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Decisione

32.2019.117

Richiesta di una rendita Ai respinta. Conferma delle perizie eseguite in ambito amministrativo. Non sono dati i presupposti per riconoscere l'assistenza giudiziaria in ambito amministrativo

27 aprile 2020Italiano87 min

contribuito a slatentizzare nel corso degli ultimi anni dei tratti disfunzionali

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.117

cs

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1964, da

ultimo venditrice, con decisione del 15 luglio 2010 è stata posta al beneficio di

una rendita AI intera, limitata nel tempo, dal 1° gennaio 2007 al 31 marzo 2008

(doc. 43-44 incarto AI).

1.2. Con decisione del 23 aprile

2013 l’UAI ha negato ulteriori prestazioni in quanto il grado d’invalidità

raggiungeva il 2% (doc. AI 75).

1.3. In seguito all’inoltro di una

nuova domanda di prestazioni in data 18 settembre 2016 (pag. 228 incarto AI),

l’amministrazione, dopo aver fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera

del __________ (dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia) e una

perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia, con

decisione del 20 dicembre 2017 ha nuovamente rifiutato il diritto ad una

rendita AI (pag. 466 e seguenti incarto AI).

1.4. Il 28 agosto 2018 RI 1 ha

trasmesso all’UAI un’ulteriore domanda di prestazioni (pag. 498 incarto AI).

Dopo aver chiesto al __________ (dr.ssa med. __________) ed al dr. med. __________

l’allestimento di una nuova perizia (doc. 134 e 136 incarto AI), accertato che

lo stato di salute non si era modificato rispetto a quanto stabilito in

precedenza, l’amministrazione ha respinto la richiesta così come la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo

formulata dall’avv. RI 1 (doc. 153 incarto AI).

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv.

__________, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone

l’annullamento e domandando il riconoscimento di una rendita d’invalidità

intera (grado del 100%) e l’accoglimento della domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa e giudiziaria (doc.

I).

La ricorrente, fondandosi

sulle valutazioni delle proprie curanti, segnatamente, della dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia a cui è subentrata la dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, e della dr.ssa med. __________, FMH medicina

interna, sostiene di essere completamente invalida sia dal lato psichico che

fisico.

Ella rileva che i medici

hanno riscontrato un ulteriore peggioramento del suo stato valetudinario negli

ultimi anni, che sarebbe stato confermato anche dal dr. med. __________.

L’insorgente sostiene che la perizia della dr.ssa med. __________ non può

ritenersi approfondita e avente quelle caratteristiche essenziali perché abbia

forza probatoria piena e fa riferimento all’allegata presa di posizione della

dr.ssa med. __________ del 7 giugno 2019 tramite la quale la valutazione della

specialista del __________ viene contestata. La curante non concorda con le

diagnosi poste, motivandone le ragioni, contestando le osservazioni della

perita del 29 aprile 2019 e censurando la circostanza che la ricorrente sia

stata vista solo due volte e in un lasso di tempo ravvicinato, ciò che, tenuto

conto delle oscillazioni dell’umore dell’interessata, non è sufficiente. La

ricorrente evidenzia che a tale critica non è stata data risposta, così come

nulla è stato detto circa le sue difficoltà linguistiche e la necessità di un

traduttore. La presenza di un interprete avrebbe permesso di esaminare in

maniera approfondita le relazioni familiari e l’aiuto che la figlia ed il

Comune di __________ le danno in ambito amministrativo e non limitarsi a

sostenere che la ricorrente è autonoma e non isolata socialmente.

La ricorrente sostiene poi

che né la dr.ssa med. __________, né il dr. med. __________, né l’UAI hanno

indicato quali attività lavorative potrebbe svolgere.

Viste le divergenze tra i

periti e i curanti, se non fosse riconosciuta una rendita intera, secondo

l’assicurata occorrerebbe allestire una nuova perizia pluridisciplinare.

Infine l’insorgente

contesta la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio in sede amministrativa.

1.6. Con risposta del 13 agosto

2019, prodotta dopo aver chiesto (doc. VI) ed ottenuto (doc. VII) una proroga,

e alla quale ha allegato l’intero incarto AI e la presa di posizione del 9

agosto 2019 della perita, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia (doc. VIII/1), l’amministrazione propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. VIII).

1.7. In data 23 agosto 2019 la

ricorrente come mezzi di prova ha indicato quali testi la dr.ssa med. __________

e la dr.ssa med. __________, ha chiesto l’allestimento di una perizia medica

pluridisciplinare ed ha richiamato l’incarto AI completo (doc. X).

Contestualmente ha chiesto ed ottenuto (doc. XI), una proroga, poi prolungata

(doc. XII e XIII), in seguito alla quale il 17 settembre 2019 ha prodotto un

referto del 16 settembre 2019 della curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia (doc. XIV/C).

1.8. Con osservazioni del 30

settembre 2019 l’UAI ha confermato la sua richiesta di respingere il ricorso

(doc. XVI). La presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza alla

ricorrente (doc. XVII).

in diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno,

pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della modificazione

di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi

invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la

soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.3. In concreto, nell’ambito della

precedente procedura, l’UAI, al fine di stabilire lo stato di salute della

ricorrente, ha fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera della dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del __________, redatta il 20

marzo 2017 (pag. 400 e seguenti incarto AI) ed una perizia reumatologica del

dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, allestita il 27

giugno 2017 (pag. 433 e seguenti incarto AI).

La dr.ssa med. __________,

riassunti gli atti, descritta l’anamnesi familiare, fisiologica, patologica

remota, sociolavorativa, psicopatologica, i sintomi soggettivi, l’esame clinico

secondo AMDP-System, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di

lavoro di distimia (ICD 10 F. 34.1) e senza ripercussioni sulla capacità di

lavoro di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4), come già

stabilito dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nella precedente

perizia psichiatrica del 21 gennaio 2013 (pag. 197 e 415 incarto AI). La perita

ha concluso affermando che “il quadro clinico sul lato strettamente

psichiatrico è rimasto invariato, confermo la valutazione della CL posta dal

precedente perito ossia di una IL del 20% intesa come rendimento ridotto da

luglio 2010” (pag. 417 incarto AI).

Il dr. med. __________,

FMH reumatologia e medicina interna, nel referto del 27 giugno 2017, descritta

l’anamnesi socio-professionale, osteo-articolare, i disturbi attuali, lo

status, il sistema neurologico, lo status osteo-articolare, riassunta la documentazione

radiologica e medica, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica, senza neurologia su/con

decompressione della radice L5 sx con rimozione di lussato erniario L4/L5 il

15.02.2007; decompressione bilaterale L4/L5 su ernia discale con parziale

sindrome della cauda il 03.07.2014; decompressione L4/5 bilaterale per recidiva

di ernia discale con sciatalgie a dx il 12.02.2015; vertebra di transizione

lombosacrale con mega-apofisi trasversa L5 dx, sindrome cervicale cronica,

senza neurologia, su/con discopatia C5/6 e C6/7, periartropatia omero-scapolare

sx su/con intervento di decompressione sottoacromiale e resezione

acromio-clavicolare il 04.05.2011; ricostruzione artroscopica della cuffia dei rotatori

e resezione acromion-claveare il 20.02.2013; reintervento per una recidiva di

rottura del sopraspinoso con resezione acromio-clavicolare il 26.11.2013;

intervento per recidiva di rottura del sopraspinoso il 12.05.2016; nessuna

lesione transmurale della cuffia dei rotatori (RMN 02/2017) e la diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa dal lato reumatologico di distimia e

sindrome somatoforme da dolore persistente e esiti di intervento di

tenosinovialectomia degli estensori del pollice sx per tenosinovite de De

Quervain il 27.03.2012 (pag. 442 incarto AI).

Il perito ha concluso

affermando che nell’ultima professione di venditrice l’interessata è inabile

nella misura di 1/3 (33%) a partire da tre mesi dopo l’intervento alla spalla

del maggio 2016. In attività adatta ella è abile al 70% (lavoro a tempo pieno

con riduzione del rendimento del 30%; pag. 446-447 incarto AI).

Nel rapporto finale del 28

giugno 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha rilevato che le percentuali

della diminuzione della capacità lavorativa “dettate dalla patologia

reumatologica e psichiatrica non vanno sommate, poiché si compensano

vicendevolmente essendo entrambe all’origine di una diminuzione del rendimento

per un normale tempo di lavoro” (pag. 430 incarto AI). Il medico ha

accertato, sia nella precedente attività che in attività adatta allo stato di

salute, un’incapacità lavorativa del 20% dal mese di luglio 2010 al mese di

aprile 2016 e del 100% dal mese di maggio 2016 al mese di luglio 2016. Dal mese

di agosto 2016 l’insorgente è stata giudicata inabile al lavoro al 33% nella

precedente attività di venditrice ed al 30% in un’attività adatta e confacente

al suo stato di salute (pag. 429).

Il 4 ottobre 2017 la

consulente IP ha stabilito che “oltre all’attività abituale legata alla

vendita, nel caso specifico sono considerate esigibili per l’A. tutte quelle

attività non qualificate leggere, semplici, che rispettano i limiti funzionali

della stessa. Trattasi di attività che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione sul posto di lavoro e un breve periodo d’adeguamento” (pag.

450 incarto AI).

Con decisione 20 novembre

2017 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni poiché “in considerazione

dell’incapacità lavorativa del 33% nell’abituale attività, e in riferimento

alla sentenza del Tribunale Federale (TF), DTF 114 V 313, consid. 3b, il grado

AI della Signora RI 1 risulta quindi essere della medesima misura

dell’incapacità lavorativa nella sua attività, ovvero 33%” (pag. 467

incarto AI).

Nell’ambito della presente

procedura, avviata in seguito alla nuova domanda di prestazioni del 28 agosto

2018, l’amministrazione ha chiesto alla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, ed al dr. med. __________, FMH medicina interna e reumatologia,

di allestire una perizia di decorso.

Nel referto del 31

dicembre 2018 la dr.ssa med. __________, rammentato di aver visitato la

ricorrente il 12 dicembre 2018 ed il 20 dicembre 2018, riassunti gli atti,

ripresa l’anamnesi, descritti i reperti, posta la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di distimia (ICD 10 F 34.1) e senza influenza sulla

capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F

45.4), ha concluso affermando che “il quadro clinico attuale appare

invariato rispetto alla valutazione del 2017 da me fatta e quella

precedentemente del 2013 eseguita dalla Dr.ssa __________ la quale aveva

riconosciuto una IL del 20% intesa come rendimento ridotto in qualsiasi

attività lavorativa” ed “anche una attività adeguata la CL appare

invariata rispetto alla mia precedente valutazione del 2017 che confermava la

valutazione del 2013 e quindi si valuta una IL del 20% con rendimento ridotto a

partire da luglio 2010” (pag. 536 incarto AI).

Il dr. med. __________,

nel referto del 4 febbraio 2019, descritta l’anamnesi, lo status e la

documentazione, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica, senza neurologia su/con st. d.

decompressione della radice L5 sx con rimozione di lussato erniario nel 2007;

st. d. decompressione bilaterale L4/L5 su ernia discale sind. della cauda

equina parziale nel 2014; st. d. decompressione L4/5 per sciatalgie dx su

recidiva di ernia discale nel 2015; vertebra di transizione lombosacrale con

mega-apofisi trasversa L5 dx; sindrome cervicovertebrale cronica su/con iniziale

discopatia C4/5; moderata discopatia C5/6 con discreta focalità erniaria

postero laterale sx; moderata discopatia C6/7 con ernia discale

postero-laterale sx e possibile conflitto (reperto radiologico RMN) con la

radice C7 sx ed esiti di decompressione sottoacromiale e resezione

acromio-clavicolare spalla sx nel 2011, ricostruzione della cuffia dei rotatori

e resezione acromio-clavicolare nel febbraio 2013, reintervento per recidiva di

rottura del sopraspinato e complemento di acromioplastica nel novembre 2013,

ricostruzione della cuffia dei rotatori spalla sx e intervento per recidiva del

sopraspinato nel 2016, gonalgie mediali sx. Egli ha inoltre posto numerose

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 550 incarto AI).

Il perito ha concluso,

circa la capacità lavorativa nell’ultima attività svolta, che “non risulta

in questo momento, dal lato strettamente somatico e oggettivo, un significativo

cambiamento dell’incapacità lavorativa rispetto a quanto stabilito in occasione

dell’ultima perizia (IL 33%)” ed ha poi affermato che “anche in

un’attività leggera e variata, come definita dai limiti funzionali sopra

elencati la capacità lavorativa residua teorica non differisce da quella

ritenuta nell’ultima perizia, vale a dire una capacità lavorativa del 70%

(lavoro a tempo pieno con limitazione di rendimento del 30%)” (pag. 554-555

incarto AI).

Il medico SMR, dr. med. __________,

il 5 febbraio 2019, ha confermato le valutazioni peritali, indicando che la

capacità lavorativa è rimasta invariata (pag. 540 incarto AI).

Il 6 marzo 2019 la

curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha inoltrato

delle osservazioni, affermando:

"

(…)

Nel corso degli anni la Sig.ra RI 1 ha dovuto

confrontarsi con eventi di vita per lei molto stressanti (problemi di salute,

interventi chirurgici, perdita del lavoro, divorzio…) che hanno contribuito a

slatentizzare dei tratti disfunzionali di personalità caratterizzata dalla

presenza di marcati tratti ansiosi depressivi di tipo autosvalutativo, passivo

dipendenti: trattasi di una persona semplice, poco differenziata, con scarse

capacità di insight e mentalizzazione con marcata tendenza ad elaborare il

proprio disagio e conflitti psicologici attraverso l’espressione di sintomi

somatici, e del dolore fisico.

Sulla base della documentazione medica AI e dei dati

anamnestici, la paziente ha inizialmente sviluppato una sindrome da

disadattamento (v. perizia psichiatrica Dr. __________ – 20.09.2009), che

sarebbe in seguito sfociata in una sindrome affettiva persistente di tipo

distimico, caratterizzata da una depressione cronica con presenza costante di

sintomi depressivi simili a quelli del disturbo depressivo maggiore, ma di

gravità minore, diagnosi evidenziata dalla Dr.ssa __________ nell’ambito della

perizia psichiatrica del 31.1.2013.

Da parte della psichiatra curante Dr.ssa __________,

presso la quale la paziente risulta essere stata in cura dal 2010 fino al

2016-17 viene rilevato uno stato depressivo di media gravità (F32.1) con

associata sindrome da dolore somatoforme (F45.4).

A partire dal mese di aprile 2017, la paziente risulta

essere in mia cura in modo regolare e continuo, per cui ho potuto oggettivare,

un grave disturbo somatoforme (DSM-IV: F45.4) in comorbilità con una patologia

depressiva che ha presentato un decorso persistente sempre più grave ed

invalidante, a volte intermittente ed irregolare, caratterizzata da ripetuti

episodi depressivi di intensità variabile da lieve a medio/grave, senza

recupero interepisodico, inquadrabile nell’ambito di un disturbo depressivo

maggiore ricorrente, che si è sovrapposto al disturbo distimico (depressione

doppia).

Nella valutazione peritale del 31.12.2018, la Dr.ssa __________

sulla base di due colloqui molto ravvicinati nel tempo con la paziente

(12.12.-20.12.2018), ha confermato a livello diagnostico un disturbo affettivo

distimico, escludendo a priori la diagnosi di depressione maggiore formulata da

parte di entrambi gli psichiatri curanti, che hanno avuto modo di seguire la

paziente nel corso degli anni, tutt’oggi dalla sottoscritta.

Tenuto conto delle oscillazioni del tono dell’umore,

che la paziente può manifestare sia in senso positivo, sia in senso negativo,

la perizia psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di un lasso di tempo più

lungo con un numero maggiore di osservazioni e colloqui per permettere una

valutazione più accurata, in modo da poter accertare il decorso longitudinale

del grave disturbo affettivo, di cui la paziente risulta essere affetta.

Da segnalare inoltre che la paziente __________,

presenta delle difficoltà nell’espressione linguistica come d’altra parte già

evidenziato nella valutazione neuropsicologica del 14.07.2015 – “... si esprime

in italiano, tuttavia esibisce delle difficoltà nella costruzione

morfosintattica delle frasi ed il suo vocabolario è scarso…”

Le consultazioni con la sottoscritta a causa della

lingua, avvengono in alcuni casi anche in presenza della figlia, in modo da

poter ricevere informazioni più dettagliate sulla sua persona e sul suo stato

di salute.

Per garantire una sufficiente indagine peritale dal

profilo psichiatrico, la paziente per le sue scarse conoscenze della lingua

italiana si sarebbe pertanto dovuta sottoporre ad un accertamento nella sua

lingua madre con l’ausilio di un traduttore.

Attualmente il quadro psicopatologico risulta

caratterizzato dalla persistenza di un grave disturbo algico (DSM-IV:F45.4), in

comorbilità con un disturbo depressivo ricorrente, attuale episodio grave senza

recupero interepisodico completo, sovrapposto al disturbo distimico, le cui

manifestazioni cliniche predominanti sono caratterizzate dalla presenza di un

profondo sentimento di riduzione del tono dell’umore, con perdita di interessi

e piacere, di motivazione, calo di energie, con facile affaticabilità ed

esauribilità psicofisica, alterazioni del sonno, importanti deficit cognitivi,

difficoltà ad affrontare le normali attività quotidiane, diminuzione del senso

degli scopi e degli obiettivi, istinto vitale ridotto con pensieri ricorrenti

di morte, sentimenti pervasivi di disistima, di inutilità, di inadeguatezza,

aumentato senso di vulnerabilità, inefficacia personale.

Molto sensibile alle circostanze ambientali, la

paziente si presenta emotivamente vulnerabile, con limitata capacità di

resistenza agli stimoli, facile esauribilità psicofisica, suscettibilità allo

stress, alle frustrazioni, all’insofferenza, con capacità relazionali ed

adattive ridotte, marcata tendenza di chiusura in sé stessa, fatica ad

investire energie dall’esterno, nelle relazioni sociali.

Malgrado la presa a carico di tipo psichiatrico

tramite l’assunzione regolare della terapia psicofarmacologica e di supporto

psicoterapeutico, con colloqui bimensili anche settimanali (la frequenza degli

incontri ed il dosaggio dei medicamenti variano a seconda del suo stato di

salute psichico, molto instabile), il quadro clinico ha assunto una condizione

pervasiva e permanente, caratterizzata da un assetto psichico gravemente alterato,

inflessibile che interferisce in modo significativo con la routine quotidiana,

nella vita personale, familiare, sociale con compromissione e limitazioni

preponderanti della propria capacità lavorativa.

In considerazione della gravità del disturbo, risulta

pertanto pertinente una rivalutazione del diritto di una rendita AI.” (pag.

574-576 incarto AI)

In seguito alle

osservazioni della curante, la perita dr.ssa med. __________ ha preso posizione

il 29 aprile 2019 (pag. 590 e seguenti incarto AI):

"

(…)

Nella presa di posizione del 6 marzo 2019 della Dr.ssa

med. __________ si legge che l’assicurata a partire dall’aprile 2017, è in sua

cura e ha potuto oggettivare un grave disturbo somatoforme in comorbidità con

una patologia depressiva che ha presentato un decorso persistente sempre più

grave e invalidante a volte intermittente e irregolare, caratterizzato da

ripetuti episodi depressivi di intensità variabile da lieve a medio-grave

senza recupero interepisodico (sottolineatura della scrivente) inquadrato

nell’ambito di un disturbo depressivo maggiore ricorrente che si è sovrapposto

al disturbo distimico (depressione doppia).

Nello scritto precedente sempre della curante Dr.ssa

med. __________ del 2 agosto 2018 si legge invece che l’assicurata nel corso

dell’ultimo anno ha presentato in concomitanza del peggioramento della nota

patologia reumatologica/neurologica (il perito AI Dr __________ nella sua

valutazione del gennaio 2019 trova un quadro clinico invariato) una

riesacerbazione della sintomatologia depressiva con sviluppo di un grave

episodio depressivo maggiore (sottolineatura della scrivente) in

concomitanza con un disturbo misto di personalità. Noto quindi una discordanza

diagnostica rispetto ai due documenti redatti dalla curante che fanno

riferimento alla sua presa a carico: nel primo, quello del 2 agosto scorso, si

parla dello sviluppo di un grave episodio depressivo maggiore in associazione

ad un disturbo misto di personalità, nel secondo viene riferita la presenza di

un grave disturbo somatoforme in concomitanza con un episodio depressivo

maggiore ricorrente che ha presentato ripetuti episodi depressivi di

intensità variabile da lieve a medio grave in associazione ad una distimia.

A livello diagnostico quindi vi sono più diagnosi

diverse basate sull’osservazione di uno stesso periodo di tempo. Aggiungo che

antecedentemente al 2017 è stata esclusa la presenza di episodi depressivi sia

da me che dalla precedente perita Dr.ssa med. __________ o dal Dr. __________

mentre è stata confermata la presenza di una distimia; secondo la

Classificazione internazionale per definire un disturbo depressivo ricorrente è

necessaria la presenza di almeno due o più episodi depressivi e la dr.ssa __________

attesta che ve ne sono stati ripetuti nel suo scritto del marzo 2019. Quindi

dall’agosto 2018 (dove la curante asserisce la presenza di un solo episodio

depressivo grave) al marzo 2019 (ovvero 7 mesi dopo) secondo la curante vi

sarebbero stati ripetuti episodi depressivi lievi e medio-grave senza

remissione interepisodica.

Ricordo che per porre una diagnosi di episodio

depressivo maggiore oltre che la presenza di un corteo di sintomi specifici con

una intensità definita che non ho riscontrato è necessario che un episodio

depressivo duri almeno due settimane secondo ICD e comunque generalmente la

durata di un singolo episodio è almeno di qualche mese.

Trovo quindi difficile che nell’arco di 7 mesi possano

essere stati registrati ripetuti episodi visto che durante la mia valutazione

del dicembre 2018 non ho riscontrato elementi che mi portassero alla diagnosi

di eventuali precedenti episodi come oggi sostiene la curante. Ho invece potuto

costatare un quadro del tutto sovrapponibile a quello già evidenziato nel 2017

ossia di una distimia. La distimia è una depressione persistente con

caratteristiche fluttuanti ma con episodi che non sono sufficientemente gravi

da soddisfare i criteri di un episodio depressivo.

Nella mia prima valutazione peritale avvenuta nel

marzo 2017, non avevo riscontrato aspetti premorbosi che orientassero verso un

franco disturbo di personalità, non venivano riferiti antecedenti psichiatrici

fino all’insorgenza della problematica a livello somatico. Anche nelle

precedenti valutazioni non vi erano elementi a sostegno per la presenza di un

disturbo della personalità, diagnosi che nel secondo scritto della Dr.ssa __________

è relegata non più a disturbo ma a tratti.

Per quanto riguarda il disturbo somatoforme giudicato

grave dalla curante non ho rilevato come anche nella mia prima valutazione che

vi fosse isolamento di tutti gli ambiti della vita, la strutturazione della

giornata era analoga a quella del 2017 nonostante la curante attestasse un

peggioramento, vi era un interesse per le attività che potevano essere per lei

utili (ad esempio buona iniziativa e attivazione per andare a comperare i cibi

a lei graditi o fare passeggiate completo disinteresse verso i doveri

casalinghi), non vi era una patologia psichiatrica grave associata. Già nel

2017 avevo posto l’accento su di un certo atteggiamento regressivo che non si

accompagnava però a un impoverimento a livello delle funzioni psichiche

cognitive o alla ricerca di un vantaggio primario da parte della malattia.

Avevo sottolineato come il disturbo somatoforme la ponesse ad assumere in

famiglia il ruolo di ammalata cronica e ad assumere una posizione regressiva

appoggiandosi sull’aiuto dell’altro, ricevendone attenzione e potendosi così

deresponsabilizzare, tale aspetto però non coinvolgeva tutti gli interessi

della sua vita, era stata in grado di prendere decisioni attive ad esempio

informandosi dei suoi diritti al momento della separazione, era in grado di

riconoscere le priorità, non vi era un isolamento sociale o una coartazione,

non vi erano elementi suggestivi, per un completo ritiro sociale. La piena

autonomia è anche visibile dal suo desiderio di andare a vivere da sola

possibilità preclusa dal mancato riconoscimento dell’Assistenza Sociale di un

aiuto economico.

Rispetto alla contestazione di una valutazione

effettuata su un breve periodo di osservazione, il quadro clinico della

valutazione del 2018 è apparso sovrapponibile a quello del 2017 e non avendo riscontrato

aspetti di ricorrenza nel quadro clinico ma piuttosto stabilità tra il

2017/2018 non ho ritenuto indicato fare più valutazioni nel tempo.

In conclusione confermo il mio rapporto peritale del

31.12.2018.” (pag. 591-593 incarto AI)

In sede di ricorso

l’assicurata ha prodotto un referto del 7 giugno 2019 della dr.ssa med. __________

(doc. B), la quale ha affermato:

"

(…)

Riguardo l’aspetto diagnostico non rilevo alcuna

discordanza, in quanto nel mio rapporto del 02.08.2018 ho descritto una

riesacerbazione della sintomatologia depressiva con sviluppo di un grave

episodio depressivo maggiore; non si trattava del primo episodio, tenuto

inoltre conto che tale diagnosi era già stata documentata da parte della sua

precedente psichiatra Dr.ssa __________.

Sulla base della documentazione medica AI e dei dati

anamnestici, come già descritto nel mio rapporto del 06.03.2019, si evidenzia

che la paziente ha inizialmente sviluppato una sindrome da disadattamento (v.

perizia psichiatrica Dr. __________ – 20.09.2009), che sarebbe in seguito

sfociata in una sindrome affettiva persistente di tipo distimico,

caratterizzata da una depressione cronica con presenza costante di sintomi

depressivi simili a quelli del disturbo depressivo maggiore, ma di gravità

minore, diagnosi evidenziata dalla Dr.ssa __________ nell’ambito della perizia

psichiatrica del 31.1.2013.

Da parte della psichiatra curante Dr.ssa __________,

presso la quale la paziente risulta essere stata in cura dal 2010 fino al

2016-17 viene in seguito rilevato uno stato depressivo di media gravità (F32.1)

con associata sindrome da dolore somatoforme (F45.4).

A partire dal mese di aprile 2017, la paziente risulta

essere in mia cura in modo regolare e continuo, per cui ho potuto oggettivare,

un grave disturbo somatoforme (DSM-IV: F45.4) in comorbilità con una patologia

depressiva che ha presentato un decorso persistente sempre più grave ed

invalidante, a volte intermittente ed irregolare, caratterizzata da ripetuti

episodi depressivi di intensità variabile da lieve a medio/grave, senza

recupero interepisodico, inquadrabile nell’ambito di un disturbo depressivo

maggiore ricorrente, che si è sovrapposto al disturbo distimico (depressione

doppia).

Nella valutazione peritale del 31.12.2018, la Dr.ssa __________

sulla base di due colloqui molto ravvicinati nel tempo con la paziente

(12.12.-20.12.2018), ha confermato a livello diagnostico un disturbo affettivo

distimico, escludendo a priori la diagnosi di depressione maggiore formulata da

parte dei suoi psichiatri curanti, che hanno avuto invece modo di seguire in

modo regolare e continuo la paziente nel corso degli anni, tutt’oggi dalla

sottoscritta.

Tenuto conto delle oscillazioni del tono dell’umore,

che la paziente può manifestare sia in senso positivo, sia in senso negativo,

la perizia psichiatrica avrebbe pertanto dovuto estendersi su di un lasso di

tempo più lungo con un numero maggiore di osservazioni e colloqui per

permettere una valutazione più accurata, in modo da poter accertare il decorso

longitudinale del grave disturbo affettivo, di cui la paziente risulta essere

affetta.

Da considerare inoltre che secondo ICD-10 per gli

episodi depressivi di tutti i tre livelli di gravità (lieve-medio-grave) è in

genere richiesta una durata di almeno due settimane, ma periodi più brevi sono

accettabili se i sintomi sono insolitamente gravi o ad esordio rapido.

Sempre secondo ICD-10 l’età di esordio e la gravità,

la durata e la frequenza degli episodi depressivi sono tutte molto variabili –

Fatti

i singoli episodi possono durare tra i 3 mesi e i 12 mesi, sebbene la

remissione sia di solito completa tra gli episodi, in alcuni casi – come il

presente – si può sviluppare una depressione persistente.

Contrariamente a quanto affermato da parte della

Dr.ssa __________ anche nell’arco di 7 mesi risulta quindi possibile,

nell’ambito di un disturbo depressivo ricorrente, l’alternarsi di episodi

depressivi a fasi di totale benessere (eutimia), con un andamento che può

risultare d’altra parte peculiare per ogni individuo.

In merito al disturbo personologico, la paziente ha

dovuto confrontarsi con eventi di vita per lei molto stressanti (problemi di

salute, interventi chirurgici, perdita del lavoro, divorzio…), che hanno

contribuito a slatentizzare nel corso degli ultimi anni dei tratti disfunzionali

di personalità, che hanno assunto un significato maggiormente disadattivo

delineandosi verso una personalità caratterizzata da una presenza di marcati

tratti ansiosi, depressivi, di tipo autosvalutativo, passivo, dipendenti:

trattasi di una persona semplice, poco differenziata, con scarse capacità di

insight e mentalizzazione, con marcata tendenza ad elaborare il proprio disagio

e conflitti psicologici attraverso l’espressione di sintomi somatici, e del

dolore fisico.

Non si rileva dunque un gruppo preminente di sintomi

che orienti verso una diagnosi più specifica di personalità, quanto piuttosto

aspetti (o tratti personologici) diversi, che portano alla diagnosi di disturbo

di personalità misto.

Tale condizione in quanto tale viene descritta sia nel

mio scritto del 02.08.2018, sia in quello del 06.03.2019.

Il quadro psicopatologico permane dunque

caratterizzato da un assetto psichico alquanto precario ed instabile,

complessivamente grave che interferisce sempre più con la routine quotidiana,

nella vita familiare, sociale con limitazioni preponderanti delle prestazioni

lavorative, perdita di integrazione nei vari ambiti della vita.

La paziente risulta quindi essere andata incontro ad

un importante deterioramento dei rapporti interpersonali con marcato ritiro

emotivo e sociale: prevalgono stati di apatia, di passività con sentimenti di

rassegnazione ed incapacità personale ad affrontare i problemi della vita, con

tendenza sempre più marcata ad assumere un atteggiamento passivo e

pseudoregressivo, oltreché riluttanza a farsi carico di rischi e

responsabilità, a intraprendere nuove attività, col risultato di una mancanza

di progettualità e scarsa mobilizzazione delle proprie energie.

Da segnalare che la paziente per qualsiasi presa di

posizione (separazione, richiesta di assistenza, invalidità, …) è sempre stata

ed è tutt’oggi supportata dai propri figli, in quanto non risulta essere in

grado di prendere decisioni attive e provvedere ai vari aspetti di carattere

amministrativo e finanziario, contrariamente a quanto riportato dalla Dr.ssa __________.

Anche il suo desiderio di andare a vivere da sola, è

dettato dal fatto che la paziente vive insieme al figlio sposato con due figlie

piccole in un appartamento di 70-80 metri quadrati, dove la convivenza risulta

piuttosto disagevole in considerazione del suo stato di salute.

Ribadisco inoltre che la paziente __________, presenta

delle importanti difficoltà nell’espressione linguistica, come d’altra parte

già evidenziato nella valutazione neuropsicologica del 14.07.2015 – “… si

esprime in italiano tuttavia esibisce delle difficoltà nella costruzione

morfosintattica delle frasi ed il suo vocabolario è scarso…”.

Le consultazioni con la sottoscritta a causa della

lingua, avvengono spesso in presenza della figlia, in modo che possa ricevere

informazioni più dettagliate e complete sulla sua persona e sul suo stato di

salute.

Per una sufficiente indagine peritale dal profilo

psichiatrico, la paziente per le sue scarse conoscenze della lingua italiana si

sarebbe pertanto dovuta sottoporre ad un accertamento nella sua lingua madre

con l’ausilio di un traduttore, unitamente ad una rivalutazione

neuropsicologica, oltreché psicodiagnostica in ambito testale, il tutto per

permettere una corretta ed esaustiva valutazione del suo funzionamento e della

sua personalità, quindi delle sue effettive capacità lavorative residue, a mio

avviso per i motivi sopradescritti, non valutate adeguatamente.” (doc. B)

Il 9 agosto 2019 la dr.ssa

med. __________ ha preso posizione, affermando:

" (…)

Nella mia precedente presa di posizione del 29 aprile

2019 ho spiegato i motivi per i quali mi sono discostata sia nell’attuale

perizia che in quella precedente rispetto alla diagnosi di una depressione

maggiore ricorrente. La Dr.ssa __________ fa riferimento alla diagnosi

precedente della Dr.ssa __________ rispetto ad un primo episodio depressivo per

sostenere la sua diagnosi di depressione ricorrente ma ricordo che in corso di

perizia del 20.03.2017- tale diagnosi da me era stata esclusa e mi ero invece

orientata sulla diagnosi di una distimia come descritto a pag. 17 del mio

elaborato peritale.

Nella mia perizia del 31 dicembre 2018 ho argomentato

le motivazioni che mi portavano a discostarmi dalla diagnosi della curante di

un episodio depressivo grave e a tal proposito rimando alla lettura del

Capitolo “diagnosi” a pag. 12 oltre che di un disturbo di personalità. Nella

mia presa di posizione dell’aprile scorso ho cercato di chiarire come a livello

cronologico una tale diagnosi di ricorrenza non possa essere sostenuta in virtù

che la curante attesta da agosto 2018 dove cita a suo giudizio un episodio

depressivo maggiore grave e il suo scritto del marzo 2019 nel quale afferma la

presenza di ripetuti episodi, avendo io visto l’assicurata l’ultima volta il 20

dicembre 2018.

Il successivo scritto della Dr.ssa __________ del 7

giugno 2019 non mi chiarisce il numero di episodi avuti nel caso della sua

assicurata quando questi sarebbero avvenuti, ma si limita a dire che per l’ICD

10 possono durare meno di due settimane né viene descritto un peggioramento del

quadro clinico dopo la mia valutazione.

Riguardando i criteri del manuale ICD 10 – DCR10 sulla

definizione dell’Episodio depressivo F32 non trovo l’affermazione temporale della

collega rispetto alla durata di un episodio depressivo “… una durata di almeno

due settimane, ma periodi più brevi sono accettabili se i sintomi sono

insolitamente gravi o ad esordio rapido”. Il criterio G1 (DRC10) dell’ICD10

cita testualmente “l’episodio depressivo deve durare almeno due settimane”. Nei

criteri di definizione sempre ICD 10- DCR 10 rispetto alla sindrome depressiva

ricorrente si legge: G1 “vi è stato in passato almeno un episodio depressivo di

grado lieve (F32.0), medio (F 32.1) o grave (F.32.2 o F 32.3), che è durato

almeno due settimane ed è stato separato dall’episodio attuale da un periodo di

almeno di due mesi senza nessun disturbo significativo dell’umore”.

Rispetto alla questione linguistica la signora ha

mostrato competenze sufficienti per raccogliere le informazioni necessarie per

una valutazione (anche nelle precedenti perizie non era stato coinvolto un

interprete ufficiale) e già nella mia scorsa presa di posizione ho spiegato il

motivo per il quale non ho ritenuto indicato fare più valutazioni nel tempo.

In conclusione confermo il mio rapporto peritale del

31.12.2018.” (doc. VIII/1)

Il 16 settembre 2019 la

curante, dr.ssa med. __________, ha affermato:

" (…)

Nel corso degli ultimi anni, perlomeno

durante la presa a carico psichiatrica da parte mia, regolare e continua ho

riscontrato una sintomatologia depressiva che per gravità e numero dei sintomi

corrispondeva ai criteri per una depressione maggiore ricorrente,

caratterizzata dall’alternarsi di ripetuti episodi depressivi di intensità

variabile da lieve e medio/grave, a fasi distimiche di breve durata, ciò in

comorbilità con un grave disturbo somatoforme ed aspetti psicopatologici di

personalità (v. rapporto del 07.06.2019).

I criteri diagnostici per poter porre la diagnosi di

disturbo depressivo maggiore ricorrente richiedono “la presenza di due o più

episodi depressivi maggiori e per considerare separati gli episodi deve esserci

un intervallo di almeno due mesi consecutivi durante il quale non risultano

soddisfatti i criteri per un episodio depressivo maggiore”.

Inoltre secondo ICD-10 la durata minima di un

episodio depressivo può essere di circa due settimane, se i sintomi sono

particolarmente gravi e ad esordio molto rapido, può essere giustificato porre

la diagnosi di episodio depressivo grave anche dopo meno di due settimane.

Il disturbo depressivo maggiore nel caso della

paziente si è sovrapposto al disturbo distimico, quest’ultimo caratterizzato

da una depressione cronica con presenza costante di sintomi depressivi simili a

quelli del disturbo depressivo maggiore, ma meno gravi.

Secondo DSM-IV-TR “la diagnosi differenziale tra

disturbo distimico e disturbo depressivo maggiore è particolarmente difficile,

poiché i due disturbi condividono sintomi simili e le differenze in esordio,

durata, persistenza e gravità non sono facilmente valutabili retrospettivamente

– Inoltre quando il disturbo distimico ha una durata di molti anni,

l’alterazione dell’umore può non essere facilmente distinta dal funzionamento

“abituale” dell’individuo – Inoltre se il disturbo distimico precede l’esordio

del disturbo depressivo maggiore è meno probabile un completo recupero

interepisodico spontaneo tra gli episodi depressivi maggiori ed è più probabile

che si abbiano successivi episodi più frequenti”.

Nella valutazione peritale del 31.12.2018, la Dr.ssa __________

sulla base di due colloqui molto ravvicinati nel tempo con la paziente

(12.12-20.12.2018) ha escluso a priori la diagnosi di depressione maggiore,

sebbene da parte della sottoscritta come psichiatra curante, siano stati

oggettivati degli episodi depressivi ben più gravi, che sulla base dei criteri

sopradescritti sono ascrivibili nell’ambito di un disturbo depressivo

ricorrente.

Tenuto conto pertanto delle oscillazioni del tono

dell’umore, che la paziente manifesta in senso positivo, sia in senso negativo,

della complessità del quadro psicopatologico, ribadisco che la perizia

psichiatrica avrebbe dovuto estendersi su di un lasso di tempo più lungo con un

numero maggiore di osservazioni e colloqui (nella sua lingua madre!) per

permettere una valutazione più accurata ed oggettiva, ed accertare il decorso

longitudinale del grave disturbo affettivo, di cui la paziente risulta essere

affetta.

Mi permetto pertanto di ribadire quanto

precedentemente osservato nel mio scritto del 07.06.2019, discostandomi

completamente dalla presa di posizione della Dr.ssa __________ del 09.08.2019,

sia per quanto riguarda l’aspetto diagnostico, sia per quanto concerne

conseguentemente la valutazione della sua effettiva capacità lavorativa.” (doc.

C)

L’UAI ha osservato che le

critiche espresse dalla curante sono analoghe a quelle precedenti già contenute

nei referti del 6 marzo 2019 e del 7 giugno 2019 ed ha chiesto la reiezione del

ricorso (doc. XVI).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le

conclusioni della perizia psichiatrica della dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia del 31 dicembre 2018 (pag. 521 e seguenti incarto

AI) e della perizia reumatologica del dr. med. __________, FMH reumatologia e

medicina interna, del 4 febbraio 2019 (pag. 543 e seguenti incarto AI).

I referti sono da

considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base delle visite

effettuate presso di loro.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

2.6.1. Per

quanto concerne l’aspetto reumatologico il dr. med. __________ ha

spiegato nel dettaglio i motivi per i quali lo stato di salute della

ricorrente, rispetto all’ultima valutazione del 23 maggio 2017, è rimasto

sostanzialmente invariato e le ragioni per le quali i nuovi referti non sono

atti a modificare le conclusioni relative alla capacità lavorativa nella sua

precedente attività ed in attività adatte e confacenti allo stato di salute

dell’insorgente.

Lo

specialista ha in particolare esaminato i referti delle RMN cervicali del 12

aprile 2017 e del 25 luglio 2018 e la RMN lombare dell’8 giugno 2017, oltre al

certificato della curante, dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina

interna del 23 luglio 2018 (pag. 542 incarto AI) ed ha accertato che “rispetto

alla precedente perizia non vi sono stati nuovi problemi di salute particolari”

(pag. 543 incarto AI). Il dr. med. __________ evidenzia che “dal punto di

vista clinico risulta un esame sovrapponibile al precedente caratterizzato da

una limitazione dolorosa di tutti i movimenti cervicali e lombari per altro

tutti attivamente contrariati con un reperto che si può definire nel complesso

invariato” (pag. 552 incarto AI) e che “in conclusione, per quanto

riguarda la problematica generale, cervicale, lombare e della spalla sx non

posso costatare un’evoluzione significativa rispetto alla precedente perizia

del maggio 2017” (pag. 553). Egli ha pertanto confermato le incapacità

lavorative accertate con la perizia del 23 maggio 2017 (pag. 554-555 incarto

AI).

La

ricorrente non ha apportato alcuna documentazione medica specialistica atta a

sovvertire le convincenti e motivate valutazioni del perito reumatologo. Ella

si limita in sostanza a rinviare alle valutazioni della propria curante, dr.ssa

med. __________, non specialista in reumatologia ma in medicina interna e il

cui unico referto prodotto nell’ambito dell’ultima domanda, datato 23 luglio

2018, si esaurisce in un elenco delle patologie di cui è affetta la ricorrente

con l’indicazione conclusiva che “per le problematiche elencate a margine la

paziente risulta incapace al lavoro nella misura del 100% presumibilmente in

modo permanente” (pag. 489-490), senza tuttavia addurre alcuna spiegazione,

né allegare reperti medici oggettivi che possano far dubitare delle conclusioni

del dr. med. __________, il quale ha tenuto conto delle diagnosi poste dalla

curante (pag. 548 incarto AI).

Non

vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dalla valutazione reumatologica.

2.6.2. Circa

la patologia psichiatrica la dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato la ricorrente in data 12

dicembre 2018 ed in data 20 dicembre 2018, esaminato anche il certificato della

curante, dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e rivisitata

l’anamnesi psicopatologica (pag. 526 e seguenti incarto AI), ha spiegato nel

dettaglio, a pag. 12 e 13 della perizia (pag. 532-533 incarto AI), per quale

motivo ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di

distimia (ICD 10 F 34.1) e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4) e le ragioni per le

quali si è distanziata dalla diagnosi della curante. La specialista ha in particolare

evidenziato di non poter confermare la diagnosi di un grave episodio depressivo

maggiore, ritenuto come l’esame obiettivo e la valutazione del decorso clinico

non evidenziano criteri sufficienti per tale diagnosi poiché il quadro clinico

appare del tutto sovrapponibile a quello presentato nel 2017. La perita non ha

riscontrato cali dell’umore importanti, dello slancio vitale, della

motivazione, né la perdita importante degli interessi. Non vi sono importanti

deficit cognitivi obiettivabili, ma soltanto soggettivamente riferiti. La

dr.ssa med. __________ ha precisato che “anche l’assicurata non ha riferito

una modificazione del suo stato di salute negli anni che, a suo dire, è rimasto

invariato” (pag. 532 incarto AI). La perita ha poi escluso la presenza di

un disturbo misto di personalità, non essendovi segni di malfunzionamento

personale, sociale, lavorativo, preesistenti alla diagnosi psichiatrica di

distimia presente da svariati anni ed ha spiegato che appare improbabile anche

secondo la definizione ICD-10 che un disturbo di personalità compaia in così

tarda età. Secondo ICD un disturbo di personalità esordisce infatti

nell’infanzia o nell’adolescenza e nel caso di specie non vi è alcun

antecedente di malfunzionamento in quel periodo. Né vi sono segni di

modificazione duratura della personalità. La specialista indica poi che la

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F. 45.4) non ha una

ripercussione sulla capacità lavorativa poiché non si è assistito ad una

perdita di relazioni e di contatto con tutti gli ambiti della vita e

l’insorgente ha un beneficio, seppur temporaneo, del trattamento proposto.

L’interessata mantiene una strutturazione della propria giornata.

La

perita ha poi esposto nel dettaglio la sua valutazione, sulla base anche dello

schema Mini ICF-APP ed ha potuto stabilire che il quadro clinico appare

invariato sia rispetto alla precedente valutazione del 20 marzo 2017 della

stessa dr.ssa med. __________ (quando erano stati effettuati due colloqui in

data 8 e 17 marzo 2017), sia rispetto a quella del 21 gennaio 2013 eseguita

dalla dr.ssa med. __________ (pag. 191 e seguenti incarto AI) ed ha confermato

la valutazione dell’incapacità lavorativa accertata nel 2017 sia nella

precedente attività che in attività adeguate (pag. 536 incarto AI).

Le

prese di posizione del 6 marzo 2019 (pag. 574-576 incarto AI), del 7 giugno

2019 (doc. B) e del 16 settembre 2019 (doc. C) della curante dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, non sono atte a sovvertire le convincenti e motivate

conclusioni peritali.

La

curante insiste nel ritenere la presenza di una depressione maggiore ricorrente

caratterizzata dall’alternarsi di ripetuti episodi depressivi di intensità

variabile da lieve a medio/grave a fasi di distimia di breve durata in

comorbidità con un grave disturbo somatoforme ed aspetti psicopatologici di

personalità. La perita ha tuttavia spiegato, sia nella perizia, sia nel referto

del 29 aprile 2019 (pag. 591-592 incarto AI), il motivo per il quale tali

diagnosi non possono essere confermate.

La

dr.ssa __________ rileva segnatamente da una parte una discordanza diagnostica

tra quanto affermato dalla curante il 2 agosto 2018 (grave episodio depressivo

maggiore in associazione con un disturbo misto di personalità) e quanto

rilevato il 6 marzo 2019 (grave disturbo somatoforme in concomitanza con un

episodio depressivo maggiore ricorrente che ha presentato ripetuti episodi

depressivi di intensità variabile da lieve e medio grave in associazione ad una

distimia) e dall’altra evidenzia come la diagnosi di episodio depressivo

maggiore non è conforme a quanto riscontrato in occasione delle visite peritali

del dicembre 2018 e del limitato periodo di tempo intercorso tra le due

valutazioni della curante (agosto 2018 e marzo 2019) per poter ritenere, sulla

base della classificazione internazionale ICD, il sorgere e lo svilupparsi

della patologia descritta dalla dr.ssa med. __________. Tanto più che i due

periti che hanno esaminato la ricorrente in passato, ossia il dr. med. __________

e la dr.ssa med. __________, erano giunti a conclusioni simili a quelli della

dr.ssa med. __________. Anche per la diagnosi di disturbo di personalità,

assente nel 2017 ed in precedenza, non vi sono elementi medici oggettivi per

poter ritenere, sulla base della classificazione ICD, una sua presenza a

partire dal 2018. Tale diagnosi implica infatti elementi premorbosi presenti

fin dall’infanzia o dall’adolescenza. Infine, neppure il disturbo somatoforme

da dolore persistente può essere diagnosticato quale patologia con ripercussioni

sulla capacità lavorativa in assenza di isolamento in tutti gli ambiti della

vita. La strutturazione della giornata era analoga a quella del 2017, vi era un

interesse per le attività a lei utili, non vi era una patologia grave associata.

È

vero che con le osservazioni del 7 giugno 2019 la curante sostiene che non vi

sarebbe alcuna discordanza tra le diagnosi poste, anche perché già la

precedente curante, dr.ssa med. __________, aveva evidenziato la presenza di

uno stato depressivo di media gravità (doc. B) e che la dr.ssa __________ non

avrebbe potuto rilevarla poiché ha visitato l’insorgente in due sole occasioni,

nell’arco di pochi giorni nel dicembre 2018. Tuttavia non va dimenticato che la

perita aveva già avuto occasione di esaminare lo stato valetudinario della

ricorrente nel corso del mese di marzo 2017, nell’ambito di due visite (8 e 17

marzo 2017) che neppure in quel caso avevano portato a ritenere la presenza di

una patologia depressiva ricorrente. Nel referto del 20 marzo 2017 la dr.ssa

med. __________ aveva già esaminato la diagnosi posta dalla dr.ssa med. __________

e non l’aveva confermata, ritenendo piuttosto la presenza di una distimia (pag.

Considerandi

17.

perizia [pag. 416 incarto AI]: “[…] rispetto all’ultima valutazione

peritale della Dr.ssa med. __________ del gennaio 2013 riscontro un decorso

sostanzialmente invariato che mi porta a confermare la diagnosi di una

distimia. Infatti il decorso clinico non ha messo in evidenza fasi di

remissione completa, l’umore è stato descritto come costantemente deflesso,

associato a disturbi del sonno ora medicati. Difficoltà soggettiva alla

concentrazione. Riduzione degli interessi ma non perdita, ridotta attività.

Sintomi la cui intensità non è tale da soddisfare i criteri per un episodio

depressivo maggiore. Infatti non si rilevano deficit cognitivi, l’umore non è

deflesso in maniera significativa, non vi sono ruminazioni depressive, la

perdita di interessi e piacere non è completa, mantiene una strutturazione

della giornata, non vi è abulia, anedonia e apatia. Si nota un certo

atteggiamento regressivo che comunque non si accompagna ad un impoverimento a

livello delle funzioni psichiche e cognitive o alla ricerca di un vantaggio

primario da parte della malattia […]”; cfr. anche pag. 12 perizia [pag. 411

incarto AI]).

Come

evidenzia la perita, nelle osservazioni del 7 giugno 2019 (ed in quelle del 16

settembre 2019) la curante non chiarisce il numero di episodi depressivi e

quando sarebbero avvenuti, ma si limita a riportare alcuni estratti della

classificazione ICD a sostegno della sua tesi, senza tuttavia esprimersi più

dettagliatamente circa il caso concreto.

Non

vi sono pertanto motivi per distanziarsi dalla valutazione della dr.ssa med. __________.

Del

resto, non va dimenticato che secondo la

giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi

ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012

del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr.

STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231

consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque

possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base

delle diagnosi poste.

Va poi rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire

che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura

l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del

15.

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.

anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Con

sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al

consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è

un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio

di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con

riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio,

deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti

a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V

351.

consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico

curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del

proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a

quest’ultimo”.

Quanto alla

circostanza che l’interessata, __________, presenta importanti difficoltà

nell’espressione linguistica e che avrebbe dovuto essere peritata nella sua

lingua madre in presenza di un interprete (doc. B), ci si potrebbe chiedere se

la censura non sia tardiva e contraria al principio della buona fede, ritenuto

che l’interessata non aveva contestato la tenuta della perizia in lingua

italiana e l’assenza di un traduttore (cfr. anche sentenza 9C_37/2011 del 20

giugno 2011).

Del resto, a

prescindere dal fatto che la perita ha ritenuto sufficienti le competenze della

ricorrente per raccogliere le valutazioni necessarie per la valutazione (doc.

VIII/1; cfr. anche perizia pag. 11 [pag. 531 incarto AI]: “[…] di madre

lingua __________, tuttavia mostra una sufficiente padronanza della lingua

parlata italiana, non è necessario avvalersi di un interprete […]”), va poi

evidenziato come l’insorgente fosse già stata peritata in tre occasioni in

ambito psichiatrico in lingua italiana (dr. med. __________ [29 settembre 2009,

pag. 87 e seguenti incarto AI]; dr.ssa med. __________ [21 gennaio 2013, pag.

191.

e seguenti incarto AI quando la perita a pag. 196 ha affermato: “[…]

buona la padronanza della lingua italiana […]” e dr.ssa med. __________ [20

marzo 2017; pag. 400 e seguenti incarto AI]).

Inoltre

l’interessata si trova in Svizzera dal 1998 (pag. 23 incarto AI), ha lavorato

da ultimo quale venditrice in Ticino (pag. 25 incarto AI) ed è al beneficio di

un permesso di domicilio di tipo “C” (pag. 487 incarto AI), ciò che presuppone

una certa integrazione nel tessuto sociale ticinese, compresa la comprensione

della lingua.

2.7

Alla luce di tutto

quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per mettere in

dubbio le conclusioni delle perizie della dr.ssa med. __________ e del dr. med.

__________, che sono state confermate il 5 febbraio 2019 dal medico SMR, dr.

med. __________ (pag. 538-541 incarto AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

In queste condizioni,

rammentato che l’UAI ha prodotto l’intero incarto con la risposta di causa

(cfr. doc. VIII, pag. 4), la richiesta di assumere ulteriori prove formulata

dalla ricorrente, ossia sentire quali testi le curanti, dr.ssa med. __________

e dr.ssa med. __________, che, come visto in precedenza, hanno già prodotto le

loro prese di posizione ed allestire una perizia pluridisciplinare, va

respinta, poiché gli atti medici prodotti dalle parti sono sufficienti per

esprimersi nel merito della vertenza.

Questo Tribunale, ritenuto che i fatti

sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe

modificare tale apprezzamento, rinuncia all’assunzione di ulteriori prove

(sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8

La ricorrente sostiene che né

la dr.ssa med. __________, né il dr. med. __________, né l’UAI indicano quali

attività lavorative potrebbe svolgere.

Va

qui rammentato che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

In

concreto, l’UAI ha fatto capo alla valutazione della consulente in integrazione

professionale del 4 ottobre 2017 (pag. 449 e seguenti incarto AI), dove figura

che la ricorrente è abile al lavoro al 67% nella precedente attività ed al 70%

in attività adeguata. “Oltre all’attività abituale legata alla vendita, nel

caso specifico sono considerate esigibili per l’A. tutte quelle attività non

qualificate, leggere, semplici, che rispettano i limiti funzionali della

stessa. Trattasi di attività che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione sul

posto di lavoro e un breve periodo di adeguamento” (pag. 450 incarto AI).

Accertato

che la capacità lavorativa della ricorrente non ha subito alcuna modifica

rispetto all’ultima decisione, l’UAI ha in sostanza confermato quanto stabilito

con la precedente decisione del 20 novembre 2017, ossia che non vi è alcun

diritto alla rendita “in considerazione dell’incapacità lavorativa del 33%

nell’abituale attività e in riferimento alla sentenza del Tribunale Federale

(TF) DTF 114 V 313, consid. 3b il grado AI (…) risulta quindi essere della

medesima misura dell’incapacità lavorativa nella sua attività ossia 33%” (cfr.

pag. 467 incarto AI).

Questo

Tribunale evidenzia che, per i motivi che seguono, anche si volesse procedere

con l’abituale raffronto dei redditi, l’assicurata non avrebbe comunque diritto

ad una rendita.

2.9

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9

agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente

possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1

pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381.

consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

In

concreto, poiché la ricorrente non lavora più quale venditrice dal 2006, occorre

far capo ai dati statistici risultanti dall’inchiesta svizzera sulla struttura

dei salari (ISS) edita dall’ufficio federale di statistica (cfr. sentenza

9C_710/2016 del 18 aprile 2017).

Circa il 2016, dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari di quell’anno edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici

(NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito

in quell'anno dalle donne per un'attività di vendita (settore

47.

– commercio al dettaglio; livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad

un importo di fr. 52'680.- (fr. 4'390.- x 12 mesi).

Riportando tale dato su

41.8

ore di durata media lavorativa settimanale nel 2016 (Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”) si

ottiene un reddito di fr. 55'050.60 (52'680 : 40 X 41.8).

Nel 2018, con durata di

lavoro sempre di 41.8 ore, il reddito ammonta a fr. 55'927.70 (55'050.60 : 106.7

x 108.4).

2.10

Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Circa il 2016, dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari di quell’anno edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici

(NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo

economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF

142.

V 178), il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze;

STF 9C_632/2015) per 40 ore

settimanali corrisponde ad un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

Aggiornandolo al 2018, con

orario di lavoro pari a 41.7 ore settimanali, secondo l’indice dei salari

nominali per le donne, il dato statistico corrisponde a fr. 55'048.97 per un

impiego a tempo pieno (52'356 : 40 X 41.7 : 105 X 105.9).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è

necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete

(consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de

procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en

considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de

service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid.

4.2.1). […]”).

Nel caso di specie, tenuto conto dell’insieme delle

circostanze, secondo il TCA va applicata una riduzione globale (cfr. sentenza

8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016

al consid. 6.2.1) del 10% per la necessità di effettuare attività leggere e per

altri fattori di riduzione, conformemente a quanto previsto dalla

giurisprudenza in casi simili (cfr. sentenza 8C_549/2016 del 19 gennaio 2017

dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, ha confermato la

riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro al 60% che chiedeva una

riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il

TF ha confermato una riduzione del 10% mentre il ricorrente ne chiedeva una del

25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha

annullato la riduzione del 10% calcolata dal Tribunale cantonale sangallese

perché le limitazioni derivanti dalla patologia psichica [possibilità di

lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia messo sotto pressione]

erano già comprese nella riduzione del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25

febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un

grado d’invalidità del 39% senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici

cantonali basilesi avevano ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano

assegnato all’assicurato un quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza

9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha confermato una riduzione del 10%

per un assicurato abile al 50% nella precedente attività [consid. 3.5.3];

sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011 al consid. 5.4.1. dove per un

assicurato capace al lavoro al 40% in attività leggere [consid. 4.1] a causa di

una patologia cardiaca, è stata riconosciuta una riduzione del 10%).

Raffrontando

il reddito da valida di fr. 55'927.70 con quello da invalida di fr. 55'048.97, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a

fr. 38'534.28 e di ulteriori 10% (riduzione sociale) a fr. 34'680.85, si ottiene

un grado d’invalidità del 37.98%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza

(DTF 130 V 121) al 38% che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2

LAI).

2.11

La

ricorrente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in sede amministrativa.

Ai sensi dell'art.

37.

cpv. 4 LPGA se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare del

patrocinio gratuito.

Qualora un assicurato non

disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano

sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di

ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella

procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (SVR 2004 EL

Nr. 4).

Secondo la

dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, ATSG-Kommentar,

3a edizione, 2015, n. 35 ad art. 37, pag. 530 e seguenti; cfr., d'altronde, FF

1999.

3965).

Peraltro, giusta l'art. 37 cpv.

4.

LPGA, la concessione del gratuito patrocinio richiede una domanda in questo

senso (Kieser, op. cit., n. 33 ad

art. 37, pag. 529).

Per il resto,

quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (Kieser, op. cit.,

n. 22 ad art. 37, pag. 504-505).

Quindi, le tre condizioni

cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute

qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se

il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019, consid.

3.1; sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid. 2.1; sentenza 9C_29/2017

del 6 aprile 2017, consid. 1; DTF 132 V 200, consid. 4.1; DTF 125 V 202 consid.

4a; DTF 125 V 372 consid. 5b e riferimenti; DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2;

DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a).

Queste condizioni di

concessione dell'assistenza giudiziaria, poste dalla giurisprudenza sotto l'egida

dell'art. 4 vCost. fed., sono applicabili alla concessione dell'assistenza

gratuita di un consigliere giuridico nella procedura d'opposizione (STFA I 557/04 del 29 novembre 2004, consid. 2.1; SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

Tuttavia, la questione di sapere se esse sono realizzate deve essere esaminata

in virtù di criteri più severi nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit., n. 28 e n. 35 ad art.

37, pag. 528 e 530).

A tal proposito, occorre tenere

conto delle circostanze del caso concreto, della particolarità delle regole di

procedura applicabili, così come delle specificità della procedura

amministrativa in corso. In particolare, occorre menzionare, oltre alla

complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le circostanze concernenti

la persona in oggetto, come la sua capacità di orientarsi in una procedura.

Quale regola generale, il gratuito patrocinio è necessario quando la procedura

è suscettibile di riguardare in maniera particolarmente grave la situazione

giuridica della persona interessata. Altrimenti, una tale necessità esiste

soltanto quando alla relativa difficoltà del caso si aggiunge la complessità

della fattispecie o dei quesiti giuridici, alla quale il richiedente non è in

grado di farvi fronte da solo (sentenza 8C_669/2016 del 7 aprile 2017, consid.

2.1

con riferimenti alla DTF 130 I 182 consid. 2.2, alla DTF 125 V 32 consid.

4b e alla sentenza 8C_931/2015 del 23 febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV

n. 17 pag. 50; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7, consid. 5.2.2).

La necessità di patrocinio da

parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla

complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche

dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i

propri interessi. Qualora sussista la minaccia di un intervento particolarmente

grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di

un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist.”, cfr.

DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure

se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali

o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich

nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil

schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen

lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere

Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre poi ricordare che il

gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa,

può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA I 447/04 del 2 marzo

2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid.

5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione

riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo, cfr. DTF 132 V 206

consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza confermata nella

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

2.12

Nella più volte citata DTF 132

V 200, al considerando 4.1 il Tribunale federale ha affermato che la necessità

di patrocinio da parte di un legale è data nei casi in cui oltre alla relativa

complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche

che non possono essere risolte dal richiedente stesso oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni di invalidi, assistenti sociali o altre persone

nel settore sociale non può essere presa in considerazione.

Con sentenza I 928/05 del 4

dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, l’allora TFA ha osservato che la necessità

dell'assistenza di un avvocato

durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e

dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione

impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza

di un avvocato durante la procedura di opposizione.

Nella sentenza 9C_991/2008

del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 e con riferimento alla DTF 132 V 200, il

TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la

presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria.

Nella sentenza I 746/06 dell'8

novembre 2006, il TFA ha indicato i seguenti casi di applicazione della propria

giurisprudenza:

"

(…)

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht

hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im

Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit

mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt

auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen

Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw.

7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten,

die Einkommensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem

weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.

3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren

wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die

ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren

(Urteil W. vom 12. Oktober 2004

Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.

(…)“.

Con sentenza

32.2008.164

dell’11 maggio 2009 questo Tribunale, nell’ambito di una procedura

inerente l’assicurazione invalidità, ha rifiutato ad un’assicurata l’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa (mentre l’ha ammessa in sede ricorsuale),

poiché, pur essendo oggetto del contendere il diritto ad una rendita AI, sulla

base della rigorosa giurisprudenza federale, non ha ritenuto necessaria la

presenza di un patrocinatore già in sede amministrativa ritenuto che la

fattispecie non era particolarmente complessa.

Anche nella STCA

36.2012.50

del 12 settembre 2012 questo TCA ha ritenuto sproporzionato far capo

ad un rappresentante allorché la questione del mancato pagamento delle

prestazioni farmaceutiche è stata risolta senza neppure la necessità di dover

avviare una procedura amministrativa tramite l’emanazione della decisione

formale e poi della decisione su opposizione per poter utilizzare correttamente

la propria tessera farmaceutica. Il Tribunale ha rilevato che si trattava

semplicemente di intervenire presso l’assicuratore per capire cosa fosse

successo e quindi era sufficiente scrivere autonomamente, senza far capo ad un

esperto, una lettera alla Cassa malati, chiedendo per quale motivo le

prestazioni farmaceutiche del figlio non erano state rimborsate,

rispettivamente perché le tessere di farmacia dei figli apparivano bloccate.

Il 4 febbraio

2015.

con sentenza 32.2014.48 il TCA ha concluso che rettamente l’Ufficio

AI ha ritenuto non giustificato l’intervento di un legale, visto che quel caso,

in cui un’assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro al 100% per motivi

psichici solo come salariata e non anche come casalinga con conseguente rifiuto

di una rendita di invalidità (grado AI del 26%), rientrava nella consueta

casistica di questo genere di problematiche. Pertanto, giustamente l’Ufficio AI

ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza accertare l’eventuale

indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di

successo.

Con sentenza 8C_931/2015 del 23

febbraio 2016, pubblicata in SVR 2016 IV Nr. 17, l’Alta Corte ha ricordato che,

nella procedura amministrativa, la necessità di patrocinio da parte di un

avvocato può essere ammessa soltanto in casi eccezionali (cfr. consid. 3). Nel

caso esaminato, concernente un nomade, il TF ha ritenuto che un competente

patrocinio da parte di un mandatario che non era avvocato era stato nel

complesso oggettivamente possibile ed esigibile, motivo per cui un gratuito

patrocinio da parte di un avvocato non era necessario (cfr. consid. 5.3).

Nella sentenza 8C_676/2015 del

7.

luglio 2016 (SVR 2016 IV Nr. 41), parzialmente pubblicata in DTF 142 V 342,

il Tribunale federale ha giudicato il caso di un agente di sicurezza che è

stato ferito durante il suo lavoro. L’Ufficio AI ha raccolto degli atti medici

e una perizia e ha dapprima respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poi

ha negato il diritto a una rendita di invalidità. Per quanto concerne la

necessità del patrocinio da parte di un avvocato nella procedura

amministrativa, l’Alta Corte ha affermato che per riconoscere i punti deboli di

una perizia medica sono necessarie determinate conoscenze mediche e giuridiche

della fattispecie. Nel caso giudicato non si poteva parlare di un caso

complesso anche se si è trattato di applicare la prassi in ambito di dolore

somatoforme. Il TF ha evidenziato che se si ritenesse il contrario, ciò

porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al gratuito patrocinio in

ogni procedura amministrativa, nella quale si deve discutere di una perizia

medica, ciò che sarebbe contrario alla nozione dell’art. 37 cpv. 4 LPGA come

deroga. L’assenza di conoscenze giuridiche non è atta a fondare la necessità di

un patrocinio legale. Il fatto che viga il principio inquisitorio giustifica

l’applicazione di un parametro restrittivo (cfr. consid. 7.2

non pubblicato).

Al ricorrente è stato concesso

il gratuito patrocinio per la sede federale (cfr. consid. 8).

Con sentenza 8C_353/2019 del 2

settembre 2019 il TF ha accolto il ricorso di un Ufficio AI contro una sentenza

del Tribunale cantonale del Canton Zurigo che aveva riconosciuto l’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo, ritenendo non

dati i presupposti.

Cfr. anche le sentenze

32.2018.55

del 4 marzo 2019 e 32.2018.218 del 14 ottobre 2019 con cui il TCA ha

rifiutato l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito

amministrativo.

2.13

Nell’evenienza concreta dalle

tavole processuali emerge che l’interessata, personalmente, il 2 agosto 2018 ha

segnalato all’UAI un peggioramento del suo stato di salute ed ha allegato un

referto del 2 agosto 2018 della curante, dr.ssa med. __________ (pag. 473-475

incarto AI).

Sulla base di tale

documentazione il medico SMR, dr. med. __________, ha ritenuto dati i

presupposti per entrare nel merito della domanda (pag. 472 incarto AI) e l’UAI

ha scritto all’avv. RI 1 per chiederle l’inoltro della nuova richiesta di

prestazioni (pag. 471 incarto AI).

La domanda è stata trasmessa

il 28 agosto 2018 (pag. 498 incarto AI), con allegata, tra l’altro, una presa

di posizione del 23 luglio 2018 della dr.ssa med. __________.

Il 7 settembre 2018 l’UAI ha

chiesto all’avv. RA 1 l’invio della copia dell’ultima decisione dell’USSI (pag.

503.

incarto AI). Agli atti è stata prodotta la decisione per il periodo dal 1°

settembre 2018 al 30 novembre 2018 (pag. 505 incarto AI).

L’insorgente è poi stata

convocata per le due perizie (pag. 510 e 517 incarto AI).

Dopo il progetto di decisione

sia la dr.ssa med. __________ (pag. 562 incarto AI) che l’avv. RA 1 (pag. 564) hanno

chiesto, ed ottenuto (pag. 561 e 563 incarto AI), l’incarto AI.

L’8 marzo 2019 l’avv. RI 1 ha

presentato le osservazioni al progetto di decisione, 2 pagine compresa la

domanda di assistenza giudiziaria (pag. 567-568 incarto AI). La rappresentante

ha contestato genericamente il provvedimento, sostenendo che l’assicurata è

completamente inabile al lavoro e contestando le perizie, segnatamente quella

psichiatrica poiché non svolta su un periodo di tempo sufficientemente lungo ed

ha allegato il referto del 6 marzo 2019 della dr.ssa med. __________ (pag. 574

incarto AI).

Il 21 marzo 2019 l’avv. RA 1

ha prodotto il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (pag.

584.

e seguenti incarto AI).

2.14

Chiamato

a stabilire se l’interessata necessitava della rappresentanza di un avvocato

patentato in sede amministrativa, questo Tribunale deve rispondere

negativamente.

La

ricorrente avrebbe infatti potuto gestire la pratica autonomamente oppure far

capo a rappresentanti di associazioni di invalidi, sindacati o altre persone

attive nel settore sociale.

Ella

ha infatti inoltrato autonomamente all’UAI la notifica del peggioramento del

suo stato di salute, allegando un referto della sua curante, dr.ssa med. __________.

Con

le osservazioni al progetto di decisione l’avv. RA 1 si è limitata a contestare

genericamente il progetto di decisione e le perizie, allegando un ulteriore certificato

della dr.ssa med. __________ che prendeva posizione sul referto della dr.ssa

med. __________.

Come

ha già avuto modo di stabilire il Tribunale federale, se è vero che per

riconoscere i punti deboli di una perizia medica sono necessarie determinate

conoscenze mediche e giuridiche della fattispecie, dall’altro non va sottaciuto

che il caso in esame non può essere considerato complesso. Se si ritenesse il

contrario, ciò porterebbe in pratica a dovere riconoscere il diritto al

gratuito patrocinio in ogni procedura amministrativa, nella quale si deve

discutere di una perizia medica (sentenza 8C_353/2019 del 2 settembre 2019,

consid. 5; sentenza 8C_676/2015 del 7 luglio 2016 (= SVR 2016 IV Nr. 41), consid.

7.2).

Nel

caso di specie si trattava in sostanza di produrre certificati medici dei

curanti atti a contestare le perizie psichiatrica e reumatologica dell’AI. Ora,

la ricorrente ha dimostrato di sapersi destreggiare con le questioni

amministrative, notificando il peggioramento dello stato di salute ed allegando

documentazione medica che ha dato avvio alla procedura di revisione.

Dopo

l’inoltro delle osservazioni della rappresentante, l’amministrazione ha

interpellato la perita, dr.ssa med. __________, ed ha emesso la decisione senza

esperire ulteriori particolari accertamenti.

Il

ruolo della rappresentante, in concreto, si è in sostanza limitato, nel merito,

a contestare genericamente la decisione dell’UAI ed a produrre una presa di

posizione della curante.

In un ambito come quello

dell’assicurazione invalidità, dove vige il principio inquisitorio, di

principio, tranne nei casi complessi, l’intervento di un avvocato già in sede

amministrativa, non è necessario (SVR 2016 IV Nr. 41 consid. 7.2).

Nel preciso caso di specie non

si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica ma di produrre,

semmai, una presa di posizione dei curanti atta contestare le perizie

amministrative.

Sulla scorta delle

considerazioni esposte, dovendo la necessità di patrocinio da parte di un

legale essere verificata con rigore, la richiesta di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio in sede amministrativa non può essere ammessa, facendo

difetto questa condizione.

La domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa va pertanto

respinta.

2.15

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico della ricorrente.

Quest’ultima

chiede tuttavia di essere messa la beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto – sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Nella presente fattispecie

lo stato d’indigenza della ricorrente, a carico della pubblica assistenza, è

documentato dalla nuova determinazione dell’importo relativo al sostegno

sociale (doc. Vbis e allegati).

Ritenuto

inoltre che l’assicurata non possiede le necessarie

conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria e che il

ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di

possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr.

STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301,

consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta

Di

conseguenza RI 1 è ammessa al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

A

seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

le spese a suo carico sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti