Lexipedia

Decisione

32.2019.12

Rendita temporanea riconsciuta in via di revisione. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare, così come proposto dalle parti

29 marzo 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.

P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia

possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno;

2.5. Occorre ancora rilevare che trattandosi in concreto

dell’attri-buzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

2.6. Questo

TCA ritiene necessaria una valutazione pluridisciplinare, ciò su cui del resto concordano

le parti, considerato come l’aspetto somatico, in particolare quello relativo all’insuf-ficienza

renale cronica progrediente (causa – come certificato il 24 marzo 2017 dal

medico curante, dr. med. __________ – di una stanchezza cronica) non sia stato oggetto

di approfondimento specialistico in relazione alle conseguenze sulla capacità lavorativa.

Considerandi

Sarà inoltre compito dell’Ufficio AI stabilire quali discipline mediche

dovranno essere indagate, questo tenuto conto degli atti medici presenti nell’inserto

con particolare riferimento al succitato certificato del medico curante. Non va

poi dimenticata la situazione psichiatrica dell’assicurato, già oggetto di una

perizia __________, meritevole di essere aggiornata nell’ambito della

valutazione pluridisciplinare.

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché

vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA

32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Trattandosi

nel caso in esame di un accertamento dei fatti lacunoso, gli atti sono rinviati

all’amministrazione per l’esple- tamento di una perizia pluridisciplinare,

affinché accerti se effettivamente dall’agosto 2018 l’assicurato presenta

un’inabili- tà lavorativa del 50% in attività adeguate, motivo del ripristino,

con effetto dal 1° settembre 2018, della precedente mezza rendita.

Valutata

la fattispecie alla luce delle nuove risultanze mediche, dopo aver proceduto

alla valutazione economica, l’Uffi-cio AI si pronuncerà

nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a cpv.

1.

LAI, sul diritto alla rendita successivamente il 1° settembre 2018, fermo

restando il diritto dell’assicurato ad almeno una intera rendita dal 1° maggio

2017.

al 31 agosto 2018, considerato come tale diritto non sia contestato (cfr.

la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo

paragrafo).

Va

a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2). In concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad

almeno una rendita nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST

9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo

specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA

32.2014.70

del 30 marzo 2015).

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.8

Il

ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 29 novembre 2018 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 alla rendita dal 1° settembre 2018 in

avanti, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno una rendita intera

dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2018.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele

Guffi Stefania Cagni