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Decisione

32.2019.124

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2020Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i contatti sociali

No.

3.2 La persona assicurata

necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento

per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa,

presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente)

No.

Il signor RI 1 dichiara in sede di colloquio di essere

stato in grado di gestire la propria economia domestica, in solido con la

propria ex moglie con la quale ha convissuto durante gli scorsi anni. Afferma

di "sbrogliarsela" in cucina, riconoscendosi al contempo una limitata

capacità operativa nelle pulizie e altre faccende, compiti eseguiti perlopiù

dalla donna. Riferisce di essere in grado di gestirsi a livello burocratico, di

uscire e intrattenere contatti o di recarsi in luoghi diversi per necessità o

piacere. È in grado di gestire e organizzare la propria giornata.

Non è in grado di prevedere come sarà il futuro né di

quali eventuali aiuti necessiterà, affermando al contempo che dovrà cercare di

cavarsela da solo, vista la nuova situazione che si appresta a dover vivere.

3.3 La persona assicurata

necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di trattamenti?

Il signor RI 1 assume una importante terapia

farmacologica. Riferisce di riuscire ancora a prendere la stessa in autonomia,

come pure riesce a gestire la problematica diabetica tramite insulina. Si

sottopone regolarmente a dialisi presso l'ospedale civico, in ragione di tre o

quattro volte la settimana, recandosi personalmente al nosocomio. Allo stato

attuale dichiara infine di essere in cura per il tumore alla prostata, mentre

la chemio- e la radioterapia per gli altri tumori sono sospese in attesa di

ulteriore valutazione.

3.4 La persona assicurata

necessita di una sorveglianza personale?

No.

3.5 La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?

Stampelle.

3.6 L'uso di un mezzo ausiliario

potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?

No.

4. Proposta di decisione

La persona assicurata è autonoma nel compimento degli

atti ordinari della vita.

La situazione descritta è tale dal mese di gennaio

2018.

Non necessita di una sorveglianza personale continua.

Necessita di cure permanenti ma non particolarmente

impegnative.

Non necessita di accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana.

La domanda di AGI è stata presentata nel mese di

agosto 2018.

L'assicurato non ha diritto a nessun assegno per

grandi invalidi.

Trattasi di una situazione limite il cui decorso

potrebbe rapidamente modificarsi quanto peggiorare. Vista la futura nuova

condizione abitativa dell'assicurato, in caso di domanda ulteriore, si renderà

necessaria una nuova inchiesta.

(…)" (doc. AI 142/549-553)

Con “Progetto di

decisione” del 29 marzo 2019 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto del

diritto all’AGI (doc. AI 143/554-558).

Le osservazioni formulate

tramite la __________ il 14 maggio 2019 (doc. AI 149/573-577) – nelle

quali si concludeva che “(…) il signor RI 1 si presenta come una persona

volenterosa e positiva, che nonostante lo stato di salute cagionevole si

impegna per essere autonomo. Tuttavia, emerge un quadro clinico allarmante e la

prognosi fatta dal dr. __________ già nel rapporto

del 12.09.2018, è suscettibile di ulteriore peggioramento. Nonostante l'impegno

da parte dell'assicurato a "ridurre il danno alla salute", purtroppo

il signor RI 1 non può essere considerato indipendente per l'esecuzione di

tutti degli [ndr. recte: gli] atti quotidiani della vita. Ricordiamo inoltre,

che a causa dei molteplici ricoveri, l'inchiesta a domicilio espletata dal

vostro ufficio è avvenuta durante uno dei suoi ricoveri in nosocomio. Alla luce

di quanto esposto, si chiede all'Ufficio dell'assicurazione invalidità di voler

rivalutare la situazione del signor RI 1 considerando che necessita dell'aiuto

regolare e quotidiano di terzi per quattro atti quotidiani, a partire dal mese

marzo 2017. (…)” (doc. AI 149/574-575) – sono state sottoposte all'assistente

sociale che il 20 maggio 2019 si è così espresso: “(…) 1. In occasione del

colloquio, il signor RI 1 ha più volte indicato come gli aiuti di cui

beneficiava fossero saltuari e quindi non regolari. In riferimento al marginale

8025 CIGI per cui "l’aiuto è considerato regolare se l’assicurato lo

necessita o potrebbe necessitare quotidianamente", gli atti non potevano

essere riconosciuti. 2. In riferimento all'obbligo di ridurre il danno, il

signor RI 1 ha agito correttamente, adottando "misure adeguate e

ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria

autonomia". Inoltre "occorre considerare in particolare l’aiuto

prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si

potrebbe aspettare se l’assicurato non avesse alcun danno alla salute"

(CIGI, marginale 8085). L'aiuto, peraltro saltuario, fornito dalla convivente è

da ritenersi pertanto esigibile e atto a ridurre il danno dell'assicurato. 3.

Il signor RI 1 vive solo dal mese di aprile 2019. Non vengono menzionati né la

natura degli aiuti prestati né eventuali terze persone che intervengono nella

presa a carico dell'assicurato. Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

si mantiene la presa di posizione avvenuta in sede di inchiesta. (…)” (doc.

AI 151/579).

Con la decisione del 27

maggio 2019 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto dell’AGI (doc. AI 153/581-586).

A seguito del ricorso qui

in oggetto, l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione consegnata alla

cancelleria del TCA il 14 agosto 2019 (cfr. consid. 1.5) al medico SMR dr. __________

che nell’annotazione del 19 agosto 2019 si è così espresso:

"

(…) Per una corretta valutazione

medico-teorica del caso, occorre innanzitutto tenere presente che siamo davanti

ad un paziente gravemente polimorbido le cui molteplici patologie presentano,

tutte, un decorso progressivo ed una prognosi sfavorevole senza una prevedibilità

misurabile nel tempo.

In secondo luogo, si fa osservare che in occasione del

mandato per SMR del 17.09.2018 non era stata prodotta agli atti la lista

completa delle numerose e nuove condizioni invalidanti che affliggono

l'assicurato, ragione per cui ritenevo necessaria un'inchiesta a domicilio.

Fino al RAF SMR del 17.11.2009, la lista di diagnosi

dell'assicurato non giustificava una perdita d'autonomia tale da essere

riconosciuta dal punto di vista medico-teorico. Stesso dicasi per il rapporto

medico specialistico del 15.11.2011 (0001 - GED), dove, peraltro, non

comparivano i tumori linfonodale e prostatico e nemmeno il trattamento

emodialitico regolare.

Nel RAF SMR del 02.05.2012 emergeva il peggioramento

dell'lRC allo stadio 5 in paziente con rene policistico, condizione, questa, a

carattere ereditario (mutazione genetica familiare autosomica dominante del

gene PKD1 sul cromosoma 16 che codifica per la policistina 1, o PKD2 sul

cromosoma 4 che codifica per la policistina 2 con un'incidenza di 1/1000).

La necessità di trattamento emodialitico regolare era

testimoniata dall’intervento di fistola artero-venosa da emodialisi distale

all'avambraccio sinistro eseguito in data 01.02.2013 e dal successivo

intervento di fistola di Cimino a sinistra il 22.05.2013. Da quell'epoca

l'assicurato si sottopone ad emodialisi tre volte la settimana.

Ora, alla luce dell'aggiornata lista di diagnosi

fornita dalla Dr.ssa med. M__________, da cui emerge un aggravamento clinico

della nota polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante degli arti

inferiori, una nuova neuropatia sensitivo-motoria del nervo ulnare,

bilateralmente, aggravata da degenerazione assonale, nonché uno scompenso

glicemico cronico, una grossa ulcera plantare nel contesto di una gravissima

neuropatia ostruttiva degli arti sia superiori che inferiori, non si può che

confermare il peggioramento sostenuto. Del resto, anche l'assistente sociale __________

aveva, cautelativamente e correttamente riconosciuto che si trattava di una

situazione limite con possibilità di peggioramento repentino, meritevole di

nuova inchiesta. Tuttavia, proprio per la concomitanza di plurime patologie a

Considerandi

carattere cronico-degenerativo, almeno tre delle quali in stadio avanzato

(insufficienza renale, arteriopatia obliteranti degli arti e polineuropatia

periferica), ritengo non necessaria un'ulteriore inchiesta e confermo le

necessità indicate nel formulario di richiesta AGI a partire, però da giugno

2019.

(…)" (VIII/1)

2.7

Va qui ancora rammentato che per

quanto concerne la nozione di aiuto di terzi, secondo il N. 8025 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2018), l'aiuto è

considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe necessitare

quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade per esempio

se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre

giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno

(RCC 1986 pag. 510).

Per il N. 8026 della CIGI

l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto

ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale»

[DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può

essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno

con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere

contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che

costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

Inoltre, per il N. 8085

CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad

adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o

ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe

con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari,

attrezzi, ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in

considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986

pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande

invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non

esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146).

Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai familiari, che va

ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe aspettare se

l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009 del 1° aprile

2010).

2.8

Per potere determinarsi

sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di

informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.

Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue

funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a

un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,

ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone

poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR

2019.

IV Nr. 79 consid. 2b).

Da un attento esame degli

atti questo Tribunale ritiene che –

viste le risultanze dell’inchiesta domiciliare di cui al rapporto del 28 marzo

2019.

(doc. AI 142/548-553 riprodotto al consid. 2.6 non validamente contestato)

e considerato come l’insorgente nemmeno ha contestato quanto addotto dall'assistente

sociale nell’annotazione del 20 maggio 2019 (doc. AI 151/579 riprodotto al

consid. 2.6), in particolare laddove ha ribadito che “(…) in occasione del

colloquio, il signor RI 1 ha più volte indicato come gli aiuti di cui

beneficiava fossero saltuari e quindi non regolari. (…)” (doc. AI 151/579) – a ragione, in corretta applicazione della

legge, della CIGI e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid.

2.

, 2.3, 2.5 e 2.7), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad un

AGI.

Ribadito ancora una volta

che, viste le dichiarazioni rese durante l’inchiesta domiciliare del 25 marzo e

di cui al relativo succitato rapporto del 28 marzo 2019, l’aiuto della ex

moglie, all’epoca convivente, risultava essere saltuario – questo

Tribunale rileva che (avuto riguardo ai motivi addotti; cfr. consid. 1.3) a

torto l’insorgente pretende che non si possa considerare il sostegno della

convivente.

Al riguardo il Tribunale

federale (TF), nella STF 9C_567/2019 del 23 dicembre 2019, premesso che la ex

moglie che convive non può essere considerato un membro della famiglia ai sensi

del codice civile, ha concluso che, il fatto di continuare a condividere

l’appartamento nonostante il divorzio e che una comunione di vita sembra

mantenuta, potrebbe giustificare che il suo aiuto venga preso in considerazione

(“(…) Cette dernière n'est certes pas un membre de la famille, au

sens du code civil suisse, dont on peut exiger qu'il participe à l'atténuation

du dommage occasionné par l'atteinte à la santé (cf. p. ex. arrêt 9C_425/2014

du 26 septembre 2014 consid. 4.2.2 cité par la juridiction cantonale).

Cependant, le fait qu'elle continue à partager l'appartement du recourant en

dépit de leur divorce et qu'une communauté de vie semble maintenue pourrait

justifier que son aide soit prise en considération au même titre que celle d'un

membre de la famille ou d'un concubin (à cet égard, cf. arrêts 8C_828/2011 du

27.

juillet 2012 consid. 4.5; I 252/05 du 9 juin 2006 consid. 3). (…)” (STF

9C_567/2019 del 23 dicembre 2019, consid. 6.2)).

In concreto, conformemente

alla succitata giurisprudenza, è a giusta ragione che l’amministrazione ha

considerato il saltuario aiuto reso dalla ex moglie convivente quale obbligo di

ridurre il danno.

Riguardo alle incognite

legate al fatto “(…) che alla fine di marzo dovrà cambiare abitazione, non

sapendo però attualmente dove andrà ad abitare, anche se riferisce di voler

rimanere nel luganese. Nel nuovo appartamento andrà ad abitare da solo, per

questioni personali e familiari. (…)” (doc. AI 142/549, punto 2.1), a

ragione l’assistente sociale ha evidenziato come “(…) vista la futura

nuova condizione abitativa dell'assicurato, in caso di domanda ulteriore, si

renderà necessaria una nuova inchiesta. (…)” (doc. AI 142/553, punto 4).

Stanti le suesposte

risultanze questo Tribunale può fare proprio quanto addotto

dall’amministrazione con la risposta e meglio che “(…) nell'evenienza

concreta, l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei

confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia

produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di

natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Pertanto, in assenza di

prove atte ad inficiare la valutazione dell'operatore sociale __________, la

stessa deve essere considerata valida base di giudizio. Egli ha infatti

rilevato che l'aiuto di cui necessita l'assicurato non risulta regolare e

notevole bensì unicamente saltuario. Si rimanda in proposito all'esaustivo

rapporto relativo all'inchiesta svolta al domicilio dell'assicurato in data

25.03.2019

Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. la; DTF 121 V 210 consid: 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Il contratto di

mandato per un aiuto domiciliare allegato al ricorso è stato sottoscritto nel giugno

2019, pertanto posteriormente alla decisione impugnata. Si rammenta a tal proposito

che per poter beneficiare di un assegno grandi invalidi, la grande invalidità

almeno di grado esiguo dev'essere presente da un anno intero senza interruzioni

(anno d'attesa). (…)” (IV, pagg. 2 e 3).

Riguardo allo stato di

salute, sempre nell’inchiesta domiciliare di cui al rapporto del 28 marzo 2019

(doc. AI 142/548-553 riprodotto al consid. 2.6), l’assistente sociale ha

evidenziato come: “(…) Trattasi di una situazione limite il cui decorso

potrebbe rapidamente modificarsi quanto peggiorare. (…)” (doc. AI

142/553).

Dal canto suo il medico

SMR dr. __________ – come accennato (cfr. consid. 1.6) e avuto riguardo

alla nuova documentazione prodotta (cfr. consid. 1.5) –,

nell’annotazione del 19 agosto 2019, ritenuto il peggioramento dello stato di

salute indicato dalla dr.ssa __________, ha “(…) confermato le necessità

indicate nel formulario di richiesta AGI a partire, però dal giugno 2019. (…)”

(VIII/1).

Tutto ciò non basta per

poter giungere ad una conclusione diversa e meglio al riconoscimento del

diritto ad un AGI come postulato dall’insorgente (cfr. consid. 1.3).

Infatti, in ogni caso – tanto dal peggioramento dello stato di

salute (che dagli atti di causa non è possibile ricondurre ad un momento

antecedente l’inchiesta domiciliare del marzo 2019) quanto dal cambiamento di

domicilio avvenuto nell’aprile 2019 (cfr. doc. AI 147/562) –, al momento della decisione impugnata (27

maggio 2019) non era comunque ancora trascorso l’anno di carenza ai sensi

dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Questo Tribunale rinvia qui alla succitata DTF

144.

V 361 (cfr. consid.2.3) nella quale l’Alta Corte ha risposto positivamente

al quesito volto a sapere se il diritto a un assegno per grandi invalidi

presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in

applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

2.9

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e gli atti trasmessi

all’amministrazione affinché, vista la “RICHIESTA ASSEGNO GRANDE INVALIDO”

del 13 agosto 2019 formulata tramite la dr.ssa __________ (VI), si pronunci

sulla medesima.

L’Ufficio AI –

oltre a tenere debitamente conto del cambio di domicilio dall’aprile del 2019 e

del “CONTRATTO DI MANDATO” sottoscritto nel giugno 2019 con la __________

(doc. A/2) – dovrà anche considerare l’ulteriore peggioramento dello

stato di salute intercorso nel mese di marzo 2020 (cfr. consid. 1.7 e 1.8).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.9.

2. Le spese di procedura di

fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti