32.2019.118
Attribuzione 1/4 di rendita.Per il reddito da valido ci si basa sui dati statistici essendo disoccupata al momento dell'insorgenza del danno.Perciò,non si applica il principio del parallelismo dei redditi.Deduzione per motivi personali del 15%.Riduzione del rendimento non dà luogo ad altra riduzione
27 aprile 2020Italiano50 min
24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.118
TB
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 30 luglio 2014 (doc. 3) RI
1, 1964, da ultimo attiva fino al 30 novembre 2013 (doc. 7) come cameriera, ha
chiesto delle prestazioni dall'assicurazione invalidità per un'inabilità
lavorativa totale dal 24 febbraio 2014 dovuta al tumore al seno.
1.2. Raccolta la documentazione medica
presso i medici curanti, il 2 giugno 2015 (doc. 34) il Servizio Medico
Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre l'assicurata a una perizia
pluridisciplinare.
Al rapporto del 21 settembre 2016 (doc. 61) reso dal Servizio
Accertamento Medico ha fatto seguito il complemento del 22 maggio 2017 (doc.
70), il rapporto finale SMR del 7 giugno 2017 (doc. 71) e la presa di posizione
del consulente in integrazione professionale (docc. 73 e 74), che hanno portato
l'Ufficio AI ad emettere il 6 settembre 2017 (doc. 78) il progetto di attribuzione
di un quarto di rendita (grado AI 47%) dal 1° febbraio 2015.
1.3. Con le sue osservazioni al
progetto di decisione l'assicurata ha prodotto nuovi atti medici che sono stati
sottoposti al vaglio del SAM, che il 30 gennaio 2018 (doc. 97) ha ritenuto
adeguato, dato l'intervenuto peggioramento dello stato di salute dal punto di
vista psicoaffettivo, procedere a una nuova valutazione di decorso, che è
sfociata nel rapporto peritale bidisciplinare (psichiatrico e internistico) del
10 gennaio 2019 (doc. 111).
Ne sono seguiti dapprima un nuovo rapporto finale del Servizio
Medico Regionale il 17 gennaio 2019 (doc. 113), poi la decisione del 13 maggio
2019 (doc. E) con cui l'Ufficio AI ha confermato integralmente il progetto di
un anno e mezzo prima.
1.4. Con ricorso del 13 giugno
2019 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. dr. RA 1, ha chiesto al TCA di
attribuirle una mezza rendita dato un grado AI di almeno il 50%.
La ricorrente ha ripercorso nel dettaglio l'iter medico a cui è
stata sottoposta a causa del carcinoma duttale invasivo a livello del seno che
è stato diagnosticato nel dicembre 2013, come pure i passi intrapresi dall'Ufficio
assicurazione invalidità per accertare il suo grado di incapacità lavorativa,
esponendo i riscontri del Servizio Accertamento Medico del 21 settembre 2016 e
del 10 gennaio 2019. L'insorgente ha ricordato che è stata ritenuta abile al
lavoro nell'attività precedente di cameriera in ragione del 50%, in altre
attività adeguate al 70% e come casalinga all'80%.
Per quanto concerne l'aspetto economico, l'assicurata ha rilevato
che non contestava il reddito da valida stabilito dall'Ufficio AI in Fr. 60'578.-
nel 2015 sulla base dei dati statistici, settore 55-56 ristorazione e
alberghiero, essendo stata in disoccupazione quando è sorto il danno. Tuttavia,
partendo dai medesimi presupposti economici, essa ha esposto un suo calcolo del
reddito da valida, che per il 2015 ha determinato in Fr. 60'395.-, e ha
criticato la scarsa motivazione data dall'amministrazione per giungere al risultato
indicato.
In merito al reddito da invalida, la ricorrente ha osservato come l'Ufficio
AI non abbia spiegato come sia giunto a Fr. 32'244.- per il 2015 stante una
capacità lavorativa del 70% e una riduzione per motivi personali del 15%.
Al riguardo, l'assicurata ha fatto valere che, essendo sprovvista
di formazione come cameriera, il reddito ipotetico da invalida va calcolato
partendo dal dato della Tabella TA1 2014 di Fr. 3'767.- per un livello 1 di
competenze nel ramo della ristorazione. Dapprima aggiornato al 2015 e riportato
sull'orario settimanale medio in quel settore (Fr. 47'261.-), poi ridotto del
30% per tenere conto della sua capacità lavorativa residua (Fr. 33'082.-), va
inoltre applicata una riduzione personale del 20% per ottenere un reddito da
invalida di Fr. 26'465.- o, se si ritiene la riduzione del 15% operata dall'Ufficio
AI, di Fr. 28'120.-.
Nella prima ipotesi di calcolo si ha dunque un grado di invalidità
del 56%, nel secondo del Fr. 53,5%, con diritto a mezza rendita.
1.5. Nella sua risposta del 3
luglio 2019 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso,
ritenendo corrette sia le conclusioni tratte dal lato medico sia da quello
economico.
L'Ufficio AI ha innanzitutto negato che vi sia stata una violazione
del diritto di essere sentita dell'assicurata, avendo la stessa preso visione
dell'incarto AI soltanto poco prima della scadenza del termine di ricorso.
Nel merito, l'amministrazione ha confermato le risultanze delle
perizie pluridisciplinari a cui ha sottoposto l'insorgente, ritenendo che le
conclusioni tratte sono complete, concludenti e motivate.
Quanto alle conseguenze economiche del danno alla salute l'Ufficio
AI, ricordato l'obbligo di ridurre il danno e che l'assicurata deve
intraprendere tutto quanto è ragionevole per ovviare alle conseguenze della sua
invalidità mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa anche in altri
ambiti lavorativi, ha confermato la correttezza del livello di esigenze 1
ritenuto dato l'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che l'assicurata
è in grado di esercitare in misura del 70%, come ha spiegato il consulente in
integrazione professionale appositamente reinterpellato (doc. IV/1). L'amministrazione
ha poi spiegato nel dettaglio i motivi per cui ha ritenuto una riduzione del
15% e quindi perché non può essere ritenuta quella del 20% pretesa dall'insorgente.
Sul reddito da valida, l'Ufficio AI ha affermato di averlo
stabilito correttamente riferendosi alla categoria 55-56 (servizio di alloggio
e ristorazione), visto che al momento dell'insorgenza del danno l'assicurata
era in disoccupazione. Ritenuto il livello di competenze 3 della Tabella TA1
2014, il reddito da valida che la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2014
è di Fr. 60'356,40.
Per il reddito da invalida, applicando il livello 1 di competenze,
essa avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr. 53'793.-. Preso al 70% e
poi ridotto del 15% per motivi personali, si ha un reddito di Fr. 32'006,85 e
quindi un grado AI del 47%.
1.6. Con le osservazioni del 23
agosto 2019 (doc. VII) l'assicurata ha nuovamente contestato il calcolo dell'Ufficio
AI ritenendolo errato, "E meglio, è acritico, del tutto astratto ed aberrante.".
A suo dire, il salario da invalida di Fr. 53'793.- è acritico,
poiché in palese contrasto con la sua situazione concreta, non essendo
ipotizzabile che, a 54 anni, possa svolgere delle attività al di fuori dell'ambito
alberghiero e della ristorazione. Pertanto, il salario da invalida va fissato
nel 2015 in Fr. 45'335.- sulla base dei dati statistici di quel settore,
livello di competenze 1.
Inoltre, il reddito da invalida stabilito dall'amministrazione è
astratto e si deve applicare il principio del parallelismo dei redditi, non
essendovi indizi che l'assicurata si sia accontentata di un reddito più modesto
negli ultimi anni, già solo se lo si confronta con il salario previsto dal
contratto collettivo del settore.
Se quindi si paragona il reddito da valida statisticamente
stabilito in Fr. 60'578.- e lo si rapporta al reddito medio che ha conseguito
negli ultimi dieci anni (Fr. 54'346.-), v'è una differenza dell'11%. Applicando
dunque il 6% (11% - 5%) al reddito da invalida, si ottiene un reddito concreto
di Fr. 50'566.-.
Anche paragonando il reddito statistico da valida di Fr. 60'578.-
con il reddito che sarebbe possibile conseguire nel Cantone Ticino, ritenuto che
l'Ufficio federale di statistica ha affermato che "il livello salariale in Ticino, nel 2016, era del
14,4% inferiore rispetto al salario mediano svizzero", al
reddito da invalida di Fr. 53'794.- si deve applicare una riduzione del 9,4%
(14,4% - 5%), per giungere a Fr. 48'737,36.
Infine, il reddito da invalida è aberrante, poiché non tiene conto
delle reali condizioni di salute della ricorrente, che non è in grado di
svolgere le attività menzionate dal consulente in integrazione professionale
come attestato dal nuovo referto della psichiatra curante (doc. F); si deve perciò
ritenere una riduzione del 20%.
In conclusione, partendo da un reddito da valida, incontestato, di
Fr. 60'578.-, lo si paragona al reddito da invalida di Fr. 33'082.- ([Fr. 3'767
x 12 mesi : 104,3 x 104,6 : 40 x 41,7] - 30%), che va poi ridotto del 20%, per essere
stabilito in Fr. 26'465.-.
In via subordinata, tenendo conto del gap salariale del 9,4%, si
ha un reddito da invalida di Fr. 48'737,36 che, ridotto del 30%, dà Fr. 34'116,152
e che, a sua volta diminuito del 20%, si fissa in Fr. 27'293,152.
Infine, in via ancora più subordinata, considerando il
parallelismo dei redditi e il gap salariale del 6%, il reddito da invalida è
fissato in Fr. 50'566.-, che vanno ridotti del 30% in Fr. 35'396,20 e poi del
20% in Fr. 28'316,96.
In tutti i casi, per la ricorrente ne discende che il grado di
invalidità supera il 50% e quindi ha diritto a una mezza rendita.
1.7. L'amministrazione ha
sottoposto al Servizio Medico Regionale il parere della dr.ssa __________ e,
visti i pareri dei dr. __________ e __________, quest'ultimo specialista in
psichiatria, nelle sue osservazioni del 5 settembre 2019 (doc. IX) ha
confermato che l'assicurata è abile al lavoro al 50% nella sua abituale
professione di cameriera e al 70% in altre attività adeguate al suo stato di
salute.
L'Ufficio AI ha ribadito, per l'aspetto economico, quanto esposto
nella risposta, precisando che il parallelismo dei redditi non è applicabile in
quanto sia il reddito da valida che quello da invalida sono stati calcolati
riferendosi ai dati statistici nazionali.
1.8. Il 23 settembre 2019 (doc.
XI) la ricorrente ha presentato un nuovo referto della sua psichiatra dr.ssa
med. __________ (doc. G), ribadendo che le attività proposte dal consulente non
sono tutte esercitabili stante il suo stato di salute. Per il calcolo del grado
di invalidità, l'assicurata ha ricordato la necessità di dovere operare una
riduzione del reddito da invalida di almeno il 20% e ha riproposto le tre
soluzioni, che danno luogo a una mezza rendita.
1.9. L'Ufficio AI ha sottoposto al
dr. med. __________ il rapporto della psichiatra dell'assicurata e il 1°
ottobre 2019 (doc. XIII) si è riconfermato nella decisione impugnata.
1.10. Anche l'ulteriore certificato
della dr.ssa __________ (doc. H) è stato esaminato dall'SMR e stante la conferma
da parte del dr. med. __________ del precedente stato di salute psichico della
ricorrente, l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso (doc. XVII).
1.11. L'8 novembre 2019 (doc. XIX) l'insorgente
ha osservato che la documentazione medica del Servizio Medico Regionale e la
presa di posizione del consulente in integrazione professionale non aveva
alcuna forza probante, non essendo firmata.
1.12. L'amministrazione ha
evidenziato il 22 novembre 2019 (doc. XXI) che sebbene tali atti non siano
firmati, gli stessi sono comunque validi essendo stati redatti ad esplicita
richiesta del servizio giuridico dell'Ufficio assicurazione invalidità. Tutti
gli esperti interpellati rimangono a disposizione del TCA per essere sentiti.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La ricorrente si è lamentata
di una violazione del suo diritto di essere sentita per avere ricevuto in ritardo
gli atti dall'Ufficio AI.
Essa ha rilevato di avere chiesto all'amministrazione il 3 giugno
2019 l'incarto completo per potere allestire il ricorso e di avere ricevuto la
documentazione soltanto l'11 giugno 2019, quindi due giorni prima della
scadenza del termine di ricorso, motivo per cui si è riservata di approfondire
il tema nei successivi allegati.
Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno
diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua
violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure
di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione
impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid.
2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento
dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di
esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze
nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere
sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà,
che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura
possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato,
la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera
adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive
per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in
quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze
concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate;).
Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e
di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità
di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non
significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nell'evenienza concreta, la decisione dell'Ufficio AI è stata
emessa il 13 maggio 2019 e soltanto il 3 giugno 2019 (doc. B), ossia circa 20
giorni dopo, la ricorrente, patrocinata dall'avv. dr. RA 1, si è attivata chiedendo
all'amministrazione di completare la documentazione già in suo possesso, la
quale ha subito trasmesso per posta A, il 5 giugno 2019 (doc. B), l'intero
incarto AI.
Ora, indipendentemente dalla data in cui il patrocinatore sostiene
di avere ricevuto gli atti (11 giugno 2019), il Tribunale rileva che la
richiesta è stata formulata soltanto dieci giorni prima della scadenza del
termine per fare ricorso, perciò la circostanza che in soli due giorni (dall'11
al 13) egli abbia dovuto studiare oltre 500 pagine di documenti può essere
imputata solo al suo agire.
Inoltre, non va dimenticato che, in questi due soli giorni, il
rappresentante dell'assicurata è stato comunque in grado di redigere 14 pagine
molto dettagliate e complete, sia per quanto concerne l'aspetto medico sia quello
economico.
Da quanto precede discende che non v'è alcun valido motivo per
tutelare la censura dell'assicurata di essere stata vittima di una violazione
del suo diritto di essere sentita.
Il TCA può pertanto esaminare il merito della questione.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata
un quarto di rendita di invalidità dal 1° febbraio 2015.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.4. A seguito della domanda di
prestazioni dell'assicurata del 2014, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti
medici determinanti e nel 2016 l'ha sottoposta a una perizia pluridisciplinare (oncologica,
neurologica, psichiatrica, reumatologica) mentre nel 2018 a una perizia bidisciplinare
di decorso (internistica e psichiatrica).
Sulla base del rapporto finale dell'SMR del 17 gennaio 2019, l'Ufficio
AI ha riscontrato dal profilo medico che da settembre 2014 l'assicurata era
abile al 70% nell'attività di cameriera e in attività adeguate al suo stato di
salute fermo restando alcuni limiti funzionali, mentre da dicembre 2014 era
abile al 50% come cameriera da intendere come riduzione della presenza e del
rendimento, mentre in altre attività come riduzione di rendimento.
Dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto dei
redditi è risultata una perdita di guadagno del 47%, con quindi diritto a un
quarto di rendita.
La ricorrente ha esposto nel dettaglio il suo stato di salute come
riconosciuto dai suoi medici curanti e come emerso dalle perizie del Servizio
Accertamento Medico ma, a ben vedere, non ha formalmente contestato le
conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale
il 17 gennaio 2019, che possono dunque essere poste pacificamente alla base del
presente giudizio.
Per il TCA, i certificati della dr.ssa med. __________ che l'assicurata
ha prodotto pendente causa non hanno mai messo in dubbio il grado di capacità
di lavoro in altre attività stabilito dal dr. med. __________, perciò non v'è
motivo di scostarsi dai dati ritenuti dall'SMR. Tali referti servono invece
unicamente per contestare le attività che, secondo il consulente in
integrazione professionale, sono adeguate al suo stato di salute e che quindi,
tenuto conto della sua capacità lavorativa residua del 70%, la ricorrente è in
grado di esercitare.
Ad ogni modo, va rilevato che sia lo stesso dr. med. __________
sia lo specialista in psichiatria dr. med. __________ hanno confermato più
volte in corso di causa, spiegando chiaramente e validamente le loro posizioni,
Fatti
i motivi per cui, dopo avere valutato i pareri della dr.ssa med. __________,
continuavano a fare stato le risultanze peritali.
2.5. Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per
il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto
alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003
consid. 3.1, STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr.
24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno
2003 consid. 4.2).
Nel caso di specie, sono quindi determinanti i dati del 2015,
poiché l'inabilità lavorativa è iniziata nel febbraio 2014 e il
diritto alla rendita nasce perciò il 1° febbraio 2015.
Al momento in cui è sorto il danno alla salute che l'ha
resa inabile al lavoro l'assicurata era disoccupata, perciò l'Ufficio AI ha ritenuto
che se non fosse intervenuto il danno essa avrebbe continuato a lavorare come
cameriera e quindi il reddito da valida andava calcolato basandosi sui
dati statistici nazionali del suo specifico settore. Partendo dunque dal
settore 55-56 servizi di alloggio e di ristorazione della Tabella TA1 2014, livello
di competenza 1, il reddito sarebbe stato di Fr. 3'767.- e quindi annuo di Fr.
47'916.- per 42,4 ore di lavoro alla settimana.
Tuttavia, considerato che questo reddito era di gran
lunga inferiore al salario effettivamente conseguito dall'assicurata negli
ultimi anni di attività, il consulente in integrazione professionale ha
ritenuto più corretto optare per il livello di qualifica 3, con un reddito annuo
di Fr. 60'356.- (Fr. 4'745 x 12 : 40 x 42,4 ore) che si avvicina a quello
massimo di Fr. 59'115.- che l'assicurata ha percepito nel 2006. Aggiornato al
2015 (+ 0,3674%), l'Ufficio AI l'ha così fissato in Fr. 60'578.-.
Per il reddito ipotetico da invalida l'amministrazione
si è basata sempre sui dati statistici della Tabella TA1 2014, donne, ma sul valore
medio totale e non di uno specifico settore, ritenuto come l'assicurata sia
abile in qualsiasi attività semplice e leggera, perciò ha preso il reddito del livello
di competenze 1 (Fr. 4'300.- mensile, Fr. 51'600.- annuo) e l'ha adeguato prima
al 2015 e poi alle ore medie settimanali di lavoro nel 2015 (41,7), per
giungere all'importo di Fr. 54'191,12.
Raffrontando quindi il reddito da valida con il
reddito ottenibile in un'attività
adeguata esigibile al 70% dal 1° febbraio 2015 (Fr. 54'191,12 x 70% = Fr. 37'933,78),
a cui ha applicato una riduzione per motivi personali del 15% (Fr. 32'243,72),
l'Ufficio AI ha ottenuto un grado AI del 47% ([Fr. 60'578 - Fr. 32'243,72] : Fr.
60'578 x 100), attribuendo il diritto a un quarto di rendita.
La ricorrente ha contestato questo calcolo, perché il
reddito da invalida non tiene conto che può lavorare unicamente nel settore
della ristorazione come negli ultimi due decenni, perciò si deve partire sempre
dal settore specifico, livello di competenze 1 che, riportato sulle ore
settimanali e aggiornato al 2015, dà un reddito, preso al 70%, di Fr. 33'082.-.
Ridotto del 20%, va fissato in Fr. 26'465.-.
Come visto, in un secondo momento l'insorgente ha
chiesto al TCA di tenere conto del parallelismo dei redditi e di considerare il
gap salariale del 6% (11% - 5%) oppure del 9,4% (14,4% - 5%), applicando la
riduzione del 20% per motivi personali.
In sostanza, dunque, l'assicurata ha proposto tre
diverse soluzioni che portano tutte a un grado di invalidità di oltre il 50%.
2.6. L'obbligo
dell'assicurata di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri
ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze
economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato
è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno
alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22 consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel
muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten
angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den
Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.
255 segg.).
In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di
lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività
manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di
manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,
op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro
per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni
di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.7. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe quale persona
sana secondo il grado di verosimiglianza preponderante (DTF 129 V 222 consid.
4.3.1).
Tale reddito deve essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del
caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile.
Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto
del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una
diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale
evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato
avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono
essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b).
La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è
infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio
la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
2.8. Dagli atti risulta che dal 28
luglio 2003 al 30 giugno 2013 (doc. 8) l'assicurata è stata alle dipendenze del
__________ come cameriera al 100% e che ha cessato l'attività per
ristrutturazione interna.
Dal 1° luglio al 30 novembre 2013 (doc. 7) essa ha poi lavorato,
sempre come cameriera, presso il Ristorante __________ a __________ e anche in
tal caso è stata licenziata per una riorganizzazione.
Dal 1° dicembre 2013 l'interessata ha beneficiato delle indennità
di disoccupazione fino al 24 febbraio 2014 (doc. 19), quando è insorto il danno
alla salute.
A tale proposito, anche in un caso ticinese in ambito di indennità
giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017
(STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo rimasto senza lavoro
per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per determinare il reddito
da valido ci si deve basare sui dati statistici del settore e non sull'ultimo
salario percepito dall'assicurato:
" 7.3. B. non può
pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli
accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il
30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che
indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito
dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte
cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli
avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr.
68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici
relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita conferma.".
In virtù di quanto precede, nel caso concreto l'assicurata ha
perso il suo posto presso l'ex datore di lavoro per motivi estranei all'invalidità
e non l'avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute.
Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute l'assicurata non
avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatole dal datore di lavoro.
Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute la ricorrente avrebbe
continuato a svolgere l'attività di cameriera, ci si deve basare sui dati
statistici salariali in quel settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid.
2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05
del 15 marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata
dalla STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017).
Questa soluzione è stata adottata dall'Ufficio AI e non è stata
giustamente contestata dalla ricorrente, essendo corretto che per il reddito da
valida ci si basi sui dati statistici. Peraltro, l'amministrazione, agendo a
favore dell'assicurata, ha ritenuto il livello di competenze 3 (attività
pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un ambito specifico) e
quindi un reddito statistico che più si avvicinava al reddito che essa ha mai percepito
realmente nella sua carriera (docc. 73 e 75).
La scrivente Corte, fondandosi sulla Tabella TA1_tirage_skill_
level 2014 - Rami economici (NOGA08), donne, livello 3, settore 55-56 Servizi
di alloggio e di ristorazione, pone dunque il dato di Fr. 60'356,40 (Fr. 4'745
x 12 : 40 x 42,4) a valere quale reddito da valida per il 2014 e di Fr.
60'537,47 (Fr. 60'356,40 + 0,3%) per il 2015 (aumento previsto
dalla Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne 2011-2018).
2.9. Per
quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza
federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V
75, che al considerando 3b/aa
ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido
è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Al fine di non
discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono
notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da
Considerandi
non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati
nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale
aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il
reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva
utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione
(TA13).
L'Alta Corte ha però successivamente
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce
dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04
del 5 settembre 2006).
Con sentenza del 7 aprile 2008
(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando
il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.
326-327) (…)”.
Questo tema è stato
definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009
del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:
"
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali." (…).
In seguito, nella STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i
dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei
redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi
di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione
in tal senso.
2.10
Per il 2015,
anno di eventuale inizio del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U
467.
pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui
dati statistici nazionali e dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata
Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 9C_632/2015)
per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe
ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio
2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei
salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha
per le donne che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo
statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 51'849,03
(Fr. 51'600 : 103,6 x 104,1)
(cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2018, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/2013 del 20
febbraio 2014, consid. 4.2).
Questo dato si riferisce, però,
a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su
un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2015.
(cfr. per questo
aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e
la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione
economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio
federale di statistica, aggiornata al 2018: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalido per una donna è di Fr. 54'052,62 (Fr. 51'849,03 : 40 x
41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA
U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.11
La ricorrente si è lamentata
che l'Ufficio AI non ha applicato il principio del parallelismo dei redditi e
quindi non ha tenuto conto della differenza di salario dell'11% (gap
salariale) fra quanto ella ha percepito in media negli ultimi dieci anni e
quanto avrebbe guadagnato a livello svizzero secondo i dati statistici.
Stesso discorso, ma con un gap salariale del 14,4%, stante la
differenza di stipendi tra la realtà ticinese e quella svizzera.
A questo proposito va ribadito
che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo
dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva
accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF
9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011
consid. 8.4).
Il Tribunale federale ha
riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per
esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle
sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione
dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza
che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei
due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%
(DTF 135 V 297).
Il parallelismo dei redditi
tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato, da invalido, non è
realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui
occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per
contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile,
rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla
media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale
reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).
In sostanza, nel parallelismo
dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato
prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.
Inoltre, il parallelismo dei
redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole
(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il
reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello
nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà
di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla
collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In
simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto
dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22
luglio 2013).
Nel caso di specie, questo
Tribunale evidenzia che il principio esposto non può essere applicato, poiché il
confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento
assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico, mentre, come
visto, quale reddito da valida è stato qui ritenuto il reddito statistico nello
specifico settore di lavoro dell'assicurata.
Le ipotesi formulate dall'insorgente vanno dunque respinte.
2.12
Per quanto concerne la critica
sollevata dalla ricorrente secondo cui il reddito statistico da invalida di
partenza di Fr. 53'793.- stabilito dall'Ufficio AI non sarebbe corretto, poiché
non è ipotizzabile che a 54 anni possa svolgere un'attività al di fuori dell'ambito
alberghiero e della ristorazione avendovi lavorato per decenni e quindi non si
può ragionevolmente esigere che si metta a lavorare in settori estranei alle
sue competenze essendo sprovvista di qualsiasi diploma, motivo per cui il
reddito statistico deve essere quello del settore specifico degli alberghi e
della ristorazione come per il reddito da valida, ma con livello 1 di
competenze (doc. VII punto 1.2.2 pag.4), il TCA osserva quanto segue.
Per stabilire il reddito da invalido, la giurisprudenza applica di
regola i salari mensili risultanti dalla Tabella ISS TA1, settore privato
totale. Solo eccezionalmente ci si fonda sul reddito medio statistico di
una singola branca; si tratta di persone che hanno lavorato in questo ambito
per lungo tempo prima dell'insorgenza del danno alla salute e per le quali un
lavoro in altri contesti entra difficilmente in linea di conto (SVR 2019 IV Nr.
2.
consid. 6.2.3).
Nell'evenienza concreta, se è vero che dal 1984 l'assicurata ha
lavorato come cameriera, come risulta dal suo curriculum vitae (doc. 6) essa ha
comunque svolto degli studi superiori in un istituto tecnico di agronomia (doc.
2). Ciò stante, non è possibile ritenere che la ricorrente sia in grado di
lavorare unicamente nel settore in cui ha sempre esercitato la sua attività
lucrativa.
Il consulente in integrazione professionale ha infatti elencato
una serie di attività di tipo leggere, semplici e ripetitive che non si
riferiscono prettamente all'ambito alberghiero e della ristorazione e che l'insorgente,
stanti i suoi studi superiori, sarebbe in grado di esercitare dopo una breve
formazione specifica impartita dal datore di lavoro.
Non si vede infatti per quali motivi l'assicurata non dovrebbe
essere in grado per esempio di fare l'addetta al controllo della qualità in un'azienda
di produzione, l'addetta alla vendita/ consulenza telefonica, svolgere piccoli
lavori amministrativi di controllo o di preparazione, la custode/ricezionista
in un complesso amministrativo/commerciale/industriale dove deve coordinare le
attività di pulizia e di manutenzione dello stabile e gestire le domande al
banco della ricezione, l'addetta alla ricezione della clientela in un
ristorante attribuendo/riservando i tavoli.
D'avviso della scrivente Corte, tutte queste attività non sono
affatto impedite dalle sue condizioni di salute né in presenza di dolori e
gonfiori alle articolazioni degli arti superiori né per i disturbi psichici
che, a dire della dr.ssa med. __________, non le permetterebbero più di
lavorare in mezzo alla gente (doc. G).
Di conseguenza, non si può ritenere, in concreto, che si debba
applicare i dati statistici del settore 55-56 in cui la ricorrente ha sempre
lavorato, avendo essa le capacità e le possibilità di esercitare una serie di
altre attività semplici, leggere e ripetitive in altri ambiti. Pertanto, è
corretto che l'Ufficio AI, e come è stato esposto, si determini il reddito da
invalida sulla base dei dati statistici valore totale medio a livello
nazionale.
Di conseguenza, il reddito
statistico lordo medio nazionale da invalida per una donna nel 2015 resta fissato a Fr.
54'052,62.
2.13
Secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
2.14
Nel suo atto ricorsuale
l'assicurata ha chiesto che la riduzione applicabile al reddito da invalida sia
almeno del 20%, visto che è di origine __________, che al momento in cui è
insorta l'incapacità lavorativa era in disoccupazione, che non dispone di
particolari qualifiche professionali né di capacità e che la sua età avanzata
rende difficile la ricerca di un nuovo impiego.
Il consulente in integrazione professionale che si è occupato del
calcolo del grado di invalidità dell'assicurata ha debitamente spiegato il 7
luglio 2017 (doc. 74) quali fattori potevano entrare in linea di conto a titolo
di riduzione per motivi personali.
Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla
giurisprudenza federale, il consulente ha concluso che erano dati soltanto i
presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico del 10% per
attività leggere e del 5% per contingenze particolari,
Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di
riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della
funzionalità, la nazionalità, il tasso di occupazione parziale. Per ognuno di
questi parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa
sull'argomento, motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.
Le limitazioni mediche stabilite dall'SMR il 17
gennaio 2019 concernono in sostanza (soltanto) il carico massimo (fino a 5 kg) stante
la necessità di tenere conto di mansionari leggeri in cui l'assicurata non
debba sollecitare troppo l'arto superiore destro e il cingolo scapolare, mentre
non v'era la necessità di alternare la postura né v'erano difficoltà nello
svolgere lavori di precisione; la necessità di pause supplementari era infine già
compresa nella determinazione della capacità lavorativa residua del 70%.
Per quanto concerne lo svolgimento di un'attività leggera,
l'amministrazione ha a buon diritto ritenuto che non potendo più l'assicurata
svolgere dei lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito
del 10%.
D'avviso di questo Tribunale, l'elenco di attività
leggere, semplici e ripetitive, che il 26 giugno 2019 il consulente in
integrazione professionale ha stilato (per esempio addetta alla preparazione
delle colazioni in un albergo, addetta alla ricezione della clientela in un
ristorante, addetta al controllo della qualità e coordinazione nella pulizia ai
piani di hotel/grandi uffici, piccoli lavori amministrativi di controllo o di
preparazione, addetta al controllo della qualità in un'azienda di produzione,
custode/ricezionista in un complesso amministrativo/commerciale/industriale,
addetta alla vendita/consulenza telefonica), alla luce delle condizioni di
salute della ricorrente e meglio della sua capacità lavorativa residua del 70%,
va considerato come sostenibile, anche stanti le prese di posizione dei dr. __________
e __________ rese pendente causa sui pareri della psichiatra curante dr.ssa __________.
In altre parole, le succitate limitazioni funzionali
non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del
lavoro.
Neppure la circostanza che secondo la
psichiatra curante la ricorrente sarebbe abile al 50% come donna delle pulizie
(doc. F) porta a modificare la percentuale di riduzione del 20% stabilita dal
consulente in integrazione professionale, ritenuto come tale attività sia
addirittura più faticosa rispetto a quelle individuate dal funzionario
dell'amministrazione.
Nessuna deduzione, quindi, è stata giustamente concessa per le
limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in
sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la
capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento del 30%
nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR).
Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta
Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non
dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement
sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est
capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,
celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail
et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4
et les références).“.
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità
della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto
nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e
inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di
prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2018.65
del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4
febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5
ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell'8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24
settembre 2015).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die Arbeitsfähigkeit
in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der
Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung
des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in
diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen
Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund
bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein
abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz,
auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”.
Anche la sua nazionalità non ha alcuna influenza, ritenuto che la
ricorrente vive nel nostro Paese dal 1984 e dispone di un permesso C di
domicilio.
Nemmeno ha difficoltà nel leggere e nello scrivere in lingua
italiana e dispone di buone conoscenze della lingua tedesca.
Anche l'età non influisce sulle sue possibilità di trovare un
lavoro adatto nel mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che al momento dell'insorgente
del danno l'assicurata aveva 50 anni. La questione della messa in atto della
capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di
età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità
di lavoro totale o parziale è constatata (DTF 138 V 457, STF 9C_88/2013 del 4
settembre 2013; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.18 del 27
luglio 2017).
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione
complessiva, il tasso di deduzione del 15% sia adeguato e ciò tenendo anche
conto delle invocate limitazioni funzionali, sociali, nazionali e della sua
capacità lavorativa residua. Non v'è quindi alcun motivo per sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della
riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti
riconosciuti dalla giurisprudenza.
Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 70% la
ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.
2.15. Ne segue che il reddito
statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2015 a Fr. 54'052,62 va ritenuto
nella misura del 70% (Fr. 54'052,62 x 70 : 100 =
Fr. 37'836,83) stante la ridotta
capacità lavorativa esigibile dell'assicurata e in seguito questo nuovo
reddito va diminuito del 15% per tenere
conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 32'161,30 (Fr. 37'836,83 - [37'836,83 x 15 : 100]).
Confrontando questo
dato con l'ammontare di Fr.
60'537,47 corrispondente
al reddito (ipotetico) da valida che l'assicurata avrebbe potuto
conseguire nell'anno 2015 come cameriera al 100% senza il danno alla
salute, risulta dunque una perdita
di guadagno del 46,87%
([Fr. 60'537,47 - Fr. 32'161,30] :
Fr. 60'537,47 x 100), che va
arrotondata al 47% (DTF 130 V 121).
2.16. Alla luce di tutto quanto
esposto, questo Tribunale non può quindi che confermare la decisione dell'Ufficio
AI di attribuzione all'assicurata di un quarto di rendita d'invalidità dal 1°
febbraio 2015.
2.17. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti