Lexipedia

Decisione

32.2019.124

Richiesta di un assegno per grandi invalidi. Domanda respinta perché l'assicurato non necessita di un aiuto regolare e può ricorrere all'aiuto di terzi. Dal peggioramento non é trascorso l'anno d'attesa. Trasmissione atti all'Ufficio AI affinché si pronunci sulla nuova richiesta

2 giugno 2020Italiano39 min

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.124

FS

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 27 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1959, è stato

messo al beneficio di una mezza rendita di invalidità (grado AI 52%) dal 1°

aprile 2006 (doc. AI 51/216-217 decisione del 13 dicembre 2007 con le

motivazioni sub doc. AI 47/207-211 e doc AI 85/389-390, 86/391-393 e 87/394-396

decisioni dell’11 febbraio e dell’11 marzo 2010 con le motivazioni sub doc. AI

84/386-388) a causa di una sindrome dell’apnea da sonno di tipo

ostruttivo di grado elevato, di una sindrome da attacchi di panico e di una

sindrome mista ansioso-depressiva (cfr. la perizia pluridisciplinare 30 ottobre

2009 del SAM sub doc. AI 74/289-369 e il rapporto medico SMR del 17 novembre

2009 sub doc. AI 77/374-376).

Nell’ambito della

revisione intrapresa d’ufficio nell’agosto 2011 (doc. AI 91/400-401), visto il

peggioramento dello stato di salute –

nel rapporto finale SMR del 2 maggio 2012 (doc. AI 106/463-465), poste le

seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa: “(…) Insufficienza

renale cronica avanzata (stadio 5) in peggioramento dal 2011 con creat. attorno

397 umol/L e urea 22mml/L in paziente con policitosi famigliare nota;

nefrolitiasi dopo 3x ESWL; ipertensione arteriosa; diabete mellito insulinico;

Sindrome delle apnee notturne in C-PAP (…)” (doc. AI 106/463), il dr. __________

ha confermato un’inabilità lavorativa totale dal gennaio 2011 con prognosi

sfavorevole sul medio periodo visto l’inizio dell’emodialisi nei prossimi mesi –, il diritto è stato aumentato ad una

rendita intera dal 1. agosto 2011 (doc. AI 117/487-489 decisione del 22 ottobre

2012 con le motivazioni sub doc. AI 113/480-482). Il diritto alla rendita

intera è stato confermato con comunicazione del 4 agosto 2014 (doc. AI

127/516-517) dopo la revisione d'ufficio intrapresa nel giugno 2014 (doc. AI

121/493).

1.2. In data 10 agosto 2018

l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda tendente al riconoscimento

del diritto ad un assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), indicando la

necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dei seguenti atti ordinari della

vita: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi e cura del corpo dal 2014,

di una sorveglianza personale non sempre dal 2014 e di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana senza indicare da quando (doc. AI

137/528-535).

In sede amministrativa

l’Ufficio AI – vista l’annotazione del 24 settembre 2018 del medico SMR

dr. __________ (doc. AI 141/547) e sulla base del rapporto 28 marzo 2019

dell’assistente sociale __________ che ha eseguito l’inchiesta domiciliare

(doc. AI 142/548-553) – con “Progetto di decisione” 29 marzo 2019

ha preavvisato il rifiuto della prestazione in quanto l’assicurato attualmente

non necessita dell’aiuto regolare e continuo di terzi per compiere gli atti

ordinari della vita e nemmeno necessita di una sorveglianza personale (doc. AI

143/554-558).

A seguito delle

osservazioni 14 maggio 2019, presentate tramite la __________ (doc. AI 149/573-577

con allegata la “Lettera d’uscita provvisoria” del 9 aprile 2019

dell’Ospedale __________ di __________, __________ sub doc. AI 148/563-572),

l’amministrazione ha nuovamente sottoposto il caso all’assistente sociale che

ha preso posizione il 20 maggio 2019 (doc. AI 151/579). Tenendo conto di tale valutazione,

con decisione del 27 maggio 2019 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di

prestazioni (doc. AI 153/581-586).

1.3. Con il presente ricorso

l’assicurato, personalmente, ha chiesto l’annullamento della decisione

impugnata e il riconoscimento di un AGI sostenendo che “(…) ho veramente

bisogno di aiuti quotidiani le mie mani e gambe mi abbandonano a causa di

questa neuropatia galoppante e progressiva. (…)” (I).

Sostiene, riguardo al

sostegno della convivente, che “(…) 1 la signora in questione è da 4 anni

che combatte con 4 tumori maligni più polmoniti croniche e devastanti difatti

in 3 mesi ha perso 17 kili di peso. 2 la signora ha 75 anni. 3 Noi in comunione

dividevamo solo l’affitto. 4 Chiaro che un’igiene e decoro personale ci siamo

aiutati per non cadere in degrado. 5 Sono 3 mesi che viviamo separati. (…)”

(I) e pregato l’amministrazione “(…) di non confondere il mio spirito

positivo alla mia tragedia che sto vivendo con le mie malattie. (…)” (I).

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso adducendo come “(…)

nell'evenienza concreta, l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente

soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza

tuttavia produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi,

segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni.

Pertanto, in assenza di prove atte ad inficiare la valutazione dell'operatore

sociale __________, la stessa deve essere considerata valida base di giudizio.

Egli ha infatti rilevato che l'aiuto di cui necessita l'assicurato non

risulta regolare e notevole bensì unicamente saltuario. Si rimanda in

proposito all'esaustivo rapporto relativo all'inchiesta svolta al domicilio

dell'assicurato in data 25.03.2019. (…)” (IV, pag. 2).

1.5. Il 14 agosto 2019 il

ricorrente ha consegnato alla cancelleria del TCA la “RICHIESTA ASSEGNO

GRANDE INVALIDO” del 13 agosto 2019 con la quale la dr.ssa __________, FMH

in Medicina interna e generale-Medicina di famiglia, elencate le diagnosi e

allegata la “Lettera d’uscita provvisoria” dell’11 giugno 2019

dell’Ospedale __________ di __________, __________ (VI/1), si è così espressa: “(…)

Le illustro il quadro clinico altamente preoccupante ed in peggioramento grave

delle condizioni già precarie di salute del Signor RI 1 mio paziente. Mi auguro

che sia ovvio che la mia richiesta e la richiesta del Signor RI 1 di usufruire

di un ASSEGNO GRANDI INVALIDI abbia fondate motivazioni e venga accettata. (…)”

(VI).

1.6. Prendendo posizione in merito

alla nuova documentazione prodotta –

sulla base dell’annotazione 19 agosto 2019 nella quale il medico SMR dr. __________

ha concluso che “(…) alla luce dell'aggiornata lista di diagnosi fornita

dalla Dr.ssa med. __________, da cui emerge un aggravamento clinico della nota

polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante degli arti inferiori, una

nuova neuropatia sensitivo-motoria del nervo ulnare, bilateralmente, aggravata

da degenerazione assonale, nonché uno scompenso glicemico cronico, una grossa

ulcera plantare nel contesto di una gravissima neuropatia ostruttiva degli arti

sia superiori che inferiori, non si può che confermare il peggioramento

sostenuto. Del resto, anche l'assistente sociale __________ aveva,

cautelativamente e correttamente riconosciuto che si trattava di una situazione

limite con possibilità di peggioramento repentino, meritevole di nuova

inchiesta. Tuttavia, proprio per la concomitanza di plurime patologie a

carattere cronico-degenerativo, almeno tre delle quali in stadio avanzato

(insufficienza renale, arteriopatia obliteranti degli arti e polineuropatia

periferica), ritengo non necessaria un'ulteriore inchiesta e confermo le

necessità indicate nel formulario di richiesta AGI a partire, però da giugno

2019. (…)” (VIII/1) –, con

osservazioni del 21 agosto 2019 (VIII) l’Ufficio AI si è confermato nella

domanda di reiezione del ricorso in quanto “(…) tale peggioramento è stato

fatto risalire al giugno 2019, ossia in epoca successiva alla decisione

impugnata, la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice.

(…)” (VIII, pag. 2).

1.7. La dr.ssa __________, con

scritto del 13 marzo 2020 “RICHIESTA URGENTE ASSEGNO GRANDE INVALIDO”

– elencate le stesse diagnosi di cui al

succitato precedente scritto del 13 agosto 2019 e indicato che l’ultima lettera

dell’Ospedale __________ di __________, è da richiedere –, ha comunicato al TCA che: “(…) Le

illustro nuovamente il quadro clinico altamente preoccupante dato ancora un

ulteriore peggioramento iperacuto con ulteriore osteomielite settica in data 10

marzo 2020 necessitante un ulteriore amputazione piede destro, in peggioramento

grave delle condizioni già precarie di salute del Signor RI 1 mio paziente. Mi

auguro che sia ovvio che la mia richiesta e la richiesta del Signor RI 1 di

usufruire di un ASSEGNO GRANDI INVALIDI abbia fondate motivazioni e venga

accettata. (…)” (X).

1.8. L’Ufficio AI, prendendo

posizione in merito al succitato scritto 13 marzo 2020 della dr.ssa __________,

con osservazioni del 6 maggio 2020 (XII, trasmesso per conoscenza

all’insorgente; XIII) ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso

ribadendo che “(…) con riferimento a quanto in oggetto, osservato che il

medico curante notifica un ulteriore peggioramento dello stato di salute dell’assicurato

intercorso nel mese di marzo 2020, si rimanda a quanto indicato nelle nostre

osservazioni del 21.08.2019. Il rapporto in questione verrà quindi debitamente

considerato per la determinazione del diritto all'assegno grandi invalidi a

partire dal giugno 2019. (…)” (XII, pag. 2).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad un

assegno per grandi invalidi.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA – che

ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) – è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha

precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N.

8010 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI), valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2018):

- vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale (cura del corpo)

- andare al gabinetto

(espletare i propri bisogni corporali)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede

che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può

essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3

LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive

a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato

nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno

alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno

unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della

realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI

stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se

l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita

dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari

della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale.

Per il

capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine,

l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve

se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita

di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv.

1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia seriamente

l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI,

è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di

cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano

in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro

delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del

Codice civile.

Secondo

l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto

dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo

40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. L'inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall'articolo

29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il Tribunale federale (TF) ha precisato

che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Alla

questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia se

il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la

decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la quale ha

concluso che la nascita del diritto ad un assegno per grandi invalidi

presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in

applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine

Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger

Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF

144 V 361, consid.6.2.9, pag. 367).

Giusta l'art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi:

l'assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta

all'80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di

grande invalidità di grado lieve al 20% dell'importo massimo della

rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno

per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo

giornaliero.

2.4. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2

OAI l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro,

mediante l'esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la

giurisprudenza, un rapporto d'inchiesta circa la grande invalidità (art.

9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore

dell'inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni

divergenti delle parti coinvolte nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d'inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5. Va infine ricordato che, al

pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono

comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità

amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire

un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento

(DTF 144 V 361, consid. 6.2.8 pagg. 366-367; 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL

Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza

all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le

loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno

valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4; 133 V 257

consid. 3.2; 131 V 45 consid. 2.3; 130 V 172 consid.

4.3.1, 232 consid. 2.1; 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68

consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6. Nella fattispecie concreta,

come accennato (cfr. consid. 1.1), l’assicurato è stato posto al beneficio di

una mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2006 poi aumentata ad una rendita

intera dal 1. agosto 2011.

Nella domanda volta

all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi del 10 agosto 2018,

l’interessato ha rilevato che dal 2014 necessita di aiuto di terzi per

l’espletamento dei seguenti atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi

e cura del corpo, di una sorveglianza personale non sempre e di un

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana senza indicare da

quando (cfr. consid. 1.2). Circa il danno alla salute l’assicurato ha

specificato che dal 2014 “(…) faccio fatica a fare la doccia; allacciare

vestiti; camminare (…)” (doc. AI 137/529, punto 3.1).

Il dr. __________,

medico capoclinica presso il servizio di nefrologia e emodialisi dell’Ospedale __________

di __________, nell’“Allegato al modulo di richiesta per un assegno per

grandi invalidi” (doc. AI 140/545-546) del 12 settembre 2018 ha confermato

che le indicazioni sulla grande invalidità presentate dall'assicurato, affetto

da “(…) insufficienza renale cronica dialisi richiedente, linfoma

follicolare, diabete mellito, arteriopatia ostruttiva, cardiopatia ischemica

(…)” (doc. AI 140/546, punto 2), corrispondevano alle sue constatazioni,

che lo stato di salute non poteva essere migliorato con provvedimenti sanitari

e che la grande invalidità non poteva essere diminuita impiegando mezzi

ausiliari adeguati. Infine, la prognosi era suscettibile di peggioramento.

Alla luce di questo

referto, nell’annotazione del 24 settembre 2018, il medico SMR dr. __________

si è così espresso: “(…) Sulla base della scarna elencazione delle patologie

di cui l'assicurato risulta affetto, sia pure in parte già note, non è

possibile esprimersi correttamente sugli aspetti relativi all'autonomia.

Chiedo, pertanto, cortesemente di espletare un'inchiesta a domicilio. (…)”

(doc. AI 141/547).

In data 25 marzo 2019 è

stata quindi esperita l’inchiesta domiciliare a cura dell’assistente sociale __________

che, nel rapporto del 28 marzo 2019 (doc. AI 142/548-553), ha annotato:

"

(…)

1. Indicazioni generali

1.1 Primo accertamento: SI

1.2 Revisione di grado: -.-

2. Luogo di soggiorno della persona assicurata

2.1 La persona assicurata vive

in un luogo diverso da un istituto (ad.

es. da sola, presso i genitori, insieme al coniuge o al compagno/alla compagna,

oppure presso terzi)?

L'assicurato vive al proprio domicilio in __________ a

__________. Gli ultimi anni ha convissuto con la sua ex moglie. Dichiara che

alla fine di marzo dovrà cambiare abitazione, non sapendo però attualmente dove

andrà ad abitare, anche se riferisce di voler rimanere nel luganese. Nel nuovo

appartamento andrà ad abitare da solo, per questioni personali e familiari.

2.2 La persona assicurata

soggiorna continuamente (o per la

maggior parte del tempo) presso un

istituto al fine di ricevere cure e/o assistenza (escluse le cure mediche)?

No.

2.3 La persona assicurata vive

in una comunità di alloggio in parte finanziata dall'Al? (specificare la durata del soggiorno)

No.

2.4 La persona assicurata si trova

in un internato per provvedimenti d'integrazione Al? (specificare la durata del soggiorno)

No.

2.5 La persona assicurata è

ricoverata in ospedale per cure mediche? (specificare la durata del soggiorno)

Si. L'assicurato è attualmente degente presso l'ospedale

__________ dal 20 marzo 2019, indicativamente, come da lui stesso dichiarato,

per almeno una settimana ulteriore. Il ricovero si è reso necessario a causa di

dolori generalizzati alle braccia e alle gambe oltre ad uno stato confusionale.

Afferma di aver avuto negli ultimi due anni parecchi brevi ricoveri, ma non è

stato in grado di indicare le date.

3. Informazioni sulla grande invalidità

Incontro l'assicurato presso l'ospedale __________ di __________

e svolgo il colloquio con lo stesso.

Il signor RI 1 ha avuto un arresto cardiaco nel 2014.

Dopo un lungo momento di convalescenza e recupero delle principali funzioni, la

situazione si è stabilizzata per un periodo, aggravandosi però a far corso

dall'inizio del 2018 e portando l'assicurato a vivere una situazione attuale di

salute molto precaria.

Egli lamenta, in effetti, frequenti e importanti

dolori alle braccia e alle gambe; perdita di equilibrio, deambulazione

difficoltosa, cedimenti alle gambe, si muove unicamente grazie all'utilizzo di

stampelle; alcuni giorni non riesce più nemmeno a muoversi. Riferisce di aver

perso la sensibilità al tatto, producendogli limitazioni nella manipolazione di

oggetti e motricità fine ridotta.

Si sottopone regolarmente a dialisi, per insufficienza

renale, da tre a quattro volte la settimana. Soffre inoltre di plurimi tumori,

due ai linfonodi (linfomi follicolari), uno all'inguine (entrambi attualmente

non trattati) e un tumore alla prostata, molto attivo e in cura.

Soffre infine di diabete e diverticolite all'intestino.

La somma di queste patologie gli crea un'astenia

continua. Il signor RI 1 dichiara di essere "sempre stanco morto" e

di dormire poco e male, con frequenti e dolorosi risvegli.

3.1.1 Vestirsi, svestirsi,

preparare i vestiti, mettere o togliere una protesi

Il signor RI 1 afferma di riuscire a indossare e

togliersi i vestiti seppur con fatica, impiegandoci più tempo. Necessita di aiuto

per allacciarsi i bottoni o chiudere le cerniere e allacciarsi le scarpe, pur

affermando di indossare perlopiù abiti comodi che non implicano questi gesti.

Non porta le calze da sempre.

Riconosce e si prepara gli indumenti.

Afferma, quale costante della propria vita e dopo il

peggioramento dello stato di salute, di arrangiarsi come può, beneficiando

dell'aiuto della ex moglie, fino a quando andrà ad abitare da solo. Conseguentemente

a ciò, dovrà valutare come riuscire ad espletare gli atti senza l'aiuto di

nessuno.

L'assicurato è ancora globalmente autonomo nel

compimento dell’atto. Gli aiuti sono saltuari. Secondo il marginale 8025 CIGI

l’aiuto "è considerato regolare se l’assicurato lo necessita o potrebbe

necessitare quotidianamente". L'assicurato è inoltre tenuto a ridurre il

danno, indossando indumenti comodi (scarpe con velcro, indumenti senza bottoni)

o dotarsi di ulteriori mezzi ausiliari (allaccia bottoni), come del resto

dichiara di fare.

L'atto non viene pertanto al momento riconosciuto.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi

Il signor RI 1 dichiara di riuscire, solitamente, a

compiere gli atti qui considerati. Vi sono però dei giorni in cui lo stato di

salute lo costringe a ridurre o eliminare i movimenti, creandogli difficoltà e

bisogno di aiuto. Come in precedenza, dal momento in cui andrà ad abitare da

solo, riferisce di dover valutare come poter riuscire a compiere questi atti

nei momenti di particolare difficoltà.

L'assicurato è ancora globalmente autonomo nel

compimento dell’atto. Gli aiuti sono saltuari. Secondo il marginale 8025 CIGI

l’aiuto "è considerato regolare se l’assicurato lo necessita o potrebbe

necessitare quotidianamente".

L'atto non può venire pertanto al momento

riconosciuto.

3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli alimenti,

portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad es.

alimenti in purea o per sonda, escluse le diete)

Il signor RI 1 dichiara di alimentarsi autonomamente

pur con alcune difficoltà nell'uso delle posate, in particolare nel taglio di

alimenti di una certa consistenza. Mangia con maggior lentezza, facendosi

aiutare dalla ex moglie, quando proprio la sua manualità è compromessa, non

necessitando ogni modo di farsi imboccare. Afferma che in futuro dovrà trovare

soluzioni alternative, non escludendo l'acquisto di posate ergonomiche come

discusso in sede di colloquio.

L'atto non viene attualmente conteggiato.

In riferimento a quanto dichiarato, l’assicurato

mantiene una discreta autonomia, affermando inoltre di voler dotarsi di mezzi

ausiliari. L'aiuto di terzi per il taglio di alimenti duri non dà diritto al

riconoscimento dell’atto (cf. marginale 8018 CIGI).

3.1.4 Igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)

Il signor RI 1 si definisce tendenzialmente pigro e

afferma di aver bisogno, ogni tanto, di qualcuno che lo stimoli

nell'espletamento dell'atto di lavarsi. Concretamente però, afferma di riuscire

a svolgere la toilette quotidiana, la doccia, pur con notevoli difficoltà,

impiegandoci più tempo e avendo bisogno di qualcuno che assicuri, tramite sorveglianza

discreta, che non si faccia male. Autonomo per barba e capelli, necessita di aiuto

per il taglio delle unghie. Si reca dal podologo regolarmente. Conclude dicendo

che in futuro dovrà valutare come fare, soprattutto visti i rischi di caduta

che potrebbero insorgere.

In considerazione delle dichiarazioni raccolte, l’atto

non viene al momento conteggiato. L'aiuto saltuario, soprattutto indiretto e

legato alla sorveglianza, né il taglio delle unghie permettono di riconoscere

l’atto.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare i vestiti, igiene personale / controllare

la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)

Il signor RI 1 afferma di essere ancora autonomo negli

atti qui considerati. Porta un pannolone contenitivo, soprattutto per evitare

di sporcarsi gli indumenti e a seguito di problemi di incontinenza. Finora ha

beneficiato dell'aiuto, saltuario, della ex moglie per poterselo mettere ma

riferisce che, con più tempo e maggior fatica dovrà, per forza, arrangiarsi da

solo.

Sulla base delle dichiarazioni effettuate, l’atto al

momento non va riconosciuto. Secondo il marginale 8013 CIGI "il compimento

difficoltoso o rallentato non giustifica per principio la grande

invalidità".

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i

contatti sociali

Il signor RI 1 dichiara di riuscire a spostarsi ancora

in autonomia, pur utilizzando le stampelle, ad eccezione di alcuni giorni in

cui la deambulazione, sempre difficoltosa e rallentata, gli diviene impossibile

a causa dei dolori riferiti all'inizio del colloquio.

Fuori casa guida ancora una piccola automobile che gli

consente gli spostamenti necessari e il mantenimento di contatti sociali.

Afferma che, qualora non potesse più guidare, la situazione diverrebbe

insostenibile e dovrebbe gioco forza, necessitare dell'aiuto di terzi.

Per l’autonomia riferita, l’atto non viene, al

momento, conteggiato.

3.1.7 A causa di una lesione agli

organi sensoriali (ad es. ridotta

acuità visiva) o di una grave

infermità fisica, la persona assicurata ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere

Fatti

i contatti sociali

No.

3.2 La persona assicurata

necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e duraturo di un

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo, accompagnamento

per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa,

presenza regolare di una terza persona per evitare l'isolamento permanente)

No.

Il signor RI 1 dichiara in sede di colloquio di essere

stato in grado di gestire la propria economia domestica, in solido con la

propria ex moglie con la quale ha convissuto durante gli scorsi anni. Afferma

di "sbrogliarsela" in cucina, riconoscendosi al contempo una limitata

capacità operativa nelle pulizie e altre faccende, compiti eseguiti perlopiù

dalla donna. Riferisce di essere in grado di gestirsi a livello burocratico, di

uscire e intrattenere contatti o di recarsi in luoghi diversi per necessità o

piacere. È in grado di gestire e organizzare la propria giornata.

Non è in grado di prevedere come sarà il futuro né di

quali eventuali aiuti necessiterà, affermando al contempo che dovrà cercare di

cavarsela da solo, vista la nuova situazione che si appresta a dover vivere.

3.3 La persona assicurata

necessita di un aiuto duraturo nelle cure di base oppure di trattamenti?

Il signor RI 1 assume una importante terapia

farmacologica. Riferisce di riuscire ancora a prendere la stessa in autonomia,

come pure riesce a gestire la problematica diabetica tramite insulina. Si

sottopone regolarmente a dialisi presso l'ospedale civico, in ragione di tre o

quattro volte la settimana, recandosi personalmente al nosocomio. Allo stato

attuale dichiara infine di essere in cura per il tumore alla prostata, mentre

la chemio- e la radioterapia per gli altri tumori sono sospese in attesa di

ulteriore valutazione.

3.4 La persona assicurata

necessita di una sorveglianza personale?

No.

3.5 La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?

Stampelle.

3.6 L'uso di un mezzo ausiliario

potrebbe contribuire a diminuire la grande invalidità?

No.

4. Proposta di decisione

La persona assicurata è autonoma nel compimento degli

atti ordinari della vita.

La situazione descritta è tale dal mese di gennaio

2018.

Non necessita di una sorveglianza personale continua.

Necessita di cure permanenti ma non particolarmente

impegnative.

Non necessita di accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana.

La domanda di AGI è stata presentata nel mese di

agosto 2018.

L'assicurato non ha diritto a nessun assegno per

grandi invalidi.

Trattasi di una situazione limite il cui decorso

potrebbe rapidamente modificarsi quanto peggiorare. Vista la futura nuova

condizione abitativa dell'assicurato, in caso di domanda ulteriore, si renderà

necessaria una nuova inchiesta.

(…)" (doc. AI 142/549-553)

Con “Progetto di

decisione” del 29 marzo 2019 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto del

diritto all’AGI (doc. AI 143/554-558).

Le osservazioni formulate

tramite la __________ il 14 maggio 2019 (doc. AI 149/573-577) – nelle

quali si concludeva che “(…) il signor RI 1 si presenta come una persona

volenterosa e positiva, che nonostante lo stato di salute cagionevole si

impegna per essere autonomo. Tuttavia, emerge un quadro clinico allarmante e la

prognosi fatta dal dr. __________ già nel rapporto

del 12.09.2018, è suscettibile di ulteriore peggioramento. Nonostante l'impegno

da parte dell'assicurato a "ridurre il danno alla salute", purtroppo

il signor RI 1 non può essere considerato indipendente per l'esecuzione di

tutti degli [ndr. recte: gli] atti quotidiani della vita. Ricordiamo inoltre,

che a causa dei molteplici ricoveri, l'inchiesta a domicilio espletata dal

vostro ufficio è avvenuta durante uno dei suoi ricoveri in nosocomio. Alla luce

di quanto esposto, si chiede all'Ufficio dell'assicurazione invalidità di voler

rivalutare la situazione del signor RI 1 considerando che necessita dell'aiuto

regolare e quotidiano di terzi per quattro atti quotidiani, a partire dal mese

marzo 2017. (…)” (doc. AI 149/574-575) – sono state sottoposte all'assistente

sociale che il 20 maggio 2019 si è così espresso: “(…) 1. In occasione del

colloquio, il signor RI 1 ha più volte indicato come gli aiuti di cui

beneficiava fossero saltuari e quindi non regolari. In riferimento al marginale

8025 CIGI per cui "l’aiuto è considerato regolare se l’assicurato lo

necessita o potrebbe necessitare quotidianamente", gli atti non potevano

essere riconosciuti. 2. In riferimento all'obbligo di ridurre il danno, il

signor RI 1 ha agito correttamente, adottando "misure adeguate e

ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria

autonomia". Inoltre "occorre considerare in particolare l’aiuto

prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si

potrebbe aspettare se l’assicurato non avesse alcun danno alla salute"

(CIGI, marginale 8085). L'aiuto, peraltro saltuario, fornito dalla convivente è

da ritenersi pertanto esigibile e atto a ridurre il danno dell'assicurato. 3.

Il signor RI 1 vive solo dal mese di aprile 2019. Non vengono menzionati né la

natura degli aiuti prestati né eventuali terze persone che intervengono nella

presa a carico dell'assicurato. Alla luce delle considerazioni sopra esposte,

si mantiene la presa di posizione avvenuta in sede di inchiesta. (…)” (doc.

AI 151/579).

Con la decisione del 27

maggio 2019 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto dell’AGI (doc. AI 153/581-586).

A seguito del ricorso qui

in oggetto, l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione consegnata alla

cancelleria del TCA il 14 agosto 2019 (cfr. consid. 1.5) al medico SMR dr. __________

che nell’annotazione del 19 agosto 2019 si è così espresso:

"

(…) Per una corretta valutazione

medico-teorica del caso, occorre innanzitutto tenere presente che siamo davanti

ad un paziente gravemente polimorbido le cui molteplici patologie presentano,

tutte, un decorso progressivo ed una prognosi sfavorevole senza una prevedibilità

misurabile nel tempo.

In secondo luogo, si fa osservare che in occasione del

mandato per SMR del 17.09.2018 non era stata prodotta agli atti la lista

completa delle numerose e nuove condizioni invalidanti che affliggono

l'assicurato, ragione per cui ritenevo necessaria un'inchiesta a domicilio.

Fino al RAF SMR del 17.11.2009, la lista di diagnosi

dell'assicurato non giustificava una perdita d'autonomia tale da essere

riconosciuta dal punto di vista medico-teorico. Stesso dicasi per il rapporto

medico specialistico del 15.11.2011 (0001 - GED), dove, peraltro, non

comparivano i tumori linfonodale e prostatico e nemmeno il trattamento

emodialitico regolare.

Nel RAF SMR del 02.05.2012 emergeva il peggioramento

dell'lRC allo stadio 5 in paziente con rene policistico, condizione, questa, a

carattere ereditario (mutazione genetica familiare autosomica dominante del

gene PKD1 sul cromosoma 16 che codifica per la policistina 1, o PKD2 sul

cromosoma 4 che codifica per la policistina 2 con un'incidenza di 1/1000).

La necessità di trattamento emodialitico regolare era

testimoniata dall’intervento di fistola artero-venosa da emodialisi distale

all'avambraccio sinistro eseguito in data 01.02.2013 e dal successivo

intervento di fistola di Cimino a sinistra il 22.05.2013. Da quell'epoca

l'assicurato si sottopone ad emodialisi tre volte la settimana.

Ora, alla luce dell'aggiornata lista di diagnosi

fornita dalla Dr.ssa med. M__________, da cui emerge un aggravamento clinico

della nota polineuropatia sensitivo-motoria demielinizzante degli arti

inferiori, una nuova neuropatia sensitivo-motoria del nervo ulnare,

bilateralmente, aggravata da degenerazione assonale, nonché uno scompenso

glicemico cronico, una grossa ulcera plantare nel contesto di una gravissima

neuropatia ostruttiva degli arti sia superiori che inferiori, non si può che

confermare il peggioramento sostenuto. Del resto, anche l'assistente sociale __________

aveva, cautelativamente e correttamente riconosciuto che si trattava di una

situazione limite con possibilità di peggioramento repentino, meritevole di

nuova inchiesta. Tuttavia, proprio per la concomitanza di plurime patologie a

Considerandi

carattere cronico-degenerativo, almeno tre delle quali in stadio avanzato

(insufficienza renale, arteriopatia obliteranti degli arti e polineuropatia

periferica), ritengo non necessaria un'ulteriore inchiesta e confermo le

necessità indicate nel formulario di richiesta AGI a partire, però da giugno

2019.

(…)" (VIII/1)

2.7

Va qui ancora rammentato che per

quanto concerne la nozione di aiuto di terzi, secondo il N. 8025 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2018), l'aiuto è

considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe necessitare

quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Ciò accade per esempio

se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre

giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno

(RCC 1986 pag. 510).

Per il N. 8026 della CIGI

l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto

ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia personale»

[DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato, oppure può

essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente

a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno

con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere

contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che

costringono a una vita totalmente vegetativa a letto) [DTF 117 V 146]).

Inoltre, per il N. 8085

CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto ad

adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o

ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe

con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari,

attrezzi, ecc.). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in

considerazione nel calcolo della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986

pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande

invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI per scopi professionali non

esclude anche una grande invalidità per spostamenti privati (DTF 117 V 146).

Occorre considerare in particolare anche l'aiuto prestato dai familiari, che va

ben oltre quello fornito solitamente e che si potrebbe aspettare se

l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF 9C_410/2009 del 1° aprile

2010).

2.8

Per potere determinarsi

sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di

informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.

Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue

funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a

un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,

ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone

poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR

2019.

IV Nr. 79 consid. 2b).

Da un attento esame degli

atti questo Tribunale ritiene che –

viste le risultanze dell’inchiesta domiciliare di cui al rapporto del 28 marzo

2019.

(doc. AI 142/548-553 riprodotto al consid. 2.6 non validamente contestato)

e considerato come l’insorgente nemmeno ha contestato quanto addotto dall'assistente

sociale nell’annotazione del 20 maggio 2019 (doc. AI 151/579 riprodotto al

consid. 2.6), in particolare laddove ha ribadito che “(…) in occasione del

colloquio, il signor RI 1 ha più volte indicato come gli aiuti di cui

beneficiava fossero saltuari e quindi non regolari. (…)” (doc. AI 151/579) – a ragione, in corretta applicazione della

legge, della CIGI e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid.

2.2, 2.3, 2.5 e 2.7), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad un

AGI.

Ribadito ancora una volta

che, viste le dichiarazioni rese durante l’inchiesta domiciliare del 25 marzo e

di cui al relativo succitato rapporto del 28 marzo 2019, l’aiuto della ex

moglie, all’epoca convivente, risultava essere saltuario – questo

Tribunale rileva che (avuto riguardo ai motivi addotti; cfr. consid. 1.3) a

torto l’insorgente pretende che non si possa considerare il sostegno della

convivente.

Al riguardo il Tribunale

federale (TF), nella STF 9C_567/2019 del 23 dicembre 2019, premesso che la ex

moglie che convive non può essere considerato un membro della famiglia ai sensi

del codice civile, ha concluso che, il fatto di continuare a condividere

l’appartamento nonostante il divorzio e che una comunione di vita sembra

mantenuta, potrebbe giustificare che il suo aiuto venga preso in considerazione

(“(…) Cette dernière n'est certes pas un membre de la famille, au

sens du code civil suisse, dont on peut exiger qu'il participe à l'atténuation

du dommage occasionné par l'atteinte à la santé (cf. p. ex. arrêt 9C_425/2014

du 26 septembre 2014 consid. 4.2.2 cité par la juridiction cantonale).

Cependant, le fait qu'elle continue à partager l'appartement du recourant en

dépit de leur divorce et qu'une communauté de vie semble maintenue pourrait

justifier que son aide soit prise en considération au même titre que celle d'un

membre de la famille ou d'un concubin (à cet égard, cf. arrêts 8C_828/2011 du

27.

juillet 2012 consid. 4.5; I 252/05 du 9 juin 2006 consid. 3). (…)” (STF

9C_567/2019 del 23 dicembre 2019, consid. 6.2)).

In concreto, conformemente

alla succitata giurisprudenza, è a giusta ragione che l’amministrazione ha

considerato il saltuario aiuto reso dalla ex moglie convivente quale obbligo di

ridurre il danno.

Riguardo alle incognite

legate al fatto “(…) che alla fine di marzo dovrà cambiare abitazione, non

sapendo però attualmente dove andrà ad abitare, anche se riferisce di voler

rimanere nel luganese. Nel nuovo appartamento andrà ad abitare da solo, per

questioni personali e familiari. (…)” (doc. AI 142/549, punto 2.1), a

ragione l’assistente sociale ha evidenziato come “(…) vista la futura

nuova condizione abitativa dell'assicurato, in caso di domanda ulteriore, si

renderà necessaria una nuova inchiesta. (…)” (doc. AI 142/553, punto 4).

Stanti le suesposte

risultanze questo Tribunale può fare proprio quanto addotto

dall’amministrazione con la risposta e meglio che “(…) nell'evenienza

concreta, l'assicurato ha manifestato un dissenso puramente soggettivo nei

confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza tuttavia

produrre - in sede di ricorso - eventuali elementi oggettivi, segnatamente di

natura medica, a sostegno delle proprie argomentazioni. Pertanto, in assenza di

prove atte ad inficiare la valutazione dell'operatore sociale __________, la

stessa deve essere considerata valida base di giudizio. Egli ha infatti

rilevato che l'aiuto di cui necessita l'assicurato non risulta regolare e

notevole bensì unicamente saltuario. Si rimanda in proposito all'esaustivo

rapporto relativo all'inchiesta svolta al domicilio dell'assicurato in data

25.03.2019

Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dall'amministrazione,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. la; DTF 121 V 210 consid: 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo

delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Il contratto di

mandato per un aiuto domiciliare allegato al ricorso è stato sottoscritto nel giugno

2019, pertanto posteriormente alla decisione impugnata. Si rammenta a tal proposito

che per poter beneficiare di un assegno grandi invalidi, la grande invalidità

almeno di grado esiguo dev'essere presente da un anno intero senza interruzioni

(anno d'attesa). (…)” (IV, pagg. 2 e 3).

Riguardo allo stato di

salute, sempre nell’inchiesta domiciliare di cui al rapporto del 28 marzo 2019

(doc. AI 142/548-553 riprodotto al consid. 2.6), l’assistente sociale ha

evidenziato come: “(…) Trattasi di una situazione limite il cui decorso

potrebbe rapidamente modificarsi quanto peggiorare. (…)” (doc. AI

142/553).

Dal canto suo il medico

SMR dr. __________ – come accennato (cfr. consid. 1.6) e avuto riguardo

alla nuova documentazione prodotta (cfr. consid. 1.5) –,

nell’annotazione del 19 agosto 2019, ritenuto il peggioramento dello stato di

salute indicato dalla dr.ssa __________, ha “(…) confermato le necessità

indicate nel formulario di richiesta AGI a partire, però dal giugno 2019. (…)”

(VIII/1).

Tutto ciò non basta per

poter giungere ad una conclusione diversa e meglio al riconoscimento del

diritto ad un AGI come postulato dall’insorgente (cfr. consid. 1.3).

Infatti, in ogni caso – tanto dal peggioramento dello stato di

salute (che dagli atti di causa non è possibile ricondurre ad un momento

antecedente l’inchiesta domiciliare del marzo 2019) quanto dal cambiamento di

domicilio avvenuto nell’aprile 2019 (cfr. doc. AI 147/562) –, al momento della decisione impugnata (27

maggio 2019) non era comunque ancora trascorso l’anno di carenza ai sensi

dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Questo Tribunale rinvia qui alla succitata DTF

144.

V 361 (cfr. consid.2.3) nella quale l’Alta Corte ha risposto positivamente

al quesito volto a sapere se il diritto a un assegno per grandi invalidi

presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in

applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

2.9

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e gli atti trasmessi

all’amministrazione affinché, vista la “RICHIESTA ASSEGNO GRANDE INVALIDO”

del 13 agosto 2019 formulata tramite la dr.ssa __________ (VI), si pronunci

sulla medesima.

L’Ufficio AI –

oltre a tenere debitamente conto del cambio di domicilio dall’aprile del 2019 e

del “CONTRATTO DI MANDATO” sottoscritto nel giugno 2019 con la __________

(doc. A/2) – dovrà anche considerare l’ulteriore peggioramento dello

stato di salute intercorso nel mese di marzo 2020 (cfr. consid. 1.7 e 1.8).

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.9.

2. Le spese di procedura di

fr. 500.-- sono poste a carico dell’insorgente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti