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Decisione

32.2019.120

Domanda AI. Viste le risultanze della perizia SAM con complementi e in base alla valutazione economica a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1 dicembre 2016 e a una mezza rendita dal 1 giugno 2017

8 maggio 2020Italiano70 min

sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.120

FS

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1961, da ultimo

attivo quale autista di camion presso l’impresa costruzioni __________ (cfr.

doc. AI 8/27-37), nel mese di marzo 2016 ha presentato una richiesta di prestazioni

AI per adulti (doc. AI 2/2-9) indicando quale danno alla salute un “(…) linfoma

diffuso a grandi cellule B stadio IV, ernia del disco e canale ristretto con

ipoestesia gamba destra, perforazione intestinale e peritonite fibrino,

purulenta, epatite B (…)” (doc. AI 2/7, punto 6.1).

1.2. Eseguiti i necessari

accertamenti medici ed economici, con decisione del 30 maggio 2019, preavvisata

il 16 febbraio 2018 (doc. AI 54/236-241) –

sulla base della perizia pluridisciplinare del 20 novembre 2017 del __________

con complementi del 7 novembre 2018 e del 28 gennaio 2019 (doc. AI 47/119-220,

84/317-326 e 95/343-349), confermati dal medico SMR dr. __________ nei rapporti

finali del 23 novembre 2017 e del 4 febbraio 2019 (doc. AI 48/221-224 e

96/350-354) e visti la valutazione del consulente in integrazione professionale

del 13 febbraio 2018 (doc. AI 52/230-233), la tabella allestita il 16 febbraio

2018 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 55/242-245) e

l’annotazione per l’incarto dello stesso giorno (doc. AI 56/246) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2016 (dopo

l’anno di carenza ex art. 28 LAI) e ad una mezza rendita dal 1. giugno 2017

(tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a OAI) (doc. AI

100/364-366 e le motivazioni sub doc. AI 97/355-360).

1.3. Con il presente ricorso

l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato (con argomentazioni di cui si

dirà nel merito) sia la valutazione medica che quella economica e chiesto il

diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 maggio 2017.

1.4. Con la risposta di causa –

confermate la valutazione medica e quella economica – l’Ufficio AI ha

chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con ulteriore scritto del 22

luglio 2019, l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 19 luglio 2019 del

dr. __________ (VI e allegato doc. C).

Quanto al preavvisato

referto della psicologa __________ (cfr. VI), anche dopo le relative proroghe

del termine (VII, VIII e IX), al TCA non è più stata trasmessa alcuna

documentazione medica.

1.6. L’Ufficio AI, con

osservazioni del 21 ottobre 2019, rinviando all’annotazione 17 ottobre 2019 del

medico SMR dr. __________, ha preso posizione sul succitato rapporto 19 luglio

2019 del dr. __________ (XI e XI/1 trasmessi per conoscenza al ricorrente XII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere

se a ragione l’Ufficio AI, dopo aver riconosciuto all’assicurato il diritto ad

una rendita intera dal 1. dicembre 2016, dal 1. giugno 2017 ha ridotto la

rendita da intera a mezza (cfr. consid. 1.2).

L’insorgente postula il

riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 31 maggio 2017

(cfr. consid. 1.3).

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno

2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi

stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V

64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella

DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Nelle

DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova

procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi

persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi

fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV

Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,

come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la

persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione

oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata

complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando

esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa

del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.4. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto

immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono

rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai

sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.5. Nella fattispecie in esame

l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 24 aprile 2017 del medico

SMR dr. __________ (doc. AI 32/94-95) – ha ordinato una perizia

pluridisciplinare a cura del __________ (doc. AI 31/89-93 e 37/100-102).

Dalla perizia

pluridisciplinare del __________ del 20 novembre 2017 (doc. AI 47/119-220),

risulta che i periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), oncologica (dr. __________) e chirurgica (dr. __________).

Elencati gli atti,

descritte l’anamnesi (famigliare, personale - sociale, professionale,

patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata)

e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti

e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 5, 19 e 27 luglio, nonché 3, 22, 24

e 28 agosto 2017) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto

le seguenti diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Disturbo dell'adattamento con ansia (ICD-10-GM F 43.22)

l disturbo dell'adattamento con ansia (DSM-V 309.24).

Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica con/su:

- discrete discopatie su più livelli,

in modo particolare protrusione a livello L3-L4, spondilartrosi tra L4-L5 ed

L5-S1,

- intermittenti sintomi sensitivi radicolari L4 a

ds.

Incipiente gonartrosi a ds.

Artrosi della caviglia ds.

Leggera tenosinovite lungo i flessori del primo dito

della mano ds.

Sindrome del dolore cronico con/su:

- DD: sindrome fibromialgica primaria/secondaria.

Linfoma diffuso a grandi cellule B con componente

follicolare, stadio IV con massa bulky addominale e infiltrazione con

perforazione dell'intestino tenue, prima diagnosi dicembre 2015 con:

Terapia oncologica eseguita:

- Resezione segmentale dell'intestino tenue

nel dicembre 2015.

- Chemioterapia di tipo

R-CHOP-MTX da gennaio 2016 ad agosto 2016.

- Immunoterapia di mantenimento

con Rituximab in monoterapia quale terapia di mantenimento.

Ernia cicatriziale addominale dopo laparotomia (dicembre

2015).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Malattia emorroidaria cronica.

Sospetta sindrome d'intestino corto.

Pregresse due asportazioni di PAC a causa d'infezione.

Epatite virale B cronica con/su:

- terapia antivirale a lungo termine (Viread).

Lieve polineuropatia sensitiva assonomielinica con/su:

- presumibilmente legata al trattamento

chemioterapico,

- eventualmente in nesso a lieve diabete mellito

tipo 2.

Obesità (BMI ca. 33 kg/m2). (…)" (doc.

AI 47/134-135)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si

fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il

Dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr.ssa med. __________ e Dr. med. __________

in data 16.11.2017 alle ore 11:30 tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI

47/135) –, in sede di discussione, i periti hanno rilevato e così

riassunto le valutazioni specialistiche:

"

(…)

L'A., cittadino svizzero, di origine __________,

dell'età di 56 anni e mezzo, dopo le scuole dell'obbligo si forma come

meccanico d'automobili ed autista di autocarri. Al suo paese d'origine lavora

come meccanico di veicoli presso un’industria. Entrato in Svizzera nel 1987

lavora dapprima come lavapiatti (aiuto cucina) durante 5-6 anni e poi per un

breve periodo come manovale presso una ditta di ponteggi (fallita). Lavora poi

tramite agenzia di collocamento come manovale edile ed a partire dall'aprile

1999 presso l'impresa di costruzioni __________ come autista di autocarri,

aiuto cantiere nell'edilizia e nella sottostruttura. Lavora sino al 30.11.2015

e poi è in malattia.

L'A. è sposato e la moglie lavora in una casa per

anziani. Il figlio primogenito lavora come impiegato d'ufficio ed il

secondogenito come __________ della __________.

L'A. ha inoltrato richiesta di prestazioni Al per

adulti il 29.3.2016 e l'Ufficio Al ha poi incaricato il __________ per perizia

per valutare le varie patologie e la capacità lavorativa anche in attività

adatta.

L'A. percepisce ancora indennità giornaliere.

Brevemente ricordiamo che nel passato l'A. ha subito

alcuni traumi che non hanno lasciato sequele importanti.

Verso la fine di novembre 2015 l'A. accusa uno stato

febbrile accompagnato da debolezza, sudorazione e tremore. Il medico curante (__________,

internista e pneumologo) organizza esami di laboratorio e poi fa ricoverare

l'A. alla Clinica __________ di __________.

A partire dal 6.12.2015 l'A. è ricoverato alla Clinica

__________ e sottoposta ad intervento a causa di perforazione a livello del

tenue a causa di un linfoma diffuso a grandi cellule B con componente follicolare

stadio IV. Successivamente l'A. sviluppa polmonite ed infetto del PAC.

L'A. è sottoposto a chemioterapia R-CHOP-MTX da

gennaio 2016 ad agosto 2016 e successivamente ad immunoterapia di mantenimento

con Rituximab. L'A. resta in controllo oncologico regolare presso il Dr. med. __________.

Nel periodo marzo-settembre 2016 l'A. è seguito a

livello psicologico dal Signor __________ di __________ e a partire dal

20.1.2017 dalla psichiatra Dr.ssa med. __________ che pone la diagnosi di

sindrome da disadattamento (F43.2) e reazione mista ansioso-depressiva (F43.22).

Lo valuta incapace al lavoro al 30% come autista.

Su incarico della __________ l'A è stato valutato

dall'oncologo-ematologo Dr. med. __________ che codifica un'inabilità al 100%

(visita del 10.1.2017).

Secondo l'A. è previsto un intervento a livello

addominale a causa di ernia cicatriziale a·fine agosto 2017 (Dr. med. __________).

Una colonoscopia presso il Dr. med. __________ del 6.6.2017

è risultata normale.

L'A. è seguito regolarmente dal Dr. med. __________,

dal Dr. med. __________ e dalla Dr.ssa med. __________.

Durante il soggiorno dell'A. presso il __________,

quest'ultimo è stato sottoposto alle seguenti valutazioni specialistiche, utili

per la valutazione del caso:

Valutazione psichiatrica

Dal punto di vista psichiatrico l'A. è stato

valutato dalla Dr. med. __________ che ha incontrato l'A. il 3 e 24.8.2017. È

stata presente un'interprete/mediatrice culturale. La nostra consulente si

sofferma sull'anamnesi e sui documenti medici a disposizione. L'A. riempie il

questionario ACE.

La diagnosi posta dalla nostra consulente è citata al

punto 5.1.

Come manovale edile ed autista l'A. è abile al lavoro

nella misura dell'80% da fine maggio 2017 (miglioramento).

La nostra consulente fa iniziare l'incapacità

lavorativa da quando è iniziata la presa a carico presso la Dr.ssa med. __________:

capacità lavorativa del 70% dal 20.1.2017. In seguito è subentrato il

sopracitato miglioramento dal mese di maggio 2017.

In seguito alle cure vi è stato un miglioramento che

presume a partire dalla fine di maggio 2017

come confermato dall'A. e

come ritrovato dalla nostra consulente.

La prognosi a medio-lungo termine è positiva con

evoluzione della componente psichica a risoluzione del quadro ansioso. Prevede

un miglioramento in 6 mesi di psicoterapia finalizzata allo stress traumatico e

cura psicofarmacologica. Secondo la nostra consulente la diminuzione della

capacità lavorativa è determinata dalla reazione allo stress per il linfoma non

Hodgkin, con sviluppo di una condizione reattiva ansiosa, stanchezza

psicofisica, secondaria anche ad insonnia, con risvegli notturni costellati da incubi

(in miglioramento), accentuazione dell'irritabilità, con agitazione interiore e

difficoltà al controllo della rabbia. La nostra consulente consiglia una presa

a carico psicoterapeutica (in programma dal 14.9.2017, Signora __________) con

psicoterapia finalizzata al superamento dello stress traumatico.

La letteratura scientifica indica la terapia cognitivo

comportamentale (TCC) o TCC evoluzionista, o I'EMDR, associata inizialmente, a

terapia farmacologica per stabilizzare l'ulteriormente ansia, il potenziare neurolettico

atipico, più che le benzodiazepine, eventualmente anche uno stabilizzatore, da

scegliere tra i farmaci antiepilettici.

L'A. può svolgere altre attività nella misura dell'80%

e del 100% come casalingo.

Valutazione reumatologica

Dal punto di vista reumatologico l'A. è stato

valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti

medici a disposizione, sullo status reumatologico e sugli esami radiologici. Ha

pure a disposizione la MRI del piede ds. del 6.7.2017. Le diagnosi da lui poste

sono citate al punto 5. Secondo il nostro consulente i dolori lamentati dall'A.

sono spiegati solo parzialmente dalle patologie degenerative al rachide lombare,

al ginocchio ds, alla caviglia ds. ed alla tenosinovite alla mano ds. Secondo

il nostro consulente risulta un quadro clinico piuttosto fibromialgico. È

possibile che questo sviluppo di un reumatismo delle parti molli sia

riconducibile alla patologia oncologica ed alle conseguenti importanti terapie

farmacologiche. Non esclude comunque una componente somatoforme su nota

sindrome ansio-depressiva già trattata farmacologicamente. Sottolinea che l'A.

riferisce di non avere mai lamentato dolori alla colonna allorché lavorava; i

dolori sarebbero insorti dopo l'inizio della patologia oncologica e

dell'intervento addominale subito nel dicembre 2015.

Facciamo notare che la consulente in psichiatria non

ha posto la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme.

Come manovale edile l'A. presenta una capacità

lavorativa del 20% e, secondo il nostro consulente, non è più idoneo a questo

tipo di attività. Come autista l'A. presenta una capacità lavorativa del 70%.

In un'attività medio-leggera che non implichi particolari sforzi per la colonna

vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, lavori prolungati

in posizioni inergonomiche, movimenti ripetitivi di elevazione ed estensione del

tronco, lavori che non necessitano il dover salire e scendere le scale, il

doversi inginocchiare o il dover camminare su terreni sconnessi) l'A. raggiunge

una capacità lavorativa del 70%. Come casalingo l'A. è abile al lavoro nella

misura del 90%.

Il nostro consulente consiglia una presa a carico

reumatologica.

Per il rachide l'A. necessita di trattamenti

fisioterapici combinati ad esercizi di ginnastica medica per tonificare la

muscolatura del tronco (un trattamento attivo potrà comunque essere eseguito

solo dopo l'intervento per ernia addominale, prossimamente previsto).

Per il ginocchio ds. consiglia un trattamento

infiltrativo con corticosteroidi e/o acido ialuronico. Per la tenosinovite al

pollice ds. potrebbe essere utile un'infiltrazione nella guaina tendinea con

corticosteroidi. L'A. è molto decondizionato ed il nostro consulente consiglia

una corretta presa a carico riabilitativa.

Valutazione neurologica

Dal punto di vista neurologico l'A. è stato

valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti

medici a disposizione, sulla sintomatologia, sullo status neurologico e sugli

esami ENG/EMG.

Allo stato neurologico non risultano deficit di forza

in nessuna sede, tutti i riflessi sono ben evocabili e simmetrici, riflesso

achilleo e riflesso rotuleo inclusi. Non vi sono segni piramidali. La

pallestesia malleolare è conservata con 7/8 bilateralmente. L'A. non descrive

un chiaro deficit sensitivo tattoalgico dermatogeno. In pratica lo stato neurologico

è nella norma.

All'esame ENG emerge il quadro di una lieve

polineuropatia unicamente sensitiva e non motoria assonomielinica, principalmente

agli arti inferiori ed una lieve sindrome del tunnel carpale da entrambi i

lati. Presumibilmente la polineuropatia è la conseguenza della chemioterapia;

spiega le parestesie accusate dall'A. a livello della punta dei piedi da

entrambi i lati. In futuro potrebbe anche migliorare. D'altra parte vi è un

lieve diabete mellito che può determinare questa polineuropatia; in quel caso

presumibilmente in futuro non migliorerebbe.

Il nostro consulente si sofferma anche sui dolori

lombari. La descrizione della localizzazione delle parestesie farebbe pensare

ad un problema L4. Clinicamente non vi sono dei segni deficitari L4 a ds. e

l'esame EMG del muscolo vastolaterale ds. è risultato nella norma. Un'eventuale

lieve irritazione L4 a ds. pare possibile, anche in base al reperto della MRI

della lombare del dicembre 2015.

L'A. descrive anche "giramenti di testa";·il

nostro consulente non trova un apparente causa neurologica di questi sintomi.

Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile

al lavoro. La prognosi per quanto riguarda la polineuropatia appare favorevole

e d'entità piuttosto lieve. Se fosse, invece, legata al diabete mellito, in

futuro è possibile un'eventuale progressione della stessa.

Per quanto riguarda i sintomi irritativi radicolari L4

a ds., la situazione appare stabile e non progressiva.

Valutazione oncologica

Dal punto di vista oncologico l'A. è stato

valutato dal nostro consulente Dr. med. __________ le cui diagnosi sono citate

al nostro punto 5. Come autista l'A. presenta una capacità lavorativa del 50%.

Vi è stata una capacità lavorativa dello 0% dal momento della diagnosi nel

dicembre 2015 sino a 6 mesi dal termine della chemioterapia con RCHOP-MTX.

Dagli atti non è chiara la data dell'ultimo ciclo di chemioterapia di questo genere,

che tuttavia secondo il programma di 8 cicli avrebbe dovuto terminare nell'agosto

2016. In tal caso un'incapacità lavorativa del 100% è giustificata per gli

esiti della chemioterapia sino al mese di febbraio 2017, mentre a partire dal

marzo 2017 si può ritenere che l'A. abbia una capacità lavorativa teorica del

50%.

La prognosi a medio-lungo termine è caratterizzata dal

rischio di ripresa evolutiva del noto linfoma.

Non è chiara l'origine delle diarree riferite dall'A.;

potrebbero essere dovute ad una sindrome dell'intestino corto (stato dopo

resezione segmentale del tenue) oppure ad effetti collaterali della terapia

tuttora in corso. In funzione della patogenesi delle diarree, una terapia

specifica può essere presa in considerazione. Per quanto riguarda le altre sequele

(astenia, parestesie, affaticabilità aumentata), vi è una tendenza a migliorare

spontaneamente con il tempo, dopo la cessazione della chemioterapia citotossica.

Come casalingo l'A. è abile al lavoro al 100%.

Valutazione chirurgica

Dal punto di vista chirurgico l'A è stato

valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti

medici a disposizione, sulla sintomatologia e sullo status.

Le diagnosi da lui poste sono citate al nostro punto

5.

All'ispezione dell'addome si trova una cicatrice dopo

laparotomia mediana xifopubica.

Alla palpazione si trova una grossa ernia

cicatriziale, dolorosa alla palpazione.

All'ispezione dell'ano si trova un arrossamento

perianale e delle emorroidi esterne. Il tocco rettale non è dolente.

Secondo il nostro consulente l'A è abile al lavoro

nella misura dello 0% nell'ultima attività svolta dal dicembre 2015. Tramite l'intervento

di ernioplastica addominale con innesto di rete (previsto a fine agosto 2017)

la sintomatologia potrà migliorare se non sparire.

Dopo l'intervento l'A rimane inabile al lavoro durante

3 mesi nella misura dei100%.

L'A è impossibilitato ad effettuare un minimo sforzo

addominale ed alzare pesi.

L'A. può svolgere tutte le attività senza dover

sollevare pesi o "sforzare" la parete addominale (capacità lavorativa

del 100%).

Come casalingo è abile al100%.

Non vi sono altre patologie che limitano la capacità

lavorativa dell'A. Dal lato internistico è seguito dai curanti. Il diabete

mellito è trattato in particolare con anti-diabetici orali.

Non sono fattori medici (extra-LAI) la situazione

economica e sociale dell'A e l'assenza da parecchio tempo dal mondo lavorativo.

(…)" (doc. AI 47/135-139).

Dopo un’attenta

discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale

capacità lavorativa: “(…) L'A. presenta una capacità lavorativa del 0% come manovale

edile e autista. (…)” (doc. AI 47/139), i periti hanno espresso la seguente

valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:

"

(…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A quali deficit funzionali

è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?

La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle

patologie reumatologiche, alle sequele del trattamento oncologico ed alla presenza

di un'ernia cicatriziale.

8.1.2 Indicare la capacità

lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.

0%, 0 ore.

8.1.2.1 Se la capacità

lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va

intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto

nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

0%.

8.1.2.2 Se la capacità

lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è

un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

0 ore

8.1.2.3 Se si

raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

-.-

8.1.3 Facendo riferimento

all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal

perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Dal dicembre 2015 (ricovero per la patologia

oncologica) e continua. Le attività come manovale ed autista nel mondo edile

sono sconsigliate e per questo codifichiamo una capacità lavorativa dello 0%.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali caratteristiche

medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia

fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia

un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

L'A., dal punto di vista reumatologico, può svolgere

un'attività fisicamente medioleggera che non implichi particolari sforzi per la

colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, lavori

prolungati in posizioni inergonomiche, movimenti ripetitivi di elevazione ed

estensione del tronco); deve evitare attività che necessitano il dover salire e

scendere le scale, il doversi inginocchiare, il dover camminare su terreni

sconnessi.

Inoltre tenendo conto delle sequele oncologiche l'A.

deve evitare di alzare pesi e sforzare la parete addominale.

9.1.2 Indicare la capacità

lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.

In percentuale.

9.1.2.1 Se la capacità

lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va

intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto

nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento

ridotto (50%).

9.1.2.2 Se la capacità

lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è

un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

-.-

9.1.2.3 Se si

raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sono già state conteggiate.

9.1.3 Facendo riferimento

all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal

perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

50% dal marzo 2017 e continua (a 6 mesi dal termine

della terapia oncologica).

A causa del trattamento oncologico ha presentato una

capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività dal dicembre 2015

sino al febbraio 2017.

Abbiamo integrato tra di loro le riduzioni della

capacità lavorativa valutate dai vari consulenti.

9.1.4 Esprimersi anche sulla

capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse

funzioni.

90%.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono medicalmente

sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?

Sì!

9.2.2 In caso affermativo, a

partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di quali elementi

bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Bisogna tener conto dei limiti funzionali descritti

precedentemente.

9.2.3.1 I problemi che

ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se sì, in che

misura?

Sì! Nella misura del 50%.

9.2.4 Se in corso di revisione

si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale

di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di

riallenamento progressivo al lavoro.

Non si tratta di revisione.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Come giudica l'aderenza

terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Buona.

9.3.2 Adeguatezza della

terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

Si consiglia l'intervento di plastica addominale con

innesto di. rete previsto ancora nel corso del 2017.

Dal punto di vista psichiatrico si consiglia una presa

a carico psicoterapeutica con psicoterapia, terapia cognitivo-comportamentale o

terapia cognitivo comportamentale evoluzionista; o EMDR; inoltre dal punto di

vista farmacologico si consiglia di potenziare il neurolettico atipico, eventualmente

l'introduzione di uno stabilizzatore da scegliere tra i farmaci antiepilettici.

Dal punto di vista reumatologico si consigliano

fisioterapia, ginnastica medica per tonificare la muscolatura, trattamento

infiltrativo per il ginocchio ds. con corticosteroidi e/o acido ialuronico,

infiltrazione nella guaina tendinea con corticosteroidi al pollice ds.

9.3.3 Quale miglioramento

funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia

adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell’A.?

Si può prevedere un miglioramento con capacità

lavorativa totale in attività adatta.

9.3.4 Altri suggerimenti per

aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi

ausiliari ecc.)

Non ve ne sono.

10 COERENZA

10.1 Descrivere in modo critico

eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e

la valutazione clinica durante la visita.

A livello reumatologico vi sono certe discrepanze tra

la sintomatologia, l'anamnesi e la valutazione clinica.

11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

11.1 Altri quesiti del medico SMR.

Non sono posti.

11.2 Si chiede al perito di

rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente

all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI

47/140-144)

Il medico SMR dr. __________,

nel rapporto finale del 23 novembre 2017 (doc. AI 48/221-224), si è allineato

alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________.

Lo stesso dr. __________,

vista l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’avv. RA 1 nell’ambito

delle osservazioni 12 marzo 2018 (doc. AI 63/254-255) al “Progetto

d’assegnazione di rendita” del 16 febbraio 2018 (doc. AI 54/236-241) – più precisamente: il rapporto 18 marzo

2018 del dr. __________ (doc. AI 68/272-276), il rapporto 20 aprile 2018 del

dr. __________ (doc. AI 72/283-285) e il “Rapporto psicologico” del 14

maggio 2018 con annessi della psicologa __________ (doc. AI 72/286-303) –, l’ha sottoposta ai periti del __________

(cfr. doc. AI 75/308, 76/309, 82/315 e 83/316) che, nei complementi del 7

novembre 2018 (doc. AI 84/317-326) e del 28 gennaio 2019 (doc. AI 95/343-349),

hanno precisato:

"

(…)

Il Signor RI 1, è stato sottoposto ad accertamenti

presso il __________ tra il 5.7 e il 28.8.2017 e la perizia è stata redatta il 20.11.2017.

Abbiamo valutato l'A. abile al lavoro nella misura

dello 0% come manovale edile ed autista ed abile nella misura del 50% in

attività adatte, tenendo conto di tutte le patologie presentate.

Il legale dell'A., Avv. RA 1, invia un rapporto della

psicologa Signora __________ (14.5.2018) e dell'oncologo Dr. med. __________

(del 20.4.2018). Il legale dell'A. ritiene che dall'1.12.2016, dopo un anno di

attesa, l'A. abbia diritto ad una rendita d'invalidità totale.

Il sopracitato rapporto del Dr. med. __________ si

sofferma sulle varie patologie di cui soffre l'A. (anche di quelle non

oncologiche) e sulla perizia __________. Pensa che sia da prendere in

considerazione la revisione del grado d'incapacità lavorativa, in quanto i vari

problemi di cui soffre l'A. si sommano al problema oncologico e rendono l'A.

inabile al lavoro nella misura superiore al 50%.

A nostra disposizione vi è pure il sopracitato

rapporto della Signora __________ del 14.5.2018.

Nel dossier abbiamo pure trovato anche una valutazione

del chirurgo Prof. Dr. med. __________, inviata al legale dell'A. e datata

18.3.2018 (data corretta a penna). Si evince che si tratta di una valutazione

basata sugli atti e si fa riferimento alla perizia __________. Il sopracitato

chirurgo valuta un'incapacità lavorativa quantificata nella misura del 25%. Dice

che metà del suo tempo dovrebbe essere impiegato a favore di un'istruzione per reinserimento

e che nell'arco di 2-3 anni l'attività potrebbe essere aumentata ad un 50%, su

tutto il "corso" della giornata.

Agli atti non abbiamo documenti prettamente

reumatologici e neurologici.

Riportiamo le prese di posizione dei nostri

consulenti.

La Dr.ssa med. __________ risponde in questo modo:

" In risposta alla tua richiesta

di presa di posizione sul caso in oggetto, del 05 luglio 2018, dove il Dr. Med.

__________ dell'Ufficio AI canton Ticino del 19.06.2018 prega di sottoporre al

SAM le osservazioni del legale dell'A. Avv. RA 1 ed in particolare il rapporto

psicologico del14.05.2018 redatto dalla dott.ssa __________, psicologa, che ha

visto l'A. nell'arco di 6 mesi in due colloqui ed un primo incontro per

somministrare il test MODA (valuta il quadro cognitivo dei deficit

neuropsicologici della malattia di Alzheimer, completa, in termini quantitativi,

la descrizione neuropsicologica di un paziente che viene esaminato per un

sospetto di demenza) richiestole dalla dr. med __________, che è risultato

negativo, nella norma inferiore.

La lettura del rapporto psicologico, mi ha fatto fare

un salto nel tempo, a circa 30-40 anni fa, quando leggo a pag. 3 "Disturbo

Psichiatrico" quando

citandomi nella individuazione da parte mia di un "carattere (avrei dovuto

scrivere "tratto di personalità") narcisistico", scrive che: "nei

criteri utili per iniziare una terapia e condurla a buon termine è necessario

avere "buon carattere". Aggiunge che la personalità narcisistica è

solitamente associata, in letteratura e nella esperienza di pratica clinica ad

una indicazione negativa per la psicoterapia, di qualunque forma di

psicoterapia si tratti.

A questo proposito, mi rifaccio al prof. __________,

psicoanalista, psichiatra, mio maestro, che ha elaborato concetti e tecniche

psicoterapeutiche per i pazienti affetti da gravi patologie psichiche oltre che

con pazienti borderline (ISeRdiP- istituto per lo studio e la ricerca sui

disturbi psichici, da lui fondato, nonché scuola di psicoterapia breve

integrata), che avrebbe considerato

le caratteristiche di personalità dell'A. ininfluenti per il buon esito di una psicoterapia

ben condotta. Anzi si sarebbe scandalizzato a leggere ciò che la psicologa __________

scrive nel negare la psicoterapia di qualunque forma di psicoterapia si tratti

all'A.

Considerandi

Infatti io scrivo nel mio consulto:

" A mio parere vi sono

possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute psichica, quale una

presa in carico psicoterapeutica, già in programma (dal 14.09.2017) con

psicoterapia finalizzata al superamento dello stress traumatico, la letteratura

scientifica indica la Terapia Cognitivo Comportamentale (TCC) o TCC evoluzionista,

o l'EMDR, associata inizialmente, a terapia farmacologica per stabilizzare

ulteriormente l'ansia, quali il potenziare

il neurolettico atipico, più che le benzodiazepine, eventualmente anche uno

stabilizzatore, da scegliere tra i farmaci antiepilettici. A mio parere, con

risoluzione della condizione psichica attuale, vista anche la negatività

psichiatrica anamnestica. Si potrebbe rivedere tra sei/otto mesi."

E ciò che scrive la psicologa __________, mi pare una

sentenza con condanna di non curabilità, che non corrisponde al vero, e a tal

proposito non ritrovo nel dossier se è stato seguito ciò che ho scritto come

indicazioni terapeutiche e se la psicoterapia con la sig. Liliana sia stata effettuata.

Penso che questo non sia avvenuto, in quanto la "reazione post-traumatica

non è rientrata" e non vi è

stato a mio parere nessun supporto psichiatrico/psicologico alle reazioni di

stress, che come sappiamo in un concetto bio-psico-sociale di tutte le malattie

non solo quelle psichiche, sono interconnesse, come scrive il prof. __________,

oncologo, che ben sa quanto sia importante il sostegno psicologico nelle

patologie oncologiche.

Di fatto, non ho ritrovato elementi di reale novità,

ma mi posso permettere di pensare

ad una non sufficiente presa in carico psichiatrica/psicoterapeutica, ed in tal

senso, mi appare difficile sostenere, qualsiasi modifica della mia posizione di

allora."

Il Dr. med. __________ risponde in questo modo:

" Ricevo solo oggi la lettera

del 05.07.2018, con la quale chiedi di rivalutare le conclusioni peritali

concernenti il summenzionato assicurato, dopo che il suo avvocato ha inoltrato

una richiesta di aumento del grado di invalidità sulla base di alcuni

certificati medici. Sottolineo di non aver ricevuto questi certificati da

visionare, ma da quanto è possibile leggere dalla tua lettera non vi sono sotto

l'aspetto ortopedico-reumatologico nuovi atti che comprovino un peggioramento

del suo stato clinico. Non vedo perciò motivo per modificare le conclusioni

alle quali ero giunto nella mia perizia reumatologica redatta il 20.07.2017.

Ricordo come in tale perizia lo avessi già considerato inabile al lavoro nella

misura dell'80% e quindi non più idoneo in qualità di manovale edile. Quale

autista lo avevo invece considerato ancora almeno 70% abile al lavoro, così

come per lo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera. 90% abile

al lavoro in qualità di casalingo."

Il Dr. med. __________ risponde in questo modo:

" in merito al paziente

summenzionato ho preso atto della nuova documentazione inviatami, in

particolare il rapporto del Dr. med __________ del 20.04.2018 e quella del Prof.

Dr. med. __________, di __________, del 18.03.2018.

Dal rapporto del Dr. med. __________ non emergono

nuovi aspetti per quanto riguarda il lato neurologico. Per quanto riguarda la lettera

del Prof. Dr. med __________, egli valuta soprattutto la situazione

intestinale, per la parte neurologica anche egli ritiene che le parestesie

accusate dal paziente siano legate al trattamento chemioterapico. Ritiene anche

che queste parestesie non sarebbero oggettivabili, però effettivamente al mio

esame elettrofisiologico vi erano delle anomalie compatibili con una lieve

polineuropatia sensitiva, in pratica si tratta di un'oggettivazione delle

parestesie accusate dal paziente. Dal rapporto del Prof Dr. med. __________ non

emerge che via sia un'incapacità neurologica legata alle parestesie e quindi

anche in questo caso dal lato

neurologico non emergono nuovi aspetti e non vedo necessità di rivedere la mia

valutazione della capacità lavorativa dal lato neurologico."

Il Dr. med. __________ risponde in questo modo:

" Dopo aver letto il rapporto

del Dr. __________ del 20.04.2018 nonché il rapporto del Prof. __________

del18.03.2018 posso risponderti come segue:

I due rapporti non apportano elementi nuovi da

modificare la mia valutazione chirurgica del 31.08.2017."

Il Dr. med. __________ risponde in questo modo:

" mi riferisco alla sua lettera

del 05.07.2018 e confermo che da parte mia i documenti inviati non portano informazioni

tali da modificare la mia perizia oncologica".

In conclusione i documenti medici a nostra

disposizione non permettono di modificare la nostra valutazione __________

espressa nella perizia del 20.11.2017 (abilità dello 0% come manovale edile ed

autista, abile nella misura del 50% in attività adatte). (…)" (doc. AI 84/317-320).

"

(…)

Brevemente ricordiamo che abbiamo peritato l'A.

(perizia redatta il 20.11.2017) e che abbiamo risposto a domande poste

dall'Ufficio Al del Canton Ticino e del legale dell'A. il 7.11.2018.

Abbiamo riconfermato la valutazione espressa nella

sopracitata perizia: A. abile al lavoro nella misura dello 0% come manovale

edile ed autista, abile nella misura del 50% in attività adatte (descritte in

perizia).

Ora ci è stato sottoposto il rapporto d'uscita

dell'Ospedale __________ di __________, __________ (degenza dal 14 al 26.10.2018

a causa di peritonite fibrinoso-purulenta in fossa iliaca e fianco sin., su perforazione

coperta di origine indeterminata). Il rapporto inviatoci è completo, ma non

firmato.

Abbiamo sottoposto il sopracitato rapporto ai nostri

consulenti che cosi hanno risposto.

Risposta del DR. med. __________:

" La nuova documentazione

concernente il ricovero dell’A. dal 14.10.2018 presso l’Ospedale __________ non

apporta elementi da modificare le mie valutazioni precedenti.

Dopo l’ulteriore laparotomia l’A. era per almeno due

mesi al 100% inabile per qualsiasi lavoro". [cfr. doc. AI 95/344 non così riprodotto sub. doc. AI

95/345)

Risposta del Dr. __________:

" Secondo il rapporto d'uscita

provvisorio datato 26.10.2018, il Signor RI 1 è stato ricoverato in urgenza per

una peritonite fibrinoso-purulenta su perforazione coperta di origine

indeterminata. Durante l'intervento chirurgico non è stata messa in evidenza

una recidiva di linfoma ed è prevista una rivalutazione con PET-TAC a circa due

mesi dall'intervento chirurgico (dicembre 2018). È possibile che la

perforazione non abbia un 'origine tumorale, ma che sia in relazione ad una diverticolosi

oppure ad una problematica aderenziale. In questo caso questo intervento

causerà un'incapacità lavorativa non di lunga durata. Qualora l'esame di

controllo tramite PET-CT, già prospettato, dovesse mostrare invece una recidiva

di linfoma, evidentemente l'A. dovrà sottoporsi a nuovi trattamenti oncologici

che provocheranno una nuova incapacità lavorativa".

Risposta della Dr.ssa __________:

" il rapporto non apporta

nessuna modificazione nelle mie precedenti conclusioni psichiatriche".

Risposta del Dr. med. __________:

" in riferimento alla lettera di

dimissione dell'ospedale __________ del 26.10.2018, dove il paziente è stato

degente dal 14.10. al 26.10.2018, posso riferirle che dal lato neurologico non

emergono nuovi aspetti; quindi non devo porre nuove diagnosi e nuove valutazioni

rispetto alla perizia pluridisciplinare del 20.11.2017".

A causa del sopracitato ricovero l'A. ha presentato

una capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività durante il

ricovero (14-26.10.2018) ed in seguito durante 2 mesi dopo la dimissione.

Al di fuori di questi periodi l'A presenta una

capacità lavorativa dello 0% come manovale edile ed autista del 50% in attività

adatte. (…)" (doc. AI 95/345-346).

Dal canto suo il

consulente dr. __________, nella risposta del 30 novembre 2018 al __________

(doc. AI 95/343 non riprodotto nel complemento del 28 gennaio 2019 sub. doc. AI

95/345-346), ha precisato che “(…) come da tua richiesta desidero prendere

posizione a riguardo dell’ultimo rapporto concernente il signor RI 1 datato

26.10.2018

e redatto dai colleghi della medicina interna dell’ospedale __________.

L’assicurato è stato qui ricoverato a causa di una peritonite

fibrinoso-purulenta necessitante di un intervento di laparotomia in urgenza.

L’evoluzione, da quanto è possibile leggere nel rapporto, è stata priva di

complicazioni significative. Evidentemente questa patologia non ha alcun

interesse reumatologico, motivo per il quale non modifica in alcun modo le

conclusioni a cui ero giunto in occasione della mia perizia reumatologica del

20.7.2017

(…)” (doc. AI 95/343).

Sempre il dr. __________,

nel rapporto finale del 4 febbraio 2019, si è allineato ai succitati

complementi peritali del __________ (doc. AI 96/350-354).

L’Ufficio AI – viste

le risultanze mediche suenunciate e ritenuti la valutazione del consulente in

integrazione professionale del 13 febbraio 2018 (doc. AI 52/230-233), la

tabella allestita il 16 febbraio 2018 con le riduzioni al reddito ipotetico da

invalido (doc. AI 55/242-245) e l’annotazione per l’incarto dello stesso giorno

(doc. AI 23/128-129) –, con decisione del 30 maggio 2019 ha riconosciuto

il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2016 e ad una mezza rendita

dal 1. giugno 2017 (cfr. consid. 1.2).

2.6

Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27

giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.7

Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.6),

non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM

fondate sulla perizia 20 novembre 2017 con complementi del 7 novembre 2018 e

del 28 gennaio 2019 e confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid.

2.5). Perizia, quella del __________, che va considerata dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse

dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica

(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione

specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

In particolare non può di

certo modificare l’esito del presente giudizio il “Rapporto psicologico”

del 14 maggio 2018 con annessi della psicologa __________ (doc. AI 72/286-303).

Infatti – oltre a rinviare alla risposta

16.

luglio 2018 della dr.ssa __________ al __________ (doc. AI 84/321/322),

ripresa dai periti nel complemento del 7 novembre 2018 (doc. AI 84/317-320,

riprodotto al consid. 2.5) – va

evidenziato come la psicologa non pone una diagnosi diversa rispetto a quella

ritenuta dalla dr.ssa __________, psichiatra curante, nel rapporto medico del 1.

giugno 2017 (doc. AI 39/105-109, vedi il punto 1.1 sub doc. AI 39/106) e

confermata dalla dr.ssa __________ nel consulto del 5 settembre 2017 (doc. AI

47/160-171, vedi il punto C1 sub doc. AI 47/168). Quanto all’incapacità

lavorativa la psicologa la ritiene del 30% senza tuttavia debitamente motivare

per quali ragioni si scosta dalla valutazione della dr.ssa __________ la quale,

sempre nel succitato consulto del 5 settembre 2017, ha evidenziato che “(…)

la riduzione della capacità lavorativa prolungata psichiatrica, la pongo dalla

data indicata dalla dr.ssa __________, psichiatra dell’A.: 20.01 2017 con

valore del 30%, ma in seguito alle cure vi è stato un miglioramento che posso

presumere a partire dalla fine di maggio (come confermato dall’A.) come da me

ritrovato nel mio consulto. (…)” (doc. AI 47/168, punto C3).

Questa valutazione non è

stata contestata dalla psichiatra curante dr.ssa __________. Riguardo poi alla “personalità

narcisitica” che, secondo la psicologa, ostacolerebbe la psicoterapia –

“(…) Visto gli elementi caratteristici di personalità (Personalità

narcisistica) che ostacolano in modo maggiore (grave) la psicoterapia (…)”

(doc. AI 72/290) –, la dr.ssa Pozzi, nella succitata risposta al __________

del 16 luglio 2018 (doc. AI 84/321/322), ha osservato che “(…) a questo

proposito, mi rifaccio al prof. __________, psicoanalista, psichiatra, mio

maestro, che ha elaborato concetti e tecniche psicoterapeutiche per i pazienti

affetti da gravi patologie psichiche oltre che con pazienti borderline (__________,

da lui fondato, nonché scuola di psicoterapia breve integrata), che avrebbe

considerato le caratteristiche di personalità dell'A. ininfluenti per il buon

esito di una psicoterapia ben condotta. […] E ciò che scrive la psicologa __________,

mi pare una sentenza con condanna di non curabilità, che non corrisponde al

vero, e a tal proposito non ritrovo nel dossier se è stato seguito ciò che ho

scritto come indicazioni terapeutiche e se la psicoterapia con la sig. __________

sia stata effettuata. (…)” (doc. AI 84/321-322). Sempre la psicologa, nell’“Anamnesi

famigliare”, rileva che “(…) l’assicurato lamenta tra i famigliari la

presenza di Disturbo psichiatrico. Per motivi legati al suo funzionamento di

personalità narcisistica l’Assicurato non poteva con facilità riportare una

difettosità familiare. (…)” (doc. AI 72/289). Va qui evidenziato come già

la dr.ssa __________, nel succitato rapporto medico del 1. giugno 2017 (doc. AI

39/105-109), nell’anamnesi aveva indicato “(…) Nessun precedente

psichiatrico nel gentilizio. (…)” (doc. AI 39/106, punto 1.4) e che anche

la dr.ssa __________, nel succitato consulto del 5 settembre 2017, ha confermato

che “(…) per quanto riguarda la presenza di disturbi psichici in famiglia

non vengono riferiti eventi patologici nel gentilizio (…)” (doc. AI 47/168,

punto A1.1).

Va inoltre rilevato che,

nonostante l’avesse preavvisato, l’insorgente non ha più prodotto ulteriori

referti della psicologa __________ (cfr. consid. 1.5), limitandosi a ribadire quanto

riportato nel “Rapporto psicologico” del 14 maggio 2018 di quest’ultima.

Quanto all’aspetto

somatico questo Tribunale rileva che nemmeno è possibile concludere

differentemente anche avuto riguardo al rapporto 18 marzo 2018 del dr. __________,

FMH in chirurgia e traumatologia, indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI

68/272-276) e a quello del dr. __________, FMH in oncologia, del 20 aprile 2018

(doc. AI 72/283-285).

Infatti, riguardo ai succitati

rapporti del dr__________ e del dr. __________, i periti del __________, nel

complemento del 7 novembre 2018 (doc. AI 84/317-320, riprodotto in esteso al

consid. 2.5), hanno evidenziato come “(…) Il sopracitato rapporto del Dr.

med. A. __________ si sofferma sulle varie patologie di cui soffre l’A. (anche

quelle non oncologiche) e sulla perizia __________. Pensa che sia da prendere

in considerazione la revisione del grado d’incapacità lavorativa, in quanto i

vari problemi di cui soffre l’A. si sommano al problema oncologico e rendono

l’A. inabile al lavoro nella misura superiore al 50%. […] Nel dossier abbiamo

pure trovato anche una valutazione del chirurgo Prof. Dr. __________, inviata

al legale dell’A. e datata 18.3.2018 (data corretta a penna). Si evince che si

tratta di una valutazione sugli atti e si fa riferimento alla perizia __________.

Il sopracitato chirurgo valuta un’incapacità lavorativa quantificata nella

misura del 25%. Dice che metà del suo tempo dovrebbe essere impiegato a favore

di un’istruzione per reinserimento e che nell’arco di 2-3 anni l’attività

potrebbe essere aumentata ad un 50%, su tutto il “corso” della giornata. (…)”

(doc. AI 84/317-318).

Ora, per

quanto riguarda l’eventuale cumulabilità delle singole incapacità lavorative,

occorre procedere ad una discussione plenaria come hanno fatto i periti del __________.

Secondo giurisprudenza, infatti, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, STF 9C_913/2012

del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15; STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013;

nella STF 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il TF ha precisato che la valutazione

globale delle patologie può anche essere effettuata per via di circolazione;

nella STCA 32.2014.112 del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha avuto modo di considerare corretta una discussione plenaria

eseguita dai periti del __________ per il tramite di teleconferenza; cfr. anche

STCA 32.2012.55 del 29 gennaio 2015).

In concreto – dopo

aver evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il Dr. med. __________,

Dr. med. __________, Dr.ssa med. __________ e Dr. med. __________ in data

16.11.2017

alle ore 11:30 tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 47/135)

–, alla domanda: “(…) Facendo riferimento all’anamnesi, da quando

(mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività adeguata

può essere considerata valida? (…)” (doc. AI 47/141, punto 9.1.3), i periti

hanno così risposto: “(…) 50% dal marzo 2017 e continua (a 6 mesi dal

termine della terapia oncologica). A causa del trattamento oncologico ha

presentato una capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività dal

dicembre 2015 sino al febbraio 2017. Abbiamo integrato tra di loro le

riduzioni della capacità lavorativa valutate dai vari consulenti. (…)”

(doc. AI 47/141-142, la sottolineatura è del redattore).

Il TCA, conformemente alla

succitata giurisprudenza e ribadito che la valutazione è stata fatta dopo un’esauriente

discussione plenaria tramite teleconferenza tra i periti del __________ e i

consulenti intervenuti, non ravvisa alcuna valida ragione per scostarsi dalla

valutazione globale del __________.

Questo vale a maggior

ragione visto anche che il dr. __________, nella risposta 25 settembre 2018 al __________

(ripresa dai periti nel complemento del 7 novembre 2018 sub doc. AI 84/317-320

e riprodotto in esteso al consid. 2.5), ha rilevato che “(…) da parte mia i

documenti inviati non portano informazioni tali da modificare la mia

valutazione oncologica. (…)” (doc. AI 84/326).

Anche il dr. __________,

nella risposta 6 luglio 2018 al __________ (ripresa dai periti nel complemento

del 7 novembre 2018 sub doc. AI 84/317-320 e riprodotto in esteso al consid.

2.5), ha indicato che “(…) dopo aver letto il rapporto del Dr. __________

del 20.04.2018 nonché il rapporto del Prof. __________ del 18.03.2018 posso

rispondere come segue: I due rapporti non apportano elementi nuovi da

modificare la mia valutazione chirurgica del 31.08.2017. (…)” (doc. AI

84/324).

Anche il dr. __________, nella

risposta dell’11 ottobre 2018 al __________ (ripresa dai periti nel complemento

del 7 novembre 2018 sub doc. AI 84/317-320 e riprodotto in esteso al consid.

2.5), ha concluso che “(…) dal rapporto del Dr. med __________ non emergono

nuovi aspetti per quanto riguarda il lato neurologico. […] Dal rapporto

del Prof Dr. med. __________ non emerge che vi sia un'incapacità neurologica

legata alle parestesie e quindi anche in questo caso dal lato neurologico non

emergono nuovi aspetti e non vedo necessità di rivedere la mia valutazione

della capacità lavorativa dal lato neurologico. (…)” (doc. AI 84/325).

Dal canto suo il reumatologo

dr. __________, nella risposta del 27 agosto 2018 al __________ (ripresa dai

periti nel complemento del 7 novembre 2018 sub doc. AI 84/317-320 e riprodotto

in esteso al consid. 2.5) – va qui

rilevato che per il solo fatto che questo specialista precisi di non aver

ricevuto i succitati rapporti del 18 marzo 2018 del dr. __________ (doc. AI

68/272-276) e del 20 aprile 2018 del dr. __________ (doc. AI 72/283-285) (“(…)

Sottolineo di non aver ricevuto questi certificati da visionare, ma da quanto è

possibile leggere dalla tua lettera non vi sono sotto l'aspetto

ortopedico-reumatologico nuovi atti che comprovino un peggioramento del suo

stato clinico. (…)” (doc. AI 84/323)) non è possibile concludere,

come preteso dal ricorrente (cfr. I, pag. 4), per una chiara violazione del diritto

di essere sentito ritenuto che non si tratta di rapporti di specialisti

reumatologhi –, ha concluso che “(…)

non vedo perciò motivo per modificare le conclusioni alle quali ero giunto

nella mia perizia reumatologica redatta il 20.07.2017. (…)” (doc. AI

84/323).

Quanto alla “Lettera

d’uscita provvisoria” del 26 ottobre 2018 dell’Ospedale __________ di __________,

la stessa è stata sottoposta ai periti del __________ che hanno preso

debitamente posizione nell’ulteriore complemento peritale del 28 gennaio 2019

(doc. 95/343, 95/344 e 95/345-346 riprodotti in esteso al consid. 2.5) dal

quale questo Tribunale non ha alcun motivo di scostarsi.

Infine, neppure è

possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore

rapporto del 19 luglio 2019 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc.

C). Al riguardo questo Tribunale può fare propria la valutazione del dr. __________

il quale, nell’annotazione del 17 ottobre 2019, ha concluso che “(…) si

sottolinea che il Dr. med. __________ nella stesura del rapporto del 19.07.2019

si basa totalmente sulle informazioni retrospettive del suo rapporto del

18.03.2018

(che vengono ritrascritte integralmente alcune sue parti). Infine si

attesta che il rapporto del Dr. med. __________ del 18.03.2019 [ndr. recte:

2018] è già stato ampiamente valutato dal __________ il 07.11.2018 su

valutazione del Dr. med. __________ 27.08.2018, del chirurgo Dr. med. __________

il 06.07.2018, del neurologo __________ l’11.10.2018, dell’internista Dr. med __________

il 25.09.2018 e della psichiatra Dr.ssa med. __________ il 16.07.2018. Per cui

si conferma che il rapporto del Dr. med. __________ del 19.07.2019 non apporta

alcun nuovo elemento medico che non sia già stato constatato e valutato dalle

plurime valutazioni del __________ (a cui si rimanda). (…)” (XI/1).

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.3 e 2.6), questo Tribunale ritiene che –

senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF

9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una

tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V

465). (…)”)

– le valutazioni del __________, avvallate dal

medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.5), vanno confermate.

Stante quanto precede va

quindi confermata la valutazione del dr. __________ che, nel rapporto finale

SMR del 4 febbraio 2019 (doc. AI 96/350-354), ha indicato un’incapacità

lavorativa totale nell’attività abituale dal 1. dicembre 2015 e in un’attività

adeguata un’incapacità del “(…) 100% dal 01.12.2015, del 50% dal 01.03.2017

del 100% dal 14.10.2018 e del 50% dal 27.10.2018 (…)” (doc. AI 96/352)

precisando, nelle “Osservazioni conclusive”, che “(…) a causa del

sopracitato ricovero l’A ha presentato una capacità lavorativa dello 0% in

qualsiasi tipo di attività durante il ricovero (14-26.10.2018) ed in seguito

durante 2 mesi dopo la dimissione. Al di fuori di questi periodi l’A. presenta

una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile ed autista del 50% in

attività adatte. (…)” (doc. AI 96/354).

2.8

Quanto alla valutazione economica

questo Tribunale rileva quanto segue.

2.8.1

Per quel che concerne il

reddito da valido l’Ufficio AI, nell’annotazione 16 febbraio 2018, ha rilevato

che:

"

(…)

Dato che l’assicurato ha sempre guadagnato più di

quanto indicato sul questionario del datore di lavoro come reddito da valido,

per definire quest’ultimo si procede a media salariale degli ultimi 4 anni,

secondo CI:

2011: CHF 70'467.--

2012: CHF 72’628.--

2013: CHF 71'880.--

2014: CHF 72'932.--

Media: CHF 71'977.-- (reddito da valido)

(…)"

(doc. AI 56/246).

Detto importo non è stato

contestato dall’insorgente –

“(…) in questa sede si precisa anzitutto

che non si contesta l’importo di CHF 71'977.-- quale reddito senza limitazioni

dovuto al danno alla salute. (…)” (I, punto 3, pag. 2) – e può

essere fatto proprio dal TCA.

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati

statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto

segue.

2.8.2.1

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 2016 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello di qualifica 1) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 64'080.-- (5’340 x

12.

mesi), che, aggiornato al 2017 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore,

dà un reddito di fr. 67'124.26 (64'080 : 104,1 x 104,6 : 40 x 41.7; cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

2.8.2.2

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l'utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato che nella sua prassi applica

abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di

5.

L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica,

poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi

anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013

del 17 gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto

procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di

apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto

conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,

ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze

del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre

2016.

consid. 6.2.1).

2.8.2.3

Con il ricorso l’insorgente ha

chiesto che la riduzione applicabile al reddito da invalido (riconosciuta

dall’amministrazione nella misura del 10%) sia del 20% adducendo che “(…) –

in primo luogo il fattore della scarsa scolarizzazione dell’assicurato, che è

veramente limitata e che limita ulteriormente nella ricerca di una attività

lavorativa, giustifica una ulteriore riduzione sul reddito da invalido nella

misura del 5%; – in secondo luogo il fattore dell’età: l’assicurato, oltretutto

straniero, ed oltretutto con conoscenze linguistiche e scolastiche molto

limitate, è una persona di 58 anni, che è praticamente esclusa dal mondo del

lavoro . Per una simile persona, tenuto conto anche delle sue gravi limitazioni

fisiche e psichiche, e tenuto conto delle sue conoscenze scolastiche,

linguistiche e professionali, un reinserimento nel mercato del lavoro appare

essere molto problematico. In ogni caso molto più problematico di una persona

di 35/40 anni. Si ritiene quindi per questo motivo che una ulteriore riduzione

sul reddito da invalido nella misura del 5% sia giustificata. Del resto va

detto che la parte resistente non ha minimamente discusso questi problemi ma si

è limitata, in modo arbitrario ed in violazione del diritto di essere sentito,

a basarsi sugli atti medici senza considerare gli altri fattori di riduzione, che

in verità non ha nemmeno discusso. Si ritiene quindi che la riduzione sociale

sul reddito da invalido sia da considerare nella misura del 20%. (…)” (I,

punto 4, pag. 3).

Il consulente in

integrazione professionale che si è occupato del calcolo del grado di

invalidità dell'assicurato ha debitamente spiegato il 16 febbraio 2018 (doc. AI

55/244-245) quali fattori potevano entrare in linea di conto a titolo di

riduzione per motivi personali. Analizzati singolarmente i fattori di riduzione

ammessi dalla giurisprudenza federale, il consulente ha concluso che erano dati

soltanto i presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico del

10% per attività leggere. Non entravano invece in considerazione ulteriori

fattori di riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della

funzionalità, la nazionalità e il tasso di occupazione parziale. Per ognuno di

questi parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa

sull'argomento, motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.

Le

limitazioni mediche stabilite dal dr. __________ nel rapporto finale SMR del 4

febbraio 2019 (doc. AI 96/350-354) concernono in sostanza il carico massimo

(fino a 15 kg) stante la necessità di tenere conto che “(…) l’A. può

svolgere un’attività fisicamente medio-leggera che – non implichi particolari

sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15

kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche, movimenti ripetitivi di

elevazione ed estensione del tronco); – deve evitare attività che necessitano

il dover salire e scendere le scale, il doversi inginocchiare, il dover

camminare su terreni sconnessi; – inoltre l’A. deve evitare di alzare pesi e

sforzare la parete addominale. (…)” (doc. AI 96/353), mentre non v'era la

necessità di alternare la postura né v'erano difficoltà nello svolgere lavori

di precisione e nemmeno la necessità di pause supplementari.

D'avviso di questo Tribunale, l'elenco di attività

leggere, semplici e ripetitive, che il 13 febbraio 2018 il consulente in

integrazione professionale ha indicato nel suo “Rapporto finale SIP”

(doc. AI 52/230-233), e meglio “(…) Potrebbero entrare in linea di conto: -

venditore presso un do-it per il reparto edilizia autoveicoli – addetto a una

pompa di benzina – aiuto magazziniere, senza dover alzare pesi oltre i 15 kg e

rispettando le posizioni inergonomiche – sorvegliante – aiuto bidello addetto

alla qualità in una catena di montaggio/azienda (…)” (doc. AI 52/232), alla

luce delle condizioni di salute del ricorrente ovvero della sua capacità

lavorativa residua del 50% (cfr. consid. 2.7), va considerato come sostenibile.

In altre parole, le succitate limitazioni funzionali

non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del

lavoro.

Nessuna deduzione, quindi, è stata giustamente concessa per le

limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in

sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la

capacità lavorativa del 50% è da intendere quale riduzione del rendimento

nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto

finale SMR del 4 febbraio 2019 sub doc. AI 96/350-354 e la perizia del __________

laddove i periti, circa la capacità lavorativa espressa in percentuale e la

necessità di pause supplementari, hanno precisato: “(…) Presenza durante

tutto il giorno, ma con rendimento ridotto del 50%. […] sono già state

conteggiate. (…)” (doc. AI 47/141 punti 9.1.2.1. e 9.1.2.3)).

Alla luce di quanto sottolineato dall'Alta Corte nella STF

9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non dà

luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement

sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est

capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,

celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail

et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts

9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4

et les références).".

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il TF ha ricordato

che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione

percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della

riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella

valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in

considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2019.118 del 27

aprile 2020; 32.2018.65 del 13 marzo 2019; 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019;

32.2018.31

del 4 febbraio 2019; 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; 32.2017.42

del 5 ottobre 2017; 32.2015.76 dell'8 marzo 2016 e 32.2014.130 del 24 settembre

2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten

Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der

Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz

Dispositivo

hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die Arbeitsfähigkeit in der

angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite

von 50% - 70% angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren

Niveaus (70%) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang

ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das

kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das

Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes

Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid

im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”

Anche la sua nazionalità non ha alcuna influenza, ritenuto che,

come addotto nella risposta di causa e rimasto incontestato, “(…) l’assicurato

lavora in Svizzera dal 1987 ed è divenuto cittadino svizzero. (…)” (IV,

punto 4, pag. 3).

Nemmeno ha difficoltà nel leggere e nello scrivere in lingua

italiana e dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito i rispettivi attestati

frequentando per quattro anni la scuola di meccanico di auto e per due anni

quella di autista professionale (cfr. il curriculum vitae sub doc. AI 9/38-43).

Anche l'età non influisce sulle sue possibilità di trovare un

lavoro adatto nel mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che al momento dell’ultimo

complemento peritale del __________ (28 gennaio 2019; doc. AI 95/345-346) l'insorgente

aveva appena compiuto i 58 anni. La questione della messa in atto della

capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di

età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità

di lavoro totale o parziale è constatata (DTF 138 V 457, STF 9C_88/2013 del 4

settembre 2013; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.18 del 27

luglio 2017).

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e può pertanto

confermare quanto addotto dall’amministrazione nella risposta di causa e meglio

che “(…) in merito alle riduzioni al reddito da invalido si rileva che i

motivi individuati da controparte a sostegno di una riduzione maggiore da

applicare al reddito da invalido non sono giustificati: la bassa

scolarizzazione o la lingua non hanno impedito all’assicurato di svolgere

l’attività abituale per anni (va rilevato, inoltre che l’assicurato lavora in

Svizzera dal 1987 ed è divenuto cittadino svizzero), né incidono sul reddito

con invalidità. L’età di 58 anni al momento della decisione (assicurato del

1961) non è tale da ripercuotersi negativamente sul reddito d’invalidità (…)”

(IV, punto 4, pag. 3).

Visto tutto quanto

suesposto e tenuto conto anche del riserbo di cui deve dare prova il giudice

delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo

Tribunale non ha quindi alcun motivo per scostarsi e può pertanto confermare la

riduzione del 10% stabilita dall’Ufficio AI.

2.8.2.4. In conclusione, tenuto conto di

un’incapacità lavorativa per motivi medici (flessione del rendimento) del 50%

(cfr. consid. 2.7) e applicata una riduzione sociale del 10%, il reddito da

invalido si attesta a fr. 30'205,91 (67'124.26 x 50% ridotti del 10%).

2.8.3. Confrontando il reddito da

valido di fr. 71'977.-- (cfr. consid. 2.8.1) con quello da invalido di fr.

30'205,91 (cfr. consid. 2.8.2.4), si ottiene un grado d’invalidità del 58% ([71'977

- 30'205,91] x 100 : 71'977 = 58.03% arrotondato al 58% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ed è quindi a giusta ragione che

dal 1. giugno 2017 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex

art. 88a OAI) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una

mezza rendita.

2.9. Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese, di fr. 500.--

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti