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Decisione

32.2019.123

Nuova domanda. Visti il rapporto finale e le annotazioni SMR (incapacità lavorativa totale dal gennaio 2017 e da aprile 2017 CL 50% in attività abituale e CL 100% in attività adeguata) a ragione l'Ufficio AI, sulla base del confronto dei redditi, ha negato il diritto a prestazioni

25 maggio 2020Italiano70 min

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.123

FS

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1965, fino al 30

settembre 2012 impiegato quale gessatore (Gipser) presso la __________ di __________

(doc. AI 19/38-49), nel mese di febbraio 2013 ha presentato una richiesta di

prestazioni AI per adulti (doc. AI 9/13-20).

Con decisione del 22

maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato ./b> sulla base della

perizia pluridisciplinare 22 gennaio 2014 del __________ (doc. AI 49/104-138) –,

l’Ufficio AI del Canton __________ ha negato il diritto a prestazioni

presentando l’assicurato una capacità lavorativa del 100% nella sua attività

abituale di gessatore (doc. AI 58/164-166).

1.2. Sempre l’Ufficio AI del Canton

__________ – con decisioni del 24

febbraio 2015 (doc. AI 74/213-214), del 25 novembre 2016 (doc. AI 101/265-268)

e dell’8 agosto 2017 (doc. AI 129/348-353), tutte cresciute incontestate in

giudicato – non è entrato nel

merito delle ulteriori domande di prestazioni AI presentate dall’assicurato nei

mesi di ottobre 2014 (doc. AI 68/199-205), giugno 2016 (doc. AI 80/226-231) e

marzo 2017 (doc. AI 111/305-310).

1.3. Nel mese di settembre 2017

l’assicurato – dal 1. aprile 2017 residente in Ticino nel comune di __________

(doc. AI 123/338-340) – ha presentato una nuova domanda di prestazioni

AI per adulti (doc. AI 135/384-391).

L’Ufficio AI –

vista l’annotazione 23 ottobre 2017 del medico SMR dr. __________ (doc. AI

139/395-396) – è entrato nel merito della nuova domanda (doc. AI

140/397-398).

L’amministrazione – dopo aver aggiornato gli atti medici (vedi

il rapporto medico della Dr.ssa __________ del 10 novembre 2017 sub doc. AI

142/404-409 e quello non datato con allegata documentazione medica della dr.ssa

__________ sub doc. AI 143/410-437, l’annotazione 25 luglio 2018 del medico SMR

dr. __________ con i relativi richiami del 21 agosto e del 15 ottobre 2018 sub.

doc. AI 166/528, 167/529 e 168/530, il rapporto medico 28 settembre 2018 della

dr.ssa __________ con allegata documentazione medica sub doc. AI 169/531-536 e

il rapporto finale del 7 novembre 2018 del medico SMR dr. __________ sub doc.

AI 172/542-545) e quelli economici (vedi gli attestati dei datori

di lavoro della __________ del 5 dicembre 2017 sub doc. AI 146/442-451, della __________

del 25 gennaio 2018 sub doc. AI 164/514-526 e della __________ del 1. febbraio

2018 sub doc. AI 163/505-513, le tabelle allestite l’8 novembre 2018 con le

riduzioni al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 170/537-540 e 171/541

nonché la valutazione della consulente in integrazione professionale del 19

febbraio 2019 sub doc. AI 174/551-552)

con “Progetto di decisione” 19 febbraio 2019 ha preavvisato il rifiuto

del diritto a prestazioni (doc. AI 173/546-550).

Al suddetto “Progetto

di decisione” del 19 febbraio 2019 (doc. AI 173/546-550), tramite l’avv. __________,

l’assicurato ha inoltrato la propria “Opposizione” il 20 marzo 2019

(doc. AI 178/561-571) e con scritto del 3 maggio 2019 (doc. AI 183/588;

riservandosi di produrre ulteriore documentazione medica entro il termine

assegnatogli) ha trasmesso il certificato medico 30 aprile 2019 della dr.ssa __________

(doc. AI 183/589).

Con decisione 22 maggio

2019, oggetto della presente vertenza – viste le annotazioni 26 marzo

2019 (doc. AI 179/572-577) e del 7 e 21 maggio 2019 (doc. AI 184/590 e 185/591)

del medico SMR dr. __________ –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a

prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità non pensionabile del

13% (doc. AI 187/593-598).

1.4. Contro la decisione del 22

maggio 2019 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente

ricorso.

L’insorgente –

contestate la valutazione medica (l’Ufficio AI non ha predisposto né una visita

interna né ha ordinato una perizia pluridisciplinare) e quella economica (il

calcolo del reddito da valido sulla base dei dati statistici) – ha

postulato l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti

all’Ufficio AI affinché, svolti i necessari accertamenti medici, renda un nuovo

provvedimento. Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – richiamati il

rapporto finale 7 novembre 2018 con le annotazioni 26 marzo e 21 maggio 2019

del medico SMR dr. __________, nonché l’annotazione 27 giugno 2019 nella quale

lo stesso medico ha concluso che “(…) alla luce delle suesposte

argomentazioni, si confermano tutte le mie precedenti prese di posizione sul

caso. (…)” (V/1) e, quanto alla definizione del reddito da valido,

rilevato che “(…) per quanto attiene alla determinazione del reddito senza

invalidità, lo scrivente Ufficio ribadisce la correttezza del reddito

statistico preso a riferimento (rilevamenti statistici svizzeri, settore

costruzioni 41-43, attività semplici e ripetitive) in quanto al momento

dell'insorgere del danno alla salute, ovvero gennaio 2016, l’assicurato

svolgeva diverse attività a carattere temporanee e con salari effettivamente

percepiti di gran lunga inferiori a quello statistico utilizzato. (...)”

(V, pag. 3) – ha chiesto di

respingere il ricorso.

1.6. Con scritto del 16 luglio

2019 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il “Certificato per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria” (VII e VII/1).

Sempre l’avv. RA 1 –

dopo le diverse richieste di proroga del termine (VIII, IX, X, XI, XII, XIII,

XIV e XV) –, con scritto “Osservazioni e presentazione di altri mezzi

di prova” del 3 ottobre 2019 ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

medica ed economica (XVI e allegati doc. A/5 e A/6).

1.7. L’ufficio AI, con “Osservazioni”

del 16 ottobre 2019 – vista l’annotazione 8 ottobre 2019 del medico SMR

dr. __________ (XVIII/1) e ribadito quanto addotto nella risposta di causa

circa l’aspetto economico –, si è confermato nella domanda di reiezione

del ricorso (XVIII; trasmesso all’insorgente, con l’allegato XVIII/1, per

osservazioni scritte, XIX).

1.8. L’avv. RA 1, con scritto del

21 novembre 2019 – dopo le chieste proroghe del termine (XX, XXI, XXII e

XXIII) –, ha trasmesso al TCA il rapporto 14 novembre 2019 della dr.ssa __________

con i relativi allegati (doc. B/1-15) e, addotto che la dr.ssa __________ non

fornisce indicazioni oggettive circa le limitazioni in un’attività adeguata, ha

concluso che “(…) il Sig. RI 1 ritiene che un approfondimento medico che

metta in evidenza tali limitazioni avrebbe dovuto essere eseguito attraverso

una perizia multidisciplinare, o quantomeno attraverso esami approfonditi da

parte del SMR. (…)” (XXIV; trasmesso all’Ufficio AI con gli allegati B/1-15

per osservazioni scritte, XXV).

1.9. L’Ufficio AI, con “Osservazioni”

del 5 dicembre 2019 – richiamata l’annotazione 26 novembre 2019 del

medico SMR dr. __________ a cui sono stati sottoposti i doc. B/1-15 (XXVI/1-2) –,

ha chiesto di respingere il gravame (XXVI; trasmesso all’insorgente con gli

allegati XXVI/1-2 per conoscenza, XXVII).

1.10. L’avv. RA 1, con scritto del

17 gennaio 2020 – dopo la chiesta proroga del termine (XXVIII e XXIX) –,

ha trasmesso al TCA il certificato medico del 16 gennaio 2020 del dr. __________

(XXX/1) ribadendo la necessità di un accertamento medico pluridisciplinare

(XXX; trasmesso all’Ufficio AI con l’allegato XXX/1 per osservazioni scritte,

XXXI).

1.11. Con “Osservazioni” 27

gennaio 2020 – rilevato che “(…)

dal certificato sub. doc. XXX+1 incarto TCA risulta quanto segue: “(…) Considerata la solo recente presa a carico da

parte mia, non posso dare un giudizio definitivo ma procederei ai

necessari controlli nelle prossime settimane”. Ora, ritenuto che

la decisione impugnata è stata emessa il 22 maggio 2019 (la quale delimita il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. in argomento ad

esempio la STCA del 04.03.2016 al consid. 2.6.3, incarto 32.2015.61), la

questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute del Signor RI

1 esula comunque dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso,

formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una

domanda di revisione). (…)” (XXXII) –

l’Ufficio AI ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso (XXXII,

trasmesso per conoscenza all’insorgente, XXXIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a

prestazioni (cfr. consid. 1.3).

L’insorgente postula

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione perché, effettuati i necessari accertamenti medici, si

pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.4).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Inoltre,

trattandosi di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta

l’art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di

grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR

2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in

der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.

84-86).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18

settembre 2013 consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le

disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41

vLAI, art. 87segg. OAI; DTF 117 V 198; Pratique VSI 1999 pag.

84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15).

L’art. 17 LPGA si applica

infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto

di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (STF

9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2 con rinvio alle DTF 130 V 71

consid. 3.2 e DTF 117 V 198 consid. 3a; Pratique VSI 1999 pag. 84).

In

particolare, la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso

di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le

conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di

salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V

349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

Fatti

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della

nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando

la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la

valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere

notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima

decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del

diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,

apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un

provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è

rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,

105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

Nella DTF

141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente

sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a

precedenti valutazioni dell'invalidità (vedi anche la STF 9C_27/2019 del 27

giugno 2019 consid. 2, resa nella composizione di 5 giudici).

2.4. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano

ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27

giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.5. In concreto – vista l’annotazione del 23 ottobre 2017

(doc. AI 139/395-396) nella quale il medico SMR dr. __________ (dopo aver rilevato che con decisione del

22 maggio 2014 (in quanto abile al 100% nell’attività di gessatore secondo la

perizia pluridisciplinare 22 gennaio 2014 del __________) l’Ufficio AI del

Canton __________ ha respinto la domanda di prestazioni AI del febbraio 2013

(cfr. consid. 2.1) e che nelle successive domande di prestazioni inoltrate

dall’assicurato (l’ultima quella del mese di marzo 2017 dopo la degenza dal 15

al 17 febbraio 2017 presso la __________) lo stesso Ufficio AI del Canton __________

non è entrato nel merito (cfr. consid. 1.2))

ha confermato l’entrata in materia data la diagnosi di rottura transmurale del

sovraspinato della spalla sinistra posta dal dr. __________ nel rapporto del 6

settembre 2017 (doc. AI 134/382-383) –,

l’Ufficio AI è entrato nel merito della domanda di prestazioni del settembre

2017 (cfr. consid. 1.3).

L’Ufficio AI, come

accennato (cfr. consid. 1.3), con decisione del 22 maggio 2019 – aggiornati gli atti medici come da annotazione

del 25 luglio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 166/528) e considerati

l’“Opposizione” del 20 marzo 2019 (doc. AI 178/561-565; inoltrata

tramite l’avv. __________ contro il “Progetto di decisione” del 19

febbraio 2019 sub doc. AI 173/546-550) nonché il certificato medico della

dr.ssa __________, FMH in medicina generale, del 30 aprile 2019 (doc. AI

183/589) – ha negato il diritto a

prestazioni.

L’amministrazione, dal

punto di vista medico, si è fondata sui seguenti atti:

• Rapporto

finale SMR del 7 novembre 2018 (doc. AI 172/542-545)

Nel

quale il medico SMR dr. __________ –

poste le seguenti diagnosi: con ripercussioni sulla CL “(…) coronaropatia

cronica con: - st. d. PTCA/1x Stentind (DES) del 2º PLA/RCX il 15.2.17 – 50%

stenosi della bifurcazione RIVA/1.DA (IVUS) - stenosi subtotale nella parte

distale del 2º DA (nessuna intervenzione) - RCA con irregolarità diffusa della

parete - ventricole sinistro normale con FE 65% - anamnesticamente St. n.

NSTEMI (01/2017, Lecce, Italia). Sindrome metabolica scompenso cronico su

difficile compliance con: - Retinopatia di fondo, microaneurismi, microemoraggie

nel 6.2017 (Dr. __________) - Diabete mellito tipo II insulinodipendente.

Sindrome delle apnee del sonno in terapia con CPAP. Ipertensione arteriosa

trattato. Dislipidemia trattato. Omalgia sinistra x rottura transmurale del

sovraspinato, in cura Dr. __________, ortopedico. (…)” (doc. AI 172/544) e

senza ripercussioni sulla CL “(…) attuale rottura transmurale del

sovraspinato della spalla sinistra con visita di controllo del 17.09.2019

presso il Dr. med. __________ su/con: - Assicurato sintomatico solo per lieve

astenia in assenza di sintomatologia algica e nessuna necessità di procedere

ad intervento chirurgico (Dr. med. __________). (…)” (doc. AI 172/544)

e ritenute le seguenti limitazioni: carico massimo 15 kg., alternanza della

postura al bisogno, necessità di pause supplementari posto che “(…) adeguata

è un’attività di tipo leggero, sia in magazzino come in ufficio, purché sia

rispettosa delle limitazioni qui sopra segnate (…)” (doc. AI 172/545) – ha concluso per un’incapacità lavorativa

totale in qualsiasi attività dal gennaio 2017 e, dall’aprile 2017, una capacità

lavorativa del 50% nell’attività abituale e del 100% in un’attività adeguata.

• Annotazione

per/da SMR del 26 marzo 2019 (doc. AI 179/572-577)

Nella

quale il medico SMR dr. __________ – avuto riguardo alla succitata “Opposizione”

del 20 marzo 2019 (doc. AI 178/561-565) e premesso che “(…) l'età, il basso

livello d'istruzione, così come le difficoltà linguistiche e i fattori

socioculturali, sono condizioni estranee all'invalidità e, pertanto, fattori

non assicurati dall'A.l. (…)” (doc. AI 179/572) – ha rilevato che:

"

(…)

Rispondendo ora ordinatamente alle successive

osservazioni del rappresentante legale dell'assicurato affermo quanto segue:

A proposito del "grave infarto", così

impropriamente definito dal rappresentante legale dell'assicurato, si risponde

che questi non ha affatto subito un "grave" infarto miocardico

acuto. Benché in gennaio 2017 l'assicurato sia stato diagnosticato per un

NSTEMI (Non S-T

Elevation Myocardial Infarction),

l'esame ecocadiografico transtoracico prima e la coronarografia con ventricolografia

dopo (__________), non hanno mai documentato alcun danno post-infartuale a

carico del miocardio. Tanto è vero che ambedue i reperti deponevano per un

ventricolo sinistro di dimensioni normali, per una funzionalità sistolica

anch'essa normale (EcoTT: FE 60%; Ventricolografìa: FE 68%) e senza alcuna

dimostrazione di alterazioni della cinesi del setto interventricolare, le

quali, quando presenti, costituiscono un indice indiretto di ipertrofia del

ventricolo sinistro.

Inoltre, si precisa che l'assicurato è stato sottoposto

a procedura di angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) con

applicazione di uno stent e non, invece, ad un intervento di cardiochirurgia

cruenta quale può essere la classica rivascolarizzazione mediante by-pass

aorto-coronarico.

Per amore di chiarezza, si ricorda che "gravi"

sono quegli infarti miocardici acuti (IMA) che esitano in una drastica

riduzione della FE (Frazione di Eiezione, indice della funzione contrattile del

ventricolo sinistro), e che già al momento della loro manifestazione possono dar

luogo a shock cardiogeno con necessità di contropulsazione aortica, che causano

profondi disordini della cinesi settoriale e globale del cuore, infarti la cui

estensione importante determina un profondo rimaneggiamento strutturale di

parete con incremento del contingente fibrotico e dilatazione (rimodellamento),

talora evolutiva, che si traduce in un'insufficienza cardiaca cronica di varia

entità fino a giungere ad episodi di scompenso cardiaco e quadri clinici

ricorrenti di edema polmonare acuto (EPA).

Infine, dette modificazioni post-infartuali offrono il

substrato anatomico ideale per un'instabilità elettrica del miocardio con

comparsa di disordini della genesi del ritmo e della conduzione dell'impulso

(blocchi di branca sinistra, blocchi atrio-ventricolari avanzati, aritmie ventricolari

ipercinetiche) e, talora, necessità di impianto di pacemaker o defibrillatore.

Nulla di tutto quello che è stato testé descritto ha

mai riguardato la situazione cardiologica dell'assicurato. Si ribadisce quindi

che la funzionalità cardiaca dell'assicurato è perfettamente conservata e non

risulta agli atti che egli abbia mai sviluppato una condizione clinicamente

manifesta di insufficienza cardiaca, nemmeno durante il NSTEMI del gennaio

2017. Del resto, il suo medico curante, Dr.ssa med. __________, nel suo rapporto

del 28.09.2018 (16.10.2018 = 0001 GED), afferma che: "clinicamente

e in particolare dal lato cardiale, la sua situazione è stabile". Inoltre,

l'assicurato non ha mai avuto episodi di scompenso cardiaco, non lamenta

dispnea né senso di oppressione retrosternale, riesce ad andare in

bicicletta (!) ed i valori pressori sono ben controllati.

Ancora, a proposito della "grave forma di

diabete", definizione personale del rappresentante legale che non

corrisponde ad alcuna entità nosologica codificata secondo il sistema di classificazione

ICD-10, si risponde che le diagnosi specialistiche attestate dal Dr. med. __________,

FMH in Medicina Interna ed Endocrinologia, il 30.01.2018 sono:

Sindrome metabolica:

- Diabete mellito tipo Il con

controllo metabolico nettamente migliorato, in trattamento con insulina basale

+GLP-1 + SGLT-2 inibitore;

- Dislipidemia in trattamento;

- Ipertensione arteriosa in trattamento;

- Obesità (non classificata).

Coronaropatia cronica:

- Stato dopo PTCA-stent.

Come si può notare, non vi è alcun riferimento ad

un'eventuale perdita dell'uso degli arti superiori né inferiori, né alcun cenno

a complicanze sistemiche multi-organo di natura micromacroangiopatica e neurogena

correlate al diabete mellito di tipo Il.

Per ciò che concerne la "polineuropatia probabilmente

diabetica" (entità, anche questa, non codificata secondo ICD-10) e la

retinopatia diabetica annoverate nella lista diagnosi del rapporto del Dr. med.

__________ dei 06.06.2017, si osserva che la prima non risulta, agli atti,

stabilita in ambito specialistico neurologico ed oggettivata mediante esame di

ENMG né, infine, definita nella sua espressività clinica. Esiste, infatti, una

classificazione delle neuropatie che ne descrive forma, distretto corporeo

interessato e severità e che riportiamo di seguito.

[…].

Si afferma, per converso, stando agli atti medici

disponibili, che l'assicurato conserva un buon uso degli arti inferiori, sia

sulla base di quanto dichiarato alla Dr.ssa med. __________ appena cinque

mesi fa ("riesce ad andare in bici"), sia sulla base della

cicloergometria effettuata il 06.06.2017 presso lo studio del Dr. med. __________

di __________, con il seguente referto:

"Sforzo massimo di 90 Watt (primo min. 50 Watt,

poi 10 Watt/min. per un totale di 5 minuti). Sforzo teorico 150 Watt.

Interruzione per esaurimento. Carico massimo 3.8 METS. Aumento del polso da

84/' a 110/', PA massima 136/77 mmHg. Per quanto valutabile con prova incompleta

nessun segno di ischemia significativa".

L'affermazione del rappresentante legale dell'assicurato

al Vll rigo del paragrafo 2 di pagina 2 delle sue osservazioni al progetto del

20.03.2019, secondo cui: "(la grave forma di diabete) ...nell’arco di

un anno ne ha compromesso in maniera irreversibile la vista e l’uso degli arti

inferiori, e ancora: "… a causa del diabete, il signor RI 1 ha

perso gran parte della sensibilità e dell’uso delle gambe: Egli riesce a stento

a camminare e necessita di assistenza", non è supportata, agli

atti, da alcuna oggettivazione specialistica e clinicostrumentale. Non si

può non sottolineare, comunque, che fino a cinque mesi fa l'assicurato riusciva

ad andare in bici, mentre il rappresentante legale dell'assicurato afferma che

nell'arco di un anno il diabete gli ha compromesso l’uso degli arti inferiori.

Ancora, la successiva affermazione del rappresentante

legale dell'assicurato per cui: "il signor RI 1 deve utilizzare una

maschera ad ossigeno per dormire in quanto soffre di apnea notturna" è

totalmente erronea e priva di fondamento medico per le seguenti ragioni:

1) L'apparecchio CPAP (Continuous

Positive Airway Pressure) non eroga ossigeno, per cui

l'assicurato non assume alcuna ossigenoterapia. Si tratta in realtà di una

terapia ventilatoria che sfrutta l'aria ambiente e che permette ai pazienti

affetti da OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)

una vita normale, ossia senza russare, senza pause respiratorie: "vigili

e in forma durante il giorno" (cit. www. Iegapolmonare.ch).

2) L'OSAS, ossia la sindrome delle

apnee ostruttive del sonno, è una condizione così ampiamente diffusa nella

popolazione mondiale da determinare perfino il fenomeno paradosso della

sottostima, vale a dire che l'80% dei casi sfugge alla diagnosi. Si tratta di

centinaia di milioni di persone dopo i 40 anni che svolgono quotidianamente il

proprio lavoro senza nemmeno sapere di esserne affetti. Ciò perché è tutt'altro

che frequente che una OSAS possa esercitare un influsso certo sugli aspetti

funzionali di chi ne è colpito.

3) In ogni caso, non risulta agli atti

alcuna oggettivazione specialistica e clinico-strumentale di OSAS per l'assicurato.

4) Il rappresentante legale

dell'assicurato non fa il minimo cenno alla sintomatologia da questi

eventualmente accusata, da porre in relazione certa con la OSAS, fermo restando

che un trattamento corretto della OSAS permette una vita assolutamente normale,

come si diceva all’inizio.

5) L'indicazione primaria della CPAP

non è "per dormire", come affermato dal rappresentante legale

dell'assicurato.

Allo stesso modo, per quanto concerne la retinopatia

diabetica, non risulta agli atti che detta condizione sia stata stabilita in

ambito specialistico né che sia stata classificata e sottoposta a trattamento

specifico. Come in tutta la patologia umana, l'estensione, la progressione e la

severità di una retinopatia sono talmente eterogenee che non sempre la

patologia esercita un influsso sulla capacità visiva, quindi sugli aspetti

funzionali dei pazienti colpiti, fermo restando che ogni affermazione del

rappresentante legale dell'assicurato, in assenza di relativa documentazione

clinico-strumentale e specialistica oggettivante, non ha alcuna valenza

medica e, pertanto, non conferma l’esistenza della patologia in questione né le

sostenute sue ricadute sugli aspetti funzionali dell'assicurato.

Nel RAF SMR del 08.11.2018 [ndr. recte: 7 novembre

2018], riportavo la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di:

Attuale rottura transmurale del sovraspinato della

spalla sinistra con visita di controllo del 17.09.2018 presso il Dr. med. __________

su/con:

- Assicurato sintomatico solo per

lieve astenia in assenza di sintomatologia algica e nessuna necessità di

procedere ad intervento chirurgico (Dr. med. __________).

Infatti, nel suo rapporto del 17.09.2018 il Dr. med. __________,

riporta quanto segue:

"In data odierna abbiamo nuovamente discusso della

possibilità di procedere ad un intervento di ricostruzione della cuffia dei

rotatori. Il paziente dichiara di essere assolutamente indolore e

di avere solo una lieve astenia. Gli ho dunque spiegato che non esiste una

necessità formale di procedere all’intervento, ma che per evitare un futuro peggioramento

della rottura, sarebbe consigliabile effettuarlo.

Per prendere tuttavia una decisione definitiva abbiamo

deciso di ripetere una risonanza magnetica per valutare se vi è stata una

progressione della rottura".

Ora, agli atti non è disponibile alcun altro documento

del Dr. med. __________, ma desidero ricordare al rappresentante legale

dell'assicurato che gli interventi di ricostruzione della cuffia dei rotatori

hanno alte possibilità di successo e, spesso, determinano il rispristino della

funzionalità della spalla con netto miglioramento della capacità lavorativa.

Si sottolinea, però, che fino al 17.09.2018, l'assicurato

dichiarava comunque di essere assolutamente indolore e di accusare solo una

lieve astenia. Ergo, dal punto di vista eminentemente funzionale, la

sola indicazione ad un eventuale intervento chirurgico non è incompatibile con

quanto già noto e valutato in ambito SMR, anzi, vuol proprio dire che al momento

attuale, in assenza di sintomatologia algica e con solo una lieve astenia, l'assicurato

ha una IL del 50% nella sua attività abituale, mentre ad intervento di

ricostruzione CDR eseguito, la CL potrebbe ritornare completa. In ogni caso,

la capacità lavorativa dell'assicurato in un'attività adeguata rimane completa.

L'ennesima affermazione del rappresentante legale

dell'assicurato secondo cui egli: "oggi non riuscirebbe a svolgere

alcuna attività fisica in quanto i problemi della circolazione sanguigna dovuti

al diabete compromettono oltre all’uso delle gambe, anche l’uso degli arti superiori",

non solo non corrisponde ad alcuna entità nosologica codificata in ambito

specialistico secondo la classificazione ICD-10, ma non è supportata da alcuna

oggettivazione specialistica e clinico-strumentale.

A proposito, poi, del fatto che i problemi della

circolazione sanguigna dovuti al diabete compromettono l'uso anche degli

arti superiori, si osserva che la Letteratura Scientifica sull'argomento,

oltre alla polineuropatia simmetrica distale, contempla anche l'entità "piede

diabetico" nel contesto della più ampia complicanza macroangiopatica

di frequentissima osservazione a livello dell'arto inferiore (arteriopatia

periferica), mentre l'eventuale "mano diabetica" è un'entità

controversa che non assurge a medesimo significato e non implica quelle

temibili quanto diffuse conseguenze del piede diabetico con perdita degli

annessi tegumentari, delle dita, necrosi del piede in toto e necessità di

amputazione.

Ora, sebbene Jung, un chirurgo della mano, nel 1971

propose l'epiteto di "mano diabetica", caratterizzata da

un'atrofia dei muscoli e dei tessuti superficiali, talvolta associata ad una contrattura

in flessione delle metacarpofalangee e delle interfalangee prossimali e

distali, la predominanza di questa condizione è molto meno marcata nel sesso

maschile. Inoltre, le lesioni ischemiche (poiché stando alle affermazioni

del rappresentante legale, il problema è di natura circolatoria, quindi

ischemica), si localizzano più frequentemente al Ill e IV dito piuttosto che al

IV e V dito come avviene nelle altre forme eziologiche. Ora, ci riferisca il

rappresentante legale dell'assicurato circa la natura delle lesioni a carico

della mano, le loro caratteristiche macroscopiche e il coinvolgimento delle dita.

Agli atti non è disponibile alcuna documentazione medica in merito, alcuna

presa a carico specialistica, alcuna indagine strumentale, alcuna terapia in

atto, alcun procedere medico specifico. Inoltre, il rappresentante legale

dovrebbe documentare mediante esame ENMG che la velocità di conduzione nervosa

del mediano e dell'ulnare è rallentata. Si ricorda in questa occasione che

l'associazione della "mano diabetica" con la neuropatia è

molto significativa, senza però che il legame di causa-effetto possa essere

dimostrato.

Circa la possibilità di un'arteriopatia di ambedue gli

arti superiori, tale da comprometterne l'uso, non è presente agli atti alcuna

documentazione medica, alcuna indagine strumentale, invasiva e non, alcuna

presa a carico specialistica, alcuna terapia in atto, alcun procedere stabilito.

Mi limito in questa occasione ad anticipare che l'entità nosologica "arto

superiore diabetico", come tale, non è nemmeno contemplata dalla

Letteratura Medica.

Per concludere, tutte le affermazioni del rappresentante

legale dell’assicurato, senza eccezione alcuna, o sono completamente

erronee, o non hanno alcuna base scientifica, o non sono oggettivate da alcuna

documentazione medica specialistica, o addirittura, non sono collocabili in

nessuna entità nosologica codificata secondo il sistema di classificazione

ICD-10, quindi non risultano neanche nel novero degli epiteti contemplati in

Letteratura Medica.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo

pertanto che non vi è alcuna ragione medica plausibile che indichi

l'espletamento di una perizia pluridisciplinare e confermo integralmente tutte

le mie prese di posizione sul caso. (…)" (doc. AI 179/572-577)

• Annotazione

per/da SMR del 21 maggio 2019 (doc. AI 185/591)

Nella

quale il medico SMR dr. __________ – avuto riguardo al certificato

medico 30 aprile 2019 della dr.ssa __________ (doc. AI 183/591) – ha

concluso che “(…) - La condizione di retinopatia riportata nello stringato

rapporto della Dr.ssa med. __________ del 30.04.2019 risale al 2017. Pertanto,

teoricamente, sono ben due anni che l'assicurato non si sottopone a controllo

oftalmologico. - La polineuropatia periferica resta non classificata e non ne è

nemmeno indicata la data della diagnosi e lo specialista che la segue. -

"Disturbi della memoria breve" non corrisponde ad alcuna diagnosi

specialistica codificata secondo ICD-10. Non è stato fornito entro i termini

alcun documento medico in proposito. Sulla base delle suesposte considerazioni,

confermo integralmente tutte le mie precedenti prese di posizione sul caso.

(…)” (doc. AI 185/591).

Con il presente ricorso

l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione medica e – così

invitato dal giurista dell’AI a prendere posizione sulle censure sollevate ai punti

da 8 a 17 del gravame (V/1 ultimo foglio) – il medico SMR dr. __________,

nell’annotazione 27 giugno 2019, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Rispetto all'osservazione di cui al punto 8 del

ricorso al TCA del 21.06.2019 patrocinato dall’avv. RA 1, si fa notare che la

documentazione medica pervenuta agli atti risulta esaustiva sia sotto l'aspetto

squisitamente clinico che medico-assicurativo. La validità della stessa ha poi

permesso una valutazione medico-teorica SMR corretta e completa. Infatti, dal

21.05.2019, data della mia ultima presa di posizione (vedi annotazione SMR del 21.05.2019

- 0001 GED) sul più recente documento medico prodotto a sostegno del peggioramento

clinico dell'assicurato, non è stata resa disponibile dal precedente rappresentante

legale alcuna, ulteriore documentazione che lo oggettivasse. Non vi era, pertanto,

un'indicazione a contattare il medico curante poiché non vi era alcun argomento

che suggerisse nuove riflessioni su quanto già valutato in ambito SMR, fermo restando

che è nell'interesse primario dell'assicurato, del suo medico curante e del suo

rappresentante legale fornire, ab initio, all'Al il dossier completo e

aggiornato di tutti gli atti medici.

Desidero comunque far presente all'Avv. RA 1 che in

data 25.07.2018 ritenevo ugualmente di contattare la collega __________.

Riporto di seguito la relativa annotazione SMR (25.07.2018 - 0001 GED):

[cfr. doc. AI 166/528]

Nell'occasione, riporto per intero la comunicazione da

parte del nostro Ufficio dell'atto testé citato alla collega __________, come

segue:

[cfr. doc. AI 167/529]

A detta comunicazione seguivano ben tre (3)

richiami del nostro Ufficio, di cui l'ultimo in data 15.10.2018 per mancato

riscontro.

A quest'ultimo richiamo, la collega rispondeva inviando

la documentazione aggiornata richiesta, insieme ad un suo rapporto sullo stato

clinico del momento.

Si pone ora l'accento sulle dichiarazioni della

collega secondo cui l'assicurato:

"Clinicamente e in particolare dal lato cardiale,

la sua situazione è stabile da quando che l’ho conosciuto nell’aprile

2017.

Non ha avuto dei scompensi cardiaci. Non si lamenta di

dispnea né d'oppressione retrosternale. Riesce d'andare in bici. I

valori pressori sono ben controllati.

Il prossimo controllo cardiologico è previsto per Novembre 2018".

A quanto dichiarato dalla curante aggiungo che in

assenza di un documentato danno miocardico post-NSTEMI e con una funzione

ventricolare conservata, non vi era alcun presupposto per lo sviluppo di

un'insufficienza cardiaca né alcuna indicazione ad una visita SMR.

Ora, alla luce dei fatti, l'Avv. RA 1 non può di certo

sostenere che la collega __________ non sia stata contattata. Non solo, ma si è

data all'assicurato e al suo precedente rappresentante legale, ampia facoltà di

produrre ogni documentazione medica possibile, ivi compresa quella

annunciata, di natura plurispecialistica. Si ricorda, infatti, che con

lettera dello 08.04.2019 (09.04.2019 0001 - GED), il precedente rappresentante

legale, Avv. __________, ci rendeva noti del fatto che l'assicurato aveva: "contattato

il medico di famiglia per eseguire nuove visite allo scopo di accertare le

attuali condizioni di salute, decisamente peggiorate negli ultimi mesi.

Tuttavia per ottenere gli appuntamenti presso i numerosi medici specialisti

(internista, oculista, cardiologo, pneumologo ecc.) sono necessarie diverse

settimane, non è pertanto possibile rispettare il termine fissato al 09.04.2019

per produrre nuova documentazione medica".

Si riporta di seguito il documento originale:

[cfr. doc. AI 181/579]

Ancora, lo stesso rappresentante legale, con

comunicazione del 03.05.2019, produceva solo un certificato del

30.04.2019 della Dr.ssa med. __________, mentre si riservava di produrre

"ulteriore documentazione entro il termine impartito".

Tuttavia, le "nuove visite" presso

numerosi medici specialisti annunciate dal precedente rappresentante legale

dell'assicurato, non sono mai state dimostrate né dal __________, né dall'assicurato

né dal curante che, malgrado sia il primo referente nonché il naturale detentore

dell'intero dossier medico di un paziente, allestiva ancora un certificato

privo di alcuna novità diagnostica e prognostica oggettivata rispetto al

precedente del 28.09.2018 e a quanto già valutato, sulla base degli atti a

disposizione, in ambito SMR.

Per quanto poi riguarda l'affermazione della Dr.ssa

med. __________ secondo cui "durante questi due anni la situazione

della salute del signor RI 1 è peggiorata soprattutto per ciò che riguarda il

diabete, difficilmente controllabile", si osserva che:

1) La collega non riporta alcun

esame fisico obiettivo lege artis condotto sull'assicurato, volto a dimostrarne

le limitazioni funzionali attraverso le rilevazioni della semeiotica classica;

2) La collega non propone alcun

nuovo procedere diagnostico-clinico con l'intento di seguire l'assicurato per

specialità;

3) La collega non parla di

alcun ricovero ospedaliero resosi necessario negli ultimi due anni per, ad

esempio, scompenso glico-metabolico severo, coma iperosmolare, complicanza

cardiovascolare (nuovo IMA, scompenso cardiaco o disordine del ritmo cardiaco),

nefropatia diabetica con insufficienza renale, arteriopatia obliterante degli arti

inferiori, piede diabetico, gangrena, amputazioni chirurgiche ecc.;

4) La collega parla di "diabete

difficilmente controllabile" quando detta evenienza è in assoluto la

più diffusa nella popolazione diabetica planetaria e la più verificabile nella pratica

clinica quotidiana. In sostanza, la presenza di valori di glicemia non stabili

non comporta necessariamente un peggioramento immediato dello stato di salute, costituendo

perlopiù un ulteriore fattore di rischio per le complicanze del diabete, fatte salve

quelle oscillazioni glicemiche estreme che condizionano quadri clinici specifici

come, ad esempio, sindromi convulsive metaboliche ipoglicemiche, coma iperosmolare

ecc., situazioni, queste, che non si sono mai verificate nel caso dell'assicurato.

Per finire, detto difficile controllo, non deriva da una qualche forma di "resistenza"

del diabete alle varie strategie terapeutiche messe in atto, quanto da una

difficile compliance da parte dell'assicurato stesso, come affermato dalla

collega __________.

5) La collega non fa riferimento

ad alcun nuovo referto ortopedico-reumatologico, specie in ordine alla non

meglio specificata e codificata secondo ICD-10 diagnosi di "sindrome

dolorosa cronica del piede destro dopo una distorsione importante nel

2017". Non risulta che la curante, per tale problematica, abbia

inviato l'assicurato presso uno specialista ortopedico. Ella non ha intrapreso

alcun iter diagnostico né ha instaurato una terapia farmacologica a scopo

antalgico.

Ma la risposta alle succitate osservazioni è quanto

meno ovvia: se l'assicurato avesse presentato anche una sola delle

condizioni testé annoverate, la collega __________ non avrebbe mai potuto

ometterlo. È del tutto impensabile, infatti, che si possa dimenticare un coma

iperosmolare, un nuovo infarto miocardico acuto, una degenza ospedaliera per

qualunque causa, una rivascolarizzazione di salvataggio, un intervento

chirurgico di amputazione degli arti, una presa a carico ortopedica con

intervento chirurgico, così come è del tutto impensabile che se ne dimentichi

addirittura il paziente stesso, visto che, come si diceva, egli ha tutto

l'interesse a sostenere il peggioramento del suo stato di salute e tutta la premura

a dimostrarlo mediante gli atti medici in suo possesso.

Ora, se nella mia annotazione SMR del 07.05.2019

scrivevo che non era possibile fare una valutazione corretta del caso solo

sulla base del certificato della Dr.ssa med. __________, era (e non poteva

essere altrimenti) perché ritenevo giusto attendere che l'istruttoria venisse

completata con i numerosi rapporti medici specialistici annunciati

dall'avvocato __________. Altrettanto evidente è il fatto che in

assenza della nuova documentazione medica annunciata, valgono unicamente le

diagnosi attestate dal curante insieme al resto della documentazione disponibile

agli atti. Nel caso specifico, ciò che era effettivamente disponibile agli

atti non dava adito a dubbi circa una corretta valutazione

medico-assicurativa del caso. Il problema era che il rappresentante legale di

allora aveva annunciato nuova documentazione probante un effettivo

peggioramento dello stato di salute, per cui, correttamente, non potevo che

attenderne la sua produzione agli atti. Produzione che non è mai avvenuta.

Si ribadisce, quindi, che l'ampia, specialistica e

nuova documentazione medica annunciata dall'avvocato __________ in data 08.04.2019,

non è mai esistita de facto. Ne discende che non sono mai state oggettivate

entità nosologiche codificate secondo ICD-10 in grado di sconfessare la

valutazione medico-teorica SMR.

Si coglie ora l’occasione per invitare l'Avv. RA 1 a

favorire tutta quella documentazione medica annunciata dal suo predecessore,

comprovante il peggioramento clinico dell’assicurato.

Rispetto all'osservazione di cui al punto 9 del

succitato ricorso al TCA, si risponde che l'affermazione per cui la valutazione

della capacità lavorativa di un assicurato polimorbido non può prescindere da

una perizia pluridisciplinare è priva di fondamento medico. Innanzitutto

la condizione di polimorbidità non è affatto indice di grave compromissione

dello stato fisico generale né di severità prognostica né di sicure

riverberazioni sugli aspetti funzionali di chi ne è portatore: dei 346 milioni

di persone affette da diabete in tutto il mondo stimate dall'OMS, la stragrande

maggioranza è polimorbida ma non è altrettanto inabile al lavoro, tanto più per

il fatto che già una singola patologia può, spesso, essere molto più invalidante

ed infausta di un insieme eterogeneo di condizioni che non raggiungono la

massima espressività in termini di complicanze, ma mantengono una certa stabilità

clinica. Inoltre, a dimostrazione di quanto affermato, rimando alla mia

annotazione SMR del 26.03.2019 (28.03.2019 - 0001 GED). Pertanto, le "attuali

patologie, le prognosi e le rispettive influenze sulla capacità

lavorativa" sono già state ampiamente, dettagliatamente e correttamente

valutate in quella occasione.

Rispetto all'osservazione di cui ai punti 10 e 11

del ricorso al TCA, si è già risposto all'inizio della presente trattazione a

cui rimando.

Rispetto ai punti 12, 13 e 14 si

ribadisce che agli atti non è mai stato oggettivato il peggioramento dello

stato clinico generale dell'assicurato negli ultimi due anni, come sostenuto,

non essendo mai stata prodotta la documentazione medica plurispecialistica annunciata

dal predecessore dell'Avv. RA 1. Quindi, si riafferma che il peggioramento

attestato dalla Dr.ssa __________ non è supportato da alcuna oggettivazione

diagnostico-strumentale-clinica specialistica che renda conto in modo

rigoroso e scientifico del decorso clinico peggiorativo dell'assicurato negli

ultimi due anni. Inoltre, ancora a proposito del "difficile controllo

del diabete" che di per sé non costituisce nuova patologia, ma

piuttosto, come già detto, comune osservazione nella pratica medica quotidiana,

si fa notare che la collega __________ cita una difficile compliance, questo

vuol dire che l'assicurato mostra una collaborazione inadeguata nella

cura del suo diabete, laddove egli, invece, ha l'obbligo di ridurre il danno.

Concludendo, non è tanto un'eventuale, particolare severità clinica del suo

diabete a caratterizzare il difficile controllo dei livelli glicemici, quanto

la sua scarsa adesione alle strategie terapeutiche.

Rispetto al punto 15 del ricorso al TCA, si

risponde che l'annotazione SMR del 21.03.2019, contrariamente a quanto

affermato dall'Avv. RA 1, non si limita affatto a contestare l’uso improprio da

parte del precedente legale di alcuni termini che non trovano riscontro nel

lessico medico, ma dimostra in modo ineluttabile quanto segue:

1. L'assicurato non ha mai avuto un grave

infarto miocardico acuto;

Considerandi

2.

L'ecocardiografia e la coronarografia

con ventricolografia non hanno mai documentato alcun danno miocardico

post-infartuale;

3.

L'assicurato presenta una

funzionalità cardiaca assolutamente normale;

4.

L'assicurato non ha mai sviluppato

una condizione di insufficienza cardiaca nemmeno nel corso dello NSTEMI del

Gennaio 2017;

5.

Il rapporto medico della Dr.ssa __________

del 28.09.2018 (16.10.2018 – 0001 GED) afferma che "clinicamente, ed in

particolare dal lato cardiale, la sua situazione è stabile". Ovviamente,

sulla base della documentazione medica disponibile agli atti non c'era e non

c'è alcun bisogno di fare riferimento a quest'affermazione della collega per dimostrare

che l'evento cardiovascolare del Gennaio 2017 non ha alcuna ricaduta sugli

aspetti funzionali dell'assicurato, ma si è scelto di farlo comunque perché la stessa,

in seguito, scrive che l'assicurato riesce addirittura ad andare in bicicletta

(!),quando l'avvocato __________ sosteneva che l'assicurato avesse perso l’uso

degli arti inferiori;

6.

La diagnosi ed il decorso clinico

stabiliti dal Dr. med. __________, FMH Medicina interna e Diabetologia, del

30.01.2018

depongono, per converso, a favore di uno decorso clinico del diabete

benevolo con:

Sindrome metabolica:

• Diabete

mellito tipo ll con controllo metabolico nettamente migliorato, in trattamento con

insulina basale +GLP-1 + SGLT-2 inibitore;

• Dislipidemia

in trattamento;

• Ipertensione

arteriosa in trattamento;

• Obesità (non

classificata).

Coronaropatia cronica:

• Stato dopo

PTCA-stent.

Riporto ora quanto scrivevo nella medesima annotazione

SMR a commento della situazione clinica definita dallo specialista diabetologo:

"come si può notare, non vi è alcun riferimento ad un'eventuale perdita

dell’uso degli arti superiori né inferiori, né alcun cenno a complicanze sistemiche

multi-organo di natura micro-macroangiopatica e neurogena correlate al diabete

mellito di tipo II".

Non solo, ma nemmeno nell'aggiornato certificato

medico della Dr.ssa med. __________ del 30.04.2019 è descritto quanto veniva sostenuto

dal predecessore dell'Avv. RA 1.

Ancora, si pone l'accento anche sull'incongruenza tra

le affermazioni del medico curante nel certificare lo stato di salute dell'assicurato.

Infatti, nel documento del 28.09.2018, la collega __________ attestava:

Clinicamente e in particolare dal lato cardiate la sua

situazione é stabile da quando che I’ho conosciuto nell'aprile 2017.

Mentre nel documento del 30.04.2019, la stessa

dichiarava:

Confermo che durante questi due anni la situazione

della salute del Signor RI 1 è peggiorata soprattutto per ciò che riguarda il

diabete, difficilmente controllabile.

Quindi, alla fine di Settembre 2018

l'assicurato era clinicamente stabile da Aprile 2017 riuscendo

addirittura ad andare in bici, mentre ad Aprile 2019 la collega

dichiarava che durante questi due anni lo stato di salute dell'assicurato è peggiorato

(senza produrre alcuna oggettivazione clinico-strumentale) soprattutto per il

difficile controllo del diabete. Difficile controllo che, però, scaturisce da

una difficile compliance dell'assicurato, come più sopra spiegato.

Riassumendo:

- Lo specialista diabetologo, Dr.

med. __________ attesta, in data 30.01.2018, un controllo metabolico del

diabete nettamente migliorato;

- La Dr.ssa med. __________, in data

28.09.2018, dichiara stabile l'assicurato da Aprile 2017;

- La Dr.ssa med. __________, in data

30.04.2019, dichiara l'assicurato peggiorato "durante questi due

anni", soprattutto per il diabete, senza però mai dimostrarlo.

Allora, possiamo osservare che da Aprile 2017 alla

fine di Settembre 2018, ossia per un periodo lungo un anno e cinque (5) mesi,

l'assicurato non è per nulla peggiorato, anzi, a Gennaio 2018 lo specialista

diabetologo Dr. med. __________, attesta un controllo glicemico nettamente

migliorato. Pertanto, l'affermazione secondo cui l'assicurato è peggiorato

durante questi due anni non è proponibile e non ne riflette il reale decorso

clinico. D'altro canto, un peggioramento dello stato clinico generale dovuto al

diabete, o anche ad altre condizioni note o di nuova insorgenza da Ottobre 2018

ad oggi non è mai stato dimostrato. Risulta, tra l'altro quantomeno

inverosimile che in soli sette mesi, cioè da ottobre 2018 ad aprile 2019 si sia

consumato un disastro metabolico e sistemico tale da rendere completamente

inabile l'assicurato in ogni attività. Naturalmente ciò potrebbe verificarsi a

seguito di un importante evento cerebro o cardiovascolare acuto che, però, non

c'è mai stato.

Sempre in risposta al punto 15, l'annotazione

SMR del 21.03.2019 dimostra ancora, che:

1.

Non vi è prova, agli atti, di alcuna

neuropatia né di un suo particolare impatto clinico;

2.

L'OSAS, in quanto trattata con C-PAP,

non ha alcuna ripercussione sugli aspetti funzionali dell'assicurato, benché,

anche in questo caso, non risulta agli atti alcuna oggettivazione specialistica

della suddetta condizione patologica;

3.

Non vi è prova, agli atti, di una

retinopatia diabetica complicata ma, soprattutto, non vi è prova di una

regolare quanto irrinunciabile presa a carico specialistica, non vi è prova di

determinati trattamenti terapeutici e relativi risultati, nonché di

un'eventuale evoluzione della retinopatia in senso proliferativo o di altre

complicanze. Secondo la certificazione più aggiornata del medico curante

dell'Aprile 2019, la retinopatia risulta essere seguita fino al 2017 mentre la

Dr.ssa med. __________, non fornisce alcuna ulteriore informazione al riguardo

che deponga per un peggioramento di detta condizione.

Per il resto, non posso che suggerire all'Avv. RA 1

una più attenta lettura dell'annotazione SMR del 21.03.2019 (pag. 5 e 6), dalla

quale emerge nettamente che non è mai stata dimostrata agli atti una qualche

compromissione dell'uso degli arti sia superiori che inferiori dell’assicurato,

né lo sviluppo di un piede diabetico.

Rispetto al punto 16 del ricorso al TCA,

rimando alla mia risposta al punto 8 della presente trattazione. Non si può

comunque non rilevare che, da una parte, il precedente rappresentante legale

dell'assicurato, Avv. __________, annuncia una nuova, plurispecialistica e

dirimente documentazione medica frutto di nuove visite, dall'altra,

l'assicurato ora dichiara di non sapere a quali accertamenti il SMR si riferisce.

Simile incongruenza si commenta da sola.

Rispetto al punto 17, si risponde che la documentazione

medica più recente ed attuale sullo stato clinico dell'assicurato è stata

richiesta presso il suo medico curante, come presso il suo precedente

rappresentante legale in modo formale quanto reiterato, e che il documento più recente

fornito dal curante risale ad Aprile 2019. Tale documento non contiene alcuna

novità rispetto alla restante, nota e già valutata documentazione medica. Del

resto, se l'assicurato, il suo rappresentante legale ed il suo medico curante

sostengono un peggioramento delle condizioni cliniche generali, sono tenuti

essi stessi a dimostrarlo attraverso documentazione medica completa ed

oggettivante.

Non è possibile sostenere di aver subìto un

decadimento dello stato clinico generale, tale da impedire lo svolgimento di

qualunque attività lavorativa, senza mai averlo dimostrato, ma per di più chiedendo

all'Al di dimostrarlo.

Infine, circa il ritiro della patente professionale dell'assicurato,

si risponde che in rapporto alla professione di gessatore, i questionari del

datore di lavoro disponibili agli atti non contemplano la necessità, durante le

ore di lavoro, di spostarsi con il camion.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, si

confermano integralmente tutte le mie precedenti prese di posizione sul caso.

(…)" (V/1)

Quanto all’ulteriore

documentazione medica prodotta in sede ricorsuale (cfr. consid. 1.6 e 1.8),

sempre il medico SMR dr. __________ nelle annotazioni 8 ottobre e 26 novembre

2019.

(XVIII/1 e XXVI/1) si è così espresso:

"

(…)

La documentazione medica pervenuta agli atti, allegata

alla risposta dell'Avvocato RA 1 del 08.10.2019 (0001 - GED) e da ella portata

come ulteriore mezzo di prova, è costituita unicamente da attestazioni di

incapacità lavorativa completa da parte del medico curante, Dr.ssa med. __________,

sprovvisti di qualsivoglia notizia clinica. Il medico curante, infatti, non

scrive nulla sullo stato clinico dell'assicurato, ancora una volta non fornisce

alcuna informazione di carattere medico che descriva sia pure sommariamente le condizioni

di salute dell'assicurato o citi la patologia responsabile della sua incapacità

lavorativa completa in ogni attività.

In ambito medico-assicurativo, ogni certificato deve

essere suffragato da irrinunciabili elementi clinici che almeno orientino verso

la problematica responsabile di determinare l'incapacità lavorativa attestata.

Ora, stando ai suddetti certificati, non si capisce la ragione medica

imputabile di questa incapacità lavorativa completa e duratura. Se essa è stata

determinata dal diabete mellito, come si potrebbe evincere dall'affermazione

dell’Avv. RA 1 a pag. 2, capoverso 5, Il rigo, delle sue osservazioni del

03.10.2019, è davvero curioso che il medico curante non abbia, nemmeno

questa volta, speso una sola parola su sintomatologia, segni clinici e dati

di laboratorio, glicemia in primis (si ricorda a questo proposito che non è mai

stato reso noto il profilo glicemico dell'assicurato, mai un solo risultato

dell'emoglobina glicata, o HbA1c, esame di laboratorio che rispecchia le concentrazioni

medie di glucosio nel sangue negli ultimi tre mesi). E non si tratta

qui di indagini specialistiche, bensì rutinarie e appannaggio del medico di

base. Ribadisco, quindi, che nelle numerose attestazioni di incapacità

lavorativa non vi è neppure il sostegno di un solo valore della glicemia

a digiuno e dell'emoglobina glicata, esami di laboratorio elementari ed

abituali per ogni diabetico. In ogni caso, per giustificare un'incapacità lavorativa

completa e duratura in ogni attività, specialmente nel caso di diabete mellito,

occorrono degenze su degenze, accessi al Pronto Soccorso e complicanze

inoppugnabili.

Non è possibile dichiarare una compromissione dello

stato clinico generale o un peggioramento clinico tali da giustificare

un'incapacità lavorativa completa e duratura in assenza di tutto questo.

A titolo di esempio, si pongono di seguito alcuni

quesiti cui la documentazione medica prodotta finora avrebbe dovuto dare

risposta chiara ed inequivocabile sin dall’inizio:

- Quanti scompensi glico-metabolici ha avuto l’assicurato?

- A quanti episodi di coma

chetoacidosico è andato incontro l'assicurato?

- A quanti episodi di coma iperosmolare

è andato incontro l'assicurato?

- Quanti ricoveri in reparto di

Medicina Interna si sono resi necessari per compensare l'assicurato?

- Quanti ricoveri in reparto di

Chirurgia vascolare si sono resi necessari per il trattamento di complicanze

macroangiopatiche?

- Quante ulcere e/o necrosi a carico

dei piedi (piede diabetico) ha sviluppato l'assicurato?

- Quante infezioni, respiratorie e non, gravi ha

avuto l'assicurato?

- Quante rotture di microaneurismi retinici ha

avuto l'assicurato?

- L'assicurato ha mai sviluppato una nefropatia

diabetica?

Secondo gli atti prodotti, l'assicurato non ha mai

avuto alcuno scompenso glico-metabolico (e non è mai stato ricoverato presso un

reparto di Medicina Interna a causa di esso), alcun coma chetoacidosico o

iperosmolare, alcun episodio convulsivo ipoglicemico, alcun intervento di

chirurgia vascolare per macroangiopatia degli arti inferiori, alcuna ulcera e/o

necrosi a carico dei piedi, alcuna infezione grave con sequele, alcuna

emorragia retinica da rottura di microaneurismi, alcuna insufficienza renale da

nefropatia diabetica, alcuno stroke, alcun IMA con compromissione della funzionalità

ventricolare.

Ancora una volta si pone l'accento sul fatto che un

siffatto decorso clinico non sarebbe mai potuto sfuggire al medico curante che,

pertanto, non avrebbe esitato a mettere a disposizione del SMR tutta la

documentazione medica relativa.

Siffatte considerazioni, riaffermano, qualora ce ne

fosse ancora bisogno, che l'incapacità lavorativa attestata dal medico curante

non trova alcuna giustificazione medica e non è avallabile.

Come già affermavo nella precedente presa di posizione

del 02.07.2019:

[…]

Inoltre, si conferma che sulla base degli atti medici

prodotti non vi è alcuna ragione plausibile per richiedere un approfondimento

diagnostico poiché da questi emerge chiaramente un quadro clinico generale non

complicato che permette di definire correttamente gli aspetti funzionali

dell'assicurato come già effettuato nel RAF SMR del 08.11.2018 [ndr. recte: 7

novembre 2018].

Si confermano integralmente tutte le precedenti prese

di posizione SMR sul caso.

(…)" (XVIII/1)

"

(…)

A seguito di presa in visione della documentazione

medica prodotta dall'Avv. RA 1, non si può che confermare ciò che è già stato

definito in modo scrupoloso e corretto nel RAF SMR del 07.11.2018,

e cioè che l'assicurato in oggetto rimane abile al 50% come riduzione combinata

di tempo e rendimento nella sua professione abituale di gessatore

da Aprile 2017, mentre è da considerarsi completamente abile in un'attività adeguata

sempre a partire da Aprile 2017, come di seguito riportato:

[riproduzione della tabella sub. doc. AI 172/545]

Infatti, l’assicurato presenta sempre le patologie già

note in assenza di progressione clinica e complicanze, come del resto

certificato dalla curante, Dr.ssa med. __________, nella sua lista di diagnosi

e terapia del 14.11.2019:

[cfr. XXIV allegato doc. B/1]

Ora, si ribadisce che l'assicurato non ha mai

presentato alcuna novità diagnostica rispetto a quanto già valutato in ambito

SMR dal 2017 in avanti. In particolare, l'assicurato esibisce:

- una normale funzione ventricolare

sinistra (FE 65%);

Inoltre, per ciò che concerne il diabete mellito, si

precisa che la definizione di "sindrome metabolica, scompenso

metabolico cronico", altro non vuol dire che dei valori di glicemia cronicamente

elevati ma, tuttavia, in assenza di qualsivoglia complicanza acuta o cronica

legata all'iperglicemia. Infatti, la collega __________, conferma quanto da

me sostenuto da sempre:

[cfr. XXIV allegato doc. B/1]

Nessuna complicanza, quindi, nulla che possa giustificare

un'incapacità lavorativa completa e duratura in ogni attività.

L'assicurato è sì affetto da diabete mellito

insulino-dipendente, ma è altrettanto vero ch'egli non si sottopone con

regolarità ai controlli e non si attiene scrupolosamente alle necessarie restrizioni

dietetiche per mantenere un profilo glicemico accettabile. L'assicurato,

quindi, è un soggetto non compliante, come da sempre osservato,

sottolineato e ribadito da parte mia. Ciononostante, l'assicurato, per sua

fortuna, non ha mai sviluppato quelle severe complicanze che una condizione di

iperglicemia cronica comporterebbe, ragion per cui l'impatto sugli aspetti

funzionali e sull'autonomia è, nei fatti, ridotto al minimo. Circa la retinopatia

di fondo si dirà più avanti.

Per ciò che riguarda la sindrome delle apnee del

sonno, si ribadisce ancora che questa non ha alcuna riverberazione sulla

capacità lavorativa in quanto il trattamento con C-PAP garantisce una vita

assolutamente normale ed evita le possibili ripercussioni cardio-cerebrovascolari

della sindrome.

Per quello che attiene alla terapia farmacologica

prescritta, si ritiene necessario osservare quanto segue:

- Sevikar è un farmaco antipertensivo

che contiene due principi attivi: Amlodipina (Calcio-antagonista) e Olmesartan

(Sartano). Tale associazione farmacologica è in grado di controllare la

pressione arteriosa dell'assicurato. Invece, in situazioni cliniche ben più

severe, si può arrivare ad utilizzare 5-6 farmaci senza, tuttavia, ottenere un

controllo soddisfacente dei valori di PA. Questo per spiegare che

l'ipertensione arteriosa dell'assicurato rappresenta; una forma clinica blanda;

- Pantoprazol (principio

attivo Pantoprazolo) è un farmaco comunemente prescritto per "proteggere"

lo stomaco, troppo spesso senza alcuna indicazione specifica e senza aver prima

eseguito una EGDS (Esofago-Gastro-Duodeno-Scopia). Nel caso dell'assicurato, la

posologia di 40 mg al mattino è, in assenza di una gastropatia attiva documentata,

sproporzionata per "proteggere" lo stomaco dall'eventuale

gastrolesività dell'Aspirina Cardio da 100 mg;

- Ecofenac (principio attivo

Diclofenac) è un analgesico blando in crema (lipogel) da applicare localmente.

Una siffatta terapia analgesica non può che deporre per una sintomatologia

algica di scarsissimo rilievo clinico. I dolori importanti necessitano di strategie

terapeutiche molto più serie di questa;

- Rosuvastatin (principio attivo

Rosuvastatina) è un farmaco che serve ad abbassare i livelli colesterolo

plasmatico. Nel caso dell'assicurato, è risultato essere elevato solo un valore

di colesterolemia totale negli ultimi due anni: 7.19 mmol/l del 31.08.2018 (valori

normali 3.3 - 6 mmol/l). Il più recente valore di colesterolemia totale del

25.09.2019

è di 4.21 mmol/1.

- Efient è un antiaggregante

piastrinico impiegato per prevenire eventi trombotici coronarici, specie in

pazienti portatori di stent. Tuttavia, dato che la durata del trattamento con

Efient è di 15 mesi e l'assicurato è stato sottoposto a PTCA/stent in Aprile

2017, la prescrizione attuale del farmaco non è più indicata dal punto di vista

cardiologico ed è quindi ingiustificata;

- Aspirina Cardio è

l'antiaggregante piastrinico per eccellenza, assunto da milioni e milioni di

persone nel mondo, soprattutto con intento profilattico, l'unico antiaggregante

che può essere assunto ad vitam.

- Ryzodeg è un analogo dell'insulina umana;

- Pioglitazone è un farmaco che aumenta la

sensibilità all'insulina;

- Janumet è un antidiabetico orale;

- Contour next; Accu check AVIVA

e NOVOFINE (IP) sono rispettivamente strisce reattive ed aghi per la

somministrazione dell'insulina.

In conclusione, nella suesposta lista farmaci non

trovano indicazione specifica:

- Pantoprazol cpr 40 mg;

- Ecofenac, vista l'assai limitata efficacia sulle

algie;

- Efient, trascorsi ormai ben due

anni e sette mesi dalla procedura di PTCA/stent.

Il rapporto di visita oculistica del 25.07.2017 del

Dr. med. __________ parla di un segmento anteriore dell'occhio senza

particolarità di rilievo, di una pressione endooculare nella norma, di un visus

di 0.8 bilateralmente senza correzione (per la marginale 8065 della CIGA, si

parla di ipovisione solo con valori di 0.2, bilateralmente, con correzione e di

una diminuzione del campo visivo di 10º) e di un'iniziale

retinopatia diabetica.

Il rapporto medico del Dr. med. __________,

specialista ortopedico, del 17.09.2018 riporta, come già ricordato in una mia

precedente presa di posizione, quanto segue:

"Il paziente dichiara di essere assolutamente

indolore e di avere solo una lieve astenia".

Si confermano pertanto integralmente tutte le

precedenti prese di posizione sul caso a partire dal RAF SMR del 07.11.2018

alla data odierna. (…)" (XXVI/1)

2.6

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato, conformemente

alle evenienze suesposte (cfr. consid. 2.5) e alla succitata giurisprudenza

(cfr. consid. 2.4), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

formulate medico SMR dr. __________.

Va innanzitutto

evidenziato come nessun medico, specialista e non, ha contestato in qualche

modo le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ e come l’insorgente si è

limitato a chiedere l’esperimento di ulteriori accertamenti medici

pluridisciplinari (cfr. consid. 1.4 e 1.8).

Il principio inquisitorio

che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della

presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi –

segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è

dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato

di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3 luglio 2019, consid. 2.5 con

ulteriori rinvii).

In particolare, avuto

riguardo all’asserita necessità di svolgere un accertamento medico

pluridisciplinare – a prescindere

dal fatto che le precise, esaurienti e dettagliate osservazioni del dr. __________

(cfr. consid. 2.5) (lo si ribadisce) non sono state in alcun modo contestate e visto

che la stessa è rimasta semplice allegazione di parte ritenuto che nessun

medico l’ha suffragata –, questo

Tribunale può fare proprio quanto precisato dal medico SMR dr. __________ e

meglio che “(…) l'affermazione per cui la valutazione della capacità

lavorativa di un assicurato polimorbido non può prescindere da una perizia

pluridisciplinare è priva di fondamento medico. (…)” (V/1).

Quanto poi alla censura

stante la quale “(…) addirittura il paziente non è nemmeno stato visitato

dal medico fiduciario dell’assicurazione (…)” (I, punto 10, pag. 2), questo

Tribunale rammenta che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF

9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio

2012, consid. 4.2).

Visto tutto quanto sopra

esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di

rapporti medici (cfr. consid. 2.4), questo Tribunale ritiene che – senza

che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF

9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una

tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora

sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla

concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V

465). (…)”)

– le valutazioni del medico SMR dr. __________ (cfr.

consid. 2.5) vanno confermate.

In questo senso, nella

misura in cui al punto 2 del petitum chiedesse l’esecuzione di una perizia

giudiziaria (“(…) È ordinata una perizia pluridisciplinare volta ad

accertare la capacità lavorativa dell’assicurato. (…)” (I, pag. 5)),

la domanda va disattesa.

Stante quanto precede va

quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________ che, nel

rapporto finale SMR del 7 novembre 2018 (doc. AI 172/542-545), ha concluso per

un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal gennaio 2017 mentre

che, dall’aprile 2017, la capacità lavorativa è del 50% nell’attività abituale

e del 100% in un’attività adeguata.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico del 16

gennaio 2020 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interne e oncologia

medica, conclude che “(…) considerata la solo recente presa a carico da

parte mia, non posso dare un giudizio definitivo ma procederei ai necessari

controlli nelle prossime settimane. (…)” (XXX/1).

Infatti, il dr. __________

è intervenuto in un momento ampiamente posteriore alla decisione impugnata (22

maggio 2019) e nemmeno adduce (e tantomeno prova) che un peggioramento dello

stato di salute dell’interessato sia subentrato prima della stessa.

Va ricordato che secondo

giurisprudenza la decisione contestata delimita, dal punto di

vista temporale, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (fra

le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V

consid. 1.2) e che l’eventuale peggioramento intercorso dopo la decisione qui

impugnata potrà essere oggetto di un’eventuale nuova domanda di

prestazioni.

2.7

Quanto alla valutazione

economica questo Tribunale rileva quanto segue.

2.7.1

Per quel che concerne il

reddito da valido l’Ufficio AI ha applicato i dati statistici, ciò che

l’insorgente ha contestato (cfr. doc. AI 171/542, XVI e allegato doc A/6, vedi

anche i consid. 1.4 e 1.5).

Nel caso

concreto l’assicurato ha perso il suo posto di lavoro presso la __________ per

dei motivi estranei al danno alla salute. Infatti, nell’attestato del 20 marzo

2013.

(doc. AI 19/38-44), il datore di lavoro, quale motivo della disdetta, ha

addotto “(…) Leistung. Kündigungsverlängerung infolge Krankheit/Unfall um 6

Monaten (…)” (doc. AI 19/38, punto 2.2) e la rispettiva disdetta del 26

gennaio 2012 (doc. AI 19/45) è antecedente l’infortunio del marzo dello stesso

anno.

Non può pertanto essere

seguito l’insorgente laddove, producendo le dichiarazioni fiscali per gli anni

dal 2008 al 2011 (doc. A/6), pretende che “(…) il reddito da valido

ipotetico preso in considerazione dall'Al non rispecchi la sua reale e concreta

situazione. A sostegno della sua tesi, desidera trasmettere a questa Lodevole

Autorità le dichiarazioni fiscali relative agli anni 2008-2011 (doc. 6)

dai quali si evince il salario da valido che l'assicurato percepiva prima di

iniziare a presentare i problemi di salute attestati nel voluminoso incarto Al.

Detto salario si aggirava attorno ai fr. 100'000.- annui. (…)” (XVI, pag.

3).

Inoltre, come risulta –

sulla base della perizia pluridisciplinare 22 gennaio 2014 del __________ (doc.

AI 49/104-138) – dalla decisione cresciuta incontestata in giudicato del

22.

maggio 2014 (cfr. consid. 1.1), l’insorgente ha nel frattempo riconquistato

una piena capacità lavorativa. Infatti, nella succitata decisione del 22

gennaio 2014, l’Ufficio AI del Canton __________ ha rilevato che “(…) Dem

Gutachten vom 22. Januar 2014 entnehmen wir, dass keine Diagnose vorliegen

welche eine dauerhafte Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit haben. Bei den

vorliegenden gesundheitlichen Einschränkungen handelt es sich um Diagnose

welche nicht IV relevant sind. Die angestammte Tätigkeit als Gipser ist RI 1 zu

100% zumutbar. (…)” (doc. AI 58/164).

D’altra parte, come

risulta dall’estratto del conto individuale (doc. AI 141/399-403), dopo il

prolungamento della succitata disdetta dalla __________ fino al 30 settembre

2012, in seguito l’insorgente –

come appurato dall’Ufficio AI interpellandoli (cfr. gli attestati dei datori di

lavoro della __________ del 5 dicembre 2017 sub doc. AI 146/442-451, della __________

del 25 gennaio 2018 sub doc. AI 164/514-526 e della __________ del 1. febbraio

2018.

sub doc. AI 163/505-513) – ha

svolto diverse attività a carattere temporanee con salari annui soggetti a

sensibili oscillazioni e meglio i redditi annui sono stati: nel 2013 di fr.

4'671; nel 2014 di fr. 13'840; nel 2015 di fr. 27'253 e nel 2016 di fr. 5'783

(cfr. doc. AI 141/403).

Va qui ricordato che per i

casi in cui l'assicurato ha perso il proprio lavoro per motivi estranei

all'invalidità, la giurisprudenza ha stabilito che non ci si deve basare

sull'ultimo reddito conseguito, ma sul reddito statistico del settore di

attività in cui lavorava, perché anche se fosse stato sano non avrebbe più

potuto essere attivo in quel posto di lavoro (STFA I 792/2005, del 15 marzo

2006.

Alla medesima conclusione

è giunto il TF nelle sentenze STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 (cfr. in

particolare il consid. 4.2) e 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 (cfr. in

particolare il consid. 4.3.2).

Anche nella STF 9C_81/2017

e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017, in un caso ticinese in ambito di indennità

giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito il principio che,

essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute,

per determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del

settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato.

Stanti le suesposte

emergenze e conformemente alla succitata giurisprudenza – ricordato

anche che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in

maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o

statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b – è dunque a ragione che

l’Ufficio AI ha applicato i dati statistici per la determinazione del reddito

da valido e questo Tribunale non può che confermare quanto addotto

dall’amministrazione nella decisione impugnata e meglio che “(…) per quanto

attiene alla determinazione del reddito senza invalidità, lo scrivente Ufficio

ribadisce la correttezza del reddito statistico preso a riferimento

(rilevamenti statistici svizzeri, settore costruzioni 41-43, attività semplici

e ripetitive) in quanto al momento dell'insorgere del danno alla salute, ovvero

gennaio 2016, l'assicurato svolgeva diverse attività a carattere temporanee e

con salari effettivamente percepiti di gran lunga inferiori a quello statistico

utilizzato. (…)” (doc. AI 187/595).

In concreto, partendo dal

reddito da valido per il 2016 di fr. 69'279 – così rettamente stabilito

dall’amministrazione che ha preso in considerazione il reddito statistico

evinto dalla tabella TA1, settore economico 41-43 (costruzioni), attività

semplici di tipo fisico o manuale (cfr. doc. AI 171/541) – si ottiene,

per il 2018 (anno dell’eventuale inizio del diritto alla rendita ritenuta la

domanda di prestazioni del settembre 2017 e in applicazione dell’art. 29 cpv. 1

LAI) un reddito da valido pari a fr. 69'834.27 (69'279 aumentati dello 0.3% per

il 2017 e dello 0.5% per il 2018; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari

nominali, Uomini, 2011-2018, Settore secondario Ramo economico F 41-43

Costruzioni, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).

2.7.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati

statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto

segue.

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 2016 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il

salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello di qualifica 1) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR

2002.

UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 64'080.-- (5’340 x

12.

mesi), che, aggiornato al 2018 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore,

dà un reddito di fr. 67'445.12 (64'080 : 104,1 x 105,1 : 40 x 41.7; cfr.

Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2).

Tenuto conto di una

capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.6) e applicata

la riduzione del 10% per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari –

riconosciuta nella decisione impugnata, rimasta incontestata e tenuto conto

anche del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3) –,

il reddito da invalido si attesta a fr. 60'700.61 (67'445.12 ridotti del 10%).

2.7.3

Confrontando il reddito da

valido di fr. 69'834.27 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido di fr. 60'700.61

(cfr. consid. 2.7.2), si ottiene un grado d’invalidità del 13% ([69'834.27

- 60'700.61] x 100 : 69'834.27 = 13.07% arrotondato al 13% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ed è quindi a giusta ragione l’Ufficio

AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.8

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.10

L’assicurato ha formulato

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad

art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è

palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella presente fattispecie

non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono

così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, visto l’apprezzamento medico del dr. __________ nel rapporto finale

SMR del 7 novembre 2018 (doc. AI 172/542-545), secondo il quale, in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, la capacità lavorativa è

totale dal mese di aprile 2017 e viste le annotazioni, sempre del dr. __________,

del 26 marzo 2019 (doc. AI 179/572-577) e del 21 maggio 2019 (doc. AI 185/591;

quest’ultime rese dal medico SMR dopo che l’avv. __________ non aveva trasmesso

la preavvisata documentazione medico specialistica), all’assicurato, oltretutto

patrocinato, non poteva sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un

eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria dopo le ulteriori

valutazioni espresse dall’amministrazione.

Nemmeno in corso di

procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto documentazione medica idonea a

validamente contestare le valutazioni del dr. Abate di cui alle succitate

annotazioni del 27 giugno 2019 (V/1), dell’8 ottobre 2019 (XVIII/1) e del 26

novembre 2019 (XXVI/1) e/o a rendere verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del

22.

maggio 2019.

Ne segue che la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti