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Decisione

32.2019.118

Attribuzione 1/4 di rendita.Per il reddito da valido ci si basa sui dati statistici essendo disoccupata al momento dell'insorgenza del danno.Perciò,non si applica il principio del parallelismo dei redditi.Deduzione per motivi personali del 15%.Riduzione del rendimento non dà luogo ad altra riduzione

27 aprile 2020Italiano50 min

24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.118

TB

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 30 luglio 2014 (doc. 3) RI

1, 1964, da ultimo attiva fino al 30 novembre 2013 (doc. 7) come cameriera, ha

chiesto delle prestazioni dall'assicurazione invalidità per un'inabilità

lavorativa totale dal 24 febbraio 2014 dovuta al tumore al seno.

1.2. Raccolta la documentazione medica

presso i medici curanti, il 2 giugno 2015 (doc. 34) il Servizio Medico

Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre l'assicurata a una perizia

pluridisciplinare.

Al rapporto del 21 settembre 2016 (doc. 61) reso dal Servizio

Accertamento Medico ha fatto seguito il complemento del 22 maggio 2017 (doc.

70), il rapporto finale SMR del 7 giugno 2017 (doc. 71) e la presa di posizione

del consulente in integrazione professionale (docc. 73 e 74), che hanno portato

l'Ufficio AI ad emettere il 6 settembre 2017 (doc. 78) il progetto di attribuzione

di un quarto di rendita (grado AI 47%) dal 1° febbraio 2015.

1.3. Con le sue osservazioni al

progetto di decisione l'assicurata ha prodotto nuovi atti medici che sono stati

sottoposti al vaglio del SAM, che il 30 gennaio 2018 (doc. 97) ha ritenuto

adeguato, dato l'intervenuto peggioramento dello stato di salute dal punto di

vista psicoaffettivo, procedere a una nuova valutazione di decorso, che è

sfociata nel rapporto peritale bidisciplinare (psichiatrico e internistico) del

10 gennaio 2019 (doc. 111).

Ne sono seguiti dapprima un nuovo rapporto finale del Servizio

Medico Regionale il 17 gennaio 2019 (doc. 113), poi la decisione del 13 maggio

2019 (doc. E) con cui l'Ufficio AI ha confermato integralmente il progetto di

un anno e mezzo prima.

1.4. Con ricorso del 13 giugno

2019 (doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. dr. RA 1, ha chiesto al TCA di

attribuirle una mezza rendita dato un grado AI di almeno il 50%.

La ricorrente ha ripercorso nel dettaglio l'iter medico a cui è

stata sottoposta a causa del carcinoma duttale invasivo a livello del seno che

è stato diagnosticato nel dicembre 2013, come pure i passi intrapresi dall'Ufficio

assicurazione invalidità per accertare il suo grado di incapacità lavorativa,

esponendo i riscontri del Servizio Accertamento Medico del 21 settembre 2016 e

del 10 gennaio 2019. L'insorgente ha ricordato che è stata ritenuta abile al

lavoro nell'attività precedente di cameriera in ragione del 50%, in altre

attività adeguate al 70% e come casalinga all'80%.

Per quanto concerne l'aspetto economico, l'assicurata ha rilevato

che non contestava il reddito da valida stabilito dall'Ufficio AI in Fr. 60'578.-

nel 2015 sulla base dei dati statistici, settore 55-56 ristorazione e

alberghiero, essendo stata in disoccupazione quando è sorto il danno. Tuttavia,

partendo dai medesimi presupposti economici, essa ha esposto un suo calcolo del

reddito da valida, che per il 2015 ha determinato in Fr. 60'395.-, e ha

criticato la scarsa motivazione data dall'amministrazione per giungere al risultato

indicato.

In merito al reddito da invalida, la ricorrente ha osservato come l'Ufficio

AI non abbia spiegato come sia giunto a Fr. 32'244.- per il 2015 stante una

capacità lavorativa del 70% e una riduzione per motivi personali del 15%.

Al riguardo, l'assicurata ha fatto valere che, essendo sprovvista

di formazione come cameriera, il reddito ipotetico da invalida va calcolato

partendo dal dato della Tabella TA1 2014 di Fr. 3'767.- per un livello 1 di

competenze nel ramo della ristorazione. Dapprima aggiornato al 2015 e riportato

sull'orario settimanale medio in quel settore (Fr. 47'261.-), poi ridotto del

30% per tenere conto della sua capacità lavorativa residua (Fr. 33'082.-), va

inoltre applicata una riduzione personale del 20% per ottenere un reddito da

invalida di Fr. 26'465.- o, se si ritiene la riduzione del 15% operata dall'Ufficio

AI, di Fr. 28'120.-.

Nella prima ipotesi di calcolo si ha dunque un grado di invalidità

del 56%, nel secondo del Fr. 53,5%, con diritto a mezza rendita.

1.5. Nella sua risposta del 3

luglio 2019 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso,

ritenendo corrette sia le conclusioni tratte dal lato medico sia da quello

economico.

L'Ufficio AI ha innanzitutto negato che vi sia stata una violazione

del diritto di essere sentita dell'assicurata, avendo la stessa preso visione

dell'incarto AI soltanto poco prima della scadenza del termine di ricorso.

Nel merito, l'amministrazione ha confermato le risultanze delle

perizie pluridisciplinari a cui ha sottoposto l'insorgente, ritenendo che le

conclusioni tratte sono complete, concludenti e motivate.

Quanto alle conseguenze economiche del danno alla salute l'Ufficio

AI, ricordato l'obbligo di ridurre il danno e che l'assicurata deve

intraprendere tutto quanto è ragionevole per ovviare alle conseguenze della sua

invalidità mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa anche in altri

ambiti lavorativi, ha confermato la correttezza del livello di esigenze 1

ritenuto dato l'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive che l'assicurata

è in grado di esercitare in misura del 70%, come ha spiegato il consulente in

integrazione professionale appositamente reinterpellato (doc. IV/1). L'amministrazione

ha poi spiegato nel dettaglio i motivi per cui ha ritenuto una riduzione del

15% e quindi perché non può essere ritenuta quella del 20% pretesa dall'insorgente.

Sul reddito da valida, l'Ufficio AI ha affermato di averlo

stabilito correttamente riferendosi alla categoria 55-56 (servizio di alloggio

e ristorazione), visto che al momento dell'insorgenza del danno l'assicurata

era in disoccupazione. Ritenuto il livello di competenze 3 della Tabella TA1

2014, il reddito da valida che la ricorrente avrebbe potuto realizzare nel 2014

è di Fr. 60'356,40.

Per il reddito da invalida, applicando il livello 1 di competenze,

essa avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr. 53'793.-. Preso al 70% e

poi ridotto del 15% per motivi personali, si ha un reddito di Fr. 32'006,85 e

quindi un grado AI del 47%.

1.6. Con le osservazioni del 23

agosto 2019 (doc. VII) l'assicurata ha nuovamente contestato il calcolo dell'Ufficio

AI ritenendolo errato, "E meglio, è acritico, del tutto astratto ed aberrante.".

A suo dire, il salario da invalida di Fr. 53'793.- è acritico,

poiché in palese contrasto con la sua situazione concreta, non essendo

ipotizzabile che, a 54 anni, possa svolgere delle attività al di fuori dell'ambito

alberghiero e della ristorazione. Pertanto, il salario da invalida va fissato

nel 2015 in Fr. 45'335.- sulla base dei dati statistici di quel settore,

livello di competenze 1.

Inoltre, il reddito da invalida stabilito dall'amministrazione è

astratto e si deve applicare il principio del parallelismo dei redditi, non

essendovi indizi che l'assicurata si sia accontentata di un reddito più modesto

negli ultimi anni, già solo se lo si confronta con il salario previsto dal

contratto collettivo del settore.

Se quindi si paragona il reddito da valida statisticamente

stabilito in Fr. 60'578.- e lo si rapporta al reddito medio che ha conseguito

negli ultimi dieci anni (Fr. 54'346.-), v'è una differenza dell'11%. Applicando

dunque il 6% (11% - 5%) al reddito da invalida, si ottiene un reddito concreto

di Fr. 50'566.-.

Anche paragonando il reddito statistico da valida di Fr. 60'578.-

con il reddito che sarebbe possibile conseguire nel Cantone Ticino, ritenuto che

l'Ufficio federale di statistica ha affermato che "il livello salariale in Ticino, nel 2016, era del

14,4% inferiore rispetto al salario mediano svizzero", al

reddito da invalida di Fr. 53'794.- si deve applicare una riduzione del 9,4%

(14,4% - 5%), per giungere a Fr. 48'737,36.

Infine, il reddito da invalida è aberrante, poiché non tiene conto

delle reali condizioni di salute della ricorrente, che non è in grado di

svolgere le attività menzionate dal consulente in integrazione professionale

come attestato dal nuovo referto della psichiatra curante (doc. F); si deve perciò

ritenere una riduzione del 20%.

In conclusione, partendo da un reddito da valida, incontestato, di

Fr. 60'578.-, lo si paragona al reddito da invalida di Fr. 33'082.- ([Fr. 3'767

x 12 mesi : 104,3 x 104,6 : 40 x 41,7] - 30%), che va poi ridotto del 20%, per essere

stabilito in Fr. 26'465.-.

In via subordinata, tenendo conto del gap salariale del 9,4%, si

ha un reddito da invalida di Fr. 48'737,36 che, ridotto del 30%, dà Fr. 34'116,152

e che, a sua volta diminuito del 20%, si fissa in Fr. 27'293,152.

Infine, in via ancora più subordinata, considerando il

parallelismo dei redditi e il gap salariale del 6%, il reddito da invalida è

fissato in Fr. 50'566.-, che vanno ridotti del 30% in Fr. 35'396,20 e poi del

20% in Fr. 28'316,96.

In tutti i casi, per la ricorrente ne discende che il grado di

invalidità supera il 50% e quindi ha diritto a una mezza rendita.

1.7. L'amministrazione ha

sottoposto al Servizio Medico Regionale il parere della dr.ssa __________ e,

visti i pareri dei dr. __________ e __________, quest'ultimo specialista in

psichiatria, nelle sue osservazioni del 5 settembre 2019 (doc. IX) ha

confermato che l'assicurata è abile al lavoro al 50% nella sua abituale

professione di cameriera e al 70% in altre attività adeguate al suo stato di

salute.

L'Ufficio AI ha ribadito, per l'aspetto economico, quanto esposto

nella risposta, precisando che il parallelismo dei redditi non è applicabile in

quanto sia il reddito da valida che quello da invalida sono stati calcolati

riferendosi ai dati statistici nazionali.

1.8. Il 23 settembre 2019 (doc.

XI) la ricorrente ha presentato un nuovo referto della sua psichiatra dr.ssa

med. __________ (doc. G), ribadendo che le attività proposte dal consulente non

sono tutte esercitabili stante il suo stato di salute. Per il calcolo del grado

di invalidità, l'assicurata ha ricordato la necessità di dovere operare una

riduzione del reddito da invalida di almeno il 20% e ha riproposto le tre

soluzioni, che danno luogo a una mezza rendita.

1.9. L'Ufficio AI ha sottoposto al

dr. med. __________ il rapporto della psichiatra dell'assicurata e il 1°

ottobre 2019 (doc. XIII) si è riconfermato nella decisione impugnata.

1.10. Anche l'ulteriore certificato

della dr.ssa __________ (doc. H) è stato esaminato dall'SMR e stante la conferma

da parte del dr. med. __________ del precedente stato di salute psichico della

ricorrente, l'amministrazione ha chiesto di respingere il ricorso (doc. XVII).

1.11. L'8 novembre 2019 (doc. XIX) l'insorgente

ha osservato che la documentazione medica del Servizio Medico Regionale e la

presa di posizione del consulente in integrazione professionale non aveva

alcuna forza probante, non essendo firmata.

1.12. L'amministrazione ha

evidenziato il 22 novembre 2019 (doc. XXI) che sebbene tali atti non siano

firmati, gli stessi sono comunque validi essendo stati redatti ad esplicita

richiesta del servizio giuridico dell'Ufficio assicurazione invalidità. Tutti

gli esperti interpellati rimangono a disposizione del TCA per essere sentiti.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La ricorrente si è lamentata

di una violazione del suo diritto di essere sentita per avere ricevuto in ritardo

gli atti dall'Ufficio AI.

Essa ha rilevato di avere chiesto all'amministrazione il 3 giugno

2019 l'incarto completo per potere allestire il ricorso e di avere ricevuto la

documentazione soltanto l'11 giugno 2019, quindi due giorni prima della

scadenza del termine di ricorso, motivo per cui si è riservata di approfondire

il tema nei successivi allegati.

Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno

diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua

violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure

di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione

impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid.

2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento

dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di

esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la

posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si

rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,

di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione

(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze

nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere

sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà,

che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura

possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato,

la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera

adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive

per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in

quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze

concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate;).

Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non

significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nell'evenienza concreta, la decisione dell'Ufficio AI è stata

emessa il 13 maggio 2019 e soltanto il 3 giugno 2019 (doc. B), ossia circa 20

giorni dopo, la ricorrente, patrocinata dall'avv. dr. RA 1, si è attivata chiedendo

all'amministrazione di completare la documentazione già in suo possesso, la

quale ha subito trasmesso per posta A, il 5 giugno 2019 (doc. B), l'intero

incarto AI.

Ora, indipendentemente dalla data in cui il patrocinatore sostiene

di avere ricevuto gli atti (11 giugno 2019), il Tribunale rileva che la

richiesta è stata formulata soltanto dieci giorni prima della scadenza del

termine per fare ricorso, perciò la circostanza che in soli due giorni (dall'11

al 13) egli abbia dovuto studiare oltre 500 pagine di documenti può essere

imputata solo al suo agire.

Inoltre, non va dimenticato che, in questi due soli giorni, il

rappresentante dell'assicurata è stato comunque in grado di redigere 14 pagine

molto dettagliate e complete, sia per quanto concerne l'aspetto medico sia quello

economico.

Da quanto precede discende che non v'è alcun valido motivo per

tutelare la censura dell'assicurata di essere stata vittima di una violazione

del suo diritto di essere sentita.

Il TCA può pertanto esaminare il merito della questione.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata

un quarto di rendita di invalidità dal 1° febbraio 2015.

2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato

è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.4. A seguito della domanda di

prestazioni dell'assicurata del 2014, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti

medici determinanti e nel 2016 l'ha sottoposta a una perizia pluridisciplinare (oncologica,

neurologica, psichiatrica, reumatologica) mentre nel 2018 a una perizia bidisciplinare

di decorso (internistica e psichiatrica).

Sulla base del rapporto finale dell'SMR del 17 gennaio 2019, l'Ufficio

AI ha riscontrato dal profilo medico che da settembre 2014 l'assicurata era

abile al 70% nell'attività di cameriera e in attività adeguate al suo stato di

salute fermo restando alcuni limiti funzionali, mentre da dicembre 2014 era

abile al 50% come cameriera da intendere come riduzione della presenza e del

rendimento, mentre in altre attività come riduzione di rendimento.

Dal calcolo effettuato con il metodo ordinario di raffronto dei

redditi è risultata una perdita di guadagno del 47%, con quindi diritto a un

quarto di rendita.

La ricorrente ha esposto nel dettaglio il suo stato di salute come

riconosciuto dai suoi medici curanti e come emerso dalle perizie del Servizio

Accertamento Medico ma, a ben vedere, non ha formalmente contestato le

conclusioni a cui è giunto il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale

il 17 gennaio 2019, che possono dunque essere poste pacificamente alla base del

presente giudizio.

Per il TCA, i certificati della dr.ssa med. __________ che l'assicurata

ha prodotto pendente causa non hanno mai messo in dubbio il grado di capacità

di lavoro in altre attività stabilito dal dr. med. __________, perciò non v'è

motivo di scostarsi dai dati ritenuti dall'SMR. Tali referti servono invece

unicamente per contestare le attività che, secondo il consulente in

integrazione professionale, sono adeguate al suo stato di salute e che quindi,

tenuto conto della sua capacità lavorativa residua del 70%, la ricorrente è in

grado di esercitare.

Ad ogni modo, va rilevato che sia lo stesso dr. med. __________

sia lo specialista in psichiatria dr. med. __________ hanno confermato più

volte in corso di causa, spiegando chiaramente e validamente le loro posizioni,

Fatti

i motivi per cui, dopo avere valutato i pareri della dr.ssa med. __________,

continuavano a fare stato le risultanze peritali.

2.5. Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.

Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per

il raffronto dei redditi fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto

alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno 2003

consid. 3.1, STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr.

24, STFA I 761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11; STFA I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno

2003 consid. 4.2).

Nel caso di specie, sono quindi determinanti i dati del 2015,

poiché l'inabilità lavorativa è iniziata nel febbraio 2014 e il

diritto alla rendita nasce perciò il 1° febbraio 2015.

Al momento in cui è sorto il danno alla salute che l'ha

resa inabile al lavoro l'assicurata era disoccupata, perciò l'Ufficio AI ha ritenuto

che se non fosse intervenuto il danno essa avrebbe continuato a lavorare come

cameriera e quindi il reddito da valida andava calcolato basandosi sui

dati statistici nazionali del suo specifico settore. Partendo dunque dal

settore 55-56 servizi di alloggio e di ristorazione della Tabella TA1 2014, livello

di competenza 1, il reddito sarebbe stato di Fr. 3'767.- e quindi annuo di Fr.

47'916.- per 42,4 ore di lavoro alla settimana.

Tuttavia, considerato che questo reddito era di gran

lunga inferiore al salario effettivamente conseguito dall'assicurata negli

ultimi anni di attività, il consulente in integrazione professionale ha

ritenuto più corretto optare per il livello di qualifica 3, con un reddito annuo

di Fr. 60'356.- (Fr. 4'745 x 12 : 40 x 42,4 ore) che si avvicina a quello

massimo di Fr. 59'115.- che l'assicurata ha percepito nel 2006. Aggiornato al

2015 (+ 0,3674%), l'Ufficio AI l'ha così fissato in Fr. 60'578.-.

Per il reddito ipotetico da invalida l'amministrazione

si è basata sempre sui dati statistici della Tabella TA1 2014, donne, ma sul valore

medio totale e non di uno specifico settore, ritenuto come l'assicurata sia

abile in qualsiasi attività semplice e leggera, perciò ha preso il reddito del livello

di competenze 1 (Fr. 4'300.- mensile, Fr. 51'600.- annuo) e l'ha adeguato prima

al 2015 e poi alle ore medie settimanali di lavoro nel 2015 (41,7), per

giungere all'importo di Fr. 54'191,12.

Raffrontando quindi il reddito da valida con il

reddito ottenibile in un'attività

adeguata esigibile al 70% dal 1° febbraio 2015 (Fr. 54'191,12 x 70% = Fr. 37'933,78),

a cui ha applicato una riduzione per motivi personali del 15% (Fr. 32'243,72),

l'Ufficio AI ha ottenuto un grado AI del 47% ([Fr. 60'578 - Fr. 32'243,72] : Fr.

60'578 x 100), attribuendo il diritto a un quarto di rendita.

La ricorrente ha contestato questo calcolo, perché il

reddito da invalida non tiene conto che può lavorare unicamente nel settore

della ristorazione come negli ultimi due decenni, perciò si deve partire sempre

dal settore specifico, livello di competenze 1 che, riportato sulle ore

settimanali e aggiornato al 2015, dà un reddito, preso al 70%, di Fr. 33'082.-.

Ridotto del 20%, va fissato in Fr. 26'465.-.

Come visto, in un secondo momento l'insorgente ha

chiesto al TCA di tenere conto del parallelismo dei redditi e di considerare il

gap salariale del 6% (11% - 5%) oppure del 9,4% (14,4% - 5%), applicando la

riduzione del 20% per motivi personali.

In sostanza, dunque, l'assicurata ha proposto tre

diverse soluzioni che portano tutte a un grado di invalidità di oltre il 50%.

2.6. L'obbligo

dell'assicurata di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri

ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze

economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato

è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno

alla salute.

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto

quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V

22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una

rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da

escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa

residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato

costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere

soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.

205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel

muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten

angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den

Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag.

255 segg.).

In questo ordine d'idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di

lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività

manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di

manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin,

op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro

accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti

vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano

le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC

1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).

Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro

per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni

di servizio.

Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del

23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01

del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il

risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione

professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta

infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare

un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli

elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;

RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

2.7. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valida),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe quale persona

sana secondo il grado di verosimiglianza preponderante (DTF 129 V 222 consid.

4.3.1).

Tale reddito deve essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del

caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile.

Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale

evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato

avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono

essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b).

La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è

infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio

la partecipazione a corsi, ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

2.8. Dagli atti risulta che dal 28

luglio 2003 al 30 giugno 2013 (doc. 8) l'assicurata è stata alle dipendenze del

__________ come cameriera al 100% e che ha cessato l'attività per

ristrutturazione interna.

Dal 1° luglio al 30 novembre 2013 (doc. 7) essa ha poi lavorato,

sempre come cameriera, presso il Ristorante __________ a __________ e anche in

tal caso è stata licenziata per una riorganizzazione.

Dal 1° dicembre 2013 l'interessata ha beneficiato delle indennità

di disoccupazione fino al 24 febbraio 2014 (doc. 19), quando è insorto il danno

alla salute.

A tale proposito, anche in un caso ticinese in ambito di indennità

giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017

(STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo rimasto senza lavoro

per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per determinare il reddito

da valido ci si deve basare sui dati statistici del settore e non sull'ultimo

salario percepito dall'assicurato:

" 7.3. B. non può

pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli

accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il

30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che

indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito

dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte

cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli

avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr.

68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici

relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita conferma.".

In virtù di quanto precede, nel caso concreto l'assicurata ha

perso il suo posto presso l'ex datore di lavoro per motivi estranei all'invalidità

e non l'avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute.

Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute l'assicurata non

avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatole dal datore di lavoro.

Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute la ricorrente avrebbe

continuato a svolgere l'attività di cameriera, ci si deve basare sui dati

statistici salariali in quel settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid.

2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05

del 15 marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata

dalla STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017).

Questa soluzione è stata adottata dall'Ufficio AI e non è stata

giustamente contestata dalla ricorrente, essendo corretto che per il reddito da

valida ci si basi sui dati statistici. Peraltro, l'amministrazione, agendo a

favore dell'assicurata, ha ritenuto il livello di competenze 3 (attività

pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in un ambito specifico) e

quindi un reddito statistico che più si avvicinava al reddito che essa ha mai percepito

realmente nella sua carriera (docc. 73 e 75).

La scrivente Corte, fondandosi sulla Tabella TA1_tirage_skill_

level 2014 - Rami economici (NOGA08), donne, livello 3, settore 55-56 Servizi

di alloggio e di ristorazione, pone dunque il dato di Fr. 60'356,40 (Fr. 4'745

x 12 : 40 x 42,4) a valere quale reddito da valida per il 2014 e di Fr.

60'537,47 (Fr. 60'356,40 + 0,3%) per il 2015 (aumento previsto

dalla Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne 2011-2018).

2.9. Per

quanto concerne il reddito da invalida, la giurisprudenza

federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V

75, che al considerando 3b/aa

ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido

è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti

dalle statistiche salariali ufficiali,

edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi

medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.

3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

Considerandi

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, in passato questo Tribunale

aveva deciso che nell'applicazione dei dati statistici per determinare il

reddito da invalido - se necessaria la sua determinazione teorica - occorreva

utilizzare la tabella che rifletteva i salari versati nella nostra regione

(TA13).

L'Alta Corte ha però successivamente

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV Nr. 17, STFA I 222/04

del 5 settembre 2006).

Con sentenza del 7 aprile 2008

(32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza federale U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando

il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art. cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag.

326-327) (…)”.

Questo tema è stato

definitivamente risolto dalla nostra Massima Istanza nella sentenza 8C_44/2009

del 3 giugno 2009, in cui ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali." (…).

In seguito, nella STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 4.2 che i

dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo dei

redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva accontentarsi

di un salario modesto. Inoltre, il TF ha ricordato che non vi è una presunzione

in tal senso.

2.10

Per il 2015,

anno di eventuale inizio del diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U

467.

pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui

dati statistici nazionali e dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2014_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; STF 9C_632/2015)

per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 51'600.- (Fr. 4'300.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata dovrebbe

ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio

2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei

salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha

per le donne che partendo dal dato del 2014 (Tabella TA1 2014) il salario lordo

statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2015 a Fr. 51'849,03

(Fr. 51'600 : 103,6 x 104,1)

(cfr. Tabella T1.2.10 Indice dei salari nominali, Donne, 2011-2018, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/2013 del 20

febbraio 2014, consid. 4.2).

Questo dato si riferisce, però,

a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su

un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel

2015.

(cfr. per questo

aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e

la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione

economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, aggiornata al 2018: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/temps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.5287368.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da

invalido per una donna è di Fr. 54'052,62 (Fr. 51'849,03 : 40 x

41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA

U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

2.11

La ricorrente si è lamentata

che l'Ufficio AI non ha applicato il principio del parallelismo dei redditi e

quindi non ha tenuto conto della differenza di salario dell'11% (gap

salariale) fra quanto ella ha percepito in media negli ultimi dieci anni e

quanto avrebbe guadagnato a livello svizzero secondo i dati statistici.

Stesso discorso, ma con un gap salariale del 14,4%, stante la

differenza di stipendi tra la realtà ticinese e quella svizzera.

A questo proposito va ribadito

che i dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del parallelismo

dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non intendeva

accontentarsi di un salario modesto. Non v'è una presunzione in tal senso (STF

9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF 9C_205/2011 del 10 novembre 2011

consid. 8.4).

Il Tribunale federale ha

riconosciuto che se un assicurato, per motivi estranei all'invalidità (per

esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle

sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione

dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza

che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo dei

due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%

(DTF 135 V 297).

Il parallelismo dei redditi

tiene quindi conto della circostanza che l'assicurato, da invalido, non è

realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio, per cui

occorre riconoscergli un salario da invalido conseguentemente più basso. Per

contro, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile,

rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla

media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale

reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4).

In sostanza, nel parallelismo

dei redditi il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato

prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico.

Inoltre, il parallelismo dei

redditi si giustifica non solo in ragione della differenza considerevole

(già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole) tra il

reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello

nazionale) nel settore specifico, ma anche e soprattutto per l'involontarietà

di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla

collettività degli assicurati le conseguenze di una sua scelta personale. In

simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto

dall'AI (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 3; STF 9C_430/2013 del 22

luglio 2013).

Nel caso di specie, questo

Tribunale evidenzia che il principio esposto non può essere applicato, poiché il

confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento

assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico, mentre, come

visto, quale reddito da valida è stato qui ritenuto il reddito statistico nello

specifico settore di lavoro dell'assicurata.

Le ipotesi formulate dall'insorgente vanno dunque respinte.

2.12

Per quanto concerne la critica

sollevata dalla ricorrente secondo cui il reddito statistico da invalida di

partenza di Fr. 53'793.- stabilito dall'Ufficio AI non sarebbe corretto, poiché

non è ipotizzabile che a 54 anni possa svolgere un'attività al di fuori dell'ambito

alberghiero e della ristorazione avendovi lavorato per decenni e quindi non si

può ragionevolmente esigere che si metta a lavorare in settori estranei alle

sue competenze essendo sprovvista di qualsiasi diploma, motivo per cui il

reddito statistico deve essere quello del settore specifico degli alberghi e

della ristorazione come per il reddito da valida, ma con livello 1 di

competenze (doc. VII punto 1.2.2 pag.4), il TCA osserva quanto segue.

Per stabilire il reddito da invalido, la giurisprudenza applica di

regola i salari mensili risultanti dalla Tabella ISS TA1, settore privato

totale. Solo eccezionalmente ci si fonda sul reddito medio statistico di

una singola branca; si tratta di persone che hanno lavorato in questo ambito

per lungo tempo prima dell'insorgenza del danno alla salute e per le quali un

lavoro in altri contesti entra difficilmente in linea di conto (SVR 2019 IV Nr.

2.

consid. 6.2.3).

Nell'evenienza concreta, se è vero che dal 1984 l'assicurata ha

lavorato come cameriera, come risulta dal suo curriculum vitae (doc. 6) essa ha

comunque svolto degli studi superiori in un istituto tecnico di agronomia (doc.

2). Ciò stante, non è possibile ritenere che la ricorrente sia in grado di

lavorare unicamente nel settore in cui ha sempre esercitato la sua attività

lucrativa.

Il consulente in integrazione professionale ha infatti elencato

una serie di attività di tipo leggere, semplici e ripetitive che non si

riferiscono prettamente all'ambito alberghiero e della ristorazione e che l'insorgente,

stanti i suoi studi superiori, sarebbe in grado di esercitare dopo una breve

formazione specifica impartita dal datore di lavoro.

Non si vede infatti per quali motivi l'assicurata non dovrebbe

essere in grado per esempio di fare l'addetta al controllo della qualità in un'azienda

di produzione, l'addetta alla vendita/ consulenza telefonica, svolgere piccoli

lavori amministrativi di controllo o di preparazione, la custode/ricezionista

in un complesso amministrativo/commerciale/industriale dove deve coordinare le

attività di pulizia e di manutenzione dello stabile e gestire le domande al

banco della ricezione, l'addetta alla ricezione della clientela in un

ristorante attribuendo/riservando i tavoli.

D'avviso della scrivente Corte, tutte queste attività non sono

affatto impedite dalle sue condizioni di salute né in presenza di dolori e

gonfiori alle articolazioni degli arti superiori né per i disturbi psichici

che, a dire della dr.ssa med. __________, non le permetterebbero più di

lavorare in mezzo alla gente (doc. G).

Di conseguenza, non si può ritenere, in concreto, che si debba

applicare i dati statistici del settore 55-56 in cui la ricorrente ha sempre

lavorato, avendo essa le capacità e le possibilità di esercitare una serie di

altre attività semplici, leggere e ripetitive in altri ambiti. Pertanto, è

corretto che l'Ufficio AI, e come è stato esposto, si determini il reddito da

invalida sulla base dei dati statistici valore totale medio a livello

nazionale.

Di conseguenza, il reddito

statistico lordo medio nazionale da invalida per una donna nel 2015 resta fissato a Fr.

54'052,62.

2.13

Secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

2.14

Nel suo atto ricorsuale

l'assicurata ha chiesto che la riduzione applicabile al reddito da invalida sia

almeno del 20%, visto che è di origine __________, che al momento in cui è

insorta l'incapacità lavorativa era in disoccupazione, che non dispone di

particolari qualifiche professionali né di capacità e che la sua età avanzata

rende difficile la ricerca di un nuovo impiego.

Il consulente in integrazione professionale che si è occupato del

calcolo del grado di invalidità dell'assicurata ha debitamente spiegato il 7

luglio 2017 (doc. 74) quali fattori potevano entrare in linea di conto a titolo

di riduzione per motivi personali.

Analizzati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla

giurisprudenza federale, il consulente ha concluso che erano dati soltanto i

presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico del 10% per

attività leggere e del 5% per contingenze particolari,

Non entravano invece in considerazione ulteriori fattori di

riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della

funzionalità, la nazionalità, il tasso di occupazione parziale. Per ognuno di

questi parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa

sull'argomento, motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.

Le limitazioni mediche stabilite dall'SMR il 17

gennaio 2019 concernono in sostanza (soltanto) il carico massimo (fino a 5 kg) stante

la necessità di tenere conto di mansionari leggeri in cui l'assicurata non

debba sollecitare troppo l'arto superiore destro e il cingolo scapolare, mentre

non v'era la necessità di alternare la postura né v'erano difficoltà nello

svolgere lavori di precisione; la necessità di pause supplementari era infine già

compresa nella determinazione della capacità lavorativa residua del 70%.

Per quanto concerne lo svolgimento di un'attività leggera,

l'amministrazione ha a buon diritto ritenuto che non potendo più l'assicurata

svolgere dei lavori pesanti, si doveva procedere a una riduzione del reddito

del 10%.

D'avviso di questo Tribunale, l'elenco di attività

leggere, semplici e ripetitive, che il 26 giugno 2019 il consulente in

integrazione professionale ha stilato (per esempio addetta alla preparazione

delle colazioni in un albergo, addetta alla ricezione della clientela in un

ristorante, addetta al controllo della qualità e coordinazione nella pulizia ai

piani di hotel/grandi uffici, piccoli lavori amministrativi di controllo o di

preparazione, addetta al controllo della qualità in un'azienda di produzione,

custode/ricezionista in un complesso amministrativo/commerciale/industriale,

addetta alla vendita/consulenza telefonica), alla luce delle condizioni di

salute della ricorrente e meglio della sua capacità lavorativa residua del 70%,

va considerato come sostenibile, anche stanti le prese di posizione dei dr. __________

e __________ rese pendente causa sui pareri della psichiatra curante dr.ssa __________.

In altre parole, le succitate limitazioni funzionali

non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del

lavoro.

Neppure la circostanza che secondo la

psichiatra curante la ricorrente sarebbe abile al 50% come donna delle pulizie

(doc. F) porta a modificare la percentuale di riduzione del 20% stabilita dal

consulente in integrazione professionale, ritenuto come tale attività sia

addirittura più faticosa rispetto a quelle individuate dal funzionario

dell'amministrazione.

Nessuna deduzione, quindi, è stata giustamente concessa per le

limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in

sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la

capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento del 30%

nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale SMR).

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non

dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement

sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est

capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,

celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail

et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts

9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4

et les références).“.

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità

della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto

nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e

inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di

prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2018.65

del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4

febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5

ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell'8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24

settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die Arbeitsfähigkeit

in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der

Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung

des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in

diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen

Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund

bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein

abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz,

auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”.

Anche la sua nazionalità non ha alcuna influenza, ritenuto che la

ricorrente vive nel nostro Paese dal 1984 e dispone di un permesso C di

domicilio.

Nemmeno ha difficoltà nel leggere e nello scrivere in lingua

italiana e dispone di buone conoscenze della lingua tedesca.

Anche l'età non influisce sulle sue possibilità di trovare un

lavoro adatto nel mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che al momento dell'insorgente

del danno l'assicurata aveva 50 anni. La questione della messa in atto della

capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di

età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità

di lavoro totale o parziale è constatata (DTF 138 V 457, STF 9C_88/2013 del 4

settembre 2013; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.18 del 27

luglio 2017).

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, il tasso di deduzione del 15% sia adeguato e ciò tenendo anche

conto delle invocate limitazioni funzionali, sociali, nazionali e della sua

capacità lavorativa residua. Non v'è quindi alcun motivo per sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione della

riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti

riconosciuti dalla giurisprudenza.

Va concluso che con una capacità lavorativa residua del 70% la

ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

2.15. Ne segue che il reddito

statistico ipotetico da invalida rivalutato ammontante nel 2015 a Fr. 54'052,62 va ritenuto

nella misura del 70% (Fr. 54'052,62 x 70 : 100 =

Fr. 37'836,83) stante la ridotta

capacità lavorativa esigibile dell'assicurata e in seguito questo nuovo

reddito va diminuito del 15% per tenere

conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 32'161,30 (Fr. 37'836,83 - [37'836,83 x 15 : 100]).

Confrontando questo

dato con l'ammontare di Fr.

60'537,47 corrispondente

al reddito (ipotetico) da valida che l'assicurata avrebbe potuto

conseguire nell'anno 2015 come cameriera al 100% senza il danno alla

salute, risulta dunque una perdita

di guadagno del 46,87%

([Fr. 60'537,47 - Fr. 32'161,30] :

Fr. 60'537,47 x 100), che va

arrotondata al 47% (DTF 130 V 121).

2.16. Alla luce di tutto quanto

esposto, questo Tribunale non può quindi che confermare la decisione dell'Ufficio

AI di attribuzione all'assicurata di un quarto di rendita d'invalidità dal 1°

febbraio 2015.

2.17. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti