AVS (in

doc. 2 sezione “Documenti economici”), l’Ufficio AI ha proceduto al seguente

calcolo della capacità di guadagno residua, così come riportato nella decisione

impugnata:

"

(…)

Salario da valido

Per determinare il salario in questione, in qualità di

estetista, facciamo riferimento al reddito stabilito con decisione del

13.07.2005 pari a CHF 45'500.-- per l’anno 2004 che aggiornato al 2016 secondo

l’indice nominale nazionale dei salari risulta essere pari a CHF 51'816.-- e

52'024.-- per l’anno 2017.

Salario da invalido

Nella sua attuale attività di cameriera e segretaria

svolta al 60% ha percepito uno stipendio lordo annuo per il 2016 di CHF

32'500.-- mente per il 2017 pari a CHF 38'248.--.

Grado d’invalidità 2016

51'816 – 32'500

x 100 = 37%

51’816

Grado d’invalidità 2017

52'024 – 38'248

x 100 = 26%

52'024

Considerandi

Sulla scorta di quanto indicato, presentando un grado

d’invalidità inferiore al 40% dal 1.01.2016, non giustifica più il diritto ad

una rendita AI.” (pag. 135 inc. AI)

Ritenuto come l’assicurata

non abbia informato l’Ufficio AI di tali redditi, in violazione dell’obbligo

d’informare, la rendita è stata soppressa con effetto retroattivo dal 1°

gennaio 2016.

Dal punto di vista medico la

situazione è rimasta invariata. In particolare con rapporto 9 gennaio 2019 il

medico curante ha confermato un’inabilità lavorativa del 40% dal 2005 (doc. 38

inc. AI).

Esaminati gli atti questo

TCA non può che confermare l’operato dell’amministrazione.

Si rileva in particolare

come l’obbligo d’informare dei cambiamenti delle entrate è riportato nella

decisione di rendita del 2005, in occasione delle revisioni del 2008 e 2012, come

pure nelle comunicazioni di conferma della rendita datate 29 agosto 2008 e 9

ottobre 2013. L’assicurata avrebbe dovuto tempestivamente informare l’Ufficio

AI, successivamente all’ultima revisione ove in data 28 febbraio 2013 aveva

dichiarato di lavorare presso un bar di __________ per un salario mensile lordo

di fr. 2'000.-- (cfr. doc. 24 e 27 inc. AI), del cambiamento del datore di lavoro

rispettivamente dell’incremento del salario. Nel ricorso essa non sostiene di

non aver saputo di tale obbligo d’informare, ammettendo del resto di essersi

resa conto di non aver provveduto a segnalare quanto dovuto. Sostiene altresì di

aver ricevuto in buona fede le prestazioni erogate, fidandosi che il mutamento

salariale fosse stato comunicato dal suo contabile, circostanza che non è

effettivamente avvenuta. Rileva inoltre di non essere finanziariamente in grado

di restituire quanto versato in eccesso.

Come rettamente evidenziato

in sede di risposta, la buona fede e le difficoltà finanziare sono questioni

che concernono un’eventuale richiesta di condono e non la presente fattispecie.

Al riguardo va fatto

presente che con scritto 5 giugno 2019 l’assicurata ha inoltrato la decisione

28.

giugno 2019 dell’Ufficio AI concernente il rifiuto della domanda di condono (datata

17.

giugno 2019) relativa alla decisione di restituzione dell’11 giugno 2019 (resa

prima della crescita in giudicato della pronunzia qui impugnata) dell’importo

di fr. 19'869.-- (X). Non risulta che l’assicurata, viste le spiegazioni

fornite dal TCA (cfr. nota telefonica dell’8 luglio 2019), abbia contestato la

succitata decisione di rifiuto della domanda di condono.

In simili circostanze, ritenuto

come i nuovi redditi da invalida non permettono di riconoscere un grado

d’invalidità pensionabile, vista la violazione dell’obbligo d’informare,

rettamente l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione la rendita con effetto

retroattivo dal 1° gennaio 2016 in applicazione degli art. 17 cpv. 1 LPGA e

88bis cpv. 2 lett. a OAVS.

Ne consegue che la decisione

impugnata va confermata, mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile,

va respinto.

2.5

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti