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Decisione

32.2019.125

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2020Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

SMR, va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.

STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.

4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, ,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno

o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Ritornando al caso in esame,

questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione medico-teorica

operata dal SMR. Come riportato ai consid. 2.3. e 2.4, nei rapporti 21 novembre

2018, 18 marzo 2019 e, da ultimo, del 12 agosto 2019 il dr. __________ ha pertinentemente

valutato la documentazione medica agli atti. In particolare, visti i rapporti

27 settembre 2018 e 23 ottobre 2018 del cardiologo curante, nonché quello del

18 gennaio 2019 del neurologo curante, nella sua valutazione del 12 agosto 2019

il medico SMR ha potuto riscontrare che “dal punto di

vista clinico il quadro appare stabile se non addirittura in parziale miglioramento

grazie agli esisti dell’intervento di elettrofisiologia sul cuore e ai trattamenti

fisioterapici eseguiti 2 volte alla settimana”. In

merito all’effetto restrittivo senza ostruzione alla spirometria, riscontrato

dal pneumologo dr. med. __________ nel rapporto del 18 dicembre 2018, il dr. __________

ha escluso che si tratti di “un’insufficienza respiratoria anche

inizialmente invalidante”. Sul piano genetico, visto il rapporto 27

novembre 2018 della dr.ssa med. __________, egli ha rilevato che non è stato

possibile appurare se la mutazione genetica sia patologica, ciò che potrà

essere accertato solo nel 2020.

Convincente è

anche la motivazione apportata dal medico SMR sull’abilità all’80% in attività

adeguate, dove l’assicurato possa usufruire di un “combinato cambio di

posture al bisogno e pause supplementari”.

Certo che

nel suo scritto del 10 aprile 2019 il medico curante è critico in merito alla

succitata valutazione medico-teorica con riferimento alla miopatia genetica,

alla cardiopatia aritmica ed alla ridotta capacità respiratoria, tutti aspetti

che comunque sono stati valutati dal SMR sulla base della documentazione

specialista sopra elencata.

Va infine

fatto presente che il peggioramento delle condizioni cliniche riscontrato in

occasione della visita ambulatoriale del 25 luglio 2019 presso la Clinica di

Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ non può essere preso in

considerazione, essendo successivo alla decisione impugnata che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445

consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2). Tale

peggioramento potrà invece fare oggetto di una nuova domanda di prestazioni.

In simili circostanze, visto tutto quanto precede e in base

al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF

138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid.

5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), l’assicurato è da ritenere abile

all’80% in attività adeguate dal gennaio 2018.

Infine, questo

Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7. In

merito all’esigibilità in attività adeguate, con rapporto 28 marzo 2019 il

consulente IP ha concluso che l’assicurato può “reintegrarsi nel settore

secondario come pure nel settore terziario in attività semplici e che non

necessitano di una formazione particolare. Cassiere oppure aiuto amministrativo

come pure presso ditte del settore industriale per lavori semplici di assemblaggio

o di controllo” (pag. 205 inc. AI).

A tal riguardo

l’assicurato ritiene difficilmente immaginabile che all’età di 51 anni, dopo

aver svolto per oltre 30 anni un’attività lavorativa presso lo stesso datore di

lavoro, possa trovare un impiego nelle attività indicate dal Consulente IP.

Va qui ricordato che secondo l’obbligo di ridurre il danno,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità,

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a

pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è

quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono tuttavia essere

pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua,

le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i

legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la

presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue

residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il

diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà

essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una

forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale

o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF

8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e

1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).

Al riguardo, come è stato ricordato nella STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già

ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di

attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di

esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in

posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui

realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del

mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC

1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il

cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).

Ritornando al caso in

esame, questo TCA non ha motivo di distanziarsi dalla valutazione del

Consulente IP, che è la persona più indicata per verificare quali attività siano

ancora possibili alla luce delle indicazioni mediche (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

1997, pag. 228 seg.).

Vero che il l’assicurato ha

lavorato oltre 30 anni presso diverse filiali della __________ nel settore

della vendita, attività che ha ripreso nel gennaio 2018 a __________ e che ha

beneficiato di una valutazione ergonomica sul posto di lavoro (cfr. il relativo

rapporto datato 11 giugno 2018 in doc. 43).

Al riguardo va fatto

presente che questo TCA ha già avuto modo di ritenere esigibile un cambio di

Considerandi

professione dopo diversi decenni di esercizio dell’abituale attività. Ad

esempio nella STCA 32.2017.63 in cui si trattava di un assicurato, abile al 50%

in tutte le attività, che da 30 anni esercitava la sua attività di cameriere;

oppure la STCA 32.2017.130 riguardante un assicurato di 58 anni, anche lui

esercitante da 30 anni l’abituale professione d’idraulico con un’abilità del

50%, ma abile al 100% in attività adeguate (cfr. STCA 32.2017.130). Va poi citata

la STCA 32.2016.145 concernente un panettiere indipendente da oltre 30 anni, di

anni 49. Non esigibile è stato per contro ritenuto un cambiamento di

professione di un assicurato, restauratore indipendente da oltre 30 anni,

prossimo alla pensione (STCA 32.2006.24). Quest’ultima fattispecie non è

pertinente al caso in esame, visto che l’assicurato è nato nel 1967 e quindi lontano

dall’età pensionabile.

2.8

Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2),

ritenuto che per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita (DTF 129

V 222; SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedite del

26.

giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01 e del 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01), il cui calcolo è stato esposto nella decisione

contestata.

2.8.1

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà

sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in

presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Nel

caso concreto, come risulta dalla decisione contestata, l’amministrazione ha

preso in considerazione il reddito che l’assicurato aveva conseguito nel 2016

nella propria professione per un importo di fr. 76'994.--. Tale modo di

procedere è corretto e non è del resto stato contestato.

2.8.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13,

che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17;

STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008

del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Conformente

alla succitata giurisprudenza, nel caso concreto l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), tenuto conto di

un capacità lavorativa dell’80%, nonché di una riduzione del 10% dovuta alla

necessità di svolgere unicamente attività leggere e riduzione per circostanze

particolari, determinando il reddito da invalido in fr 48'407 (cfr. le tabelle

di calcolo 20 febbraio 2019 pagg.187-191 doc. AI).

L’assicurato postula

invece una riduzione del reddito del 20% in considerazione delle limitazioni

fisiche, del fatto che da oltre 30 anni ha svolto la stessa professione, che

non ha una particolare formazione e della sua età.

Va ricordato che le limitazioni fisiche sono state debitamente

tenute in considerazione dal punto di vista medico, nel senso di una riduzione

di rendimento del 20% (cfr. il citato rapporto 21 novembre 2018 del SMR),

un’ulteriore riduzione non è pertanto giustificata. A tal riguardo, STF

8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale federale ha ricordato che non è

possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione percentuale da

applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di

rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della

capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due

volte lo stesso punto di vista (fra le tante STCA 32.2018.65 e 32.2018.31).

Inoltre,

essendo stata riconosciuta una riduzione di rendimento, non può essere

applicata al reddito da invalido un’ulteriore riduzione percentuale per tener

conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata

unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 e STCA

32.2010

).

Va inoltre

rilevato che la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello 1 attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al

precedente livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF

8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

Per

quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato come

un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa,

insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare

alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza

9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393

consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la

capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale,

bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza

9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto, il fattore età avanzata

non costituisce un motivo di riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un

elemento di valutazione generale della residua capacità lavorativa di una

persona assicurata.

Nella

fattispecie concreta, l’assicurato al momento della decisione contestata aveva

51.

anni e quindi ben lontano dall’età di pensionamento che, a determinate

condizioni, può limitare la capacità lavorativa (ad esempio: a due assicurati

di 61 anni non è stata riconosciuta la possibilità di realizzare la capacità

lavorativa residua del 50%, cfr. STF I 617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008

del 19 marzo 2009; oppure, analogamente, ad un assicurato 64enne, senza

formazione professionale e abile al 50% in attività leggere, cfr. STCA

32.2007.50

del 12 febbraio 2008).

Infine, in

merito alla circostanza che l’assicurato abbia svolto oltre 30 anni la stessa

professione va fatto riferimento al consid. 2.7, non trattandosi di un fattore

di riduzione.

Fatte queste

premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte

ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia

abusato del proprio potere di apprezzamento.

2.8.3

Dal

raffronto dei redditi si ottiene un grado d’invalidità del 37% che non

conferisce il diritto ad una rendita.

Va

fatto presente che l’aggiornamento dei redditi di riferimento al 2018, momento

dell’eventuale diritto alla rendita, non permetterebbe di riconoscere una

rendita.

Nel

2018, il reddito da valido si attesta a fr. 79'008.-- (fr. 76'994 per il

2016, aumentati, in base alla tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali,

Uomini, 2011-2016, ramo economico G 47 Commercio al dettaglio, dello 1.2% per

il 2017 e del 1.4% per il 2018).

Quello da invalido, nel

2018, ammonta a fr. 48'870.-- (48'407 x 105.4 x 104.4; cfr. Tabella T1.1.10

Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale

di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Il

grado d’invalidità risulta essere del 38% ([79'008 - 48'870] x 100 : 79'008=

25.

%) che non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità.

Di

conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni

dell’assicurato. Ne consegue che il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti