32.2019.122
Diniego di prestazioni da parte dell'AI per tasso d'invalidità non pensionabile. Ricorso accolto con rinvio per ulteriori accertamenti medici
4 settembre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.122
rg/sc
Lugano
4 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 20 maggio 2019
l’Ufficio AI, esperiti accertamenti medici ed economici, ha respinto la domanda
di prestazioni presentata da RI 1 nell’agosto 2017 non presentando l’assicurato,
dopo raffronto dei redditi, un tasso d’invalidità pensionabile;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato dall’avv. RA 1. Istando per il gratuito
patrocinio e rimproverando all’amministrazione un accertamento lacunoso dei
fatti – segnatamente il mancato approfondimento della situazione psichica e
delle sue conseguenze invalidanti – postula la retrocessione della causa
all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti e per nuova decisione. Con il gravame
l’insorgente produce nuova refertazione medica (rapporto 12 giugno 2019 della
psichiatra dr.ssa __________ sub doc. A-2);
- con la risposta di causa l’amministrazione
– preso atto della nuova documentazione medica e dopo aver osservato come:
"
(…)
Per quanto attiene alla valutazione della problematica
psichiatrica, si rileva innanzitutto che già nel suo primo rapporto 27 agosto
2017 il curante dottor __________ attestava fra le altre patologie una
pluriennale depressione tendente al peggioramento, per la quale veniva del
resto proposta una valutazione specialistica (cf. doc. n. 11 inc. AI). Il
dottor __________ dal canto suo, nel proprio rapporto 30 marzo 2017 attirava
l’attenzione del curante sulla componente psichiatrica: “credo sia
importante controllare questi attacchi di panico, lascio decidere a te se
introdurre un trattamento antidepressivo, …” (doc. n. 11 inc. AI). Da
notare inoltre che in corso d’istruttoria l’assicurato ha subito un breve
ricovero volontario presso la Clinica __________.
Ora, è vero che gli specialisti della Clinica __________
hanno attestato la presenza di un episodio depressivo di grado lieve,
compatibile con una dimissione dall’istituto avvenuta già dopo pochi giorni
(cf. rapp. 3.1.2018, doc. n. 37 inc. AI).
È altresì vero che malgrado l’attestata depressione
pluriennale, l’assicurato si è rivolto alle cure di uno specialista solo alcuni
mesi orsono.
Considerato tuttavia come tale aspetto non sia mai
stato oggetto d’indagine, e rammentato il dovere dell’amministrazione
d’accertare i fatti d’ufficio, un complemento istruttorio appare opportuno. (…)”
–
postula la retrocessione degli atti per ulteriormente indagare l’aspetto
psichiatrico;
- con scritto 17 luglio 2019
il rappresentante dell’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta
dell’amministrazione con protesta di ripetibili;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto, come chiesto con il gravame e come ammesso dall’autorità intimata
nella risposta di causa, v’è effettivamente da ritenere – sulla scorta della
refertazione medica agli atti AI e di quella specialistica prodotta col gravame
(citato rapporto della dr.ssa __________ attestante la presa a carico
dell’assicurato dal 18 aprile 2019 per problemi psichiatrici (“Episodio
depressivo di grado lieve-medio ormai cronicizzato” con attuale “terapia
farmacologica composta da 20 mg di Cipralex al giorno e colloqui di
psicoterapia di sostegno ogni 3 settimane”) nonché l’esistenza di una
incapacità lavorativa del 50% senza possibilità di miglioramento a breve-medio
termine (doc. A-2) – che la situazione medica, sinora valutata sulla
base in particolare dei rapporti del medico curante dr. __________ (che in
realtà già indicava l’esistenza, tra le altre patologie, di una “pluriennale
depressione tendente al peggioramento” nonché la necessità di una
valutazione peritale psichiatrica; doc. AI 11 e 37), dei rapporti del
pneumologo dr. __________ (sub doc. AI 11 e 37) nonché delle valutazioni SMR
(doc. AI 35 e 47), va ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico
onde addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante
dell’assicurato;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché
proceda nel senso sopra indicato, con eventuale consecutiva nuova
valutazione economica. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere
emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova
decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel
cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni
censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica sia a
quella economica;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- vincente in
causa e patrocinato da un avvocato, il ricorrente ha
diritto ad un'indennità per ripetibili di fr. 1'800 (art. 61 lett. g LPGA e
art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di gratuito
patrocinio formulata nelle more della presente procedura;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 20
maggio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA
inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda
di gratuito patrocinio;
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti