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Decisione

32.2019.119

Richiesta di rendita da parte di un indipendente respinta. Conferma dell'applicazione del metodo ordinario in luogo di quello straordinario

27 aprile 2020Italiano63 min

reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell’incapacità lavorativa.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.119

cs

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 3 gennaio

2017 l’UAI ha negato a RI 1, nata nel 1961, il diritto ad una rendita AI,

avendo ripreso al 100% dal 16 agosto 2016 l’abituale attività lavorativa di amministratrice

unica con diritto di firma individuale e dipendente dell’impresa di pulizie __________

costituita il __________ 2012 (doc. 21, pag. 59 incarto AI; in precedenza, dal __________

1989, titolare della __________ [cfr. doc. I]).

1.2. Il 12 maggio 2017 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI (doc. 23, pag. 69 incarto AI).

Dopo aver fatto allestire una perizia bidisciplinare, ortopedica e psichiatrica,

ad opera del dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedia e

traumatologica e del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

redatta il 30 ottobre 2018 (doc. 80, pag. 359 incarto AI) ed aver acquisito il

rapporto d’inchiesta per le persone esercitanti un’attività professionale

indipendente dell’8 marzo 2019, con decisione del 16 maggio 2019, preavvisata

dal progetto del 12 marzo 2019 (doc. 99 incarto AI), l’UAI ha negato il diritto

ad una rendita, essendo il grado d’invalidità del 28% nel 2016 e del 26% nel

2017 (doc. A2).

1.3. RI 1, rappresentata dall’avv.

RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, richiamando l’intero

incarto AI e chiedendo in via principale l’annullamento della decisione ed il

riconoscimento di mezza rendita AI dopo l’anno di attesa ed in via subordinata

l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’amministrazione per

accertamenti e nuova decisione ai sensi dei considerandi (doc. I).

La ricorrente rammenta che

dal 1° settembre 2015 è affetta da episodio depressivo di media gravità e da sindrome

da attacchi di panico, oltre che da alcune patologie somatiche.

Riassunti gli atti medici

dell’incarto AI e citati i referti del 7 giugno 2019 del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e dell’8 maggio 2019 del dr. med. __________,

FMH medicina interna ematologia e oncologia, allegati al ricorso, l’assicurata

rileva che prima del sorgere del danno alla salute ha sempre condotto personalmente

la propria attività imprenditoriale, occupandosi non solo della conduzione vera

e propria della società, ma anche dell’attività manuale, quale ausiliaria di

pulizie presso i clienti. Secondo l’assicurata, dall’11 giugno 2018 risulta

medicalmente accertato che per i problemi sia ortopedici che psichici è

completamente inabile nell’attività manuale che svolgeva in precedenza e

inabile per le affezioni psichiche in attività che comportino capacità

decisionali, di concentrazione e attentive. In attività adeguate la sua

capacità lavorativa è limitata al 50%.

Di tali aspetti, secondo

la ricorrente, la decisione impugnata non tiene affatto conto, poiché fa

astrazione dell’incapacità lavorativa importante e sostanziale di cui è

affetta. L’incapacità lavorativa le impedisce di condurre la propria azienda,

poiché l’attività presuppone capacità decisionali, di concentrazione e

attentive. Pure impedita è l’attività manuale quale ausiliaria di pulizie,

attività che svolgeva regolarmente prima del danno alla salute. È pertanto

errato, per l’insorgente, considerare che non ha alcuna incapacità lavorativa

in attività abituale e che non subisce alcuna perdita di guadagno pensionabile.

L’assicurata contesta

l’applicazione del metodo ordinario a fronte della concreta difficoltà nel determinare

Fatti

i redditi da valida e da invalida, difficoltà dettate non solo dall’attività

considerata indipendente, ma anche dalla mutevolezza dei redditi negli anni e

dalle numerose variabili che concorrono a determinare l’utile aziendale. Per

l’insorgente nel preciso caso di specie deve trovare applicazione il metodo

specifico, subordinatamente quello straordinario. A questo proposito

l’interessata rammenta che secondo la giurisprudenza quando un assicurato può

riprendere parzialmente la sua professione precedente, il grado d’invalidità

corrisponde all’incapacità al lavoro nel mestiere precedente, senza dover

procedere ad un raffronto dei redditi (DTF 114 V 310, DTF 104 V 135, sentenza

del TAF del 5 dicembre 2007, C-2800/2006). Questo metodo costituisce una

variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il

reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il

reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell’incapacità lavorativa.

La differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d’invalidità

(sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3

ottobre 2013, consid. 4.1, pubblicata in SVR 2014 UV, n. 1 pag. 1).

L’applicazione di questo

metodo si giustifica quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile

oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione

professionale, perché per esempio il salario prima dell’invalidità è superiore

a quello da invalido (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010, consid. 3.2 e

8C_294/2008 del 2 dicembre 2008, consid. 6.4.1). Dopo aver citato la sentenza

9C_236/2009 la ricorrente afferma che non è possibile nel caso di specie

definire quale sia l’impatto negativo sull’utile della società e sul suo

reddito. Ella evidenzia poi che nella vita quotidiana riesce a gestire i

disturbi in quanto è assistita da una giovane donna, tale __________, di

principio sua assistente di lavoro ma che poi è diventata anche assistente

nella vita personale, aiutandola nella gestione sia lavorativa sia nell’aiuto

domestico e nel supporto del trattamento medico delle molteplici patologie di

cui soffre.

Per la ricorrente da un

lato l’UAI ha applicato dati errati e a torto non ha considerato nel reddito da

valida i dividendi e le riserve, dall’altro non ha valutato che l’attività

della società ha fruito negli ultimi anni di un patrimonio di riserva e di

contatto/lavori acquisiti in precedenza e che si stanno dissolvendo. “Del

resto, che proprio a seguito dell’inattività della” ricorrente “gli

utili abbiano iniziato a diminuire negli anni è emerso anche a seguito dei

calcoli (comunque errati) posti in essere dall’amministrazione. I

risultati molto inferiori del 2018 ne siano la riprova”.

1.4. Con risposta del 12 luglio

2019 (doc. IV), cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione

del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in

corso di motivazione.

1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI)

ed ottenuto (doc. VII), un termine per presentare una replica, il 19 luglio

2019 l’assicurata ha contestato la risposta di causa e si è riconfermata nel

proprio ricorso (doc. VIII)

in diritto

Considerandi

2.1

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2

Per

quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo

economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, va ricordato che

l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261

consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido.

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento

dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che

l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei

redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione

contestata.

In

ogni modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Secondo

la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza

l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA

I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G.,

I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100.

consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il

reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962.

pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc.

32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76

consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique

VSI 2002 pag. 68 consid. 3b;

DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.

3b).

2.3

Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA

(dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il

calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la

graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico

applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso

di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre

a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74

p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c;

DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni

economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove

si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998.

p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve

tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità

(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se

si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale

secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare

STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella

causa T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004

in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza l’allora TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.4

Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel

porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5

Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996.

pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409.

e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6

In concreto, per quanto

concerne l’aspetto medico, acquisiti gli atti presso gli specialisti che hanno

in cura l’assicurata, segnatamente il PD dr. med. __________, __________, FMH

chirurgia, ortopedia e traumatologia, il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia ed il dr. med. __________, FMH medicina interna, ematologia e

oncologia, l’UAI ha deciso di far esperire una perizia bidisciplinare,

ortopedica e psichiatrica.

Il referto è stato redatto

il 30 ottobre 2018 dal dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica

e traumatologia dell’apparato locomotore, dal dr. med. __________, medico

assistente e dal dr. med. __________, direttore __________, FMH psichiatria e

psicoterapia (doc. 80, pag. 359 e seguenti incarto AI).

Il perito ortopedico, dopo

aver riassunto gli atti, aver descritto le indagini effettuate, l’anamnesi

familiare, scolastica, professionale, sociale, lavorativa ed i reperti, ha

posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di spalla congelata

del 27.06.2016 con/su stato dopo intervento chirurgico di sutura artroscopica

cuffia rotatori con tecnica suture bridge, tenotomia del CLB, resezione

dell’intervallo, decompressione sottoacromiale, borsectomia, acromionplastica e

capsulotomia spalla destra del 17.10.2017 (fecit Dr.__________), recidiva di

spalla congelata destra in stato dopo sutura artroscopica cuffia dei rotatori,

dorsalgia di origine muscolo-tendinea, dolore aspecifico spalla sinistra e le

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di angiomi vertebrali

multipli colonna dorsale, iperinsonnia diurna in DD con aspetti psichici

prevalenti nel quadro clinico, disturbo apnoico ostruttivo in sonno di entità

lieve-moderata, in terapia con C-PAP, esiti di tiroidectomia totale in terapia

ormonale sostitutiva (pag. 372 incarto AI).

Per quanto concerne

l’aspetto psichiatrico, il dr. med. __________, dopo aver rammentato di aver

visitato personalmente la ricorrente il 9 ed il 21 giugno 2018, di averle

parlato telefonicamente il 27 luglio 2018 e di aver discusso al telefono con il

medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 5

luglio 2018, aver riassunto gli atti, descritto le indagini effettuate,

l’anamnesi personale, socio-lavorativa e patologica ed i reperti, ha posto la

diagnosi psichiatrica di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

media gravità (ICD10 F33.1) e sindrome da attacchi di panico (ICD10 F41.0) e

agorafobia (ICD10 F 40.0; pag. 387 incarto AI).

I periti hanno poi

proceduto dapprima ad una valutazione della capacità in ambito ortopedico ed in

ambito psichiatrico ed infine ad una valutazione globale interdisciplinare

(pag. 390 incarto AI). Gli specialisti hanno affermato:

"

(…)

Dal lato ortopedico

Dall’esame obiettivo, dalla storia clinica e dalla

documentazione agli atti appare chiaro come l’assicurata sia portatrice di uno

stato dopo spalla congelata a destra in stato dopo intervento chirurgico di

artroscopia del 17.10.2017, sia affetta da una dorsalgia miotensiva ed una

dolorabilità alla spalla sinistra.

Le misure terapeutiche già descritte sono in grado di

migliorare la qualità di vita dell’assicurata ma non necessariamente la sua

capacità funzionale e di carico.

L’ultima professione svolta è ancora esigibile solo

per la percentuale di lavoro di tipo amministrativo, mentre per quanto riguarda

la percentuale di lavoro comprendente mansioni fisiche e pesanti non risulta

più adeguata.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l’assicurata abile sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con

una capacità lavorativa completa a partire dall’11.06.2018.

I provvedimenti terapeutici (farmacologici e

fisioterapici), come sopra descritti, potrebbero portare ad una miglior

evoluzione del quadro clinico.

Dal lato psichiatrico

La patologia di cui è affetta la paziente è

caratterizzata da un disturbo dell’umore dello spettro depressivo in

comorbidità con un disturbo d’ansia (tipo attacchi di panico).

Elementi di contesto, specialmente di tipo

relazionale, hanno svolto e svolgono sulla A. un ruolo importante, in quanto

concausa, all’interno della presentazione clinica.

Le caratteristiche personologiche che la definiscono,

connotate da aspetti di dipendenza e fragilità emotiva, la rendono scarsamente

capace di far fronte in modo funzionale agli eventi di cui sopra.

Allo stato attuale non è possibile individuare

attività lavorative diverse dall’ultima svolta che possano presentare

caratteristiche conciliabili con una ripresa lavorativa completa. Infatti, come

già evidenziato, i limiti mostrati dall’A. consentono un’attività solo parziale

all’interno di un’occupazione che non presupponga capacità decisionali, di

concentrazione e attentive. Tali limitazioni configurano un’IL al 50%.

Modificazioni e integrazioni terapeutiche, come sopra

descritte (sia di tipo farmacologico che psicoterapico), potrebbero portare in

futuro ad una revisione di quanto ad oggi documentato.

In conclusione,

dal punto di vista strettamente ortopedico, in attività adeguate e rispettose

dei limiti espressi nell’allegato l’assicurata risulta abile in misura

completa.

Dal punto di vista psichiatrico a fronte di quanto

espresso sopra, al momento possiamo ritenere l’A. inabile nella misura del 50%.

Dopo l’adeguamento della terapia farmacologica e psicoterapica proposta precedentemente,

e dopo un periodo sufficiente di presa in carico proponiamo una rivalutazione

dell’inabilità tra circa un anno.

Per il periodo precedente le valutazioni peritali,

sono da ritenersi valide le inabilità prescritte dagli specialisti curanti.”

(pag. 390-391 incarto AI)

Il 12 novembre 2018 il

medico SMR, dr. med. __________, medico generico FMH, SIM attestato medico

perito, ha confermato le conclusioni peritali, accertando una capacità

lavorativa dello 0% in attività abituale ed adeguata dal 1° settembre 2015 ed

una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate (carico massimo di 5 KG,

alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari, funzioni

cognitive deficitarie, abulia, scarsa autonomia, quote d’ansia libera) dall’11

giugno 2018 intesa come presenza (pag. 392 e seguenti incarto AI).

Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni.

I

referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si

sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso i periti.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Gli

specialisti hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute

della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica

prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.

Del

resto l’assicurato in sede di ricorso si limita a produrre due certificati

medici, dei propri curanti, dr. med. __________ e dr. med. __________, non

motivati, privi di anamnesi, senza indicazioni circa eventuali nuovi reperti

oggettivi e che non si confrontano con le convincenti e motivate conclusioni

peritali.

Il

certificato del dr. med. __________, FMH medicina interna, ematologia ed

oncologia, del 7 giugno 2019, scritto a mano, si esaurisce nell’attestazione

secondo cui la ricorrente “sarà ricoverata il 17.6.2019 presso l’ospedale __________

di __________ per un intervento di chirurgia di (… illeggibile) per dolori

all’apparato locomotorio” (doc. A4).

Ora, secondo costante giurisprudenza,

l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva

che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in

concreto: 16 maggio 2019), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono

influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo

provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle

assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la sentenza

9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2).

Il

ricovero del 17 giugno 2019 va pertanto semmai esaminato nell’ambito di una

nuova procedura.

Il

secondo certificato è invece stato redatto dal dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, il quale in data 7 giugno 2019 afferma che “con

la presente certifico che la persona summenzionata è in trattamento

specialistico presso il mio studio medico, dal 06.11.2007. La paziente presenta

una sintomatologia depressiva che si è aggravata nel corso delle ultime

settimane. Il suo stato depressivo giustifica una incapacità lavorativa nella

misura del 100% nella sua attività lavorativa attuale, dal 08.05.2019”

(doc. A3).

Il

curante, pur rilevando un peggioramento dello stato valetudinario della

ricorrente, non motiva le ragioni dell’asserito degrado delle condizioni di

salute della sua paziente, non pone una diagnosi secondo criteri internazionalmente

riconosciuti (ICD 10; DSM) e non apporta alcun elemento medico oggettivo atto a

confermare l’avvenuta modifica della capacità lavorativa. Privo di qualsiasi

motivazione, l’attestato del dr. med. __________ non risponde ai criteri posti

dalla giurisprudenza per conferire ad un certificato medico valore probatorio.

Del

resto, abbondanzialmente, va rilevato, come evidenzia l’UAI in sede di

risposta, che secondo il curante il peggioramento è avvenuto dall’8 maggio 2019

e pertanto al momento dell’emanazione della decisione impugnata non erano

trascorsi i tre mesi previsti dall’art. 88a cpv. 2 OAI per il quale se la

capacità al guadagno peggiora il cambiamento va tenuto in considerazione non

appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L’asserito peggioramento

dello stato di salute non può pertanto in ogni caso essere preso in

considerazione nell’ambito della presente procedura.

In

conclusione questo Tribunale deve pertanto ritenere dimostrato secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che l’insorgente, completamente inabile

al lavoro in attività fisiche e pesanti dal 1° settembre 2015, è abile al 50%

in attività adeguate e confacenti al suo stato di salute dall’11 giugno 2018,

intesa come riduzione della presenza.

Va ora esaminato se al caso di specie va applicato il metodo ordinario,

come deciso dall’UAI, oppure il metodo specifico, rispettivamente straordinario

come chiesto dal ricorrente.

2.7

Con

sentenza 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 11 pag.

35, il TF ha riassunto la giurisprudenza relativa all’applicazione del metodo

straordinario, rilevando ai consid. 3.3 e 3.4:

"

(…)

3.3

Chez une personne de condition indépendante, la

comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et

après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables

sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où

l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de

l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité.

En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de

nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation

conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille,

des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs.

Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de

distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à

l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de

l'assuré (arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et

I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).

3.4

Le point de savoir selon quelle

méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une question de

Dispositivo

droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement. En l'espèce,

aussi bien l'office recourant que le Tribunal cantonal des assurances sociales

ont considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode générale de comparaison

des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. Au regard des

faits retenus par la juridiction cantonale, ce choix ne peut être suivi. Les

données comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient constituer une base

valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de

distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation

personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à des facteurs

étrangers. En tant que l'assuré a été contraint d'engager un employé qualifié

entre les mois d'août 2003 et avril 2006, lequel a contribué de manière

prépondérante - sinon exclusive - à la réalisation du chiffre d'affaires de

l'entreprise et, partant, de son bénéfice d'exploitation, il n'est pas possible

de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des effets sur la capacité

personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa capacité de rendement

due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité de gain de l'assuré ne

saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d'exploitation de son

entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des circonstances -

étrangères à l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme notamment

l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de la

clientèle. En l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation de

l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une évaluation

conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité

de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de

renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la méthode

extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.”

Secondo il marginale

3028.1 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2018, “per stabilire se una persona sia da considerare come dipendente o

indipendente non ci si deve basare sul rapporto contrattuale tra le parti.

L’elemento determinante è la posizione economica dell’assicurato, vale a dire

se quest’ultimo esercita un’influenza notevole sulla politica e lo sviluppo

dell’attività. Per rispondere a questa domanda si possono esaminare la

partecipazione finanziaria, la composizione della direzione della società e

aspetti simili (9C_453/2014)”.

Per

il marginale 3028.2 CIGI, valido dal 1° gennaio 2018 (fino al 31 dicembre 2017

= marginale 3028.1), “l’amministratore di una società anonima e il gerente

di una società a garanzia limitata devono essere considerati in linea di

principio salariati. Tuttavia, se una persona che dirige una tale società ha

un’influenza determinante su quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il

diritto di firma), è giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo

utilizzato per i lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei

redditi di più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività;

v. 8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima

è considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una

notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può

basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista

unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile

(8C_346/2012)”.

2.8. Dal profilo economico, dalle

tavole processuali si evince che la ricorrente dal 1989 è stata titolare della __________

ed in seguito amministratrice unica con diritto di firma individuale, oltre che

proprietaria dell’intero capitale sociale, della __________, costituita il __________

2012 mediante ripresa di attivi e passivi della ditta individuale (doc. I e

pag. 427 incarto AI [rapporto d’inchiesta per l’attività professionale

indipendente dell’8 marzo 2019]).

Scopo dell’impresa è la

pulizia di __________

La ricorrente,

amministratrice unica con diritto di firma individuale e proprietaria

dell’intero pacchetto azionario dell’azienda, assume una posizione di totale

controllo della società, motivo per cui l’UAI l’ha rettamente considerata quale

indipendente.

A tal riguardo va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori

impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima

e che hanno una determinante influenza sulla gestione della società, sono

formalmente considerati salariati. Tuttavia, in analogia al

principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività dipendente e

indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non giuridiche (DTF

122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti gli

assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale hanno

una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso di

ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare con

partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del

29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014

consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso

vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la

maggior parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale

indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA

32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5).

L’UAI ha quindi ordinato

all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per l’attività

professionale indipendente, eseguita il 26 febbraio 2019 (pag. 425-433 incarto

AI).

Nel rapporto dell’8 marzo 2019, dopo aver descritto lo stato di salute dell’assicurata,

le indicazioni dell’insorgente, la formazione scolastica e professionale e

l’attività professionale, la situazione attuale dell’attività aziendale e del

personale, aver esaminato l’evoluzione dei redditi della società e l’eventuale

adozione di provvedimenti professionali, poi scartata (pag. 431 incarto AI: “in

considerazione del grado AI stabilito medicalmente, sia in attività abituale

che adatta, e guardando agli esiti dell’inchiesta per indipendenti, ritengo che

l’incarto non debba essere sottoposto al consulente, poiché il minor discapito

è in attività abituale”), ha determinato come segue il reddito da invalida

e da valida:

" (…)

Reddito senza

invalidità:

In considerazione del fatto che la società è stata

costituita nel 2012 e che il danno alla salute è insorto nel settembre 2015,

per coerenza analitica prenderemo a riferimento gli anni successivi, ovvero il

2013 e il 2014. In considerazione, poi, della stabilità della cifra d’affari e

degli utili in leggero aumento, sarà oggetto di valutazione il dato più

favorevole, ovvero il salario del 2013, cui sommeremo l’utile tassato nel 2014.

Si evince così un reddito senza invalidità di fr. 183'110.- lordi.

A questa cifra sarà aggiunto il dividendo di fr.

60'000.-, che l’assicurata ha ricevuto dalla società nel 2014, ottenendo così

l’importo di fr. 243'110.-.

Se la cifra viene attualizzata agli anni successivi,

si ottengono i seguenti valori:

Anno

Aumento

%

Importo

aggiornato

2015

0.3674%

CHF

244 003

2016

0.6761%

CHF 245 653

2017

0.4000%

CHF 246 636

Reddito con invalidità:

Nel 2016 l’assicurata ha conseguito

un salario di fr. 74'103.- lordi senza indennità e un utile di fr. 126'971.-;

gli utili dichiarati sono sempre stati tassati senza l’imposizione di alcun

vantaggio. Sarà aggiunto inoltre il dividendo di fr. 60'000.- attribuito dalla

società all’assicurata.

Nel 2017, poi, ha riferito di non

essersi attribuita alcun salario (dichiarazione confermata dalla dichiarazione

fiscale e dalla distinta dei salari assoggettati all’AVS), pertanto si

computerà unicamente l’utile aziendale. Visto che il “dichiarato” corrisponde

da sempre al “tassato”, come detto sopra, è verosimile ritenere che ciò accadrà

anche per il periodo 2017, e questo ci consente di non dover attendere il dato

fiscale.

Andremo altresì a computare

all’utile il dividendo di fr. 60'000.-, ottenendo i seguenti risultati:

Reddito ipotetico senza danno

2016

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 245 653

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 245 653

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 245 653

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 245 653

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite) -salario lordo+utile tassato

2016+dividendo

SFr. 261 074

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 261 074

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 261 074

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 261 074

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

-SFr. 15 421

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

-6%

Reddito ipotetico senza danno

2017

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 246 636

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 246 636

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 246 636

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 246 636

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite) -utile dichiarato 2017+dividendo

lordo

SFr. 197 877

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 197 877

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 197 877

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 197 877

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 48 759

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

20%

10. Valutazione e proposta

Se guardiamo alla cifra d’affari dei due anni senza malattia, il

2013 e 2014 e detraiamo alla loro media la spesa per “acquisti”, abbiamo un

fatturato (medio) di fr. 555'470.-. Tale cifra, raffrontata al fatturato

(detratti gli “acquisti”) del 2017 (di fr. 529'669.-), ci porta ad una

diminuzione di fr. 25'801.-, corrispondente al 5% della cifra d’affari

complessiva.

Vediamo, parimenti, come l’incidenza della massa salariale negli

anni 2013 e 2014 sia stata del 71.8, rispettivamente del 66.5%, mentre nel 2017

costituisca il 55.5% del fatturato.

Da questi elementi possiamo arguire, in primo luogo che le

variazioni del fatturato non sono riconducibili alla malattia dell’assicurata,

perché se così fosse sarebbero più impattanti, e in secondo luogo che eventuali

sostituzioni in termini di personale sono state “assorbite” e gestite con il

personale esistente, senza ripercussioni sensibili in termini di costi.

Nella lettera del 10.01.2018 l’assicurata ha dichiarato di essere

stata sostituita dalle impiegate __________, __________ e __________.

Come mostra la tabella del “personale”, i salari della signora __________

sono praticamente rimasti inalterati nel corso degli anni, mentre la signora __________

è stata assunta un anno prima dell’insorgenza del danno (novembre 2014),

pertanto c’è da ritenere che le siano stati affidati altri incarichi. L’aumento

salariale della signora __________, tra il 2015 e il 2017, è stato comunque

modesto e ammonta a fr. 9'822. Infine la signora __________, che abita da anni

con l’assicurata, non ha avuto alcun aumento salariale.

Nel corso del colloquio di inchiesta sono state descritte

puntualmente le precedenti e le attuali mansioni di quest’ultima; è stato

accertato che prima del danno svolgeva un ruolo più pratico e che oggi si fa

carico di attività a carattere in parte amministrativo, ma tutto questo

continuando a lavorare nella stessa misura. È stato riferito come si alzi alle

6.00 tre giorni alla settimana e finisca di lavorare alle 18.00. L’assicurata

ha inoltre ammesso di non essersi mai occupata di attività a carattere

amministrativo – o comunque in misura molto limitata – attività che con

l’introduzione dell’e-banking due anni orsono avrebbe verosimilmente affidato

ad una segretaria. Pertanto possiamo ritenere che la signora __________ abbia

adattato parzialmente le precedenti mansioni facendosi carico di attività a

carattere amministrativo oltre a quelle di pulizia.

Infine, ma non ultimo, l’assicurata continua ad essere

amministratrice unica della società, pertanto nella posizione di prendere tutte

le decisioni a carattere strutturale ed economico necessarie al buon

funzionamento dell’azienda.

Per tutte queste ragioni ritengo che il risultato che si evince

dal raffronto dei redditi e dall’applicazione del metodo ordinario sia corretto

e si debba procedere al rifiuto della prestazione con grado del 20%. Tale grado

è riferito unicamente al 2017, dato che nel 2016 non vi è alcuna perdita.”

(pag. 433 incarto AI)

In seguito alle

osservazioni prodotte dall’assicurata al progetto di decisione, la consulente

ha preso posizione in data 13 maggio 2019, affermando (pag. 515-517 incarto AI):

" (…)

Osservazioni dal punto 3 al punto 9:

Ai punti sopra indicati la legale dell’assicurata contesta

sostanzialmente che quest’ultima “non lavori più” perché così è stato indicato

nella perizia psichiatrica, per quanto continui ad occuparsi di attività a

carattere amministrativo. Inoltre sostiene che gli utili aziendali non le

debbano essere considerate “reddito” in quanto non sono frutto del suo lavoro.

Una valutazione che non posso condividere.

Nel rapporto d’inchiesta del 08.03.2019 non ci si è limitati ad

applicare il metodo ordinario, ma si è analizzata la situazione nel suo

complesso, guardando ai limiti da un lato, ma anche ai guadagni conseguiti

prima e dopo il danno e all’attività lavorativa dell’assicurata. In

“Valutazione e proposta”, al punto 10 del rapporto, si fornisce un quadro

complessivo e si descrivono le ragioni per le quali la mancanza di perdita che

dia diritto a prestazioni, esito dell’applicazione del metodo, rifletta

l’assenza di un cambiamento sostanziale tra prima e dopo la malattia.

Non dimentichiamo inoltre che l’assicurata continua ad avere una

capacità residua del 50% in attività adatta ed è pienamente abile in attività di

carattere amministrativo. Pertanto non concordo con la legale quando sostiene

che la signora RI 1 “non lavora”; si può invece affermare che ha abbandonato

attività di tipo pratico ma continua a gestire la società, a prendere decisioni

in seno al CdA (decisioni di carattere amministrativo ma anche strutturale), ad

assumere personale e a decidere al riguardo; non si tratta di “limitarsi a

firmare”, ma della capacità di tenere alto il fatturato e prendere le decisioni

corrette per l’azienda, portando avanti un’attività che le consente di aver

subito, oggi, una perdita ridotta.

In questo senso gli utili aziendali andranno computati nella loro

interezza, dato che non sono il frutto di un investimento finanziario, né

dipendono dal rendimento di un titolo, ma dalla mantenuta capacità

dell’assicurata di gestire e dirigere la propria società.

Punto 10:

Per quel che concerne i dividendi, pur facendo parte degli utili

“riportati” di una società, vengono computati solo in parte come salario

determinante al momento in cui il CdA decide della loro ripartizione. A ben

vedere tuttavia, se dal lato fiscale è stato imposto il 60% della cifra

distribuita, a siffatta decisione non ha fatto seguito quella contributiva – il

loro importo non è stato assoggettato. In virtù di questo aspetto non andremo a

computare i dividendi né nel reddito senza, né nel reddito con invalidità.

Sempre al punto 10 delle osservazioni la legale riferisce che non

sono stati versati i contributi dalla società nel periodo di malattia e che

l’assicurata dovrebbe pagarli unilateralmente.

Tale fattispecie sarebbe assolta qualora l’assicurata si fosse

iscritta come persona senza attività lucrativa, ma ciò non è avvenuto. In quel

caso comunque le sarebbero stati imposti solo i contributi minimi.

Qualora però l’assicurata continui ad essere dipendente della

società, come sembra, non è tenuta a pagare i contributi, e certamente non

potrebbe versare i contributi anche da parte del datore di lavoro. In ogni

caso, le cifre che ha indicato la __________ sono estremamente elevate e non

corredate da pezze giustificative; pertanto non appare chiaro a cosa esattamente

si riferisca.

Non si concorda, infine, con la detrazione del 5% a titolo di

riserva legale, dato che, come ha indicato la stessa __________ nelle

osservazioni, la riserva legale obbligatoria è già stata costituita. In ogni

caso, anche qualora lo statuto della società preveda accantonamenti non

obbligatori, ciò dovrebbe essere tenuto in considerazione sia per il periodo

precedente, che per quello successivo il danno. Non si comprende, pertanto,

come dovrebbe riguardare solo il reddito con invalidità.

Pertanto il progetto si modifica come segue:

Reddito senza invalidità

Come è stato indicato al punto 9 del rapporto di inchiesta,

prenderemo a riferimento il salario conseguito nel 2013 e l’utile tassato nel

2014, arrivando a un reddito senza invalidità di fr. 183'110.-.

Se attualizziamo il dato abbiamo i seguenti valori:

Anno

Aumento

%

Importo

aggiornato

2015

0.3674%

CHF 183 783

2016

0.6761%

CHF 185 025

2017

0.4000%

CHF 185 765

Reddito con invalidità:

Alla luce di quanto detto sopra, anche il calcolo del reddito con

invalidità andrà rivisto. Per il 2016 ho preso erroneamente a riferimento il

salario comprensivo di indennità; effettivamente il salario senza indennità

ammonta a fr. 5'683.-., cifra cui andranno ad aggiungersi gli utili aziendali

tassati, di fr. 126'971, giungendo così ad un reddito senza invalidità di fr.

132'654.-.

Nel 2017 l’assicurata non ha percepito salario senza indennità,

pertanto saranno computati unicamente gli utili. Ne risulta pertanto un reddito

di fr. 137'877.-.

Reddito ipotetico senza danno

2016

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 185 025

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 185 025

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 185 025

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 185 025

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite) -salario lordo+utile tassato

2016

SFr. 132 654

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 132 654

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 132 654

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 132 654

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 52 371

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

28%

Reddito ipotetico senza danno

2017

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 185 765

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 185 765

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 185 765

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 185 765

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite) -utile dichiarato 2017

SFr. 137 877

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 137 877

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 137 877

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 137 877

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 47 888

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

26%

Si evince pertanto un grado del 36% (recte: 26%) anziché del 20%

come indicato precedentemente.” (pag. 515-517 incarto AI)

2.9. In sede di ricorso

l’assicurata contesta l’applicazione del metodo ordinario, poiché non sarebbe

possibile definire l’impatto negativo sull’utile della società e sul reddito

del danno alla salute.

Ella evidenzia inoltre che

i periti hanno attestato una completa incapacità lavorativa nella precedente

attività manuale svolta ed un’incapacità al 50% in attività che comportino

capacità decisionali, di concentrazione e attentive. Ciò che le impedisce di conseguenza

di condurre l’azienda e di svolgere le attività pesanti.

Di tali aspetti la

decisione impugnata non terrebbe conto.

A questo proposito

evidenzia che la giurisprudenza ammette che quando l’assicurato può riprendere

parzialmente la sua professione precedente, il grado d’invalidità corrisponde

all’incapacità di lavoro nella precedente attività, senza dover procedere ad un

raffronto dei redditi.

Infine, circa il calcolo

effettuato dall’UAI afferma che sono stati applicati dati errati e non sono

stati considerati i dividendi nel reddito da valida né le riserve. L’UAI non ha

neppure valutato il patrimonio di riserva e i contatti/lavori acquisiti in precedenza

che si stanno dissolvendo. I risultati del 2018, che secondo l’insorgente sono

molto inferiori, sarebbero la prova del calo degli utili.

Le censure della

ricorrente, per i motivi che seguono, vanno respinte.

2.10. L’applicazione del metodo ordinario

va confermata.

Il

metodo straordinario va utilizzato, ispirandosi al metodo

specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art.

27 OAI), solo laddove il calcolo dei redditi risulti particolarmente

difficile, ad esempio se un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da

porre a confronto va escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255;

SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF

104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss

consid. 2a).

Il

metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa

indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti

per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA

I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre

2001, consid. 2b).

In concreto dal rapporto

d’inchiesta per l’attività indipendente professionale dell’8 marzo 2019 non

emerge alcuna difficoltà nello stabilire i redditi conseguiti prima e dopo il

danno alla salute subentrato nel corso del 2015 (cfr. 425 e seguenti incarto

AI).

Quindi non vi è motivo per

derogare dal metodo ordinario di raffronto dei redditi pur essendo l’assicurata

un’indipendente.

La consulente, sulla base

della documentazione prodotta dalla ricorrente (bilanci, conti economici,

notifiche di tassazione, salari versati ai dipendenti), dell’evoluzione

dell’attività aziendale e della situazione del personale, nonché

dell’organizzazione dell’impresa in seguito alla modifica dello stato di salute

dell’interessata, ha infatti potuto stabilire correttamente l’ammontare del

reddito da valida e da invalida conseguito prima e dopo il danno alla salute.

Ella ha

rilevato che la cifra d’affari dei due anni precedenti la malattia rispetto

alla cifra d’affari del 2017 (due anni dono l’inizio della patologia), si è

ridotta “solo” del 5%. Inoltre l’incidenza della massa salariale nel 2013 e nel

2014 era pari al 71,8%, rispettivamente al 66.5% del fatturato e nel 2017 al

55.5%. Le variazioni del fatturato non sono pertanto riconducibili al danno

alla salute, perché altrimenti avrebbero avuto un impatto maggiore e le

eventuali sostituzioni in termini di personale sono state assorbite e gestite

con il personale esistente, senza ripercussione sensibile in termini di costi.

Dall’esame

dei salari conseguiti dalle dipendenti che avrebbero sostituito l’insorgente

nel suo lavoro, risulta che non vi sono notevoli differenze. Per quanto

concerne in particolare __________, cui l’insorgente accenna anche in sede di

ricorso, amica che condivide da anni il suo appartamento, dalle tavole

processuali risulta che in realtà l’aumento salariale è stato minimo (fr.

40'979 nel 2014 e fr. 41'664 nel 2017). La consulente ha potuto accertare che

prima del danno alla salute __________ “svolgeva un ruolo più pratico”, mentre

adesso si fa carico anche di attività in parte a carattere amministrativo, ma

continuando a lavorare nella stessa misura. Ella ha di conseguenza adattato

parzialmente le precedenti mansioni facendosi carico di attività a carattere

amministrativo oltre a quelle di pulizia.

__________

non ha beneficiato di alcun aumento (fr. 20'896 nel 2014 e fr. 20'882 nel

2017). Solo __________ ha visto il suo salario passare da fr. 18'181 nel 2015 a

fr. 29'964 nel 2018.

Un aumento

comunque modesto che non compensa quello relativo all’attività svolta dalla

ricorrente la quale nel 2013 aveva conseguito fr. 101'882 e nel 2014 fr.

98'498.

L’assenza di

modifiche sostanziali nel personale della società esclude l’applicazione della

giurisprudenza di cui alla sentenza 9C_236/2009 7 ottobre 2009 (cfr. consid.

2.7), citata dalla ricorrente. Infatti in quell’occasione la persona assicurata

era stata costretta ad assumere, in sua sostituzione, un lavoratore qualificato

che aveva contribuito in maniera preponderante, se non esclusiva, alla

realizzazione della cifra d’affari della società e dell’utile e pertanto non

era possibile effettuare un apprezzamento corretto della capacità di guadagno

dell’assicurato sulle basi di tali parametri.

In concreto

questa situazione non si è presentata. Nessuna nuova assunzione è stata

effettuata per sostituire la ricorrente, le variazioni salariali sono minime e

l’assicurata ha continuato ad essere amministratrice unica della società. Ella

si trova di conseguenza nella posizione di prendere tutte le decisioni a

carattere strutturale ed economico necessarie al buon funzionamento

dell’azienda.

A giusta

ragione, pertanto, la consulente ha stabilito che al caso di specie va

applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi.

2.11. L’insorgente sostiene che l’UAI

avrebbe applicato dati errati, senza precisare quali sarebbero quelli corretti.

La consulente ha stabilito il

reddito da valida sulla base del salario conseguito dall’assicurata nell’anno

maggiormente favorevole (2013: fr. 101'882), cui ha aggiunto l’utile tassato

nell’anno migliore (2014: fr. 81'228), per complessivi fr. 183'110, che sono

poi stati aggiornati fino al 2017 (pag. 516 incarto AI).

Circa il reddito senza

invalidità la consulente ha preso in considerazione per il 2016 il salario

versato (fr. 5'683 [l’importo restante corrisponde ad indennità giornaliere per

malattia ed è stato stralciato in seguito alle osservazioni della ricorrente;

cfr. pag. 517 incarto AI]) e vi ha aggiunto l’utile di fr. 126'917.

Nel 2017, in assenza di

salario, è stato utilizzato unicamente l’utile di fr. 137'877.

Tale modo di procedere appare

corretto.

Infatti, questo metodo

di calcolo (salario + partecipazione agli utili societari) è stato utilizzato dall’Ufficio

AI e confermato da questo Tribunale in numerose sentenze (cfr. fra le tante STCA

32.2016.89 del 15 maggio 2017; STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013; cfr. anche STCA

32.2016.1 del 30 novembre 2016 e 32.2014.143 del 24 agosto 2015).

La consulente ha poi spiegato

per quale motivo i dividendi, inizialmente aggiunti nella misura di fr. 60'000

al reddito da valida e da invalida (cfr. pag. 430 incarto AI [anno 2014:

dividendo lordo esercizio 2013: fr. 20'000.-; anno 2015: dividendo lordo

esercizio 2014: fr. 60'000.--; anno 2016: dividendo lordo anno 2015: fr.

60'000.--; anno 2017: dividendo lordo anno 2016: fr. 60'000:-; anno 2018:

assemblea non ancora avvenuta]), non sono più stati presi in considerazione.

Ella ha rilevato che “per quel che concerne i dividendi, pur facendo parte

degli utili “riportati” di una società, vengono computati solo in parte come

salario determinante al momento in cui il CdA decide della loro ripartizione. A

ben vedere tuttavia, se dal lato fiscale è stato imposto il 60% della cifra

distribuita, a siffatta decisione non ha fatto seguito quella contributiva – il

loro importo non è stato assoggettato. In virtù di questo aspetto non andremo a

computare i dividendi né nel reddito senza, né nel reddito con invalidità.”

(pag. 515 incarto AI). Pertanto a giusta ragione, non trattandosi, nel caso di

specie, di un salario soggetto a contribuzione, la consulente non ha aggiunto i

fr. 60'000 a nessun reddito, né a quello da valida, né a quello da invalida.

Anche per quanto concerne la

mancata presa in considerazione della percentuale del 5% a titolo di riserva

legale, la consulente ha fornito una spiegazione. La società ha infatti già costituito

la riserva legale obbligatoria (ciò che la ricorrente non contesta) ed in ogni

caso, anche se gli statuti prevedessero accantonamenti non obbligatori

(l’insorgente nel suo ricorso non lo sostiene), ciò dovrebbe essere preso in

considerazione sia per il periodo precedente che per quello successivo al danno

alla salute e non solo, dunque, per il reddito da valida (pag. 516 incarto AI).

Infine, l’insorgente accenna

alla circostanza secondo cui i risultati molto inferiori del 2018 sarebbero la prova

che a causa della sua inattività gli utili dell’azienda stanno drasticamente

diminuendo.

Pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio (DTF 145 V 90,

consid. 3.2; art. 43 LPGA), va comunque rammentato che questo principio non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le

pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui

può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura

della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (DTF 145 V 90, consid. 3.2).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di

collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia il principio

secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.

L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve

fornirne la prova.

In concreto la ricorrente non

ha prodotto alcuna prova a sostegno della sua tesi, né nel termine di 10 giorni

per produrre eventuali nuovi mezzi di prova (doc. V), né entro il termine di 10

giorni assegnato per produrre la replica (doc. VII) e la consulente ha preso in

considerazione tutti i dati disponibili, sia quelli prodotti dall’insorgente,

sia quelli acquisiti dall’AI (cfr. rapporto d’inchiesta per l’attività

professionale indipendente dell’8 marzo 2019, pag. 430 incarto AI; cfr. calcolo

allegato dalla ricorrente in sede di osservazioni del 17 aprile 2019 dove i

dati del 2018 relativi all’utile non sono disponibili [pag. 496 incarto AI]).

Non vi è pertanto alcuno

motivo per scostarsi dal calcolo effettuato dall’UAI nella decisione impugnata.

2.12. Quanto alla

circostanza che i periti sono giunti alla conclusione che dal punto di vista

fisico ella non può più svolgere la precedente attività manuale, mentre ha una

capacità solo del 50% in attività che comportano capacità decisionali, di

concentrazione ed attentive, e di conseguenza potendo riprendere solo

parzialmente la sua precedente attività, il grado d’invalidità dovrebbe corrispondere

all’incapacità di lavoro nella precedente attività, senza dover procedere ad un

raffronto dei redditi, va sottolineato come l’’inchiesta economica ha dimostrato che l’insorgente, che gode di ampia

libertà di gestione ed organizzazione all’interno della sua azienda, nonostante

il danno alla salute, è riuscita a trasformare la sua attività in seno alla sua

società, traendone dei benefici economici tali da non giustificare l’erogazione

di una rendita.

L’insorgente

– conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, che stabilisce

che l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, p. 61) – può pertanto intraprendere diverse ragionevoli misure per

ovviare agli impedimenti dovuti alla sua invalidità.

A

questo proposito va ricordato che con sentenza 32.2016.89 del 15 maggio 2017 il

TCA ha confermato la soppressione della mezza rendita ad un assicurato, attivo

presso una società di cui era socio e gerente unitamente alla moglie e che

aveva un’incapacità lavorativa invariata rispetto al passato, del 50% in

qualsiasi attività (consid. 2.4), poiché, in seguito all’inchiesta economica

per indipendenti, era emerso che malgrado il danno alla salute era riuscito ad

incrementare i suoi redditi.

In

una sentenza 32.2012.95 del 5 febbraio 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un

assicurato, socio e gerente di una società, unitamente alla moglie, abile al

lavoro al 55% in qualsiasi attività, come in precedenza, a cui è stata

soppressa la rendita, poiché, malgrado il danno alla salute fosse rimasto

invariato, dall’inchiesta economica per indipendenti era risultato che era riuscito

ad aumentare il reddito, migliorando di conseguenza la sua capacità al guadagno

in modo tale da non avere più diritto ad una rendita.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha

pertanto alcun motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta

economica (sul valore probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4

aprile 2008; DTF 130 V 61; DTF 128 V 93; STCA 32.2005.197 del 6 settembre

2006).

A

questo proposito va del resto rammentato che, in linea di massima e senza

valide ragioni, non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati e un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

2.13. In

queste condizioni il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.14. Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese, per fr. 500.--, vanno poste a

carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti