32.2019.123
Nuova domanda. Visti il rapporto finale e le annotazioni SMR (incapacità lavorativa totale dal gennaio 2017 e da aprile 2017 CL 50% in attività abituale e CL 100% in attività adeguata) a ragione l'Ufficio AI, sulla base del confronto dei redditi, ha negato il diritto a prestazioni
25 maggio 2020Italiano70 min
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.123
FS
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1965, fino al 30
settembre 2012 impiegato quale gessatore (Gipser) presso la __________ di __________
(doc. AI 19/38-49), nel mese di febbraio 2013 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti (doc. AI 9/13-20).
Con decisione del 22
maggio 2014, cresciuta incontestata in giudicato ./b> sulla base della
perizia pluridisciplinare 22 gennaio 2014 del __________ (doc. AI 49/104-138) –,
l’Ufficio AI del Canton __________ ha negato il diritto a prestazioni
presentando l’assicurato una capacità lavorativa del 100% nella sua attività
abituale di gessatore (doc. AI 58/164-166).
1.2. Sempre l’Ufficio AI del Canton
__________ – con decisioni del 24
febbraio 2015 (doc. AI 74/213-214), del 25 novembre 2016 (doc. AI 101/265-268)
e dell’8 agosto 2017 (doc. AI 129/348-353), tutte cresciute incontestate in
giudicato – non è entrato nel
merito delle ulteriori domande di prestazioni AI presentate dall’assicurato nei
mesi di ottobre 2014 (doc. AI 68/199-205), giugno 2016 (doc. AI 80/226-231) e
marzo 2017 (doc. AI 111/305-310).
1.3. Nel mese di settembre 2017
l’assicurato – dal 1. aprile 2017 residente in Ticino nel comune di __________
(doc. AI 123/338-340) – ha presentato una nuova domanda di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 135/384-391).
L’Ufficio AI –
vista l’annotazione 23 ottobre 2017 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
139/395-396) – è entrato nel merito della nuova domanda (doc. AI
140/397-398).
L’amministrazione – dopo aver aggiornato gli atti medici (vedi
il rapporto medico della Dr.ssa __________ del 10 novembre 2017 sub doc. AI
142/404-409 e quello non datato con allegata documentazione medica della dr.ssa
__________ sub doc. AI 143/410-437, l’annotazione 25 luglio 2018 del medico SMR
dr. __________ con i relativi richiami del 21 agosto e del 15 ottobre 2018 sub.
doc. AI 166/528, 167/529 e 168/530, il rapporto medico 28 settembre 2018 della
dr.ssa __________ con allegata documentazione medica sub doc. AI 169/531-536 e
il rapporto finale del 7 novembre 2018 del medico SMR dr. __________ sub doc.
AI 172/542-545) e quelli economici (vedi gli attestati dei datori
di lavoro della __________ del 5 dicembre 2017 sub doc. AI 146/442-451, della __________
del 25 gennaio 2018 sub doc. AI 164/514-526 e della __________ del 1. febbraio
2018 sub doc. AI 163/505-513, le tabelle allestite l’8 novembre 2018 con le
riduzioni al reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 170/537-540 e 171/541
nonché la valutazione della consulente in integrazione professionale del 19
febbraio 2019 sub doc. AI 174/551-552)
–
con “Progetto di decisione” 19 febbraio 2019 ha preavvisato il rifiuto
del diritto a prestazioni (doc. AI 173/546-550).
Al suddetto “Progetto
di decisione” del 19 febbraio 2019 (doc. AI 173/546-550), tramite l’avv. __________,
l’assicurato ha inoltrato la propria “Opposizione” il 20 marzo 2019
(doc. AI 178/561-571) e con scritto del 3 maggio 2019 (doc. AI 183/588;
riservandosi di produrre ulteriore documentazione medica entro il termine
assegnatogli) ha trasmesso il certificato medico 30 aprile 2019 della dr.ssa __________
(doc. AI 183/589).
Con decisione 22 maggio
2019, oggetto della presente vertenza – viste le annotazioni 26 marzo
2019 (doc. AI 179/572-577) e del 7 e 21 maggio 2019 (doc. AI 184/590 e 185/591)
del medico SMR dr. __________ –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni presentando l’assicurato un grado d’invalidità non pensionabile del
13% (doc. AI 187/593-598).
1.4. Contro la decisione del 22
maggio 2019 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente
ricorso.
L’insorgente –
contestate la valutazione medica (l’Ufficio AI non ha predisposto né una visita
interna né ha ordinato una perizia pluridisciplinare) e quella economica (il
calcolo del reddito da valido sulla base dei dati statistici) – ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti
all’Ufficio AI affinché, svolti i necessari accertamenti medici, renda un nuovo
provvedimento. Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – richiamati il
rapporto finale 7 novembre 2018 con le annotazioni 26 marzo e 21 maggio 2019
del medico SMR dr. __________, nonché l’annotazione 27 giugno 2019 nella quale
lo stesso medico ha concluso che “(…) alla luce delle suesposte
argomentazioni, si confermano tutte le mie precedenti prese di posizione sul
caso. (…)” (V/1) e, quanto alla definizione del reddito da valido,
rilevato che “(…) per quanto attiene alla determinazione del reddito senza
invalidità, lo scrivente Ufficio ribadisce la correttezza del reddito
statistico preso a riferimento (rilevamenti statistici svizzeri, settore
costruzioni 41-43, attività semplici e ripetitive) in quanto al momento
dell'insorgere del danno alla salute, ovvero gennaio 2016, l’assicurato
svolgeva diverse attività a carattere temporanee e con salari effettivamente
percepiti di gran lunga inferiori a quello statistico utilizzato. (...)”
(V, pag. 3) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.6. Con scritto del 16 luglio
2019 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il “Certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria” (VII e VII/1).
Sempre l’avv. RA 1 –
dopo le diverse richieste di proroga del termine (VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV e XV) –, con scritto “Osservazioni e presentazione di altri mezzi
di prova” del 3 ottobre 2019 ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica ed economica (XVI e allegati doc. A/5 e A/6).
1.7. L’ufficio AI, con “Osservazioni”
del 16 ottobre 2019 – vista l’annotazione 8 ottobre 2019 del medico SMR
dr. __________ (XVIII/1) e ribadito quanto addotto nella risposta di causa
circa l’aspetto economico –, si è confermato nella domanda di reiezione
del ricorso (XVIII; trasmesso all’insorgente, con l’allegato XVIII/1, per
osservazioni scritte, XIX).
1.8. L’avv. RA 1, con scritto del
21 novembre 2019 – dopo le chieste proroghe del termine (XX, XXI, XXII e
XXIII) –, ha trasmesso al TCA il rapporto 14 novembre 2019 della dr.ssa __________
con i relativi allegati (doc. B/1-15) e, addotto che la dr.ssa __________ non
fornisce indicazioni oggettive circa le limitazioni in un’attività adeguata, ha
concluso che “(…) il Sig. RI 1 ritiene che un approfondimento medico che
metta in evidenza tali limitazioni avrebbe dovuto essere eseguito attraverso
una perizia multidisciplinare, o quantomeno attraverso esami approfonditi da
parte del SMR. (…)” (XXIV; trasmesso all’Ufficio AI con gli allegati B/1-15
per osservazioni scritte, XXV).
1.9. L’Ufficio AI, con “Osservazioni”
del 5 dicembre 2019 – richiamata l’annotazione 26 novembre 2019 del
medico SMR dr. __________ a cui sono stati sottoposti i doc. B/1-15 (XXVI/1-2) –,
ha chiesto di respingere il gravame (XXVI; trasmesso all’insorgente con gli
allegati XXVI/1-2 per conoscenza, XXVII).
1.10. L’avv. RA 1, con scritto del
17 gennaio 2020 – dopo la chiesta proroga del termine (XXVIII e XXIX) –,
ha trasmesso al TCA il certificato medico del 16 gennaio 2020 del dr. __________
(XXX/1) ribadendo la necessità di un accertamento medico pluridisciplinare
(XXX; trasmesso all’Ufficio AI con l’allegato XXX/1 per osservazioni scritte,
XXXI).
1.11. Con “Osservazioni” 27
gennaio 2020 – rilevato che “(…)
dal certificato sub. doc. XXX+1 incarto TCA risulta quanto segue: “(…) Considerata la solo recente presa a carico da
parte mia, non posso dare un giudizio definitivo ma procederei ai
necessari controlli nelle prossime settimane”. Ora, ritenuto che
la decisione impugnata è stata emessa il 22 maggio 2019 (la quale delimita il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. in argomento ad
esempio la STCA del 04.03.2016 al consid. 2.6.3, incarto 32.2015.61), la
questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute del Signor RI
1 esula comunque dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del caso,
formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una
domanda di revisione). (…)” (XXXII) –
l’Ufficio AI ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso (XXXII,
trasmesso per conoscenza all’insorgente, XXXIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a
prestazioni (cfr. consid. 1.3).
L’insorgente postula
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione perché, effettuati i necessari accertamenti medici, si
pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.4).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con
quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è
portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Inoltre,
trattandosi di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta
l’art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di
grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se
tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR
2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in
der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.
84-86).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18
settembre 2013 consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41
vLAI, art. 87segg. OAI; DTF 117 V 198; Pratique VSI 1999 pag.
84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15).
L’art. 17 LPGA si applica
infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto
di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (STF
9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2 con rinvio alle DTF 130 V 71
consid. 3.2 e DTF 117 V 198 consid. 3a; Pratique VSI 1999 pag. 84).
In
particolare, la rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso
di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le
conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di
salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V
349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390
consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
Fatti
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della
nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando
la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la
valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima
decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del
diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262,
105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Nella DTF
141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti
determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente
sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a
precedenti valutazioni dell'invalidità (vedi anche la STF 9C_27/2019 del 27
giugno 2019 consid. 2, resa nella composizione di 5 giudici).
2.4. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27
giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.5. In concreto – vista l’annotazione del 23 ottobre 2017
(doc. AI 139/395-396) nella quale il medico SMR dr. __________ (dopo aver rilevato che con decisione del
22 maggio 2014 (in quanto abile al 100% nell’attività di gessatore secondo la
perizia pluridisciplinare 22 gennaio 2014 del __________) l’Ufficio AI del
Canton __________ ha respinto la domanda di prestazioni AI del febbraio 2013
(cfr. consid. 2.1) e che nelle successive domande di prestazioni inoltrate
dall’assicurato (l’ultima quella del mese di marzo 2017 dopo la degenza dal 15
al 17 febbraio 2017 presso la __________) lo stesso Ufficio AI del Canton __________
non è entrato nel merito (cfr. consid. 1.2))
ha confermato l’entrata in materia data la diagnosi di rottura transmurale del
sovraspinato della spalla sinistra posta dal dr. __________ nel rapporto del 6
settembre 2017 (doc. AI 134/382-383) –,
l’Ufficio AI è entrato nel merito della domanda di prestazioni del settembre
2017 (cfr. consid. 1.3).
L’Ufficio AI, come
accennato (cfr. consid. 1.3), con decisione del 22 maggio 2019 – aggiornati gli atti medici come da annotazione
del 25 luglio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 166/528) e considerati
l’“Opposizione” del 20 marzo 2019 (doc. AI 178/561-565; inoltrata
tramite l’avv. __________ contro il “Progetto di decisione” del 19
febbraio 2019 sub doc. AI 173/546-550) nonché il certificato medico della
dr.ssa __________, FMH in medicina generale, del 30 aprile 2019 (doc. AI
183/589) – ha negato il diritto a
prestazioni.
L’amministrazione, dal
punto di vista medico, si è fondata sui seguenti atti:
• Rapporto
finale SMR del 7 novembre 2018 (doc. AI 172/542-545)
Nel
quale il medico SMR dr. __________ –
poste le seguenti diagnosi: con ripercussioni sulla CL “(…) coronaropatia
cronica con: - st. d. PTCA/1x Stentind (DES) del 2º PLA/RCX il 15.2.17 – 50%
stenosi della bifurcazione RIVA/1.DA (IVUS) - stenosi subtotale nella parte
distale del 2º DA (nessuna intervenzione) - RCA con irregolarità diffusa della
parete - ventricole sinistro normale con FE 65% - anamnesticamente St. n.
NSTEMI (01/2017, Lecce, Italia). Sindrome metabolica scompenso cronico su
difficile compliance con: - Retinopatia di fondo, microaneurismi, microemoraggie
nel 6.2017 (Dr. __________) - Diabete mellito tipo II insulinodipendente.
Sindrome delle apnee del sonno in terapia con CPAP. Ipertensione arteriosa
trattato. Dislipidemia trattato. Omalgia sinistra x rottura transmurale del
sovraspinato, in cura Dr. __________, ortopedico. (…)” (doc. AI 172/544) e
senza ripercussioni sulla CL “(…) attuale rottura transmurale del
sovraspinato della spalla sinistra con visita di controllo del 17.09.2019
presso il Dr. med. __________ su/con: - Assicurato sintomatico solo per lieve
astenia in assenza di sintomatologia algica e nessuna necessità di procedere
ad intervento chirurgico (Dr. med. __________). (…)” (doc. AI 172/544)
e ritenute le seguenti limitazioni: carico massimo 15 kg., alternanza della
postura al bisogno, necessità di pause supplementari posto che “(…) adeguata
è un’attività di tipo leggero, sia in magazzino come in ufficio, purché sia
rispettosa delle limitazioni qui sopra segnate (…)” (doc. AI 172/545) – ha concluso per un’incapacità lavorativa
totale in qualsiasi attività dal gennaio 2017 e, dall’aprile 2017, una capacità
lavorativa del 50% nell’attività abituale e del 100% in un’attività adeguata.
• Annotazione
per/da SMR del 26 marzo 2019 (doc. AI 179/572-577)
Nella
quale il medico SMR dr. __________ – avuto riguardo alla succitata “Opposizione”
del 20 marzo 2019 (doc. AI 178/561-565) e premesso che “(…) l'età, il basso
livello d'istruzione, così come le difficoltà linguistiche e i fattori
socioculturali, sono condizioni estranee all'invalidità e, pertanto, fattori
non assicurati dall'A.l. (…)” (doc. AI 179/572) – ha rilevato che:
"
(…)
Rispondendo ora ordinatamente alle successive
osservazioni del rappresentante legale dell'assicurato affermo quanto segue:
A proposito del "grave infarto", così
impropriamente definito dal rappresentante legale dell'assicurato, si risponde
che questi non ha affatto subito un "grave" infarto miocardico
acuto. Benché in gennaio 2017 l'assicurato sia stato diagnosticato per un
NSTEMI (Non S-T
Elevation Myocardial Infarction),
l'esame ecocadiografico transtoracico prima e la coronarografia con ventricolografia
dopo (__________), non hanno mai documentato alcun danno post-infartuale a
carico del miocardio. Tanto è vero che ambedue i reperti deponevano per un
ventricolo sinistro di dimensioni normali, per una funzionalità sistolica
anch'essa normale (EcoTT: FE 60%; Ventricolografìa: FE 68%) e senza alcuna
dimostrazione di alterazioni della cinesi del setto interventricolare, le
quali, quando presenti, costituiscono un indice indiretto di ipertrofia del
ventricolo sinistro.
Inoltre, si precisa che l'assicurato è stato sottoposto
a procedura di angioplastica coronarica transluminale percutanea (PTCA) con
applicazione di uno stent e non, invece, ad un intervento di cardiochirurgia
cruenta quale può essere la classica rivascolarizzazione mediante by-pass
aorto-coronarico.
Per amore di chiarezza, si ricorda che "gravi"
sono quegli infarti miocardici acuti (IMA) che esitano in una drastica
riduzione della FE (Frazione di Eiezione, indice della funzione contrattile del
ventricolo sinistro), e che già al momento della loro manifestazione possono dar
luogo a shock cardiogeno con necessità di contropulsazione aortica, che causano
profondi disordini della cinesi settoriale e globale del cuore, infarti la cui
estensione importante determina un profondo rimaneggiamento strutturale di
parete con incremento del contingente fibrotico e dilatazione (rimodellamento),
talora evolutiva, che si traduce in un'insufficienza cardiaca cronica di varia
entità fino a giungere ad episodi di scompenso cardiaco e quadri clinici
ricorrenti di edema polmonare acuto (EPA).
Infine, dette modificazioni post-infartuali offrono il
substrato anatomico ideale per un'instabilità elettrica del miocardio con
comparsa di disordini della genesi del ritmo e della conduzione dell'impulso
(blocchi di branca sinistra, blocchi atrio-ventricolari avanzati, aritmie ventricolari
ipercinetiche) e, talora, necessità di impianto di pacemaker o defibrillatore.
Nulla di tutto quello che è stato testé descritto ha
mai riguardato la situazione cardiologica dell'assicurato. Si ribadisce quindi
che la funzionalità cardiaca dell'assicurato è perfettamente conservata e non
risulta agli atti che egli abbia mai sviluppato una condizione clinicamente
manifesta di insufficienza cardiaca, nemmeno durante il NSTEMI del gennaio
2017. Del resto, il suo medico curante, Dr.ssa med. __________, nel suo rapporto
del 28.09.2018 (16.10.2018 = 0001 GED), afferma che: "clinicamente
e in particolare dal lato cardiale, la sua situazione è stabile". Inoltre,
l'assicurato non ha mai avuto episodi di scompenso cardiaco, non lamenta
dispnea né senso di oppressione retrosternale, riesce ad andare in
bicicletta (!) ed i valori pressori sono ben controllati.
Ancora, a proposito della "grave forma di
diabete", definizione personale del rappresentante legale che non
corrisponde ad alcuna entità nosologica codificata secondo il sistema di classificazione
ICD-10, si risponde che le diagnosi specialistiche attestate dal Dr. med. __________,
FMH in Medicina Interna ed Endocrinologia, il 30.01.2018 sono:
Sindrome metabolica:
- Diabete mellito tipo Il con
controllo metabolico nettamente migliorato, in trattamento con insulina basale
+GLP-1 + SGLT-2 inibitore;
- Dislipidemia in trattamento;
- Ipertensione arteriosa in trattamento;
- Obesità (non classificata).
Coronaropatia cronica:
- Stato dopo PTCA-stent.
Come si può notare, non vi è alcun riferimento ad
un'eventuale perdita dell'uso degli arti superiori né inferiori, né alcun cenno
a complicanze sistemiche multi-organo di natura micromacroangiopatica e neurogena
correlate al diabete mellito di tipo Il.
Per ciò che concerne la "polineuropatia probabilmente
diabetica" (entità, anche questa, non codificata secondo ICD-10) e la
retinopatia diabetica annoverate nella lista diagnosi del rapporto del Dr. med.
__________ dei 06.06.2017, si osserva che la prima non risulta, agli atti,
stabilita in ambito specialistico neurologico ed oggettivata mediante esame di
ENMG né, infine, definita nella sua espressività clinica. Esiste, infatti, una
classificazione delle neuropatie che ne descrive forma, distretto corporeo
interessato e severità e che riportiamo di seguito.
[…].
Si afferma, per converso, stando agli atti medici
disponibili, che l'assicurato conserva un buon uso degli arti inferiori, sia
sulla base di quanto dichiarato alla Dr.ssa med. __________ appena cinque
mesi fa ("riesce ad andare in bici"), sia sulla base della
cicloergometria effettuata il 06.06.2017 presso lo studio del Dr. med. __________
di __________, con il seguente referto:
"Sforzo massimo di 90 Watt (primo min. 50 Watt,
poi 10 Watt/min. per un totale di 5 minuti). Sforzo teorico 150 Watt.
Interruzione per esaurimento. Carico massimo 3.8 METS. Aumento del polso da
84/' a 110/', PA massima 136/77 mmHg. Per quanto valutabile con prova incompleta
nessun segno di ischemia significativa".
L'affermazione del rappresentante legale dell'assicurato
al Vll rigo del paragrafo 2 di pagina 2 delle sue osservazioni al progetto del
20.03.2019, secondo cui: "(la grave forma di diabete) ...nell’arco di
un anno ne ha compromesso in maniera irreversibile la vista e l’uso degli arti
inferiori, e ancora: "… a causa del diabete, il signor RI 1 ha
perso gran parte della sensibilità e dell’uso delle gambe: Egli riesce a stento
a camminare e necessita di assistenza", non è supportata, agli
atti, da alcuna oggettivazione specialistica e clinicostrumentale. Non si
può non sottolineare, comunque, che fino a cinque mesi fa l'assicurato riusciva
ad andare in bici, mentre il rappresentante legale dell'assicurato afferma che
nell'arco di un anno il diabete gli ha compromesso l’uso degli arti inferiori.
Ancora, la successiva affermazione del rappresentante
legale dell'assicurato per cui: "il signor RI 1 deve utilizzare una
maschera ad ossigeno per dormire in quanto soffre di apnea notturna" è
totalmente erronea e priva di fondamento medico per le seguenti ragioni:
1) L'apparecchio CPAP (Continuous
Positive Airway Pressure) non eroga ossigeno, per cui
l'assicurato non assume alcuna ossigenoterapia. Si tratta in realtà di una
terapia ventilatoria che sfrutta l'aria ambiente e che permette ai pazienti
affetti da OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
una vita normale, ossia senza russare, senza pause respiratorie: "vigili
e in forma durante il giorno" (cit. www. Iegapolmonare.ch).
2) L'OSAS, ossia la sindrome delle
apnee ostruttive del sonno, è una condizione così ampiamente diffusa nella
popolazione mondiale da determinare perfino il fenomeno paradosso della
sottostima, vale a dire che l'80% dei casi sfugge alla diagnosi. Si tratta di
centinaia di milioni di persone dopo i 40 anni che svolgono quotidianamente il
proprio lavoro senza nemmeno sapere di esserne affetti. Ciò perché è tutt'altro
che frequente che una OSAS possa esercitare un influsso certo sugli aspetti
funzionali di chi ne è colpito.
3) In ogni caso, non risulta agli atti
alcuna oggettivazione specialistica e clinico-strumentale di OSAS per l'assicurato.
4) Il rappresentante legale
dell'assicurato non fa il minimo cenno alla sintomatologia da questi
eventualmente accusata, da porre in relazione certa con la OSAS, fermo restando
che un trattamento corretto della OSAS permette una vita assolutamente normale,
come si diceva all’inizio.
5) L'indicazione primaria della CPAP
non è "per dormire", come affermato dal rappresentante legale
dell'assicurato.
Allo stesso modo, per quanto concerne la retinopatia
diabetica, non risulta agli atti che detta condizione sia stata stabilita in
ambito specialistico né che sia stata classificata e sottoposta a trattamento
specifico. Come in tutta la patologia umana, l'estensione, la progressione e la
severità di una retinopatia sono talmente eterogenee che non sempre la
patologia esercita un influsso sulla capacità visiva, quindi sugli aspetti
funzionali dei pazienti colpiti, fermo restando che ogni affermazione del
rappresentante legale dell'assicurato, in assenza di relativa documentazione
clinico-strumentale e specialistica oggettivante, non ha alcuna valenza
medica e, pertanto, non conferma l’esistenza della patologia in questione né le
sostenute sue ricadute sugli aspetti funzionali dell'assicurato.
Nel RAF SMR del 08.11.2018 [ndr. recte: 7 novembre
2018], riportavo la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di:
Attuale rottura transmurale del sovraspinato della
spalla sinistra con visita di controllo del 17.09.2018 presso il Dr. med. __________
su/con:
- Assicurato sintomatico solo per
lieve astenia in assenza di sintomatologia algica e nessuna necessità di
procedere ad intervento chirurgico (Dr. med. __________).
Infatti, nel suo rapporto del 17.09.2018 il Dr. med. __________,
riporta quanto segue:
"In data odierna abbiamo nuovamente discusso della
possibilità di procedere ad un intervento di ricostruzione della cuffia dei
rotatori. Il paziente dichiara di essere assolutamente indolore e
di avere solo una lieve astenia. Gli ho dunque spiegato che non esiste una
necessità formale di procedere all’intervento, ma che per evitare un futuro peggioramento
della rottura, sarebbe consigliabile effettuarlo.
Per prendere tuttavia una decisione definitiva abbiamo
deciso di ripetere una risonanza magnetica per valutare se vi è stata una
progressione della rottura".
Ora, agli atti non è disponibile alcun altro documento
del Dr. med. __________, ma desidero ricordare al rappresentante legale
dell'assicurato che gli interventi di ricostruzione della cuffia dei rotatori
hanno alte possibilità di successo e, spesso, determinano il rispristino della
funzionalità della spalla con netto miglioramento della capacità lavorativa.
Si sottolinea, però, che fino al 17.09.2018, l'assicurato
dichiarava comunque di essere assolutamente indolore e di accusare solo una
lieve astenia. Ergo, dal punto di vista eminentemente funzionale, la
sola indicazione ad un eventuale intervento chirurgico non è incompatibile con
quanto già noto e valutato in ambito SMR, anzi, vuol proprio dire che al momento
attuale, in assenza di sintomatologia algica e con solo una lieve astenia, l'assicurato
ha una IL del 50% nella sua attività abituale, mentre ad intervento di
ricostruzione CDR eseguito, la CL potrebbe ritornare completa. In ogni caso,
la capacità lavorativa dell'assicurato in un'attività adeguata rimane completa.
L'ennesima affermazione del rappresentante legale
dell'assicurato secondo cui egli: "oggi non riuscirebbe a svolgere
alcuna attività fisica in quanto i problemi della circolazione sanguigna dovuti
al diabete compromettono oltre all’uso delle gambe, anche l’uso degli arti superiori",
non solo non corrisponde ad alcuna entità nosologica codificata in ambito
specialistico secondo la classificazione ICD-10, ma non è supportata da alcuna
oggettivazione specialistica e clinico-strumentale.
A proposito, poi, del fatto che i problemi della
circolazione sanguigna dovuti al diabete compromettono l'uso anche degli
arti superiori, si osserva che la Letteratura Scientifica sull'argomento,
oltre alla polineuropatia simmetrica distale, contempla anche l'entità "piede
diabetico" nel contesto della più ampia complicanza macroangiopatica
di frequentissima osservazione a livello dell'arto inferiore (arteriopatia
periferica), mentre l'eventuale "mano diabetica" è un'entità
controversa che non assurge a medesimo significato e non implica quelle
temibili quanto diffuse conseguenze del piede diabetico con perdita degli
annessi tegumentari, delle dita, necrosi del piede in toto e necessità di
amputazione.
Ora, sebbene Jung, un chirurgo della mano, nel 1971
propose l'epiteto di "mano diabetica", caratterizzata da
un'atrofia dei muscoli e dei tessuti superficiali, talvolta associata ad una contrattura
in flessione delle metacarpofalangee e delle interfalangee prossimali e
distali, la predominanza di questa condizione è molto meno marcata nel sesso
maschile. Inoltre, le lesioni ischemiche (poiché stando alle affermazioni
del rappresentante legale, il problema è di natura circolatoria, quindi
ischemica), si localizzano più frequentemente al Ill e IV dito piuttosto che al
IV e V dito come avviene nelle altre forme eziologiche. Ora, ci riferisca il
rappresentante legale dell'assicurato circa la natura delle lesioni a carico
della mano, le loro caratteristiche macroscopiche e il coinvolgimento delle dita.
Agli atti non è disponibile alcuna documentazione medica in merito, alcuna
presa a carico specialistica, alcuna indagine strumentale, alcuna terapia in
atto, alcun procedere medico specifico. Inoltre, il rappresentante legale
dovrebbe documentare mediante esame ENMG che la velocità di conduzione nervosa
del mediano e dell'ulnare è rallentata. Si ricorda in questa occasione che
l'associazione della "mano diabetica" con la neuropatia è
molto significativa, senza però che il legame di causa-effetto possa essere
dimostrato.
Circa la possibilità di un'arteriopatia di ambedue gli
arti superiori, tale da comprometterne l'uso, non è presente agli atti alcuna
documentazione medica, alcuna indagine strumentale, invasiva e non, alcuna
presa a carico specialistica, alcuna terapia in atto, alcun procedere stabilito.
Mi limito in questa occasione ad anticipare che l'entità nosologica "arto
superiore diabetico", come tale, non è nemmeno contemplata dalla
Letteratura Medica.
Per concludere, tutte le affermazioni del rappresentante
legale dell’assicurato, senza eccezione alcuna, o sono completamente
erronee, o non hanno alcuna base scientifica, o non sono oggettivate da alcuna
documentazione medica specialistica, o addirittura, non sono collocabili in
nessuna entità nosologica codificata secondo il sistema di classificazione
ICD-10, quindi non risultano neanche nel novero degli epiteti contemplati in
Letteratura Medica.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo
pertanto che non vi è alcuna ragione medica plausibile che indichi
l'espletamento di una perizia pluridisciplinare e confermo integralmente tutte
le mie prese di posizione sul caso. (…)" (doc. AI 179/572-577)
• Annotazione
per/da SMR del 21 maggio 2019 (doc. AI 185/591)
Nella
quale il medico SMR dr. __________ – avuto riguardo al certificato
medico 30 aprile 2019 della dr.ssa __________ (doc. AI 183/591) – ha
concluso che “(…) - La condizione di retinopatia riportata nello stringato
rapporto della Dr.ssa med. __________ del 30.04.2019 risale al 2017. Pertanto,
teoricamente, sono ben due anni che l'assicurato non si sottopone a controllo
oftalmologico. - La polineuropatia periferica resta non classificata e non ne è
nemmeno indicata la data della diagnosi e lo specialista che la segue. -
"Disturbi della memoria breve" non corrisponde ad alcuna diagnosi
specialistica codificata secondo ICD-10. Non è stato fornito entro i termini
alcun documento medico in proposito. Sulla base delle suesposte considerazioni,
confermo integralmente tutte le mie precedenti prese di posizione sul caso.
(…)” (doc. AI 185/591).
Con il presente ricorso
l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione medica e – così
invitato dal giurista dell’AI a prendere posizione sulle censure sollevate ai punti
da 8 a 17 del gravame (V/1 ultimo foglio) – il medico SMR dr. __________,
nell’annotazione 27 giugno 2019, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Rispetto all'osservazione di cui al punto 8 del
ricorso al TCA del 21.06.2019 patrocinato dall’avv. RA 1, si fa notare che la
documentazione medica pervenuta agli atti risulta esaustiva sia sotto l'aspetto
squisitamente clinico che medico-assicurativo. La validità della stessa ha poi
permesso una valutazione medico-teorica SMR corretta e completa. Infatti, dal
21.05.2019, data della mia ultima presa di posizione (vedi annotazione SMR del 21.05.2019
- 0001 GED) sul più recente documento medico prodotto a sostegno del peggioramento
clinico dell'assicurato, non è stata resa disponibile dal precedente rappresentante
legale alcuna, ulteriore documentazione che lo oggettivasse. Non vi era, pertanto,
un'indicazione a contattare il medico curante poiché non vi era alcun argomento
che suggerisse nuove riflessioni su quanto già valutato in ambito SMR, fermo restando
che è nell'interesse primario dell'assicurato, del suo medico curante e del suo
rappresentante legale fornire, ab initio, all'Al il dossier completo e
aggiornato di tutti gli atti medici.
Desidero comunque far presente all'Avv. RA 1 che in
data 25.07.2018 ritenevo ugualmente di contattare la collega __________.
Riporto di seguito la relativa annotazione SMR (25.07.2018 - 0001 GED):
[cfr. doc. AI 166/528]
Nell'occasione, riporto per intero la comunicazione da
parte del nostro Ufficio dell'atto testé citato alla collega __________, come
segue:
[cfr. doc. AI 167/529]
A detta comunicazione seguivano ben tre (3)
richiami del nostro Ufficio, di cui l'ultimo in data 15.10.2018 per mancato
riscontro.
A quest'ultimo richiamo, la collega rispondeva inviando
la documentazione aggiornata richiesta, insieme ad un suo rapporto sullo stato
clinico del momento.
Si pone ora l'accento sulle dichiarazioni della
collega secondo cui l'assicurato:
"Clinicamente e in particolare dal lato cardiale,
la sua situazione è stabile da quando che l’ho conosciuto nell’aprile
2017.
Non ha avuto dei scompensi cardiaci. Non si lamenta di
dispnea né d'oppressione retrosternale. Riesce d'andare in bici. I
valori pressori sono ben controllati.
Il prossimo controllo cardiologico è previsto per Novembre 2018".
A quanto dichiarato dalla curante aggiungo che in
assenza di un documentato danno miocardico post-NSTEMI e con una funzione
ventricolare conservata, non vi era alcun presupposto per lo sviluppo di
un'insufficienza cardiaca né alcuna indicazione ad una visita SMR.
Ora, alla luce dei fatti, l'Avv. RA 1 non può di certo
sostenere che la collega __________ non sia stata contattata. Non solo, ma si è
data all'assicurato e al suo precedente rappresentante legale, ampia facoltà di
produrre ogni documentazione medica possibile, ivi compresa quella
annunciata, di natura plurispecialistica. Si ricorda, infatti, che con
lettera dello 08.04.2019 (09.04.2019 0001 - GED), il precedente rappresentante
legale, Avv. __________, ci rendeva noti del fatto che l'assicurato aveva: "contattato
il medico di famiglia per eseguire nuove visite allo scopo di accertare le
attuali condizioni di salute, decisamente peggiorate negli ultimi mesi.
Tuttavia per ottenere gli appuntamenti presso i numerosi medici specialisti
(internista, oculista, cardiologo, pneumologo ecc.) sono necessarie diverse
settimane, non è pertanto possibile rispettare il termine fissato al 09.04.2019
per produrre nuova documentazione medica".
Si riporta di seguito il documento originale:
[cfr. doc. AI 181/579]
Ancora, lo stesso rappresentante legale, con
comunicazione del 03.05.2019, produceva solo un certificato del
30.04.2019 della Dr.ssa med. __________, mentre si riservava di produrre
"ulteriore documentazione entro il termine impartito".
Tuttavia, le "nuove visite" presso
numerosi medici specialisti annunciate dal precedente rappresentante legale
dell'assicurato, non sono mai state dimostrate né dal __________, né dall'assicurato
né dal curante che, malgrado sia il primo referente nonché il naturale detentore
dell'intero dossier medico di un paziente, allestiva ancora un certificato
privo di alcuna novità diagnostica e prognostica oggettivata rispetto al
precedente del 28.09.2018 e a quanto già valutato, sulla base degli atti a
disposizione, in ambito SMR.
Per quanto poi riguarda l'affermazione della Dr.ssa
med. __________ secondo cui "durante questi due anni la situazione
della salute del signor RI 1 è peggiorata soprattutto per ciò che riguarda il
diabete, difficilmente controllabile", si osserva che:
1) La collega non riporta alcun
esame fisico obiettivo lege artis condotto sull'assicurato, volto a dimostrarne
le limitazioni funzionali attraverso le rilevazioni della semeiotica classica;
2) La collega non propone alcun
nuovo procedere diagnostico-clinico con l'intento di seguire l'assicurato per
specialità;
3) La collega non parla di
alcun ricovero ospedaliero resosi necessario negli ultimi due anni per, ad
esempio, scompenso glico-metabolico severo, coma iperosmolare, complicanza
cardiovascolare (nuovo IMA, scompenso cardiaco o disordine del ritmo cardiaco),
nefropatia diabetica con insufficienza renale, arteriopatia obliterante degli arti
inferiori, piede diabetico, gangrena, amputazioni chirurgiche ecc.;
4) La collega parla di "diabete
difficilmente controllabile" quando detta evenienza è in assoluto la
più diffusa nella popolazione diabetica planetaria e la più verificabile nella pratica
clinica quotidiana. In sostanza, la presenza di valori di glicemia non stabili
non comporta necessariamente un peggioramento immediato dello stato di salute, costituendo
perlopiù un ulteriore fattore di rischio per le complicanze del diabete, fatte salve
quelle oscillazioni glicemiche estreme che condizionano quadri clinici specifici
come, ad esempio, sindromi convulsive metaboliche ipoglicemiche, coma iperosmolare
ecc., situazioni, queste, che non si sono mai verificate nel caso dell'assicurato.
Per finire, detto difficile controllo, non deriva da una qualche forma di "resistenza"
del diabete alle varie strategie terapeutiche messe in atto, quanto da una
difficile compliance da parte dell'assicurato stesso, come affermato dalla
collega __________.
5) La collega non fa riferimento
ad alcun nuovo referto ortopedico-reumatologico, specie in ordine alla non
meglio specificata e codificata secondo ICD-10 diagnosi di "sindrome
dolorosa cronica del piede destro dopo una distorsione importante nel
2017". Non risulta che la curante, per tale problematica, abbia
inviato l'assicurato presso uno specialista ortopedico. Ella non ha intrapreso
alcun iter diagnostico né ha instaurato una terapia farmacologica a scopo
antalgico.
Ma la risposta alle succitate osservazioni è quanto
meno ovvia: se l'assicurato avesse presentato anche una sola delle
condizioni testé annoverate, la collega __________ non avrebbe mai potuto
ometterlo. È del tutto impensabile, infatti, che si possa dimenticare un coma
iperosmolare, un nuovo infarto miocardico acuto, una degenza ospedaliera per
qualunque causa, una rivascolarizzazione di salvataggio, un intervento
chirurgico di amputazione degli arti, una presa a carico ortopedica con
intervento chirurgico, così come è del tutto impensabile che se ne dimentichi
addirittura il paziente stesso, visto che, come si diceva, egli ha tutto
l'interesse a sostenere il peggioramento del suo stato di salute e tutta la premura
a dimostrarlo mediante gli atti medici in suo possesso.
Ora, se nella mia annotazione SMR del 07.05.2019
scrivevo che non era possibile fare una valutazione corretta del caso solo
sulla base del certificato della Dr.ssa med. __________, era (e non poteva
essere altrimenti) perché ritenevo giusto attendere che l'istruttoria venisse
completata con i numerosi rapporti medici specialistici annunciati
dall'avvocato __________. Altrettanto evidente è il fatto che in
assenza della nuova documentazione medica annunciata, valgono unicamente le
diagnosi attestate dal curante insieme al resto della documentazione disponibile
agli atti. Nel caso specifico, ciò che era effettivamente disponibile agli
atti non dava adito a dubbi circa una corretta valutazione
medico-assicurativa del caso. Il problema era che il rappresentante legale di
allora aveva annunciato nuova documentazione probante un effettivo
peggioramento dello stato di salute, per cui, correttamente, non potevo che
attenderne la sua produzione agli atti. Produzione che non è mai avvenuta.
Si ribadisce, quindi, che l'ampia, specialistica e
nuova documentazione medica annunciata dall'avvocato __________ in data 08.04.2019,
non è mai esistita de facto. Ne discende che non sono mai state oggettivate
entità nosologiche codificate secondo ICD-10 in grado di sconfessare la
valutazione medico-teorica SMR.
Si coglie ora l’occasione per invitare l'Avv. RA 1 a
favorire tutta quella documentazione medica annunciata dal suo predecessore,
comprovante il peggioramento clinico dell’assicurato.
Rispetto all'osservazione di cui al punto 9 del
succitato ricorso al TCA, si risponde che l'affermazione per cui la valutazione
della capacità lavorativa di un assicurato polimorbido non può prescindere da
una perizia pluridisciplinare è priva di fondamento medico. Innanzitutto
la condizione di polimorbidità non è affatto indice di grave compromissione
dello stato fisico generale né di severità prognostica né di sicure
riverberazioni sugli aspetti funzionali di chi ne è portatore: dei 346 milioni
di persone affette da diabete in tutto il mondo stimate dall'OMS, la stragrande
maggioranza è polimorbida ma non è altrettanto inabile al lavoro, tanto più per
il fatto che già una singola patologia può, spesso, essere molto più invalidante
ed infausta di un insieme eterogeneo di condizioni che non raggiungono la
massima espressività in termini di complicanze, ma mantengono una certa stabilità
clinica. Inoltre, a dimostrazione di quanto affermato, rimando alla mia
annotazione SMR del 26.03.2019 (28.03.2019 - 0001 GED). Pertanto, le "attuali
patologie, le prognosi e le rispettive influenze sulla capacità
lavorativa" sono già state ampiamente, dettagliatamente e correttamente
valutate in quella occasione.
Rispetto all'osservazione di cui ai punti 10 e 11
del ricorso al TCA, si è già risposto all'inizio della presente trattazione a
cui rimando.
Rispetto ai punti 12, 13 e 14 si
ribadisce che agli atti non è mai stato oggettivato il peggioramento dello
stato clinico generale dell'assicurato negli ultimi due anni, come sostenuto,
non essendo mai stata prodotta la documentazione medica plurispecialistica annunciata
dal predecessore dell'Avv. RA 1. Quindi, si riafferma che il peggioramento
attestato dalla Dr.ssa __________ non è supportato da alcuna oggettivazione
diagnostico-strumentale-clinica specialistica che renda conto in modo
rigoroso e scientifico del decorso clinico peggiorativo dell'assicurato negli
ultimi due anni. Inoltre, ancora a proposito del "difficile controllo
del diabete" che di per sé non costituisce nuova patologia, ma
piuttosto, come già detto, comune osservazione nella pratica medica quotidiana,
si fa notare che la collega __________ cita una difficile compliance, questo
vuol dire che l'assicurato mostra una collaborazione inadeguata nella
cura del suo diabete, laddove egli, invece, ha l'obbligo di ridurre il danno.
Concludendo, non è tanto un'eventuale, particolare severità clinica del suo
diabete a caratterizzare il difficile controllo dei livelli glicemici, quanto
la sua scarsa adesione alle strategie terapeutiche.
Rispetto al punto 15 del ricorso al TCA, si
risponde che l'annotazione SMR del 21.03.2019, contrariamente a quanto
affermato dall'Avv. RA 1, non si limita affatto a contestare l’uso improprio da
parte del precedente legale di alcuni termini che non trovano riscontro nel
lessico medico, ma dimostra in modo ineluttabile quanto segue:
1. L'assicurato non ha mai avuto un grave
infarto miocardico acuto;
Considerandi
2.
L'ecocardiografia e la coronarografia
con ventricolografia non hanno mai documentato alcun danno miocardico
post-infartuale;
3.
L'assicurato presenta una
funzionalità cardiaca assolutamente normale;
4.
L'assicurato non ha mai sviluppato
una condizione di insufficienza cardiaca nemmeno nel corso dello NSTEMI del
Gennaio 2017;
5.
Il rapporto medico della Dr.ssa __________
del 28.09.2018 (16.10.2018 – 0001 GED) afferma che "clinicamente, ed in
particolare dal lato cardiale, la sua situazione è stabile". Ovviamente,
sulla base della documentazione medica disponibile agli atti non c'era e non
c'è alcun bisogno di fare riferimento a quest'affermazione della collega per dimostrare
che l'evento cardiovascolare del Gennaio 2017 non ha alcuna ricaduta sugli
aspetti funzionali dell'assicurato, ma si è scelto di farlo comunque perché la stessa,
in seguito, scrive che l'assicurato riesce addirittura ad andare in bicicletta
(!),quando l'avvocato __________ sosteneva che l'assicurato avesse perso l’uso
degli arti inferiori;
6.
La diagnosi ed il decorso clinico
stabiliti dal Dr. med. __________, FMH Medicina interna e Diabetologia, del
30.01.2018
depongono, per converso, a favore di uno decorso clinico del diabete
benevolo con:
Sindrome metabolica:
• Diabete
mellito tipo ll con controllo metabolico nettamente migliorato, in trattamento con
insulina basale +GLP-1 + SGLT-2 inibitore;
• Dislipidemia
in trattamento;
• Ipertensione
arteriosa in trattamento;
• Obesità (non
classificata).
Coronaropatia cronica:
• Stato dopo
PTCA-stent.
Riporto ora quanto scrivevo nella medesima annotazione
SMR a commento della situazione clinica definita dallo specialista diabetologo:
"come si può notare, non vi è alcun riferimento ad un'eventuale perdita
dell’uso degli arti superiori né inferiori, né alcun cenno a complicanze sistemiche
multi-organo di natura micro-macroangiopatica e neurogena correlate al diabete
mellito di tipo II".
Non solo, ma nemmeno nell'aggiornato certificato
medico della Dr.ssa med. __________ del 30.04.2019 è descritto quanto veniva sostenuto
dal predecessore dell'Avv. RA 1.
Ancora, si pone l'accento anche sull'incongruenza tra
le affermazioni del medico curante nel certificare lo stato di salute dell'assicurato.
Infatti, nel documento del 28.09.2018, la collega __________ attestava:
Clinicamente e in particolare dal lato cardiate la sua
situazione é stabile da quando che I’ho conosciuto nell'aprile 2017.
Mentre nel documento del 30.04.2019, la stessa
dichiarava:
Confermo che durante questi due anni la situazione
della salute del Signor RI 1 è peggiorata soprattutto per ciò che riguarda il
diabete, difficilmente controllabile.
Quindi, alla fine di Settembre 2018
l'assicurato era clinicamente stabile da Aprile 2017 riuscendo
addirittura ad andare in bici, mentre ad Aprile 2019 la collega
dichiarava che durante questi due anni lo stato di salute dell'assicurato è peggiorato
(senza produrre alcuna oggettivazione clinico-strumentale) soprattutto per il
difficile controllo del diabete. Difficile controllo che, però, scaturisce da
una difficile compliance dell'assicurato, come più sopra spiegato.
Riassumendo:
- Lo specialista diabetologo, Dr.
med. __________ attesta, in data 30.01.2018, un controllo metabolico del
diabete nettamente migliorato;
- La Dr.ssa med. __________, in data
28.09.2018, dichiara stabile l'assicurato da Aprile 2017;
- La Dr.ssa med. __________, in data
30.04.2019, dichiara l'assicurato peggiorato "durante questi due
anni", soprattutto per il diabete, senza però mai dimostrarlo.
Allora, possiamo osservare che da Aprile 2017 alla
fine di Settembre 2018, ossia per un periodo lungo un anno e cinque (5) mesi,
l'assicurato non è per nulla peggiorato, anzi, a Gennaio 2018 lo specialista
diabetologo Dr. med. __________, attesta un controllo glicemico nettamente
migliorato. Pertanto, l'affermazione secondo cui l'assicurato è peggiorato
durante questi due anni non è proponibile e non ne riflette il reale decorso
clinico. D'altro canto, un peggioramento dello stato clinico generale dovuto al
diabete, o anche ad altre condizioni note o di nuova insorgenza da Ottobre 2018
ad oggi non è mai stato dimostrato. Risulta, tra l'altro quantomeno
inverosimile che in soli sette mesi, cioè da ottobre 2018 ad aprile 2019 si sia
consumato un disastro metabolico e sistemico tale da rendere completamente
inabile l'assicurato in ogni attività. Naturalmente ciò potrebbe verificarsi a
seguito di un importante evento cerebro o cardiovascolare acuto che, però, non
c'è mai stato.
Sempre in risposta al punto 15, l'annotazione
SMR del 21.03.2019 dimostra ancora, che:
1.
Non vi è prova, agli atti, di alcuna
neuropatia né di un suo particolare impatto clinico;
2.
L'OSAS, in quanto trattata con C-PAP,
non ha alcuna ripercussione sugli aspetti funzionali dell'assicurato, benché,
anche in questo caso, non risulta agli atti alcuna oggettivazione specialistica
della suddetta condizione patologica;
3.
Non vi è prova, agli atti, di una
retinopatia diabetica complicata ma, soprattutto, non vi è prova di una
regolare quanto irrinunciabile presa a carico specialistica, non vi è prova di
determinati trattamenti terapeutici e relativi risultati, nonché di
un'eventuale evoluzione della retinopatia in senso proliferativo o di altre
complicanze. Secondo la certificazione più aggiornata del medico curante
dell'Aprile 2019, la retinopatia risulta essere seguita fino al 2017 mentre la
Dr.ssa med. __________, non fornisce alcuna ulteriore informazione al riguardo
che deponga per un peggioramento di detta condizione.
Per il resto, non posso che suggerire all'Avv. RA 1
una più attenta lettura dell'annotazione SMR del 21.03.2019 (pag. 5 e 6), dalla
quale emerge nettamente che non è mai stata dimostrata agli atti una qualche
compromissione dell'uso degli arti sia superiori che inferiori dell’assicurato,
né lo sviluppo di un piede diabetico.
Rispetto al punto 16 del ricorso al TCA,
rimando alla mia risposta al punto 8 della presente trattazione. Non si può
comunque non rilevare che, da una parte, il precedente rappresentante legale
dell'assicurato, Avv. __________, annuncia una nuova, plurispecialistica e
dirimente documentazione medica frutto di nuove visite, dall'altra,
l'assicurato ora dichiara di non sapere a quali accertamenti il SMR si riferisce.
Simile incongruenza si commenta da sola.
Rispetto al punto 17, si risponde che la documentazione
medica più recente ed attuale sullo stato clinico dell'assicurato è stata
richiesta presso il suo medico curante, come presso il suo precedente
rappresentante legale in modo formale quanto reiterato, e che il documento più recente
fornito dal curante risale ad Aprile 2019. Tale documento non contiene alcuna
novità rispetto alla restante, nota e già valutata documentazione medica. Del
resto, se l'assicurato, il suo rappresentante legale ed il suo medico curante
sostengono un peggioramento delle condizioni cliniche generali, sono tenuti
essi stessi a dimostrarlo attraverso documentazione medica completa ed
oggettivante.
Non è possibile sostenere di aver subìto un
decadimento dello stato clinico generale, tale da impedire lo svolgimento di
qualunque attività lavorativa, senza mai averlo dimostrato, ma per di più chiedendo
all'Al di dimostrarlo.
Infine, circa il ritiro della patente professionale dell'assicurato,
si risponde che in rapporto alla professione di gessatore, i questionari del
datore di lavoro disponibili agli atti non contemplano la necessità, durante le
ore di lavoro, di spostarsi con il camion.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, si
confermano integralmente tutte le mie precedenti prese di posizione sul caso.
(…)" (V/1)
Quanto all’ulteriore
documentazione medica prodotta in sede ricorsuale (cfr. consid. 1.6 e 1.8),
sempre il medico SMR dr. __________ nelle annotazioni 8 ottobre e 26 novembre
2019.
(XVIII/1 e XXVI/1) si è così espresso:
"
(…)
La documentazione medica pervenuta agli atti, allegata
alla risposta dell'Avvocato RA 1 del 08.10.2019 (0001 - GED) e da ella portata
come ulteriore mezzo di prova, è costituita unicamente da attestazioni di
incapacità lavorativa completa da parte del medico curante, Dr.ssa med. __________,
sprovvisti di qualsivoglia notizia clinica. Il medico curante, infatti, non
scrive nulla sullo stato clinico dell'assicurato, ancora una volta non fornisce
alcuna informazione di carattere medico che descriva sia pure sommariamente le condizioni
di salute dell'assicurato o citi la patologia responsabile della sua incapacità
lavorativa completa in ogni attività.
In ambito medico-assicurativo, ogni certificato deve
essere suffragato da irrinunciabili elementi clinici che almeno orientino verso
la problematica responsabile di determinare l'incapacità lavorativa attestata.
Ora, stando ai suddetti certificati, non si capisce la ragione medica
imputabile di questa incapacità lavorativa completa e duratura. Se essa è stata
determinata dal diabete mellito, come si potrebbe evincere dall'affermazione
dell’Avv. RA 1 a pag. 2, capoverso 5, Il rigo, delle sue osservazioni del
03.10.2019, è davvero curioso che il medico curante non abbia, nemmeno
questa volta, speso una sola parola su sintomatologia, segni clinici e dati
di laboratorio, glicemia in primis (si ricorda a questo proposito che non è mai
stato reso noto il profilo glicemico dell'assicurato, mai un solo risultato
dell'emoglobina glicata, o HbA1c, esame di laboratorio che rispecchia le concentrazioni
medie di glucosio nel sangue negli ultimi tre mesi). E non si tratta
qui di indagini specialistiche, bensì rutinarie e appannaggio del medico di
base. Ribadisco, quindi, che nelle numerose attestazioni di incapacità
lavorativa non vi è neppure il sostegno di un solo valore della glicemia
a digiuno e dell'emoglobina glicata, esami di laboratorio elementari ed
abituali per ogni diabetico. In ogni caso, per giustificare un'incapacità lavorativa
completa e duratura in ogni attività, specialmente nel caso di diabete mellito,
occorrono degenze su degenze, accessi al Pronto Soccorso e complicanze
inoppugnabili.
Non è possibile dichiarare una compromissione dello
stato clinico generale o un peggioramento clinico tali da giustificare
un'incapacità lavorativa completa e duratura in assenza di tutto questo.
A titolo di esempio, si pongono di seguito alcuni
quesiti cui la documentazione medica prodotta finora avrebbe dovuto dare
risposta chiara ed inequivocabile sin dall’inizio:
- Quanti scompensi glico-metabolici ha avuto l’assicurato?
- A quanti episodi di coma
chetoacidosico è andato incontro l'assicurato?
- A quanti episodi di coma iperosmolare
è andato incontro l'assicurato?
- Quanti ricoveri in reparto di
Medicina Interna si sono resi necessari per compensare l'assicurato?
- Quanti ricoveri in reparto di
Chirurgia vascolare si sono resi necessari per il trattamento di complicanze
macroangiopatiche?
- Quante ulcere e/o necrosi a carico
dei piedi (piede diabetico) ha sviluppato l'assicurato?
- Quante infezioni, respiratorie e non, gravi ha
avuto l'assicurato?
- Quante rotture di microaneurismi retinici ha
avuto l'assicurato?
- L'assicurato ha mai sviluppato una nefropatia
diabetica?
Secondo gli atti prodotti, l'assicurato non ha mai
avuto alcuno scompenso glico-metabolico (e non è mai stato ricoverato presso un
reparto di Medicina Interna a causa di esso), alcun coma chetoacidosico o
iperosmolare, alcun episodio convulsivo ipoglicemico, alcun intervento di
chirurgia vascolare per macroangiopatia degli arti inferiori, alcuna ulcera e/o
necrosi a carico dei piedi, alcuna infezione grave con sequele, alcuna
emorragia retinica da rottura di microaneurismi, alcuna insufficienza renale da
nefropatia diabetica, alcuno stroke, alcun IMA con compromissione della funzionalità
ventricolare.
Ancora una volta si pone l'accento sul fatto che un
siffatto decorso clinico non sarebbe mai potuto sfuggire al medico curante che,
pertanto, non avrebbe esitato a mettere a disposizione del SMR tutta la
documentazione medica relativa.
Siffatte considerazioni, riaffermano, qualora ce ne
fosse ancora bisogno, che l'incapacità lavorativa attestata dal medico curante
non trova alcuna giustificazione medica e non è avallabile.
Come già affermavo nella precedente presa di posizione
del 02.07.2019:
[…]
Inoltre, si conferma che sulla base degli atti medici
prodotti non vi è alcuna ragione plausibile per richiedere un approfondimento
diagnostico poiché da questi emerge chiaramente un quadro clinico generale non
complicato che permette di definire correttamente gli aspetti funzionali
dell'assicurato come già effettuato nel RAF SMR del 08.11.2018 [ndr. recte: 7
novembre 2018].
Si confermano integralmente tutte le precedenti prese
di posizione SMR sul caso.
(…)" (XVIII/1)
"
(…)
A seguito di presa in visione della documentazione
medica prodotta dall'Avv. RA 1, non si può che confermare ciò che è già stato
definito in modo scrupoloso e corretto nel RAF SMR del 07.11.2018,
e cioè che l'assicurato in oggetto rimane abile al 50% come riduzione combinata
di tempo e rendimento nella sua professione abituale di gessatore
da Aprile 2017, mentre è da considerarsi completamente abile in un'attività adeguata
sempre a partire da Aprile 2017, come di seguito riportato:
[riproduzione della tabella sub. doc. AI 172/545]
Infatti, l’assicurato presenta sempre le patologie già
note in assenza di progressione clinica e complicanze, come del resto
certificato dalla curante, Dr.ssa med. __________, nella sua lista di diagnosi
e terapia del 14.11.2019:
[cfr. XXIV allegato doc. B/1]
Ora, si ribadisce che l'assicurato non ha mai
presentato alcuna novità diagnostica rispetto a quanto già valutato in ambito
SMR dal 2017 in avanti. In particolare, l'assicurato esibisce:
- una normale funzione ventricolare
sinistra (FE 65%);
Inoltre, per ciò che concerne il diabete mellito, si
precisa che la definizione di "sindrome metabolica, scompenso
metabolico cronico", altro non vuol dire che dei valori di glicemia cronicamente
elevati ma, tuttavia, in assenza di qualsivoglia complicanza acuta o cronica
legata all'iperglicemia. Infatti, la collega __________, conferma quanto da
me sostenuto da sempre:
[cfr. XXIV allegato doc. B/1]
Nessuna complicanza, quindi, nulla che possa giustificare
un'incapacità lavorativa completa e duratura in ogni attività.
L'assicurato è sì affetto da diabete mellito
insulino-dipendente, ma è altrettanto vero ch'egli non si sottopone con
regolarità ai controlli e non si attiene scrupolosamente alle necessarie restrizioni
dietetiche per mantenere un profilo glicemico accettabile. L'assicurato,
quindi, è un soggetto non compliante, come da sempre osservato,
sottolineato e ribadito da parte mia. Ciononostante, l'assicurato, per sua
fortuna, non ha mai sviluppato quelle severe complicanze che una condizione di
iperglicemia cronica comporterebbe, ragion per cui l'impatto sugli aspetti
funzionali e sull'autonomia è, nei fatti, ridotto al minimo. Circa la retinopatia
di fondo si dirà più avanti.
Per ciò che riguarda la sindrome delle apnee del
sonno, si ribadisce ancora che questa non ha alcuna riverberazione sulla
capacità lavorativa in quanto il trattamento con C-PAP garantisce una vita
assolutamente normale ed evita le possibili ripercussioni cardio-cerebrovascolari
della sindrome.
Per quello che attiene alla terapia farmacologica
prescritta, si ritiene necessario osservare quanto segue:
- Sevikar è un farmaco antipertensivo
che contiene due principi attivi: Amlodipina (Calcio-antagonista) e Olmesartan
(Sartano). Tale associazione farmacologica è in grado di controllare la
pressione arteriosa dell'assicurato. Invece, in situazioni cliniche ben più
severe, si può arrivare ad utilizzare 5-6 farmaci senza, tuttavia, ottenere un
controllo soddisfacente dei valori di PA. Questo per spiegare che
l'ipertensione arteriosa dell'assicurato rappresenta; una forma clinica blanda;
- Pantoprazol (principio
attivo Pantoprazolo) è un farmaco comunemente prescritto per "proteggere"
lo stomaco, troppo spesso senza alcuna indicazione specifica e senza aver prima
eseguito una EGDS (Esofago-Gastro-Duodeno-Scopia). Nel caso dell'assicurato, la
posologia di 40 mg al mattino è, in assenza di una gastropatia attiva documentata,
sproporzionata per "proteggere" lo stomaco dall'eventuale
gastrolesività dell'Aspirina Cardio da 100 mg;
- Ecofenac (principio attivo
Diclofenac) è un analgesico blando in crema (lipogel) da applicare localmente.
Una siffatta terapia analgesica non può che deporre per una sintomatologia
algica di scarsissimo rilievo clinico. I dolori importanti necessitano di strategie
terapeutiche molto più serie di questa;
- Rosuvastatin (principio attivo
Rosuvastatina) è un farmaco che serve ad abbassare i livelli colesterolo
plasmatico. Nel caso dell'assicurato, è risultato essere elevato solo un valore
di colesterolemia totale negli ultimi due anni: 7.19 mmol/l del 31.08.2018 (valori
normali 3.3 - 6 mmol/l). Il più recente valore di colesterolemia totale del
25.09.2019
è di 4.21 mmol/1.
- Efient è un antiaggregante
piastrinico impiegato per prevenire eventi trombotici coronarici, specie in
pazienti portatori di stent. Tuttavia, dato che la durata del trattamento con
Efient è di 15 mesi e l'assicurato è stato sottoposto a PTCA/stent in Aprile
2017, la prescrizione attuale del farmaco non è più indicata dal punto di vista
cardiologico ed è quindi ingiustificata;
- Aspirina Cardio è
l'antiaggregante piastrinico per eccellenza, assunto da milioni e milioni di
persone nel mondo, soprattutto con intento profilattico, l'unico antiaggregante
che può essere assunto ad vitam.
- Ryzodeg è un analogo dell'insulina umana;
- Pioglitazone è un farmaco che aumenta la
sensibilità all'insulina;
- Janumet è un antidiabetico orale;
- Contour next; Accu check AVIVA
e NOVOFINE (IP) sono rispettivamente strisce reattive ed aghi per la
somministrazione dell'insulina.
In conclusione, nella suesposta lista farmaci non
trovano indicazione specifica:
- Pantoprazol cpr 40 mg;
- Ecofenac, vista l'assai limitata efficacia sulle
algie;
- Efient, trascorsi ormai ben due
anni e sette mesi dalla procedura di PTCA/stent.
Il rapporto di visita oculistica del 25.07.2017 del
Dr. med. __________ parla di un segmento anteriore dell'occhio senza
particolarità di rilievo, di una pressione endooculare nella norma, di un visus
di 0.8 bilateralmente senza correzione (per la marginale 8065 della CIGA, si
parla di ipovisione solo con valori di 0.2, bilateralmente, con correzione e di
una diminuzione del campo visivo di 10º) e di un'iniziale
retinopatia diabetica.
Il rapporto medico del Dr. med. __________,
specialista ortopedico, del 17.09.2018 riporta, come già ricordato in una mia
precedente presa di posizione, quanto segue:
"Il paziente dichiara di essere assolutamente
indolore e di avere solo una lieve astenia".
Si confermano pertanto integralmente tutte le
precedenti prese di posizione sul caso a partire dal RAF SMR del 07.11.2018
alla data odierna. (…)" (XXVI/1)
2.6
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato, conformemente
alle evenienze suesposte (cfr. consid. 2.5) e alla succitata giurisprudenza
(cfr. consid. 2.4), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni
formulate medico SMR dr. __________.
Va innanzitutto
evidenziato come nessun medico, specialista e non, ha contestato in qualche
modo le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ e come l’insorgente si è
limitato a chiedere l’esperimento di ulteriori accertamenti medici
pluridisciplinari (cfr. consid. 1.4 e 1.8).
Il principio inquisitorio
che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi –
segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3 luglio 2019, consid. 2.5 con
ulteriori rinvii).
In particolare, avuto
riguardo all’asserita necessità di svolgere un accertamento medico
pluridisciplinare – a prescindere
dal fatto che le precise, esaurienti e dettagliate osservazioni del dr. __________
(cfr. consid. 2.5) (lo si ribadisce) non sono state in alcun modo contestate e visto
che la stessa è rimasta semplice allegazione di parte ritenuto che nessun
medico l’ha suffragata –, questo
Tribunale può fare proprio quanto precisato dal medico SMR dr. __________ e
meglio che “(…) l'affermazione per cui la valutazione della capacità
lavorativa di un assicurato polimorbido non può prescindere da una perizia
pluridisciplinare è priva di fondamento medico. (…)” (V/1).
Quanto poi alla censura
stante la quale “(…) addirittura il paziente non è nemmeno stato visitato
dal medico fiduciario dell’assicurazione (…)” (I, punto 10, pag. 2), questo
Tribunale rammenta che i servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione
prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il
loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei
tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze
specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la
persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo
se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di
per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF
9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio
2012, consid. 4.2).
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.4), questo Tribunale ritiene che – senza
che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF
9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo
occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non
sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da
parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una
tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora
sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla
concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V
465). (…)”)
– le valutazioni del medico SMR dr. __________ (cfr.
consid. 2.5) vanno confermate.
In questo senso, nella
misura in cui al punto 2 del petitum chiedesse l’esecuzione di una perizia
giudiziaria (“(…) È ordinata una perizia pluridisciplinare volta ad
accertare la capacità lavorativa dell’assicurato. (…)” (I, pag. 5)),
la domanda va disattesa.
Stante quanto precede va
quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________ che, nel
rapporto finale SMR del 7 novembre 2018 (doc. AI 172/542-545), ha concluso per
un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività dal gennaio 2017 mentre
che, dall’aprile 2017, la capacità lavorativa è del 50% nell’attività abituale
e del 100% in un’attività adeguata.
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico del 16
gennaio 2020 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interne e oncologia
medica, conclude che “(…) considerata la solo recente presa a carico da
parte mia, non posso dare un giudizio definitivo ma procederei ai necessari
controlli nelle prossime settimane. (…)” (XXX/1).
Infatti, il dr. __________
è intervenuto in un momento ampiamente posteriore alla decisione impugnata (22
maggio 2019) e nemmeno adduce (e tantomeno prova) che un peggioramento dello
stato di salute dell’interessato sia subentrato prima della stessa.
Va ricordato che secondo
giurisprudenza la decisione contestata delimita, dal punto di
vista temporale, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (fra
le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V
consid. 1.2) e che l’eventuale peggioramento intercorso dopo la decisione qui
impugnata potrà essere oggetto di un’eventuale nuova domanda di
prestazioni.
2.7
Quanto alla valutazione
economica questo Tribunale rileva quanto segue.
2.7.1
Per quel che concerne il
reddito da valido l’Ufficio AI ha applicato i dati statistici, ciò che
l’insorgente ha contestato (cfr. doc. AI 171/542, XVI e allegato doc A/6, vedi
anche i consid. 1.4 e 1.5).
Nel caso
concreto l’assicurato ha perso il suo posto di lavoro presso la __________ per
dei motivi estranei al danno alla salute. Infatti, nell’attestato del 20 marzo
2013.
(doc. AI 19/38-44), il datore di lavoro, quale motivo della disdetta, ha
addotto “(…) Leistung. Kündigungsverlängerung infolge Krankheit/Unfall um 6
Monaten (…)” (doc. AI 19/38, punto 2.2) e la rispettiva disdetta del 26
gennaio 2012 (doc. AI 19/45) è antecedente l’infortunio del marzo dello stesso
anno.
Non può pertanto essere
seguito l’insorgente laddove, producendo le dichiarazioni fiscali per gli anni
dal 2008 al 2011 (doc. A/6), pretende che “(…) il reddito da valido
ipotetico preso in considerazione dall'Al non rispecchi la sua reale e concreta
situazione. A sostegno della sua tesi, desidera trasmettere a questa Lodevole
Autorità le dichiarazioni fiscali relative agli anni 2008-2011 (doc. 6)
dai quali si evince il salario da valido che l'assicurato percepiva prima di
iniziare a presentare i problemi di salute attestati nel voluminoso incarto Al.
Detto salario si aggirava attorno ai fr. 100'000.- annui. (…)” (XVI, pag.
3).
Inoltre, come risulta –
sulla base della perizia pluridisciplinare 22 gennaio 2014 del __________ (doc.
AI 49/104-138) – dalla decisione cresciuta incontestata in giudicato del
22.
maggio 2014 (cfr. consid. 1.1), l’insorgente ha nel frattempo riconquistato
una piena capacità lavorativa. Infatti, nella succitata decisione del 22
gennaio 2014, l’Ufficio AI del Canton __________ ha rilevato che “(…) Dem
Gutachten vom 22. Januar 2014 entnehmen wir, dass keine Diagnose vorliegen
welche eine dauerhafte Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit haben. Bei den
vorliegenden gesundheitlichen Einschränkungen handelt es sich um Diagnose
welche nicht IV relevant sind. Die angestammte Tätigkeit als Gipser ist RI 1 zu
100% zumutbar. (…)” (doc. AI 58/164).
D’altra parte, come
risulta dall’estratto del conto individuale (doc. AI 141/399-403), dopo il
prolungamento della succitata disdetta dalla __________ fino al 30 settembre
2012, in seguito l’insorgente –
come appurato dall’Ufficio AI interpellandoli (cfr. gli attestati dei datori di
lavoro della __________ del 5 dicembre 2017 sub doc. AI 146/442-451, della __________
del 25 gennaio 2018 sub doc. AI 164/514-526 e della __________ del 1. febbraio
2018.
sub doc. AI 163/505-513) – ha
svolto diverse attività a carattere temporanee con salari annui soggetti a
sensibili oscillazioni e meglio i redditi annui sono stati: nel 2013 di fr.
4'671; nel 2014 di fr. 13'840; nel 2015 di fr. 27'253 e nel 2016 di fr. 5'783
(cfr. doc. AI 141/403).
Va qui ricordato che per i
casi in cui l'assicurato ha perso il proprio lavoro per motivi estranei
all'invalidità, la giurisprudenza ha stabilito che non ci si deve basare
sull'ultimo reddito conseguito, ma sul reddito statistico del settore di
attività in cui lavorava, perché anche se fosse stato sano non avrebbe più
potuto essere attivo in quel posto di lavoro (STFA I 792/2005, del 15 marzo
2006.
Alla medesima conclusione
è giunto il TF nelle sentenze STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 (cfr. in
particolare il consid. 4.2) e 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 (cfr. in
particolare il consid. 4.3.2).
Anche nella STF 9C_81/2017
e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017, in un caso ticinese in ambito di indennità
giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito il principio che,
essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute,
per determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del
settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato.
Stanti le suesposte
emergenze e conformemente alla succitata giurisprudenza – ricordato
anche che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b – è dunque a ragione che
l’Ufficio AI ha applicato i dati statistici per la determinazione del reddito
da valido e questo Tribunale non può che confermare quanto addotto
dall’amministrazione nella decisione impugnata e meglio che “(…) per quanto
attiene alla determinazione del reddito senza invalidità, lo scrivente Ufficio
ribadisce la correttezza del reddito statistico preso a riferimento
(rilevamenti statistici svizzeri, settore costruzioni 41-43, attività semplici
e ripetitive) in quanto al momento dell'insorgere del danno alla salute, ovvero
gennaio 2016, l'assicurato svolgeva diverse attività a carattere temporanee e
con salari effettivamente percepiti di gran lunga inferiori a quello statistico
utilizzato. (…)” (doc. AI 187/595).
In concreto, partendo dal
reddito da valido per il 2016 di fr. 69'279 – così rettamente stabilito
dall’amministrazione che ha preso in considerazione il reddito statistico
evinto dalla tabella TA1, settore economico 41-43 (costruzioni), attività
semplici di tipo fisico o manuale (cfr. doc. AI 171/541) – si ottiene,
per il 2018 (anno dell’eventuale inizio del diritto alla rendita ritenuta la
domanda di prestazioni del settembre 2017 e in applicazione dell’art. 29 cpv. 1
LAI) un reddito da valido pari a fr. 69'834.27 (69'279 aumentati dello 0.3% per
il 2017 e dello 0.5% per il 2018; cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari
nominali, Uomini, 2011-2018, Settore secondario Ramo economico F 41-43
Costruzioni, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica).
2.7.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione dei dati
statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) – vale quanto
segue.
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella TA1 2016 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il
salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (livello di qualifica 1) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR
2002.
UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di fr. 64'080.-- (5’340 x
12.
mesi), che, aggiornato al 2018 e adattato al tempo lavorativo di 41,7 ore,
dà un reddito di fr. 67'445.12 (64'080 : 104,1 x 105,1 : 40 x 41.7; cfr.
Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica; STF 8C_671/ 2013 del 20 febbraio 2014,
consid. 4.2).
Tenuto conto di una
capacità lavorativa del 100% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.6) e applicata
la riduzione del 10% per attività leggera e svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari –
riconosciuta nella decisione impugnata, rimasta incontestata e tenuto conto
anche del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3) –,
il reddito da invalido si attesta a fr. 60'700.61 (67'445.12 ridotti del 10%).
2.7.3
Confrontando il reddito da
valido di fr. 69'834.27 (cfr. consid. 2.7.1) con quello da invalido di fr. 60'700.61
(cfr. consid. 2.7.2), si ottiene un grado d’invalidità del 13% ([69'834.27
- 60'700.61] x 100 : 69'834.27 = 13.07% arrotondato al 13% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) ed è quindi a giusta ragione l’Ufficio
AI ha negato il diritto a prestazioni.
2.8
Visto tutto quanto precede la
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.10
L’assicurato ha formulato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. consid. 1.4).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad
art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag), nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 173 segg.) – sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il processo non è
palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella presente fattispecie
non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono
così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, visto l’apprezzamento medico del dr. __________ nel rapporto finale
SMR del 7 novembre 2018 (doc. AI 172/542-545), secondo il quale, in un’attività
adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti, la capacità lavorativa è
totale dal mese di aprile 2017 e viste le annotazioni, sempre del dr. __________,
del 26 marzo 2019 (doc. AI 179/572-577) e del 21 maggio 2019 (doc. AI 185/591;
quest’ultime rese dal medico SMR dopo che l’avv. __________ non aveva trasmesso
la preavvisata documentazione medico specialistica), all’assicurato, oltretutto
patrocinato, non poteva sfuggire che avrebbe dovuto debitamente documentare un
eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria dopo le ulteriori
valutazioni espresse dall’amministrazione.
Nemmeno in corso di
procedura ricorsuale l’insorgente ha prodotto documentazione medica idonea a
validamente contestare le valutazioni del dr. Abate di cui alle succitate
annotazioni del 27 giugno 2019 (V/1), dell’8 ottobre 2019 (XVIII/1) e del 26
novembre 2019 (XXVI/1) e/o a rendere verosimile una rilevante
modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione impugnata del
22.
maggio 2019.
Ne segue che la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti