32.2019.12
Rendita temporanea riconsciuta in via di revisione. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per l'espletamento di una perizia pluridisciplinare, così come proposto dalle parti
29 marzo 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.12
BS
Lugano
29 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto
1.1. Con
decisioni del 2 e 17 giugno 2016 (doc. 127 e 129 inc. AI), RI 1, classe __________
e da ultimo attivo quale consulente aziendale, è stato posto al beneficio di
una rendita intera dal 1° maggio 2013, ridotta rispettivamente a tre quarti dal
1° aprile 2014 ed a mezza rendita dal 1° dicembre 2015 a seguito di
un’inabilità del 50% in qualsiasi attività valutata dal SMR (Servizio medico
regionale dell’AI) con rapporto del 2 febbraio 2016 (inc. 104 inc. AI);
1.2. Avviata
d’ufficio una procedura di revisione, aggiornata la situazione medica mediante
acquisizione di nuova documentazione vagliata dal SMR (cfr. annotazioni del 9
giugno, 5 e 21 dicembre 2017, doc. 146,168 e 171 inc. AI), approfondito
l’aspetto psichiatrico tramite perizia del __________ (__________; cfr. referto
10 agosto 2018 in doc. 180 inc. AI), dopo valutazione globale da parte del SMR
(cfr. annotazioni 6 e 27 settembre 2018 in doc. 181 e 185 inc. AI), l’Ufficio
AI ha accertato un’abilità residua del 20% in ogni attività dal 4 maggio 2017 con
successivo ripristino dell’abilità al 50% dall’11 agosto 2018.
Mediante
progetto di decisione del 28 settembre 2018 l’amministrazione ha riconosciuto un
aumento temporaneo della rendita ad intera dal 1° agosto 2017, con successiva riduzione
ad una mezza rendita dal 1° settembre 2018 (doc. 186 inc. AI).
Esaminate
le osservazioni 25 ottobre 2018 dell’assicurato, sottoposta la documentazione
medica ivi allegata all’esame del __________ – che ha confermato le proprie conclusioni
peritali (cfr. complemento dell’8 novembre 2018 doc. 198 inc. AI) –, tenuto conto
delle annotazioni del SMR (datate 14 novembre 2018 in doc. 199 inc. AI) con
decisione del 29 novembre 2018 l’Ufficio AI ha confermato le prestazioni preavvisate
il 28 settembre 2018 (doc. 201 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 200 inc.
AI).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
interposto il presente ricorso postulando il riconoscimento di un grado
d’invalidità del 70% con diritto al versamento di una rendita intera, in
subordine ¾ di rendita, anche dopo il 1° settembre 2018.
Contesta
la valutazione medico-teorica operata dall’ammini- strazione, sostenendo la
necessità un approfondimento pluridisciplinare, rilevando inoltre come la sua
affezione sia di natura altalenante che non gli consente di garantire un’occupa-
zione durevole. Chiede inoltre una riduzione maggiore del reddito da invalido.
1.4.- Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, fatta valutare nuovamente la documentazione medica
dal SMR, ha proposto al TCA il ritorno degli atti per un approfondimento
pluridisciplinare sulla base delle seguenti annotazioni 8 febbraio 2019 del
citato servizio medico:
"
In seguito a ricezione di nuova
documentazione da parte dell’Avvocato dell’Assicurato, si procede con
valutazione neutrale delle risorse disponibili. L’insufficienza renale cronica
lentamente progrediente in particolar modo è effettivamente meritevole di una
valutazione specialistica di quale impatto abbia sulla capacità lavorativa,
anche per via della cumulabilità con le limitazioni imposta dalla
psicopatologia” (IV).
1.5. Chiamato
dal TCA a pronunciarsi sulla proposta dell’Ufficio AI, con scritto 19 febbraio
2019 l’assicurato si è dichiarato d’accordo con il rinvio degli atti per un
approfondimento pluridisciplinare che comprenda anche le patologie fisiche
elencate dal medico curante nel rapporto 24 marzo 2017 (sub doc. 141 inc. AI).
ritenuto in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha limitato, a seguito di
un peggioramento delle condizioni di salute, il diritto dell’assicurato ad una
rendita intera dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018, con ripristino della
mezza rendita dal 1° settembre 2018.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica
e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno
del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
2.4. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno;
2.5. Occorre ancora rilevare che trattandosi in concreto
dell’attri-buzione di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343 consid. 3.5).
2.6. Questo
TCA ritiene necessaria una valutazione pluridisciplinare, ciò su cui del resto concordano
le parti, considerato come l’aspetto somatico, in particolare quello relativo all’insuf-ficienza
renale cronica progrediente (causa – come certificato il 24 marzo 2017 dal
medico curante, dr. med. __________ – di una stanchezza cronica) non sia stato oggetto
di approfondimento specialistico in relazione alle conseguenze sulla capacità lavorativa.
Considerandi
Sarà inoltre compito dell’Ufficio AI stabilire quali discipline mediche
dovranno essere indagate, questo tenuto conto degli atti medici presenti nell’inserto
con particolare riferimento al succitato certificato del medico curante. Non va
poi dimenticata la situazione psichiatrica dell’assicurato, già oggetto di una
perizia __________, meritevole di essere aggiornata nell’ambito della
valutazione pluridisciplinare.
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché
vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA
32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
Trattandosi
nel caso in esame di un accertamento dei fatti lacunoso, gli atti sono rinviati
all’amministrazione per l’esple- tamento di una perizia pluridisciplinare,
affinché accerti se effettivamente dall’agosto 2018 l’assicurato presenta
un’inabili- tà lavorativa del 50% in attività adeguate, motivo del ripristino,
con effetto dal 1° settembre 2018, della precedente mezza rendita.
Valutata
la fattispecie alla luce delle nuove risultanze mediche, dopo aver proceduto
alla valutazione economica, l’Uffi-cio AI si pronuncerà
nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 57a cpv.
1.
LAI, sul diritto alla rendita successivamente il 1° settembre 2018, fermo
restando il diritto dell’assicurato ad almeno una intera rendita dal 1° maggio
2017.
al 31 agosto 2018, considerato come tale diritto non sia contestato (cfr.
la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo
paragrafo).
Va
a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2). In concreto, con la conferma del diritto (non contestato) ad
almeno una rendita nel dispositivo della presente sentenza (cfr. anche la ST
9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo) su questo
specifico punto non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. STCA
32.2014.70
del 30 marzo 2015).
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.8
Il
ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 29 novembre 2018 è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul diritto di RI 1 alla rendita dal 1° settembre 2018 in
avanti, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad almeno una rendita intera
dal 1° maggio 2017 al 31 agosto 2018.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele
Guffi Stefania Cagni