32.2019.120
Domanda AI. Viste le risultanze della perizia SAM con complementi e in base alla valutazione economica a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1 dicembre 2016 e a una mezza rendita dal 1 giugno 2017
8 maggio 2020Italiano70 min
sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.120
FS
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, da ultimo
attivo quale autista di camion presso l’impresa costruzioni __________ (cfr.
doc. AI 8/27-37), nel mese di marzo 2016 ha presentato una richiesta di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 2/2-9) indicando quale danno alla salute un “(…) linfoma
diffuso a grandi cellule B stadio IV, ernia del disco e canale ristretto con
ipoestesia gamba destra, perforazione intestinale e peritonite fibrino,
purulenta, epatite B (…)” (doc. AI 2/7, punto 6.1).
1.2. Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici, con decisione del 30 maggio 2019, preavvisata
il 16 febbraio 2018 (doc. AI 54/236-241) –
sulla base della perizia pluridisciplinare del 20 novembre 2017 del __________
con complementi del 7 novembre 2018 e del 28 gennaio 2019 (doc. AI 47/119-220,
84/317-326 e 95/343-349), confermati dal medico SMR dr. __________ nei rapporti
finali del 23 novembre 2017 e del 4 febbraio 2019 (doc. AI 48/221-224 e
96/350-354) e visti la valutazione del consulente in integrazione professionale
del 13 febbraio 2018 (doc. AI 52/230-233), la tabella allestita il 16 febbraio
2018 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 55/242-245) e
l’annotazione per l’incarto dello stesso giorno (doc. AI 56/246) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2016 (dopo
l’anno di carenza ex art. 28 LAI) e ad una mezza rendita dal 1. giugno 2017
(tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a OAI) (doc. AI
100/364-366 e le motivazioni sub doc. AI 97/355-360).
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato (con argomentazioni di cui si
dirà nel merito) sia la valutazione medica che quella economica e chiesto il
diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 maggio 2017.
1.4. Con la risposta di causa –
confermate la valutazione medica e quella economica – l’Ufficio AI ha
chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con ulteriore scritto del 22
luglio 2019, l’insorgente ha trasmesso al TCA il rapporto 19 luglio 2019 del
dr. __________ (VI e allegato doc. C).
Quanto al preavvisato
referto della psicologa __________ (cfr. VI), anche dopo le relative proroghe
del termine (VII, VIII e IX), al TCA non è più stata trasmessa alcuna
documentazione medica.
1.6. L’Ufficio AI, con
osservazioni del 21 ottobre 2019, rinviando all’annotazione 17 ottobre 2019 del
medico SMR dr. __________, ha preso posizione sul succitato rapporto 19 luglio
2019 del dr. __________ (XI e XI/1 trasmessi per conoscenza al ricorrente XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere
se a ragione l’Ufficio AI, dopo aver riconosciuto all’assicurato il diritto ad
una rendita intera dal 1. dicembre 2016, dal 1. giugno 2017 ha ridotto la
rendita da intera a mezza (cfr. consid. 1.2).
L’insorgente postula il
riconoscimento del diritto alla rendita intera anche dopo il 31 maggio 2017
(cfr. consid. 1.3).
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno
2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi
stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V
64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella
DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Nelle
DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova
procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi
persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi
fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV
Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,
come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la
persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione
oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata
complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando
esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa
del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.4. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono
rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai
sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.5. Nella fattispecie in esame
l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 24 aprile 2017 del medico
SMR dr. __________ (doc. AI 32/94-95) – ha ordinato una perizia
pluridisciplinare a cura del __________ (doc. AI 31/89-93 e 37/100-102).
Dalla perizia
pluridisciplinare del __________ del 20 novembre 2017 (doc. AI 47/119-220),
risulta che i periti hanno fatto capo a cinque consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________), oncologica (dr. __________) e chirurgica (dr. __________).
Elencati gli atti,
descritte l’anamnesi (famigliare, personale - sociale, professionale,
patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata)
e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti
e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 5, 19 e 27 luglio, nonché 3, 22, 24
e 28 agosto 2017) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto
le seguenti diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Disturbo dell'adattamento con ansia (ICD-10-GM F 43.22)
l disturbo dell'adattamento con ansia (DSM-V 309.24).
Sindrome lombovertebrale/spondilogena cronica con/su:
- discrete discopatie su più livelli,
in modo particolare protrusione a livello L3-L4, spondilartrosi tra L4-L5 ed
L5-S1,
- intermittenti sintomi sensitivi radicolari L4 a
ds.
Incipiente gonartrosi a ds.
Artrosi della caviglia ds.
Leggera tenosinovite lungo i flessori del primo dito
della mano ds.
Sindrome del dolore cronico con/su:
- DD: sindrome fibromialgica primaria/secondaria.
Linfoma diffuso a grandi cellule B con componente
follicolare, stadio IV con massa bulky addominale e infiltrazione con
perforazione dell'intestino tenue, prima diagnosi dicembre 2015 con:
Terapia oncologica eseguita:
- Resezione segmentale dell'intestino tenue
nel dicembre 2015.
- Chemioterapia di tipo
R-CHOP-MTX da gennaio 2016 ad agosto 2016.
- Immunoterapia di mantenimento
con Rituximab in monoterapia quale terapia di mantenimento.
Ernia cicatriziale addominale dopo laparotomia (dicembre
2015).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Malattia emorroidaria cronica.
Sospetta sindrome d'intestino corto.
Pregresse due asportazioni di PAC a causa d'infezione.
Epatite virale B cronica con/su:
- terapia antivirale a lungo termine (Viread).
Lieve polineuropatia sensitiva assonomielinica con/su:
- presumibilmente legata al trattamento
chemioterapico,
- eventualmente in nesso a lieve diabete mellito
tipo 2.
Obesità (BMI ca. 33 kg/m2). (…)" (doc.
AI 47/134-135)
Visti tutti gli atti
medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si
fondano su un'esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il
Dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr.ssa med. __________ e Dr. med. __________
in data 16.11.2017 alle ore 11:30 tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI
47/135) –, in sede di discussione, i periti hanno rilevato e così
riassunto le valutazioni specialistiche:
"
(…)
L'A., cittadino svizzero, di origine __________,
dell'età di 56 anni e mezzo, dopo le scuole dell'obbligo si forma come
meccanico d'automobili ed autista di autocarri. Al suo paese d'origine lavora
come meccanico di veicoli presso un’industria. Entrato in Svizzera nel 1987
lavora dapprima come lavapiatti (aiuto cucina) durante 5-6 anni e poi per un
breve periodo come manovale presso una ditta di ponteggi (fallita). Lavora poi
tramite agenzia di collocamento come manovale edile ed a partire dall'aprile
1999 presso l'impresa di costruzioni __________ come autista di autocarri,
aiuto cantiere nell'edilizia e nella sottostruttura. Lavora sino al 30.11.2015
e poi è in malattia.
L'A. è sposato e la moglie lavora in una casa per
anziani. Il figlio primogenito lavora come impiegato d'ufficio ed il
secondogenito come __________ della __________.
L'A. ha inoltrato richiesta di prestazioni Al per
adulti il 29.3.2016 e l'Ufficio Al ha poi incaricato il __________ per perizia
per valutare le varie patologie e la capacità lavorativa anche in attività
adatta.
L'A. percepisce ancora indennità giornaliere.
Brevemente ricordiamo che nel passato l'A. ha subito
alcuni traumi che non hanno lasciato sequele importanti.
Verso la fine di novembre 2015 l'A. accusa uno stato
febbrile accompagnato da debolezza, sudorazione e tremore. Il medico curante (__________,
internista e pneumologo) organizza esami di laboratorio e poi fa ricoverare
l'A. alla Clinica __________ di __________.
A partire dal 6.12.2015 l'A. è ricoverato alla Clinica
__________ e sottoposta ad intervento a causa di perforazione a livello del
tenue a causa di un linfoma diffuso a grandi cellule B con componente follicolare
stadio IV. Successivamente l'A. sviluppa polmonite ed infetto del PAC.
L'A. è sottoposto a chemioterapia R-CHOP-MTX da
gennaio 2016 ad agosto 2016 e successivamente ad immunoterapia di mantenimento
con Rituximab. L'A. resta in controllo oncologico regolare presso il Dr. med. __________.
Nel periodo marzo-settembre 2016 l'A. è seguito a
livello psicologico dal Signor __________ di __________ e a partire dal
20.1.2017 dalla psichiatra Dr.ssa med. __________ che pone la diagnosi di
sindrome da disadattamento (F43.2) e reazione mista ansioso-depressiva (F43.22).
Lo valuta incapace al lavoro al 30% come autista.
Su incarico della __________ l'A è stato valutato
dall'oncologo-ematologo Dr. med. __________ che codifica un'inabilità al 100%
(visita del 10.1.2017).
Secondo l'A. è previsto un intervento a livello
addominale a causa di ernia cicatriziale a·fine agosto 2017 (Dr. med. __________).
Una colonoscopia presso il Dr. med. __________ del 6.6.2017
è risultata normale.
L'A. è seguito regolarmente dal Dr. med. __________,
dal Dr. med. __________ e dalla Dr.ssa med. __________.
Durante il soggiorno dell'A. presso il __________,
quest'ultimo è stato sottoposto alle seguenti valutazioni specialistiche, utili
per la valutazione del caso:
Valutazione psichiatrica
Dal punto di vista psichiatrico l'A. è stato
valutato dalla Dr. med. __________ che ha incontrato l'A. il 3 e 24.8.2017. È
stata presente un'interprete/mediatrice culturale. La nostra consulente si
sofferma sull'anamnesi e sui documenti medici a disposizione. L'A. riempie il
questionario ACE.
La diagnosi posta dalla nostra consulente è citata al
punto 5.1.
Come manovale edile ed autista l'A. è abile al lavoro
nella misura dell'80% da fine maggio 2017 (miglioramento).
La nostra consulente fa iniziare l'incapacità
lavorativa da quando è iniziata la presa a carico presso la Dr.ssa med. __________:
capacità lavorativa del 70% dal 20.1.2017. In seguito è subentrato il
sopracitato miglioramento dal mese di maggio 2017.
In seguito alle cure vi è stato un miglioramento che
presume a partire dalla fine di maggio 2017
come confermato dall'A. e
come ritrovato dalla nostra consulente.
La prognosi a medio-lungo termine è positiva con
evoluzione della componente psichica a risoluzione del quadro ansioso. Prevede
un miglioramento in 6 mesi di psicoterapia finalizzata allo stress traumatico e
cura psicofarmacologica. Secondo la nostra consulente la diminuzione della
capacità lavorativa è determinata dalla reazione allo stress per il linfoma non
Hodgkin, con sviluppo di una condizione reattiva ansiosa, stanchezza
psicofisica, secondaria anche ad insonnia, con risvegli notturni costellati da incubi
(in miglioramento), accentuazione dell'irritabilità, con agitazione interiore e
difficoltà al controllo della rabbia. La nostra consulente consiglia una presa
a carico psicoterapeutica (in programma dal 14.9.2017, Signora __________) con
psicoterapia finalizzata al superamento dello stress traumatico.
La letteratura scientifica indica la terapia cognitivo
comportamentale (TCC) o TCC evoluzionista, o I'EMDR, associata inizialmente, a
terapia farmacologica per stabilizzare l'ulteriormente ansia, il potenziare neurolettico
atipico, più che le benzodiazepine, eventualmente anche uno stabilizzatore, da
scegliere tra i farmaci antiepilettici.
L'A. può svolgere altre attività nella misura dell'80%
e del 100% come casalingo.
Valutazione reumatologica
Dal punto di vista reumatologico l'A. è stato
valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti
medici a disposizione, sullo status reumatologico e sugli esami radiologici. Ha
pure a disposizione la MRI del piede ds. del 6.7.2017. Le diagnosi da lui poste
sono citate al punto 5. Secondo il nostro consulente i dolori lamentati dall'A.
sono spiegati solo parzialmente dalle patologie degenerative al rachide lombare,
al ginocchio ds, alla caviglia ds. ed alla tenosinovite alla mano ds. Secondo
il nostro consulente risulta un quadro clinico piuttosto fibromialgico. È
possibile che questo sviluppo di un reumatismo delle parti molli sia
riconducibile alla patologia oncologica ed alle conseguenti importanti terapie
farmacologiche. Non esclude comunque una componente somatoforme su nota
sindrome ansio-depressiva già trattata farmacologicamente. Sottolinea che l'A.
riferisce di non avere mai lamentato dolori alla colonna allorché lavorava; i
dolori sarebbero insorti dopo l'inizio della patologia oncologica e
dell'intervento addominale subito nel dicembre 2015.
Facciamo notare che la consulente in psichiatria non
ha posto la diagnosi di sindrome da dolore somatoforme.
Come manovale edile l'A. presenta una capacità
lavorativa del 20% e, secondo il nostro consulente, non è più idoneo a questo
tipo di attività. Come autista l'A. presenta una capacità lavorativa del 70%.
In un'attività medio-leggera che non implichi particolari sforzi per la colonna
vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, lavori prolungati
in posizioni inergonomiche, movimenti ripetitivi di elevazione ed estensione del
tronco, lavori che non necessitano il dover salire e scendere le scale, il
doversi inginocchiare o il dover camminare su terreni sconnessi) l'A. raggiunge
una capacità lavorativa del 70%. Come casalingo l'A. è abile al lavoro nella
misura del 90%.
Il nostro consulente consiglia una presa a carico
reumatologica.
Per il rachide l'A. necessita di trattamenti
fisioterapici combinati ad esercizi di ginnastica medica per tonificare la
muscolatura del tronco (un trattamento attivo potrà comunque essere eseguito
solo dopo l'intervento per ernia addominale, prossimamente previsto).
Per il ginocchio ds. consiglia un trattamento
infiltrativo con corticosteroidi e/o acido ialuronico. Per la tenosinovite al
pollice ds. potrebbe essere utile un'infiltrazione nella guaina tendinea con
corticosteroidi. L'A. è molto decondizionato ed il nostro consulente consiglia
una corretta presa a carico riabilitativa.
Valutazione neurologica
Dal punto di vista neurologico l'A. è stato
valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti
medici a disposizione, sulla sintomatologia, sullo status neurologico e sugli
esami ENG/EMG.
Allo stato neurologico non risultano deficit di forza
in nessuna sede, tutti i riflessi sono ben evocabili e simmetrici, riflesso
achilleo e riflesso rotuleo inclusi. Non vi sono segni piramidali. La
pallestesia malleolare è conservata con 7/8 bilateralmente. L'A. non descrive
un chiaro deficit sensitivo tattoalgico dermatogeno. In pratica lo stato neurologico
è nella norma.
All'esame ENG emerge il quadro di una lieve
polineuropatia unicamente sensitiva e non motoria assonomielinica, principalmente
agli arti inferiori ed una lieve sindrome del tunnel carpale da entrambi i
lati. Presumibilmente la polineuropatia è la conseguenza della chemioterapia;
spiega le parestesie accusate dall'A. a livello della punta dei piedi da
entrambi i lati. In futuro potrebbe anche migliorare. D'altra parte vi è un
lieve diabete mellito che può determinare questa polineuropatia; in quel caso
presumibilmente in futuro non migliorerebbe.
Il nostro consulente si sofferma anche sui dolori
lombari. La descrizione della localizzazione delle parestesie farebbe pensare
ad un problema L4. Clinicamente non vi sono dei segni deficitari L4 a ds. e
l'esame EMG del muscolo vastolaterale ds. è risultato nella norma. Un'eventuale
lieve irritazione L4 a ds. pare possibile, anche in base al reperto della MRI
della lombare del dicembre 2015.
L'A. descrive anche "giramenti di testa";·il
nostro consulente non trova un apparente causa neurologica di questi sintomi.
Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile
al lavoro. La prognosi per quanto riguarda la polineuropatia appare favorevole
e d'entità piuttosto lieve. Se fosse, invece, legata al diabete mellito, in
futuro è possibile un'eventuale progressione della stessa.
Per quanto riguarda i sintomi irritativi radicolari L4
a ds., la situazione appare stabile e non progressiva.
Valutazione oncologica
Dal punto di vista oncologico l'A. è stato
valutato dal nostro consulente Dr. med. __________ le cui diagnosi sono citate
al nostro punto 5. Come autista l'A. presenta una capacità lavorativa del 50%.
Vi è stata una capacità lavorativa dello 0% dal momento della diagnosi nel
dicembre 2015 sino a 6 mesi dal termine della chemioterapia con RCHOP-MTX.
Dagli atti non è chiara la data dell'ultimo ciclo di chemioterapia di questo genere,
che tuttavia secondo il programma di 8 cicli avrebbe dovuto terminare nell'agosto
2016. In tal caso un'incapacità lavorativa del 100% è giustificata per gli
esiti della chemioterapia sino al mese di febbraio 2017, mentre a partire dal
marzo 2017 si può ritenere che l'A. abbia una capacità lavorativa teorica del
50%.
La prognosi a medio-lungo termine è caratterizzata dal
rischio di ripresa evolutiva del noto linfoma.
Non è chiara l'origine delle diarree riferite dall'A.;
potrebbero essere dovute ad una sindrome dell'intestino corto (stato dopo
resezione segmentale del tenue) oppure ad effetti collaterali della terapia
tuttora in corso. In funzione della patogenesi delle diarree, una terapia
specifica può essere presa in considerazione. Per quanto riguarda le altre sequele
(astenia, parestesie, affaticabilità aumentata), vi è una tendenza a migliorare
spontaneamente con il tempo, dopo la cessazione della chemioterapia citotossica.
Come casalingo l'A. è abile al lavoro al 100%.
Valutazione chirurgica
Dal punto di vista chirurgico l'A è stato
valutato dal Dr. med. __________ che si sofferma sull'anamnesi, sui documenti
medici a disposizione, sulla sintomatologia e sullo status.
Le diagnosi da lui poste sono citate al nostro punto
5.
All'ispezione dell'addome si trova una cicatrice dopo
laparotomia mediana xifopubica.
Alla palpazione si trova una grossa ernia
cicatriziale, dolorosa alla palpazione.
All'ispezione dell'ano si trova un arrossamento
perianale e delle emorroidi esterne. Il tocco rettale non è dolente.
Secondo il nostro consulente l'A è abile al lavoro
nella misura dello 0% nell'ultima attività svolta dal dicembre 2015. Tramite l'intervento
di ernioplastica addominale con innesto di rete (previsto a fine agosto 2017)
la sintomatologia potrà migliorare se non sparire.
Dopo l'intervento l'A rimane inabile al lavoro durante
3 mesi nella misura dei100%.
L'A è impossibilitato ad effettuare un minimo sforzo
addominale ed alzare pesi.
L'A. può svolgere tutte le attività senza dover
sollevare pesi o "sforzare" la parete addominale (capacità lavorativa
del 100%).
Come casalingo è abile al100%.
Non vi sono altre patologie che limitano la capacità
lavorativa dell'A. Dal lato internistico è seguito dai curanti. Il diabete
mellito è trattato in particolare con anti-diabetici orali.
Non sono fattori medici (extra-LAI) la situazione
economica e sociale dell'A e l'assenza da parecchio tempo dal mondo lavorativo.
(…)" (doc. AI 47/135-139).
Dopo un’attenta
discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale
capacità lavorativa: “(…) L'A. presenta una capacità lavorativa del 0% come manovale
edile e autista. (…)” (doc. AI 47/139), i periti hanno espresso la seguente
valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integrazione:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale
8.1.1 A quali deficit funzionali
è dovuta un'eventuale riduzione della capacità lavorativa?
La riduzione della capacità lavorativa è dovuta alle
patologie reumatologiche, alle sequele del trattamento oncologico ed alla presenza
di un'ernia cicatriziale.
8.1.2 Indicare la capacità
lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al giorno.
0%, 0 ore.
8.1.2.1 Se la capacità
lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va
intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto
nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
0%.
8.1.2.2 Se la capacità
lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è
un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.
0 ore
8.1.2.3 Se si
raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
-.-
8.1.3 Facendo riferimento
all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal
perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Dal dicembre 2015 (ricovero per la patologia
oncologica) e continua. Le attività come manovale ed autista nel mondo edile
sono sconsigliate e per questo codifichiamo una capacità lavorativa dello 0%.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata
9.1.1 Quali caratteristiche
medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso di una malattia
fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni e se vi sia
un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
L'A., dal punto di vista reumatologico, può svolgere
un'attività fisicamente medioleggera che non implichi particolari sforzi per la
colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15 kg, lavori
prolungati in posizioni inergonomiche, movimenti ripetitivi di elevazione ed
estensione del tronco); deve evitare attività che necessitano il dover salire e
scendere le scale, il doversi inginocchiare, il dover camminare su terreni
sconnessi.
Inoltre tenendo conto delle sequele oncologiche l'A.
deve evitare di alzare pesi e sforzare la parete addominale.
9.1.2 Indicare la capacità
lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al giorno.
In percentuale.
9.1.2.1 Se la capacità
lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale percentuale va
intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente ridotto
nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento
ridotto (50%).
9.1.2.2 Se la capacità
lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se vi è
un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.
-.-
9.1.2.3 Se si
raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state
conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.
Sono già state conteggiate.
9.1.3 Facendo riferimento
all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal
perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
50% dal marzo 2017 e continua (a 6 mesi dal termine
della terapia oncologica).
A causa del trattamento oncologico ha presentato una
capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività dal dicembre 2015
sino al febbraio 2017.
Abbiamo integrato tra di loro le riduzioni della
capacità lavorativa valutate dai vari consulenti.
9.1.4 Esprimersi anche sulla
capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle diverse
funzioni.
90%.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono medicalmente
sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?
Sì!
9.2.2 In caso affermativo, a
partire da quando (mese e anno)?
Da subito.
9.2.3 Di quali elementi
bisogna tener conto dal punto di vista medico?
Bisogna tener conto dei limiti funzionali descritti
precedentemente.
9.2.3.1 I problemi che
ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso? Se sì, in che
misura?
Sì! Nella misura del 50%.
9.2.4 Se in corso di revisione
si constata uno stato di salute invariato, definire se è presente un potenziale
di integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di
riallenamento progressivo al lavoro.
Non si tratta di revisione.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.
9.3.1 Come giudica l'aderenza
terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?
Buona.
9.3.2 Adeguatezza della
terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?
Si consiglia l'intervento di plastica addominale con
innesto di. rete previsto ancora nel corso del 2017.
Dal punto di vista psichiatrico si consiglia una presa
a carico psicoterapeutica con psicoterapia, terapia cognitivo-comportamentale o
terapia cognitivo comportamentale evoluzionista; o EMDR; inoltre dal punto di
vista farmacologico si consiglia di potenziare il neurolettico atipico, eventualmente
l'introduzione di uno stabilizzatore da scegliere tra i farmaci antiepilettici.
Dal punto di vista reumatologico si consigliano
fisioterapia, ginnastica medica per tonificare la muscolatura, trattamento
infiltrativo per il ginocchio ds. con corticosteroidi e/o acido ialuronico,
infiltrazione nella guaina tendinea con corticosteroidi al pollice ds.
9.3.3 Quale miglioramento
funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare con una terapia
adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di motivazione dell’A.?
Si può prevedere un miglioramento con capacità
lavorativa totale in attività adatta.
9.3.4 Altri suggerimenti per
aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di lavoro, mezzi
ausiliari ecc.)
Non ve ne sono.
10 COERENZA
10.1 Descrivere in modo critico
eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti dall'A., l'anamnesi e
la valutazione clinica durante la visita.
A livello reumatologico vi sono certe discrepanze tra
la sintomatologia, l'anamnesi e la valutazione clinica.
11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
11.1 Altri quesiti del medico SMR.
Non sono posti.
11.2 Si chiede al perito di
rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo rappresentante legale.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente
all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,
affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)" (doc. AI
47/140-144)
Il medico SMR dr. __________,
nel rapporto finale del 23 novembre 2017 (doc. AI 48/221-224), si è allineato
alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________.
Lo stesso dr. __________,
vista l’ulteriore documentazione medica prodotta dall’avv. RA 1 nell’ambito
delle osservazioni 12 marzo 2018 (doc. AI 63/254-255) al “Progetto
d’assegnazione di rendita” del 16 febbraio 2018 (doc. AI 54/236-241) – più precisamente: il rapporto 18 marzo
2018 del dr. __________ (doc. AI 68/272-276), il rapporto 20 aprile 2018 del
dr. __________ (doc. AI 72/283-285) e il “Rapporto psicologico” del 14
maggio 2018 con annessi della psicologa __________ (doc. AI 72/286-303) –, l’ha sottoposta ai periti del __________
(cfr. doc. AI 75/308, 76/309, 82/315 e 83/316) che, nei complementi del 7
novembre 2018 (doc. AI 84/317-326) e del 28 gennaio 2019 (doc. AI 95/343-349),
hanno precisato:
"
(…)
Il Signor RI 1, è stato sottoposto ad accertamenti
presso il __________ tra il 5.7 e il 28.8.2017 e la perizia è stata redatta il 20.11.2017.
Abbiamo valutato l'A. abile al lavoro nella misura
dello 0% come manovale edile ed autista ed abile nella misura del 50% in
attività adatte, tenendo conto di tutte le patologie presentate.
Il legale dell'A., Avv. RA 1, invia un rapporto della
psicologa Signora __________ (14.5.2018) e dell'oncologo Dr. med. __________
(del 20.4.2018). Il legale dell'A. ritiene che dall'1.12.2016, dopo un anno di
attesa, l'A. abbia diritto ad una rendita d'invalidità totale.
Il sopracitato rapporto del Dr. med. __________ si
sofferma sulle varie patologie di cui soffre l'A. (anche di quelle non
oncologiche) e sulla perizia __________. Pensa che sia da prendere in
considerazione la revisione del grado d'incapacità lavorativa, in quanto i vari
problemi di cui soffre l'A. si sommano al problema oncologico e rendono l'A.
inabile al lavoro nella misura superiore al 50%.
A nostra disposizione vi è pure il sopracitato
rapporto della Signora __________ del 14.5.2018.
Nel dossier abbiamo pure trovato anche una valutazione
del chirurgo Prof. Dr. med. __________, inviata al legale dell'A. e datata
18.3.2018 (data corretta a penna). Si evince che si tratta di una valutazione
basata sugli atti e si fa riferimento alla perizia __________. Il sopracitato
chirurgo valuta un'incapacità lavorativa quantificata nella misura del 25%. Dice
che metà del suo tempo dovrebbe essere impiegato a favore di un'istruzione per reinserimento
e che nell'arco di 2-3 anni l'attività potrebbe essere aumentata ad un 50%, su
tutto il "corso" della giornata.
Agli atti non abbiamo documenti prettamente
reumatologici e neurologici.
Riportiamo le prese di posizione dei nostri
consulenti.
La Dr.ssa med. __________ risponde in questo modo:
" In risposta alla tua richiesta
di presa di posizione sul caso in oggetto, del 05 luglio 2018, dove il Dr. Med.
__________ dell'Ufficio AI canton Ticino del 19.06.2018 prega di sottoporre al
SAM le osservazioni del legale dell'A. Avv. RA 1 ed in particolare il rapporto
psicologico del14.05.2018 redatto dalla dott.ssa __________, psicologa, che ha
visto l'A. nell'arco di 6 mesi in due colloqui ed un primo incontro per
somministrare il test MODA (valuta il quadro cognitivo dei deficit
neuropsicologici della malattia di Alzheimer, completa, in termini quantitativi,
la descrizione neuropsicologica di un paziente che viene esaminato per un
sospetto di demenza) richiestole dalla dr. med __________, che è risultato
negativo, nella norma inferiore.
La lettura del rapporto psicologico, mi ha fatto fare
un salto nel tempo, a circa 30-40 anni fa, quando leggo a pag. 3 "Disturbo
Psichiatrico" quando
citandomi nella individuazione da parte mia di un "carattere (avrei dovuto
scrivere "tratto di personalità") narcisistico", scrive che: "nei
criteri utili per iniziare una terapia e condurla a buon termine è necessario
avere "buon carattere". Aggiunge che la personalità narcisistica è
solitamente associata, in letteratura e nella esperienza di pratica clinica ad
una indicazione negativa per la psicoterapia, di qualunque forma di
psicoterapia si tratti.
A questo proposito, mi rifaccio al prof. __________,
psicoanalista, psichiatra, mio maestro, che ha elaborato concetti e tecniche
psicoterapeutiche per i pazienti affetti da gravi patologie psichiche oltre che
con pazienti borderline (ISeRdiP- istituto per lo studio e la ricerca sui
disturbi psichici, da lui fondato, nonché scuola di psicoterapia breve
integrata), che avrebbe considerato
le caratteristiche di personalità dell'A. ininfluenti per il buon esito di una psicoterapia
ben condotta. Anzi si sarebbe scandalizzato a leggere ciò che la psicologa __________
scrive nel negare la psicoterapia di qualunque forma di psicoterapia si tratti
all'A.
Considerandi
Infatti io scrivo nel mio consulto:
" A mio parere vi sono
possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute psichica, quale una
presa in carico psicoterapeutica, già in programma (dal 14.09.2017) con
psicoterapia finalizzata al superamento dello stress traumatico, la letteratura
scientifica indica la Terapia Cognitivo Comportamentale (TCC) o TCC evoluzionista,
o l'EMDR, associata inizialmente, a terapia farmacologica per stabilizzare
ulteriormente l'ansia, quali il potenziare
il neurolettico atipico, più che le benzodiazepine, eventualmente anche uno
stabilizzatore, da scegliere tra i farmaci antiepilettici. A mio parere, con
risoluzione della condizione psichica attuale, vista anche la negatività
psichiatrica anamnestica. Si potrebbe rivedere tra sei/otto mesi."
E ciò che scrive la psicologa __________, mi pare una
sentenza con condanna di non curabilità, che non corrisponde al vero, e a tal
proposito non ritrovo nel dossier se è stato seguito ciò che ho scritto come
indicazioni terapeutiche e se la psicoterapia con la sig. Liliana sia stata effettuata.
Penso che questo non sia avvenuto, in quanto la "reazione post-traumatica
non è rientrata" e non vi è
stato a mio parere nessun supporto psichiatrico/psicologico alle reazioni di
stress, che come sappiamo in un concetto bio-psico-sociale di tutte le malattie
non solo quelle psichiche, sono interconnesse, come scrive il prof. __________,
oncologo, che ben sa quanto sia importante il sostegno psicologico nelle
patologie oncologiche.
Di fatto, non ho ritrovato elementi di reale novità,
ma mi posso permettere di pensare
ad una non sufficiente presa in carico psichiatrica/psicoterapeutica, ed in tal
senso, mi appare difficile sostenere, qualsiasi modifica della mia posizione di
allora."
Il Dr. med. __________ risponde in questo modo:
" Ricevo solo oggi la lettera
del 05.07.2018, con la quale chiedi di rivalutare le conclusioni peritali
concernenti il summenzionato assicurato, dopo che il suo avvocato ha inoltrato
una richiesta di aumento del grado di invalidità sulla base di alcuni
certificati medici. Sottolineo di non aver ricevuto questi certificati da
visionare, ma da quanto è possibile leggere dalla tua lettera non vi sono sotto
l'aspetto ortopedico-reumatologico nuovi atti che comprovino un peggioramento
del suo stato clinico. Non vedo perciò motivo per modificare le conclusioni
alle quali ero giunto nella mia perizia reumatologica redatta il 20.07.2017.
Ricordo come in tale perizia lo avessi già considerato inabile al lavoro nella
misura dell'80% e quindi non più idoneo in qualità di manovale edile. Quale
autista lo avevo invece considerato ancora almeno 70% abile al lavoro, così
come per lo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera. 90% abile
al lavoro in qualità di casalingo."
Il Dr. med. __________ risponde in questo modo:
" in merito al paziente
summenzionato ho preso atto della nuova documentazione inviatami, in
particolare il rapporto del Dr. med __________ del 20.04.2018 e quella del Prof.
Dr. med. __________, di __________, del 18.03.2018.
Dal rapporto del Dr. med. __________ non emergono
nuovi aspetti per quanto riguarda il lato neurologico. Per quanto riguarda la lettera
del Prof. Dr. med __________, egli valuta soprattutto la situazione
intestinale, per la parte neurologica anche egli ritiene che le parestesie
accusate dal paziente siano legate al trattamento chemioterapico. Ritiene anche
che queste parestesie non sarebbero oggettivabili, però effettivamente al mio
esame elettrofisiologico vi erano delle anomalie compatibili con una lieve
polineuropatia sensitiva, in pratica si tratta di un'oggettivazione delle
parestesie accusate dal paziente. Dal rapporto del Prof Dr. med. __________ non
emerge che via sia un'incapacità neurologica legata alle parestesie e quindi
anche in questo caso dal lato
neurologico non emergono nuovi aspetti e non vedo necessità di rivedere la mia
valutazione della capacità lavorativa dal lato neurologico."
Il Dr. med. __________ risponde in questo modo:
" Dopo aver letto il rapporto
del Dr. __________ del 20.04.2018 nonché il rapporto del Prof. __________
del18.03.2018 posso risponderti come segue:
I due rapporti non apportano elementi nuovi da
modificare la mia valutazione chirurgica del 31.08.2017."
Il Dr. med. __________ risponde in questo modo:
" mi riferisco alla sua lettera
del 05.07.2018 e confermo che da parte mia i documenti inviati non portano informazioni
tali da modificare la mia perizia oncologica".
In conclusione i documenti medici a nostra
disposizione non permettono di modificare la nostra valutazione __________
espressa nella perizia del 20.11.2017 (abilità dello 0% come manovale edile ed
autista, abile nella misura del 50% in attività adatte). (…)" (doc. AI 84/317-320).
"
(…)
Brevemente ricordiamo che abbiamo peritato l'A.
(perizia redatta il 20.11.2017) e che abbiamo risposto a domande poste
dall'Ufficio Al del Canton Ticino e del legale dell'A. il 7.11.2018.
Abbiamo riconfermato la valutazione espressa nella
sopracitata perizia: A. abile al lavoro nella misura dello 0% come manovale
edile ed autista, abile nella misura del 50% in attività adatte (descritte in
perizia).
Ora ci è stato sottoposto il rapporto d'uscita
dell'Ospedale __________ di __________, __________ (degenza dal 14 al 26.10.2018
a causa di peritonite fibrinoso-purulenta in fossa iliaca e fianco sin., su perforazione
coperta di origine indeterminata). Il rapporto inviatoci è completo, ma non
firmato.
Abbiamo sottoposto il sopracitato rapporto ai nostri
consulenti che cosi hanno risposto.
Risposta del DR. med. __________:
" La nuova documentazione
concernente il ricovero dell’A. dal 14.10.2018 presso l’Ospedale __________ non
apporta elementi da modificare le mie valutazioni precedenti.
Dopo l’ulteriore laparotomia l’A. era per almeno due
mesi al 100% inabile per qualsiasi lavoro". [cfr. doc. AI 95/344 non così riprodotto sub. doc. AI
95/345)
Risposta del Dr. __________:
" Secondo il rapporto d'uscita
provvisorio datato 26.10.2018, il Signor RI 1 è stato ricoverato in urgenza per
una peritonite fibrinoso-purulenta su perforazione coperta di origine
indeterminata. Durante l'intervento chirurgico non è stata messa in evidenza
una recidiva di linfoma ed è prevista una rivalutazione con PET-TAC a circa due
mesi dall'intervento chirurgico (dicembre 2018). È possibile che la
perforazione non abbia un 'origine tumorale, ma che sia in relazione ad una diverticolosi
oppure ad una problematica aderenziale. In questo caso questo intervento
causerà un'incapacità lavorativa non di lunga durata. Qualora l'esame di
controllo tramite PET-CT, già prospettato, dovesse mostrare invece una recidiva
di linfoma, evidentemente l'A. dovrà sottoporsi a nuovi trattamenti oncologici
che provocheranno una nuova incapacità lavorativa".
Risposta della Dr.ssa __________:
" il rapporto non apporta
nessuna modificazione nelle mie precedenti conclusioni psichiatriche".
Risposta del Dr. med. __________:
" in riferimento alla lettera di
dimissione dell'ospedale __________ del 26.10.2018, dove il paziente è stato
degente dal 14.10. al 26.10.2018, posso riferirle che dal lato neurologico non
emergono nuovi aspetti; quindi non devo porre nuove diagnosi e nuove valutazioni
rispetto alla perizia pluridisciplinare del 20.11.2017".
A causa del sopracitato ricovero l'A. ha presentato
una capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività durante il
ricovero (14-26.10.2018) ed in seguito durante 2 mesi dopo la dimissione.
Al di fuori di questi periodi l'A presenta una
capacità lavorativa dello 0% come manovale edile ed autista del 50% in attività
adatte. (…)" (doc. AI 95/345-346).
Dal canto suo il
consulente dr. __________, nella risposta del 30 novembre 2018 al __________
(doc. AI 95/343 non riprodotto nel complemento del 28 gennaio 2019 sub. doc. AI
95/345-346), ha precisato che “(…) come da tua richiesta desidero prendere
posizione a riguardo dell’ultimo rapporto concernente il signor RI 1 datato
26.10.2018
e redatto dai colleghi della medicina interna dell’ospedale __________.
L’assicurato è stato qui ricoverato a causa di una peritonite
fibrinoso-purulenta necessitante di un intervento di laparotomia in urgenza.
L’evoluzione, da quanto è possibile leggere nel rapporto, è stata priva di
complicazioni significative. Evidentemente questa patologia non ha alcun
interesse reumatologico, motivo per il quale non modifica in alcun modo le
conclusioni a cui ero giunto in occasione della mia perizia reumatologica del
20.7.2017
(…)” (doc. AI 95/343).
Sempre il dr. __________,
nel rapporto finale del 4 febbraio 2019, si è allineato ai succitati
complementi peritali del __________ (doc. AI 96/350-354).
L’Ufficio AI – viste
le risultanze mediche suenunciate e ritenuti la valutazione del consulente in
integrazione professionale del 13 febbraio 2018 (doc. AI 52/230-233), la
tabella allestita il 16 febbraio 2018 con le riduzioni al reddito ipotetico da
invalido (doc. AI 55/242-245) e l’annotazione per l’incarto dello stesso giorno
(doc. AI 23/128-129) –, con decisione del 30 maggio 2019 ha riconosciuto
il diritto ad una rendita intera dal 1. dicembre 2016 e ad una mezza rendita
dal 1. giugno 2017 (cfr. consid. 1.2).
2.6
Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27
giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.7
Il TCA ricorda innanzitutto
che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134
V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.6),
non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dai periti del SAM
fondate sulla perizia 20 novembre 2017 con complementi del 7 novembre 2018 e
del 28 gennaio 2019 e confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid.
2.5). Perizia, quella del __________, che va considerata dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando precedente.
Non vi sono in effetti
ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni espresse
dai periti i quali hanno anche considerato tutta la documentazione medica
(specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione
specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.
In particolare non può di
certo modificare l’esito del presente giudizio il “Rapporto psicologico”
del 14 maggio 2018 con annessi della psicologa __________ (doc. AI 72/286-303).
Infatti – oltre a rinviare alla risposta
16.
luglio 2018 della dr.ssa __________ al __________ (doc. AI 84/321/322),
ripresa dai periti nel complemento del 7 novembre 2018 (doc. AI 84/317-320,
riprodotto al consid. 2.5) – va
evidenziato come la psicologa non pone una diagnosi diversa rispetto a quella
ritenuta dalla dr.ssa __________, psichiatra curante, nel rapporto medico del 1.
giugno 2017 (doc. AI 39/105-109, vedi il punto 1.1 sub doc. AI 39/106) e
confermata dalla dr.ssa __________ nel consulto del 5 settembre 2017 (doc. AI
47/160-171, vedi il punto C1 sub doc. AI 47/168). Quanto all’incapacità
lavorativa la psicologa la ritiene del 30% senza tuttavia debitamente motivare
per quali ragioni si scosta dalla valutazione della dr.ssa __________ la quale,
sempre nel succitato consulto del 5 settembre 2017, ha evidenziato che “(…)
la riduzione della capacità lavorativa prolungata psichiatrica, la pongo dalla
data indicata dalla dr.ssa __________, psichiatra dell’A.: 20.01 2017 con
valore del 30%, ma in seguito alle cure vi è stato un miglioramento che posso
presumere a partire dalla fine di maggio (come confermato dall’A.) come da me
ritrovato nel mio consulto. (…)” (doc. AI 47/168, punto C3).
Questa valutazione non è
stata contestata dalla psichiatra curante dr.ssa __________. Riguardo poi alla “personalità
narcisitica” che, secondo la psicologa, ostacolerebbe la psicoterapia –
“(…) Visto gli elementi caratteristici di personalità (Personalità
narcisistica) che ostacolano in modo maggiore (grave) la psicoterapia (…)”
(doc. AI 72/290) –, la dr.ssa Pozzi, nella succitata risposta al __________
del 16 luglio 2018 (doc. AI 84/321/322), ha osservato che “(…) a questo
proposito, mi rifaccio al prof. __________, psicoanalista, psichiatra, mio
maestro, che ha elaborato concetti e tecniche psicoterapeutiche per i pazienti
affetti da gravi patologie psichiche oltre che con pazienti borderline (__________,
da lui fondato, nonché scuola di psicoterapia breve integrata), che avrebbe
considerato le caratteristiche di personalità dell'A. ininfluenti per il buon
esito di una psicoterapia ben condotta. […] E ciò che scrive la psicologa __________,
mi pare una sentenza con condanna di non curabilità, che non corrisponde al
vero, e a tal proposito non ritrovo nel dossier se è stato seguito ciò che ho
scritto come indicazioni terapeutiche e se la psicoterapia con la sig. __________
sia stata effettuata. (…)” (doc. AI 84/321-322). Sempre la psicologa, nell’“Anamnesi
famigliare”, rileva che “(…) l’assicurato lamenta tra i famigliari la
presenza di Disturbo psichiatrico. Per motivi legati al suo funzionamento di
personalità narcisistica l’Assicurato non poteva con facilità riportare una
difettosità familiare. (…)” (doc. AI 72/289). Va qui evidenziato come già
la dr.ssa __________, nel succitato rapporto medico del 1. giugno 2017 (doc. AI
39/105-109), nell’anamnesi aveva indicato “(…) Nessun precedente
psichiatrico nel gentilizio. (…)” (doc. AI 39/106, punto 1.4) e che anche
la dr.ssa __________, nel succitato consulto del 5 settembre 2017, ha confermato
che “(…) per quanto riguarda la presenza di disturbi psichici in famiglia
non vengono riferiti eventi patologici nel gentilizio (…)” (doc. AI 47/168,
punto A1.1).
Va inoltre rilevato che,
nonostante l’avesse preavvisato, l’insorgente non ha più prodotto ulteriori
referti della psicologa __________ (cfr. consid. 1.5), limitandosi a ribadire quanto
riportato nel “Rapporto psicologico” del 14 maggio 2018 di quest’ultima.
Quanto all’aspetto
somatico questo Tribunale rileva che nemmeno è possibile concludere
differentemente anche avuto riguardo al rapporto 18 marzo 2018 del dr. __________,
FMH in chirurgia e traumatologia, indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI
68/272-276) e a quello del dr. __________, FMH in oncologia, del 20 aprile 2018
(doc. AI 72/283-285).
Infatti, riguardo ai succitati
rapporti del dr__________ e del dr. __________, i periti del __________, nel
complemento del 7 novembre 2018 (doc. AI 84/317-320, riprodotto in esteso al
consid. 2.5), hanno evidenziato come “(…) Il sopracitato rapporto del Dr.
med. A. __________ si sofferma sulle varie patologie di cui soffre l’A. (anche
quelle non oncologiche) e sulla perizia __________. Pensa che sia da prendere
in considerazione la revisione del grado d’incapacità lavorativa, in quanto i
vari problemi di cui soffre l’A. si sommano al problema oncologico e rendono
l’A. inabile al lavoro nella misura superiore al 50%. […] Nel dossier abbiamo
pure trovato anche una valutazione del chirurgo Prof. Dr. __________, inviata
al legale dell’A. e datata 18.3.2018 (data corretta a penna). Si evince che si
tratta di una valutazione sugli atti e si fa riferimento alla perizia __________.
Il sopracitato chirurgo valuta un’incapacità lavorativa quantificata nella
misura del 25%. Dice che metà del suo tempo dovrebbe essere impiegato a favore
di un’istruzione per reinserimento e che nell’arco di 2-3 anni l’attività
potrebbe essere aumentata ad un 50%, su tutto il “corso” della giornata. (…)”
(doc. AI 84/317-318).
Ora, per
quanto riguarda l’eventuale cumulabilità delle singole incapacità lavorative,
occorre procedere ad una discussione plenaria come hanno fatto i periti del __________.
Secondo giurisprudenza, infatti, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012, STF 9C_913/2012
del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15; STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013;
nella STF 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il TF ha precisato che la valutazione
globale delle patologie può anche essere effettuata per via di circolazione;
nella STCA 32.2014.112 del 24 novembre 2014, cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha avuto modo di considerare corretta una discussione plenaria
eseguita dai periti del __________ per il tramite di teleconferenza; cfr. anche
STCA 32.2012.55 del 29 gennaio 2015).
In concreto – dopo
aver evidenziato che: “(…) Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il Dr. med. __________,
Dr. med. __________, Dr.ssa med. __________ e Dr. med. __________ in data
16.11.2017
alle ore 11:30 tramite teleconferenza. (…)” (doc. AI 47/135)
–, alla domanda: “(…) Facendo riferimento all’anamnesi, da quando
(mese e anno) la capacità lavorativa indicata dal perito nell’attività adeguata
può essere considerata valida? (…)” (doc. AI 47/141, punto 9.1.3), i periti
hanno così risposto: “(…) 50% dal marzo 2017 e continua (a 6 mesi dal
termine della terapia oncologica). A causa del trattamento oncologico ha
presentato una capacità lavorativa dello 0% in qualsiasi tipo di attività dal
dicembre 2015 sino al febbraio 2017. Abbiamo integrato tra di loro le
riduzioni della capacità lavorativa valutate dai vari consulenti. (…)”
(doc. AI 47/141-142, la sottolineatura è del redattore).
Il TCA, conformemente alla
succitata giurisprudenza e ribadito che la valutazione è stata fatta dopo un’esauriente
discussione plenaria tramite teleconferenza tra i periti del __________ e i
consulenti intervenuti, non ravvisa alcuna valida ragione per scostarsi dalla
valutazione globale del __________.
Questo vale a maggior
ragione visto anche che il dr. __________, nella risposta 25 settembre 2018 al __________
(ripresa dai periti nel complemento del 7 novembre 2018 sub doc. AI 84/317-320
e riprodotto in esteso al consid. 2.5), ha rilevato che “(…) da parte mia i
documenti inviati non portano informazioni tali da modificare la mia
valutazione oncologica. (…)” (doc. AI 84/326).
Anche il dr. __________,
nella risposta 6 luglio 2018 al __________ (ripresa dai periti nel complemento
del 7 novembre 2018 sub doc. AI 84/317-320 e riprodotto in esteso al consid.
2.5), ha indicato che “(…) dopo aver letto il rapporto del Dr. __________
del 20.04.2018 nonché il rapporto del Prof. __________ del 18.03.2018 posso
rispondere come segue: I due rapporti non apportano elementi nuovi da
modificare la mia valutazione chirurgica del 31.08.2017. (…)” (doc. AI
84/324).
Anche il dr. __________, nella
risposta dell’11 ottobre 2018 al __________ (ripresa dai periti nel complemento
del 7 novembre 2018 sub doc. AI 84/317-320 e riprodotto in esteso al consid.
2.5), ha concluso che “(…) dal rapporto del Dr. med __________ non emergono
nuovi aspetti per quanto riguarda il lato neurologico. […] Dal rapporto
del Prof Dr. med. __________ non emerge che vi sia un'incapacità neurologica
legata alle parestesie e quindi anche in questo caso dal lato neurologico non
emergono nuovi aspetti e non vedo necessità di rivedere la mia valutazione
della capacità lavorativa dal lato neurologico. (…)” (doc. AI 84/325).
Dal canto suo il reumatologo
dr. __________, nella risposta del 27 agosto 2018 al __________ (ripresa dai
periti nel complemento del 7 novembre 2018 sub doc. AI 84/317-320 e riprodotto
in esteso al consid. 2.5) – va qui
rilevato che per il solo fatto che questo specialista precisi di non aver
ricevuto i succitati rapporti del 18 marzo 2018 del dr. __________ (doc. AI
68/272-276) e del 20 aprile 2018 del dr. __________ (doc. AI 72/283-285) (“(…)
Sottolineo di non aver ricevuto questi certificati da visionare, ma da quanto è
possibile leggere dalla tua lettera non vi sono sotto l'aspetto
ortopedico-reumatologico nuovi atti che comprovino un peggioramento del suo
stato clinico. (…)” (doc. AI 84/323)) non è possibile concludere,
come preteso dal ricorrente (cfr. I, pag. 4), per una chiara violazione del diritto
di essere sentito ritenuto che non si tratta di rapporti di specialisti
reumatologhi –, ha concluso che “(…)
non vedo perciò motivo per modificare le conclusioni alle quali ero giunto
nella mia perizia reumatologica redatta il 20.07.2017. (…)” (doc. AI
84/323).
Quanto alla “Lettera
d’uscita provvisoria” del 26 ottobre 2018 dell’Ospedale __________ di __________,
la stessa è stata sottoposta ai periti del __________ che hanno preso
debitamente posizione nell’ulteriore complemento peritale del 28 gennaio 2019
(doc. 95/343, 95/344 e 95/345-346 riprodotti in esteso al consid. 2.5) dal
quale questo Tribunale non ha alcun motivo di scostarsi.
Infine, neppure è
possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’ulteriore
rapporto del 19 luglio 2019 del dr. __________ indirizzato all’avv. RA 1 (doc.
C). Al riguardo questo Tribunale può fare propria la valutazione del dr. __________
il quale, nell’annotazione del 17 ottobre 2019, ha concluso che “(…) si
sottolinea che il Dr. med. __________ nella stesura del rapporto del 19.07.2019
si basa totalmente sulle informazioni retrospettive del suo rapporto del
18.03.2018
(che vengono ritrascritte integralmente alcune sue parti). Infine si
attesta che il rapporto del Dr. med. __________ del 18.03.2019 [ndr. recte:
2018] è già stato ampiamente valutato dal __________ il 07.11.2018 su
valutazione del Dr. med. __________ 27.08.2018, del chirurgo Dr. med. __________
il 06.07.2018, del neurologo __________ l’11.10.2018, dell’internista Dr. med __________
il 25.09.2018 e della psichiatra Dr.ssa med. __________ il 16.07.2018. Per cui
si conferma che il rapporto del Dr. med. __________ del 19.07.2019 non apporta
alcun nuovo elemento medico che non sia già stato constatato e valutato dalle
plurime valutazioni del __________ (a cui si rimanda). (…)” (XI/1).
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.3 e 2.6), questo Tribunale ritiene che –
senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF
9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo
occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non
sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da
parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una
tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora
sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla
concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V
465). (…)”)
– le valutazioni del __________, avvallate dal
medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.5), vanno confermate.
Stante quanto precede va
quindi confermata la valutazione del dr. __________ che, nel rapporto finale
SMR del 4 febbraio 2019 (doc. AI 96/350-354), ha indicato un’incapacità
lavorativa totale nell’attività abituale dal 1. dicembre 2015 e in un’attività
adeguata un’incapacità del “(…) 100% dal 01.12.2015, del 50% dal 01.03.2017
del 100% dal 14.10.2018 e del 50% dal 27.10.2018 (…)” (doc. AI 96/352)
precisando, nelle “Osservazioni conclusive”, che “(…) a causa del
sopracitato ricovero l’A ha presentato una capacità lavorativa dello 0% in
qualsiasi tipo di attività durante il ricovero (14-26.10.2018) ed in seguito
durante 2 mesi dopo la dimissione. Al di fuori di questi periodi l’A. presenta
una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile ed autista del 50% in
attività adatte. (…)” (doc. AI 96/354).
2.8
Quanto alla valutazione economica
questo Tribunale rileva quanto segue.
2.8.1
Per quel che concerne il
reddito da valido l’Ufficio AI, nell’annotazione 16 febbraio 2018, ha rilevato
che:
"
(…)
Dato che l’assicurato ha sempre guadagnato più di
quanto indicato sul questionario del datore di lavoro come reddito da valido,
per definire quest’ultimo si procede a media salariale degli ultimi 4 anni,
secondo CI:
2011: CHF 70'467.--
2012: CHF 72’628.--
2013: CHF 71'880.--
2014: CHF 72'932.--
Media: CHF 71'977.-- (reddito da valido)
(…)"
(doc. AI 56/246).
Detto importo non è stato
contestato dall’insorgente –
“(…) in questa sede si precisa anzitutto
che non si contesta l’importo di CHF 71'977.-- quale reddito senza limitazioni
dovuto al danno alla salute. (…)” (I, punto 3, pag. 2) – e può
essere fatto proprio dal TCA.
2.8.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati
statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto
segue.
2.8.2.1
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 2016 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello di qualifica 1) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR
2002.
UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 64'080.-- (5’340 x
12.
mesi), che, aggiornato al 2017 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore,
dà un reddito di fr. 67'124.26 (64'080 : 104,1 x 104,6 : 40 x 41.7; cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2).
2.8.2.2
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento
a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l'utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato che nella sua prassi applica
abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di
5.
L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica,
poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi
anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto
procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,
ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre
2016.
consid. 6.2.1).
2.8.2.3
Con il ricorso l’insorgente ha
chiesto che la riduzione applicabile al reddito da invalido (riconosciuta
dall’amministrazione nella misura del 10%) sia del 20% adducendo che “(…) –
in primo luogo il fattore della scarsa scolarizzazione dell’assicurato, che è
veramente limitata e che limita ulteriormente nella ricerca di una attività
lavorativa, giustifica una ulteriore riduzione sul reddito da invalido nella
misura del 5%; – in secondo luogo il fattore dell’età: l’assicurato, oltretutto
straniero, ed oltretutto con conoscenze linguistiche e scolastiche molto
limitate, è una persona di 58 anni, che è praticamente esclusa dal mondo del
lavoro . Per una simile persona, tenuto conto anche delle sue gravi limitazioni
fisiche e psichiche, e tenuto conto delle sue conoscenze scolastiche,
linguistiche e professionali, un reinserimento nel mercato del lavoro appare
essere molto problematico. In ogni caso molto più problematico di una persona
di 35/40 anni. Si ritiene quindi per questo motivo che una ulteriore riduzione
sul reddito da invalido nella misura del 5% sia giustificata. Del resto va
detto che la parte resistente non ha minimamente discusso questi problemi ma si
è limitata, in modo arbitrario ed in violazione del diritto di essere sentito,
a basarsi sugli atti medici senza considerare gli altri fattori di riduzione, che
in verità non ha nemmeno discusso. Si ritiene quindi che la riduzione sociale
sul reddito da invalido sia da considerare nella misura del 20%. (…)” (I,
punto 4, pag. 3).
Il consulente in
integrazione professionale che si è occupato del calcolo del grado di
invalidità dell'assicurato ha debitamente spiegato il 16 febbraio 2018 (doc. AI
55/244-245) quali fattori potevano entrare in linea di conto a titolo di
riduzione per motivi personali. Analizzati singolarmente i fattori di riduzione
ammessi dalla giurisprudenza federale, il consulente ha concluso che erano dati
soltanto i presupposti per applicare una riduzione al reddito statistico del
10% per attività leggere. Non entravano invece in considerazione ulteriori
fattori di riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della
funzionalità, la nazionalità e il tasso di occupazione parziale. Per ognuno di
questi parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa
sull'argomento, motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.
Le
limitazioni mediche stabilite dal dr. __________ nel rapporto finale SMR del 4
febbraio 2019 (doc. AI 96/350-354) concernono in sostanza il carico massimo
(fino a 15 kg) stante la necessità di tenere conto che “(…) l’A. può
svolgere un’attività fisicamente medio-leggera che – non implichi particolari
sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 15
kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche, movimenti ripetitivi di
elevazione ed estensione del tronco); – deve evitare attività che necessitano
il dover salire e scendere le scale, il doversi inginocchiare, il dover
camminare su terreni sconnessi; – inoltre l’A. deve evitare di alzare pesi e
sforzare la parete addominale. (…)” (doc. AI 96/353), mentre non v'era la
necessità di alternare la postura né v'erano difficoltà nello svolgere lavori
di precisione e nemmeno la necessità di pause supplementari.
D'avviso di questo Tribunale, l'elenco di attività
leggere, semplici e ripetitive, che il 13 febbraio 2018 il consulente in
integrazione professionale ha indicato nel suo “Rapporto finale SIP”
(doc. AI 52/230-233), e meglio “(…) Potrebbero entrare in linea di conto: -
venditore presso un do-it per il reparto edilizia autoveicoli – addetto a una
pompa di benzina – aiuto magazziniere, senza dover alzare pesi oltre i 15 kg e
rispettando le posizioni inergonomiche – sorvegliante – aiuto bidello addetto
alla qualità in una catena di montaggio/azienda (…)” (doc. AI 52/232), alla
luce delle condizioni di salute del ricorrente ovvero della sua capacità
lavorativa residua del 50% (cfr. consid. 2.7), va considerato come sostenibile.
In altre parole, le succitate limitazioni funzionali
non sono di alcun ostacolo alla sua reintegrabilità nel mondo equilibrato del
lavoro.
Nessuna deduzione, quindi, è stata giustamente concessa per le
limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in
sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la
capacità lavorativa del 50% è da intendere quale riduzione del rendimento
nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto
finale SMR del 4 febbraio 2019 sub doc. AI 96/350-354 e la perizia del __________
laddove i periti, circa la capacità lavorativa espressa in percentuale e la
necessità di pause supplementari, hanno precisato: “(…) Presenza durante
tutto il giorno, ma con rendimento ridotto del 50%. […] sono già state
conteggiate. (…)” (doc. AI 47/141 punti 9.1.2.1. e 9.1.2.3)).
Alla luce di quanto sottolineato dall'Alta Corte nella STF
9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non dà
luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement
sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est
capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,
celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail
et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4
et les références).".
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il TF ha ricordato
che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione
percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della
riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella
valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in
considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2019.118 del 27
aprile 2020; 32.2018.65 del 13 marzo 2019; 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019;
32.2018.31
del 4 febbraio 2019; 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; 32.2017.42
del 5 ottobre 2017; 32.2015.76 dell'8 marzo 2016 e 32.2014.130 del 24 settembre
2015).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten
Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der
Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz
Dispositivo
hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die Arbeitsfähigkeit in der
angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite
von 50% - 70% angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren
Niveaus (70%) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang
ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das
kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das
Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes
Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid
im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.”
Anche la sua nazionalità non ha alcuna influenza, ritenuto che,
come addotto nella risposta di causa e rimasto incontestato, “(…) l’assicurato
lavora in Svizzera dal 1987 ed è divenuto cittadino svizzero. (…)” (IV,
punto 4, pag. 3).
Nemmeno ha difficoltà nel leggere e nello scrivere in lingua
italiana e dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito i rispettivi attestati
frequentando per quattro anni la scuola di meccanico di auto e per due anni
quella di autista professionale (cfr. il curriculum vitae sub doc. AI 9/38-43).
Anche l'età non influisce sulle sue possibilità di trovare un
lavoro adatto nel mercato del lavoro equilibrato, ritenuto che al momento dell’ultimo
complemento peritale del __________ (28 gennaio 2019; doc. AI 95/345-346) l'insorgente
aveva appena compiuto i 58 anni. La questione della messa in atto della
capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di
età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità
di lavoro totale o parziale è constatata (DTF 138 V 457, STF 9C_88/2013 del 4
settembre 2013; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.18 del 27
luglio 2017).
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione
complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e può pertanto
confermare quanto addotto dall’amministrazione nella risposta di causa e meglio
che “(…) in merito alle riduzioni al reddito da invalido si rileva che i
motivi individuati da controparte a sostegno di una riduzione maggiore da
applicare al reddito da invalido non sono giustificati: la bassa
scolarizzazione o la lingua non hanno impedito all’assicurato di svolgere
l’attività abituale per anni (va rilevato, inoltre che l’assicurato lavora in
Svizzera dal 1987 ed è divenuto cittadino svizzero), né incidono sul reddito
con invalidità. L’età di 58 anni al momento della decisione (assicurato del
1961) non è tale da ripercuotersi negativamente sul reddito d’invalidità (…)”
(IV, punto 4, pag. 3).
Visto tutto quanto
suesposto e tenuto conto anche del riserbo di cui deve dare prova il giudice
delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo
Tribunale non ha quindi alcun motivo per scostarsi e può pertanto confermare la
riduzione del 10% stabilita dall’Ufficio AI.
2.8.2.4. In conclusione, tenuto conto di
un’incapacità lavorativa per motivi medici (flessione del rendimento) del 50%
(cfr. consid. 2.7) e applicata una riduzione sociale del 10%, il reddito da
invalido si attesta a fr. 30'205,91 (67'124.26 x 50% ridotti del 10%).
2.8.3. Confrontando il reddito da
valido di fr. 71'977.-- (cfr. consid. 2.8.1) con quello da invalido di fr.
30'205,91 (cfr. consid. 2.8.2.4), si ottiene un grado d’invalidità del 58% ([71'977
- 30'205,91] x 100 : 71'977 = 58.03% arrotondato al 58% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ed è quindi a giusta ragione che
dal 1. giugno 2017 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex
art. 88a OAI) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una
mezza rendita.
2.9. Visto tutto quanto precede la
decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, di fr. 500.--
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti