32.2019.119
Richiesta di rendita da parte di un indipendente respinta. Conferma dell'applicazione del metodo ordinario in luogo di quello straordinario
27 aprile 2020Italiano63 min
reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell’incapacità lavorativa.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.119
cs
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 3 gennaio
2017 l’UAI ha negato a RI 1, nata nel 1961, il diritto ad una rendita AI,
avendo ripreso al 100% dal 16 agosto 2016 l’abituale attività lavorativa di amministratrice
unica con diritto di firma individuale e dipendente dell’impresa di pulizie __________
costituita il __________ 2012 (doc. 21, pag. 59 incarto AI; in precedenza, dal __________
1989, titolare della __________ [cfr. doc. I]).
1.2. Il 12 maggio 2017 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. 23, pag. 69 incarto AI).
Dopo aver fatto allestire una perizia bidisciplinare, ortopedica e psichiatrica,
ad opera del dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedia e
traumatologica e del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
redatta il 30 ottobre 2018 (doc. 80, pag. 359 incarto AI) ed aver acquisito il
rapporto d’inchiesta per le persone esercitanti un’attività professionale
indipendente dell’8 marzo 2019, con decisione del 16 maggio 2019, preavvisata
dal progetto del 12 marzo 2019 (doc. 99 incarto AI), l’UAI ha negato il diritto
ad una rendita, essendo il grado d’invalidità del 28% nel 2016 e del 26% nel
2017 (doc. A2).
1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.
RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, richiamando l’intero
incarto AI e chiedendo in via principale l’annullamento della decisione ed il
riconoscimento di mezza rendita AI dopo l’anno di attesa ed in via subordinata
l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’amministrazione per
accertamenti e nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I).
La ricorrente rammenta che
dal 1° settembre 2015 è affetta da episodio depressivo di media gravità e da sindrome
da attacchi di panico, oltre che da alcune patologie somatiche.
Riassunti gli atti medici
dell’incarto AI e citati i referti del 7 giugno 2019 del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e dell’8 maggio 2019 del dr. med. __________,
FMH medicina interna ematologia e oncologia, allegati al ricorso, l’assicurata
rileva che prima del sorgere del danno alla salute ha sempre condotto personalmente
la propria attività imprenditoriale, occupandosi non solo della conduzione vera
e propria della società, ma anche dell’attività manuale, quale ausiliaria di
pulizie presso i clienti. Secondo l’assicurata, dall’11 giugno 2018 risulta
medicalmente accertato che per i problemi sia ortopedici che psichici è
completamente inabile nell’attività manuale che svolgeva in precedenza e
inabile per le affezioni psichiche in attività che comportino capacità
decisionali, di concentrazione e attentive. In attività adeguate la sua
capacità lavorativa è limitata al 50%.
Di tali aspetti, secondo
la ricorrente, la decisione impugnata non tiene affatto conto, poiché fa
astrazione dell’incapacità lavorativa importante e sostanziale di cui è
affetta. L’incapacità lavorativa le impedisce di condurre la propria azienda,
poiché l’attività presuppone capacità decisionali, di concentrazione e
attentive. Pure impedita è l’attività manuale quale ausiliaria di pulizie,
attività che svolgeva regolarmente prima del danno alla salute. È pertanto
errato, per l’insorgente, considerare che non ha alcuna incapacità lavorativa
in attività abituale e che non subisce alcuna perdita di guadagno pensionabile.
L’assicurata contesta
l’applicazione del metodo ordinario a fronte della concreta difficoltà nel determinare
Fatti
i redditi da valida e da invalida, difficoltà dettate non solo dall’attività
considerata indipendente, ma anche dalla mutevolezza dei redditi negli anni e
dalle numerose variabili che concorrono a determinare l’utile aziendale. Per
l’insorgente nel preciso caso di specie deve trovare applicazione il metodo
specifico, subordinatamente quello straordinario. A questo proposito
l’interessata rammenta che secondo la giurisprudenza quando un assicurato può
riprendere parzialmente la sua professione precedente, il grado d’invalidità
corrisponde all’incapacità al lavoro nel mestiere precedente, senza dover
procedere ad un raffronto dei redditi (DTF 114 V 310, DTF 104 V 135, sentenza
del TAF del 5 dicembre 2007, C-2800/2006). Questo metodo costituisce una
variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il
reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il
reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell’incapacità lavorativa.
La differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d’invalidità
(sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3
ottobre 2013, consid. 4.1, pubblicata in SVR 2014 UV, n. 1 pag. 1).
L’applicazione di questo
metodo si giustifica quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile
oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione
professionale, perché per esempio il salario prima dell’invalidità è superiore
a quello da invalido (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010, consid. 3.2 e
8C_294/2008 del 2 dicembre 2008, consid. 6.4.1). Dopo aver citato la sentenza
9C_236/2009 la ricorrente afferma che non è possibile nel caso di specie
definire quale sia l’impatto negativo sull’utile della società e sul suo
reddito. Ella evidenzia poi che nella vita quotidiana riesce a gestire i
disturbi in quanto è assistita da una giovane donna, tale __________, di
principio sua assistente di lavoro ma che poi è diventata anche assistente
nella vita personale, aiutandola nella gestione sia lavorativa sia nell’aiuto
domestico e nel supporto del trattamento medico delle molteplici patologie di
cui soffre.
Per la ricorrente da un
lato l’UAI ha applicato dati errati e a torto non ha considerato nel reddito da
valida i dividendi e le riserve, dall’altro non ha valutato che l’attività
della società ha fruito negli ultimi anni di un patrimonio di riserva e di
contatto/lavori acquisiti in precedenza e che si stanno dissolvendo. “Del
resto, che proprio a seguito dell’inattività della” ricorrente “gli
utili abbiano iniziato a diminuire negli anni è emerso anche a seguito dei
calcoli (comunque errati) posti in essere dall’amministrazione. I
risultati molto inferiori del 2018 ne siano la riprova”.
1.4. Con risposta del 12 luglio
2019 (doc. IV), cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione
del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in
corso di motivazione.
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI)
ed ottenuto (doc. VII), un termine per presentare una replica, il 19 luglio
2019 l’assicurata ha contestato la risposta di causa e si è riconfermata nel
proprio ricorso (doc. VIII)
in diritto
Considerandi
2.1
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2
Per
quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, va ricordato che
l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261
consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido.
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento
dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che
l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei
redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione
contestata.
In
ogni modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Secondo
la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza
l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA
I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G.,
I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100.
consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il
reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962.
pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di
famigliari (RCC 1971 pag. 432; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc.
32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per
quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76
consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique
VSI 2002 pag. 68 consid. 3b;
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
2.3
Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il
calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la
graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico
applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso
di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre
a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c;
DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni
economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove
si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998.
p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se
si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale
secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare
STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella
causa T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004
in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza l’allora TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4
Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel
porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5
Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996.
pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409.
e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2.
agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6
In concreto, per quanto
concerne l’aspetto medico, acquisiti gli atti presso gli specialisti che hanno
in cura l’assicurata, segnatamente il PD dr. med. __________, __________, FMH
chirurgia, ortopedia e traumatologia, il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia ed il dr. med. __________, FMH medicina interna, ematologia e
oncologia, l’UAI ha deciso di far esperire una perizia bidisciplinare,
ortopedica e psichiatrica.
Il referto è stato redatto
il 30 ottobre 2018 dal dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica
e traumatologia dell’apparato locomotore, dal dr. med. __________, medico
assistente e dal dr. med. __________, direttore __________, FMH psichiatria e
psicoterapia (doc. 80, pag. 359 e seguenti incarto AI).
Il perito ortopedico, dopo
aver riassunto gli atti, aver descritto le indagini effettuate, l’anamnesi
familiare, scolastica, professionale, sociale, lavorativa ed i reperti, ha
posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di spalla congelata
del 27.06.2016 con/su stato dopo intervento chirurgico di sutura artroscopica
cuffia rotatori con tecnica suture bridge, tenotomia del CLB, resezione
dell’intervallo, decompressione sottoacromiale, borsectomia, acromionplastica e
capsulotomia spalla destra del 17.10.2017 (fecit Dr.__________), recidiva di
spalla congelata destra in stato dopo sutura artroscopica cuffia dei rotatori,
dorsalgia di origine muscolo-tendinea, dolore aspecifico spalla sinistra e le
diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di angiomi vertebrali
multipli colonna dorsale, iperinsonnia diurna in DD con aspetti psichici
prevalenti nel quadro clinico, disturbo apnoico ostruttivo in sonno di entità
lieve-moderata, in terapia con C-PAP, esiti di tiroidectomia totale in terapia
ormonale sostitutiva (pag. 372 incarto AI).
Per quanto concerne
l’aspetto psichiatrico, il dr. med. __________, dopo aver rammentato di aver
visitato personalmente la ricorrente il 9 ed il 21 giugno 2018, di averle
parlato telefonicamente il 27 luglio 2018 e di aver discusso al telefono con il
medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 5
luglio 2018, aver riassunto gli atti, descritto le indagini effettuate,
l’anamnesi personale, socio-lavorativa e patologica ed i reperti, ha posto la
diagnosi psichiatrica di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di
media gravità (ICD10 F33.1) e sindrome da attacchi di panico (ICD10 F41.0) e
agorafobia (ICD10 F 40.0; pag. 387 incarto AI).
I periti hanno poi
proceduto dapprima ad una valutazione della capacità in ambito ortopedico ed in
ambito psichiatrico ed infine ad una valutazione globale interdisciplinare
(pag. 390 incarto AI). Gli specialisti hanno affermato:
"
(…)
Dal lato ortopedico
Dall’esame obiettivo, dalla storia clinica e dalla
documentazione agli atti appare chiaro come l’assicurata sia portatrice di uno
stato dopo spalla congelata a destra in stato dopo intervento chirurgico di
artroscopia del 17.10.2017, sia affetta da una dorsalgia miotensiva ed una
dolorabilità alla spalla sinistra.
Le misure terapeutiche già descritte sono in grado di
migliorare la qualità di vita dell’assicurata ma non necessariamente la sua
capacità funzionale e di carico.
L’ultima professione svolta è ancora esigibile solo
per la percentuale di lavoro di tipo amministrativo, mentre per quanto riguarda
la percentuale di lavoro comprendente mansioni fisiche e pesanti non risulta
più adeguata.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l’assicurata abile sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con
una capacità lavorativa completa a partire dall’11.06.2018.
I provvedimenti terapeutici (farmacologici e
fisioterapici), come sopra descritti, potrebbero portare ad una miglior
evoluzione del quadro clinico.
Dal lato psichiatrico
La patologia di cui è affetta la paziente è
caratterizzata da un disturbo dell’umore dello spettro depressivo in
comorbidità con un disturbo d’ansia (tipo attacchi di panico).
Elementi di contesto, specialmente di tipo
relazionale, hanno svolto e svolgono sulla A. un ruolo importante, in quanto
concausa, all’interno della presentazione clinica.
Le caratteristiche personologiche che la definiscono,
connotate da aspetti di dipendenza e fragilità emotiva, la rendono scarsamente
capace di far fronte in modo funzionale agli eventi di cui sopra.
Allo stato attuale non è possibile individuare
attività lavorative diverse dall’ultima svolta che possano presentare
caratteristiche conciliabili con una ripresa lavorativa completa. Infatti, come
già evidenziato, i limiti mostrati dall’A. consentono un’attività solo parziale
all’interno di un’occupazione che non presupponga capacità decisionali, di
concentrazione e attentive. Tali limitazioni configurano un’IL al 50%.
Modificazioni e integrazioni terapeutiche, come sopra
descritte (sia di tipo farmacologico che psicoterapico), potrebbero portare in
futuro ad una revisione di quanto ad oggi documentato.
In conclusione,
dal punto di vista strettamente ortopedico, in attività adeguate e rispettose
dei limiti espressi nell’allegato l’assicurata risulta abile in misura
completa.
Dal punto di vista psichiatrico a fronte di quanto
espresso sopra, al momento possiamo ritenere l’A. inabile nella misura del 50%.
Dopo l’adeguamento della terapia farmacologica e psicoterapica proposta precedentemente,
e dopo un periodo sufficiente di presa in carico proponiamo una rivalutazione
dell’inabilità tra circa un anno.
Per il periodo precedente le valutazioni peritali,
sono da ritenersi valide le inabilità prescritte dagli specialisti curanti.”
(pag. 390-391 incarto AI)
Il 12 novembre 2018 il
medico SMR, dr. med. __________, medico generico FMH, SIM attestato medico
perito, ha confermato le conclusioni peritali, accertando una capacità
lavorativa dello 0% in attività abituale ed adeguata dal 1° settembre 2015 ed
una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate (carico massimo di 5 KG,
alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari, funzioni
cognitive deficitarie, abulia, scarsa autonomia, quote d’ansia libera) dall’11
giugno 2018 intesa come presenza (pag. 392 e seguenti incarto AI).
Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni.
I
referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si
sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso i periti.
Ai
referti va attribuita piena forza probante.
Gli
specialisti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute
della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica
prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.
Del
resto l’assicurato in sede di ricorso si limita a produrre due certificati
medici, dei propri curanti, dr. med. __________ e dr. med. __________, non
motivati, privi di anamnesi, senza indicazioni circa eventuali nuovi reperti
oggettivi e che non si confrontano con le convincenti e motivate conclusioni
peritali.
Il
certificato del dr. med. __________, FMH medicina interna, ematologia ed
oncologia, del 7 giugno 2019, scritto a mano, si esaurisce nell’attestazione
secondo cui la ricorrente “sarà ricoverata il 17.6.2019 presso l’ospedale __________
di __________ per un intervento di chirurgia di (… illeggibile) per dolori
all’apparato locomotorio” (doc. A4).
Ora, secondo costante giurisprudenza,
l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva
che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in
concreto: 16 maggio 2019), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono
influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo
provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle
assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la sentenza
9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2).
Il
ricovero del 17 giugno 2019 va pertanto semmai esaminato nell’ambito di una
nuova procedura.
Il
secondo certificato è invece stato redatto dal dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, il quale in data 7 giugno 2019 afferma che “con
la presente certifico che la persona summenzionata è in trattamento
specialistico presso il mio studio medico, dal 06.11.2007. La paziente presenta
una sintomatologia depressiva che si è aggravata nel corso delle ultime
settimane. Il suo stato depressivo giustifica una incapacità lavorativa nella
misura del 100% nella sua attività lavorativa attuale, dal 08.05.2019”
(doc. A3).
Il
curante, pur rilevando un peggioramento dello stato valetudinario della
ricorrente, non motiva le ragioni dell’asserito degrado delle condizioni di
salute della sua paziente, non pone una diagnosi secondo criteri internazionalmente
riconosciuti (ICD 10; DSM) e non apporta alcun elemento medico oggettivo atto a
confermare l’avvenuta modifica della capacità lavorativa. Privo di qualsiasi
motivazione, l’attestato del dr. med. __________ non risponde ai criteri posti
dalla giurisprudenza per conferire ad un certificato medico valore probatorio.
Del
resto, abbondanzialmente, va rilevato, come evidenzia l’UAI in sede di
risposta, che secondo il curante il peggioramento è avvenuto dall’8 maggio 2019
e pertanto al momento dell’emanazione della decisione impugnata non erano
trascorsi i tre mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI per il quale se la
capacità al guadagno peggiora il cambiamento va tenuto in considerazione non
appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L’asserito peggioramento
dello stato di salute non può pertanto in ogni caso essere preso in
considerazione nell’ambito della presente procedura.
In
conclusione questo Tribunale deve pertanto ritenere dimostrato secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’insorgente, completamente inabile
al lavoro in attività fisiche e pesanti dal 1° settembre 2015, è abile al 50%
in attività adeguate e confacenti al suo stato di salute dall’11 giugno 2018,
intesa come riduzione della presenza.
Va ora esaminato se al caso di specie va applicato il metodo ordinario,
come deciso dall’UAI, oppure il metodo specifico, rispettivamente straordinario
come chiesto dal ricorrente.
2.7
Con
sentenza 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 11 pag.
35, il TF ha riassunto la giurisprudenza relativa all’applicazione del metodo
straordinario, rilevando ai consid. 3.3 e 3.4:
"
(…)
3.3
Chez une personne de condition indépendante, la
comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et
après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables
sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où
l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de
l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité.
En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de
nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation
conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille,
des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs.
Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de
distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à
l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de
l'assuré (arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et
I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).
3.4
Le point de savoir selon quelle
méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une question de
Dispositivo
droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement. En l'espèce,
aussi bien l'office recourant que le Tribunal cantonal des assurances sociales
ont considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode générale de comparaison
des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. Au regard des
faits retenus par la juridiction cantonale, ce choix ne peut être suivi. Les
données comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient constituer une base
valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de
distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation
personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à des facteurs
étrangers. En tant que l'assuré a été contraint d'engager un employé qualifié
entre les mois d'août 2003 et avril 2006, lequel a contribué de manière
prépondérante - sinon exclusive - à la réalisation du chiffre d'affaires de
l'entreprise et, partant, de son bénéfice d'exploitation, il n'est pas possible
de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des effets sur la capacité
personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa capacité de rendement
due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité de gain de l'assuré ne
saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d'exploitation de son
entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des circonstances -
étrangères à l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme notamment
l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de la
clientèle. En l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation de
l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une évaluation
conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de
renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.”
Secondo il marginale
3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2018, “per stabilire se una persona sia da considerare come dipendente o
indipendente non ci si deve basare sul rapporto contrattuale tra le parti.
L’elemento determinante è la posizione economica dell’assicurato, vale a dire
se quest’ultimo esercita un’influenza notevole sulla politica e lo sviluppo
dell’attività. Per rispondere a questa domanda si possono esaminare la
partecipazione finanziaria, la composizione della direzione della società e
aspetti simili (9C_453/2014)”.
Per
il marginale 3028.2 CIGI, valido dal 1° gennaio 2018 (fino al 31 dicembre 2017
= marginale 3028.1), “l’amministratore di una società anonima e il gerente
di una società a garanzia limitata devono essere considerati in linea di
principio salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha
un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il
diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo
utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei
redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività;
v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima
è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una
notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può
basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista
unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile
(8C_346/2012)”.
2.8. Dal profilo economico, dalle
tavole processuali si evince che la ricorrente dal 1989 è stata titolare della __________
ed in seguito amministratrice unica con diritto di firma individuale, oltre che
proprietaria dell’intero capitale sociale, della __________, costituita il __________
2012 mediante ripresa di attivi e passivi della ditta individuale (doc. I e
pag. 427 incarto AI [rapporto d’inchiesta per l’attività professionale
indipendente dell’8 marzo 2019]).
Scopo dell’impresa è la
pulizia di __________
La ricorrente,
amministratrice unica con diritto di firma individuale e proprietaria
dell’intero pacchetto azionario dell’azienda, assume una posizione di totale
controllo della società, motivo per cui l’UAI l’ha rettamente considerata quale
indipendente.
A tal riguardo va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori
impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima
e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono
formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al
principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e
indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF
122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli
assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno
una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di
ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con
partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del
29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014
consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso
vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la
maggior parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale
indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA
32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).
L’UAI ha quindi ordinato
all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per l’attività
professionale indipendente, eseguita il 26 febbraio 2019 (pag. 425-433 incarto
AI).
Nel rapporto dell’8 marzo 2019, dopo aver descritto lo stato di salute dell’assicurata,
le indicazioni dell’insorgente, la formazione scolastica e professionale e
l’attività professionale, la situazione attuale dell’attività aziendale e del
personale, aver esaminato l’evoluzione dei redditi della società e l’eventuale
adozione di provvedimenti professionali, poi scartata (pag. 431 incarto AI: “in
considerazione del grado AI stabilito medicalmente, sia in attività abituale
che adatta, e guardando agli esiti dell’inchiesta per indipendenti, ritengo che
l’incarto non debba essere sottoposto al consulente, poiché il minor discapito
è in attività abituale”), ha determinato come segue il reddito da invalida
e da valida:
" (…)
Reddito senza
invalidità:
In considerazione del fatto che la società è stata
costituita nel 2012 e che il danno alla salute è insorto nel settembre 2015,
per coerenza analitica prenderemo a riferimento gli anni successivi, ovvero il
2013 e il 2014. In considerazione, poi, della stabilità della cifra d’affari e
degli utili in leggero aumento, sarà oggetto di valutazione il dato più
favorevole, ovvero il salario del 2013, cui sommeremo l’utile tassato nel 2014.
Si evince così un reddito senza invalidità di fr. 183'110.- lordi.
A questa cifra sarà aggiunto il dividendo di fr.
60'000.-, che l’assicurata ha ricevuto dalla società nel 2014, ottenendo così
l’importo di fr. 243'110.-.
Se la cifra viene attualizzata agli anni successivi,
si ottengono i seguenti valori:
Anno
Aumento
%
Importo
aggiornato
2015
0.3674%
CHF
244 003
2016
0.6761%
CHF 245 653
2017
0.4000%
CHF 246 636
Reddito con invalidità:
Nel 2016 l’assicurata ha conseguito
un salario di fr. 74'103.- lordi senza indennità e un utile di fr. 126'971.-;
gli utili dichiarati sono sempre stati tassati senza l’imposizione di alcun
vantaggio. Sarà aggiunto inoltre il dividendo di fr. 60'000.- attribuito dalla
società all’assicurata.
Nel 2017, poi, ha riferito di non
essersi attribuita alcun salario (dichiarazione confermata dalla dichiarazione
fiscale e dalla distinta dei salari assoggettati all’AVS), pertanto si
computerà unicamente l’utile aziendale. Visto che il “dichiarato” corrisponde
da sempre al “tassato”, come detto sopra, è verosimile ritenere che ciò accadrà
anche per il periodo 2017, e questo ci consente di non dover attendere il dato
fiscale.
Andremo altresì a computare
all’utile il dividendo di fr. 60'000.-, ottenendo i seguenti risultati:
Reddito ipotetico senza danno
2016
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 245 653
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 245 653
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 245 653
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 245 653
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite) -salario lordo+utile tassato
2016+dividendo
SFr. 261 074
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 261 074
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 261 074
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 261 074
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
-SFr. 15 421
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
-6%
Reddito ipotetico senza danno
2017
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 246 636
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 246 636
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 246 636
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 246 636
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite) -utile dichiarato 2017+dividendo
lordo
SFr. 197 877
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 197 877
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 197 877
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 197 877
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 48 759
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
20%
10. Valutazione e proposta
Se guardiamo alla cifra d’affari dei due anni senza malattia, il
2013 e 2014 e detraiamo alla loro media la spesa per “acquisti”, abbiamo un
fatturato (medio) di fr. 555'470.-. Tale cifra, raffrontata al fatturato
(detratti gli “acquisti”) del 2017 (di fr. 529'669.-), ci porta ad una
diminuzione di fr. 25'801.-, corrispondente al 5% della cifra d’affari
complessiva.
Vediamo, parimenti, come l’incidenza della massa salariale negli
anni 2013 e 2014 sia stata del 71.8, rispettivamente del 66.5%, mentre nel 2017
costituisca il 55.5% del fatturato.
Da questi elementi possiamo arguire, in primo luogo che le
variazioni del fatturato non sono riconducibili alla malattia dell’assicurata,
perché se così fosse sarebbero più impattanti, e in secondo luogo che eventuali
sostituzioni in termini di personale sono state “assorbite” e gestite con il
personale esistente, senza ripercussioni sensibili in termini di costi.
Nella lettera del 10.01.2018 l’assicurata ha dichiarato di essere
stata sostituita dalle impiegate __________, __________ e __________.
Come mostra la tabella del “personale”, i salari della signora __________
sono praticamente rimasti inalterati nel corso degli anni, mentre la signora __________
è stata assunta un anno prima dell’insorgenza del danno (novembre 2014),
pertanto c’è da ritenere che le siano stati affidati altri incarichi. L’aumento
salariale della signora __________, tra il 2015 e il 2017, è stato comunque
modesto e ammonta a fr. 9'822. Infine la signora __________, che abita da anni
con l’assicurata, non ha avuto alcun aumento salariale.
Nel corso del colloquio di inchiesta sono state descritte
puntualmente le precedenti e le attuali mansioni di quest’ultima; è stato
accertato che prima del danno svolgeva un ruolo più pratico e che oggi si fa
carico di attività a carattere in parte amministrativo, ma tutto questo
continuando a lavorare nella stessa misura. È stato riferito come si alzi alle
6.00 tre giorni alla settimana e finisca di lavorare alle 18.00. L’assicurata
ha inoltre ammesso di non essersi mai occupata di attività a carattere
amministrativo – o comunque in misura molto limitata – attività che con
l’introduzione dell’e-banking due anni orsono avrebbe verosimilmente affidato
ad una segretaria. Pertanto possiamo ritenere che la signora __________ abbia
adattato parzialmente le precedenti mansioni facendosi carico di attività a
carattere amministrativo oltre a quelle di pulizia.
Infine, ma non ultimo, l’assicurata continua ad essere
amministratrice unica della società, pertanto nella posizione di prendere tutte
le decisioni a carattere strutturale ed economico necessarie al buon
funzionamento dell’azienda.
Per tutte queste ragioni ritengo che il risultato che si evince
dal raffronto dei redditi e dall’applicazione del metodo ordinario sia corretto
e si debba procedere al rifiuto della prestazione con grado del 20%. Tale grado
è riferito unicamente al 2017, dato che nel 2016 non vi è alcuna perdita.”
(pag. 433 incarto AI)
In seguito alle
osservazioni prodotte dall’assicurata al progetto di decisione, la consulente
ha preso posizione in data 13 maggio 2019, affermando (pag. 515-517 incarto AI):
" (…)
Osservazioni dal punto 3 al punto 9:
Ai punti sopra indicati la legale dell’assicurata contesta
sostanzialmente che quest’ultima “non lavori più” perché così è stato indicato
nella perizia psichiatrica, per quanto continui ad occuparsi di attività a
carattere amministrativo. Inoltre sostiene che gli utili aziendali non le
debbano essere considerate “reddito” in quanto non sono frutto del suo lavoro.
Una valutazione che non posso condividere.
Nel rapporto d’inchiesta del 08.03.2019 non ci si è limitati ad
applicare il metodo ordinario, ma si è analizzata la situazione nel suo
complesso, guardando ai limiti da un lato, ma anche ai guadagni conseguiti
prima e dopo il danno e all’attività lavorativa dell’assicurata. In
“Valutazione e proposta”, al punto 10 del rapporto, si fornisce un quadro
complessivo e si descrivono le ragioni per le quali la mancanza di perdita che
dia diritto a prestazioni, esito dell’applicazione del metodo, rifletta
l’assenza di un cambiamento sostanziale tra prima e dopo la malattia.
Non dimentichiamo inoltre che l’assicurata continua ad avere una
capacità residua del 50% in attività adatta ed è pienamente abile in attività di
carattere amministrativo. Pertanto non concordo con la legale quando sostiene
che la signora RI 1 “non lavora”; si può invece affermare che ha abbandonato
attività di tipo pratico ma continua a gestire la società, a prendere decisioni
in seno al CdA (decisioni di carattere amministrativo ma anche strutturale), ad
assumere personale e a decidere al riguardo; non si tratta di “limitarsi a
firmare”, ma della capacità di tenere alto il fatturato e prendere le decisioni
corrette per l’azienda, portando avanti un’attività che le consente di aver
subito, oggi, una perdita ridotta.
In questo senso gli utili aziendali andranno computati nella loro
interezza, dato che non sono il frutto di un investimento finanziario, né
dipendono dal rendimento di un titolo, ma dalla mantenuta capacità
dell’assicurata di gestire e dirigere la propria società.
Punto 10:
Per quel che concerne i dividendi, pur facendo parte degli utili
“riportati” di una società, vengono computati solo in parte come salario
determinante al momento in cui il CdA decide della loro ripartizione. A ben
vedere tuttavia, se dal lato fiscale è stato imposto il 60% della cifra
distribuita, a siffatta decisione non ha fatto seguito quella contributiva – il
loro importo non è stato assoggettato. In virtù di questo aspetto non andremo a
computare i dividendi né nel reddito senza, né nel reddito con invalidità.
Sempre al punto 10 delle osservazioni la legale riferisce che non
sono stati versati i contributi dalla società nel periodo di malattia e che
l’assicurata dovrebbe pagarli unilateralmente.
Tale fattispecie sarebbe assolta qualora l’assicurata si fosse
iscritta come persona senza attività lucrativa, ma ciò non è avvenuto. In quel
caso comunque le sarebbero stati imposti solo i contributi minimi.
Qualora però l’assicurata continui ad essere dipendente della
società, come sembra, non è tenuta a pagare i contributi, e certamente non
potrebbe versare i contributi anche da parte del datore di lavoro. In ogni
caso, le cifre che ha indicato la __________ sono estremamente elevate e non
corredate da pezze giustificative; pertanto non appare chiaro a cosa esattamente
si riferisca.
Non si concorda, infine, con la detrazione del 5% a titolo di
riserva legale, dato che, come ha indicato la stessa __________ nelle
osservazioni, la riserva legale obbligatoria è già stata costituita. In ogni
caso, anche qualora lo statuto della società preveda accantonamenti non
obbligatori, ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione sia per il periodo
precedente, che per quello successivo il danno. Non si comprende, pertanto,
come dovrebbe riguardare solo il reddito con invalidità.
Pertanto il progetto si modifica come segue:
Reddito senza invalidità
Come è stato indicato al punto 9 del rapporto di inchiesta,
prenderemo a riferimento il salario conseguito nel 2013 e l’utile tassato nel
2014, arrivando a un reddito senza invalidità di fr. 183'110.-.
Se attualizziamo il dato abbiamo i seguenti valori:
Anno
Aumento
%
Importo
aggiornato
2015
0.3674%
CHF 183 783
2016
0.6761%
CHF 185 025
2017
0.4000%
CHF 185 765
Reddito con invalidità:
Alla luce di quanto detto sopra, anche il calcolo del reddito con
invalidità andrà rivisto. Per il 2016 ho preso erroneamente a riferimento il
salario comprensivo di indennità; effettivamente il salario senza indennità
ammonta a fr. 5'683.-., cifra cui andranno ad aggiungersi gli utili aziendali
tassati, di fr. 126'971, giungendo così ad un reddito senza invalidità di fr.
132'654.-.
Nel 2017 l’assicurata non ha percepito salario senza indennità,
pertanto saranno computati unicamente gli utili. Ne risulta pertanto un reddito
di fr. 137'877.-.
Reddito ipotetico senza danno
2016
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 185 025
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 185 025
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 185 025
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 185 025
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite) -salario lordo+utile tassato
2016
SFr. 132 654
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 132 654
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 132 654
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 132 654
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 52 371
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
28%
Reddito ipotetico senza danno
2017
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 185 765
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 185 765
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 185 765
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 185 765
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite) -utile dichiarato 2017
SFr. 137 877
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 137 877
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 137 877
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 137 877
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 47 888
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
26%
Si evince pertanto un grado del 36% (recte: 26%) anziché del 20%
come indicato precedentemente.” (pag. 515-517 incarto AI)
2.9. In sede di ricorso
l’assicurata contesta l’applicazione del metodo ordinario, poiché non sarebbe
possibile definire l’impatto negativo sull’utile della società e sul reddito
del danno alla salute.
Ella evidenzia inoltre che
i periti hanno attestato una completa incapacità lavorativa nella precedente
attività manuale svolta ed un’incapacità al 50% in attività che comportino
capacità decisionali, di concentrazione e attentive. Ciò che le impedisce di conseguenza
di condurre l’azienda e di svolgere le attività pesanti.
Di tali aspetti la
decisione impugnata non terrebbe conto.
A questo proposito
evidenzia che la giurisprudenza ammette che quando l’assicurato può riprendere
parzialmente la sua professione precedente, il grado d’invalidità corrisponde
all’incapacità di lavoro nella precedente attività, senza dover procedere ad un
raffronto dei redditi.
Infine, circa il calcolo
effettuato dall’UAI afferma che sono stati applicati dati errati e non sono
stati considerati i dividendi nel reddito da valida né le riserve. L’UAI non ha
neppure valutato il patrimonio di riserva e i contatti/lavori acquisiti in precedenza
che si stanno dissolvendo. I risultati del 2018, che secondo l’insorgente sono
molto inferiori, sarebbero la prova del calo degli utili.
Le censure della
ricorrente, per i motivi che seguono, vanno respinte.
2.10. L’applicazione del metodo ordinario
va confermata.
Il
metodo straordinario va utilizzato, ispirandosi al metodo
specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art.
27 OAI), solo laddove il calcolo dei redditi risulti particolarmente
difficile, ad esempio se un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto va escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF
104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss
consid. 2a).
Il
metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa
indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti
per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA
I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre
2001, consid. 2b).
In concreto dal rapporto
d’inchiesta per l’attività indipendente professionale dell’8 marzo 2019 non
emerge alcuna difficoltà nello stabilire i redditi conseguiti prima e dopo il
danno alla salute subentrato nel corso del 2015 (cfr. 425 e seguenti incarto
AI).
Quindi non vi è motivo per
derogare dal metodo ordinario di raffronto dei redditi pur essendo l’assicurata
un’indipendente.
La consulente, sulla base
della documentazione prodotta dalla ricorrente (bilanci, conti economici,
notifiche di tassazione, salari versati ai dipendenti), dell’evoluzione
dell’attività aziendale e della situazione del personale, nonché
dell’organizzazione dell’impresa in seguito alla modifica dello stato di salute
dell’interessata, ha infatti potuto stabilire correttamente l’ammontare del
reddito da valida e da invalida conseguito prima e dopo il danno alla salute.
Ella ha
rilevato che la cifra d’affari dei due anni precedenti la malattia rispetto
alla cifra d’affari del 2017 (due anni dono l’inizio della patologia), si è
ridotta “solo” del 5%. Inoltre l’incidenza della massa salariale nel 2013 e nel
2014 era pari al 71,8%, rispettivamente al 66.5% del fatturato e nel 2017 al
55.5%. Le variazioni del fatturato non sono pertanto riconducibili al danno
alla salute, perché altrimenti avrebbero avuto un impatto maggiore e le
eventuali sostituzioni in termini di personale sono state assorbite e gestite
con il personale esistente, senza ripercussione sensibile in termini di costi.
Dall’esame
dei salari conseguiti dalle dipendenti che avrebbero sostituito l’insorgente
nel suo lavoro, risulta che non vi sono notevoli differenze. Per quanto
concerne in particolare __________, cui l’insorgente accenna anche in sede di
ricorso, amica che condivide da anni il suo appartamento, dalle tavole
processuali risulta che in realtà l’aumento salariale è stato minimo (fr.
40'979 nel 2014 e fr. 41'664 nel 2017). La consulente ha potuto accertare che
prima del danno alla salute __________ “svolgeva un ruolo più pratico”, mentre
adesso si fa carico anche di attività in parte a carattere amministrativo, ma
continuando a lavorare nella stessa misura. Ella ha di conseguenza adattato
parzialmente le precedenti mansioni facendosi carico di attività a carattere
amministrativo oltre a quelle di pulizia.
__________
non ha beneficiato di alcun aumento (fr. 20'896 nel 2014 e fr. 20'882 nel
2017). Solo __________ ha visto il suo salario passare da fr. 18'181 nel 2015 a
fr. 29'964 nel 2018.
Un aumento
comunque modesto che non compensa quello relativo all’attività svolta dalla
ricorrente la quale nel 2013 aveva conseguito fr. 101'882 e nel 2014 fr.
98'498.
L’assenza di
modifiche sostanziali nel personale della società esclude l’applicazione della
giurisprudenza di cui alla sentenza 9C_236/2009 7 ottobre 2009 (cfr. consid.
2.7), citata dalla ricorrente. Infatti in quell’occasione la persona assicurata
era stata costretta ad assumere, in sua sostituzione, un lavoratore qualificato
che aveva contribuito in maniera preponderante, se non esclusiva, alla
realizzazione della cifra d’affari della società e dell’utile e pertanto non
era possibile effettuare un apprezzamento corretto della capacità di guadagno
dell’assicurato sulle basi di tali parametri.
In concreto
questa situazione non si è presentata. Nessuna nuova assunzione è stata
effettuata per sostituire la ricorrente, le variazioni salariali sono minime e
l’assicurata ha continuato ad essere amministratrice unica della società. Ella
si trova di conseguenza nella posizione di prendere tutte le decisioni a
carattere strutturale ed economico necessarie al buon funzionamento
dell’azienda.
A giusta
ragione, pertanto, la consulente ha stabilito che al caso di specie va
applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi.
2.11. L’insorgente sostiene che l’UAI
avrebbe applicato dati errati, senza precisare quali sarebbero quelli corretti.
La consulente ha stabilito il
reddito da valida sulla base del salario conseguito dall’assicurata nell’anno
maggiormente favorevole (2013: fr. 101'882), cui ha aggiunto l’utile tassato
nell’anno migliore (2014: fr. 81'228), per complessivi fr. 183'110, che sono
poi stati aggiornati fino al 2017 (pag. 516 incarto AI).
Circa il reddito senza
invalidità la consulente ha preso in considerazione per il 2016 il salario
versato (fr. 5'683 [l’importo restante corrisponde ad indennità giornaliere per
malattia ed è stato stralciato in seguito alle osservazioni della ricorrente;
cfr. pag. 517 incarto AI]) e vi ha aggiunto l’utile di fr. 126'917.
Nel 2017, in assenza di
salario, è stato utilizzato unicamente l’utile di fr. 137'877.
Tale modo di procedere appare
corretto.
Infatti, questo metodo
di calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è stato utilizzato dall’Ufficio
AI e confermato da questo Tribunale in numerose sentenze (cfr. fra le tante STCA
32.2016.89 del 15 maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA
32.2016.1 del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015).
La consulente ha poi spiegato
per quale motivo i dividendi, inizialmente aggiunti nella misura di fr. 60'000
al reddito da valida e da invalida (cfr. pag. 430 incarto AI [anno 2014:
dividendo lordo esercizio 2013: fr. 20'000.-; anno 2015: dividendo lordo
esercizio 2014: fr. 60'000.--; anno 2016: dividendo lordo anno 2015: fr.
60'000.--; anno 2017: dividendo lordo anno 2016: fr. 60'000:-; anno 2018:
assemblea non ancora avvenuta]), non sono più stati presi in considerazione.
Ella ha rilevato che “per quel che concerne i dividendi, pur facendo parte
degli utili “riportati” di una società, vengono computati solo in parte come
salario determinante al momento in cui il CdA decide della loro ripartizione. A
ben vedere tuttavia, se dal lato fiscale è stato imposto il 60% della cifra
distribuita, a siffatta decisione non ha fatto seguito quella contributiva – il
loro importo non è stato assoggettato. In virtù di questo aspetto non andremo a
computare i dividendi né nel reddito senza, né nel reddito con invalidità.”
(pag. 515 incarto AI). Pertanto a giusta ragione, non trattandosi, nel caso di
specie, di un salario soggetto a contribuzione, la consulente non ha aggiunto i
fr. 60'000 a nessun reddito, né a quello da valida, né a quello da invalida.
Anche per quanto concerne la
mancata presa in considerazione della percentuale del 5% a titolo di riserva
legale, la consulente ha fornito una spiegazione. La società ha infatti già costituito
la riserva legale obbligatoria (ciò che la ricorrente non contesta) ed in ogni
caso, anche se gli statuti prevedessero accantonamenti non obbligatori
(l’insorgente nel suo ricorso non lo sostiene), ciò dovrebbe essere preso in
considerazione sia per il periodo precedente che per quello successivo al danno
alla salute e non solo, dunque, per il reddito da valida (pag. 516 incarto AI).
Infine, l’insorgente accenna
alla circostanza secondo cui i risultati molto inferiori del 2018 sarebbero la prova
che a causa della sua inattività gli utili dell’azienda stanno drasticamente
diminuendo.
Pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (DTF 145 V 90,
consid. 3.2; art. 43 LPGA), va comunque rammentato che questo principio non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le
pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui
può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura
della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 145 V 90, consid. 3.2).
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di
collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio
secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.
L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova.
In concreto la ricorrente non
ha prodotto alcuna prova a sostegno della sua tesi, né nel termine di 10 giorni
per produrre eventuali nuovi mezzi di prova (doc. V), né entro il termine di 10
giorni assegnato per produrre la replica (doc. VII) e la consulente ha preso in
considerazione tutti i dati disponibili, sia quelli prodotti dall’insorgente,
sia quelli acquisiti dall’AI (cfr. rapporto d’inchiesta per l’attività
professionale indipendente dell’8 marzo 2019, pag. 430 incarto AI; cfr. calcolo
allegato dalla ricorrente in sede di osservazioni del 17 aprile 2019 dove i
dati del 2018 relativi all’utile non sono disponibili [pag. 496 incarto AI]).
Non vi è pertanto alcuno
motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dall’UAI nella decisione impugnata.
2.12. Quanto alla
circostanza che i periti sono giunti alla conclusione che dal punto di vista
fisico ella non può più svolgere la precedente attività manuale, mentre ha una
capacità solo del 50% in attività che comportano capacità decisionali, di
concentrazione ed attentive, e di conseguenza potendo riprendere solo
parzialmente la sua precedente attività, il grado d’invalidità dovrebbe corrispondere
all’incapacità di lavoro nella precedente attività, senza dover procedere ad un
raffronto dei redditi, va sottolineato come l’’inchiesta economica ha dimostrato che l’insorgente, che gode di ampia
libertà di gestione ed organizzazione all’interno della sua azienda, nonostante
il danno alla salute, è riuscita a trasformare la sua attività in seno alla sua
società, traendone dei benefici economici tali da non giustificare l’erogazione
di una rendita.
L’insorgente
– conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, che stabilisce
che l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, p. 61) – può pertanto intraprendere diverse ragionevoli misure per
ovviare agli impedimenti dovuti alla sua invalidità.
A
questo proposito va ricordato che con sentenza 32.2016.89 del 15 maggio 2017 il
TCA ha confermato la soppressione della mezza rendita ad un assicurato, attivo
presso una società di cui era socio e gerente unitamente alla moglie e che
aveva un’incapacità lavorativa invariata rispetto al passato, del 50% in
qualsiasi attività (consid. 2.4), poiché, in seguito all’inchiesta economica
per indipendenti, era emerso che malgrado il danno alla salute era riuscito ad
incrementare i suoi redditi.
In
una sentenza 32.2012.95 del 5 febbraio 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un
assicurato, socio e gerente di una società, unitamente alla moglie, abile al
lavoro al 55% in qualsiasi attività, come in precedenza, a cui è stata
soppressa la rendita, poiché, malgrado il danno alla salute fosse rimasto
invariato, dall’inchiesta economica per indipendenti era risultato che era riuscito
ad aumentare il reddito, migliorando di conseguenza la sua capacità al guadagno
in modo tale da non avere più diritto ad una rendita.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha
pertanto alcun motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta
economica (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4
aprile 2008; DTF 130 V 61; DTF 128 V 93; STCA 32.2005.197 del 6 settembre
2006).
A
questo proposito va del resto rammentato che, in linea di massima e senza
valide ragioni, non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati e un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
2.13. In
queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.14. Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese, per fr. 500.--, vanno poste a
carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti